Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 aprile 2025.#SBK Art OOO contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità.#Causa T-102/23.

ECLI:EU:T:2025:416Eu Chamb 01 T30 apr 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

30 aprile 2025 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità»

Nella causa T‑102/23,

SBK Art OOO, con sede in Mosca (Russia), rappresentata da G. Lansky e P. Goeth, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Boggio-Tomasaz, in qualità di agente, assistito da B. Maingain, avvocato,

convenuto,

sostenuto da

Repubblica di Croazia, rappresentata da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente,

da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, A. Hanje e C. Schillemans, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da M. Carpus Carcea, C. Georgieva e L. Puccio, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da R. Mastroianni, presidente, M. Brkan (relatrice) e T. Tóth, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista l’ordinanza del 27 febbraio 2024, SBK Art/Consiglio (T‑102/23 R, non pubblicata),

vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:

–

il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2023,

–

la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2023,

–

la decisione del 29 giugno 2023 che ammette il Regno dei Paesi Bassi a intervenire a sostegno del Consiglio,

–

l’ordinanza del 27 luglio 2023 del presidente della Prima Sezione che autorizza la Commissione ad intervenire a sostegno del Consiglio,

–

l’ordinanza dell’8 settembre 2023 del presidente della Prima Sezione che autorizza la Repubblica di Croazia ad intervenire a sostegno del Consiglio,

–

la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2023,

–

l’ordinanza del 13 dicembre 2023 del presidente della Prima Sezione relativa alla domanda di riservatezza della ricorrente nei confronti della Repubblica di Croazia,

–

la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2024,

–

la decisione del 14 ottobre 2024 del presidente della Prima Sezione di non versare agli atti la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2024,

–

la lettera del 18 ottobre 2024 della ricorrente diretta all’applicazione dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

–

i documenti della ricorrente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2024 e versati agli atti,

–

i documenti della ricorrente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2024 e versati agli atti,

in seguito all’udienza del 6 novembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la SBK Art OOO, ricorrente, chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2022/2477 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 322 I, pag. 466), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 322 I, pag. 318) (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti iniziali»), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti di mantenimento del marzo 2023»), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3) (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti di mantenimento del settembre 2023»), in quarto luogo, della decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/847), e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/849) (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti di mantenimento del marzo 2024»), nella misura in cui l’insieme di tali atti (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti impugnati») la riguarda.

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

La ricorrente è una società a responsabilità limitata di diritto russo.

3

La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

4

Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

5

Il 25 febbraio 2022, considerata la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), in particolare al fine di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere oggetto delle misure restrittive di cui trattasi.

6

L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a

(…)

f)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o

g)

imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,

e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato».

7

Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329.

8

Il regolamento n. 269/2014, nella versione modificata dal regolamento 2022/330, imponeva l’adozione di misure di congelamento dei fondi e definiva le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145 nella versione modificata dalla decisione 2022/329. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento richiama essenzialmente l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), della suddetta decisione.

Inserimento iniziale del nome della ricorrente negli elenchi controversi

9

Il 21 luglio 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1272, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 193, pag. 219) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 193, pag. 133), con i quali esso ha aggiunto la società Sberbank all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

10

Il 16 dicembre 2022, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali con i quali ha aggiunto il nome della ricorrente negli elenchi controversi, per i seguenti motivi:

«[La ricorrente] è una società con sede nella Federazione russa associata alla Sberbank. [La ricorrente] è stata istituita come controllata della Sberbank prima del suo inserimento nell’elenco, al fine di detenere gli interessi della Sberbank nel gruppo Fortenova. La Sberbank mantiene un controllo effettivo sul[la ricorrente] nonostante il presunto trasferimento delle sue azioni a un uomo d’affari negli Emirati arabi uniti.

[La ricorrente] è pertanto associata alla Sberbank, che figura nell’elenco come entità che fornisce un sostegno finanziario al governo della Federazione russa e come entità che opera in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per lo stesso».

11

Il 19 dicembre 2022, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2022/2477, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2022/2476 (GU 2022, C 481 I, pag. 1). Tale avviso indicava, in particolare, che le persone interessate potevano presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione che aveva incluso i loro nomi negli elenchi controversi.

12

Con lettera del 21 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto al Consiglio la comunicazione del fascicolo sul quale esso si era basato per iscrivere il suo nome negli elenchi controversi.

13

L’11 gennaio 2023, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente le informazioni contenute nel fascicolo recante il riferimento WK 17709/2022 INIT, contenente gli elementi di prova che la riguardavano, datato 15 dicembre 2022 (in prosieguo: il «primo fascicolo WK»).

Mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023

14

Il 6 febbraio 2023, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente il fascicolo recante il riferimento WK 17709/2022 ADD 1, datato 25 gennaio 2023 (in prosieguo: il «secondo fascicolo WK») e il fascicolo recante il riferimento WK 1325/23 INIT, datato 30 gennaio 2023 (in prosieguo: il «terzo fascicolo WK»).

15

Con lettera del 9 marzo 2023, la ricorrente ha presentato al Consiglio una domanda di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

16

Il 13 marzo 2023, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento del marzo 2023, prorogando le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fino al 15 settembre 2023 per gli stessi motivi esposti al precedente punto 10.

17

Con lettera del 13 aprile 2023, la ricorrente ha presentato al Consiglio una seconda domanda di riesame.

Mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2024

18

Il 13 settembre 2023, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento del settembre 2023, prorogando le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fino al 15 marzo 2024 per gli stessi motivi esposti al precedente punto 10.

19

Con lettera del 15 settembre 2023, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua decisione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi.

20

Con lettera del 22 settembre 2023, la ricorrente ha presentato al Consiglio una terza domanda di riesame.

Mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2024

21

Il 12 marzo 2024, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento del marzo 2024, prorogando le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fino al 15 settembre 2024 per gli stessi motivi esposti al precedente punto 10.

22

Con lettera del 13 marzo 2024, il Consiglio ha respinto la domanda di riesame della ricorrente ricevuta il 25 settembre 2023, con la motivazione che le osservazioni di quest’ultima non mettevano in discussione la sua valutazione secondo cui la decisione di inserimento del suo nome negli elenchi controversi era giustificata da motivi sufficienti, e le ha comunicato la decisione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi.

Mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 marzo 2025

23

Il 12 settembre 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2456, che modifica la decisione 2014/145 (GU L, 2024/2456) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU L, 2024/2455) (in prosieguo: considerati congiuntamente, gli «atti di mantenimento del settembre 2024»), prorogando le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente fino al 15 marzo 2025 per gli stessi motivi esposti al precedente punto 10.

Conclusioni delle parti

24

La ricorrente chiede, nell’ultima versione delle proprie memorie, che il Tribunale voglia:

–

annullare gli atti impugnati nella parte in cui la riguardano;

–

condannare il Consiglio alle spese.

25

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Croazia, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea, chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui riguarda il regolamento di esecuzione 2023/1765

26

Nelle sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che quest’ultima è irricevibile nella parte in cui è diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione 2023/1765. Secondo il Consiglio, le modifiche introdotte da detto regolamento non riguardano l’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi controversi e non la riguardano quindi né direttamente né indirettamente.

27

La ricorrente sostiene che, anche se il regolamento di esecuzione 2023/1765 non modifica tecnicamente l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi, esso ha l’effetto di confermare tacitamente l’inserimento precedente e, in particolare, di confermare i motivi di inserimento che la riguardano.

28

Peraltro, la ricorrente osserva che il Consiglio ha l’obbligo di esaminare la sua situazione ogni volta che esso procede ad un riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. Poiché il regolamento di esecuzione 2023/1765 non soddisferebbe tale obbligo, ciò costituirebbe una violazione dei suoi diritti e detto regolamento la riguarderebbe direttamente e individualmente.

29

La valutazione dell’ammissibilità del ricorso presentato contro il regolamento di esecuzione 2023/1765 deve quindi essere fatta alla luce dell’obbligo del Consiglio di effettuare un riesame periodico dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento stesso. In proposito, occorre rilevare che i regolamenti di esecuzione adottati a seguito di riesami, quali il regolamento di esecuzione 2023/1765, menzionano le modifiche e le soppressioni apportate agli elenchi controversi in esito a tale riesame, cosicché, in forza di tali regolamenti di esecuzione, le iscrizioni che non sono state modificate o soppresse sono prorogate (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2021, Sharif/Consiglio, T‑540/19, non pubblicata, EU:T:2021:220, punto 48 e giurisprudenza citata).

30

Secondo la giurisprudenza, anche nel caso in cui la persona interessata non sia espressamente menzionata da un atto successivo che modifica l’elenco nel quale il suo nome è stato inserito e anche se tale atto non modifica i motivi per i quali il suo nome è stato inizialmente inserito, un atto del genere deve essere inteso come espressione della volontà del Consiglio di mantenere il nome della persona interessata in detto elenco, con la conseguenza che i suoi fondi continuano ad essere congelati, dato che il Consiglio è obbligato a rivedere tale elenco ad intervalli regolari (v. sentenza dell’11 settembre 2024, NSD/Consiglio, T‑494/22, EU:T:2024:607, punto 28 e giurisprudenza citata).

31

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, in caso di osservazioni o di presentazione di nuove prove sostanziali, il Consiglio deve rivedere la sua decisione di includere una persona negli elenchi controversi. Dalla seconda memoria di adattamento risulta che il Consiglio ha indicato alla ricorrente, con lettera del 15 settembre 2023, di aver deciso di mantenere le misure restrittive adottate nei suoi confronti mediante l’adozione degli atti di mantenimento del settembre 2023. Pertanto, si deve ritenere che tali atti derivino da un riesame della situazione della ricorrente.

32

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione 2023/1765 nella misura in cui riguarda la ricorrente.

Sulla produzione delle prove supplementari

33

Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2024, la ricorrente ha depositato 19 documenti supplementari, avvalendosi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa presenta tre serie di prove supplementari. La prima serie riguarda l’affermazione secondo cui essa sarebbe stata estromessa dalla Fortenova Group. La seconda serie mira a dimostrare l’assenza di controllo della ricorrente da parte della Sberbank e la terza serie riguarda la cessione della ricorrente ad un investitore emiratino.

34

Con lettera del 5 novembre 2024, la ricorrente ha depositato, avvalendosi nuovamente dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, due documenti supplementari.

35

Per giustificare la presentazione tardiva di tutte queste prove, la ricorrente fa riferimento, da un lato, a sviluppi importanti e recenti che avrebbero avuto luogo dopo il deposito della memoria di adattamento relativa agli atti di mantenimento del marzo 2024 e all’affermazione secondo cui essa sarebbe stata oggetto di esclusione in seno alla Fortenova Group e, dall’altro, alla necessità di rispondere agli argomenti del Consiglio.

36

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Croazia e dalla Commissione, ha contestato, in udienza, la ricevibilità dei nuovi elementi di prova menzionati ai precedenti punti 33 e 34 per tardività.

37

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, le prove sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie; le parti principali possono ancora, in via eccezionale, produrre prove o offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

38

L’articolo 85, paragrafo 3, costituisce non già, al pari dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una mera deroga alla regola generale di decadenza prevista all’articolo 85, paragrafo 1, di detto regolamento, bensì un’eccezione alla regola di principio e alla deroga previste, rispettivamente, all’articolo 85, paragrafo 1, e all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in quanto la possibilità prevista all’articolo 85, paragrafo 3, di detto regolamento è ammessa, secondo la formulazione stessa di tale disposizione, solo in via eccezionale e la sua applicazione presuppone quindi che sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali (v. sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 44 e giurisprudenza citata).

39

Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente non ha espressamente indicato a sostegno dell’annullamento di quali atti gli elementi di prova erano stati depositati ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Tuttavia, tenuto conto delle memorie della ricorrente, si esaminerà se tali elementi possano essere considerati come intervenuti tardivamente rispetto al deposito della memoria di adattamento degli atti di mantenimento del marzo 2024.

40

Per quanto riguarda la prima serie di documenti, relativi all’asserita esclusione della ricorrente dalla Fortenova Group, si deve constatare, da un lato, che essa produce una scheda informativa non datata sulle condizioni generali di investimento, un accordo di sottoscrizione non datato e un estratto di un documento della Commissione vertente sulle domande frequentemente poste in materia di misure restrittive datato 8 aprile 2022 (allegati J.3, J.4 e J.8). Tali documenti, poiché non sono datati o recano una data anteriore al deposito della memoria di adattamento riguardante gli atti di mantenimento del marzo 2024, devono essere considerati intervenuti tardivamente. Orbene, poiché la ricorrente si è limitata a fare riferimento a sviluppi importanti e recenti relativi alla sua esclusione all’interno della Fortenova Group senza dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, occorre respingerli in quanto irricevibili, in forza dell’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura [v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑554S), T‑316/16, EU:T:2017:717, punto 63]. Dall’altro lato, la ricorrente produce una sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑465/24 presentata il 2 luglio 2024, una nota di offerta della Open Pass AG datata 8 agosto 2024, una notifica di controllo delle concentrazioni della Commissione datata 11 giugno 2024, una serie di messaggi di posta elettronica datati luglio e agosto 2024 e un documento datato 2 agosto 2024 della Fortenova Group riguardante la cessione del ramo agricolo della Fortenova Group (allegati J.1 e J.2 nonché da J.5 a J.7).

41

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 112 e giurisprudenza citata).

42

Orbene, detti documenti si riferiscono ad elementi di fatto successivi agli atti impugnati, adottati rispettivamente il 16 dicembre 2022, il 13 marzo 2023, il 13 settembre 2023 e il 12 marzo 2024. La loro presa in considerazione è quindi esclusa ai fini della valutazione della legittimità di tali atti. Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dell’offerta di prove, occorre constatare che, poiché tali documenti sono ininfluenti sull’esame della legittimità degli atti impugnati, tale offerta di prova non è pertinente nell’ambito della presente controversia.

43

Per quanto riguarda la seconda serie di prove relative all’assenza di controllo della Sberbank sulla ricorrente, occorre constatare che essa produce articoli di stampa pubblicati nel 2022 o nel 2023 (allegati da J.9 a J.12). Orbene, è giocoforza constatare che tali articoli di stampa sono già stati prodotti in allegato alle osservazioni della ricorrente relative alla memoria di intervento della Repubblica di Croazia (allegati 3, 4, 8 e 9 di tali osservazioni) e che erano ammissibili nella misura in cui miravano a rispondere alla memoria di intervento di quest’ultima. Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sulla ricevibilità di tali elementi di prova alla luce dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

44

Inoltre, la ricorrente produce una traduzione di un’intervista di un azionista della Fortenova Group (allegato J.13). Tuttavia, occorre constatare che si tratta di un documento non datato che deve essere considerato intervenuto tardivamente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Orbene, la ricorrente si è limitata ad indicare nella lettera del 18 ottobre 2024 che tale documento era pertinente nel caso di specie. Di conseguenza, essa ha omesso di addurre una giustificazione per la presentazione tardiva di tale elemento di prova che occorre respingere in quanto irricevibile, in forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

45

Per quanto riguarda la terza serie di prove, relativa alla cessione della ricorrente ad un investitore emiratino, occorre constatare che si tratta di una procura redatta da detto investitore emiratino datata 31 ottobre 2022, di prove di pagamento datate 31 ottobre 2022, di un contratto di vendita e di una clausola aggiuntiva in data 24 febbraio 2022 e 31 maggio 2022, di un consenso non datato della ricorrente alla cessione del credito, di un avviso di cessione del credito datato 31 ottobre 2022 e di un documento dello stesso giorno che conferma il pagamento in forza dell’accordo di cessione del credito (allegati da J.14 a J.19). Poiché tali documenti non sono datati o recano una data anteriore al deposito della memoria di adattamento riguardante gli atti di mantenimento del marzo 2024, essi devono essere considerati intervenuti tardivamente. Orbene, per giustificare la loro produzione tardiva, la ricorrente si è limitata a fare riferimento alla necessità di rispondere alle osservazioni del Consiglio. È giocoforza constatare che la ricorrente non ha esposto le ragioni per le quali non era stata in grado di produrli prima. Di conseguenza, tali elementi di prova devono essere respinti in quanto irricevibili.

46

Per quanto riguarda i documenti prodotti dalla ricorrente il 5 novembre 2024, occorre constatare che si tratta di una stima del valore della società Agrokor datata 8 giugno 2018 e di un articolo datato 11 gennaio 2019 riguardante la stessa società. Poiché tali documenti recano una data anteriore al deposito della memoria di adattamento riguardante gli atti di mantenimento del marzo 2024, essi devono essere considerati intervenuti tardivamente. La ricorrente si limita ad indicare che essa avrebbe avuto accesso a tali documenti solo di recente a causa degli sviluppi relativi alla sua asserita esclusione dalla Fortenova Group. Orbene, occorre rilevare che la ricorrente fa riferimento sin dal ricorso alla ristrutturazione della Agrokor che ha portato alla creazione della Fortenova Group. Di conseguenza, essa non ha esposto le ragioni per le quali non era stata in grado di produrre tali documenti relativi all’Agrokor al più tardi nell’ambito della memoria di adattamento riguardante gli atti di mantenimento del marzo 2024, cosicché essa non ha giustificato la loro produzione tardiva.

47

In tali circostanze, occorre considerare che la ricorrente non ha giustificato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la produzione tardiva di queste prove aggiuntive, che devono quindi essere respinte in quanto irricevibili.

48

Di conseguenza, la ricorrente non può basarsi sull’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura per produrre tali elementi di prova supplementari in quanto essi sono in parte irricevibili e in parte privi di incidenza sulla legittimità degli atti impugnati.

Sulla domanda diretta all’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea depositata il 18 ottobre 2024

49

Il 9 ottobre 2024 la ricorrente, con atto separato, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una memoria di adattamento sulla base dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, diretta all’annullamento degli atti di mantenimento del settembre 2024 nella parte in cui tali atti la riguardavano.

50

In applicazione dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella versione risultante dalle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 12 agosto 2024 (GU L, 2024/2095), entrate in vigore il 1o settembre 2024, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, la parte ricorrente, entro due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell’udienza di discussione o prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale del procedimento, può adattare il ricorso per tener conto di tale elemento nuovo.

51

Ai sensi dell’articolo 246, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la disposizione di cui all’articolo 86, paragrafo 1, si applica solo quando il termine di cui all’articolo 86, paragrafo 2, vale a dire il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, comincia a decorrere dopo il 1o settembre 2024.

52

Orbene, è giocoforza constatare, da un lato, che gli atti oggetto dell’adattamento del ricorso sono stati adottati il 12 settembre 2024 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale il giorno successivo, il che implica che il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE ha iniziato a decorrere dopo il 1o settembre 2024, rendendo così applicabile l’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura al caso di specie, e, dall’altro, che la convocazione all’udienza è stata notificata alla ricorrente il 18 settembre 2024. Di conseguenza, il termine per presentare la memoria di adattamento diretta all’annullamento degli atti di mantenimento del settembre 2024 è scaduto il 2 ottobre 2024.

53

Poiché la memoria di adattamento è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, con decisione del presidente della Prima Sezione del 14 ottobre 2024, è stato deciso di non inserirla nel fascicolo di causa, circostanza di cui la ricorrente è stata informata con lettera della cancelleria in pari data.

54

Con lettera del 18 ottobre 2024, la ricorrente ha presentato una domanda fondata sull’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Interrogata al riguardo in udienza, la ricorrente ha precisato che tale domanda mirava a che il Tribunale dichiarasse ricevibile la memoria di adattamento presentata tardivamente sulla base dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. La ricorrente sostiene che l’esistenza di un caso fortuito le ha impedito di depositare detta memoria di adattamento entro il termine previsto dall’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, come modificato. Infatti, essa sostiene che il fatto che le modifiche del regolamento di procedura siano state pubblicate durante le vacanze giudiziarie, con informazioni asseritamente ambigue sul sito Internet EUR-Lex, ha creato una situazione in cui era imprevedibile per essa che un termine ben noto e importante fosse sostituito dal Tribunale nell’arco di qualche settimana, senza alcun preavviso o annuncio preliminare.

55

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Croazia e dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

56

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che si può derogare all’applicazione delle normative dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dato che l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56 e giurisprudenza citata).

57

Occorre ricordare che l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto.

58

La Corte ha dichiarato che le nozioni di «forza maggiore» o di «caso fortuito» comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla parte ricorrente, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di quest’ultima di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, la parte ricorrente deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32).

59

Le nozioni di «caso fortuito» e di «forza maggiore» non si applicano ad una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe stata oggettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (v. ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 34 e giurisprudenza citata).

60

Occorre infine ricordare che, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta all’interessato che invochi un caso fortuito o di forza maggiore dimostrarne l’esistenza.

61

Nel caso di specie, si deve rilevare che le circostanze invocate dalla ricorrente attengono al fatto che essa sarebbe venuta a conoscenza solo tardivamente delle modifiche del regolamento di procedura, a causa, da un lato, della loro pubblicazione durante il periodo delle vacanze giudiziarie e, dall’altro, di una presentazione ambigua sul sito Internet di EUR-Lex del regolamento di procedura che non avrebbe fatto emergere chiaramente tali modifiche.

62

Tuttavia, come giustamente rilevato dal Consiglio, si deve constatare che le modifiche del regolamento di procedura sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 12 agosto 2024 con una data di entrata in vigore indicata al 1o settembre 2024. Peraltro, esse sono state oggetto di un comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea il 30 agosto 2024 e una versione consolidata del regolamento di procedura era disponibile sin dal 1o settembre 2024 sul sito Internet di quest’ultima, mentre un link a tale versione consolidata del regolamento di procedura figurava nella lettera del 18 settembre 2024 con la quale la cancelleria ha convocato le parti all’udienza.

63

Un atto proveniente da un’istituzione dell’Unione può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche qualora queste ultime abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza mediante regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punto 37 e giurisprudenza citata). Infatti, dopo detta pubblicazione, nessuno può invocare l’ignoranza del contenuto della Gazzetta ufficiale.

64

Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consenta di derogare al termine di cui trattasi sulla base dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

65

Da quanto precede risulta che la domanda della ricorrente presentata sul fondamento dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere respinta in quanto infondata.

Nel merito

66

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e dell’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, su una violazione del diritto di essere ascoltato, su un errore di valutazione, su una violazione del principio di proporzionalità e su una violazione dell’obbligo di motivazione.

Sull’eccezione di illegittimità del criterio di associazione

67

La ricorrente solleva, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e dell’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, riguardanti le persone associate con una persona oggetto di misure restrittive ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «criterio di associazione»).

68

La ricorrente afferma che il criterio di associazione non è conforme agli obiettivi dell’articolo 21 TUE e dell’articolo 215 TFUE in quanto consente al Consiglio di inserire negli elenchi controversi i nomi di persone che non hanno alcun legame con il regime oggetto delle misure restrittive di cui trattasi. Essa deduce una violazione del principio della certezza del diritto. Più precisamente, la ricorrente contesta la definizione ampia del criterio di associazione che conferirebbe al Consiglio un potere discrezionale illimitato e arbitrario e gli consentirebbe di iscrivere chiunque negli elenchi controversi.

69

Nella replica, la ricorrente sostiene che il carattere arbitrario dell’inserimento del suo nome deriva dal fatto, da un lato, che esiste una sola altra entità il cui nome è inserito negli elenchi controversi in quanto entità associata ad un’altra entità e, dall’altro, che, nell’ipotesi in cui essa sia tuttora controllata dalla Sberbank, come affermato dal Consiglio, l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi non sarebbe necessario.

70

La ricorrente sostiene altresì di non essere più controllata dalla Sberbank.

71

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

72

Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

73

L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale può proporre ricorso, la validità di precedenti atti delle istituzioni che costituiscono il fondamento giuridico dell’atto impugnato, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 55 e giurisprudenza citata).

74

Secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione devono, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il che comprende in particolare il rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 326, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 97 e 98).

75

Tuttavia, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti che prevedono i criteri di inserimento e di mantenimento oggetto del presente motivo, sono assoggettate a un controllo giurisdizionale ristretto, che si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori di diritto nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 35 e giurisprudenza citata).

76

Secondo la ricorrente, il criterio dell’associazione non è conforme all’articolo 21 TUE e all’articolo 215 TFUE e viola il principio della certezza del diritto.

77

In primo luogo, il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell’Unione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 42 e giurisprudenza citata).

78

In proposito, è stato dichiarato che il criterio di associazione limitava il potere discrezionale del Consiglio, stabilendo criteri oggettivi, i quali garantivano il grado di prevedibilità richiesto dal diritto dell’Unione e il rispetto del principio della certezza del diritto (sentenza del 6 settembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑291/22, non pubblicata, EU:T:2023:499, punto 126).

79

In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 215 TFUE in quanto non esisterebbe un legame sufficiente tra le persone sottoposte a misure restrittive e il paese terzo di cui trattasi e si basa in particolare sulla sentenza del 13 marzo 2012, Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138, punti 64 e 68). Tuttavia, occorre constatare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente non verte sull’articolo 215 TFUE, bensì sugli articoli 60 CE e 301 CE.

80

Orbene, dalla giurisprudenza emerge che, in esito alle modifiche intervenute nel diritto primario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, il contenuto dell’articolo 60 CE, relativo alle misure restrittive in materia di movimenti di capitali e di pagamenti, e dell’articolo 301 CE, concernente l’interruzione o la riduzione, parziale o totale, delle relazioni economiche con uno o più paesi terzi, è riprodotto nell’articolo 215 TFUE. L’articolo 215, paragrafo 2, TFUE consente al Consiglio l’adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali, vale a dire misure per le quali, precedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, era necessario includere anche l’articolo 308 CE nel loro fondamento normativo se i loro destinatari non avevano alcun legame con il regime dirigente di uno Stato terzo (sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio, C‑130/10, EU:C:2012:472, punti 51 e 53).

81

Ne consegue che l’argomento della ricorrente vertente sulla violazione dell’articolo 215 TFUE deve essere respinto.

82

In terzo luogo, occorre rilevare che il criterio di associazione non richiede che la persona interessata da tale criterio presenti un nesso diretto con la situazione in Ucraina (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 120).

83

La possibilità di imporre misure restrittive in una situazione del genere si spiega con il rischio non trascurabile che una persona sottoposta a misure restrittive sfrutti, al fine di eludere tali misure, il legame che essa intrattiene con le persone ad essa associate per esercitare una pressione su queste ultime (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Ezubov/Consiglio, T‑741/22, non pubblicata, EU:T:2024:605, punto 121 e giurisprudenza citata).

84

Di conseguenza, tale criterio contribuisce a garantire l’efficacia delle misure restrittive e quindi ad esercitare pressioni sulle autorità russe affinché queste ultime pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche che destabilizzano l’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese.

85

Ne consegue che il criterio di associazione e le misure restrittive adottate a tale titolo sono conformi all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE di preservare la pace, di prevenire i conflitti e di rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco (Stati Uniti) il 26 giugno 1945 (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 46).

86

Deve essere, pertanto, respinto l’argomento della ricorrente vertente sull’assenza di un collegamento tra la situazione in Ucraina e il ruolo delle persone fisiche assoggettate alle misure restrittive di cui trattasi.

87

Peraltro, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi è arbitrario in quanto esisterebbe una sola altra entità interessata dalle misure restrittive di cui trattasi in base al criterio di associazione. Infatti, un argomento del genere riguarda l’applicazione del criterio di associazione e non la sua definizione.

88

Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non sarebbe più controllata dalla Sberbank verte sulla questione della fondatezza dei motivi di inserimento e non riguarda una questione di legittimità del criterio che costituisce la base giuridica dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

89

Ne consegue che occorre respingere l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente.

Sul motivo concernente una violazione dell’obbligo di motivazione

90

La ricorrente fa valere che il Consiglio non ha fornito ragioni sufficienti o appropriate per iscrivere il suo nome negli elenchi controversi, in violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

91

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il contesto degli atti impugnati non le consentiva di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. A suo avviso, le era impossibile prevedere che il Consiglio affermasse che essa era «controllata dalla Sberbank», mentre, invece, era stata venduta dalla Sberbank ad un nuovo proprietario.

92

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’affermazione secondo cui essa sarebbe rimasta sotto il controllo effettivo della Sberbank non è esplicitata, indipendentemente dal fatto che essa sia falsa, mentre il Consiglio aveva la possibilità materiale di fornire una motivazione più precisa.

93

In terzo luogo, nella replica, la ricorrente aggiunge che l’esposizione dei motivi non le consente di comprendere le ragioni esatte dell’inserimento e del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. Poiché il contesto derivante dal considerando 3 della decisione 2022/2477 si basa sugli attacchi missilistici e di droni della Federazione russa contro civili ucraini, il Consiglio non fornirebbe alcuna spiegazione ragionevole che dimostri in che modo la ricorrente si troverebbe nella stessa situazione delle «persone responsabili» di tali attacchi.

94

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

95

Occorre ricordare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati al fine di valutarne la fondatezza e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 50; v. anche sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 47 e giurisprudenza citata).

96

La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti né rispondere in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione dello stesso atto, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 53 e 54; v., altresì, sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 48 e giurisprudenza citata).

97

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva doveva identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche le ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio riteneva, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato dovesse essere assoggettato a una siffatta misura (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France /Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 105 e giurisprudenza citata).

98

Occorre altresì ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della sua fondatezza, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67). Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181).

99

Nel caso di specie, in primo luogo, si deve rilevare che il contesto generale che ha condotto il Consiglio ad adottare le misure restrittive di cui trattasi è chiaramente esposto nei considerando degli atti impugnati, i quali fanno riferimento, in particolare, all’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina. Parimenti, i fondamenti giuridici sulla base dei quali detti atti sono stati adottati, vale a dire l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 TFUE, sono chiaramente indicati.

100

In secondo luogo, i motivi degli atti impugnati nei confronti della ricorrente sono quelli esposti al precedente punto 10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, occorre constatare che, alla luce della loro formulazione, i motivi sono sufficientemente chiari e precisi per consentirle di comprendere le ragioni per le quali il suo nome è stato inserito, e poi mantenuto, negli elenchi controversi. In particolare, da tale motivazione risulta che il Consiglio, negli atti iniziali nonché negli atti di mantenimento del marzo 2023, del settembre 2023 e del marzo 2024, ha inserito e mantenuto il nome della ricorrente negli elenchi controversi in base al criterio di associazione.

101

Infatti, dalla motivazione risulta chiaramente che il nome della ricorrente è inserito negli elenchi controversi in quanto essa «è associata alla Sberbank», poiché la Sberbank conserverebbe un controllo effettivo su di essa nonostante l’asserito trasferimento delle sue azioni ad un uomo d’affari degli Emirati arabi uniti. Utilizzando l’espressione «asserito trasferimento», i motivi evidenziano chiaramente che il Consiglio mette in discussione la vendita della ricorrente ad un imprenditore emiratino.

102

In terzo luogo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha sufficientemente chiarito in che modo essa sarebbe rimasta sotto il controllo della Sberbank, il che sarebbe errato. Infatti, nella misura in cui tali argomenti riguardano la fondatezza delle affermazioni contenute nei motivi di inserimento negli elenchi controversi, essi riguardano in realtà un errore di valutazione e non una violazione dell’obbligo di motivazione e saranno esaminati nell’ambito del terzo motivo.

103

In quarto luogo, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente, sollevato nella replica, secondo cui il Consiglio non fornirebbe alcuna spiegazione ragionevole che indichi in che modo essa si trovava nella stessa situazione delle «persone responsabili» degli attacchi di droni in Ucraina. Infatti, sebbene il considerando 3 degli atti iniziali faccia riferimento ad attacchi di missili e di droni perpetrati dalla Federazione russa contro civili e beni e infrastrutture civili in Ucraina, è giocoforza constatare che tale considerando descrive il contesto generale in cui si inseriscono gli atti iniziali, così come il considerando 4 di questi stessi atti, che fa riferimento alla gravità della situazione in Ucraina. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, gli atti iniziali non mirano a porla nella stessa situazione delle persone responsabili di tali attacchi.

104

Pertanto, dalla motivazione degli atti impugnati risulta che le ragioni specifiche e concrete che hanno indotto il Consiglio ad inserire e, successivamente, a mantenere il nome della ricorrente negli elenchi controversi sono indicate in modo sufficientemente chiaro per consentirle di comprenderle e permettere al Tribunale di esercitare il suo controllo al riguardo.

105

Risulta da quanto precede che il motivo basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto.

Sul motivo relativo ad una violazione del diritto di essere ascoltato

106

Nel ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 41 della Carta e, in particolare, la violazione del diritto di essere ascoltato. A suo avviso, il Consiglio avrebbe dovuto consultarla prima dell’adozione degli atti iniziali, poiché non era necessario creare un effetto sorpresa. In proposito, in primo luogo, essa sostiene che gli strumenti finanziari della Fortenova Group da essa detenuti rimanevano attivi situati nell’Unione anche in caso di cambiamento di proprietà e che non sussisteva quindi alcun rischio che gli strumenti finanziari fossero spostati al di fuori dell’Unione e al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330.

107

In secondo luogo, la ricorrente afferma che gli strumenti finanziari erano già stati congelati dalla Fortenova Group quando essa era detenuta dalla Sberbank. Ad avviso della ricorrente, concederle l’opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell’inserimento iniziale del suo nome negli elenchi controversi non sarebbe stato quindi pregiudizievole e non avrebbe comportato alcuna fuga di beni al di fuori dell’Unione.

108

Nella sua memoria di adattamento relativa agli atti di mantenimento del settembre 2023, la ricorrente sostiene che una decisione di mantenere il nome di una persona negli elenchi controversi deve essere preceduta da una comunicazione degli elementi posti a carico nonché dall’opportunità conferita alla persona interessata di essere ascoltata. Orbene, il Consiglio non l’avrebbe contattata prima del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi.

109

Lo stesso varrebbe per gli atti di mantenimento del marzo 2024, che il Consiglio avrebbe adottato in violazione del suo obbligo di riesame periodico.

110

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

111

Va ricordato che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a qualunque persona la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 75 e giurisprudenza citata).

112

Nell’ambito di una procedura volta ad adottare la decisione di inserire il nominativo di una persona nell’elenco di cui all’allegato di un atto contenente misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata i motivi e gli elementi posti a suo carico sui quali tale autorità prevede di fondare la sua decisione. In occasione di questa comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a tale persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 111 e 112).

113

L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette, tuttavia, limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 101 e giurisprudenza citata).

114

In proposito, la Corte ha più volte dichiarato che i diritti della difesa potevano essere soggetti a limitazioni o a deroghe, in particolare nel settore delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 67 e giurisprudenza citata).

115

Inoltre, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

116

Occorre inoltre ricordare che il giudice dell’Unione distingue, da un lato, l’inserimento iniziale del nome di una persona negli elenchi di cui trattasi e, dall’altro, il mantenimento del nome di tale persona in detti elenchi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2015, Al-Chihabi/Consiglio, T‑593/11, EU:T:2015:249, punto 40).

117

È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente.

– Sugli atti iniziali

118

In materia di misure restrittive, occorre ricordare che, nel caso di una decisione iniziale, il Consiglio non è tenuto a comunicare previamente alla persona o all’entità interessata i motivi sui quali intende fondare l’inserimento del nome di tale persona o entità negli elenchi controversi. Affinché l’efficacia di una misura di questo genere non sia compromessa, tale misura deve infatti, per la sua stessa natura, poter dispiegare un effetto sorpresa e potersi applicare immediatamente. In un’ipotesi del genere, è sufficiente, in linea di principio, che l’istituzione proceda a comunicare la motivazione alla persona o all’entità interessata e le riconosca il diritto di essere ascoltata in concomitanza con l’adozione di detta decisione o immediatamente dopo tale adozione (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 61, e del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, EU:T:2009:401, punti 92 e 93).

119

Inoltre, occorre sottolineare che né le disposizioni pertinenti della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, né il principio generale del rispetto dei diritti della difesa conferiscono agli interessati il diritto ad un’audizione formale, essendo sufficiente la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 97 e giurisprudenza citata).

120

Nel caso di specie, occorre rilevare che il nome della ricorrente è stato inserito per la prima volta negli elenchi controversi dagli atti iniziali. Come risulta dal precedente punto 11, la comunicazione dei motivi dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi è stata oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 dicembre 2022.

121

In applicazione della giurisprudenza ricordata al precedente punto 118, il Consiglio non era tenuto, nelle circostanze del caso di specie, a raccogliere le osservazioni della ricorrente prima dell’adozione degli atti iniziali.

122

Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente secondo cui l’effetto sorpresa non era necessario alla luce della circostanza che i suoi fondi erano già congelati.

123

Infatti, nel caso di specie, sebbene i fondi della ricorrente all’interno della Fortenova Group siano già stati congelati prima dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi a seguito dell’inserimento del nome della Sberbank, occorre altresì prendere in considerazione il fatto che una delle conseguenze dell’operazione di cui trattasi era proprio quella di scongelare i fondi della ricorrente. Infatti, in udienza, la ricorrente ha riconosciuto che i fondi da essa detenuti nella Fortenova Group avrebbero dovuto essere scongelati a seguito dell’operazione datata 31 ottobre 2022 con la quale essa era stata venduta dalla Sberbank ad un investitore emiratino. Ciò è confermato anche dal messaggio di posta elettronica inviato dall’investitore emiratino alla Fortenova Group, datato 20 novembre 2022, incluso nel primo fascicolo WK nella parte «Prove supplementari», in cui si precisava che, a tale data, la ricorrente non era più controllata da un’entità sottoposta a misure restrittive e chiedeva, in sostanza, di poter partecipare e far uso dei suoi diritti di voto in occasione delle future riunioni della Fortenova Group. Pertanto, anche se lo stesso Consiglio non ha riconosciuto tale vendita, esso non poteva avere la certezza che ciò sarebbe valso anche per tutti gli operatori economici che dovevano attuare il congelamento dei fondi in questione. Tenuto conto del rischio di sblocco dei fondi, il Consiglio ha giustamente ritenuto che un effetto sorpresa fosse necessario nel caso di specie al fine di garantire l’efficacia delle misure restrittive.

124

Da quanto precede risulta che il Consiglio non ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata nell’ambito dell’adozione degli atti iniziali.

– Sugli atti di mantenimento del settembre 2023

125

Nel caso di una decisione consistente nel mantenere misure restrittive nei confronti di una persona già interessata da queste ultime, il Consiglio è tenuto a comunicare a tale persona gli elementi di cui dispone per fondare la sua decisione e deve consentirle di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico prima dell’adozione di tale decisione. Il rispetto di questo duplice obbligo procedurale deve precedere l’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62 e giurisprudenza citata, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti da 111 a 113 e giurisprudenza citata).

126

Tuttavia, occorre rilevare che il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono misure restrittive nei confronti di persone già interessate da tali misure si impone quando il Consiglio ha preso in considerazione nuovi elementi a carico di tali persone e non quando un siffatto mantenimento è fondato sugli stessi motivi che hanno giustificato l’adozione dell’atto iniziale che impone le misure restrittive in questione (sentenze del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 67, e del 7 giugno 2023, Shakutin/Consiglio, T‑141/21, non pubblicata, EU:T:2023:303, punto 74).

127

Qualora il mantenimento del nome della persona o dell’entità interessata in un elenco di persone o di entità destinatarie di misure restrittive sia fondato sulla stessa motivazione che ha giustificato l’adozione dell’atto iniziale senza che siano stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti, il Consiglio non è tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli elementi a suo carico (sentenza del 22 giugno 2022, Haswani/Consiglio, T‑479/21, non pubblicata, EU:T:2022:383, punto 85; v. altresì, in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Central Bank of Iran/Consiglio, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, punti 32 e 33).

128

Nel caso di specie, il Consiglio ha informato la ricorrente, con lettera del 15 settembre 2023, del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. In proposito, poiché la motivazione degli atti di mantenimento del settembre 2023 per quanto riguarda la ricorrente non è cambiata e il Consiglio non ha prodotto nuovi elementi a carico per completare la base documentale sulla quale si basava il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, esso non era tenuto, di propria iniziativa e senza una richiesta della ricorrente in tal senso, a comunicarle nuovamente gli elementi posti a suo carico e a darle l’opportunità di presentare osservazioni.

129

Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo per quanto riguarda gli atti di mantenimento del settembre 2023.

– Sugli atti di mantenimento del marzo 2024

130

Come risulta dal precedente punto 21, il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi controversi dagli atti di mantenimento del marzo 2024 per motivi invariati. Inoltre, occorre rilevare che, ai fini dell’adozione di tali atti, il Consiglio non si è basato su alcun nuovo elemento a carico. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 125 a 127, il Consiglio non era tenuto, per rispettare il diritto della ricorrente di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli stessi elementi posti a suo carico e a sentirla prima dell’adozione degli atti di mantenimento del marzo 2024.

131

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il Consiglio non l’abbia ascoltata prima del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 125 a 127, non può costituire una violazione dell’obbligo di riesame del Consiglio.

132

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato.

Sul motivo vertente su un errore di valutazione

– Considerazioni preliminari

133

In via preliminare, se è certamente vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare, caso per caso, se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi siano soddisfatti, resta il fatto che i giudici dell’Unione devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punti 54 e 55, e del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 61 e giurisprudenza citata).

134

Peraltro, occorre sottolineare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta postula segnatamente che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 128).

135

Tale valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 20 luglio 2017, Badica e Kardiam /Consiglio, T‑619/15, EU:T:2017:532, punto 99 e giurisprudenza citata).

136

È all’autorità competente dell’Unione che incombe, in caso di contestazione, il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. È necessario che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 121 e 122, e del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 57).

137

In proposito, occorre sottolineare che il contesto delle misure in questione deve essere preso in considerazione e che il grado di prova che può essere richiesto al Consiglio deve essere adeguato a causa della difficoltà di accesso a prove e ad elementi di informazione oggettivi (v. sentenza del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 102 e giurisprudenza citata).

138

Inoltre, occorre rilevare che l’attività del giudice dell’Unione è disciplinata dal principio di libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta, considerando, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenza del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio, T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 107 e giurisprudenza citata).

139

Inoltre, occorre ricordare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punti 58 e 59).

140

Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 112 e giurisprudenza citata).

141

È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se il Consiglio sia incorso in errori di valutazione decidendo di inserire e poi di mantenere il nome della ricorrente negli elenchi controversi.

142

Nel caso di specie, occorre rilevare che, per giustificare l’inserimento, poi il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, il Consiglio si è basato sugli elementi di prova contenuti, rispettivamente, nel primo fascicolo WK e nel secondo e nel terzo fascicolo WK.

143

Il primo fascicolo WK contiene i seguenti elementi di prova:

–

una sentenza del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) del 6 settembre 2022 (documento n. 1),

–

un documento proveniente dalla Kroll Issuer Services Ltd datato 5 aprile 2022 (documento n. 2);

–

una cattura di schermata del sito della Fortenova Group (documento n. 3);

–

un estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche datato 14 settembre 2022 (documento n. 4);

–

un estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche datato 3 novembre 2022 (documento n. 5);

–

un articolo dell’agenzia di stampa Reuters del 3 novembre 2022 (documento n. 6);

–

un articolo di stampa di Euractiv dell’8 novembre 2022 (documento n. 7);

–

un articolo di stampa di Bloomberg News del 21 novembre 2022 (documento n. 8);

–

un comunicato stampa del sito Internet della Fortenova Group del 12 marzo 2021 (documento n. 9);

–

una cattura di schermata del sito Internet della Fortenova Group (documento n. 10);

–

una cattura di schermata del sito Internet GFC Media Group (documento n. 11);

–

un articolo del giornale Večernji list dell’8 novembre 2022 (documento n. 12).

144

Il primo fascicolo WK contiene altresì vari documenti raggruppati sotto il titolo «Prove supplementari» comprendenti i seguenti documenti:

–

scritture depositate nell’ambito di un contenzioso tra un investitore emiratino, in particolare, e la Fortenova Group dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) e i suoi allegati, vale a dire una lettera del Ministero degli Affari esteri ed europei croata datata 25 novembre 2022, un estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardante la ricorrente datato 31 ottobre 2022, una prova di pagamento in data 31 ottobre 2022 effettuato a favore della Sberbank dal fondo specializzato utilizzato dall’investitore emiratino, un estratto del registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche relativo a tale fondo specializzato datato 22 novembre 2022, una dichiarazione dell’investitore emiratino datata 22 novembre 2022, una lettera della Fortenova Group indirizzata alla ricorrente il 22 novembre 2022, una relazione annuale del 2021 della Fortenova Group TopCo;

–

un messaggio di posta elettronica datato 20 novembre 2022 dell’investitore emiratino alla Fortenova Group STAK;

–

un memorandum di uno studio legale datato 14 dicembre 2022 e inviato alla Fortenova Group e relativi allegati, tra cui il contratto di cessione della ricorrente concluso tra, da un lato, la SBC Aktiv e la SBK Uranium e, dall’altro, l’investitore emiratino, il contratto di mutuo tra l’investitore emiratino e il fondo specializzato utilizzato per concludere la transazione, estratti dal registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardanti la ricorrente datati 31 ottobre 2022 e 15 novembre 2022, l’accordo di cessione del diritto di credito datato 31 ottobre 2022 tra la Sberbank e l’investitore emiratino, una prova di pagamento in data 31 ottobre 2022 effettuato a favore della Sberbank dal fondo specializzato utilizzato dall’investitore emiratino, estratti dal registro nazionale unificato russo delle persone giuridiche riguardanti tale fondo specializzato datati 8 novembre 2022 e 24 novembre 2022, un avviso di esecuzione dell’obbligazione da parte di un terzo indirizzato dall’investitore emiratino alla Sberbank.

145

Il secondo fascicolo WK contiene unicamente una sentenza del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), datata 29 dicembre 2022.

146

Il terzo fascicolo WK contiene unicamente la sintesi di una prova classificata che così recita: «Prova basata sui registri ufficiali delle società, che conferma che la SBK Art LLC è una società figlia controllata dal governo della Federazione russa».

– Sull’affidabilità degli elementi di prova forniti dal Consiglio

147

La ricorrente mette in discussione l’affidabilità degli elementi di prova contenuti nel primo fascicolo WK sui quali il Consiglio si è basato per inserire il suo nome negli elenchi controversi, considerando questi ultimi come provenienti da fonti inaffidabili, vale a dire articoli di stampa e di blog di qualità mediocre pubblicati su Internet. In particolare, la ricorrente sostiene che gli articoli dei media contenuti nel primo fascicolo WK si limitano a riprendere dichiarazioni ufficiali del presidente-direttore generale (amministratore delegato) della Fortenova Croazia. Inoltre, la ricorrente mette in discussione il valore probatorio del documento proveniente da uno studio legale che sarebbe privo di informazioni in particolare sul suo autore e che sarebbe stato redatto nell’interesse della Fortenova Group.

148

Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente. Esso sostiene di non essersi limitato ad articoli di stampa, ma di aver raccolto anche elementi di prova provenienti da documenti ufficiali e da procedimenti giudiziari dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi.

149

Occorre ricordare che, in assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, relazioni, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione analoghe. Orbene, secondo la giurisprudenza, gli articoli di stampa possono essere utilizzati per corroborare l’esistenza di taluni fatti quando sono sufficientemente concreti, precisi e concordanti quanto ai fatti ivi descritti. Al riguardo, sarebbe eccessivo e sproporzionato esigere che il Consiglio conduca esso stesso indagini in loco sulla veridicità di fatti riferiti da numerosi media (v. sentenza del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 59 e giurisprudenza citata).

150

In via preliminare si deve osservare che la ricorrente contesta l’affidabilità degli elementi di prova contenuti unicamente nel primo fascicolo WK.

151

Anzitutto, occorre respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui, per l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi, il Consiglio si basa unicamente su articoli di stampa e di blog di qualità mediocre. Infatti, si deve constatare che gli articoli di stampa provengono da fonti d’informazione digitali di origini diverse, come Reuters (documento n. 6), Euractiv (documento n. 7) o Bloomberg News (documento n. 8). Per quanto riguarda l’affidabilità degli elementi di prova presentati dal Consiglio, occorre ricordare, come sottolineato al precedente punto 149, che, in assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, relazioni, articoli di stampa o altre fonti di informazione analoghe. La ricorrente non produce inoltre alcun altro elemento idoneo a rimettere in discussione l’affidabilità di detti elementi di prova.

152

La ricorrente, poi, sostiene che gli articoli di stampa si limiterebbero a riprendere dichiarazioni di un rappresentante della Fortenova Group. In proposito, per quanto riguarda il documento n. 6 del primo fascicolo WK, che è un articolo di Reuters, e il documento n. 7, che è un articolo di Euractiv, occorre rilevare che essi non menzionano dichiarazioni di un rappresentante della Fortenova Group. Per quanto riguarda il documento n. 8, che è un articolo di Bloomberg News, occorre rilevare che tale pubblicazione cita effettivamente le dichiarazioni di un rappresentante della Fortenova Group e riporta anche quelle di un rappresentante della Sberbank. Tuttavia, il solo fatto che un articolo di stampa menzioni le dichiarazioni di un rappresentante di una società non è di per sé tale da rimettere in discussione il valore probatorio di detto elemento di prova, il quale contiene anche altre informazioni. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’erroneità delle dichiarazioni e delle informazioni che vi erano contenute.

153

Alla luce di quanto precede, e in assenza di elementi dedotti dalla ricorrente idonei a rimettere in discussione l’affidabilità delle fonti utilizzate dal Consiglio, si deve riconoscere loro un carattere ragionevole e affidabile, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 138.

154

Infine, per quanto riguarda il documento proveniente da uno studio legale che fa parte dei documenti aggiunti dal Consiglio nella parte «Prove supplementari» del primo fascicolo WK, occorre, al pari del Consiglio, constatare che tale parere giuridico predisposto su richiesta della Fortenova Group ha scarso valore probatorio.

– Sull’applicazione alla ricorrente del criterio di associazione

155

La ricorrente afferma, in sostanza, che il Consiglio non fornisce elementi concreti, precisi e concordanti che consentano di costituire una base fattuale sufficiente per suffragare l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi in base al criterio di associazione. La ricorrente contesta il fatto che la Sberbank continuerebbe a controllarla e sostiene che il Consiglio non ha fornito la prova di un siffatto controllo effettivo. In primo luogo, la ricorrente contesta la parte dei motivi di inserimento secondo cui la Sberbank l’avrebbe asseritamente venduta sostenendo che tale vendita rientra nell’ambito del diritto russo e che il Consiglio non ha dimostrato che essa non aveva avuto luogo.

156

In secondo luogo, la ricorrente nega che il fatto che uno degli amministratori in seno alla Fortenova Group, anch’esso dipendente della Sberbank, sia rimasto in servizio dopo la sua vendita da parte della Sberbank dimostra il controllo di quest’ultima, tanto più che i suoi beni e i suoi diritti di voto in seno alla Fortenova Group erano congelati e non le avrebbero consentito di procedere alla sostituzione di tale amministratore.

157

In terzo luogo, la ricorrente contesta l’analisi formulata nel documento di uno studio legale contenuto nel primo fascicolo WK, che conclude di non disporre di informazioni sufficienti per pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione della sua vendita da parte della Sberbank e sulle circostanze di tale vendita. La ricorrente sostiene che le circostanze della vendita così come il finanziamento della transazione grazie ad un prestito di una banca russa non erano insoliti.

158

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi di prova contenuti nel primo fascicolo WK non consentono di dimostrare che la Sberbank la controllava il giorno dell’adozione degli atti iniziali.

159

In particolare, la ricorrente contesta un documento del primo fascicolo WK proveniente dal Ministero degli Affari esteri ed europei croato, secondo il quale essa sarebbe sempre sotto il controllo della Sberbank, in particolare per il fatto che non era stata presentata alcuna domanda di autorizzazione alla sua vendita presso le autorità croate. La ricorrente afferma che queste ultime non erano tenute ad autorizzare tale vendita, dato che l’articolo 17, lettera e), del regolamento n. 269/2014, ai sensi del quale tale regolamento si applica «a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione», non era applicabile.

160

Nella replica, da un lato, la ricorrente aggiunge che la posizione del Consiglio che mette in discussione la validità dell’operazione con la quale essa è stata venduta dalla Sberbank ad un investitore emiratino è infondata. Infatti, stando a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale transazione che coinvolgerebbe un venditore russo (Sberbank), un attivo russo (ricorrente) e un acquirente emiratino non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 269/2014. Secondo la ricorrente, la Sberbank era libera di venderla senza ricorrere alla deroga prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014.

161

Dall’altro lato, la ricorrente contesta l’argomento del Consiglio vertente sull’elusione, dato che una transazione conclusa al di fuori dell’Unione riguardante beni esteri e con un acquirente straniero non potrebbe costituire un’elusione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 269/2014.

162

La ricorrente ribadisce nelle memorie di adattamento relative agli atti di mantenimento del settembre 2023 e del marzo 2024 l’argomento secondo cui il Consiglio non avrebbe prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse in modo concludente un’associazione tra essa e la Sberbank.

163

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Croazia, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

164

Occorre rilevare che i motivi degli atti impugnati si basano sul criterio di associazione previsto all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 e all’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330.

165

In proposito occorre sottolineare che, sebbene la nozione di «associazione» sia spesso utilizzata negli atti del Consiglio relativi alle misure restrittive, essa non è di per sé definita e il suo significato dipende dai contesti e dalle circostanze di cui trattasi. Ciò premesso, si può ritenere che una siffatta nozione riguardi persone fisiche o giuridiche che sono, in generale, vincolate da interessi comuni che, pur senza richiedere necessariamente un legame attraverso un’attività economica, non possono tuttavia fondarsi esclusivamente su un legame familiare (sentenza del 25 ottobre 2023, QF/Consiglio, T‑386/22, non pubblicata, EU:T:2023:670, punto 54; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2023, Prigozhina/Consiglio, T‑212/22, non pubblicata, EU:T:2023:104, punti 93, 103 e 104 e giurisprudenza citata).

166

Il criterio di associazione può quindi essere interpretato nel senso che esso riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità che presenti un legame, come definito al precedente punto 165, con una persona sottoposta a misure restrittive sulla base di uno dei criteri di inserimento previsti dalla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 e dal regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330.

167

Inoltre, qualora un’entità appartenga a, o sia controllata da, un’entità oggetto di misure restrittive sulla base di uno dei criteri di inserimento previsti dalla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e dal regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, il vincolo di capitale o di controllo che unisce queste due entità costituisce chiaramente un legame nel senso descritto al precedente punto 165, qualora esista un rischio non trascurabile che l’entità controllante in questione eserciti pressioni sull’entità che le appartiene o che essa controlla per eludere l’effetto delle misure che la riguardano (v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 114).

168

Occorre ricordare che i motivi con i quali il nome della ricorrente è stato inserito negli elenchi controversi figurano al precedente punto 10 e che essi sono rimasti immutati negli atti di mantenimento del marzo 2023, del settembre 2023 e del marzo 2024. Ne risulta, in sostanza, che il nome della ricorrente è stato inserito, poi mantenuto, negli elenchi controversi in quanto entità associata alla Sberbank, a causa della sua qualità di controllata di quest’ultima, specificamente creata ai fini della detenzione degli interessi della Sberbank nella Fortenova Group e a causa del controllo effettivo che la Sberbank conservava sulla ricorrente, nonostante l’asserito trasferimento delle sue azioni ad un imprenditore degli Emirati arabi uniti.

169

In tale contesto, occorre verificare se gli elementi di prova presentati dal Consiglio ai fini dell’adozione degli atti impugnati soddisfino l’onere della prova ad esso incombente e costituiscano un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per suffragare i motivi di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi in base al criterio di associazione.

170

Nel caso di specie, per quanto riguarda la qualità della ricorrente di controllata della Sberbank, ai fini della detenzione degli interessi della Sberbank nella Fortenova Group, è pacifico tra le parti che la Sberbank deteneva il 100% della ricorrente tramite le sue controllate SBK Uranium e SBC Aktiv quando il nome della Sberbank è stato aggiunto negli elenchi controversi dalla decisione 2022/1272 e dal regolamento di esecuzione 2022/1270. Inoltre, la ricorrente non contesta di essere stata costituita il 10 dicembre 2021 come fondo specializzato al fine di detenere i certificati di deposito e le obbligazioni convertibili detenuti dalla Sberbank nella Fortenova Group, vale a dire nella società Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi. La ricorrente non contesta neppure che, il 5 aprile 2022, la Sberbank le abbia trasferito detti certificati di deposito e obbligazioni convertibili.

171

Orbene, il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione 2022/1272 e il regolamento di esecuzione 2022/1270 con i quali ha inserito, al numero 108, il nome della Sberbank negli elenchi controversi. In applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, alla data dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, ossia il 21 luglio 2022, tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalla Sberbank nell’Unione sono stati congelati e nessun fondo o risorsa economica poteva essere messo, direttamente o indirettamente, a sua disposizione, il che includeva in particolare i certificati di depositi e le obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi, detenuti da essa indirettamente, tramite la ricorrente. Inoltre, i diritti di voto e di partecipazione connessi a tali certificati di depositi e a tali obbligazioni convertibili erano anch’essi congelati a partire da questa stessa data, in quanto essi costituivano risorse economiche ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014.

172

Di conseguenza, l’unica finalità della ricorrente era quella di detenere in quanto fondo specializzato i certificati di depositi e le obbligazioni convertibili della Sberbank nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi, i quali erano stati congelati a seguito dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi.

173

La ricorrente non contesta che i certificati di deposito e le obbligazioni convertibili da essa detenuti nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi siano stati congelati a partire dall’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi. Tuttavia, la ricorrente afferma di aver cessato di essere una controllata della Sberbank dal 31 ottobre 2022, quando sarebbe stata venduta dalle controllate della Sberbank che la detenevano, vale a dire la SBK Uranium e la SBC Aktiv, ad un investitore emiratino, e fa valere che, di conseguenza, alla data dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi, vale a dire il 16 dicembre 2022, e alla data di adozione degli atti di mantenimento del marzo 2023, del settembre 2023 e del marzo 2024, essa non era più una controllata della Sberbank.

174

Per quanto riguarda tale vendita, il primo fascicolo WK contiene l’atto di cessione della ricorrente, firmato dalla SBK Uranium e dalla SBC Aktiv e da un investitore emiratino, e il contratto di vendita tra la Sberbank e tale investitore emiratino, avente ad oggetto un credito detenuto dalla Sberbank a seguito del trasferimento alla ricorrente, il 5 aprile 2022, dei certificati di deposito e delle obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo. Il primo fascicolo WK contiene altresì il contratto di mutuo concluso tra il fondo specializzato (utilizzato dall’investitore emiratino per l’acquisizione della ricorrente) e una banca russa, nonché la prova del bonifico effettuato da tale banca a tale fondo il 31 ottobre 2022 e del bonifico effettuato da detto fondo alla Sberbank alla stessa data per il pagamento di tale credito.

175

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Croazia, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, ritiene che tale vendita non abbia effetti nell’Unione, in quanto non è stata autorizzata da un’autorità nazionale competente conformemente alla deroga prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014.

176

In proposito, occorre ricordare che dal precedente punto 171 risulta che, a partire dall’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, il 21 luglio 2022, i certificati di deposito e le obbligazioni convertibili detenuti dalla ricorrente nella Fortenova Group TopCo situata nell’Unione sono stati congelati in applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014.

177

L’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 definisce la nozione di «congelamento di fondi» come «il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio».

178

Di conseguenza, come risulta dall’applicazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 al caso di specie, i certificati di deposito e le obbligazioni convertibili detenuti dalla ricorrente non potevano più, dall’inserimento del nome della Sberbank negli elenchi controversi, ossia il 21 luglio 2022, essere oggetto di alcun movimento, trasferimento, modifica, utilizzo o accesso che avrebbe avuto come conseguenza, in particolare, un cambiamento della loro proprietà, del loro possesso o qualsiasi altra modifica che avrebbe potuto consentirne l’utilizzo.

179

Le uniche possibilità che detti certificati di deposito e le obbligazioni convertibili detenuti dalla ricorrente fossero scongelati consistevano nel ritiro del nome della Sberbank dagli elenchi controversi o nell’applicazione di una delle deroghe previste dal regolamento n. 269/2014.

180

In proposito occorre constatare che, al momento dell’inserimento del nome della Sberbank negli elenchi controversi, il Consiglio, con la decisione 2022/1272, ha inserito all’articolo 2, paragrafo 15, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, una deroga specificamente per la Sberbank, iscritta al numero 108, che prevede, a determinate condizioni, lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati. Inoltre, l’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 contiene la stessa deroga formulata in termini identici a quelli dell’articolo 2, paragrafo 15, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329.

181

Occorre ricordare che la ricorrente detiene certificati di deposito e obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi. Inoltre, è pacifico tra le parti che non è stata richiesta alcuna autorizzazione all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, né, d’altronde, a nessun’altra autorità nazionale di uno Stato membro, in merito alla cessione della ricorrente all’investitore emiratino. Ciò è peraltro confermato dagli elementi di prova nn. 7, 8 e 9 del primo fascicolo WK, che sono articoli pubblicati rispettivamente dalla Reuters, dall’Euractiv e dalla Bloomberg News, secondo i quali il trasferimento della ricorrente dalla Sberbank all’investitore emiratino non sarebbe stato oggetto di una domanda di autorizzazione presso le autorità croate o dei Paesi Bassi.

182

Secondo la ricorrente, l’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014 è applicabile solo se un’operazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 269/2014, il che non si verificherebbe nel caso di specie, dato che l’operazione di cui trattasi riguardava il trasferimento di proprietà di un’entità russa, ossia essa stessa, conformemente al diritto russo, e coinvolgeva persone fisiche o giuridiche che non erano cittadine dell’Unione e non erano stabilite nell’Unione.

183

In primo luogo, occorre stabilire se il regolamento n. 269/2014 fosse applicabile all’operazione con la quale la Sberbank, tramite le sue controllate SBC Aktiv e SBK Uranium, ha ceduto la ricorrente all’investitore emiratino.

184

In proposito, occorre ricordare che l’articolo 17, lettera a), del regolamento n. 269/2014 dispone che tale regolamento si applica «nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo».

185

Nel caso di specie, occorre constatare che l’operazione di cui trattasi è stata effettuata tra la Sberbank, tramite le sue controllate SBC Aktiv e SBK Uranium con sede in Russia, e un investitore emiratino, e riguarda la vendita di una società con sede in Russia, vale a dire la ricorrente. Tuttavia, come risulta dal documento n. 1 del primo fascicolo WK, la ricorrente è stata creata come fondo specializzato al solo scopo di detenere gli interessi della Sberbank nella Fortenova Group, vale a dire i certificati di deposito e le obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi, che sono stati trasferiti alla ricorrente il 5 aprile 2022. Di conseguenza, sebbene la ricorrente sia una società con sede in Russia, essa detiene fondi situati nell’Unione sotto forma di certificati di deposito e di obbligazioni convertibili in una società stabilita nell’Unione.

186

Dato che la cessione da parte della Sberbank della ricorrente all’investitore emiratino avrebbe avuto come conseguenza il trasferimento di tali fondi situati nel territorio dell’Unione, in applicazione dell’articolo 17, lettera a), del regolamento n. 269/2014, tale regolamento era applicabile alla cessione da parte della Sberbank della ricorrente all’investitore emiratino.

187

In secondo luogo, occorre stabilire se la deroga prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014 fosse applicabile all’operazione in questione con la quale la ricorrente è stata venduta all’investitore emiratino.

188

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 69 e giurisprudenza citata).

189

Occorre ricordare che l’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014 dispone che, «“[i]n deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell’entità inserita in elenco alla voce 108 dell’allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 31 ottobre 2022, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione».

190

Sotto un primo profilo, dalla formulazione dell’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014 risulta che tale deroga si applica alla vendita di diritti di proprietà posseduti direttamente o indirettamente dalla Sberbank in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.

191

In proposito, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui tale deroga non sarebbe applicabile alla transazione di cui trattasi, dato che l’oggetto di tale transazione era una società stabilita in Russia, ossia essa stessa, e non riguardava attivi situati nell’Unione. Infatti, come risulta dal precedente punto 170, alla data dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, quest’ultima deteneva il 100% della ricorrente tramite le sue controllate SBK Uranium e SBC Aktiv e la ricorrente deteneva certificati di deposito e obbligazioni convertibili nel capitale della Fortenova Group TopCo, situata nei Paesi Bassi. Di conseguenza, tali certificati di deposito e obbligazioni convertibili costituivano diritti di proprietà detenuti indirettamente dalla Sberbank in una persona giuridica stabilita nell’Unione, ossia la Fortenova Group Topco, società stabilita nei Paesi Bassi.

192

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’interpretazione sistematica dell’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014, occorre constatare che la deroga prevista da tale disposizione costituisce una deroga rispetto all’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, il quale prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, o alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati. In assenza di un’autorizzazione di sblocco come quella prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014, i fondi e le risorse economiche congelati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non possono essere scongelati e non possono essere oggetto di un trasferimento di proprietà.

193

Sotto un terzo profilo, tale conclusione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 269/2014. L’obiettivo delle deroghe previste da tale regolamento, come la deroga prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, è quello di circoscrivere chiaramente i casi in cui le entità inserite negli elenchi controversi possono chiedere autorizzazioni alle autorità nazionali competenti per vendere beni congelati e quindi di garantire l’efficacia delle misure restrittive. Di conseguenza, tale deroga rientra allora nell’ambito degli obiettivi di tale normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, che persegue obiettivi connessi alla necessità, tenuto conto della gravità della situazione, di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché queste ultime pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche che destabilizzano l’Ucraina nonché all’aggressione militare di tale paese.

194

Pertanto, la proprietà di fondi congelati, quali i beni situati all’interno dell’Unione detenuti dalla ricorrente nella Fortenova Group, non può essere trasferita da persone fisiche o giuridiche il cui nome è inserito negli elenchi controversi ad altre persone al di fuori dell’Unione, senza ricorrere a una deroga come quella prevista all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014.

195

Orbene, la vendita da parte della Sberbank della ricorrente, la cui unica finalità è quella di detenere certificati di depositi e obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo situata nell’Unione, avrebbe come conseguenza lo svincolo e il trasferimento di tali beni congelati a seguito dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi.

196

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014 era applicabile alla sua vendita all’investitore emiratino, cosicché era necessario chiedere e ottenere presso l’autorità dei Paesi Bassi competente un’autorizzazione per effettuare la transazione di cui trattasi.

197

Infatti, se una siffatta transazione fosse riconosciuta nell’Unione, in assenza di autorizzazione di un’autorità nazionale competente in forza di una deroga prevista dal regolamento n. 269/2014, ciò vanificherebbe gli effetti delle misure restrittive di cui è oggetto la Sberbank.

198

In proposito, occorre constatare che tale vendita non ha ottenuto una previa autorizzazione da parte di un’autorità nazionale competente conformemente all’articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, del regolamento n. 269/2014. Orbene, in assenza di una siffatta autorizzazione, tale vendita non può produrre effetti alla luce del diritto dell’Unione su misure restrittive. Il Consiglio ha quindi correttamente qualificato tale vendita come «asserito trasferimento» nei motivi dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi.

199

Ne consegue che il trasferimento da parte della Sberbank a un investitore emiratino dei certificati di depositi nonché delle obbligazioni convertibili, detenuti dalla ricorrente nella Fortenova Group TopCo in seno all’Unione e congelati dopo l’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, senza l’autorizzazione di un’autorità nazionale competente, è contrario alle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e, pertanto, deve essere considerato privo di effetti nel diritto dell’Unione.

200

Di conseguenza, dal punto di vista del diritto dell’Unione, l’asserita vendita della ricorrente a un investitore emiratino non ha modificato la sua situazione alla data di adozione degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del marzo 2023, del settembre 2023 e del marzo 2024 rispetto alla sua situazione alla data dell’inserimento del nome della Sberbank negli elenchi controversi. Infatti, la ricorrente continuava a detenere certificati di depositi e obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo congelati a seguito dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, i quali non potevano più essere oggetto di alcuna modifica né di alcun trasferimento di proprietà a partire da tale data senza autorizzazione di sblocco di tali fondi da parte di un’autorità nazionale competente.

201

Ne consegue che il fatto che la ricorrente continui a detenere i certificati di depositi e le obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo situata nei Paesi Bassi, i quali sono stati congelati a seguito dell’iscrizione del nome della Sberbank negli elenchi controversi, dimostra l’esistenza di interessi comuni che la vincolano alla Sberbank.

202

Alla luce di tutti questi elementi, si deve concludere che il Consiglio ha fornito un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a mettere in evidenza il fatto che la ricorrente era, alla data degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del marzo 2023, del settembre 2023 e del marzo 2024, una persona giuridica associata alla Sberbank, ai sensi del criterio di associazione, in quanto essa continuava a detenere interessi della Sberbank nella Fortenova Group.

203

Secondo la giurisprudenza, per quanto attiene al sindacato di legittimità di una decisione recante misure restrittive, in considerazione della loro natura preventiva, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/ Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 72 e giurisprudenza citata).

204

Pertanto, la fondatezza del motivo relativo alla qualità della ricorrente di controllata della Sberbank che detiene certificati di deposito e obbligazioni convertibili nella Fortenova Group TopCo giustifica, di per sé, il rigetto del secondo motivo, senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli altri motivi relativi al controllo effettivo che la Sberbank continuerebbe ad esercitare sulla ricorrente.

205

Ne consegue che occorre respingere il motivo vertente su un errore di valutazione.

Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

206

La ricorrente afferma che gli atti impugnati non contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione. Secondo la ricorrente, l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi non hanno lo scopo di aumentare il costo della guerra per la Federazione russa, ma mirano in realtà ad altri obiettivi connessi agli interessi economici della Repubblica di Croazia nella Fortenova Group, società che essa considera importante sul piano strategico.

207

La ricorrente sostiene che l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi sono superflui e sproporzionati. A suo avviso, poiché l’inserimento del nome della Sberbank negli elenchi controversi ha comportato il congelamento dei beni situati nell’Unione di tutte le sue controllate, non era necessario sanzionarla ulteriormente se, come sostiene il Consiglio, la Sberbank non aveva mai perso il suo controllo su di essa.

208

Peraltro, la ricorrente fa valere che la Fortenova Group era tenuta ad agire a seguito delle misure restrittive di cui era oggetto la Sberbank. Se la Fortenova Group avesse concluso che l’investitore emiratino non acquistava le azioni della ricorrente per proprio conto, gli strumenti finanziari in questione sarebbero rimasti congelati, anche se il Consiglio non avesse inserito il nome della ricorrente negli elenchi controversi.

209

Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

210

Il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenza del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 122).

211

Nel caso di specie, occorre rilevare che la designazione della ricorrente quale persona giuridica associata alla Sberbank persegue uno degli obiettivi della PESC. Infatti, l’adozione di misure restrittive nei confronti di entità associate a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti negli elenchi controversi sulla base di uno dei criteri previsti dalla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, risponde all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE di preservare la pace, di prevenire i conflitti e di rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Ne consegue che, alla luce degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive riguardanti la ricorrente, per quanto riguarda l’adeguatezza di dette misure, queste ultime non possono, in quanto tali, essere considerate inadeguate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 dicembre 2020, Kalai/Consiglio, T‑178/19, non pubblicata, EU:T:2020:580, punto 171 e giurisprudenza citata).

212

Nelle circostanze della presente causa, occorre altresì rilevare che, ai considerando da 2 a 10 della decisione 2022/329, il Consiglio ha menzionato un continuo deterioramento della situazione in Ucraina che ha portato, il 24 febbraio 2022, all’aggressione nei confronti dell’Ucraina da parte della Federazione russa in flagrante violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza di tale Stato. Pertanto, è a causa dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, caratterizzata dallo scoppio della guerra di aggressione condotta dalla Federazione russa, che il Consiglio ha ritenuto di dover ampliare la cerchia delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Orbene, da tale modo di procedere, fondato sulla progressività della compressione dei diritti in funzione dell’effettività delle misure, risulta dimostrata la proporzionalità delle stesse (v., per analogia, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/ Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 126, e del 25 gennaio 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 104).

213

Inoltre, riferendosi anche alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi associati a persone inserite negli elenchi controversi sulla base di uno dei criteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, il Consiglio poteva legittimamente sperare che le azioni della Federazione russa cessassero o diventassero più onerose per coloro che le intraprendevano, al fine di promuovere una cessazione della flagrante violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 157). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, esiste un rapporto tra l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi e l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive.

214

In proposito, occorre ricordare che l’importanza degli obiettivi perseguiti da un atto dell’Unione che istituisce un regime di misure restrittive è tale da giustificare conseguenze negative, anche di un certo peso, per taluni operatori, ivi compresi quelli che non hanno alcuna responsabilità in merito alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure in questione (v., per analogia, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 361, e del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 150).

215

L’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi quale persona giuridica associata alla Sberbank e le misure restrittive che ne derivano sono altresì necessari al fine di realizzare e attuare gli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE, in quanto misure alternative e meno vincolanti, quali un sistema di previa autorizzazione o un obbligo di giustificazione a posteriori dell’uso dei fondi versati, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente l’obiettivo perseguito, in particolare alla luce della possibilità di eludere le restrizioni imposte (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016, Makhlouf/Consiglio, T‑443/13, non pubblicata, EU:T:2016:27, punto 112, e del 25 gennaio 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 106). Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che misure alternative meno restrittive avrebbero consentito di raggiungere con pari efficacia tali obiettivi.

216

Peraltro, si deve constatare che la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, prevedono la possibilità di concedere autorizzazioni specifiche che consentano di scongelare fondi, altre attività finanziarie o altre risorse economiche e di rivedere periodicamente l’inserimento del nome delle persone o entità interessate negli elenchi controversi, al fine di consentire che le persone e le entità che non soddisfano più i criteri per figurare in detti elenchi ne siano cancellate.

217

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi è superfluo, in quanto i beni da essa detenuti erano già stati congelati a seguito dell’inserimento del nome della Sberbank, in primo luogo, occorre rilevare che la possibilità di iscrivere negli elenchi controversi anche persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone sanzionate deriva dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330.

218

In secondo luogo, un siffatto inserimento può anche mirare ad evitare un rischio di elusione delle misure restrittive. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza, quando i fondi di un’entità sono congelati, sussiste un rischio non trascurabile che quest’ultima eserciti una pressione sulle entità da essa possedute o controllate per eludere l’effetto delle misure che la riguardano, cosicché il congelamento dei fondi di tali entità è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate e garantire che tali misure non vengano eluse (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 58, e del 22 settembre 2016, NIOC e a./Consiglio, C‑595/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:721, punto 89).

219

Pertanto, contrariamente a quanto constatato dalla ricorrente, l’adozione degli atti impugnati che iscrivono e mantengono il suo nome negli elenchi controversi non era superflua anche se i beni da essa detenuti nell’Unione erano già congelati a seguito dell’inserimento del nome della Sberbank negli elenchi controversi. In proposito, da un messaggio di posta elettronica inviato dall’investitore emiratino alla Fortenova Group, datato 20 novembre 2022, incluso nel primo fascicolo WK nella parte «Prove supplementari», risulta in particolare che tale investitore considerava che, a tale data, la ricorrente non era più controllata da un’entità sottoposta a misure restrittive e chiedeva di poter partecipare e far uso dei suoi diritti di voto in occasione delle future riunioni della Fortenova Group.

220

Peraltro, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’inserimento del suo nome sarebbe un mezzo per tutelare gli interessi della Repubblica di Croazia. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, prevede che «[i]l Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro (...), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato». Pertanto, è il Consiglio che agisce all’unanimità, e non la Repubblica di Croazia, che ha preso la decisione di inserire il nome della ricorrente negli elenchi controversi al fine di perseguire gli obiettivi della PESC.

221

Ne consegue che occorre respingere il motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

222

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

223

Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese.

224

Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La SBK Art OOO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

3)

La Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

 

Mastroianni

Brkan

Tóth

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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