ECLI:EU:T:2025:568•Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 giugno 2025.#Baltic International Bank, SE contro Banca centrale europea.#Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Portata della valutazione da parte della BCE delle circostanze che giustificano la revoca – Competenza delle autorità nazionali competenti e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Condizioni per la revoca – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione.#Causa T-551/23.
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 giugno 2025.#Baltic International Bank, SE contro Banca centrale europea.#Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Portata della valutazione da parte della BCE delle circostanze che giustificano la revoca – Competenza delle autorità nazionali competenti e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Condizioni per la revoca – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione.#Causa T-551/23.
ECLI:EU:T:2025:568Eu Chamb 10 T4 giu 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)
4 giugno 2025 ( *1 )
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Portata della valutazione da parte della BCE delle circostanze che giustificano la revoca – Competenza delle autorità nazionali competenti e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Condizioni per la revoca – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione»
Nella causa T‑551/23,
Baltic International Bank SE, con sede in Riga (Lettonia), rappresentata da M. Supe e V. Supe, avvocati,
ricorrente,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, J. Poscia, K. Drēviņa e M. Puidokas, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione),
composto da O. Porchia (relatrice), presidente, M. Jaeger e P. Nihoul, giudici,
cancelliere: I. Kurme, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 3 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Baltic International Bank SE, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 3 luglio 2023 relativa alla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio vigilato (in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata nei suoi confronti. |
Fatti
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2 |
La ricorrente è un ente creditizio meno significativo con sede in Lettonia, sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia) (in prosieguo: la «CMFC»), che è stata integrata nella Latvijas Banka (Banca di Lettonia). |
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3 |
Ritenendo che la ricorrente avesse commesso dal 2012 talune violazioni dei suoi obblighi bancari, la CMFC ha adottato diverse decisioni nei suoi confronti. |
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4 |
In particolare, il 9 marzo 2016, la CMFC ha adottato la lēmums Nr. 61 par sankciju piemērošanu AS «Baltic International Bank» (decisione n. 61 sull’imposizione di sanzioni alla AS «Baltic International Bank») (in prosieguo: la «decisione n. 61»), che la ricorrente non ha contestato. Il 29 novembre 2019 la CMFC ha adottato la lēmums Nr. 191 par sankciju un pasākumu noteikšanu AS «Baltic International Bank» (decisione n. 191 sull’imposizione di sanzioni e di misure alla AS «Baltic International Bank») (in prosieguo: la «decisione n. 191»), che la ricorrente ha contestato. Il 22 dicembre 2022 la CMFC ha confermato tale decisione con la lēmums Nr. 255 par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 29.11.2019. lēmums Nr. 191 atstāšanu par negrozītu (decisione n. 255 sul mantenimento della [decisione n. 191]). La ricorrente ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia). |
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5 |
Inoltre, il 12 dicembre 2022, la CMFC ha adottato la lēmums Nr. 215 par noregulējuma darbības nepiemērošanu Baltic International Bank SE (decisione n. 215 sulla non applicazione di un’azione di risoluzione nei confronti del[la ricorrente]) (in prosieguo: la «decisione n. 215») e la lēmums Nr. 216 par finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu un pilnvarnieku iecelšanu Baltic International Bank SE (decisione n. 216 sulla sospensione della fornitura di servizi finanziari e la nomina di un mandatario per [la ricorrente]) (in prosieguo: la «decisione n. 216»). |
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6 |
Il 30 dicembre 2022 la CMFC ha presentato alla BCE una proposta di decisione intitolata «sulla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio vigilato» nei confronti della ricorrente (in prosieguo: la «proposta di decisione»). |
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7 |
Il 10 marzo 2023 la BCE ha adottato la decisione ECB-SSM-2023-LV-1 WHD-2022-0014 sulla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio vigilato (in prosieguo: la «decisione iniziale»), recante revoca dell’autorizzazione rilasciata alla ricorrente in qualità di ente creditizio. |
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8 |
La decisione iniziale si basa su tre motivi, vertenti:
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9 |
Con sentenza del 24 marzo 2023, l’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia) ha dichiarato la ricorrente in liquidazione. |
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10 |
Il 6 aprile 2023 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione iniziale alla commissione amministrativa del riesame della BCE. |
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11 |
Il 3 luglio 2023 il consiglio direttivo della BCE ha sostituito, con contenuto identico, la decisione iniziale con la decisione impugnata, che è entrata in vigore il giorno successivo alla notifica della decisione iniziale. |
Conclusioni delle parti
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12 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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13 |
La BCE chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla ricevibilità del ricorso
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14 |
La BCE esprime un dubbio riguardo alla ricevibilità del ricorso, mettendo in discussione la validità del mandato degli avvocati della ricorrente. Essa sottolinea in particolare che l’ex consiglio di amministrazione della ricorrente aveva conferito mandato a tali avvocati con una procura alle liti del 5 settembre 2005 e un accordo di rappresentanza del 23 marzo 2023, ma che il liquidatore della ricorrente ha revocato, a partire dal 6 aprile 2023, tutti i mandati emessi da detto consiglio di amministrazione, invalidando così il mandato in forza del quale gli avvocati della ricorrente la rappresentano nella presente causa. |
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15 |
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento inviata dal Tribunale, la ricorrente ha prodotto, il 23 ottobre 2024, documenti supplementari, tra cui una lettera del suo amministratore, per giustificare il mandato dei suoi avvocati. Essa ha altresì invocato la sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923), per sostenere che i mandati dei suoi avvocati non potevano essere invalidati, come avrebbe dichiarato la Corte in detta sentenza. Essa fa valere che il suo ex consiglio di amministrazione era abilitato, alla data del 23 marzo 2023, a concludere l’accordo di rappresentanza con i suoi avvocati. Essa aggiunge che, sebbene il suo liquidatore abbia successivamente revocato tutti i mandati emessi da detto consiglio di amministrazione, non si può tener conto di tale revoca per quanto riguarda i mandati rilasciati ai suoi avvocati per la presente causa, poiché sussiste il rischio che il liquidatore non metta in discussione l’atto adottato dalla CMFC o con il sostegno di quest’ultima, che ha portato all’avvio della procedura di liquidazione nei suoi confronti, il che sarebbe in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Il comportamento del liquidatore potrebbe ledere il diritto della ricorrente, in quanto persona giuridica di diritto privato, a un processo equo. La ricorrente ha prodotto la stessa lettera del suo amministratore a titolo di documento formale per giustificare i mandati dei suoi avvocati. |
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16 |
A tale proposito, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, per poter agire dinanzi ai giudici dell’Unione europea, le persone giuridiche, quali la ricorrente, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, punto 35). |
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17 |
Tenuto conto di tale necessità per le persone giuridiche di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE, la ricevibilità di un ricorso proposto da tale persona è subordinata alla prova che la persona interessata abbia effettivamente preso la decisione di presentare il ricorso e che gli avvocati che sostengono di rappresentarla abbiano effettivamente ricevuto un mandato a tal fine (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, punto 57 e giurisprudenza citata). |
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18 |
È proprio al fine di sincerarsi che ciò avvenga effettivamente che l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale richiede agli avvocati, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, di depositare presso la cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da detta parte, e la mancata produzione di un siffatto mandato può comportare, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma (v. sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, punto 58 e giurisprudenza citata). |
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19 |
Nel caso di specie, è pacifico che l’ex consiglio di amministrazione della ricorrente era validamente abilitato a rilasciare, il 5 settembre 2005, la procura alle liti e a concludere, il 23 marzo 2023, l’accordo di rappresentanza con gli avvocati della ricorrente nella presente causa. |
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20 |
Nella sua lettera del 10 ottobre 2024, comunicata dalla ricorrente il 23 ottobre 2024 in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale nonché a titolo di mandato per gli avvocati della ricorrente, l’amministratore di quest’ultima sostiene che le revoche di mandato decise dal liquidatore e che sono state pubblicate l’11 aprile 2023 e il 29 gennaio 2024 non hanno inficiato la validità dei mandati conferiti dall’ex consiglio di amministrazione agli avvocati della ricorrente nella presente causa. Esso aggiunge che gli avvocati della ricorrente sono autorizzati a rappresentarla sulla base di detti mandati. |
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21 |
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, sebbene la CMFC non sia né l’autrice della decisione impugnata, né la convenuta dinanzi al Tribunale, in quanto è la BCE a possedere queste qualità, ciò non toglie che essa ha partecipato all’adozione della decisione impugnata, che è stata adottata su sua proposta. In considerazione del compito di liquidazione affidatogli in applicazione del diritto lettone, il liquidatore si trova in una situazione di conflitto di interessi per il fatto che la contestazione, dinanzi al Tribunale, della revoca dell’autorizzazione della persona giuridica da esso rappresentata avrebbe potuto indurlo, contrariamente a tale compito, a privare di ogni fondamento giuridico la procedura di liquidazione di tale persona (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 74). |
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22 |
Di conseguenza, non si può tener conto, per quanto riguarda la rappresentanza degli avvocati della ricorrente nella presente causa, della revoca dei loro mandati decisa dal liquidatore, in quanto ciò violerebbe il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 78). |
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23 |
In tali circostanze, si deve ritenere che gli avvocati della ricorrente siano validamente incaricati di rappresentarla. |
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24 |
Occorre aggiungere che l’amministratore non contesta i mandati inizialmente conferiti agli avvocati della ricorrente. |
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25 |
Inoltre, la BCE non ha contestato il mandato prodotto dalla ricorrente da ultimo a titolo di documento formale. |
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26 |
Il ricorso è quindi ricevibile. |
Sulla ricevibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente il 2 dicembre 2024
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27 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2024, la ricorrente ha prodotto nuove offerte di prova, datate 21 luglio 2023 nonché 5 e 6 settembre 2023, quindi anteriori, quanto alla prima, al deposito del ricorso e, quanto alle altre, al deposito della replica. In udienza, la BCE ha espresso dubbi riguardo alla ricevibilità di tali documenti. |
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28 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. |
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29 |
A tale riguardo, la ricorrente è stata invitata in udienza a reagire alla possibile irricevibilità dei documenti prodotti e ad esporre le ragioni che giustificano il fatto che la comunicazione di tali documenti abbia potuto essere effettuata solo alla vigilia dell’udienza. Essa si è limitata ad indicare che tali documenti le erano stati trasmessi dal liquidatore, senza indicare in quale data tale trasmissione avesse avuto luogo né spiegare perché le sarebbe stato impossibile ottenere presso il liquidatore la comunicazione di detti documenti prima. |
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30 |
Ciò premesso, occorre dichiarare irricevibili i documenti prodotti il 2 dicembre 2024. |
Nel merito
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31 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso verte su un errore di valutazione della BCE, in quanto quest’ultima non avrebbe tenuto conto del fatto che la CMFC non aveva rispettato il suo obbligo di emanare a livello nazionale regolamenti che fissano i criteri applicabili alle gravi violazioni degli atti regolamentari in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione (in prosieguo: l’«AML/CFT»). Il secondo motivo di ricorso verte, in sostanza, sulla violazione da parte della BCE dell’obbligo di effettuare il proprio esame e di non limitarsi a riprendere la valutazione effettuata dalla CMFC. Il terzo motivo di ricorso verte, in sostanza, su una violazione dell’obbligo di motivazione concernente il secondo e il terzo motivo della revoca dell’autorizzazione nonché su errori commessi dalla BCE riguardo a questi stessi motivi. Il quarto motivo di ricorso verte su una violazione del diritto ad una buona amministrazione, che comprende il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo. |
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32 |
Il Tribunale analizzerà, congiuntamente, il primo e il secondo motivo di ricorso e, successivamente, il terzo e il quarto motivo di ricorso. |
Sul primo e sul secondo motivo di ricorso
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33 |
Nell’ambito del primo e del secondo motivo di ricorso, la ricorrente mette in discussione la valutazione effettuata dalla BCE sul suo rispetto della normativa in materia di AML/CFT. In sostanza, essa sostiene che la BCE non ha proceduto essa stessa alla valutazione ad essa incombente, ma ha fondato quest’ultima su decisioni adottate dalla CMFC, che erano contestabili, nonché su atti preliminari adottati nell’ambito del procedimento amministrativo nazionale, che essa non avrebbe potuto contestare dinanzi al giudice nazionale. |
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34 |
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente ritiene che la BCE abbia commesso un errore di valutazione non tenendo conto del fatto che la CMFC non aveva rispettato l’obbligo, previsto all’articolo 196, paragrafo 4, della legge sugli enti creditizi, di emanare a livello nazionale atti che fissano i criteri applicabili alle gravi violazioni in materia di AML/CFT. |
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35 |
La BCE avrebbe violato l’obbligo, previsto all’articolo 83, paragrafo 2, del suo regolamento (UE) n. 468/2014, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1), di procedere, in sede di adozione di una decisione di revoca di un’autorizzazione, alla propria valutazione delle circostanze che giustificano tale revoca. |
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36 |
La ricorrente considera che la decisione impugnata si fonda sulla valutazione della CMFC contenuta nella proposta di decisione nonché sui documenti forniti da tale autorità, il che non sarebbe sufficiente, conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento quadro sul MVU. |
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37 |
La ricorrente ricorda le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento MVU di base»), dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento quadro sul MVU, dell’articolo 18, lettera f), e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), nonché quelle dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 8, e dell’articolo 196, paragrafi 3 e 4, della legge sugli enti creditizi. |
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38 |
Alla luce delle disposizioni summenzionate, la BCE avrebbe dovuto applicare la legge sugli enti creditizi e constatare che gli atti regolamentari nazionali che fissano i criteri applicabili alle gravi violazioni in materia di AML/CFT non erano stati adottati. |
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39 |
La ricorrente aggiunge che non si può escludere che, se gli atti nazionali menzionati al precedente punto 38 fossero stati adottati, i criteri applicabili alle gravi violazioni sarebbero stati diversi da quelli contenuti nella relazione del 31 maggio 2022 redatta nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Tale relazione non avrebbe valore giuridico vincolante e non potrebbe sostituirsi agli atti regolamentari che dovevano essere adottati. Lo stesso varrebbe per le raccomandazioni della CMFC. |
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40 |
La CMFC avrebbe dovuto indicare i criteri che consentivano di considerare come gravi le violazioni commesse dalla ricorrente e la BCE avrebbe dovuto constatare che mancava un elemento nelle decisioni della CMFC, vale a dire la motivazione di tale gravità. |
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41 |
La mancata adozione entro i termini prescritti degli atti regolamentari pertinenti lederebbe anche il principio della certezza del diritto, in quanto la ricorrente ha il diritto di conoscere in anticipo i criteri utilizzati per qualificare come gravi le violazioni che le vengono contestate. |
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42 |
Inoltre, la BCE si sarebbe fondata su una base giuridica errata. La ricorrente afferma che l’assenza di criteri è stata riconosciuta dal legislatore come una lacuna sostanziale, in quanto quest’ultimo aveva previsto, al punto 84 delle disposizioni transitorie della legge sugli enti creditizi, che la CMFC doveva fissare detti criteri prima del 1o agosto 2019, emanando atti regolamentari aventi la stessa forza dei decreti in consiglio dei ministri, secondo la legge lettone. Essa precisa che, tuttavia, tali atti non erano stati adottati. |
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43 |
La ricorrente aggiunge che la BCE è tenuta ad applicare non solo le disposizioni del diritto dell’Unione, ma anche, quando quest’ultimo è costituito da direttive, il diritto nazionale di recepimento delle stesse. Orbene, nel caso di specie, la direttiva 2013/36 sarebbe stata recepita nel diritto lettone dalla legge sugli enti creditizi, che la BCE avrebbe dovuto applicare. La BCE avrebbe peraltro confermato di dover esaminare se le condizioni previste dal diritto nazionale, lette in combinato disposto con l’articolo 18, lettera f), e con l’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, siano soddisfatte. Essa avrebbe quindi dovuto accertare i fatti pertinenti e decidere se essi fossero idonei a dimostrare che la ricorrente è stata considerata responsabile di una grave violazione ai sensi del diritto nazionale. |
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44 |
In tale contesto, se la BCE avesse constatato, in applicazione della legge sugli enti creditizi, che la CMFC non aveva emanato atti regolamentari in materia di AML/CFT, essa non avrebbe dovuto fondare la decisione impugnata sulle constatazioni effettuate dalla CMFC, che non aveva rispettato l’obbligo ad essa incombente. |
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45 |
La ricorrente precisa che la decisione n. 61, sulla quale si fonda la decisione impugnata, è stata adottata prima dell’adozione dell’atto regolamentare che doveva fissare i criteri di gravità in materia di AML/CFT, ai sensi dell’articolo 196, paragrafo 4, della legge sugli enti creditizi. La CMFC avrebbe fondato la propria decisione su un atto regolamentare interno, mentre ciò non sarebbe autorizzato dall’articolo 67, paragrafo 6, dell’Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo) (Latvijas Vēstnesis, 2001, n. 164). Parimenti, anche alla data di adozione della decisione n. 191, non sarebbero stati ancora emanati gli atti regolamentari che fissano i criteri di gravità. |
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46 |
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, articolato in tre parti, la ricorrente sostiene, per quanto riguarda la prima parte, che la BCE ha violato il suo obbligo di diligenza non verificando le violazioni che le erano contestate nell’ambito della decisione n. 191, che è stata contestata a livello nazionale. Poiché la decisione n. 191 non era definitiva alla data della decisione impugnata, la BCE avrebbe dovuto riesaminare i fatti ad essa connessi. La ricorrente precisa, nella replica, che, con decisione della Corte amministrativa regionale del 5 settembre 2023, il procedimento avviato contro la decisione n. 191 è stato chiuso, dopo la domanda di revoca depositata dal suo liquidatore il 24 luglio 2023. |
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47 |
Con la seconda parte del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la BCE non ha esaminato con cura e imparzialità i fatti relativi alle indagini alle quali essa fa riferimento al punto 11 dell’allegato alla decisione impugnata. La ricorrente ricorda le norme lettoni in materia di indagini e di procedimenti penali nonché il fatto che a nessuno dei suoi dipendenti, membri del consiglio di amministrazione e azionisti è stato concesso lo status di indagato o imputato. Facendo riferimento, nella decisione impugnata, a un procedimento penale in corso, la BCE avrebbe violato l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, il quale prevede che ogni imputato è presunto innocente. Secondo la ricorrente, la BCE non poteva utilizzare le informazioni relative all’avvio di un’azione penale come fondamento della decisione impugnata. |
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48 |
Con la terza parte del secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta il valore giuridico dei documenti sui quali si fonda la decisione impugnata, vale a dire alcune relazioni ispettive e le decisioni nn. 61 e 191. Secondo la ricorrente, spettava alla BCE controllare la legittimità della proposta di decisione, che contiene vizi sostanziali, che inficiano la legittimità della decisione impugnata. |
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49 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, le relazioni ispettive, la ricorrente sostiene che esse sono «decisioni intermedie» che, nell’ordinamento giuridico nazionale, non possono essere contestate. Si tratterebbe di semplici lettere che esprimono il punto di vista della CMFC senza essere decisioni definitive. In tale contesto, la decisione impugnata non potrebbe fondarsi su informazioni fornite in tali relazioni. |
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50 |
La ricorrente precisa che, per quanto riguarda la relazione ispettiva del 2012 e i controlli effettuati nel 2014 e nel 2015, la BCE si è basata su violazioni della legge in materia di AML/CFT che la CMFC non avrebbe qualificato come tali. |
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51 |
La ricorrente afferma altresì che le relazioni ispettive del 2018 e del 2019 sono state oggetto di ricorso insieme alla decisione n. 191 e che non dovevano essere menzionate nella decisione impugnata. Le informazioni contenute nella relazione ispettiva del 2018 non potrebbero fungere da base per la decisione impugnata. Lo stesso varrebbe per le informazioni raccolte nell’ambito del procedimento avviato il 13 dicembre 2021, che non è stato oggetto di alcuna decisione finale. |
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52 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le decisioni nn. 61 e 191, la ricorrente sostiene che la prima è un atto divenuto definitivo da essa non contestato e di essersi conformata a tutti gli obblighi derivanti da tale atto. Per quanto riguarda la decisione n. 191, il rigetto da parte del giudice nazionale della domanda di tutela provvisoria contro tale decisione presentata dalla ricorrente non potrebbe anticipare la valutazione nel merito di detta decisione. |
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53 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, le lettere della CMFC vertenti sul comportamento della ricorrente, esse non avrebbero natura di decisione definitiva. |
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54 |
La ricorrente aggiunge che la BCE ha violato il principio della presunzione di innocenza basandosi su due decisioni della CMFC, una delle quali, la decisione n. 191, era contestata, nonché sulla relazione ispettiva del 2018, che è una decisione intermedia. A suo avviso, la controversia relativa alle decisioni della CMFC è analoga a quella delle decisioni di un’autorità nazionale garante della concorrenza che infliggono un’ammenda, per le quali si applicano tutte le garanzie procedurali del diritto a un processo equo. La colpevolezza di una persona accusata di una violazione potrebbe essere considerata definitivamente stabilita solo quando la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva. Orbene, nei confronti della ricorrente, non esisterebbe alcuna sentenza passata in giudicato che la dichiari responsabile di gravi violazioni. La BCE avrebbe dovuto verificare se i documenti sui quali si era basata fossero definitivi. Essa avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della decisione n. 191 o non basarsi su quest’ultima, poiché era contestata. La ricorrente aggiunge che anche la decisione n. 255 era contestata in sede giurisdizionale. |
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55 |
A più riprese, il rinvio alla motivazione della decisione n. 191 sarebbe errato in quanto nessuna delle relazioni ispettive, ivi compresa la relazione ispettiva del 2018, conterrebbe le asserite constatazioni sulle quali la decisione impugnata intende fondarsi. |
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56 |
La BCE contesta l’argomentazione della ricorrente. |
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57 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36, le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio se quest’ultimo commette una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, della medesima direttiva. Ciò riguarda, in particolare, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), di detta direttiva, un ente che è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15). Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60 (GU 2015, L 141, pag. 73). |
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58 |
Per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento quadro sul MVU, «[n]ell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’ANC; c) la consultazione con l’ANC di riferimento (…); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3[, di tale regolamento quadro]». |
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59 |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU di base prevede che, «[a]i fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive». Tale disposizione prevede altresì che, «[l]addove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni». |
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60 |
Dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU di base risulta che la BCE deve applicare il diritto nazionale quando recepisce le direttive pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:630, punto 102). |
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61 |
Occorre aggiungere che la decisione impugnata è un atto relativo alla vigilanza prudenziale su un ente creditizio adottato dalla BCE, che dispone di un ampio margine di discrezionalità a tale riguardo, dal momento che, come enuncia il considerando 55 del regolamento MVU di base, l’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 86). |
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62 |
L’ampio margine di discrezionalità della BCE risulta anche dal fatto che la decisione impugnata implica la valutazione di fatti e di circostanze economiche e finanziarie complesse (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 34, e del 22 giugno 2023, Germania e Estonia/Pharma Mar e Commissione, C‑6/21 P e C‑16/21 P, EU:C:2023:502, punto 52). |
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63 |
In tali circostanze, il controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di una decisione quale la decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della BCE, ma mira a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 2 settembre 2021, EPSU/Commissione, C‑928/19 P, EU:C:2021:656, punto 96, e del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55). |
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64 |
Il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56). |
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65 |
È in tali circostanze che occorre verificare la valutazione effettuata dalla BCE del primo motivo di revoca dell’autorizzazione. |
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66 |
Secondo il primo motivo di revoca dell’autorizzazione, quale esposto al punto 4 della decisione impugnata, la BCE ha considerato che la ricorrente, a partire dal 2012, aveva violato ripetutamente e continuativamente diversi requisiti giuridici in materia di AML/CFT, vertenti sul sistema di controllo interno (punto 4.2.1 della decisione impugnata), sulle misure per l’adeguata verifica della clientela (punto 4.2.2 della decisione impugnata) e sulle segnalazioni delle operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria della CMFC. |
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67 |
Al punto 4 della decisione impugnata e al suo allegato, la BCE espone i motivi che, a suo avviso, dimostrano le gravi violazioni in materia di AML/CFT commesse dalla ricorrente. |
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68 |
A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata non si limita a riprendere la posizione della CMFC contenuta nella proposta di decisione. |
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69 |
Infatti, dalla decisione impugnata risulta che la BCE ha proceduto alla propria valutazione a partire da tutta una serie di informazioni che derivavano da varie decisioni adottate dalla CMFC, ma anche da altri documenti redatti a livello nazionale, tra cui relazioni ispettive e attività di vigilanza. |
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70 |
Nella decisione impugnata, la BCE si basa sulle considerazioni contenute in particolare nelle decisioni nn. 61 e 191, ma anche nelle relazioni ispettive in loco nel 2012, nel 2014, nel 2018 e nel 2021, nelle relazioni ispettive mirate in loco nel 2013, nel 2015, nel 2019 e nel 2020, nonché nelle relazioni ispettive mirate extra situ nel 2015 e nelle attività di vigilanza extra situ nel 2022. |
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71 |
Occorre rilevare che la BCE ha potuto legittimamente tener conto delle decisioni nn. 61 e 191, nonché degli altri documenti menzionati al precedente punto 70, nei quali sono descritte le violazioni commesse dalla ricorrente. Il fatto che tali documenti siano stati redatti dalla CMFC non può impedire alla BCE né di tenerne conto né di procedere a partire dalle informazioni che essi contengono alla propria valutazione a fondamento della decisione di revoca dell’autorizzazione. |
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72 |
A tale riguardo, è stato dichiarato, in particolare, che la BCE era competente a revocare un’autorizzazione sulla base delle violazioni accertate dalle autorità nazionali competenti (in prosieguo: le «ANC») (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2024, Anglo Austrian AAB/BCE e Far-East, C‑579/22 P, EU:C:2024:731, punto 47). |
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73 |
Per quanto riguarda le decisioni nn. 61 e 191, occorre aggiungere, in primo luogo, che la prima di tali decisioni non è stata contestata dalla ricorrente. Detta decisione era quindi definitiva ed opponibile alla ricorrente alla data di adozione della decisione impugnata. |
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74 |
Per quanto riguarda la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui l’ANC non aveva ancora emanato regolamenti per la determinazione dei criteri che consentissero di considerare come gravi le violazioni da essa commesse in materia di AML/CFT, dalle memorie delle parti e dalle risposte fornite da queste ultime in udienza risulta che l’obbligo per la CMFC di adottare le disposizioni che definiscono i criteri applicabili alle gravi violazioni delle disposizioni in materia di AML/CFT è entrato in vigore solo nel 2019, a seguito della modifica dell’articolo 196 della legge sugli enti creditizi, al quale è stato segnatamente aggiunto un paragrafo 4. |
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75 |
Pertanto, l’obbligo summenzionato non era in vigore alla data di adozione della decisione n. 61, la quale riguarda il periodo compreso tra il 2012 e il 2016. Occorre rilevare che, sebbene, come sostiene la ricorrente, la decisione n. 61 sia stata adottata basandosi, per quanto riguardava la determinazione delle gravi violazioni, su un atto interno alla CMFC che non sarebbe stato reso pubblico al momento di tale adozione, è pacifico che la ricorrente non ha contestato detta decisione, cosicché, in ogni caso, la BCE era perfettamente legittimata a tenerne conto. |
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76 |
Inoltre, da una risposta fornita dalla BCE ad un quesito posto dal Tribunale risulta che la sola presa in considerazione della decisione n. 61, senza la decisione n. 191, avrebbe potuto consentire, nel caso di specie, la revoca dell’autorizzazione. |
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77 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, tenuto conto dell’importanza delle norme prudenziali dirette a combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ma anche della particolare responsabilità degli enti creditizi al riguardo e della necessità di trarre al più presto le conseguenze della commissione di violazioni di tali norme, una decisione amministrativa nazionale che dichiara un ente creditizio responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) è sufficiente per giustificare la revoca di un’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij Far-East/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, punto 50). |
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78 |
Del resto, anche se la ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla decisione n. 61, occorre ricordare che la posizione secondo cui taluni inadempimenti accertati sarebbero stati corretti e non possono più giustificare una revoca dell’autorizzazione metterebbe in discussione l’obiettivo di salvaguardia del sistema bancario dell’Unione. Infatti, essa potrebbe consentire agli enti creditizi che hanno commesso gravi violazioni di continuare le loro attività finché le autorità competenti non dimostrino che essi hanno commesso nuove violazioni (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2022, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij Far-East/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, punto 61). |
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79 |
In secondo luogo, la decisione n. 191 è stata adottata nel 2019, in una data in cui, secondo la ricorrente, non erano ancora state adottate le disposizioni regolamentari per la determinazione dei criteri applicabili alle gravi violazioni delle disposizioni in materia di AML/CFT. |
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80 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, anche se la decisione n. 191 era oggetto di un procedimento di contestazione a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 80 della legge lettone in materia di AML/CFT, il ricorso avverso una siffatta decisione ha la conseguenza automatica di sospendere unicamente gli effetti della parte relativa all’ammenda inflitta, senza incidere sul resto della decisione. La BCE era quindi legittimata a prendere in considerazione le constatazioni effettuate nella decisione n. 191. |
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81 |
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, anche supponendo dimostrata l’ipotesi secondo cui la mancata adozione degli atti regolamentari entro i termini prescritti riguardava la decisione n. 191, occorre rilevare che tale argomento avrebbe potuto, se del caso, essere invocato nell’ambito del ricorso proposto contro detta decisione a livello nazionale. Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento di revoca dell’autorizzazione, la BCE si trovava in presenza di una decisione i cui effetti non erano stati sospesi, ad eccezione di quelli riguardanti l’ammenda, come già rilevato al precedente punto 80. |
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82 |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la BCE avrebbe dovuto constatare che, in assenza di adozione degli atti regolamentari nazionali che determinano i criteri di gravità delle violazioni in materia di AML/CFT, le violazioni che la riguardano constatate dalla CMFC non potevano essere prese in considerazione, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, se pure gli Stati membri restano competenti per l’attuazione di tali disposizioni, come prevede espressamente il considerando 28 del regolamento MVU di base, la BCE è competente in via esclusiva per revocare l’autorizzazione, per tutti gli enti creditizi, indipendentemente dalla loro rilevanza, in particolare quando quest’ultima si fonda sul motivo previsto all’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, cui rinvia l’articolo 18 di tale direttiva, dal momento che l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU di base stabilisce come condizione per la revoca dell’autorizzazione l’esistenza di uno o più motivi che giustifichino la revoca ai sensi dell’articolo 18 di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:630, punto 141). |
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83 |
A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato che il MVU accentrava le funzioni di vigilanza a livello della BCE, pur prevedendo un’esecuzione decentrata da parte delle ANC degli Stati membri partecipanti, sotto la sorveglianza della BCE, alla quale esse forniscono cooperazione e assistenza. Pertanto, nell’ambito del MVU, da un lato, la BCE esercita talune competenze esclusive, ossia la vigilanza prudenziale «diretta» sugli enti creditizi significativi e le competenze ad essa riservate dall’articolo 4 del regolamento MVU di base nei confronti di tutti gli enti, indipendentemente dalla loro rilevanza. Dall’altro lato, la vigilanza prudenziale dei soggetti meno significativi rientra nell’esercizio decentrato da parte di dette ANC ed è controllata e sorvegliata, in definitiva, dalla BCE, il cui compito è assicurare il buon funzionamento e l’efficacia del sistema di vigilanza prudenziale nonché l’applicazione coerente e uniforme delle norme prudenziali in tutti gli Stati membri partecipanti. La BCE esercita nei confronti dei soggetti meno significativi una vigilanza «indiretta», nel cui ambito tali ANC le forniscono la loro cooperazione e assistenza. Inoltre, le medesime ANC restano competenti per le materie non disciplinate dal regolamento MVU di base, vale a dire la tutela dei consumatori, i mercati degli strumenti finanziari, la AML/CFT e la lotta anticorruzione (sentenza del 6 ottobre 2021, Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE, T‑351/18 e T‑584/18, EU:T:2021:669, punto 131). |
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84 |
In tali circostanze, spetta alle ANC, in questo caso, nella specie, alla CMFC, dimostrare gli elementi costitutivi delle violazioni della normativa in materia di AML/CFT, mentre la BCE effettua, dal canto suo, la valutazione giuridica che determina se tali elementi e le violazioni constatate alla base della proposta di decisione giustifichino una revoca dell’autorizzazione nonché la valutazione della proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE, T‑351/18 e T‑584/18, EU:T:2021:669, punto 197). |
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85 |
Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non ha spiegato in che modo l’assenza di criteri per determinare la gravità delle violazioni in materia di AML/CFT avrebbe dovuto condurre a una conclusione diversa da quella cui è giunta la CMFC in relazione alle sue condotte in materia. Essa non ha neppure spiegato in che modo i criteri che dovevano essere adottati sarebbero stati diversi da quelli contenuti nella relazione del 31 maggio 2022 redatta nell’ambito del MVU dall’ABE, dall’ESMA e dall’EIOPA (v. punto 39 supra). La ricorrente si è limitata a sostenere che sono state erroneamente qualificate come violazioni talune carenze menzionate nelle relazioni ispettive in loco redatte dalla CMFC. |
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86 |
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento, relativo alla decisione n. 191, secondo cui nessuna delle relazioni ispettive, compresa quella del 2018, conterrebbe le asserite constatazioni sulle quali la decisione impugnata intende fondarsi, occorre ricordare, come è già stato indicato in sostanza al punto 72 supra, che la BCE non aveva l’obbligo di verificare tutte le constatazioni effettuate dalla CMFC ed era perfettamente legittimata a procedere alla sua valutazione della revoca dell’autorizzazione a partire, in particolare, dalle violazioni constatate nella decisione n. 191. |
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87 |
Infine, per quanto riguarda le valutazioni che metterebbero in discussione la presunzione di innocenza della ricorrente e, più precisamente, il punto 4.4.4 della decisione impugnata e il punto 11 dell’allegato a quest’ultima, occorre, da un lato, constatare che la decisione impugnata è il risultato di un procedimento amministrativo distinto dal procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente. Dall’altro lato, se è vero che, al punto 11 dell’allegato alla decisione impugnata nonché al punto 4.4.4 di quest’ultima, si fa effettivamente riferimento all’avvio di tale procedimento penale, ciò è innanzitutto, come risulta espressamente dal punto 11 di tale allegato, al fine di sottolineare le conseguenze di detto procedimento sui diritti di proprietà di taluni azionisti. Inoltre, come risulta in sostanza dal punto 4.4.4 della decisione impugnata, l’avvio del procedimento penale è menzionato per illustrare le eventuali conseguenze di tale violazione, il che è estraneo alla questione del rispetto o meno da parte della ricorrente dei suoi obblighi derivanti dalle disposizioni penali pertinenti. |
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88 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la BCE non è incorsa in errori, come quelli ricordati al precedente punto 63, nell’adottare il motivo di decisione secondo cui la ricorrente è stata dichiarata responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali in materia di AML/CFT, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36. I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere respinti, in quanto infondati. |
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89 |
In tale contesto, occorre ricordare, come è già stato rilevato in sostanza al precedente punto 57, che, per giustificare la revoca dell’autorizzazione, è sufficiente che sia stata commessa una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. A tale riguardo, la BCE ha precisato, nell’ambito del procedimento, che ciascuno dei tre motivi di decisione menzionati al punto 2.6 della decisione impugnata giustificava di per sé la revoca dell’autorizzazione. In risposta ad un quesito del Tribunale posto in udienza, la ricorrente ha riconosciuto di non aver contestato tale aspetto nell’ambito della fase scritta del presente procedimento. |
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90 |
Orbene, nel caso di specie, poiché la ricorrente non è stata in grado di contestare validamente il fatto che la revoca dell’autorizzazione possa essere fondata a causa di una violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, non occorre esaminare se la BCE abbia commesso errori nel ravvisare altre violazioni, in particolare ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, che fondano, secondo la decisione impugnata, il secondo e il terzo motivo di decisione. Tuttavia, ad abundantiam, il Tribunale esaminerà il terzo motivo di ricorso, che mira a contestare questi due ultimi motivi di decisione. |
Sul terzo motivo di ricorso
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91 |
Nell’ambito del suo terzo motivo di ricorso, in primo luogo, la ricorrente ritiene che la BCE non abbia adeguatamente motivato la decisione impugnata, nella parte in cui essa verte sulla sua capacità di elaborare e attuare una strategia prudente nonché politiche e procedure al fine di individuare, monitorare e gestire i suoi rischi. La conclusione contenuta nella decisione impugnata a tale riguardo non si fonderebbe su alcuna disposizione giuridica e la BCE non avrebbe portato a sua conoscenza i suoi metodi di calcolo né i risultati dei calcoli concreti a sostegno della sua conclusione. La motivazione si fonderebbe su affermazioni generiche, che si troverebbero al punto 6 della decisione impugnata. |
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92 |
Mentre la ricorrente avrebbe elaborato una strategia distinta per il mantenimento dell’adeguatezza patrimoniale per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 e si sarebbe conformata ai requisiti previsti dal Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 227 (regolamento n. 227 della CMFC) (in prosieguo: il «regolamento n. 227), del 1o dicembre 2020, intitolato «Iekšējās kontroles sistemēmas izveides noteikumi» (Disposizioni relative all’istituzione di un sistema di controllo interno), dalla decisione impugnata non risulterebbe che una siffatta conformità sia stata oggetto di esame. La ricorrente aggiunge che le informazioni richieste dalla CMFC erano molto più dettagliate di quelle previste nel suo regolamento n. 227 e che le lacune menzionate da tale autorità non erano fondate su alcuna disposizione regolamentare. La BCE non avrebbe esaminato in cosa consistessero le violazioni delle disposizioni di legge commesse dalla ricorrente e alle quali essa si riferisce al punto 6 della decisione impugnata. |
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93 |
La ricorrente afferma che la CMFC non ha adottato alcuna decisione sulla conformità, all’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, della sua strategia, delle sue politiche e delle sue procedure al fine di individuare, monitorare e gestire i suoi rischi. Ciò le avrebbe impedito di contestare le decisioni adottate nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nella decisione impugnata. |
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94 |
La ricorrente contesta, inoltre, il punto 6 della decisione impugnata nella parte in cui indica che l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi recepisce l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2013/36, il che sarebbe inesatto. Né l’articolo 74 della direttiva 2013/36 né alcun’altra disposizione di tale direttiva imporrebbero l’obbligo di elaborare e attuare una strategia prudente nonché politiche e procedure al fine di individuare, monitorare e gestire i suoi rischi. Sarebbe l’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 ad essere stato recepito dall’articolo 341 della legge sugli enti creditizi, dato che l’articolo 74, paragrafo 2, di tale direttiva è stato recepito dal punto 5 del Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 233 (regolamento n. 233 della CMFC), del 1o novembre 2012, intitolato «Iekšējās kontroles sistemēmas izveides normatīvie noteikumi» (disposizioni relative all’istituzione di un sistema di controllo interno). Indipendentemente da tale asserito errore, il punto 6 della decisione impugnata non conterrebbe alcuna analisi della conformità delle politiche e delle procedure della ricorrente con l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, il che le impedirebbe di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. |
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95 |
La BCE non avrebbe fondato il terzo motivo della decisione impugnata su disposizioni giuridiche precise e non esisterebbero orientamenti uniformi sui quali la BCE avrebbe potuto basarsi per determinare un’eventuale non conformità della strategia della ricorrente ai requisiti prudenziali. Del resto, i criteri enunciati dalla BCE nel corso del presente procedimento sarebbero vaghi e imprecisi e non sarebbero definiti né in orientamenti né come criteri di valutazione della prudenza di una strategia. Peraltro, il riferimento, al punto 6.1.3 della decisione impugnata, alla lettera della CMFC del 10 febbraio 2022, nella quale sono state formulate le richieste, non avrebbe alcun rapporto con il requisito enunciato al punto 1 del dispositivo del Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums Nr. 105 (in prosieguo: la «decisione n. 105»), del 20 agosto 2021, che impone di elaborare un programma di azione per risolvere i problemi constatati. |
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96 |
La BCE si sarebbe concentrata sulla strategia degli anni dal 2022 al 2024, ma non avrebbe esaminato le strategie degli anni precedenti. Al punto 6.2.2 della decisione impugnata, la BCE si riferirebbe al fatto che la strategia da attuare nel 2018 non consentiva alla ricorrente di generare capitali al fine di svilupparsi in modo duraturo e di soddisfare i requisiti prudenziali. Il riferimento alla non conformità della strategia al livello elevato del rischio delle operazioni della ricorrente sarebbe fatto in termini generali. La BCE avrebbe commesso un errore di valutazione in quanto la ricorrente rimaneva solvibile al momento della proposizione del suo ricorso e non sarebbe debitrice di alcun debito fiscale. |
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97 |
La ricorrente aggiunge che la BCE ha commesso errori di valutazione anche per quanto riguarda l’attuazione della sua strategia. La considerazione di cui al punto 6.2.3 della decisione impugnata, relativa all’incapacità di correggere la strategia erronea e all’attrazione di nuovi azionisti, sarebbe «inoperante», dal momento che la ricorrente non sarebbe stata in grado di attuare una qualsivoglia strategia, tenuto conto dell’applicazione delle misure di vigilanza e di intervento precoce che la CMFC le avrebbe imposto. Peraltro, la valutazione di cui al punto 6.1.5 della decisione impugnata non sarebbe fondata su disposizioni giuridiche. |
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98 |
La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata non indica quali procedure e politiche le venga addebitato di non aver elaborato né attuato. Detta decisione non indicherebbe neppure dove tali fatti siano stati accertati, né quali violazioni essa avrebbe commesso. La BCE non potrebbe invocare la decisione n. 105 quale motivazione della decisione impugnata. |
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99 |
In secondo luogo, la ricorrente contesta il secondo motivo di revoca dell’autorizzazione, vale a dire l’inosservanza persistente dell’obbligo, previsto all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi, di creare un sistema efficace di controllo interno nell’ambito dell’attività dell’ente creditizio. Infatti, nella decisione impugnata, la revoca dell’autorizzazione non sarebbe stata motivata dall’assenza di un sistema efficace di controllo interno o dall’assenza di elementi di cui all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi, né da lacune sistemiche e generalizzate, bensì dal fatto che, secondo la BCE, sarebbero state constatate lacune nel funzionamento del sistema di controllo interno istituito nel corso del periodo compreso tra il 2019 e il 2021. La BCE non avrebbe tenuto conto delle informazioni trasmesse dalla ricorrente né avrebbe proceduto al proprio esame alla luce delle disposizioni giuridiche applicabili. |
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100 |
La BCE non avrebbe individuato con precisione il modo in cui ciascuna delle disposizioni applicabili sarebbe stata violata e non avrebbe valutato il rischio legato alla politica dell’ente. Essa non avrebbe indicato, per quanto riguarda il contenuto concreto dell’attività della ricorrente, alcuna precisa difformità con le disposizioni applicabili e, al punto 5.2 della decisione impugnata, si sarebbe limitata a rilevare gravi lacune nel controllo interno della ricorrente nonché un’assunzione di rischio eccessiva. Non sarebbe possibile determinare le disposizioni del regolamento n. 227 che non siano state rispettate. |
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101 |
La BCE invocherebbe soltanto l’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi e non avrebbe indicato di aver fatto ricorso alle disposizioni del regolamento n. 227 nell’ambito della sua valutazione. Del resto, sebbene abbia fatto riferimento al controllo effettuato dalla CMFC nel 2019, la BCE si riferirebbe al regolamento n. 227, che è entrato in vigore solo a partire dal 10 dicembre 2020. Peraltro, una semplice descrizione dei fatti non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione. La ricorrente non avrebbe la possibilità di verificare il contenuto della conclusione della BCE di cui al punto 5.2.3 della decisione impugnata, secondo la quale essa non è stata in grado di istituire e utilizzare un sistema di controllo interno completo ed efficace. La formulazione di detto punto sarebbe ambigua e non vi sarebbe alcun rinvio chiaro e diretto all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi. |
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102 |
La BCE contesta l’argomentazione della ricorrente. |
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103 |
Occorre rilevare che, come confermato dalla ricorrente in udienza, malgrado il suo titolo, che si riferisce alla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo motivo di ricorso può essere articolato, in sostanza, in due parti, la prima vertente su un’insufficienza di motivazione quanto al secondo e al terzo motivo della revoca dell’autorizzazione e, la seconda, su errori che la BCE avrebbe commesso nella sua valutazione di tali motivi. |
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104 |
Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo di ricorso, vertente su un’insufficienza di motivazione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta in particolare dall’articolo 296 TFUE, dall’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento MVU di base e dall’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento quadro sul MVU deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 85). |
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105 |
Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona che detto atto riguardi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE deve essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 87). |
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106 |
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo di decisione, che la ricorrente considera insufficientemente motivati, occorre esaminarli nell’ordine in cui figurano nella decisione impugnata, fermo restando che essi sono intrinsecamente connessi. |
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107 |
Infatti, in particolare, affrontando, al punto 5 della decisione impugnata, il secondo motivo di decisione, vertente sull’obbligo di istituire sistemi efficaci di controllo interno (articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi), la BCE ha collocato la sua analisi in un contesto più ampio di quello del terzo motivo di decisione, oggetto del punto 6 della medesima decisione, che verte sulla gestione da parte della ricorrente dei suoi rischi mediante l’attuazione di una strategia, di politiche e di procedure prudenti. In tal senso, al punto 5.1.1 della decisione impugnata, si fa già riferimento alla gestione dell’obbligo, previsto all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, per i soggetti sottoposti a vigilanza, di essere dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili. Peraltro, al punto 5.1.2 della medesima decisione, viene menzionata la situazione della ricorrente per quanto riguarda la sua gestione dei rischi. |
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108 |
In primo luogo, occorre constatare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata per quanto riguarda il suo secondo motivo, trattato al punto 5 della medesima decisione. |
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109 |
Infatti, al punto 5.1 della decisione impugnata, la BCE indica gli elementi che, a suo avviso, consentono di constatare una violazione dell’obbligo di istituire sistemi di controllo interno efficaci. Tali elementi sono dettagliati ai punti da 5.1.1 a 5.1.12 di detta decisione. |
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110 |
Peraltro, al punto 5.2 della decisione impugnata, la BCE indica le diverse disposizioni che, a suo avviso, sono state violate. Essa enuncia al riguardo l’articolo 341, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, punto 8, della legge sugli enti creditizi, che recepiscono, a suo avviso, l’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36, in combinato disposto con l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 74 della medesima direttiva. Tali disposizioni, gli obblighi da esse previsti nonché le violazioni addebitate alla ricorrente sono dettagliati ai punti da 5.2.1 a 5.2.5 della decisione impugnata. |
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111 |
Inoltre, al punto 5.3 della decisione impugnata, la BCE spiega la conclusione cui è giunta per giustificare la revoca dell’autorizzazione, motivata dalla violazione dell’obbligo di istituire i sistemi di controllo interno in questione. Essa sottolinea la violazione di tale obbligo in particolare per un lungo periodo di tempo (punti 5.3.2 e 5.3.5 della decisione impugnata) e ripetutamente (punti da 5.3.2 a 5.3.6 della decisione impugnata). |
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112 |
Anche supponendo che la BCE non abbia indicato tutte le informazioni relative al secondo motivo di decisione, risulta tuttavia che, tenuto conto dei requisiti ricordati al precedente punto 105, gli elementi presentati nella decisione impugnata sono sufficienti per comprendere il motivo di decisione in questione e le ragioni che hanno condotto su tale fondamento alla revoca dell’autorizzazione. |
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113 |
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la BCE non avrebbe indicato con precisione la non conformità delle sue asserite lacune alle disposizioni applicabili, occorre rilevare che, al punto 5.2 della decisione impugnata, la BCE ha effettivamente menzionato, per quanto riguarda la sostanza dell’obbligo di cui al secondo motivo di decisione, tutte le disposizioni che riteneva applicabili, ossia quelle dell’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi, che recepisce, a suo avviso, l’articolo 74 della direttiva 2013/36, nonché quelle dei punti 6 e 53 del regolamento n. 227, consentendo così, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, di determinare le disposizioni che non sarebbero state rispettate. |
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114 |
Peraltro, sebbene la ricorrente contesti il punto 5.2.3 della decisione impugnata, per il motivo che essa non sarebbe in grado di verificarne il contenuto, occorre constatare che una siffatta verifica può tuttavia essere effettuata a partire dalle constatazioni effettuate in occasione delle ispezioni in loco nel 2019 e nel 2021 e alle quali detto punto fa riferimento. La ricorrente non sostiene di non essere stata in grado di contestare il contenuto di detto punto 5.2.3 facendo riferimento alle conclusioni delle ispezioni ivi menzionate. |
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115 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione del terzo motivo di decisione, trattato al punto 6 della decisione impugnata, la sua lettura è sufficiente anche per constatare che non vi è insufficienza di motivazione. |
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116 |
Infatti, al punto 6.1 della decisione impugnata, la BCE indica gli elementi che, a suo avviso, consentono di constatare una violazione dell’obbligo di definire e attuare politiche e procedure prudenti che consentano alla ricorrente di gestire i suoi rischi, ivi comprese l’identificazione tempestiva, la valutazione, l’analisi e la sorveglianza dei suoi rischi. Tali elementi sono dettagliati ai punti da 6.1.1 a 6.1.7 di detta decisione. |
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117 |
Al punto 6.2 della decisione impugnata, la BCE indica le diverse disposizioni che, a suo avviso, sono state violate. Essa menziona al riguardo l’articolo 27, paragrafo 1, punto 8, e l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, che recepiscono, a suo avviso, l’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36, in combinato disposto con l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 74, paragrafo 2, della medesima direttiva. Le disposizioni di cui trattasi e gli obblighi da esse previsti sono dettagliati ai punti da 6.2.1 a 6.2.4 della decisione impugnata. |
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118 |
Al punto 6.3 della decisione impugnata, la BCE indica la conclusione cui è giunta per giustificare la revoca dell’autorizzazione, tenuto conto della violazione constatata a partire almeno dalla decisione n. 105 che impone alla ricorrente misure di intervento precoce. |
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119 |
Occorre constatare che la ricorrente ha partecipato al procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, di modo che essa conosceva il contesto nel quale tale decisione è stata adottata. |
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120 |
In tale contesto, risulta che gli elementi esposti, che figurano nella decisione impugnata per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo di decisione, hanno consentito alla ricorrente, e consentono al Tribunale, di comprendere le ragioni per le quali l’autorizzazione è stata revocata. |
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121 |
Tale conclusione è confermata dal fatto che la ricorrente contesta, nell’ambito del presente motivo di ricorso, la fondatezza della decisione impugnata, sostenendo che la BCE ha commesso errori di valutazione o di diritto o si sarebbe fondata su elementi di fatto inesatti, per quanto riguarda in particolare i punti 5.2, 6.1.5, da 6.2.2 a 6.2.4 e 6.3.1 della decisione impugnata. |
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122 |
In tali circostanze, la prima parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, deve essere respinta in quanto infondata. |
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123 |
Per quanto riguarda la seconda parte del terzo motivo di ricorso, relativa alla fondatezza del secondo e del terzo motivo di decisione, occorre, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 63, verificare se la decisione impugnata sia viziata dagli errori asseriti. |
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124 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il secondo motivo di decisione, la BCE ha deciso di revocare l’autorizzazione a causa dell’inosservanza persistente, da parte della ricorrente, dell’obbligo previsto all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi di creare un sistema efficace di controllo interno nell’ambito delle loro attività, obbligo specificato ai punti 6 e 53 del regolamento n. 227. |
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125 |
È pacifico che, ai sensi di detto articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi: «Un ente creditizio assicura l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo interno completo ed efficace, adeguato alla natura, al volume e alla complessità delle sue attività. Il sistema di controllo interno comprende i seguenti elementi fondamentali:
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126 |
L’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 così dispone: «1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio. 2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell’ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95». |
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127 |
Occorre aggiungere che la CMFC ha adottato il regolamento n. 227 conformemente all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi. |
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128 |
Il punto 6 del regolamento n. 227 prevede che il sistema di controllo interno di un ente sia organizzato in modo tale che la direzione dell’ente abbia la ragionevole garanzia, innanzitutto, che le attività dell’ente siano protette dalle perdite nonché da qualsiasi gestione e utilizzo non autorizzati e dai rischi connessi alle attività dell’ente, poi, che tali attività siano sufficienti, in relazione al capitale dell’ente, ai suoi elementi costitutivi e alla loro proporzione, a coprire i rischi inerenti alle attività dell’ente e, infine, che l’ente agisca in modo ragionevole, prudente ed efficace, nel pieno rispetto dei requisiti derivanti dalla legge e da altri atti giuridici. |
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129 |
Inoltre, il punto 53 del regolamento n. 227 enuncia i requisiti relativi alla politica dell’ente in materia di rischi, tra i quali figurano:
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130 |
Dalle disposizioni summenzionate risulta, in particolare, che i dispositivi e le misure di cui trattasi devono essere adeguati ai rischi incorsi. |
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131 |
Orbene, nel caso di specie, la BCE ha sottolineato, nella decisione impugnata, che, dal 2018, la ricorrente aveva un modello economico ad alto rischio, circostanza che quest’ultima non ha contestato. |
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132 |
In tale contesto, la ricorrente è stata oggetto di due ispezioni in loco, dal 7 marzo al 30 aprile 2019 e dal 10 maggio al 16 luglio 2021. Al termine della prima ispezione, sono state individuate carenze nel sistema di controllo interno per la gestione del rischio, che non era in linea con il livello dei rischi incorsi dalla ricorrente. Al termine della seconda ispezione, è stato osservato, in particolare, che le lacune constatate nel corso della prima ispezione non erano state corrette e che la ricorrente non aveva stabilito criteri né limiti per la gestione dei suoi rischi. Dalle constatazioni effettuate risulta che la ricorrente continuava ad avere pratiche inadeguate persistenti. |
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133 |
Peraltro, al punto 5.1 della decisione impugnata, viene menzionata una serie di illustrazioni di situazioni e altri esempi derivanti dalle ispezioni, che sottolineano l’inadeguatezza della struttura di controllo interno rispetto al modello economico ad alto rischio della ricorrente. Tenuto conto delle lacune rilevate nei dispositivi di controllo interno della ricorrente, nonché dell’incapacità di quest’ultima di adottare e attuare misure correttive, la BCE ha ritenuto, senza commettere errori, che le disposizioni pertinenti fossero violate. |
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134 |
Occorre precisare che, come già indicato nell’ambito della prima parte del terzo motivo di ricorso, la BCE ha effettivamente menzionato le disposizioni del diritto dell’Unione e del diritto nazionale che essa ha ritenuto violate nell’ambito del secondo motivo di decisione. Essa ha fatto riferimento, in particolare, all’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi, ma anche ai punti 6 e 53 del regolamento n. 227. |
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135 |
Per quanto riguarda gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente, in relazione anzitutto all’argomento secondo cui si sarebbe fatto riferimento solo a lacune nell’ambito dell’attività della ricorrente quanto al funzionamento del sistema di controllo interno da essa istituito e secondo il quale tali lacune non sarebbero né sistemiche né generalizzate, dalle disposizioni ricordate ai precedenti punti da 125 a 129 non risulta che le lacune di questo tipo non possano essere considerate sufficienti. Come già ricordato al precedente punto 130, i dispositivi e le misure devono essere adeguati ai rischi incorsi e, se i rischi sono elevati, le lacune e la loro persistenza devono poter essere tali da configurare violazioni degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui trattasi. |
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136 |
Per quanto riguarda, poi, l’applicazione dell’articolo 341, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi e dei punti 6 e 53 del regolamento n. 227 alle lacune e agli esempi dettagliati al punto 5 della decisione impugnata, occorre rilevare che nulla consente di concludere che tali lacune ed esempi non potessero rientrare in dette disposizioni. |
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137 |
La ricorrente ha sostenuto che la BCE non poteva fare riferimento alle disposizioni del regolamento n. 227, in quanto il controllo di cui era stata oggetto era stato effettuato dalla CMFC nel 2019, mentre il regolamento in questione è entrato in vigore solo a partire dal 10 dicembre 2020. Orbene, occorre rilevare che la decisione impugnata si basa anche su un’ispezione in loco effettuata nel 2021 e che essa menziona la persistenza delle lacune dopo il 2020, il che riguarda fatti successivi all’entrata in vigore del regolamento n. 227, consentendo così di farvi riferimento. |
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138 |
Infine, la ricorrente contesta il punto 5.1.2 della decisione impugnata, per il motivo che la BCE non avrebbe tenuto conto delle informazioni che essa le aveva trasmesso. Orbene, ciò non può essere sufficiente a mettere in discussione le constatazioni formulate dalla BCE in detto punto, la quale, pur sottolineando che alcune lacune da parte della ricorrente hanno potuto essere oggetto di rettifiche, rileva che ciò non ha impedito il verificarsi di altre lacune e la loro persistenza. |
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139 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il terzo motivo di decisione, la BCE ha deciso di revocare l’autorizzazione della ricorrente a causa dell’inosservanza, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di definire e attuare una strategia, politiche e procedure prudenti che le consentissero di gestire i suoi rischi, ivi comprese l’identificazione tempestiva, la valutazione, l’analisi e la sorveglianza dei suoi rischi di cui all’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi che avrebbe recepito l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2013/36. |
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140 |
Ai sensi dell’articolo 342, paragrafo 1, della legge sugli enti creditizi, l’ente creditizio elabora e attua una strategia, politiche e procedure prudenti che consentano di gestire — ivi compreso individuare, valutare, analizzare e monitorare tempestivamente — il rischio di credito nonché il rischio di credito della controparte contrattuale, il rischio di concentrazione, il rischio di cartolarizzazione, il rischio di mercato, il rischio operativo – compreso il rischio inerente al modello economico, i rischi derivanti dal ricorso all’esternalizzazione e gli eventi con scarsa probabilità di verificarsi ma effetti significativi, il rischio di tasso di interesse per il portafoglio non di negoziazione, il rischio di differenziale creditizio relativo al portafoglio non di negoziazione, al rischio residuo, al rischio di liquidità, al rischio di leva finanziaria eccessiva e ad altri rischi significativi per l’ente creditizio. |
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141 |
L’articolo 342, paragrafo 2, della legge sugli enti creditizi prevede che la strategia, le politiche, le procedure e i sistemi dell’ente creditizio siano adeguati alla complessità e al volume delle sue attività, nonché ad un livello di rischio accettabile definito dal consiglio dell’ente creditizio, e siano elaborati tenendo conto della rilevanza sistemica dell’ente creditizio in ciascuno Stato membro in cui opera. |
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142 |
La ricorrente sostiene che l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi introduce un obbligo di attuare una strategia prudente, mentre le disposizioni della direttiva 2013/36 non impongono un siffatto requisito. |
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143 |
A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2013/36 ha l’obiettivo di garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 di tale articolo siano proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi che l’ente corre. L’articolo 74, paragrafo 1, di tale direttiva sottolinea la solidità, l’efficacia e l’adeguatezza, rispettivamente, dei dispositivi di governance, dei processi per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi e dei meccanismi di controllo interno, nonché delle politiche e prassi di remunerazione al fine di consentire e promuovere una sana ed efficace gestione del rischio. |
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144 |
Orbene, nel contesto così delineato dall’articolo 74 della direttiva 2013/36, nulla consente di concludere che la BCE sia incorsa in un qualsivoglia errore manifesto di valutazione nel controllare, tenuto conto dei rischi incorsi dalla ricorrente, se quest’ultima avesse attuato una strategia prudente alla luce dell’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi. L’attuazione di una siffatta strategia prudente può essere proprio una delle operazioni che consentono di realizzare e di garantire gli obiettivi definiti dall’articolo 74 della direttiva 2013/36. |
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145 |
L’argomento della ricorrente basato sulla questione di stabilire quale disposizione del diritto nazionale recepisca l’articolo 74 della direttiva 2013/36 è quindi inoperante per quanto riguarda l’esame della fondatezza del terzo motivo di decisione. |
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146 |
Per quanto riguarda, peraltro, la questione se la BCE abbia commesso un errore manifesto di valutazione non analizzando la conformità delle politiche e delle procedure della ricorrente con l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, occorre indicare, come correttamente rilevato dalla BCE, che il terzo motivo di decisione si inserisce manifestamente nel solco della constatazione effettuata nell’ambito del secondo motivo di decisione, che consisteva in un’analisi delle politiche e delle procedure interne della ricorrente, il che non consente di considerare che tali politiche e procedure non siano state esaminate. |
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147 |
In ogni caso, poiché l’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi verte su un obbligo che ricomprende vari aspetti, nulla vietava alla BCE di concentrarsi su taluni di tali aspetti, nella fattispecie sulla strategia della ricorrente, per verificare se quest’ultima rispettasse il suo obbligo derivante da detta disposizione. L’articolo 342, paragrafi 1 e 2, della legge sugli enti creditizi non prevede che una violazione possa essere stabilita solo a condizione che si constati che, tanto la strategia quanto le politiche e le procedure non rispettano i criteri previsti. |
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148 |
Per quanto riguarda, infine, i diversi elementi presi in considerazione dalla BCE per constatare la violazione dell’obbligo che costituisce il terzo motivo di decisione, dai punti da 6.1.1 a 6.1.7 della decisione impugnata risulta che la BCE si è basata su diversi scambi tra la ricorrente e la CMFC. Da tali scambi risulta che i vari tentativi della ricorrente di modificare la sua strategia sono stati considerati insufficienti a soddisfare i criteri fissati dalle disposizioni applicabili. |
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149 |
La ricorrente ha contestato diversi elementi presi in considerazione dalla BCE. A tale riguardo, occorre rilevare che, anche supponendo che la BCE abbia commesso un qualsivoglia errore manifesto di valutazione per quanto riguarda uno qualsiasi di tali elementi, o anche l’insieme di questi ultimi, nulla consente di ritenere che la conclusione alla quale essa è pervenuta sarebbe stata diversa in assenza di tali asseriti errori. Infatti, affinché ciò si verifichi, occorrerebbe che siffatti errori, considerati singolarmente o congiuntamente, siano stati decisivi nella dimostrazione del terzo motivo di decisione. Orbene, alla luce del numero delle altre constatazioni effettuate nell’ambito degli scambi tra la CMFC e la ricorrente per quanto riguarda la strategia adottata da quest’ultima per garantire la sua situazione finanziaria, quali risultano al punto 6.1 della decisione impugnata, e in particolare del fatto che è pacifico che la ricorrente registrava perdite a partire dal 2017, non riusciva a ripristinare la sua redditività e assumeva rischi eccessivi, la BCE era legittimata ad adottare il terzo motivo di decisione per giustificare la revoca dell’autorizzazione. |
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150 |
Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il punto 6.1.5 della decisione impugnata, la ricorrente ha indicato di aver presentato una nuova versione della sua strategia per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 e che la CMFC le aveva chiesto informazioni molto più dettagliate di quelle previste dalle disposizioni del regolamento n. 227. Orbene, come rilevato dalla BCE, la CMFC era legittimata, secondo le disposizioni della legge sugli enti creditizi, a chiedere alla ricorrente l’attuazione delle misure di rafforzamento patrimoniale annunciate da quest’ultima. |
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151 |
Per quanto riguarda il punto 6.2.2 della decisione impugnata, la ricorrente si è avvalsa della sua situazione finanziaria per contestare il fatto che, secondo la BCE, la strategia da attuare non le consentiva di generare capitali al fine di svilupparsi in modo duraturo e di soddisfare in modo continuativo i requisiti prudenziali. Essa ha affermato che nei suoi confronti non era stata aperta alcuna procedura di insolvenza. Orbene, come sottolineato dalla BCE, la CMFC aveva constatato che la ricorrente registrava perdite dal 2017 e non era riuscita a ripristinare la sua redditività. Essa aveva altresì rilevato diversi aspetti che testimoniavano la precarietà della situazione finanziaria della ricorrente, così come, in particolare, l’aumento continuo delle perdite anno dopo anno, generate anche da taluni investimenti, nonché il carattere irrealistico del progetto di emissione di obbligazioni di capitale aggiuntive. In tale contesto, nulla consente di concludere che le considerazioni rilevate al punto 6.2.2 della decisione impugnata riguardo alla situazione finanziaria della ricorrente fossero inesatte. |
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152 |
Per quanto riguarda il punto 6.2.3 della decisione impugnata, la ricorrente ritiene che la considerazione relativa all’impossibilità di correggere la sua strategia erronea e di attirare nuovi azionisti fosse «inoperante», dal momento che, durante il periodo successivo al mese di agosto 2021, essa non aveva avuto la possibilità di attuare una qualsivoglia strategia, tenuto conto dell’applicazione delle misure di vigilanza e di intervento precoce che la CMFC le aveva imposto. Orbene, un siffatto argomento non può dimostrare l’erroneità della conclusione della BCE secondo cui l’assenza di una strategia prudente e di un modello economico sostenibile rendeva la ricorrente dipendente da investimenti aggiuntivi, tenuto conto delle perdite accumulate da tempo. |
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153 |
Per quanto riguarda il punto 6.2.4 della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che la BCE ha erroneamente concluso che essa aveva funzionato conformemente alla sua strategia del 2018 e che, a tale riguardo, non aveva tenuto conto di diversi elementi. Tuttavia, poiché tali elementi non sono altro che la ripetizione degli argomenti precedentemente esaminati, che sono stati dedotti per contestare la valutazione della BCE e che non sono stati considerati fondati, essi non possono dimostrare un qualsivoglia errore manifesto nella valutazione della BCE. |
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154 |
Per quanto riguarda il punto 6.3.1 della decisione impugnata, la ricorrente ritiene che la BCE non possa riferirsi alla gravità e alla durata della violazione, mentre il punto 6 di detta decisione non contiene alcun esame di tali gravità e durata. Orbene, occorre rilevare che il punto 6.3.1 della decisione impugnata si presenta come la conclusione di tutti gli elementi rilevati ai punti da 6.1.1 a 6.2.4 a titolo di fatti costitutivi di violazioni dopo la valutazione di tali fatti alla luce delle disposizioni applicabili. Nell’ambito di una siffatta valutazione, la BCE poteva manifestamente concludere correttamente che si trovava in presenza di una grave violazione avente una certa durata. |
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155 |
Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la BCE sia incorsa in errori come quelli ricordati al precedente punto 63 nell’adottare il secondo e il terzo motivo di decisione al fine di fondare la revoca dell’autorizzazione. |
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156 |
Occorre pertanto respingere il terzo motivo di ricorso in quanto infondato. |
Sul quarto motivo di ricorso
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157 |
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la BCE ha violato il principio di buona amministrazione, che corrisponderebbe al diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, e al diritto di accesso al fascicolo che la riguarda, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, e che comprenderebbe il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta. |
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158 |
In primo luogo, la ricorrente ricorda la giurisprudenza secondo la quale solo i giudici dell’Unione possono garantire una tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti che coinvolgono le autorità nazionali e la BCE, destinati ad attuare il MVU. Tale competenza esclusiva del giudice dell’Unione comprenderebbe il controllo della legittimità di atti preparatori a talune decisioni o di proposte di decisioni delle autorità nazionali interessate, che possono incidere sul contenuto della decisione finale della BCE. |
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159 |
A tale riguardo, la ricorrente fa valere che la proposta di decisione si basa, in sostanza, sugli argomenti e sulle circostanze esposti nelle decisioni nn. 215 e 216. |
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160 |
La ricorrente aggiunge che le decisioni nn. 215 e 216 sono viziate da gravi lacune che non solo hanno limitato ingiustificatamente i suoi diritti e arrecato pregiudizio ai suoi interessi, ma hanno altresì condotto all’adozione da parte della BCE di una decisione erronea e ingiustificata. La BCE avrebbe dovuto esaminare tutte le decisioni adottate dalla CMFC, garantendo il suo diritto a un processo equo e ad un procedimento ragionevole e proporzionato. Infatti, in virtù del suo generale potere di vigilanza, la BCE sarebbe tenuta a vigilare sull’osservanza da parte delle autorità nazionali delle norme del MVU contenute nel regolamento quadro sul MVU, nonché nella relativa normativa nazionale. La BCE dovrebbe procedere a un controllo completo della legittimità delle proposte di revoca dell’autorizzazione presentate dalle autorità nazionali e delle misure preparatorie, in particolare alla luce del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali fondamentali del diritto dell’Unione. |
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161 |
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la valutazione di conformità e la decisione n. 215 devono essere considerate atti preparatori della decisione impugnata, rientranti nei poteri generali di vigilanza della BCE, e che gli atti sottoposti alla CMFC devono essere oggetto di riesame. La BCE non avrebbe proceduto a tale riesame o non l’avrebbe effettuato a sufficienza. La BCE non avrebbe esaminato gli atti preparatori, tra i quali figura la decisione n. 215. Quest’ultima decisione costituirebbe un atto amministrativo adottato da un’autorità nei confronti di una o più persone individualmente designate, che stabilisce, modifica, accerta o pone fine a un rapporto giuridico o accerta un rapporto di fatto. Essa conterrebbe due decisioni, una sulla mancata applicazione di un’azione di risoluzione e l’altra sulla presentazione alla BCE di una proposta di revoca di autorizzazione. La ricorrente aggiunge che la BCE dispone di un potere discrezionale per decidere la revoca dell’autorizzazione e che il progetto di decisione elaborato dalla CMFC non è vincolante. Il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione di atti dell’Unione non può mettere in discussione la qualificazione come atti dell’Unione, qualora gli atti adottati dalle autorità nazionali costituiscano una fase di un procedimento nel quale un’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale, senza essere vincolata dagli atti preparatori o dalle proposte provenienti dalle autorità nazionali. |
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162 |
Peraltro, la ricorrente rileva che l’articolo 62 della legge sul procedimento amministrativo impone all’amministrazione di pronunciarsi sull’adozione di un atto amministrativo che possa arrecare pregiudizio al suo destinatario esaminando la posizione e gli argomenti di quest’ultimo nella causa di cui trattasi. Essa aggiunge che, anche nel caso di un atto amministrativo obbligatorio, affinché la disposizione giuridica possa trovare applicazione, una parte del procedimento ha la possibilità di fornire informazioni sulle circostanze rilevanti. La CMFC avrebbe indicato nella decisione n. 215 le ragioni per le quali non aveva ascoltato la ricorrente. Orbene, secondo la ricorrente, il fatto che la CMFC abbia concordato con essa il piano di risoluzione costituiva un atto che non faceva parte del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione n. 215. Pertanto, la giustificazione addotta dalla CMFC non può essere considerata un motivo sufficiente per non ascoltare la ricorrente. |
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163 |
In terzo luogo, la ricorrente afferma che, nel corso del procedimento di adozione della decisione impugnata, la BCE ha violato il suo diritto di accesso al fascicolo. A tale riguardo, essa sostiene che l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento MVU di base prevede che nel corso del procedimento siano pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Tali persone avrebbero diritto di accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. In tale contesto, la ricorrente fa valere di non aver avuto accesso alla valutazione di conformità nell’ambito dell’adozione della decisione n. 215. Tale valutazione non le sarebbe stata comunicata neppure quando ha esercitato il suo diritto di accesso al fascicolo nell’ambito del procedimento di adozione della decisione impugnata. La CMFC e la BCE avrebbero quindi violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta negandole la possibilità di prendere conoscenza della valutazione di conformità. |
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164 |
In quarto luogo, la BCE avrebbe concesso alla ricorrente un termine eccessivamente breve per presentare le sue osservazioni sulla proposta di decisione. Il 30 gennaio 2023, la BCE le avrebbe inviato una lettera con cui sollecitava la presentazione di osservazioni sulla proposta di decisione e fissava un termine di cinque giorni a tal fine. La ricorrente avrebbe presentato alla BCE una domanda di proroga di tale termine, ma quest’ultima avrebbe concesso solo quattro giorni lavorativi supplementari e avrebbe rifiutato di concedere un termine di 20 giorni, poi di 15 giorni. La BCE non avrebbe motivato la sua decisione di concederle un termine abbreviato per la presentazione delle sue osservazioni. |
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165 |
La ricorrente aggiunge che, se fosse stata sentita nell’ambito del procedimento relativo alla decisione n. 215 e se avesse avuto a disposizione almeno due settimane per presentare le sue osservazioni scritte sulla proposta di decisione, avrebbe potuto formulare le sue osservazioni sugli elementi di fatto e di diritto menzionati nell’ambito del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso. Pertanto, essa ritiene che, se fosse stata ascoltata, il risultato del procedimento sarebbe stato diverso. |
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166 |
La BCE sostiene che tale motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato. |
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167 |
In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la BCE avrebbe dovuto controllare le decisioni nn. 215 e 216, da un lato, occorre rilevare, per quanto riguarda la prima di queste due decisioni, che essa è stata adottata nell’ambito di una procedura di risoluzione distinta da quella della revoca dell’autorizzazione, la quale ha condotto alla decisione impugnata. Tale procedura di risoluzione rientra prima di tutto nella competenza delle ANC, mentre la procedura di revoca dell’autorizzazione, sebbene inizi con le indagini dell’ANC, si conclude con una decisione della BCE. |
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168 |
Dall’altro lato, sebbene la decisione impugnata menzioni, al punto 3.4, la decisione n. 216, risulta che ciò è in un’ottica di esposizione del quadro fattuale e contestuale. Da tale circostanza non si può dedurre che la decisione impugnata si fondi tanto su tale decisione quanto sulla decisione n. 215 per giustificare la revoca dell’autorizzazione. Come rilevato dalla BCE, la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto adottata dalla CMFC rientra nell’ambito di una procedura distinta da quella che conduce alla revoca dell’autorizzazione. |
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169 |
In ogni caso, come è stato constatato nell’ambito dell’esame del primo e del secondo motivo di ricorso, se è vero che, nell’adottare la sua decisione, la BCE deve, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento quadro sul MVU, tener conto in particolare della sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca, ciò non implica che essa debba conoscere di qualsiasi altra decisione adottata dalle ANC nell’ambito delle loro competenze. Come ricordato al precedente punto 72, la BCE è competente a revocare un’autorizzazione sulla base delle constatazioni effettuate dalle ANC. |
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170 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di accesso alla valutazione di conformità nell’ambito dell’adozione della decisione n. 215, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente riguarda una procedura distinta da quella che conduce alla revoca dell’autorizzazione, cosicché occorre respingerlo in quanto inoperante. |
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171 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il termine asseritamente insufficiente per esercitare il diritto di essere ascoltati, occorre ricordare che alla ricorrente sono stati concessi complessivamente nove giorni lavorativi per presentare le sue osservazioni sul progetto di decisione impugnata, i quali comprendono quattro giorni supplementari rispetto ai cinque giorni iniziali. È pacifico che il progetto di decisione di cui trattasi conteneva solo due documenti di cui la ricorrente non aveva previamente avuto conoscenza. |
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172 |
A tale riguardo, dall’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento quadro sul MVU risulta che alla parte di una procedura di vigilanza della BCE in linea di principio, è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza. L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, di tale regolamento quadro prevede che, in particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi e il termine è altresì ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli articoli 14 e 15 del regolamento MVU di base, e quindi, in particolare, nel caso di una decisione di revoca dell’autorizzazione, la quale è prevista all’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento. |
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173 |
Tenuto conto della normativa in vigore, della possibilità di ridurre il termine e del fatto che la ricorrente non era a conoscenza, in via preliminare, soltanto di due dei documenti allegati al progetto di decisione, non risulta che la BCE abbia violato il diritto di quest’ultima di essere ascoltata prevedendo un termine di cinque giorni, successivamente prorogato di quattro giorni supplementari, per il deposito delle osservazioni sul progetto di decisione. |
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174 |
Occorre sottolineare, inoltre, che la ricorrente non ha messo in discussione la legittimità del termine ridotto previsto all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento quadro sul MVU. Ciò posto, è già stato dichiarato che il legislatore dell’Unione aveva operato una valutazione della ragionevolezza del termine previsto da tale disposizione effettuando un bilanciamento degli interessi contrapposti che sono, da una parte, gli interessi privati degli enti creditizi a disporre del maggior tempo possibile per formulare le loro osservazioni e, dall’altra, l’interesse pubblico a che la legalità sia ripristinata il più rapidamente possibile (v. sentenza del 6 ottobre 2021, Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE, T‑351/18 e T‑584/18, EU:T:2021:669, punto 374). |
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175 |
Da tutto quanto precede risulta che il quarto motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso. |
Sulle spese
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176 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della BCE. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Porchia Jaeger Nihoul Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 giugno 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
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