Sentenza del Tribunale (Nona Sezione, a cinque giudici) del 3 giugno 2026.#Vivendi SE contro Commissione europea.#Concorrenza – Concentrazioni – Domanda di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Scelta della base giuridica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Assenza di arbitrarietà – Impossibilium nulla obligatio est – Proporzionalità – Necessità delle informazioni domande – Articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Libertà di espressione – Tutela delle fonti giornalistiche – Eccezione di illegittimità – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.#Causa T-1097/23.

ECLI:EU:T:2026:355Eu Chamb Extd 09 T3 giu 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici)

3 giugno 2026 ( *1 )

«Concorrenza – Concentrazioni – Domanda di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Scelta della base giuridica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Assenza di arbitrarietà – Impossibilium nulla obligatio est – Proporzionalità – Necessità delle informazioni domande – Articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Libertà di espressione – Tutela delle fonti giornalistiche – Eccezione di illegittimità – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e familiare»

Nella causa T‑1097/23,

Vivendi SE, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da P. Gassenbach, P. Wilhelm, E. Dumur, O. Thomas, S. Schrameck, F. de Bure, Y. Boubacir e M. Oiknine, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Caro de Sousa, B. Cullen e D. Viros, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A.-L. Meyer e N. Coghlan, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici),

composto, durante le deliberazioni, da L. Truchot, presidente, M. Jaeger, J. Schwarcz, M. Sampol Pucurull e T. Perišin (relatrice), giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 maggio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la ricorrente, Vivendi SE, chiede l’annullamento della decisione C(2023) 6428 final della Commissione, del 19 settembre 2023, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (procedimento M.11184 – Vivendi/Lagardère) (in prosieguo: la «decisione del 19 settembre 2023»), come modificata dalla decisione C(2023) 7463 final della Commissione, del 27 ottobre 2023 (in prosieguo: la «decisione del 27 ottobre 2023») (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2

La ricorrente è la società madre del gruppo Vivendi, un gruppo francese di portata internazionale specializzato nel settore dei media e dell’intrattenimento, presente su diversi mercati attraverso le proprie controllate.

3

Il 24 ottobre 2022 la Vivendi ha notificato alla Commissione europea un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della Lagardère SA, gruppo francese attivo in particolare nel settore dei media.

4

Con decisione del 9 giugno 2023, la Commissione ha autorizzato il progetto di concentrazione, subordinatamente all’attuazione degli impegni relativi alla cessione di tutte le attività della ricorrente nel settore dell’editoria libraria e di una rivista (in prosieguo: la «decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione»).

5

Con lettera del 25 luglio 2023, la ricorrente è stata informata dalla Commissione dell’avvio di un’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione (in prosieguo: la «lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame»).

Decisione del 19 settembre 2023

6

Nell’ambito dell’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione, con decisione del 19 settembre 2023, la Commissione ha inviato alla ricorrente una domanda di informazioni, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), con scadenza fissata al 27 ottobre 2023. In sostanza, tale decisione impone alla ricorrente l’obbligo di raccogliere e trasmettere alla Commissione, da un lato, i documenti scambiati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 19 settembre 2023 (in prosieguo: il «periodo in questione»), tramite diversi mezzi di comunicazione, ricevuti, inviati o detenuti da quindici persone fisiche identificate nominativamente, nonché dai loro successori e predecessori (in prosieguo: le «persone interessate») e contenenti determinati termini di ricerca e, dall’altro, i documenti scambiati, durante il periodo in questione, tra quattro persone identificate per nome, due delle quali figurano anche tra le persone interessate.

7

In particolare, il punto I, paragrafo 1, dell’allegato alla decisione impugnata prevede che, «[a]i fini della (…) domanda di informazioni, per “Lagardère” si intende Lagardère S.A. [e] “Vivendi” indica Vivendi SE e il Gruppo Bolloré».

8

Il punto I, paragrafo 2, dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 definisce il concetto di «documento» nei seguenti termini:

«Il termine “Documento/i” indica: tutti i file informatici in possesso di, detenuti da o sotto il controllo di Vivendi e comprendenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi:

(a)

qualsiasi informazione archiviata in formato elettronico, comprese le e-mail e i messaggi istantanei (WhatsApp, SMS, Telegram, Signal, altro), documenti di testo e PDF, fogli di calcolo e presentazioni, nonché tutti i software e gli altri sistemi di gestione delle informazioni e di archiviazione dei documenti elencati nella risposta alla domanda n. 6 della domanda di informazioni n. 1 della Commissione del 16 agosto 2023;

(b)

i progetti di documenti, i metadati e le copie ei documenti i cui originali non siano in possesso o sotto il controllo di Vivendi, a seconda dei casi;

(c)

al fine di evitare qualsiasi ambiguità, il concetto di documento include anche:

(i)

i documenti presenti su tutte le caselle di posta elettronica private e/o personali (purché siano state utilizzate per comunicazioni professionali almeno una volta) nonché sui dispositivi mobili, tra cui telefoni cellulari o tablet (compresi i telefoni cellulari o i tablet privati e/o personali, purché siano stati utilizzati per comunicazioni professionali almeno una volta), compresi i messaggi istantanei e gli SMS; e

(ii)

i documenti che, sebbene cancellati dall’utente finale, rimangono disponibili o accessibili nei sistemi informatici di Vivendi (ad esempio, nei backup)».

9

Il punto I, paragrafo 4, dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 definisce il concetto di «periodo in questione» come il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il giorno di detta domanda di informazioni, ovvero il 19 settembre 2023.

10

Il punto II, paragrafo 5, dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 definisce il concetto di «persone interessate» come comprendente quindici persone identificate per nome «nonché tutte le persone che le hanno precedute o succedute nelle diverse cariche che essi o esse hanno potuto ricoprire durante il [p]eriodo [i]n questione». Ai sensi del punto II, paragrafo 6, dell’allegato a tale decisione, tali persone «potrebbero aver ricevuto o inviato o essere in possesso di documenti che la Commissione ritiene essenziali per consentirle di valutare se l’intervento e/o la consultazione e/o il coinvolgimento di Vivendi in determinate decisioni adottate da Lagardère possano essere qualificati come esercizio di un’influenza determinante da parte di Vivendi».

11

Il punto III, paragrafo 7, dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 richiede che la ricorrente fornisca, da un lato, i documenti inviati o ricevuti, durante il periodo in questione, dalle persone interessate (nonché dai loro successori e predecessori), identificate nominativamente al punto II, paragrafo 5, di detto allegato, e contenenti almeno uno dei termini di ricerca elencati al punto VII di tale allegato e, dall’altro, i documenti scambiati, durante il periodo in questione, tra quattro persone identificate nominativamente al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), di tale allegato.

12

I punti IV, V e VI dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 precisano le modalità con cui la ricorrente deve fornire i documenti richiesti, il contenuto della relazione di accompagnamento e i requisiti relativi alle dichiarazioni di completezza della risposta. Il punto VII dello stesso allegato elenca i termini di ricerca.

Sviluppi successivi all’adozione della decisione del 19 settembre 2023

13

Con e-mail dell’11 ottobre 2023, la ricorrente ha chiesto la concessione di una proroga di tre mesi per rispondere alla domanda di informazioni. A tal proposito, ha precisato che la domanda di informazioni sollevava numerose difficoltà e richiedeva un lavoro di raccolta, elaborazione e verifica fuori dal comune, nonché un impiego considerevole di risorse umane e mezzi tecnici.

14

Con e-mail del 12 ottobre 2023, la Commissione ha invitato la ricorrente a precisare la natura e l’entità delle difficoltà incontrate.

15

Con e-mail del 14 ottobre 2023, la ricorrente ha precisato che alcune di tali difficoltà erano legate, in particolare, alla mancanza di garanzie procedurali sufficienti a garantire il rispetto della vita privata delle persone interessate, di altri suoi dipendenti o mandatari o di altre persone eventualmente coinvolte nella domanda di informazioni, nonché la tutela delle fonti giornalistiche.

16

Nel corso di una teleconferenza tenutasi il 18 ottobre 2023, la Commissione ha confermato alla ricorrente che i documenti che avrebbero potuto rivelare fonti giornalistiche beneficerebbero di una protezione particolare ispirata alla procedura istituita per tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente.

17

Il 19 ottobre 2023, la ricorrente ha indicato di non essere in grado di esigere l’accesso alle caselle di posta elettronica e ai telefoni cellulari della persona menzionata nella disposizione di cui al punto i) del punto II, paragrafo 5, dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023, a causa dell’attuale situazione di «hold separate» tra essa e una delle sue controllate, derivante dalle condizioni e dagli obblighi enunciati nella decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione.

18

Con e-mail del 26 ottobre 2023, la Commissione ha invitato la ricorrente a trasmetterle l’elenco delle persone interessate titolari di un tesserino stampa e a discutere le modalità pratiche che consentissero di conciliare la tutela delle fonti giornalistiche con la consegna dei documenti oggetto della decisione del 19 settembre 2023.

19

Il 27 ottobre 2023, data di scadenza del termine fissato dalla decisione del 19 settembre 2023, la ricorrente non aveva presentato alcun documento. In pari data, la Commissione adottava la decisione del 27 ottobre 2023. Con l’articolo 1 della suddetta decisione, la Commissione ha ritirato dall’elenco delle persone interessate la persona di cui al punto II, paragrafo 5, lettera i), dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023. Ai sensi dell’articolo 2 della stessa decisione, il termine del 27 ottobre 2023, inizialmente fissato dall’articolo 1 della decisione del 19 settembre 2023, è stato prorogato fino al 1o dicembre 2023.

20

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, vale a dire la decisione del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione del 27 ottobre 2023.

Fatti successivi alla proposizione del ricorso

21

Con lettera del 6 dicembre 2023, il direttore generale della Direzione generale «Concorrenza» della Commissione ha precisato che qualsiasi documento che comporti la protezione di dati personali sensibili o di fonti giornalistiche beneficerebbe di garanzie procedurali in applicazione della legislazione e della giurisprudenza pertinenti e ha illustrato in dettaglio tali garanzie procedurali (in prosieguo: la «lettera del 6 dicembre 2023»).

22

Il 24 gennaio 2024 la Commissione ha adottato la decisione C (2024) 571 final, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2024»). In primo luogo, ai sensi dell’articolo 1 di detta decisione, il termine del 1o dicembre 2023, fissato dall’articolo 2 della decisione del 27 ottobre 2023, è stato prorogato fino al 7 febbraio 2024. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2 della decisione del 24 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 139/2004, alla ricorrente è stata imposta una penalità non superiore al 5% del suo fatturato medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data fissata all’articolo 1 di detta decisione. In terzo luogo, il considerando 13, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 enuncia ulteriori garanzie procedurali rispetto alla decisione impugnata al fine di assicurare la protezione dei dati personali sensibili, introducendo una procedura della sala dati virtuale, come proposto nella lettera del 6 dicembre 2023. Il considerando 13, lettera b), della decisione del 24 gennaio 2024 enuncia garanzie procedurali volte alla protezione delle fonti giornalistiche, confermando la procedura proposta con la lettera del 6 dicembre 2023.

23

A seguito degli scambi con i legali della ricorrente, nel corso di una teleconferenza tenutasi il 30 gennaio 2024, la Commissione ha acconsentito a che le comunicazioni tra le persone interessate dalla decisione impugnata e i contatti rientranti nella sfera strettamente personale fossero inseriti nella sala dati virtuale.

24

Nel febbraio 2024, la ricorrente ha fornito alla Commissione una parte dei documenti che rispondevano ai criteri definiti dalla decisione impugnata.

25

Tra i mesi di settembre e dicembre 2024, la ricorrente ha trasmesso dei documenti alla Commissione, cosicché, nel dicembre 2024, la Commissione aveva ricevuto dalla ricorrente i documenti che rispondevano ai criteri definiti dalla decisione impugnata, ad eccezione dei documenti coperti dal segreto delle comunicazioni tra avvocato e cliente, dal segreto delle fonti giornalistiche e della vita privata delle persone interessate.

Procedimento sommario

26

Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2023, la ricorrente ha proposto domanda di provvedimenti provvisori intesa a ottenere, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

27

Con ordinanza del 28 novembre 2023, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R, non pubblicata), il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa sino all’adozione dell’ordinanza che avrebbe definito il procedimento nella causa T‑1097/23 R, fatto salvo l’obbligo per la ricorrente di continuare a raccogliere informazioni e di conservare in suo possesso, su un supporto elettronico, l’insieme dei documenti oggetto di tale decisione.

28

Con ordinanza del 19 gennaio 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:15), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

29

Con ordinanza del 6 febbraio 2024, Vivendi/Commissione [C‑90/24 P(R)-R, EU:C:2024:121], il vicepresidente della Corte ha disposto la sospensione dell’obbligo imposto alla ricorrente dalla decisione impugnata, fatto salvo l’obbligo per quest’ultima di adottare tutte le misure utili per garantire la conservazione dell’insieme dei documenti oggetto di tale decisione.

30

Con ordinanza dell’11 aprile 2024, Vivendi/Commissione [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], il vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del 19 gennaio 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:15). Inoltre, ha dichiarato che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale ai fini della pronuncia sulla condizione relativa al fumus boni iuris e, se del caso, ai fini della ponderazione degli interessi in gioco.

31

Con ordinanza del 13 giugno 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R-RENV, non pubblicata, EU:T:2024:381), il vicepresidente del Tribunale ha accolto parzialmente la domanda della ricorrente volta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e, dall’altro, a titolo conservativo, a farle ingiungere di conservare tutti i documenti oggetto della decisione impugnata su un supporto elettronico a ciò dedicato, consegnato sotto sigillo elettronico a un terzo di fiducia indipendente.

32

Il 3 luglio 2024, la ricorrente ha presentato un ricorso in cassazione volto all’annullamento dell’ordinanza del 13 giugno 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R-RENV, non pubblicata, EU:T:2024:381). Parallelamente, la ricorrente ha chiesto alla Corte di sospendere l’esecuzione di tale ordinanza e della decisione impugnata.

33

Con ordinanza dell’8 luglio 2024, Vivendi/Commissione [C‑470/24 P(R)-R, non pubblicata, EU:C:2024:592], l’obbligo imposto alla ricorrente di raccogliere e trasmettere alla Commissione i documenti oggetto della decisione impugnata è stato sospeso, fino all’adozione dell’ordinanza che intervenga per prima tra quella che pone fine al presente procedimento sommario e quella che si pronuncia sul ricorso nella causa C‑470/24 P(R), fatto salvo l’obbligo della ricorrente di adottare tutte le misure utili per garantire la conservazione dell’insieme di tali documenti.

34

Con ordinanza del 26 luglio 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R-RENV-INTP, non pubblicata, EU:T:2024:516), il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di interpretazione del punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del 13 giugno 2024, Vivendi/Commissione (T‑1097/23 R-RENV, non pubblicata, EU:T:2024:381), in quanto irricevibile.

35

Con ordinanza del 16 agosto 2024, Vivendi/Commissione [C‑470/24 P(R), non pubblicata, EU:C:2024:674], il vicepresidente della Corte ha respinto il ricorso della ricorrente nella causa C‑470/24 P(R).

Conclusioni delle parti

36

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione alle spese.

37

La Commissione, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

38

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva sette motivi: il primo, relativo alla scelta di una base giuridica errata e a uno sviamento di potere; il secondo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione; il terzo, alla violazione del principio di tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dei poteri pubblici; il quarto, alla violazione del principio «impossibilium nulla obligatio est» in relazione alla domanda di produzione di documenti provenienti dal gruppo Bolloré; il quinto, a una violazione del principio di proporzionalità, il sesto, a una violazione della tutela delle fonti giornalistiche e, il settimo, alla mancanza di garanzie adeguate a tutela del diritto alla vita privata.

39

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

40

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l’obbligo di motivazione generale ad essa incombente ai sensi dell’articolo 296 TFUE e l’obbligo di motivazione speciale ad essa imposto in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, non avendo definito in termini sufficientemente chiari l’oggetto e la portata della sua indagine.

41

Il secondo motivo è composto, in sostanza, da quattro parti. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non indichi chiaramente l’oggetto della domanda di informazioni, poiché non menziona le considerazioni precise e oggettive che ne hanno giustificato l’adozione. Con la seconda parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda l’ambito oggettivo, temporale e personale delle informazioni domande. Con la terza parte, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver spiegato, nella decisione impugnata, i motivi che giustificano l’inclusione del gruppo Bolloré nell’ambito di applicazione di tale decisione. Con la quarta parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda, da un lato, il ricorso a una decisione di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e, dall’altro, la necessità di agire rapidamente.

Osservazioni preliminari

42

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona che detto atto riguardi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento che la motivazione di un atto rispetti gli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza citata).

43

Per quanto attiene, in particolare, alla motivazione di una decisione di domanda di informazioni, occorre ricordare che i suoi elementi essenziali sono definiti all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑24714 P, EU:C:2016:149, punto 17).

44

Tale disposizione, infatti, prevede che la Commissione «indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni domande e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite». Tale disposizione precisa del resto che la Commissione «[i]ndica altresì le sanzioni previste dall’articolo 14 [del regolamento n. 139/2004]», che essa «indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 15 [del medesimo regolamento]» e che «[f]a menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (…) avverso la decisione».

45

In limine, occorre ricordare che a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Quindi, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale approccio sarebbe infatti incompatibile con l’esigenza di uniformità nell’applicazione del diritto dell’Unione. (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16, EU:C:2018:79, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata).

46

Nel caso di specie, occorre precisare che, nella sua versione in lingua francese, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede che, in una domanda di informazioni formulata mediante decisione, la Commissione indichi la base giuridica e l’«objet» (oggetto) di tale domanda. Tuttavia, le altre versioni linguistiche di tale disposizione utilizzano termini corrispondenti al concetto di «scopo», come ad esempio le versioni in lingua inglese, tedesca, olandese, italiana, greca e croata, che utilizzano rispettivamente i termini «purpose», «Zweck», «doel», «scopo», «σκοπό» e «svrhu», ad eccezione della versione in lingua spagnola che utilizza il termine «objeto». Risulta quindi dai termini utilizzati nelle altre versioni linguistiche e tenendo conto del contesto di tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dal regolamento in questione, che, all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, il legislatore abbia voluto fare riferimento al concetto di «but» (scopo) di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli [articoli 101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), così come interpretata dalla giurisprudenza citata infra al punto 48.

47

L’obbligo di motivazione specifica costituisce un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato della domanda di informazioni, ma anche di consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti della difesa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 19 e giurisprudenza citata).

48

Riguardo all’obbligo di precisare lo «scopo della domanda», esso comporta che la Commissione deve indicare l’oggetto della sua indagine nella domanda e quindi identificare l’asserita violazione delle regole di concorrenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 20 e giurisprudenza citata).

49

A tale proposito, la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di domanda di informazioni tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 21 e giurisprudenza citata).

50

Un siffatto obbligo si spiega, in particolare, con la circostanza che, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire «tutte le informazioni necessarie» (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 22).

51

Ne deriva che la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che le consentano di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella domanda di informazioni (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 23).

52

Orbene, poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella domanda di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti sarà impossibile determinare se l’informazione è necessaria e la Corte non potrà esercitare il suo controllo (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 24 e giurisprudenza citata).

53

Pertanto, l’adeguatezza della motivazione di una decisione relativa a una domanda di informazioni dipende dal fatto che i sospetti di infrazione che la Commissione intende verificare siano specificati con sufficiente chiarezza (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 25).

54

Al momento della valutazione della portata dell’obbligo di motivazione rispetto a una decisione di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, occorre altresì tener conto della fase dell’indagine in cui una siffatta decisione è adottata e se la Commissione disponesse già, o no, di talune informazioni sulle presunte infrazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, T 371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 46 e giurisprudenza citata).

55

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata.

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’insufficienza della motivazione riguardo all’oggetto della domanda di informazioni

56

Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata non indica chiaramente l’oggetto della domanda di informazioni, poiché non menziona le considerazioni precise e oggettive che ne hanno giustificato l’adozione e, in particolare, le violazioni sospettate. In particolare, secondo la ricorrente, la decisione impugnata non contiene alcuna precisazione in merito alle «denunce» e agli «elementi» di cui la Commissione sarebbe venuta a conoscenza, menzionati nella lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame, ma non nella decisione impugnata.

57

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

58

A tale riguardo, dai considerando da 1 a 3 della decisione impugnata risulta che, da un lato, la Commissione aveva autorizzato l’acquisizione di Lagardère da parte della ricorrente a condizione che fossero rispettati gli impegni relativi alla cessione di tutte le attività di quest’ultima nel settore dell’editoria libraria (raggruppate in Editis, controllata della ricorrente) e della rivista Gala e, dall’altro, alla data di adozione della decisione impugnata, la ricorrente rimanesse soggetta all’obbligo di sospensione di tale acquisizione nella misura in cui la Commissione non avesse ancora proceduto all’approvazione dell’acquirente e dei termini della cessione per Editis e Gala.

59

Al considerando 4 della decisione impugnata, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, essa può richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti che le sono attribuiti dal suddetto regolamento.

60

Al considerando 5 della decisione impugnata, la Commissione menziona inoltre i requisiti di motivazione di una domanda di informazioni adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. A tale riguardo, essa precisa che, «[q]uando, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del [suddetto] regolamento (…), richiede a un’impresa di fornire informazioni mediante decisione, essa indica la base giuridica e lo scopo della domanda, specifica le informazioni domande e fissa il termine entro il quale devono essere fornite [; e] indica inoltre le sanzioni previste dall’articolo 14 del [medesimo] regolamento (…) e indica o impone le sanzioni previste dall’articolo 15 [di tale] regolamento[; i]noltre, informa del diritto di sottoporre la decisione all’esame della Corte di giustizia».

61

Lo scopo della domanda di informazioni è indicato nei considerando 6 e 7 della decisione impugnata, che recitano quanto segue:

«(6)

Al fine di consentire alla Commissione di valutare se Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante su Lagardère tale da costituire una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione della Commissione di autorizzare l’operazione Vivendi/Lagardère, la Commissione ha deciso di richiedere a Lagardère di fornire una serie di documenti, scambi interni e comunicazioni esterne. Tali documenti e comunicazioni riguardano decisioni adottate da Lagardère nelle quali Vivendi potrebbe aver svolto un ruolo decisivo, simile a quello esercitato da un azionista di controllo. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

(7)

I documenti e le comunicazioni richiesti ai sensi della presente decisione e riportati in allegato sono essenziali per consentire alla Commissione di valutare se l’intervento e/o la consultazione e/o il coinvolgimento di Vivendi in determinate decisioni adottate da Lagardère possano essere qualificati come esercizio di un’influenza determinante da parte di Vivendi nei termini descritti nel considerando 6. I documenti e le comunicazioni in questione riguardano l’attuazione di sinergie operative, quali programmi in comune tra entità audiovisive di Vivendi e Lagardère, la definizione del palinsesto della stazione radio Europe 1, appartenente al gruppo Lagardère, le nomine e le dimissioni di giornalisti all’interno delle testate del gruppo Lagardère, le scelte editoriali delle riviste del gruppo Lagardère che potrebbero essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré, nonché il trasferimento di entità del gruppo Vivendi in locali di proprietà di Lagardère. Essi riguardano inoltre decisioni strategiche prese dal gruppo editoriale Hachette (di proprietà di Lagardère) e per le quali Vivendi potrebbe aver svolto un ruolo che potrebbe essere qualificato come esercizio di influenza determinante, quali la rinuncia a un contenzioso contro una filiale di Vivendi o la mancata presentazione di un’offerta per l’acquisizione dell’editore americano (…), al pari delle condizioni di nomina di alcuni membri notoriamente legati al gruppo Bolloré nel consiglio di amministrazione di Lagardère».

62

Occorre rilevare che, ai considerando 6 e 7 della decisione impugnata, la Commissione indica i sospetti di violazione delle disposizioni del regolamento n. 139/2004 che intende verificare e delimita l’oggetto della propria indagine, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 48 e 49 supra.

63

Pertanto, il contenuto dei considerando 6 e 7 della decisione impugnata costituisce una descrizione chiara e inequivocabile dell’oggetto dell’indagine della Commissione. Tali informazioni consentono inoltre di determinare con un grado sufficiente di precisione i sospetti di infrazione che giustificano l’adozione di tale decisione, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 48 a 53 supra.

64

Di conseguenza, una siffatta motivazione soddisfa l’obbligo di indicare lo scopo della domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

65

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomentazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non conterrebbe alcuna precisazione in merito alle «denunce» e agli «elementi» di cui la Commissione sarebbe venuta a conoscenza, i quali sarebbero menzionati nella lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame, ma non nella decisione impugnata.

66

Da un lato, come ammette la ricorrente, l’oggetto della domanda era stato indicato anche nella lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame, di cui la ricorrente era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione impugnata.

67

Dall’altro lato, secondo la giurisprudenza costante citata al punto 49 supra, la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di domanda di informazioni tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare.

68

A tal riguardo, occorre osservare che la decisione impugnata è stata adottata nell’ambito della fase di indagine preliminare del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 139/2004, che ha lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione agli obblighi che discendono da detto regolamento e di prendere una prima posizione sull’orientamento nonché sull’ulteriore seguito da dare al procedimento. (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09, EU:C:2011:620, punto 113 e giurisprudenza citata).

69

Orbene, secondo la giurisprudenza, non si può imporre alla Commissione di indicare, al momento della fase di indagine preliminare, oltre alle presunte infrazioni che essa intende verificare, gli indizi, vale a dire gli elementi che la inducono a considerare l’ipotesi di una violazione del diritto della concorrenza. In effetti, un obbligo del genere rimetterebbe in discussione l’equilibrio stabilito dalla giurisprudenza tra la tutela dell’efficacia dell’indagine e la tutela dei diritti della difesa dell’impresa interessata. (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione,T‑296/11, EU:C:2014:121, punto 37).

70

Tenuto conto di tali elementi, occorre considerare che la motivazione della decisione impugnata consente, da un lato, alla ricorrente di verificare se le informazioni domande siano necessarie ai fini dell’indagine e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. Pertanto, erroneamente la ricorrente invoca una violazione dell’obbligo di motivazione, quale previsto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine della Commissione e la descrizione delle pratiche di cui essa intende verificare l’esistenza nell’ambito della sua indagine.

71

Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del secondo motivo va disattesa.

Sulla seconda parte del secondo motivo, basata su un difetto di motivazione riguardo all’ambito oggettivo, temporale e personale delle informazioni domande

72

Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia priva di qualsiasi motivazione che giustifichi l’ambito oggettivo, temporale e personale delle informazioni domande, in particolare la scelta dei termini di ricerca, i criteri di individuazione delle persone interessate nonché il periodo di riferimento oggetto della decisione impugnata.

73

La Commissione contesta gli argomenti dalla ricorrente.

74

A tale riguardo, come risulta dai punti da 6 a 12 e 19 supra, occorre constatare che la decisione impugnata, e in particolare il suo allegato, definisce chiaramente l’ambito oggettivo, temporale e personale delle informazioni domande. Come giustamente sostiene la Commissione, il semplice fatto che la decisione impugnata non contenga una motivazione specifica per ciascuna informazione domanda o per ciascun termine di ricerca non può, di per sé, essere considerato una motivazione insufficiente.

75

Infatti, secondo la giurisprudenza, non si può esigere che la Commissione, prima di qualsiasi domanda di informazioni, conosca il contenuto dei documenti richiesti e la loro rilevanza ai fini dell’indagine [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione, T‑458/09 e T‑171/10, EU:T:2012:145, punto 55].

76

Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza rammentate ai precedenti punti da 42 a 54, l’obbligo di motivazione di una decisione di domanda di informazioni non si spinge fino a imporre alla Commissione di fornire rispetto a ogni informazione domanda o, come nel caso di specie, a ogni termine di ricerca di cui si chiede l’applicazione, una motivazione specifica dei motivi per cui essa ritiene che tale informazione o tale termine di ricerca, da un lato, sia necessario per la sua indagine e, dall’altro, conterrebbe o identificherebbe solo informazioni pertinenti per tale indagine.

77

Peraltro, come risulta dal punto 42 supra, il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato non solo alla luce del testo dell’atto in questione, ma anche del suo contesto, vale a dire, nel caso di specie, degli atti già adottati nell’ambito della fase istruttoria preliminare del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 139/2004 (v. punto 68 supra).

78

In particolare, una domanda di informazioni come la decisione impugnata ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni e i documenti necessari per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 37).

79

Sulla base di quanto sopra, la ricorrente non può validamente invocare un vizio di motivazione relativo all’ambito oggettivo, temporale e personale delle informazioni domande.

80

Del resto, è importante rilevare che le argomentazioni della ricorrente volte a contestare la necessità delle informazioni domande riguardano la legittimità nel merito della decisione impugnata e non possono essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame del motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 55 e giurisprudenza citata). Tali argomenti saranno quindi analizzati nell’ambito dell’esame del quinto motivo.

81

Tutto ciò considerato, la seconda parte del secondo motivo va disattesa.

Sulla terza parte del secondo motivo, basata sulla mancanza di motivazione riguardo all’inclusione del gruppo Bolloré

82

Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia priva di qualsiasi motivazione per quanto riguarda l’inclusione del gruppo Bolloré nell’ambito della domanda di informazioni. I sospetti della Commissione, così come esposti nella lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame e ripresi sinteticamente nella decisione impugnata, non riguarderebbero l’esercizio di un’influenza determinante da parte del gruppo Bolloré su Lagardère, bensì da parte della ricorrente su Lagardère. Pertanto, la ricorrente ritiene che la domanda di informazioni detenute da un terzo sul quale essa non esercita alcun controllo, vale a dire il gruppo Bolloré, non sia in alcun modo motivata.

83

La Commissione contesta le argomentazioni formulate dalla ricorrente.

84

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che al considerando 7 della decisione impugnata si precisa che i documenti in questione riguardano, in particolare, alcune decisioni di Lagardère «che potrebbero essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré». Peraltro, come sottolinea la Commissione, la decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione, nonché il modulo di notifica dell’operazione che la ricorrente le ha presentato, danno per assodato che il gruppo Bolloré e Vivendi costituiscano un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

85

Di conseguenza, la ricorrente invoca a torto una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda l’inclusione del gruppo Bolloré nell’elenco delle persone interessate dalla domanda di informazioni.

86

Pertanto, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione.

Sulla quarta parte del secondo motivo, basata su una motivazione insufficiente relativa, da un lato, al ricorso a una decisione di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e, dall’altro, alla necessità di agire rapidamente

87

Con la quarta parte, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata non spiega a sufficienza di diritto i motivi per cui si è ritenuto necessario ricorrere a una domanda di informazioni mediante decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, anziché a una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 o a un’ispezione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 139/2004. Inoltre, essa ritiene che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la necessità di agire rapidamente.

88

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

89

Nel caso di specie, al considerando 8 della decisione impugnata si precisa che, «[n]el quadro del presente procedimento volto ad accertare un’infrazione, la Commissione ritiene che solo una decisione adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni consenta di garantire che Vivendi fornisca tutti i documenti che soddisfano i criteri da essa individuati nella [suddetta] decisione[; i]n effetti, il ricorso alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni è l’unica procedura prevista dal regolamento sulle concentrazioni che consenta alla Commissione di imporre alle imprese destinatarie di fornire una risposta completa, pena l’applicazione di sanzioni [; i]noltre, la Commissione ritiene necessario agire rapidamente per evitare che documenti rilevanti vengano eliminati dagli archivi di Vivendi, in particolare se i messaggi vengono cancellati dopo un certo periodo di tempo o se alcuni documenti provenienti da un collaboratore non vengono conservati a lungo dopo la sua partenza [; l]a scelta di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, risponde a tale obiettivo di tempestività».

90

La Commissione chiarisce, infatti, al considerando 8 della decisione impugnata, che solo una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 consentiva di garantire che la ricorrente avrebbe fornito tutti i documenti rispondenti ai criteri da essa individuati, pena l’applicazione di sanzioni, e di agire rapidamente al fine di evitare che documenti rilevanti fossero eliminati dagli archivi della ricorrente.

91

Di conseguenza, occorre constatare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 42 supra, per quanto riguarda il ricorso all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 come base giuridica della stessa.

92

Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dal ricorrente.

93

In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso a una domanda di informazioni mediante decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, anziché a una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 risulta che la Commissione ha il diritto di richiedere informazioni «mediante semplice domanda o mediante decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione a una semplice domanda preventiva.

94

La scelta tra una semplice domanda di informazioni e una decisione deve dipendere dalle esigenze di un’adeguata istruttoria, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione, T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 84 e giurisprudenza citata].

95

Infatti, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dell’applicazione degli articoli 11, 14 e 15 del regolamento n. 139/2004 (sentenza del 4 ottobre 2024, Thyssenkrupp/Commissione, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 380).

96

Come rileva la Commissione, per quanto riguarda le semplici domande di informazioni presentate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento prevede una sanzione solo in caso di informazioni inesatte o fuorvianti, mentre, per quanto riguarda le domande formulate mediante decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il carattere incompleto o tardivo delle risposte costituisce un motivo distinto di sanzione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

97

Una domanda di informazioni mediante decisione si distingue da una semplice domanda di informazioni per il fatto che, quando la Commissione ricorre alla prima, è possibile infliggere un’ammenda o sanzioni pecuniarie per costringere un’impresa a fornire informazioni in modo completo ed esatto, in applicazione, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 (v., in tal senso, la sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/Commissione, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 379).

98

Nel caso di specie, come risulta dal considerando 8 della decisione impugnata, citato al punto 89 supra, la Commissione chiarisce a sufficienza di diritto che il ricorso alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 le consente di imporre alle imprese destinatarie della sua decisione l’obbligo di fornire una risposta completa, pena l’applicazione di sanzioni.

99

In secondo luogo, per quanto riguarda il ricorso a una domanda di informazioni mediante decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, anziché a un’ispezione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 139/2004, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 141 infra, le ispezioni hanno un carattere più vincolante e un impatto particolarmente intenso sulla situazione giuridica dell’impresa interessata rispetto a una domanda di informazioni.

100

Di conseguenza, non si può esigere dalla Commissione che giustifichi la propria scelta di non ricorrere a una misura quale l’ispezione, che costituisce una procedura più vincolante rispetto alla domanda di informazioni prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

101

In terzo luogo, per quanto riguarda la necessità di agire rapidamente, come risulta dal considerando 8 della decisione impugnata, citato al punto 89 supra, la Commissione riteneva necessario agire rapidamente per evitare che documenti rilevanti fossero eliminati dagli archivi della ricorrente, in particolare qualora i messaggi venissero cancellati dopo un certo periodo di tempo o qualora alcuni documenti provenienti da un collaboratore non fossero conservati per un periodo sufficientemente lungo dopo la sua partenza. La scelta di presentare una domanda di informazioni mediante decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 rispondeva, secondo la Commissione, a tale obiettivo di rapidità.

102

Sulla base di quanto sopra esposto, si deve concludere che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata sia per quanto riguarda il ricorso a una decisione di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, sia per quanto riguarda la necessità di agire rapidamente.

103

Del resto, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur esprimendo ragioni errate (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata).

104

Di conseguenza, le altre argomentazioni della ricorrente volte a dimostrare l’erroneità della motivazione della decisione impugnata sono irrilevanti nell’ambito di un motivo basato sulla mancanza di motivazione.

105

Nei limiti in cui la ricorrente contesti, in realtà, la fondatezza del ricorso all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, tale argomentazione sarà esaminata nell’ambito della prima e della terza parte del primo motivo (v. punti da 109 a 125 e da 130 a 144 infra). Analogamente, nei limiti in cui la ricorrente contesti, in realtà, la necessità di agire rapidamente, tale argomentazione sarà analizzata nell’ambito della seconda parte del quinto motivo (v. infra, punti da 279 a 299).

106

Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione rafforzata applicabile quando si discosta dalla sua «prassi abituale» non è né meglio precisato né sufficientemente motivato e deve pertanto essere respinto.

107

Di conseguenza, si deve respingere la quarta parte del secondo motivo e, pertanto, il secondo motivo nella sua interezza.

Sul primo motivo, attinente alla scelta di una base giuridica errata e a un abuso di potere

108

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non potesse avvalersi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 per adottare la decisione impugnata. Il primo motivo si articola, in sostanza, in tre parti. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non riguarda la valutazione degli effetti di un’operazione di concentrazione. Con la seconda parte, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non rispetta i requisiti di necessità e di precisione che le sono inerenti. Con la terza parte, la ricorrente contesta alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere.

Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla circostanza che la decisione impugnata non verte sulla valutazione degli effetti di un’operazione di concentrazione

109

Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 possa costituire base giuridica solo per domande di informazioni volte a valutare la compatibilità con il mercato interno di una concentrazione notificata alla Commissione. Inoltre, il ricorso all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non avrebbe più ragion d’essere una volta completata l’analisi degli effetti di una concentrazione sul mercato, il che si verifica in particolare quando un’operazione di concentrazione è stata autorizzata dalla Commissione.

110

Orbene, nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non può costituire la base giuridica della decisione impugnata, in quanto quest’ultima non è volta a ottenere informazioni sulla compatibilità dell’acquisizione del controllo di Lagardère da parte della ricorrente e interviene, in ogni caso, dopo la sua autorizzazione da parte della Commissione.

111

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

112

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, «[p]er l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie».

113

Pertanto, dal testo dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 discende che la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti che le sono attribuiti dal suddetto regolamento.

114

È vero che, come sostiene la ricorrente, è stato statuito che la Commissione può esercitare i poteri conferitile dall’articolo 11 del regolamento n. 139/2004 solo nella misura in cui ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla compatibilità dell’operazione di concentrazione in questione con il mercato comune (v. sentenza del 4 febbraio 2009, Omya/Commissione, T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 28 e giurisprudenza citata].

115

Tuttavia, come sottolinea la Commissione, tale ragionamento riflette il principio secondo cui la necessità di un’informazione domandata dalla Commissione deve essere valutata in relazione all’oggetto indicato nella domanda di informazioni. Ciò non mette in discussione il fatto che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, la Commissione possa richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti che le sono attribuiti dal suddetto regolamento.

116

Nel caso di specie, l’oggetto della domanda di informazioni è indicato nei considerando 6 e 7 della decisione impugnata, citati al punto 61 supra. Da tali considerando risulta che la Commissione ha richiesto le informazioni in questione al fine di valutare se la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante su Lagardère tale da configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione del 9 giugno 2023 che autorizzava la concentrazione. Tali informazioni sarebbero essenziali per consentire alla Commissione di analizzare se l’intervento e/o la consultazione e/o il coinvolgimento della ricorrente in determinate decisioni adottate da Lagardère possano essere qualificati come esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente.

117

Occorre rilevare che l’oggetto della domanda di informazioni, così come descritto nei considerando 6 e 7 della decisione impugnata, citati al punto 61 supra, rientra nell’ambito dei compiti attribuiti alla Commissione dal regolamento n. 139/2004.

118

Infatti, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, la Commissione può subordinare la propria decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizioni e obblighi volti a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni da esse assunti nei suoi confronti al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

119

Inoltre, l’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Sospensione della concentrazione», prevede, al paragrafo 1, che «[u]na concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6».

120

Nel caso di specie, dal considerando 1 della decisione impugnata risulta che «[n]ella decisione del 9 giugno 2023 [che autorizza la concentrazione], la Commissione ha autorizzato l’acquisizione di Lagardère (…) da parte di Vivendi (…) a condizione che fossero attuati gli impegni di cessione di tutte le attività di Vivendi nel settore dell’editoria libraria (raggruppate in Editis, una controllata di Vivendi) e della rivista Gala».

121

Secondo il considerando 3 della decisione impugnata, «[g]li impegni di cessione presentati da Vivendi prevedono inoltre che l’acquisizione di Lagardère da parte di Vivendi non possa essere perfezionata prima che la Commissione abbia approvato l’acquirente e i termini della cessione [; alla] data della [suddetta] decisione, Vivendi rimane soggetta all’obbligo di sospensione nella misura in cui la Commissione non abbia ancora proceduto a tali approvazioni».

122

Pertanto, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, la Commissione era incaricata di vigilare sul rispetto, da parte della ricorrente, delle condizioni imposte dalla decisione del 9 giugno 2023 che autorizzava la concentrazione, nonché di accertarsi che quest’ultima adempisse agli obblighi che le incombono ai sensi di detto regolamento.

123

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che la ricerca di elementi idonei a consentire la verifica di una presunzione di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento n. 139/2004 costituisce uno dei compiti assegnati alla Commissione dal suddetto regolamento, per l’adempimento dei quali essa può, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, richiedere tutte le informazioni necessarie. Di conseguenza, la ricerca di tali elementi rientra tra gli obiettivi perseguiti da una domanda di informazioni adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

124

Ne consegue che la Commissione poteva validamente fondarsi sull’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 139/2004 per adottare la decisione impugnata.

125

La prima parte del primo motivo dev’essere quindi respinta.

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa al mancato rispetto dei requisiti di necessità e precisione

126

Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il potere conferito alla Commissione di richiedere informazioni le consenta solo di esigere la fornitura di elementi «necessari» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Pertanto, una domanda di informazioni formulata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 è soggetta ai requisiti di necessità e di precisione, ai quali la decisione impugnata non si conformerebbe, in quanto perseguirebbe uno «scopo esplorativo» e riguarderebbe una serie di documenti non preventivamente identificati dalla Commissione.

127

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

128

A tale riguardo, è sufficiente constatare che le argomentazioni della ricorrente presentate nell’ambito della seconda parte del primo motivo mirano, in realtà, a contestare la conformità della decisione impugnata ai requisiti di precisione e di necessità.

129

Pertanto, tali argomenti rientrano piuttosto nel secondo motivo, basato su una violazione dell’obbligo di motivazione, e nel quinto motivo, basato su una violazione del principio di proporzionalità, e vengono quindi esaminati nell’ambito di tali motivi.

Sulla terza parte del secondo motivo, relativa ad uno sviamento di potere

130

Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia viziata da abuso di potere, in quanto non persegue l’obiettivo di raccogliere informazioni al fine di valutare la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, dato che l’operazione è stata autorizzata il 9 giugno 2023, ovvero tre mesi prima dell’adozione della decisione impugnata. Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione impugnata mira in realtà a condurre un’«ispezione esplorativa». Orbene, nonostante il fatto che la decisione impugnata costituisca un provvedimento invasivo quanto un’ispezione, essa non offre alcuna garanzia procedurale associata a tale ispezione, in particolare il metodo di verifica che consenta ai rappresentanti dell’impresa ispezionata di formulare osservazioni e di ottenere il ritiro di documenti non pertinenti, protetti o contenenti dati personali sensibili. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto attenersi al quadro giuridico più vincolante applicabile alle ispezioni.

131

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

132

In limine, si deve ricordare che la nozione di sviamento di potere si riferisce al fatto che un’autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per raggiungere fini diversi da quelli per i quali tali poteri le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo di raggiungere detti diversi fini. In caso di pluralità di scopi perseguiti, anche qualora un motivo non giustificato si fosse aggiunto a motivi legittimi, la decisione non sarebbe per questo inficiata da sviamento di potere, allorché essa non sacrifica lo scopo essenziale. (v. sentenza del 4 febbraio 2009, Omya/Commissione, T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 99 e giurisprudenza citata].

133

Occorre pertanto verificare se gli elementi addotti dalla ricorrente costituiscano indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che indichino che la decisione impugnata sia stata adottata dalla Commissione con uno scopo diverso da quello previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

134

A tale riguardo, dai punti 123 e 124 supra risulta che la ricerca di elementi idonei a consentire la verifica di una presunzione di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento n. 139/2004 costituisce uno dei compiti assegnati alla Commissione dal suddetto regolamento. Di conseguenza, la ricerca di tali elementi rientra tra le finalità legalmente ammesse di una domanda di informazioni adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, il quale consente alla Commissione di chiedere alle imprese, mediante decisione, di fornire tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti ad essa assegnati da tale regolamento.

135

Ne consegue che, nella misura in cui le informazioni domandate ai sensi della decisione impugnata mirano a verificare se la ricorrente abbia violato l’obbligo di notifica, di sospensione o di rispetto delle condizioni connesse a una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – compiti che rientrano nella competenza esclusiva della Commissione ai sensi del regolamento n. 139/2004 –, la Commissione non ha esercitato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti.

136

Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomentazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe potuto attenersi al quadro giuridico più vincolante applicabile alle ispezioni, il quale offrirebbe maggiori garanzie procedurali.

137

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 5 maggio 2015, Spagna/Parlamento e Consiglio, C‑146/13, EU:C:2015:298, punto 56 e giurisprudenza citata).

138

Orbene, la procedura applicabile alle ispezioni non è specificatamente prevista nelle circostanze del caso di specie.

139

Inoltre, il fatto che un’ispezione possa costituire un’alternativa a una domanda di informazioni non significa che, adottando la decisione impugnata, la Commissione abbia esercitato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti dal regolamento n. 139/2004.

140

Occorre peraltro rilevare che dall’elenco dei poteri di ispezione conferiti agli agenti della Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 risulta che tali ispezioni possono avere una portata molto ampia (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2007, CB/Commissione, T‑266/03, non pubblicata, EU: T:2007:223, punto 71), in quanto consentono alla Commissione, in particolare, di accedere ai locali delle imprese interessate, di prelevare o ottenere copie o estratti dei libri e dei documenti, o ancora di apporre sigilli sui locali commerciali, sui libri o sui documenti di tale impresa per tutta la durata dell’ispezione. L’esercizio dei poteri di ispezione comporta quindi conseguenze distinte da quelle di una domanda di informazioni.

141

Come sostiene la Commissione, dalla giurisprudenza emerge che le ispezioni hanno un carattere più vincolante e un impatto di particolare intensità sulla situazione giuridica dell’impresa interessata rispetto a una domanda di informazioni (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, AC-Treuhand/Commissione, T‑99/04, EU:T:2008:256, punto 56 e giurisprudenza citata).

142

D’altra parte, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla lettura del testo della decisione impugnata risulta che la Commissione ha previsto alcune garanzie procedurali volte ad assicurare, da un lato, la riservatezza dei rapporti tra avvocati e clienti in relazione a determinati documenti [punto IV, paragrafo 10, lettera j), dell’allegato a tale decisione] e, dall’altro, dei dati personali sensibili [punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato a tale decisione].

143

Da quanto sopra esposto risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata sia viziata da sviamento di potere.

144

Di conseguenza, si deve respingere la terza parte del primo motivo e, pertanto, il primo motivo nella sua interezza.

Sul terzo motivo, derivante da una violazione del principio di tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati da parte dei poteri pubblici

145

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non si fonda su indizi sufficientemente seri da far sospettare una violazione delle norme sulla concorrenza, il che costituisce una violazione del principio che vieta gli interventi arbitrari o sproporzionati da parte dei pubblici poteri.

146

In primo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata non fornisca informazioni sulla natura, la provenienza e il contenuto delle informazioni su cui la Commissione si è basata per adottare tale decisione. Solo la lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame indica che la Commissione avrebbe «ricevuto denunce e sarebbe venuta a conoscenza di elementi riguardanti l’esercizio da parte di Vivendi di un’influenza determinante su Lagardère», senza ulteriori precisazioni.

147

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi di cui dispone la Commissione sembrano essere stati forniti da terzi, in particolare dall’organizzazione Reporters sans frontières (RSF). Secondo la ricorrente, tali elementi non consentono di fondare una presunzione di infrazione, poiché sarebbero calunniosi e di origine dubbia a causa della nota e storica ostilità di RSF nei suoi confronti e nei confronti del gruppo Bolloré.

148

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata richieda la trasmissione di documenti relativi a un periodo «di quasi quattro anni» senza alcuna base oggettiva e scelti in modo arbitrario.

149

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame si riferisca esclusivamente a «denunce» e «elementi» secondo cui essa avrebbe esercitato un’influenza determinante su Lagardère, senza fare alcun riferimento a elementi che incriminerebbero il gruppo Bolloré. Orbene, l’allegato alla decisione impugnata la riguarda tanto quanto il gruppo Bolloré, dimostrandosi così che la Commissione non disponeva, al momento dell’adozione della decisione impugnata, di indizi sufficientemente seri per sospettare l’esistenza di un’infrazione a suo carico.

150

Infine, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dagli articoli 89 e 90 del suo regolamento di procedura, di produrre tutti i documenti, gli atti e le altre informazioni sulla base dei quali ha ritenuto di disporre, alla data della decisione impugnata, di indizi sufficientemente seri da giustificare l’adozione di detta decisione relativa ai sospetti di infrazione esposti nei suoi considerando 2, 6 e 7.

151

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

152

Occorre ricordare che l’esigenza di una tutela contro interventi arbitrari o sproporzionati da parte delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di qualunque persona, sia essa fisica o giuridica, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 39 e giurisprudenza citata).

153

Orbene, per rispettare tale principio generale, una decisione di domanda di informazioni deve mirare a raccogliere la documentazione necessaria per verificare la realtà e la portata di determinate situazioni di fatto e di diritto, a proposito delle quali la Commissione dispone già di informazioni che costituiscono indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle norme sulla concorrenza. (v. sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 40 e giurisprudenza citata).

154

Inoltre, secondo la giurisprudenza relativa alle domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che è applicabile al caso di specie mutatis mutandis, tenuto conto dell’ampio potere investigativo conferito alla Commissione dal regolamento n. 1/2003, spetta a quest’ultima valutare se un’informazione sia necessaria al fine di individuare una violazione delle norme sulla concorrenza. Anche se dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l’esistenza di un’infrazione, la Commissione può legittimamente ritenere necessario richiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell’infrazione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 69 e giurisprudenza citata).

155

Per quanto riguarda il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulla valutazione della Commissione riguardante la necessità di un’informazione, la Corte ha statuito che tale necessità deve essere valutata in relazione allo scopo menzionato nella domanda di informazioni, vale a dire i sospetti di infrazioni che la Commissione intende verificare. Il requisito di una correlazione tra la domanda di informazioni e la presunta infrazione è soddisfatto se la Commissione può ragionevolmente supporre, alla data della domanda, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione in parola (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 70 e giurisprudenza citata). Inoltre, come sottolineato al punto 54 supra, nel valutare la portata dell’obbligo di motivazione relativo a una decisione di domanda di informazioni, occorre tenere conto anche della fase dell’indagine e del fatto che la Commissione disponga già o meno di determinate informazioni sulle presunte infrazioni.

156

Infine, secondo una costante giurisprudenza, e come confermato all’articolo 6, paragrafo 3, TFUE, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza. La Corte ha quindi ripetutamente affermato che il rispetto dei diritti della difesa nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 112 e giurisprudenza citata).

157

Per quanto attiene ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, il procedimento amministrativo che si svolge dinanzi alla Commissione si suddivide in due fasi distinte e successive ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare, che si estende sino alla comunicazione degli addebiti, è destinata a consentire alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e di prendere una prima posizione sull’orientamento nonché sull’ulteriore seguito da dare al procedimento. La fase contraddittoria, dal canto suo, che va dalla comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione finale, deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sull’infrazione addebitata (v., per analogia, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 113 e giurisprudenza citata).

158

Per quanto riguarda la fase di indagine preliminare, essa ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, nell’esercizio dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e che determinano importanti ripercussioni sulla situazione delle entità sospettate. È solo all’inizio della fase contraddittoria amministrativa che l’impresa interessata viene informata, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali su cui si fonda la Commissione in tale fase del procedimento e che tale impresa dispone di un diritto di accesso al fascicolo al fine di garantire l’esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa. Di conseguenza, è soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata può avvalersi pienamente dei suoi diritti di difesa. Laddove, infatti, tali diritti fossero estesi alla fase che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, risulterebbe compromessa l’efficacia dell’indagine della Commissione, in quanto l’impresa interessata sarebbe in grado, già dalla fase d’indagine preliminare, di identificare le informazioni note alla Commissione e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, C‑296/11, EU:C:2014:121, punto 34 e giurisprudenza citata).

159

Tuttavia, le misure istruttorie adottate dalla Commissione nel corso della fase di indagine preliminare, segnatamente le misure di verifica e le domande di informazioni, implicano per loro natura la contestazione di un’infrazione e possono avere ripercussioni importanti sulla situazione delle imprese sospettate. Pertanto, occorre evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi durante tale fase del procedimento amministrativo, dal momento che le misure istruttorie adottate possono avere un carattere determinante per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese idonei a farne sorgere la responsabilità. (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 35 e giurisprudenza citata).

160

In tale contesto, va ricordato che l’obbligo della Commissione di indicare la base giuridica e lo scopo della domanda di informazioni costituisce un’esigenza fondamentale al fine di far apparire il carattere giustificato delle informazioni domandate alle imprese interessate, ma anche di consentire alle stesse di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi nel contempo i loro diritti della difesa. Ne consegue che la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che le consentano di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella domanda di informazioni. (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 36 e giurisprudenza citata).

161

È inoltre opportuno fare riferimento alla giurisprudenza citata al punto 69 supra.

162

Nel caso di specie, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il principio che vieta gli interventi arbitrari o sproporzionati dell’autorità pubblica, avendo adottato la decisione impugnata senza disporre di indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare una violazione delle norme sulla concorrenza.

163

In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non fornirebbe informazioni sugli indizi su cui si fonda, occorre ricordare che, come risulta dai punti 64 e 70 supra, la motivazione della decisione impugnata soddisfa l’obbligo di indicare l’oggetto della domanda di informazioni, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

164

Peraltro, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 157, la decisione impugnata è stata adottata nell’ambito della fase di indagine preliminare, che ha lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e di prendere una prima posizione sull’orientamento nonché sull’ulteriore seguito da dare al procedimento.

165

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 69 sopra, non si può esigere che la Commissione indichi, nella decisione impugnata, oltre alle presunzioni di infrazione che intende verificare, anche gli indizi, vale a dire gli elementi che la inducono a considerare l’ipotesi di una violazione delle norme derivanti dal regolamento n. 139/2004.

166

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della ricorrente secondo cui gli elementi di cui dispone la Commissione sembrano essere stati forniti da terzi e non consentono di fondare un sospetto di infrazione, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la ricorrente non ha spiegato i motivi per cui l’origine dei documenti provenienti da terzi, e in particolare da terzi interessati al procedimento, inciderebbe sulla legittimità della decisione impugnata. Infatti, dal fascicolo risulta che la Commissione aveva riconosciuto a RSF la qualifica di terzo interessato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004.

167

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al coinvolgimento del gruppo Bolloré, come risulta dal punto 84 supra, al considerando 7 della decisione impugnata, si precisa che i documenti cui fa riferimento la suddetta decisione riguardano, in particolare, alcune decisioni di Lagardère «che potrebbero essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré». Inoltre, come sottolinea la Commissione, la decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione, nonché il modulo di notifica dell’operazione presentato dalla ricorrente alla Commissione, danno per assodato che il gruppo Bolloré e la ricorrente costituiscano un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Pertanto, la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che le informazioni provenienti da questo gruppo fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza di una violazione delle disposizioni del regolamento n. 139/2004.

168

In quarto luogo, per quanto riguarda il periodo in questione, come risulta dai punti da 218 a 222 infra, tenuto conto del fatto che la prima acquisizione di una partecipazione da parte della ricorrente nel capitale di Lagardère è avvenuta nel marzo 2020, la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che le informazioni relative al periodo a partire dal 1o gennaio 2020 fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza di una violazione delle disposizioni del regolamento n. 139/2004, in particolare in quanto tali informazioni avrebbero facilitato la corretta comprensione dell’insieme degli eventi e del contesto in cui questi si erano verificati.

169

Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.

170

Per quanto riguarda la domanda di adottare un provvedimento istruttorio con cui si ordini alla Commissione di produrre i documenti, gli atti e le altre informazioni sulla base dei quali essa ha ritenuto di disporre di indizi di presunte infrazioni alla data della decisione impugnata, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 158 supra, solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti l’impresa interessata può avvalersi pienamente dei propri diritti di difesa. Laddove, infatti, tali diritti fossero estesi alla fase che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, risulterebbe compromessa l’efficacia dell’indagine della Commissione, in quanto l’impresa interessata sarebbe in grado, già dalla fase d’indagine preliminare, di identificare le informazioni note alla Commissione e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste.

171

Da un lato, solo nei casi in cui gli venga sottoposta una domanda in tal senso e qualora le imprese destinatarie di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 adducano determinati elementi idonei a mettere in dubbio il carattere sufficientemente serio degli indizi di cui disponeva la Commissione per adottare detta decisione, il Tribunale può ritenere necessario procedere a tale verifica (v., per analogia, sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T‑402/13, EU:T:2014:991, punto 88 e giurisprudenza citata).

172

Dall’altro lato, occorre ricordare che il controllo della motivazione di una decisione consente altresì al giudice di garantire il rispetto del principio di tutela contro le azioni arbitrarie e sproporzionate, in quanto detta motivazione consente di evidenziare il carattere giustificato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate (v. sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T‑402/13, EU:T:2014:991, punto 89 e giurisprudenza citata).

173

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 definisce gli elementi essenziali che devono essere contenuti in una decisione che dispone un accertamento, imponendo, segnatamente, alla Commissione di indicare l’oggetto della domanda. In forza di tale obbligo, dalla giurisprudenza citata ai punti 52, 53 e 160 sopra riportati emerge che spetta alla Commissione indicare con sufficiente precisione i presunti illeciti che intende verificare.

174

Pertanto il Tribunale, qualora ritenga che le presunzioni che la Commissione intende verificare e gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l’accertamento siano definiti con sufficiente precisione, può concludere che una decisione di domanda di informazioni non è arbitraria, senza che sia necessario verificare materialmente il tenore degli indizi in possesso della Commissione alla data di adozione della stessa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T‑402/13, EU:T:2014:991, punto 91). Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v. sentenza del 22 giugno 2022, thyssenkrupp/Commissione, T‑584/19, non pubblicata, EU:T:2022:386, punto 344 e giurisprudenza citata).

175

Orbene, si deve constatare che ciò vale proprio nel caso della decisione impugnata, nella misura in cui dai considerando 6 e 7 della stessa, citati al punto 61 supra, risulta che la natura delle presunte restrizioni della concorrenza è definita in termini sufficientemente precisi e dettagliati. Inoltre, la decisione impugnata spiega come il comportamento della ricorrente possa rientrare in ciascuna delle pratiche sospettate.

176

In tali circostanze, il Tribunale è in grado di ritenere che la decisione impugnata non sia arbitraria solo sulla base dei motivi enunciati nella decisione stessa, senza che sia necessario ordinare alla Commissione di produrre gli elementi in suo possesso che dimostrino che essa disponeva di indizi sufficientemente seri per adottare la decisione impugnata.

Sul quarto motivo, derivante da una violazione del principio «impossibilium nulla obligatio est » in relazione alla domanda di consegna di documenti provenienti dal gruppo Bolloré

177

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata viola il principio «impossibilium nulla obligatio est», in quanto le impone di consegnare alla Commissione documenti in possesso, detenuti o sotto il controllo del gruppo Bolloré (in prosieguo: i «documenti provenienti dal gruppo Bolloré»).

178

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata produca effetti giuridici vincolanti solo nei suoi confronti e nei confronti dei suoi amministratori. Per contro, i suoi azionisti, tra cui il gruppo Bolloré, che non sono destinatari della decisione impugnata, non sono presi in considerazione nell’articolo 1 della stessa e non sono stati oggetto di una decisione distinta fondata sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, potrebbero astenersi dall’ottemperare all’ingiunzione imposta dalla decisione impugnata.

179

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata le impone un obbligo la cui esecuzione era, sin dal suo sorgere, oggettivamente e assolutamente impossibile da adempiere, in quanto le richiede di procurarsi documenti provenienti dal gruppo Bolloré, uno dei suoi numerosi azionisti sul quale essa non esercita alcun controllo. Come risulta dall’autorizzazione concessa dalla Commissione all’acquisizione del controllo della ricorrente da parte del gruppo Bolloré il 24 aprile 2017, sarebbe il gruppo Bolloré ad esercitare un controllo sulla ricorrente, e non viceversa. La ricorrente rileva, a tale riguardo, che nessuna norma di diritto francese consente a una società commerciale di esigere la produzione di documenti e, più in generale, di esercitare un potere coercitivo nei confronti del proprio azionista. Viceversa, nulla obbliga un azionista di riferimento a sottostare volontariamente a un’ingiunzione che gli venga rivolta da una società terza, anche quando questa detiene una partecipazione nel suo capitale.

180

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che, imponendole un obbligo impossibile da adempiere, la Commissione la costringa di fatto a violare il dovere di cooperazione che le incombe e la esponga al rischio di un’infrazione e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004.

181

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, in quanto, nonostante essa ne sia la destinataria, l’obiettivo della Commissione sarebbe quello di ottenere indirettamente documenti provenienti dal gruppo Bolloré. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata priverebbe il gruppo Bolloré del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

182

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

183

A titolo preliminare, da un lato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio secondo cui «nessuno è tenuto a fare l’impossibile» rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 79 e giurisprudenza citata).

184

A tal proposito, come risulta dalla giurisprudenza, eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, relative all’esecuzione di un atto non possono influire sulla legittimità dello stesso. Per contro, la Commissione non può imporre, con una decisione, rischiando la sua invalidità, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall’origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare (v. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C‑75/97, EU:C:1999:311, punto 86 e giurisprudenza citata)

185

Tale impossibilità presuppone il soddisfacimento di due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, l’effettiva esistenza delle difficoltà addotte e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di attuazione (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punti 91, 92 e 96 e giurisprudenza citata).

186

Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine incombe un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v., per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata).

187

Nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 2 della decisione impugnata precisa che il destinatario di detta decisione è «Vivendi SE».

188

Orbene, il punto I, paragrafo 1, dell’allegato alla decisione impugnata prevede che, «[a]i fini della (…) domanda di informazioni, per “Lagardère” si intende Lagardère S.A. [e] “Vivendi” indica Vivendi SE e il Gruppo Bolloré». Il punto I, paragrafo 2, di detto allegato prevede in particolare che «[i]l concetto di “Documento/i” indica: tutti i file informatici in possesso di, detenuti da o sotto il controllo di Vivendi», vale a dire la ricorrente e il Gruppo Bolloré.

189

Inoltre, il considerando 7 della decisione impugnata indica che «[i] documenti e le comunicazioni in questione riguardano l’attuazione delle sinergie operative (…) che potrebbero essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il Gruppo Bolloré».

190

La ricorrente sostiene di non aver potuto ottemperare alla decisione impugnata per quanto riguarda i documenti provenienti dal gruppo Bolloré, nella misura in cui non esercita alcun controllo o potere coercitivo su detto gruppo, che è uno dei suoi azionisti.

191

Tuttavia, nessun elemento consente di ritenere che tale impossibilità di esecuzione della decisione impugnata sussistesse al momento della nascita dell’obbligo in questione. Infatti, la ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da far ritenere che l’obbligo imposto dalla decisione impugnata fosse, sin dalla sua nascita, impossibile da adempiere in modo oggettivo e assoluto ai sensi della giurisprudenza citata al punto 184 supra.

192

Del resto, come riconosce la stessa ricorrente nella risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 2 aprile 2025, essa ha adempiuto all’obbligo, derivante dalla decisione impugnata, di trasmettere alla Commissione i documenti provenienti dal gruppo Bolloré, confermando così che le era possibile dare esecuzione alla decisione impugnata. Infatti, la ricorrente afferma di aver trasmesso alla Commissione la totalità dei documenti richiesti, ad eccezione di quelli coperti dal segreto delle comunicazioni tra avvocato e cliente, dal segreto delle fonti giornalistiche e della vita privata delle persone interessate.

193

La Commissione conferma che, alla luce dell’e-mail dei legali della ricorrente del 6 febbraio 2024 nonché della relazione di accompagnamento da essi presentata, la ricorrente sia stata in grado di raccogliere e presentare documenti provenienti dal gruppo Bolloré, cosicché l’esecuzione della decisione impugnata, per quanto riguarda detti documenti, rende priva di oggetto qualsiasi argomentazione fondata su una presunta impossibilità.

194

In tale contesto, occorre constatare che entrambe le parti concordano sul fatto che la ricorrente abbia adempiuto al proprio dovere di collaborazione attiva, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 186 supra, in quanto ha adempiuto all’obbligo, derivante dalla decisione impugnata, di trasmettere alla Commissione anche i documenti provenienti dal gruppo Bolloré.

195

Tuttavia, la ricorrente sostiene che la consegna «volontaria» da parte del gruppo Bolloré dei documenti in suo possesso, effettuata alla luce della decisione di penalità adottata dalla Commissione nei suoi confronti il 24 gennaio 2024 e di fronte al rischio di adozione di nuove decisioni di ammenda e di penalità in caso di inadempimento della decisione impugnata, non sia rilevante ai fini della valutazione del quarto motivo. Secondo la ricorrente, ai fini della valutazione di detto motivo, la questione è solo quella di stabilire se fosse impossibile per lei, al momento dell’adozione della decisione impugnata, adempiere all’obbligo che le era stato imposto, e non quella di stabilire se fosse assolutamente impossibile che la consegna dei documenti oggetto della decisione impugnata avvenisse in seguito, ad esempio, a un evento o a una decisione esterna, unilaterale e incerta adottata da un terzo, su cui essa non esercitava alcun controllo di fatto o di diritto.

196

Orbene, si deve constatare che il fatto che la ricorrente sia riuscita a ottemperare all’obbligo, derivante dalla decisione impugnata, di raccogliere e fornire alla Commissione i documenti provenienti dal gruppo Bolloré dimostra che tale obbligo non era, sin dalla sua nascita, in modo oggettivo e assoluto, impossibile da adempiere.

197

Come sottolinea la Commissione, secondo la giurisprudenza, l’impossibilità di adempiere a un obbligo derivante da una decisione non può invalidare tale decisione quando l’impossibilità emerge solo nella fase di esecuzione di tale obbligo. Risulta infatti dalla giurisprudenza citata al punto 184 supra che eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell’esecuzione dell’atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest’ultimo.

198

Di conseguenza, occorre rilevare, al pari della Commissione, che, anche se la ricorrente non fosse riuscita a ottenere documenti provenienti dal gruppo Bolloré, ciò non significherebbe necessariamente che l’obbligo derivante dalla domanda di informazioni fosse, sin dalla sua nascita, impossibile da adempiere in modo oggettivo e assoluto ai sensi della giurisprudenza citata al punto 184 supra.

199

Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che l’obbligo, derivante dalla decisione impugnata, di trasmettere alla Commissione i documenti provenienti dal gruppo Bolloré fosse, sin dalla sua nascita, in modo oggettivo e assoluto, impossibile da adempiere.

200

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente di cui al punto 181 supra, secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata da uno sviamento di potere, in quanto il suo obiettivo sarebbe quello di ottenere indirettamente documenti provenienti dal gruppo Bolloré e di privare detto gruppo del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

201

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la violazione dei diritti della difesa costituisce per sua natura un’illegittimità soggettiva, che deve quindi essere invocata dalla persona interessata stessa. Pertanto, la violazione di un diritto soggettivo può essere invocata solo dalla persona il cui diritto sarebbe stato violato, ma non da terzi [v. sentenza del 4 maggio 2022, CRIA e CCCMC/Commissione, T‑30/19 (non pubblicate), EU:T:2022:266, punti 87 e 88 e giurisprudenza citata].

202

È quindi opportuno sottolineare che la ricorrente ha interesse ad agire solo al fine di ottenere il rispetto dei propri diritti procedurali. Poiché la ricorrente è priva di interesse ad agire per ottenere il rispetto dei diritti della difesa del gruppo Bolloré, la censura che deduce la violazione dei suddetti diritti è irricevibile nella misura in cui è invocata dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 77 e giurisprudenza citata).

203

In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che la Commissione abbia esercitato i propri poteri per adottare un atto con finalità diverse da quelle per cui tali poteri le sono stati conferiti, nella misura in cui, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 le consente di richiedere tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti che le sono stati assegnati dal suddetto regolamento (v. punti 123 e 124 supra) e, dall’altro, la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che la comunicazione dei documenti in possesso del gruppo Bolloré fosse tale da aiutarla a determinare l’esistenza delle infrazioni sospettate (v. infra, punti da 267 a 269).

204

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il quarto motivo.

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

205

Il quinto motivo, con cui la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio di proporzionalità, si articola in due parti: la prima si basa sul fatto che i documenti richiesti non presentano alcun nesso con la presunta infrazione, mentre la seconda si fonda sul fatto che l’ingiunzione impone alla ricorrente un carico di lavoro sproporzionato.

Osservazioni preliminari

206

Occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 81 e giurisprudenza citata).

207

Secondo costante giurisprudenza, all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine incombe un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata).

208

Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio di tale prerogativa è delimitato dal rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, l’obbligo imposto a un’impresa di fornire informazioni non deve rappresentare per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle esigenze dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 120 e giurisprudenza citata).

209

Tuttavia, il semplice fatto che una domanda di informazioni comporti per l’impresa un onere di lavoro considerevole non è di per sé sufficiente a dimostrare che essa sia sproporzionata alla luce delle esigenze dell’indagine, legate in particolare alle presunte infrazioni che la Commissione intende verificare e alle circostanze del procedimento in questione (v. sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 121 e giurisprudenza citata].

210

Inoltre, come sottolineato al punto 75 supra, non si può esigere che la Commissione, prima di qualsiasi domanda di informazioni, conosca il contenuto dei documenti richiesti né la loro rilevanza ai fini dell’indagine.

211

Come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 154 supra, tenuto conto dell’ampio potere di indagine conferito alla Commissione dal regolamento n. 139/2004, spetta a quest’ultima valutare se un’informazione sia necessaria per poter rivelare un’infrazione alle norme in materia di concorrenza. Anche se dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l’esistenza di un’infrazione, la Commissione può legittimamente ritenere necessario richiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell’infrazione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte.

212

Come ricordato al punto 155 supra, per quanto riguarda il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulla valutazione della Commissione riguardante la necessità di un’informazione, la Corte ha statuito che tale necessità deve essere valutata in relazione allo scopo menzionato nella domanda di informazioni, vale a dire i sospetti di infrazioni che la Commissione intende verificare. Il requisito di una correlazione tra la domanda di informazioni e la presunta infrazione è soddisfatto se la Commissione può ragionevolmente supporre, alla data della domanda, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione in parola.

213

Poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella domanda di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti sarà impossibile determinare se l’informazione è necessaria e la Corte non potrà esercitare il suo controllo (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, Schwenk Zement/Commissione, C‑248/14 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2016:150, punto 28 e giurisprudenza citata).

214

È sulla scorta di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare le due parti del quinto motivo.

Sulla prima parte del quinto motivo, vertente sulla circostanza che i documenti richiesti non presentano alcun nesso con la presunta infrazione

215

La ricorrente sostiene che la portata della decisione impugnata ecceda di gran lunga il suo scopo, ovvero «consentire alla Commissione di valutare se l’intervento e/o la consultazione e/o il coinvolgimento di Vivendi in determinate decisioni adottate da Lagardère possano essere qualificati come esercizio di un’influenza determinante da parte di Vivendi». A tal proposito, essa solleva nove censure.

– Sulla prima censura, relativa alla scelta del periodo in questione

216

La ricorrente sostiene che la scelta del periodo in questione, della durata di quasi quattro anni e con inizio il 1o gennaio 2020, sia arbitraria, dato che in tale data non si è verificato alcun evento particolare.

217

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

218

A tale riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 139/2004 incarica la Commissione di garantire che nessuna concentrazione di dimensione europea venga realizzata, in violazione dell’articolo 7 di detto regolamento, prima di essere notificata e autorizzata.

219

Nel caso di specie, occorre ricordare che, conformemente al considerando 6 della decisione impugnata, citato al punto 61 supra, l’oggetto della decisione impugnata è quello di raccogliere informazioni al fine di valutare se la ricorrente abbia esercitato un’influenza determinante su Lagardère tale da configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione.

220

Inoltre, dal fascicolo risulta che la prima acquisizione di una partecipazione da parte della ricorrente nel capitale di Lagardère, nonché la nomina negli organi direttivi di Lagardère di persone vicine alla persona interessata di cui al punto II, paragrafo 5, lettera a), dell’allegato alla decisione impugnata, hanno avuto luogo nel marzo 2020.

221

Di conseguenza, come risulta dal punto 168 supra, occorre rilevare che la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che le informazioni relative al periodo a partire dal 1o gennaio 2020 fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza di un’infrazione, poiché tali informazioni avrebbero facilitato la corretta comprensione dell’insieme degli eventi e del contesto in cui questi si erano verificati.

222

Di conseguenza, la prima censura relativa alla prima parte del quinto motivo deve essere respinta.

– Sulla seconda censura, relativa alla designazione di determinate persone interessate e di determinati termini di ricerca

223

La ricorrente contesta l’individuazione delle quindici persone interessate dalla decisione impugnata, sottolineando che alcune di esse non hanno alcun legame con Lagardère o con l’operazione di concentrazione. Essa ritiene che la scelta delle persone interessate sembri essere stata guidata dalla volontà della Commissione di rivolgere la propria domanda contro personalità pubbliche e dirigenti di spicco operanti al suo interno e all’interno del gruppo Bolloré, in particolare la persona interessata menzionata al punto II, paragrafo 5, lettera d), dell’allegato alla decisione impugnata.

224

Inoltre, essa sostiene che la scelta di imporre termini di ricerca così generici come quelli menzionati nella prima riga della tabella dei termini di ricerca figurante al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata sia priva di giustificazione e di motivazione oggettiva in relazione all’indagine.

225

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

226

Innanzitutto, occorre osservare, come fa la Commissione, che, sebbene la ricorrente contesti la scelta di quindici persone interessate, in realtà essa avanza argomenti specifici solo in relazione alla persona interessata menzionata al punto II, paragrafo 5, lettera d), dell’allegato alla decisione impugnata.

227

In particolare, come sottolinea la Commissione, occorre rilevare che tale persona è interessata dalla decisione impugnata in qualità di membro del consiglio di sorveglianza della ricorrente nonché di direttore generale delegato dell’azionista che controlla la ricorrente.

228

Pertanto, tenuto conto del ruolo preponderante che tale persona riveste all’interno delle società del gruppo Vivendi, era ragionevole supporre che alcuni dei documenti da essa detenuti potessero consentire alla Commissione di accertare l’esistenza delle infrazioni sospettate.

229

In secondo luogo, occorre rilevare, al pari della Commissione, che l’ingresso di due persone – alle quali si riferiscono i termini di ricerca menzionati nella prima riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata – nel consiglio di amministrazione di Lagardère è coinciso con eventi chiave dell’acquisizione di Lagardère da parte della ricorrente. In tal senso, una di queste persone è stata nominata per la prima volta nel consiglio di sorveglianza di Lagardère nel marzo 2020, ovvero all’incirca nel momento in cui la ricorrente ha iniziato ad acquistare azioni di Lagardère. L’altra è stata nominata il 16 febbraio 2022 e ha rassegnato le dimissioni a seguito del completamento dell’aggregazione tra i gruppi Lagardère e la ricorrente.

230

Di conseguenza, era ragionevole che la Commissione supponesse che tali termini di ricerca potessero consentirle di accertare l’esistenza delle violazioni sospettate.

231

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la Commissione potesse ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che i documenti provenienti dalla persona interessata di cui al punto 226 supra e i documenti contenenti i termini di ricerca di cui al punto 229 supra fossero tali da consentirle di accertare l’esistenza delle infrazioni sospettate. Del resto, la contestazione dell’identificazione delle altre persone, nella misura in cui non è oggetto di argomentazioni specifiche nel ricorso, deve essere respinta in quanto non suffragata.

232

Pertanto, occorre respingere la seconda censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

– Sulla terza censura, relativa all’adozione della decisione del 27 ottobre 2023

233

La ricorrente sostiene che l’adozione della decisione del 27 ottobre 2023 dimostri che gli elementi esclusi dall’ambito della domanda di informazioni non erano essenziali ai fini dell’indagine e che l’ingiunzione che le è stata impartita fosse sproporzionata.

234

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

235

A tale riguardo, è sufficiente rilevare, come fa la Commissione, che l’adozione della decisione del 27 ottobre 2023 non consente di concludere che l’ingiunzione impartita alla ricorrente dalla decisione impugnata fosse sproporzionata. Essa dimostra, al contrario, che la Commissione ha riconosciuto che la ricorrente non era in grado di accedere ai dati della persona menzionata al punto II, paragrafo 5, lettera i), dell’allegato alla decisione impugnata, a causa dell’attuale situazione di «hold separate» tra la ricorrente e una delle sue controllate nel settore dell’editoria libraria (v. supra, punti 17 de 19).

236

Di conseguenza, la terza censura relativa alla prima parte del quinto motivo deve essere respinta.

– Sulla quarta censura, relativa alla comunicazione dell’integralità delle comunicazioni tra determinate persone

237

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le imponga di comunicare l’integralità dei documenti scambiati tra le persone di cui al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), dell’allegato alla decisione impugnata per l’intero periodo in questione, senza alcun criterio di ricerca definito in relazione all’oggetto dell’indagine, il che comporta necessariamente la trasmissione alla Commissione di elementi che esulano dall’oggetto dell’indagine.

238

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

239

Nel caso di specie, occorre constatare che, conformemente al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), dell’allegato alla decisione impugnata, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di fornirle tutti i documenti scambiati tra quattro persone specificate per l’intero periodo in questione.

240

A tale riguardo, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui sarebbe sproporzionato esigere che essa fornisca l’integralità degli scambi tra queste quattro persone non può dimostrare una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui il contesto di un’informazione è idoneo a facilitarne la comprensione e a chiarirne la rilevanza ai fini dell’indagine.

241

Inoltre, come sottolinea la Commissione, il fatto che quest’ultima abbia richiesto l’integralità degli scambi riguardanti esclusivamente quattro persone e non tutte le persone interessate dimostra che essa ha circoscritto la portata della domanda il più possibile al fine di accedere ai documenti necessari alla luce dell’obiettivo dell’indagine, vale a dire ai documenti che le consentissero di accertare l’esistenza delle infrazioni sospettate.

242

Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che il numero di «decine di migliaia di documenti» a cui ammonterebbe, secondo la sua stessa stima, il numero di elementi che soddisfano i criteri di ricerca della decisione impugnata rappresenti un onere sproporzionato rispetto alla cifra di «diverse centinaia di migliaia di documenti» che essa stessa ha fornito, secondo quanto affermato al punto 96 del ricorso, nell’ambito dell’esame della concentrazione.

243

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che la trasmissione dell’integralità degli scambi tra le persone di cui al punto 239 supra fosse tale da aiutarla a determinare l’esistenza delle infrazioni sospettate.

244

Pertanto, occorre respingere la quarta censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

– Sulla quinta censura, relativa alla scelta dei termini di ricerca

245

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata le imponga di applicare un centinaio di termini di ricerca a tutti gli strumenti di comunicazione professionali e/o personali delle persone interessate, senza alcuna precisazione sulle modalità della loro scelta. A tale riguardo, essa ritiene che la decisione impugnata non contenga alcuna motivazione specifica che consenta di giustificare la scelta di ciascuno di tali termini di ricerca e la loro combinazione tra loro, che numerosi elementi in suo possesso possano corrispondere a ciascuno di tali termini di ricerca, senza avere alcun nesso con l’oggetto dell’indagine della Commissione, che nessuno dei termini di ricerca sia accompagnato da una restrizione relativa al periodo degli scambi e alla data dei documenti oggetto dell’indagine della Commissione, e che alcuni termini di ricerca possano rivelare elementi che riguardano la vita privata delle persone interessate, le loro convinzioni politiche o religiose, nonché l’identità o il contenuto degli scambi con fonti giornalistiche.

246

Essa sostiene inoltre che l’applicazione dei termini di ricerca agli strumenti di comunicazione oggetto della decisione impugnata porti a risultati aberranti rispetto all’oggetto dell’indagine e che sia sproporzionato, da una parte, chiederle di applicare, su un periodo di quasi quattro anni, combinazioni di termini di ricerca che rimandano a eventi specifici, quali la pubblicazione di articoli su Paris Match, l’assunzione o il licenziamento di persone indicate per nome e, d’altra parte, di applicare i termini di ricerca relativi ad assunzioni o licenziamenti all’intero periodo in questione.

247

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

248

In limine, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ciascun ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso è basato risultino, quantomeno sommariamente, ancorché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato, in punti specifici, con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi ed argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza del 24 maggio 2012, MasterCard e a./Commissione, T‑111/08, EU:T:2012:260, punto 68 e giurisprudenza citata).

249

Nel caso di specie, per quanto riguarda i termini di ricerca, occorre rilevare che il rinvio della ricorrente alla tabella sinottica delle critiche riportate nell’allegato A.13 deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Pertanto, solo i termini menzionati e criticati nel ricorso possono essere validamente contestati.

250

Per quanto riguarda i termini di ricerca di cui al punto 161 del ricorso, occorre constatare che essi sono idonei a individuare documenti potenzialmente rilevanti ai fini dell’indagine della Commissione.

251

In particolare, per quanto riguarda il termine menzionato nella prima riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, come risulta dai punti 220 e 229 supra, tale termine si riferisce a una persona il cui ingresso nel consiglio di amministrazione di Lagardère è coinciso con eventi chiave dell’operazione di fusione tra la ricorrente e Lagardère. Infatti, tale persona è stata nominata per la prima volta nel consiglio di sorveglianza di Lagardère nel marzo 2020, il che corrisponde al periodo durante il quale la ricorrente ha iniziato ad acquistare azioni di Lagardère. Inoltre, tale persona intrattiene legami personali di lunga data con la persona interessata menzionata al punto II, paragrafo 5, lettera a), dell’allegato alla decisione impugnata.

252

Per quanto riguarda il termine di ricerca «Europe», menzionato nella terza riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, come rileva la Commissione, si tratta di un diminutivo di «Europe 1», emittente radiofonica di Lagardère, che è stata citata in una relazione del Senato nonché in numerosi articoli di stampa come un’entità di Lagardère sulla quale il gruppo Bolloré avrebbe esercitato un’influenza.

253

Per quanto riguarda il termine di ricerca «Couv* ET Z», menzionato alla nona riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, si deve constatare che tale termine, da solo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione impugnata. Infatti, tale termine dovrebbe, come minimo, essere accompagnato dai termini «PM» o «Paris Match» per rientrare nell’ambito di applicazione della decisione impugnata. Inoltre, come sottolinea la Commissione, essa mira, mediante l’uso di tale termine, a ottenere informazioni relative alla copertina di Paris Match del 23 settembre 2021 su una persona vicina alla persona interessata menzionata al punto II, paragrafo 5, lettera a), dell’allegato alla decisione impugnata. Pertanto, era ragionevole e proporzionato che la Commissione supponesse che la combinazione di tali termini di ricerca potesse consentirle di accertare l’esistenza delle violazioni sospettate.

254

Per quanto riguarda il termine di ricerca «Presbourg», menzionato nella seconda riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, come sottolinea la Commissione, si tratta della via in cui Lagardère ha la propria sede storica a Parigi (Francia). Inoltre, alcune fonti mediatiche hanno riferito di riunioni settimanali presso la sede di Lagardère alla presenza di «esponenti di spicco di Vivendi» per approvare le copertine di Paris Match, ciò che non era consuetudine prima del 2021. Pertanto, era ragionevole che la Commissione ritenesse che tale termine fosse stato utilizzato sia per indicare Lagardère, sia per indicare il luogo di alcune riunioni tra la ricorrente e Lagardère, il cui contenuto potesse essere rilevante ai fini dell’indagine volta a determinare l’esistenza delle infrazioni sospettate.

255

Per quanto riguarda il termine di ricerca «Couv ET Paris Match», menzionato alla sesta riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, dal punto 254 supra emerge che alcune fonti mediatiche hanno riferito di riunioni settimanali presso la sede di Lagardère alla presenza di «esponenti di spicco di Vivendi» per approvare le copertine di Paris Match. Pertanto, era ragionevole e proporzionato che la Commissione richiedesse la trasmissione di documenti relativi alle decisioni riguardanti le copertine di Paris Match per il periodo in questione.

256

Per quanto riguarda i termini di ricerca menzionati alla 35a, 43a, 44a e 45a riga della tabella riportata al punto VII dell’allegato alla decisione impugnata, come rileva la Commissione, si tratta di giornalisti o cronisti di entità appartenenti al gruppo Vivendi che sono ora presenti anche su Europe 1 e che sono stati oggetto di numerose discussioni sulle possibili sinergie tra Vivendi e l’emittente radiofonica Europe 1 di Lagardère, sinergie a cui fa riferimento il considerando 7 della decisione impugnata. Pertanto, nella misura in cui tali persone erano al centro delle sinergie tra la ricorrente e Lagardère che si sarebbero verificate prima che la Commissione autorizzasse la concentrazione dei due gruppi, era ragionevole e proporzionato che la Commissione richiedesse la comunicazione dei documenti corrispondenti a tali termini di ricerca al fine di accertare l’esistenza delle infrazioni sospettate.

257

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato il carattere sproporzionato dei termini di ricerca contestati.

258

Del resto, per quanto riguarda l’argomentazione della ricorrente relativa alla mancanza di una motivazione specifica a giustificazione della scelta di ciascuno dei termini di ricerca, essa deve essere respinta in conformità all’analisi effettuata ai punti da 74 a 79 supra.

259

Pertanto, occorre respingere la quinta censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

– Sulla sesta censura, relativa alla comunicazione dei documenti appartenenti alla persona interessata di cui al punto II, paragrafo 5, lettera o), dell’allegato alla decisione impugnata

260

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le imponga di fornire documenti relativi alla persona interessata di cui al punto II, paragrafo 5, lettera o), dell’allegato alla decisione impugnata, presidente di una delle sue controllate nel settore delle riviste, a partire dall’inizio del periodo in questione, vale a dire dal 1o gennaio 2020. Orbene, la ricorrente avrebbe acquisito il controllo di tale controllata solo a partire dal 1o giugno 2021. Pertanto, secondo la ricorrente, è sproporzionato richiedere documenti scambiati all’interno di tale controllata nel periodo precedente a tale data, poiché tale entità non intratteneva all’epoca alcun legame né con essa né con Lagardère.

261

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

262

A tale riguardo, e alla luce della giurisprudenza citata ai punti 154 e 211 supra, occorre constatare che, tenuto conto dell’ampio potere istruttorio conferito alla Commissione dal regolamento n. 139/2004, quest’ultima poteva ritenere necessario richiedere i documenti appartenenti alla persona interessata di cui al punto II, paragrafo 5, lettera o), dell’allegato alla decisione impugnata, presidente di una controllata della ricorrente nel settore delle riviste, anche prima dell’acquisizione del controllo di tale controllata da parte della ricorrente il 1o giugno 2021.

263

Infatti, la Commissione poteva ragionevolmente supporre, alla data della decisione impugnata, che le informazioni relative al periodo a partire dal 1o gennaio 2020 fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza delle infrazioni sospettate, in particolare in quanto tali informazioni avrebbero facilitato la corretta comprensione dell’insieme degli eventi e del contesto in cui questi si erano verificati.

264

Ne consegue che la sesta censura relativa alla prima parte del quinto motivo deve essere respinta.

– Sulla settima censura, relativa alla trasmissione dei documenti provenienti dal gruppo Bolloré

265

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le imponga di trasmettere alla Commissione i documenti provenienti dal gruppo Bolloré, mentre quest’ultimo non è interessato dall’indagine formale avviata dalla Commissione, che riguarda le condizioni alle quali essa avrebbe acquisito il controllo di Lagardère in via anticipata.

266

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

267

A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, al considerando 7 della decisione impugnata, citato al punto 61 sopra, si precisa che i documenti in questione riguardano, in particolare, alcune decisioni di Lagardère «che potrebbero essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré».

268

Inoltre, come ricordato ai punti 84 e 167 supra, la decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione, nonché il modulo di notifica dell’operazione presentato dalla ricorrente alla Commissione, danno per assodato che il gruppo Bolloré e Vivendi costituiscano un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

269

Pertanto, la Commissione poteva ragionevolmente presumere, alla data della decisione impugnata, che la comunicazione dei documenti in possesso del gruppo Bolloré fosse tale da aiutarla a determinare l’esistenza delle infrazioni sospettate, nella misura in cui alcune decisioni di Lagardère potevano essere state influenzate da dirigenti di Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré.

270

Pertanto, occorre respingere la settima censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

– Sull’ottava censura, relativa all’obbligo di fornire l’intera conversazione quando un messaggio rientra nell’ambito della domanda di informazioni

271

La ricorrente sottolinea che, quando un documento che assume la forma di un messaggio scambiato per telefono o tramite un’applicazione di messaggistica istantanea rientra nell’ambito della domanda di informazioni, la decisione impugnata le impone di fornire l’intera conversazione relativa a tutto il periodo in questione. Secondo la ricorrente, tale requisito va oltre quanto necessario ai fini dell’indagine poiché, con il pretesto dell’esistenza di un unico messaggio rilevante, la Commissione richiede l’accesso a tutte le conversazioni delle persone interessate, comprese quelle sui loro telefoni personali, per l’intero periodo in questione. La Commissione avrebbe potuto, ad esempio, richiedere la trasmissione dei soli messaggi scambiati nelle ventiquattro ore precedenti e successive al messaggio pertinente.

272

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

273

A questo proposito, basta ricordare che, come risulta dal punto 240 supra, l’obbligo di fornire l’integralità delle comunicazioni tra determinate persone, qualora una sola di esse soddisfi i termini di ricerca indicati nella decisione impugnata, non può costituire una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui il contesto di un’informazione possa facilitarne la comprensione e chiarirne la rilevanza ai fini dell’indagine.

274

Pertanto, si deve respingere l’ottava censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

– Sulla nona censura, relativa alla violazione della sfera privata delle persone interessate e alla tutela delle fonti giornalistiche

275

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le imponga di trasmettere alla Commissione elementi che rientrano nella sfera privata delle persone interessate, nonché informazioni che potrebbero ledere la tutela delle fonti giornalistiche. Secondo la ricorrente, al di là delle violazioni del diritto alla tutela della vita privata e del diritto sociale francese che una tale ingiunzione comporta, questa estensione dell’ambito dei documenti sequestrati al di fuori della sfera professionale non è necessaria ai fini dell’indagine e lede, di conseguenza, il principio di proporzionalità.

276

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

277

A tale riguardo, occorre rilevare che, con il nono motivo, la ricorrente ribadisce, in sostanza, le argomentazioni addotte nell’ambito della seconda parte del sesto motivo, basato su una violazione della tutela delle fonti giornalistiche, e del settimo motivo, basato sulla mancanza di garanzie adeguate a tutela del diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, per gli stessi motivi addotti nell’ambito dell’esame della seconda parte del sesto motivo (v. punti da 340 a 381 infra) e del settimo motivo (v. punti da 382 a 460 infra), occorre respingere la nona censura relativa alla prima parte del quinto motivo.

278

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere la prima parte del quinto motivo.

Sulla seconda parte del quinto motivo, relativa alla circostanza che la decisione impugnata imporrebbe alla ricorrente un onere sproporzionato

279

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata le imponga un onere eccessivo rispetto alle esigenze dell’indagine, obbligandola a condurre internamente una ricerca su vasta scala in diversi siti della sua impresa. Per far fronte a tale domanda, avrebbe dovuto mobilitare risorse umane e tecniche dedicate e avvalersi dei servizi di due società terze. Secondo la ricorrente, il numero di elementi che rispondevano ai criteri di ricerca indicati nella decisione impugnata ammontava a diverse decine di migliaia.

280

Inoltre, secondo la ricorrente, il termine di circa un mese per ottemperare all’ingiunzione, imposto dalla decisione impugnata e inizialmente fissato al 27 ottobre 2023, era impraticabile e non le consentiva di accertare la completezza, l’esattezza e l’autenticità dei documenti forniti.

281

La ricorrente precisa che non sussisteva alcun imperativo di celerità, dal momento che l’avvio dell’indagine era stato annunciato pubblicamente già nel mese di giugno 2023, per poi essere formalizzato con la lettera del 25 luglio 2023 relativa all’avvio del procedimento formale di esame, e che essa doveva conservare, come previsto da tale lettera, i documenti che potessero risultare rilevanti, indipendentemente dal termine di risposta che le sarebbe stato eventualmente imposto.

282

Infine, secondo la ricorrente, la decisione impugnata le impone un carico di lavoro sproporzionato rispetto alle esigenze dell’indagine, in quanto verte in parte su elementi già in possesso della Commissione, essendo stati forniti nell’ambito dell’esame dell’acquisizione del controllo di Lagardère.

283

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

284

A titolo preliminare, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza citata ai punti 206 e 208 sopra riportati.

285

Nel caso di specie, la ricorrente sottolinea il carattere sproporzionato dell’onere di lavoro che comporta la risposta alla decisione impugnata, senza tuttavia suffragare tale censura.

286

È certamente indiscusso che le informazioni richieste ai sensi della decisione impugnata siano numerose e di ampia portata, cosicché la risposta a tale domanda comportava un notevole carico di lavoro da parte della ricorrente.

287

Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 209 supra, non se ne può trarre la conclusione che il carico di lavoro della ricorrente sia eccessivo alla luce delle esigenze dell’indagine relative alle presunte infrazioni che la Commissione intende verificare.

288

Da una parte, occorre ricordare che, conformemente al considerando 6 della decisione impugnata, citato al punto 61 supra, l’oggetto della decisione impugnata è quello di raccogliere informazioni al fine di valutare se Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante su Lagardère tale da configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione del 9 giugno 2023 che autorizza la concentrazione.

289

Al considerando 7 della decisione impugnata, anch’esso citato al punto 61 supra, la Commissione afferma che le informazioni richieste sono essenziali per consentirle di analizzare se l’intervento e/o la consultazione e/o l’associazione della ricorrente a determinate decisioni adottate da Lagardère possano essere qualificati come esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente. Inoltre, essa elenca i comportamenti della ricorrente che potrebbero costituire una o più violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento n. 139/2004 e sui quali intende indagare.

290

La verifica delle presunte violazioni oggetto dell’indagine richiede quindi analisi complesse di numerosi dati, la maggior parte dei quali è accessibile solo alla ricorrente.

291

Di conseguenza, l’ambito di applicazione della decisione impugnata e l’obiettivo dell’indagine sono tali da giustificare la domanda di un numero significativo di informazioni.

292

D’altra parte, nessuna delle argomentazioni della ricorrente è tale da dimostrare che la decisione impugnata vada oltre quanto necessario alla luce dell’obiettivo dell’indagine.

293

In primo luogo, come sottolinea la Commissione, l’imperativo di celerità giustificava il termine del 27 ottobre 2023, fissato dalla decisione del 19 settembre 2023 (v. punto 101 supra).

294

È inoltre importante ricordare che, come risulta dai punti 19 e 22 sopra citati, il termine inizialmente fissato dalla decisione del 19 settembre 2023 è stato prorogato due volte. In particolare, in primo luogo, con l’articolo 2 della decisione del 27 ottobre 2023, il termine fissato al 27 ottobre 2023 è stato prorogato fino al 1o dicembre 2023. Successivamente, con l’articolo 1 della decisione del 24 gennaio 2024, il termine fissato al 1o dicembre 2023 è stato prorogato fino al 7 febbraio 2024.

295

Orbene, l’argomentazione della ricorrente nell’ambito del secondo capo del quinto motivo si concentra esclusivamente sul termine iniziale, fissato al 27 ottobre 2023 dalla decisione del 19 settembre 2023, senza tenere conto, in particolare, della proroga di detto termine fino al 1o dicembre 2023, disposta con decisione del 27 ottobre 2023, né, del resto, della proroga del termine fino al 7 febbraio 2024, disposta con decisione del 24 gennaio 2024. Di conseguenza, l’argomentazione della ricorrente relativa al termine imposto dalla decisione impugnata deve essere respinta.

296

In secondo luogo, come risulta dal punto 242 supra, la ricorrente non ha dimostrato il carattere sproporzionato dell’onere di lavoro imposto dalla decisione impugnata.

297

Del resto, si deve constatare che l’argomentazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata si basa, in parte, su elementi già in possesso della Commissione, in quanto da essa ricevuti nell’ambito dell’esame dell’acquisizione del controllo di Lagardère da parte della ricorrente, non è in alcun modo suffragato, per cui deve essere respinto in quanto non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

298

Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che, adottando la decisione impugnata, la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità.

299

Pertanto, occorre respingere la seconda parte del quinto motivo e, per ciò stesso, l’intero quinto motivo.

Sul sesto motivo, relativo a una violazione della tutela delle fonti giornalistiche

300

Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi la tutela delle fonti giornalistiche, garantita dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU. Tale motivo si articola in due parti: la prima si basa su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e la seconda su una violazione della tutela delle fonti giornalistiche.

Osservazioni preliminari

301

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, intitolato «Libertà di espressione e di informazione», ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

302

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti contenuti nella Carta hanno lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa (v. sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 51 e giurisprudenza citata).

303

Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, il giudice dell’Unione deve quindi tenere conto dei diritti corrispondenti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), quale soglia minima di protezione (v. sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 52 e giurisprudenza citata).

304

L’articolo 10 della Carta, intitolato «Libertà d’impresa», così dispone:

«1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2.   L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».

305

È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto fondamentale garantito dall’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e fa parte dei valori su cui, ai sensi dell’articolo 2 del TUE, si fonda l’Unione (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e a., C‑203/15 e C‑698/15, punto 93 e giurisprudenza citata).

306

La Corte EDU ha sempre sottoposto a un esame particolarmente attento le garanzie relative al rispetto della libertà di espressione nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della CEDU, poiché tale libertà costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. Le garanzie da concedere alla stampa rivestono particolare importanza e la tutela delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri fondamentali della libertà di stampa. L’assenza di tale tutela potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo indispensabile ruolo di «cane da guardia» e la sua capacità di fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risentirne (Corte EDU, 25 maggio 2021, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 442).

307

Un’ingiunzione di divulgazione delle fonti può avere un impatto pregiudizievole non solo sulle fonti, la cui identità può essere rivelata, ma anche sul giornale o su qualsiasi altra pubblicazione oggetto dell’ingiunzione, la cui reputazione presso le potenziali fonti future può essere compromessa dalla divulgazione, nonché sui membri del pubblico, che hanno interesse a ricevere le informazioni comunicate da fonti anonime. Tuttavia, vi è una differenza fondamentale tra il fatto che le autorità ordinino a un giornalista di rivelare l’identità delle sue fonti e il fatto che effettuino perquisizioni presso il suo domicilio e sul suo luogo di lavoro al fine di scoprire le sue fonti. Anche se non porta a nessun risultato, la perquisizione costituisce un atto più grave di un’intimazione a rivelare l’identità della fonte, poiché gli investigatori che fanno irruzione nel luogo di lavoro di un giornalista hanno accesso a tutta la documentazione in suo possesso (Corte EDU, 25 maggio 2021, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 443).

308

Una violazione della tutela delle fonti giornalistiche può essere ritenuta compatibile con l’articolo 10 della CEDU solo se giustificata da un imperativo di interesse pubblico prevalente. Inoltre, qualsiasi violazione del diritto alla tutela delle fonti giornalistiche deve essere accompagnata da garanzie procedurali, definite dalla legge, commisurate all’importanza del principio in gioco. Tra le garanzie richieste deve figurare in primo luogo la possibilità di sottoporre la misura al controllo di un giudice o di qualsiasi altro organo decisionale indipendente e imparziale investito del potere di decidere, prima della consegna degli elementi richiesti, se sussista un imperativo di interesse pubblico che prevalga sul principio della tutela delle fonti giornalistiche e, in caso contrario, di impedire qualsiasi accesso non indispensabile alle informazioni che potrebbero portare alla divulgazione dell’identità delle fonti (Corte EDU, 25 maggio 2021, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 444).

309

Tenuto conto della necessità di un controllo di natura preventiva, il giudice o altro organo indipendente e imparziale deve quindi essere in grado di effettuare, prima di qualsiasi divulgazione, tale valutazione comparativa dei rischi potenziali e dei rispettivi interessi in relazione agli elementi di cui si richiede la divulgazione, in modo che le argomentazioni delle autorità che intendono ottenere la divulgazione possano essere correttamente valutate. La decisione da adottare deve essere regolata da criteri chiari, in particolare per quanto riguarda la questione se una misura meno invasiva possa essere sufficiente a tutelare gli interessi pubblici prevalenti che sono stati accertati. Il giudice o altro organo competente deve avere la facoltà di rifiutare di emettere un’ingiunzione di divulgazione o di emetterne una di portata più limitata o meglio circoscritta, in modo che le fonti interessate possano evitare la divulgazione della propria identità, indipendentemente dal fatto che siano o meno specificatamente menzionate negli elementi di cui si richiede la consegna, in quanto la comunicazione di tali elementi comporterebbe un serio rischio di compromissione dell’identità delle fonti dei giornalisti. In caso di urgenza, deve essere possibile seguire una procedura che consenta di identificare e isolare, prima che siano utilizzate dalle autorità, le informazioni suscettibili di consentire l’identificazione delle fonti rispetto a quelle che non comportano un simile rischio (Corte EDU, 25 maggio 2021, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 445).

Sulla prima parte del sesto motivo, relativa alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004

310

Con la prima parte del sesto motivo, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, sostenendo che esso viola l’articolo 10 della CEDU in quanto non prevede alcun ricorso giurisdizionale specifico ed ex ante che consenta un controllo giuridico indipendente prima dell’adozione di una decisione che ordini la consegna di elementi che potrebbero rientrare nella tutela delle fonti giornalistiche. Nella sua replica, la ricorrente aggiunge che i mezzi di ricorso previsti dagli articoli 278 e 279 TFUE non sono sufficienti a colmare tale lacuna.

311

La Commissione, sostenuta dal Consiglio, contesta l’argomentazione della ricorrente.

312

In limine, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

313

L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale può proporre ricorso, la validità di precedenti atti delle istituzioni che costituiscono il fondamento giuridico dell’atto impugnato, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui viene eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punti da 67 a 69; v. anche, in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Mamoli Robinetteria/Commissione, T‑376/10, EU:T:2013:442, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata).

314

Nel caso di specie, certamente, come sottolinea la ricorrente, secondo la giurisprudenza della Corte EDU citata ai punti da 306 a 309 sopra, una violazione della tutela delle fonti giornalistiche deve essere accompagnata da garanzie procedurali, definite dalla legge, commisurate all’importanza del principio in gioco, tra cui deve figurare in primo luogo la possibilità di un controllo di natura preventiva secondo le modalità stabilite da tale giurisprudenza.

315

Orbene, come sottolinea il Consiglio, il sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure, stabilito dal diritto primario, offre le garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU menzionata ai punti da 306 a 309 sopra riportati, e in particolare la possibilità di far esaminare il provvedimento da un giudice o da qualsiasi altro organo decisionale indipendente e imparziale, investito del potere di stabilire, prima della consegna degli elementi richiesti, se sussista un imperativo di interesse pubblico che prevalga sul principio della tutela delle fonti giornalistiche e, in caso contrario, di impedire qualsiasi accesso non indispensabile alle informazioni suscettibili di portare alla divulgazione dell’identità delle fonti.

316

A tal fine, occorre ricordare che, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45 e giurisprudenza citata).

317

Il legislatore dell’Unione non può, mediante l’adozione di un atto di diritto derivato, creare un rimedio giurisdizionale non previsto dal Trattato FUE, poiché tale Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice dell’Unione (v. sentenza del 25 luglio 2002, ECHA, C‑256/23 e C‑290/23, EU:C:2024:683, punto 59 e giurisprudenza citata).

318

Come sottolinea il Consiglio, nella misura in cui l’articolo 11 della Carta, interpretato tenendo conto dei diritti corrispondenti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, richiede l’esistenza di un rimedio giurisdizionale che soddisfi determinati criteri, tale rimedio andrebbe ricercato nel sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dai trattati e dovrebbe rispettarlo.

319

Orbene, l’esistenza di un tale rimedio giurisdizionale nell’ambito del sistema completo di rimedi giurisdizionali istituito dai trattati è stata confermata dalla giurisprudenza relativa alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

320

Dalla sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157, punto 32), risulta che il sistema completo di rimedi giurisdizionali offre una protezione adeguata per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. In particolare, la Corte ha ritenuto in detta sentenza che, da un lato, il fatto che, ai sensi dell’articolo 185 del trattato CEE (divenuto articolo 278 TFUE), un ricorso presentato dall’impresa interessata contro decisioni che ordinavano la comunicazione di documenti presumibilmente coperti dal segreto professionale tra avvocati e clienti non avesse effetto sospensivo, consentisse di rispondere alla preoccupazione manifestata dalla Commissione in merito alle conseguenze che i termini previsti dal procedimento dinanzi alla Corte potevano avere sull’efficacia del controllo che la Commissione deve esercitare sul rispetto delle norme di concorrenza del trattato. D’altra parte, gli interessi dell’impresa interessata erano tutelati dalla possibilità, prevista dagli articoli 185 e 186 del trattato CEE (ora articoli 278 e 279 TFUE) nonché dall’articolo 83 del regolamento di procedura, nella versione allora applicabile, di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione adottata o qualsiasi altra misura provvisoria.

321

Ne consegue che il sistema completo dei rimedi giurisdizionali garantisce la possibilità di un controllo giurisdizionale preventivo, prima che la Commissione abbia accesso alle informazioni coperte dal segreto.

322

In particolare, secondo la giurisprudenza relativa ai poteri di verifica della Commissione in merito al rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, applicabile mutatis mutandis nel caso di specie, quando un’impresa invoca la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti per opporsi al sequestro di un documento nell’ambito di una verifica, la decisione con cui la Commissione respinge tale domanda produce effetti giuridici nei confronti di tale impresa, modificandone in modo significativo la situazione giuridica. Tale decisione le nega, infatti, il beneficio di una tutela prevista dal diritto dell’Unione e riveste carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale che accerta una violazione delle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/93, EU:T:2007:287, punto 46 e giurisprudenza citata).

323

A tal riguardo, occorre rilevare che la possibilità di cui l’impresa dispone di promuovere un ricorso avverso un’eventuale decisione che accerta un’infrazione alle regole di concorrenza non è sufficiente a conferirle una tutela adeguata dei suoi diritti. Da un lato, il procedimento amministrativo può non approdare ad una decisione di accertamento di infrazione. Dall’altro lato, il ricorso consentito avverso siffatta decisione, qualora questa dovesse intervenire, non fornisce comunque all’impresa lo strumento per prevenire gli effetti irreversibili che una comunicazione irregolare di taluni documenti protetti dalla riservatezza produrrebbe (v. sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 47 e giurisprudenza citata).

324

Ne deriva che la decisione della Commissione che respinge la domanda di tutela di un determinato documento in nome della riservatezza – ed ordina, se del caso, la produzione del documento di cui trattasi – pone fine ad un procedimento speciale distinto da quello che deve consentire alla Commissione di pronunciarsi sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza e costituisce, pertanto, un atto impugnabile con ricorso di annullamento, accompagnato se necessario da una domanda di provvedimenti provvisori destinata in particolare a sospendere la sua esecuzione fino a che il Tribunale non decida sul giudizio principale (sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 48).

325

A tal riguardo, alla luce della particolare natura del principio di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, la cui finalità consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare l’esigenza di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, si deve considerare che la presa di conoscenza da parte della Commissione del contenuto di un documento riservato costituisce di per sé una violazione di detto principio. La tutela della riservatezza va quindi oltre l’esigenza che le informazioni affidate dall’impresa al proprio avvocato o il contenuto del parere di quest’ultimo non siano utilizzati contro di essa in una decisione sanzionatoria in materia di concorrenza (sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 86).

326

La tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti implica altresì che, una volta che la Commissione ha adottato la sua decisione di rigetto di una domanda a questo titolo, essa può prendere conoscenza del contenuto dei documenti in questione soltanto dopo aver dato all’impresa interessata la possibilità di adire utilmente il Tribunale. In proposito, la Commissione è tenuta ad attendere la scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso la sua decisione di rigetto, prima di prendere visione del contenuto di tali documenti. Ad ogni modo, poiché un ricorso del genere non ha effetto sospensivo, spetta all’impresa interessata proporre una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di rigetto della domanda di tale tutela (v. sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 88 e giurisprudenza citata).

327

Nel caso di specie, come rilevato al punto 16 sopra, il 18 ottobre 2023 la Commissione ha confermato alla ricorrente che i documenti che potrebbero rivelare fonti giornalistiche avrebbero beneficiato di una protezione particolare ispirata alla procedura istituita per tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. L’applicazione di tale protezione è stata ribadita nella lettera del 6 dicembre 2023 (v. punto 21 supra) e formalizzata nella decisione del 24 gennaio 2024 (v. punto 22 supra).

328

Alla luce della giurisprudenza in materia di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, richiamata ai punti 320 e da 322 a 326 sopra riportati, applicabile mutatis mutandis al caso di specie, occorre constatare che il sistema completo di rimedi giurisdizionali istituito dai trattati prevede una tutela giurisdizionale effettiva, che rispetta tutte le garanzie procedurali relative alla protezione delle fonti giornalistiche richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di articolo 10 della CEDU, disposizione corrispondente all’articolo 11 della Carta.

329

Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla ricorrente nella replica.

330

In primo luogo, la ricorrente sostiene che i procedimenti previsti dagli articoli 263, 278 e 279 TFUE non sarebbero «ex ante» nel senso richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU, poiché possono essere «attivati» solo dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una domanda di informazioni.

331

Orbene, occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. In linea di principio, i provvedimenti intermedi, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale, non costituiscono pertanto atti impugnabili. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che gli atti adottati nel corso della fase preparatoria che costituiscono di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale la Commissione perviene ad adottare la decisione nel merito e che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono anch’essi atti impugnabili (v. sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/CommissioneT‑125/03 e T 253/03, EU:C:2007:287, punto 45 e giurisprudenza citata).

332

Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 322 e 323 supra, applicabile per analogia nel caso di specie, occorre rilevare che, quando un’impresa invoca la tutela delle fonti giornalistiche per opporsi al sequestro di un documento nell’ambito di una domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, la decisione con cui la Commissione respinge tale domanda produce effetti giuridici nei confronti di tale impresa, modificandone in modo significativo la situazione giuridica. Tale decisione le nega, infatti, il beneficio di una tutela prevista dal diritto dell’Unione e riveste carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale che accerta una violazione delle norme sulla concorrenza.

333

Ne deriva che la decisione della Commissione che respinge la domanda di tutela di un determinato documento in nome della tutela delle fonti giornalistiche – ed ordina, se del caso, la produzione del documento di cui trattasi – pone fine ad un procedimento speciale distinto da quello che deve consentire alla Commissione di pronunciarsi sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza e costituisce, pertanto, un atto impugnabile con ricorso di annullamento, accompagnato se necessario da una domanda di provvedimenti provvisori destinata in particolare a sospendere la sua esecuzione fino a che il Tribunale non decida sul ricorso principale.

334

La tutela delle fonti giornalistiche implica inoltre che, una volta che la Commissione abbia adottato la decisione di rigetto di una domanda in tal senso, essa possa prendere conoscenza del contenuto dei documenti in questione solo dopo aver dato all’impresa interessata la possibilità di adire efficacemente il Tribunale e, a tal fine, debba attendere che sia scaduto il termine per presentare ricorso contro la sua decisione di rigetto. Ad ogni modo, poiché un ricorso del genere non ha effetto sospensivo, spetta all’impresa interessata introdurre una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di rigetto della domanda relativa a tale tutela.

335

Pertanto, l’argomentazione della ricorrente secondo cui i procedimenti previsti dagli articoli 263, 278 e 279 TFUE non sarebbero «ex ante» nel senso richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU non può essere accolta.

336

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i presupposti per la concessione di una sospensione dell’esecuzione o di altre misure provvisorie, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, sono diversi dal presupposto che disciplina la tutela delle fonti giornalistiche, vale a dire l’esistenza di un imperativo di interesse pubblico che prevalga sul principio della tutela delle fonti giornalistiche.

337

Orbene, occorre osservare, al pari del Consiglio, che il requisito relativo alla ponderazione degli interessi in gioco, a cui procede, se del caso, il giudice del procedimento sommario, corrisponde, in sostanza, al criterio giuridico applicabile alla valutazione degli elementi coperti dalla tutela delle fonti giornalistiche, il quale consiste nel determinare se sussista un imperativo di interesse pubblico che prevalga sul principio della tutela delle fonti giornalistiche.

338

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, sollevata dalla ricorrente nei confronti dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non può essere accolta.

339

Di conseguenza, la prima parte del sesto motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa a una violazione della tutela delle fonti giornalistiche

340

Con la seconda parte del sesto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi la tutela dovuta alle fonti giornalistiche, poiché cita espressamente, tra le persone interessate, due giornalisti nonché i loro scambi con giornalisti legati al gruppo Vivendi menzionati nei termini di ricerca della decisione impugnata.

341

Inoltre, la ricorrente sottolinea che la Commissione ha essa stessa riconosciuto la necessità di proteggere le fonti giornalistiche, poiché, in occasione di uno scambio telefonico avvenuto il 18 ottobre 2023 tra i funzionari incaricati dell’indagine e i consulenti legali della ricorrente, la Commissione ha indicato che stava cercando una soluzione per porre rimedio a tale problematica individuata dalla ricorrente. Ciò dimostra, secondo la ricorrente, che la Commissione era consapevole della difficoltà generata dalla decisione impugnata. Tuttavia, secondo la ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, la decisione impugnata le imponeva ancora di fornire tutti questi elementi, pena l’applicazione di sanzioni.

342

Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non contiene alcuna garanzia procedurale relativa alla tutela delle fonti giornalistiche. Solo dopo la presentazione del presente ricorso e mediante una semplice lettera, il cui contenuto è stato poi ripreso nella decisione del 24 gennaio 2024, la Commissione avrebbe previsto tali garanzie, il che non può avere l’effetto di sanare retroattivamente i vizi che inficiano la decisione impugnata.

343

La Commissione contesta gli argomenti dalla ricorrente.

344

In limine, occorre ricordare che, poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se il ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata (v. sentenza del 21 dicembre 2022, E. Breuninger/Commissione, T‑525/21, EU:T:2022:835, punto 17 e giurisprudenza citata].

345

Secondo la giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. La prova di un interesse di questo tipo, che deve essere valutato con riferimento al giorno di proposizione del ricorso e che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere fornita dal ricorrente (v. sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punto 91 e giurisprudenza citata).

346

L’interesse ad agire di un ricorrente, alla luce dell’oggetto del ricorso, deve sussistere, a pena di irricevibilità, al momento della proposizione di tale ricorso. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione (C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punti 38 e giurisprudenza citata).

347

È vero che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno per il fatto che l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti in corso di causa. Infatti, la persona interessata dall’atto in parola può conservare un interesse a che sia annullato per ottenere il ripristino della sua situazione o per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia l’atto impugnato. Anche nel caso in cui, in ragione delle circostanze, si riveli impossibile, per l’istituzione da cui promana l’atto annullato, adottare le misure che l’esecuzione della sentenza che ha pronunciato tale annullamento richiede, il ricorso di annullamento può conservare un interesse quale fondamento per un eventuale ricorso per responsabilità (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin//Commissione, C‑63/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:516, punto 48 e giurisprudenza citata).

348

Tuttavia, spetta alla parte ricorrente dimostrare il proprio interesse ad agire, giustificando in modo pertinente l’interesse che l’annullamento di tale atto riveste per essa (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:516, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

349

Lo stesso vale per l’interesse a far valere un motivo (sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e a./Consiglio, T‑157/14, non pubblicata, EU:T:2017:127, punto 69).

350

Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subito (sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65).

351

A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, un motivo di annullamento è irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v. sentenza del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49 e giurisprudenza citata).

352

Nel caso di specie, occorre innanzitutto richiamare il contesto fattuale in cui si inserisce la seconda parte del sesto motivo, in particolare così come emerge dai punti da 15 a 21 sopra riportati.

353

In particolare, a seguito dell’e-mail del 14 ottobre 2023 inviata dalla ricorrente alla Commissione (v. punto 15 supra), la Commissione ha confermato alla ricorrente, nel corso della teleconferenza del 18 ottobre 2023, che i documenti che avrebbero potuto rivelare fonti giornalistiche avrebbero beneficiato di una protezione particolare ispirata alla procedura istituita per tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente (v. punto 45 supra). Successivamente, con e-mail del 26 ottobre 2023, la Commissione ha invitato la ricorrente a trasmetterle l’elenco delle persone interessate in possesso di un tesserino stampa e a discutere le modalità pratiche atte a garantire la protezione delle fonti giornalistiche (v. punto 18 supra).

354

Il 27 ottobre 2023, data di scadenza del termine fissato dalla decisione del 19 settembre 2023 per la comunicazione dei documenti richiesti, la ricorrente non aveva presentato alcun documento. In pari data, la Commissione ha adottato la decisione del 27 ottobre 1998 (v. punto 19 supra).

355

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2023, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata (v. punto 20 supra).

356

Con lettera del 6 dicembre 2023, il direttore generale della Direzione generale «Concorrenza» della Commissione ha ribadito che qualsiasi documento che metta in gioco la protezione di dati personali sensibili o di fonti giornalistiche beneficerebbe di solide garanzie procedurali in applicazione della legislazione e della giurisprudenza pertinenti e ha illustrato in dettaglio tali garanzie procedurali (v. punto 21 supra).

357

In particolare, al punto 14 della lettera del 6 dicembre 2023, per quanto riguarda i documenti suscettibili di contenere fonti giornalistiche, la Commissione ha proposto di applicare garanzie procedurali analoghe a quelle predisposte per assicurare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. In pratica, era previsto che le persone interessate dalla decisione impugnata e titolari di un tesserino stampa potessero esaminare i documenti che rispondevano ai criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da tale protezione e fornire una versione espurgata dell’identificazione delle fonti giornalistiche (o, in mancanza di ciò, ritirare il documento dalla produzione qualora non fosse possibile fornire una versione non riservata). Essendo responsabile della fornitura completa e corretta di tutti i documenti rientranti nell’ambito di applicazione della decisione impugnata, spetterebbe alla ricorrente fornire il resto dei documenti nonché una tabella riassuntiva che specifichi la natura delle informazioni soppresse o i documenti ritirati dal fascicolo.

358

Come risulta dal punto 22 supra, tali garanzie relative alla tutela delle fonti giornalistiche sono state formalizzate con la decisione del 24 gennaio 2024, il cui considerando 13, lettera b), prevede che le persone interessate dalla decisione impugnata, titolari di un tesserino stampa, possano esaminare i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da tale protezione e fornire una versione espurgata dell’identificazione delle fonti giornalistiche o, in mancanza di ciò, ritirare il documento dalla produzione qualora non sia possibile fornire una versione non riservata. È inoltre previsto che spetti alla ricorrente fornire il resto dei documenti, nonché una tabella riassuntiva che specifichi la natura delle informazioni soppresse o dei documenti ritirati dal fascicolo.

359

Occorre precisare che, con lettera del 25 gennaio 2024, la Commissione ha informato il Tribunale dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024 e ha invitato la ricorrente ad adeguare la propria domanda ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura. Tale lettera è stata inserita nel fascicolo e notificata alla ricorrente il 1o febbraio 2024.

360

A tal riguardo, occorre rilevare che è pur vero che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui tale atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 50 e giurisprudenza citata).

361

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, quando una decisione o un regolamento che riguarda direttamente e individualmente un privato viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Sarebbe, infatti, in contrasto con una buona amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di presentare ulteriori conclusioni o difese contro di esso (v. sentenza del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, punto 53 e giurisprudenza citata).

362

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, nella versione allora applicabile, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il suo ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine, previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso.

363

Nel caso di specie, in primo luogo, secondo la posizione della ricorrente, così come espressa nella sua replica, nella risposta alle misure di organizzazione del procedimento e in occasione dell’udienza di discussione, l’adozione della decisione del 24 gennaio 2024 non può avere l’effetto di sanare retroattivamente, nel corso del procedimento, i vizi che affliggono la decisione impugnata. La ricorrente precisa inoltre che il presente ricorso verte esclusivamente sulla decisione impugnata, la quale non sarebbe stata modificata dalla decisione del 24 gennaio 2024 – il cui articolo 1 modificherebbe l’articolo 2 della decisione del 27 ottobre 2023 e il cui articolo 2 prevedrebbe l’imposizione di una penalità. Pertanto, secondo la ricorrente, non vi era motivo di modificare l’oggetto del ricorso, così come determinato dal ricorso.

364

Orbene, si deve constatare che la decisione del 24 gennaio 2024 modifica, in sostanza, la decisione impugnata sotto tre aspetti.

365

In primo luogo, come risulta dal punto 22 supra, l’articolo 1 della decisione del 24 gennaio 2024 prevede la proroga fino al 7 febbraio 2024 del termine del 1o dicembre 2023 fissato dalla decisione del 27 ottobre 2023, ove quest’ultimo a sua volta costituiva una proroga del termine del 27 ottobre 2023 fissato dalla decisione del 19 settembre 2023.

366

In secondo luogo, il considerando 13, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 enuncia le garanzie procedurali supplementari rispetto alla decisione impugnata per assicurare la protezione dei dati personali sensibili, introducendo la procedura della sala dati virtuale, come proposto nella lettera del 6 dicembre 2023.

367

In terzo luogo, il considerando 13, lettera b), della decisione del 24 gennaio 2024 enuncia garanzie procedurali volte alla protezione delle fonti giornalistiche, confermando la procedura proposta con la lettera del 6 dicembre 2023. Tali garanzie sono, in sostanza, le stesse discusse in via informale tra la Commissione e la ricorrente e ispirate alla procedura istituita per tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente (v. supra, punti da 353 a 357).

368

In secondo luogo, come indicato al punto 359 sopra, si deve constatare che alla ricorrente non è stata negata la possibilità di estendere le sue conclusioni e i suoi motivi iniziali alla decisione del 24 gennaio 2024 o di presentare conclusioni e motivi supplementari, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 361 supra.

369

Inoltre, come risulta dai punti da 353 a 357 supra, occorre osservare che, nell’ambito del suo dialogo con la Commissione, la ricorrente era venuta a conoscenza, prima del deposito del ricorso il 23 novembre 2023, degli sforzi compiuti dalla Commissione per trovare una soluzione volta a tutelare le fonti giornalistiche ispirandosi alla procedura istituita per proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente.

370

Tuttavia, la ricorrente ha scelto di non adeguare il proprio ricorso per tenere conto della decisione del 24 gennaio 2024 nell’ambito del presente ricorso, né tantomeno di presentare un nuovo ricorso contro tale decisione.

371

In terzo luogo, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 345 a 348 supra, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un siffatto interesse, la cui prova incombe al ricorrente, presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

372

Nel caso di specie, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente afferma che il suo interesse a contestare l’esistenza di garanzie procedurali volte a tutelare il segreto delle fonti giornalistiche nell’ambito della seconda parte del sesto motivo sussisteva, nella misura in cui, da un lato, la Commissione non può sanare retroattivamente i vizi che compromettono la legittimità della decisione impugnata e, dall’altro, le garanzie previste non erano tali da impedire qualsiasi violazione della tutela delle fonti giornalistiche. A tal proposito, essa presenta nuovi argomenti volti a contestare l’adeguatezza delle garanzie stabilite dalla decisione del 24 gennaio 2024.

373

Orbene, da una parte, le nuove argomentazioni, volte a contestare la sufficienza di dette garanzie e invocate per la prima volta nella fase della replica alle misure di organizzazione del procedimento, devono essere respinte in quanto irricevibili (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2025, Ben Ali/Consiglio, T‑178/23, non pubblicata, EU:T:2025:114, punto 54).

374

D’altra parte, occorre constatare che, con tale replica, la ricorrente non è riuscita a dimostrare la persistenza del proprio interesse ad agire nell’ambito della seconda parte del sesto motivo. In particolare, essa non spiega i motivi per cui l’annullamento della decisione impugnata potrebbe procurarle un vantaggio dopo l’adozione della decisione del 24 gennaio 2024, che la ricorrente ha scelto di non contestare nell’ambito del presente ricorso.

375

A tale riguardo, è importante rilevare che, prima dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024, la ricorrente non aveva fornito alcun documento alla Commissione.

376

Infatti, come risulta dagli atti e come confermato dalla ricorrente in sede di udienza di discussione, quest’ultima ha trasmesso per la prima volta dei documenti alla Commissione nel febbraio 2024, poi nei mesi di settembre e dicembre 2024. In sede di udienza, la ricorrente ha indicato che, nel dicembre 2024, la Commissione aveva ricevuto i documenti che rispondevano ai requisiti della decisione impugnata, ad eccezione dei documenti coperti dal segreto delle comunicazioni tra avvocato e cliente, dal segreto delle fonti giornalistiche e della vita privata delle persone interessate.

377

La decisione impugnata non ha quindi prodotto effetti giuridici a tale riguardo tra il momento della sua adozione, vale a dire il 19 settembre 2023, e l’entrata in vigore della decisione del 24 gennaio 2024.

378

Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento della decisione impugnata sulla base della mancanza di garanzie procedurali volte alla tutela delle fonti giornalistiche.

379

Del resto, è importante precisare che, nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente non presenta conclusioni in materia di risarcimento né invoca alcun interesse residuo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 347 sopra.

380

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che la ricorrente non abbia dimostrato la persistenza del proprio interesse ad agire nell’ambito della seconda parte del sesto motivo.

381

Pertanto, occorre respingere la seconda parte del sesto motivo e, di conseguenza, il sesto motivo nella sua totalità.

Sul settimo motivo, attinente alla mancanza di garanzie adeguate a tutela del diritto alla vita privata

382

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non contiene garanzie adeguate a tutela del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU.

383

Secondo la ricorrente, il fatto che la decisione impugnata la obblighi a produrre documenti relativi alla vita privata di alcuni dei suoi dipendenti e amministratori è, in sostanza, dimostrato dai seguenti elementi. In primo luogo, i telefoni cellulari o i tablet privati e/o personali (in prosieguo: gli «strumenti di comunicazione personali»), che sarebbero stati utilizzati almeno una volta per fini professionali, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della decisione impugnata per il periodo in questione. In secondo luogo, i documenti di cui al punto III, paragrafo 7, dell’allegato alla decisione impugnata devono essere forniti nella loro interezza. In terzo luogo, la decisione impugnata è priva di qualsiasi indicazione relativa alle garanzie procedurali volte a tutelare la riservatezza della vita privata. In quarto luogo, il diritto del lavoro francese si opporrebbe all’ingiunzione contenuta nella decisione impugnata. Se la ricorrente ottemperasse all’obbligo imposto dalla decisione impugnata di raccogliere, trattare e trasmettere alla Commissione documenti che rientrano nella sfera personale di alcuni dei suoi dipendenti e amministratori, si esporrebbe a sanzioni penali e violerebbe il diritto al rispetto della vita privata di tali persone.

384

A tale riguardo, essa precisa che, secondo il diritto francese, un datore di lavoro non può accedere alla corrispondenza o alle e-mail inviate o ricevute da un dipendente sul luogo di lavoro, né ai documenti detenuti dal dipendente sul luogo di lavoro che siano stati dallo stesso identificati come documenti personali, a meno che l’interessato non sia presente durante la consultazione o sia stato invitato a esserlo. Inoltre, il datore di lavoro non può consultare le e-mail inviate o ricevute dal dipendente sulla sua casella di posta personale, distinta da quella professionale, né le conversazioni intrattenute da un dipendente su una piattaforma di messaggistica istantanea personale, pena la commissione del reato di violazione del segreto della corrispondenza, e ciò anche se l’account di posta elettronica personale è stato installato o consultato dal dipendente sul computer messo a sua disposizione dal datore di lavoro.

385

Nella sua memoria di replica, la ricorrente sostiene che la Commissione confonda i concetti di «dati personali» e di informazioni relative alla «vita privata». Secondo la ricorrente, la nozione di «dati personali» è tuttavia più restrittiva di quella, più ampia, di «vita privata». Essa ritiene che la protezione che la Commissione pretende di riservare esclusivamente ai dati personali non riguardi le informazioni che, pur non essendo strettamente personali, rientrerebbero nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata.

386

La Commissione contesta l’argomentazione formulata dalla ricorrente.

387

Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

388

L’articolo 7 della Carta sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza [v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) (C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 59 e giurisprudenza citata]. Pertanto, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, occorre attribuire a detto articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 70 e giurisprudenza citata).

Sull’esistenza di un’ingerenza, derivante dalla decisione impugnata, nell’esercizio del diritto previsto dall’articolo 7 della Carta

389

Secondo giurisprudenza costante, la comunicazione di dati personali a un terzo, quale un’autorità pubblica, costituisce un’ingerenza nel diritto fondamentale sancito all’articolo 7 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate e anche in assenza di circostanze che consentano di qualificare tale ingerenza come «grave». Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l’accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche. Poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 96 e giurisprudenza citata). A tale riguardo è irrilevante la circostanza che i dati pubblicati attengano ad attività professionali (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20 EU:T:2022:912, punto 38 e giurisprudenza citata).

390

In tale contesto, la Corte ha già avuto modo di affermare che i sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati nel corso di perquisizioni domiciliari nei locali professionali o commerciali di una persona fisica o nei locali di una società commerciale costituiscono un’ingerenza nell’esercizio del diritto garantito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punti da 70 a 73 e 80 e giurisprudenza citata).

391

Nel caso di specie, come risulta dai punti da 6 a 12 e 19 sopra riportati, la decisione impugnata impone, in sostanza, alla ricorrente l’obbligo di raccogliere e trasmettere alla Commissione, da un lato, i documenti inviati o ricevuti nel periodo in questione da quattordici persone interessate (nonché dai loro successori e predecessori), identificate nominativamente al punto II, paragrafo 5, del suo allegato e contenenti almeno uno dei termini di ricerca elencati al punto VII di tale allegato e, dall’altro, i documenti scambiati nel periodo in questione tra quattro persone identificate nominativamente al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), di tale allegato. Tale obbligo si estende agli scambi effettuati sia tramite strumenti di comunicazione professionali sia tramite strumenti di comunicazione personali, a condizione che questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali.

392

In tali circostanze, i documenti che devono essere raccolti, trattati e trasmessi alla Commissione potrebbero contenere informazioni relative alla vita privata di alcuni dipendenti e amministratori della ricorrente. Di conseguenza, l’esecuzione della decisione impugnata è tale da comportare un’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 7 della Carta.

393

Per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, è importante ricordare che, da una parte, l’obbligo imposto dalla decisione impugnata si estende anche agli scambi effettuati tramite strumenti di comunicazione personali, purché questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali. D’altra parte, la decisione impugnata non solo impone la trasmissione dei documenti scambiati durante l’intero periodo in questione per quanto riguarda le persone citate al punto 391 supra, ma prevede anche, al punto III, paragrafo 9, del suo allegato, l’obbligo di consegnare l’integralità degli scambi tra determinate persone qualora un solo scambio corrisponda ai termini di ricerca indicati nella suddetta decisione.

394

Di conseguenza, l’esecuzione della decisione impugnata è suscettibile di dar luogo alla comunicazione di dati personali di natura molto varia, difficilmente determinabile a priori e potenzialmente di ampia portata. Inoltre, le informazioni raccolte tramite gli strumenti di comunicazione personali sono suscettibili di fornire maggiori dettagli su aspetti sensibili della vita privata degli interessati rispetto a quelle provenienti dagli strumenti di comunicazione professionali. Ne consegue che tali dati, considerati nel loro insieme, sono tali da consentire di trarre conclusioni precise riguardo alla vita privata degli interessati.

395

Orbene, la comunicazione di informazioni sensibili sulla vita privata delle persone interessate, che sono tali da consentire di trarre conclusioni precise riguardo alla vita privata di tali persone, costituisce una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta [v., in tal senso, sentenze del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 105; del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 41 a 44, e del 30 aprile 2024, La Quadrature du Net e a. (Dati personali e lotta alla contraffazione), C‑470/21, EU:C:2024:370, punto 96 e giurisprudenza citata].

396

Di conseguenza, l’obbligo di trasmissione alla Commissione previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta.

397

Poiché la decisione impugnata costituisce, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione dell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata, occorre verificare se tale limitazione sia giustificata secondo i termini previsti da tale disposizione.

Sulla giustificazione dell’ingerenza risultante dalla decisione impugnata

398

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge (requisito definito nella giurisprudenza come «principio di legalità») e rispettare il loro contenuto essenziale. Secondo l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

– Sul rispetto del principio di legalità

399

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il rispetto del principio di legalità implica che la base giuridica che autorizza una siffatta limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso [v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 65 e giurisprudenza citata).

400

Nel caso di specie, occorre constatare che la limitazione dell’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta, derivante dall’esecuzione della decisione impugnata, è prevista da un atto legislativo dell’Unione. La decisione impugnata, infatti, è stata adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, che conferisce alla Commissione la competenza di richiedere mediante decisione alle imprese e associazioni di imprese di comunicare informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti che sono stati ad esse assegnati dal suddetto regolamento (v. supra punti da 112 a 124).

401

L’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 139/2004 contribuisce al mantenimento del regime di libera concorrenza voluto dai trattati, la cui osservanza si impone imperativamente alle imprese (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata).

402

Poiché il regolamento n. 139/2004 conferisce alla Commissione, in modo sufficientemente chiaro e preciso, il potere di adottare decisioni relative alle richieste di informazioni, la decisione impugnata rispetta quindi il principio di legalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

– Sul rispetto del contenuto essenziale del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta

403

Secondo la giurisprudenza, si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall’articolo 7 della Carta (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, T‑362/14, EU:T:2015:650, punto 94 e giurisprudenza citata).

404

Analogamente, una misura che consenta alle autorità pubbliche di avere una visione completa della vita privata e familiare delle persone interessate è idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 120; del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 50 a 52, e del 21 marzo 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, punti 80 e 81).

405

Tuttavia, una limitazione di un diritto fondamentale ne rispetta il contenuto essenziale quando essa non mette in discussione detto diritto in quanto tale, in particolare quando è applicabile in condizioni specifiche, purché tali condizioni siano soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2017:648, punto 48, e del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 64).

406

Nel caso di specie, in primo luogo, sebbene sia vero che le informazioni raccolte e trasmesse alla Commissione ai sensi della decisione impugnata possano rivelare dati molto precisi sulla vita privata delle persone interessate, tali informazioni sono idonee a fornire solo in modo frammentario e accessorio indicazioni su alcuni aspetti della vita privata di dette persone. Infatti, tali informazioni riguardano diverse categorie di dati relativi alla vita privata che non sono necessariamente collegate tra loro e non costituiscono un insieme omogeneo.

407

A tale riguardo, occorre constatare che l’ambito di applicazione temporale, personale e materiale della decisione impugnata è delimitato mediante definizioni precise del periodo in questione (punto I, paragrafo 4, del suo allegato), delle persone interessate (punto II, paragrafo 5, del suo allegato) e dei termini di ricerca (punto VII del suo allegato), cosicché tale decisione non impone alla ricorrente di raccogliere e trasmettere alla Commissione l’insieme dei documenti scambiati tra i suoi dipendenti e i suoi amministratori (v. punto 45 supra).

408

È inoltre importante precisare che gli strumenti di comunicazione personali sono oggetto della decisione impugnata solo quando sono stati utilizzati almeno una volta per fini professionali, come risulta dal punto I, paragrafo 2, dell’allegato a detta decisione (v. supra, punti 8 e 391). Tale condizione consente di circoscrivere l’ambito di applicazione della decisione impugnata alle sole persone che hanno utilizzato i propri strumenti di comunicazione personali per fini professionali. A tale riguardo, occorre precisare che la domanda di informazioni in questione mira ad accertare violazioni delle norme sulla concorrenza, ambito in cui gli scambi rilevanti possono avvenire tra le persone interessate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli professionali.

409

Inoltre, occorre sottolineare che l’obiettivo di una decisione di domanda di informazioni adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, quale la decisione impugnata, non è quello di raccogliere, in quanto tali, informazioni relative alla vita privata delle persone in questione o i loro dati personali, bensì di raccogliere le informazioni necessarie per verificare i sospetti di violazione degli obblighi derivanti da detto regolamento. Ciò significa che, salvo quando abbiano rilevanza commerciale e siano quindi utili per accertare l’esistenza di una siffatta violazione, le informazioni relative alla vita privata delle persone interessate e i loro dati personali vengono raccolti solo in via accessoria (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 45).

410

In secondo luogo, l’ingerenza comportata dalla decisione impugnata è disciplinata da garanzie procedurali relative alla protezione dei dati personali sensibili. Infatti, il punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata prevede che, qualora alcuni documenti contengano dati personali sensibili, quali definiti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»), tali documenti saranno forniti in forma crittografata e separata, e identificati come «dati personali sensibili».

411

A tal riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo, risulta che la nozione di «dati personali sensibili» si riferisce ai dati personali il cui trattamento riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché ai dati genetici, ai dati biometrici il cui trattamento consente di identificare in modo univoco una persona fisica e ai dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica.

412

Pertanto, la decisione impugnata enuncia garanzie procedurali specifiche relative ai dati personali sensibili, assicurando che tali dati siano forniti in forma crittografata e separata.

413

In ogni caso, è importante precisare che, come risulta dal punto 22 supra, la decisione impugnata è stata modificata e integrata dalla decisione del 24 gennaio 2024. In particolare, dal considerando 13, lettera a), di tale decisione risulta che, per quanto riguarda i dati personali, i documenti rientranti nell’ambito di applicazione della decisione impugnata che non abbiano alcun nesso con le attività commerciali della ricorrente e che contengano dati personali sensibili, ai sensi dell’articolo 9 del RGPD e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/ 1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), potranno essere collocati in una sala dati virtuale, come previsto al punto 2 del dispositivo delle ordinanze del 29 ottobre 2020, Facebook Ireland/Commissione (T‑451/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:515), e del 29 ottobre 2020, Facebook Ireland/Commissione (T‑452/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:516), al fine di consentire alla Commissione di verificare se essi siano irrilevanti ai fini della sua indagine.

414

Nel corso dell’udienza di discussione, la Commissione ha spiegato che le garanzie procedurali previste al punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata e quelle previste al considerando 13, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 sono cumulative.

415

La procedura della sala dati virtuale, istituita dalla decisione del 24 gennaio 2024, consente di inquadrare meglio l’attuazione della decisione impugnata, concedendo ulteriori garanzie procedurali per assicurare la protezione dei dati personali sensibili. A tal proposito, occorre precisare che il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 444 infra e dall’analisi effettuata ai punti da 442 a 454 infra.

416

In terzo luogo, la trasmissione e il trattamento delle informazioni fornite nell’ambito di un’indagine della Commissione in materia di diritto della concorrenza sono disciplinati da garanzie procedurali generali volte ad assicurare, in particolare, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza di tali dati.

417

Infatti, solo i funzionari e gli agenti della Commissione incaricati dell’indagine possono, se del caso, prendere conoscenza dei dati personali. Orbene, gli agenti della Commissione sono soggetti a rigorosi obblighi di segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 del TFUE e dell’articolo 17 del regolamento n. 139/2004. Quest’ultima disposizione vieta agli agenti e ai funzionari della Commissione di divulgare le informazioni ottenute o di utilizzarle per fini diversi da quelli per cui sono state ottenute. Inoltre, i funzionari e gli agenti della Commissione sono vincolati dall’articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, che vieta loro, anche dopo la cessazione dal servizio, «ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle loro funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico».

418

Ne consegue che la decisione impugnata non può essere considerata lesiva del contenuto essenziale dell’articolo 7 della Carta.

– Sul perseguimento dell’obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione

419

Secondo la giurisprudenza, il diritto della concorrenza persegue l’obiettivo, indispensabile per il funzionamento del mercato interno, di garantire che la concorrenza non sia falsata in tale mercato a scapito dell’interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 46 e giurisprudenza citata; del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 20 giugno 2018, České dráhy/Commissione, T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata).

420

In tale contesto, è opportuno sottolineare che la decisione impugnata costituisce un esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 11 del regolamento n. 139/2004, che hanno lo scopo di consentirle di assolvere la missione affidatale dai trattati, consistente nel garantire il rispetto delle regole di concorrenza nel mercato interno.

421

L’importanza dell’interesse generale legato all’effettiva applicazione del diritto della concorrenza è sottolineata anche dalla Corte EDU. In particolare, tenuto conto delle ripercussioni negative che le violazioni di tale diritto possono avere sulla concorrenza nei mercati e della difficoltà di individuarle e indagare su di esse, è importante che le autorità garanti della concorrenza e gli altri organismi incaricati dell’applicazione delle leggi possano coordinare i propri sforzi per portare alla luce e sanzionare tali pratiche anticoncorrenziali. L’applicazione del diritto della concorrenza è indispensabile per preservare il potenziale di rendimento e l’equità dei mercati economici e, di conseguenza, per il benessere economico di un paese (v. Corte EDU, 1o aprile 2025, Ships Waste Oil Collector B.V. e altri c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 e giurisprudenza citata).

422

Tale finalità costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, la sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione (C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 20).

423

Di conseguenza, la decisione impugnata contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione.

– Sul rispetto del principio di proporzionalità

424

Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità richiede che le limitazioni che possono essere apportate, da atti di diritto dell’Unione, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. In tal senso, la possibilità per gli Stati membri di giustificare una limitazione ai diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una limitazione siffatta comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 41 e giurisprudenza citata).

–

Sul carattere appropriato della misura

425

Per quanto riguarda l’adeguatezza della limitazione del diritto alla vita privata derivante dalla decisione impugnata, occorre considerare che, alla luce dei punti da 419 a 423 supra, una decisione di domanda di informazioni, quale quella impugnata, adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, costituisce una misura adeguata per conseguire l’obiettivo di interesse generale della tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, poiché impone alle società interessate l’obbligo di raccogliere e trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per accertare l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali.

–

Sul carattere necessario della misura

426

Per quanto riguarda il requisito della necessità della limitazione al diritto alla vita privata, tale requisito non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale perseguito possa essere ragionevolmente conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi, meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate. Per contro, il requisito di necessità è soddisfatto quando l’obiettivo del trattamento dei dati in questione non può essere ragionevolmente raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 87].

427

In tale contesto, occorre ricordare che, in un contesto digitalizzato, è pacifico che lo scambio di informazioni all’interno di un’impresa o tra imprese avvenga in gran parte per via elettronica, tramite strumenti di comunicazione professionali o anche personali.

428

Orbene, i poteri investigativi di cui dispone la Commissione in materia di diritto della concorrenza rischierebbero di essere privati di efficacia se le imprese potessero sottrarsi all’obbligo di rispondere a una domanda di informazioni per il solo motivo che alcuni documenti recano la dicitura «personale» o «privato» oppure vengono scambiati tramite strumenti di comunicazione personali, senza che venga esaminata la questione se tali documenti contengano, in realtà, informazioni relative all’attività commerciale delle imprese in questione.

429

Pertanto, al fine di garantire l’efficacia del diritto della concorrenza, la Commissione deve avere la possibilità di richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti che le sono assegnati dal regolamento n. 139/2004, contenute in strumenti di comunicazione professionali, o anche personali, purché questi ultimi siano stati utilizzati a fini professionali, nel rispetto del diritto alla vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta.

430

Di conseguenza, l’obbligo imposto alla ricorrente dalla decisione impugnata di raccogliere e trasmettere alla Commissione i documenti ivi menzionati e, in via accessoria, la raccolta di dati relativi alla vita privata che ne deriva, devono essere considerati necessari al fine di perseguire l’obiettivo di interesse generale consistente nella tutela della concorrenza nel mercato interno, poiché tale obiettivo non può essere ragionevolmente raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta.

–

Sul carattere strettamente proporzionato della limitazione

431

La valutazione della stretta proporzionalità della limitazione all’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta comporta una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie. Tra tali elementi rientrano, in particolare, la gravità della limitazione così apportata all’esercizio dei diritti fondamentali in questione, che dipende dalla natura e dalla sensibilità dei dati ai quali le autorità di polizia competenti possono avere accesso, l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione, il nesso esistente tra il proprietario dei documenti in questione e l’infrazione o, ancora, la rilevanza dei dati in questione ai fini dell’accertamento dei fatti [v. sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti 89 e 90 e giurisprudenza citata].

432

In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, come risulta dal punto 396 supra, l’obbligo di trasmissione alla Commissione previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta.

433

Tuttavia, è importante precisare che la decisione impugnata non conferisce alla Commissione un accesso completo e incontrollato all’insieme dei dati contenuti negli strumenti di comunicazione personali degli interessati e non mira a istituire un regime di sorveglianza continua, non mirato e sistematico, che comprenda la valutazione automatizzata dei dati personali di tutti i dipendenti e degli amministratori della ricorrente, né, del resto, delle persone interessate da detta decisione [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punti da 98 a 111, e del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti da 91 a 95 e giurisprudenza citata].

434

Infatti, in primo luogo, è importante precisare che, nell’ambito dei documenti raccolti in virtù della decisione impugnata, i dati relativi alla vita privata sono piuttosto suscettibili di emergere in modo sporadico durante la ricerca di informazioni commerciali sull’impresa. In tale contesto, tali dati non consentono, di per sé, di ottenere un quadro completo della vita privata dell’interessato senza un ulteriore trattamento, il che non costituisce in alcun caso la finalità dell’indagine.

435

In secondo luogo, come precisato ai punti 8 e 408 supra, l’obbligo previsto dalla decisione impugnata si estende alle comunicazioni effettuate sia tramite strumenti di comunicazione professionali sia tramite strumenti di comunicazione personali degli interessati, quali i loro telefoni cellulari personali, solo qualora siano stati utilizzati almeno una volta per fini professionali. Pertanto, la portata della domanda di informazioni risulta limitata per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere i documenti di cui al punto III, paragrafo 7, dell’allegato alla decisione impugnata e provenienti dagli strumenti di comunicazione personali, al fine di limitare la violazione del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta.

436

In terzo luogo, occorre rilevare che le persone interessate sono state selezionate in ragione sia dell’importanza delle loro funzioni e dei mandati sociali che esercitano all’interno dei servizi della ricorrente o del suo azionista principale, sia del loro status di titolari di tesserini stampa, nella misura in cui la suddetta domanda mira a stabilire se la ricorrente abbia esercitato un’influenza determinante su Lagardère, come risulta dagli elementi ricordati al punto 10 supra. Pertanto, la decisione impugnata non solo si limita a richiedere la raccolta dei documenti in questione da parte di persone appartenenti ai vertici della ricorrente, ma disciplina anche rigorosamente la trasmissione delle informazioni da parte dei titolari di tesserini stampa, come risulta dai punti da 353 a 358 sopra riportati.

437

In secondo luogo, dagli elementi richiamati ai punti da 419 a 423 supra emerge che l’importanza dell’obiettivo di tutelare una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno è tale da giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto al rispetto del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta.

438

In terzo luogo, per quanto riguarda il nesso esistente tra il proprietario degli strumenti di comunicazione in questione e l’infrazione in esame, occorre rilevare che la raccolta e l’accesso ai dati relativi alla vita privata eventualmente contenuti negli strumenti di comunicazione professionali e in quelli personali che sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali sono, in linea di principio, accessori nell’ambito della ricerca di informazioni di natura commerciale destinate a incriminare l’impresa oggetto dell’indagine. Ne consegue che la raccolta e l’accesso ai dati personali oggetto di un’indagine in materia di concorrenza non mirano, in linea di principio, a stabilire la responsabilità in materia di concorrenza della persona fisica titolare di tali dati, ma solo quella della persona giuridica con cui tale persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro.

439

In quarto luogo, è importante ricordare che l’esistenza di un controllo giurisdizionale a posteriori costituisce una garanzia fondamentale per assicurare la compatibilità del provvedimento in questione con l’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, Deutsche Bahn e a./Commissione, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 32). È del resto in tal senso che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, sulla base del quale è stata adottata la decisione impugnata, precisa che le decisioni relative alle richieste di informazioni devono indicare il diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione contro tali decisioni.

440

Pertanto, per quanto riguarda la stretta proporzionalità delle limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, gli svantaggi derivanti dall’esecuzione della decisione impugnata non appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo di interesse generale di tale decisione, consistente nella tutela della concorrenza nel mercato interno (v. supra, punti da 419 a 423).

441

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

442

In primo luogo, per quanto riguarda la distinzione invocata dalla ricorrente tra la nozione di «dati personali» e quella di informazioni relative alla «vita privata», è vero che la decisione impugnata stabilisce garanzie procedurali relative ai dati personali sensibili, quali definiti dall’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD.

443

Tuttavia, è importante sottolineare che il semplice fatto che le garanzie procedurali stabilite dalla decisione impugnata si riferiscano esclusivamente ai dati personali sensibili e non, in generale, ai dati relativi alla vita privata non significa, di per sé, che detta decisione non rispetti il diritto fondamentale al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta.

444

Infatti, il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta (sentenze del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 47, e del 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 41).

445

A tal riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8 della Carta, è riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 52). Pertanto, purché siano soddisfatte le condizioni per un trattamento lecito dei dati personali ai sensi del RGPD, tale trattamento è, in linea di principio, ritenuto conforme anche ai requisiti stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Carta [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 332].

446

Nella specie, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2016/679, la ricorrente procede a un trattamento lecito di dati personali fornendo alla Commissione documenti contenenti siffatti dati che sono richiesti in forza della decisione impugnata.

447

Inoltre, come ricordato al precedente punto 192, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente trattare dati personali quando ciò sia necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investite tali istituzioni.

448

A tal riguardo, la decisione impugnata costituisce una manifestazione dell’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 139/2004 che, come rilevato al punto 420 supra, contribuisce al mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati, il cui rispetto si impone imperativamente alle imprese.

449

Occorre peraltro ricordare che il diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta non appare come una prerogativa assoluta, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 112 e giurisprudenza citata).

450

Nel caso di specie, come risulta dall’analisi effettuata ai punti da 403 a 418 e da 424 a 440 supra, le limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, non ledono il contenuto essenziale del diritto fondamentale e non sono sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutelare una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, perseguito dalla suddetta decisione.

451

Pertanto, l’argomentazione della ricorrente secondo cui le garanzie procedurali previste dalla decisione impugnata non si applicano all’insieme dei dati relativi alla vita privata delle persone interessate, ma solo ai dati personali sensibili, non è tale, di per sé, da mettere in discussione la conformità della decisione impugnata al diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta.

452

In ogni caso, se è vero che la decisione impugnata menziona solo garanzie relative ai dati personali sensibili, risulta anche dal punto 23 supra che la Commissione ha applicato la garanzia della sala dati virtuale ai dati che rientrano nella sfera privata.

453

È vero, va osservato che tale estensione dell’ambito di applicazione della sala dati virtuale ai documenti che rientrano nella sfera privata non è stata formalizzata con una decisione.

454

Tuttavia, come risulta dai punti 472 e 473 infra, la Commissione ha dimostrato il proprio impegno a tutelare la vita privata degli interessati, accogliendo la domanda di ritiro di alcuni documenti contenenti informazioni relative alla vita privata, presentata dalla ricorrente il 21 gennaio 2025.

455

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al requisito, contenuto al punto III, paragrafo 9, dell’allegato alla decisione impugnata, di fornire i documenti di cui al punto III, paragrafo 7, di detto allegato nella loro interezza, basta ricordare che, come risulta dal punto 240 supra, tale argomento non può dimostrare una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui il contesto di un’informazione è idoneo a facilitarne la comprensione e a chiarirne la rilevanza ai fini dell’indagine.

456

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che documenti coperti dal segreto della vita privata o contenenti dati personali relativi alle «opinioni politiche» o alle «convinzioni religiose» di alcune persone interessate potrebbero essere trasmessi alla Commissione ai sensi della decisione impugnata. A tale riguardo, occorre osservare, al pari della Commissione, che alcuni documenti contenenti «opinioni politiche» o «convinzioni religiose» possano figurare tra i documenti connessi all’attività commerciale della ricorrente e potrebbero essere rilevanti ai fini dell’indagine della Commissione, nella misura in cui quest’ultima verte in parte su una possibile influenza determinante che sarebbe stata esercitata su pubblicazioni o entità del gruppo Lagardère riguardanti argomenti politici, religiosi o filosofici. Inoltre, la ricorrente non indica termini di ricerca alternativi o supplementari che sarebbero meno suscettibili di far emergere dati relativi alle opinioni politiche delle persone interessate.

457

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il diritto del lavoro francese osta all’ingiunzione disposta dalla decisione impugnata, occorre innanzitutto ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri e impone a tutti gli organi degli Stati membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (v. sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, ECLI:EU:C:2022:33, punto 25 e giurisprudenza citata).

458

Nel caso di specie, occorre in ogni caso osservare che la ricorrente non fornisce un’analisi concreta delle disposizioni specifiche del diritto francese, le quali sono semplicemente menzionate nelle note a piè di pagina n. 160 e 161 del ricorso.

459

In assenza di spiegazioni o di elementi di prova supplementari, l’argomento della ricorrente tratto dal diritto del lavoro francese deve essere respinto in quanto non soddisfa i requisiti di precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

460

Il presente motivo deve essere pertanto respinto.

Sugli elementi di prova alternativi forniti dalla ricorrente

Sulle prove presentate il 26 luglio 2024

461

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2024, la ricorrente, invocando l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha prodotto prove supplementari consistenti in diverse lettere scambiate tra la stessa e la Commissione riguardo alla questione se e a quali condizioni RSF avesse potuto disporre o venire a conoscenza della comunicazione degli addebiti che le era stata inviata nell’ambito del procedimento di controllo delle concentrazioni registrato dalla Commissione con il numero M.10433 – Vivendi/Lagardère.

462

Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024, la Commissione sostiene che le prove prodotte dalla ricorrente siano inammissibili, in quanto non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura a causa di un ritardo ingiustificato imputabile al comportamento della ricorrente nella presentazione di tali prove. Secondo la Commissione, la ricorrente non spiega perché abbia atteso dieci mesi dopo la dichiarazione di RSF del 15 giugno 2023 per cercare di «comprendere le condizioni in cui RSF avesse potuto disporre o venire a conoscenza di un documento riservato del fascicolo della Commissione» o per chiedere alla Commissione «di avviare un’indagine interna», mentre avrebbe potuto farlo ben prima del primo scambio di memorie. In ogni caso, la Commissione sostiene che le prove siano manifestamente irrilevanti ai fini della valutazione del ricorso. Secondo la Commissione, tali prove mirano unicamente a strumentalizzare una precedente controversia tra RSF e la ricorrente e non corroborano in alcun modo l’argomentazione già sviluppata da quest’ultima a sostegno dei propri motivi. La produzione di tali prove non sarebbe che un’ulteriore manifestazione della strategia della ricorrente volta a moltiplicare le domande e le questioni procedurali al fine di ritardare lo svolgimento dell’indagine.

463

A tal proposito, occorre rammentare che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che «[i]n via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».

464

Nel caso di specie, si deve constatare che le lettere prodotte dalla ricorrente recano una data successiva alla presentazione della domanda (23 novembre 2023) e della replica (8 aprile 2024). La ricorrente non poteva quindi allegare tali prove né alla replica né, a maggior ragione, alla domanda (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, Bezouaoui e HB Consultant/Commissione, T‑478/18, non pubblicata, EU:T:2021:2, punto 79 e giurisprudenza citata). Pertanto, date le circostanze, è opportuno considerare ammissibili le suddette prove.

465

Tuttavia, come sottolinea la Commissione, tali prove sono irrilevanti ai fini della valutazione del presente ricorso.

466

Infatti, occorre osservare, innanzitutto, che, secondo la Commissione, quest’ultima non ha trasmesso una versione non riservata della comunicazione degli addebiti nel caso M.10433 – Vivendi/Lagardère a RSF, che non era stata riconosciuta come terza parte interessata in detto procedimento, poiché non ne aveva fatto domanda. Ne consegue che RSF ha potuto accedere a tale versione tramite una parte interessata che non ha rispettato i propri obblighi di riservatezza e che non è stata identificata dalla Commissione.

467

Orbene, il comportamento di una parte interessata non può essere imputabile alla Commissione.

468

Inoltre, come sottolinea la Commissione, quest’ultima non è autorizzata a divulgare a terzi segreti commerciali, informazioni riservate o dati personali sensibili.

469

Infatti, l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, relativo all’attuazione del regolamento n. 139/2004 e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU 2023, L 119, pag. 22), prevede che «[q]uando viene adottata una comunicazione degli addebiti o una comunicazione degli addebiti supplementare, la Commissione può inviare ai terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell’oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati [; che] a tal fine, le parti notificanti segnalano tutte le informazioni che ritengono riservate contenute nelle obiezioni, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione [; che] la Commissione comunichi la versione non riservata delle obiezioni ai terzi esclusivamente ai fini del suo utilizzo nel procedimento in questione avviato ai sensi del regolamento (…) n. 139/2004[; che] i terzi accettino tale restrizione d’uso prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni».

470

Tuttavia, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo attesta una qualsiasi divulgazione da parte della Commissione di informazioni riservate relative alla ricorrente. Del resto, la ricorrente non corrobora in alcun modo la propria tesi secondo cui l’accesso di RSF alla versione non riservata della comunicazione degli addebiti nel procedimento M.10433 – Vivendi/Lagardère avrebbe potuto incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

471

Ne consegue che le prove prodotte dalla ricorrente il 26 luglio 2024 non sono rilevanti ai fini della valutazione del presente ricorso.

Sulle prove presentate il 6 febbraio 2025

472

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2025, la ricorrente, invocando l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha prodotto una lettera indirizzata alla Commissione il 21 gennaio 2025 con la quale le ha chiesto di ritirare dal fascicolo i documenti contenenti informazioni relative alla vita privata e inclusi nelle trasmissioni di documenti di settembre e ottobre 2024 (in prosieguo: la «domandata di ritiro»), nonché diversi documenti oggetto della domanda di ritiro.

473

La Commissione, nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2025, spiega di aver accolto la domanda di ritiro eliminando i documenti in questione e confermando tale eliminazione tramite e-mail del 19 febbraio 2025. Inoltre, la ricorrente non spiegherebbe in alcun modo quali termini di ricerca avrebbero portato alla produzione di tali documenti, né in che modo tali documenti rientrassero nell’ambito della decisione impugnata, mentre la ricorrente stessa preciserebbe che essi non avrebbero mai dovuto essere prodotti. La Commissione precisa inoltre che tutti i documenti e i file prodotti dalla ricorrente in risposta alla decisione impugnata provengono da strumenti professionali e che la ricorrente aveva rifiutato l’istituzione di una sala dati virtuale. Infine, la Commissione sottolinea di aver accettato di escludere dall’ambito della domanda di informazioni gli scambi rientranti nella sfera privata, così come identificati dalla ricorrente stessa.

474

A tale riguardo, è sufficiente constatare che, nella misura in cui, da un lato, la ricorrente riconosce che i documenti oggetto della domanda di ritiro sono stati trasmessi alla Commissione a causa di un errore tecnico e non avrebbero mai dovuto essere inclusi nella sua produzione di documenti di settembre e ottobre 2024 e, dall’altro lato, la Commissione ha accolto la domanda di ritiro, le prove prodotte dalla ricorrente il 6 febbraio 2025 non sono più rilevanti ai fini della valutazione del presente ricorso.

Conclusione

475

Dal momento che nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente è fondato, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

476

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, comprese quelle relative ai procedimenti d’urgenza registrati con i numeri T‑1097/23 R, C‑90/24 P(R)-R, C‑90/24 P(R), T‑1097/23 R-RENV e C‑470/24 P(R)-R.

477

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nel procedimento restano a loro carico. Pertanto, il Consiglio sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Vivendi SE sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative ai procedimenti d’urgenza registrati con i numeri T‑1097/23 R, C‑90/24 P(R)-R, C‑90/24 P(R), T‑1097/23 R-RENV e C‑470/24 P(R)-R.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese.

 

Truchot

Jaeger

Schwarcz

Sampol Pucurull

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese

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