Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 novembre 2025.#Föreningen Svenskt Landskapsskydd e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Ambiente – Regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rigetto della domanda – Atto adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE – Atto che non può formare oggetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 – Nozione di “atto amministrativo” – Articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus – Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus – Atto adottato nell’“esercizio del potere legislativo”.#Causa T-534/23.

ECLI:EU:T:2025:1020Eu General Court12 nov 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

12 novembre 2025 ( *1 )

«Ambiente – Regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rigetto della domanda – Atto adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE – Atto che non può formare oggetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 – Nozione di “atto amministrativo” – Articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus – Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus – Atto adottato nell’“esercizio del potere legislativo”»

Nella causa T‑534/23,

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, con sede in Koler (Svezia), e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato ( 1 ), rappresentate da M. Le Berre, avvocato,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da R. Boucquey, A. Maceroni e L. Vétillard, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da C. Hermes, G. Gattinara, B. De Meester e C. Valero, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da L. Truchot, presidente, H. Kanninen, M. Sampol Pucurull (relatore), T. Perišin e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, in particolare la misura di organizzazione del procedimento del 18 novembre 2024 e la risposta della Commissione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2024,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Föreningen Svenskt Landskapsskydd e le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in allegato, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata») che ha respinto in quanto irricevibile, e in subordine in quanto infondata, la richiesta di riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU 2022, L 335, pag. 36), che esse hanno presentato il 22 febbraio 2023 sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»).

Fatti

2

Le ricorrenti sono associazioni senza scopo di lucro che operano per la tutela dell’ambiente.

3

A seguito della guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, nel 2022 si è verificata un’improvvisa e significativa interruzione dei flussi di gas dalla Russia, che ha fatto emergere l’urgente necessità di liberarsi dalle forniture russe e di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione europea.

4

In tale contesto, il 20 e 21 ottobre 2022, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha invitato il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea a presentare urgentemente decisioni concrete, sollecitando in particolare una maggiore rapidità e la semplificazione delle procedure autorizzative al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle reti elettriche, anche mediante misure di emergenza sulla base dell’articolo 122 del TFUE. Il 9 novembre 2022, la Commissione ha adottato la proposta COM(2022) 591 final del regolamento del Consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, che prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie a integrazione delle iniziative volte a far fronte alla crisi dei mercati dell’energia e della pertinente legislazione dell’UE. Il 24 novembre 2022, il Consiglio ha approvato in linea di principio un progetto di testo. Il 22 dicembre 2022, sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio ha adottato il regolamento 2022/2577.

5

Come risulta dai considerando 3, 4 e 6 del regolamento 2022/2577, per accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione, il Consiglio ha ritenuto che fosse necessario accelerare talune procedure autorizzative applicabili a tecnologie specifiche nel settore delle energie rinnovabili, in particolare mediante deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell’Unione.

6

Il 22 febbraio 2023, le ricorrenti hanno presentato al Consiglio una richiesta di riesame interno vertente sul regolamento 2022/2577, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus.

7

Con la decisione impugnata, notificata alle ricorrenti il 13 giugno 2023, il Consiglio ha respinto la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata.

8

Il Consiglio ha affermato, in sostanza, che il regolamento 2022/2577, adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, introduceva deroghe mirate e temporanee ad atti adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE e non poteva quindi rientrare nella definizione di «atto amministrativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus. A tale riguardo, il Consiglio ha sottolineato che, anche ove il regolamento 2022/2577 non fosse stato considerato un atto legislativo ai sensi del Trattato FUE, ossia un atto adottato secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale conformemente all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE, a causa del suo contenuto e dei suoi effetti, esso costituiva tuttavia un atto legislativo ai sensi della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 4; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»). In subordine, il Consiglio ha altresì respinto la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 in quanto infondata.

Conclusioni delle parti

9

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare il Consiglio alle spese.

10

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato;

–

condannare le ricorrenti alle spese.

11

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

12

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi. Con il primo motivo di ricorso, esse affermano che il Consiglio è incorso in un errore di diritto respingendo in quanto irricevibile la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577. Con il secondo motivo di ricorso, esse sostengono che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, alla luce dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Aarhus, nella misura in cui il Consiglio ha respinto la loro richiesta di riesame interno per il motivo che il regolamento 2022/2577 non rivestiva il carattere di atto amministrativo ai sensi di detto regolamento. Con il terzo motivo di ricorso, esse sollevano un’eccezione di illegittimità del regolamento 2022/2577. Con il quarto motivo di ricorso, le ricorrenti deducono, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione. Con il quinto motivo di ricorso esse deducono la violazione dell’obbligo di motivazione.

13

Da una lettura delle memorie delle ricorrenti, è possibile individuare quattro parti a sostegno del primo motivo di ricorso, vertenti, la prima, in sostanza, su un difetto di motivazione, la seconda, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, la terza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus e, la quarta, sulla violazione dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE e del principio della certezza del diritto.

14

Il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto la prima parte del primo motivo di ricorso, poi congiuntamente la seconda e la terza parte di tale motivo e, infine, la quarta parte del medesimo motivo.

Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, su un difetto di motivazione

15

A sostegno della prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su una mancanza di intelligibilità, le ricorrenti deducono, in realtà, un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

16

A questo proposito, le ricorrenti sostengono che l’argomento del Consiglio contenuto nella decisione impugnata secondo cui il regolamento 2022/2577 non costituisce né un «atto legislativo» ai sensi del Trattato FUE né un «atto amministrativo» ai sensi del regolamento Aarhus sarebbe contraddittorio. A loro avviso, le due categorie di atti si escludono a vicenda. Inoltre, esse rilevano che il Consiglio non definisce concretamente, in detta decisione, il tipo di atto al quale il regolamento 2022/2577 potrebbe corrispondere ai sensi del Trattato FUE, della convenzione di Aarhus e del regolamento Aarhus, in violazione del principio della certezza del diritto.

17

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

18

Occorre ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni succitate dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio,C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 80 e giurisprudenza citata, e del 3 maggio 2018, Malta/Commissione,T‑653/16, EU:T:2018:241, punto 53 e giurisprudenza citata).

19

Tuttavia, l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Pertanto, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione. Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere l’iter logico seguito dal suo autore (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo,C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 55 e giurisprudenza citata).

20

Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Aarhus dispone altresì che la posizione scritta assunta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione cui è presentata una richiesta di riesame interno di uno dei suoi atti dev’essere motivata. Tale motivazione deve consentire al richiedente di comprendere le ragioni alla base della decisione dell’istituzione o dell’organo competente (sentenza del 27 gennaio 2021, ClientEarth/BEI,T‑9/19, EU:T:2021:42, punto 87).

21

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione impugnata, il Consiglio ha respinto la richiesta di riesame interno in quanto irricevibile, per il motivo che il regolamento 2022/2577 non costituiva un atto che poteva formare oggetto di un riesame interno, vale a dire un «atto amministrativo», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus. Al riguardo, il Consiglio rileva che, sebbene il regolamento 2022/2577 non costituisca un atto legislativo ai sensi dei Trattati, esso non costituisce tuttavia un «atto amministrativo» ai sensi del regolamento Aarhus. Il Consiglio sottolinea che, a causa del suo contenuto e dei suoi effetti, il regolamento 2022/2577 è intrinsecamente connesso ad atti legislativi, essendo questi ultimi esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento Aarhus. Il Consiglio constata inoltre che il regolamento 2022/2577 contiene misure che possono derogare ad altri atti, compresi altri atti legislativi.

22

A tale riguardo, la motivazione contenuta nella decisione impugnata è sufficiente per consentire alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali il Consiglio ha respinto in quanto irricevibile la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 e per consentire loro di contestare la fondatezza di tali motivi. Inoltre, questi stessi motivi sono sufficienti per consentire al Tribunale di esercitare un controllo giurisdizionale. Pertanto, la motivazione della decisione impugnata non è contraddittoria né inintelligibile e fa apparire l’iter logico seguito dal suo autore in modo chiaro e inequivocabile.

23

La prima parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus

24

In via preliminare, per quanto riguarda la seconda parte, le ricorrenti invocano, in realtà, errori di diritto, vale a dire la violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus e la violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus. Inoltre, nell’ambito della terza parte, le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus.

25

Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, nella misura in cui il Consiglio ha respinto la loro richiesta di riesame interno per il motivo che il regolamento 2022/2577 non rivestiva il carattere di un «atto amministrativo», ai sensi del regolamento Aarhus.

26

A tale riguardo, le ricorrenti sottolineano il fatto che il regolamento Aarhus si applica alle istituzioni e agli organi dell’Unione, definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), come «le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici (...) salvo qualora agiscano nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo». Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus definirebbe l’espressione «autorità pubblica» in modo estensivo, precisando che tale definizione non comprende gli «organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere […] legislativo».

27

Inoltre, le ricorrenti rilevano che l’«atto amministrativo» che può essere oggetto di una richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus è definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento come «qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione (...)».

28

Pertanto, poiché il regolamento 2022/2577 non è stato adottato dal Consiglio al termine di una delle procedure legislative previste all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE e quindi nell’esercizio del potere legislativo, esso costituirebbe un «atto amministrativo» che può essere oggetto di una procedura di riesame interno prevista all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus e all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, il quale prevede che i membri del pubblico possono promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

29

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l’affermazione del Consiglio, nella decisione impugnata, secondo cui la modifica della definizione della nozione di «atto amministrativo» da parte del regolamento 2021/1767 mirava ad ampliare l’ambito di applicazione materiale degli atti soggetti alla procedura di riesame agli atti di portata generale, senza tuttavia includere gli atti che, in forza della convenzione di Aarhus, dovevano essere qualificati come atti legislativi, è contraddetta dalle disposizioni di detto regolamento. Infatti, da un lato, la nozione di «atto amministrativo» sarebbe ormai definita dal regolamento 2021/1767 come «qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione». Dall’altro lato, il considerando 8 di detto regolamento farebbe allusione alla necessità di ampliare l’ambito di applicazione materiale degli atti soggetti alla procedura di riesame interno al fine di includervi gli «atti non legislativi di portata generale».

30

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

31

Spetta al Tribunale esaminare se il Consiglio abbia erroneamente respinto la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 in quanto irricevibile per il motivo che tale domanda non verteva su un atto che poteva essere oggetto di un siffatto riesame ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, ossia un «atto amministrativo» come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento.

32

Per valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso, occorre quindi interpretare la nozione di «atto amministrativo» ai sensi e ai fini dell’applicazione del regolamento Aarhus.

33

Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenza del 29 luglio 2024, Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească Tip Simmental, C‑286/23, EU:C:2024:655, punto 38 e giurisprudenza citata).

34

In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus risulta che quest’ultimo definisce l’atto amministrativo come «qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale (...)».

35

Occorre constatare che, da un lato, il legislatore dell’Unione, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, ha unicamente definito la nozione di «atto amministrativo» come un «atto non legislativo» e che, dall’altro, ha definito tale nozione in opposizione a quella di «atto legislativo», senza tuttavia fare riferimento alla categoria degli atti adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

36

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, sotto un primo profilo, dai considerando 7 e 11 del regolamento Aarhus risulta che il legislatore dell’Unione ha auspicato che le istituzioni o gli organi dell’Unione che agiscono nell’esercizio del potere legislativo siano esclusi dall’ambito di applicazione della convenzione di Aarhus.

37

A questo proposito, l’articolo 1 del regolamento Aarhus prevede che tale regolamento si applichi «alle istituzioni e agli organi dell’Unione». L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento prevede una definizione della nozione di «istituzioni o organi dell’Unione» che esclude le istituzioni o gli organi dell’Unione quando agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo. Dal combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus risulta quindi che quest’ultimo non si applica alle istituzioni e agli organi dell’Unione quando agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo.

38

Peraltro, l’articolo 10 del regolamento Aarhus, dal canto suo, prevede le norme relative a una richiesta di riesame interno di atti amministrativi.

39

Orbene, occorre rilevare che la nozione di «atto non legislativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus e la nozione di «atti adottati dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione quando agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo», che figura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, sono interdipendenti. Infatti, l’ambito di applicazione dell’articolo 10 di tale regolamento non può eccedere quello del regolamento stesso, come definito in particolare dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g).

40

A tale riguardo, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus esclude l’applicazione di quest’ultimo alle istituzioni o agli organi dell’Unione quando agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo, gli atti adottati in tale ambito non possono costituire atti amministrativi, ai sensi del regolamento Aarhus (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Mellifera/Commissione, C‑784/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:630, punto 81).

41

Sotto un secondo profilo, occorre osservare che, sebbene, al momento dell’adozione del regolamento 2021/1767, il legislatore dell’Unione abbia voluto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno al fine di rendere il diritto dell’Unione conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus, esso non ha inteso modificare tale esclusione degli atti legislativi dall’ambito di applicazione di tale procedura particolare di ricorso, come testimoniato, in particolare, dal considerando 8 di tale regolamento, il quale indica che è necessario includere nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento Aarhus unicamente «gli atti non legislativi di portata generale».

42

È vero che il considerando 8 del regolamento 2021/1767 fa riferimento alla necessità di ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista dal regolamento Aarhus per includervi gli atti non legislativi di portata generale. Tuttavia, al fine di definire gli atti legislativi esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento Aarhus, tale considerando non si riferisce alle procedure legislative previste dall’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

43

Sotto un terzo profilo, occorre altresì rilevare che, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus, che definisce la nozione di «diritto ambientale», la Corte ha dichiarato che il fatto che detto articolo si riferisse, in talune versioni linguistiche, alla «normativa» o a «qualsiasi disposizione legislativa» non può implicare che la nozione di «diritto ambientale» sia, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, limitata ad atti legislativi, ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 85).

44

Pertanto, dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 43 risulta che la Corte non ha interpretato l’espressione «disposizione legislativa», che figura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus, nel senso preciso e formalistico che deriva dall’articolo 289 TFUE.

45

In tali circostanze, se è vero che un atto legislativo ai sensi dell’articolo 289 TFUE non costituisce un atto amministrativo ai sensi e ai fini dell’applicazione del regolamento Aarhus, dall’interpretazione contestuale sviluppata ai precedenti punti da 36 a 44 non risulta che la nozione di «potere legislativo», menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, coincida perfettamente con la categoria degli atti legislativi definiti all’articolo 289 TFUE.

46

In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le norme di diritto dell’Unione devono essere interpretate per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirano ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione, poiché tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincola le istituzioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2015, Evans,C‑179/13, EU:C:2015:12, punto 35 e giurisprudenza citata, e del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 66 e giurisprudenza citata).

47

A tale riguardo, dall’articolo 3, paragrafo 5, TUE, risulta che l’Unione contribuisce alla «rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale».

48

Pertanto, il regolamento Aarhus è inteso ad attuare, per quanto riguarda le istituzioni dell’Unione, le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus (v. sentenza del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 67 e giurisprudenza citata).

49

Se è vero che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non può essere invocato per valutare la legittimità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, una siffatta constatazione non osta a che le disposizioni di tale regolamento siano, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 46, interpretate, per quanto possibile, alla luce della convenzione di Aarhus (v. sentenza del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 68 e giurisprudenza citata).

50

Infatti, una tale interpretazione costituisce un mezzo essenziale per garantire, conformemente alla volontà del legislatore dell’Unione espressa al considerando 3 del regolamento Aarhus, che le disposizioni del diritto dell’Unione restino compatibili con quelle di tale convenzione (sentenza del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 69).

51

A tale riguardo, dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, relativo all’accesso alla giustizia, emerge che ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

52

La nozione di «atto soggetto a controllo» non è tuttavia definita nell’ambito dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

53

Ciononostante, la portata a prima vista estremamente ampia dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus deve essere temperata. Infatti, l’ambito di applicazione materiale di tale disposizione è delimitato dall’articolo 2, paragrafo 2, di detta convenzione, da cui risulta che quest’ultima non si applica agli atti di natura legislativa. Conformemente alla suddetta disposizione, la nozione di «autorità pubblica», i cui atti compiuti in violazione del diritto dell’ambiente possono essere oggetto di contestazioni, esclude gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario e legislativo (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, BEI e Commissione/ClientEarth, C‑212/21 P e C‑223/21 P, EU:C:2023:546, punto 70).

54

Tuttavia, la convenzione di Aarhus non precisa le circostanze in cui gli organi o le istituzioni agiscono nell’esercizio del potere legislativo o giudiziario.

55

Ne consegue che gli autori della Convenzione di Aarhus hanno espressamente escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, tenuto conto dell’ultima frase dell’articolo 2, paragrafo 2, gli atti degli organi o delle istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo, senza definire ulteriormente cosa si dovesse intendere con l’espressione «potere legislativo», e in particolare, non lasciando alle parti di tale convenzione il compito di definire detta nozione mediante un rinvio al loro diritto interno.

56

A questo proposito, occorre rilevare che un’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus non consente di ritenere che la definizione della nozione di «potere legislativo» rientri nel potere discrezionale riconosciuto alle parti contraenti. Infatti, l’interpretazione della nozione di «legislazione» ai sensi di uno strumento di diritto internazionale pubblico deve conservare la propria autonomia rispetto al diritto interno delle parti contraenti. Pertanto, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta convenzione non può fondarsi unicamente sul sistema giuridico di una delle parti di tale convenzione (v., in questo senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2014:309, paragrafo 30).

57

Tale interpretazione è corroborata dalle comunicazioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus (in prosieguo: il «comitato Aarhus») istituito al fine di verificare l’osservanza, da parte delle parti di detta convenzione, degli obblighi che ne derivano. Infatti, pur essendo prive di valore normativo, dette comunicazioni fanno parte degli elementi che possono orientare l’interpretazione di tale convenzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 marzo 2024, Roheline Kogukond e a., C‑234/22, EU:C:2024:211, punto 39).

58

A tale riguardo, occorre rilevare che il comitato Aarhus si oppone a un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus fondata unicamente sui riferimenti propri al sistema giuridico di una delle parti di tale convenzione. Pertanto, nella sua comunicazione ACCC/C/2008/32, detto comitato ha concluso che, al fine di determinare se una decisione, un atto o un’omissione siano stati adottati nell’esercizio del potere legislativo alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale convenzione, la sua denominazione nel diritto interno di una parte contraente di detta convenzione non può essere decisiva.

59

Peraltro, nelle sue comunicazioni ACCC/C/2011/61 e ACCC/C/2014/120, il comitato Aarhus ha rilevato che, sebbene la convenzione di Aarhus non specificasse le circostanze in cui un’istituzione o un organo ha agito nell’esercizio del potere legislativo, era chiaro che detta convenzione escludeva un’istituzione o un organo soltanto qualora avesse agito avvalendosi di tale specifico potere. Così, il parlamento nazionale di una parte contraente, pur costituendo un organo eletto democraticamente, può essere considerato un’autorità pubblica ai sensi della convenzione di Aarhus allorché non agisce in qualità di legislatore, ad esempio, quando autorizza un’attività o un progetto.

60

La Corte ha altresì avuto occasione di pronunciarsi sulla nozione di «organismi o istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giudiziarie o legislative» nell’ambito dell’interpretazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), alla luce della convenzione di Aarhus. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che occorreva adottare un’interpretazione funzionale della nozione di «organismi o istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative», secondo cui potevano essere considerati come rientranti in tale definizione i ministeri che, in forza del diritto nazionale, hanno il compito di preparare progetti di legge, di presentarli al Parlamento e di partecipare al procedimento legislativo, segnatamente mediante la formulazione di pareri (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau,C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 49).

61

Tali considerazioni inducono quindi ad adottare un approccio funzionale alla nozione di «potere legislativo». A questo proposito, occorre rilevare che l’approccio funzionale non riguarda soltanto la natura dell’organo interessato, vale a dire se tale istituzione o tale organo eserciti tradizionalmente poteri legislativi, ma le funzioni effettivamente esercitate dall’istituzione o dall’organo in questione. Pertanto, sebbene il criterio organico costituisca un indizio per caratterizzare un atto legislativo ai sensi del regolamento Aarhus, esso non è di per sé determinante. Infatti, occorre altresì tener conto di un criterio relativo alla sostanza stessa dell’atto adottato da detta istituzione o da detto organo. Tale approccio è tanto più giustificato in quanto il procedimento legislativo può differire in modo non trascurabile a seconda delle parti della convenzione di Aarhus.

62

Ne consegue che un approccio puramente formale, proprio del sistema giuridico di una delle parti della convenzione di Aarhus e fondato su un criterio puramente procedurale, non può essere adottato al fine di determinare se un atto sia stato adottato nell’esercizio del potere legislativo. La nozione di «potere legislativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus non può essere quindi interpretata nel senso che riguarda unicamente gli atti che sono stati adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale conformemente all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

63

Dai precedenti punti da 34 a 62 risulta che la nozione di «atto amministrativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus designa qualsiasi atto che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione nell’esercizio del potere legislativo, e non, come sostengono le ricorrenti, i soli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa ordinaria o speciale conformemente all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

64

Tenuto conto di tali considerazioni e, in particolare, dei criteri menzionati al precedente punto 61, occorre stabilire se il regolamento 2022/2577 costituisca un «atto amministrativo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, come interpretato alla luce della convenzione di Aarhus.

65

Nel caso di specie, occorre rilevare che il regolamento 2022/2577 è stato adottato dal Consiglio che, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE, è un’istituzione alla quale i Trattati hanno assegnato funzioni legislative, congiuntamente al Parlamento.

66

Pertanto, il Consiglio costituisce un organo che esercita funzioni legislative. Tuttavia, come risulta dal precedente punto 61, sebbene il criterio organico costituisca un indizio dell’esercizio del potere legislativo, esso non è di per sé determinante. Infatti, occorre altresì tener conto della sostanza stessa del regolamento 2022/2577.

Sulla natura dei poteri esercitati dal Consiglio in occasione dell’adozione del regolamento 2022/2577

– Sulla base giuridica del regolamento 2022/2577

67

Occorre osservare che il regolamento 2022/2577 è stato adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, che rientra nel capo 1, intitolato «Politica economica», del titolo VIII, della terza parte del Trattato FUE.

68

Dall’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, risulta che «[f]atta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia».

69

Ne consegue che l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare misure in circostanze specifiche «fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati».

70

Peraltro, l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE autorizza espressamente il Consiglio ad adottare misure adeguate in materia di politica economica che hanno lo scopo di far fronte al verificarsi di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti energetici.

71

A tale titolo, occorre rilevare che dall’articolo 103 del Trattato CEE, divenuto successivamente articolo 122 TFUE, risultava che l’espressione «misure adatte» indicava che, per quanto riguardava anche la forma delle misure, il Consiglio poteva scegliere, a seconda dei casi, quella che gli sembrava più adatta e che, fatto salvo il requisito di una deliberazione unanime, l’articolo 103, paragrafo 2, del Trattato CEE rinviava all’esercizio da parte del Consiglio delle sue competenze, compreso il suo diritto di conferire alla Commissione l’attuazione di norme da esso stabilite. Così, la Corte ha dichiarato che, autorizzando il Consiglio a decidere misure adatte alla situazione, l’articolo 103 del Trattato CEE conferiva a tale istituzione un ampio potere discrezionale da esercitare conformemente all’interesse comune (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 1973, Balkan-Import-Export,5/73, EU:C:1973:109, punto 18).

72

Peraltro, risulta che, nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 103, paragrafo 2, del Trattato CEE, e che sono ormai definite dall’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, quando il Consiglio, in una situazione costantemente mutevole e praticamente imprevedibile, era costretto ad adottare provvedimenti d’effetto immediato, tale istituzione aveva la facoltà di procedere a una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti del sistema che si doveva attuare. Inoltre, al Consiglio spettava il compito di coordinare ed armonizzare tra loro i vari obiettivi di politica economica considerati separatamente e, se necessario, di attribuire temporaneamente a uno di essi la preminenza richiesta dai fatti o dalle circostanze economiche (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 1973, Balkan-Import-Export,5/73, EU:C:1973:109, punti 21 e 24).

73

Pertanto, dall’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, le cui disposizioni sono sostanzialmente equivalenti a quelle del previgente articolo 103, paragrafo 2, del Trattato CEE, risulta che, al momento della loro attuazione, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale, che caratterizza l’esercizio della funzione legislativa, per l’adozione di misure destinate a far fronte a gravi difficoltà economiche che richiedono scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto implicano una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. Tale ampio potere discrezionale è giustificato dal fatto che detta istituzione è chiamata, nell’esercizio di tale funzione, ad effettuare valutazioni complesse.

74

Occorre ricordare, al riguardo, che l’adozione delle norme essenziali di una materia è riservata alla competenza del legislatore dell’Unione. Ne consegue che le disposizioni che stabiliscono gli elementi essenziali di una normativa di base, la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie di tale legislatore, non possono essere adottate in atti di esecuzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International,C‑695/20, EU:C:2023:127, punto 41 e giurisprudenza citata).

75

Inoltre, come risulta dal precedente punto 71, l’articolo 103, paragrafo 2, del Trattato CEE, attualmente sostituito dall’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, conferisce al Consiglio la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

76

Va rilevato, in proposito, che la possibilità, prevista dall’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, di conferire alla Commissione l’esecuzione di norme che il Consiglio ha stabilito è riservata al legislatore dell’Unione.

77

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che il legislatore dell’Unione dispone di un potere discrezionale quando decide di attribuire alla Commissione un potere di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑88/14, EU:C:2015:499, punto 28 e giurisprudenza citata).

78

Inoltre, per quanto riguarda il conferimento di un potere di esecuzione, l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE enuncia che atti giuridicamente vincolanti dell’Unione conferiscono, in casi specifici debitamente motivati, un potere siffatto al Consiglio, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di tali atti. Nell’ambito dell’esercizio del potere di esecuzione conferitole, l’istituzione interessata è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑88/14, EU:C:2015:499, punto 30 e giurisprudenza citata).

79

Infine, occorre rilevare che la portata degli atti adottati in forza dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE è distinta da quella degli atti di esecuzione e degli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 TFUE.

80

Infatti, i poteri conferiti al Consiglio in forza dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE non dipendono, contrariamente ai poteri delegati e ai poteri di esecuzione, da una previa autorizzazione mediante un atto legislativo di base. Peraltro, gli atti adottati in forza dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE non sono intrinsecamente connessi agli atti adottati conformemente all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE, contrariamente agli atti delegati e agli atti di esecuzione, la cui legittimità dipende da quanto previsto dal legislatore. Inoltre, anche se gli atti delegati possono anche modificare elementi di un atto legislativo ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, occorre rilevare che essi possono modificare solo gli elementi «non essenziali» di un atto adottato ai sensi dell’articolo 289 TFUE.

81

Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, «[a]llorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio». Va rilevato che la formulazione di detto articolo non si riferisce agli atti legislativi ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, ma, al contrario, il testo autorizza il legislatore che adotta atti giuridicamente vincolanti ad attribuire competenze di esecuzione alla Commissione o eccezionalmente al Consiglio.

– Sul contenuto del regolamento 2022/2577

82

Si deve ricordare che l’adozione del regolamento 2022/2577 trae origine nel contesto della guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e della riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri che minaccia la sicurezza e l’approvvigionamento dell’Unione e dei suoi Stati membri e che hanno portato a un’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione.

83

Come risulta dal considerando 3 del regolamento 2022/2577, in tale contesto, e per fare fronte all’esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, il Consiglio ha ritenuto che occorresse adottare azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

84

In tale prospettiva, il regolamento 2022/2577 prevede misure di semplificazione per incoraggiare la produzione di energie rinnovabili introducendo deroghe a taluni obblighi di valutazione previsti dalla normativa ambientale dell’Unione, in particolare razionalizzando le procedure applicabili a specifici processi autorizzativi.

85

Infatti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, il regolamento 2022/2577 stabilisce una deroga generale alle procedure autorizzative, previste in disposizioni di diritto derivato dell’Unione, creando una presunzione del carattere di interesse pubblico prevalente per l’attività di produzione di energie rinnovabili.

86

Più precisamente, l’articolo 4 del regolamento 2022/2577, che contiene misure volte ad accelerare la procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare, prevede una deroga specifica all’obbligo di effettuare valutazioni di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

87

Peraltro, l’articolo 6 del regolamento 2022/2577 esenta i progetti di produzione di energie rinnovabili dall’obbligo di valutazione ambientale previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e dalle valutazioni di protezione delle specie ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), e ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).

88

Pertanto, al fine di attuare gli obiettivi del regolamento 2022/2577, talune misure previste da quest’ultimo derogano temporaneamente e su punti precisi a disposizioni di diritto derivato contenute nelle direttive menzionate ai precedenti punti 86 e 87 che impongono una «ponderazione degli interessi giuridici» prima di qualsiasi autorizzazione di progetti idonei a recare pregiudizio all’ambiente, in quanto, come rilevato al precedente punto 85, il regolamento 2022/2577 impone, in occasione di tale bilanciamento, il riconoscimento del carattere prioritario della produzione di energie rinnovabili.

89

Infine, l’articolo 9 del regolamento 2022/2577 prevede una clausola di riesame di detto regolamento al fine di valutarne l’impatto, la quale consente alla Commissione di proporre di prorogare il periodo di validità di tale regolamento, clausola che è paragonabile alle clausole di revisione abituali previste in atti adottati conformemente a una delle procedure legislative previste all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

90

Il regolamento 2022/2577 costituisce quindi un atto di natura particolare in quanto stabilisce, per la prima volta, il riconoscimento del carattere prioritario della produzione di energie rinnovabili creando una presunzione del carattere di interesse pubblico prevalente per le attività di produzione di energie rinnovabili, derogando così alle procedure autorizzative generali previste dal diritto derivato che comportano obblighi di valutazione ambientale.

Conclusione

91

Da quanto precede risulta, in primo luogo, che, nell’ambito dell’adozione delle misure di cui al regolamento 2022/2577, il Consiglio si è avvalso dell’ampio potere discrezionale conferitogli in applicazione dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, che caratterizza l’esercizio del potere legislativo ai sensi del regolamento Aarhus. Infatti, il Consiglio, costretto, in una situazione costantemente mutevole e praticamente imprevedibile, ad adottare provvedimenti d’effetto immediato, ha proceduto a una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti del sistema che si doveva attuare e ha coordinato ed armonizzato tra loro vari obiettivi di politica economica considerati singolarmente, attribuendo temporaneamente a uno di essi la preminenza richiesta dalle circostanze economiche.

92

In secondo luogo, i poteri eccezionali conferiti al Consiglio, in forza dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, non dipendono da una previa autorizzazione mediante un atto legislativo di base.

93

In terzo luogo, l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare atti che comportano misure di esecuzione, mentre la competenza di adottare siffatte misure è riservata al legislatore dell’Unione.

94

In quarto luogo, talune disposizioni del regolamento 2022/2577 modificano inoltre elementi essenziali di disposizioni di diversi atti legislativi, ai sensi del Trattato FUE, del diritto dell’Unione. Pertanto, il regolamento 2022/2577 non occupa una posizione inferiore nella gerarchia delle norme, rispetto a taluni atti legislativi, ai sensi del Trattato FUE, vale a dire la direttiva 2011/92, la direttiva 92/43 e la direttiva 2009/147, alle quali esso deroga.

95

In quinto luogo, il fatto che il regolamento 2022/2577 sia stato adottato, sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, dal Consiglio e non dalla Commissione costituisce un elemento aggiuntivo idoneo a dimostrare che tale regolamento non è un atto di esecuzione, bensì un atto adottato dal Consiglio in quanto legislatore.

96

Da quanto precede risulta che esiste un certo numero di elementi che consentono di dimostrare che il potere esercitato dal Consiglio, al momento dell’adozione del regolamento 2022/2577, sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, rientra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus, nell’attività legislativa.

97

Di conseguenza, il regolamento 2022/2577 non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus.

98

Pertanto, il Consiglio ha correttamente respinto, in quanto irricevibile, la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577, presentata dalle ricorrenti.

99

Occorre quindi respingere la seconda e la terza parte del primo motivo di ricorso in quanto infondate.

Sulla quarta parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE e del principio della certezza del diritto

100

Le ricorrenti sostengono che, quand’anche il regolamento 2022/2577 non costituisse un atto amministrativo ai sensi del regolamento Aarhus, una siffatta ipotesi sarebbe contraria all’articolo 289 TFUE. A questo proposito, esse affermano, in sostanza, che la nozione di «atto legislativo» ai sensi di detto regolamento è una nozione formale, definita dalla procedura di adozione dell’atto interessato. Sarebbe quindi pacifico che il regolamento 2022/2577 non costituisce un atto legislativo ai sensi del regolamento Aarhus, dal momento che tale atto non è stato adottato secondo una delle procedure legislative menzionate all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE.

101

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

102

Occorre respingere tale parte in quanto inconferente. Infatti, è pacifico che il regolamento 2022/2577 non è stato adottato secondo una delle procedure legislative previste all’articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE. Tuttavia, come risulta dall’esame della seconda e della terza parte del primo motivo di ricorso, la nozione di «atto amministrativo» contenuta nel regolamento Aarhus non può essere definita dalla procedura di adozione dell’atto di cui trattasi.

103

Pertanto, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso nel suo insieme.

104

Dato che il primo motivo di ricorso è infondato e che il Consiglio ha correttamente respinto la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 in quanto irricevibile, i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto e quinto, diretti a contestare nel merito il rigetto di detta richiesta di riesame, sono inoperanti e quindi destinati al rigetto.

105

A tale riguardo, va ricordato che il giudice dell’Unione può, in particolare, per motivi attinenti a un’amministrazione efficace della giustizia, astenersi dall’esaminare la fondatezza dei motivi che devono essere respinti in quanto irricevibili o inconferenti (sentenza del 29 settembre 2022, HIM/Commissione, C‑500/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:741, punto 73).

106

Di conseguenza, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

Sulle spese

107

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

108

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Commissione si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Föreningen Svenskt Landskapsskydd e le altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

 

3)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

 

Truchot

Kanninen

Sampol Pucurull

Perišin

Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) L’elenco delle altre ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.

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