ECLI:EU:T:2024:722•Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2024.#Vladimir Gheorghe Plahotniuc contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e le restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Indagini e procedimenti penali avviati dalle autorità di uno Stato terzo – Obbligo di verificare che tale decisione rispetti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione.#Causa T-480/23.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2024.#Vladimir Gheorghe Plahotniuc contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e le restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Indagini e procedimenti penali avviati dalle autorità di uno Stato terzo – Obbligo di verificare che tale decisione rispetti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione.#Causa T-480/23.
ECLI:EU:T:2024:722Eu Chamb 05 T23 ott 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
23 ottobre 2024 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e le restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Indagini e procedimenti penali avviati dalle autorità di uno Stato terzo – Obbligo di verificare che tale decisione rispetti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑480/23,
Vladimir Gheorghe Plahotniuc, residente in Chişinău (Moldova), rappresentato da J. Pobjoy, barrister,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Boggio-Tomasaz e P. Mahnič, in qualità di agenti, assistiti da E. Raoult, avvocata,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e M. Stancu, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista l’assenza di domanda di fissazione di un’udienza e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente, sig. Vladimir Gheorghe Plahotniuc, chiede l’annullamento della decisione (PESC) 2023/1047 del Consiglio del 30 maggio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 140 I, pag. 9), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio del 30 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 140 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») lo riguardano. |
Fatti
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2 |
Il ricorrente è un politico e un imprenditore con cittadinanza moldova. |
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3 |
Il 28 aprile 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, ai sensi dell’articolo 29 TUE, la decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 114, pag. 15), e, ai sensi dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, L 114, pag. 1). |
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4 |
Dai considerando della decisione 2023/891 risulta che il governo moldovo è sempre più esposto a minacce rivolte direttamente alla sua stabilità provenienti sia da gruppi interni con interessi di parte sia dalla Russia, che spesso concorrono a far deviare il paese dal suo percorso di riforme. |
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5 |
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2023/891 così recita: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
(…) elencate nell’allegato». |
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6 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891, sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche, entità o organismi che corrispondono a criteri sostanzialmente identici a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione ed elencati nell’allegato di quest’ultima. |
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7 |
L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888 stabilisce che nell’allegato I di tale regolamento figurano, in particolare, le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che corrispondono a criteri sostanzialmente identici a quelli previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891 (in prosieguo: i «criteri di inserimento in questione»). |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2023/888, sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I di detto regolamento. |
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9 |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2023/888 dispone che non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I di detto regolamento, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. |
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10 |
L’allegato della decisione 2023/891 e l’allegato I del regolamento 2023/888 contengono rispettivamente l’«[e]lenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2» e l’«[e]lenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2». |
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11 |
Il 30 maggio 2023 il Consiglio ha adottato gli atti controversi. |
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12 |
Con gli atti controversi, il Consiglio ha aggiunto cinque persone, tra cui il ricorrente, all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi contenuto nell’allegato della decisione 2023/891 e nell’allegato I del regolamento 2023/888 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»). |
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13 |
Negli atti controversi, il Consiglio ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente adducendo la seguente motivazione (in prosieguo: la «motivazione dell’inserimento in questione»): «Vladimir Plahotniuc è stato sottoposto a numerosi procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici della Repubblica di Moldova e al loro trasferimento illegale al di fuori della Repubblica di Moldova. È stato accusato nella Repubblica di Moldova nel caso noto come «frode bancaria», i cui effetti economici continuano a farsi sentire nel paese. È anche stato indagato per aver corrotto l’ex presidente della Repubblica di Moldova con una borsa di denaro contante in cambio di favori politici. Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, Vladimir Plahotniuc è responsabile di atti e dell’attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova». |
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14 |
Il 31 maggio 2023, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2023/891, modificata dalla decisione 2023/1047, e al regolamento 2023/888, attuato dal regolamento di esecuzione 2023/1045, concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU 2023, C 190, pag. 5). |
Conclusioni delle parti
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15 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore manifesto di valutazione e, il secondo, sulla violazione dei diritti di cui è titolare in forza dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
Osservazioni preliminari
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18 |
In via preliminare, si deve rilevare che la motivazione dell’inserimento in questione, la cui formulazione è ricordata al precedente punto 13, contiene alcune imprecisioni e ambiguità. |
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19 |
Da un lato, il Consiglio fonda tale inserimento sulle indagini e sui procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente nei casi della «frode bancaria» e della «[corruzione dell’]ex presidente della Repubblica di Moldova», ma richiama altresì, senza ulteriori precisazioni, «numerosi procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici [di tale] Repubblica (…) e al loro trasferimento illegale al di fuori [di detta] Repubblica (…)». |
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20 |
Per quanto riguarda quest’ultimo richiamo, occorre ricordare che la motivazione di un atto del Consiglio che impone misure di congelamento dei capitali deve identificare i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere oggetto di una misura siffatta (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 52). |
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21 |
Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi [sentenza del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio,T‑296/20, EU:T:2022:298, punto 39 (non pubblicata)]. |
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22 |
In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti [sentenza del 18 maggio 2022, Foz/Consiglio,T‑296/20, EU:T:2022:298, punto 40 (non pubblicata)]. |
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23 |
Ciò si verifica nel caso di specie, per quanto riguarda il riferimento contenuto nella motivazione dell’inserimento in questione, vale a dire il richiamo ai «numerosi procedimenti penali». Infatti, si deve ritenere che l’esistenza o meno di tali procedimenti avviati nei confronti dell’interessato rientri nel contesto noto allo stesso. |
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24 |
Inoltre, sebbene il Consiglio faccia riferimento ad un numero indefinito di procedimenti penali, esso ne specifica tuttavia la natura e l’oggetto. Infatti, sono richiamati solo procedimenti relativi ad alcuni reati specifici, vale a dire «procedimenti penali (…) concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici della Repubblica di Moldova e al loro trasferimento illegale al di fuori della Repubblica di Moldova». Tali considerazioni di fatto, sul cui fondamento il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere sottoposto alle misure restrittive previste dagli atti controversi, sono quindi abbastanza circostanziate da consentire che quest’ultimo ne possa contestare l’esattezza dinanzi al giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio, T‑256/11, EU:T:2014:93, punto 114). |
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25 |
Dall’altro lato, nel secondo paragrafo della motivazione dell’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione, il quale è dedicato all’individuazione della base giuridica degli atti controversi, il Consiglio ha utilizzato una formulazione che ha dato adito ad ambiguità per quanto riguarda i criteri contemplati all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891 su cui si fondava tale inserimento. |
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26 |
Al riguardo, occorre ricordare che, oltre all’indicazione della base giuridica della misura adottata, l’obbligo di motivazione verte proprio sulle circostanze che permettono di ritenere che l’uno o l’altro dei criteri di inserimento sia soddisfatto nel caso di specie. In tale contesto, l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione non può costituire un vizio sostanziale qualora la base giuridica di un atto possa essere determinata con il sostegno di altri suoi elementi. Un siffatto riferimento esplicito è tuttavia indispensabile qualora vi sia la possibilità che, in sua mancanza, gli interessati e il giudice dell’Unione restino nell’incertezza circa la precisa base giuridica (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2015, Central Bank of Iran/Consiglio,T‑563/12, EU:T:2015:187, punti 67 e 68). |
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27 |
Orbene, alla luce della formulazione della motivazione dell’inserimento in questione, non è possibile stabilire con certezza se l’inserimento del ricorrente si basi esclusivamente sul criterio concernente i gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali [criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento 2023/888 e all’articolo 1, paragrafo 1), lettera a), punto iii), della decisione 2023/891] o anche sul criterio concernente la compromissione del processo politico democratico nella Repubblica di Moldova [criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3), lettera a), punto i), del regolamento 2023/888 e all’articolo 1, paragrafo 1), lettera a), punto i), della decisione 2023/891]. |
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28 |
A tal proposito, l’inizio del secondo paragrafo della motivazione dell’inserimento in questione indica che detto inserimento è giustificato da «gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e [dall’]esportazione non autorizzata di capitali» e che tali fatti consentono di concludere che il ricorrente «è responsabile di atti e dell’attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891. Tuttavia, la fine del medesimo paragrafo sembra ritornare sui criteri che fondano detto inserimento, prendendo in considerazione questa volta unicamente i gravi illeciti finanziari e non l’esportazione non autorizzata di capitali, aggiungendo che il ricorrente avrebbe compromesso il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova. |
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29 |
Una siffatta formulazione implica non solo che il Consiglio prenda in considerazione, sia all’inizio sia alla fine della frase, gli elementi che sembrano costituire i criteri su cui si fonda l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione, ma anche che lo stesso non segua gli stessi criteri in tali due parti della frase. |
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30 |
L’incertezza derivante da tale formulazione è aggravata dal fatto che, per quanto riguarda il ricorrente, il Consiglio si è discostato dallo schema della motivazione adottata negli atti controversi nei confronti delle altre quattro persone inserite negli elenchi in questione, il quale ha implicato, invariabilmente, che tale istituzione, in primo luogo, individuasse il criterio o i criteri su cui si basava l’inserimento e che, in secondo luogo, concludesse che tali criteri consentivano di soddisfare la condizione di inserimento prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888 e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891. |
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31 |
Inoltre, almeno dalla versione in lingua francese degli atti controversi risulta che il Consiglio ha fatto riferimento a «gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali» e, di conseguenza, ha adottato un criterio non solo ridondante, ma anche distinto da quello contemplato all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii) del regolamento 2023/888 e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della decisione n. 2023/891. |
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32 |
Una siffatta formulazione ambigua è tale da far sorgere un ragionevole dubbio sulla questione se il criterio concernente la compromissione del processo politico democratico nella Repubblica di Moldova fosse stato effettivamente adottato, da tale istituzione, nei confronti del ricorrente. Pertanto, essa poteva legittimamente indurre quest’ultimo a ritenere che il suo inserimento negli elenchi in questione fosse fondato unicamente sul criterio concernente i gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali. |
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33 |
Sebbene tale ambiguità non sia idonea a dimostrare un’insufficienza di motivazione degli atti controversi considerati nel loro insieme, essa implica tuttavia che il Tribunale debba rilevare che l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione è fondato soltanto sul criterio concernente i gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali. |
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34 |
Ciò comporta altresì che la formulazione degli atti controversi non avvalori la tesi del Consiglio secondo cui l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione era giustificato sulla base dei due criteri contemplati al precedente punto 27. Di conseguenza, tale istituzione non può validamente sostenere che il ricorrente si sia limitato a contestare solo uno dei due argomenti addotti nella motivazione del suo inserimento in tali elenchi. La stessa istituzione non può neppure validamente dedurre che, a seguito di tale circostanza, i motivi sollevati dal ricorrente siano inoperanti e che il suo ricorso sia infondato. |
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35 |
Da quanto precede discende che, nell’ambito dell’esame dei motivi dedotti dal ricorrente e, in particolare, del suo secondo motivo, che occorre analizzare per primo, si deve valutare se il Consiglio abbia violato i diritti conferiti al ricorrente dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, per quanto riguarda unicamente l’inserimento di quest’ultimo negli elenchi in questione sulla base del criterio concernente i gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, nonché per le ragioni risultanti dal primo paragrafo della motivazione dell’inserimento in questione, ossia l’esistenza, da un lato, di procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici di tale Stato e al loro trasferimento illegale e, dall’altro, di indagini e di azioni penali nei casi della «frode bancaria» e della «[corruzione dell’]ex presidente della Repubblica di Moldova». |
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36 |
Pertanto, il Consiglio non può utilmente sostenere che spetta al Tribunale accertare solo se lo stesso abbia prodotto prove idonee a dimostrare, in maniera generale, che il ricorrente è stato responsabile di atti o di politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova oppure la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, oppure ha sostenuto o compiuto tali atti o politiche, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891, senza dover collegare gli illeciti in questione ad alcuno dei tre criteri stabiliti da tali disposizioni né prendere in considerazione le ragioni e gli elementi di fatto indicati al primo paragrafo della motivazione dell’inserimento in questione. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti conferiti al ricorrente dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
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37 |
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che, prima di adottare gli atti controversi, il Consiglio non ha verificato se le indagini e i procedimenti penali avviati nei suoi confronti in Moldova, contemplati nel primo paragrafo della motivazione dell’inserimento in questione, rispettassero i suoi diritti fondamentali, sebbene numerose irregolarità inficiassero, a suo avviso, tali procedimenti. Il ricorrente deduce quindi che, se il Consiglio avesse condotto le verifiche appropriate, esso sarebbe giunto alla conclusione che tali procedimenti non potevano essere addotti per giustificare le misure restrittive adottate nei suoi confronti. |
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38 |
Pertanto, secondo il ricorrente, il Consiglio ha violato l’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. |
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39 |
Il Consiglio contesta tale argomento. |
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40 |
Secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito dell’esame delle misure restrittive, i giudici dell’Unione devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio,C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
Per quanto riguarda, in particolare, l’inserimento di persone in elenchi di misure restrittive con motivazioni fondate esclusivamente su decisioni di autorità di Stati terzi, competenti a tal riguardo, di avviare indagini penali o procedimenti penali riguardanti reati di appropriazione indebita di fondi pubblici, il Consiglio deve verificare se le stesse siano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio,C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Tale obbligo implica che il Consiglio debba indicare, nelle motivazioni di una decisione d’inserimento di una persona o un’entità in un elenco di persone ed entità le cui risorse finanziarie sono congelate, sia pure in maniera succinta, le ragioni per le quali considera che la decisione dello Stato terzo sulla quale intende fondarsi sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio,C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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43 |
In assenza di tale indicazione, il Consiglio viola l’obbligo di motivazione impostogli dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, circostanza che spetta al giudice dell’Unione rilevare, se necessario d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio,C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
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44 |
Nel caso di specie, dalla motivazione degli atti controversi emerge che l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione si fonda esclusivamente su decisioni delle autorità moldove di avviare indagini e procedimenti penali a suo carico. |
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45 |
È pur vero che dal fascicolo di prove, accluso al controricorso con gli allegati B.1 e B.2, risulta che il Consiglio non si è fondato direttamente su decisioni di autorità moldove, competenti a tal riguardo, di avviare indagini penali o procedimenti penali vertenti su reati di appropriazione indebita di fondi pubblici, bensì essenzialmente su articoli di stampa nonché su comunicati stampa delle autorità requirenti o inquirenti della Repubblica di Moldova, su comunicati ufficiali di organi statali di paesi terzi oppure su relazioni, elementi che menzionano tutti tali indagini e procedimenti penali. |
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46 |
Tuttavia, tale circostanza non può, nel caso di specie, sollevare il Consiglio dall’obbligo di verifica e di motivazione a suo carico derivante dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 41 e 42. |
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47 |
Al contrario, il Consiglio deve osservare tale giurisprudenza con maggior rigore in quanto le prove sulle quali si basa tale istituzione costituiscono unicamente prove indirette degli atti di indagine e dei procedimenti penali che giustificano l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione. Inoltre, il Tribunale rileva che, ai fini del mantenimento del nome di una persona in tali elenchi, l’articolo 8, terzo comma, della decisione 2023/891 impone al Consiglio di tener conto dell’esistenza di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali la stessa persona è stata inizialmente inserita in detti elenchi. |
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48 |
Pertanto, indipendentemente dagli elementi di prova sui quali si fonda l’inserimento iniziale, il Consiglio può basarsi, direttamente o indirettamente, su decisioni di autorità di Stati terzi di avviare indagini o procedimenti penali solo qualora rispetti gli obblighi derivanti dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 41 e 42. |
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49 |
Qualsiasi altra conclusione consentirebbe al Consiglio di sottrarsi agli obblighi rigorosi imposti dalla giurisprudenza della Corte, basandosi non più su documenti provenienti dalle autorità degli Stati interessati competenti ad avviare indagini penali o procedimenti penali vertenti su reati di appropriazione indebita di fondi pubblici, ma unicamente su documenti che si limitano a menzionarli. |
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50 |
Orbene, nel caso di specie, non è contestato né contestabile che, nella motivazione dell’inserimento in questione, il Consiglio non ha indicato di aver verificato che i procedimenti ivi menzionati fossero stati condotti nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. |
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51 |
Al riguardo, occorre del resto rilevare che, nel suo controricorso, il Consiglio non ha contestato di non aver proceduto alle verifiche in questione, né a fortiori, quindi, di non avere indicato i risultati di tali verifiche negli atti controversi. |
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52 |
Pertanto, si deve constatare che, per quanto riguarda i soli due elementi che possono essere presi in considerazione per valutare la fondatezza degli atti controversi (v. precedente punto 35), il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione. |
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53 |
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento del Consiglio secondo cui, in sostanza, il ricorrente non può avvalersi della sentenza del 3 dicembre 2020, Saleh Thabet e a./Consiglio (C‑72/19 P e C‑145/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:992), in quanto, in queste ultime due cause, le misure restrittive erano fondate sull’esistenza di procedimenti giurisdizionali nei confronti dei ricorrenti o di procedimenti di recupero di beni a seguito di una decisione giudiziaria definitiva concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici, come esigevano i criteri di inserimento applicabili. Il Consiglio sostiene che tali circostanze contrastano in modo significativo con i criteri di inserimento nel caso di specie, i quali, da un lato, non richiedono che la persona inserita nell’elenco sia sottoposta ad indagini nell’ambito di un procedimento penale e, dall’altro, in particolare per quanto riguarda il criterio relativo alla compromissione del processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, non possono essere considerati soddisfatti mediante un semplice riferimento a procedimenti penali. |
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54 |
Infatti, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che è irrilevante la circostanza che l’esistenza di decisioni di autorità di uno Stato terzo, competenti a tal riguardo, di avviare e condurre un procedimento penale riguardante un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici, costituisca non già il criterio d’inserimento in questione, bensì la base fattuale su cui si fondano le misure restrittive in esame (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio,C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 25, e dell’11 luglio 2019, Azarov/Consiglio, C‑416/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:602, punto 26). |
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55 |
Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e che occorre annullare gli atti controversi nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare i restanti argomenti sollevati da quest’ultimo. |
Sulle spese
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56 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Svenningsen Mac Eochaidh Stancu Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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