Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024.#Bytedance Ltd contro Commissione europea.#Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper (controllore dell’accesso) – Servizio di social network online – Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento 2022/1925 – Requisiti – Presunzioni – Superamento delle presunzioni – Diritti della difesa – Parità di trattamento.#Causa T-1077/23.

ECLI:EU:T:2024:478Eu Chamb Extd 08 T17 lug 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 ( i ) ( *1 )

«Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper (controllore dell’accesso) – Servizio di social network online – Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento 2022/1925 – Requisiti – Presunzioni – Superamento delle presunzioni – Diritti della difesa – Parità di trattamento»

Nella causa T‑1077/23,

Bytedance Ltd, con sede in George Town (Isole Cayman), rappresentata da E. Batchelor, N. Baeten e M. Frese, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Gariazzo, M. Mataija, I. Rogalski e C. Sjödin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov (relatore), presidente, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: A. Marghelis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

–

la domanda di procedimento accelerato presentata dalla ricorrente il 16 novembre 2023, nonché la versione abbreviata del ricorso, nella quale essa rinunciava a taluni motivi, nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di procedimento accelerato,

–

la decisione del Tribunale dell’8 dicembre 2023 che accoglie la domanda di procedimento accelerato,

–

l’ordinanza del 9 febbraio 2024, Bytedance/Commissione (T‑1077/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:94), che respinge la domanda di provvedimenti provvisori,

–

i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2024,

in seguito all’udienza del 29 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Bytedance Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2023) 6102 final della Commissione, del 5 settembre 2023, che designa la ByteDance come gatekeeper (controllore dell’accesso), a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1; in prosieguo: il «DMA») (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti

2

La ricorrente, che è stata fondata in Cina nel 2012 e costituita secondo il diritto delle Isole Cayman, gestisce, con le società da essa controllate direttamente o indirettamente (in prosieguo, congiuntamente: la «ByteDance»), in particolare la piattaforma digitale TikTok.

3

La piattaforma digitale TikTok, che, nella versione attuale, è stata lanciata nell’Unione europea nell’agosto 2018, consente ai suoi utenti di cercare, guardare e diffondere video, nonché di interagire, comunicare e condividere contenuti con altri utenti.

4

Il 3 luglio 2023 la ricorrente ha presentato una notifica alla Commissione europea, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA (in prosieguo: la «notifica»), nella quale ha sostenuto, anzitutto, che TikTok era una piattaforma per la condivisione di video, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), e punto 8, del DMA; inoltre, che la soglia prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA non era stata raggiunta e non si poteva quindi ritenere che la ByteDance soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA per essere designata come gatekeeper; e, infine, che le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA ai fini della designazione di un’impresa come gatekeeper erano, in ogni caso, confutate sulla base delle argomentazioni e delle prove che essa aveva presentato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA.

5

Con lettera del 26 luglio 2023, la Commissione ha comunicato alla ricorrente il proprio parere preliminare riguardo, da un lato, alla designazione della ByteDance come gatekeeper, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del DMA e, dall’altro, alla qualificazione di TikTok come servizio di social network online che può costituire un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali (in prosieguo: un «punto di accesso importante»), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA (in prosieguo: il «parere preliminare»).

6

Con lettera del 2 agosto 2023, la ricorrente ha risposto al parere preliminare.

7

Il 5 settembre 2023 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

8

Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato, in primo luogo, che TikTok era un servizio di social network online ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del DMA e, di conseguenza, un servizio di piattaforma di base (in prosieguo: «SPB») ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), del DMA.

9

In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che la ByteDance raggiungeva le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, per quanto riguarda TikTok, il che consentiva di presumere che i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, relativi alla designazione di un gatekeeper, fossero soddisfatti.

10

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni presentate dalla ricorrente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, non fossero sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio dette presunzioni. Di conseguenza, e in conformità con l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del DMA, essa ha respinto tali argomentazioni senza avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

11

Gli articoli 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata sono così formulati:

«Articolo 1

La ByteDance è designata come gatekeeper ai sensi dell’articolo 3 del [DMA].

Articolo 2

Il seguente [SPB] della ByteDance è un [punto di accesso importante] ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [DMA]:

a)

il servizio di social network online TikTok della ByteDance».

II. Conclusioni delle parti

12

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione alle spese.

13

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

14

A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, del DMA, il secondo, sulla violazione dei diritti della difesa e, il terzo, sulla violazione del principio della parità di trattamento.

A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, del DMA

15

Il primo motivo si articola in cinque parti, vertenti, la prima, sul fatto che la Commissione ha applicato un criterio giuridico erroneo nell’esame delle argomentazioni presentate per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, dalla seconda alla quarta, sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, del DMA respingendo le argomentazioni presentate per confutare, rispettivamente, la presunzione secondo cui la ByteDance aveva un impatto significativo sul mercato interno, la presunzione secondo cui TikTok era un punto di accesso importante e la presunzione secondo cui la ByteDance deteneva una posizione consolidata e duratura, e, la quinta, sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, del DMA omettendo di effettuare una valutazione globale delle prove presentate.

16

Prima di esaminare il primo motivo nelle sue diverse parti, occorre ricordare, da un lato, la genesi e il contenuto normativo del DMA e, dall’altro, gli aspetti pertinenti non contestati della decisione impugnata.

1.   Sulla genesi e il contenuto normativo del DMA

17

Al giorno d’oggi, i servizi digitali e le piattaforme online in particolare svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, consentendo alle imprese di raggiungere gli utenti in tutta l’Unione, agevolando gli scambi commerciali transfrontalieri e aprendo opportunità commerciali completamente nuove per un elevato numero di imprese nell’Unione a vantaggio dei consumatori nell’Unione, come risulta, in sostanza, dal considerando 1 del DMA.

18

Tuttavia, come il legislatore dell’Unione ha sottolineato al considerando 2 del DMA, alcuni servizi digitali, denominati SPB, presentano spesso caratteristiche, quali economie di scala estreme, effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock‑in, l’indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l’integrazione verticale e vantaggi basati sui dati, che, in combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono tali SPB, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei SPB, nonché avere un impatto sull’equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali. Ciò potrebbe determinare, a sua volta, riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e potrebbe pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper.

19

A tale proposito, il legislatore dell’Unione ha osservato che spesso i processi di mercato non sono in grado di garantire risultati economici equi per quanto riguarda i SPB e che il diritto vigente dell’Unione non consentiva di affrontare, in maniera soddisfacente, i potenziali effetti negativi associati ad alcune caratteristiche dei SPB. In particolare, sebbene gli articoli 101 e 102 TFUE restino applicabili al comportamento dei gatekeeper, tuttavia l’ambito di applicazione di tali disposizioni è limitato a talune tipologie di potere di mercato, per esempio una posizione dominante in mercati specifici e di comportamento anticoncorrenziale, e la loro applicazione avviene ex post e richiede un’indagine approfondita, caso per caso, di fatti spesso molto complessi. Inoltre, detto legislatore ha constatato che il diritto vigente dell’Unione non affrontava, o non affrontava in maniera efficace, i problemi per quanto concerne l’efficiente funzionamento del mercato interno, imputabili al comportamento dei gatekeeper che non dispongono necessariamente di una posizione dominante in termini di diritto della concorrenza (v., in tal senso, considerando 5 del DMA). Esso ha inoltre sottolineato che il DMA persegue un obiettivo complementare, ma diverso, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, potenziali o presunti sulla concorrenza in un dato mercato derivanti dal comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal DMA (v., in tal senso, considerando 11 del DMA).

20

Oltre a ciò, il legislatore dell’Unione ha rilevato che erano già state adottate o proposte alcune soluzioni normative a livello nazionale volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi, e che ciò aveva creato soluzioni normative divergenti che comportavano la frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti (v., in tal senso, considerando 6 del DMA).

21

È in tale contesto che il legislatore dell’Unione ha deciso di adottare il DMA, al fine, in particolare, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei SPB forniti dai gatekeeper in particolare (v., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, e considerando 7 del DMA).

22

L’obiettivo di garantire la contendibilità per i mercati nel settore digitale riguarda, come risulta dai considerando 32 e 33 del DMA, la capacità delle imprese di superare efficacemente le barriere all’ingresso e all’espansione e di contestare il gatekeeper per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi. L’obiettivo di garantire l’equità per detti mercati mira ad evitare lo squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali in cui il gatekeeper trae un vantaggio sproporzionato, tenuto conto che, a causa della loro posizione di punto di accesso e del loro potere contrattuale superiore, è possibile che i gatekeeper adottino comportamenti che non consentano ad altri di cogliere appieno i vantaggi dei propri contributi e stabiliscano unilateralmente condizioni squilibrate per l’uso dei loro SPB o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai loro SPB.

23

A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, del DMA prevede che un’impresa sia designata come gatekeeper se soddisfa i tre requisiti cumulativi seguenti:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un SPB che costituisce un punto di accesso importante, e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

24

A termini dell’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, si presume che un’impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell’Unione pari o superiore a EUR 7,5 miliardi in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (in prosieguo: la «soglia di fatturato realizzato nell’Unione»), o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a EUR 75 miliardi nell’ultimo esercizio finanziario (in prosieguo: la «soglia del valore di mercato mondiale»), e se fornisce lo stesso SPB in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un SPB che, nell’ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell’Unione (in prosieguo: gli «utenti finali»), e almeno 10000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione (in prosieguo: gli «utenti commerciali»), identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all’allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

25

L’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA prevede che l’impresa che fornisce SPB possa presentare, con la propria notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente SPB, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

26

Ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall’impresa che fornisce SPB non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, senza avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

27

Se invece l’impresa che fornisce SPB presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, la Commissione può, entro il medesimo termine, avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

28

Si deve infine osservare che il DMA prevede un complesso mirato di obblighi giuridici che le imprese designate come gatekeeper devono rispettare per ciascun SPB elencato nella relativa decisione di designazione. Tali obblighi riguardano determinate pratiche che si ritiene compromettano la contendibilità o siano sleali, o entrambi, tenendo conto delle caratteristiche del settore digitale e che hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali (v., in tal senso, considerando 31 del DMA).

2.   Sugli aspetti non contestati della decisione impugnata

29

In primo luogo, la ricorrente non contesta, nell’ambito della presente controversia, che TikTok costituisca un servizio di social network online, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), e punto 7, del DMA, e non un servizio di piattaforma per la condivisione di video, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), e punto 8, del DMA, come è stato constatato nella decisione impugnata.

30

In secondo luogo, la ricorrente non contesta che le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), del DMA fossero state raggiunte e che, di conseguenza, si ritenesse che la ByteDance soddisfacesse i rispettivi requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA ai fini della sua designazione come gatekeeper.

31

In particolare, sotto un primo profilo, la ricorrente non contesta la constatazione operata nella decisione impugnata secondo cui il valore di mercato mondiale della ByteDance, stimato in EUR [>75] ( 1 ) miliardi nell’ultimo esercizio finanziario, superava la soglia del valore di mercato mondiale, prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, né che TikTok era disponibile in tutti gli Stati membri dell’Unione e che, pertanto, il requisito secondo cui il pertinente SPB deve essere fornito in almeno tre Stati membri, previsto dalla medesima disposizione, era parimenti soddisfatto, cosicché si poteva ritenere che la ByteDance avesse un impatto significativo sul mercato interno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA.

32

Sotto un secondo profilo, la ricorrente non contesta che fossero state parimenti raggiunte le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, di almeno 45 milioni di utenti finali e di almeno 10000 utenti commerciali, cosicché si poteva ritenere che TikTok costituisse un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA. Infatti, dalla decisione impugnata risulta che, nel 2022, TikTok annoverava 125 milioni di utenti finali e [>10 000] utenti commerciali.

33

Sotto un terzo profilo, la ricorrente non contesta neppure che le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA fossero state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari e che, di conseguenza, si potesse ritenere, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA, che la ByteDance detenesse una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o che fosse prevedibile che essa acquisisse siffatta posizione nel prossimo futuro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del DMA. Infatti, dalla decisione impugnata risulta che, nel 2020, nel 2021 e nel 2022, TikTok annoverava, rispettivamente, [>45], [>45] e 125 milioni di utenti finali e, secondo un metodo di calcolo conservativo, almeno [>10 000], [>10 000] e [>10 000] utenti commerciali, cifre che superano le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

34

Per contro, le parti non concordano sulla questione se la Commissione potesse ritenere, senza incorrere in errore, che le argomentazioni presentate dalla ricorrente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, non fossero sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA relativamente a TikTok.

35

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il primo motivo nelle sue diverse parti.

3.   Sul criterio giuridico applicato dalla Commissione nell’esame delle argomentazioni presentate per confutare le presunzioni (primo motivo, prima parte)

36

La ricorrente sostiene in sostanza che, nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato un criterio giuridico erroneo nell’ambito del suo esame delle argomentazioni e delle prove che essa aveva presentato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Essa addebita alla Commissione, con una prima censura, di avere respinto alcune argomentazioni e prove «qualitative» e, con una seconda censura, di avere imposto un livello probatorio troppo elevato, consistente nell’esigere prove «convincenti».

a)   Sul tipo di argomentazioni e di prove che possono essere presentate per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA

1) Argomenti delle parti

37

La ricorrente sostiene, come ha precisato in udienza, che la Commissione ha respinto erroneamente, al punto 161 della decisione impugnata, talune argomentazioni e prove «qualitative» che essa aveva presentato per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. A suo avviso, l’interpretazione del considerando 23 del DMA, sul quale si è basata la Commissione per respingere tali argomentazioni e prove, secondo la quale andrebbe respinta qualsiasi prova non menzionata in detto considerando , è in contrasto sia con il tenore letterale di detto considerando sia con l’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, ai sensi del quale la qualificazione come gatekeeper deve soddisfare i requisiti elencati al paragrafo 1 di tale articolo tenendo conto delle «circostanze relative al funzionamento del pertinente [SPB]». Infatti, il considerando in questione escluderebbe unicamente le giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze. Per contro, esso non escluderebbe le prove «qualitative» direttamente relative alla confutazione di dette presunzioni secondo le quali le soglie quantitative sono indicative di uno status di gatekeeper. Orbene, sarebbe tautologico ammettere solo elementi quantitativi per confutare le soglie parimenti quantitative alla base di tali presunzioni.

38

La Commissione concorda con la ricorrente sul fatto che il considerando 23 del DMA non può essere interpretato nel senso che esclude le argomentazioni e le prove «qualitative», a condizione che esse siano direttamente relative alle soglie quantitative sulle quali si basano le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, e che gli elementi che possono essere presi in considerazione sono elencati in detto punto a titolo esemplificativo. Tuttavia, essa fa valere che, nella decisione impugnata, non ha respinto in quanto irrilevanti le argomentazioni o le prove «qualitative» presentate dalla ricorrente, bensì le ha esaminate, al pari delle argomentazioni e delle prove «quantitative» presentate da quest’ultima, nella misura in cui erano direttamente relative a tali presunzioni. Secondo la Commissione, le sole argomentazioni respinte per il motivo che non erano direttamente relative alle soglie quantitative sulle quali si basano dette presunzioni erano le cosiddette argomentazioni «supplementari» della ricorrente, come risulta dal punto 161 della decisione impugnata.

2) Giudizio del Tribunale

39

In limine, occorre rilevare che, con l’espressione «argomentazioni e prove “qualitative”», la ricorrente fa riferimento, nell’ambito della prima censura, alle argomentazioni e prove non espresse in valori numerici da essa presentate nel corso del procedimento amministrativo per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

40

A tal riguardo, è giocoforza rilevare che può essere difficile, se non impossibile, distinguere tra le argomentazioni o le prove «quantitative» e quelle «qualitative». Infatti, un’argomentazione di natura «qualitativa» è spesso suffragata da dati numerici. Potrebbe quindi sembrare artificioso scindere una dall’altra e riconoscere la pertinenza solo dell’elemento quantitativo anche qualora esso miri a suffragare un’argomentazione di natura qualitativa.

41

Ciò precisato, si deve rilevare che i requisiti necessari per essere designati come gatekeeper, previsti all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA, non sono espressi in valori numerici. Infatti, ai fini di tale designazione, occorre che l’impresa in questione abbia un impatto significativo sul mercato interno, fornisca un SPB che costituisce un punto di accesso importante e detenga una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività, o sia prevedibile che essa acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

42

È vero che le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, le quali consentono di presumere che i requisiti di cui al paragrafo 1 di tale articolo siano soddisfatti, sono in sostanza quantitative.

43

Tuttavia, si tratta di presunzioni relative. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 5, primo e secondo comma, del DMA consente all’impresa interessata di presentare argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie quantitative previste al paragrafo 2 di detto articolo e a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente SPB, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1 del medesimo articolo. Qualora tali argomentazioni non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono in dubbio le suddette presunzioni, la Commissione può respingerle senza avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

44

Pertanto, nulla nel tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA consente alla Commissione di escludere a priori, in quanto irrilevanti, argomentazioni o prove presentate da un’impresa per il motivo che esse non sono espresse in valori numerici.

45

A tal riguardo, il considerando 23 del DMA precisa, in particolare, che, «[n]ella sua valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione [ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA] solo gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, ossia l’impatto dell’impresa che fornisce [SPB] sul mercato interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti e il numero di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti finali superano le soglie e l’importanza del [SPB] dell’impresa, tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo [SPB], nonché il numero di anni in cui le soglie sono state raggiunte». Inoltre, secondo il medesimo considerando, «[n]on dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento dell’impresa che fornisce [SPB], poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper».

46

Dal considerando 23 del DMA deriva che le sole categorie di argomentazioni o prove che il legislatore dell’Unione ha deciso di escludere esplicitamente in quanto irrilevanti sono quelle vertenti su giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze.

47

Dal considerando 23 del DMA risulta inoltre che, per essere prese in considerazione, le argomentazioni e le prove devono essere «direttamente relativ[e] ai criteri quantitativi», fermo restando che l’espressione «criteri quantitativi» si riferisce alle soglie quantitative fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Tale requisito di relazione diretta non significa tuttavia che un’argomentazione o una prova debba essere respinta a priori in quanto irrilevante per il solo motivo che non è espressa in valori numerici. Infatti, un simile argomentazione o prova può, a seconda delle circostanze, essere direttamente relativa a tali soglie quantitative e deve quindi essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame delle argomentazioni e delle prove presentate per confutare le presunzioni previste da tale disposizione. Viceversa, un’argomentazione o una prova di natura quantitativa può, a seconda delle circostanze, non essere direttamente relativa a dette soglie quantitative e non dovrebbe quindi essere presa in considerazione nell’ambito del suddetto esame.

48

Ne consegue che il considerando 23 del DMA non esclude a priori, in quanto irrilevanti, le argomentazioni o le prove che non siano espresse in valori numerici, purché esse siano direttamente relative a una o più presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, le quali assumono la forma di soglie quantitative.

49

Occorre inoltre precisare che l’elenco degli elementi che possono essere presi in considerazione, menzionati al considerando 23 del DMA, non è esaustivo.

50

Infatti, sebbene l’elenco in questione sia introdotto dal termine «ossia», alcuni degli elementi contenuti in tale elenco sono poi esplicitati mediante esempi («come»). Oltre a ciò, l’unico elemento menzionato al considerando 23 del DMA relativamente alla confutazione della presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA è il «numero di anni in cui le soglie [relative al numero di utenti commerciali e di utenti finali] sono state raggiunte». Orbene, tale elemento coincide, in sostanza, con la soglia alla base della medesima presunzione. Pertanto, se questo elemento fosse l’unico elemento ammissibile per confutare detta presunzione, quest’ultima diventerebbe allora de facto assoluta, il che sarebbe in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA. Per di più, neppure quest’ultimo articolo prevede un elenco esaustivo di elementi che possono essere presentati a tal fine, ma si limita a fare riferimento alle «circostanze relative al funzionamento del pertinente [SPB]».

51

Di conseguenza, si deve concludere che l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, letto alla luce del considerando 23 del DMA, deve essere interpretato nel senso che consente all’impresa interessata di presentare, per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, argomentazioni e prove, indipendentemente dalla circostanza che esse siano espresse o meno in valori numerici, purché siano direttamente relative a una o più di tali presunzioni.

52

Nel caso di specie, e come da essa precisato in udienza, la ricorrente addebita alla Commissione di avere respinto, al punto 161 della decisione impugnata, le sue argomentazioni «supplementari» per il motivo che non erano direttamente relative alle soglie quantitative previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

53

La Commissione ha confermato, dal canto suo, di avere considerato, nella decisione impugnata, che tutte le argomentazioni e le prove presentate dalla ricorrente per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, comprese quelle di natura «qualitativa», erano direttamente relative a dette presunzioni, ma le ha respinte per altri motivi, ad eccezione delle argomentazioni «supplementari» della ricorrente, che essa aveva respinto, al punto 161 della decisione impugnata, per il motivo che non erano direttamente relative a dette presunzioni.

54

A tal riguardo, si deve constatare che la Commissione ha esaminato le argomentazioni «supplementari» della ricorrente solo dopo avere esaminato le argomentazioni e le prove da essa presentate per confutare ciascuna delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

55

In tali circostanze, occorrerà esaminare se la Commissione potesse respingere, senza incorrere in errore, le argomentazioni «supplementari» presentate dalla ricorrente per il motivo che esse non erano direttamente relative alle menzionate presunzioni, seguendo l’ordine in cui sono analizzate nella decisione impugnata. Tale questione sarà quindi esaminata dopo l’esame degli argomenti della ricorrente vertenti sulle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

56

Ne consegue che l’esito da riservare alla prima censura della prima parte del primo motivo dipende dalla fondatezza degli argomenti della ricorrente relativi al punto 161 della decisione impugnata, che sono esaminati ai punti da 321 a 328 infra.

b)   Sul livello di prova richiesto per mettere in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA

1) Argomenti delle parti

57

La ricorrente addebita alla Commissione di avere preteso, al punto 126 della decisione impugnata, un livello di prova più elevato di quello richiesto dall’articolo 3, paragrafo 5, del DMA ritenendo che, per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, la ricorrente dovesse fornire prove «convincenti». Orbene, in altre decisioni in materia, la Commissione ha operato una distinzione tra, da un lato, le argomentazioni che mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA e giustificano l’avvio di un’indagine di mercato, e, dall’altro, le argomentazioni che dimostrano «in modo esaustivo e inequivocabile» che i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA non sono soddisfatti. Infine, essa rileva che l’esistenza di «dubbi» o di indizi «prima facie» riguardo alla questione se l’impresa interessata soddisfi detti requisiti dovrebbe essere sufficiente per avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

58

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Essa sostiene che l’affermazione, contenuta nel punto 126 della decisione impugnata, secondo cui l’impresa interessata deve fornire prove «convincenti», non fissa un livello di prova più elevato di quello previsto dal DMA. A suo avviso, il semplice utilizzo del termine «convincente» non indica il livello di prova applicato, giacché, qualunque esso sia, per trarre conclusioni da un elemento di prova è necessario che esso sia convincente. Essa aggiunge, in sostanza, che la distinzione cui fa riferimento la ricorrente tra il livello di prova richiesto per avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA e quello richiesto per ritenere che le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA siano state confutate è irrilevante nel caso di specie, in quanto le argomentazioni della ricorrente non hanno raggiunto né l’uno né l’altro livello di prova.

2) Giudizio del Tribunale

59

Secondo il considerando 23 del DMA, «[l]’onere di provare che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative [previste all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento] non dovrebbe applicarsi dovrebbe essere a carico dell’impresa [interessata]».

60

Per quanto riguarda il livello di prova necessario per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, il paragrafo 5, primo comma, di detto articolo prevede che l’impresa interessata possa presentare argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2 di tal articolo, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1 del medesimo articolo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del DMA, se ritiene che le argomentazioni presentate dall’impresa interessata non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio dette presunzioni, la Commissione può respingerle senza avviare un’indagine di mercato, mentre, se l’impresa in parola presenta siffatte argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le suddette presunzioni, la Commissione può avviare una simile indagine.

61

Pertanto, il livello di prova necessario per mettere in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA è stato determinato dallo stesso legislatore dell’Unione, esigendo che l’impresa interessata, sulla quale grava l’onere della prova, presenti argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio tali presunzioni.

62

Nel caso di specie, l’unico punto della decisione impugnata, individuato dalla ricorrente, nel quale la Commissione avrebbe richiesto un livello di prova più elevato di quello definito all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, è il punto 126 di detta decisione. Si deve inoltre rilevare che, in tale punto, la Commissione ha segnatamente affermato, nell’ambito del suo esame delle argomentazioni presentate per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, che spettava all’impresa interessata fornire «prove convincenti» che dimostrassero che, sebbene il suo SPB superasse ampiamente le soglie fissate in quest’ultima disposizione, tale SPB non era un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA, e che, per le ragioni esposte ai punti da 127 a 154 di detta decisione, la ricorrente non aveva fornito tale prova.

63

A questo proposito, in primo luogo, si deve constatare che la Commissione ha esaminato le argomentazioni e le prove presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA nella sezione 5.1.3.2.2 della decisione impugnata. Essa ha rilevato, al punto 125 di detta decisione, che le argomentazioni presentate dalla ricorrente conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA «non [erano] sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), [del DMA]». Inoltre, nell’ambito della sua analisi delle diverse argomentazioni e prove addotte dalla ricorrente, essa ha rilevato che le medesime non erano idonee o sufficienti a «mettere manifestamente in dubbio» tale presunzione (v. punti 129, 134 e 143 di detta decisione).

64

Analogamente, nella sua conclusione relativa alle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, contenuta nella sezione 5.1.3.2.5 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che le argomentazioni presentate dalla ricorrente conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA «non [erano] sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del [DMA]», sicché occorreva respingerle senza avviare un’indagine di mercato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del DMA.

65

Ne consegue che, nell’ambito dell’esame delle argomentazioni e delle prove presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, la Commissione ha affermato di avere applicato il livello di prova previsto all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, descritto al precedente punto 60.

66

Così, la Commissione ha fatto riferimento all’obbligo di fornire prove «convincenti» per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA una sola volta, al punto 126 della decisione impugnata, e si tratta quindi di un’occorrenza isolata. Inoltre, è vero che, se detto riferimento dovesse essere inteso, come sostiene la ricorrente, nel senso che quest’ultima deve fornire prove che confutino definitivamente la menzionata presunzione, un obbligo siffatto non corrisponderebbe al livello di prova richiesto dall’articolo 3, paragrafo 5, del DMA. Tuttavia, nel caso di specie, nulla nella decisione impugnata, letta nella sua interezza, suggerisce che, con il termine «convincente», la Commissione abbia inteso esigere la presentazione di prove che confutassero definitivamente la suddetta presunzione.

67

In ogni caso, nell’ambito della terza parte del primo motivo, si esaminerà se, indipendentemente dal modo in cui la Commissione ha descritto, al punto 126 della decisione impugnata, il livello di prova richiesto, il livello di prova da essa effettivamente applicato nell’esame delle argomentazioni e delle prove presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA sia conforme a quello stabilito dall’articolo 3, paragrafo 5, del DMA.

68

In secondo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che, in altre decisioni in materia, la Commissione ha operato una distinzione tra, da un lato, le argomentazioni che mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA e che giustificano l’avvio di un’indagine di mercato e, dall’altro, le argomentazioni che dimostrano «in modo esaustivo e inequivocabile» che i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA non sono soddisfatti, il che consentirebbe alla Commissione di concludere che dette presunzioni sono state confutate senza che occorra avviare un’indagine di mercato. Infatti, la ricorrente non afferma che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia respinto le sue argomentazioni per il motivo che non erano idonee a dimostrare «in modo esaustivo e inequivocabile» che detti requisiti non erano soddisfatti, cosicché il suo argomento è inconferente. Inoltre, e in ogni caso, occorre ricordare che la Commissione è tenuta a procedere ad un’analisi individualizzata delle circostanze specifiche di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori riguardanti altri operatori economici o altri SPB (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 settembre 2022, SŽ – Tovorni promet/Commissione, T‑575/20, non pubblicata, EU:T:2022:551, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

69

In terzo luogo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui il livello di prova richiesto all’impresa interessata dal DMA equivale a dimostrare l’esistenza di «dubbi» o di indizi «prima facie», il che deve essere sufficiente, a suo avviso, per avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

70

Infatti, un livello di prova siffatto non corrisponde a quello stabilito dall’articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, del DMA, ai sensi del quale un’indagine di mercato può essere avviata quando le argomentazioni dell’impresa interessata sono sufficientemente fondate per, eccezionalmente, mettere manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.

71

A tal riguardo, dai termini «eccezionalmente» e «manifestamente» contenuti nell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA risulta senza il minimo equivoco che il livello di prova richiesto all’impresa interessata è elevato, nel senso che le argomentazioni da essa presentate devono essere idonee a dimostrare, con un alto grado di plausibilità, che le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA sono messe in dubbio. Orbene, il livello di prova proposto dalla ricorrente, vale a dire la dimostrazione dell’esistenza di semplici «dubbi» o di indizi «prima facie», è inferiore a quello richiesto dal DMA.

72

Pertanto, fatto salvo l’esame del livello di prova effettivamente applicato dalla Commissione nell’esame delle argomentazioni e delle prove presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al livello di prova necessario per mettere in dubbio la presunzione prevista da detta disposizione.

4.   Sulla messa in dubbio della presunzione secondo cui la ByteDance aveva un impatto significativo sul mercato interno (primo motivo, seconda parte)

a)   Argomenti delle parti

73

La ricorrente sostiene che, ai punti da 120 a 124 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA respingendo le sue argomentazioni dirette a dimostrare che la ByteDance non aveva un impatto significativo sul mercato interno. Come ha chiarito in udienza, non addebita alla Commissione di avere omesso di esaminare talune argomentazioni e talune prove che essa aveva presentato durante il procedimento amministrativo, bensì di averle esaminate, nei suddetti punti, in modo superficiale ed erroneo. In sostanza, sostiene che l’impatto della ByteDance sul mercato interno non era significativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA, come dimostrato dal fatto che il fatturato della ByteDance nell’Unione era modesto, che TikTok era [riservato] fin dal suo lancio nell’Unione e che il valore di mercato complessivo della ByteDance era dovuto principalmente alle sue attività in Cina e non era quindi rappresentativo del suo impatto sul mercato interno.

74

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente riprendendo, in sostanza, i motivi esposti ai punti da 120 a 124 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

b)   Decisione impugnata

75

Al punto 120 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che le argomentazioni presentate dalla ricorrente con la notifica, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA.

76

Sotto un primo profilo, al punto 121 della decisione impugnata la Commissione ha considerato, in sostanza, che il fatto che i ricavi della ByteDance nell’Unione fossero inferiori alla soglia di fatturato realizzato nell’Unione era irrilevante, dato che era stata raggiunta la soglia del valore di mercato mondiale e che queste due soglie sono alternative.

77

Sotto un secondo profilo, al punto 122 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato in particolare che le argomentazioni della ricorrente relative all’origine degli introiti pubblicitari della ByteDance nell’Unione erano del pari irrilevanti, dato che essa raggiungeva la soglia del valore di mercato mondiale.

78

Sotto un terzo profilo, al punto 123 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato, in sostanza, che il fatto che TikTok abbia [riservato] nell’Unione non poteva, di per sé, mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, per il motivo che la ByteDance aveva un potenziale significativo di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nell’Unione nel prossimo futuro, tenuto conto del suo valore equo di mercato a livello mondiale e del numero di utenti di TikTok nell’Unione, i quali superavano in misura considerevole le soglie previste, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del DMA.

79

Sotto un quarto profilo, al punto 124 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto in quanto irrilevante l’argomentazione della ricorrente secondo cui il valore equo di mercato della ByteDance a livello mondiale non costituiva un indizio della capacità di quest’ultima di trarre un vantaggio economico dagli utenti di TikTok nell’Unione, giacché essa derivava dalle sue attività in Cina, per il motivo, da un lato, che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA fa riferimento al valore equo di mercato a livello mondiale dell’impresa interessata nel suo insieme, e non in una zona geografica specifica, e, dall’altro, che tale disposizione mira a riflettere la capacità finanziaria dell’impresa interessata, compresi il suo accesso ai mercati finanziari e la sua capacità, ad esempio, di acquisire altre imprese innovative che forniscono servizi analoghi.

c)   Giudizio del Tribunale

80

In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui, al punto 121 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato erroneamente che il fatto che i ricavi della ByteDance nell’Unione fossero inferiori alla soglia di fatturato realizzato nell’Unione era irrilevante per dimostrare che quest’ultima non aveva un impatto significativo sul mercato interno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA.

81

A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA, un’impresa può essere designata come gatekeeper solo se ha un impatto significativo sul mercato interno.

82

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA consente di presumere che ciò si verifichi nel caso in cui sia raggiunta una delle due soglie alternative. La prima soglia riguarda il fatturato annuo realizzato dall’impresa interessata nell’Unione, che deve essere pari o superiore a EUR 7,5 miliardi in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari. La seconda soglia attiene alla capitalizzazione di mercato media o al valore equo di mercato equivalente, che deve essere quanto meno pari a EUR 75 miliardi nell’ultimo esercizio finanziario. In entrambi i casi è necessario che detta impresa fornisca il pertinente SPB in almeno tre Stati membri.

83

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta che la ByteDance raggiungesse la soglia del valore di mercato mondiale e che, pertanto, si ritenesse che essa avesse un impatto significativo sul mercato interno.

84

È altresì pacifico che, per contro, essa non raggiungeva la soglia di fatturato realizzato nell’Unione. Infatti, durante tale periodo, il fatturato della ByteDance realizzato nell’Unione è passato da EUR [<7,5 miliardi] nel 2020 a EUR [<7,5 miliardi] nel 2021 e poi a EUR [<7,5 miliardi] nel 2022, cosicché esso è rimasto al di sotto della suddetta soglia.

85

A tal riguardo, si deve sottolineare anzitutto che il fatto che la soglia di fatturato realizzato nell’Unione non sia stata raggiunta in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non è sufficiente, di per sé, a mettere manifestamente in dubbio la presunzione stabilita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, in quanto, come rilevato al precedente punto 83, l’altra soglia alternativa era soddisfatta nel caso di specie, sicché detta presunzione trovava applicazione. In caso contrario, le due soglie diverrebbero de facto cumulative, il che contrasterebbe con il chiaro tenore letterale della menzionata disposizione.

86

Tuttavia, il carattere alternativo delle due soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA non priva affatto di rilevanza la prima di esse al fine di esaminare se tale elemento, in combinazione con altre argomentazioni sufficientemente fondate, metta manifestamente in dubbio la suddetta presunzione.

87

Infatti, dal considerando 17 del DMA risulta che un fatturato elevato nell’Unione, unito alla soglia di utenti dei pertinenti SPB nell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, riflette una capacità relativamente elevata di trarre un vantaggio economico da tali utenti, mentre un’elevata capitalizzazione di mercato o un elevato valore equo di mercato a livello mondiale, unito alla medesima soglia di utenti, riflette un potenziale relativamente significativo di trarre un vantaggio economico da tali utenti nel prossimo futuro. La capitalizzazione di mercato può altresì riflettere la posizione e l’impatto sul mercato interno che si prevede abbiano in futuro le imprese in questione, a dispetto di un fatturato corrente che potrebbe essere relativamente basso.

88

Queste due soglie riflettono quindi ipotesi simili, ma distinte. Mentre un fatturato elevato realizzato nell’Unione tende a dimostrare che l’impresa di cui trattasi ha già la capacità di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nel mercato interno, una capitalizzazione di mercato elevata o un valore equo di mercato a livello mondiale elevato tende piuttosto ad indicare che detta impresa dispone del potenziale di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nel mercato interno nel prossimo futuro.

89

Inoltre, il fatturato realizzato dall’impresa di cui trattasi nell’Unione è stato specificamente preso in considerazione dal legislatore dell’Unione come indicatore dell’impatto di detta impresa sul mercato interno, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dal considerando 17 del DMA.

90

Non si può quindi escludere che l’impresa interessata possa dimostrare, sulla base di varie argomentazioni sufficientemente fondate, tra cui il suo fatturato modesto realizzato nell’Unione, che, nonostante il suo valore di mercato mondiale che si colloca al di sopra della soglia prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, essa ha solo una presenza limitata sul mercato interno, cosicché detto valore di mercato non riflette, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente SPB, un potenziale di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nell’Unione nel prossimo futuro e che, pertanto, essa non ha un impatto significativo sul mercato interno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA.

91

Inoltre, l’affermazione della Commissione, contenuta nell’ultima frase del punto 121 della decisione impugnata, secondo cui il livello dei ricavi della ByteDance nell’Unione non era un elemento relativo al suo impatto sul mercato interno «al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato», ai sensi del considerando 23 del DMA, non può che essere respinta. Infatti, da un lato, la precisazione «al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato», contenuta in quest’ultimo considerando, chiarisce soltanto che, poiché questi due elementi sono già presi in considerazione nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, l’impresa interessata può presentare, per confutare la presunzione prevista da tale disposizione, altri elementi, oltre a quelli di cui sopra, relativi al suo impatto su detto mercato. Dall’altro lato, come è stato rilevato al precedente punto 89, il fatturato realizzato nell’Unione è chiaramente menzionato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e al considerando 17 del DMA come uno dei criteri pertinenti per valutare l’impatto di detta impresa su tale mercato.

92

Pertanto, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel respingere in quanto irrilevante l’argomentazione della ricorrente relativa al fatturato della ByteDance realizzato nell’Unione negli ultimi tre esercizi finanziari. L’incidenza di tale errore sulla legittimità della decisione impugnata è esaminata ai punti da 111 a 117 infra.

93

In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere respinto in quanto irrilevanti, al punto 122 della decisione impugnata, le sue argomentazioni relative, da un lato, al numero limitato di utenti commerciali le cui spese pubblicitarie su TikTok sarebbero significative e, dall’altro, al numero limitato di «paesi interessati».

94

A questo proposito, sotto un primo profilo, occorre rilevare che, al punto 122 della decisione impugnata, la Commissione non ha preso posizione sull’argomentazione della ricorrente secondo cui un numero limitato di utenti commerciali effettua spese pubblicitarie significative su TikTok; tale mancata presa di posizione è dovuta al fatto che un’argomentazione siffatta non era stata presentata nella notifica per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA. Pertanto, la censura della ricorrente deriva da una lettura erronea di detta decisione e deve, per tale motivo, essere respinta.

95

Sotto un secondo profilo, al punto 122 della decisione impugnata, la Commissione ha preso posizione sull’argomentazione della ricorrente sollevata nella notifica per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, secondo cui TikTok produceva introiti pubblicitari significativi solo in [riservato] Stati membri, vale a dire [riservato].

96

A tal riguardo, è sufficiente constatare che la ricorrente non deduce dinanzi al Tribunale alcun argomento concreto per contestare specificamente il rigetto, al punto 122 della decisione impugnata, della rilevanza del fatto che TikTok produceva introiti pubblicitari significativi solo in [riservato] Stati membri. Peraltro, dalla notifica risulta che TikTok ha ottenuto introiti pubblicitari nel [riservato] degli Stati membri. Orbene, essa non spiega in che modo il fatto che la maggior parte di tali introiti sia stata generata in alcuni degli Stati membri più popolosi possa avere una qualsiasi incidenza sull’esame del suo impatto sul mercato interno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del DMA.

97

In terzo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di avere considerato erroneamente, al punto 123 della decisione impugnata, che la sua argomentazione relativa al fatto che la ByteDance era [riservato] nell’Unione fin dal suo lancio non poteva mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA.

98

A tal riguardo, occorre rilevare, come ha spiegato la ricorrente nelle sue memorie, che la piattaforma TikTok, nella versione attuale, è stata lanciata nell’Unione nell’agosto 2018 e quindi si trovava, al momento dell’adozione della decisione impugnata, in una fase precoce di monetizzazione nell’Unione. Dopo il lancio di TikTok nell’Unione, la ByteDance stava quindi ancora investendo maggiormente in detta piattaforma al fine di attirare un maggior numero di utenti e di inserzionisti, in particolare incentivando i creatori a produrre contenuto per TikTok.

99

Di conseguenza, il fatto che la ByteDance possa essere stata [riservato] durante i primi anni successivi al suo ingresso sul mercato interno non è idoneo di per sé a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, dato che, come giustamente rilevato dalla Commissione al suddetto punto 123 della decisione impugnata, vari altri fattori pertinenti dimostravano, considerati nel loro insieme, il suo potenziale significativo di trarre un vantaggio economico dagli utenti di TikTok nell’Unione nel prossimo futuro.

100

Infatti, la misura in cui le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA sono superate e, più concretamente, il valore equo di mercato della ByteDance a livello mondiale particolarmente elevato, vale a dire EUR [>75] miliardi, che supera ampiamente la soglia di EUR 75 miliardi prevista da detta disposizione, nonché l’elevato numero di utenti finali e di utenti commerciali di TikTok nell’Unione, vale a dire, rispettivamente, 125 milioni e [>10 000] nel 2022, che ha parimenti superato molto ampiamente e in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari le soglie di almeno 45 milioni di utenti finali e di 10000 utenti commerciali, previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, dimostrano il potenziale significativo della ByteDance di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nell’Unione nel prossimo futuro, nonostante la sua situazione [riservato] durante un periodo iniziale successivo al suo lancio nell’Unione, e, di conseguenza, il suo impatto significativo sul mercato interno.

101

Pertanto, gli argomenti della ricorrente diretti contro il punto 123 della decisione impugnata devono essere respinti in quanto infondati.

102

In quarto luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di avere respinto erroneamente, al punto 124 della decisione impugnata, la sua argomentazione secondo cui il valore equo di mercato della ByteDance a livello mondiale non costituiva un indizio della capacità della stessa di trarre un vantaggio economico dagli utenti di TikTok nell’Unione, giacché tale valore derivava principalmente dalle sue attività in Cina, che tuttavia non erano connesse in alcun modo alle sue attività nel mercato interno.

103

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto irrilevante, per il motivo che la soglia del valore di mercato mondiale si applicava all’impresa interessata nel suo insieme, e non in relazione a una determinata zona geografica. Inoltre, secondo la Commissione, detta argomentazione era in contrasto con l’obiettivo sotteso alla presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, la quale, come risulta dal considerando 17 del DMA, mira a riflettere la capacità finanziaria dell’impresa interessata, compresi il suo accesso ai mercati finanziari e la capacità che ne deriva, ad esempio, di acquisire altre imprese innovative che forniscono servizi analoghi.

104

A tal riguardo, occorre rilevare che il criterio del valore di mercato riguarda il valore equo di mercato dell’impresa in questione a livello mondiale, senza alcuna distinzione quanto all’origine geografica di tale valore. Pertanto, la Commissione ha correttamente considerato che il fatto che il valore equo di mercato della ByteDance fosse dovuto principalmente alle sue operazioni in Cina era irrilevante.

105

Infatti, anzitutto, il fatto che, come sostiene la ricorrente, il valore equo di mercato della ByteDance a livello mondiale derivi principalmente dalle sue attività in Cina, che le sue «attività asiatiche» non fossero disponibili nell’Unione e che alcune di dette attività non abbiano avuto successo nell’Unione non incide sulla capacità della ByteDance di utilizzare il suo valore generato in Cina o altrove nel mondo per rafforzare la propria posizione nell’Unione.

106

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non era tenuta ad analizzare specificamente se le «attività asiatiche» della ByteDance si scontrassero con barriere culturali e normative nell’Unione. Spettava infatti alla ricorrente, sulla quale grava l’onere della prova, dimostrare che ciò si verificava e che, a causa di tali barriere culturali e normative, la ByteDance non poteva trarre vantaggio sul mercato interno dal proprio valore equo di mercato a livello mondiale.

107

Orbene, la ricorrente non ha presentato elementi siffatti. Al contrario, risulta in particolare dai punti 74, 79 e 98 della decisione impugnata che, fin dal suo lancio nell’Unione, TikTok registra una crescita molto rapida, come dimostrano il fatturato della ByteDance nell’Unione, che è aumentato da EUR [<7,5 miliardi] nel 2020 a EUR [<7,5 miliardi] nel 2022, ossia un aumento pari a circa il [100‑2 000]%, nonché il numero sempre maggiore di utenti finali nell’Unione, che sono aumentati da [>45] milioni nel 2020 a 125 milioni nel 2022, ossia un aumento pari a circa [50‑100]%, e di utenti commerciali nell’Unione, che sono aumentati, secondo una metodologia conservativa utilizzata dalla Commissione nella decisione impugnata, almeno da [>10 000] nel 2020 a [>10 000] nel 2022, ossia un aumento pari a circa il [100‑2 000]%. Ebbene, la ricorrente non spiega in che modo le asserite barriere culturali e normative si concilino con il fatto che TikTok ha registrato una crescita molto rapida nell’Unione fin dal suo lancio.

108

In tale contesto, la Commissione poteva considerare, correttamente, che il valore equo di mercato della ByteDance a livello mondiale, unito al numero elevato di utenti di TikTok nell’Unione, rifletteva la sua capacità finanziaria e il suo potenziale di trarre un vantaggio economico dagli utenti di TikTok nell’Unione.

109

Infine, nemmeno il fatto, dedotto dalla ricorrente, che i ricavi generati da TikTok nell’Unione rappresentassero meno del [0‑5]% dei ricavi della ByteDance a livello mondiale e che, se le attività di TikTok nell’Unione fossero valutate separatamente, corrisponderebbero solo a una [riservato] del valore mondiale della ByteDance, è idoneo a mettere manifestamente in dubbio il potenziale della ByteDance di trarre un vantaggio economico dagli utenti di TikTok nell’Unione, tenuto conto degli elementi rilevati al precedente punto 107.

110

Occorre pertanto respingere gli argomenti della ricorrente diretti contro il punto 124 della decisione impugnata.

111

Resta quindi da stabilire quale incidenza abbia l’errore commesso dalla Commissione, rilevato al precedente punto 92, sulla legittimità della decisione impugnata.

112

A tale proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un errore nella motivazione dell’atto impugnato non comporta l’annullamento di tale atto se, nelle circostanze peculiari del caso in esame, detto errore non ha potuto avere alcuna influenza determinante quanto all’esito (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissione, T‑126/99, EU:T:2002:116, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, e del 10 aprile 2024, Columbus Stainless/Commissione, T‑445/22, non pubblicata, EU:T:2024:228, punto 104 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, il Tribunale ha avuto modo di dichiarare che, quale che sia l’ampiezza degli errori che può presentare la decisione impugnata, tali errori non possono determinare l’annullamento se, e nei limiti in cui, l’insieme degli altri elementi contenuti in detta decisione consente al Tribunale di ritenere dimostrato che, in ogni caso, le argomentazioni presentate dalla ricorrente non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2002, Schneider Electric/Commissione, T‑310/01, EU:T:2002:254, punto 412).

113

Occorre pertanto esaminare se l’errore commesso dalla Commissione, rilevato al precedente punto 92, laddove essa ha respinto in quanto irrilevante il fatturato realizzato dalla ByteDance nell’Unione, abbia potuto avere un’influenza determinante, nelle circostanze peculiari del caso in esame, sul rigetto, da parte della Commissione, delle argomentazioni presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA.

114

A tal riguardo, in primo luogo, è giocoforza constatare che l’errore commesso dalla Commissione, rilevato al precedente punto 92, vizia solo il punto 121 della decisione impugnata. Per contro, la ricorrente non ha dimostrato che gli altri punti di detta decisione, sulla base dei quali la Commissione ha respinto tutte le altre argomentazioni presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, siano viziati da errori, come risulta dai precedenti punti da 93 a 110.

115

In secondo luogo, come è stato sottolineato al precedente punto 85, il fatto che la soglia di fatturato realizzato nell’Unione non sia stata raggiunta in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non è sufficiente, di per sé, a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA. Orbene, nessuno degli altri elementi dedotti dalla ricorrente è stato accolto.

116

In terzo luogo, tutti gli altri elementi contenuti nella decisione impugnata e presi in considerazione dalla Commissione per concludere che la ByteDance aveva un potenziale significativo di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nell’Unione nel prossimo futuro restano validi nonostante il suo fatturato realizzato nell’Unione, il quale, sebbene sia inferiore alla soglia prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA, non ha però cessato di aumentare, come esposto ai precedenti punti 84 e 107 (v. anche punto 98 della decisione impugnata), circostanza peraltro non contestata dalla ricorrente. Infatti, dai punti 121, 123 e 124 di detta decisione risulta che il valore equo di mercato della ByteDance era «ampiamente superiore» alla soglia di EUR 75 miliardi, che il numero di utenti finali e di utenti commerciali nell’Unione ha continuato ad aumentare negli ultimi tre esercizi finanziari, superando di gran lunga le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA (v. punto 107 supra), e che, tenuto conto di tali circostanze, la Commissione ha concluso che le argomentazioni della ricorrente non erano idonee a confutare il potenziale significativo della ByteDance di trarre un vantaggio economico dai suoi utenti nell’Unione nel prossimo futuro.

117

In tali circostanze, l’errore commesso dalla Commissione, rilevato al precedente punto 92, non ha potuto avere un’influenza determinante sulla conclusione della Commissione secondo cui le argomentazioni presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del DMA non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio detta presunzione e rimane quindi privo di incidenza sulla legittimità della decisione impugnata.

118

Pertanto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata.

5.   Sulla messa in dubbio della presunzione secondo cui TikTok era un punto di accesso importante (primo motivo, terza parte)

119

La ricorrente sostiene che, ai punti da 125 a 154 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA respingendo le sue argomentazioni volte a dimostrare che TikTok non era un punto di accesso importante.

120

La presente parte si articola in quattro censure relative in sostanza, in primo luogo, al fatto che, a differenza di altre imprese attive nel settore digitale, la ByteDance non dispone di un ecosistema e non beneficia di forti effetti di rete, in secondo luogo, al fatto che una parte rilevante degli utenti di TikTok opta per un multihoming, vale a dire che essi utilizzano, oltre a TikTok, una o più altre piattaforme, cosicché non esistono effetti di lock‑in significativi, in terzo luogo, al fatto che TikTok ha una portata inferiore a quella di alcuni altri servizi di social network online, quali Facebook e Instagram, e, in quarto luogo, al fatto che il livello di interazione degli inserzionisti e degli utenti commerciali registrati con la piattaforma TikTok è modesto. A suo avviso, tali elementi dimostrano che TikTok non era un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA.

a)   Sull’asserita assenza di un ecosistema e di forti effetti di rete

1) Argomenti delle parti

121

La ricorrente sostiene in sostanza che, a differenza di altre imprese attive nel settore digitale, la ByteDance non dispone di un ecosistema e non beneficia di forti effetti di rete, il che metteva in dubbio, a suo avviso, la presunzione secondo cui TikTok era un punto di accesso importante. Orbene, ai punti da 127 a 133 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente respinto le sue argomentazioni.

122

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente riprendendo, in sostanza, i motivi esposti ai punti da 127 a 133 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

2) Decisione impugnata

123

Ai punti da 127 a 129 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che l’argomentazione della ricorrente secondo cui, a differenza di altre imprese quali Meta e Alphabet, la ByteDance non disponeva di un ecosistema, riguardava la capacità di tali imprese di vendere la pubblicità online grazie ai loro ecosistemi e l’ha respinto in quanto irrilevante per il motivo che il SPB in questione era un servizio di social network online e non un servizio pubblicitario online, essendo queste due categorie di SPB distinte nel DMA.

124

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che l’argomentazione della ricorrente non fosse idonea a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA per le seguenti ragioni.

125

In primo luogo, ai punti 130 e 131 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che nulla nel DMA indica che l’esistenza di un ecosistema sia un prerequisito assoluto affinché un SPB possa essere considerato un punto di accesso importante e che la nozione di «ecosistema» comprende diversi modelli di impresa, cosicché ciascun ecosistema deve essere esaminato individualmente. Inoltre, essa ha rilevato che può esservi più di un gatekeeper in una categoria specifica di SPB e che nulla nel DMA indica che il semplice fatto che taluni gatekeeper siano in grado di monetizzare un servizio meglio di altri implica che questi ultimi non siano un punto di accesso importante in tale categoria di SPB.

126

In secondo luogo, al punto 132 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la ByteDance possedeva un proprio ecosistema composto da servizi molto popolari di editing di video, di software aziendali e di applicazioni pubblicitarie, di notizie e di assistenza sanitaria, tenuto conto che, secondo la Commissione, alcuni dei servizi forniti dalla ByteDance, come la sua applicazione di editing di video CapCut, avrebbero avuto grande successo nell’Unione.

127

In terzo luogo, e in ogni caso, la Commissione ha rilevato, al punto 133 della decisione impugnata, che il numero di utenti finali di TikTok era aumentato da [>45] milioni nel 2020 a 125 milioni nel 2022 e che TikTok aveva già raggiunto la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram, pur senza disporre di un ecosistema delle dimensioni di quello di Meta.

3) Giudizio del Tribunale

128

Il DMA non contiene una definizione del termine «ecosistema». Tuttavia, il contenuto di tale nozione può essere desunto dai considerando 3, 32 e 64 del DMA, dai quali risulta, in sostanza, che un ecosistema di piattaforme digitali può consistere in uno o anche più SPB, nonché in altri servizi connessi a questi ultimi, ad esempio tramite collegamenti tecnologici o l’interoperabilità, il che può esacerbare le barriere all’ingresso per i concorrenti di tali imprese e aumentare i costi di cambiamento di fornitore per gli utenti finali, rendendo più difficile per operatori del mercato esistenti o nuovi sfidare tali imprese o contestarne la posizione.

129

Pertanto, esiste un «ecosistema» digitale quando più categorie di fornitori, di clienti e di consumatori sono riunite e interagiscono nell’ambito di una piattaforma, e i prodotti o servizi che compongono tale ecosistema possono sovrapporsi o essere connessi gli uni agli altri in considerazione della loro complementarità orizzontale o verticale.

130

Dal considerando 3 del DMA risulta che una delle caratteristiche di alcuni gatekeeper consiste proprio nel fatto che essi esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell’economia digitale.

131

Ne consegue che il fatto di disporre di un ecosistema di piattaforme digitali può costituire un elemento rilevante al fine di valutare se l’impresa interessata costituisca un gatekeeper e se, più in particolare, il SPB in questione costituisca un punto di accesso importante.

132

Occorre tuttavia precisare, come ha fatto la Commissione al punto 130 della decisione impugnata, che l’esistenza di un ecosistema è una delle caratteristiche tipiche di «alcuni» gatekeeper menzionati nei considerando 2 e 3 del DMA. Analogamente, nessuna disposizione o considerando del DMA suggerisce che, per essere designata come gatekeeper, un’impresa debba necessariamente controllare un ecosistema di piattaforme. Al contrario, prevedendo che «un [SPB]» può costituire un punto di accesso importante, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA implica che un SPB possa, da solo, costituire un punto di accesso siffatto, senza che esso faccia necessariamente parte di un ecosistema.

133

Pertanto, il fatto che un SPB non si inserisca in un ecosistema non è sufficiente per dimostrare che tale SPB non sia un punto di accesso importante.

134

Occorre altresì precisare che sono i vantaggi o gli svantaggi associati all’esistenza o all’assenza di un ecosistema a permettere di valutare se il pertinente SPB costituisca un punto di accesso importante, e non la mera esistenza o assenza di un ecosistema in quanto tali. Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 130 della decisione impugnata, la nozione stessa di «ecosistema» comprende diversi modelli commerciali. Di conseguenza, ogni ecosistema deve essere esaminato individualmente, tenendo conto dei vantaggi o dell’assenza di vantaggi derivanti da un simile modello commerciale, in particolare per quanto riguarda la contendibilità.

135

Fatte queste precisazioni, occorre esaminare, in primo luogo, se la ricorrente abbia sufficientemente suffragato la sua affermazione secondo cui la ByteDance non dispone di un ecosistema.

136

Infatti, tutti gli argomenti della ricorrente relativi ai punti da 127 a 133 della decisione impugnata si basano sulla premessa che la ByteDance non ne disponga. In tal senso, essa contesta la constatazione operata dalla Commissione al punto 132 di detta decisione, secondo cui la ByteDance disponeva di un ecosistema composto da servizi molto popolari di editing di video, di software aziendali e di applicazioni pubblicitarie, di notizie e di assistenza sanitaria, tra cui in particolare CapCut, sostenendo che così non è e che, in ogni caso, la Commissione non ha sufficientemente motivato in diritto la sua conclusione su tale punto.

137

La Commissione replica in particolare che, durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non ha suffragato la sua affermazione secondo cui la ByteDance non disponeva di un ecosistema.

138

A tal riguardo, anzitutto, si deve ricordare che l’onere della prova per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA grava sull’impresa interessata, come è stato rilevato al precedente punto 59.

139

Pertanto, spettava alla ricorrente suffragare sufficientemente la sua argomentazione secondo cui la ByteDance non disponeva di un ecosistema e precisare l’incidenza di tale circostanza sulla presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

140

Interrogata in proposito nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha risposto di avere suffragato, nel corso del procedimento amministrativo, la sua argomentazione secondo cui la ByteDance non disponeva di un ecosistema, rinviando a taluni documenti che essa aveva presentato durante detto procedimento.

141

Tuttavia, occorre constatare che, nei documenti di cui trattasi, la ricorrente si è limitata in sostanza ad affermare che, a differenza di alcune concorrenti, in particolare Meta e Alphabet, la ByteDance non disponeva di un ecosistema, senza tuttavia fornire elementi comprovati che consentissero di ritenere che i vari servizi digitali forniti dalla ByteDance nell’Unione non rientrassero in un ecosistema alla luce dei criteri ricordati ai precedenti punti 128 e 129.

142

È vero che non si può esigere che, al fine di confutare una presunzione, l’impresa interessata compia sforzi eccessivi o non realistici (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punto 41).

143

Tuttavia, l’obbligo di suffragare la sua affermazione secondo cui la ByteDance non disponeva di un ecosistema non equivale ad imporre alla ricorrente sforzi eccessivi o irrealistici. Infatti, essa poteva certamente spiegare quali fossero i servizi digitali che la ByteDance forniva nell’Unione e descrivere i rapporti tra essi alla luce dei criteri ricordati ai precedenti punti 128 e 129, tanto più che, in quanto fornitore di tali servizi, si trovava nella posizione migliore per farlo.

144

È quindi giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione nell’ambito della presente controversia, che la ricorrente, alla quale incombeva l’onere della prova, non ha suffragato la sua argomentazione secondo cui la ByteDance non disponeva di un ecosistema di cui TikTok facesse parte.

145

Pertanto, poiché la ricorrente non ha dimostrato la premessa sulla quale si basano tutti i suoi argomenti relativi ai punti da 127 a 133 della decisione impugnata, tali argomenti devono essere respinti in quanto inconferenti, senza che sia necessario esaminare se il punto 132 della decisione impugnata sia sufficientemente motivato.

146

In secondo luogo, e in ogni caso, anche supponendo che la ByteDance non disponga di un ecosistema, come sostiene la ricorrente, la conclusione della Commissione resta comunque valida.

147

È vero che, come sostiene la ricorrente, i motivi esposti ai punti da 127 a 129 della decisione impugnata non rispondono integralmente alle argomentazioni che essa aveva dedotto nella notifica. Infatti, da quest’ultima risulta che essa aveva elencato diversi vantaggi associati al fatto di disporre di un ecosistema, uno dei quali riguardava la vendita di pubblicità online. Ne consegue che la sua argomentazione relativa all’asserita mancanza di un ecosistema non era limitata ai vantaggi connessi alla vendita di pubblicità online, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione al punto 127 di detta decisione. I motivi esposti ai punti da 127 a 129 della decisione impugnata sono quindi fondati su un’interpretazione incompleta delle argomentazioni della ricorrente.

148

Tuttavia, si deve constatare che, come rilevato dalla Commissione al punto 133 della decisione impugnata e senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, TikTok ha visto aumentare il suo numero di utenti finali da [>45] milioni nel 2020 a 125 milioni nel 2022, raggiungendo così, secondo i dati di cui disponeva la Commissione, la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram, e ciò anche in mancanza di un ecosistema, o, quanto meno, di un ecosistema comparabile a quello di Meta.

149

Analogamente, al punto 126 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, in termini di portata assoluta, nel 2022 TikTok ha superato in modo significativo le soglie di utenti previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, con oltre [>10 000] utenti commerciali e 125 milioni di utenti finali.

150

Ne consegue che TikTok, la quale, nella versione attuale, è stata lanciata nell’Unione solo nell’agosto 2018, è riuscita in poco tempo ad attirare un numero molto elevato di utenti finali, con il risultato che, nel 2022, detto numero superava di quasi tre volte la soglia prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, nonché un numero molto elevato di utenti commerciali, vale a dire oltre [>10 000] nel 2022, superando così di gran lunga la soglia di 10000 utenti commerciali prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e raggiungendo, in breve tempo, la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram.

151

Ciò tende a dimostrare che l’asserita mancanza di un ecosistema non ha affatto impedito a TikTok di crescere in termini sia assoluti che relativi, secondo una tendenza esponenziale all’aumento in termini di numero di utenti.

152

In terzo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la mancanza di un ecosistema non significa affatto che il SPB in questione sia privo di forti effetti di rete.

153

Infatti, si verificano effetti di rete quando il valore di un prodotto o di un servizio aumenta man mano che lo utilizzano più persone. Così, i social network online generano forti effetti di rete e vantaggi basati sui dati quando, gradualmente, aumenta il numero dei loro utenti, in quanto più sono gli utenti, più tale rete è utile per essi e il suo valore aumenta a loro giudizio, il che, a sua volta, attrae altri utenti. Oltre a ciò, maggiore è il numero di utenti finali di un social network online, più gli utenti commerciali sono attratti verso di esso [v., in tal senso, documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 dicembre 2020, intitolato «Relazione sulla valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali)», SWD(2020) 363 final, punti 130 e 386]. Pertanto, una piattaforma di social network online può produrre forti effetti di rete di per sé, anche se non fa parte di un ecosistema. Infatti, nessun elemento del DMA lascia intendere che un SPB possa produrre forti effetti di rete solo in presenza di un ecosistema. Al contrario, dai considerando 2 e 13 del DMA risulta che i forti effetti di rete sono una caratteristica dei SPB distinta da quella relativa all’esistenza di un’integrazione verticale.

154

Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non presenta alcun argomento autonomo che possa suggerire che TikTok sia privo di forti effetti di rete. Infatti, i suoi argomenti si basano sulla premessa secondo cui l’asserita mancanza di un ecosistema si traduce nell’assenza di forti effetti di rete. Tuttavia, come dimostrato ai precedenti punti 152 e 153, tale premessa è errata.

155

A tal riguardo, la ricorrente si limita ad affermare, nel ricorso, senza ulteriori precisazioni, che «TikTok non beneficia di effetti di rete associati al “grafo sociale” che caratterizza i veri social network come Facebook o Instagram». Orbene, tale argomento non è sufficientemente chiaro.

156

Peraltro, nella misura in cui detto argomento sembra basarsi su una distinzione tra un «grafo sociale» e un «grafo di contenuto», è sufficiente constatare che, come ha rilevato dalla Commissione al punto 57 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, il DMA non fa riferimento a tali nozioni e non esiste una delimitazione chiara tra esse.

157

Analogamente, la ricorrente non spiega perché il fatto che TikTok non sia fondato su un «grafo sociale» debba necessariamente significare che esso è privo di forti effetti di rete. Al contrario, i dati ricordati ai precedenti punti 33 e 107 tendono piuttosto a dimostrare il contrario.

158

Peraltro, come risulta dai punti da 38 a 66 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che TikTok costituisca un servizio di social network online, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del DMA, e non un servizio di piattaforma per la condivisione di video, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del DMA. La ricorrente non ha contestato tale qualificazione nell’ambito del presente ricorso. Orbene, con il suo argomento rilevato al precedente punto 155, essa rimette in discussione, in realtà, detta qualificazione, senza tuttavia dimostrare che le considerazioni esposte ai punti da 38 a 66 della menzionata decisione siano errate.

159

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che ciò che rileva ai fini della designazione della ByteDance come gatekeeper non è il numero di utenti di TikTok, bensì la questione se essi siano «locked‑in» a causa, in particolare, dell’esistenza di un ecosistema, di effetti di rete o per altri motivi.

160

Tuttavia, l’asserita mancanza di un ecosistema non implica di per sé né che gli utenti di TikTok non siano «locked‑in» (v. punto 179 infra) né che TikTok sia privo di forti effetti di rete (v. punti da 152 a 157 supra), e la ricorrente non fornisce elementi comprovati che consentano di ritenere il contrario. Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che gli utenti di TikTok non siano «locked‑in» a causa della mancanza di un ecosistema o di forti effetti di rete.

161

Pertanto, anche supponendo che la ByteDance non disponesse di un ecosistema, tale circostanza non impedisce di per sé, e tenuto conto di quanto precede, di ritenere che TikTok fosse un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA, cosicché la Commissione ha potuto concludere, senza incorrere in errore, che tale argomentazione non poteva mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

162

Occorre quindi respingere in quanto infondata la prima censura della terza parte del primo motivo.

b)   Sull’esistenza di multihoming e sull’asserita assenza di effetti di lock‑in

1) Argomenti delle parti

163

La ricorrente sostiene, in sostanza, che una parte significativa degli utenti di TikTok opta per un multihoming, il che dimostrerebbe che non esistono effetti di lock‑in significativi e che gli utenti commerciali di TikTok non dipendono da esso per raggiungere i loro utenti finali. Inoltre, il fatto che TikTok investa nell’interoperabilità e incoraggi il multihoming dimostrerebbe che essa non è un gatekeeper.

164

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente riprendendo, in sostanza, i motivi esposti ai punti da 134 a 142 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

2) Decisione impugnata

165

Al punto 134 della decisione impugnata, la Commissione ha ammesso che esiste un certo grado di multihoming da parte degli utenti finali e degli utenti commerciali in relazione a TikTok e ad altri social network online. Essa ha tuttavia ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA per i seguenti motivi.

166

In primo luogo, ai punti 135 e 136 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato in sostanza, che, sebbene l’assenza di multihoming possa costituire un elemento pertinente per valutare se un SPB sia un punto di accesso importante, l’esistenza di un certo grado di multihoming non indica di per sé che un SPB non sia un punto di accesso siffatto e non significa che la contendibilità del mercato non sia limitata o che non possano verificarsi pratiche sleali.

167

In secondo luogo, ai punti da 137 a 139 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato, in sostanza, che il fatto che gli utenti commerciali e gli utenti finali utilizzino contemporaneamente diversi servizi di social network online non significa che essi li utilizzino allo stesso modo, dato che detti utenti possono utilizzarli in modo asimmetrico. In ogni caso, anche supponendo che taluni utenti finali o utenti commerciali siano attivi in modo analogo su più social network online, circostanza che la ricorrente non avrebbe dimostrato, ciò non significherebbe che un determinato servizio di social network online non sia un punto di accesso importante che consente agli utenti commerciali di raggiungere i loro utenti finali, ad esempio determinati gruppi demografici di utenti finali.

168

In terzo luogo, al punto 140 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, in sostanza, che il confronto tra le spese pubblicitarie effettuate dagli utenti commerciali sulle piattaforme di TikTok, Meta e Alphabet, presentato dalla ricorrente, non poteva mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

169

In quarto luogo, al punto 141 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il valore probatorio dei dati presentati dalla ricorrente per dimostrare che la maggior parte degli utenti di TikTok utilizza anche Instagram e Facebook era limitato, per il motivo che queste ultime avevano un numero più elevato di utenti finali che erano stati attivi su di esse prima che su TikTok, cosicché, sul piano statistico, era lecito attendersi che un numero elevato di utenti di Facebook e Instagram utilizzasse anche TikTok. Inoltre, a suo avviso, tali dati non riflettevano l’intensità dell’utilizzo dei diversi social network online, tenuto conto che TikTok aveva un tasso di coinvolgimento più elevato rispetto agli altri social network, nel senso che detti utenti finali trascorrono più tempo su TikTok che non su altre piattaforme, il che vale in particolare per gli utenti giovani.

170

Infine, al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato in sostanza che l’argomentazione della ricorrente secondo cui TikTok, in quanto nuovo entrante sul mercato, investe nell’interoperabilità e incoraggia il multihoming veniva dedotta a sostegno dell’argomentazione della ricorrente relativa al multihoming in generale e doveva quindi essere respinta per le stesse ragioni esposte ai punti da 134 a 141 di detta decisione.

3) Giudizio del Tribunale

171

Occorre rilevare che, nel contesto dei servizi digitali in generale e delle piattaforme online in particolare, la nozione di «multihoming» descrive la situazione in cui gli utenti utilizzano nel contempo più servizi digitali concorrenti, nella fattispecie servizi di social network online.

172

Dal considerando 2 del DMA emerge che i SPB si distinguono dagli altri servizi digitali per alcune caratteristiche che consentono alle imprese che li forniscono di sfruttarli, come le loro economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l’aggiunta di utenti commerciali o utenti finali, i loro effetti di rete molto forti, la loro capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock‑in, l’indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l’integrazione verticale e vantaggi basati sui dati.

173

Il considerando 13 del DMA spiega che la scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri e che ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono fattori come quelli ricordati al precedente punto 172.

174

Ne consegue che l’indisponibilità del multihoming e l’esistenza di effetti di lock‑in sono alcuni dei vari fattori pertinenti che possono caratterizzare un gatekeeper che fornisce una SPB costituente un punto di accesso importante.

175

Ciò posto, occorre precisare, da un lato, che i fattori elencati a titolo esemplificativo nei considerando 2 e 13 del DMA non costituiscono condizioni sine qua non affinché un SPB possa essere considerato un punto di accesso importante.

176

Dall’altro, quando l’impresa interessata presenta argomentazioni relative ai fattori elencati a titolo esemplificativo nei considerando 2 e 13 del DMA, occorre tenere conto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, delle circostanze relative al funzionamento del pertinente SPB.

177

Pertanto, l’esistenza o l’assenza di multihoming o di effetti di lock‑in non deve essere esaminata in astratto, bensì con riferimento alle circostanze relative al funzionamento del pertinente SPB.

178

Inoltre, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche e concrete del multihoming di cui trattasi. Infatti, come risulta dal punto 137 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, il solo fatto che gli utenti di una piattaforma di social network online utilizzino nel contempo altre piattaforme di social network online non significa che tali diverse piattaforme rivestano per essi la medesima importanza. Pertanto, come risulta in sostanza dai punti 138, 139 e 141 della menzionata decisione, l’intensità di tale uso, vale a dire il tempo trascorso da un utente interagendo su detta piattaforma o anche l’importanza di una piattaforma siffatta per talune categorie di utenti possono costituire, tra gli altri fattori e a seconda dei casi, fattori rilevanti da prendere in considerazione per valutare se l’esistenza di un certo grado di multihoming consenta di mettere manifestamente in dubbio la presunzione secondo cui il SPB in questione costituisce un punto di accesso importante.

179

Occorre inoltre sottolineare che gli effetti di lock‑in che una piattaforma di social network online può produrre nei confronti dei suoi utenti sono un fattore distinto da quello relativo all’esistenza o all’assenza di multihoming, come risulta dai considerando 2 e 13 del DMA. Infatti, simili effetti possono verificarsi anche in presenza di multihoming, in funzione, ad esempio, dei forti effetti di rete generati dalla piattaforma di cui trattasi, dell’intensità di utilizzo di una determinata piattaforma di social network online, del maggiore coinvolgimento di talune categorie di utenti con detta piattaforma o, ancora, dei pregiudizi comportamentali che taluni gruppi di utenti potrebbero manifestare verso una piattaforma siffatta, alla quale potrebbero essere particolarmente legati. Oltre a ciò, anche in presenza di multihoming, taluni utenti possono dover affrontare costi di cambiamento qualora riorientino le loro attività da una piattaforma verso un’altra, quali quelli legati all’adeguamento del loro contenuto al formato e all’algoritmo di piattaforme diverse, come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti da 136 a 139 della decisione impugnata.

180

Ne consegue che, se è vero che l’esistenza o l’assenza di multihoming e di effetti di lock‑in possono costituire, a seconda dei casi, elementi rilevanti per valutare se possa essere manifestamente messa in dubbio la presunzione secondo cui il pertinente SPB costituisce un punto di accesso importante, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche e concrete di detto multihoming e degli effetti di lock‑in quali si manifestano nelle circostanze in cui opera il pertinente SPB.

181

Gli argomenti della ricorrente devono essere esaminati alla luce di quanto precede.

182

In primo luogo, dai precedenti punti da 174 a 177 risulta che la Commissione ha rilevato correttamente, ai punti 135 e 136 della decisione impugnata, che, anche se l’assenza di multihoming può costituire un elemento rilevante per valutare se un SPB sia un punto di accesso importante, l’esistenza di un certo grado di multihoming non indica di per sé che un SPB non sia un punto di accesso siffatto. Pertanto, la rilevanza di tale fattore, in quanto elemento da prendere in considerazione al fine di determinare se un SPB sia un punto di accesso siffatto, può variare in funzione delle diverse categorie di SPB.

183

A tal riguardo, come ha spiegato la Commissione nella sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, per talune categorie di SPB, come i servizi di social network online, il multihoming è una prassi diffusa. Orbene, qualora la mera esistenza di multihoming dovesse rivestire un’importanza particolare al fine di stabilire se un social network online costituisca un punto di accesso importante, ne conseguirebbe che nessuno o quasi nessun servizio di social network online sarebbe considerato come un simile punto di accesso, il che sarebbe in contrasto con il tenore letterale e la ratio legis del DMA, che include i servizi di social network online tra i SPB rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera c), del DMA.

184

La prevalenza del multihoming tra gli utenti dei social network online è illustrata dai dati presentati dalla ricorrente stessa. Infatti, ne emerge che tutti i social network online da essa menzionati presentano livelli elevati di multihoming, in quanto oltre il 65% dei loro utenti finali utilizza simultaneamente altre due piattaforme.

185

Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche del SPB in questione, la mera esistenza di multihoming, anche in percentuali significative, non è sufficiente di per sé a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

186

In secondo luogo, e come risulta dal precedente punto 178, le valutazioni della Commissione esposte ai punti da 137 a 139 della decisione impugnata, secondo le quali, in sostanza, l’uso contemporaneo di diversi servizi di social network online non implica un uso uguale, dato che gli utenti presenti su più di un social network possono utilizzarli in modo asimmetrico, non sono viziate da errore.

187

Inoltre, come rilevato dalla Commissione al punto 138 della decisione impugnata, il fatto che la maggior parte dei creatori di contenuto su TikTok pratichi il multihoming non fornisce alcuna indicazione riguardo all’importanza di ciascuna piattaforma, dato che detti creatori di contenuto possono, ad esempio, essere attivi principalmente su TikTok e utilizzare altre piattaforme solo in modo limitato. Pertanto, la Commissione poteva giustamente constatare che, dal momento che i creatori di contenuto hanno interesse a veder aumentare la loro esposizione verso un pubblico quanto più ampio possibile, il fatto che essi optino per un multihoming non è sorprendente. Analogamente, essa poteva correttamente rilevare che, se taluni creatori di contenuto concentrano la maggior parte delle loro attività su una determinata piattaforma, possono dover affrontare costi di cambiamento qualora decidano di riorientare le loro attività verso un’altra piattaforma, legati in particolare alla necessità di attirare un pubblico o di adattare il loro contenuto al formato e all’algoritmo di piattaforme diverse.

188

Infine, come risulta dai punti 139 e 141 della decisione impugnata, in sostanza, quand’anche taluni utenti utilizzassero in modo simile più social network online, un determinato servizio di social network online potrebbe comunque costituire un punto di accesso importante in quanto consente agli utenti commerciali di raggiungere in particolare un determinato gruppo demografico di utenti finali, come i più giovani.

189

Orbene, occorre rilevare che le argomentazioni e le prove presentate dalla ricorrente, sulla quale grava l’onere della prova, nel corso del procedimento amministrativo riguardavano solo l’esistenza di multihoming in generale, e non l’intensità dell’uso delle diverse piattaforme di social network online.

190

Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente si limita inoltre ad affermare che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l’intensità dell’utilizzo di TikTok «come social network» sarebbe praticamente nulla, in quanto l’obiettivo principale di tale piattaforma consisterebbe nell’offrire servizi di condivisione di video.

191

Orbene, tale argomento non può che essere respinto.

192

Da un lato, con il suo argomento rilevato al precedente punto 190, la ricorrente mette in discussione, in realtà, la qualificazione di TikTok come servizio di social network online, senza tuttavia dimostrare che le considerazioni esposte ai punti da 38 a 66 della decisione impugnata siano errate.

193

Dall’altro lato, conformemente all’articolo 2, punto 7, del DMA, la nozione di «servizio di social network online» è definita come una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni. Ne consegue che una delle funzioni essenziali di un social network online consiste nel consentire la condivisione e la scoperta di contenuti e in particolare di video. Gli elementi riguardanti la condivisione e la scoperta di video su TikTok sono quindi pienamente rilevanti per valutare l’intensità di utilizzo da parte degli utenti finali di tale piattaforma.

194

Pertanto, si deve concludere che le valutazioni della Commissione esposte ai punti da 137 a 139 della decisione impugnata non sono viziate da errori.

195

In terzo luogo, la Commissione poteva correttamente affermare, al punto 141 della decisione impugnata, che il valore probatorio dei dati presentati dalla ricorrente dai quali risulta che la maggior parte degli utenti di TikTok utilizza anche Instagram e Facebook era limitato.

196

A tal riguardo, la ricorrente presenta dati secondo i quali circa l’82% e il 77% degli utenti finali di TikTok utilizzano anche, rispettivamente, Instagram e Facebook, mentre il 38% e il 48% degli utenti finali, rispettivamente, di Facebook e Instagram utilizzano anche TikTok. Essa osserva che la natura asimmetrica del multihoming dimostra che, a differenza di «veri social network» come Facebook o Instagram, TikTok non beneficia di effetti di rete e di lock‑in.

197

Tuttavia, da un lato, e come rilevato al precedente punto 184, i dati presentati dalla ricorrente indicano livelli elevati di multihoming tra tutte le piattaforme menzionate, in quanto oltre il 65% degli utenti finali delle stesse utilizza simultaneamente altre due piattaforme.

198

Dall’altro, e come spiegato al punto 141 della decisione impugnata, il carattere asimmetrico del multihoming, per quanto riguarda gli utenti di TikTok, può spiegarsi con il contesto economico e storico nel quale operano i social network online nell’Unione. Infatti, è pacifico che Facebook e Instagram erano stati attivi nell’Unione molto prima di TikTok e disponevano già di una base importante di utenti nell’Unione prima del lancio di TikTok sul mercato interno. In tali circostanze, ci si doveva attendere che gran parte degli utenti di TikTok utilizzasse già, prima del lancio della stessa, Facebook e Instagram e avrebbe continuato ad utilizzarli simultaneamente in seguito.

199

Inoltre, come ha rilevato la Commissione al punto 141 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, i dati presentati da quest’ultima non riflettono l’intensità dell’utilizzo dei diversi social network online, tanto più che, come ha parimenti rilevato la Commissione in tale contesto, TikTok beneficiava di un tasso di coinvolgimento più elevato rispetto agli altri social network, in quanto gli utenti finali, in particolare i giovani, trascorrono più tempo su TikTok che su altri social network.

200

In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che la natura asimmetrica del multihoming praticato, da un lato, dagli utenti di TikTok e, dall’altro, da quelli di Facebook e Instagram non fosse dovuto al contesto economico e storico in cui operano i social network online nell’Unione (v. punto 198 supra), bensì all’assenza di effetti di rete e di lock‑in su TikTok.

201

Da un lato, come è stato rilevato ai precedenti punti da 152 a 157, la ricorrente non ha presentato elementi comprovati che consentano di ritenere che TikTok non beneficiasse di forti effetti di rete.

202

Dall’altro, la ricorrente non presenta alcun argomento autonomo relativo all’asserita assenza di effetti di lock‑in associati a TikTok. Infatti, i suoi argomenti si basano sulla premessa secondo cui l’esistenza di un livello significativo di multihoming dimostra di per sé l’assenza di effetti di lock‑in. Tuttavia, per le ragioni esposte al precedente punto 179, tale premessa è errata.

203

Parimenti, il riferimento al fatto che TikTok non opera sulla base di un «grafo sociale» non può essere accolto per le ragioni esposte ai precedenti punti da 155 a 157.

204

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la ByteDance ha messo in atto, su TikTok, vari meccanismi per consentire ai suoi utenti di ripubblicare e pubblicare simultaneamente contenuto su altre piattaforme, nonché di collegare i loro account su altre piattaforme ai loro account su TikTok. A suo avviso, il fatto di avere incoraggiato il multihoming dimostra che essa è un nuovo entrante sul mercato che tenta di attirare un maggior numero di utenti e non è un gatekeeper che disponga di un SPB costituente un punto di accesso importante.

205

Nella decisione impugnata, la Commissione ha giustamente respinto, al punto 142, tale argomentazione per le stesse ragioni che giustificano il rigetto delle argomentazioni della ricorrente relative all’esistenza di un multihoming.

206

Infatti, l’introduzione di tali meccanismi può spiegarsi in particolare con il fatto che TikTok, nella versione attuale, è stata lanciata nell’Unione solo nell’agosto 2018 e ha quindi cercato di attrarre più utenti che utilizzavano già altre piattaforme. Inoltre, come ha confermato la ricorrente in udienza, anche altri servizi di social network online consentono ai loro utenti di ripubblicare e pubblicare simultaneamente su piattaforme concorrenti.

207

In tali circostanze, il fatto che la ByteDance consenta agli utenti di TikTok di ripubblicare e pubblicare simultaneamente contenuto su altre piattaforme, nonché di collegare i loro account su altre piattaforme ai loro account su TikTok, non è sufficiente per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

208

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che i suoi argomenti dimostrano, in generale, che gli utenti commerciali di TikTok non «dipendono» da tale piattaforma per raggiungere i loro utenti finali, poiché dispongono di altri mezzi alternativi per farlo, come conferma il fatto che gran parte di essi opta per un multihoming. Ciò significherebbe che TikTok non è un punto di accesso importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA.

209

A tal riguardo, dal considerando 20 del DMA risulta, in sostanza, che si deve ritenere che un’impresa fornisca, in linea di principio, un SPB costituente un punto di accesso importante se detto SPB dispone di un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da tale SPB per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali, poiché questa circostanza consente all’impresa che fornisce il SPB in parola di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di tali utenti commerciali.

210

Tuttavia, per considerare che gli utenti commerciali di un SPB «dipendono» da quest’ultimo per raggiungere i loro utenti finali non è necessario che detto SPB sia l’unico canale attraverso il quale tali imprese possono raggiungere questi utenti. È sufficiente che si tratti di un canale importante a tal fine, al quale i suddetti utenti commerciali possano accedere solo se dispongono di un account su tale SPB.

211

Ciò è precisamente quanto avviene nel caso di specie. Da un lato, è pacifico che TikTok ha un numero molto elevato di utenti commerciali e di utenti finali. Dall’altro, è altresì pacifico, come ha confermato la ricorrente in udienza, che un utente commerciale di TikTok può accedere ai suoi utenti finali solo se è registrato anch’esso su TikTok. Pertanto, in particolare, tale utente commerciale non può accedere a detti utenti finali dal suo account registrato su un’altra piattaforma.

212

L’argomento della ricorrente relativo all’assenza di «dipendenza» degli utenti commerciali da TikTok per raggiungere su tale piattaforma gli utenti finali deve quindi essere respinto.

213

Infine, l’argomentazione della ricorrente relativa alle spese pubblicitarie degli inserzionisti su TikTok rispetto a quelle degli inserzionisti sulle piattaforme di Alphabet e Meta, alla quale la Commissione ha risposto al punto 140 della decisione impugnata, coincide con le sue argomentazioni relative all’interazione asseritamente modesta degli inserzionisti con la piattaforma TikTok, che sono state valutate in una parte distinta della decisione impugnata e saranno quindi esaminate ai punti da 248 a 285 infra.

214

Ne consegue che la Commissione non è incorsa in errore nel respingere le argomentazioni e le prove della ricorrente relative all’esistenza di multihoming e all’asserita assenza di effetti di lock‑in per il motivo che esse non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

215

Pertanto, occorre respingere la seconda censura della terza parte del primo motivo in quanto infondata.

c)   Sulla portata minore di TikTok rispetto a quella di altre piattaforme e sul numero elevato di concorrenti

1) Argomenti delle parti

216

La ricorrente sostiene in sostanza che TikTok ha una portata inferiore a quella di alcuni altri servizi di social network online, quali Facebook e Instagram, e deve affrontare un numero elevato di concorrenti.

217

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente ribadendo in sostanza i motivi esposti nei punti da 143 a 146 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

2) Decisione impugnata

218

In primo luogo, ai punti da 143 a 146 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che l’argomentazione della ricorrente secondo cui la portata di TikTok nell’Unione era inferiore a quella di altre piattaforme in termini di entrate, di numero di utenti finali e di ricavo medio per utente (in prosieguo: l’«ARPU») non era idonea a mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

219

A tal riguardo, sotto un primo profilo, ai punti 144 e 145 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che l’argomentazione della ricorrente relativa alle dimensioni di TikTok in termini di entrate e di ARPU era irrilevante, in quanto riguardava le entrate ottenute dalla pubblicità online, e che la portata relativa misurata sulla base delle entrate e dell’ARPU non è un valido indicatore per valutare se un SPB costituisca un punto di accesso importante.

220

Sotto un secondo profilo, al punto 146 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la portata assoluta di TikTok in termini di numero di utenti finali e di utenti commerciali nell’Unione superava ampiamente le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e che la portata relativa di TikTok, vale a dire la sua portata rispetto a quella di altri servizi di social network online, in termini di numero di utenti finali, non era modesta, dato che era pari a circa la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram. Essa ha aggiunto che il solo fatto che TikTok fosse più piccola di altre piattaforme non era sufficiente per confutare la presunzione prevista da detta disposizione, in quanto il numero di utenti finali di TikTok nell’Unione era aumentato negli anni precedenti e TikTok beneficiava di un tasso di coinvolgimento più elevato rispetto ad altri social network online, in particolare tra i giovani utenti.

221

In secondo luogo, ai punti da 150 a 154 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui, in sostanza, TikTok doveva affrontare un numero elevato di concorrenti, alcuni dei quali disponevano di ecosistemi ben consolidati.

3) Giudizio del Tribunale

222

Tra gli elementi menzionati al considerando 23 del DMA, che la Commissione può prendere in considerazione nell’ambito del suo esame delle argomentazioni presentate dall’impresa interessata per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, figura in particolare l’«importanza del [SPB] dell’impresa [interessata], tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo [SPB]». Tale considerando non precisa tuttavia i parametri in base ai quali devono essere misurate l’importanza e la portata del SPB di cui trattasi.

223

Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che TikTok non costituisce un punto di accesso importante, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA, per il motivo che essa avrebbe dimensioni più ridotte rispetto a quelle di altre piattaforme ben consolidate, in termini, da un lato, di introiti pubblicitari e di ARPU e, dall’altro, di numero di utenti finali.

224

A tal riguardo, in primo luogo, la Commissione ha considerato, al punto 146 della decisione impugnata, senza commettere errori e senza che la ricorrente contesti i dati menzionati dalla Commissione in detto punto, che la portata assoluta di TikTok in termini di numero di utenti finali e di utenti commerciali nell’Unione superava ampiamente le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e che la portata relativa di TikTok non era modesta, in quanto aveva raggiunto circa la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram. Per giunta, il numero di utenti di TikTok è aumentato costantemente negli ultimi anni.

225

Inoltre, al punto 153 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che anche il numero di utenti commerciali di TikTok nell’Unione è aumentato in modo molto significativo dal 2020, superando anch’esso molto ampiamente la soglia prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, il che indica che l’importanza di TikTok per gli utenti commerciali è parimenti aumentata dal 2020.

226

Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente presenta nuovi argomenti e nuovi dati, che non aveva presentato durante il procedimento amministrativo, per dimostrare la presunta portata modesta di TikTok rispetto ad altre piattaforme online.

227

Anzitutto, la ricorrente fa valere che il numero degli utenti finali di TikTok nell’Unione nel 2022 rappresenterebbe solo il [5‑10]% del numero totale combinato di utenti finali delle seguenti piattaforme online: Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Reddit e TikTok.

228

La ricorrente rileva poi che, nella decisione impugnata, contrariamente a quanto richiesto dal considerando 23 del DMA, la Commissione non ha confrontato TikTok con la portata complessiva delle attività dei servizi di social network online, ma si è limitata a confrontarla con Instagram e Facebook.

229

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto anche dei servizi di condivisione di video online, in particolare di DailyMotion e di Vimeo.

230

È su tale base comparativa che la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto concludere che la minore portata relativa di TikTok dimostrava che essa non era un punto di accesso importante, come ha fatto nelle conclusioni della sua decisione C(2023) 6078 final, del 5 settembre 2023, nei casi DMA.100015, DMA.100028 e DMA.100034, da cui risulterebbe che il fatto che Bing rappresentasse il 10% delle ricerche su elaboratore e che Edge rappresentasse una quota di mercato del 12%, rispetto alla quota di mercato del 60,5% di Chrome, era sufficiente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

231

Tuttavia, sotto un primo profilo, occorre rilevare che, durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non ha confrontato il numero di utenti finali di TikTok con la portata complessiva delle attività dei servizi di social network online e non ha presentato alcun dato relativo alla portata complessiva di dette attività. Inoltre, essa non ha neppure confrontato il numero di utenti finali di TikTok con quelli di Pinterest, LinkedIn, Reddit, DailyMotion o Vimeo e non aveva fornito alcuna informazione al riguardo.

232

Orbene, nell’ambito del presente ricorso di annullamento, il ruolo del Tribunale consiste nello stabilire se la Commissione abbia commesso errori nella valutazione delle argomentazioni presentate dall’impresa interessata durante il procedimento amministrativo per confutare le presunzioni, e non nell’esaminare se dette presunzioni possano essere confutate alla luce di nuove argomentazioni e prove presentate da detta impresa per la prima volta dinanzi ad esso.

233

Occorre rilevare che il DMA ha istituito un quadro normativo specifico che disciplina la designazione dei gatekeeper, il quale si distingue per alcune peculiarità. Così, per garantire l’applicazione effettiva del DMA, la Commissione deve procedere, in tempi brevi, alla designazione dei gatekeeper. A tal fine, il DMA ha istituito le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, per razionalizzare il processo di designazione. La possibilità di confutarle è, dal canto suo, soggetta a requisiti rigorosi, sia a livello procedurale sia per quanto riguarda l’onere e il livello della prova. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA precisa che l’impresa interessata può presentare, «con la propria notifica», argomentazioni sufficientemente fondate per mettere in dubbio dette presunzioni. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del [DMA] (GU 2023, L 102, pag. 6), impone all’impresa interessata di fornire le proprie argomentazioni in allegato alla sua notifica indicando chiaramente a quale dei tre requisiti cumulativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA si riferiscono le sue argomentazioni e, per ciascuna argomentazione, di spiegare perché, eccezionalmente, il SPB pertinente non soddisfa il requisito in questione, pur avendo raggiunto la soglia corrispondente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

234

Pertanto, l’impresa interessata non può presentare, per la prima volta dinanzi al Tribunale, argomentazioni o prove, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, che essa non aveva presentato nel corso del procedimento amministrativo per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, a meno che, con le suddette argomentazioni e prove, essa miri a contestare un elemento di diritto o di fatto rilevato nella decisione impugnata riguardo al quale essa non ha potuto prendere posizione durante tale procedimento. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie per quanto concerne le argomentazioni esposte ai precedenti punti da 227 a 229.

235

Ne consegue che tali argomentazioni sono irricevibili.

236

Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, poiché fanno riferimento a talune sentenze riguardanti il diritto della concorrenza e gli aiuti di Stato, siffatte argomentazioni e prove sarebbero ricevibili, pur essendo state presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale. Essa cita al riguardo varie sentenze, come quelle del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione (C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punti da 89 a 92), del 21 settembre 2005, EDP/Commissione (T‑87/05, EU:T:2005:333, punto 158), e del 10 maggio 2023, Ryanair e Condor Flugdienst/Commissione (Lufthansa; COVID‑19) (T‑34/21 e T‑87/21, con impugnazione pendente, EU:T:2023:248, punto 86).

237

Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda contesti normativi e settori del diritto diversi dal DMA, il quale è caratterizzato, come è stato ricordato al precedente punto 233, da requisiti rigorosi che disciplinano la confutazione delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, per quanto riguarda sia la procedura che l’onere e il livello della prova, cosicché detta giurisprudenza non è applicabile nel caso di specie.

238

Sotto un secondo profilo, e in ogni caso, occorre rilevare, al pari della Commissione, che le argomentazioni presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale si fondano su una base comparativa erronea. Infatti, alcune delle piattaforme online citate dalla ricorrente ai fini di tale confronto non sono social network online, bensì appartengono ad altre categorie di SPB, mentre, conformemente al considerando 23 del DMA, l’importanza del SPB dell’impresa deve essere esaminata tenendo conto della portata complessiva delle attività del pertinente SPB. Ciò vale, in particolare, per YouTube, che è stata designata dalla Commissione come un SPB consistente in una piattaforma per la condivisione di video, nonché per DailyMotion e Vimeo, descritte dalla ricorrente come piattaforme per la condivisione di video.

239

Inoltre, e al pari di quanto considerato dalla Commissione al punto 146 della decisione impugnata, le dimensioni di TikTok non possono essere esaminate in modo statico, ma devono tenere conto della crescita rapida e significativa del numero di utenti finali nell’Unione, che ha raggiunto in pochi anni circa la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram.

240

Per gli stessi motivi, il riferimento operato dalla ricorrente alla decisione della Commissione relativa ai servizi Bing e Edge (v. punto 230 supra) non può condurre ad una conclusione diversa. Infatti, oltre al fatto che il giudice dell’Unione non è vincolato dalla prassi amministrativa della Commissione, la ricorrente non dimostra che la ByteDance si trovasse in una situazione analoga a quella della Microsoft. Invero, la decisione della Commissione citata dalla ricorrente riguardava altre categorie di SPB e non servizi di social network online e la ricorrente non spiega per quale motivo le circostanze relative al funzionamento di tali altre categorie di SPB sarebbero analoghe a quelle relative al funzionamento di un servizio di social network online come TikTok. Per giunta, in detta decisione, la Commissione ha rilevato che la Microsoft aveva presentato dati dai quali risultava, in particolare, che Bing rappresentava solo il 3,6% della portata complessiva delle attività nel settore dei motori di ricerca online ed era 25 volte più piccola di Google Search, e che Edge rappresentava solo il 5,8% della portata complessiva delle attività nel settore dei browser Internet ed era dieci volte più piccola di Google Chrome. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato nella notifica dati analoghi per quanto riguarda la portata di TikTok. In realtà, la circostanza che la portata relativa di TikTok abbia raggiunto circa la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram distingue la presente causa da quelle sopra citate.

241

In secondo luogo, la ricorrente non può neppure addebitare alla Commissione di essersi basata, al punto 146 della decisione impugnata, sulla crescita del numero di utenti finali di TikTok nell’Unione tra il 2020 e il 2022, senza averla confrontata con quella delle piattaforme di Meta e di Alphabet o con il ritmo al quale si sono sviluppati i servizi di Meta e di Alphabet che imitano TikTok.

242

Spettava infatti alla ricorrente, sulla quale grava l’onere della prova, presentare alla Commissione, durante il procedimento amministrativo, dati che illustrassero un simile confronto, cosa che essa non ha fatto. Argomenti di tal genere, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, sono pertanto irricevibili per le ragioni esposte ai precedenti punti da 232 a 237.

243

In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui TikTok non può essere confrontata con le piattaforme di Meta o di altri social network online per il motivo che lo scopo principale di TikTok consisterebbe nell’offrire servizi di condivisione di video e non servizi di social network online. Tale argomento è, da un lato, contraddittorio, in quanto la ricorrente stessa confronta a più riprese la ByteDance con Facebook e Instagram. Dall’altro lato, e in ogni caso, detto argomento deve essere respinto per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 190 a 193.

244

Infine, la ricorrente non formula alcun argomento riguardo ai punti da 151 a 154 della decisione impugnata, dai quali risulta, in particolare, che anche il numero di utenti commerciali di TikTok nell’Unione è aumentato in modo molto significativo dal 2020 (v. punto 225 supra), che gli utenti commerciali che si sono autoidentificati come tali e dispongono quindi di account professionali autoidentificati nell’Unione hanno accesso a funzionalità specificamente destinate alle imprese, quali informazioni sulle prestazioni, strumenti creativi e opzioni di account esclusivo, e che la ByteDance continua a sviluppare nuove funzionalità per gli utenti commerciali. Tali circostanze, considerate nel loro insieme, dimostrano che il servizio di social network TikTok è un servizio importante per detti utenti.

245

Si deve quindi concludere che la Commissione ha considerato correttamente che le argomentazioni presentate dalla ricorrente relative alla portata di TikTok in termini di numero di utenti finali, rispetto a quella di altre piattaforme di social network online, nonché all’esistenza di un numero elevato di concorrenti, non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

246

Quanto all’argomento della ricorrente riguardante la portata relativa di TikTok in termini di introiti pubblicitari e di ARPU, esso coincide con quello riguardante il livello di interazione degli inserzionisti su TikTok e sarà quindi esaminato ai punti da 248 a 285 infra.

247

Pertanto, occorre respingere la terza censura della terza parte del primo motivo in quanto infondata.

d)   Sugli introiti pubblicitari e sul livello di interazione degli utenti commerciali registrati su TikTok

1) Argomenti delle parti

248

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il fatto che i suoi introiti pubblicitari, il suo ARPU o il livello di interazione degli inserzionisti e degli utenti commerciali registrati su TikTok siano modesti e inferiori a quelli di alcune altre piattaforme dimostra che TikTok non è un punto di accesso importante.

249

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente riprendendo, in sostanza, i motivi esposti ai punti da 127 a 129, 140, 144, 145 e da 147 a 151 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

2) Decisione impugnata

250

Nella decisione impugnata, la Commissione ha respinto le argomentazioni della ricorrente relative agli introiti pubblicitari della ByteDance, all’ARPU e al livello di interazione asseritamente modesto degli inserzionisti e degli utenti commerciali registrati su TikTok per il motivo che, da un lato, erano irrilevanti e, dall’altro, non erano comunque sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

251

In tal senso, la Commissione ha respinto dette argomentazioni considerando che erano irrilevanti per il motivo, in sostanza, come risulta dai punti da 127 a 129, 140, 144, 147 e 150 della decisione impugnata, che esse riguardavano un’altra categoria di SPB, ossia i servizi pubblicitari online, e non i servizi di social network online, e che gli utenti commerciali di queste due categorie di SPB sono definiti separatamente nella parte E, intitolata «Definizioni specifiche», dell’allegato del DMA.

252

Inoltre, la Commissione ha indicato, al punto 145 della decisione impugnata, che gli introiti pubblicitari e l’ARPU non costituiscono indicatori appropriati per valutare se uno specifico SPB costituisca un punto di accesso importante.

253

Oltre a ciò, la Commissione ha aggiunto, al punto 148 della decisione impugnata, che, in ogni caso, sebbene alcuni inserzionisti su TikTok potessero essere utenti commerciali dei servizi di social network online, era necessario prendere in considerazione, ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, tutti gli utenti commerciali, e non solo quelli che costituivano inserzionisti paganti, in quanto gli utenti commerciali che non pagavano per collocare pubblicità su tale piattaforma potevano comunque dipendere dalla stessa per ottenere visibilità per le loro attività. Inoltre, al punto 149 della decisione impugnata, essa ha constatato che i dati relativi all’interazione degli utenti commerciali registrati presentati dalla ricorrente non erano rappresentativi.

254

Infine, al punto 151 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che era inappropriato confrontare dati relativi alla pubblicità online della ByteDance con quelli di Alphabet, Meta e Amazon, in quanto queste ultime imprese offrivano una gamma più ampia di servizi sui quali poteva essere visualizzata pubblicità rispetto a TikTok.

3) Giudizio del Tribunale

255

In primo luogo, occorre esaminare se la Commissione potesse respingere, senza incorrere in errore, le argomentazioni della ricorrente relative alla pubblicità online in quanto del tutto irrilevanti per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, per i motivi esposti in precedenza al punto 251.

256

In limine, occorre ricordare, come è stato rilevato al precedente punto 53, che nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che, ad eccezione delle argomentazioni «supplementari» della ricorrente, tutte le altre argomentazioni e prove presentate per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, comprese quindi quelle riguardanti la pubblicità online, erano direttamente relative ai criteri quantitativi alla base di tali presunzioni, ai sensi del considerando 23 del DMA.

257

Quanto alla rilevanza di queste ultime argomentazioni, è vero, come rilevato dalla Commissione, che i servizi di social network online e i servizi pubblicitari online costituiscono due categorie di SPB distinte, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettere c) e j), e punto 7, del DMA.

258

Parimenti, la Commissione ha giustamente osservato che la nozione di «utenti commerciali» è definita diversamente nella parte E, intitolata «Definizioni specifiche», dell’allegato del DMA, per quanto riguarda, da un lato, i servizi di social network online e, dall’altro, i servizi pubblicitari online. Infatti, i primi sono definiti, in sostanza, come gli utenti che appaiono in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale sul social network, mentre i secondi sono definiti, in sostanza, come gli inserzionisti.

259

Tuttavia, tali differenze non consentono, di per sé, di escludere in quanto del tutto irrilevanti le argomentazioni o prove relative alla pubblicità online sulla piattaforma TikTok, nell’ambito dell’esame della questione se tale social network online sia un punto di accesso importante.

260

Infatti, da un lato, è pacifico, come hanno confermato le parti nelle loro risposte a una misura di organizzazione del procedimento, che, sebbene rientrino in due categorie distinte di SPB, i servizi di social network online e i servizi pubblicitari online sono forniti, nelle circostanze del caso di specie, sulla medesima piattaforma, ossia la piattaforma TikTok. Infatti, come spiegato dalla ricorrente, TikTok costituisce una piattaforma unica, sulla quale, da un lato, gli utenti interagiscono in particolare condividendo e guardando video, mentre, dall’altro, gli inserzionisti pagano per far pubblicare annunci che generalmente si intercalano tra i video visualizzati da detti utenti.

261

Dall’altro lato, è altrettanto pacifico tra le parti che, come risulta dal punto 148 della decisione impugnata e come esse hanno confermato nelle loro risposte a una misura di organizzazione del procedimento, esiste una certa sovrapposizione tra gli utenti commerciali di un social network online e gli utenti commerciali di un servizio pubblicitario online, dato che taluni inserzionisti possono rispondere anche alla definizione di utente commerciale dei servizi di social network online.

262

Pertanto, non si può negare che gli introiti pubblicitari o l’ARPU generati da TikTok possano, in linea di principio, costituire uno dei vari indizi dell’importanza che tale piattaforma riveste per i suoi utenti commerciali al fine di raggiungere gli utenti finali, in quanto la pubblicità è, in effetti, uno dei mezzi comunemente utilizzati da detti utenti commerciali per raggiungere i loro clienti.

263

Di conseguenza, la Commissione non poteva, senza incorrere in errore, respingere le argomentazioni e le prove relative alla pubblicità online, presentate dalla ricorrente, in quanto del tutto irrilevanti per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

264

Peraltro, nella sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha riconosciuto che simili argomentazioni e prove possono, in linea di principio, essere fatte valere per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

265

Ciò posto, si deve rilevare che la Commissione ha respinto le argomentazioni e le prove della ricorrente relative alla pubblicità online anche per un altro motivo, che è stato presentato nella decisione impugnata, ossia che tali argomentazioni e prove non erano, in ogni caso, sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

266

Pertanto, occorre esaminare, in secondo luogo, se la Commissione potesse, senza incorrere in errore, respingere le argomentazioni e le prove in parola per un motivo siffatto.

267

A tal riguardo, sotto un primo profilo, la Commissione ha giustamente osservato, al punto 145 della decisione impugnata, in sostanza, che la portata relativa misurata sulla base delle entrate e dell’ARPU, indipendentemente da altri fattori, non è un valido indicatore per valutare se un SPB costituisca un punto di accesso importante per il motivo che i diversi modelli di impresa monetizzano i loro servizi in modo diverso.

268

Infatti, come ha spiegato la Commissione nella sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, i social network seguono spesso una strategia imprenditoriale volta all’espansione della loro base di utenti e, in tal modo, alla creazione di effetti di rete sempre più forti, strategia che può indurli, per un certo periodo, a privilegiare l’aumento del numero di utenti rispetto alla loro monetizzazione.

269

Sotto un secondo profilo, la Commissione ha correttamente rilevato, al punto 148 della decisione impugnata, che taluni inserzionisti su TikTok, pur potendo rispondere anche alla definizione di «utenti commerciali» dei servizi di social network online, tuttavia costituiscono una categoria più ampia di quella degli inserzionisti. Essa ha giustamente sottolineato, nello stesso punto, che, al fine di esaminare se TikTok costituisse un punto di accesso importante, occorreva tenere conto non solo degli inserzionisti paganti, ma anche degli utenti commerciali che non pagavano per collocare pubblicità su tale piattaforma, dato che questi ultimi potevano comunque dipendere da TikTok per ottenere visibilità per le loro attività, il che non è peraltro contestato dalla ricorrente.

270

A tal riguardo, la Commissione ha altresì spiegato, al punto 148 della decisione impugnata, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che diverse caratteristiche di TikTok sono state specificamente sviluppate e mirate per le esigenze degli utenti commerciali che non sono necessariamente inserzionisti paganti, quali la scoperta e la condivisione di contenuti attraverso più dispositivi e in particolare tramite chat, post, video e raccomandazioni, al fine di consentire loro di sviluppare le loro attività (ad esempio, mediante vari strumenti creativi), aumentare la presenza dei loro marchi (ad esempio, mediante automessaggeria o «post scheduler») e aumentare le loro vendite grazie a modalità «business‑friendly» (favorevole agli affari), ad esempio mediante hyperlink nella sezione biografica, coordinate di contatto e strumenti di «lead generation» (generazione di contatti).

271

Da tali considerazioni risulta che esistono, oltre alla pubblicità, altri mezzi che consentono agli utenti commerciali di TikTok di ottenere visibilità per le loro attività su tale piattaforma e di raggiungere in tal modo i loro utenti finali, ad esempio pubblicando video sui loro account aziendali o concludendo accordi con creatori di contenuti o influencer per promuovere i loro marchi.

272

Orbene, è giocoforza constatare che le argomentazioni e le prove addotte dalla ricorrente non fornivano alcuna informazione sull’importanza che TikTok poteva presentare per gli utenti commerciali di detta piattaforma che intendessero raggiungere gli utenti finali con mezzi diversi dagli annunci.

273

Sotto un terzo profilo, come rilevato in sostanza dalla Commissione al punto 149 della decisione impugnata, i dati presentati dalla ricorrente relativi all’interazione degli «utenti commerciali registrati» di TikTok con detta piattaforma riguardano solo una piccola parte di tutti gli utenti commerciali, cosicché tali dati non sono sufficientemente rappresentativi per stabilire se TikTok costituisca un punto di accesso importante.

274

Infatti, come risulta dal punto 77 della decisione impugnata, gli «utenti commerciali registrati» di TikTok sono quelli che hanno «account aziendali registrati» su detta piattaforma. Tale nozione comprende quindi solo le imprese che si sono registrate come «impresa» presso TikTok, in particolare presentando le loro coordinate e il loro numero di licenza d’esercizio.

275

Orbene, ai punti da 83 a 87 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, la presa in considerazione del numero di «utenti commerciali registrati» non è un metodo affidabile per quantificare il numero di utenti commerciali del social network TikTok, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, e porta a sottostimare in misura significativa questi ultimi. In particolare, essa ha rilevato che la possibilità di registrarsi come «utente commerciale registrato» è stata introdotta solo nel 2022 e in un numero limitato di Stati membri, e che siffatta registrazione non è obbligatoria.

276

È per tale ragione che, per determinare il numero di utenti commerciali di TikTok, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, la Commissione non si è basata sul numero di «utenti commerciali registrati», bensì su un criterio diverso, ossia il numero di account professionali autoidentificati nell’Unione. A tal riguardo, dalle tabelle 2 e 3 della decisione impugnata, contenute nei punti 78 e 79 della stessa, risulta che, per quanto riguarda TikTok, esistono differenze molto rilevanti tra il numero di «utenti commerciali registrati» e il numero di account professionali autoidentificati nell’Unione. Così, ad esempio, nel 2022, il numero di account professionali autoidentificati nell’Unione su TikTok era pari a [>10 000], mentre il numero di «utenti commerciali registrati» era pari a [>10 000].

277

Orbene, la ricorrente non contesta, nell’ambito del presente ricorso, il metodo seguito dalla Commissione nella decisione impugnata per determinare il numero di utenti commerciali di TikTok ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e, in particolare, la valutazione che figura ai punti da 83 a 87 di detta decisione.

278

Ne consegue che le argomentazioni addotte e i dati forniti dalla ricorrente non erano sufficientemente rappresentativi di tutti gli utenti commerciali di TikTok, come giustamente rilevato dalla Commissione.

279

Sotto un quarto profilo, al punto 151 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che era inappropriato confrontare i dati relativi alla pubblicità online della ByteDance con quelli di Alphabet, Meta e Amazon, in quanto queste ultime imprese offrivano una gamma più ampia di servizi sui quali poteva essere visualizzata la pubblicità rispetto a TikTok.

280

Peraltro, è giocoforza constatare che i dati relativi alla pubblicità online forniti dalla ricorrente, anche supponendo che siano sufficientemente rappresentativi, non corroborano il suo argomento secondo cui TikTok non costituisce un punto di accesso importante. Così, ad esempio, il livello di ARPU generato su tale piattaforma appare elevato, in termini assoluti, e raggiunge già quasi [riservato] di quello di Instagram.

281

Ne consegue che la Commissione ha potuto concludere, senza incorrere in errore, che le argomentazioni e le prove relative agli introiti pubblicitari e alle spese pubblicitarie, all’ARPU e all’interazione asseritamente limitata degli «utenti commerciali registrati» di TikTok non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

282

In tali circostanze, l’errore della Commissione rilevato al precedente punto 263 non incide sulla legittimità della decisione impugnata.

283

Pertanto, occorre respingere la quarta censura della terza parte del primo motivo in quanto infondata.

284

Inoltre, per quanto riguarda la questione del livello di prova effettivamente applicato dalla Commissione nell’esame delle argomentazioni e delle prove presentate dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA (v. punto 72 supra), da tutto quanto precede, e in particolare dai precedenti punti da 119 a 283, risulta che nulla nell’analisi della Commissione suggerisce che il livello di prova da essa effettivamente applicato fosse più elevato di quello stabilito all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA. Infatti, la Commissione ha respinto le argomentazioni della ricorrente per il motivo che esse erano irrilevanti o non sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

285

Di conseguenza, e tenuto conto delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 59 a 72, occorre respingere in quanto infondata anche la seconda censura della prima parte del primo motivo, con cui la ricorrente addebita alla Commissione di avere imposto, nella decisione impugnata, un livello di prova troppo elevato, consistente nell’esigere prove «convincenti».

6.   Sulla messa in dubbio della presunzione secondo cui la ByteDance deteneva una posizione consolidata e duratura (primo motivo, quarta parte)

a)   Argomenti delle parti

286

La ricorrente sostiene che, ai punti da 155 a 160 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafo 5, del DMA respingendo le sue argomentazioni volte a dimostrare che essa non deteneva una posizione consolidata e duratura.

287

La ricorrente sostiene, in sostanza, che la posizione della ByteDance sul mercato è stata contestata con successo da concorrenti quali Meta e Alphabet, che hanno lanciato nuovi servizi, ossia rispettivamente Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali di TikTok, vale a dire il formato di video brevi, hanno registrato una rapida crescita a scapito di TikTok. Analogamente, essa rileva che il tasso di disiscrizione di TikTok, vale a dire il numero di inserzionisti e di utenti finali che hanno lasciato TikTok per altre piattaforme, è significativo. Pertanto, afferma che la ByteDance è un nuovo entrante sul mercato e non un gatekeeper e queste due nozioni, a suo avviso, si escludono a vicenda.

288

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente riprendendo in sostanza i motivi esposti ai punti da 155 a 160 della decisione impugnata, il cui contenuto è ricordato in prosieguo.

b)   Decisione impugnata

289

Ai punti da 155 a 160 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto le argomentazioni e le prove presentate dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA, secondo la quale essa deteneva una posizione consolidata e duratura.

290

Al punto 156 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, sottolineando che la posizione di TikTok non era «inattaccabile», la ricorrente aveva tentato di introdurre una condizione che andava oltre il requisito secondo cui la posizione dell’impresa interessata deve essere consolidata e duratura, il che avviene in particolare quando la contendibilità è limitata.

291

Ai punti 157 e 158 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, in ogni caso, secondo il considerando 21 del DMA, è probabile che la contendibilità sia limitata quando un’impresa abbia fornito un SPB in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali nel corso di almeno tre anni e che ciò si verificava nel caso di specie. Inoltre, essa ha aggiunto che la portata e la crescita significativa di TikTok in termini di numero di utenti commerciali e di utenti finali nel corso degli ultimi anni, secondo una traiettoria al rialzo, confermavano che la ByteDance deteneva una posizione consolidata e duratura. Ne conseguiva, a suo avviso, che le argomentazioni della ricorrente relative al tasso di disiscrizione di TikTok non potevano mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA.

292

Ai punti 159 e 160 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che nulla nel DMA indica che un’impresa non possa essere simultaneamente un nuovo entrante sul mercato e un gatekeeper e che il fatto che taluni concorrenti della ByteDance, come Meta e Alphabet, avessero imitato taluni prodotti di TikTok non era inusuale nei mercati digitali e non era quindi idoneo, di per sé, a confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA.

c)   Giudizio del Tribunale

293

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del DMA prevede due criteri alternativi affinché un’impresa possa essere designata come gatekeeper, vale a dire che essa detenga una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività, o sia prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

294

Nel caso di specie, dalla decisione impugnata, e come ha confermato la Commissione nella sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, risulta che la Commissione ha ritenuto che la ByteDance detenesse una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività e che, pertanto, il primo criterio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del DMA fosse soddisfatto.

295

Occorre inoltre constatare che, sebbene il DMA non definisca la nozione di «posizione consolidata e duratura», esso contiene elementi che consentono di delimitarla.

296

A tal riguardo, dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), del DMA, letto alla luce del considerando 21 del DMA, risulta che la posizione di un’impresa è considerata «consolidata e duratura» se la contendibilità di tale posizione è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui l’impresa ha fornito un SPB in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali nel corso di almeno tre anni.

297

Pertanto, la nozione di posizione «consolidata e duratura» è intesa a comprendere la scarsa contendibilità della posizione dell’impresa di cui trattasi nonché la stabilità nel tempo di tale posizione.

298

Inoltre, la nozione di «posizione consolidata e duratura» detenuta da un gatekeeper non coincide necessariamente con quella di «posizione dominante», ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Lo dimostra il fatto che il legislatore dell’Unione ha scelto consapevolmente di utilizzare una nuova nozione, diversa da quella di «posizione dominante», e di far rientrare nell’ambito di applicazione ratione personae del DMA i gatekeeper che non detengono necessariamente una posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza, come risulta dal considerando 5 del DMA, richiamato al precedente punto 19.

299

Gli argomenti della ricorrente devono essere esaminati alla luce di tali considerazioni.

300

In primo luogo, la Commissione ha giustamente considerato, al punto 156 della decisione impugnata, che il DMA non esige che la posizione dell’impresa interessata sia «inattaccabile». Infatti, come rilevato al precedente punto 296, la nozione di «posizione consolidata e duratura» implica in particolare che la contendibilità della posizione dell’impresa che fornisce il SPB sia limitata. Pertanto, tale nozione non esclude l’esistenza di un certo grado di contendibilità.

301

In secondo luogo, la Commissione non è incorsa in errore quando ha respinto, ai punti 157 e 158 della decisione impugnata, l’argomentazione della ricorrente relativa al tasso di disiscrizione di TikTok, e ciò tenuto conto del numero molto elevato di utenti finali e di utenti commerciali di TikTok, della sua portata e della sua crescita significative nel corso degli ultimi anni che seguivano una traiettoria stabile al rialzo.

302

Infatti, se è vero che, come risulta dai dati presentati dalla ricorrente, alcuni inserzionisti e utenti finali di TikTok si sono «disiscritti» da tale piattaforma, tuttavia, allo stesso tempo, molti altri vi si sono «iscritti». Lo dimostra il fatto che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022, sia le entrate che il numero di utenti finali di TikTok hanno continuato ad aumentare, e in modo esponenziale (v. punti 33, 84 e 107 supra). Risulta quindi che il numero di inserzionisti e di utenti finali che si sono disiscritti è stato compensato, o addirittura superato, da nuovi inserzionisti e utenti finali che hanno aderito a TikTok durante lo stesso periodo, il che tende piuttosto a dimostrare che la posizione della ByteDance è consolidata e duratura.

303

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che alcuni servizi concorrenti di TikTok, in particolare Reels di Meta e Shorts di Alphabet, hanno imitato alcune caratteristiche di TikTok e hanno registrato una rapida crescita in termini di numero di utenti, superando addirittura quella di TikTok, si deve osservare quanto segue.

304

Sotto un primo profilo, come è stato ricordato al precedente punto 301, al punto 158 della decisione impugnata la Commissione ha sottolineato la crescita significativa di TikTok, che seguiva una traiettoria stabile al rialzo, e, al punto 160 di detta decisione, ha rilevato che non è insolito nei mercati digitali che talune caratteristiche riuscite di un servizio siano rapidamente imitate da altri servizi.

305

Su tale base, la Commissione ha potuto correttamente ritenere che il fatto che alcune piattaforme di altri gatekeeper abbiano potuto lanciare servizi che imitano talune caratteristiche di TikTok e che tali servizi abbiano potuto registrare una crescita significativa non implica che la posizione della ByteDance non fosse consolidata e duratura, dato che essa ha continuato a crescere indipendentemente dalle circostanze summenzionate.

306

Sotto un secondo profilo, si deve osservare che l’argomento della ricorrente verte sul fatto che altri gatekeeper nella stessa categoria di SPB, ossia Meta e Alphabet, hanno contestato la posizione della ByteDance, il che dimostrerebbe, secondo la ricorrente, che tale posizione non era consolidata e duratura.

307

Tuttavia, il DMA ha lo scopo di garantire la contendibilità della posizione dei gatekeeper non solo da parte di altri gatekeeper, ma anche, se non soprattutto, da parte di altri operatori che non sono gatekeeper per un determinato SPB.

308

Infatti, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, il DMA persegue l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, «per tutte le imprese», che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper siano equi e contendibili in tutta l’Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

309

A tal riguardo, il considerando 32 del DMA precisa che la contendibilità dovrebbe riguardare la capacità delle imprese di superare efficacemente le barriere all’ingresso e all’espansione e di contestare il gatekeeper per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi. Facendo riferimento alle barriere all’ingresso e all’espansione nonché alla capacità delle imprese di contestare il gatekeeper, tale considerando dimostra che la nozione di «contendibilità» riguarda soprattutto la capacità delle imprese che non sono gatekeeper per un determinato SPB di contestare i gatekeeper per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi.

310

Inoltre, sempre ai sensi del considerando 32 del DMA, la contendibilità dei servizi nel settore digitale può essere limitata anche in presenza di più di un gatekeeper per un SPB. Ne consegue implicitamente ma necessariamente che il fatto che possa esservi un certo grado di concorrenza tra più gatekeeper per un SPB non significa che la contendibilità di tale SPB non sia limitata.

311

Pertanto, i menzionati argomenti della ricorrente, nella parte in cui vertono sul fatto che la posizione della ByteDance sarebbe stata contestata da altri gatekeeper, non possono valere da fondamento per concludere che la contendibilità della posizione di quest’ultima non è limitata, ai fini del DMA, e che detta posizione non è, per tale motivo, consolidata e duratura.

312

In udienza, la ricorrente ha inoltre sostenuto che la posizione della ByteDance era stata contestata anche da altre imprese che non erano gatekeeper. A tal riguardo, essa ha fatto riferimento alla tabella 6 contenuta nel punto 125 del ricorso.

313

Tuttavia, la tabella 6 contenuta nel punto 125 del ricorso non era stata presentata durante il procedimento amministrativo, cosicché essa deve essere respinta in quanto irricevibile per i motivi esposti ai precedenti punti da 232 a 237. È vero che una parte dei dati contenuti in tale tabella era stata indicata in un’altra tabella contenuta nella parte della notifica vertente sulla presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, al fine di suffragare l’argomentazione della ricorrente secondo cui TikTok doveva affrontare un numero elevato di concorrenti. La Commissione ha peraltro risposto a tale argomentazione ai punti da 150 a 154 della decisione impugnata, vertenti sull’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, che non sono stati contestati dalla ricorrente. Tuttavia, durante il procedimento amministrativo, la ricorrente non si è basata su quest’altra tabella per sostenere che la ByteDance non deteneva una posizione consolidata e duratura, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del DMA. Orbene, è giocoforza ricordare che, come è stato rilevato al precedente punto 233, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2023/814, l’impresa interessata deve fornire le sue argomentazioni in un allegato della sua notifica indicando chiaramente a quale dei tre requisiti cumulativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del DMA si riferiscono le sue argomentazioni e spiegare, per ciascuna argomentazione, perché, eccezionalmente, il SPB pertinente non soddisfa il requisito in questione, pur avendo raggiunto la soglia corrispondente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

314

Inoltre, e in ogni caso, tale argomentazione non è sufficientemente fondata. Infatti, la tabella 6 che figura al punto 125 del ricorso si limita ad indicare l’anno in cui è stato lanciato un servizio che imita TikTok, senza fornire alcuna informazione specifica riguardo alla portata di tali servizi o altri dati rilevanti.

315

In quarto luogo, la ricorrente descrive la posizione della ByteDance come quella di un «nuovo entrante sul mercato» che contesta la posizione dei gatekeeper e afferma che tale nozione e quella di «gatekeeper» si escludono a vicenda, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione al punto 159 della decisione impugnata.

316

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che se, in effetti, nel 2018 TikTok era un nuovo entrante sul mercato interno che intendeva contestare la posizione di operatori affermati quali Meta e Alphabet, tuttavia, successivamente, la sua posizione si è consolidata, e rapidamente, superando di gran lunga le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, e beneficiando di un tasso di crescita esponenziale, sia in termini di ricavi che in termini di numero di utenti, cosicché, come risulta dal punto 159 della decisione impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, la portata relativa di TikTok ha raggiunto la metà delle dimensioni di Facebook e di quelle di Instagram, le quali erano tuttavia presenti sul mercato interno da molto tempo.

317

Tali circostanze tendono ad illustrare il fatto che un’impresa che in un primo tempo era un nuovo entrante sul mercato interno, e intendeva contestare la posizione dei gatekeeper, può successivamente diventare a sua volta un gatekeeper.

318

Infine, la ricorrente addebita alla Commissione di non avere spiegato le ragioni per le quali il numero di utenti di TikTok dimostra che la posizione della ByteDance era consolidata, mentre essa non aveva un ecosistema e non beneficiava di effetti di lock‑in.

319

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che le argomentazioni della ricorrente relative all’assenza di un ecosistema o di effetti di lock‑in sono state esaminate e correttamente respinte dalla Commissione nella parte della decisione impugnata relativa alla presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA (v. punti da 121 a 215 supra).

320

Pertanto, alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti presentati dalla ricorrente per confutare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del DMA.

7.   Sul rigetto delle argomentazioni «supplementari» della ricorrente (prima censura della prima parte del primo motivo)

a)   Argomenti delle parti

321

Come è stato rilevato ai precedenti punti da 52 a 56, la ricorrente sostiene, come essa ha precisato in udienza, che la Commissione ha respinto erroneamente, al punto 161 della decisione impugnata, le sue argomentazioni «supplementari» per il motivo che non erano direttamente relative ai criteri quantitativi ai sensi del considerando 23 del DMA.

322

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

b)   Giudizio del Tribunale

323

Occorre rilevare che, nella notifica, la ricorrente, dopo avere presentato tutte le sue argomentazioni e prove per confutare ciascuna delle tre presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, ha addotto, in una nuova parte intitolata «Designazione contraria agli obiettivi politici del [DMA]», argomentazioni «supplementari» con le quali faceva valere, in sostanza, che la designazione della ByteDance come gatekeeper era in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal DMA.

324

In particolare, come risulta dalla sezione 5.1.3.1.4 della decisione impugnata, nonché dalla lettera della ricorrente del 2 agosto 2023 (v. punto 6 supra), con le sue argomentazioni «supplementari» la ricorrente sosteneva in sostanza, in primo luogo, che l’applicazione del DMA doveva consentire che nuovi entranti sul mercato come TikTok potessero contestare le piattaforme ben consolidate, in secondo luogo, che la designazione della ByteDance come gatekeeper imponeva un costo di conformità significativo ad un nuovo entrante sul mercato già [riservato] come lei e limitava la sua capacità di entrare su nuovi mercati, e, in terzo luogo, che la Commissione non applicava correttamente il quadro normativo sostanziale e procedurale di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, giacché, anzitutto, interpretava tale disposizione nonché il considerando 23 del DMA in modo troppo restrittivo, privando così il «processo di confutazione delle presunzioni» del suo obiettivo consistente nell’eliminare «falsi positivi», inoltre, respingeva le circostanze relative al funzionamento di TikTok in quanto irrilevanti, senza tuttavia informarla delle circostanze che sarebbero state ritenute rilevanti, privando di oggetto il suddetto processo in violazione dei suoi diritti, e, infine, violava i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, dato che, ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto avviare un’indagine di mercato a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA.

325

La Commissione ha respinto le argomentazioni «supplementari» al punto 161 della decisione impugnata per il motivo che non erano direttamente relative alle soglie quantitative previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, ai sensi del considerando 23 del DMA.

326

A tal riguardo, si deve constatare che le argomentazioni «supplementari» della ricorrente non miravano a confutare concretamente e specificamente una delle tre presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, bensì consistevano in generiche affermazioni riguardanti gli obiettivi perseguiti dal DMA e l’oggetto dell’articolo 3, paragrafo 5, del DMA nonché l’effetto utile di quest’ultima disposizione.

327

Di conseguenza, la Commissione ha constatato, senza incorrere in errore, che esse non erano direttamente relative a dette presunzioni e dovevano quindi essere respinte per tale motivo.

328

Pertanto, e alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 39 a 56, occorre respingere la prima censura della prima parte del primo motivo in quanto infondata.

8.   Sulla valutazione complessiva delle prove presentate dalla ricorrente (primo motivo, quinta parte)

a)   Argomenti delle parti

329

La ricorrente sostiene che la Commissione ha seguito un approccio frammentario e a compartimenti stagni nella decisione impugnata, omettendo di effettuare una valutazione complessiva delle prove che essa aveva presentato al fine di confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. A suo avviso, tali prove, complessivamente considerate, dimostrerebbero che essa non è un gatekeeper o, quanto meno, che la Commissione avrebbe dovuto avviare un’indagine di mercato al fine di accertare se così fosse.

330

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

b)   Giudizio del Tribunale

331

Nella decisione impugnata, la Commissione ha respinto tutte le argomentazioni e le prove presentate dalla ricorrente, concludendo, in relazione a ciascuna delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, che dette argomentazioni e prove non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio tali presunzioni, come risulta dai punti 120, 125 e 155 della decisione impugnata.

332

Al punto 163 della decisione impugnata, la Commissione ha poi concluso che, per i motivi esposti ai punti da 120 a 162 di detta decisione, le argomentazioni presentate dalla ricorrente non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

333

Ne consegue che, avendo respinto ciascuna delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, la Commissione ha ritenuto che esse, considerate individualmente o nel loro insieme nel contesto di ciascuna delle presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA, non fossero sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio queste ultime.

334

La ricorrente, facendo riferimento ai punti 130 e 135 della decisione impugnata, nei quali la Commissione ha sottolineato che l’esistenza di un ecosistema non era una condizione indispensabile per la designazione come gatekeeper e che l’esistenza di multihoming non era, di per sé, un indizio del fatto che il pertinente SPB non costituiva un punto di accesso importante, addebita alla Commissione di non avere proceduto a una valutazione globale di tali argomentazioni.

335

Tuttavia, la Commissione non ha respinto le argomentazioni della ricorrente relative all’assenza di un ecosistema e all’esistenza di multihoming per il solo motivo che l’esistenza di un ecosistema non è una condizione indispensabile per la designazione come gatekeeper e che l’esistenza di multihoming non è, di per sé, un indizio del fatto che il pertinente SPB non costituisce un punto di accesso importante. Infatti, essa ha respinto tali argomentazioni anche sulla base di altri motivi, esposti ai punti da 127 a 142 della decisione impugnata, vertenti in particolare sul fatto che esse non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA, come risulta dai precedenti punti da 121 a 215.

336

Orbene, la ricorrente non presenta nessun altro argomento specifico idoneo a dimostrare che la conclusione cui è giunta la Commissione sarebbe stata diversa se essa avesse esaminato le sue argomentazioni e prove nel loro insieme.

337

Pertanto, occorre respingere la quinta parte del primo motivo in quanto infondata.

B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

1.   Argomenti delle parti

338

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per il motivo che, nella decisione impugnata, si è basata su elementi di fatto e di diritto sui quali essa non aveva avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni durante il procedimento amministrativo. A suo avviso, tali elementi sono stati essenziali per la Commissione al fine di rispondere alle argomentazioni che essa aveva presentato per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

339

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.   Giudizio del Tribunale

340

L’articolo 34 del DMA, intitolato «Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo», al paragrafo 1, prevede, in particolare, l’obbligo per la Commissione di dare all’impresa in questione, prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 8, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del DMA, l’opportunità di essere ascoltata in merito alle constatazioni preliminari della Commissione.

341

Atteso che le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del DMA, vale a dire le decisioni con le quali la Commissione designa un’impresa come gatekeeper respingendone le argomentazioni dirette a mettere in dubbio le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA senza avviare un’indagine di mercato, non sono menzionate nel testo dell’articolo 34, paragrafo 1, del DMA, occorre rilevare che quest’ultima disposizione non era applicabile nel caso di specie.

342

Ciò posto, l’articolo 34, paragrafo 4, del DMA prevede che nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Il considerando 109 del DMA prevede in particolare che quest’ultimo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta e che esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

343

Inoltre, secondo la giurisprudenza, i diritti della difesa sono diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto. Tale principio generale del diritto dell’Unione è sancito, nell’ambito del diritto ad una buona amministrazione, dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta e trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (v. sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punto 80 e giurisprudenza ivi citata). Così, il rispetto del diritto di essere ascoltato si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenze del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

344

Pertanto, conformemente all’articolo 41 della Carta, ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, il che comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Secondo la giurisprudenza, detto diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

345

Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, prima dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente è stata ascoltata a più riprese. Infatti, anzitutto, prima della notifica stessa, vi sono state almeno quattro riunioni tra la ricorrente e la Commissione, il 15 dicembre 2022 nonché il 23 marzo, il 2 maggio e 13 giugno 2023. Successivamente, dopo la presentazione della notifica in data 3 luglio 2023, la Commissione, il 26 luglio 2023, ha comunicato alla ricorrente il parere preliminare e le ha dato la possibilità di far valere la sua posizione, cosa che quest’ultima ha fatto con lettera del 2 agosto 2023. Infine, il 17 agosto 2023 si è tenuta un’altra riunione tra la ricorrente e la Commissione.

346

La ricorrente sostiene tuttavia che, nonostante tali molteplici scambi, essa non ha avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni su quattro elementi di fatto e di diritto specifici presi in considerazione nei suoi confronti nella decisione impugnata.

347

In primo luogo, la ricorrente sostiene di non essere stata ascoltata, durante il procedimento amministrativo, in merito all’asserita esclusione delle prove «qualitative» ai sensi del considerando 23 del DMA.

348

Tuttavia, dal fascicolo risulta che, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, essa ha avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sull’interpretazione del considerando 23 della DMA prima dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, da un verbale della riunione tra la ricorrente e la Commissione del 17 agosto 2023, redatto dalla ricorrente stessa, risulta che detta interpretazione nonché l’articolazione del menzionato considerando con l’articolo 3 del DMA sono state oggetto di discussione.

349

In ogni caso, da una giurisprudenza costante risulta che, sebbene il diritto di essere ascoltato si estenda a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, esso non si estende tuttavia alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, da C‑155/18 P a C‑158/18 P, EU:C:2020:151, punto 94, e del 1o febbraio 2023, SJ/Commissione, T‑659/20, non pubblicata, EU:T:2023:32, punto 11).

350

In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non averla ascoltata, durante il procedimento amministrativo, in merito all’affermazione, contenuta nel punto 128 della decisione impugnata, secondo cui la portata relativa di TikTok rispetto a quella di altri servizi di social network online è determinante ai fini della designazione di un gatekeeper.

351

A tal riguardo, occorre subito precisare che, al punto 128 della decisione impugnata, la Commissione non ha considerato che la portata relativa di TikTok rispetto a quella di altri servizi di social network online era «determinante ai fini della designazione di un gatekeeper», come affermato dalla ricorrente, ma si è limitata a sottolineare che, nel caso di specie, «il confronto pertinente è quello tra la portata del servizio di social network online della ByteDance, TikTok, e quella di altri fornitori di servizi analoghi, indipendentemente dalla portata delle loro attività pubblicitarie online». Inoltre, dalla formulazione stessa del considerando 23 del DMA risulta che occorre prendere in considerazione segnatamente l’«importanza del [SPB] dell’impresa, tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo [SPB]», fermo restando che, come è stato rilevato al precedente punto 348, la ricorrente ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’interpretazione di quest’ultimo considerando prima dell’adozione di detta decisione.

352

In ogni caso, si deve rilevare che la questione della portata relativa di TikTok rispetto a quella di altri servizi di social network online è stata discussa durante il procedimento amministrativo. Infatti, nel parere preliminare, la Commissione ha precisato che l’affermazione della ricorrente secondo cui TikTok doveva affrontare un numero elevato di concorrenti nel settore dei social network online non teneva conto del fatto che la portata di TikTok era considerevole, anche in confronto ad altri servizi di social network online, dato che le dimensioni di TikTok nell’Unione corrispondevano a circa la metà di quelle di Facebook e di Instagram, il che indicherebbe che la portata di TikTok non era insignificante. La ricorrente ha risposto a tale osservazione in particolare nei punti 32 e 42 della sua lettera del 2 agosto 2023.

353

In terzo luogo, si deve rilevare per contro che, come sostiene la ricorrente e senza che ciò sia seriamente contestato dalla Commissione, la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni durante il procedimento amministrativo in merito alla constatazione operata dalla Commissione al punto 132 della decisione impugnata, secondo cui la ByteDance possedeva un proprio ecosistema, ed è quindi stato violato il suo diritto di essere ascoltata. Infatti, se è vero che l’assenza di un ecosistema e le sue conseguenze sulla designazione della ByteDance come gatekeeper erano state oggetto di discussioni tra le parti, la Commissione non aveva però informato la ricorrente del suo parere secondo cui la ByteDance disponeva, di fatto, di un ecosistema.

354

La Commissione fa tuttavia valere che la constatazione contenuta nel punto 132 della decisione impugnata non era decisiva, bensì rivestiva un carattere secondario nell’economia della stessa, e che la ricorrente non ha dimostrato che avrebbe potuto difendersi meglio in assenza dell’irregolarità constatata.

355

Secondo una giurisprudenza costante, una violazione del diritto di essere ascoltato non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto impugnato. Infatti, occorre anche che la parte ricorrente dimostri non già che la decisione della Commissione sarebbe stata diversa in mancanza dell’irregolarità procedurale di cui trattasi, ma unicamente che tale possibilità non è del tutto esclusa poiché tale parte avrebbe potuto difendersi meglio in mancanza di siffatta irregolarità (v. sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi‑Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

356

Nel caso di specie, il rigetto, da parte della Commissione, delle argomentazioni della ricorrente relative all’asserita assenza di un ecosistema si fonda su vari motivi basati, ad eccezione del punto 132 della decisione impugnata, sull’ipotesi più favorevole alla ricorrente, vale a dire che la ByteDance non disponesse di un ecosistema. Orbene, come risulta dai precedenti punti da 121 a 162, tali altri motivi erano sufficienti di per sé e indipendentemente dalla constatazione operata nel menzionato punto 132 a giustificare la conclusione della Commissione secondo cui le suddette argomentazioni non erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA.

357

In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che, in assenza dell’irregolarità constatata, non era del tutto escluso che la decisione della Commissione avrebbe potuto essere diversa.

358

In quarto e ultimo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non averla ascoltata durante il procedimento amministrativo in merito alle constatazioni operate ai punti 54 e 141 della decisione impugnata, secondo cui l’intensità dell’utilizzo di TikTok sarebbe superiore a quella osservata su altre piattaforme di social network online.

359

A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che il punto 54 della decisione impugnata fa parte della sezione 5.1.1 di detta decisione, intitolata «Qualificazione e delimitazione del SPB» (punti da 25 a 66 di tale decisione), in cui la Commissione ha esposto le ragioni per le quali TikTok doveva essere considerata un servizio di social network online, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del DMA.

360

Orbene, dal momento che, nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente non contesta la qualificazione di TikTok come servizio di social network online, il suo argomento relativo ad una presunta violazione del suo diritto di essere ascoltata in merito alle valutazioni della Commissione esposte al punto 54 della decisione impugnata non può che essere respinto in quanto inconferente.

361

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il punto 141 della decisione impugnata, la Commissione non nega di non avere ascoltato la ricorrente specificamente sulla questione dell’intensità dell’utilizzo di TikTok, ma sostiene che tale aspetto di detta decisione aveva solo un carattere secondario nell’economia della stessa e che la ricorrente non dimostra che, se fosse stata ascoltata, avrebbe potuto difendersi meglio.

362

Al punto 141 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che i dati presentati dalla ricorrente per dimostrare che gli utenti di TikTok optavano per un multihoming in percentuale superiore a quelle osservate tra gli utenti di Facebook e di Instagram avevano un valore probatorio limitato in quanto Facebook e Instagram erano attive nell’Unione prima del lancio di TikTok e avevano una base di utenti finali più ampia di quella di TikTok. Essa ha aggiunto che, «inoltre», i dati in parola non riflettevano l’intensità di utilizzo di tali diverse piattaforme. A quest’ultimo proposito, la Commissione ha osservato che era stato constatato a più riprese che TikTok aveva un tasso di coinvolgimento nettamente più elevato rispetto ad altri servizi di social network online, che gli utenti finali trascorrevano significativamente più tempo su TikTok che su altri servizi di social network online e che ciò si verificava in particolare per gli utenti finali più giovani. A sostegno di tali affermazioni, la Commissione ha fatto riferimento a due articoli pubblicati online, citati nelle note 152 e 153 di detta decisione.

363

Da un lato, dal tenore del punto 141 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che il valore probatorio dei dati presentati dalla ricorrente a sostegno della sua argomentazione relativa al multihoming fosse limitato per il motivo che essi potevano spiegarsi con il semplice fatto che Facebook e Instagram erano state attive nell’Unione prima dell’arrivo di TikTok e disponevano già di un numero più elevato di utenti finali. Il motivo vertente sul fatto che essi non riflettevano l’intensità dell’utilizzo delle diverse piattaforme di social network online rivestiva quindi un carattere supplementare che dimostrava lo scarso valore probatorio di tali dati, come dimostra l’impiego del termine «inoltre».

364

Oltre a ciò, la parte criticata del punto 141 della decisione impugnata è solo uno dei vari motivi per i quali la Commissione ha respinto le argomentazioni della ricorrente relative al multihoming dei suoi utenti.

365

Dall’altro lato, interrogata nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento sulla questione se essa avesse contestato, nel presente ricorso, la sostanza stessa delle constatazioni effettuate al punto 141 in fine della decisione impugnata per quanto riguarda l’intensità dell’utilizzo, e se avrebbe potuto difendersi meglio in assenza dell’asserita irregolarità, la ricorrente ha risposto in senso affermativo. A tal riguardo, essa ha fatto riferimento ai suoi argomenti addotti nel ricorso riguardanti le spese pubblicitarie degli inserzionisti e le spese degli utenti commerciali registrati su TikTok, i quali dimostrerebbero che il livello di interazione di queste due categorie di utenti era basso. Tuttavia, il suddetto punto riguarda l’intensità di utilizzo da parte degli utenti finali e non quella dell’utilizzo da parte degli inserzionisti o degli utenti commerciali.

366

La ricorrente ha inoltre richiamato, nella sua risposta, il proprio argomento sollevato nel ricorso secondo cui TikTok è poco o per nulla utilizzata «come social network», mentre la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, su dati che rilevano il tempo trascorso su TikTok guardando passivamente video e non il tempo trascorso interagendo nell’ambito di un social network online. A suo avviso, il tempo trascorso a guardare video non sarebbe un criterio appropriato per misurare l’interazione degli utenti di TikTok rispetto ai social network come Facebook, Instagram, LinkedIn o altri.

367

Tuttavia, è giocoforza constatare che né nel ricorso né nella sua risposta ai quesiti del Tribunale la ricorrente ha contestato l’esattezza del fatto, rilevato al punto 141 della decisione impugnata, che gli utenti finali, e in particolare i giovani, trascorrono significativamente più tempo su TikTok in confronto al tempo che trascorrono su altre piattaforme di social network online.

368

Infatti, la ricorrente si limita a far valere che il tempo trascorso dagli utenti finali su TikTok consiste principalmente nel guardare video e che, per tale ragione, non si tratta di un criterio appropriato per misurare l’intensità dell’utilizzo di TikTok come servizio di social network online. Tuttavia, come è stato ricordato al precedente punto 193, conformemente all’articolo 2, punto 7, del DMA, un servizio di social network online è una piattaforma che consente a detti utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso video. Pertanto, la scoperta e la condivisione di video possono essere una delle funzionalità essenziali di una piattaforma di social network online, cosicché il tempo trascorso a guardare video su una piattaforma siffatta costituisce un criterio pertinente per misurare l’intensità dell’utilizzo da parte dei suoi utenti.

369

Peraltro, ai punti 42 e 49 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che una delle funzionalità essenziali di TikTok consiste nella messa a disposizione del pubblico di video generati dagli utenti e che le sue funzionalità vanno al di là di quelle proprie di una piattaforma di condivisione di video, cosicché TikTok deve essere qualificata come un servizio di social network online. Orbene, la ricorrente non contesta, nell’ambito del presente ricorso, né i suddetti punti, né la qualificazione di TikTok come servizio di social network online. Pertanto, poiché la messa a disposizione del pubblico di video generati dagli utenti è una delle funzionalità essenziali di TikTok in quanto servizio di social network online, la ricorrente non può contestare che, per quanto riguarda TikTok, il tempo trascorso dai suoi utenti a guardare video costituisca un parametro appropriato per misurare l’intensità del loro utilizzo di detta piattaforma.

370

In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 355, che non è del tutto escluso che la decisione della Commissione sarebbe stata diversa se essa avesse avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni operate al suddetto punto 141 in fine della decisione impugnata riguardo all’intensità dell’utilizzo di TikTok.

371

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

C. Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento

1.   Argomenti delle parti

372

La ricorrente sostiene in sostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto, nella decisione impugnata, ha respinto le sue argomentazioni «qualitative», mentre in altre decisioni aveva accolto questo tipo di argomentazioni.

373

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.   Giudizio del Tribunale

374

Con il suo terzo motivo, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento derivante dalla prassi decisionale della Commissione.

375

Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 68, la Commissione è tenuta a procedere ad un’analisi individualizzata delle circostanze specifiche di ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori riguardanti altri operatori economici o altri SPB.

376

In ogni caso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito agli articoli 20 e 21 della Carta, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza del 16 giugno 2022, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, C‑698/19 P, EU:C:2022:480, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).

377

Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, del DMA, l’esame delle argomentazioni presentate dall’impresa interessata per confutare le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA deve tenere conto delle «circostanze relative al funzionamento del pertinente [SPB]».

378

Nel caso di specie, è sufficiente constatare che i punti delle decisioni della Commissione citati dalla ricorrente nel suo ricorso riguardavano altre categorie di SPB e non servizi di social network online. Orbene, la ricorrente non spiega per quale motivo le circostanze relative al funzionamento di tali altre categorie di SPB sarebbero comparabili a quelle relative al funzionamento di un servizio di social network online come TikTok.

379

Pertanto, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

IV. Sulle spese

380

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

381

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Bytedance Ltd è condannata alle spese, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

 

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024.

Firme


( i ) «Il punto 70 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla pubblicazione iniziale».

( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Dati riservati omessi.

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