Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 4 marzo 2026.#Çolakoğlu Metalurji AŞ contro Commissione europea.#Dumping – Importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito su determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 – Elusione – Nozione di “operazione di assemblaggio“ – Nozione di “operazione di completamento“ – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore di diritto.#Causa T-379/23.

ECLI:EU:T:2026:170Eu Chamb Extd 08 T4 mar 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione che si riunisce con cinque giudici)

4 marzo 2026 ( *1 )

«Dumping – Importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito su determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 – Elusione – Nozione di “operazione di assemblaggio“– Nozione di “operazione di completamento“– Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore di diritto»

Nella causa T‑379/23,

Çolakoğlu Metalurji AŞ, con sede in Istanbul (Turchia), rappresentata da J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Di Masi, R. Pethke e J. Zieliński, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da O. Prost, C. Bouvarel, M. Parys e O. Chef, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione che si riunisce con cinque giudici),

composto, al momento della deliberazione, da G. De Baere (relatore), facente funzione di presidente, D. Petrlík, K. Kecsmár, S. Kingston e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’11 settembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Çolakoğlu Metalurji AŞ, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione, del 17 aprile 2023, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU 2023, L 103, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui tale regolamento la riguarda.

Fatti

2

La ricorrente è un produttore esportatore turco di fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo (in prosieguo: i «prodotti SSHR»). I prodotti SSHR sono ottenuti principalmente da bramme di acciai inossidabili.

3

Il 6 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2020, L 325, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento iniziale»). I dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento iniziale ammontavano al 17,3% per tutti i produttori esportatori indonesiani.

4

A seguito di una denuncia depositata dall’interveniente, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commissione ha adottato, il 26 luglio 2022, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2022, L 198, pag. 8), alla luce, in particolare, dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).

5

Al termine di tale indagine, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato. In tale regolamento, essa ha constatato che le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, richieste per constatare l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping in vigore, erano soddisfatte.

6

Per quanto riguarda più in particolare la condizione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione europea deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, la Commissione ha rilevato l’esistenza di un contratto di lavorazione concluso tra la ricorrente e la Marcegaglia Specialties SpA, una società di diritto italiano. Nell’ambito di tale contratto in conto lavorazione, la Marcegaglia Specialties acquistava bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia e le spediva alla Turchia per l’ulteriore trasformazione, da parte della ricorrente, in prodotti SSHR per poi importare tali prodotti SSHR nell’Unione.

7

La Commissione ha ritenuto che tale contratto in conto lavorazione costituisse un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. A tal riguardo, essa ha precisato, in sostanza, che la nozione di «operazione di assemblaggio» prevista da tale disposizione comprendeva esplicitamente le operazioni di completamento e riguardava «non soltanto operazioni che consistono nell’assemblaggio di parti di un articolo composito, ma può includere anche la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto».

8

La Commissione ha altresì rilevato, da un lato, che le bramme di acciai inossidabili provenienti dall’Indonesia costituivano quasi il 100% del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato o completato e, dall’altro, che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25% del costo di produzione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

9

Ritenendo soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che i dazi antidumping istituiti dal regolamento iniziale sulle importazioni di prodotti SSHR originari dell’Indonesia erano oggetto di elusione mediante l’importazione di alcuni tipi di prodotti SSHR spediti dalla Turchia dalla ricorrente.

10

Tenendo conto del fatto che le risultanze relative alle pratiche di elusione riguardanti la ricorrente erano rappresentative di tutte le importazioni dalla Turchia, la Commissione ha deciso di estendere il dazio antidumping definitivo del 17,3%, applicabile a «tutte le altre società» dell’Indonesia, istituito dal regolamento iniziale, alle importazioni di alcuni tipi di prodotti SSHR spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

Conclusioni delle parti

11

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare il regolamento impugnato nella parte ad essa relativa;

–

condannare la Commissione alle spese.

12

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 4, del medesimo regolamento, del principio di proporzionalità e dei diritti procedurali fondamentali nonché su uno sviamento di potere.

14

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la produzione di prodotti SSHR in Turchia non costituisce un’«operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione non avrebbe quindi dimostrato l’esistenza di una «pratica, processo o lavorazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base. Pertanto, una delle condizioni cumulative richieste da tale disposizione per concludere nel senso di un’elusione delle misure antidumping in vigore non sarebbe soddisfatta.

15

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, ritiene di aver correttamente considerato che la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR costituisse un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base.

16

A tal riguardo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.

17

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping è accertata qualora siano soddisfatti quattro requisiti. In primo luogo, si deve verificare una modificazione della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione. In secondo luogo, tale modificazione deve essere imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per le quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. In terzo luogo, deve essere provato che sussiste un pregiudizio per l’industria dell’Unione o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio antidumping. In quarto luogo, deve essere provato che esiste un dumping [sentenza del 21 giugno 2023, Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione, T‑748/21, EU:T:2023:346, punto 28 (non pubblicata); v. anche, per analogia, sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P e C‑259/15 P, EU:C:2017:61, punto 55].

18

Per quanto riguarda la seconda condizione ricordata al precedente punto 17, dall’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), del regolamento di base risulta che le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio comprendono, tra l’altro, «nelle circostanze indicate [all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base,] l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo».

19

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, operazioni di assemblaggio in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti laddove soddisfino le condizioni elencate in tale disposizione. Tra tali condizioni figurano quella, derivante dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, che impone che i pezzi il cui valore sia uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato provengano dal paese soggetto alle misure (in prosieguo: la «condizione relativa alla soglia del 60%») e quella derivante dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), in fine, di tale regolamento, secondo cui l’elusione è esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione (in prosieguo: la «condizione relativa al massimale del 25%»).

Sul carattere operante del primo motivo di ricorso

20

L’interveniente sostiene che il primo motivo di ricorso è inoperante in quanto, anche se la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR non dovesse costituire un’operazione di assemblaggio o di completamento, essa costituirebbe, in ogni caso, una pratica, un’operazione o una lavorazione ai sensi della seconda condizione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

21

Tuttavia, come ammesso dalla Commissione in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, dal regolamento di esecuzione 2022/1310 e dal regolamento impugnato, in particolare dai suoi considerando 4, 26 e 44, risulta che l’inchiesta sull’elusione è stata avviata, condotta e conclusa con la motivazione che le operazioni di trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR effettuate dalla ricorrente in Turchia costituivano operazioni di assemblaggio o di completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Dai regolamenti summenzionati non risulta che la Commissione abbia previsto di qualificare tali operazioni in modo diverso da operazioni di assemblaggio o di completamento. Pertanto, la ricorrente ha esercitato i suoi diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo unicamente in relazione a tale qualificazione.

22

Occorre quindi constatare che, nell’ipotesi in cui il primo motivo di ricorso fosse accolto, esso sarebbe tale da comportare l’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente. Pertanto, l’argomento dell’interveniente relativo al fatto che il primo motivo di ricorso è inoperante deve essere respinto.

Sulla fondatezza del primo motivo di ricorso

23

La ricorrente sostiene che, affinché vi sia un’operazione di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base, è necessario che esistano più pezzi e che essi siano assemblati. Orbene, nel caso di specie, le bramme di acciai inossidabili sarebbero trasformate in prodotti SSHR senza aggiunta di altri «pezzi», nell’ambito di una sola fase di produzione.

24

Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la trasformazione delle bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR costituisse un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. A tal riguardo, la ricorrente ritiene che, poiché l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base menziona unicamente le operazioni di assemblaggio e il riferimento alle operazioni di assemblaggio o di completamento figura solo nell’ambito della condizione relativa al massimale del 25% prevista all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, non si può constatare che le disposizioni summenzionate riguardino le operazioni di completamento che non comportano alcun assemblaggio.

25

Da un lato, la ricorrente aggiunge che la condizione relativa al massimale del 25% impiega il termine «pezzi» al plurale, cosicché, in ogni caso, l’operazione di completamento richiedeva diversi pezzi. Dall’altro lato, per quanto riguarda la condizione relativa alla soglia del 60%, essa sarebbe svuotata di significato se fosse applicata ad operazioni di completamento che utilizzano un solo «pezzo», come la trasformazione di bramme in acciai inossidabili in prodotti SSHR.

26

Secondo la ricorrente, la sua interpretazione dell’articolo 13 del regolamento di base non compromette l’efficacia dei dazi antidumping né l’obiettivo di evitarne l’elusione. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, sarebbe la nozione generale di «elusione» che, secondo la giurisprudenza, dovrebbe essere interpretata estensivamente e non la nozione di «operazione di assemblaggio».

27

Per quanto riguarda la genesi dell’articolo 13 del regolamento di base, la ricorrente ritiene che, se il legislatore avesse voluto che la nozione di «operazione di assemblaggio» designasse anche le operazioni di completamento che non comportano alcun assemblaggio, esso avrebbe utilizzato l’espressione «operazione di assemblaggio o di completamento» anche all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base.

28

La Commissione sostiene che la nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base comprende due scenari distinti, vale a dire, da un lato, l’operazione di assemblaggio in senso stretto, consistente in un processo di fabbricazione mediante il quale diversi pezzi sono montati per creare un prodotto finito, e, dall’altro, l’operazione di completamento. La nozione di «completamento» designerebbe tutte le operazioni che includono la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto. In altri termini, tale nozione designerebbe le operazioni dirette a trasformare un prodotto semilavorato o un materiale, vale a dire un fattore produttivo unico, in un prodotto finito.

29

Secondo la Commissione, il fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), del regolamento di base indichi che le pratiche, i processi o le lavorazioni che danno luogo ad elusione comprendono le operazioni di assemblaggio «nelle circostanze previste [all’articolo 13,] paragrafo 2», del regolamento di base, presuppone di ricercare il significato della nozione di «operazione di assemblaggio» nel testo dell’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Orbene, tale disposizione menzionerebbe specificamente le operazioni di assemblaggio o di completamento nell’ambito della condizione relativa al massimale del 25%. L’uso della congiunzione «o» indicherebbe che un significato distinto dovrebbe essere attribuito alle operazioni di assemblaggio e alle operazioni di completamento.

30

Si dovrebbe ritenere che la nozione di «pezzi» comprenda sia i diversi componenti utilizzati nell’ambito di un assemblaggio sia i fattori produttivi semilavorati o gli altri fattori produttivi utilizzati per operazioni di «completamento», siano essi unici, come nel caso di specie, o multipli.

31

Inoltre, basandosi in particolare sulla sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:717), la Commissione sostiene che l’articolo 13 del regolamento di base deve essere interpretato estensivamente al fine di preservarne l’efficacia. Orbene, la sua interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base consentirebbe di contrastare tutte le pratiche di fabbricazione di prodotti, in particolare i prodotti di metalli ferrosi e non ferrosi (ferro, acciaio, alluminio), a partire da fattori produttivi unici semilavorati che sono stati reindirizzati verso paesi terzi, garantendo nel contempo la proporzionalità del sistema e la certezza del diritto per le imprese.

32

Quanto alla genesi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, essa dimostrerebbe che la nozione di «assemblaggio» ha sempre avuto una portata ampia e che la disposizione antielusione è stata concepita per essere flessibile e delimitata esclusivamente da soglie quantitative relative alla proporzione di pezzi importati dal paese soggetto alle misure e al valore aggiunto a tali pezzi dall’operazione.

33

In via preliminare, occorre rilevare che il senso comune di un «assemblaggio» consiste nell’azione di assemblare più pezzi per formare un oggetto. Le parti concordano del resto su tale definizione.

34

Orbene, è pacifico che la fabbricazione dei prodotti SSHR è realizzata in un’unica fase di produzione consistente in un riscaldamento, poi in una laminazione a caldo di un fattore produttivo unico, vale a dire le bramme di acciai inossidabili. Pertanto, come confermato dalle parti in udienza, il processo di trasformazione delle bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR non costituisce un assemblaggio ai sensi della definizione accolta al precedente punto 33.

35

Tuttavia, dai considerando 87 e 88 del regolamento impugnato risulta che la Commissione ha più specificamente qualificato la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR come operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (v. punto 7 supra).

36

È pertanto opportuno verificare se la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR possa essere considerata un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

37

Pertanto, le parti controvertono, in sostanza, sulla questione se la nozione di «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio», debba essere intesa nel senso che essa include operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio, come la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR, come fatto valere dalla Commissione, sostenuta dall’interveniente, o come comprendente unicamente operazioni che implicano una forma di assemblaggio di più pezzi, come affermato dalla ricorrente.

38

È quindi necessario determinare la portata della nozione di «operazione di completamento» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

39

A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (v. sentenze del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 116 e giurisprudenza citata, e dell’8 maggio 2025, Provincie Oost-Vlaanderen e Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, punto 21 e giurisprudenza citata).

Sulle interpretazioni letterale e contestuale

40

Anzitutto, come rilevato dalla Commissione al considerando 88 del regolamento impugnato, occorre constatare che la nozione di «operazione di completamento» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non è definita in tale regolamento.

41

Inoltre, è giocoforza constatare, al pari della Commissione, che esistono divergenze nella formulazione di talune versioni linguistiche dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda l’espressione «operazione di completamento» nell’ambito della condizione relativa al massimale del 25%. Infatti, a titolo di esempio, nelle versioni inglese (completion operation), italiana (operazione di completamento), neerlandese (voltooiingswerkzaamheden), tedesca (Fertigstellung) e greca (diadikasia symplírosis) di tale disposizione, i termini utilizzati rinviano alla sola nozione di «completamento». Per contro, le versioni francese (opération d’achèvement de la fabrication) e slovena (končne izdelave) di detta disposizione precisano che si tratta di un completamento «della fabbricazione». Quanto alle versioni portoghese (operação de brico), estone (valmistamise) e finlandese (valmistuksessa) di questa stessa disposizione, esse si riferiscono alla nozione di «operazioni di fabbricazione» e non all’idea di completamento.

42

Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v. sentenza del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 34 e giurisprudenza citata).

43

A tal riguardo, per quanto riguarda il contesto, il Tribunale ha già dichiarato che, a differenza delle operazioni di assemblaggio, le operazioni di completamento non figuravano tra le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettere da a) a d), del regolamento di base, idonei a costituire un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento. Il riferimento alla nozione di «completamento» nella parte dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base che precisa le condizioni in base alle quali un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure in vigore consente tuttavia di constatare che le operazioni di completamento rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento. In tali circostanze, le operazioni di completamento possono essere interpretate come un’estensione delle operazioni di assemblaggio (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑245/22, EU:T:2024:879, punti da 112 a 114, e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880, punti da 133 a 135).

44

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, se era vero che le nozioni di «operazione di assemblaggio» e di «operazione di completamento» erano diverse, nonché l’utilizzo della congiunzione «o» tra queste due nozioni all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, ciò non impediva tuttavia di poter considerare la nozione di «completamento» come una nozione che può essere compresa in quella di «assemblaggio» e, pertanto, di ammettere che le operazioni di completamento possano essere incluse nelle operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑245/22, EU:T:2024:879, punto 116, e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 137).

45

Dato che, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44, le operazioni di completamento sono incluse nelle operazioni di assemblaggio e ne formano una declinazione, è giocoforza constatare, al pari della ricorrente, che le operazioni di completamento non possono includere operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio, inteso come riunione di più pezzi per formare un oggetto (v. punto 33 supra).

46

Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, dal fatto che la nozione di «operazione di completamento» abbia un significato distinto da quello di «operazione di assemblaggio» non si può dedurre che le operazioni di completamento possano comprendere operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio.

47

Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44, anche se la nozione di «completamento» è distinta da quella di «assemblaggio», essa resta tuttavia compresa in quest’ultima.

48

A tal riguardo, indipendentemente dalla tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l’operazione di completamento si verificherebbe dopo l’operazione di assemblaggio, occorre constatare che, secondo la giurisprudenza, esiste una varietà di operazioni rientranti nella nozione di «assemblaggio» (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑245/22, EU:T:2024:879, punto 116, e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 137 e giurisprudenza citata).

49

In ogni caso, è sufficiente rilevare, come risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44, che le operazioni di completamento non possono avere una portata superiore a quella della categoria alla quale appartengono, vale a dire le operazioni di assemblaggio.

50

In primo luogo, la conclusione secondo cui le operazioni di completamento costituiscono una declinazione delle operazioni di assemblaggio e non possono pertanto includere operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non comportano alcun assemblaggio è confermata dal considerando 20 del regolamento di base, in cui si fa riferimento al «semplice assemblaggio nell’Unione oppure in un paese terzo» come esempio di pratica che consente l’elusione delle misure antidumping, che la legislazione dell’Unione mira a contrastare, senza menzionare il concetto di «operazione di completamento».

51

In secondo luogo, la conclusione enunciata al precedente punto 50 è altresì corroborata dall’impiego del termine «pezzi» nell’ambito della condizione relativa alla soglia del 60% e di quella relativa al massimale del 25%.

52

Infatti, come risulta dal precedente punto 19, secondo tali condizioni, per dimostrare che un’operazione di assemblaggio elude le misure antidumping in vigore, da un lato, i «pezzi» provenienti dal paese soggetto alle misure devono costituire almeno il 60% del valore totale dei «pezzi del prodotto assemblato» e, dall’altro, in sostanza, il valore aggiunto ai «pezzi» originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento deve essere inferiore al 25% del costo di produzione.

53

Orbene, come sostiene giustamente la ricorrente, l’impiego del termine «pezzi» al plurale all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, associato ai termini «prodotto assemblato», al singolare, avvalora l’interpretazione secondo cui tale disposizione si riferisce ad operazioni di assemblaggio o di completamento nell’ambito delle quali più pezzi sono assemblati per formare un oggetto unico.

54

Pertanto, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui il termine «pezzi» potrebbe designare molteplici fattori produttivi, ma anche, come nel caso di specie, un fattore produttivo unico.

55

Inoltre, se è vero, come sostiene la Commissione, che l’impiego del termine «pezzi» al plurale all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non significa necessariamente che esso debba essere interpretato nel senso che esso designa pezzi di tipo diverso, ciò non toglie che esso implica l’esistenza di più pezzi, indipendentemente dalla loro natura identica o meno.

56

Peraltro, l’impiego dei termini «pezzi» nell’ambito della condizione relativa al massimale del 25% implica altresì che nel corso dell’operazione di completamento vengano aggiunti vari pezzi.

57

In terzo luogo, la conclusione enunciata al precedente punto 50 è corroborata dall’analisi della condizione relativa alla soglia del 60%, che impone di verificare che il 60% o più del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato sia originario del paese soggetto alle misure.

58

Infatti, come sostiene giustamente la ricorrente, tale condizione perde il suo effetto utile nel caso di una trasformazione di un fattore produttivo unico, in quanto la soglia del 60% è necessariamente soddisfatta nel caso della trasformazione di un fattore produttivo unico proveniente dal paese soggetto alle misure o non lo è nel caso della trasformazione di un fattore produttivo unico che non proviene dal paese soggetto alle misure. In tal caso, l’assenza di assemblaggio di diversi pezzi rende inutile il calcolo della proporzione di pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure rispetto al valore totale dei pezzi del prodotto in esame.

59

A tal riguardo, si deve ricordare che, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (v. sentenze del 1o agosto 2025, Tradeinn Retail Services, C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 43 e giurisprudenza citata, e del 25 giugno 2025, RWE Supply & Trading/ACER, T‑95/23, EU:T:2025:632, punto 38 e giurisprudenza citata).

60

Inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui la condizione relativa alla soglia del 60% potrebbe essere valutata a livello della produzione complessiva della società, tenendo conto di tutti i fattori produttivi utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto durante il periodo dell’inchiesta sull’elusione, è contraddetto dall’uso dell’espressione «valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato» all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Infatti, tali termini implicano di calcolare la proporzione dei pezzi originari del paese soggetto alle misure rispetto al valore complessivo dei pezzi utilizzati per la fabbricazione di ciascun singolo prodotto.

61

Infine, occorre rilevare che l’argomento della Commissione in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, secondo cui le sentenze del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione (T‑245/22, EU:T:2024:879), e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione (T‑246/22, EU:T:2024:880), confermano che la trasformazione di fattori produttivi rientra nella nozione di «operazione di completamento», non può essere accolto. Infatti, è sufficiente constatare che, in tali sentenze, il Tribunale non si è pronunciato sulla questione se tale nozione potesse designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non implicavano alcun assemblaggio. Inoltre, anche se, in tali sentenze, il Tribunale ha concluso che la Commissione poteva esaminare il processo di cucitura-intreccio dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze summenzionate, sotto il profilo della nozione di «completamento», è sufficiente constatare che, come ammesso dalla Commissione in udienza, il procedimento di cucitura-intreccio implica l’assemblaggio di più filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Dato che tale processo implica una forma di assemblaggio, da tali sentenze non si può trarre alcuna conclusione riguardo alla questione se le operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non comportano alcun assemblaggio, come nel caso di specie, possano essere considerate operazioni di completamento rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio».

62

Da quanto precede risulta che la tesi della Commissione secondo cui le operazioni di completamento, rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio», possono designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non comportano alcun assemblaggio non è suffragata dall’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

63

La tesi della Commissione non è suffragata neppure dall’analisi della finalità perseguita dal regolamento di base.

Sull’interpretazione teleologica

64

Secondo la giurisprudenza, un regolamento recante estensione di un dazio antidumping ha come unico scopo quello di garantirne l’efficacia e di evitare che sia eluso (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 96; del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑245/22, EU:T:2024:879, punto 46, e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 42).

65

A tal riguardo, occorre rilevare che la globalizzazione del commercio internazionale offre alle imprese la possibilità di delocalizzare in diversi paesi la produzione dei beni. È pertanto importante per l’Unione disporre di strumenti di difesa commerciale idonei a rispondere in maniera effettiva alle sfide poste da un siffatto ambiente commerciale, assicurando una protezione efficace dell’industria dell’Unione nei confronti delle importazioni di prodotti oggetto di dumping. Fra tali strumenti, le norme antielusione svolgono un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione (conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 1).

66

Tuttavia, la necessità di garantire l’efficacia delle misure antidumping in vigore non può giustificare un’interpretazione estensiva della nozione di «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, secondo cui le operazioni di completamento possono designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non comportano alcun assemblaggio.

67

Infatti, anche supponendo che le disposizioni sull’elusione dovessero rivelarsi insufficienti per controllare talune operazioni che potevano avere un’incidenza significativa sull’efficacia delle misure antidumping, occorre rilevare che la chiara formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento di base, riguardante le operazioni di assemblaggio, le quali designano le operazioni di assemblaggio di più pezzi per formare un oggetto (v. punto 33 supra), non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione da un’interpretazione teleologica della nozione di «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio», con il rischio di ampliare l’ambito di applicazione di quest’ultimo, circostanza che spetta unicamente al legislatore dell’Unione decidere (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, punto 42; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissionea, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 216). Un’interpretazione del genere non può andare contra legem (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, punto 43).

68

In ogni caso, va osservato che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base contiene un elenco di pratiche, processi o lavorazioni idonei a costituire un’elusione, comprese le operazioni di assemblaggio. Tuttavia, tali diversi tipi di pratiche di elusione vi compaiono solo come esempi, come è illustrato dall’espressione «tra l’altro» [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2018, Asia Leader International (Cambodia)/Commissione, T‑462/15, EU:T:2018:196, punti 56 e 57, e del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 109].

69

Inoltre, occorre ricordare che la definizione di «elusione» è formulata all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base in termini assai generali, che lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione (sentenze del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 48, e del 21 giugno 2023, Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione, T‑748/21, EU:T:2023:346, punto 44).

70

Pertanto, come sostiene giustamente la ricorrente, la Commissione, avvalendosi del suo ampio margine di manovra, può esaminare in quale misura la trasformazione in un paese terzo di un fattore produttivo unico proveniente da un paese interessato da misure antidumping in vigore, per formare un prodotto identico o simile a quello oggetto di dette misure, possa costituire un’elusione, anche se una siffatta pratica non corrisponde alle operazioni di completamento rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio», purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dall’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base.

71

La Commissione non può quindi fondatamente sostenere che il rigetto della sua interpretazione della nozione di «operazione di completamento» pregiudicherebbe gravemente la capacità dell’Unione di lottare efficacemente contro l’elusione.

72

Pertanto, la tesi della Commissione secondo cui le operazioni di completamento, rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio», possono designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non comportano alcun assemblaggio non è suffragata dall’interpretazione teleologica dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

73

La tesi della Commissione non è suffragata neppure dall’analisi della genesi di tale disposizione.

Sull’interpretazione storica

74

Occorre rilevare che, al fine di combattere la pratica consistente nel sostituire all’esportazione di prodotti finiti quella di pezzi singoli assemblati successivamente nel territorio di uno Stato membro in «aziende cacciavite», il regolamento (CEE) n. 1761/87 del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1987, L 167, pag. 9), ha incorporato nell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1984, L 201, pag. 1), un paragrafo 10, il quale prevede, a certe condizioni, l’imposizione di un dazio antidumping definitivo per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione previo montaggio o produzione nell’Unione (conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, paragrafo 9).

75

Più precisamente, il regolamento n. 1761/87 prevedeva la possibilità di istituire un dazio antidumping definitivo per i prodotti importati nell’Unione previo montaggio o produzione da un’impresa collegata o associata a uno dei fabbricanti le cui esportazioni di prodotti simili erano soggette a un dazio antidumping definitivo, a condizione, in particolare, che «il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione (…) superi il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati almeno del 50%».

76

Successivamente, la questione dell’elusione delle misure antidumping è stata discussa nell’ambito dei negoziati preliminari all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT 1994») e all’accordo sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103) che figura in allegato all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). In particolare, il progetto di atto finale del comitato per i negoziati commerciali del GATT del 20 dicembre 1991 che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (MTN.TNC/W/FA) (in prosieguo: il «progetto Dunkel») prevedeva una disposizione che consentiva agli Stati di includere, nel campo di applicazione di una misura antidumping esistente che colpisce un prodotto importato, le parti o i componenti destinati all’assemblaggio o alla lavorazione finale nel paese importatore, purché siano soddisfatte diverse condizioni. Tuttavia, non essendo stato possibile raggiungere un accordo a livello dell’OMC sulla questione dell’elusione, il GATT 1994 non contiene, alla fine, alcuna disposizione sul punto (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, paragrafo 10, e dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 37).

77

In tale contesto, con il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1994, L 349, pag. 1), l’Unione ha deciso di adottare unilateralmente nuove misure, le quali si distinguevano dalle precedenti per il fatto che, da un lato, esse si estendevano a forme diverse di elusione rispetto all’elusione costituita dalle operazioni di assemblaggio e, dall’altro, esse comprendevano, nel caso delle operazioni di assemblaggio, sia quelle realizzate in paesi terzi sia quelle realizzate in uno Stato membro (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, paragrafo 11).

78

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 3283/94 enunciava una definizione generale di elusione e l’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento era dedicato, più in particolare, alle operazioni di assemblaggio. Quest’ultimo paragrafo prevedeva che «[s]i ritiene che operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo eludano le misure in vigore se: (…) ii) il valore dei pezzi suddetti [era] uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; non si ritiene tuttavia che si tratti di elusione se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento [era] superiore al 25% del costo di produzione».

79

Il tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento n. 3283/94 è stato poi ripreso senza modifiche di rilievo nei regolamenti adottati successivamente, ivi compreso il regolamento di base.

80

Orbene, è giocoforza rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, dalla genesi dell’articolo 13 del regolamento di base non risulta che le operazioni di completamento, che figurano attualmente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e rientrano nella nozione di «operazione di assemblaggio», possano designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio.

81

Certamente, sebbene la disposizione iniziale sull’elusione sia stata introdotta al fine di contrastare la pratica consistente nel sostituire all’esportazione di prodotti finiti quella di pezzi di ricambio destinati ad essere assemblati nel territorio di uno Stato membro in «aziende cacciavite», è vero che, come risulta dal precedente punto 75, i termini «montaggio o produzione» e «pezzi o materiali» erano utilizzati all’articolo 13 del regolamento n. 2176/84, come modificato dal regolamento n. 1761/87. Come sostiene la Commissione, tali termini sembrano avere una portata più ampia dei termini «operazione di assemblaggio» e «pezzi» che figurano ormai all’articolo 13 del regolamento di base.

82

Tuttavia, è giocoforza constatare, al pari della ricorrente, che la formulazione iniziale della disposizione sull’elusione è cambiata al momento dell’adozione del regolamento n. 3283/94. Infatti, all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 3283/94, che prevede le condizioni che consentono di constatare che un’operazione di assemblaggio, effettuata nell’Unione o in un paese terzo, elude le misure antidumping in vigore, il legislatore ha abbandonato i termini «produzione» e «materiali». Pertanto, ad eccezione della condizione relativa al massimale del 25%, esso si è limitato a designare la forma di elusione prevista da tale disposizione come operazioni di assemblaggio a partire da «pezzi».

83

Per quanto riguarda più in particolare la condizione relativa al massimale del 25%, introdotta dal regolamento n. 3283/94, la quale menziona i termini «operazione di assemblaggio o di completamento», occorre constatare che, come risulta dalla proposta legislativa COM(94) 414 final della Commissione all’origine del regolamento n. 3283/94, «[l]e disposizioni tradizionali, relative all’assemblaggio nel paese importatore oppure in paesi terzi, per quanto possibile sono conformi alle norme pertinenti contenute nel “progetto Dunkel”» (v. punto 76 supra).

84

Ai sensi dell’articolo 12 del progetto Dunkel, «[l]e autorità [potevano] includere nell’ambito di applicazione di un dazio antidumping definitivo esistente su un prodotto importato i pezzi o i componenti destinati all’assemblaggio o alla lavorazione finale nel paese importatore» qualora fossero state soddisfatte diverse condizioni. In particolare, secondo una di tali condizioni enunciata all’articolo 12.1, lettera v), del progetto Dunkel, «i pezzi e i componenti non [rientravano] in alcun caso nel campo di applicazione di misure definitive se il valore aggiunto mediante l’operazione di assemblaggio o di lavorazione finale [era] superiore al 25[%] del costo franco fabbrica del prodotto simile assemblato o finito nel territorio del paese importatore».

85

L’introduzione della condizione del massimale del 25% all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 3283/94, contenente i termini «operazione di assemblaggio o di completamento», può essere considerata ispirata ai termini «assemblaggio o lavorazione finale» di cui all’articolo 12.1, lettera v), del progetto Dunkel.

86

Tuttavia, è giocoforza constatare che i termini «assemblaggio o lavorazione finale» erano utilizzati congiuntamente, in modo sistematico, all’articolo 12 del progetto Dunkel. Tali termini designavano quindi globalmente la forma di elusione che il progetto Dunkel mirava a contrastare.

87

Per contro, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 3283/94 non riguardava le operazioni di assemblaggio o di completamento, ma unicamente le operazioni di assemblaggio. Solo la condizione relativa al massimale del 25% menzionava i termini «operazione di assemblaggio o di completamento».

88

Analogamente, va osservato che l’articolo 12.1 del progetto Dunkel prevedeva la possibilità di estendere i dazi antidumping in vigore «[a]i pezzi o [a]i componenti» del prodotto che è stato oggetto di assemblaggio o lavorazione finale a partire da tali pezzi o componenti nel paese importatore. Orbene, solo il termine «pezzi» figurava all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 3283/94.

89

Nulla indica quindi che il legislatore dell’Unione, ispirandosi al progetto Dunkel e introducendo la condizione relativa al massimale del 25% nel regolamento di base, abbia inteso attribuire alla nozione di «operazione di completamento» una portata distinta e più ampia di quella della nozione di «assemblaggio».

90

Peraltro, gli altri argomenti della Commissione relativi all’interpretazione storica dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non possono essere accolti.

91

Da un lato, la Commissione non può basarsi sul fatto che il regolamento n. 3283/94 ha ampliato la portata della disposizione antielusione per constatare che la nozione di «assemblaggio» ha anche una portata ampia. Infatti, è vero che, con tale regolamento, il legislatore ha deciso di estendere la portata della disposizione antielusione affinché essa contempli forme di elusione diverse dalle operazioni di assemblaggio e, per quanto riguarda più in particolare queste ultime, che essa riguardi sia quelle realizzate in paesi terzi sia quelle realizzate in uno Stato membro. Tuttavia, come sostiene la ricorrente, ciò non significa che anche la definizione delle operazioni di assemblaggio sia stata ampliata. Al contrario, al momento dell’adozione del regolamento n. 3283/94, la portata di tale nozione è stata limitata all’«assemblaggio» di «pezzi», come risulta dal precedente punto 82.

92

Dall’altro lato, la Commissione non può basarsi sul fatto che, fin dall’inizio, la disposizione antielusione prevedeva una soglia quantitativa quale condizione per constatare che un’operazione di assemblaggio eludeva le misure antidumping in vigore e che tale soglia costituiva l’elemento decisivo di tale disposizione.

93

È vero che la disposizione antielusione ha sempre previsto una soglia quantitativa relativa alla percentuale di pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure antidumping (v. punto 75 supra) e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base contiene ancora le condizioni relative alla soglia del 60% e al massimale del 25%.

94

Tuttavia, occorre distinguere, da un lato, la fase diretta a qualificare una determinata operazione come operazione di assemblaggio o di completamento e, dall’altro, la fase successiva volta a verificare che tale operazione di assemblaggio eluda le misure antidumping in vigore. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, non si può constatare che il rispetto delle condizioni relative alla soglia del 60% e al massimale del 25% determini la qualificazione di una determinata operazione come operazione di assemblaggio o di completamento.

95

Pertanto, dalla genesi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso attribuire una portata ampia alla nozione di «operazione di completamento» o a quella di «operazione di assemblaggio» in modo da includervi operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico che non implicano alcun assemblaggio. La tesi della Commissione non è quindi suffragata dall’interpretazione storica dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Conclusione

96

Alla luce di tutto quanto precede, senza che occorra pronunciarsi sulla pertinenza del diritto doganale invocato dalla ricorrente quale elemento contestuale ai fini dell’interpretazione della nozione di «operazione di completamento», si deve concludere che la tesi della Commissione secondo cui le «operazioni di completamento», rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio», possono designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio non è suffragata da un’interpretazione letterale, contestuale, teleologica e storica dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

97

La Commissione ha quindi erroneamente ritenuto, nel regolamento impugnato, che la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR, corrispondente alla trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicava alcun assemblaggio (v. punto 33 supra), costituiva un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

98

Di conseguenza, la Commissione ha erroneamente ritenuto che la seconda condizione richiesta per constatare un’elusione delle misure antidumping in vigore, menzionata al precedente punto 17, fosse soddisfatta.

99

Occorre quindi accogliere il primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo.

100

Pertanto, occorre annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Sulle spese

101

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

102

La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

103

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione che si riunisce con cinque giudici)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione, del 17 aprile 2023, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, è annullato nella parte in cui riguarda la Çolakoğlu Metalurji AŞ.

 

2)

La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Çolakoğlu Metalurji.

 

3)

Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, è condannata a farsi carico delle proprie spese.

 

De Baere

Petrlík

Kecsmár

Kingston

Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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