ECLI:EU:T:2025:1037•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025.#YH contro Banca centrale europea.#Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità.#Causa T-366/23.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025.#YH contro Banca centrale europea.#Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità.#Causa T-366/23.
ECLI:EU:T:2025:1037Eu Chamb Extd 04 T19 nov 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
19 novembre 2025 ( *1 )
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Diritto di essere ascoltato – Nozione di “partecipazione qualificata” – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Diritti tutelati dalla Carta – Proporzionalità»
Nella causa T‑366/23,
YH, rappresentata da J. Lehnhardt, R. Hübner e A. Walter, avvocati,
ricorrente,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, R. Bax e V. Hümpfner, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto al momento della deliberazione da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,
cancelliere: A. Marghelis, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
visti i quesiti scritti del Tribunale alla ricorrente e alla BCE e le risposte di queste ultime depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2024,
in seguito all’udienza del 16 gennaio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, YH, chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 5 maggio 2023, recante opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata da parte di quest’ultima nella M.M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaA (in prosieguo: il «bersaglio»), nella M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG (in prosieguo: il «bersaglio Hyp») e nella Marcard, Stein & Co AG (in prosieguo: il «bersaglio MS») (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Fatti
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2 |
Il bersaglio è un ente creditizio cosiddetto «meno significativo», controllato direttamente dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania) e, indirettamente, dalla BCE. |
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3 |
Il bersaglio appartiene alla famiglia del marito della ricorrente. Nel 2013 quest’ultimo ha voluto predisporre la trasmissione ai suoi figli della sua partecipazione nel capitale del bersaglio. |
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4 |
A tal fine, il marito della ricorrente ha trasferito, in un primo momento, l’87,5% del capitale della società 1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «MWB 1») alla società Familie Max Warburg Vermögensverwaltung KG (in prosieguo: la «FMWV»), a favore dei suoi figli. Egli ha conservato il restante 12,5% del capitale della MWB 1 e, in particolare, un’azione privilegiata che gli conferisce il 51% dei diritti di voto nella MWB 1. La FMWV e il marito della ricorrente si sono impegnati ad esercitare i loro diritti di voto in modo uniforme (in prosieguo: il «patto parasociale») e quest’ultimo beneficia a vita di un usufrutto a titolo gratuito sulle quote trasferite alla FMWV. |
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5 |
La MWB 1 detiene il 40,24% del capitale della holding finanziaria del gruppo prudenziale MMWarburg & CO, vale a dire la società MMWarburg & CO Gruppe GmbH (in prosieguo: la «Warburg Gruppe»). La Warburg Gruppe è detenuta anche da un altro azionista di maggioranza, nella misura del 41,25%, nonché da sette azionisti di minoranza, tra cui alcuni membri della famiglia del marito della ricorrente. |
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6 |
La Warburg Gruppe detiene a sua volta il 100% del capitale del bersaglio, che deteneva esso stesso, al momento della decisione impugnata, il 100% e il 60% del capitale, rispettivamente, del bersaglio MS e del bersaglio Hyp, anch’essi enti creditizi. Il bersaglio Hyp è stato ceduto il 3 novembre 2022 e tale cessione è divenuta effettiva il 1o giugno 2023. |
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7 |
Tramite la Warburg Gruppe, la MWB 1 deteneva quindi una partecipazione indiretta nel bersaglio, nel bersaglio Hyp e nel bersaglio MS (in prosieguo, congiuntamente: i «bersagli»). |
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8 |
In un secondo momento, la ricorrente doveva ricevere l’azione privilegiata di suo marito e in tal modo acquisire lo 0,01% del capitale della MWB 1 e il 51% dei diritti di voto in quest’ultima (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»). Ella doveva inoltre diventare parte del patto parasociale relativo alla MWB 1. Suo marito doveva, dal canto suo, conservare il 12,49% del capitale della MWB 1 e il 6% dei diritti di voto in tale società, mentre la FMWV doveva ivi conservare l’87,5% del capitale e il 43% dei restanti diritti di voto. La struttura del progetto di acquisizione è presentata nel seguente schema: |
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9 |
L’attuazione di questa seconda fase è stata rinviata a seguito di un’indagine condotta dalle autorità tedesche sulle operazioni di borsa cosiddette «com/ex» concluse dal bersaglio tra il 2007 e il 2011, mentre il marito della ricorrente ne era direttore generale. In occasione di un procedimento di rivalutazione condotto dalla BaFin nel 2019 nel contesto delle accuse di evasione fiscale gravanti su quest’ultimo a causa delle suddette operazioni di borsa «com/ex», la MWB 1 ha concordato, con la BaFin, che i suoi diritti di voto nella Warburg Gruppe sarebbero stati esercitati tramite due mandatari, i quali sono in carica dal febbraio 2020. |
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10 |
Il 12 novembre 2021 la ricorrente ha notificato il progetto di acquisizione alla BaFin, in applicazione della normativa applicabile in materia di controllo delle partecipazioni qualificate. Tale notifica è pervenuta alla BaFin il 16 novembre 2021. |
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11 |
Il 16 agosto 2022 la BaFin ha confermato di aver ricevuto la notifica del progetto di acquisizione. |
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12 |
Il 14 settembre 2022 la BaFin ha chiesto informazioni complementari sul progetto di acquisizione e ha chiesto alla ricorrente di depositare due notifiche supplementari per la sua acquisizione indiretta di partecipazioni nel bersaglio MS e nel bersaglio Hyp. |
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13 |
La ricorrente ha risposto a tali richieste il 29 settembre e il 14 ottobre 2022. Ella ha inoltre effettuato una notifica per il bersaglio MS e il bersaglio Hyp, rispettivamente, il 12 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2023. |
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14 |
Il 27 gennaio 2023, al fine di poter dichiarare completa la notifica del progetto di acquisizione, la BaFin ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente chiedendole di trasmetterle taluni documenti, nonché di rispondere a domande complementari. |
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15 |
Con messaggio di posta elettronica del 1o febbraio 2023, la ricorrente ha risposto alle richieste che la BaFin aveva formulato nel suo messaggio di posta elettronica del 27 gennaio 2023 e ha trasmesso i documenti richiesti allegandoli al suo messaggio di posta elettronica, precisando che tale invio era effettuato «in anticipo per posta elettronica». Ella ha altresì risposto a dette richieste per posta. |
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16 |
Il 3 febbraio 2023 la BaFin ha ricevuto la lettera di risposta della ricorrente menzionata al precedente punto 15. |
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17 |
Il 21 febbraio 2023 la BaFin ha confermato di aver ricevuto le informazioni che rendevano la notifica completa alla data del 3 febbraio 2023. Essa ha informato la ricorrente che il periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi aveva iniziato a decorrere l’8 febbraio 2023 e che sarebbe scaduto il 5 maggio 2023. |
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18 |
Il 3 aprile 2023 la ricorrente e i suoi legali hanno incontrato alcuni rappresentanti della BCE, tra cui il presidente del consiglio di vigilanza, al fine di evocare le difficoltà sollevate dal progetto di acquisizione. |
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19 |
Il 4 aprile 2023 la BaFin ha proposto alla BCE di non opporsi al progetto di acquisizione. |
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20 |
Il 5 aprile 2023 la ricorrente ha proposto, con lettera, di esercitare i diritti di voto detenuti dalla MWB 1 nella Warburg Gruppe con uno dei due mandatari per un anno, al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla BCE in occasione della riunione del 3 aprile 2023. In risposta a tale lettera, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE ha informato la ricorrente, il 12 aprile 2023, che avrebbe presto ricevuto un progetto di decisione di opposizione al progetto di acquisizione. |
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21 |
Il 12 aprile 2023 la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione recante opposizione al progetto di acquisizione, per il motivo che non soddisfaceva i requisiti di legge per acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio. La ricorrente ha depositato una domanda di ispezione del fascicolo nonché una domanda di proroga del termine per presentare le sue osservazioni. Il 14 aprile 2023 la BCE ha accolto tali domande. |
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22 |
Il 21 aprile 2023 la ricorrente ha formulato le sue osservazioni su tale progetto di decisione. |
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23 |
Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023, la BCE ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, confermando nel merito il suo progetto di decisione menzionato al precedente punto 21. Dopo aver concluso che quest’ultima acquistava, tramite la MWB 1, una partecipazione qualificata nel bersaglio pari al 100% dei diritti di voto e al 100% del capitale, la BCE ha indicato le ragioni per le quali riteneva che la ricorrente non soddisfacesse i criteri legali per acquisire una siffatta partecipazione qualificata. In primo luogo, la BCE ha ritenuto che la ricorrente non soddisfacesse il requisito dell’onorabilità considerando, da un lato, che quest’ultima fosse sotto l’influenza di suo marito, reputato dall’istituzione privo di onorabilità, e, dall’altro, che non disponesse delle capacità professionali adeguate. In secondo luogo, la BCE ha rilevato che la ricorrente non aveva la solidità finanziaria necessaria per apportare i fondi propri necessari al bersaglio. In terzo luogo, la BCE ha considerato, segnatamente, che il progetto di acquisizione non consentiva una vigilanza prudenziale effettiva sul bersaglio. |
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24 |
L’8 maggio 2023, dopo vari solleciti effettuati dalla BCE il 5 maggio 2023, affinché il legale della ricorrente confermasse l’avvenuto ricevimento della decisione impugnata, quest’ultimo ha risposto alla BCE, contestando la validità della notifica effettuata. |
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25 |
Con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2023, la ricorrente ha reiterato la sua contestazione della validità della notifica della decisione impugnata e ha chiesto che le fosse comunicata la nota di valutazione distinta sulle osservazioni formulate sul progetto di decisione (in prosieguo: la «nota di valutazione distinta») menzionata nella decisione impugnata. |
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26 |
Il 15 maggio 2023 la BCE ha comunicato alla ricorrente la nota di valutazione distinta. |
Conclusioni delle parti
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27 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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28 |
La BCE chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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29 |
La ricorrente deduce sette motivi di ricorso, vertenti, il primo, su una violazione delle norme relative al procedimento di valutazione delle partecipazioni qualificate, il secondo, su una violazione del diritto di essere ascoltati e dell’obbligo di motivazione, il terzo, sul mancato esame dei fatti pertinenti e sulla violazione dell’obbligo di adottare la decisione unicamente su una base fattuale sufficientemente solida, il quarto, sull’errata interpretazione e applicazione da parte della BCE della nozione di «partecipazione qualificata», il quinto, sull’interpretazione non corretta e sull’erronea applicazione da parte della BCE dei criteri di valutazione del candidato acquirente, il sesto, sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, il settimo, sulla violazione del principio di proporzionalità. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione delle norme relative alla procedura di valutazione delle partecipazioni qualificate
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30 |
La ricorrente ha suddiviso il primo motivo di ricorso in tre parti, vertenti, la prima, sulla mancanza di avviso di ricevimento della notifica del progetto di acquisizione, la seconda, sulla mancata notifica della decisione impugnata e, la terza, sulla scadenza del periodo di valutazione. |
Sulla prima parte, relativa alla mancanza di avviso di ricevimento della notifica del progetto di acquisizione
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31 |
La ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338; in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e dell’articolo 2c, paragrafo 1, nona frase, della Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz, legge sul settore creditizio), nella versione pubblicata il 9 settembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2776), come modificato dalla legge del 22 febbraio 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) (in prosieguo: la «KWG») che l’ha recepita, la BaFin e la BCE avrebbero dovuto accusare il ricevimento della notifica del progetto di acquisizione entro un termine di due giorni lavorativi, ossia il 19 novembre 2021. Nella specie, la BaFin avrebbe lasciato trascorrere un termine di otto mesi prima di chiedere informazioni complementari, per accusare il ricevimento della notifica completa solo il 21 febbraio 2023, con effetto retroattivo all’8 febbraio 2023. |
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32 |
La ricorrente sostiene che il termine di due giorni lavorativi deve decorrere dalla notifica del progetto di acquisizione, indipendentemente dal fatto che la notifica sia completa o meno. Tale criterio di completezza non figurerebbe all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, della direttiva CRD IV, che rinvia soltanto alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva, senza menzionare tutti i documenti richiesti ai fini della valutazione. Questa stessa direttiva vieterebbe peraltro agli Stati membri di imporre, per la notifica, requisiti più severi di quelli che essa stessa prevede. L’articolo 2c, paragrafo 1, nona frase, della KWG dovrebbe quindi essere interpretato in tal senso e, pertanto, non potrebbe esigere che la notifica sia completa affinché il termine di due giorni lavorativi possa decorrere, come confermerebbe il paragrafo 9.2 degli orientamenti comuni dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01; in prosieguo: gli «orientamenti comuni»). |
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33 |
La ricorrente ritiene peraltro che tale interpretazione sia coerente con le norme specifiche che disciplinano le richieste di informazioni complementari, che mirano a prevenire ritardi ingiustificati da parte delle autorità competenti, nel rispetto del principio della certezza del diritto. Tale interpretazione tutelerebbe i candidati acquirenti contro i notevoli ritardi di un progetto di acquisizione notificato, conformemente agli obiettivi previsti sia dalla direttiva CRD IV sia dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento quadro MVU»). |
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34 |
La ricorrente fa infine valere che l’efficacia della vigilanza prudenziale non è messa in discussione dall’interpretazione da lei sostenuta, poiché le autorità competenti potevano opporsi a un’acquisizione qualora le informazioni fornite dal candidato acquirente fossero incomplete. Tale interpretazione non condurrebbe neppure ad un maggior carico di lavoro per le autorità competenti. La ricorrente ritiene che le chiare norme sui termini, dettate nell’ambito del controllo delle partecipazioni qualificate, debbano essere rispettate dalle autorità competenti, altrimenti queste ultime potrebbero ritardare indefinitamente la loro decisione. Ella conclude che la notifica dovrebbe essere considerata completa in assenza di risposta da parte dell’autorità competente entro il termine previsto di due giorni lavorativi. |
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35 |
La BCE contesta gli argomenti della ricorrente. |
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36 |
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento MVU»), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento nonché con l’articolo 87 del regolamento quadro MVU, la BCE ha competenza esclusiva a decidere se approvare o meno il progetto di acquisizione al termine della procedura prevista, segnatamente, all’articolo 15 del regolamento MVU nonché agli articoli 85 e 86 del regolamento quadro MVU (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 54). |
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37 |
Inoltre, nell’ambito di rapporti informati al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento MVU, le autorità nazionali, dal canto loro, come emerge da tale disposizione, dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e dagli articoli 85 e 86 del regolamento quadro MVU, hanno il compito di registrare le domande di autorizzazione, di prestare assistenza alla BCE, titolare esclusiva del potere di decisione, segnatamente comunicandole tutte le informazioni necessarie all’adempimento della propria missione, istruendo dette domande e trasmettendole infine una proposta di decisione che non vincola la BCE (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 55). |
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38 |
Spetta, di conseguenza, al giudice dell’Unione europea, a titolo della sua competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dalla BCE ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità di detta decisione finale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 44). |
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39 |
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, gli Stati membri impongono al candidato acquirente di notificare prima dell’acquisizione per iscritto alle autorità competenti dell’ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti specificate conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, di detta direttiva. L’articolo 22, paragrafo 2, della medesima direttiva dispone che le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica effettuata, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione. Esse dispongono di un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva CRD IV. |
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40 |
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva CRD IV prevede che gli Stati membri pubblichino l’elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della stessa direttiva. |
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41 |
L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva CRD IV sono stati recepiti nel diritto tedesco all’articolo 2c, paragrafi 1 e 1a, della KWG. |
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42 |
Ai sensi dell’articolo 2c, paragrafo 1, seconda frase, della KWG, il candidato acquirente deve indicare, nella sua notifica, da un lato, i fatti e i documenti pertinenti per determinare l’entità della partecipazione e l’influenza notevole, per la valutazione della sua affidabilità e per l’esame di altri motivi di opposizione di cui all’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, della KWG, che devono essere precisati mediante ordinanza, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della KWG, nonché, dall’altro, le persone e le imprese presso le quali intende acquisire le quote corrispondenti. |
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43 |
Ai sensi dell’articolo 2c, paragrafo 1, nona frase, della KWG, la BaFin deve successivamente confermare per iscritto alla persona soggetta all’obbligo di notifica, il ricevimento di una notifica completa, senza indugio e al più tardi entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento. |
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44 |
L’articolo 2c, paragrafo 1a, prima frase, della KWG prevede che la BaFin disponga di un termine di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della lettera con cui ha accusato ricevimento, per iscritto, della notifica completa per effettuare la sua valutazione. L’articolo 2c, paragrafo 1a, seconda frase, della KWG precisa che l’avviso di ricevimento emesso dalla BaFin deve indicare la data della fine del periodo di valutazione. |
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45 |
Dalla formulazione delle disposizioni tedesche citate ai precedenti punti da 42 a 44 risulta, da un lato, che la BaFin accusa il ricevimento di una notifica completa senza indugio e al più tardi entro i due giorni lavorativi successivi al suo ricevimento e, dall’altro, che il periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi decorre unicamente dalla data di emissione di tale avviso di ricevimento, il quale deve menzionare la data in cui termina il periodo di valutazione. |
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46 |
Occorre inoltre sottolineare che, al fine di armonizzare le prassi degli Stati membri, nel 2016 le autorità europee di vigilanza hanno adottato gli orientamenti comuni. |
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47 |
Per quanto riguarda gli istituti bancari, la base giuridica degli orientamenti comuni si trova all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (ABE), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12), ai sensi del quale l’ABE, al fine di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari. |
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48 |
Sebbene gli orientamenti comuni siano atti giuridici non vincolanti, dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 1093/2010 emerge che le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarvisi (conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:502, paragrafi 84 e 85). Tale disposizione precisa, tuttavia, che dette autorità confermano se siano conformi o intendano conformarsi a detti orientamenti e, in caso contrario, informano l’ABE della propria scelta motivando la decisione (sentenza del 15 luglio 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, punto 43). La BCE si è in tal modo impegnata a rispettare tali orientamenti comuni, come precisato nelle sue memorie. È stato inoltre precisato che la BaFin ha manifestato la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti comuni. |
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49 |
Il paragrafo 9.1 degli orientamenti comuni riprende il principio secondo cui le autorità competenti devono comunicare per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica, senza indugio e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento. Il paragrafo 9.2 degli orientamenti comuni, che la ricorrente stessa richiama nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso, precisa che un avviso di ricevimento dovrebbe essere emesso entro due giorni lavorativi, indipendentemente dal fatto che la notifica sia completa o meno. Infatti, tale paragrafo prevede che, qualora la notifica sia incompleta, l’autorità competente dovrebbe confermarne il ricevimento entro due giorni lavorativi e indicare al candidato acquirente, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni mancanti. |
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50 |
Tuttavia, una notifica incompleta non ha né la portata né gli effetti di una notifica completa, come specificato al paragrafo 9.1 degli orientamenti comuni. Dalla seconda frase del medesimo paragrafo emerge che la notifica dovrebbe essere considerata completa solo se include tutte le informazioni richieste dallo Stato membro interessato. La terza frase di detto paragrafo indica peraltro che l’avviso di ricevimento dovrebbe costituire esclusivamente una fase procedurale relativa alla completezza formale della notifica, con l’effetto di far decorrere i 60 giorni lavorativi utili per la valutazione prudenziale, e non comporta una revisione sostanziale da parte dell’autorità di vigilanza competente sulla banca bersaglio, della documentazione fornita. |
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51 |
Orbene, prevedendo che un avviso di ricevimento possa avere l’effetto di far decorrere il periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi solo a condizione che la notifica sia completa, tali orientamenti si limitano a richiamare la norma, prevista all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva CRD IV, in forza della quale il termine di 60 giorni lavorativi inizia a decorrere solo una volta ricevuta la notifica accompagnata da «tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare» e dopo che l’autorità competente ne abbia accusato ricevimento, entro due giorni lavorativi da tale ricevimento. |
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52 |
Da quanto precede risulta, in primo luogo, che una notifica incompleta non fa decorrere il termine di 60 giorni lavorativi previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, in secondo luogo, che, qualora una notifica sia incompleta, l’autorità competente non è tenuta a specificare le informazioni mancanti nell’avviso di ricevimento della notifica incompleta, ma deve unicamente farlo entro un termine ragionevole e, in terzo luogo, che, come del resto previsto dall’articolo 2c, paragrafo 1a, della KWG, il periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi inizia a decorrere dalla data dell’avviso di ricevimento scritto della notifica completa. |
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53 |
La ricorrente fa tuttavia valere, in sostanza, che, non avendo accusato il ricevimento della notifica del 12 novembre 2021 e non avendole comunicato l’elenco delle informazioni mancanti entro un termine ragionevole, la BaFin ha indebitamente ritardato la valutazione del progetto di acquisizione che la BCE doveva effettuare. |
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54 |
A tale riguardo, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo emerge che la BaFin ha reagito alla notifica del 12 novembre 2021 solo nove mesi più tardi, ossia dopo il decorso di un lasso di tempo relativamente lungo. Tale circostanza ha, di fatto, ritardato l’avvio effettivo della valutazione, da parte della BCE, del progetto di acquisizione. |
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55 |
Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la violazione di un requisito formale obbligatorio può viziare di illegittimità la decisione finale dell’istituzione interessata solo se presenta un carattere sufficientemente sostanziale e se incide, in modo pregiudizievole, sulla situazione di diritto e di fatto della parte che deduce tale vizio (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2022, Vialto Consulting/Commissione, T‑537/18, non pubblicata, EU:T:2022:852, punto 183 e giurisprudenza citata). |
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56 |
Nel caso di specie, in considerazione del contesto normativo esposto ai precedenti punti da 39 a 52, il fatto che la BaFin non abbia emesso alcun avviso di ricevimento quando ha ricevuto la notifica del 12 novembre 2021, allora incompleta, non ha inciso né sul contenuto della decisione impugnata né sul termine di valutazione di 60 giorni lavorativi. |
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57 |
Inoltre, secondo la BCE, il termine di nove mesi impiegato dalla BaFin per reagire alla notifica del progetto di acquisizione si spiega con il fatto che, fino ad una conversazione telefonica con la ricorrente, la BaFin riteneva che la notifica della ricorrente riguardasse soltanto una parte del progetto di fusione della Warburg Gruppe con il bersaglio. |
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58 |
A tale riguardo, il Tribunale rileva che, al momento del deposito della notifica del progetto di acquisizione, la ricorrente ha indicato che una tale notifica era effettuata «in relazione» al progetto di fusione della Warburg Gruppe e del bersaglio. In simili circostanze, la BaFin ha potuto validamente ritenere, come sostiene la BCE, che la notifica del 12 novembre 2021 dovesse essere analizzata nel più ampio contesto di un altro progetto. |
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59 |
Si deve pertanto constatare che la ricorrente non dimostra in che modo il mancato invio dell’avviso di ricevimento della notifica incompleta presentasse un carattere sufficientemente sostanziale. Ella non fa valere neppure elementi che dimostrino che l’assenza di un siffatto avviso sia stata tale da incidere sulla sua situazione giuridica e sostanziale, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 55. |
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60 |
Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta. |
Sulla terza parte, vertente sulla scadenza del periodo di valutazione
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61 |
La ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 2 e 6, della direttiva CRD IV, come recepita nel diritto tedesco, l’autorità competente deve effettuare la sua valutazione entro un termine perentorio di 60 giorni lavorativi al massimo, in assenza di richieste di informazioni complementari. Se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione che le è stato notificato entro tale termine, il progetto si considera approvato. |
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62 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la notifica del progetto di acquisizione del 12 novembre 2021 è stata ricevuta dalla BaFin il 16 novembre 2021, il che avrebbe dovuto comportare che il periodo di valutazione iniziasse il 19 novembre 2021. |
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63 |
La ricorrente sostiene che il fatto di imporre termini ridotti all’autorità competente conferisce alla procedura di valutazione un carattere chiaro e prevedibile, garantendo al contempo l’adozione di una decisione rapida. |
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64 |
La ricorrente aggiunge che, in forza dell’articolo 41 della Carta e dei documenti preparatori al recepimento nel diritto tedesco della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU 2007, L 247, pag. 1), l’articolo 2c, paragrafo 1, nona frase, della KWG deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una conferma della completezza, il periodo di valutazione inizia a decorrere due giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della BaFin. |
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65 |
In secondo luogo e in subordine, la ricorrente fa valere che, tenuto conto dell’avviso di ricevimento della BaFin in data 16 agosto 2022, il periodo di valutazione avrebbe dovuto iniziare il 19 agosto 2022. |
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66 |
In terzo luogo, e in ulteriore subordine, la ricorrente ritiene che, avendo depositato le ultime notifiche per il bersaglio MS e il bersaglio Hyp il 19 gennaio 2023, il periodo di valutazione, anche in assenza di avviso di ricevimento, avrebbe dovuto iniziare il 23 gennaio 2023. Poiché la richiesta di informazioni complementari da parte della BaFin era intervenuta il 27 gennaio 2023, ossia oltre il termine obbligatorio di due giorni lavorativi, il periodo di valutazione avrebbe dovuto terminare, al più tardi, il 19 aprile 2023. |
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67 |
In quarto luogo, la BaFin avrebbe calcolato erroneamente il periodo di valutazione basandosi sull’ipotesi secondo cui essa aveva ricevuto le ultime informazioni della ricorrente il 3 febbraio 2023, mentre le ultime informazioni richieste sarebbero state comunicate da quest’ultima il 1o febbraio 2023. La BCE non potrebbe fondatamente sostenere che la notifica e le informazioni ad essa allegate debbano essere presentate in forma scritta, poiché tale posizione sarebbe non solo in contraddizione con il fatto che la BCE sceglie essa stessa i mezzi di notifica elettronica che ritiene appropriati, ma anche viziata in diritto, poiché tale modalità di notifica non è richiesta né dall’articolo 22 della direttiva CRD IV, né dall’articolo 2c, paragrafo 1a, della KWG. |
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68 |
La ricorrente conclude che, nel corso del periodo di valutazione, la BCE non si è opposta al progetto di acquisizione, cosicché quest’ultimo è considerato approvato. |
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69 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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70 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, della direttiva CRD IV, se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato. |
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71 |
Il recepimento di tale disposizione nel diritto tedesco è contenuto nell’articolo 2c, paragrafo 1b, ottava frase, della KWG, il quale prevede che, se durante il periodo di valutazione l’autorità di vigilanza non si oppone per iscritto all’acquisizione o all’aumento della partecipazione, l’acquisizione o l’aumento può essere realizzato. |
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72 |
Come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo di ricorso, il periodo di valutazione di 60 giorni lavorativi inizia a decorrere solo a partire dall’avviso di ricevimento della notifica completa (v. punto 45 supra). |
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73 |
Inoltre, dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva CRD IV emerge che la notifica di una partecipazione qualificata deve avvenire per iscritto, senza che tale forma scritta sia ivi definita. Nel diritto tedesco, l’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG prevede, di conseguenza, che la notifica di una partecipazione qualificata debba essere effettuata per iscritto, conformemente alla seconda frase della medesima disposizione. Tale seconda frase indica che il candidato acquirente deve, nella sua notifica, menzionare i fatti e i documenti essenziali, i quali devono, in particolare, essere precisati mediante ordinanza, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della KWG. |
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74 |
Di conseguenza, la fornitura, da parte della ricorrente, delle informazioni così richieste era una condizione necessaria affinché la BaFin inviasse l’avviso di ricevimento della notifica completa, che consente al periodo di valutazione di iniziare a decorrere. |
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75 |
Nel caso di specie, il 27 gennaio 2023, la BaFin ha chiesto informazioni relative alla situazione finanziaria della ricorrente. Tali informazioni riguardavano in particolare la determinazione del prezzo di acquisto della sua partecipazione nel bersaglio, le sue dichiarazioni dei redditi e la descrizione delle sue fonti di reddito. |
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76 |
Questo tipo di informazioni figura all’articolo 13, paragrafo 3, della Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 17 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Inhaberkontrollverordnung, regolamento sul controllo dei detentori di partecipazioni), del 20 marzo 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 562; in prosieguo: l’«InhKontrollV»), il quale precisa gli elementi necessari per la notifica di un’acquisizione di partecipazione qualificata, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della KWG. |
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77 |
Ne consegue che, prima del ricevimento di tali informazioni, la notifica non era completa e che il termine del periodo di valutazione non poteva quindi iniziare a decorrere. |
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78 |
Il 1o febbraio 2023 la ricorrente ha inviato alla BaFin un messaggio di posta elettronica di risposta, a seguito della richiesta di quest’ultima del 27 gennaio 2023. Tale messaggio di posta elettronica comprendeva, in documenti allegati, una versione digitalizzata della lettera di risposta firmata con il nome della ricorrente, con la menzione «in anticipo per posta elettronica», nonché quattro allegati in versione PDF. Anche tale lettera e tali allegati sono stati inviati per posta dalla ricorrente. |
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79 |
Con avviso di ricevimento del 21 febbraio 2023, la BaFin ha informato la ricorrente che la sua lettera di risposta del 1o febbraio 2023 era stata ricevuta il 3 febbraio 2023 e che la sua notifica era ritenuta completa. Nella stessa lettera, la BaFin ha espressamente indicato alla ricorrente che il periodo di valutazione doveva, di conseguenza, decorrere dall’8 febbraio al 5 maggio 2023. |
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80 |
A tale riguardo, occorre sottolineare che la ricorrente, fino alla presentazione del suo ricorso, non ha formulato alcuna osservazione su tale lettera, con la quale la BaFin aveva ritenuto che il dies a quo del periodo di valutazione non fosse la ricezione del messaggio di posta elettronica del 1o febbraio 2023, bensì la ricezione dei documenti su supporto cartaceo del 3 febbraio 2023. |
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81 |
Tenuto conto di tale avviso di ricevimento, il periodo di valutazione non poteva quindi iniziare prima dell’8 febbraio 2023, né concludersi prima del 5 maggio 2023, ai sensi dell’articolo 2c, paragrafo 1a, della KWG, letto e interpretato alla luce dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva CRD IV. |
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82 |
A questo solo titolo, la BCE non ha commesso alcun errore di diritto e, in particolare, non ha violato l’articolo 41 della Carta, nel ritenere che il periodo di valutazione decorresse dall’8 febbraio 2023 al 5 maggio 2023. |
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83 |
La ricorrente fa tuttavia valere di aver comunicato le ultime informazioni richieste il 1o febbraio 2023, e non il 3 febbraio 2023, come sostiene la BaFin. La BCE non potrebbe fondatamente sostenere che le informazioni che accompagnano la notifica debbano essere presentate in forma scritta e considerare così la notifica completa soltanto a partire dal 3 febbraio 2023. La ricorrente sostiene quindi che il rispetto della forma scritta non era necessario per l’invio delle informazioni richieste dalla BaFin il 27 gennaio 2023. |
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84 |
A tale riguardo, occorre constatare che la ricorrente ha rispettato la forma scritta richiesta dalla BaFin e dalla BCE per la notifica iniziale del progetto di acquisizione del 12 novembre 2021. |
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85 |
La questione che si pone è quindi se, in sostanza, la stessa forma dovesse essere imposta per la comunicazione delle informazioni richieste dalla BaFin il 27 gennaio 2023, al fine di dichiarare completa la notifica del progetto di acquisizione. |
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86 |
Come emerge dai precedenti punti da 73 a 77, tali informazioni, che erano relative alla situazione finanziaria della ricorrente e riguardavano in particolare la determinazione del prezzo di acquisto della sua partecipazione nel bersaglio, le sue dichiarazioni dei redditi e la descrizione delle sue fonti di reddito, dovevano essere comunicate alla BaFin affinché la notifica del progetto di acquisizione fosse considerata completa. Siffatte informazioni dovevano quindi, anch’esse, essere comunicate alla BaFin nella forma applicabile alla notifica iniziale. |
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87 |
È tuttavia pacifico che il messaggio di posta elettronica della ricorrente del 1o febbraio 2023, trasmesso in risposta alle richieste della BaFin del 27 gennaio 2023, non rispetta la forma scritta imposta per la notifica iniziale. Inoltre, sebbene la ricorrente contesti, nelle sue memorie, l’applicabilità, nel caso di specie, dell’articolo 126, prima frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), dagli elementi del fascicolo emerge che ha proceduto alla notifica del 12 novembre 2021 mediante lettera. Così facendo, la ricorrente ha accettato che la forma scritta richiesta dall’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG richiedesse la trasmissione della suddetta notifica in formato fisico e sottoscritta di proprio pugno. |
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88 |
A tale riguardo, il Tribunale ha chiesto alle parti, mediante una misura di organizzazione del procedimento datata 13 novembre 2024, di precisare la definizione della forma scritta contenuta nella disposizione menzionata al precedente punto 87, alla luce del diritto nazionale tedesco. La questione è stata discussa anche in udienza. |
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89 |
Dalle risposte scritte delle parti, nonché dalle loro osservazioni orali formulate in udienza, emerge che né il contesto normativo tedesco, né i giudici amministrativi nazionali hanno definito la forma scritta prescritta dall’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG, che recepisce l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva CRD IV. Come esposto dalla BCE, l’articolo 126, prima frase, del codice civile tedesco è parimenti pertinente nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG. Tale disposizione prevede che, se la forma scritta è prescritta dalla legge, il documento di cui trattasi deve essere firmato dall’autore con il suo nome scritto di proprio pugno o a mezzo delle sue iniziali autenticate per via notarile. |
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90 |
Nel caso di specie, la ricorrente stessa ha indicato, in cima al suo messaggio di posta elettronica del 1o febbraio 2023, la seguente espressione: «in anticipo per posta elettronica». Ella ha altresì spiegato, in udienza, di aver inviato i documenti allegati a tale messaggio di posta elettronica in formato fisico per evitare la situazione in cui il termine non iniziasse a decorrere prima del ricevimento dei documenti in tale formato. |
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91 |
Così facendo, la ricorrente non solo non ha contestato il fatto che l’obbligo di notifica del progetto di acquisizione, che doveva avvenire «per iscritto», implicasse un invio su supporto cartaceo, ma sembra averlo lei stessa ammesso. |
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92 |
Inoltre, la forma elettronica, alle condizioni stabilite dall’articolo 3a, paragrafo 2, del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge sul procedimento amministrativo) nella versione pubblicata il 23 gennaio 2003 (BGBl. I, pag. 102) (in prosieguo: la «legge tedesca sul procedimento amministrativo»), può sostituirsi alla forma scritta. Secondo tale articolo, infatti, la trasmissione di documenti elettronici è autorizzata solo «nella misura in cui il destinatario fornisca accesso a tal fine» o se i documenti in questione contengono una firma elettronica qualificata, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73). Orbene, nella specie, nessuna di tali due condizioni è soddisfatta. |
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93 |
In risposta a un quesito orale posto dal Tribunale e a integrazione della sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 88, la BCE ha spiegato, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che la BaFin indicava, nei suoi messaggi di posta elettronica, gli indirizzi elettronici specifici ai quali inviare i documenti in formato elettronico. Essa ha altresì spiegato che il sito Internet della BaFin indicava espressamente, anch’esso, che qualsiasi documento elettronico doveva essere inviato esclusivamente a questi due indirizzi, circostanza che neanche è stata contestata dalla ricorrente in udienza. |
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94 |
Orbene, si deve necessariamente constatare che, a seguito del messaggio di posta elettronica inviatole dalla BaFin il 27 gennaio 2023 e che menzionava tali indirizzi funzionali, la ricorrente non ha inviato il messaggio di posta elettronica del 1o febbraio 2023 a uno di essi, e i documenti che, originariamente, erano muniti di una firma autografa non contenevano una firma elettronica. |
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95 |
Ne consegue che non si può ritenere che i documenti inviati dalla ricorrente il 1o febbraio 2023 siano stati validamente notificati per via elettronica e abbiano, di conseguenza, validamente completato la notifica del progetto di acquisizione del 12 novembre 2023. |
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96 |
Infine, in considerazione delle disposizioni dell’articolo 3a, paragrafo 2, della legge tedesca sul procedimento amministrativo, occorre respingere l’affermazione secondo cui la ricorrente poteva rispondere al messaggio di posta elettronica della BaFin il 27 gennaio 2023 con un messaggio di posta elettronica inviato allo stesso indirizzo. |
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97 |
In ogni caso, occorre altresì sottolineare che ciascuna parte del procedimento deve conformarsi alle norme ad esso applicabili. Se la notifica del progetto di acquisizione era soggetta alle condizioni poste dall’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG, la notifica di una decisione di vigilanza da parte della BCE dovrebbe, dal canto suo, conformarsi al quadro normativo esposto ai punti da 123 a 126 infra, che sarà esaminato nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso. |
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98 |
Da quanto precede risulta che, tenuto conto del contesto di diritto e di fatto del caso di specie, poiché la ricorrente ha inviato le informazioni richieste mediante messaggio di posta elettronica ad un indirizzo non previsto a tal fine, annunciando ed effettuando al contempo un invio in formato fisico, la BaFin non è incorsa in un errore di diritto nell’aver ritenuto che la notifica per iscritto fosse completa il giorno del ricevimento degli elementi trasmessi dalla ricorrente su un supporto fisico, vale a dire il 3 febbraio 2023. |
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99 |
Dagli elementi che precedono risulta che la terza parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta. |
Sulla seconda parte, relativa alla mancanza di forma scritta e di notifica della decisione impugnata
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100 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima, in quanto quest’ultima non le sarebbe stata notificata conformemente all’articolo 35, paragrafi 1 e 10, e all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU. |
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101 |
La decisione impugnata sarebbe stata inviata alla ricorrente sotto forma di documento allegato a un messaggio di posta elettronica, sebbene la BCE non abbia adottato una decisione sui criteri di notifica per via elettronica conformemente all’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento quadro MVU. |
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102 |
La ricorrente aggiunge altresì che l’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento quadro MVU non concede alla BCE la facoltà di scegliere il mezzo di comunicazione elettronica che essa ritiene appropriato per notificare una decisione. Tale articolo imporrebbe alla BCE di adottare criteri di notifica per via elettronica conformi al principio della certezza del diritto e che consentirebbero al destinatario della decisione di verificarne l’autenticità nonché il momento preciso della sua notifica. La ricorrente prende, al riguardo, esempio dall’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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103 |
In secondo luogo, la ricorrente aggiunge di non aver potuto prendere conoscenza della decisione impugnata, poiché la nota di valutazione distinta, che costituirebbe parte integrante del ragionamento della BCE, non le è stata comunicata in quanto parte o allegato di detta decisione. |
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104 |
In terzo luogo, in aggiunta alle sue risposte alla misura di organizzazione del procedimento del 13 novembre 2024, la ricorrente sostiene che dall’articolo 2c, paragrafo 1b, quinta e ottava frase, della KWG e dall’articolo 22, paragrafo 6, della direttiva CRD IV emerge che una decisione di opposizione a un progetto di acquisizione di partecipazione qualificata deve essere adottata e notificata per iscritto. Ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, della legge tedesca sul procedimento amministrativo, tale forma scritta richiederebbe che l’atto amministrativo esista in formato fisico. |
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105 |
È vero che la forma scritta potrebbe essere sostituita dalla forma elettronica, conformemente all’articolo 3a, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 3, della legge tedesca sul procedimento amministrativo. Tuttavia, la decisione impugnata non rispetterebbe tale forma, in quanto non sarebbe firmata mediante un dispositivo di firma elettronica qualificata, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014. |
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106 |
La ricorrente ritiene altresì che la decisione impugnata manchi di autenticazione, circostanza che deve di per sé comportare il suo annullamento. |
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107 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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108 |
Con la sua terza censura, la ricorrente sostiene, in occasione delle sue risposte alla misura di organizzazione del procedimento del 13 novembre 2024, che la decisione impugnata non rispetta né la forma scritta, non essendosi materializzata in formato fisico, né la forma elettronica, in assenza di apposizione di una firma elettronica qualificata. |
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109 |
Orbene, la validità della notifica della decisione impugnata non può essere messa in discussione alla luce delle norme procedurali nazionali. |
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110 |
Da un lato, come rilevato ai precedenti punti 36 e 37, la procedura di controllo delle partecipazioni qualificate è una procedura composita che si svolge inizialmente dinanzi all’autorità nazionale competente e poi dinanzi alla BCE. In tale contesto, la BCE è tenuta ad applicare «tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive», conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU. A tale riguardo, il considerando 34 del medesimo regolamento precisa che «la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi». |
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111 |
Di conseguenza, l’articolo 3a e l’articolo 37 della legge tedesca sul procedimento amministrativo, che non rientrano nel diritto sostanziale in materia di vigilanza prudenziale, non devono essere applicati dalla BCE. |
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112 |
Dall’altro lato, anche supponendo che la notifica non sia stata effettuata per iscritto o per via elettronica, ai sensi del diritto tedesco, occorre ricordare che, affinché la notifica di una decisione sia regolare, è sufficiente che tale decisione sia comunicata al suo destinatario e che quest’ultimo sia posto in grado di prenderne conoscenza, fermo restando, inoltre, che le eventuali irregolarità che inficiano le modalità di notifica non viziano la legittimità o la regolarità dell’atto notificato stesso (sentenza del 12 marzo 2020, LL-Carpenter/Commissione, T‑531/18, non pubblicata, EU:T:2020:91, punto 110 e giurisprudenza citata). |
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113 |
Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata portata a conoscenza della ricorrente con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023. Tale decisione indicava espressamente l’opposizione della BCE al progetto di acquisizione e conteneva anche i motivi di tale opposizione. |
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114 |
Sempre il 5 maggio 2023 la BCE ha chiesto, con messaggio di posta elettronica, la conferma del ricevimento della decisione impugnata. L’8 maggio 2023, il legale della ricorrente ha risposto a tale messaggio di posta elettronica, indicando che contestava la validità della notifica e chiedendo informazioni sui criteri da rispettare per una notifica per via elettronica. |
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115 |
La ricorrente non contesta quindi di aver ricevuto la decisione impugnata e di averne potuto prenderne conoscenza il 5 maggio 2023. Tale presa di conoscenza è, in ogni caso, attestata dal fatto che ella ha chiesto, il 12 maggio 2023, la comunicazione della nota di valutazione distinta, indicando espressamente la menzione che ne è fatta nella decisione impugnata. |
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116 |
L’asserito mancato rispetto della forma scritta e della forma elettronica non può quindi, nel caso di specie, incidere in modo pregiudizievole sulla situazione giuridica e sostanziale della ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 55. In ogni caso, poiché il mancato rispetto delle norme relative alla notifica della decisione impugnata non può incidere sulla legittimità di tale decisione, occorre constatare che la censura della ricorrente è inoperante. |
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117 |
Di conseguenza, le affermazioni della ricorrente devono essere respinte. |
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118 |
Infine, la ricorrente fa valere una mancanza di autenticazione della decisione impugnata, in particolare per il motivo che quest’ultima non conterrebbe una firma elettronica qualificata. Tale autenticazione costituisce una forma sostanziale la cui violazione può comportare l’annullamento dell’atto in questione ed essere sollevata d’ufficio dal giudice (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 152). |
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119 |
A tale riguardo, dalla giurisprudenza emerge che l’autenticazione di un atto ha lo scopo di garantire la certezza del diritto, fissando il testo adottato dall’autore dell’atto. Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione equivale quindi a controllare la certezza dell’atto (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punti 75 e 77). |
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120 |
Nel caso di specie, come rilevato dalla ricorrente nel suo ricorso, la decisione impugnata riprende in modo identico il progetto di decisione comunicato a quest’ultima nel corso del procedimento amministrativo, ad eccezione di talune modifiche minime di ordine formale. La ricorrente non sostiene che la decisione impugnata sia stata modificata successivamente alla sua firma e non contesta né l’identità né l’autorità del suo firmatario. Essa fa valere unicamente l’irregolarità formale di tale firma, senza contestarne il valore probatorio. |
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121 |
Di conseguenza, e in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a far sorgere un dubbio quanto alla certezza della decisione impugnata, l’autenticazione di quest’ultima non può essere messa in discussione. |
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122 |
Riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui non ha ricevuto la notifica della decisione impugnata, conformemente all’articolo 35, paragrafi 1 e 10, e all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU, occorre rilevare quanto segue. |
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123 |
Ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 1 e 10, del regolamento quadro MVU, la BCE può notificare una decisione di vigilanza della BCE a una parte, in particolare per via elettronica. L’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento quadro MVU prevede, inoltre, che la BCE possa determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili. |
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124 |
È pacifico che la BCE non ha determinato siffatti criteri. Tuttavia, la summenzionata formulazione dell’articolo 35 del regolamento quadro MVU non subordina la possibilità per la BCE di notificare una decisione di vigilanza prudenziale per via elettronica alla previa definizione di tali criteri. L’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento quadro MVU prevede infatti unicamente la facoltà, per la BCE, di determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza può essere notificata mediante mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi di comunicazione assimilabili. Tale articolo non ostava quindi a che la BCE notificasse la decisione impugnata alla ricorrente mediante messaggio di posta elettronica. |
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125 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU, la BCE notifica senza indugio alle parti, conformemente all’articolo 35 del medesimo regolamento quadro, le decisioni relative all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio. |
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126 |
L’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva CRD IV prevede infine che, se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi dal termine della valutazione e senza superare il periodo di valutazione, informano il candidato acquirente, indicando le ragioni di tale decisione. |
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127 |
Secondo la giurisprudenza, una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e quest’ultimo è posto in grado di prenderne conoscenza. Una modalità di notifica è quindi ritenuta appropriata se consente di determinare con certezza il dies a quo del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 1995, BASF e a./Commissione, T‑80/89, T‑81/89, T‑83/89, T‑87/89, T‑88/89, T‑90/89, T‑93/89, T‑95/89, T‑97/89, da T‑99/89 a T‑101/89, T‑103/89, T‑105/89, T‑107/89 e T‑112/89, EU:T:1995:61, punto 59). |
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128 |
Orbene, si deve constatare che, portando a conoscenza della ricorrente la sua decisione di opporsi al progetto di acquisizione, nonché la motivazione di tale decisione, con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2023, in condizioni conformi all’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva CRD IV, la BCE non ha violato le disposizioni dell’articolo 35, paragrafi 1 e 10, e dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU. |
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129 |
L’argomentazione della ricorrente deve di conseguenza essere respinta. |
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130 |
La ricorrente non può, peraltro, far valere che l’invio tardivo della nota di valutazione distinta non le aveva consentito di prendere conoscenza della decisione impugnata. |
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131 |
Certamente, è pacifico che la nota di valutazione distinta è stata comunicata alla ricorrente, su sua richiesta, solo il 15 maggio 2023, ossia dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata. La BCE sostiene che tale invio successivo è dovuto a un errore interno. |
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132 |
Tale invio successivo della nota di valutazione distinta non incide tuttavia sul calcolo del termine impartito alla BCE per portare a termine la sua valutazione, poiché, come precisato ai precedenti punti da 112 a 115, la decisione impugnata, quale comunicata alla ricorrente il 5 maggio 2023, evidenziava chiaramente l’opposizione della BCE al progetto di acquisizione, opposizione che la ricorrente contesta nell’ambito del suo ricorso. |
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133 |
Infatti, l’opposizione della BCE al progetto di acquisizione è oggetto di una motivazione nella decisione impugnata. La BCE constata l’esistenza di un’azione di concerto e, di conseguenza, l’acquisizione di una partecipazione qualificata da parte della ricorrente. Essa specifica altresì le ragioni per le quali quest’ultima non risponde ai criteri che un azionista candidato all’acquisizione di una partecipazione qualificata deve soddisfare, come precisato al precedente punto 23. |
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134 |
Pertanto, occorre respingere tale argomento della ricorrente. |
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135 |
Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso nel suo complesso. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione
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136 |
La ricorrente ha suddiviso il suo secondo motivo di ricorso in due parti, vertenti, quanto alla prima, su una violazione del suo diritto di essere ascoltata e, quanto alla seconda, su una violazione dell’obbligo di motivazione. |
Sulla prima parte, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato
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137 |
La ricorrente sostiene che, alla luce dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, dell’articolo 31 del regolamento quadro MVU e dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento MVU, la BCE ha violato il suo diritto di essere ascoltata. |
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138 |
La BCE avrebbe, infatti, adottato la decisione impugnata sulla base di fatti menzionati per la prima volta in una nota di valutazione distinta, comunicata alla ricorrente dieci giorni dopo l’adozione della decisione impugnata, la quale non deve, di conseguenza, essere presa in considerazione. Tali fatti avrebbero tuttavia indotto la BCE a concludere per l’esistenza di un’azione concertata tra gli azionisti della Warburg Gruppe. La BCE avrebbe quindi considerato che il progetto di acquisizione riguardava una partecipazione qualificata del 100% dei diritti di voto e del capitale del bersaglio, nonché un’acquisizione del controllo del bersaglio MS e del bersaglio Hyp. |
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139 |
La BCE avrebbe quindi privato la ricorrente della possibilità di formulare osservazioni su tali fatti e quindi di dimostrare che gli azionisti della Warburg Gruppe non agivano di concerto, in particolare per quanto riguarda il progetto di acquisizione. In assenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, la partecipazione qualificata della ricorrente non equivarrebbe al 100% dei diritti di voto e del capitale del bersaglio e la BCE avrebbe potuto, in tal caso, applicare criteri di valutazione meno rigorosi al progetto di acquisizione. |
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140 |
La ricorrente aggiunge che la nota di valutazione distinta presenta un’analisi erronea, poiché la BCE avrebbe a torto preso in considerazione gli stessi fatti per qualificare l’esistenza di un’azione di concerto sia a livello della MWB 1 sia a livello della Warburg Gruppe. Parimenti, la BCE avrebbe erroneamente tenuto conto della notifica sulla base di un’azione concertata della prevista fusione tra la Warburg Gruppe e il bersaglio per concludere nel senso dell’esistenza di un’azione concertata di principio tra gli azionisti della Warburg Gruppe. Tale notifica risultava infatti dall’articolo 2c, paragrafo 1, prima frase, della KWG, che richiede la notifica congiunta se gli azionisti agiscono di concerto ai fini dell’operazione prevista. La ricorrente ritiene altresì che la BCE non abbia prodotto gli elementi di fatto che dimostrerebbero l’esistenza di un modello di voto tra gli azionisti della Warburg Gruppe. |
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141 |
La ricorrente sostiene che, anche in assenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, non le poteva essere attribuita una partecipazione del 40,24% nel capitale del bersaglio, poiché tale ragionamento si basa sull’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, dell’InhKontrollV, che è illegittimo. |
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142 |
In ogni caso, la ricorrente ritiene che non si possa escludere che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso se essa fosse stata messa in condizione di presentare il suo punto di vista, cosicché il procedimento è viziato. |
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143 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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144 |
La ricorrente addebita alla BCE, in sostanza, di non averla ascoltata sugli elementi sui quali quest’ultima si è basata per affermare l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, in quanto tali elementi figurano unicamente nella nota di valutazione distinta, comunicata successivamente alla notifica della decisione impugnata. |
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145 |
Occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta prevede che il diritto ad una buona amministrazione comprende il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. |
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146 |
Il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Inoltre, per giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltato mira, segnatamente, a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro (v. sentenza del 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e a./CRU, T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20, EU:T:2023:735, punto 141 e giurisprudenza citata). |
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147 |
Come risulta dalla sua stessa formulazione, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta è di applicazione generale. Ne consegue che il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo, quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente una simile formalità (v. sentenza del 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e a./CRU, T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20, EU:T:2023:735, punto 142 e giurisprudenza citata). |
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148 |
Tenuto conto della sua natura di principio fondamentale e generale di diritto dell’Unione, l’applicazione del principio dei diritti della difesa, che comprende il diritto di essere ascoltato, non può essere né esclusa né limitata da una disposizione regolamentare e il suo rispetto deve pertanto essere garantito sia in caso di assenza totale di una disciplina specifica sia in presenza di una regolamentazione che non tenga di per sé conto del suddetto principio (v. sentenza del 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e a./CRU, T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20, EU:T:2023:735, punto 143 e giurisprudenza citata). |
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149 |
Dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento quadro MVU emerge che, prima dell’adozione di una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti di una parte, e salvo casi di urgenza, tale parte deve aver avuto la possibilità di presentare alla BCE, per iscritto, le sue osservazioni sui fatti, sui motivi e sui fondamenti giuridici rilevanti per la decisione di vigilanza della BCE, fermo restando che la notifica con la quale la BCE dà alle parti la possibilità di presentare le proprie osservazioni menziona il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza prevista, i fatti, gli impedimenti e i fondamenti giuridici essenziali sui quali essa intende fondare la propria decisione. |
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150 |
L’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento MVU prevede inoltre che, salvo casi di urgenza, la BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. |
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151 |
Nel caso di specie, i progetti di decisioni elaborati dalla BCE e dalla BaFin precisano gli elementi di fatto e di diritto essenziali sui quali si fonda la decisione impugnata. Tali progetti constatano in particolare che gli azionisti della Warburg Gruppe agiscono di concerto. Tenuto conto di tale azione di concerto, detti progetti analizzano poi il progetto di acquisizione e concludono che quest’ultimo comporta che la ricorrente acquisisca una partecipazione qualificata nel bersaglio. |
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152 |
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento quadro MVU, la BCE ha comunicato alla ricorrente il progetto di decisione impugnata, il quale si riferisce espressamente, ai punti 1.1 e 2.1, all’analisi effettuata dalla BaFin nel suo progetto di decisione. Il 14 aprile 2023 la ricorrente ha ottenuto l’accesso al fascicolo. Ella è stata così in grado di prendere conoscenza del progetto di decisione della BaFin. |
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153 |
Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2023 sul progetto di decisione della BCE, la ricorrente ha così potuto far valere il suo punto di vista sull’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, al fine di contestare la conclusione secondo cui avrebbe acquisito una partecipazione qualificata nel bersaglio. La stessa ha affermato, in particolare, che gli azionisti della Warburg Gruppe non agivano di concerto e ha sostenuto che la constatazione della BCE al riguardo era arbitraria, in quanto non suffragata. |
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154 |
Dalla nota di valutazione distinta emerge che la BCE ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente e vi ha risposto. Essa ha così precisato gli elementi che, a suo avviso, attestavano l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe. |
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155 |
Ne consegue che la ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere ascoltata riguardo a tale aspetto della decisione impugnata, prima della sua adozione. |
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156 |
La prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinta. |
Sulla seconda parte, vertente su una motivazione insufficiente della decisione impugnata
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157 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata alla luce dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento quadro MVU e dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento MVU. |
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158 |
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata dovrebbe essere di per sé sufficiente, senza dover rinviare alla nota di valutazione distinta, che non costituirebbe parte integrante di quest’ultima, in quanto non vi sarebbe stata allegata. Tale nota di valutazione sarebbe stata altresì redatta successivamente all’adozione della decisione impugnata. Orbene, i fatti sui quali si basa la BCE per affermare l’esistenza di un’azione concertata a livello della Warburg Gruppe figurerebbero unicamente nella nota di valutazione distinta. Ne sarebbe prova il fatto che la nota di valutazione distinta sia lunga quasi il doppio rispetto alla decisione impugnata e che la BCE vi farebbe più volte riferimento nelle sue memorie. |
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159 |
La ricorrente aggiunge, oltre alle sue risposte alla misura di organizzazione del procedimento del 13 novembre 2024, che la nota di valutazione distinta, che costituisce un elemento essenziale della decisione impugnata, non è collegata in modo inscindibile a quest’ultima e che ad essa non è associata alcuna firma elettronica qualificata. Non sarebbe possibile determinare la versione di tale documento presentata al Consiglio direttivo per adozione. La sua autenticità non sarebbe quindi dimostrata. |
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160 |
La ricorrente indica altresì che è irrilevante considerare che, una volta ricevuta la nota di valutazione distinta, abbia avuto a disposizione un termine sufficiente per proporre un ricorso. Anzitutto, è solo su sua richiesta che la BCE le ha trasmesso la nota di valutazione distinta. Inoltre, non è possibile abbreviare in alcun modo i termini di ricorso, che sono termini di ordine pubblico. Infine, a suo avviso, la giurisprudenza esige che la motivazione di una decisione di un’istituzione sia comunicata contemporaneamente alla notifica della decisione di cui trattasi, a maggior ragione quando l’adozione di una siffatta decisione deve avvenire entro un termine imposto, come nel caso di specie. |
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161 |
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la BCE abbia modificato e integrato la motivazione della decisione impugnata in corso di causa, il che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza. Più in particolare, la ricorrente ritiene che gli argomenti della BCE, relativi alla sua asserita mancanza di onorabilità e alla sua incompetenza professionale, recentemente sviluppati alla luce sia del contenuto del suo ricorso sia della sua corrispondenza con la BaFin, dovrebbero essere respinti. Parimenti, sottolinea che la BCE non può invocare la decisione adottata nell’ambito del processo di vigilanza e di valutazione prudenziale (in prosieguo: la «decisione SREP») del 2022, poiché tale decisione è successiva alla decisione impugnata. Dalla versione non riservata della decisione SREP del 2021 non emergerebbe neppure che il marito della ricorrente abbia fatto correre rischi significativi al bersaglio. |
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162 |
Infine, la ricorrente sottolinea che l’analisi secondo cui ella doveva acquisire, in ogni caso, il 40,24% del capitale del bersaglio in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, dell’InhKontrollV, è del tutto assente nella decisione impugnata e non può quindi essere presa in considerazione. |
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163 |
La BCE contesta tali argomenti. |
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164 |
In primo luogo, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 296, secondo comma, TFUE dispone che gli atti giuridici delle istituzioni dell’Unione siano motivati e, dall’altro, che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, prevede l’obbligo, per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, di motivare le loro decisioni (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 102). |
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165 |
La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo, e costituisce quindi una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza citata). |
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166 |
Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che una siffatta motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza citata). |
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167 |
Nel caso di specie, i fatti relativi al progetto di acquisizione e la conclusione secondo cui quest’ultimo doveva condurre all’acquisizione, da parte della ricorrente, di una partecipazione qualificata nel bersaglio, tenuto conto dell’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, sono precisati ai punti da 1.1 a 1.5 e 2.1 della decisione impugnata. |
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168 |
I criteri che giustificano che la BCE si opponga al progetto di acquisizione, ricordati al precedente punto 23, sono peraltro chiaramente esaminati nella decisione impugnata ai punti da 2.3 a 2.12, per quanto riguarda l’onorabilità della ricorrente, al punto 2.12, lettera c), per quanto riguarda la sua solvibilità, e ai punti da 2.13 a 2.15, per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali del bersaglio. Inoltre, la decisione impugnata interviene in un contesto noto alla ricorrente, in quanto lei stessa ha proceduto alla notifica dei dati relativi al progetto di acquisizione ed è stata consultata nel corso del procedimento amministrativo, prima dell’adozione di detta decisione. |
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169 |
Ne consegue che la decisione impugnata precisa gli elementi di fatto e di diritto pertinenti sui quali si fonda, senza che sia necessario ricorrere alla nota di valutazione distinta o alle spiegazioni successive della BCE. |
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170 |
Tale decisione è quindi sufficientemente motivata, dovendosi ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione di detta decisione, in quanto quest’ultima riguarda la legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 12 dicembre 2012, Electrabel/Commissione, T‑332/09, EU:T:2012:672, punto 179). |
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171 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la nota di valutazione distinta, la ricorrente sostiene, in sostanza, che essa non è parte integrante della decisione impugnata, sebbene ne costituisca un elemento essenziale, ed è stata redatta successivamente alla notifica di tale decisione. Essa non dovrebbe quindi essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione impugnata. |
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172 |
È stato dichiarato che, nella misura in cui le risposte della BCE alle osservazioni di candidati acquirenti su un progetto di decisione erano state comunicate lo stesso giorno della notifica di tale decisione, tali risposte, al pari della corrispondenza inviata dalla BaFin ai candidati acquirenti nel corso del procedimento amministrativo e della proposta di decisione della BaFin, facevano parte del contesto della decisione impugnata e dovevano essere prese in considerazione per valutare la motivazione di tale decisione [v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE, T‑323/22, EU:T:2024:460, punto 20 e punti 85 e 86 (non pubblicati)]. Lo stesso vale, in particolare, per le informazioni disponibili sul sito Internet dell’istituzione in questione alla data della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 168). |
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173 |
Nel caso di specie, la nota di valutazione distinta è stata comunicata alla ricorrente dieci giorni dopo la notifica della decisione impugnata. |
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174 |
Al suo punto 1.12, la decisione impugnata menziona la nota di valutazione distinta in questi termini: «[L]e osservazioni [della ricorrente] sono state valutate e sono state trattate in una nota di valutazione distinta che è stata comunicata al candidato acquirente nonché ai paragrafi 1.10 e 2.10 di tale decisione». Tale formulazione non designa la nota di valutazione distinta come un allegato della decisione impugnata da cui sarebbe inscindibile. |
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175 |
Tuttavia, la nota di valutazione distinta vi era espressamente menzionata. Alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 172, la nota di valutazione distinta può quindi essere considerata come facente parte del contesto della decisione impugnata ed essere presa in considerazione per valutare la motivazione di detta decisione. |
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176 |
È vero che, in linea di principio, la motivazione di una decisione deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione,C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149 e giurisprudenza citata). Tuttavia, in circostanze eccezionali, la motivazione di un atto può risultare da spiegazioni successive (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione,T‑349/03, EU:T:2005:221, punto 287). |
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177 |
Nel caso di specie, l’invio tardivo della nota di valutazione distinta risulta da un errore materiale interno alla BCE. Resta il fatto che la decisione impugnata menziona espressamente tale nota, la quale indicava gli elementi di motivazione disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata, cosicché la ricorrente è stata informata della sua esistenza sin dalla notifica della decisione impugnata e poteva quindi chiederne la comunicazione sin dal ricevimento di tale decisione. La ricorrente ha quindi chiesto di avere accesso a tale documento venerdì 12 maggio 2023, ossia cinque giorni lavorativi dopo aver ricevuto la decisione impugnata. La BCE ha ottemperato a breve termine, poiché le ha inviato detto documento il giorno lavorativo successivo, vale a dire lunedì 15 maggio 2023. |
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178 |
Le circostanze ricordate al precedente punto 177 hanno quindi determinato un invio differito della nota di valutazione distinta da parte della BCE alla ricorrente, senza tuttavia che quest’ultima fosse privata della possibilità di prenderne conoscenza. Si deve altresì constatare che la ricorrente non ha dimostrato, né tantomeno affermato, che l’invio tardivo della nota di valutazione distinta avrebbe pregiudicato i suoi diritti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 aprile 1987, SISMA/Commissione,32/86, EU:C:1987:187, punto 4). In particolare, ella non ha affermato che tale invio avrebbe pregiudicato la sua capacità di proporre un ricorso entro il termine impartito dall’articolo 263 TFUE o che questo stesso termine avrebbe dovuto essere prorogato. |
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179 |
La ricorrente sostiene che la nota di valutazione distinta che le è stata comunicata è stata redatta successivamente alla notifica della decisione impugnata, come testimoniano i metadati di tale documento. |
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180 |
Al riguardo, occorre rilevare che tale affermazione è messa in discussione dagli elementi fatti valere dalla BCE. Quest’ultima spiega, infatti, che i metadati menzionati dalla ricorrente, anche supponendoli comprovati, risultano dal fatto che la nota distinta è stata scaricata dal sistema interno di memorizzazione della BCE e convertita in formato PDF, appena prima dell’invio alla ricorrente. Inoltre, la BCE produce una cattura di schermata della versione Word della nota di valutazione distinta, come registrata nel suddetto sistema di stoccaggio. Non essendo datata, da tale cattura di schermata emerge che la versione Word della nota di valutazione distinta è stata creata a partire dal 25 aprile 2023, ben prima della notifica della decisione impugnata. |
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181 |
Tenuto conto di tali elementi, non è dimostrato che la nota di valutazione distinta sia stata redatta successivamente alla notifica della decisione impugnata. |
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182 |
Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, l’invio tardivo della nota di valutazione distinta non osta a che le informazioni contenute in quest’ultima siano prese in considerazione ai fini dell’esame della legittimità della decisione impugnata. |
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183 |
In terzo luogo, la ricorrente contesta alla BCE di aver integrato la motivazione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale per dimostrare che il progetto di acquisizione doveva condurre all’acquisizione di una partecipazione qualificata nel bersaglio e per giustificare la sua opposizione a tale acquisizione alla luce dei criteri legali di valutazione. |
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184 |
A tale riguardo, dalla giurisprudenza emerge che la motivazione non può essere esposta per la prima volta e a posteriori dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali (sentenza del 18 ottobre 2023, Clariant e Clariant International/Commissione, T‑590/20, EU:T:2023:650, punto 175). |
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185 |
Qualsiasi punto della motivazione presentato dalla BCE per la prima volta dinanzi al Tribunale, se non è giustificato da circostanze eccezionali, non può essere preso in considerazione per valutare la motivazione della decisione impugnata, la quale, in ogni caso, è stata ritenuta sufficiente, conformemente al precedente punto 170. |
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186 |
Ne consegue che, nell’ambito dell’analisi del quarto e del quinto motivo di ricorso, ai quali si rinvia, il Tribunale non può prendere in considerazione gli eventuali motivi nuovi e non giustificati da circostanze eccezionali. |
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187 |
Pertanto, deve essere respinta la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, il secondo motivo di ricorso nella sua integralità. |
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sul mancato esame dei fatti pertinenti e sulla violazione dell’obbligo di adottare la decisione impugnata unicamente su una base fattuale sufficientemente solida
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188 |
La ricorrente sostiene che la BCE non ha esaminato in modo accurato e imparziale i fatti sui quali ha fondato la decisione impugnata e ne contesta la sussistenza. |
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189 |
La ricorrente ritiene che la BCE abbia erroneamente tenuto conto del procedimento prudenziale vertente sulla capacità di suo marito di esercitare i suoi diritti di voto nel bersaglio, condotto dalla BaFin nel 2019. A suo avviso, la BCE avrebbe dovuto verificare l’esattezza delle conclusioni della BaFin e, in tale contesto, tener conto della mancata condanna di suo marito dopo sette anni di indagini vertenti su sospetti di evasione fiscale e, in particolare, della sentenza del Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn, Germania) del 13 dicembre 2022, che ha concluso per l’assenza di prove sufficienti che dimostrassero la sua partecipazione deliberata all’evasione fiscale. |
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190 |
Le conclusioni della BCE relative all’azione concertata degli azionisti della Warburg Gruppe e all’integrazione dei bersagli in una rete di imprese si baserebbero su informazioni obsolete, sebbene la ricorrente abbia segnalato alla BCE, nel corso del procedimento amministrativo, che le informazioni di cui disponeva non erano più attuali. La ricorrente aggiunge che la notifica congiunta del progetto di fusione tra la Warburg Gruppe e il bersaglio, evocata per la prima volta nella nota di valutazione distinta, si spiega con il fatto che gli azionisti della Warburg Gruppe agiscono di concerto per le esigenze di tale specifica operazione, ma non dimostra un’azione di concerto di principio tra loro. Ella sottolinea altresì che la decisione SREP del 2021 non teneva conto delle misure a scopo prudenziale che dovevano essere attuate dal bersaglio e che la decisione SREP del 2022 non era ancora stata adottata al momento della decisione impugnata. |
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191 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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192 |
In via preliminare, occorre rilevare che la decisione impugnata è un atto relativo alla vigilanza prudenziale di un ente creditizio adottato dalla BCE, che dispone di un ampio margine di discrezionalità al riguardo, dal momento che, come enunciato dal considerando 55 del regolamento MVU, l’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei suoi poteri di vigilanza (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE,EU:C:2019:372, punto 86). |
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193 |
L’ampio margine di discrezionalità della BCE risulta anche dal fatto che la decisione impugnata implica la valutazione di fatti e di circostanze economiche e finanziarie complesse (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 34, e del 22 giugno 2023, Germania e Estonia/Pharma Mar e Commissione, C‑6/21 P e C‑16/21 P, EU:C:2023:502, punto 52). |
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194 |
In tali circostanze, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di una decisione come la decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della BCE, ma mira a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da errori di diritto, da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2021, EPSU/Commissione, C‑928/19 P, EU:C:2021:656, punto 96, e del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55). |
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195 |
Il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56). |
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196 |
Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale (sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57). |
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197 |
Nel caso di specie, la ricorrente, da un lato, contesta la sussistenza dei fatti presi in considerazione dalla BCE per esaminare l’onorabilità di suo marito e, dall’altro, fa valere che l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe e l’integrazione dei bersagli in una rete di imprese sono fondate su informazioni obsolete. |
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198 |
Per quanto riguarda la prima censura sollevata dalla ricorrente, la decisione impugnata sottolinea che, a motivo della procedura di rivalutazione condotta dalla BaFin nel 2019 nei confronti del marito della ricorrente, la BCE nutre «serissimi dubbi» riguardo all’onorabilità di quest’ultimo. |
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199 |
Nell’ambito di tale procedimento condotto nel 2019, la BaFin aveva previsto di imporre misure prudenziali al marito della ricorrente, con l’obiettivo di limitare la sua influenza sul bersaglio, cosa che non ha fatto, tenuto conto degli impegni assunti da quest’ultimo. Così facendo, la BaFin non ha messo in discussione la sua analisi relativa all’influenza del marito della ricorrente sul bersaglio. |
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200 |
Come peraltro sostenuto dalla BCE nella decisione impugnata, la volontà della BaFin di mantenere la soluzione, menzionata al precedente punto 9, di delega dei diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe a due mandatari, anche dopo l’eventuale attuazione del progetto di acquisizione, conferma che la BaFin è rimasta coerente nella sua analisi nei confronti del marito della ricorrente, anche durante il periodo di valutazione. |
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201 |
Al punto 1.8 della decisione impugnata, si indica altresì, a titolo di richiamo dei fatti, che la decisione SREP del 2021 adottata dalla BaFin considerava anch’essa che i proprietari indiretti del bersaglio erano inadeguati e che continuavano ad esercitare un’influenza sul bersaglio, e ciò nonostante l’adempimento degli impegni sottoscritti dal marito della ricorrente presso la BaFin. Al bersaglio è stato assegnato il punteggio di 4 [corrispondente al risultato più basso che poteva essere attribuito in tale contesto]. Tale decisione SREP, divenuta definitiva in assenza di ricorso, avvalora l’analisi secondo cui il marito della ricorrente era privo di onorabilità. Come spiegato dalla BCE nelle sue memorie, tale decisione risultava dalla valutazione prudenziale del bersaglio più recente disponibile durante la fase di valutazione. |
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202 |
La ricorrente ritiene tuttavia che tali valutazioni si basino su fatti obsoleti, per il motivo che la sentenza del Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn), pronunciata il 13 dicembre 2022, ha concluso per l’assenza di prove sufficienti a dimostrare la partecipazione deliberata di suo marito all’evasione fiscale all’origine del procedimento di rivalutazione condotto dalla BaFin nel 2019. |
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203 |
Come fatto valere dalla BCE nelle sue memorie e nella nota di valutazione distinta, da un lato, la sentenza menzionata al precedente punto 202 riguardava la colpevolezza di una persona terza e non quella del marito della ricorrente e, dall’altro, l’indagine penale concernente quest’ultimo era ancora pendente, circostanza che la ricorrente non aveva negato. |
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204 |
Occorre inoltre rilevare che la valutazione della responsabilità penale di un individuo nell’ambito di un procedimento giudiziario non è della stessa natura di quella relativa all’onorabilità di un candidato acquirente nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di vigilanza bancaria, come quella di cui trattasi nel caso di specie. Di conseguenza, la sentenza del Landgericht Bonn (Tribunale del Land, Bonn), pronunciata il 13 dicembre 2022 nell’ambito di un procedimento penale, non può in ogni caso invalidare la valutazione effettuata dalla BaFin e dalla BCE in merito all’onorabilità del marito della ricorrente. |
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205 |
Tenuto conto di quanto precede, le affermazioni della ricorrente non sono sufficienti a contestare la sussistenza dei fatti presi in considerazione dalla BCE per esaminare l’onorabilità di suo marito. |
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206 |
La prima censura del terzo motivo di ricorso della ricorrente è pertanto respinta. |
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207 |
Per quanto riguarda la seconda censura, con la quale la ricorrente fa valere che la BCE si è basata su informazioni obsolete riguardanti l’integrazione dei bersagli in una rete di imprese e l’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non precisa quali siano gli elementi pertinenti, allegati al suo ricorso, che dovrebbero essere presi in considerazione, ammesso che gli elementi addotti dalla BCE nella decisione impugnata siano obsoleti. |
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208 |
Inoltre, nell’ambito di tale censura, la ricorrente effettua un rinvio agli argomenti presentati nell’ambito del quarto motivo di ricorso, per quanto riguarda l’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe considerata dalla BCE nella decisione impugnata. |
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209 |
Pertanto, occorre respingere le affermazioni della ricorrente relative all’integrazione dei bersagli in una rete di imprese ed esaminare quelle relative all’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe nell’ambito del quarto motivo di ricorso. |
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210 |
Da quanto precede risulta che occorre respingere la seconda censura del terzo motivo di ricorso e, pertanto, il terzo motivo di ricorso nel suo complesso. |
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sull’errata interpretazione e applicazione da parte della BCE della nozione di «partecipazione qualificata»
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211 |
La ricorrente contesta l’acquisizione di una partecipazione qualificata nel bersaglio, sia in termini di diritti di voto che di capitale. |
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212 |
Con la prima parte del suo quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’acquisizione di una partecipazione qualificata in termini di diritti di voto. |
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213 |
La ricorrente ritiene di poter acquisire una partecipazione qualificata solo indirettamente, se le sono attribuiti i diritti di voto a livello della MWB 1 e a livello della Warburg Gruppe. Orbene, la MWB 1 non controllerebbe la Warburg Gruppe, né individualmente né congiuntamente agli altri azionisti della Warburg Gruppe mediante un’azione di concerto. |
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214 |
La BCE considererebbe arbitrariamente l’esistenza di un’azione di concerto tra la MWB 1 e gli altri azionisti della Warburg Gruppe, poiché nessun elemento di fatto suffragherebbe una simile conclusione nella decisione impugnata o nel fascicolo. Gli elementi menzionati nella nota di valutazione distinta a sostegno dell’esistenza di un’azione di concerto sarebbero obsoleti, errati o non pertinenti, che si tratti del patto tra azionisti a livello della Warburg Gruppe, degli asseriti vincoli di parentela tra gli azionisti della Warburg Gruppe, dei legami tra le società del gruppo Warburg, delle fonti di finanziamento degli azionisti della Warburg Gruppe o ancora dei loro modelli di voto passati. Fatti del genere non potrebbero quindi qualificare l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe. |
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215 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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216 |
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), al quale rinvia l’articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della direttiva CRD IV, definisce una partecipazione qualificata come una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa. |
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217 |
La nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» in un ente creditizio è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Ciò emerge dal fatto che né la definizione di «partecipazione qualificata», contenuta all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento n. 575/2013, né l’articolo 15 del regolamento MVU, né l’articolo 22 della direttiva CRD IV che fissa le modalità di controllo dell’acquisizione di una siffatta partecipazione contengono un rinvio al diritto nazionale. Ciò emerge altresì dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, risultante segnatamente dal considerando 11 e dall’articolo 1 del regolamento MVU, d’istituire una vigilanza prudenziale armonizzata del sistema finanziario, e in particolare, come previsto dal considerando 22 di tale regolamento, delle acquisizioni di partecipazioni significative, cosiddette «qualificate», negli enti creditizi (sentenza del 19 settembre 2024, Fininvest e a./BCE e a., C‑512/22 P e C‑513/22 P, EU:C:2024:774, punto 48). |
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218 |
In tale contesto, la nozione di «partecipazione qualificata» non può essere interpretata restrittivamente, a pena di consentire l’elusione della procedura di valutazione facendo sfuggire al controllo della BCE talune modalità di acquisizione di partecipazioni qualificate e, pertanto, di mettere in discussione gli obiettivi perseguiti. A tale riguardo, occorre altresì ricordare che dal considerando 22 del regolamento MVU emerge che una valutazione preliminare della qualità di chiunque intenda acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio è indispensabile per garantire costantemente la qualità e la solidità finanziaria dei proprietari di tali enti. |
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219 |
Nel caso di specie, il punto 2.1 della decisione impugnata indica che il progetto di acquisizione comporterebbe che la ricorrente acquisisca il 100% dei diritti di voto nel bersaglio, facendo riferimento, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 9, seconda frase, della KWG, come interpretato alla luce degli orientamenti comuni. |
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220 |
Come ricordato al precedente punto 192, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale, tra i quali figura il suo compito di controllo dell’acquisizione delle partecipazioni qualificate. |
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221 |
Di conseguenza, il Tribunale deve, nel caso di specie, verificare che la decisione impugnata, nella parte in cui constata l’esistenza di un’azione di concerto tra gli azionisti della Warburg Gruppe, non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da un errore manifesto di valutazione, come afferma la ricorrente. |
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222 |
In tale contesto, spetta in particolare al ricorrente fornire elementi sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nell’atto dell’Unione contestato, al fine di dimostrare che l’istituzione che ne è l’autrice ha commesso un errore manifesto di valutazione tale da giustificare l’annullamento di detto atto (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio, T‑444/11, EU:T:2014:773, punto 62). |
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223 |
Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la BCE afferma che gli azionisti della Warburg Gruppe agiscono di concerto e che detengono insieme, indirettamente, il 100% delle quote nel capitale del bersaglio e dei diritti di voto in quest’ultima. Essa aggiunge che, a motivo del patto parasociale, un’azione di concerto è presunta anche a livello della MWB 1. La BCE ne conclude che la ricorrente acquisirà il 100% delle quote nel capitale del bersaglio e dei diritti di voto in tale bersaglio, che sarà in grado di controllare indirettamente. |
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224 |
La nota di valutazione distinta esamina i criteri che il paragrafo 4.6 degli orientamenti comuni elenca ai fini della valutazione dell’esistenza di un’azione di concerto, prima di concludere che, tenuto conto di tale azione di concerto, i diritti di voto devono essere attribuiti integralmente al candidato acquirente. A tale titolo, sono presi in considerazione il patto concluso tra gli azionisti della Warburg Gruppe, le relazioni esistenti all’interno del gruppo del bersaglio, le fonti di finanziamento degli azionisti della Warburg Gruppe e i modelli di voto passati di questi ultimi. |
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225 |
La ricorrente contesta l’esistenza di un’azione di concerto tra la MWB 1 e gli altri coazionisti della Warburg Gruppe. Ella sostiene a tal fine che gli elementi menzionati nella nota di valutazione distinta non consentono di qualificare una siffatta esistenza. |
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226 |
Per quanto riguarda il patto tra azionisti concluso al livello della Warburg Gruppe, la ricorrente fa valere che esso non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata, a causa dell’adozione di un nuovo statuto nel 2021. Inoltre, il punto 4.6 degli orientamenti comuni disporrebbe espressamente che questo tipo di restrizioni di vendita sarebbe insufficiente per dimostrare un’azione concertata. |
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227 |
Tuttavia, come fa valere la BCE, l’analisi da essa presentata nella nota di valutazione distinta non è obsoleta, poiché il nuovo statuto della Warburg Gruppe prevede, al pari del patto tra azionisti menzionato al precedente punto 226, che la cessione di quote sociali a persone esterne alle famiglie azioniste debba richiedere il previo consenso della «società» mediante una decisione dell’assemblea generale. |
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228 |
Le affermazioni della ricorrente non sono quindi idonee, da un lato, a dimostrare che la decisione della BCE si basa su fatti inesatti o, dall’altro, a privare di plausibilità la loro valutazione. |
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229 |
Inoltre, come fa valere la BCE, il paragrafo 4.6 degli orientamenti comuni non esclude questo tipo di accordi dal suo ambito di applicazione, a differenza dei puri e semplici accordi di acquisto del pacchetto azionario, degli accordi di co-vendita e trascinamento e dei puri e semplici diritti di prelazione previsti dalla legge. |
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230 |
Per quanto riguarda il fatto, considerato dalla BCE, che altri due familiari di suo marito detengano quote nella Warburg Gruppe, la ricorrente fa valere che questi ultimi, parenti molto lontani, con i quali non è in contatto, detengono partecipazioni soltanto dello 0,58% che, combinate con quella della MWB 1, non le consentono, in ogni caso, di detenere più del 50% del capitale della Warburg Gruppe. |
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231 |
Si deve necessariamente constatare che, con tali affermazioni, la ricorrente non nega i fatti dedotti dalla BCE, vale a dire che altri due membri della famiglia Warburg detengono quote nella Warburg Gruppe. Essa non presenta neppure elementi di prova che metterebbero in discussione la valutazione effettuata dalla BCE di tali rapporti familiari. |
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232 |
Per quanto riguarda i rapporti tra le imprese dello stesso gruppo, la BCE ha spiegato, nella nota di valutazione distinta, che il marito della ricorrente e A rappresentano una fondazione che porta i loro due nomi. Essi sono stati anche direttori generali del coazionista principale della MWB 1 nella Warburg Gruppe e della MWB 1. Il marito della ricorrente, A, MWB 1 e il principale coazionista della MWB 1 nella Warburg Gruppe avrebbero anche gli stessi rappresentanti in giudizio. |
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233 |
La ricorrente sostiene che la fondazione menzionata al precedente punto 232 è una fondazione caritativa che deteneva lo 0,02% del capitale della Warburg Gruppe solo fino al febbraio 2022, di modo che essa non può essere presa in considerazione nell’ambito dei rapporti tra le società dello stesso gruppo. |
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234 |
Si deve necessariamente constatare che la ricorrente non mette in discussione i fatti esposti dalla BCE, dato che la partecipazione di tale fondazione al capitale della Walburg Gruppe non figura tra gli elementi presi in considerazione dalla BCE. Tali affermazioni non sono sufficienti a privare di plausibilità la valutazione della BCE secondo cui i rapporti esistenti tra il marito della ricorrente e A possono essere presi in considerazione a titolo di rapporti tra imprese ai sensi del paragrafo 4.6, lettera b), punto 3, degli orientamenti comuni. Per quanto riguarda la presa in considerazione di una stessa fonte di risorse finanziarie, la BCE indica che i coazionisti della Warburg Gruppe si sono in passato accordati per finanziare l’acquisizione del bersaglio Hyp mediante una distribuzione speciale degli utili non distribuiti. |
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235 |
La ricorrente sostiene che, quando gli orientamenti comuni prevedono che l’utilizzo di una stessa fonte di risorse finanziarie possa costituire l’indizio di un’azione di concerto, si tratta di fonti di finanziamento esterne, e non di fonti interne, come i dividendi distribuiti dal bersaglio. |
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236 |
Come correttamente sottolineato dalla BCE, tale affermazione non è suffragata dal paragrafo 4.6, lettera b), punto 4, degli orientamenti comuni, ai sensi del quale «l’uso, da parte di diverse persone, della stessa fonte di risorse finanziarie per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni nell’impresa interessata» costituisce un indicatore di un’azione di concerto, senza distinguere tra fonti «esterne» e fonti «interne». |
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237 |
Ne consegue che occorre respingere tale argomento della ricorrente. |
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238 |
Per quanto riguarda i modelli di voto passati, nella nota di valutazione distinta si afferma che la BaFin ha esaminato le risoluzioni passate degli azionisti che non mostravano alcuna indicazione di voti diversi. Detta nota indica che risoluzioni complesse erano approvate all’unanimità, senza una previa discussione approfondita e in un lasso di tempo molto breve, il che comporta un previo accordo sui modelli di voto. Spesso erano rappresentati anche gli azionisti di minoranza. |
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239 |
La ricorrente sostiene di ignorare tutti i modelli di voto passati menzionati dalla BCE, ai quali non ha partecipato, e di non avere intenzione di coordinare il suo voto con gli altri azionisti della Warburg Gruppe. Ella aggiunge che la BCE si basa su mere speculazioni e che non le spetta fornire la prova negativa dell’infondatezza della motivazione della decisione. |
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240 |
Si deve necessariamente constatare che la ricorrente non ha prodotto elementi che contraddicano la posizione della BCE, quali esempi di risoluzioni adottate dagli azionisti della Warburg Gruppe in modo non coordinato. Ella non ha neppure giustificato le ragioni per le quali non sarebbe stata in grado di produrre siffatti elementi. |
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241 |
Inoltre, per quanto riguarda le intenzioni della ricorrente, da una lettera di quest’ultima datata 29 settembre 2022, citata nella replica, emerge che non intende astenersi dal chiedere consiglio al marito, ex azionista principale della MWB 1, allo stesso titolo al quale ascolterebbe altri consigli. Nella stessa lettera, ha altresì indicato di comunicare regolarmente con i mandatari che esercitavano i diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe. |
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242 |
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente non sono tali da mettere in discussione i fatti evocati dalla BCE né da privare di plausibilità la valutazione di quest’ultima. |
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243 |
Di conseguenza, la BCE ha riconosciuto l’esistenza di un’azione di concerto tra la MWB 1 e gli altri azionisti della Warburg Gruppe sulla base di elementi pertinenti e senza commettere alcun errore manifesto di valutazione. Ne consegue che tale argomento della ricorrente deve essere respinto e, con esso, la prima parte del quarto motivo di ricorso nella sua interezza. |
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244 |
Pertanto, la contestazione da parte della ricorrente dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in termini di diritti di voto è respinta. Poiché l’acquisizione dei diritti di voto e dei diritti nel capitale è citata in via alternativa dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva CRD IV e dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento n. 575/2013 al fine di considerare l’acquisizione di una partecipazione qualificata, non è necessario esaminare la seconda parte del quarto motivo di ricorso, che riguarda l’acquisizione di una partecipazione qualificata in termini di quote di capitale, né le questioni di compatibilità del diritto tedesco e del paragrafo 6.6 degli orientamenti comuni con il contesto normativo del diritto dell’Unione applicabile. |
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245 |
Il quarto motivo di ricorso è quindi respinto. |
Sul quinto motivo di ricorso, vertente sull’interpretazione non corretta e sull’erronea applicazione da parte della BCE dei criteri di valutazione del candidato acquirente
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246 |
La ricorrente ha suddiviso il suo quinto motivo di ricorso in tre parti, vertenti su un’interpretazione e su un’applicazione erronee del criterio legato all’«onorabilità del candidato acquirente», della nozione di «solidità finanziaria del candidato acquirente» e della nozione di «rispetto dei requisiti prudenziali». |
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247 |
Per quanto riguarda la prima parte, vertente su un’interpretazione e un’applicazione erronee del criterio legato all’«onorabilità del candidato acquirente», la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, nella parte in cui considera che il criterio di onorabilità non è soddisfatto, viola l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva CRD IV, nonché il suo recepimento nel diritto tedesco all’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG. Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe fondata né su prove affidabili né su motivi ragionevoli e sarebbe sintomo di un errore manifesto di valutazione della BCE. |
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248 |
In via preliminare, si ricorda che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV prevede che le autorità competenti valutino, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente su tale ente creditizio, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, in conformità a un elenco non esaustivo di criteri. Tra tali criteri figura, in particolare, quello di onorabilità del candidato acquirente. |
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249 |
Il criterio di onorabilità del candidato acquirente di cui all’articolo 23 della direttiva CRD IV è recepito nel diritto tedesco all’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG. Tale disposizione prevede più precisamente che un’acquisizione può essere vietata se «la persona soggetta all’obbligo di notifica (...) non è affidabile o non soddisfa, per altri motivi, i requisiti necessari per garantire una gestione sana e prudente dell’ente». |
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250 |
Con la sua prima censura, la ricorrente fa valere che l’articolo 2c, paragrafo 1b, della KWG non fa della competenza professionale del candidato acquirente un criterio di onorabilità di quest’ultimo. Aggiunge che qualsiasi interpretazione contraria, oltre ad essere discriminatoria, viola l’articolo 22, paragrafo 8, della direttiva CRD IV, il quale prevede che gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti da tale direttiva. La ricorrente ritiene infine che il paragrafo 10.1 degli orientamenti comuni, che considera la competenza professionale un criterio di valutazione dell’onorabilità dei candidati acquirenti, non sia applicabile, in quanto è in contrasto con l’articolo 2c, paragrafo 1b, della KWG. |
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251 |
A tale riguardo, occorre rilevare che né l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, né l’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG contengono una definizione del criterio di onorabilità o un elenco dei comportamenti che possano rientrare nell’ambito di applicazione di detta nozione. Ciò presuppone che le autorità competenti esaminino caso per caso se tale criterio sia soddisfatto da un azionista candidato all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, tenendo conto dei fatti rilevanti, delle ragioni sottese a detto criterio e degli obiettivi che lo stesso mira a garantire. |
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252 |
Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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253 |
Il termine «onorabile», secondo la sua accezione usuale, significa «che è degno di stima» o «la cui rispettabilità è notoria». Una siffatta definizione, che rinvia in particolare all’opinione del pubblico, non esclude che l’onorabilità di una persona dipenda dalla sua competenza professionale (sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE, T‑323/22, EU:T:2024:460, punto 363). |
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254 |
Per quanto riguarda il contesto in cui tale criterio si inserisce, occorre prendere in considerazione il fatto che il considerando 8 della direttiva 2007/44 precisa che la «reputazione del candidato acquirente» deve tener conto non solo dell’integrità del candidato acquirente, ma anche della sua competenza professionale. Tale elemento è pertinente nella specie, in quanto l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/44 ha introdotto l’articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/48, divenuto, successivamente, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV. Tale duplice valutazione, dell’integrità e della competenza professionale, consente di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, ossia valutare l’idoneità del candidato acquirente, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio. |
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255 |
Il paragrafo 10.1 degli orientamenti comuni spiega inoltre che la valutazione dell’onorabilità di un candidato acquirente dovrebbe riguardare la sua integrità e la sua competenza professionale. |
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256 |
Pertanto, il criterio di onorabilità menzionato all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV deve essere interpretato nel senso che include la valutazione della competenza professionale del candidato acquirente (sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE, T‑323/22, EU:T:2024:460, punto 368). |
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257 |
Ne consegue che la duplice valutazione effettuata dalla BCE nella decisione impugnata è conforme al contesto normativo applicabile nel caso di specie. |
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258 |
Il fatto che la KWG non menzioni esplicitamente tale criterio non significa che la BCE abbia commesso un errore di diritto effettuando una duplice valutazione della competenza professionale e dell’integrità della ricorrente. |
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259 |
Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v. sentenze del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 48 e giurisprudenza citata, e del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 24 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 55, 57 e 58). Lo stesso obbligo si applica, in linea di principio, in forza delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento MVU, alla BCE e, nell’ambito del controllo di legittimità della sua azione, al Tribunale, che devono interpretare e applicare, quanto più possibile, il diritto interno che recepisce una direttiva in modo conforme a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punti 135 e 137). |
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260 |
Così interpretato, la KWG non è in contrasto con gli orientamenti comuni. Infatti, i termini dell’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG non consentono di escludere la presa in considerazione, nell’esame dell’onorabilità del candidato acquirente, della sua competenza professionale (sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE, T‑323/22, EU:T:2024:460, punto 367). Ne consegue che la prima censura della ricorrente deve essere respinta. |
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261 |
Con la sua seconda censura, la ricorrente contesta la valutazione, effettuata dalla BCE, della sua competenza professionale. |
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262 |
In via preliminare, occorre ricordare che la decisione impugnata è un atto relativo alla vigilanza prudenziale su un ente creditizio adottato dalla BCE, che dispone di un ampio margine di discrezionalità al riguardo, e che il controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di una decisione come la decisione impugnata mira in particolare a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da errori di diritto o da errori manifesti di valutazione (v. punti 192 e 194 supra). |
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263 |
Dal punto 2.12, da sub i) a sub v), della decisione impugnata emerge che la ricorrente non soddisferebbe il criterio relativo alla competenza professionale, nella configurazione adottata dalla BCE di un’assunzione di controllo del bersaglio. |
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264 |
Gli orientamenti comuni precisano cosa rientri nel criterio della competenza professionale. |
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265 |
Ai sensi del paragrafo 10.3 degli orientamenti comuni, la valutazione della competenza professionale dovrebbe tener conto dell’influenza che il candidato acquirente eserciterà sull’impresa interessata. Ciò significa che, secondo il principio di proporzionalità, i requisiti di competenza sono ridotti per i candidati acquirenti che non sono in grado di esercitare o che si impegnano a non esercitare un’influenza notevole sull’impresa interessata. |
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266 |
Ai sensi del paragrafo 10.23 degli orientamenti comuni, la competenza professionale del candidato acquirente comprende la competenza a livello gestionale (in prosieguo: la «competenza gestionale»), e nel settore delle attività finanziarie svolte dall’impresa interessata (in prosieguo: la «competenza tecnica»). |
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267 |
Il paragrafo 10.24 degli orientamenti comuni precisa, peraltro, che la competenza gestionale può basarsi sull’esperienza precedente del candidato acquirente nell’acquisizione e gestione di partecipazioni in società e dovrebbe dimostrare un livello adeguato di abilità, attenzione, diligenza e conformità con riferimento alle norme pertinenti da parte del candidato acquirente. |
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268 |
Il paragrafo 10.25 degli orientamenti comuni precisa, dal canto suo, che la competenza tecnica può basarsi sull’esperienza precedente del candidato acquirente nel portare avanti e gestire istituti finanziari in qualità di socio controllante o di persona che gestisce di fatto l’attività di una società finanziaria. |
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269 |
Il paragrafo 10.29 degli orientamenti comuni precisa che, nel caso di influenza notevole, i requisiti connessi alla competenza sono più importanti. |
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270 |
Nel caso di specie, la decisione impugnata precisa i criteri utilizzati per l’analisi della competenza professionale della ricorrente. Sono quindi menzionate la competenza gestionale e la competenza tecnica nonché le loro definizioni [punto 2.12, sub ii), della decisione impugnata] e il fatto che, in caso di influenza notevole, i requisiti connessi alla competenza sono più importanti [punto 2.12, sub iii), della decisione impugnata]. |
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271 |
Dal punto 1.10 della decisione impugnata emerge che la ricorrente dimostra studi universitari e un dottorato in gestione di imprese, nonché un’esperienza professionale di tredici anni nel settore immobiliare, interrotta nel 2006 per ragioni familiari. Dal 2014 lavora su base volontaria per organizzazioni caritative, ma non ha esperienza professionale nell’industria bancaria. |
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272 |
Al punto 2.12, sub iv), della decisione impugnata, la BCE rileva in particolare che la ricorrente non ha le competenze professionali necessarie per chi acquisisce una partecipazione qualificata di controllo in un ente creditizio. Non ha esperienza nel settore bancario e finanziario, che è altamente regolamentato, non ha avuto alcuna esperienza professionale negli ultimi sedici anni e non ha fornito elementi di prova attestanti il possesso delle competenze necessarie per esercitare un’attività di acquisizione o di gestione di partecipazioni. |
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273 |
Al punto 2.12, sub v) della decisione impugnata, la BCE sottolinea altresì che l’insufficiente capacità professionale della ricorrente resta problematica, nonostante la presenza di due mandatari incaricati dell’esercizio dei diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe. Sebbene la BaFin abbia, per il momento, l’intenzione di mantenere tali mandatari, anche nell’ipotesi in cui il progetto di acquisizione fosse realizzato, la BCE sottolinea che la ricorrente ha intenzione di rilevare l’intera partecipazione di suo marito nella MWB 1 e che, in un caso del genere, non può essere garantito che i mandatari saranno mantenuti. |
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274 |
La ricorrente fa valere che la BCE non può ammettere che acquisirebbe il controllo del bersaglio ed esigere di conseguenza maggiori competenze tecniche. Salvo operare una discriminazione, la BCE non potrebbe ritenere che la ricorrente sia incapace di gestire la sua partecipazione con il sostegno del comitato esecutivo, del consiglio di vigilanza e di consulenti esterni. |
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275 |
Si deve necessariamente constatare che la ricorrente non contesta gli elementi di fatto relativi alle sue competenze, esposti dalla BCE. |
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276 |
La ricorrente contesta il livello del requisito della BCE, ritenendo che non acquisirebbe il controllo del bersaglio. |
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277 |
Orbene, la BCE ha considerato che la ricorrente acquisirebbe una partecipazione qualificata di controllo nel bersaglio, valutazione che non era viziata da errori manifesti. È su tale base che essa ha considerato, al punto 2.12, sub iii), della decisione impugnata, che nel caso di un’acquisizione di controllo, il requisito della competenza tecnica era più elevato, senza tuttavia essere equivalente a quello applicabile a un direttore generale di un ente creditizio. Essa sottolinea, di conseguenza, che un detentore di una partecipazione qualificata, che non sarà responsabile della gestione quotidiana di un ente creditizio, deve avere una conoscenza adeguata dei diritti e degli obblighi giuridici incombenti a un azionista di controllo in un ente creditizio in forza del diritto societario e del diritto della vigilanza bancaria. |
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278 |
Ne consegue che il livello di competenza richiesto dalla BCE non è errato, in considerazione del quadro giuridico applicabile, interpretato alla luce degli orientamenti comuni. |
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279 |
La BCE non ha neppure commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la ricorrente, nonostante i suoi studi e le sue esperienze professionali passate, non avesse il livello di competenza richiesto, tenuto conto in particolare della sua inattività professionale nel corso degli ultimi sedici anni e del fatto che non era mai stata attiva nel settore bancario. |
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280 |
Pertanto, occorre respingere la seconda censura della ricorrente. |
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281 |
Poiché gli argomenti della ricorrente diretti a invalidare la valutazione della BCE relativa alla sua competenza professionale sono stati respinti, la conclusione della BCE riguardo alla sua onorabilità resta valida, indipendentemente dalla risposta del Tribunale alle sue censure relative al criterio dell’integrità. Tuttavia, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale ritiene opportuno esaminare il criterio legato all’integrità della ricorrente. |
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282 |
Con la sua terza censura, la ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui considera che ella non soddisfa il criterio di integrità. Ella sostiene, in tal senso, che l’esame della sua integrità deve essere effettuato in considerazione del suo comportamento passato, e non di quello del marito, e contesta la conclusione relativa all’influenza che quest’ultimo avrebbe su di lei. Il criterio dell’onorabilità, di cui all’articolo 23 della direttiva CRD IV, è recepito nel diritto tedesco all’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG (v. punti 248 e 249 supra). |
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283 |
Secondo il paragrafo 10.10 degli orientamenti comuni, i requisiti di integrità implicano, pur non essendovi limitati, l’assenza di «dati negativi». |
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284 |
Il paragrafo 10.13 degli orientamenti comuni precisa i fattori che dovrebbero essere presi particolarmente in considerazione, segnatamente condanne o procedimenti penali (in particolare per reati previsti da leggi che disciplinano il settore bancario, finanziario, degli strumenti finanziari e assicurativo o riguardanti i mercati degli strumenti finanziari o gli strumenti di pagamento; reati di disonestà, di frode o finanziari, compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la manipolazione del mercato, l’abuso di informazioni privilegiate, l’usura e la corruzione; reati fiscali; altri reati contro la legislazione riguardante imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei consumatori), elementi rilevanti emersi da controlli in loco e non, da indagini o azioni esecutive, nella misura in cui si riferiscono al candidato acquirente direttamente o indirettamente, azioni esecutive rilevanti condotte da altri organi di regolamentazione o professionali per la non conformità a tutte le relative disposizioni, e altre informazioni provenienti da fonti credibili e affidabili, rilevanti per il contesto di cui trattasi. |
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285 |
Il paragrafo 10.14 degli orientamenti comuni precisa che le autorità competenti non dovrebbero considerare che l’assenza di una condanna o procedimento penale, di un’azione amministrativa ed esecutiva costituisca di per sé stessa una prova sufficiente dell’integrità del candidato acquirente, in particolare laddove persistano accuse di una condotta criminosa. |
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286 |
L’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG consente, in tal senso, di vietare un’acquisizione di partecipazione qualificata se un candidato acquirente «non soddisfa, per altri motivi [diversi da quello di non essere affidabile], i requisiti necessari per garantire una gestione sana e prudente dell’ente». |
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287 |
Come emerge dal considerando 22 del regolamento MVU e dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, la valutazione dell’onorabilità degli azionisti degli enti creditizi mira a garantire una gestione sana e prudente di tali enti, la qualità e la solidità finanziaria dei proprietari degli enti creditizi su base continuativa e, pertanto, a garantire la salvaguardia e la solidità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro. |
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288 |
Occorre inoltre sottolineare che qualsiasi valutazione basata sull’articolo 23 della direttiva CRD IV è prospettica (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2022, PNB Banka/BCE, T‑330/19, EU:T:2022:775, punto 114) e deve consentire di prevenire la concretizzazione di minacce per la solidità degli enti creditizi e, più in generale, per il sistema finanziario all’interno dell’Unione e in ciascuno Stato membro. |
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289 |
In tale contesto legislativo, il paragrafo 10.21 degli orientamenti comuni sottolinea che l’autorità competente può prendere in considerazione l’integrità e la reputazione di qualsiasi persona collegata al candidato acquirente, vale a dire qualsiasi persona abbia o sembri avere uno stretto rapporto familiare o commerciale con il candidato acquirente. Infine, dalla giurisprudenza emerge che la direttiva CRD IV, come recepita nel diritto tedesco, non esclude che la mancanza di onorabilità del candidato acquirente possa risultare dai rapporti di quest’ultimo con un terzo. Infatti, non è escluso che la scelta da parte di un candidato acquirente delle sue relazioni professionali o personali possa far sorgere dubbi quanto alla sua integrità e avere conseguenze negative sull’obiettivo di gestione sana e prudente dell’ente creditizio interessato, come recentemente dichiarato dal Tribunale [sentenza del 10 luglio 2024, PH e a./BCE, T‑323/22, EU:T:2024:460, punti 325 e 326 (non pubblicati)]. |
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290 |
È alla luce di tale contesto giuridico che occorre stabilire se la BCE abbia commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione nella sua analisi dell’integrità della ricorrente. |
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291 |
Nel caso di specie, dal punto 2.6 della decisione impugnata emerge che la BCE, dopo aver esposto le disposizioni sulle quali ha fondato la sua valutazione, ha indicato che i procedimenti in materia di partecipazioni qualificate servivano a garantire la sana gestione degli enti e la stabilità finanziaria globale. Una cattiva gestione degli enti creditizi può creare instabilità finanziaria e avere ripercussioni più gravi sui mercati finanziari e oltre. I rischi inerenti alle attività bancarie devono essere affrontati con cautela e richiedono quindi standard più elevati per quanto riguarda la capacità degli azionisti qualificati. Secondo la BCE, l’obiettivo del procedimento in materia di partecipazioni qualificate è, infatti, di garantire che solo azionisti adeguati possano esercitare un’influenza significativa sulla gestione di una banca e che essi debbano quindi essere valutati alla luce dei criteri pertinenti. Il fatto di consentire a un terzo inadatto di esercitare un’influenza giustifica la conclusione secondo cui il candidato acquirente stesso non vuole o non può creare le condizioni preliminari per una gestione sana e prudente del bersaglio. |
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292 |
La BCE ricorda altresì, al punto 2.7 della decisione impugnata, che la valutazione della reputazione del candidato acquirente è una valutazione ex ante e implica necessariamente una previsione del comportamento futuro del candidato acquirente. I fatti devono indicare un rischio astratto, vale a dire la probabilità di una violazione prevista. |
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293 |
Sulla base di tali considerazioni, la BCE ha indicato, al punto 2.8 della decisione impugnata, innanzitutto, che il marito della ricorrente era stato oggetto di una nuova valutazione da parte della BaFin nel 2019, cosicché la BCE nutriva serissimi dubbi riguardo alla sua reputazione, poi, che la ricorrente sembrava dipendere finanziariamente dal marito, inoltre, che ella non aveva alcuna esperienza bancaria e, infine, che aveva apertamente ammesso di chiedere anche il parere di suo marito, con il quale sarebbe stata parte di un patto parasociale. La BCE ne deduce che sussistono seri dubbi sul fatto che, al termine del progetto di acquisizione, il marito della ricorrente, che non gode di una buona reputazione, eserciti un’influenza significativa sul bersaglio, tramite la ricorrente. |
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294 |
In primo luogo, la ricorrente fa valere che, per valutare il criterio dell’integrità, occorre tener conto del comportamento passato del candidato acquirente. Un legame familiare con una persona la cui onorabilità sia contestata non sarebbe sufficiente a giustificare l’applicazione delle misure indipendentemente dalla condotta personale della persona interessata. La BCE avrebbe adottato la decisione impugnata tenendo conto soltanto della reputazione del marito della ricorrente, senza cercare di valutare quest’ultima individualmente. |
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295 |
La ricorrente respinge l’analisi della BCE secondo cui sarebbe finanziariamente dipendente da suo marito, poiché una siffatta analisi sarebbe errata. Il fatto di consultare il marito non significherebbe che la ricorrente non possa prendere una decisione in modo indipendente, nel rispetto della legge e dei principi morali. Ritiene che anche a torto la BCE non abbia tenuto conto né del desiderio del marito di andare in pensione, né della volontà da lei manifestata di agire in modo indipendente. |
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296 |
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alla possibilità di prendere in considerazione la reputazione di suo marito, occorre constatare che, sulla base degli orientamenti comuni e della giurisprudenza citata al precedente punto 289, la BCE può prendere in considerazione, quando valuta l’onorabilità di un candidato acquirente, l’integrità e la reputazione di una persona che ha uno stretto rapporto familiare con tale candidato, come nel caso di specie il marito della ricorrente. |
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297 |
Ne consegue che l’analisi riguardante l’onorabilità del marito della ricorrente può far parte della valutazione dell’integrità di quest’ultima. Gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare il contrario devono pertanto essere respinti. |
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298 |
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che il vincolo coniugale che la lega al marito non significa che quest’ultimo abbia un’influenza su di lei, occorre sottolineare quanto segue. |
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299 |
Sotto un primo aspetto, lo stretto rapporto familiare è menzionato esplicitamente dagli orientamenti comuni, al paragrafo 10.21, quale elemento che può essere utilizzato per definire le persone la cui integrità e reputazione sono prese in considerazione per la valutazione del candidato acquirente. |
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300 |
Orbene, la ricorrente non nega tale rapporto e non afferma che esso non costituisca uno stretto rapporto ai sensi degli orientamenti comuni. |
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301 |
Sotto un secondo aspetto, la BCE si è basata su circostanze che non si limitano al solo vincolo coniugale che unisce la ricorrente al marito. |
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302 |
Il punto 2.10 della decisione impugnata sottolinea che la ricorrente dovrebbe acquisire solo lo 0,01% del capitale della MWB 1 e non parteciperà, pertanto, al suo successo commerciale. Il marito della ricorrente, che detiene il 12,49% del capitale della MWB 1 e gode di un usufrutto sulla partecipazione dell’87,5% di FMWV nella MWB 1, riceverà gli eventuali profitti distribuiti. Dal medesimo punto emerge che la ricorrente non dispone di redditi regolari. Oltre alle liquidità derivanti dalla vendita di un bene immobile, gran parte del suo patrimonio netto proviene da una partecipazione finanziata da una società il cui direttore generale è suo marito. |
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303 |
La BCE ritiene che tale legame finanziario, unitamente all’assenza di redditi regolari della ricorrente, indichi che quest’ultima dipende finanziariamente dal marito. Essa aggiunge che nulla indica che la situazione finanziaria della ricorrente possa cambiare in futuro se, ad esempio, fossero necessari ulteriori contributi di capitale. Essa aggiunge infine che si può presumere che la persona che fornisce le risorse finanziarie cercherà anche di mantenere un’influenza sulle decisioni prese in relazione a tale investimento. Secondo la BCE, tali ragioni suscitano seri dubbi sul fatto che il marito della ricorrente si asterrà dal tentare di influenzarla sulle modalità di esercizio dei suoi diritti di voto. |
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304 |
Al punto 2.11 della decisione impugnata, la BCE precisa che la ricorrente ha comunicato la sua intenzione di prendere in considerazione i consigli di suo marito. Essa sottolinea altresì che la ricorrente, benché istruita, non ha lavorato nel corso degli ultimi sedici anni, non beneficia di alcuna esperienza bancaria e non è stata precedentemente coinvolta nella gestione del bersaglio o nell’azionariato di quest’ultimo. Essa ritiene infine che il marito della ricorrente cercherà di influenzare quest’ultima in occasione delle discussioni nell’ambito del patto parasociale, che la ricorrente doveva integrare al termine del progetto di acquisizione, tenuto conto degli interessi che egli mantiene nel bersaglio e della mancanza di esperienza bancaria della ricorrente. |
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305 |
Al punto 2.12 della decisione impugnata, la BCE ritiene che neppure la presenza di mandatari conduca a una conclusione diversa. Questi ultimi esercitano i diritti di voto nella Warburg Gruppe su base contrattuale, ma non sono né i proprietari giuridici né i proprietari economici delle azioni di cui trattasi. Il proprietario giuridico ed economico di tali azioni resta la MWB 1, che sarà controllata dalla ricorrente. Inoltre, la BCE fa valere che uno di questi due mandatari è stato nominato direttore generale unico della MWB 1 dal marito della ricorrente, al quale rende esclusivamente conto. L’indipendenza di tale mandatario nei confronti del marito della ricorrente nell’esercizio dei diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe non è quindi garantita. |
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306 |
Sotto un terzo aspetto, la ricorrente fa valere, da un lato, di non essere dipendente dal marito, in quanto dispone di un patrimonio personale e potrebbe facilmente trovare un impiego. |
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307 |
Si deve necessariamente constatare che tali affermazioni mirano a dimostrare che ella avrebbe la possibilità di provvedere al proprio sostentamento. |
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308 |
Orbene, l’analisi della BCE contenuta nella decisione impugnata mira a dimostrare che la ricorrente dipenderebbe dal marito per apportare capitali supplementari al bersaglio. La ricorrente non mette in discussione tale analisi. |
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309 |
Pertanto, occorre respingere tali argomenti. |
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310 |
Dall’altro lato, la ricorrente afferma che non chiederà unicamente il parere di suo marito e che sarà in grado di adottare decisioni autonome. La BCE avrebbe travisato le dichiarazioni che aveva reso nel corso della fase amministrativa, citate nella sua replica, in merito alla sua intenzione di consultare il marito. |
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311 |
Si deve necessariamente constatare che la ricorrente non mette in discussione i fatti esposti dalla BCE né le conclusioni di quest’ultima, laddove fa valere, anzitutto, che le conversazioni nell’ambito del patto parasociale non indicavano un’«influenza indebita», inoltre, che non esistevano indizi segnalanti che non gestirebbe la MWB 1 e i suoi diritti di voto nella Warburg Gruppe conformemente alla legge, ai requisiti prudenziali e ai principi morali e, infine, che suo marito intendeva andare in pensione tenuto conto della sua età avanzata. |
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312 |
Neppure le dichiarazioni della ricorrente nel corso della fase amministrativa invalidano l’analisi della BCE, poiché ne emerge che la ricorrente non ha escluso la possibilità di chiedere consiglio al marito, avendo quest’ultima soltanto comunicato la propria intenzione di ascoltare anche le altre parti interessate per formarsi un’opinione. |
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313 |
L’argomento della ricorrente, secondo cui la BCE ha snaturato la conclusione della BaFin secondo cui l’indipendenza dei mandatari non è messa in discussione, anche supponendolo fondato, non può inficiare il ragionamento della BCE relativo all’influenza del marito della ricorrente su quest’ultima. In ogni caso, come fa valere la BCE, la nomina di questi due mandatari potrebbe non essere mantenuta indefinitamente, in particolare nell’ipotesi in cui la ricorrente acquisisse la totalità della partecipazione di suo marito nella MWB 1, come è sua intenzione. |
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314 |
Pertanto, occorre respingere tali argomenti della ricorrente. |
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315 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i seri dubbi della BCE in merito all’onorabilità di suo marito non sono pertinenti e si avvale della presunzione di innocenza, in forza della quale una semplice imputazione non può mettere in dubbio l’onorabilità di un candidato acquirente. Una valutazione della cattiva reputazione di un candidato acquirente dovrebbe basarsi su elementi di prova concreti. La BCE avrebbe preso in considerazione una semplice indagine penale nei confronti di suo marito che, del resto, non sarebbe sfociata in una condanna. |
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316 |
La decisione impugnata si fonderebbe, peraltro, su informazioni obsolete raccolte dalla BaFin nel 2019, senza tener conto della valutazione prudenziale realizzata dalla BaFin nel 2022. |
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317 |
Nel caso di specie, la decisione impugnata indica, al punto 2.8, che il marito della ricorrente è stato oggetto di una rivalutazione da parte della BaFin nel 2019. |
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318 |
Al punto 1.7, la decisione impugnata illustra che, nel 2019, la BaFin ha avviato un procedimento di vigilanza al fine di sospendere i diritti di voto del marito della ricorrente nel bersaglio, a motivo della sua responsabilità nella partecipazione di tale società ad operazioni «com/ex» tra il 2007 e il 2011. La BaFin ha valutato, nell’ambito della sua vigilanza continua, il coinvolgimento del marito della ricorrente e di A nella presunta partecipazione del bersaglio a dette operazioni. Essa ha ritenuto che questi ultimi avessero una cattiva reputazione e ha preparato, nel 2019, misure di vigilanza dirette a revocare i loro mandati per far parte del consiglio di vigilanza del bersaglio e a limitare la loro influenza su quest’ultimo, in particolare sospendendo i loro diritti di voto nella Warburg Gruppe, i quali sono stati affidati a mandatari. Durante il periodo dell’audizione, il marito della ricorrente e A hanno accettato di dimettersi volontariamente dai loro mandati di membro del consiglio di vigilanza del bersaglio e hanno nominato mandatari per esercitare i loro diritti di voto nella Warburg Gruppe. La BaFin ha ritenuto che la nomina di tali mandatari fosse sufficiente a limitare l’influenza dei due principali azionisti indiretti del bersaglio e non ha proseguito l’attuazione delle suddette misure di vigilanza. |
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319 |
Al punto 1.8 della decisione impugnata è altresì indicato che la decisione SREP del 2021 adottata dalla BaFin considerava che i proprietari indiretti del bersaglio erano inadeguati e che essi continuavano ad esercitare un’influenza sul bersaglio, nonostante l’istituzione dei mandatari. Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, si è ritenuto che taluni elementi giustificassero l’ipotesi secondo cui l’inclusione del bersaglio in un gruppo di società collegate al marito della ricorrente e ad A avesse ostacolato in passato una vigilanza effettiva, menzionando conflitti di interessi, attività sospette all’interno del gruppo di società nonché il rischio di potenziale concentrazione. |
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320 |
Dall’analisi della decisione impugnata emerge che la BCE ha tenuto conto di elementi di fatto pertinenti, sulla base dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, dell’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG e degli orientamenti comuni. La decisione impugnata menziona, infatti, «dati negativi» relativi al marito della ricorrente, ai sensi del paragrafo 10.10 di detti orientamenti. |
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321 |
Gli argomenti della ricorrente non sono atti a mettere in discussione tale valutazione della BCE. |
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322 |
In primo luogo, la ricorrente si avvale della presunzione di innocenza e fa valere che una semplice indagine penale, che non è sfociata in una condanna, non può essere sufficiente per ritenere che suo marito non fosse onorabile. |
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323 |
Orbene, anzitutto, come fatto valere dalla BCE, la decisione impugnata non è fondata unicamente sull’indagine penale nei confronti del marito della ricorrente. |
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324 |
Inoltre, dal paragrafo 10.14 degli orientamenti comuni emerge che le autorità competenti non dovrebbero considerare che l’assenza di una condanna o procedimento penale, o ancora di un’azione amministrativa ed esecutiva costituisca di per sé stessa una prova sufficiente dell’integrità del candidato acquirente. |
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325 |
Infine, non si può ritenere che la BCE abbia violato la presunzione di innocenza del marito della ricorrente, in quanto, da un lato, essa non ha menzionato la colpevolezza di quest’ultimo nell’ambito di procedimenti penali e, dall’altro, non ha fondato la sua valutazione sull’eventuale colpevolezza penale di quest’ultimo. |
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326 |
Pertanto, occorre respingere tali argomenti della ricorrente. |
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327 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata si basa su informazioni obsolete raccolte dalla BaFin nel 2019, senza tener conto del fatto che suo marito ha risposto alle preoccupazioni della BaFin e ha voluto trasmettere il bersaglio ai suoi figli e a sua moglie. La ricorrente contesta la mancata presa in considerazione, da parte della BCE, delle azioni condotte da suo marito nell’interesse del bersaglio. Sottolinea infine che la BCE non ha tenuto conto della valutazione prudenziale effettuata dalla BaFin nel 2022, la quale non dimostra che suo marito abbia potuto influenzare direttamente i mandatari o violare l’impegno di non impartire loro istruzioni di voto. |
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328 |
Si deve necessariamente constatare, da un lato, che la ricorrente, con gli argomenti menzionati al precedente punto 327, non mette in discussione gli elementi di fatto presi in considerazione dalla BCE, ma menziona nuovi elementi che potrebbero indicare che suo marito non è più privo di onorabilità. Orbene, il paragrafo 10.10 degli orientamenti comuni indica che la BCE deve prendere in considerazione l’esistenza di «dati negativi». Essa deve procedere ad un’analisi globale del comportamento della persona interessata, in quanto l’esistenza di circostanze o di comportamenti nuovi che dimostrerebbero la volontà dell’interessato di ripristinare la sua onorabilità non significa necessariamente che la BCE debba concludere che tale persona sia effettivamente onorabile. |
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329 |
Dall’altro lato, gli elementi menzionati dalla ricorrente nell’ambito di tale argomentazione non sono tali da mettere in discussione gli elementi presi in considerazione dalla BCE nell’ambito del suo esame. Inoltre, la proposta di decisione della BaFin del 4 aprile 2023 fa riferimento ad una valutazione prudenziale effettuata nel 2022, senza ulteriori precisazioni. A tale riguardo, occorre ricordare che la decisione SREP del 2022 è stata adottata successivamente alla decisione impugnata, cosicché essa non deve essere presa in considerazione per valutare la legittimità di quest’ultima. In ogni caso, la BaFin sostiene che la cattiva reputazione del marito della ricorrente è sempre presunta. |
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330 |
L’argomentazione della ricorrente non è pertanto sufficiente a dimostrare che la decisione impugnata si basi su fatti materialmente inesatti o che sia viziata da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione. |
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331 |
Ne consegue che occorre respingere tale argomentazione della ricorrente. |
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332 |
Di conseguenza, anche la prima parte del quinto motivo di ricorso, riguardante l’integrità della ricorrente, deve essere respinta. |
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333 |
Si ricorda che l’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione se vi sono ragionevoli motivi per farlo sulla base di uno o più criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva CRD IV. |
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334 |
Pertanto, poiché è dimostrato che il progetto di acquisizione può essere vietato alla luce del criterio di onorabilità, come emerge dall’analisi della prima parte del quinto motivo di ricorso, le altre parti di tale motivo, che riguardano gli ulteriori criteri di valutazione menzionati dalla BCE nella decisione impugnata, non devono essere esaminate dal Tribunale. |
Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione della Carta
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335 |
La ricorrente deduce diverse violazioni della Carta da parte della decisione impugnata. |
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336 |
Anzitutto, assumendo una mancanza di onorabilità della ricorrente soltanto sulla base del suo matrimonio e del fatto che ella sarebbe interamente dipendente dal marito, la decisione impugnata avrebbe violato gli articoli 7 (riguardante il rispetto della vita privata e familiare), 9 (riguardante il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia) e 33 (riguardante la vita familiare e professionale) della Carta. Poi, non tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla ricorrente in occasione del progetto di acquisizione e basandosi su un pregiudizio, la decisione impugnata avrebbe altresì violato l’articolo 21 (riguardante la non discriminazione) della Carta. Inoltre, concludendo per l’assenza di onorabilità del marito della ricorrente, con la conseguenza che quest’ultima sia di per sé stessa considerata priva di onorabilità, la BCE avrebbe violato l’articolo 48 (riguardante la presunzione di innocenza e i diritti della difesa) della Carta. Infine, nella parte in cui condurrebbe alla cessione del bersaglio al di fuori della famiglia Warburg, salvo supporre il decesso del marito della ricorrente, la decisione impugnata avrebbe violato l’articolo 17 (riguardante il diritto di proprietà) della Carta. |
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337 |
La BCE contesta ogni violazione della Carta. |
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338 |
Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 21 della Carta, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per permettere alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal ricorso stesso (v. ordinanza del 17 novembre 2020, Fedtke/CRU, T‑801/20 RENV-DEP, non pubblicata, EU:T:2020:541, punto 9 e giurisprudenza citata). |
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339 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su un pregiudizio che essa qualifica come «manifesto» e che l’ha discriminata. Ella non precisa così in cosa consista tale pregiudizio, e neppure su quale criterio sia fondata la discriminazione di cui si ritiene vittima alla luce dell’articolo 21 della Carta. |
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340 |
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità fondata sull’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, sollevata dalla BCE, è fondata e la parte vertente sulla violazione dell’articolo 21 della Carta deve essere respinta. |
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341 |
Per quanto riguarda l’asserita violazione degli articoli 7, 9 e 33 della Carta, la ricorrente fa valere che la BCE si è basata esclusivamente sui suoi vincoli familiari con il marito per concludere che non soddisfaceva il criterio di onorabilità. Ella aggiunge, in fase di replica, che la BCE l’ha considerata totalmente dipendente dal marito, a motivo della sua qualità di donna fondata su pregiudizi. |
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342 |
Si deve necessariamente constatare che le affermazioni della ricorrente sono infondate, avuto riguardo agli elementi di cui si è tenuto conto nell’analisi, da parte della BCE, del criterio di onorabilità. |
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343 |
Infatti, da un lato, la BCE conclude che la ricorrente non ha la competenza professionale necessaria, indipendentemente dal vincolo coniugale che la unisce al marito, come si evince dai precedenti punti da 270 a 280. Dall’altro lato, la BCE considera che il marito della ricorrente sarà in grado di influenzare le decisioni di quest’ultima alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, come emerge dai precedenti punti da 301 a 304. |
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344 |
La ricorrente non ha quindi dimostrato che la decisione impugnata comportasse una violazione degli articoli 7, 9 e 33 della Carta. |
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345 |
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente secondo cui la BCE ha violato la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di suo marito, tutelati dall’articolo 48 della Carta, occorre ricordare che la violazione di un diritto soggettivo può essere dedotta solo dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, ma non da terzi [v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2023, Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione,T‑540/20, EU:T:2023:91, punto 35 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
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346 |
Poiché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa costituiscono diritti soggettivi, la ricorrente non può fondatamente dedurre una violazione di tali diritti nei confronti del marito, che non è egli stesso parte del procedimento. |
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347 |
In ogni caso, dall’esame del quinto motivo di ricorso emerge che la BCE ha tenuto conto della situazione propria della ricorrente e, in particolare, delle sue competenze professionali, per opporsi al progetto di acquisizione. |
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348 |
La violazione della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa lamentata dalla ricorrente deve pertanto essere respinta. |
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349 |
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente secondo cui la decisione impugnata obbliga la famiglia Warburg ad allontanarsi dal bersaglio e impedisce la trasmissione di quest’ultimo alla generazione successiva, sebbene il bersaglio sia da lungo tempo presente nella famiglia, circostanza che costituisce una violazione dell’articolo 17 della Carta, occorre rilevare che il diritto di proprietà è un diritto soggettivo. Quello invocato dalla ricorrente, nel caso di specie, è quello di suo marito, che non è parte del procedimento. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 345, la ricorrente non può fondatamente invocare la violazione dell’articolo 17 della Carta. |
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350 |
In ogni caso, si precisa che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dispone che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. |
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351 |
Occorre altresì ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69 e giurisprudenza citata). |
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352 |
Di conseguenza, come emerge dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono apportarsi restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone a obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 70 e giurisprudenza citata). |
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353 |
A tale riguardo, occorre rilevare che il controllo delle partecipazioni qualificate risponde a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario dell’Unione, come emerge dai precedenti punti 192 e 287. |
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354 |
Nel caso di specie, la decisione impugnata osta al progetto di acquisizione, tenuto conto del fatto che la ricorrente non soddisfa almeno uno dei criteri di valutazione enunciati all’articolo 23 della direttiva CRD IV e all’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, della KWG. |
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355 |
Tenuto conto dell’obiettivo consistente nell’assicurare la stabilità del sistema bancario nell’Unione e del fatto che il progetto di acquisizione non consentiva di garantire una gestione sana e prudente del bersaglio, la decisione impugnata non costituisce un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto di proprietà invocato dalla ricorrente. Essa non può, di conseguenza, essere considerata come una restrizione ingiustificata di tale diritto (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti da 71 a 74). |
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356 |
In considerazione di tali elementi, occorre respingere gli argomenti della ricorrente vertenti su un’asserita violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. |
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357 |
Da tutto quanto precede risulta che il sesto motivo di ricorso deve essere respinto nella sua interezza. |
Sul settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
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358 |
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato il principio di proporzionalità, che costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TFUE. |
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359 |
La ricorrente ritiene che erroneamente la BCE non abbia né individuato i danni che potevano derivare dal progetto di acquisizione, né ponderato tali danni con i seri dubbi da essa nutriti. |
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360 |
La ricorrente sostiene altresì che la BCE non ha previsto misure meno invasive rispetto al divieto dell’acquisizione progettata, sebbene ne avrebbe avuto la facoltà in forza dell’articolo 2c, paragrafo 1b, terza frase, della KWG. Ella ritiene che sarebbe stato più appropriato autorizzare il progetto di acquisizione, corredando al contempo tale autorizzazione di misure prudenziali nei confronti del bersaglio. |
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361 |
La ricorrente sostiene altresì che la BCE non ha applicato una norma di valutazione appropriata e proporzionata, ritenendo erroneamente che avrebbe acquisito una partecipazione maggioritaria nel bersaglio. La BaFin e la BCE non avrebbero così potuto fondatamente esigere che la ricorrente fornisse loro un piano aziendale o un piano supplementare relativo alla carenza di capitale proprio. La BCE non poteva neppure operare una valutazione rigorosa della solidità finanziaria della ricorrente. |
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362 |
La ricorrente sostiene infine che la BCE ha operato uno sviamento di potere, costringendo la famiglia Warburg a cedere il bersaglio tenuto conto dei sospetti di evasione fiscale gravanti sul marito, che, a tale titolo, mancherebbe di onorabilità. |
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363 |
La BCE contesta le affermazioni della ricorrente. |
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364 |
Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [sentenza del 29 luglio 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commissione, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 77]. |
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365 |
La valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE,C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 53 e giurisprudenza citata). Come precisato ai precedenti punti 192 e 193, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità. Occorre pertanto tener conto di tale circostanza nell’ambito dell’esame della proporzionalità della decisione impugnata. |
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366 |
Nel caso di specie, il punto 2.16 della decisione impugnata contiene un’analisi della proporzionalità. Tale punto precisa, anzitutto, gli obiettivi perseguiti dal controllo delle partecipazioni qualificate, vale a dire contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario vigilando affinché solo gli enti creditizi sani e funzionanti correttamente operino al fine di tutelare i depositanti e di mettere detti enti creditizi al riparo dall’influenza pregiudizievole esercitata da qualsiasi futuro azionista qualificato, che potrebbe falsare il rispetto delle norme. Lo stesso punto indica, poi, che la ricorrente non soddisfa i criteri di cui all’articolo 2c, paragrafo 1b, della KWG. |
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367 |
La BCE aggiunge, peraltro, al punto 2.16 della decisione impugnata, che la questione se un’operazione diversa possa consentire di raggiungere l’obiettivo del progetto di acquisizione, vale a dire di mantenere i bersagli nella famiglia Warburg, eccede l’ambito dell’operazione esaminata. |
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368 |
Spetta, infatti, alla ricorrente fugare i dubbi espressi dalla BCE nel corso del periodo di valutazione, se del caso, ristrutturando l’operazione prevista. È tuttavia pacifico che la ricorrente non ha proposto un’operazione alternativa a quella prospettata. |
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369 |
La BCE respinge, infine, al punto 2.16 della decisione impugnata, l’unica proposta formulata dalla ricorrente nel corso della procedura di valutazione. Tale proposta consisteva nel fatto che la ricorrente esercitasse i suoi diritti di voto nella Warburg Gruppe congiuntamente a uno dei mandatari della MWB 1, per la durata di un anno. |
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370 |
Tuttavia, la BCE ritiene, in primo luogo, che la BaFin intendesse mantenere la nomina dei due mandatari incaricati di esercitare i diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe, anche a seguito del progetto di acquisizione. Tale circostanza osterebbe quindi a che la ricorrente possa esercitare i suoi diritti di voto, individualmente o congiuntamente con un mandatario, nella Warburg Gruppe. In secondo luogo, la BCE ritiene che l’esercizio dei diritti di voto della MWB 1 nella Warburg Gruppe da parte dei mandatari non sia una soluzione perenne. In terzo luogo, la BCE afferma di nutrire seri dubbi sull’indipendenza di uno dei due mandatari, per le ragioni esposte al punto 2.12 della decisione impugnata. |
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371 |
Così facendo, la BCE ha effettivamente tenuto conto della proposta formulata dalla ricorrente, ma vi si è opposta, ritenendola inadeguata. La ricorrente non è quindi riuscita a fugare i dubbi espressi dalla BCE nel corso del periodo di valutazione, ristrutturando l’operazione prevista. |
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372 |
La ricorrente fa tuttavia valere che la BCE avrebbe potuto autorizzare il progetto di acquisizione adottando, in seguito, misure di vigilanza adeguate nei confronti del bersaglio. Tale argomento è tuttavia irrilevante. |
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373 |
Da un lato, la ricorrente non individua alcuna disposizione di diritto dell’Unione o di diritto nazionale che preveda la possibilità, per la BCE, di adottare una decisione di autorizzazione a determinate condizioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 giugno 2015, CO Sociedad de Gestión y Participación e a., C‑18/14, EU:C:2015:419, punti 34, 37, 38 e 46). |
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374 |
Dall’altro lato, come sostiene la BCE, autorizzare il progetto di acquisizione con riserva dell’adozione di misure prudenziali ulteriori contravviene agli obiettivi, segnatamente preventivi, perseguiti dal controllo delle partecipazioni qualificate e ricordati, in particolare, al precedente punto 248. |
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375 |
Infine, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia sproporzionata in quanto la BCE ha applicato un «criterio errato di valutazione», ritenendo che ella potesse esercitare un’influenza preponderante sui bersagli. |
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376 |
Tuttavia, come rilevato nell’ambito dell’esame del quarto motivo di ricorso, la BCE non ha tenuto conto di fatti materialmente inesatti o ha commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che la ricorrente doveva acquisire il controllo del bersaglio al termine del progetto di acquisizione. |
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377 |
Dalle suesposte considerazioni risulta che il settimo motivo di ricorso deve essere respinto. |
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378 |
Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono stati respinti, il ricorso deve essere respinto. |
Sulle spese
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379 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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380 |
La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla BCE, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Półtorak Reine Pynnä Cassagnabère Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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