Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell'11 dicembre 2024.#Fédération de la fonction publique européenne section Conseil (FFPE section Conseil) contro Consiglio dell'Unione europea.#Diritto delle istituzioni – Accordo concluso tra il Consiglio e organizzazioni sindacali o professionali per l’attuazione dell’articolo 10 quater dello statuto – Procedura di verifica dei criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali – Nota informativa sui risultati della procedura di verifica – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di esecuzione in buona fede – Libertà sindacale.#Causa T-179/23.

ECLI:EU:T:2024:897Eu General Court11 dic 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

11 dicembre 2024 ( *1 )

«Diritto delle istituzioni – Accordo concluso tra il Consiglio e organizzazioni sindacali o professionali per l’attuazione dell’articolo 10 quater dello statuto – Procedura di verifica dei criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali – Nota informativa sui risultati della procedura di verifica – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di esecuzione in buona fede – Libertà sindacale»

Nella causa T‑179/23,

Section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE sezione Consiglio), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e I. Demoulin, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, L. Truchot (relatore), H. Kanninen, M. Sampol Pucurull e T. Tóth, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista l’ordinanza del 9 giugno 2023, FFPE sezione Consiglio/Consiglio (T‑179/23 R, non pubblicata, EU:T:2023:328),

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 12 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (sezione Consiglio della Federazione della funzione pubblica europea, FFPE), ricorrente, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della nota del Consiglio dell’Unione europea del 3 aprile 2023 relativa all’esito della seconda procedura di verifica che la riguarda, nella parte in cui sospende i diritti che le erano stati conferiti in quanto organizzazione sindacale o professionale (in prosieguo: la «OSP») rappresentativa (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che essa avrebbe conseguentemente subito.

I. Fatti

2

Ai sensi dell’articolo 10 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), «[c]iascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue [OSP] rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell’istituzione interessata. Le [OSP] rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale».

3

In vista dell’attuazione di tale disposizione, il 28 marzo 2006, il Consiglio e varie OSP del segretariato generale del Consiglio (SGC), tra cui la ricorrente, hanno firmato a Bruxelles (Belgio) un documento intitolato «Accordo tra il Consiglio dell’Unione europea e le organizzazioni sindacali o professionali del personale del segretariato generale del Consiglio», al fine di fissare i criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP del Consiglio (in prosieguo: l’«Accordo»).

4

Da un lato, l’articolo 2 dell’Accordo, relativo al riconoscimento delle OSP, prevede il principio di un riconoscimento ufficiale delle OSP del personale del SGC. In tal senso, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), dell’Accordo precisa che sono riconosciute le OSP che forniscono la prova di disporre in seno al SGC di almeno 60 membri che abbiano diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del comitato del personale e siano in regola con il versamento dei contributi per le loro OSP (in prosieguo: la «soglia di riconoscimento»).

5

Conformemente all’articolo 13 dell’Accordo, le OSP riconosciute beneficiano della possibilità di utilizzare i mezzi di traduzione, riproduzione, diffusione e comunicazione del SGC, compresa una «home page» sul suo sito intranet, di tenere riunioni al di fuori dell’orario di lavoro nei locali del SGC, di disporre di un ufficio standard, da condividere con le altre OSP riconosciute, e di concedere ai loro responsabili o ai loro delegati un congedo speciale non superiore a quattro giorni all’anno per consentire loro di partecipare ad assemblee o a congressi sindacali al di fuori del SGC, nonché congedi speciali di formazione per la formazione sindacale allo stesso titolo della formazione professionale.

6

Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo, relativo alla rappresentatività delle OSP, dispone che il Consiglio riconosce come rappresentative in seno al SGC le OSP riconosciute, purché dispongano in seno a tale istituzione di almeno 300 membri che abbiano diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del comitato del personale e siano in regola con il versamento dei contributi per le loro OSP, compresi gli ex funzionari o altri agenti del SGC, titolari di una pensione comunitaria e membri di una OSP, fino a un massimo di 50 membri (in prosieguo: la «soglia di rappresentatività»).

7

Secondo un documento allegato all’Accordo e intitolato «Modalità relative alla messa a disposizione di risorse alle OSP rappresentative ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo» (in prosieguo: l’«allegato»), le OSP rappresentative del SGC beneficiano della messa a disposizione temporanea di membri del personale, di un supporto di segreteria, di uffici attrezzati e di telefoni cellulari per ciascun agente messo a disposizione a tempo pieno, nonché dell’accesso collettivo a uno spazio polivalente di 27 m2.

8

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo, relativo alla verifica di taluni criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP, prevede che il numero di membri delle OSP firmatarie dell’Accordo (in prosieguo: le «OSP cofirmatarie») sia comunicato mediante dichiarazione sull’onore del presidente di ciascuna di tali OSP ad un organismo indipendente scelto di comune accordo, precisando il numero di essi aventi la qualità di funzionario o di altro agente del SGC e il numero di persone aventi la qualità di ex funzionario o di altro agente del SGC titolare di una pensione comunitaria.

9

Tale disposizione precisa altresì che l’organismo indipendente menzionato nel precedente punto 8 deve verificare se le OSP cofirmatarie raggiungano, in particolare, le soglie di riconoscimento e di rappresentatività e determinare il peso relativo di ciascuna OSP rappresentativa (in prosieguo: la «procedura di verifica»). Al termine di tale procedura di verifica, detto organismo deve notificare il risultato dei suoi accertamenti alle OSP interessate e all’autorità che ha il potere di nomina, senza tuttavia divulgare alcuna delle informazioni ottenute nell’ambito di tale procedura.

10

Infine, l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, dell’Accordo dispone che la dichiarazione sull’onore di cui al precedente punto 8 e la procedura di verifica si effettuano ogni tre anni e al momento di ciascuna domanda di adesione di una nuova OSP all’Accordo.

11

Con una nota del 29 marzo 2022, la direzione generale «Sviluppo organizzativo e servizi» del SGC ha informato le OSP cofirmatarie dell’attuazione di una procedura di verifica in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo.

12

Il 3 e il 17 maggio 2022 il SGC ha tenuto riunioni con le OSP cofirmatarie in occasione delle quali ha presentato loro il progetto di lettera di incarico che doveva essere inviata all’organismo indipendente menzionato nell’articolo 5 dell’Accordo (in prosieguo: la «prima lettera di incarico»). Durante tali riunioni, i rappresentanti delle tre OSP cofirmatarie hanno espresso il desiderio che la data di riferimento che detto organismo doveva prendere in considerazione per la redazione degli elenchi dei loro membri (in prosieguo: la «prima data di riferimento») fosse fissata al 31 luglio 2022.

13

Il 17 giugno 2022 il SGC ha informato le OSP cofirmatarie, in sostanza, che un ufficiale giudiziario con sede a Bruxelles (in prosieguo: l’«ufficiale giudiziario») aveva accettato di condurre la procedura di verifica e che la prima data di riferimento era fissata al 31 maggio 2022.

14

Nel corso del mese di settembre del 2022 l’ufficiale giudiziario, nell’ambito della procedura di verifica menzionata nel precedente punto 13 (in prosieguo: la «prima procedura di verifica»), ha esaminato le informazioni comunicate dalle OSP cofirmatarie al fine di valutare se esse raggiungessero le soglie di riconoscimento e di rappresentatività.

15

Il 20 ottobre 2022 l’ufficiale giudiziario ha redatto un verbale da cui risulta che, alla data del 31 maggio 2022, la ricorrente non aveva raggiunto la soglia di riconoscimento né, di conseguenza, la soglia di rappresentatività (in prosieguo: il «primo verbale»).

16

Con una nota del 24 novembre 2022 (in prosieguo: la «nota del 24 novembre 2022»), il segretario generale del Consiglio ha preso atto, in particolare, del fatto che la ricorrente non soddisfaceva i criteri previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), e all’articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo e l’ha invitata a conformarsi a detti criteri entro un termine di tre mesi, conformemente alla procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dell’Accordo.

17

Il 30 novembre 2022 il SGC ha diffuso sul suo intranet un annuncio secondo cui, contrariamente alle altre due OSP cofirmatarie, la ricorrente non raggiungeva più le soglie di riconoscimento e di rappresentatività previste dall’Accordo e disponeva di un termine di tre mesi per porre rimedio a tale situazione.

18

Il 16 gennaio 2023 il SGC ha inviato alla ricorrente un nuovo progetto di lettera di incarico destinato all’ufficiale giudiziario ai fini di una nuova verifica della sua situazione sotto il profilo delle soglie di riconoscimento e di rappresentatività (in prosieguo: la «seconda procedura di verifica»).

19

Il 19 gennaio 2023 il SGC e la ricorrente hanno partecipato ad una riunione nel corso della quale, da un lato, la ricorrente ha chiesto che, nell’ambito della seconda procedura di verifica, l’ufficiale giudiziario redigesse l’elenco dei suoi membri sulla base di una data di riferimento (in prosieguo: la «seconda data di riferimento») successiva al 17 aprile 2023 e, dall’altro, il SGC ha indicato che, secondo la sua interpretazione dell’Accordo, tale seconda data di riferimento doveva essere fissata al 28 febbraio 2023, in quanto tale data corrispondeva alla scadenza del termine di tre mesi decorrente dalla nota del 24 novembre 2022.

20

Nel corso del mese di marzo del 2023 l’ufficiale giudiziario, nell’ambito della seconda procedura di verifica, ha esaminato le informazioni comunicate dalla ricorrente.

21

Il 28 marzo 2023 l’ufficiale giudiziario ha trasmesso alla ricorrente un secondo verbale, datato 27 marzo 2023, da cui risultava che, alla luce degli elenchi ufficiali dei funzionari e altri agenti e degli ex funzionari e altri agenti adottati, rispettivamente, il 28 febbraio e il 1o marzo 2023, la ricorrente soddisfaceva le condizioni di riconoscimento previste dall’Accordo, compreso il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), dell’Accordo, ma non raggiungeva la soglia di rappresentatività prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di detto Accordo (in prosieguo: il «secondo verbale»).

22

Con la decisione impugnata, il SGC ha informato la ricorrente della sospensione dei diritti ad essa spettanti in forza dell’articolo 14 dell’Accordo in qualità di OSP rappresentativa. Peraltro, esso l’ha informata del mantenimento a suo favore delle risorse previste dall’articolo 13 dell’Accordo in qualità di OSP riconosciuta.

II. Conclusioni delle parti

23

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare il Consiglio al versamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito;

–

condannare il Consiglio alle spese.

24

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A. Sulla domanda d’annullamento

25

A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 5 dell’Accordo e su irregolarità durante la prima procedura di verifica, il secondo, su una violazione dello spirito di leale cooperazione derivante da detto Accordo, del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità nonché del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni e, il terzo, su una violazione del diritto fondamentale alla libertà sindacale.

26

Inoltre, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, un quarto motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

27

Dal momento che, secondo costante giurisprudenza, l’assenza o l’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve, se del caso, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea (v. sentenza del 12 luglio 2023, Eurecna/Commissione, T‑377/21, EU:T:2023:398, punto 18 e giurisprudenza ivi citata), il Tribunale ritiene opportuno, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, pronunciarsi sul quarto motivo prima di esaminare in successione gli altri tre motivi dedotti dalla ricorrente.

1.   Sul quarto motivo, relativo all’insufficiente motivazione della decisione impugnata

28

La ricorrente fa valere, in sostanza, che, poiché la validità della decisione impugnata è subordinata al mancato rispetto della soglia di rappresentatività, il secondo verbale avrebbe dovuto menzionare in modo chiaro il numero preciso di membri che l’ufficiale giudiziario aveva preso in considerazione per giungere alla conclusione che essa non aveva raggiunto tale soglia. Pertanto, essa non sarebbe in grado di conoscere le ragioni per le quali non avrebbe raggiunto tale soglia né, di conseguenza, la giustificazione essenziale della decisione impugnata, in modo da consentirle di difendere i propri diritti, in violazione dell’obbligo di motivazione gravante sugli atti delle istituzioni dell’Unione.

29

Il Consiglio contesta le affermazioni della ricorrente.

30

Al riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione, prescritta dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti delle disposizioni summenzionate si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Groningen Seaports e a./Commissione, T‑160/16, non pubblicata, EU:T:2018:317, punto 78).

31

Inoltre, l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Infatti, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione. Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nel caso di specie, in primo luogo, si precisa, nella decisione impugnata, che l’ufficiale giudiziario designato per condurre la seconda procedura di verifica aveva reso la sua relazione il 28 marzo 2023 e che, ai sensi di tale relazione, la ricorrente soddisfaceva le condizioni per essere considerata come una OSP riconosciuta, ma non come una OSP rappresentativa.

33

In secondo luogo, dalle indicazioni contenute nel secondo verbale, al quale la decisione impugnata fa espresso riferimento, risulta che, alla luce, in particolare, di un elenco ufficiale dei funzionari e altri agenti del SGC adottato il 28 febbraio 2023 e di un altro elenco ufficiale degli ex funzionari e altri agenti del SGC adottato il 1o marzo 2023, da un lato, la ricorrente raggiungeva la soglia di riconoscimento di almeno 60 membri prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), dell’Accordo e, dall’altro, essa non raggiungeva la soglia di rappresentatività di almeno 300 membri aventi elettorato attivo e passivo alle elezioni del comitato del personale e in regola con il versamento dei contributi, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo, senza che la differenza constatata fosse inferiore a 20 membri.

34

Pertanto, si deve constatare che la decisione impugnata, adottata in applicazione dell’Accordo cofirmato dalla ricorrente, è intervenuta dopo che l’ufficiale giudiziario le ha inviato, il 28 marzo 2023, il secondo verbale, in un contesto ad essa noto.

35

Inoltre, la decisione impugnata, facendo riferimento, in particolare, all’Accordo e al secondo verbale, ha esposto gli elementi tanto giuridici quanto fattuali che rivestivano un’importanza essenziale nell’impianto sistematico di tale decisione e che mettevano sia la ricorrente sia il Tribunale in grado di valutarne la legittimità.

36

È vero che né la decisione impugnata né il secondo verbale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’Accordo, menzionano il numero esatto di membri che l’ufficiale giudiziario ha preso in considerazione per giungere alla constatazione che la ricorrente non raggiungeva la soglia di rappresentatività.

37

Tuttavia, dal combinato disposto della decisione impugnata e del secondo verbale risulta che il numero di membri della ricorrente contabilizzato dall’ufficiale giudiziario era, da un lato, pari o superiore alla soglia di riconoscimento e, dall’altro, inferiore alla soglia di rappresentatività, senza che la differenza constatata fosse inferiore a venti membri, vale a dire a ad un numero di membri compreso tra 60 e 280.

38

Pertanto, la motivazione della decisione impugnata non è contraddittoria né inintelligibile e fa apparire il ragionamento del suo autore in modo chiaro e inequivocabile.

39

Di conseguenza, il quarto motivo di ricorso, vertente su un’insufficienza di motivazione, deve essere respinto in quanto infondato.

2.   Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 5 dell’Accordo e su irregolarità durante la prima procedura di verifica

40

Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, su una violazione dell’articolo 5 dell’Accordo in occasione della prima procedura di verifica e, la seconda, su irregolarità che inficiano il primo verbale.

41

Il Consiglio contesta le affermazioni della ricorrente.

42

In via preliminare, occorre constatare che, con l’argomentazione sviluppata a sostegno del presente motivo, la ricorrente critica in via incidentale la regolarità della prima procedura di verifica che ha indotto il Consiglio ad adottare la nota del 24 novembre 2022 nonché la fondatezza di tale nota.

43

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento, i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione esso costituisce uno stadio di elaborazione (v. sentenza del 22 aprile 2021, thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione, C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, occorre constatare che la nota del 24 novembre 2022 risulta dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, dell’Accordo, ai sensi del quale ogni OSP che era rappresentativa e che non raggiunge più la soglia di rappresentatività è invitata dal segretario generale del Consiglio a conformarsi al criterio previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di detto Accordo entro un termine massimo di tre mesi, pena la sospensione dei suoi diritti di OSP rappresentativa.

45

Pertanto, la nota del 24 novembre 2022, che non esprimeva la posizione definitiva del Consiglio sulla questione se la ricorrente dovesse essere considerata ancora rappresentativa in applicazione dell’Accordo, corrispondeva, conformemente all’articolo 6 dell’Accordo, a una fase preliminare del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata che, dal canto suo, esprime tale posizione definitiva.

46

Di conseguenza, poiché la nota del 24 novembre 2022 riveste il carattere di una misura meramente preparatoria, la ricorrente è legittimata, conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 43, a criticare, in via incidentale, la prima procedura di verifica che ha condotto all’adozione di detta nota nonché la sua fondatezza.

a)   Sulla prima parte, vertente su una violazione dell’articolo 5 dell’Accordo durante la prima procedura di verifica

47

A sostegno di tale parte, la ricorrente deduce due censure, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo e, la seconda, sulla violazione del suo articolo 5, paragrafo 3.

1) Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo

48

La ricorrente sostiene, da un lato, che la scelta dell’organismo indipendente è stata imposta alle OSP dal Consiglio per l’attuazione della prima procedura di verifica e, dall’altro, che le OSP non hanno approvato il contenuto della prima lettera di incarico.

49

In proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell’Accordo, relativo alla verifica di taluni criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP, prevede che il loro numero di membri sia comunicato mediante dichiarazione sull’onore dei loro rispettivi presidenti a un organismo indipendente scelto di comune accordo.

50

Nel caso di specie, dalla nota menzionata nel precedente punto 11 risulta che il 29 marzo 2022 il SGC ha invitato le OSP cofirmatarie a designare un organismo indipendente di comune accordo e ha quindi proposto loro di affidare l’esecuzione della prima procedura di verifica allo stesso ufficiale giudiziario cui era stato fatto appello nel 2010 e nel 2014.

51

Inoltre, dal resoconto della riunione del 3 maggio 2022 tra il Consiglio e le OSP cofirmatarie, contenuto in un messaggio di posta elettronica inviato lo stesso giorno da una consulente giuridica dell’unità competente della direzione generale «Sviluppo organizzativo e servizi» alla sua capo unità, risulta che tutte le OSP cofirmatarie hanno espresso il loro accordo riguardo alla proposta del SGC di affidare l’esecuzione della prima procedura di verifica allo stesso ufficiale giudiziario cui era stato fatto ricorso per la precedente procedura di verifica.

52

Infine, dal fascicolo non risulta che le OSP cofirmatarie abbiano inviato proteste al SGC in merito alla designazione dell’ufficiale giudiziario tali da suscitare dubbi sul carattere probatorio delle indicazioni contenute nel resoconto della riunione del 3 maggio 2022, menzionato nel precedente punto 51.

53

Pertanto, occorre respingere in quanto infondata in fatto l’affermazione della ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe scelto l’organismo indipendente incaricato della prima procedura di verifica da solo e non di comune accordo con dette OSP.

54

In secondo luogo, occorre rilevare che né l’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo né altre disposizioni di tale Accordo prevedono l’obbligo per il Consiglio di inviare una lettera di incarico all’organismo indipendente incaricato dell’attuazione di una procedura di verifica, cosicché nessuna disposizione di tale Accordo imponeva al Consiglio di ottenere il consenso delle OSP cofirmatarie sul contenuto della prima lettera di incarico.

55

Conseguentemente, la prima censura è infondata e dev’essere respinta.

2) Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’Accordo

56

La ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione impugnata è intervenuta tardivamente rispetto al calendario triennale di verifica delle soglie di riconoscimento e di rappresentatività.

57

In proposito, dall’articolo 5, paragrafo 3, dell’Accordo, relativo alla verifica di taluni criteri di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP, risulta che, fatte salve le procedure straordinarie di verifica dei criteri di riconoscimento che possono essere applicate su richiesta di qualsiasi OSP riconosciuta, le procedure di verifica relative alle OSP cofirmatarie dovevano essere espletate ogni tre anni. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 5, di detto Accordo, relativo alle disposizioni transitorie e finali, prevedeva che la prima verifica dei criteri per il riconoscimento e la rappresentatività prevista all’articolo 5 del medesimo Accordo dovesse aver luogo nel corso dei sei mesi successivi alla sua firma, ossia entro il 28 settembre 2006.

58

Nel caso di specie, dal fascicolo risulta non solo che le procedure di verifica attuate a partire dalla firma dell’Accordo sono state completate il 15 maggio 2007, il 24 giugno 2010 e il 14 gennaio 2014, cosicché esse sono tardive rispetto al calendario triennale derivante dalle disposizioni menzionate nel precedente punto 57, ma anche che non è stata avviata alcuna procedura di verifica tra quella del 14 gennaio 2014 e la prima procedura di verifica.

59

Inoltre, dalle spiegazioni fornite dal Consiglio risulta che la prima procedura di verifica è stata ritardata dai negoziati di revisione dell’Accordo condotti nel 2017 e nel 2018, che miravano, in particolare, a semplificare le modalità di misurazione della rappresentatività delle OSP cofirmatarie, poi dalla pandemia di COVID-19.

60

Sebbene la ricorrente non contesti il tenore di tali spiegazioni, essa ritiene tuttavia che esse non giustifichino il fatto che non sia stata effettuata alcuna verifica tra la fine dei negoziati di revisione dell’Accordo e l’inizio della pandemia di COVID-19.

61

Tuttavia, se è vero che l’Accordo non prevede alcuna deroga al calendario triennale derivante dal suo articolo 5, paragrafo 3, e dal suo articolo 16, paragrafo 5, occorre osservare, anzitutto, che la finalità di tale calendario è di garantire la verifica, a intervalli regolari, delle condizioni di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP del Consiglio, quali previste dall’Accordo, al fine di garantire l’esistenza di rapporti strutturati tra dette OSP e tale istituzione, senza che la scadenza del termine risultante da tale calendario comporti automaticamente la perdita dei diritti di cui beneficiano le OSP riconosciute e rappresentative.

62

Inoltre, è giocoforza constatare che i firmatari dell’Accordo non hanno previsto disposizioni idonee a prevenire e a sanzionare il mancato rispetto del calendario triennale risultante dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 16, paragrafo 5, dell’Accordo. Pertanto, adottando, per l’attuazione delle procedure di verifica, detto calendario, il Consiglio, con il consenso delle OSP cofirmatarie, non ha inteso prescrivere tale calendario a pena di nullità di dette procedure né conferire carattere imperativo a dette disposizioni, ma ha inteso fissare un obiettivo ai fini della verifica, a intervalli regolari, delle condizioni di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP del Consiglio.

63

Di conseguenza, il mancato rispetto del calendario previsto dall’Accordo non può essere considerato come la violazione di una forma sostanziale, ma deve essere considerato come un’irregolarità procedurale.

64

Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un vizio di procedura comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. In tale contesto, non si può imporre a un ricorrente che invoca un vizio procedurale di dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto diverso, ma unicamente che una siffatta ipotesi non è del tutto esclusa, dovendo, inoltre, la valutazione di tale questione essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (v. sentenza del 6 ottobre 2021, AV e AW/Parlamento, T‑43/20, non pubblicata, EU:T:2021:666, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

65

È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non fornisce un principio di prova del fatto che essa avrebbe avuto a disposizione un numero di membri sufficiente per essere riconosciuta come rappresentativa nelle date in cui le misurazioni della rappresentatività avrebbero dovuto essere effettuate se il calendario triennale previsto dall’Accordo fosse stato rispettato. Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che non era del tutto escluso che, in assenza dell’irregolarità invocata, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

66

Del resto, come fatto valere dal Consiglio, l’assenza di una procedura di verifica non ha comportato conseguenze negative sulla situazione della ricorrente, la quale ha potuto beneficiare ininterrottamente dei mezzi messi a disposizione delle OSP rappresentative durante i nove anni trascorsi tra la procedura di verifica del 14 gennaio 2014 e quelle all’origine della presente controversia.

67

Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta.

b)   Sulla seconda parte, vertente su irregolarità che inficiano il primo verbale

68

A sostegno di tale parte, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro censure, vertenti, la prima, su un’erronea menzione nel primo verbale, la seconda, sull’inosservanza da parte dell’ufficiale giudiziario del calendario previsto dalla prima lettera di incarico, la terza, su un errore riguardante la prima data di riferimento e, la quarta, sull’erroneità del primo verbale.

1) Sulla prima censura, relativa ad una menzione erronea nel primo verbale

69

La ricorrente fa valere che il primo verbale è viziato da un errore di fatto in quanto indica che la prima lettera di incarico è stata redatta di comune accordo tra il Consiglio e le OSP cofirmatarie.

70

Al riguardo, occorre ricordare che nessuna disposizione dei Trattati impone al giudice dell’Unione di esaminare, in ogni caso, la fondatezza dei motivi o degli argomenti dedotti a sostegno delle domande di cui è investito. Al contrario, il giudice dell’Unione può, in particolare, per ragioni attinenti a un’amministrazione efficace della giustizia, astenersi dall’esaminare la fondatezza dei motivi o degli argomenti che devono essere respinti in quanto irricevibili o inoperanti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 settembre 2022, HIM/Commissione, C‑500/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:741, punti 72 e 73).

71

Nel caso di specie, se è vero che il primo verbale riguarda, nelle sue menzioni preliminari, «la lettera di incarico del Consiglio, d’intesa con le [OSP], per la realizzazione della verifica del numero di membri in seno alle “organizzazioni” ai sensi di detto accordo», dal precedente punto 54 risulta che nessuna disposizione dell’Accordo prevedeva l’obbligo per il Consiglio di ottenere il consenso delle OSP sulla prima lettera di incarico indirizzata all’ufficiale giudiziario.

72

Di conseguenza, la menzione citata nel precedente punto 71, che figura nel primo verbale, anche supponendola erronea, non incide sul contenuto o sulla validità di tale verbale né, pertanto, sulla legittimità della nota del 24 novembre 2022 e della decisione impugnata. In proposito, occorre aggiungere che la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che tale menzione avrebbe inciso sulla prima procedura di verifica o sul primo verbale.

73

Pertanto, tale censura deve essere respinta in quanto inoperante.

2) Sulla seconda censura, relativa all’inosservanza da parte dell’ufficiale giudiziario del calendario previsto dalla prima lettera di incarico

74

La ricorrente fa valere che la prima procedura di verifica è stata avviata nel mese di settembre del 2022, mentre essa avrebbe dovuto essere completata entro il 31 luglio 2022, conformemente al mandato conferito all’ufficiale giudiziario dalla prima lettera di incarico.

75

Al riguardo, è vero che, secondo i termini della prima lettera di incarico, l’ufficiale giudiziario doveva completare la prima procedura di verifica entro il 31 luglio 2022 e che dal primo verbale risulta che tale procedura è stata espletata il 1o, il 6, il 9 e il 29 settembre 2022, e che detto verbale è stato redatto il 20 ottobre 2022.

76

Orbene, in primo luogo, non risulta né dalla prima lettera di incarico né dalle disposizioni dell’Accordo che il mancato rispetto della scadenza del 31 luglio 2022 dovesse avere una qualsivoglia incidenza sulla regolarità della prima procedura di verifica o sulla validità del primo verbale.

77

In secondo luogo, dal primo verbale risulta che l’ufficiale giudiziario, nell’ambito della prima procedura di verifica, ha contabilizzato il numero di membri di ciascuna OSP cofirmataria prendendo in considerazione la prima data di riferimento fissata al 31 maggio 2022, conformemente alla prima lettera di incarico.

78

Di conseguenza, dal momento che l’ufficiale giudiziario non era autorizzato a prendere in considerazione, al momento della contabilizzazione del numero di membri delle OSP cofirmatarie, un’eventuale evoluzione di tale numero dopo la prima data di riferimento del 31 maggio 2022 e che doveva adottare le sue constatazioni in tale data, dal fascicolo non risulta che l’inosservanza della data del 31 luglio 2022 prevista per la redazione finale del suo verbale abbia pregiudicato in qualche modo la regolarità della prima procedura di verifica o la validità del primo verbale né, di conseguenza, la legittimità della nota del 24 novembre 2022 e della decisione impugnata.

79

Pertanto, tale censura deve essere respinta in quanto inoperante.

3) Sulla terza censura, relativa a un errore relativo alla prima data di riferimento

80

La ricorrente fa valere che, conformemente alla prima lettera di incarico, l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere la prima procedura di verifica considerando il 31 agosto 2022 come prima data di riferimento, poiché si trattava dell’ultimo giorno del mese precedente l’espletamento della prima procedura di verifica, e non il 31 maggio 2022.

81

Al riguardo, in primo luogo, occorre ricordare, da un lato, che la determinazione delle date di riferimento per le operazioni di verifica delle condizioni di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP non è disciplinata dall’Accordo e, dall’altro, che la prima lettera di incarico obbligava l’ufficiale giudiziario, per effettuare la prima procedura di verifica, a mettersi in contatto con la direzione generale «Sviluppo organizzativo e servizi» al fine di disporre di un elenco ufficiale di funzionari e altri agenti nonché di un elenco ufficiale di ex funzionari e altri agenti al 31 maggio 2022.

82

In secondo luogo, il Tribunale non può accogliere l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente in base alla quale la prima data di riferimento da prendere in considerazione per contabilizzare il numero di membri delle OSP cofirmatarie avrebbe dovuto corrispondere all’ultimo giorno del mese precedente le operazioni concrete di verifica dell’ufficiale giudiziario, dal momento che una siffatta interpretazione avrebbe indotto il Consiglio a violare il principio della certezza del diritto e, se del caso, il principio della parità di trattamento.

83

Si deve infatti ricordare che l’esigenza fondamentale della certezza del diritto, nelle sue differenti manifestazioni, è intesa a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione (v. sentenza del 9 marzo 2023, Galeote e Watson/Parlamento, C‑715/21 P e C‑716/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:190, punto 113 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, dal principio della certezza del diritto risulta che la normativa dell’Unione deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono assoggettati (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

84

Inoltre, il principio della parità di trattamento, sancito all’articolo 20 della Carta, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

85

Pertanto, se l’interpretazione menzionata nel precedente punto 82 fosse stata accettata dal Consiglio, essa avrebbe potuto indurre l’ufficiale giudiziario ad adottare date di riferimento diverse a seconda di ciascuna OSP cofirmataria, nell’ipotesi in cui, per ragioni pratiche attinenti alla disponibilità dei loro dirigenti o dei loro rappresentanti, l’ufficiale giudiziario non fosse stato in grado di procedere nel corso dello stesso mese alle operazioni di verifica ad esso incombenti.

86

In tali circostanze, l’attuazione dell’interpretazione menzionata nel precedente punto 82 avrebbe indotto il Consiglio a violare i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto che gli imponevano di fissare una prima data di riferimento che fosse non solo la stessa per tutte le OSP cofirmatarie, ma anche chiara e prevedibile.

87

Di conseguenza, occorre respingere la presente censura in quanto infondata.

4) Sulla quarta censura, relativa all’erroneità del primo verbale

88

La ricorrente fa valere che il primo verbale è errato nella parte in cui constata che essa non raggiungeva la soglia di riconoscimento, mentre essa avrebbe avuto, alla prima data di riferimento, almeno 221 membri.

89

In proposito, è vero che, con la nota del 24 novembre 2022, il Consiglio ha avallato la constatazione dell’ufficiale giudiziario contenuta nel primo verbale, secondo cui dalla prima procedura di verifica risultava che la ricorrente non raggiungeva più la soglia di riconoscimento.

90

Tuttavia, occorre rilevare che, con la decisione impugnata, il Consiglio ha riconsiderato la conclusione menzionata nel precedente punto 89 e, al contrario, ha indicato alla ricorrente che essa avrebbe conservato i diritti che le derivavano dall’Accordo in qualità di OSP riconosciuta.

91

Inoltre, la ricorrente non contesta di non essere stata privata dei suoi diritti di OSP riconosciuta tra le date di adozione della nota del 24 novembre 2022 e della decisione impugnata.

92

Di conseguenza, l’eventuale errore di cui sarebbe inficiato il primo verbale non inciderebbe sulla legittimità della decisione impugnata, cosicché la presente censura deve essere respinta in quanto inoperante.

93

Pertanto, occorre respingere la seconda parte del presente motivo nonché il primo motivo di ricorso nel suo insieme.

3.   Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dello spirito di leale cooperazione derivante dall’Accordo, del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni

94

A sostegno del secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre parti, vertenti, la prima, sulla violazione del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni, la seconda, sulla violazione del principio di buona amministrazione e, più in particolare, degli obblighi di diligenza e di imparzialità e, la terza, sulla violazione dello «spirito di leale cooperazione», letto alla luce del principio di proporzionalità.

95

Il Consiglio contesta le affermazioni della ricorrente.

a)   Sulla prima parte, relativa alla violazione del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni

96

La ricorrente sostiene che, trattandosi di un documento negoziato su base convenzionale, l’Accordo deve essere eseguito in buona fede, secondo il principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni o di «sincerità contrattuale», che corrisponderebbe a un principio generale del diritto dell’Unione ispirato alle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri.

97

In particolare, la ricorrente contesta al Consiglio di aver adottato un approccio unilaterale rientrante più nell’atto di autorità che nell’atto negoziato, da un lato, non avendo dato seguito alla sua richiesta di posticipare la prima data di riferimento al 31 luglio 2022 e, dall’altro, avviando la prima procedura di verifica senza prendere in considerazione taluni punti meritevoli di discussione o di attenzione relativi alla situazione di talune categorie di funzionari che erano stati sollevati dalle OSP cofirmatarie e che erano ancora pendenti.

98

In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le misure che incidono direttamente sull’interesse collettivo difeso da una OSP nell’ambito dei suoi rapporti con un’istituzione possono essere oggetto di un ricorso di annullamento da parte di tale OSP sulla base dell’articolo 263 TFUE, anche qualora tali misure siano adottate in applicazione di un accordo concluso tra l’istituzione interessata e OSP (v. ordinanza del 9 aprile 2014, Colart e a./Parlamento, F‑87/13, EU:F:2014:53, punto 40 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del 31 marzo 2003, Hecq/Commissione, T‑227/02, EU:T:2003:89, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

99

Pertanto, si deve constatare che, conformemente a tale giurisprudenza, la ricorrente ha proposto il suo ricorso sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, senza che tale base giuridica fosse contestata dal Consiglio.

100

Ne consegue che le parti della presente controversia hanno implicitamente ma necessariamente ritenuto che la valutazione della legittimità della decisione impugnata non rientrasse nella competenza del giudice del contratto.

101

Peraltro, occorre rilevare che l’Accordo non sottopone alla negoziazione del Consiglio e delle OSP cofirmatarie elementi quali la fissazione della data di riferimento e la decisione di avviare la procedura di verifica.

102

Di conseguenza, la ricorrente non può utilmente contestare al Consiglio di aver violato il principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni con la motivazione che esso ha fissato la prima data di riferimento al 31 maggio 2022 e ha avviato la prima procedura di verifica senza prendere in considerazione talune questioni sollevate dalle OSP cofirmatarie.

103

Da quanto precede risulta che l’argomento vertente sulla violazione del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni deve essere respinto in quanto inoperante.

b)   Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio di buona amministrazione e, più in particolare, degli obblighi di diligenza e di imparzialità

104

A sostegno della sua argomentazione relativa alla violazione del principio di buona amministrazione e, più in particolare, degli obblighi di diligenza e di imparzialità, la ricorrente deduce tre censure, vertenti, la prima, su irregolarità che inficiano l’avvio della prima procedura di verifica, la seconda, sulla mancata presa in considerazione da parte del Consiglio delle difficoltà incontrate dalla ricorrente per accedere alle informazioni corrette che le consentono di rispondere ai requisiti di tale procedura e, la terza, sulla pubblicazione da parte del Consiglio, il 30 novembre 2022, dei risultati di detta procedura.

1) Sulla prima censura, vertente su irregolarità nell’avvio della prima procedura di verifica

105

A sostegno di tale censura, la ricorrente sviluppa tre argomenti, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di diligenza in quanto il Consiglio ha avviato la prima procedura di verifica senza prendere in considerazione taluni punti di discussione o di attenzione relativi alla situazione di talune categorie di funzionari, il secondo, su una violazione dell’obbligo di diligenza in quanto l’avvio della prima procedura di verifica e la fissazione della prima data di riferimento non sono stati decisi d’accordo con le OSP cofirmatarie e, il terzo, su una violazione dell’obbligo di imparzialità.

i) Sul primo argomento, vertente su una violazione dell’obbligo di diligenza in quanto il Consiglio ha avviato la prima procedura di verifica senza prendere in considerazione taluni punti di discussione o di attenzione relativi alla situazione di talune categorie di funzionari

106

La ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato l’obbligo di diligenza in quanto ha avviato la prima procedura di verifica senza prendere in considerazione taluni punti meritevoli di discussione o di attenzione relativi alla situazione di talune categorie di funzionari che erano stati sollevati dalle OSP cofirmatarie e che erano ancora pendenti, in particolare la situazione dei funzionari in distacco, in invalidità e di ritorno da un congedo per motivi personali o familiari.

107

In proposito, occorre ricordare che il diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta, comprende, in particolare, l’obbligo di imparzialità e l’obbligo di agire entro un termine ragionevole, tutelati dal paragrafo 1 di tale articolo, nonché l’obbligo di diligenza, elaborato dalla giurisprudenza, che impone alle istituzioni di agire con accuratezza e prudenza esaminando tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v. sentenza del 16 giugno 2022, SGL Carbon e a./Commissione, C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

108

Inoltre, dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 64 emerge che un vizio di procedura comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.

109

Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione impugnata è intervenuta al termine di due procedure di verifica successive e distinte, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, dell’Accordo. In particolare, il numero di membri che è stato preso in considerazione dal Consiglio per giungere alla conclusione definitiva che la ricorrente non aveva raggiunto la soglia di rappresentatività corrisponde a quello constatato dall’ufficiale giudiziario alla seconda data di riferimento nell’ambito della seconda procedura di verifica.

110

Orbene, nel caso di specie, il primo argomento, che è diretto in via incidentale contro la prima procedura di verifica, non è ribadito dalla ricorrente nei confronti della seconda procedura di verifica.

111

Infatti, da un lato, la ricorrente non dimostra e neppure afferma che il Consiglio abbia rifiutato che l’ufficiale giudiziario prendesse in considerazione, al momento della contabilizzazione dei suoi membri alla seconda data di riferimento del 28 febbraio 2023, funzionari in distacco, in invalidità o di ritorno da un congedo per motivi personali o familiari.

112

Dall’altro lato, dal fascicolo non risulta che l’eventuale rifiuto del Consiglio di prendere in considerazione la situazione particolare di talune categorie di funzionari nell’ambito della prima procedura di verifica abbia influito sulla contabilizzazione da parte dell’ufficiale giudiziario del numero dei suoi membri nell’ambito della seconda procedura di verifica.

113

Di conseguenza, occorre respingere tale primo argomento in quanto inoperante.

ii) Sul secondo argomento, vertente su una violazione dell’obbligo di diligenza in quanto l’avvio della prima procedura di verifica non è stato deciso d’accordo con le OSP cofirmatarie

114

La ricorrente fa valere che, alla data di avvio della prima procedura di verifica, il suo statuto non le consentiva di organizzare un’assemblea generale mediante videoconferenza, che la prima assemblea generale non poteva riunirsi prima della revoca delle restrizioni sanitarie connesse alla pandemia di COVID-19, avvenuta nel maggio del 2022, e che qualsiasi decisione di tale assemblea generale sull’importo dei contributi poteva iniziare ad avere effetto solo tre mesi dopo, ossia nel luglio del 2022, tenuto conto della frequenza trimestrale delle richieste di contributi.

115

Pertanto, la ricorrente sostiene che, rifiutando di prendere in considerazione tali difficoltà e di posticipare la prima data di riferimento al 31 luglio 2022, il Consiglio è venuto meno al suo obbligo di diligenza non esaminando con accuratezza tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.

116

Orbene, senza che sia necessario esaminare l’efficacia di tale argomento, non risulta, in primo luogo, che, fissando la prima data di riferimento al 31 maggio 2022, il Consiglio sia venuto meno al suo obbligo di diligenza.

117

Infatti, sotto un primo profilo, occorre ricordare che l’articolo 5 dell’Accordo non imponeva al Consiglio di ottenere il consenso delle OSP cofirmatarie quanto alla data di avvio della procedura di verifica né quanto alla data di riferimento presa in considerazione per la verifica delle soglie di riconoscimento e di rappresentatività.

118

Sotto un secondo profilo, nessuna disposizione dell’Accordo imponeva al Consiglio di fissare la prima data di riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma della prima lettera di incarico, cosicché esso poteva fissare una data di riferimento successiva all’invio di tale lettera, purché essa fosse la stessa per tutte le OSP cofirmatarie e fosse fissata con sufficiente anticipo. Tuttavia, una soluzione del genere avrebbe avuto la conseguenza di aumentare la durata della procedura di verifica e di ritardare gli accertamenti dell’ufficiale giudiziario.

119

Infatti, in una simile ipotesi, da un lato, le OSP cofirmatarie avrebbero avuto bisogno di un termine supplementare, dopo la data di riferimento, per analizzare i dati di cui sarebbero state in possesso e comunicarli all’ufficiale giudiziario, nell’ambito della dichiarazione sull’onore prevista all’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo. Dall’altro lato, l’ufficiale giudiziario avrebbe anch’esso avuto bisogno di un termine supplementare per analizzare e verificare tali dati nonché quelli trasmessi dal Consiglio.

120

Sotto un terzo profilo, sebbene dalle indicazioni concordanti delle parti risulti che le OSP cofirmatarie sono venute a conoscenza dell’intenzione del Consiglio di fissare la prima data di riferimento al 31 maggio 2022, al momento della comunicazione, il 3 maggio 2022, del progetto di prima lettera di incarico, dal punto 11 di cui sopra risulta che le OSP cofirmatarie sono state avvertite sin dal 29 marzo 2022 dell’intenzione del Consiglio di avviare la prima procedura di verifica, cosicché esse, per prepararsi a tale procedura, hanno disposto di un termine di quasi due mesi, il quale, nelle circostanze del caso di specie, non sembra essere insufficiente.

121

In secondo luogo e in ogni caso, dal fascicolo non risulta che l’eventuale violazione dell’obbligo di diligenza risultante dal rifiuto del Consiglio di posticipare la prima data di riferimento al 31 luglio 2022 avrebbe potuto incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

122

È vero che la ricorrente lamenta il fatto che, nel corso della prima procedura di verifica, il Consiglio non ha tenuto conto dell’impossibilità in cui essa si trovava di riunire la sua assemblea generale, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19, al fine di adeguare gli importi dei contributi dovuti dai suoi membri.

123

In proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della prima e della seconda procedura di verifica, l’ufficiale giudiziario doveva verificare il rispetto della condizione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), dell’Accordo, in base alla quale, per essere contabilizzati nell’ambito di dette procedure, i membri delle OSP cofirmatarie devono versare contributi mensili pari almeno allo 0,2% del loro stipendio o della loro pensione di base.

124

Orbene, poiché le OSP cofirmatarie non sono a conoscenza, in tempo reale, dell’evoluzione della retribuzione dei loro membri, legata alla loro situazione statutaria o personale, è possibile che, alla data di riferimento scelta per effettuare la procedura di verifica, taluni dei loro membri non possano essere contabilizzati per la verifica della soglia di riconoscimento o di rappresentatività per il motivo che, a causa dell’evoluzione della loro retribuzione, il livello dei loro contributi mensili è divenuto inferiore alla percentuale menzionata nel precedente punto 123.

125

Tuttavia, la ricorrente non deduce alcun elemento diretto a dimostrare che, alla data del 31 luglio 2022 o alla seconda data di riferimento, essa sarebbe stata in grado di raggiungere la soglia di rappresentatività, e ciò sebbene la seconda procedura di verifica le abbia offerto un termine supplementare e una nuova occasione per adeguare il livello dei contributi dei suoi membri e aumentare il loro numero, in funzione della nuova data di riferimento che era stata fissata al 28 febbraio 2023.

126

Di conseguenza, considerando la data del 31 maggio 2022 come prima data di riferimento, il Consiglio non ha violato il suo obbligo di diligenza.

iii) Sul terzo argomento, vertente su una violazione dell’obbligo di imparzialità

127

La ricorrente lamenta una violazione dell’obbligo di imparzialità, senza tuttavia corredare la sua argomentazione di precisazioni sufficienti che consentano di valutarne la fondatezza.

128

In proposito, occorre ricordare che l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale prevede che il ricorso presentato in primo grado debba contenere i «motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi». Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione rispondere agli argomenti invocati da una parte che non siano sufficientemente chiari e precisi, in quanto non sono oggetto di alcun altro sviluppo e non sono accompagnati da un’argomentazione specifica a loro sostegno (v. sentenza del 18 novembre 2021, Grecia/Commissione, C‑107/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:937, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

129

Di conseguenza, tale terzo argomento deve essere respinto in quanto irricevibile, cosicché la prima censura della presente parte deve essere integralmente respinta.

2) Sulla seconda censura, vertente sulla mancata presa in considerazione da parte del Consiglio delle difficoltà incontrate dalla ricorrente per accedere alle informazioni corrette che le consentissero di rispondere ai requisiti della prima e della seconda procedura di verifica

130

La ricorrente sostiene che il Consiglio non ha tenuto conto delle difficoltà che essa ha incontrato nell’accedere alle informazioni corrette che le consentissero di rispondere ai requisiti della prima e della seconda procedura di verifica, vale a dire i livelli di retribuzione dei funzionari, degli agenti e dei pensionati, che sono connessi ai loro gradi.

131

Pertanto, la ricorrente ritiene che il Consiglio avrebbe dovuto comunicarle, in occasione della prima e della seconda procedura di verifica, se del caso in forma anonima, le informazioni relative ai gradi dei funzionari, degli agenti e dei pensionati, affinché essa potesse verificare il rapporto di contribuzione rispetto allo stipendio base.

132

In proposito, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, dell’Accordo imponeva alle OSP cofirmatarie, ai fini delle procedure di verifica, la comunicazione all’ufficiale giudiziario degli elenchi dei loro membri in servizio presso il SGC, indicandone la cittadinanza, le funzioni che esercitano, i gruppi di funzioni cui appartengono, nonché un elenco degli ex funzionari e altri agenti del SGC titolari di una pensione comunitaria.

133

Inoltre, la prima e la seconda lettera di incarico imponevano all’ufficiale giudiziario, per svolgere la prima e la seconda procedura di verifica, di mettersi in contatto con la direzione generale «Sviluppo organizzativo e servizi» al fine di ottenere gli elenchi ufficiali dei funzionari e altri agenti nonché gli elenchi ufficiali degli ex funzionari e altri agenti redatti rispettivamente alla prima data di riferimento del 31 maggio 2022 e alla seconda data di riferimento del 28 febbraio 2023 (in prosieguo: gli «elenchi ufficiali redatti dal Consiglio»).

134

In particolare, gli elenchi ufficiali redatti dal Consiglio contenevano i dati relativi ai gradi e alle retribuzioni dei membri e degli ex membri del personale del SGC al fine di consentire all’ufficiale giudiziario di verificare il rispetto della condizione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), dell’Accordo, secondo la quale, per essere contabilizzati nell’ambito delle procedure di verifica, i membri delle OSP cofirmatarie devono versare contributi mensili pari almeno allo 0,2% del loro stipendio o della loro pensione di base.

135

Orbene, in primo luogo, occorre rilevare che nessuna disposizione dell’Accordo prevede la comunicazione alle OSP cofirmatarie dei dati contenuti negli elenchi ufficiali redatti dal Consiglio.

136

In secondo luogo, dal fascicolo non risulta che la ricorrente abbia chiesto al Consiglio di inviarle, ai fini della prima e della seconda procedura di verifica, gli elenchi ufficiali redatti da quest’ultimo.

137

In terzo luogo, il Consiglio non avrebbe potuto accogliere una domanda della ricorrente diretta alla comunicazione degli elenchi ufficiali da esso redatti senza violare la clausola di riservatezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’Accordo.

138

Infatti, tale clausola, che vietava all’ufficiale giudiziario di divulgare le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure di verifica, consente di garantire il segreto non solo dell’appartenenza sindacale dei funzionari e altri agenti del SGC nonché dei suoi ex funzionari e altri agenti, ma anche il carattere riservato della loro retribuzione, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

139

In quarto luogo, sebbene la ricorrente sostenga che gli elenchi ufficiali redatti dal Consiglio avrebbero potuto esserle comunicati in forma anonima, non risulta in modo certo che, in tale ipotesi, la ricorrente si sarebbe trovata nell’impossibilità di identificare i membri e gli ex membri del personale del SGC figuranti in tali elenchi o, quantomeno, alcuni di essi, grazie ai dati relativi ai loro gradi e alle loro retribuzioni.

140

Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.

3) Sulla terza censura, vertente sulla pubblicazione da parte del Consiglio, il 30 novembre 2022, dei risultati della prima procedura di verifica

141

La ricorrente contesta al Consiglio di aver violato il principio di buona amministrazione pubblicando, il 30 novembre 2022, sul suo intranet, i risultati della prima procedura di verifica, senza concertazione con essa né con le altre due OSP cofirmatarie interessate e in modo affrettato, cosicché essa non ha avuto l’occasione di presentare osservazioni né di contestare eventualmente tale procedura.

142

Inoltre, la ricorrente ritiene che tale pubblicazione abbia incoraggiato un’altra OSP cofirmataria ad avviare una campagna di denigrazione nei suoi confronti rendendo pubblico, il 23 gennaio 2023, il primo verbale, il che avrebbe reso ancora più difficile il lavoro di rimobilitazione dei suoi membri al fine di regolarizzare la sua situazione.

143

In proposito, occorre constatare che, il 30 novembre 2022, il Consiglio ha diffuso sul suo intranet un breve articolo sull’Accordo, sulle condizioni di riconoscimento e di rappresentatività delle OSP cofirmatarie nonché sulla prima procedura di verifica. Vi era quindi indicato che l’ufficiale giudiziario aveva recentemente consegnato la sua relazione e accertato che due OSP cofirmatarie, nominativamente designate, raggiungevano le soglie di riconoscimento e di rappresentatività, contrariamente alla ricorrente. Tale articolo indicava altresì che, conformemente all’Accordo, la ricorrente disponeva di tre mesi per raggiungere tali soglie e continuare a beneficiare dei diritti previsti dall’Accordo.

144

In primo luogo, sebbene la ricorrente faccia valere che tale informazione è stata pubblicata senza previa concertazione con le OSP interessate e senza informarla, essa non dimostra e neppure afferma che il Consiglio sarebbe stato tenuto a procedere a siffatte concertazioni e informazioni preliminari. In ogni caso, essa non indica in che modo una siffatta circostanza equivarrebbe ad una violazione del principio di buona amministrazione.

145

In secondo luogo, occorre rilevare che, sebbene la ricorrente sostenga che la pubblicazione diffusa dal Consiglio sul suo intranet il 30 novembre 2022 ha incoraggiato un’altra OSP cofirmataria ad avviare una campagna denigratoria nei suoi confronti rendendo pubblico, il 23 gennaio 2023, il contenuto del primo verbale, il che avrebbe reso più difficile la rimobilitazione dei suoi membri nella prospettiva della seconda procedura di verifica, essa non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare la veridicità di tale affermazione, dato che il prospetto del 23 gennaio 2023 da essa prodotto non dimostra l’esistenza di una campagna denigratoria nei suoi confronti.

146

Pertanto, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata, nonché la seconda parte nella sua interezza.

c)   Sulla terza parte, relativa alla violazione dello «spirito di leale cooperazione» letto alla luce del principio di proporzionalità

147

La ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato lo «spirito di leale cooperazione», letto alla luce del principio di proporzionalità, in quanto avrebbe dovuto concederle il beneficio del periodo transitorio di 18 mesi previsto al paragrafo 4 dell’allegato, per consentirle di gestire la transizione tra la situazione risultante dal suo status di OSP riconosciuta e rappresentativa e quella risultante dal suo nuovo status di OSP soltanto riconosciuta.

148

Al riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, in forza del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

149

Pertanto, tale disposizione non fa gravare sul Consiglio un obbligo di leale cooperazione nei suoi rapporti con una persona giuridica quale la ricorrente.

150

Inoltre, la ricorrente non ha invocato altre disposizioni del diritto dell’Unione che facciano gravare su un’istituzione, nei suoi rapporti con le OSP, un obbligo di «leale cooperazione».

151

In particolare, occorre constatare che l’Accordo non prevede alcun obbligo di leale cooperazione che incomberebbe al Consiglio e alle OSP cofirmatarie.

152

Di conseguenza, la ricorrente non può utilmente invocare il principio di leale cooperazione e la presente parte, nella misura in cui si fonda sulla violazione di tale principio, deve essere respinta in quanto inoperante.

153

In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Inoltre, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

154

In proposito, occorre rilevare che il paragrafo 4 dell’allegato prevede che, in caso di modifica della ripartizione delle messe a disposizione tra le OSP rappresentative, gli agenti messi a disposizione possano rimanere in servizio per un periodo transitorio di 18 mesi.

155

Pertanto, dalla formulazione di tale disposizione risulta che essa si applica unicamente alle OSP rappresentative, qualità che la ricorrente non può più rivendicare a causa dell’adozione della decisione impugnata.

156

Di conseguenza, il Consiglio non avrebbe potuto concedere alla ricorrente il beneficio del periodo transitorio di 18 mesi previsto al paragrafo 4 dell’allegato senza, in tal modo, violare tale disposizione e quindi violare il contesto normativo da esso stesso stabilito nonché il principio della certezza del diritto.

157

In tali circostanze, la ricorrente non può fondatamente sostenere che il rifiuto del Consiglio di concederle il beneficio del periodo transitorio previsto al paragrafo 4 dell’allegato costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità.

158

Occorre pertanto respingere la presente parte e, quindi, il secondo motivo di ricorso nella sua interezza.

4.   Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del diritto fondamentale alla libertà sindacale

159

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola la libertà sindacale garantita dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, nonché dai suoi articoli 27 e 28, e dall’articolo 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Essa ritiene, infatti, che tale decisione comporti un ostacolo all’esercizio della libertà sindacale dei suoi membri in quanto ha l’effetto immediato di porre fine al distacco della sua presidente e alla messa a disposizione di un assistente di segreteria e di lasciarle unicamente un semplice indirizzo di posta elettronica come mezzo d’azione.

160

La ricorrente fa altresì valere che la sua presidente, dovendo ormai tornare a ricoprire un posto a tempo pieno all’interno del SGC, non sarà più disponibile come prima per esercitare le sue funzioni sindacali al servizio dei suoi membri, di modo che la ricorrente è condannata al disinteresse dei suoi iscritti attuali o potenziali e ad una «morte lenta».

161

Il Consiglio contesta le affermazioni della ricorrente.

162

In proposito, occorre ricordare che, pur se, come confermato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e pur se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati e corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, finché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenza del 22 ottobre 2020, Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

163

Per contro, dalle spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che il diritto garantito all’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultima corrisponde al diritto garantito all’articolo 11 della CEDU e che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, esso ha lo stesso significato e la stessa portata di quest’ultimo (sentenza del 19 ottobre 2023, Aquino/Parlamento, C‑534/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:802, punto 30).

164

Di conseguenza, il presente motivo di ricorso deve essere esaminato alla luce dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta.

165

In tal senso, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi».

166

Inoltre, gli articoli 27 e 28 della Carta dispongono che «[a]i lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto [dell’Unione] e dalle legislazioni e prassi nazionali» e che «[i] lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto [dell’Unione] e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero».

167

Infine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 24 ter dello Statuto, «[i] funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei».

168

In tale contesto, dalla giurisprudenza risulta che le istituzioni dell’Unione devono astenersi da ogni comportamento che possa ostacolare l’esercizio della libertà sindacale riconosciuta dalle disposizioni menzionate nei precedenti punti da 165 a 167 (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei Conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punto 12).

169

La libertà sindacale così riconosciuta ai funzionari e agli agenti dell’Unione implica il diritto per le OSP di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei Conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

170

Ne consegue, da un lato, che le istituzioni dell’Unione devono accettare che le OSP esercitino i loro compiti di rappresentanza e di concertazione su tutte le materie di interesse per il personale e, dall’altro, che esse non possono penalizzare in alcun modo i funzionari o gli agenti a causa delle loro attività sindacali (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 1990, Maurissen e Union syndicale/Corte dei Conti, C‑193/87 e C‑194/87, EU:C:1990:18, punti 14 e 15).

171

Nel caso di specie occorre constatare che, in applicazione della decisione impugnata, la ricorrente continua a beneficiare delle agevolazioni previste all’articolo 13 dell’Accordo in quanto OSP riconosciuta ai fini dell’esercizio delle sue attività sindacali di modo che, sebbene non disponga delle stesse prerogative e delle stesse risorse di un’OSP rappresentativa, essa conserva nondimeno la possibilità di esercitare i suoi compiti di rappresentanza e di concertazione su tutte le questioni di interesse per il personale.

172

Inoltre, la decisione impugnata non osta in alcun modo a che la ricorrente riacquisti il suo status di OSP rappresentativa nell’ipotesi in cui raggiungesse nuovamente la soglia di rappresentatività prevista dall’Accordo.

173

Peraltro, la decisione impugnata non crea alcun ostacolo alla libertà di riunione pacifica, né alla libertà di associazione dei membri della ricorrente, ai fini della difesa dei loro interessi, né al loro diritto di essere informati e di essere consultati in tempo utile, in particolare nell’ambito del comitato del personale specificamente istituito dallo Statuto.

174

In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello Statuto, il comitato del personale rappresenta gli interessi di tutto il personale presso l’istituzione da cui dipende e assicura un collegamento permanente tra quest’ultima e il suo personale, cooperando al buon funzionamento dei servizi, e permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023, Aquino/Parlamento, C‑534/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:802, punto 32).

175

Infine, la decisione impugnata non osta affatto a che altre OSP rappresentative in seno al Consiglio difendano gli interessi dei membri della ricorrente in occasione della negoziazione e della conclusione di accordi come quelli disciplinati dall’articolo 10 quater dello Statuto, né a che i suoi membri ricorrano ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

176

In tali circostanze, la decisione impugnata, che non è adottata a causa delle attività sindacali svolte dalla ricorrente, ma che, in applicazione dell’Accordo, è giustificata dalle constatazioni dell’ufficiale giudiziario secondo le quali essa non ha raggiunto la soglia di rappresentatività prevista da detto Accordo tanto alla prima quanto alla seconda data di riferimento, non può essere considerata come diretta a penalizzarla o ad ostacolare l’esercizio della libertà sindacale dei suoi membri nonché i diritti che questi ultimi traggono dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e dai suoi articoli 27 e 28.

177

In proposito, occorre constatare che la ricorrente non ha sostenuto, né a fortiori dimostrato, che le disposizioni dell’Accordo che disciplinano la messa a disposizione di risorse e di mezzi alle OSP al fine di facilitare la loro azione sindacale, a seconda che si tratti di OSP rappresentative o di OSP riconosciute, costituiscono una limitazione all’esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 12, 27 e 28 della Carta nonché dall’articolo 24 ter dello Statuto.

178

Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo di ricorso in quanto infondato, così come la domanda di annullamento nella sua interezza.

B. Sulla domanda di risarcimento del danno

179

La ricorrente fa valere che la pubblicazione dei risultati della prima procedura di verifica, il 30 novembre 2022, senza concertazione con essa né con le altre due OSP cofirmatarie interessate e in modo affrettato costituisce una violazione sufficientemente qualificata del principio di buona amministrazione nei suoi confronti, che le ha causato un danno morale a causa del pregiudizio arrecato alla sua reputazione. Essa chiede la condanna del Consiglio al versamento di un euro simbolico a tale titolo.

180

Il Consiglio contesta le affermazioni della ricorrente.

181

In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di un insieme di presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettiva presenza di un danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:340, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).

182

Nel caso di specie, la ricorrente invoca unicamente, a sostegno della presente domanda di risarcimento del danno, lo stesso motivo di illegittimità esposto a sostegno della sua domanda di annullamento, in particolare, la terza censura della seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione a causa della pubblicazione, il 30 novembre 2022, dei risultati della prima procedura di verifica.

183

Orbene, dal precedente punto 146 risulta che la terza censura della seconda parte del secondo motivo di ricorso, dedotta a sostegno della domanda di annullamento, è stata respinta in quanto infondata.

184

Pertanto, non è soddisfatto il primo presupposto menzionato nel precedente punto 181, che richiede, perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, una violazione di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

185

Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni per il sorgere della responsabilità delle istituzioni dell’Unione, la domanda di risarcimento deve essere respinta.

IV. Sulle spese

186

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre, conformemente alla domanda del Consiglio, condannarla alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE sezione Consiglio) è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

 

Papasavvas

Truchot

Kanninen

Sampol Pucurull

Tóth

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2024.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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