ECLI:EU:T:2025:430•Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 30 aprile 2025.#Ville Kivikoski e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2022 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Dimostrazione della prospettiva di essere promosso – Ricevibilità – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti.#Causa T-202/23.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 30 aprile 2025.#Ville Kivikoski e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2022 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Dimostrazione della prospettiva di essere promosso – Ricevibilità – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti.#Causa T-202/23.
ECLI:EU:T:2025:430Eu General Court30 apr 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
30 aprile 2025 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2022 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Dimostrazione della prospettiva di essere promosso – Ricevibilità – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti»
Nella causa T‑202/23,
Ville Kivikoski, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio),
Ottavia Maffia, residente in Bruxelles (Belgio),
Peter Pristovnik, residente in Bruxelles,
rappresentati da N. de Montigny, avvocato,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e I. Demoulin, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),
composto da S. Papasavvas, presidente, L. Truchot, H. Kanninen, M. Sampol Pucurull e T. Perišin (relatrice), giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 18 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. Ville Kivikoski, la sig.ra Ottavia Maffia e il sig. Peter Pristovnik, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2022 di non promuoverli al grado AST 8 per l’esercizio di promozione 2022 (in prosieguo: la «decisione di non promozione»). |
Fatti
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2 |
I ricorrenti sono funzionari del Consiglio di grado AST 7. |
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3 |
Il 20 giugno 2022, con la comunicazione al personale n. 30/22, il segretariato generale del Consiglio ha pubblicato l’elenco dei funzionari promuovibili che avevano maturato, segnatamente, almeno due anni di anzianità nel loro grado al 1o gennaio 2022, nonché il numero di promozioni disponibili per ciascun gruppo di funzioni e ciascun grado, per l’esercizio di promozione 2022. Tale elenco menzionava i nomi dei ricorrenti fra gli 81 funzionari promuovibili al grado AST 8 e annunciava la disponibilità di 18 possibilità di promozione a tale grado. |
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4 |
Il 13 luglio 2022, con la comunicazione al personale n. 38/22, l’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio ha adottato la decisione di non promozione pubblicando e approvando l’elenco dei membri del personale del gruppo di funzioni AST proposti per la promozione dalla commissione consultiva di promozione. I nomi dei ricorrenti non figuravano in tale elenco. |
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5 |
Il 12 ottobre 2022, i ricorrenti hanno presentato un reclamo avverso la decisione di non promozione, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). |
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6 |
Con il loro reclamo, i ricorrenti hanno fatto valere che la decisione di non promozione, da un lato, violava l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, di detto Statuto (in prosieguo: le «norme statutarie»), dal momento che per l’esercizio di promozione 2022 avrebbero dovuto essere rese disponibili 37 possibilità di promozione al grado AST 8 anziché 18 e, dall’altro, violava i principi della parità di trattamento, di prevedibilità e di certezza del diritto. |
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7 |
Il 2 febbraio 2023, la segretaria generale del Consiglio ha respinto il reclamo dei ricorrenti (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). |
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8 |
Nella decisione di rigetto del reclamo, la segretaria generale del Consiglio ha ritenuto che il reclamo dei ricorrenti fosse irricevibile in quanto questi ultimi non avevano dimostrato che, se il numero di posti che, a loro avviso, dovevano essere resi disponibili per promozione fosse stato rispettato, essi avrebbero avuto una prospettiva di essere promossi. In subordine, ella ha sostenuto che non dovevano applicati i tassi previsti all’allegato I, sezione B, dello Statuto (in prosieguo: i «tassi di moltiplicazione»), rilevando che la loro applicazione avrebbe comportato una promozione automatica dei funzionari di grado AST 7 dopo due anni passati in tale grado, il che sarebbe stato contrario al principio della promozione fondata sul merito, previsto all’articolo 45 dello Statuto. Infine, la segretaria generale del Consiglio ha ritenuto che i ricorrenti non fossero stati oggetto di una disparità di trattamento, poiché non si trovavano in una situazione comparabile a quella di funzionari di gradi diversi. |
Conclusioni delle parti
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9 |
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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10 |
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sull’oggetto del ricorso
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11 |
Con il primo e il secondo capo delle conclusioni, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di non promozione e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo. |
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12 |
Dal momento che la decisione esplicita di rigetto del reclamo non ha un contenuto autonomo, in quanto si limita a confermare la decisione di non promozione, si deve ritenere che la presente domanda di annullamento sia unicamente intesa ad ottenere l’annullamento della decisione di non promozione, la cui legittimità verrà esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 21). |
Sulla ricevibilità del ricorso
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13 |
Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Consiglio ritiene, in sostanza, che il ricorso sia irricevibile. A tal riguardo, pur non contestando che la decisione di non promozione arrechi pregiudizio ai ricorrenti, esso ritiene, tuttavia, fondandosi segnatamente sulla sentenza del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti (T‑688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76), che questi ultimi non abbiano dimostrato di avere un interesse ad agire avverso tale decisione. A suo avviso, spettava ai ricorrenti provare che, alla luce della loro situazione personale e in assenza dell’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, l’annullamento di detta decisione poteva schiudergli la prospettiva di essere promossi al grado AST 8. |
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14 |
I ricorrenti contestano l’argomentazione del Consiglio e fanno valere la ricevibilità del ricorso. |
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15 |
Occorre ricordare che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio, C‑285/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:551, punto 47 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 22 dicembre 2023, TB/ENISA, T‑322/21, non pubblicata, EU:T:2023:877, punto 22 e giurisprudenza citata). |
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16 |
Inoltre, discende da una costante giurisprudenza che un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a fondamento di un ricorso di annullamento, solo le censure a lui personali (v. ordinanza dell’8 marzo 2007, Strack/Commissione, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, punto 64 e giurisprudenza citata). In particolare, possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati, fermo restando che tale valutazione non deve essere effettuata in abstracto, bensì alla luce della situazione personale della parte ricorrente (v. sentenza del 24 aprile 2009, Sanchez Ferriz e a./Commissione, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, punto 26 e giurisprudenza citata). |
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17 |
In tale contesto, da un lato, l’elenco dei funzionari promossi costituisce un insieme di atti a carattere individuale indirizzati ai funzionari promossi al grado di cui trattasi. Tuttavia, tale insieme di atti arreca pregiudizio ai funzionari i cui nomi non figurano nell’elenco, in quanto costituisce un rifiuto implicito di promuoverli (v. sentenza del 24 aprile 2009, Sanchez Ferriz e a./Commissione, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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18 |
Dall’altro, qualora un funzionario si fondi su un motivo vertente su un’incompatibilità dei tassi di moltiplicazione applicati nell’ambito di un esercizio di promozione con l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, egli è tenuto a provare il suo interesse ad invocarlo, dimostrando che, tenuto conto della sua situazione personale, se il numero di posti rivendicato fosse stato rispettato, egli avrebbe avuto una prospettiva di essere promosso (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2009, Sanchez Ferriz e a./Commissione, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, punto 34, e del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T‑688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punti da 64 a 66). |
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19 |
Nella specie, in primo luogo, occorre rilevare che la decisione di non promozione arreca pregiudizio ai ricorrenti, poiché i loro nomi non figurano nell’elenco menzionato al precedente punto 4 ed essa costituisce pertanto un rifiuto implicito di promuoverli. |
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20 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la dimostrazione dell’interesse dei ricorrenti ad invocare un’incompatibilità dei tassi di moltiplicazione applicati con l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 dello Statuto, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondono al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B, dello Statuto, ossia il 25% per i gradi da AST 5 a AST 8. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
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21 |
Al riguardo, l’espressione «funzionari (…) in attività di servizio» rimanda ad una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello Statuto. Dal combinato disposto di tale disposizione con l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, risulta che, nell’ambito della determinazione annuale del numero di posti vacanti in ciascun grado, deve essere presa in considerazione solo la posizione amministrativa dei funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, senza riguardo alla loro ammissibilità ad un’eventuale promozione. |
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22 |
Pertanto, secondo i ricorrenti, nel caso in cui i tassi di moltiplicazione fossero stati applicati, avrebbero dovuto essere disponibili per il grado AST 8, per l’esercizio di promozione 2022, 37 possibilità di promozione anziché le 18 annunciate nell’ambito della comunicazione al personale n. 30/22. |
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23 |
In tale contesto, i ricorrenti fanno valere, sulla base degli elementi presentati dalla segretaria generale del Consiglio nella decisione di rigetto del reclamo, che, in particolare, essi avevano maturato un minimo di due anni di anzianità nel grado AST 7 e presentavano rapporti di valutazione soddisfacenti, con note comparabili a quelle degli altri funzionari promuovibili. |
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24 |
A tal riguardo, è pacifico che tutti i funzionari promuovibili al grado AST 8, tra cui i ricorrenti, avevano maturato un minimo di due anni di anzianità nel grado AST 7 al 1o gennaio 2022, in conformità all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. |
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25 |
È vero che la segretaria generale del Consiglio ha rilevato, nella decisione di rigetto del reclamo e senza che ciò sia contestato dai ricorrenti, che tutti i funzionari promuovibili avevano un’anzianità uguale o superiore a quella del sig. Pristovnik e che 49 di essi avevano un’anzianità uguale o superiore a quella del sig. Kivikoski e della sig.ra Maffia. |
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26 |
Tuttavia, occorre constatare che una simile circostanza non precludeva ai ricorrenti una prospettiva di promozione al grado AST 8 in occasione dell’esercizio di promozione 2022. Infatti, pur se una siffatta anzianità non è sufficiente, di per sé, a configurare una prospettiva di promozione (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2015, Schönberger/Corte dei conti, F‑14/12 RENV, EU:F:2015:112, punto 47), essa non può neppure consentirne l’esclusione. Tale constatazione tiene conto, peraltro, del fatto che il raddoppio del numero di possibilità di promozione al grado AST 8 in applicazione dei tassi di moltiplicazione avrebbe aumentato, contestualmente, le possibilità e, di conseguenza, le prospettive dei ricorrenti di essere promossi in occasione dell’esercizio di promozione 2022. |
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27 |
Lo stesso vale per il fatto, addotto dalla segretaria generale del Consiglio nella decisione di rigetto del reclamo, che i ricorrenti non si distinguevano dagli altri funzionari promuovibili al grado AST 8 sotto il profilo della valutazione o delle responsabilità esercitate nell’ambito delle loro funzioni. Al contrario, tali circostante tendono a dimostrare che, nel caso in cui i tassi di moltiplicazione fossero stati applicati, i ricorrenti avrebbero avuto la prospettiva, allo stesso titolo degli altri funzionari promuovibili e fatto salvo l’esame comparativo dei meriti previsto all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, di essere promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2022. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come confermato dal Consiglio in udienza, per la promozione al grado AST 8 non era previsto, nell’esercizio di promozione 2022, alcun criterio specifico. |
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28 |
In tali circostanze, si deve concludere che i ricorrenti hanno dimostrato che, alla luce della loro rispettiva situazione personale, nel caso in cui il numero di possibilità di promozione al grado AST 8 da essi rivendicato fosse stato rispettato nell’ambito dell’esercizio di promozione 2022, gli stessi avrebbero avuto una prospettiva di essere promossi. Di conseguenza, essi hanno dimostrato un interesse ad invocare un’incompatibilità dei tassi di moltiplicazione applicati con l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto e, pertanto, il loro interesse ad agire. |
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29 |
Ne consegue che il ricorso è ricevibile. |
Nel merito
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30 |
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, vertenti, il primo su un’applicazione erronea delle norme statutarie e, il secondo, sulla violazione dei principi della parità di trattamento, di prevedibilità e di certezza del diritto. |
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31 |
Con il loro primo motivo, i ricorrenti fanno valere che, ai sensi delle norme statutarie, il numero di possibilità di promozione al grado AST 8 per l’esercizio di promozione 2022 avrebbe dovuto corrispondere al numero di funzionari del grado AST 7 in attività di servizio al 1o gennaio 2021, moltiplicato per 0,25 (25%). Al riguardo, i ricorrenti indicano che, al 1o gennaio 2021, 145 funzionari rientravano nel grado AST 7 e, di conseguenza, che in tale esercizio avrebbero dovuto essere rese disponibili 37 possibilità di promozione al grado AST 8. |
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32 |
Inoltre, i ricorrenti sostengono che le norme statutarie, nel corso degli esercizi di promozione precedenti l’esercizio 2022, sarebbero state sistematicamente disapplicate. |
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33 |
Il Consiglio ritiene che l’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, debba essere letto in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, dello Statuto, e ritiene che le istituzioni debbano garantire che il numero di posti resi disponibili in ciascun esercizio di promozione si avvicini su una base quinquennale ai tassi di moltiplicazione fissati da tale allegato, i quali rispecchiano la carriera media dei funzionari all’interno del loro gruppo di funzioni. Tali disposizioni lascerebbero in tal senso alle istituzioni un margine di valutazione quanto ai mezzi di cui esse dispongono per conseguire tale obiettivo. Secondo il Consiglio, qualora un’istituzione constatasse squilibri significativi tra il numero di funzionari promuovibili in determinati gradi e il tempo di attesa medio in tali gradi, essa sarebbe tenuta ad adottare misure correttive intese a ravvicinare la progressione di carriera effettiva dei funzionari al periodo medio di attesa previsto all’allegato I, sezione B, dello Statuto, per i gradi in questione. |
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34 |
A tale titolo, il Consiglio fa valere che, in assenza di misure correttive adottate tra il 2017 e il 2022, l’attuazione dell’articolo 45 dello Statuto sarebbe stata compromessa, nella misura in cui le commissioni consultive per la promozione e l’autorità che ha il potere di nomina, una volta fissate le possibilità di promozione per un grado specifico, non possono correggere, nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti, il numero di funzionari promossi affinché esso sia conforme ai tassi di moltiplicazione. |
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35 |
In tali circostanze, il Consiglio rileva che il meccanismo della media quinquennale previsto all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto soddisfa il suo obiettivo qualora esistano variazioni del numero dei funzionari che accedono ad un grado particolare da un anno all’altro. Tuttavia, tale meccanismo non consentirebbe, da solo, di assicurare l’effetto utile dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 45 e con l’allegato I, sezione B, di detto Statuto, per quanto riguarda il grado AST 7, nel quale vi sarebbe stato un accumulo costante di funzionari non promuovibili ai gradi superiori nel corso degli ultimi anni. Tale accumulo di funzionari nel grado AST 7 sarebbe dovuto alle riforme dello Statuto intervenute nel 2004 nel 2013. A tal riguardo, in occasione dell’ultimo esercizio di attestazione organizzato nel 2014, 238 funzionari avrebbero scelto di restare nel percorso di carriera AST 1-AST 7 e, di conseguenza, di rinunciare ad una promozione futura al grado AST 8. Il Consiglio ne trae la conclusione che le misure correttive applicate al grado AST 7 erano necessarie per assicurare l’effetto utile delle summenzionate disposizioni. |
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36 |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello Statuto, una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni. In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 dello Statuto, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B, dello Statuto, fermo restando che tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
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37 |
A tal riguardo, i termini «[f]atto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 [dello Statuto]», devono essere interpretati nel senso che essi rinviano alla costante giurisprudenza del Tribunale, secondo la quale lo Statuto non conferisce un diritto alla promozione, neanche ai funzionari che soddisfano tutti i requisiti richiesti per essere promossi. I funzionari sono solo promuovibili, in conformità all’articolo 45 dello Statuto. La decisione di promozione, infatti, non dipende unicamente dalle qualifiche e dalle capacità del candidato, ma anche dalla loro valutazione rispetto a quelle di altri candidati promuovibili, e ciò in occasione di ogni nuovo esercizio di promozione (v. sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, punto 71 e giurisprudenza citata). Tuttavia, da tali termini, i quali rinviano ad una fase successiva del processo di promozione, non può essere desunto che il principio di promozione fondato sul merito possa essere attuato, al fine di derogare all’applicazione dei tassi di moltiplicazione al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell’anno precedente, in sede di determinazione del numero annuale di posti vacanti in ciascun grado e, pertanto, delle possibilità di promozione. |
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38 |
L’allegato I, sezione B, dello Statuto, intitolato «Tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie» fissa, in una tabella figurante nel suo primo paragrafo, i tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD. Per il grado AST 8, tale tasso è pari al 25%. |
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39 |
A tal riguardo, occorre ricordare che tali tassi di moltiplicazione devono essere applicati al numero di funzionari del grado inferiore in «attività di servizio», ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, al 1o gennaio dell’anno precedente (v. precedente punto 21). |
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40 |
Inoltre, occorre sottolineare che i tassi di moltiplicazione perseguono due obiettivi distinti. Da un lato, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, tali tassi sono intesi a calcolare il numero annuale di posti disponibili per la promozione in ciascun grado e, a tal fine, essi si applicano su una base media quinquennale (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, punti 59 e 61 e giurisprudenza citata). |
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41 |
Dall’altro, tali tassi consentono parimenti, indipendentemente dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, di determinare la durata di carriera media in un grado. Per tale questione, occorre tener conto dei tassi di moltiplicazione applicabili nel corso degli anni durante i quali il funzionario si trovava nel grado di cui trattasi e, quindi, la limitazione della base quinquennale prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto non si applica (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, punti 60 e 62 e giurisprudenza citata). |
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42 |
Da ciò risulta che la questione della determinazione della durata di carriera media in un grado deve essere distinta da quella intesa a stabilire il numero di posti che devono essere resi disponibili ad un grado particolare per un esercizio di promozione. Quest’ultima questione, infatti, dipende, segnatamente, dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, dello Statuto, secondo la quale i tassi indicati all’allegato I, sezione B, si applicano su una base media quinquennale a partire dal 1o gennaio 2014 (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2017, Schönberger/Corte dei conti, T‑688/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:76, punto 121, e del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, punto 61). |
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43 |
In tale contesto, da una giurisprudenza costante risulta che un’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del suo contesto e della sua finalità non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, essendo altrimenti contra legem e, quindi, incompatibile con i requisiti posti dal principio della certezza del diritto. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, Mensing, C‑180/22, EU:C:2023:565, punto 34 e giurisprudenza citata, e del 16 giugno 2021, Lucaccioni/Commissione, T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 118 e giurisprudenza citata). |
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44 |
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se, come sostenuto dai ricorrenti, il Consiglio abbia proceduto ad un’applicazione erronea delle norme statutarie. |
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45 |
Nella specie, risulta dal fascicolo e dalle discussioni intervenute in udienza che il Consiglio annoverava 145 funzionari di grado AST 7 in attività di servizio al 1o gennaio 2021, e che il 2022 costituiva la fine di un periodo quinquennale nel corso del quale sono state applicate periodicamente misure correttive al grado AST 7. Al riguardo, il Consiglio non ha dimostrato che esso poteva, al termine di tale periodo quinquennale e tenuto conto delle misure correttive attuate durante il medesimo, da un lato, applicare un tasso di moltiplicazione diverso da quello previsto all’allegato I, sezione B, dello Statuto, e, dall’altro, discostarsi dal numero di funzionari del grado AST 7 in attività di servizio al 1o gennaio del 2021, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, di tale Statuto (v. precedente punto 21). Di conseguenza, tale istituzione era tenuta a rispettare detto tasso e detto numero al fine di determinare le possibilità di promozione al grado AST 8. Ne consegue che il Consiglio, annunciando la disponibilità di 18 possibilità di promozione a tale grado, ha applicato erroneamente le norme statutarie, come richiamate ai precedenti punti da 36 a 39, in occasione dell’esercizio di promozione 2022. |
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46 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dai due seguenti argomenti invocati dal Consiglio. |
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47 |
In primo luogo, le circostanze particolari, anche supponendo che siano acclarate, che caratterizzano la situazione dei funzionari di grado AST 7, descritte dal Consiglio nelle sue memorie e richiamate al precedente punto 35, non possono giustificare la deroga, tramite misure correttive, alla formulazione chiara e precisa delle norme statutarie senza compromettere l’attuazione di disposizioni gerarchicamente superiori, quali le disposizioni dello Statuto e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o i principi generali del diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, punto 42 e giurisprudenza citata). |
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48 |
A tal riguardo, l’argomento del Consiglio secondo il quale occorrerebbe ravvicinare la progressione di carriera effettiva dei funzionari al periodo medio di attesa in ciascun grado previsto all’allegato I, sezione B, dello Statuto, nel caso di squilibri tra il numero dei funzionari promuovibili in determinati gradi e il tempo di attesa medio in tali gradi, non è rilevante. Infatti, come risulta dal precedente punto 42, la questione della determinazione del numero di possibilità di promozione al grado AST 8 per l’esercizio di promozione 2022 non può essere confusa con quella intesa a stabilire la durata di carriera media all’interno del grado AST 7, la quale, contrariamente a questa prima questione, non è soggetta alla limitazione risultante dal periodo medio di cinque anni previsto all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto. |
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49 |
In secondo luogo, nella misura in cui dagli elementi del fascicolo emerge che il Consiglio annoverava 145 funzionari di grado AST 7 in attività di servizio al 1o gennaio 2021, avrebbero teoricamente dovuto essere rese disponibili 36,25 possibilità di promozione al grado AST 8 agli 81 funzionari promuovibili in occasione dell’esercizio di promozione 2022, in applicazione delle norme statutarie. In tali circostanze, non è stato dimostrato, contrariamente a quanto fatto valere dal Consiglio, che l’applicazione di tali norme nella presente causa, più specificamente, alla luce della differenza tra il numero di funzionari promuovibili e il numero di possibilità di promozione, era idonea ad ostacolare l’esame comparativo dei meriti dei funzionari previsto all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. |
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50 |
Alla luce di quanto suesposto, il primo motivo, vertente su un’applicazione erronea delle norme statuarie, è fondato e deve pertanto essere accolto. Di conseguenza, la decisione di non promozione deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo dedotto dai ricorrenti, né statuire sulla domanda di mezzi istruttori formulata da questi ultimi, con la quale è stata chiesta la produzione dell’elenco dei funzionari di grado AST 7 promossi al grado AST 8 in occasione dell’esercizio di promozione 2022, specificando l’anzianità di ciascun funzionario, i suoi meriti nonché il livello delle responsabilità esercitate. |
Sulle spese
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51 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dei ricorrenti. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Papasavvas Truchot Kanninen Sampol Pucurull Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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