ECLI:EU:T:2024:890•Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2024 (Estratti).#Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Glashütte ORIGINAL – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.#Causa T-1163/23.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 dicembre 2024 (Estratti).#Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Glashütte ORIGINAL – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.#Causa T-1163/23.
ECLI:EU:T:2024:890Eu Chamb 01 T11 dic 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
11 dicembre 2024 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Glashütte ORIGINAL – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
Nella causa T‑1163/23,
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa., con sede in Glashütte (Germania), rappresentata da D. von Schultz, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Ruzek, in qualità di agente,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Gâlea (relatore), facente funzione di presidente, T. Tóth e S.L. Kalėda, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 17 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
[omissis]
In diritto
[omissis]
Sulla seconda parte del motivo unico, relativa all’estensione della notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria tradizionale ai prodotti e ai servizi virtuali di cui trattasi
[omissis]
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37 |
Secondo la giurisprudenza, anche se tutti i marchi composti da segni o indicazioni che sono peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi designati da tali marchi veicolano per definizione, in misura più o meno grande, un messaggio oggettivo, anche semplice, essi possono tuttavia essere idonei a indicare al consumatore l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Ciò può verificarsi, in particolare, quando tali marchi non si riducono a un messaggio pubblicitario ordinario, ma possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, richiedono un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento [sentenze del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punti 56 e 57, e del 22 marzo 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non pubblicata, EU:T:2017:199, punto 28]. |
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38 |
Per contro, un segno non è idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio e non è quindi distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, qualora il nesso stabilito tra il suo contenuto semantico e i prodotti e i servizi di cui trattasi sia sufficientemente concreto e diretto affinché, nella mente del pubblico di riferimento, tale segno consenta un’identificazione immediata di tali prodotti e servizi [v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2013, Restoin/UAMI (EQUIPMENT), T‑356/11, non pubblicata, EU:T:2013:253, punto 42, e del 27 giugno 2013, International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER), T‑248/11, non pubblicata, EU:T:2013:333, punto 20 e giurisprudenza ivi citata]. |
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39 |
Per constatare l’assenza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il marchio richiesto indica al consumatore una caratteristica del prodotto o del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario, che il pubblico di riferimento percepirà in primo luogo in quanto tale, piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2021, Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean), T‑290/20, non pubblicata, EU:T:2021:405, punto 41]. |
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40 |
In proposito, da un lato, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il nome Glashütte evocherebbe per il pubblico di riferimento una città tedesca celebre per la fabbricazione di orologi di alta qualità, come risulta dal precedente punto 26. Dall’altro lato, essa ha constatato, senza che la ricorrente lo contesti, che il termine «originale» evocherebbe l’idea di autenticità e di fedeltà all’originale. Pertanto, è senza commettere errori di valutazione che detta commissione ha ritenuto che il marchio richiesto nel suo insieme sarebbe stato percepito da detto pubblico come evocativo di un’eredità di know-how eccezionale e di una reputazione di eccellenza nel settore dell’industria orologiera della città di Glashütte, cosicché gli elementi denominativi erano privi di carattere distintivo. |
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41 |
Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione del carattere distintivo di un marchio in relazione a prodotti e servizi virtuali per i quali è chiesta la registrazione, si deve considerare che il pubblico di riferimento percepirà, in linea di principio, prodotti e servizi virtuali allo stesso modo in cui percepisce i prodotti e i servizi reali corrispondenti. La natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi è pertanto determinante. Pertanto, se prodotti virtuali si limitano a rappresentare prodotti reali o se prodotti virtuali rappresentano o emulano le funzioni di prodotti reali, o ancora se servizi virtuali emulano le funzioni di servizi reali nel mondo virtuale, può essere stabilito, in linea di principio, un trasferimento della percezione che ha il pubblico di riferimento dei prodotti e dei servizi reali verso i prodotti e i servizi virtuali corrispondenti. La possibilità di un siffatto trasferimento deve tuttavia essere oggetto di una valutazione caso per caso, tenendo conto della particolarità dei prodotti e dei servizi virtuali di cui trattasi. |
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42 |
Nel caso di specie, occorre ricordare che il pubblico rispetto al quale la commissione di ricorso ha valutato il carattere distintivo del marchio richiesto è limitato al pubblico tedesco che conosce la città di Glashütte, e quindi la notorietà di tale città per la fabbricazione degli orologi, e che comprende il significato del termine corrente «originale». Inoltre, i prodotti e i servizi virtuali di cui trattasi fanno riferimento a prodotti reali di orologeria e ai loro accessori e possono quindi rappresentare i prodotti e i servizi reali corrispondenti o emulare le loro funzioni. Pertanto, quando tale pubblico sarà posto di fronte a detti prodotti e servizi virtuali, esso percepirà direttamente il marchio richiesto come un’estensione logica della reputazione della città di Glashütte per quanto riguarda l’orologeria tradizionale e tale marchio procurerà ad esso gli stessi sentimenti positivi per quanto riguarda la qualità e l’autenticità dei prodotti e dei servizi virtuali che per quanto riguarda la qualità e l’autenticità dei prodotti e dei servizi reali. |
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43 |
Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo, ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti punti 38 e 39, in quanto esso non potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma piuttosto come un’informazione promozionale quanto alla qualità e all’autenticità di detti prodotti e servizi, veicolata dal riferimento alla città di Glashütte e alla sua notorietà nel settore dei prodotti di orologeria fisici. |
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44 |
Gli argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione. |
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45 |
In primo luogo, se è pacifico che la notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria tradizionale non si estende, attualmente, al settore dell’orologeria virtuale, come sostiene la ricorrente, resta il fatto che i prodotti e i servizi di cui trattasi fanno espressamente riferimento a prodotti di orologeria e ai loro accessori. |
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46 |
Infatti, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, i prodotti e i servizi di cui trattasi consistono in prodotti virtuali relativi a prodotti di orologeria e ai loro accessori, nonché nella vendita al dettaglio e nella messa a disposizione di tali prodotti virtuali. Di conseguenza, il marchio richiesto sarà effettivamente utilizzato in relazione a prodotti e servizi virtuali che possono rappresentare gli stessi prodotti e servizi reali per i quali il nome della città di Glashütte è rinomato o emulare le funzioni di questi ultimi. |
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47 |
In secondo luogo, deve essere respinto anche l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non tiene conto della differenza sostanziale esistente tra i prodotti reali e i prodotti virtuali. |
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48 |
Infatti, la commissione di ricorso ha spiegato che i prodotti virtuali facevano riferimento ad articoli non fisici utilizzati in ambienti online o virtuali. Essa ha aggiunto che tali prodotti potevano rappresentare prodotti reali, rappresentare ed emulare le funzioni di prodotti reali o rappresentare oggetti che non hanno equivalenti reali. |
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49 |
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente su una «differenza sostanziale» tra i prodotti di orologeria reali e i prodotti virtuali di cui trattasi, che sarebbero file digitali, esso non indica in che modo tale differenza modificherebbe la percezione del pubblico di riferimento, in quanto resta dimostrato che il nome Glashütte è rinomato nel settore dell’orologeria tradizionale, vale a dire quello dei prodotti reali che i prodotti virtuali di cui trattasi tendono a rappresentare o di cui essi mirano ad emulare le funzioni. |
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50 |
In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’assenza di sovrapposizione tra il pubblico interessato agli orologi reali e quello interessato agli orologi virtuali e ai relativi servizi deve essere respinto. |
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51 |
Oltre al fatto che la ricorrente non suffraga l’affermazione menzionata al precedente punto 50, essa non dimostra in che modo il pubblico di riferimento, interessato all’orologeria tradizionale e che conosce la notorietà della città di Glashütte in tale settore, non si interessi all’orologeria virtuale e viceversa. |
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52 |
Pertanto, la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata. [omissis] |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Gâlea Tóth Kalėda Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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