ECLI:EU:T:2025:749•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 23 luglio 2025.#James Flett contro Commissione europea.#Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Personale dirigente presso la Commissione – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Certezza del diritto – Delega della Presidente della Commissione al suo capo di gabinetto – Responsabilità.#Causa T-613/23.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 23 luglio 2025.#James Flett contro Commissione europea.#Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Personale dirigente presso la Commissione – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Certezza del diritto – Delega della Presidente della Commissione al suo capo di gabinetto – Responsabilità.#Causa T-613/23.
ECLI:EU:T:2025:749Eu Chamb Extd 04 T23 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
23 luglio 2025 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Personale dirigente presso la Commissione – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Certezza del diritto – Delega della presidente della Commissione al suo capo di gabinetto – Responsabilità»
Nella causa T‑613/23,
James Flett, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi, avvocata,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff e A. Sauka, in qualità di agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 gennaio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. James Flett, ricorrente, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 25 gennaio 2023, con la quale una persona diversa dal sig. James Flett è stata nominata consigliere giuridico principale del team incaricato della politica del commercio e dell’organizzazione mondiale del commercio del servizio giuridico della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tale decisione. |
Fatti
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2 |
Il 23 maggio 2022, la Commissione ha pubblicato un avviso di posto vacante per il posto di consigliere giuridico principale del team incaricato della politica del commercio e dell’organizzazione mondiale del commercio, indicando i criteri di valutazione corrispondenti ai requisiti del posto. L’avviso di posto vacante precisava che il candidato selezionato sarebbe stato assunto nel grado AD 14 o AD 15. |
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3 |
A seguito della pubblicazione di tale avviso di posto vacante, otto candidati, tra cui il ricorrente, hanno presentato domanda per tale posto. |
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4 |
L’8 settembre 2022, questi otto candidati sono stati ricevuti in un colloquio dal comitato di preselezione della Commissione. Nel corso di tale colloquio, il comitato di preselezione ha posto cinque quesiti ai candidati, al fine di valutare i criteri di valutazione enunciati nell’avviso di posto vacante e di attribuire un punteggio a ciascun candidato. |
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5 |
Il 27 ottobre 2022, sulla base della relazione di preselezione e delle corrispondenti griglie di valutazione, il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il «CCN»), nell’ambito della prima fase della procedura di selezione (in prosieguo: la «prima fase»), ha selezionato i tre candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati, tra cui il ricorrente, che aveva ottenuto il punteggio migliore. Questi tre candidati dovevano successivamente partecipare alle prove del centro di valutazione e a un colloquio con il CCN, nell’ambito della seconda fase della procedura di selezione (in prosieguo: la «seconda fase»). |
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6 |
Il 22 novembre 2022, il ricorrente ha partecipato alle prove del centro di valutazione, le quali comprendevano esercizi individuali e collettivi nonché colloqui approfonditi incentrati sulle competenze dirigenziali. Su tale base è stata redatta una relazione per ciascun candidato. |
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7 |
Il 1o dicembre 2022, il ricorrente è stato ricevuto in colloquio con il CCN, così come gli altri due candidati rimasti in lizza. Al termine della seconda fase, il CCN ha ritenuto che il ricorrente non possedesse il «giusto dosaggio di competenze ed esperienza» e non l’ha selezionato per un colloquio con la Presidente della Commissione (in prosieguo: la «Presidente»). Solo A, un altro candidato, è stato selezionato per tale colloquio. |
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8 |
Il 25 gennaio 2023, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale A (e non il ricorrente) è stato nominato consigliere giuridico principale del team incaricato della politica del commercio e dell’organizzazione mondiale del commercio. |
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9 |
Il 28 febbraio 2023, il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata. |
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10 |
Il 27 giugno 2023, la Commissione ha respinto il reclamo contro la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). |
Conclusioni delle parti
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11 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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12 |
La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla competenza del Tribunale a statuire sul quarto capo della domanda
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13 |
Il ricorrente chiede che la Commissione presenti scuse formali e ritiri l’affermazione secondo cui egli non sarebbe debitamente qualificato per il posto di cui trattasi. |
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14 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che non spetta al giudice dell’Unione europea rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (sentenze del 9 dicembre 2020, GV/Commissione, T‑705/19, non pubblicata, EU:T:2020:590, punto 155, e del 30 aprile 2025, EL/Commissione, T‑325/24, non pubblicata, EU:T:2025:424, punto 10). |
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15 |
Di conseguenza, la domanda del ricorrente deve essere respinta per incompetenza. |
Sull’oggetto del ricorso
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16 |
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata nonché della decisione di rigetto del reclamo. Egli sostiene che quest’ultima contiene più che una mera conferma della decisione impugnata, senza suffragare precisamente la sua affermazione. |
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17 |
Per giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e il suo rigetto, esplicito o implicito, costituiscono parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono solo una condizione preliminare per adire il giudice. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo che ne è stato l’oggetto, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto contro cui tale reclamo è rivolto (v. sentenza dell’11 novembre 2020, AD/ECHA, T‑25/19, non pubblicata, EU:T:2020:536, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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18 |
Inoltre, tenuto conto del fatto che il procedimento precontenzioso ha carattere evolutivo, una decisione esplicita di rigetto del reclamo che contiene solo precisazioni complementari e si limita quindi a rivelare, in modo dettagliato, i motivi della conferma della decisione precedente non costituisce un atto lesivo. Nondimeno, questo stesso carattere evolutivo del procedimento precontenzioso implica che tali precisazioni complementari siano prese in considerazione per valutare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del 7 settembre 2022, Migadakis/ENISA, T‑507/21, non pubblicata, EU:T:2022:507, punto 13). |
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19 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione di rigetto del reclamo conferma la decisione impugnata, rivelandone i motivi a sostegno. La circostanza secondo cui la Commissione sia stata indotta, in risposta alle argomentazioni presentate dal ricorrente nel reclamo, a chiarire i motivi della decisione impugnata non può giustificare che la decisione di rigetto del reclamo sia considerata un atto autonomo lesivo nei confronti di quest’ultimo. |
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20 |
Di conseguenza, dato che la domanda di annullamento diretta contro la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, il ricorso deve essere considerato formalmente diretto contro la decisione impugnata, la cui motivazione è precisata dalla decisione di rigetto del reclamo. La legittimità della decisione impugnata deve quindi essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Veit/BCE, T‑474/18, non pubblicata, EU:T:2020:140, punti 24 e 25). |
Sulla domanda di annullamento
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21 |
Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte sull’inosservanza delle disposizioni che disciplinano la procedura di assunzione nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione. Il secondo motivo è fondato su errori manifesti di valutazione. Il terzo motivo verte sull’illegittimità della decisione della Commissione relativa alla politica di parità di genere, contenuta nel resoconto della 2351a riunione della Commissione tenutasi a Bruxelles (Belgio) il 30 settembre 2020 [PV(2020)2351 final dell’11 novembre 2020] (in prosieguo: la «decisione relativa alla politica di parità»). Il quarto motivo verte sul fatto che la decisione della Presidente di delegare i suoi poteri al suo capo di gabinetto per il colloquio di A non sarebbe giustificata dall’esistenza di motivi imperativi di servizio e violerebbe il principio della certezza del diritto. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza delle disposizioni che disciplinano la procedura di assunzione nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione
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22 |
Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i punti 5.2.6 e 5.2.7 della decisione SEC(2004) 1352/2 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che stabilisce la sua politica riguardante il personale di inquadramento superiore (in prosieguo: la «decisione relativa al personale di inquadramento superiore»), nonché l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del CCN. In ogni caso, il ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione. |
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23 |
In primo luogo, in forza del punto 5.2.6, secondo comma, della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, il CCN doveva stilare un elenco ristretto comprendente tutti i candidati debitamente qualificati per il posto alla luce dei criteri pubblicati nell’avviso di posto vacante. A tal riguardo, il ricorrente ritiene che, sebbene il CCN abbia potuto limitare l’elenco ristretto ad un «gruppo di candidati», ciò non gli consentisse, nel caso di specie, di mantenere un unico candidato in detto elenco, salvo agire in modo illegittimo o viziare la sua decisione di uno sviamento di procedura. |
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24 |
Inoltre, il ricorrente sottolinea che il CCN ha confermato, nell’ambito della prima fase, che egli era un candidato debitamente qualificato. In occasione della seconda fase, il CCN avrebbe ritenuto che egli non possegga il «giusto dosaggio di competenze ed esperienza», il che non denoterebbe tuttavia un cambiamento di parere rispetto a quello emesso nella prima fase. |
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25 |
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del CCN, il quale esige che i candidati siano idonei ad esercitare funzioni dirigenziali di livello superiore, non possa giustificare la selezione di un unico candidato al termine della seconda fase, salvo consentire al CCN di eliminare arbitrariamente taluni candidati, su istruzione del capo di gabinetto della Presidente. |
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26 |
In terzo luogo, il ricorrente ritiene che il CCN abbia proceduto ad una valutazione comparativa dei tre candidati prescelti ai fini della seconda fase. |
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27 |
In quarto luogo, il ricorrente sostiene che gli è stato negato un colloquio con la Presidente in violazione del punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, poiché egli avrebbe dovuto essere selezionato dal CCN al termine della seconda fase per un colloquio. |
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28 |
In quinto luogo, il ricorrente rileva che, nella decisione di rigetto del reclamo, la Commissione ha fatto valere che la Presidente conservava la facoltà di convocarlo ad un colloquio, anche se la sua candidatura era stata esclusa dal CCN al termine della seconda fase. Egli ritiene tuttavia che l’asserita irregolarità procedurale non sia sanata dall’esistenza di una siffatta facoltà. |
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29 |
In sesto luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. |
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30 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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31 |
Il ricorrente rileva, in sostanza, che la sua mancata preselezione per un colloquio con la Presidente al termine della seconda fase denota una violazione delle norme di procedura applicabili. |
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32 |
In primo luogo, conformemente al punto 5.2.6 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, il CCN deve valutare unicamente la «forza dei meriti» dei candidati per valutare il loro livello di qualificazione per il posto da ricoprire, alla luce dei risultati dei colloqui approfonditi condotti con questi ultimi e dei risultati delle prove del centro di valutazione, i quali comprendono in particolare colloqui «incentrati sulle competenze dirigenziali». Il CCN deve poi redigere un elenco di candidati comprendente «tutti coloro che, dal [suo punto di vista], rispondono al profilo definito nella descrizione del posto iniziale, vale a dire i candidati debitamente qualificati». Tale elenco deve offrire ai membri della Commissione responsabili una «scelta soddisfacente» di candidati, pur rimanendo di una lunghezza ragionevole, al fine di non imporre loro il «pesante onere di procedere alla valutazione comparativa di un gran numero di candidati». |
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33 |
Peraltro, il punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore menziona espressamente «il candidato o i candidati preselezionati» ricevuti in colloquio dal commissario preposto. Pertanto, dato che il CCN è tenuto ad escludere i candidati che non vantano le competenze richieste dall’avviso di posto vacante, in particolare la capacità di esercitare funzioni dirigenziali di livello superiore, le disposizioni summenzionate non escludono che un unico candidato sia prescelto al termine della seconda fase. |
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34 |
Nel caso di specie, il CCN ha indicato, al termine della seconda fase, i punti forti del ricorrente nonché taluni aspetti che dovevano essere migliorati, prima di concludere che, «tenuto conto di tutti gli elementi valutati durante il colloquio [con quest’ultimo]», egli non disponeva del «giusto dosaggio di competenze e di esperienza per esercitare tale particolare funzione dirigenziale di livello superiore». È quindi senza violare il punto 5.2.6 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore che il CCN ha ritenuto che il ricorrente non disponesse delle competenze richieste per il posto di cui trattasi e ha deciso di non selezionarlo per un colloquio con la Presidente. Neppure il fatto che un solo altro candidato sia stato selezionato dal CCN al termine della seconda fase è tale da configurare una violazione di detta disposizione. |
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35 |
Inoltre, la circostanza secondo cui il ricorrente sia stato selezionato dal comitato di preselezione, poi dal CCN nell’ambito della prima fase, non è in contraddizione con la decisione del CCN di escluderlo dall’elenco ristretto al termine della seconda fase, tenuto conto della natura progressiva della procedura di selezione. Tale carattere progressivo risulta, in particolare, dal punto 5.2.6, secondo comma, della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, che insiste sulla necessità di valutare, in questa fase, in quale misura i candidati siano qualificati per il posto di cui trattasi. |
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36 |
Infine, come fa valere la Commissione, l’affermazione del ricorrente secondo cui la procedura è stata sviata non è suffragata e, in ogni caso, non rimette in discussione le constatazioni formulate al precedente punto 34. Essa deve, pertanto, essere respinta. |
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37 |
In secondo luogo, il ricorrente evidenzia che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del CCN non può giustificare che egli sia stato escluso dalla procedura al termine della seconda fase, poiché tale articolo deve essere applicato nel rispetto del punto 5.2.6 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore. |
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38 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del CCN indica che quest’ultimo «valuta i candidati in merito alla loro idoneità a svolgere funzioni dirigenziali di livello superiore». Tale criterio di selezione figura altresì nell’avviso di posto vacante, nonché al punto 5.2.6 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, il quale prevede che la seconda fase comprenda in particolare colloqui «incentrati sulle competenze dirigenziali», come ricordato al precedente punto 32. |
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39 |
La capacità dei candidati di esercitare funzioni dirigenziali di livello superiore deve quindi essere oggetto di un esame approfondito del CCN in occasione della seconda fase e può giustificare, in tale fase avanzata della procedura, l’esclusione di candidati, nonostante le qualifiche di cui potrebbero peraltro disporre. |
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40 |
Nel caso di specie, la conclusione del CCN, al termine della seconda fase, secondo la quale il ricorrente non disponeva del «giusto dosaggio di competenze e di esperienza per esercitare tale particolare funzione dirigenziale di livello superiore» indica che il ricorrente non possedeva le capacità dirigenziali sufficienti richieste per il posto di cui trattasi. |
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41 |
Il fatto che il ricorrente non sia stato selezionato al termine della seconda fase alla luce del criterio enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del CCN non contraddice quindi il punto 5.2.6 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore. |
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42 |
Infine, non sono suffragate le affermazioni del ricorrente secondo cui il CCN ha la facoltà di eliminare arbitrariamente taluni candidati su istruzione del capo di gabinetto della Presidente. Inoltre, la mancata selezione del ricorrente al termine della seconda fase è stata motivata dalle ragioni ricordate al precedente punto 34. Occorre pertanto respingere tali affermazioni del ricorrente. |
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43 |
In terzo luogo, l’affermazione di una valutazione comparativa dei candidati è infondata. Infatti, la conclusione secondo cui il ricorrente non disponeva del «giusto dosaggio di competenze e di esperienza» non può indicare che il CCN abbia valutato i meriti del ricorrente alla luce di quelli degli altri due candidati rimasti in lizza. Essa rivela, per contro, che, secondo il CCN, il ricorrente non disponeva del livello di competenza richiesto per essere ricevuto in colloquio dalla Presidente, come risulta dal precedente punto 34. |
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44 |
In quarto luogo, tenuto conto del fatto che il ricorrente non soddisfaceva il livello di qualificazione richiesto per il posto di cui trattasi, il CCN non l’ha preselezionato per un colloquio con la Presidente. Quest’ultima non era quindi tenuta a convocarlo, come emerge dal punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore. |
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45 |
In quinto luogo, il punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore conferisce alla Presidente la facoltà, a determinate condizioni, di convocare i candidati esclusi dalla procedura dal CCN al termine della seconda fase, qualora quelli prescelti da quest’ultimo si rivelino insoddisfacenti. |
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46 |
Tuttavia, e come sottolineato dal ricorrente, la facoltà menzionata al precedente punto 45 non equivale a un diritto, per lui, di essere ricevuto in colloquio dalla Presidente, dal momento che non è stato preselezionato dal CCN al termine della seconda fase. |
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47 |
In sesto luogo, nel ricorso, il ricorrente sostiene che, «per le ragioni sopra esposte, quanto accaduto costituisce anche e comunque una violazione del principio di buona amministrazione». Il ricorrente rinvia quindi ai suoi argomenti relativi al fatto che egli avrebbe dovuto essere selezionato dal CCN al termine della seconda fase, senza suffragare ulteriormente la sua affermazione. Poiché tali argomenti sono già stati respinti in quanto infondati, essi non possono, senza ulteriori spiegazioni, condurre alla constatazione di una violazione del principio di buona amministrazione. |
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48 |
Nella replica, il ricorrente si dice, peraltro, «preoccupato dall’apparente mancanza di buona amministrazione per quanto riguarda i documenti e gli elementi che costituiscono il fascicolo in varie fasi della procedura». Egli sostiene che il CCN deve disporre della relazione di preselezione nella seconda fase. Afferma altresì, in particolare, che la Presidente avrebbe dovuto ricevere tutti i documenti che lo riguardano. Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato l’effettivo invio di tali documenti. |
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49 |
Una siffatta argomentazione non figura tuttavia nel ricorso, in particolare a sostegno dell’asserita violazione del principio di buona amministrazione. |
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50 |
Infatti, nel ricorso, il ricorrente fa soltanto valere che il fascicolo, asseritamente incompleto, trasmesso dal CCN alla Presidente non ha consentito a quest’ultima di valutare «seriamente» l’opportunità di invitarlo ad un colloquio nonostante la sua esclusione dalla procedura da parte del CCN. La Presidente non sarebbe stata quindi in grado di esercitare la facoltà menzionata al precedente punto 45. |
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51 |
Pertanto, il ricorrente non sviluppa tale argomento per dimostrare l’esistenza di una violazione del principio di buona amministrazione, invocata separatamente. |
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52 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi di ricorso e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per permettere alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del 17 novembre 2020, González Calvet/CRU, T‑257/20, non pubblicata, EU:T:2020:541, punto 9 e giurisprudenza citata). |
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53 |
Poiché il ricorso non espone le ragioni per le quali la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione, gli argomenti dedotti dal ricorrente in fase di replica non possono ovviare alla mancanza di chiarezza del ricorso. |
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54 |
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 52, la sesta censura deve essere respinta in quanto irricevibile. |
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55 |
Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto. |
Sul secondo motivo di ricorso, relativo ad errori manifesti di valutazione
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56 |
Con il suo secondo motivo di ricorso, da un lato, il ricorrente sostiene che, non avendolo raccomandato per un colloquio con la Presidente e non avendo al contempo negato che egli era debitamente qualificato alla luce dei criteri pubblicati nell’avviso di posto vacante, il CCN ha commesso un errore manifesto di valutazione. |
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57 |
Il ricorrente sottolinea che questo manifesto errore di valutazione da parte della CCN è strettamente connesso alla violazione descritta nel primo motivo, pur essendone distinto. Tale errore avrebbe comportato conseguenze non solo procedurali, ma anche materiali, sia per lui che per la Commissione. |
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58 |
D’altro lato, nell’ipotesi in cui il CCN avesse ritenuto, al termine della seconda fase, che egli non fosse un candidato debitamente qualificato, il ricorrente sostiene che il CCN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, alla luce delle sue qualifiche e della sua esperienza. L’analisi del CCN al termine della prima fase non poteva essere invalidata allo stadio della seconda fase, né sulla base della relazione del centro di valutazione menzionata al precedente punto 6 né sulla base del colloquio. |
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59 |
In subordine, il ricorrente ritiene che, a prescindere dalle conclusioni del CCN, se A è stato considerato un candidato debitamente qualificato, allora avrebbe dovuto esserlo anche lui ed essere convocato ad un colloquio con la Presidente. |
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60 |
La Commissione contesta le affermazioni del ricorrente. |
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61 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio di un potere decisionale. Di conseguenza, per dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto deve essere respinto se, nonostante gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come tuttora vera o valida (sentenza del 20 ottobre 2021, ZU/Commissione, T‑671/18 e T‑140/19, non pubblicata, EU:T:2021:715, punto 199). |
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62 |
Occorre altresì rilevare che la commissione di preselezione dispone, in particolare quando il posto da ricoprire è di livello molto elevato, di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei meriti dei candidati a un siffatto posto. Peraltro, le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice di preselezione nel valutare le capacità dei candidati costituiscono l’espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione di ciascun candidato durante la prova e si inseriscono nell’ambito del potere discrezionale summenzionato. Esse possono essere soggette al sindacato del giudice solo in caso di manifesta violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Infatti, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 dicembre 2022, OM/Commissione, T‑118/22, non pubblicata, EU:T:2022:849, punti 74 e 75). |
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63 |
Occorre pertanto esaminare i due errori manifesti di valutazione dedotti dal ricorrente alla luce delle considerazioni che precedono. |
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64 |
Per quanto riguarda il primo errore manifesto di valutazione dedotto, come esposto ai precedenti punti 35 e 39, i criteri di selezione dei candidati si sono evoluti nelle fasi successive della procedura di selezione. Pertanto, il fatto che la valutazione dei meriti del candidato sia stata precisata tra la prima fase e la seconda fase non costituisce di per sé un errore manifesto di valutazione, ma riflette il carattere progressivo dei requisiti fissati al fine di ricoprire il posto di cui trattasi. L’argomento presentato dal ricorrente a tale titolo deve essere respinto. |
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65 |
Per quanto riguarda l’asserito secondo errore manifesto di valutazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che il CCN, nel ritenere che egli non fosse qualificato per il posto e non dovesse, di conseguenza, essere iscritto nell’elenco ristretto sottoposto alla Presidente, ha commesso un errore manifesto di valutazione. |
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66 |
Per suffragare la sua affermazione, il ricorrente si basa sulla sua esperienza, sulle sue qualifiche professionali, sulla sua prestazione riuscita dinanzi al comitato di preselezione e al CCN nell’ambito della prima fase, nonché sul fatto che egli «era perfettamente preparato e ritiene di aver sostenuto molto bene il proprio colloquio». |
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67 |
Tuttavia, la convinzione del ricorrente di aver risposto correttamente ai quesiti posti durante il colloquio, da un lato, e la sua esperienza professionale, quale risulta dal suo curriculum vitae e dalla sua lettera di motivazione, dall’altro, non possono costituire prove inconfutabili di un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice di preselezione né vincolare tale commissione nelle sue valutazioni circa le conoscenze e le capacità di cui egli ha dato prova nel corso del colloquio orale (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2022, OM/Commissione, T‑118/22, non pubblicata, EU:T:2022:849, punto 78). |
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68 |
Inoltre, il possesso di un’esperienza o di conoscenze specifiche nel settore proprio della direzione in questione può svolgere un ruolo meno determinante rispetto al possesso di qualità generali di direzione, di analisi e di giudizio di alto livello, dato che l’esperienza e la conoscenza tecnica possono sempre essere trovate all’interno stesso della direzione (sentenza dell’11 luglio 2007, Konidaris/Commissione,T‑93/03, EU:T:2007:209, punto 74). Analogamente, trattandosi di un criterio di valutazione di un’idoneità e non di verifica delle conoscenze, è possibile per la commissione giudicatrice procedere alla valutazione di un candidato tenendo conto sia delle risposte fornite da quest’ultimo a quesiti relativi ad altri criteri sia della sua personalità, la quale poteva trasparire dal suo atteggiamento durante la prova orale (sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione,F‑17/08, EU:F:2010:83, punto 66). |
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69 |
Nel caso di specie, come indicato al precedente punto 34, al termine della seconda fase, il CCN ha certamente rilevato i punti forti del ricorrente, ma anche taluni aspetti che dovevano essere migliorati, prima di concludere che quest’ultimo non disponeva delle competenze richieste per il posto di cui trattasi. |
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70 |
Peraltro, il fatto che il ricorrente sia stato selezionato al termine della prima fase non può condurre alla constatazione di un errore manifesto di valutazione del CCN, salvo privare la seconda fase di qualsiasi effetto utile. |
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71 |
Di conseguenza, gli elementi invocati dal ricorrente non sono sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate dal CCN. Essi non sono quindi idonei a configurare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. |
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72 |
In subordine, il ricorrente ritiene che, se A è stato considerato un «candidato debitamente qualificato»«alla luce dei criteri pubblicati», lui stesso avrebbe dovuto essere necessariamente classificato nella medesima categoria e che, se un solo candidato avesse dovuto essere selezionato per la fase successiva della procedura, questo avrebbe dovuto essere lui. In udienza, il ricorrente ha precisato di non aver avuto intenzione di effettuare una valutazione comparativa tra se stesso e A. |
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73 |
In mancanza di un riferimento specifico da parte del ricorrente a sostegno della sua posizione, tali affermazioni devono essere respinte. |
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74 |
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto. |
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità della decisione relativa alla politica di parità
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75 |
Con il suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce l’illegittimità parziale della decisione relativa alla politica di parità, in forza della quale la Presidente ha affidato al suo capo di gabinetto il compito di ricevere A in colloquio al termine della seconda fase. La decisione impugnata, adottata a seguito di tale colloquio, sarebbe quindi illegittima. |
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76 |
Anzitutto, la facoltà di delega del colloquio condotto al termine della seconda fase offerta alla Presidente contravverrebbe alla regola secondo cui la Presidente stessa dovrebbe ricevere in colloquio i candidati preselezionati dal CCN. |
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77 |
Tale facoltà di delega non presenterebbe poi alcun nesso con l’obiettivo perseguito dalla decisione relativa alla politica di parità. |
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78 |
Inoltre, la Presidente dovrebbe poter delegare lo svolgimento dei colloqui al suo capo di gabinetto solo in ultima istanza, se gli altri membri della Commissione non possono ricevere tale delega. Non sarebbe giustificato che tale facoltà di delega al capo di gabinetto sia consentita solo alla Presidente e non ai membri della Commissione. |
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79 |
Peraltro, il ricorrente sostiene che la Presidente non può delegare lo svolgimento dei colloqui a un funzionario che non possegga qualifiche o legittimità politiche. |
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80 |
Infine, tale delega della Presidente, che si presume concessa in via prioritaria agli altri membri della Commissione e se giustificato da motivi imperativi di servizio, sarebbe concessa sistematicamente al suo capo di gabinetto. |
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81 |
La Commissione respinge le affermazioni del ricorrente. |
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82 |
Anzitutto, la Commissione ritiene che l’argomento del ricorrente sia inoperante, poiché lo svolgimento del colloquio da parte del capo di gabinetto della Presidente dopo la seconda fase non avrebbe prodotto effetti giuridici nei suoi confronti. |
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83 |
La Commissione respinge poi le affermazioni del ricorrente secondo cui la decisione relativa alla politica di parità sarebbe illegittima. |
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84 |
Infine, e ad ogni modo, la Commissione ritiene che, nell’ipotesi in cui la delega effettuata in forza della decisione relativa alla politica di parità dovesse essere dichiarata illegittima, la decisione impugnata non sarebbe essa stessa viziata da illegittimità, poiché l’autorità che ha il potere di nomina era nella fattispecie il suo collegio. Orbene, tanto la Presidente quanto i membri della Commissione disponevano di tutti gli elementi pertinenti per adottare una decisione autonoma e informata. |
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85 |
Occorre anzitutto esaminare l’operatività dell’argomentazione addotta dal ricorrente nell’ambito del suo terzo motivo, che la Commissione contesta, prima di valutarne la fondatezza. |
– Sull’operatività degli argomenti addotti dal ricorrente nell’ambito del suo terzo motivo di ricorso
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86 |
La Commissione sostiene che, poiché il ricorrente non è stato invitato ad un colloquio con la Presidente, tale fase della procedura di selezione non lo ha interessato sul piano giuridico. In ogni caso, secondo la Commissione, spettava unicamente al suo collegio adottare la decisione impugnata. |
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87 |
Il ricorrente ritiene, dal canto suo, di essere interessato da tutte le fasi del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, anche quelle successive alla seconda fase. Inoltre, in udienza, egli ha sostenuto che non si poteva escludere che, nell’ipotesi in cui la Presidente avesse condotto essa stessa il colloquio con A, essa avrebbe convocato anche lui, in applicazione del punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore. |
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88 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione relativa alla politica di parità prevede che «i candidati preselezionati dal CCN per un posto di direttore generale o per un posto di inquadramento superiore all’interno di uno dei servizi della Presidente saranno sentiti dalla stessa Presidente [e che,] in casi debitamente giustificati da motivi imperativi di servizio, la Presidente può delegare tale compito ad altri membri della Commissione o al suo capo di gabinetto prima di presentare la sua proposta di nomina al collegio». |
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89 |
Si pone quindi la questione se, anche supponendolo illegittimo, lo svolgimento del colloquio di A da parte del capo di gabinetto della Presidente, e non della Presidente stessa, possa condurre all’annullamento della decisione impugnata. A tal riguardo, occorre verificare se una siffatta illegittimità abbia potuto causare un pregiudizio al ricorrente. |
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90 |
Dal punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore risulta che, sulla base dei risultati dei colloqui condotti con il candidato o i candidati emersi dalla seconda fase, il commissario preposto, nella fattispecie la Presidente, può ritenere che la selezione operata dal CCN non sia soddisfacente. In un caso del genere, qualora ciò sia debitamente giustificato, e d’intesa con il membro della Commissione per il personale e l’amministrazione, essa può discutere con i candidati non prescelti dal CCN al termine della seconda fase. |
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91 |
Conformemente al punto 5.2.8 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, la decisione di nomina è adottata dal collegio dei commissari, sulla base del parere motivato del CCN e di una proposta motivata del membro della Commissione per il personale e l’amministrazione, redatta d’intesa con la Presidente. Quest’ultima decide in esito ai colloqui con i candidati prescelti nella seconda fase, sulla base del parere motivato del CCN, e di concerto con il direttore generale interessato, quando si tratta di un posto di consigliere principale. Lo stesso punto prevede, inoltre, che il commissario preposto, nella fattispecie la Presidente, debba svolgere un ruolo di primo piano nella scelta finale delle persone che lavorano direttamente per essa a livello dirigenziale superiore. |
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92 |
Nel caso di specie, quando A è stato ricevuto in colloquio, il ricorrente poteva ancora essere sentito, poiché la Presidente conservava la facoltà di convocarlo qualora non fosse stata soddisfatta della candidatura di A al termine del colloquio di quest’ultimo con il suo capo di gabinetto. Orbene, il modo in cui tale colloquio è stato condotto, e quindi l’identità della persona che ne aveva l’incarico, ha potuto influire sul suo esito e, in definitiva, sulla decisione della Presidente di convocare o meno il ricorrente. |
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93 |
Inoltre, sebbene la decisione finale di nomina di cui trattasi appartenesse unicamente al collegio dei commissari, giova ricordare che, conformemente al punto 5.2.8 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, come rammentato al precedente punto 91, il ruolo svolto dalla Presidente prima di tale nomina restava determinante. |
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94 |
Dagli elementi che precedono risulta che lo svolgimento del colloquio di A da parte del capo di gabinetto della Presidente, e non da parte della Presidente stessa, poteva arrecare pregiudizio al ricorrente incidendo sulla sua situazione giuridica, sicché l’illegittimità che vizierebbe tale svolgimento del colloquio può condurre all’annullamento della decisione impugnata. |
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95 |
L’argomento della Commissione, secondo cui il terzo motivo è inoperante, deve quindi essere respinto. |
– Sull’illegittimità della decisione relativa alla politica di parità
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96 |
In primo luogo, il ricorrente sostiene che la delega prevista dalla decisione relativa alla politica di parità è contraria alla regola generale secondo cui i candidati devono sostenere un colloquio con la Presidente. |
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97 |
A tal riguardo, occorre rilevare che il punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore prevede che i candidati per un posto come quello di cui trattasi nel caso di specie debbano essere ricevuti in colloquio dal commissario preposto, nella fattispecie la Presidente, se selezionati dal CCN al termine della seconda fase. |
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98 |
La facoltà di delega del colloquio condotto al termine della seconda fase al capo di gabinetto prevista dalla decisione relativa alla politica di parità deve consentire di «garantire la fluidità e la rapidità delle procedure» qualora ciò sia giustificato «da motivi imperativi di servizio». |
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99 |
Nei limiti in cui tale facoltà di delega mira a derogare, in casi debitamente giustificati, alla procedura prevista al punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, essa non rimette in discussione la competenza di principio della Presidente. |
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100 |
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la facoltà di delega concessa alla Presidente non ha alcun nesso con l’obiettivo perseguito dalla decisione relativa alla politica di parità. |
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101 |
Tuttavia, il ricorrente non spiega in che modo tale assenza di nesso sarebbe tale da inficiare la legittimità della decisione relativa alla politica di parità. |
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102 |
In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la Presidente dovrebbe avere la facoltà di delegare il colloquio condotto al termine della seconda fase al suo capo di gabinetto solo nell’ipotesi in cui tale delega non possa, in via prioritaria, essere concessa ad uno dei membri della Commissione. |
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103 |
A tale riguardo, la decisione relativa alla politica di parità, adottata nel 2020 e che disciplina specificamente le deleghe fornite dalla Presidente, deroga al punto 5.2.7 della decisione relativa al personale di inquadramento superiore, come modificata nel 2007. |
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104 |
La decisione relativa alla politica di parità adottata nel 2020, contrariamente alla decisione relativa al personale di inquadramento superiore quale emendata nel 2007, prevede che la Presidente possa concedere la delega, indistintamente e senza ordine di priorità, al suo capo di gabinetto o ad un membro della Commissione. |
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105 |
Orbene, si deve constatare che il ricorrente non ha dimostrato che la Presidente doveva essere vincolata alle stesse regole di delega dei membri della Commissione, per i quali è prevista una facoltà di delega solo a favore degli altri membri della Commissione, e non del loro capo di gabinetto. |
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106 |
In quarto luogo, il ricorrente ritiene che il capo di gabinetto della Presidente, non avendo legittimità politica, non sia abilitato a ricevere in colloquio i candidati ad un posto di consigliere principale. |
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107 |
Tuttavia, il ricorrente non fa valere una norma che osterebbe a che un funzionario nominato in qualità di capo di gabinetto della Presidente proceda occasionalmente a colloqui con candidati ad un posto di consigliere principale. Inoltre, si deve sottolineare che il capo di gabinetto è un collaboratore stretto della Presidente, con il quale quest’ultima intrattiene uno stretto rapporto di fiducia. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. |
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108 |
Infine, il ricorrente sostiene che la delega è concessa dalla Presidente al suo capo di gabinetto in modo sistematico. |
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109 |
Tale argomento, relativo al modo in cui viene applicata la decisione relativa alla politica di parità, non può consentire di dimostrare l’illegittimità di quest’ultima. Esso deve pertanto essere respinto nella parte in cui si riferisce alla legittimità della decisione relativa alla politica di parità. |
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110 |
Alla luce di quanto precede, il terzo motivo dev’essere respinto. |
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità della delega operata dalla Presidente
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111 |
Con il suo quarto motivo, il ricorrente contesta la legittimità della delega concessa dalla Presidente al suo capo di gabinetto per il colloquio di A alla luce delle condizioni di delega stabilite dalla decisione relativa alla politica di parità. Egli ritiene che, alla luce di tali condizioni, il colloquio di A condotto dal capo di gabinetto della Presidente fosse irregolare, ove tale irregolarità inficiava l’intera procedura e, pertanto, la legittimità della decisione impugnata. |
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112 |
Infatti, tale delega del colloquio al capo di gabinetto della Presidente al termine della seconda fase non sarebbe giustificata da motivi imperativi di servizio. Poiché tale delega è avvenuta oralmente, la sua giustificazione resterebbe ignota. Inoltre, essa sarebbe stata oggetto di una pubblicità insufficiente, in violazione del principio della certezza del diritto. |
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113 |
Peraltro, la decisione relativa alla politica di parità consentirebbe alla Presidente di concedere una siffatta delega al suo capo di gabinetto solo nel caso in cui essa non possa concederla in via prioritaria a membri della Commissione. |
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114 |
La Commissione respinge le affermazioni del ricorrente. |
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115 |
La Commissione ritiene, anzitutto, che l’argomento del ricorrente sia inoperante, poiché lo svolgimento del colloquio da parte del capo di gabinetto della Presidente dopo la seconda fase non avrebbe prodotto effetti giuridici nei suoi confronti. |
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116 |
La Commissione ritiene, inoltre, che la decisione relativa alla politica di parità non imponga che la delega della Presidente al suo capo di gabinetto avvenga per iscritto, dal momento che tale requisito è peraltro tale da comportare oneri amministrativi sproporzionati per la Presidente. |
– Sull’operatività degli argomenti addotti dal ricorrente nell’ambito del suo quarto motivo di ricorso
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117 |
La Commissione contesta l’operatività del quarto motivo in quanto, poiché il ricorrente non è stato invitato ad un colloquio con la Presidente, tale fase della procedura di selezione non lo avrebbe interessato sul piano giuridico. Inoltre, spettava unicamente al collegio dei commissari adottare la decisione impugnata. |
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118 |
Per le ragioni già esposte ai precedenti punti da 88 a 94, un siffatto argomento deve essere respinto. |
– Sull’illegittimità della delega concessa dalla Presidente
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119 |
Il ricorrente fa valere che la delega del colloquio conferita dalla Presidente al suo capo di gabinetto non era giustificata da motivi imperativi di servizio, e l’assenza di documenti scritti non consente, del resto, di valutare l’esistenza di tali motivi. |
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120 |
A tal riguardo, occorre, da un lato, constatare che il tenore letterale della decisione relativa alla politica di parità non impone alla Presidente, qualora intenda delegare un colloquio al suo capo di gabinetto, di farlo per iscritto. |
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121 |
Dall’altro lato, la decisione relativa alla politica di parità giustifica la facoltà di delega della Presidente con la necessità di «razionalizzare taluni aspetti della procedura di selezione dei membri dell’inquadramento superiore al fine di garantire la fluidità e la rapidità delle procedure». Tale esigenza di celerità figura anche nelle linee guida relative alle procedure di assunzione del personale dirigente, le quali precisano al loro punto 5.2 che «[i] gabinetti devono sforzarsi di organizzare senza indugio colloqui con i candidati preselezionati [e che] i colloqui devono aver luogo entro un mese dalla trasmissione della documentazione da parte della segreteria del CCN». Ne consegue, come sottolinea la Commissione, che l’esigenza sistematica di una delega per iscritto potrebbe contravvenire all’obiettivo di fluidità e di celerità perseguito dalla decisione relativa alla politica di parità. |
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122 |
Tuttavia, come ricordato al precedente punto 91, la Presidente svolge un ruolo determinante nell’ambito della procedura di selezione per i posti di inquadramento superiore come quello di cui trattasi. In tal senso, la decisione relativa alla politica di parità prevede che «i candidati selezionati dal CCN per un posto di inquadramento superiore in uno dei servizi della Presidente saranno sentiti dalla stessa Presidente». La decisione relativa alla politica di parità prevede quindi, in linea di principio, una prerogativa propria della Presidente per la scelta degli alti funzionari che prestano servizio sotto la sua autorità, al fine di instaurare con questi ultimi un rapporto di lavoro fondato sulla fiducia, tenuto conto dell’elevato livello di responsabilità che essi sono chiamati ad esercitare. |
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123 |
In tale prospettiva, la decisione relativa alla politica di parità condiziona la delega conferita dalla Presidente all’esistenza di «casi debitamente giustificati da motivi imperativi di servizio». Una siffatta delega non può quindi essere conferita senza che tale condizione sia soddisfatta. |
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124 |
Orbene, nel caso di specie, poiché, come afferma la Commissione, la Presidente ha delegato al suo capo di gabinetto il colloquio di A senza che tale delega fosse conferita per iscritto né altrimenti documentata, il Tribunale non è in grado di verificare, sulla base degli elementi versati agli atti, l’esistenza e la fondatezza degli elementi rientranti nei «motivi imperativi di servizio» che hanno«debitamente giustificato» detta delega. Inoltre, interrogata al riguardo dal Tribunale in udienza, la Commissione non ha neppure esposto le ragioni specifiche che hanno indotto la Presidente a delegare al suo capo di gabinetto il compito di ricevere A in colloquio. |
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125 |
Infatti, la Commissione non ha fornito indicazioni precise quanto ai motivi imperativi di servizio che hanno impedito alla Presidente di ricevere A in colloquio nel mese successivo alla trasmissione del fascicolo di candidatura di quest’ultimo da parte della segreteria del CCN, conformemente al punto 5.2 delle linee guida relative alle procedure di assunzione del personale dirigente menzionato al precedente punto 121. |
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126 |
Non avendo la Commissione dimostrato che la delega del colloquio da parte della Presidente al suo capo di gabinetto si basava su «motivi imperativi di servizio», si deve concludere che tale delega violava le condizioni stabilite nella decisione relativa alla politica di parità. |
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127 |
Per quanto riguarda la questione se una siffatta violazione della decisione relativa alla politica di parità sia tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata, occorre ricordare che, come contropartita dell’ampio potere discrezionale riconosciuto all’autorità che ha il potere di nomina nell’ambito di una procedura di assunzione ad un posto da ricoprire il cui grado è molto elevato, la giurisprudenza ha riconosciuto l’obbligo, per l’autorità che ne dispone, di rispettare le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi e, tra esse, l’obbligo di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Tale potere deve quindi esercitarsi nel più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale. L’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto, fissate dalla stessa istituzione competente, costituisce una violazione delle forme sostanziali (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Angelidis/Parlamento, T‑113/05, EU:T:2007:386, punti 61 e 62 e giurisprudenza citata). |
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128 |
Inoltre, se il giudice dell’Unione constata, in sede di esame dell’atto di cui trattasi, che quest’ultimo non è stato regolarmente adottato, esso è tenuto a trarre le conseguenze della violazione di una forma sostanziale e, pertanto, ad annullare l’atto inficiato da tale vizio (sentenza del 30 maggio 2024, Vialto Consulting/Commissione, C‑130/23 P, EU:C:2024:439, punto 55). Del pari, la violazione delle forme sostanziali, che sono essenziali per la certezza del diritto, comporta l’annullamento dell’atto viziato, senza che sia necessario accertare l’esistenza di un danno (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Angelidis/Parlamento, T‑113/05, EU:T:2007:386, punto 76 e giurisprudenza citata). |
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129 |
Nel caso di specie, la decisione relativa alla politica di parità fa parte delle norme procedurali alle quali la Commissione doveva conformarsi per lo svolgimento della procedura di assunzione di cui trattasi. |
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130 |
Inoltre, come esposto ai precedenti punti da 92 a 94, la scelta effettuata nella raccomandazione della Presidente e, pertanto, la decisione di nomina finale del collegio dei commissari sono necessariamente influenzati dai risultati dei colloqui condotti dopo la seconda fase. |
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131 |
Ne consegue che la violazione della decisione relativa alla politica di parità costituisce una violazione delle forme sostanziali avente l’effetto di comportare l’annullamento della decisione impugnata. |
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132 |
Pertanto, occorre accogliere il quarto motivo e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sulle domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dal ricorrente. |
Sulla richiesta di risarcimento
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133 |
Il ricorrente chiede il versamento di una somma di EUR 100 000 per il danno morale che avrebbe subito. Tale importo terrebbe conto del fatto che la procedura di assunzione sarebbe stata falsata, che la Commissione avrebbe rifiutato di rimediare alle asserite lacune di detta procedura e che quest’ultima avrebbe gravemente danneggiato la reputazione professionale del ricorrente. |
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134 |
Il ricorrente sostiene altresì che, se fosse stato nominato al posto di consigliere giuridico principale, avrebbe percepito, a partire dal 1o febbraio 2023, una retribuzione più elevata. |
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135 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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136 |
Secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone la compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Queste tre condizioni sono cumulative, il che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’Unione non può essere riconosciuta (v. sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione, T‑511/18, EU:T:2020:291, punto 161 e giurisprudenza citata). |
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137 |
Poiché la presente sentenza ha constatato che la decisione impugnata era viziata da illegittimità, la prima delle condizioni menzionate al precedente punto 136, nel caso di specie, è soddisfatta. |
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138 |
Per quanto riguarda la seconda condizione menzionata al precedente punto 136, occorre distinguere tra danno morale e danno materiale. |
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139 |
Per quanto riguarda il danno morale lamentato dal ricorrente, da una giurisprudenza costante risulta che, quando la domanda di risarcimento trova il proprio fondamento nell’illegittimità dell’atto annullato, come avviene nel caso di specie, l’annullamento pronunciato dal Tribunale costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale non integralmente risarcibile mediante tale annullamento. Così, è stato dichiarato che l’annullamento di un atto, quando è privato di qualsiasi effetto utile, non poteva costituire di per sé il risarcimento adeguato e sufficiente di qualsiasi danno morale causato dall’atto annullato (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punti 108 e 109 e giurisprudenza citata). |
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140 |
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno morale che non può essere integralmente riparato dall’annullamento della decisione impugnata. |
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141 |
In particolare, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, non è dimostrato che, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, A sarà necessariamente riconfermato nelle sue funzioni. |
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142 |
Occorre quindi respingere la domanda di risarcimento del danno morale formulata dal ricorrente in quanto infondata. |
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143 |
Per quanto riguarda l’asserito danno materiale, si deve ritenere che il ricorrente chieda, in sostanza, il risarcimento della perdita di un’opportunità di essere assunto nel posto di cui trattasi. |
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144 |
Secondo la giurisprudenza, a condizione di essere sufficientemente comprovata, la perdita di un’opportunità costituisce un danno materiale risarcibile (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2010, UAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, punto 104). |
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145 |
Il ricorrente afferma che, nell’ipotesi in cui fosse stato selezionato per il posto di cui trattasi, sarebbe stato nominato nel grado AD 15, mentre occupava il grado AD 14, secondo scatto. Egli avrebbe quindi subito un danno corrispondente alla differenza tra gli stipendi di base di tali due gradi a partire dalla data in cui la decisione impugnata ha preso effetto. |
|
146 |
Una siffatta affermazione, del resto contestata dalla Commissione, non è tuttavia suffragata dal ricorrente. Non è quindi dimostrato che il ricorrente sarebbe stato assunto nel grado AD 15, e non nel grado AD 14, per il posto di cui trattasi. Il ricorrente non ha quindi fornito la prova dell’esistenza di un danno reale e certo. |
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147 |
È peraltro di giurisprudenza costante che una perdita di opportunità, per essere constatata e dar luogo a risarcimento, deve essere reale e definitiva (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 83 e giurisprudenza citata]. A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene la Presidente potesse convocare il ricorrente nel caso in cui il colloquio di A non fosse stato ritenuto soddisfacente, essa poteva anche convocare l’altro candidato non selezionato dal CCN al termine della seconda fase. La serietà della perdita di opportunità lamentata dal ricorrente non può quindi essere comprovata nel caso di specie. |
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148 |
Di conseguenza, la domanda di risarcimento di un danno materiale deve essere respinta in quanto infondata. |
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149 |
Da tutto quanto precede risulta che la domanda di risarcimento dev’essere respinta. |
Sulle spese
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150 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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151 |
La Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Półtorak Reine Pynnä Cassagnabère Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 luglio 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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