ECLI:EU:T:2025:632•Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025.#RWE Supply & Trading GmbH contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.#Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile.#Causa T-95/23.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025.#RWE Supply & Trading GmbH contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.#Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile.#Causa T-95/23.
ECLI:EU:T:2025:632Eu Chamb Extd 03 T25 giu 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
25 giugno 2025 ( *1 )
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile»
Nella causa T‑95/23,
RWE Supply & Trading GmbH, con sede in Essen (Germania), rappresentata da U. Scholz, H. Weßling e M. von Armansperg, avvocati,
ricorrente,
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel e G. Bertrand, in qualità di agenti, assistiti da R. van der Hout, J. Wiemer e C. Wagner, avvocati,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da M. van der Woude, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la RWE Supply & Trading GmbH, ricorrente, chiede, in via principale, l’annullamento della decisione A-002-2022 della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 9 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che respinge, in quanto irricevibile, il ricorso proposto dalla stessa avverso la decisione n. 03/2022 dell’ACER, del 25 febbraio 2022, sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «decisione iniziale»), poiché, in quest’ultima, l’ACER aveva fissato, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1o luglio 2022, un limite al prezzo al quale i fornitori di energia di bilanciamento, come la stessa ricorrente, potevano scambiare tale energia sulle piattaforme europee PICASSO e MARI, e, in subordine, l’annullamento della decisione iniziale. |
Fatti
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2 |
Con decisione n. 01/2020, del 24 gennaio 2020, l’ACER ha adottato, su proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «TSO»), una metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «metodologia controversa»), la quale prevedeva, in particolare, che i prezzi della fornitura di energia di bilanciamento non dovessero essere superiori o inferiori a un limite tecnico di prezzo pari a circa EUR 99999 per megawattora (MWh). |
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3 |
Il 2 giugno 2021 la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (in prosieguo: la «ENTSO-E») ha elaborato, a nome di tutti i TSO, una proposta di modifica della metodologia controversa diretta a sostituire il limite tecnico di prezzo esistente con un limite di prezzo pari a circa EUR 15 000/MWh (in prosieguo: la «proposta dei TSO»). Tale proposta era accompagnata da una nota esplicativa del 28 maggio 2021. |
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4 |
Dopo che la ENTSO-E le ha trasmesso la proposta dei TSO per approvazione, il 13 ottobre 2021 l’ACER ha proceduto a una consultazione pubblica sul suo sito Internet e ha invitato gli operatori del mercato interessati a presentare le loro osservazioni su tale proposta entro il 10 novembre 2021. La ricorrente ha partecipato a tale consultazione pubblica, presentando osservazioni su tutte le questioni sollevate dall’ACER nonché un parere giuridico sulla proposta dei TSO. |
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5 |
Dal 22 novembre al 6 dicembre 2021, l’ACER ha inviato, per consultazione, ai TSO, alla ENTSO-E e alle autorità di regolamentazione degli Stati membri (in prosieguo: le «ANR») una versione, da essa stessa modificata, della proposta dei TSO che essa aveva precedentemente trasmesso loro, corredata di una spiegazione delle modifiche. |
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6 |
Con la decisione iniziale, adottata il 25 febbraio 2022 e pubblicata sul suo sito Internet il 28 febbraio 2022, l’ACER ha respinto la proposta dei TSO, con la motivazione che essa non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6), e ha disposto il mantenimento in vigore del limite tecnico di prezzo esistente pari a circa EUR 99 999/MWh. Tuttavia, con l’allegato I della decisione iniziale, l’ACER ha modificato la metodologia controversa imponendo un limite temporaneo di prezzo pari a circa EUR 15 000/MWh applicabile esclusivamente agli scambi di energia di bilanciamento sulle piattaforme europee PICASSO e MARI, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1o luglio 2022. |
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7 |
Il 27 aprile 2022 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione iniziale dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»). |
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8 |
Con la decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione iniziale in quanto irricevibile, con la motivazione che la ricorrente non era legittimata a proporre un siffatto ricorso, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), in quanto non era destinataria della decisione iniziale e quest’ultima non la riguardava individualmente. |
Conclusioni delle parti
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9 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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10 |
L’ACER chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla domanda principale di annullamento della decisione impugnata
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11 |
A sostegno della domanda principale di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce in sostanza tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, il secondo, su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, il terzo, su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e nei principi generali del diritto dell’Unione. |
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12 |
L’ACER chiede il rigetto della domanda principale in quanto infondata. |
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13 |
Occorre iniziare dall’esame del secondo motivo di ricorso. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
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14 |
Secondo la ricorrente, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE ritenendo che la stessa ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso dinanzi a tale commissione, sebbene la decisione iniziale costituisse un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava alcuna misura di esecuzione. |
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15 |
La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha correttamente constatato, alla luce della giurisprudenza, che la decisione iniziale costituiva un atto regolamentare che la riguardava direttamente e non comportava alcuna misura di esecuzione e che, pertanto, era impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ciò non sarebbe contestato neppure dall’ACER nell’ambito del presente ricorso. |
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16 |
Tuttavia, secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha ritenuto erroneamente, nella decisione impugnata, che la stessa ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso avverso la decisione iniziale dinanzi a tale commissione, alla luce della formulazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. Infatti, come confermerebbero sia la dottrina sia la giurisprudenza, la legittimazione ad agire contro un atto regolamentare e, in definitiva, la tutela giurisdizionale che le sarebbero state concesse dall’articolo 263, quarto comma, TFUE non potrebbero, salvo violare l’articolo 47, primo comma, della Carta, riaprendo la lacuna nella tutela giurisdizionale degli amministrati dell’Unione che tale disposizione mirava proprio a colmare, essere indebitamente limitate dalle condizioni e dalle modalità di applicazione della procedura di ricorso amministrativo preliminare istituita nell’ambito dell’ACER, in forza dell’articolo 263, quinto comma, TFUE. Detta tutela giurisdizionale non può variare per la semplice ragione che istituzioni dell’Unione abbiano delegato taluni dei loro poteri ad organi o ad organismi esterni. |
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17 |
Secondo la ricorrente, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 poteva e doveva essere interpretato, alla luce del contesto e dell’obiettivo perseguito dagli autori dei Trattati di colmare una lacuna esistente nella tutela giurisdizionale, in un senso conforme alla tutela giurisdizionale conferita dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché, come risulterebbe dal considerando 34 e dall’articolo 29 del regolamento 2019/942 nonché dalla giurisprudenza, l’esaurimento della procedura amministrativa interna sarebbe un presupposto necessario per un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, in quanto solo le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi a quest’ultimo, qualsiasi restrizione del diritto di ricorso dinanzi a detta commissione equivarrebbe a una restrizione del diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione. Alla luce della giurisprudenza, non si potrebbe sostenere, a pena di violare i principi di uguaglianza davanti alla legge e di tutela giurisdizionale effettiva enunciati agli articoli 20 e 47 della Carta nonché il principio di economia procedurale e di compromettere l’effetto utile della procedura di ricorso interno dinanzi all’ACER, che la ricorrente fosse legittimata a proporre direttamente un ricorso di annullamento della decisione iniziale dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Del resto, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi stessa avrebbe constatato che l’assenza di mezzi di ricorso era «insoddisfacente». |
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18 |
L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede, in sostanza, il rigetto del secondo motivo di ricorso. |
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19 |
Al punto 35 della memoria di replica, la ricorrente indica che, «[c]on il suo secondo motivo di ricorso, [essa] lamenta una violazione [della terza ipotesi di cui all’] articolo 263, quarto comma, (…) TFUE a causa del rifiuto di riconoscere che essa è individualmente interessata e non una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (…) 2019/942, come sostiene la convenuta» al punto 52 del controricorso. |
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20 |
L’ACER ne deduce, al punto 33 della controreplica, che, «[i]n considerazione di tale chiarimento fornito dalla ricorrente, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto una violazione della terza ipotesi [di cui all’] articolo 263, quarto comma, [TFUE] è assolutamente inconcepibile» nel caso di specie, poiché tale disposizione non era applicabile al ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi. |
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21 |
Al riguardo, il giudice dell’Unione ha già riconosciuto che la presentazione di motivi attraverso la loro sostanza anziché la loro qualificazione giuridica, poteva essere sufficiente, a condizione che tali motivi emergessero con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del giudizio (v. sentenze del 23 settembre 2004, Italia/Commissione, C‑297/02, non pubblicata, EU:C:2004:550, punto 57 e giurisprudenza citata, e del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690, punto 33 e giurisprudenza citata; sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T‑232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 33). |
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22 |
Inoltre, la giurisprudenza consente di considerare che un’eccezione di illegittimità è stata sollevata implicitamente, qualora risulti relativamente chiaro dall’atto introduttivo che il ricorrente formula di fatto una tale censura (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T‑262/94, EU:T:1996:75, punto 37; del 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T‑829/16, EU:T:2018:840, punto 66, e del 21 dicembre 2022, Falke/Commissione, T‑306/21, EU:T:2022:834, punto 30). |
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23 |
Orbene, dal contenuto del secondo motivo di ricorso, quale sviluppato ai punti da 75 a 104 dell’atto introduttivo nonché ai punti da 35 a 49 della memoria di replica, risulta che la ricorrente deduce in sostanza che, per essere conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, che le conferisce la legittimazione ad agire dinanzi al giudice dell’Unione per l’annullamento di qualsiasi atto che, come la decisione iniziale, sia un atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all’articolo 20 della Carta, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 doveva essere interpretato dalla commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, nel senso che esso consentiva alla medesima ricorrente di proporre un ricorso dinanzi a tale commissione avverso detta decisione. |
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24 |
Le considerazioni menzionate al precedente punto 23 devono essere intese nel senso che esse comprendono, in sostanza, una duplice censura, vertente o su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 da parte della commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta (prima censura), o su un’eccezione di illegittimità implicita dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 per violazione di questi stessi principi e articoli della Carta (seconda censura). |
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25 |
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha confermato che l’atto introduttivo conteneva implicitamente una siffatta eccezione di illegittimità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
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26 |
Nei limiti in cui, in risposta a un’altra misura di organizzazione del procedimento, l’ACER ha obiettato che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 era stata sollevata tardivamente, nella risposta della ricorrente alla misura di organizzazione del procedimento rivoltale dal Tribunale, e doveva, pertanto e conformemente alla giurisprudenza derivante dal punto 23 della sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio (C‑442/04, EU:C:2008:276), dai punti 38 e 39 della sentenza del 26 giugno 2008, Alferink e a./Commissione (T‑94/98, EU:T:2008:226), e dai punti da 64 a 66 della sentenza del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione (T‑45/06, EU:T:2008:398), essere respinta in quanto irricevibile, occorre rilevare che le due censure menzionate al precedente punto 24 risultavano con sufficiente chiarezza dai punti da 75 a 86 nonché dai punti 102 e 103 dell’atto introduttivo. Si deve quindi respingere l’obiezione sollevata dall’ACER ed esaminare queste due censure nel merito. |
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27 |
In via preliminare, occorre osservare che, come riconosciuto dalle parti nelle loro memorie e dalla commissione dei ricorsi ai punti 40 e 50 della decisione impugnata, la decisione iniziale, benché adottata sotto forma di decisione indirizzata individualmente ai TSO della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo: la «regione CORE»), è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente senza comportare alcuna misura di esecuzione, ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, cosicché la ricorrente rientra, alla luce di tale decisione, nella categoria delle persone fisiche o giuridiche interessata dalla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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28 |
Ciò precisato, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente nell’ambito della prima censura, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 dovesse essere interpretato dalla commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, nel senso che esso conferisce alla ricorrente la legittimazione ad agire dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale, al fine di garantire la conformità di tale disposizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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29 |
Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una siffatta disposizione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione (v. sentenza del 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, punto 31 e giurisprudenza citata). Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, qualora i termini della stessa non ne delimitino esplicitamente la portata, occorre tener conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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30 |
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, relativo alle «[d]ecisioni impugnabili [dell’ACER]», «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le [ANR], può proporre un ricorso contro una decisione [dell’ACER], di cui all’articolo 2, lettera d), [di detto regolamento] presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente e individualmente». |
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31 |
Nel caso di specie, è pacifico che la decisione iniziale, con la quale l’ACER ha statuito su modifiche alla metodologia controversa proposte dai TSO della regione CORE, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2019/942, è una decisione dell’ACER che rientra nel novero dell’articolo 2, lettera d), di tale regolamento. |
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32 |
Dalla formulazione chiara e precisa dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 risulta che la ricorrente, in quanto persona giuridica non destinataria della decisione iniziale, la quale, conformemente al suo articolo 2, è indirizzata ai TSO della regione CORE, può proporre un ricorso avverso detta decisione unicamente se quest’ultima la riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente. |
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33 |
Se è vero che il requisito dell’incidenza individuale così enunciato dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 deve essere interpretato alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, quali garantiti dalla Carta, una siffatta interpretazione non può condurre ad escludere detto requisito, che è espressamente previsto dal testo, senza giungere ad un’interpretazione contra legem. |
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34 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che finanche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non può servire a fondare un’interpretazione contra legem (v. ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 30 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenze del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 61, e del 5 ottobre 2020, Brown/Commissione, T‑18/19, EU:T:2020:465, punto 111). |
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35 |
Perciò, occorre constatare che, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi poteva legittimamente non interpretare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 nel senso che esso autorizzava la ricorrente, in quanto persona giuridica ai sensi di tale disposizione, a proporre un ricorso dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale senza dover dimostrare che detta decisione la riguardava non solo direttamente, ma anche individualmente. |
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36 |
Pertanto, si deve respingere la prima censura in quanto infondata. |
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37 |
Occorre proseguire con l’esame nel merito della seconda censura, corrispondente all’eccezione di illegittimità implicita menzionata al precedente punto 24. |
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38 |
In proposito, è necessario ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità (sentenze del 4 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑403/99, EU:C:2001:507, punto 37, e del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 47). Analogamente, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 47; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 settembre 1988, Land de Sarre e a., 187/87, EU:C:1988:439, punto 19 e giurisprudenza citata). |
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39 |
Nel caso in esame, si deve rilevare che, nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, l’ACER, in subordine, nonché il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, in via principale, hanno sostenuto, in sostanza, che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 non era contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva né all’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, né al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta, in quanto esso non ostava a che, in casi come quello di specie, le persone fisiche o giuridiche non destinatarie di un atto dell’ACER di portata generale privo di misure di esecuzione e che erano interessate direttamente, ma non individualmente da tale atto, vale a dire la categoria di persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, proponessero direttamente un ricorso di annullamento di detto atto dinanzi al Tribunale. |
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40 |
Poiché la decisione iniziale è, nei suoi confronti, un atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona (v. precedente punto 27), la ricorrente appartiene alla categoria delle persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la quale, al pari delle altre due categorie di persone fisiche o giuridiche rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire le persone fisiche o giuridiche destinatarie dell’atto o direttamente e individualmente interessate da quest’ultimo, può proporre un ricorso contro tale atto dinanzi al giudice dell’Unione, alle condizioni previste all’articolo 263, primo e secondo comma, TFUE. |
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41 |
Tuttavia, secondo l’articolo 263, quinto comma, TFUE, gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. |
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42 |
Su proposta della Commissione, il legislatore dell’Unione ha previsto, agli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, letti alla luce del considerando 34 di detto regolamento, che le persone fisiche o giuridiche destinatarie degli atti dell’ACER o direttamente e individualmente interessate da questi ultimi devono, per motivi di economia procedurale, avere diritto di presentare ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. |
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43 |
In tale contesto e come risulta dalle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che non occorresse includere, tra le persone fisiche o giuridiche che potevano, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, proporre un ricorso avverso una decisione dell’ACER di cui all’articolo 2, lettera d), di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, in quanto, di norma, l’ACER adottava «decisioni individuali», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale regolamento, per le quali era esperibile il mezzo di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. Qualora l’ACER adottasse, come nel caso di specie (v. precedente punto 27), un atto regolamentare, il mezzo di ricorso previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe quindi direttamente esperibile. |
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44 |
Nei limiti in cui, al riguardo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, essa non poteva adire direttamente il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso la decisione iniziale in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve osservare che è pur vero che l’articolo 29 del regolamento 2019/942 dispone che «[i] ricorsi per l’annullamento di una decisione dell’ACER a norma [di detto] regolamento (…) possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] solo dopo l’esaurimento della procedura di ricorso [preliminare] di cui all’articolo 28 [di tale regolamento]» e che detta disposizione impone ai ricorrenti non privilegiati di chiedere dinanzi al Tribunale l’annullamento delle decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER, T‑684/19 e T‑704/19, EU:T:2022:138, punti da 35 a 42). |
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45 |
Tuttavia, occorre rilevare che la sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER (T‑684/19 e T‑704/19, EU:T:2022:138), deve essere interpretata alla luce del suo contesto e, in particolare, del fatto che le ricorrenti in tali cause erano incontestabilmente legittimate ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi, ma non erano legittimate a contestare, dinanzi al Tribunale, la legittimità delle decisioni iniziali dell’ACER alla luce degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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46 |
In proposito, poiché, per le ragioni esposte al precedente punto 43, il legislatore dell’Unione non ha assoggettato la categoria di persone fisiche o giuridiche a cui appartiene la ricorrente alla procedura di ricorso preliminare prevista dall’articolo 28 del regolamento 2019/942, l’esaurimento di detta procedura richiesto dall’articolo 29 di tale regolamento non può essere interpretato nel senso che esso si applichi a tale categoria. Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, non ricadono nell’ambito di applicazione della procedura di ricorso preliminare obbligatoria istituita dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 e devono, contrariamente a quelle appartenenti alle altre due categorie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento, proporre direttamente i loro ricorsi contro gli atti in questione dell’ACER dinanzi al Tribunale, conformemente alla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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47 |
Infatti, come sostengono il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento, il regolamento 2019/942 non può essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione abbia voluto sottoporre al controllo della commissione dei ricorsi tutti gli atti adottati dall’ACER, in quanto l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 28 di detto regolamento si limita alle decisioni individuali di cui all’articolo 2, lettera d), di tale regolamento. Del resto, il legislatore dell’Unione ha seguito tale approccio «ibrido» anche nella creazione degli organi di ricorso di varie altre agenzie, come risulta dai regolamenti che istituiscono gli organi di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dell’Autorità bancaria europea (ABE), del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). |
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48 |
A tal riguardo, occorre osservare che, nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato che non era rilevante l’assenza di un riferimento esplicito, nel regolamento 2019/942, alla possibilità di adire direttamente il giudice dell’Unione nel caso in cui le condizioni di ricevibilità dell’articolo 28 di tale regolamento non fossero soddisfatte, in quanto un siffatto riferimento sarebbe stato meramente dichiarativo, poiché l’articolo 263 TFUE non doveva essere recepito nel diritto derivato dell’Unione per essere applicabile. |
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49 |
Inoltre, l’interpretazione suggerita al precedente punto 46 non contrasta con il punto 57 della sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind (C‑46/21 P, EU:C:2023:182), in cui la Corte ha dichiarato che «[gli] organi di ricorso [delle agenzie dell’Unione] rappresenta[va]no un mezzo appropriato per proteggere i diritti delle parti interessate», in quanto una siffatta constatazione non implica che il controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi dell’ACER sia l’unico mezzo appropriato per tutelare, nei confronti delle decisioni dell’ACER, i diritti delle persone fisiche o giuridiche che non possono adire tale commissione in forza dell’articolo 28 del regolamento 2019/942. |
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50 |
Tale interpretazione non contrasta neppure con il considerando 34 del regolamento 2019/942, il quale indica che, «[n]ei settori in cui l’ACER ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso dinanzi a una commissione dei ricorsi». Infatti, tale considerando deve essere letto congiuntamente al testo degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 e alla giurisprudenza citata al precedente punto 49, da cui risulta che la commissione dei ricorsi rappresenta un mezzo appropriato per tutelare i diritti delle parti interessate dagli atti dell’ACER purché esse soddisfino i requisiti di legittimazione menzionati in detto regolamento. Tuttavia, né il considerando 34 del regolamento 2019/942 né la giurisprudenza citata possono essere interpretati nel senso che la proposizione di un ricorso direttamente al giudice dell’Unione in forza dell’articolo 263 TFUE da parte di persone fisiche o giuridiche che non sono legittimate ad adire la commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 28 di detto regolamento non sia un mezzo appropriato per controllare, in primo grado, la legittimità degli atti dell’ACER. |
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51 |
Anche se, come sostengono l’ACER, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale in udienza o alle misure di organizzazione del procedimento loro rivolte dal Tribunale, l’articolo 263, quinto comma, TFUE conferisce al legislatore dell’Unione un potere discrezionale per decidere le condizioni e le modalità specifiche da imporre per quanto riguarda i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro gli atti di un organo o di un organismo dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti, un siffatto potere può essere esercitato soltanto nel rispetto del diritto primario e, in particolare, dei principi generali del diritto dell’Unione. |
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52 |
Pertanto, occorre chiedersi, in primo luogo, se, come sostiene la ricorrente, la differenza di trattamento istituita dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 tra, da un lato, la categoria di persone fisiche o giuridiche rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, e, dall’altro, le altre categorie di persone fisiche o giuridiche rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto riguarda la possibilità di adire la commissione dei ricorsi sia incompatibile con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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53 |
A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato [v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza citata]. |
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54 |
Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto. Nei limiti in cui le situazioni non sono comparabili, una differenza di trattamento delle situazioni in questione non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dall’articolo 20 della Carta [v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza citata]. |
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55 |
Nel caso di specie, si deve valutare se, alla luce dell’oggetto e dello scopo del sistema di ricorso interno all’ACER istituito dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, la situazione di una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, che intenda proporre un ricorso di annullamento di una decisione dell’ACER ai sensi di tale regolamento, sia comparabile a quella di una persona fisica o giuridica appartenente alle altre categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE che intenda del pari proporre un ricorso di tal genere. |
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56 |
In via preliminare, occorre ricordare che, come il giudice dell’Unione ha già avuto occasione di confermare, poiché il legislatore dell’Unione ha inteso dotare la commissione dei ricorsi della perizia necessaria per consentirle di procedere essa stessa a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine tecnico ed economico complessi connessi all’energia, quest’ultima non è autorizzata a limitarsi ad esercitare un controllo ristretto sulle decisioni dell’ACER. Al contrario, fondandosi sulle competenze scientifiche dei suoi membri, detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base della decisione dell’ACER sono viziate da errori (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, punti da 53 a 72, e del 18 novembre 2020, Aquind/ACER, T‑735/18, EU:T:2020:542, punti da 45 a 71). |
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57 |
In tale contesto, il giudice dell’Unione ha precisato che la creazione della commissione dei ricorsi si inseriva in un approccio globale, adottato dal legislatore dell’Unione, volto a dotare le agenzie dell’Unione di organi di ricorso quando era stato loro conferito un potere di decisione su questioni complesse sul piano tecnico o scientifico, tale da incidere direttamente sulla situazione giuridica delle parti interessate. Tali organi di ricorso rappresentano un mezzo appropriato per tutelare i diritti delle parti interessate in un contesto in cui, secondo una giurisprudenza costante, poiché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di fatto scientifici e tecnici altamente complessi, per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da sviamento di potere oppure se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, punti 56 e 57; v. anche sentenza del 7 marzo 2013, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHAT‑93/10, EU:T:2013:106, punto 76 e giurisprudenza citata). |
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58 |
Si deve quindi constatare che, non consentendo alle persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, di adire la commissione dei ricorsi, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 stabilisce una differenza di trattamento, poiché tali persone potranno beneficiare unicamente di un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER esercitato dal Tribunale per quanto riguarda le valutazioni scientifiche, tecniche o economiche complesse connesse all’energia, mentre le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE possono beneficiare di un controllo completo effettuato dalla commissione dei ricorsi riguardo a dette valutazioni scientifiche, tecniche o economiche. |
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59 |
Come affermato in sostanza dall’ACER, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nelle loro risposte alle misure di organizzazione del procedimento rivolte loro dal Tribunale, tale differenza di trattamento per quanto riguarda l’accesso al controllo completo effettuato dalla commissione dei ricorsi si giustifica tuttavia con il nesso più o meno significativo che lega le diverse categorie di persone fisiche o giuridiche interessate alle decisioni dell’ACER. Infatti, mentre le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, sono identificate da dette decisioni, in quanto ne sono destinatarie o in quanto dette decisioni le concernono in modo analogo a un destinatario, a causa di determinate qualità peculiari delle stesse o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93), ciò non si verifica nel caso delle persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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60 |
Pertanto, tale differenza di trattamento, fondata sui criteri obiettivi stabiliti all’articolo 28 del regolamento 2019/942, è giustificata, in quanto rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 1977, Bela-Mühle Bergmann, 114/76, EU:C:1977:116, punto 7, e del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 47). |
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61 |
Infatti, l’impiego dei criteri obiettivi fissati dal legislatore dell’Unione all’articolo 28 del regolamento 2019/942 è rapportato allo scopo perseguito da tale disposizione, che consiste nell’istituire un sistema di mezzi di ricorso amministrativi riguardanti categorie precise di atti dell’ACER e di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso significativo con questi ultimi. |
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62 |
Tenuto conto del nesso meno significativo che le lega alle «decisioni individuali» dell’ACER rispetto alle persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, è giustificato ed opportuno che le persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE dispongano soltanto della possibilità di ottenere un controllo ristretto di dette decisioni dinanzi al Tribunale, fermo restando che, a differenza di quelle appartenenti alle altre due categorie, dette persone non sono soggette né all’obbligo, imposto dall’articolo 29 del regolamento 2019/942, di esaurire la procedura di ricorso preliminare di cui all’articolo 28 di tale regolamento (v. precedente punto 45) né alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni prevista all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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63 |
Inoltre, secondo la giurisprudenza, per poter imputare al legislatore dell’Unione una violazione del principio di parità di trattamento, occorre che quest’ultimo abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre (sentenze del 13 luglio 1962, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, 17/61 e 20/61, EU:C:1962:30, pag. 631, e del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 39). |
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64 |
A tal riguardo, il sindacato diretto esercitato dal Tribunale non può essere considerato sfavorevole per persone fisiche o giuridiche che non si trovano, rispetto a un atto dell’ACER, in una delle ipotesi di cui all’articolo 28 del regolamento 2019/942. |
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65 |
Infatti, la circostanza che l’esame di un atto dell’ACER da parte della commissione dei ricorsi sia stato considerato un mezzo appropriato per tutelare i diritti di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso significativo con tale atto in un contesto in cui le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di fatto scientifici e tecnici altamente complessi, per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, punto 57), non può essere interpretato nel senso che un ricorso diretto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non possa, parimenti, essere considerato un mezzo appropriato per tutelare i diritti di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso meno significativo con questo stesso atto. |
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66 |
Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha istituito, all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, una differenza di trattamento giustificata tra persone fisiche o giuridiche che non si trovano in una situazione identica o comparabile rispetto alle decisioni dell’ACER e che non devono quindi essere soggette alle stesse condizioni o modalità specifiche per quanto riguarda i ricorsi da esse proposti avverso dette decisioni, cosicché non si può ritenere che tale differenza di trattamento violi il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta. |
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67 |
Occorre chiedersi, in secondo luogo, se, come sostiene la ricorrente, l’impossibilità, per le persone fisiche o giuridiche che, come la stessa ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, di adire la commissione dei ricorsi violi il principio della tutela giurisdizionale effettiva e l’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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68 |
Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. Dalla giurisprudenza della Corte nonché da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il diritto di adire un giudice non è un diritto assoluto e che, pertanto, può soggiacere a restrizioni proporzionate che perseguono uno scopo legittimo e non pregiudicano la sostanza di tale diritto (v. ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 31 e giurisprudenza citata). Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto a un ricorso effettivo è giustificata solo se è prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 160, e del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688, punto 49). |
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69 |
Nel caso di specie, come già osservato (v. precedenti punti 45 e 66), dal combinato disposto dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, interpretati alla luce del principio ermeneutico generale ricordato al precedente punto 38, si evince che le persone fisiche o giuridiche che, come la ricorrente, appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, possono proporre direttamente ricorso contro le decisioni dell’ACER dinanzi al Tribunale. |
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70 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché il rimedio del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale resta esperibile, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in sede di adozione degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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71 |
È pur vero che, come evidenziato dalla commissione dei ricorsi, al punto 55 della decisione impugnata, e dalla ricorrente, in udienza, le condizioni e le modalità specifiche di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi stabilite dal legislatore dell’Unione agli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 comportano complicazioni procedurali poco soddisfacenti. Da un lato, esse potrebbero implicare la proposizione di ricorsi paralleli avverso le stesse decisioni dell’ACER dinanzi alla commissione dei ricorsi e al Tribunale, da parte delle stesse persone fisiche o giuridiche in caso di dubbi sulla categoria di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE alla quale esse appartengono, oppure da parte di persone fisiche o giuridiche appartenenti a categorie diverse previste da questa stessa disposizione, con tutte le complicazioni inerenti alla gestione di tali ricorsi (sospensione, non luogo a statuire, ecc.). Dall’altro lato, facendo dipendere la rispettiva competenza della commissione dei ricorsi e del Tribunale a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica non destinataria di un atto dell’ACER, ma nei cui confronti quest’ultimo produce effetti giuridici e, pertanto, la procedura che tale persona deve seguire per contestare detto atto dalla complessa questione giuridica se lo stesso «riguardi individualmente» o meno tale persona, l’applicazione di dette condizioni e di dette modalità specifiche potrebbe alimentare numerosi contenziosi dinanzi alla commissione dei ricorsi, al Tribunale e alla Corte. |
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72 |
Tuttavia, da un lato, il rischio di ricorsi paralleli contro uno stesso atto dell’ACER esiste indipendentemente dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, poiché, come risulta in particolare dal punto 31 della sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER (T‑684/19 e T‑704/19, EU:T:2022:138), i ricorrenti privilegiati hanno diritto ad adire direttamente il Tribunale con un ricorso di annullamento di una decisione dell’ACER. Dall’altro lato, la complessità della nozione di «incidenza individuale» non deriva specificamente dal sistema di ricorso amministrativo istituito dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942. |
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73 |
In ogni caso, siffatte complicazioni procedurali non possono essere sufficienti per dichiarare che il sistema di ricorso istituito è, di per sé, contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47 della Carta. |
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74 |
Pertanto, non si può neppure ritenere che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 violi il principio della tutela giurisdizionale effettiva e l’articolo 47 della Carta, come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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75 |
Di conseguenza, si deve rigettare l’eccezione di illegittimità, in quanto infondata, cosicché il secondo motivo di ricorso risulta interamente respinto. |
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76 |
Occorre proseguire con l’esame del terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione. |
Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione
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77 |
Secondo la ricorrente, nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione, ritenendo che la ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso dinanzi a tale commissione, sebbene ciò implicasse che la stessa ricorrente fosse privata di una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di una decisione, ossia la decisione iniziale, che limita la sua libertà d’impresa, quale garantita dall’articolo 16 della Carta. Conformemente alla giurisprudenza, l’Unione sarebbe una Comunità di diritto, basata su un sistema completo di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare al giudice dell’Unione il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Il sistema del Trattato consentirebbe di proporre un ricorso diretto contro tutte le decisioni adottate da questi ultimi e miranti a produrre effetti giuridici. In tale contesto, le condizioni di ricevibilità previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE dovrebbero essere interpretate alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato all’articolo 47 della Carta. Orbene, in mancanza di possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, la ricorrente sostiene di essere privata di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva nei confronti della decisione iniziale, la quale, per i suoi effetti normativi, incide negativamente sulla sua situazione giuridica, in quanto fornitrice di energia di bilanciamento (v. successivi punti 86 e 92), poiché, nel caso di specie, l’accesso al giudice dell’Unione è subordinato a un siffatto ricorso (v. precedente punto 16). La ricorrente deduce di essere nondimeno legittimata ad agire per l’annullamento della decisione iniziale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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78 |
L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del terzo motivo di ricorso. |
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79 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante già citata (v. precedente punto 34), il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che finanche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non può servire a fondare un’interpretazione contra legem. |
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80 |
Nel caso di specie, alla luce della chiara formulazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, non rimessa in discussione dal contenuto della normativa pertinente e dagli obiettivi perseguiti da quest’ultima (v. precedenti punti da 32 a 35), la commissione dei ricorsi poteva legittimamente, nella decisione impugnata, nonostante il suo obbligo di rispettare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione, non interpretare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 nel senso che esso autorizzava la ricorrente, la quale non era né ricorrente privilegiata né destinataria della decisione iniziale, a proporre un ricorso dinanzi a tale commissione avverso la decisione di cui trattasi senza dover dimostrare che quest’ultima la riguardava non solo direttamente, ma anche individualmente. |
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81 |
Anche supponendo che il presente motivo di ricorso debba altresì essere inteso nel senso che esso contiene implicitamente un’eccezione di illegittimità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 per violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione, tale eccezione dovrebbe essere respinta, in quanto infondata, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 68 a 71. |
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82 |
Pertanto, occorre respingere il terzo motivo di ricorso in quanto infondato e proseguire con l’esame nel merito del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942
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83 |
Secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, nella decisione impugnata, ritenendo che la ricorrente non fosse legittimata a proporre un ricorso dinanzi a tale commissione avverso la decisione iniziale, sebbene quest’ultima la riguardasse direttamente e individualmente. |
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84 |
La ricorrente osserva che, ai punti 39 e seguenti della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha giustamente constatato, alla luce della giurisprudenza, che la decisione iniziale riguardava direttamente la ricorrente, sulla cui situazione giuridica detta decisione iniziale incideva direttamente impedendole temporaneamente di fissare liberamente i prezzi delle sue offerte sul mercato dell’energia di bilanciamento, in quanto le offerte eccedenti il limite di prezzo temporaneo stabilito dalla decisione iniziale non potevano più essere accettate dai TSO della regione CORE attraverso le piattaforme europee PICASSO e MARI. |
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85 |
Per contro, secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha erroneamente rifiutato di dichiarare, nella decisione impugnata, che la decisione iniziale la riguardava individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza. |
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86 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione iniziale la riguarda individualmente, in quanto, conformemente alla giurisprudenza, tale decisione incide sostanzialmente sulla sua posizione sul mercato della fornitura dell’energia di bilanciamento, riducendo artificiosamente il prezzo al quale essa può vendere tale energia elettrica ai TSO, che ne sono gli unici richiedenti, cosicché la ricorrente si trova temporaneamente impossibilitata a beneficiare di un prezzo di mercato che dovrebbe essere superiore (per coprire il costo opportunità delle offerte) o a fare concorrenza sui prezzi per detta energia elettrica. La decisione iniziale riguarderebbe solo un numero ristretto di operatori economici che, come la ricorrente, svolgerebbero la propria attività nella Repubblica ceca, in Germania e in Austria, uniche zone in cui le piattaforme europee PICASSO e MARI sarebbero attualmente operative, e che sarebbero riusciti, al termine di una procedura lunga e costosa, a prequalificare i loro impianti per fornire energia di bilanciamento. La decisione iniziale pregiudicherebbe quindi, in modo mirato, la libertà d’impresa di tali fornitori di energia di bilanciamento impedendo loro di vendere tale energia a un prezzo superiore al limite di prezzo temporaneo fissato da detta decisione, sebbene tale limite non possa coprire i costi marginali variabili degli impianti, anche efficienti e competitivi. |
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87 |
In secondo luogo, la ricorrente asserisce di aver partecipato attivamente al procedimento sfociato nell’adozione della decisione iniziale, il che, secondo la giurisprudenza, costituisce un elemento pertinente, tra gli altri, per dimostrare l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente. Sarebbe sufficiente, secondo la giurisprudenza, che l’attività di un ricorrente sia stata idonea ad influenzare il procedimento di cui trattasi. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe partecipato attivamente alla consultazione pubblica sulla proposta dei TSO condotta dall’ACER, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, prima dell’adozione della decisione iniziale, rispondendo al questionario predisposto dalla stessa ACER e trasmettendole un parere giuridico nel merito. Nella decisione iniziale, l’ACER avrebbe tenuto conto di tali commenti e di tali osservazioni, per respingerli, o per replicare ad essi, come per quanto riguardava la formazione dei prezzi sul mercato dell’energia di bilanciamento, o per darvi seguito, in particolare per quanto riguardava il rigetto della proposta dei TSO. |
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88 |
In terzo luogo, la ricorrente osserva che l’ACER non contesta di aver debitamente tenuto conto, nella decisione iniziale, della sua situazione sul piano sostanziale, il che costituisce altresì, secondo la giurisprudenza, un elemento pertinente, tra gli altri, per dimostrare l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente. Infatti, come indicato al precedente punto 87, l’ACER sarebbe stata influenzata, nella decisione iniziale, dai commenti e dalle osservazioni formulati dalla ricorrente nell’ambito della consultazione pubblica sulla proposta dei TSO. Del resto, secondo la ricorrente, l’ACER aveva l’obbligo giuridico di tener conto delle conseguenze che la decisione iniziale poteva avere sulla sua situazione, il che, secondo la giurisprudenza, era altresì idoneo a identificare la ricorrente rispetto a tale decisione. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195, i TSO sarebbero stati tenuti a consultare i portatori d’interesse, al fine di prendere in considerazione i loro interessi nelle loro proposte. Analogamente, secondo l’articolo 9 del regolamento 2017/2195 e l’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2019/942, l’ACER sarebbe stata tenuta a consultare tali portatori e gli operatori del mercato, al fine di prendere in considerazione i loro interessi nelle sue decisioni. |
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89 |
In quarto luogo e in subordine, la ricorrente deduce di essere identificata dalla decisione iniziale allo stesso modo dei TSO destinatari di quest’ultima, poiché tale decisione ha violato le garanzie procedurali che il diritto dell’Unione le conferiva nell’ambito dell’adozione di detta decisione, ai sensi della giurisprudenza. Infatti, come la ricorrente avrebbe sostenuto dinanzi alla commissione dei ricorsi, nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione iniziale, l’ACER non le avrebbe notificato il progetto di decisione iniziale e, in tal modo, avrebbe violato il suo diritto, garantito dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942 e dall’articolo 41 della Carta, di presentare osservazioni preliminari, in quanto parte interessata da tale decisione, che inciderebbe direttamente sulla sua posizione sul mercato dell’energia di bilanciamento in Germania. Inoltre, a partire dal momento in cui si sarebbe sostituita ai TSO modificando la loro proposta, l’ACER avrebbe dovuto altresì rispettare il diritto di consultazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195. Tale obbligo non sarebbe sproporzionato alla luce del fatto che il mercato dell’energia di bilanciamento, in particolare in Germania, comprenderebbe solo un numero limitato di operatori. |
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90 |
Del pari, secondo la ricorrente, la commissione dei ricorsi ha erroneamente rifiutato di constatare, nella decisione impugnata, che la decisione iniziale riguardava la ricorrente individualmente, sulla base di un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), e delle specificità della procedura di ricorso interno dell’ACER. Tale giurisprudenza sarebbe aperta e lascerebbe spazio al riconoscimento di nuove fattispecie, fondate sulle specificità della procedura di ricorso in questione. |
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91 |
Per quanto riguarda le specificità della procedura di ricorso interno dell’ACER, la ricorrente osserva che, secondo il considerando 34 del regolamento 2019/942, le decisioni dell’ACER, in quanto misure di regolamentazione del mercato, riguardano un gran numero di operatori che, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto di presentare un ricorso interno, dinanzi a una commissione dei ricorsi autonoma interna all’ACER, prima di adire eventualmente il giudice dell’Unione. Le «condizioni e [le] modalità specifiche relative ai ricorsi proposti (…) contro atti di (…) organi o organismi [dell’Unione]», di cui all’articolo 263, quinto comma, TFUE, si riferirebbero proprio, secondo la giurisprudenza, all’istituzione di procedure puramente interne, preliminari a un ricorso giurisdizionale, come il meccanismo amministrativo di autosorveglianza tecnica completa da parte di esperti che è stato istituito in seno all’ACER. |
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92 |
Per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, conforme alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), la ricorrente indica di voler avvalersi unicamente, nel caso di specie, del fatto che la decisione iniziale la riguarda sostanzialmente allo stesso modo dei TSO che ne sono, formalmente, i soli destinatari, in forza del sistema di autoregolamentazione del mercato dell’energia di bilanciamento da parte dei TSO, fatta salva l’autorizzazione delle ANR o dell’ACER, istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195. Infatti, tale decisione disciplinerebbe temporaneamente il prezzo degli scambi di energia di bilanciamento che la ricorrente e gli altri fornitori interessati possano pattuire, in quanto parti contraenti, con tali TSO e altri terzi sulle piattaforme europee PICASSO e MARI. Orbene, ancorché tale decisione sia conforme alla proposta dei TSO di ridurre il prezzo dell’energia di bilanciamento che venga acquistata dagli stessi, essa sarebbe sfavorevole per gli interessi della ricorrente e degli altri fornitori interessati, i quali sarebbero privati della possibilità di cui disponevano fino ad allora di negoziare liberamente la fornitura di energia di bilanciamento a un prezzo di mercato che può essere superiore a EUR 15 000/MWh e talvolta anche pari a EUR 99 999/MWh. Nell’ambito di un siffatto sistema di autoregolamentazione del mercato da parte dei TSO soggetto ad autorizzazione dell’ACER, il diritto di ricorso interno dinanzi all’ACER e il controllo tecnico completo garantito dalla commissione dei ricorsi, previsto all’articolo 28 del regolamento 2019/942, sarebbero una garanzia indispensabile, offerta agli operatori del mercato, per poter assicurare la tutela dei loro interessi. |
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93 |
L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del primo motivo di ricorso. |
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94 |
In via preliminare, occorre ricordare che le «condizioni e [le] modalità specifiche» di cui all’articolo 263, quinto comma, TFUE devono essere interpretate nel senso che esse riguardano l’adozione, da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, soltanto di condizioni e di modalità puramente interne, preliminari a un ricorso giurisdizionale, che disciplinano, in particolare, il funzionamento di un meccanismo di autosorveglianza o lo svolgimento di un procedimento di composizione amichevole al fine di evitare un contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 12 settembre 2013, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO, T‑556/11, EU:T:2013:514, punto 60, e sentenza del 25 ottobre 2018, KF/SATCEN, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 107). Tali condizioni e modalità specifiche devono quindi rimanere in perfetta coerenza con il regime generale previsto dall’articolo 263 TFUE per quanto riguarda la competenza del giudice dell’Unione a conoscere dei ricorsi proposti dinanzi ad esso [v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Italian International Film/EACEA, T‑676/13, EU:T:2016:62, punto 27; dell’8 giugno 2016, Monster Energy/EUIPO (Raffigurazione di un simbolo di pace), T‑583/15, EU:T:2016:338, punto 43, e dell’8 giugno 2016, Monster Energy/EUIPO (GREEN BEANS), T‑585/15, non pubblicata, EU:T:2016:339, punto 41]. |
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95 |
Ne consegue che, qualora siano previste le stesse condizioni di ricevibilità nel regime generale stabilito dall’articolo 263 TFUE e nelle condizioni e modalità specifiche adottate in forza dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, esse devono, in linea di principio, essere interpretate in modo uniforme. Inoltre, per valutare se l’atto contestato, vale a dire la decisione iniziale, riguardasse individualmente la ricorrente, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza concernente la seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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Per quanto riguarda il requisito dell’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre ricordare che una persona, fisica o giuridica, diversa dal destinatario di un atto, può sostenere che quest’ultimo la riguarda individualmente solo se esso la tocca a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, quindi, la identifica alla stessa stregua dei destinatari (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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97 |
Peraltro, dalla giurisprudenza concernente l’articolo 263, quarto comma, TFUE risulta un principio secondo il quale spetta al ricorrente, persona fisica o giuridica non destinataria dell’atto contestato dalla stessa, invocare e dimostrare, a sostegno del proprio ricorso, le qualità personali o le particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e a identificarlo alla stessa stregua dei destinatari (v., in tal senso, ordinanze del 28 settembre 2011, UCAPT/Consiglio, T‑96/09, non pubblicata, EU:T:2011:542, punto 47, e del 6 maggio 2020, Sabo e a./Parlamento e Consiglio, T‑141/19, non pubblicata, EU:T:2020:179, punto 32). In tal senso, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che la decisione dell’ACER lo riguarda direttamente e individualmente, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942. |
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98 |
Nel caso di specie, come risulta dalla descrizione dei suoi argomenti contenuta al punto 43 della decisione impugnata, non contestata nell’ambito del presente ricorso, letta congiuntamente ai punti da 24 a 28 della sua memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi del 27 aprile 2022, la ricorrente ha sostenuto, dinanzi alla commissione dei ricorsi, che la decisione iniziale la riguardava individualmente in quanto la stessa operava sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento ed era uno dei maggiori fornitori su detto mercato. Tale decisione riguarderebbe un gruppo predeterminato di operatori economici, costituito da fornitori di energia di bilanciamento che sarebbero riusciti a prequalificare impianti per la fornitura di energia di bilanciamento o i cui impianti sarebbero in corso di prequalificazione. |
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99 |
Ai punti da 44 a 48 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha esaminato le «qualità» o «circostanze» invocate in tale sede dalla ricorrente e ha constatato che esse non erano sufficienti per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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100 |
Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente contesta in sostanza alla commissione dei ricorsi di non aver accertato, nella decisione impugnata, che la decisione iniziale la riguardava individualmente a causa di qualità personali che erano atte a distinguerla dalla generalità, in particolare qualora fossero considerate congiuntamente. |
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101 |
In primo luogo, la ricorrente invoca l’incidenza sostanziale, da parte della decisione iniziale, sulla sua posizione sul mercato tedesco della fornitura di energia di bilanciamento. La decisione iniziale costituirebbe un’ingerenza in tale mercato, precludendo la libera formazione dei prezzi, pregiudicando la libertà d’impresa, riducendo le possibilità di concorrenza sui prezzi e impedendo ai fornitori di energia, anche dotati di impianti efficienti e competitivi, di coprire i loro costi opportunità, i quali potrebbero essere molto elevati nei periodi di forte domanda di energia di bilanciamento. La decisione iniziale riguarderebbe solo un numero relativamente ristretto e stabile di fornitori di energia di bilanciamento che, come la ricorrente, svolgerebbero la loro attività nella Repubblica ceca o in Germania o in Austria, uniche zone in cui le piattaforme europee PICASSO e MARI sarebbero attualmente operative, e che sarebbero riusciti, al termine di una procedura lunga e costosa, a prequalificare impianti per la fornitura di energia di bilanciamento. La decisione iniziale avrebbe comportato una svalutazione dei cospicui investimenti effettuati da tali fornitori di energia di bilanciamento per ottenere la prequalificazione dei loro impianti, mentre i loro potenziali concorrenti avrebbero avuto la possibilità di sottrarsi a tali investimenti rinunciando ad entrare nel mercato. |
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102 |
In secondo luogo, la ricorrente deduce di aver partecipato attivamente al procedimento sfociato nell’adozione della decisione iniziale. |
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103 |
In terzo luogo, la ricorrente allega che l’ACER ha debitamente tenuto conto, nella decisione iniziale, della sua situazione sul piano sostanziale. |
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104 |
In quarto luogo, la ricorrente asserisce che le garanzie procedurali conferitele dal diritto dell’Unione sono state violate nell’ambito dell’adozione della decisione iniziale. Infine, la ricorrente deduce, in sostanza, che il requisito dell’incidenza individuale deve essere interpretato in modo specifico nel contesto dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione dei ricorsi avverso le decisioni dell’ACER, tenuto conto del gran numero di operatori del mercato sui quali possono incidere tali decisioni. |
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105 |
Nelle sue memorie, l’ACER sostiene la posizione della commissione dei ricorsi secondo cui le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non sono sufficienti, da sole o congiuntamente, per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220) (v. precedente punto 99). |
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106 |
La ricorrente rinvia alla giurisprudenza del giudice dell’Unione in materia di aiuti di Stato e di concentrazioni per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla stessa dinanzi alla commissione dei ricorsi ed esaminate da quest’ultima nella decisione impugnata, vale a dire il fatto che la ricorrente operava nel mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e il fatto che era uno dei maggiori fornitori su detto mercato, fatti che la stessa ricorrente ha poi illustrato nell’ambito del presente ricorso, sostenendo che la decisione iniziale incideva sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato (v. precedenti punti 98, 99 e 101). |
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107 |
In proposito, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiude un procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato, oltre all’impresa beneficiaria della misura di aiuto oggetto della decisione impugnata, le imprese concorrenti di quest’ultima che hanno svolto un ruolo attivo nell’ambito di tale procedimento, purché la loro posizione sul mercato sia stata notevolmente lesa da tale misura di aiuto (v. sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/CommissioneC‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 33 e giurisprudenza citata). In tale contesto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura di aiuto, ma deve provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario (sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 48). |
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108 |
Inoltre, dalla giurisprudenza in materia di concentrazioni emerge che, nel caso di una decisione che constati la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno e qualora si tratti di un’impresa terza rispetto a detta operazione, si deve determinare se questa sia individualmente interessata in funzione, da un lato, della sua partecipazione al procedimento amministrativo e, dall’altro, dell’incidenza sulla sua posizione sul mercato. Per riconoscere, in tale contesto, l’incidenza sulla posizione sul mercato di un ricorrente, il giudice dell’Unione tiene conto o del fatto che esso è uno dei principali concorrenti delle parti della concentrazione, beneficiarie della decisione che autorizza quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione, T‑177/04, EU:T:2006:187, punto 37; del 20 dicembre 2023, Mainova/Commissione, T‑64/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:843, punto 85, e del 20 dicembre 2023, enercity/Commissione, T‑65/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:844, punto 83), o del fatto che esso è un semplice concorrente di dette parti, ma la concentrazione ha un impatto potenziale specificamente individuato sulla sua situazione economica, come la svalutazione di importanti investimenti realizzati e calcolati a lungo termine, tenendo conto della struttura del mercato preesistente (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, T‑312/20, con impugnazione pendente, EU:T:2023:252, punti 42 e 46; del 17 maggio 2023, TEAG/Commissione, T‑315/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:259, punti 42 e 46, e del 17 maggio 2023, GGEW/Commissione, T‑319/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:263, punti 42 e 46), o del fatto che esso è un concorrente potenziale delle parti della concentrazione nel caso di mercati oligopolistici o, in determinate circostanze, del fatto che esso è presente su mercati contigui, a monte o a valle di quelli sui quali opera un’impresa in posizione di monopolio che vede la sua posizione rafforzata dalla concentrazione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, ARD/Commissione, T‑158/00, EU:T:2003:246, punto 78). |
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109 |
Tuttavia, la giurisprudenza citata ai precedenti punti 107 e 108 si fonda, almeno parzialmente, sull’esistenza di un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra i beneficiari della decisione contestata, sul mercato interessato da quest’ultima, e il ricorrente, sulla cui posizione su tale mercato o su mercati contigui, a monte o a valle, detta decisione incide, in maniera specificamente individuata, in senso sfavorevole e, eventualmente, in modo sostanziale. |
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110 |
Nel caso di specie, la ricorrente non sostiene, né a maggior ragione dimostra, che taluni dei suoi concorrenti, sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento sul quale essa opera e che è interessato dalla decisione iniziale, traggano vantaggio da detta decisione su tale mercato. Al contrario, dai suoi argomenti risulta che la ricorrente si limita a menzionare un impatto generale della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, che incide negativamente su tutti i fornitori di energia di bilanciamento che operano, come la stessa ricorrente, su tale mercato nonché sui mercati ceco e austriaco. |
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111 |
Anche supponendo che, in quanto uno dei maggiori fornitori sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, la ricorrente sia economicamente colpita in modo più grave rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti su detto mercato, ciò non sarebbe sufficiente per identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). Infatti, secondo costante giurisprudenza, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano, di conseguenza, individualmente interessati da tale atto. Pertanto, anche supponendo che una decisione abbia una particolare incidenza sulla situazione economica del ricorrente, tale circostanza non è sufficiente a distinguerlo dalla generalità (ordinanze del 2 aprile 2004, Gonnelli e AIFO/Commissione, T‑231/02, EU:T:2004:105, punto 45; del 12 marzo 2007, Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e a./Commissione, T‑418/04, non pubblicata, EU:T:2007:83, punto 57, e del 13 novembre 2008, Lemaître Sécurité/Commissione, T‑301/06, non pubblicata, EU:T:2008:495, punto 24). |
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112 |
Inoltre, neppure la circostanza secondo cui la decisione iniziale riguarderebbe un numero relativamente ristretto e stabile di fornitori di energia di bilanciamento che, come la ricorrente, erano riusciti a prequalificare impianti per la fornitura di energia di bilanciamento ed operavano sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, nonché sui mercati ceco e austriaco, può essere sufficiente per identificare la stessa ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). Infatti, risulta altresì da una giurisprudenza costante che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi ultimi debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora detta applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v. sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 35 e giurisprudenza citata; ordinanze del 19 settembre 2022, TDK Foil Italy/Commissione, T‑788/21, non pubblicata, EU:T:2022:581, punto 18, e del 7 dicembre 2022, Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics/Commissione, T‑721/21, non pubblicata, EU:T:2022:791, punto 53). Orbene, nel caso di specie, come osservato in sostanza dalla commissione dei ricorsi al punto 48 della decisione impugnata, la decisione iniziale riguarda tutti i fornitori di energia di bilanciamento allo stesso modo, in quanto si applica a tutti gli operatori del mercato che intendono scambiare energia di bilanciamento, in Germania, ma anche nella Repubblica ceca e in Austria, sulle piattaforme europee PICASSO e MARI. |
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113 |
Infine, neppure il confronto effettuato dalla ricorrente, nelle sue memorie, tra, da un lato, la sua situazione e quella dei suoi concorrenti sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento a seguito della decisione iniziale e, dall’altro, la situazione di concorrenti potenziali su tale mercato che avrebbero potuto beneficiare di tale decisione rinunciando, alla luce di quest’ultima, a sostenere costi per prequalificare i loro impianti al fine di poter entrare in detto mercato è idoneo a dimostrare l’esistenza di un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra i primi e i secondi. |
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114 |
Peraltro, la ricorrente non sostiene, né a maggior ragione dimostra, di trovarsi in un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, con i destinatari e, a suo avviso, gli effettivi beneficiari della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, ossia i TSO interessati da tale decisione. |
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115 |
In tali circostanze, la ricorrente, che non ha dimostrato di trovarsi in un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, con i beneficiari della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento, nel quale essa opera e che è interessato dalla decisione iniziale, non può utilmente avvalersi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 107 e 108 per sostenere, come fa nel caso di specie, che detta decisione ha inciso sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato. |
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116 |
Per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» invocate dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, vale a dire il fatto di operare sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e il fatto di essere uno dei maggiori fornitori su tale mercato, fatti che la stessa ricorrente ha poi illustrato nell’ambito del presente ricorso, sostenendo che la decisione iniziale incideva sostanzialmente sulla sua posizione su tale mercato, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 107 e 108, si deve quindi constatare che la commissione dei ricorsi ha correttamente deciso, ai punti da 45 a 48 della decisione impugnata, che tali fatti non erano, di per sé, idonei a identificare la ricorrente ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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117 |
Per quanto riguarda le «qualità» o le «circostanze» che non sono state menzionate, nella decisione impugnata, come argomenti addotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, che, pertanto, non sono state esaminate da quest’ultima in detta decisione, ma che sono dedotte dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso (v. precedenti punti da 102 a 104), le parti sono state invitate dal Tribunale, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, ad esprimersi sulla loro ricevibilità. |
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118 |
In proposito, la ricorrente ha sostenuto che la legittimazione a proporre un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi era una questione che doveva essere esaminata d’ufficio da tale commissione, in forza di un’applicazione, per analogia, della giurisprudenza secondo la quale la ricevibilità di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale è una questione di ordine pubblico che gli spetta esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio, nonché dell’articolo 15 del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi. Per quanto riguarda l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente, detta commissione avrebbe quindi dovuto prendere d’ufficio in considerazione tutte le informazioni a sua disposizione. Nel caso di specie, tale commissione avrebbe avuto accesso alla relazione di valutazione della consultazione pubblica condotta dall’ACER ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942, contenuta nell’allegato II della decisione iniziale e attestante la partecipazione attiva della ricorrente al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione iniziale. Inoltre, la ricorrente deduce di aver menzionato questa stessa partecipazione ai punti 27 e 49 della sua memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi del 27 aprile 2022, in cui rinviava, per maggiori dettagli, all’allegato II della decisione iniziale, nelle note a piè di pagina nn. 9 e 19, e ai punti da 25 a 33 delle sue osservazioni integrative del 22 luglio 2022. Inoltre, essa sostiene di aver dedotto, nell’ambito del sesto motivo di annullamento, il fatto che il suo diritto di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942 era stato violato nel procedimento amministrativo, ai punti 118 e seguenti della memoria che espone i motivi del ricorso e al punto 26 delle sue osservazioni integrative, in cui essa ha altresì menzionato il suo diritto di essere consultata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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L’ACER ha ritenuto, per quanto riguardava l’incidenza individuale nei confronti della ricorrente, che quest’ultima si fosse essenzialmente fondata, ai punti da 24 a 28 della sua memoria che espone i motivi del ricorso, relativi a tale questione, sulla circostanza che essa era uno dei maggiori fornitori operanti sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e che non fosse legittimata a dedurre successivamente e, quindi, tardivamente, altre «qualità» o «circostanze» idonee a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
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120 |
A tal riguardo, occorre constatare che «qualità» o «circostanze» né invocate né dimostrate dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi non possono essere prese in considerazione dal Tribunale per valutare la legittimità della decisione impugnata. Infatti, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, in combinato disposto con l’articolo 263 TFUE, il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da essa effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione, ma non può, invece, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto allegati o prodotti ex novo dinanzi ad esso (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 54, e del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 76). |
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121 |
Peraltro, dalle norme che disciplinano la procedura dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, risulta che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (v. sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/Commissione, C‑623/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:734, punto 40 e giurisprudenza citata; sentenza del 22 dicembre 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:1026, punto 55). Inoltre, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 76, primo comma, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e le conclusioni del ricorrente. |
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122 |
Nel caso di specie, ai punti da 24 a 28 della sua memoria che espone i motivi del ricorso, la ricorrente si è essenzialmente fondata, per sostenere di essere individualmente interessata dalla decisione iniziale, la quale comportava un blocco temporaneo del prezzo di vendita dell’energia di bilanciamento ai TSO, sulla circostanza specifica che essa era uno dei maggiori fornitori operanti sul mercato tedesco di detta energia. |
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123 |
Orbene, conformemente alla giurisprudenza e alla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi menzionate al precedente punto 97, detta commissione poteva legittimamente considerare, nella decisione impugnata, soltanto la circostanza specifica che la ricorrente aveva debitamente invocato dinanzi alla stessa commissione come idonea a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), senza dover esaminare se altre «qualità» o altre «circostanze» idonee a identificarla potessero essere dedotte dalla memoria che espone i motivi del ricorso, dai suoi allegati, dalle osservazioni integrative o, più in generale, dal fascicolo del procedimento. |
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124 |
Anche supponendo che la commissione dei ricorsi abbia illegittimamente omesso di tener conto, nella decisione impugnata, di tutte le «qualità» o «circostanze» che siano state invocate dinanzi ad essa dalla ricorrente, sarebbe spettato a quest’ultima censurare tale omissione, sollevando un motivo in tal senso rispondente ai requisiti di chiarezza e precisione enunciati all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (v. precedente punto 114). |
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125 |
Infatti, l’omessa pronuncia su un capo della domanda può condurre all’annullamento, almeno parziale, di una decisione adottata da una commissione di ricorso indipendente di uno degli organi o degli organismi dell’Unione di cui all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 giugno 2016, GREEN BEANS, T‑585/15, non pubblicata, EU:T:2016:339, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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126 |
Orbene, ancorché, ai punti da 50 a 59 dell’atto introduttivo, la ricorrente invochi, quali circostanze idonee a identificarla ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 220), la sua partecipazione attiva al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione iniziale e la violazione del suo diritto di presentare osservazioni prima dell’adozione di tale decisione, in forza dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942 e dell’articolo 41 della Carta, essa non ha sollevato in modo chiaro e preciso, al riguardo, un motivo di annullamento della decisione impugnata vertente sul fatto che, in tale decisione, la commissione dei ricorsi avrebbe illegittimamente omesso di statuire su tali «qualità» o tali «circostanze» che sarebbero state debitamente invocate dinanzi ad essa. |
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127 |
Pertanto, la ricorrente non è legittimata a dedurre, nell’ambito del presente ricorso, «qualità» o «circostanze» che non sono state menzionate, nella decisione impugnata, come argomenti da essa invocati dinanzi alla commissione dei ricorsi e che, pertanto, non sono state esaminate da quest’ultima in detta decisione (v. precedenti punti da 102 a 104). |
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128 |
Si deve quindi respingere il primo motivo di ricorso in quanto infondato, cosicché la domanda principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata, che risulta priva di qualsiasi fondamento, deve anch’essa essere respinta in quanto infondata. Occorre quindi proseguire con l’esame della domanda in subordine. |
Sula domanda in subordine di annullamento della decisione iniziale
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129 |
A sostegno della domanda in subordine, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, il secondo, su un difetto di competenza dell’ACER a statuire sulla proposta dei TSO, il terzo, su un difetto di competenza dell’ACER a creare una regolamentazione autonoma rispetto a quella proposta dai TSO, il quarto, su una violazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, il quinto, su un difetto di motivazione e, il sesto, su una violazione del diritto di essere ascoltato garantito dall’articolo 41 della Carta e dall’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento 2019/942. |
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130 |
L’ACER eccepisce la manifesta irricevibilità della domanda in subordine, presentata il 17 febbraio 2023, per inosservanza del termine di due mesi e dieci giorni per agire per l’annullamento della decisione iniziale, enunciato all’articolo 263, sesto comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 60 del regolamento di procedura, il quale sarebbe decorso, al più tardi, dalla data di presentazione da parte della ricorrente del suo ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, ossia il 27 aprile 2022. Nessun errore scusabile potrebbe essere validamente invocato dalla ricorrente, posto che le informazioni sui mezzi di ricorso contenute nella decisione iniziale erano espressamente rivolte ai destinatari di quest’ultima e che un’interpretazione conforme del testo dell’articolo 29 del regolamento 2019/942 induceva a ritenere che quest’ultimo non pregiudicasse il diritto della ricorrente di proporre direttamente dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento di tale decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. In ogni caso, la domanda in subordine dovrebbe essere respinta in quanto infondata. |
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131 |
La ricorrente obietta che l’inosservanza del termine di ricorso deriva, nel caso di specie, da un errore scusabile, in quanto, alla luce delle indicazioni sui mezzi di ricorso contenute nella decisione iniziale e della formulazione dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, essa poteva legittimamente ritenere di non poter adire il Tribunale con un ricorso di annullamento senza aver previamente esaurito la procedura di ricorso di cui all’articolo 28 di detto regolamento. |
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132 |
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità della domanda in subordine sollevata dall’ACER, occorre anzitutto osservare che, come risulta dal precedente punto 45, la ricorrente poteva, nel caso di specie, proporre un ricorso di annullamento della decisione iniziale direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona. |
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133 |
Inoltre, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. |
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134 |
È possibile derogare all’applicazione delle normative dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56 e giurisprudenza citata). |
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135 |
Dalla giurisprudenza si evince altresì che, nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso, la nozione di «errore scusabile», che consente di derogare a tale normativa, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v. sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 59 e giurisprudenza citata). |
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136 |
Nel caso di specie, la decisione iniziale è stata pubblicata sul sito Internet dell’ACER il 28 febbraio 2022 e la ricorrente ha adito la commissione dei ricorsi il 27 aprile 2022. Anche supponendo che la ricorrente sia venuta a conoscenza della decisione iniziale il giorno stesso in cui essa ha adito la commissione dei ricorsi, applicando le regole di calcolo dei termini, previste agli articoli 58 e 60 del regolamento di procedura, che corrispondono agli articoli 49 e 51 del regolamento di procedura della Corte, si deve constatare che, alla data di proposizione del presente ricorso, vale a dire il 17 febbraio 2023, alla ricorrente era preclusa la contestazione di detta decisione. |
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137 |
Peraltro, la ricorrente non può legittimamente, nelle circostanze del caso di specie, invocare un errore scusabile, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 135. |
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138 |
Infatti, da un lato, l’ACER non ha fornito alla ricorrente alcuna assicurazione precisa sulla competenza della commissione dei ricorsi a conoscere di un ricorso proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione iniziale, poiché le indicazioni sui mezzi di ricorso contenute nella parte finale della decisione iniziale erano espressamente rivolte ai «destinatari» di tale decisione, ossia i TSO della regione CORE, rispetto ai quali esse erano d’altronde corrette (v. precedente punto 44). Per contro, la decisione iniziale non forniva alcuna informazione sui mezzi di ricorso che dovevano essere esperiti dalle persone fisiche o giuridiche diverse da tali destinatari. Pertanto, dette indicazioni non possono essere qualificate come un comportamento dell’ACER idoneo a generare una confusione ammissibile nella ricorrente sulla competenza della commissione dei ricorsi a conoscere di un ricorso proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione iniziale. |
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139 |
Dall’altro lato, un’interpretazione del tenore letterale dell’articolo 29 del regolamento 2019/942 conforme al diritto primario dell’Unione induceva a ritenere che esso non ostasse a che persone fisiche o giuridiche potessero proporre un ricorso di annullamento direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, contro un atto di portata generale dell’ACER privo di misure di esecuzione che, come nel caso della ricorrente, le riguardava direttamente, ma non individualmente. Del resto, al punto 117 dell’atto introduttivo, la ricorrente stessa ha sostenuto che «[i]l ricorso oggetto della domanda in subordine non [era] subordinato all’esaurimento dei mezzi di ricorso conformemente all’articolo 263, quinto comma, TFUE e all’articolo 29 del regolamento 2019/942, poiché la possibilità di ricorso diretto [da parte della ricorrente era] prevista dal diritto primario». |
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140 |
Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente non può avvalersi utilmente della giurisprudenza che si è basata sulla formulazione generale di taluni testi che disciplinano i mezzi di ricorso o sulle abitudini invalse per constatare un errore scusabile in ordine alla presentazione tardiva di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione dopo l’esaurimento di un mezzo di ricorso interno che, in tale caso specifico e secondo la giurisprudenza, non era applicabile (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, 44/71, EU:C:1972:53, punti da 5 a 9, e del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione, 117/78, EU:C:1979:109, punti da 9 a 11). |
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141 |
Ne consegue che la ricorrente non può avvalersi di un qualsivoglia errore scusabile che avrebbe potuto autorizzarla a derogare, nel caso di specie, all’obbligo di rispettare il termine di ricorso stabilito. |
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142 |
Di conseguenza, anche la domanda in subordine, diretta all’annullamento della decisione iniziale, deve essere respinta in quanto irricevibile, cosicché il ricorso risulta integralmente respinto. |
Sulle spese
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143 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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144 |
La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’ACER. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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van der Woude Škvařilová-Pelzl Nõmm Steinfatt Kukovec Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2025. Firme |
Indice
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Fatti |
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Conclusioni delle parti |
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In diritto |
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Sulla domanda principale di annullamento della decisione impugnata |
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Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE |
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Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale enunciato nell’articolo 47 della Carta e nei principi generali del diritto dell’Unione |
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Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 |
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Sula domanda in subordine di annullamento della decisione iniziale |
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Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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