ECLI:EU:T:2025:754•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 luglio 2025.#Bloom contro Commissione europea.#Politica comune della pesca – Risoluzione IOTC sulla gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci – Obiezione della Commissione – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Atto che può essere oggetto di una richiesta di riesame interno – Nozione di “disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006.#Causa T-1049/23.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 luglio 2025.#Bloom contro Commissione europea.#Politica comune della pesca – Risoluzione IOTC sulla gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci – Obiezione della Commissione – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Atto che può essere oggetto di una richiesta di riesame interno – Nozione di “disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006.#Causa T-1049/23.
ECLI:EU:T:2025:754Eu Chamb Extd 07 T23 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)
23 luglio 2025 ( *1 )
«Politica comune della pesca – Risoluzione IOTC sulla gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci – Obiezione della Commissione – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Atto che può essere oggetto di una richiesta di riesame interno – Nozione di “disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale”– Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006»
Nella causa T‑1049/23,
Bloom, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da F. Lafforgue, avvocato,
ricorrente,
sostenuta da
Blue Marine Foundation, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da P. de Bandt e C. Binet, avvocati,
interveniente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Dawes, B. Hofstötter e D. Milanowska, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato da A. Pérez-Zurita Gutiérrez e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti,
e da
Repubblica francese, rappresentata da B. Fodda, M. de Lisi, B. Travard e P. Chansou, in qualità di agenti,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),
composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. Buttigieg, G. Hesse (relatore), I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová, giudici,
cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Bloom, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 30 agosto 2023 che respinge in quanto irricevibile la sua richiesta di riesame interno dell’11 maggio 2023 riguardante la decisione della Commissione recante obiezioni alla risoluzione n. 23/02 della Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (IOTC) relativa alla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (in prosieguo: i «FAD») all’interno della zona di competenza (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
|
2 |
La ricorrente è un’organizzazione non governativa (ONG) che mira a contribuire alla conservazione della biodiversità marina e degli habitat marini. |
|
3 |
La IOTC è un’organizzazione internazionale preposta a preservare le risorse di tonno nell’Oceano Indiano di cui l’Unione europea è parte contraente in forza della decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la [IOTC] (GU 1995, L 236, pag. 24). |
|
4 |
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo che istituisce la [IOTC] (GU 1995, L 236, pag. 25), quest’ultima «può adottare, a maggioranza di due terzi di tali membri (...) misure di conservazione e di gestione aventi forza cogente per i membri della [IOTC]». |
|
5 |
L’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce la [IOTC] prevede quanto segue: «Ciascun membro della [IOTC] può, entro 120 giorni a decorrere dalla data indicata o entro un altro termine fissato dalla [IOTC] (...), sollevare obiezione ad una misura di conservazione o di gestione adottata in forza del paragrafo 1. Un membro della [IOTC] che ha sollevato obiezione ad una misura non è tenuto ad applicarla. Qualsiasi altro membro della [IOTC] può parimenti sollevare obiezione entro un termine supplementare di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 120 giorni (...)». |
|
6 |
L’articolo IX, paragrafo 6, dell’accordo che istituisce la [IOTC] è così formulato: «Se vengono sollevate obiezioni ad una misura adottata a norma del paragrafo 1 da più di un terzo dei membri della [IOTC], gli altri membri non sono vincolati da tale misura; ciò non esclude la possibilità che questi membri, o una parte di essi, convengano di attenersi alla misura in questione». |
|
7 |
La decisione (UE) 2019/860 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della [IOTC] e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della IOTC (GU 2019, L 140, pag. 33), definisce la posizione che l’Unione deve adottare in seno alla IOTC per il periodo 2019-2023. L’allegato I della decisione 2019/860 contiene «principi» e «orientamenti». In applicazione del punto 2, lettera f), di tale allegato, l’Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l’adozione da parte della IOTC di misure volte a gestire l’utilizzo dei FAD, in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l’uso dei FAD, per ridurne l’impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi. |
|
8 |
L’allegato II della decisione 2019/860 definisce la procedura applicata per stabilire ogni anno la posizione dell’Unione e prevede che: «Prima di ogni riunione della IOTC, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l’Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato I. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della IOTC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Qualora, nel corso di una riunione della IOTC sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell’Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori». |
|
9 |
Nella sua sesta sessione straordinaria, tenutasi dal 3 al 5 febbraio 2023, la IOTC ha adottato la risoluzione n. 23/02 relativa alla gestione dei FAD. I FAD sono sistemi galleggianti artificiali che consentono di attirare i pesci per facilitare la pesca. Detta risoluzione prevedeva in particolare una riduzione progressiva del numero di FAD derivanti autorizzati per nave, la creazione di un registro dei FAD derivanti al fine di aumentare la trasparenza e il monitoraggio di tali dispositivi e un divieto dei FAD derivanti nell’Oceano Indiano per 72 giorni ogni anno. |
|
10 |
Ai sensi del secondo considerando della risoluzione n. 23/02, gli articoli 5 e 6 dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transazionali e degli stock ittici altamente migratori (GU 1998, L 189, pag. 17) impongono agli Stati di applicare ampiamente il principio di precauzione alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici altamente migratori al fine di proteggere le risorse marine vive e preservare l’ambiente marino. |
|
11 |
In base al terzo considerando della risoluzione n. 23/02, nell’ambito dell’applicazione del principio di precauzione, l’articolo 6 dell’accordo menzionato al precedente punto 10 impone agli Stati di essere più prudenti quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate e vieta di invocare la mancanza di informazioni scientifiche adeguate per presentare successivamente o non adottare misure di conservazione e di gestione. |
|
12 |
L’11 aprile 2023, la Commissione ha presentato, a nome dell’Unione, un’obiezione ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce la [IOTC] contro la risoluzione n. 23/02 (in prosieguo: l’«obiezione controversa») (v. punto 5 supra). Essa indica nella lettera esplicativa, in sostanza, che l’attuazione di detta risoluzione rappresenta un onere sproporzionato per le flotte di pescherecci con reti da circuizione a chiusura, o addirittura che tale attuazione è praticamente impossibile. Inoltre, le misure contenute in tale risoluzione non sarebbero supportate da prove scientifiche. |
|
13 |
Altri dieci membri della IOTC hanno presentato obiezioni alla risoluzione n. 23/02 entro i termini previsti dall’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce la [IOTC]. Pertanto, tale risoluzione non è divenuta vincolante in forza del paragrafo 6 del medesimo articolo (v. punti 5 e 6 supra). |
|
14 |
L’11 maggio 2023, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno dell’obiezione controversa ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»). |
|
15 |
Con la decisione impugnata, la Commissione ha respinto la domanda di riesame presentata dalla ricorrente in quanto irricevibile, con la motivazione che l’obiezione controversa non era un «atto amministrativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, in quanto tale obiezione non conteneva alcuna disposizione idonea a configurare una violazione del diritto ambientale quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento. La presentazione dell’obiezione controversa all’adozione di nuove norme in seno alla IOTC non comporterebbe alcun effetto negativo sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione. |
Conclusioni delle parti
|
16 |
La ricorrente, sostenuta dalla Blue Marine Foundation, chiede che il Tribunale voglia:
|
|
17 |
La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
|
In diritto
|
18 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus. Il secondo motivo riguarda la violazione del principio di precauzione. Il terzo motivo concerne la violazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1). |
|
19 |
Con il primo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla Blue Marine Foundation, afferma, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente respinto in quanto irricevibile la sua domanda di riesame dell’obiezione controversa per il motivo che quest’ultima non conteneva «disposizioni che [potevano] configurare una violazione del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus. Infatti, l’obiezione controversa violerebbe, da un lato, il principio di precauzione e, dall’altro, il regolamento n. 1224/2009. Siffatte violazioni costituirebbero effettivamente violazioni del diritto ambientale dell’Unione, indipendentemente dall’attuazione della risoluzione n. 23/02 nell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
|
20 |
La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, contesta l’argomento della ricorrente. Essa sostiene, anzitutto, che il primo motivo è irricevibile in quanto rinvia in modo generico alla domanda di riesame. Esso non conterrebbe quindi gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda. In subordine, essa sostiene che il primo motivo è infondato. Infatti, la ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo l’obiezione controversa potrebbe avere un effetto negativo sulla realizzazione degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale enunciati all’articolo 191 TFUE. |
|
21 |
La Commissione sottolinea, in proposito, che la decisione di sollevare un’obiezione all’adozione di nuove norme della IOTC, pur continuando a rispettare il quadro giuridico esistente dell’Unione, non può comportare effetti negativi sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione e non è quindi, in quanto tale, idonea a violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus. |
Sulla ricevibilità del primo motivo
|
22 |
Per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo, la Commissione considera, senza una motivazione particolare, che la ricorrente si limita a reiterare i motivi della sua richiesta di riesame interno. |
|
23 |
In proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, se necessario, senza ulteriori informazioni a supporto (sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione,T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 191). |
|
24 |
Si deve altresì ricordare che, affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile, occorre, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme summenzionate, devono figurare nel ricorso (v. sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione,T‑194/13, EU:T:2017:144, punto 192 e giurisprudenza citata). |
|
25 |
Nel caso di specie, alla lettura dei punti da 48 a 51 del ricorso, relativi al primo motivo, nonché dei punti da 42 a 47 di quest’ultimo, relativi alla nozione di «disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale», è giocoforza constatare che gli elementi di fatto e di diritto sui quali la ricorrente fonda la sua argomentazione, come sintetizzata al precedente punto 19, sono immediatamente comprensibili alla luce del testo del ricorso stesso, e ciò sebbene la ricorrente rinvii alla sua domanda di riesame interno e ai suoi motivi secondo e terzo per dimostrare che l’obiezione controversa viola il principio di precauzione nonché il regolamento n. 1224/2009. |
|
26 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il primo motivo è ricevibile alla luce dei requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. |
Sulla fondatezza del primo motivo
|
27 |
In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, una qualsiasi ONG o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 di tale regolamento ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. Detta richiesta deve contenere una motivazione del riesame. |
|
28 |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus definisce la nozione di «atto amministrativo», ai fini di detto regolamento, come «qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)». |
|
29 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus, per «diritto ambientale» si intende «la normativa dell’Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale». |
|
30 |
In tali circostanze, la ricevibilità di una richiesta di riesame interno è effettivamente subordinata all’esistenza di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa che possa configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi del regolamento Aarhus (ordinanza del 6 giugno 2024, Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice/Consiglio, T‑1151/23, non pubblicata, EU:T:2024:391, punto 12). |
|
31 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente e stabilire se la Commissione potesse respingere in quanto irricevibile la domanda di riesame dell’obiezione controversa per il motivo che quest’ultima non conteneva «disposizioni che [potevano] configurare una violazione del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus. |
|
32 |
Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione sostiene di essersi limitata a presentare un’obiezione conformemente all’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce la [IOTC]. Tale azione avrebbe avuto come conseguenza che la risoluzione n. 23/02 non vincolerebbe l’Unione, cosicché quest’ultima non era tenuta ad attuare tale risoluzione nel suo ordinamento giuridico. |
|
33 |
Pertanto, secondo la Commissione, «la presentazione di un’obiezione all’adozione di nuove norme, pur continuando a rispettare il quadro giuridico esistente dell’Unione, compreso il diritto dell’Unione in materia ambientale, non comporta[va] effetti negativi sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione e non [sarebbe], in quanto tale, idonea a violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus» (punto 2.1 della decisione impugnata). |
|
34 |
Occorre rilevare, anzitutto, che la Commissione non ha respinto la domanda di riesame in quanto infondata, con la motivazione che l’obiezione controversa non configurerebbe una violazione del diritto ambientale, bensì in quanto «irricevibile», per il motivo che tale obiezione non conteneva alcuna «disposizione che potesse configurare una violazione del diritto ambientale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus e che, di conseguenza, essa non costituiva un «atto amministrativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento. |
|
35 |
In proposito, occorre rilevare che gli atti amministrativi che possono essere oggetto di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento Aarhus sono, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, gli atti non legislativi adottati da un’istituzione o da un organo dell’Unione aventi effetti giuridici ed esterni e contenenti disposizioni che possono configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. |
|
36 |
Nel caso di specie, la Commissione ha considerato irricevibile la domanda di riesame presentata dalla ricorrente per il solo motivo che essa non riguardava un atto contenente disposizioni che potevano configurare una violazione del diritto ambientale. Occorre quindi rilevare che la Commissione non ha respinto la richiesta di riesame interno in quanto irricevibile per il fatto che altre condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, riguardo a tali domande, o risultanti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, per quanto concerne la nozione di «atto amministrativo», non sarebbero soddisfatte nel caso di specie. |
|
37 |
Per quanto riguarda la questione se la richiesta di riesame di cui trattasi concernesse un atto che può configurare una violazione del diritto ambientale dell’Unione, occorre ricordare che, secondo il considerando 10 del regolamento 2021/1767, nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE, che comprendono l’«utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» e la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale». |
|
38 |
Nella sua domanda di riesame, la ricorrente, sostenuta, già durante tale fase amministrativa, dalla Blue Marine Foundation, sostiene che l’obiezione controversa poteva essere in contrasto con il principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE. Inoltre, più specificamente, l’obiezione controversa violerebbe l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22), che definisce gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), in particolare, che «la PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile». |
|
39 |
Secondo la ricorrente, l’obiezione controversa era altresì incompatibile con il regolamento n. 1224/2009 vertente sul controllo relativo alla PCP. La ricorrente sottolinea, in proposito, che l’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che «[l]a tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10% per tutte le specie». Secondo la ricorrente, l’utilizzo massiccio dei FAD da parte delle flotte francesi e spagnole nell’Oceano Indiano per pescare tonni contribuisce al superamento delle stime in tal senso. |
|
40 |
Ne consegue che i motivi di riesame che la ricorrente ha presentato nella sua domanda di riesame vertono su violazioni potenziali di disposizioni concrete del diritto ambientale, che sanciscono in particolare il principio di precauzione nel settore della PCP. |
|
41 |
Al riguardo, è giocoforza rilevare che, come risulta, in particolare, dai precedenti punti 10 e 11, il secondo e il terzo considerando della risoluzione n. 23/02 menzionano come obiettivo la conservazione degli stock ittici. |
|
42 |
Pertanto, presentando l’obiezione controversa, l’Unione si è attivamente opposta all’adozione di misure volte ad una maggiore tutela di taluni stock ittici. Più specificamente, detta obiezione ha avuto l’effetto che l’Unione non era tenuta a stabilire e ad attuare, nel suo ordinamento giuridico, le misure previste dalla risoluzione n. 23/02. |
|
43 |
Di conseguenza, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata e sebbene l’obiezione controversa non abbia comportato alcuna modifica dello stato del diritto ambientale dell’Unione, quest’ultima poteva produrre effetti negativi sulla realizzazione degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale enunciati all’articolo 191 TFUE. |
|
44 |
In tale contesto, occorre rilevare che dal considerando 11 del regolamento Aarhus risulta che anche un’omissione può essere oggetto di una domanda di riesame mentre, per definizione, in presenza di una siffatta omissione, non esiste alcuna modifica del diritto ambientale dell’Unione. |
|
45 |
In tali circostanze, la Commissione ha erroneamente respinto in quanto irricevibile la domanda di riesame della ricorrente per il motivo indicato nella decisione impugnata senza esaminare nel merito se i motivi di riesame dedotti dalla ricorrente potessero fondare dubbi plausibili, ossia seri, quanto alla valutazione del diritto ambientale da parte dell’istituzione o dell’organo dell’Unione al momento della presentazione dell’obiezione controversa (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 69, e del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione,C‑458/19 P, EU:C:2021:802, punto 60). |
|
46 |
Di conseguenza, si deve accogliere il primo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo. |
Sulle spese
|
47 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima. |
|
48 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico quindi delle proprie spese. |
|
49 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. La Blue Marine Foundation, intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente, si farà carico delle proprie spese, non avendo chiesto la condanna della Commissione alle spese. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
Kowalik-Bańczyk Buttigieg Hesse Dimitrakopoulos Ricziová Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 luglio 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.