ECLI:EU:T:2024:582•Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 settembre 2024 (Estratti).#Ammar Sharif contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-503/23.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 settembre 2024 (Estratti).#Ammar Sharif contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale.#Causa T-503/23.
ECLI:EU:T:2024:582Eu Chamb 05 T4 set 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
4 settembre 2024 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
Nella causa T‑503/23,
Ammar Sharif, residente in Beirut (Libano), rappresentato da G. Karouni e K. Assogba, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Lejeune e V. Piessevaux, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 16 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
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1 |
Con il suo ricorso, il ricorrente, sig. Ammar Sharif, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 139, pag. 49), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 139, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti lo riguardano, e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti impugnati. In via incidentale, egli chiede, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che sia dichiarata l’inapplicabilità dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 75), e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 1). |
I. Fatti all’origine della controversia
[omissis]
A. Sull’inserimento iniziale del nome del ricorrente negli elenchi in questione e sul mantenimento di detto inserimento fino al 1o giugno 2019
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11 |
Con la decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255 (GU 2016, L 293, pag. 36) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2016, L 293, pag. 25) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2016»), il nome del ricorrente è stato inserito alla riga 212 dell’elenco contenuto nell’allegato I, sezione A (Persone), della decisione 2013/255 e alla riga 212 dell’elenco di cui all’allegato II, sezione A (Persone), del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), con la seguente motivazione: «Imprenditore siriano di spicco che opera in Siria, attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo. Socio fondatore di Byblos Bank Syria, principale azionista di Unlimited Hospitality Ltd e membro del consiglio di amministrazione di Solidarity Alliance Insurance Company e di Al-Aqueelah Takaful Insurance Company». [omissis] |
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13 |
Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/917, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2017, L 139, pag. 62), che ha prorogato l’applicazione di detta decisione fino al 1o giugno 2018, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2017, L 139, pag. 15) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2017»). [omissis] |
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15 |
Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/778, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2018, L 131, pag. 16), che ha prorogato l’applicazione di detta decisione fino al 1o giugno 2019, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/774, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2018, L 131, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2018»). [omissis] |
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17 |
Con sentenza del 4 aprile 2019, Sharif/Consiglio (T‑5/17, EU:T:2019:216), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro gli atti del 2016, del 2017 e del 2018, nella parte in cui lo riguardavano. Al punto 70 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione era giustificato dal fatto che il Consiglio aveva prodotto un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti in grado di dimostrare che il ricorrente era un imprenditore di spicco operante in Siria. Il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso tale sentenza. |
B. Sul mantenimento dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione
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18 |
Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2019, L 132, pag. 36), che ha prorogato l’applicazione di detta decisione fino al 1o giugno 2020, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 132, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2019»). Tali atti non menzionano il nome del ricorrente, né modificano i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. [omissis] |
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20 |
Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/719, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2020, L 168, pag. 66), che ha prorogato l’applicazione di detta decisione fino al 1o giugno 2021, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2020, L 168, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2020»). |
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21 |
Ai sensi degli atti del 2020, i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, quali risultavano dagli atti del 2016, del 2017, del 2018 e del 2019, sono stati sostituiti dal seguente motivo: «Associato a un membro della famiglia Makhlouf (cognato [del sig.] Rami Makhlouf)». [omissis] |
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23 |
Con sentenza del 28 aprile 2021, Sharif/Consiglio (T‑540/19, non pubblicata, EU:T:2021:220), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro gli atti del 2019 e del 2020, nella parte in cui lo riguardavano. Al punto 144 di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato che i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, quali risultavano dagli atti del 2019, erano sufficientemente comprovati, cosicché, tenuto conto del criterio dell’imprenditore di spicco operante in Siria, l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione era fondato. Inoltre, al punto 174 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato il motivo dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione ai sensi degli atti del 2020 come sufficientemente comprovato, cosicché, tenuto conto del criterio dell’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf, l’inserimento del nome del ricorrente in detti elenchi era fondato. Il ricorrente non ha presentato impugnazione contro la suddetta sentenza. |
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24 |
Il 25 maggio 2023 il Consiglio ha adottato gli atti impugnati. Il motivo dell’inserimento del nome del ricorrente è rimasto invariato rispetto a quello degli atti del 2020. Con lettera del 26 maggio 2023, il Consiglio ha informato il rappresentante del ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. |
II. Conclusioni delle parti
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25 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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26 |
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
A. Sulle conclusioni dirette all’annullamento
[omissis]
1. Sul primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità per violazione del principio della parità di trattamento
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28 |
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, nella misura in cui, in sostanza, tali articoli violano il principio della parità di trattamento. |
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29 |
Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. |
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30 |
Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso. |
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31 |
L’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento giuridico di una tale decisione, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 55 e giurisprudenza citata). |
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32 |
Per quanto riguarda l’intensità del sindacato giurisdizionale, secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, TFUE (v. sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 58 e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Manifacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 65 e giurisprudenza citata). |
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33 |
Resta tuttavia il fatto che, come il Consiglio ha giustamente ricordato, quest’ultimo dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la determinazione dell’ampiezza del potere discrezionale del Consiglio è rilevante al fine di stabilire la portata del controllo giurisdizionale. Infatti, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale del Consiglio, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, come le disposizioni degli atti impugnati che prevedono il criterio controverso di cui al presente motivo, sono oggetto di un controllo giurisdizionale ristretto, che si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori di diritto, nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere [v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, T‑246/08 e T‑332/08, EU:T:2009:266, punti 44 e 45, e del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 149 (non pubblicata)]. |
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34 |
Nel caso di specie, il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi in questione in quanto associato al sig. Rami Makhlouf, di cui è il cognato. |
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35 |
Da ciò si deve dedurre che il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione in quanto associato a un membro della famiglia Makhlouf. In altri termini, l’inserimento di detto nome si basa sul criterio definito all’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, e all’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, in combinato disposto con il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, ripreso, per quanto riguarda il congelamento dei fondi, dall’articolo 15, paragrafo 1 bis, ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il criterio di cui al paragrafo 1 bis, lettera b), di detta disposizione, vale a dire il criterio dell’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf. |
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36 |
In via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, che riguardano il criterio dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf. Tuttavia, dalle memorie del ricorrente emerge molto chiaramente – e ciò non è stato contestato dal Consiglio – che questi intendeva contestare la legittimità del criterio di inserimento in base al quale il suo nome è stato mantenuto negli elenchi in questione, vale a dire il criterio dell’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf. Di conseguenza, si deve ritenere che l’eccezione di illegittimità invocata dal ricorrente riguardi, oltre all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, anche l’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, e l’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, di detta decisione, letti rispettivamente in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, e l’articolo 15, paragrafo 1 bis, ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 bis, lettera b), di detta disposizione. |
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37 |
Il ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento, nella misura in cui, a differenza delle altre categorie di persone oggetto dell’articolo 27, paragrafo 2, e dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, di detta decisione, per le persone inserite negli elenchi in questione in quanto associate a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf è teoricamente e praticamente impossibile confutare la presunzione di un’associazione al regime siriano. |
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38 |
A tal proposito, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale disparità di trattamento non sia oggettivamente giustificata (sentenza del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, T‑246/08 e T‑332/08, EU:T:2009:266, punto 135). |
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39 |
Orbene, dalla formulazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, emerge chiaramente che tali disposizioni si applicano a tutte le categorie di persone menzionate al paragrafo 2 di tali due articoli, ivi comprese, quindi, poiché vi figurano, le persone inserite negli elenchi in questione in quanto associate a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf. |
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40 |
Di conseguenza, occorre respingere l’argomento del ricorrente relativo all’impossibilità teorica per le persone inserite negli elenchi in questione in quanto associate a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf, di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. |
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41 |
Per quanto riguarda l’asserita impossibilità pratica, è vero che, come sostiene il ricorrente ed ammette il Consiglio, un legame familiare non può, in linea di principio, essere sciolto. Tuttavia, da un lato, dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, non si evince che le persone inserite negli elenchi in questione in ragione del loro vincolo di parentela con membri delle famiglie Assad o Makhlouf debbano necessariamente fornire la prova dello scioglimento di tale legame familiare per dimostrare di non essere, o non essere più, associate al regime siriano o di non esercitare un’influenza su di esso, né di presentare un concreto rischio di elusione. |
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42 |
Inoltre, occorre rilevare che, se così fosse, i membri delle famiglie Assad o Makhlouf non potrebbero assolutamente beneficiare dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. Ciò equivarrebbe quindi a stabilire una presunzione assoluta di una loro associazione al regime siriano. Orbene, è stato dichiarato che la decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, non stabilisce una presunzione assoluta di sostegno o di associazione al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf, nella misura in cui i nomi delle persone appartenenti a tali famiglie non sono inseriti nell’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive se è accertato che tali persone non sono, o non sono più, associate a tale regime (sentenza del 1o ottobre 2020, Makhlouf/Consiglio, C‑157/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:777, punto 98). Pertanto, se tali persone possono beneficiare dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, lo stesso vale per le persone ad esse collegate. |
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43 |
Dall’altro lato, occorre ricordare che la presunzione di associazione al regime siriano deve essere considerata come confutata se il ricorrente fa valere argomenti o elementi idonei a rimettere seriamente in discussione l’attendibilità degli elementi di prova presentati dal Consiglio o la loro valutazione, segnatamente, con riferimento ai presupposti stabiliti dall’articolo 27, paragrafo 3, e dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, oppure se produce dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi dell’inesistenza o della cessazione del collegamento con il regime suddetto, dell’assenza di influenza su tale regime o dell’assenza di associazione con un concreto rischio di elusione delle misure restrittive, in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 3, di tale decisione (sentenza dell’8 luglio 2020, Zubedi/Consiglio, T‑186/19, EU:T:2020:317, punto 71). |
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44 |
Di conseguenza, il ricorrente dispone di diversi mezzi per confutare la presunzione di associazione al regime siriano, senza doversi quindi limitare a dimostrare la cessazione del legame familiare con il sig. Rami Makhlouf, né ad attendere che il nome di quest’ultimo venga cancellato dagli elenchi in questione. |
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45 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a causa della loro condotta individuale, le persone aventi legami con taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf possono prendere le distanze dal regime siriano e quindi fornire indizi di non essere più associate ad esso. Lo stesso vale per coloro che, come il ricorrente, sono associati a tali membri in ragione di vincoli matrimoniali. Infatti, il fatto di essere il cognato del sig. Rami Makhlouf non impedisce in alcun modo al ricorrente di dimostrare di aver interrotto tutti i legami con il regime siriano, ad esempio denunciando pubblicamente le sue azioni, agendo contro dette azioni o rifiutando di dare seguito alle istruzioni eventualmente ricevute, o di presentare un concreto rischio di elusione, fornendo indizi di non avere più alcun contatto con una persona vicina al regime siriano e, nel caso di specie, con il sig. Rami Makhlouf. |
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46 |
Orbene, siffatti argomenti e siffatte prove, idonei a consentire alle persone inserite negli elenchi in questione di beneficiare dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, possono essere forniti da tutte le persone che rientrano nelle diverse categorie menzionate all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828. |
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47 |
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le persone associate a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf non si trovano nell’impossibilità pratica di avvalersi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. |
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48 |
A tal proposito, occorre altresì rilevare che, nell’ambito del presente ricorso, il ricorrente ha presentato argomenti che, a suo avviso, permettevano di confutare la presunzione di un’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf. Tali argomenti saranno esaminati in sede di analisi del secondo motivo, vertente sull’assenza di una base fattuale sufficiente e su un errore di valutazione. |
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49 |
In tali circostanze, le persone aventi legami con taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf sono oggetto dello stesso trattamento giuridico delle persone appartenenti alle altre categorie menzionate all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828. |
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50 |
Di conseguenza, il ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, l’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, letti rispettivamente in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 3, della prima decisione, nonché l’articolo 15, paragrafo 1 bis, ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 bis, lettera b), di detta disposizione, violavano il principio della parità di trattamento. [omissis] |
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63 |
Alla luce di quanto sopra, occorre concludere per il rigetto dell’eccezione di illegittimità e, pertanto, del primo motivo di ricorso. |
2. Sul secondo motivo, vertente sull’assenza di una base fattuale sufficiente e sull’errore di valutazione
[omissis]
b) Sulla prima parte, vertente sull’assenza di una base fattuale sufficiente
[omissis]
2) Sulla fondatezza della prima parte
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82 |
Il ricorrente sostiene che, a causa del motivo dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione, la sua sorte dipende inesorabilmente dalla situazione del sig. Rami Makhlouf. Orbene, la situazione di quest’ultimo sarebbe cambiata costantemente nel corso degli ultimi anni, tanto da non fare più parte della cerchia del potere ed essere completamente estraneo al mondo economico, politico o finanziario in Siria. A tal proposito, il ricorrente evidenzia, nella sua replica, che qualsiasi nuovo elemento di fatto che riguardi la situazione del sig. Rami Makhlouf deve avere un impatto sulla sua situazione. |
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83 |
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che i cambiamenti nella situazione del sig. Rami Makhlouf costituiscono fatti noti che non possono sfuggire al Consiglio, soprattutto in quanto riportati da taluni media, che servono sistematicamente e regolarmente come riferimento al Consiglio per documentare i suoi fascicoli quando si tratta di inserire o di mantenere il nome di una persona negli elenchi in questione. |
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84 |
Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. |
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85 |
Nel caso di specie, gli argomenti del ricorrente mirano a dimostrare che il Consiglio non ha debitamente riesaminato la situazione del sig. Rami Makhlouf, nonostante avesse l’obbligo di farlo. Orbene, se il Consiglio avesse proceduto a tale riesame, avrebbe constatato che la sua situazione era cambiata, il che avrebbe avuto un impatto sulla situazione del ricorrente. |
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A tal proposito, occorre rilevare, come ha fatto il Consiglio, che il controllo esercitato dal Tribunale nella presente causa può riguardare soltanto la fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione e non può quindi rimettere in discussione la legittimità delle decisioni in base alle quali il Consiglio ha inserito il nome del sig. Rami Makhlouf in detti elenchi (v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2017, Barqawi/Consiglio, T‑303/15, non pubblicata, EU:T:2017:328, punto 42, e del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio, T‑296/20, EU:T:2022:298, punto 115). |
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La circostanza, invocata dal ricorrente, che la sua sorte sia legata a quella del sig. Rami Makhlouf non può giustificare un approccio diverso, così come neppure il suo argomento secondo cui non gli si può chiedere di attendere che il sig. Rami Makhlouf proponga un ricorso, con il rischio di rendere il proprio ricorso privo di sostanza. |
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Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la presunzione di validità degli atti delle istituzioni dell’Unione implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v. sentenza del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio, T‑296/20, EU:T:2022:298, punto 116 e giurisprudenza citata). |
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Orbene, da un lato, il ricorrente non sostiene di essere il destinatario degli atti con cui il nome del sig. Rami Makhlouf è stato inserito negli elenchi in questione, né di chiederne l’annullamento con il presente ricorso. Pertanto, egli non può invocare, nell’ambito del presente procedimento, una violazione da parte del Consiglio dell’obbligo di riesaminare la situazione del sig. Rami Makhlouf, né un’errata interpretazione da parte del Consiglio del contenuto degli allegati da lui presentati per dimostrare che il sig. Rami Makhlouf non aveva più alcun legame con il regime siriano. |
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Dall’altro lato, è vero che il ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità con riguardo all’articolo 27, paragrafo 2, ultima parte della frase, all’articolo 28, paragrafo 2, ultima parte della frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, letti rispettivamente in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), di ciascuna di dette disposizioni, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, ultima parte della frase, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 bis, lettera b), di detto articolo. Tuttavia, egli lo ha fatto sostenendo che tali articoli violavano il principio della parità di trattamento, nella misura in cui la categoria delle persone associate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf non potrebbe, sia in teoria che in pratica, beneficiare dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255 modificata. Invero, il ricorrente ha anche sostenuto che il criterio dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf non era più pertinente. Tuttavia, tale argomento, sviluppato in fase di replica, è stato respinto in quanto irricevibile, poiché considerato, ai precedenti punti 59 e 62, come nuovo. In ogni caso, occorre rilevare che la pertinenza e la legittimità di tale criterio di inserimento, che riguarda tutti i membri di spicco di tali due famiglie, non possono essere messe in discussione dalla sola situazione del sig. Rami Makhlouf. |
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Inoltre, gli atti riguardanti il sig. Rami Makhlouf non sono stati ritirati e, inoltre, i loro effetti non sono stati sospesi a seguito di una domanda di provvedimenti provvisori. Di conseguenza, gli atti con cui il nome del sig. Rami Makhlouf è stato inserito negli elenchi in questione continuano a produrre effetti giuridici. |
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Inoltre, in udienza, il ricorrente ha dedotto l’argomento secondo cui, nell’ambito della presente parte, il Tribunale non sarebbe tenuto a verificare la persistenza del legame tra il sig. Rami Makhlouf e il regime siriano, ma solo se la sua situazione fosse cambiata. Un tale argomento non può essere accolto. Infatti, da un lato, esso sembra contraddire la tesi avanzata dal ricorrente nelle sue memorie, nelle quali, innanzitutto, egli invita il Tribunale, in definitiva, a constatare che il sig. Rami Makhlouf non fa più parte della cerchia del potere, facendo quindi riferimento all’associazione di quest’ultimo al regime siriano; critica, poi, il Consiglio per non aver modificato il motivo dell’inserimento del sig. Rami Makhlouf e, infine, menziona esplicitamente l’obbligo del Consiglio di riesaminare la situazione di quest’ultimo. Dall’altro lato, la semplice constatazione di un cambiamento della situazione del sig. Rami Makhlouf può comportare talune conseguenze, se non altro in termini di rispetto dei diritti della difesa e di certezza del diritto, in quanto il Tribunale sarebbe comunque tenuto a valutare la situazione di una parte terza nella presente controversia. |
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Occorre inoltre aggiungere che, sebbene non spetti al Tribunale, nell’ambito del presente ricorso, statuire sulla fondatezza dell’inserimento del nome del sig. Rami Makhlouf negli elenchi in questione, nulla impediva al ricorrente di rivolgersi al Consiglio prima dell’adozione degli atti impugnati al fine di invitarlo a riesaminare la sua situazione alla luce di quella del sig. Rami Makhlouf, sottoponendogli gli elementi di prova prodotti nell’ambito del presente procedimento. Infatti, come risulta dall’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 36/2012, il ricorrente può, in qualsiasi momento, presentare una domanda di riesame o osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2021, Al-Imam/Consiglio, T‑203/20, EU:T:2021:605, punto 95). Orbene, è giocoforza constatare che, come sostiene il Consiglio senza essere contraddetto dal ricorrente, quest’ultimo non si è avvalso di tale opportunità. |
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Alla luce di quanto sopra, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. [omissis] |
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Per tali motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così dichiara e statuisce: |
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Svenningsen Laitenberger Martín y Pérez de Nanclares Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 settembre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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