ECLI:EU:T:2024:733•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 ottobre 2024.#Keserű Művek Fegyvergyár Kft. contro Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.#Responsabilità extracontrattuale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 – Nesso causale – Nozione di “arma da fuoco” – Nozione di “armi d’allarme e da segnalazione”.#Causa T-519/23.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 ottobre 2024.#Keserű Művek Fegyvergyár Kft. contro Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.#Responsabilità extracontrattuale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 – Nesso causale – Nozione di “arma da fuoco” – Nozione di “armi d’allarme e da segnalazione”.#Causa T-519/23.
ECLI:EU:T:2024:733Eu Chamb 08 T23 ott 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
23 ottobre 2024 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 – Nesso causale – Nozione di “arma da fuoco” – Nozione di “armi d’allarme e da segnalazione”»
Nella causa T‑519/23,
Keserű Művek Fegyvergyár Kft., con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da A. Grád, avvocato,
ricorrente,
contro
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, rappresentata da K. Talabér-Ritz e R. Tricot, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata da B. Fodda, R. Bénard e O. Duprat-Mazaré, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A. Kornezov (relatore), presidente, G. De Baere e D. Petrlík, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso, basato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente, Keserű Művek Fegyvergyár Kft., chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subito in conseguenza dell’adozione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 2019, L 15, pag. 22). |
Fatti
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2 |
La ricorrente è una società stabilita in Ungheria che ha per attività la fabbricazione e il commercio di armi. Essa dichiara di disporre, per il periodo che va dal 7 agosto 2009 al 4 aprile 2029, dei diritti esclusivi di fabbricazione e di commercializzazione di un modello d’arma che consente di tirare pallottole di gomma (in prosieguo: l’«arma Keserű»). |
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3 |
Il 16 gennaio 2019, la Commissione europea ha adottato la direttiva di esecuzione 2019/69, il cui termine di trasposizione da parte degli Stati membri scadeva, in conformità al suo articolo 4, paragrafo 1, il 17 gennaio 2020. |
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4 |
L’Ungheria ha trasposto la direttiva di esecuzione 2019/69 con, segnatamente, la legge 2020. évi XLIX. törvény egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról, Magyar Közlöny 2020. évi 137. száma (legge n. XLIX del 2020, recante modifica di taluni atti ai fini dell’armonizzazione giuridica nell’ambito della modifica della normativa dell’Unione europea relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi), recante modifica della legge 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről, Magyar Közlöny 2004. évi 56. száma (legge n. XXIV del 2004 sulle armi da fuoco e le munizioni), con effetto dal 1o gennaio 2021, e con il 326/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról, Magyar Közlöny 2020. évi 158. száma [decreto-legge 326/2020 (VII. 1.), ai fini della modifica, per ragioni di armonizzazione del diritto, del decreto-legge 253/2004. (VIII. 31.), sulle armi e le munizioni], entrato in vigore il 1o gennaio 2023. |
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5 |
Con lettera del 25 ottobre 2022, l’Országos Rendőr-főkapitányság (stato maggiore della polizia nazionale, Ungheria) ha informato la ricorrente della nuova normativa applicabile alle «armi a gas e d’allarme». La ricorrente ne ha dedotto che essa non avrebbe più potuto, a decorrere dal 1o gennaio 2023, vendere l’arma Keserű a persone che non disponevano del porto d’armi. |
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6 |
La ricorrente, considerando che la direttiva di esecuzione 2019/69 le avesse cagionato un danno, dato che ha per conseguenza di restringere la vendita dell’arma Keserű unicamente alle persone che dispongono del porto d’armi, ha proposto il presente ricorso. |
Conclusioni delle parti
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7 |
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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8 |
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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9 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente chiede, in via principale, il risarcimento del danno causato dall’adozione di un atto illegittimo, cioè la direttiva di esecuzione 2019/69, e, in subordine, il risarcimento del danno causato dall’adozione di tale direttiva, anche ove quest’ultima fosse legittima. |
Sulla responsabilità dell’Unione per l’adozione di un atto illegittimo
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10 |
Nell’invocare la responsabilità dell’Unione, la ricorrente deduce la sussistenza di un illecito derivante dall’illegittimità della direttiva di esecuzione 2019/69, in quanto essa traviserebbe gli articoli 340 TFUE e 10 TFUE, nonché l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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11 |
La ricorrente asserisce, in sostanza, che l’arma Keserű può tirare, per le sue caratteristiche tecniche, soltanto pallottole di gomma, e non «vere munizioni», e che essa non può essere trasformata, a causa del suo calco, in arma da fuoco. Quindi, tale arma soddisferebbe pienamente, a causa della sua modalità di fabbricazione, la finalità della direttiva di esecuzione 2019/69, che mira a proteggere la vita delle persone e a prevenire il rischio di omicidio. Orbene, ignorando tale specificità dell’arma Keserű, la direttiva di esecuzione 2019/69 l’avrebbe assoggettata allo stesso regime giuridico delle armi d’allarme e da segnalazione, che consentono di tirare pallottole solide e, perciò, appartenenti ad una categoria di armi diversa, violando quindi il divieto di discriminazione. Secondo la ricorrente, tale direttiva avrebbe dovuto prevedere un’eccezione per la tipologia di armi che presentano caratteristiche analoghe a quelle dell’arma Keserű. Quindi, trattando situazioni diverse in modo identico, la Commissione avrebbe violato l’articolo 10 TFUE e l’articolo 21 della Carta, nonché il divieto di discriminazione basata, segnatamente, su una «caratteristica specifica». |
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12 |
La ricorrente sostiene, inoltre, che l’arma Keserű non può essere considerata quale «arma da fuoco» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 2021, L 115, pag. 1), poiché tale disposizione prevede che non rientrano nella nozione di «arma da fuoco» le armi escluse da questa definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva suddetta. Orbene, secondo la ricorrente, l’arma Keserű soddisfa le condizioni previste al punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555 e non può, pertanto, essere qualificata come «arma da fuoco». |
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13 |
La Commissione e la Repubblica francese contestano tale argomentazione. |
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14 |
Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. |
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15 |
Secondo una giurisprudenza costante, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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16 |
Quando uno dei presupposti menzionati al precedente punto 15 non è soddisfatto, il ricorso dev’essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punti 13 e 63, e del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 148). |
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17 |
Nella fattispecie, occorre esaminare anzitutto il presupposto relativo all’esistenza del nesso causale tra l’atto asseritamente illegittimo e il danno subìto. |
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18 |
A tale riguardo, risulta da costante giurisprudenza che tale presupposto concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, rapporto di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (v. sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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19 |
Più precisamente, il danno deve costituire una conseguenza sufficientemente diretta del comportamento illecito, il che esclude, in particolare, i danni che sono solo una conseguenza remota di tale comportamento (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 135, e ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punto 40). |
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20 |
Nel caso di specie, la ricorrente afferma che la direttiva di esecuzione 2019/69 è illegittima, in quanto travisa il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 10 TFUE e dall’articolo 21 della Carta, e in quanto le ha cagionato un danno producendo la conseguenza che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, la vendita dell’arma Keserű è autorizzata soltanto a persone che dispongono del porto d’armi. |
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21 |
A tale riguardo, va osservato che la direttiva di esecuzione 2019/69 ha lo scopo di fissare specifiche tecniche relative alla marcatura delle armi d’allarme e da segnalazione, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51), che è stata abrogata dalla direttiva 2021/555. In forza dell’articolo 26 della direttiva 2021/555, i riferimenti alla direttiva 91/477 s’intendono fatti alla direttiva 2021/555. Quindi, dato che il danno asseritamente subìto dalla ricorrente concerne il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 4 aprile 2029, la direttiva 2021/555 è applicabile ratione temporis al caso di specie. |
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22 |
Occorre dunque verificare se un’arma dotata delle caratteristiche dell’arma Keserű possa essere qualificata come «arma d’allarme e da segnalazione» ai sensi della direttiva 2021/555 e se, quindi, la direttiva di esecuzione 2019/69, che, secondo la ricorrente, è all’origine del pregiudizio da essa subìto, avrebbe dovuto prevedere un’eccezione per la tipologia di armi che presentano caratteristiche analoghe a quelle dell’arma Keserű. |
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23 |
A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2021/555, la nozione di «arma da fuoco» designa «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da questa definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I». Secondo tale disposizione, le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I. Peraltro, «un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se: a) ha l’aspetto di un’arma da fuoco; e b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato». |
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24 |
Secondo il punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555, non sono inclusi nella definizione di «arma da fuoco» gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione, sono concepiti a scopo di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici. |
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25 |
La nozione di «armi d’allarme o da segnalazione» è definita, di per sé, all’articolo 1, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2021/555, come riferita ai «dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente». |
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26 |
Nel caso di specie, risulta dal fascicolo, nonché dalle memorie della ricorrente, che l’arma Keserű è un’arma che consente di tirare pallottole di gomma a partire da un tamburo, provvista di una carcassa, di una canna integrata alla carcassa, di un tamburo dotato di camere fissato alla carcassa, di un grilletto fissato alla carcassa e di un cane azionato dal grilletto, il cui tamburo è concepito per essere caricato di pallottole in gomma dalla parte anteriore e di cartucce d’allarme o a gas dalla parte posteriore e in cui una delle camere del tamburo si trova nell’asse della canna dell’arma al momento del fuoco. Come fatto valere dalla Commissione, senza essere contraddetta dalla ricorrente, tale arma utilizza un combustibile propellente per la propulsione delle pallottole di gomma. |
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27 |
Ne consegue che l’arma Keserű è un’arma portatile a canna che espelle «una pallottola», nel caso di specie in gomma, mediante l’azione di un combustibile propellente e che, pertanto, essa deve essere qualificata come «arma da fuoco» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2021/555. |
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28 |
Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente. |
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29 |
In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui l’arma Keserű può espellere soltanto pallottole di gomma, e non «vere» pallottole, deve essere senz’altro respinto. Infatti, la nozione di «arma da fuoco» comprende qualsiasi arma che espelle «un colpo, una pallottola o un proiettile» mediante l’azione di un combustibile propellente. Nella fattispecie, non si può sostenere che la nozione di «pallottola» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2021/555 non copra le pallottole di gomma, del genere lanciato dall’arma Keserű. |
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30 |
In secondo luogo, il fatto che l’arma Keserű non possa essere trasformata per espellere «vere» pallottole, a causa del calco ad essa proprio, non è pertinente, poiché la circostanza secondo cui tale arma è concepita per espellere pallottole di gomma mediante l’azione di un combustibile propellente è sufficiente per qualificarla come «arma da fuoco», come si è sottolineato al precedente punto 29. |
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31 |
In terzo luogo, quanto all’argomento che la ricorrente trae dalla durezza delle pallottole di gomma utilizzate nell’arma Keserű e dalla pressione massima di punta al momento della loro esplosione, è giocoforza constatare che tali caratteristiche, anche supponendole accertate, non consentono di concludere che tale arma non sia un’«arma da fuoco», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2021/555, allorché soddisfa tutte le condizioni previste da tale disposizione, come risulta dal precedente punto 29, con la precisazione che nessuna disposizione della direttiva 2021/555 suggerisce che una pallottola di gomma non debba essere considerata quale «pallottola», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della medesima direttiva, in funzione della sua durezza o della pressione di punta al momento della sua esplosione. |
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32 |
In quarto luogo, l’arma Keserű non rientra neanche, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, nella categoria di armi di cui al punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555, armi che non sono incluse nella definizione di «arma da fuoco». |
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33 |
Infatti, l’arma Keserű non è concepita a scopo d’allarme o di segnalazione e non soddisfa pertanto la condizione secondo cui essa può essere utilizzata unicamente per tali scopi specifici, come richiesto dal punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555. |
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34 |
A tale riguardo, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2021/555, le «armi d’allarme o da segnalazione», sono dispositivi destinati, da una parte, «esclusivamente» a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e non idonei, dall’altra, ad essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente. |
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35 |
Orbene, è pacifico che l’arma Keserű non è destinata «esclusivamente» a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, dato che è concepita, secondo quanto ammesso dalla stessa ricorrente, per tirare pallottole di gomma, cosicché non soddisfa la prima condizione summenzionata per essere qualificata come «arma d’allarme e da segnalazione». |
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36 |
Per lo stesso motivo, l’arma Keserű non può essere considerata destinata a scopo d’allarme o di segnalazione e idonea a soddisfare quindi la condizione secondo cui essa può essere utilizzata unicamente per tali scopi specifici, ai sensi del punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2021/555. |
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37 |
Peraltro, la ricorrente stessa descrive la propria arma come un’«arma d’allarme a gas destinata a tirare pallottole di gomma». Quindi, anche supponendo che tale arma sia stata concepita a scopo d’allarme, ciò non toglie che essa possa anche tirare pallottole di gomma, e che un uso siffatto non possa essere qualificato come uso all’esclusivo scopo d’allarme. |
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38 |
In quinto luogo, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il fatto che l’arma Keserű sia concepita come arma non letale non costituisce un criterio pertinente per stabilire se si tratti di un’«arma da fuoco» ai sensi della direttiva 2021/555. |
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39 |
In sesto luogo, la ricorrente asserisce che, con la sentenza n. Kfv.VI.39.008/2011/4, del 24 ottobre 2011, la Kúria (già Legfelsőbb Bíróság) (Corte suprema, Ungheria) ha dichiarato che l’arma Keserű non era un’«arma da fuoco» ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2021/555. |
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40 |
È sufficiente osservare, a tale riguardo, che la competenza esclusiva nell’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione spetta alla Corte (v., in tal senso, parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 246, e parere 1/17, del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 111), cosicché il giudice dell’Unione non può essere vincolato dall’interpretazione del diritto dell’Unione accolta da un giudice nazionale. |
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41 |
Inoltre, comunque, è giocoforza rilevare che la sentenza della Kúria, menzionata al precedente punto 39, risale al 2011, e non poteva pertanto tenere conto dell’evoluzione del contesto giuridico dell’Unione in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, intervenuta successivamente a tale data. |
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42 |
Ne consegue che l’arma Keserű non può essere qualificata come «arma d’allarme e da segnalazione» ai sensi della direttiva 2021/555 e che, di conseguenza, essa non rientra nell’ambito d’applicazione della direttiva di esecuzione 2019/69. |
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43 |
Pertanto, la direttiva di esecuzione 2019/69 non ha potuto cagionare il danno lamentato dalla ricorrente. |
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44 |
Occorre pertanto concludere che il presupposto relativo all’esistenza di un nesso causale tra il comportamento contestato e il danno lamentato non è soddisfatta. |
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45 |
Di conseguenza, non sorge a tale titolo la responsabilità dell’Unione a causa di un’asserita illegittimità atta a viziare la direttiva di esecuzione 2019/69. |
Sulla responsabilità dell’Unione per l’adozione di un atto legittimo
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46 |
La ricorrente chiede, in subordine, di essere risarcita per il danno cagionato dall’adozione della direttiva di esecuzione 2019/69, anche ove quest’ultima fosse legittima. |
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47 |
Senza che occorra pronunciarsi sulla possibilità di invocare la responsabilità dell’Unione per un danno provocato da un atto lecito [v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 141, e del 18 settembre 2014, Holcim (Romania)/Commissione, T‑317/12, EU:T:2014:782, punto 235], è sufficiente constatare che, in ogni caso, una responsabilità siffatta può sorgere solo se tre condizioni, ossia l’effettività del danno asseritamente subito, il nesso di causalità tra esso e l’atto imputato alle istituzioni dell’Unione nonché il carattere anormale e speciale di tale danno, siano soddisfatte tutte insieme (sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punto 19). |
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48 |
Dunque, per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti da 17 a 43, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza del nesso causale tra la direttiva di esecuzione 2019/69 e il danno che asserisce di aver subìto. |
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49 |
Pertanto, la responsabilità dell’Unione non può sorgere neppure a questo titolo. |
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50 |
Conseguentemente, il ricorso dev’essere integralmente respinto. |
Sulle spese
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51 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta. |
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52 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Pertanto, la Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: |
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Kornezov De Baere Petrlík Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
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