Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2024.#Orgatex GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta la segnaletica orizzontale – Articolo 3, lettera a), e articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Unicità del disegno o modello – Coerenza delle prospettive.#Causa T-25/23.

ECLI:EU:T:2024:725Eu Chamb 06 T23 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

23 ottobre 2024 ( *1 )

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta la segnaletica orizzontale – Articolo 3, lettera a), e articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Unicità del disegno o modello – Coerenza delle prospettive»

Nella causa T‑25/23,

Orgatex GmbH & Co. KG, con sede in Langenfeld (Germania), rappresentata da G. Jacobs, M. Maybaum e M. Dümenil, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Markakis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Lawrence Longton, residente in Brindle (Regno Unito), rappresentato da A. Haberl, avvocato,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e E. Tichy-Fisslberger, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 17 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Orgatex GmbH & Co. KG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 novembre 2022 (procedimento R 110/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2

Il 23 ottobre 2020 l’interveniente, il sig. L. Longton, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato con il numero 1112155-0001 e pubblicato il 14 aprile 2009, a seguito di una domanda depositata il 25 marzo 2009. La ricorrente è la titolare del disegno o modello contestato, di cui ha rinnovato la registrazione nel 2014, nel 2019 e nel 2024.

3

Il disegno o modello contestato è rappresentato nelle seguenti prospettive:

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Prospettiva 1.1

Prospettiva 1.2

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Prospettiva 1.3

Prospettiva 1.4

–

Prospettiva 1.1:

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–

Prospettiva 1.2:

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–

Prospettiva 1.3:

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–

Prospettiva 1.4:

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4

I prodotti nei quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrano nella classe 20.03 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente indicazione: «Segnaletica orizzontale».

5

I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, nonché all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del medesimo regolamento.

6

Il 23 novembre 2021 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, essa ha concluso nel senso dell’unicità del disegno o modello contestato e della coerenza delle sue prospettive. Al riguardo, essa ha considerato che l’oggetto della protezione era chiaramente identificabile e appariva in modo unitario e diretto nelle quattro prospettive depositate, vale a dire la prospettiva 1.1, raffigurante la prospettiva dall’alto (parte superiore), e le altre prospettive 1.2, 1.3 e 1.4, che rappresentano le prospettive dal basso (parte inferiore) della segnaletica orizzontale. Essa ha altresì constatato che tale disegno o modello possedeva un carattere individuale e nuovo.

7

Il 18 gennaio 2022 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.

8

Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato. In particolare, essa ha ritenuto che le prospettive depositate non fossero concludenti e presentassero almeno due disegni o modelli diversi. Da un lato, essa ha ritenuto che l’ipotesi dell’interveniente secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 mostravano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore sembrava logica di per sé e conforme all’esperienza generale. Essa ha ritenuto che le prospettive 1.1 e 1.2 e le prospettive 1.3 e 1.4 non potessero rappresentare lo stesso disegno o modello. Dall’altro lato, anche accogliendo l’ipotesi della divisione di annullamento e della ricorrente secondo cui la prospettiva 1.1 mostrava la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore, essa ha ritenuto che le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 non potessero rappresentare lo stesso disegno o modello. Essa ha constatato che dalle due ipotesi esaminate risultava che il disegno o modello contestato era stato registrato in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

9

La commissione di ricorso ha altresì ritenuto che, poiché il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, non fosse possibile esaminare se tale disegno o modello fosse parimenti privo di carattere individuale o di novità sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento.

Conclusioni delle parti

10

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.

11

L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese sostenute in caso di udienza.

12

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del ricorso

13

Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente eccepisce, nella sua comparsa di risposta, l’irricevibilità del ricorso, per il motivo che quest’ultimo non sarebbe stato proposto entro il termine impartito. Più precisamente, egli fa valere che, secondo la ricorrente stessa, la decisione impugnata, datata 17 novembre 2022, le è stata notificata il 18 novembre 2022. Orbene, il presente ricorso sarebbe pervenuto al Tribunale solo il 27 gennaio 2023, vale a dire dopo la scadenza del termine di ricorso di due mesi previsto all’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002. Il termine di ricorso non sarebbe stato quindi rispettato.

14

Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere proposto dinanzi al Tribunale entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione.

15

Inoltre, dall’articolo 60 del regolamento di procedura risulta che i termini processuali dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. Secondo la giurisprudenza, il termine forfettario in ragione della distanza previsto da tale articolo si applica alla proposizione di un ricorso avverso una decisione dell’EUIPO [v. sentenza del 1o dicembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non pubblicata, EU:T:2021:842, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

16

Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 18 novembre 2022. Il termine di ricorso è quindi scaduto il 30 gennaio 2023 a mezzanotte, incluso il termine in ragione della distanza, conformemente alle regole di calcolo dei termini previste all’articolo 58 del regolamento di procedura.

17

Orbene, il presente ricorso è stato presentato dalla ricorrente il 27 gennaio 2023.

18

Occorre pertanto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente e dichiarare ricevibile il presente ricorso.

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

19

L’interveniente fa valere che sono tardive e irricevibili le fotografie del prodotto originale o effettivamente commercializzato presentate dalla ricorrente «a titolo illustrativo» nell’allegato A7 del ricorso.

20

In proposito, occorre rilevare che tali documenti non figurano nel fascicolo del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO e sono prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

21

Orbene, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, cosicché la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 24].

22

Occorre pertanto respingere detti documenti in quanto irricevibili senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio.

Sulla fondatezza del motivo unico

23

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento.

24

La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato non soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, per il motivo che le prospettive mostravano almeno due disegni o modelli diversi a causa di asserite incoerenze insolubili tra le prospettive e che non esisteva quindi un prodotto unitario ai sensi di tale articolo. A suo avviso, tali presunte incoerenze insolubili possono essere risolte se detto regolamento non è oggetto di un’«errata interpretazione in diritto e ostile alla registrazione». Essa afferma che dall’insieme delle quattro prospettive da 1.1 a 1.4 risulta inequivocabilmente che si tratta di un oggetto unitario, costituito da un elemento di inquadramento con una parte interna di cui un lato presenta linee di contorno rispetto all’altro lato. Essa sostiene quindi che un disegno o modello unitario può essere chiaramente identificato a partire dalle prospettive del disegno o modello contestato, il quale ha l’aspetto di un prodotto unico ai sensi di detto articolo.

25

Da un lato, la ricorrente afferma che è inesatta ed erronea la prima ipotesi della commissione di ricorso, formulata ai punti da 34 a 38 della decisione impugnata, secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 mostrerebbero la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore. A suo avviso, la commissione di ricorso interpreta tali prospettive in un modo che «comporta imperativamente la nullità», mentre occorrerebbe piuttosto, come principio interpretativo, supporre, a favore del depositante, che egli abbia voluto depositare una domanda valida e non priva di senso. Nel caso di specie, sarebbe tuttavia evidente che la prospettiva 1.1 mostra un lato del prodotto e che le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 mostrano l’altro lato del prodotto, in considerazione delle linee di contorno. Tenuto conto di tale principio interpretativo, non ci sarebbe un’incoerenza insolubile nella differenza tra le prospettive 1.1 e 1.2. Tale differenza potrebbe essere facilmente risolta interpretando le prospettive come riproducenti il disegno o modello da un lato (per la prospettiva 1.1) e dall’altro (per le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4).

26

Dall’altro lato, la ricorrente contesta altresì alla commissione di ricorso le conclusioni errate che essa trae dalla sua seconda ipotesi, formulata ai punti da 39 a 44 della decisione impugnata, secondo la quale la prospettiva 1.1 mostra la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 mostrano la parte posteriore. Tale ipotesi sarebbe certamente esatta e corretta, ma ciò non comporterebbe tuttavia alcuna incoerenza insolubile tra tali prospettive.

27

In proposito, in primo luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle sfumature (effetti d’ombra) nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4. A suo avviso, l’interpretazione mostra che tali prospettive riproducono differenti sfumature (effetti d’ombra) di una sola e medesima superficie dello stesso prodotto, dovute a condizioni di illuminazione diverse. Siffatte differenze di illuminazione risulterebbero dall’angolo e dalla posizione di ripresa. Sotto un primo profilo, la ricorrente fa valere che non vi è alcuna incoerenza a causa della posizione di ripresa, in quanto la prospettiva 1.2 mostra il prodotto in controluce e la prospettiva 1.4 lo mostra illuminato. Un prodotto identico sarebbe semplicemente mostrato sotto diverse condizioni di illuminazione. Sotto un secondo profilo, essa sostiene che non vi è alcuna incoerenza a causa di una presunta assenza di sorgente luminosa. Sarebbe usuale che si utilizzino sfumature in rappresentazioni create da computer e ciò sarebbe simulato con una sorgente luminosa virtuale. Sotto un terzo profilo, essa sostiene che non vi è alcuna incoerenza a causa degli effetti di luce. In secondo luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4. Un solo prodotto sarebbe identificabile. In terzo luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile per quanto riguarda la «profondità» delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4 rispetto alla prospettiva 1.3. La divergenza si spiegherebbe facilmente con la presentazione in prospettiva. In quarto luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle sfumature (effetti d’ombra) della«finestra» o dell’«interno» nelle prospettive 1.2 e 1.4 rispetto alla prospettiva 1.3. Tale interno sarebbe una finestra nella segnaletica orizzontale, che servirebbe ad inserire vari inserti. Le differenze sarebbero dovute anche alle diverse prospettive di ripresa. Le prospettive 1.2 e 1.4 mostrerebbero il prodotto in verticale, quasi con una prospettiva attraverso la finestra trasparente, di un bianco monocolore, mentre la prospettiva 1.3 mostrerebbe il prodotto disteso su una superficie virtuale, con sfumature. Tali sfumature sarebbero dovute a effetti luminosi diversi e non avrebbero alcuna incidenza sulla forma e sulla configurazione di un prodotto.

28

La ricorrente conclude che, in ogni caso, dall’interpretazione delle prospettive risulta che le asserite differenze, dovute in particolare alle sfumature (effetti d’ombra), non devono essere prese in considerazione per determinare l’oggetto della protezione, il quale sarebbe evidente e chiaramente visibile. Esisterebbe solo un prodotto e quindi un unico disegno o modello valido ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

29

In udienza, la ricorrente ha fatto valere più specificamente che nel diritto dell’Unione esisteva un principio di interpretazione favorevole alla registrazione di un disegno o modello comunitario, risultante dall’«idea fondatrice» del regolamento n. 6/2002, in particolare del considerando 24 di quest’ultimo.

30

L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Quadro normativo e giurisprudenziale

31

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario deve essere dichiarato nullo se non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, ai sensi della quale per «disegno o modello» si intende «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

32

Ne consegue che, nel sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenze del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 62; dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 25, e del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punto 30).

33

L’esame di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 è limitato alla questione se la rappresentazione mostri l’aspetto di un prodotto o di una sua parte. Se, nell’ambito dell’esame, l’EUIPO constata che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui a detto articolo e che non si pone rimedio al motivo di rigetto entro il termine impartito, l’EUIPO respinge la domanda, conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento nonché all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28).

34

L’esame di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 deve essere effettuato sulla base della rappresentazione iscritta nel registro, vale a dire delle prospettive depositate al momento della domanda di registrazione, le quali determinano l’oggetto e la portata della protezione [v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, Kneidinger/EUIPO – Topseat International (tavoletta per water), T‑286/16, non pubblicata, EU:T:2017:411, punto 44]. Le osservazioni formulate dal depositante o dal titolare nel corso del procedimento possono, in linea di principio, essere prese in considerazione solo se risultano dalla rappresentazione del disegno o modello.

35

Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2245/2002, la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere una rappresentazione riproducibile del disegno o modello.

36

Alla luce dell’analisi letterale, teleologica e contestuale dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, la rappresentazione di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione deve consentire di identificare chiaramente tale disegno o modello, oggetto della protezione prevista da tale domanda (sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, punto 60). In particolare, il requisito della rappresentazione ha la funzione, segnatamente, di definire il disegno o modello stesso al fine di determinare l’oggetto esatto della protezione conferita al suo titolare da parte del disegno o modello registrato, nei confronti delle autorità competenti e degli operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata; v. anche sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

37

Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura degli elementi che costituiscono un disegno o modello, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei disegni o modelli adeguato e preciso. Dall’altro lato, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Un siffatto requisito di chiarezza e di precisione mira quindi a garantire la certezza del diritto dei terzi (v. sentenza del 2 marzo 2023, Papierfabriek Doetinchem, C‑684/21, EU:C:2023:141, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

38

Dal momento che la rappresentazione di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione deve consentire di identificare chiaramente tale disegno o modello, oggetto della protezione prevista da tale domanda (v. punto 36 supra), occorre, in particolare, esaminare se le prospettive che costituiscono la rappresentazione nel suo insieme mostrino l’aspetto di un prodotto unico o unitario, vale a dire se vi sia unicità del disegno o modello.

39

In proposito, l’esigenza di coerenza delle prospettive implica che tutte le prospettive mostrino l’aspetto di un solo e medesimo prodotto (o parte di prodotto), di modo che esse consentano di identificare chiaramente un unico disegno o modello. Incoerenze o contraddizioni tra le prospettive depositate possono indurre a concludere che la rappresentazione mostra prodotti diversi, e quindi più di un disegno o modello. Le prospettive si riferiscono a più di un solo disegno o modello, in particolare quando costituiscono diverse incorporazioni («embodiments») o versioni di uno stesso concetto, o ancora quando l’utilizzazione delle linee destinate a identificare il disegno o modello o l’utilizzazione delle esclusioni («disclaimers») di talune caratteristiche non è coerente in tutte le prospettive.

40

Non può esservi unicità del disegno o modello se le prospettive che costituiscono la rappresentazione nel suo insieme sono incoerenti in modo insolubile o in contraddizione insormontabile, di modo che l’aspetto di un solo prodotto non può essere determinato e, pertanto, la rappresentazione non consente di identificare chiaramente un solo disegno o modello. Al contrario, l’unicità del disegno o modello può essere constatata nonostante lievi divergenze tra le prospettive, nella stretta misura in cui tali prospettive possono tuttavia essere conciliate nel senso di un disegno o modello unitario. Ciò premesso, gli organi dell’EUIPO non sono tenuti a prendere in considerazione tutte le combinazioni possibili tra le prospettive fornite dal depositante al momento della domanda di registrazione, ma solo le combinazioni che appaiono logiche e plausibili alla luce dell’esperienza comune.

41

Un disegno o modello che non costituisce un oggetto unitario non risponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 e deve pertanto essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento (v. punto 33 supra), o dichiarato nullo se il motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento è stato regolarmente invocato [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (lattine), T‑9/15, EU:T:2017:386, punti 57 e 60].

42

Per contro, l’esame del motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 non verte sui requisiti formali della rappresentanza. In proposito, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 prevede, in particolare, che la rappresentazione non possa contenere più di sette prospettive. Le irregolarità relative a tale condizione, alle quali il richiedente non pone rimedio entro il termine prescritto, comportano il rigetto della domanda conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002.

43

L’articolo 4 del regolamento n. 2245/2002 autorizza espressamente il deposito di più prospettive di uno stesso disegno o modello. Il richiedente è libero di scegliere le illustrazioni che presenta e se le prospettive presentate sono fotografie dell’oggetto reale, disegni tecnici o rappresentazioni generate da computer. Le prospettive depositate possono presentare il disegno o modello da diverse angolazioni e prospettive, anche a scale diverse. Tuttavia, alla luce dell’esigenza di coerenza delle prospettive (v. punto 39 supra), il richiedente ha l’obbligo di assicurarsi che le prospettive siano coerenti, vale a dire che esse possano essere conciliate nel senso di un disegno o modello unitario (v. punto 40 supra) e consentano quindi di identificare chiaramente un unico disegno o modello.

44

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se le prospettive depositate nel caso di specie siano coerenti e consentano quindi di identificare chiaramente un unico disegno o modello.

Valutazione della coerenza delle prospettive nel caso di specie

– Sull’asserita esistenza di un principio di interpretazione favorevole al depositante e al titolare di un disegno o modello comunitario registrato

45

In via preliminare, occorre esaminare la censura della ricorrente vertente, in sostanza, su un errore di diritto, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto di un principio di interpretazione favorevole al depositante e al titolare di un disegno o modello comunitario registrato, di cui la ricorrente afferma l’esistenza nel diritto dell’Unione e che risulterebbe dall’«idea fondatrice» del regolamento n. 6/2002.

46

Al riguardo, occorre ricordare che, anche supponendo che l’esaminatore abbia deciso, nel corso del procedimento di registrazione, di registrare il disegno o modello contestato, tale posizione non vincola la commissione di ricorso nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante tale disegno o modello (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, punto 54).

47

Ciò vale anche se, nell’ambito dell’esame previsto all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l’esaminatore deve già verificare che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione risponda alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento e, pertanto, presenti un’unicità dovuta alla coerenza delle sue prospettive, al contrario delle condizioni di protezione, quali la novità o il carattere individuale ai sensi degli articoli da 4 a 6 di detto regolamento, che non sono esaminate in tale contesto.

48

Occorre altresì sottolineare che nulla nel regolamento n. 6/2002 impone un principio di interpretazione favorevole al depositante di una domanda di disegno o modello comunitario registrato nell’ambito di un procedimento di esame né al titolare di un tale disegno o modello nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, come nel caso di specie.

49

Il considerando 24 del regolamento n. 6/2002, invocato dalla ricorrente, afferma semplicemente che uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento è istituire una procedura di concessione del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori. È giocoforza constatare che il carattere poco oneroso e conviviale («user-friendly») del procedimento di registrazione non pregiudica affatto un principio di interpretazione favorevole al depositante di una domanda di disegno o modello comunitario registrato nell’ambito di un procedimento di esame né al titolare di un siffatto disegno o modello nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità.

50

Al contrario, poiché un disegno o modello comunitario registrato beneficia, in forza dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, di una presunzione di validità nei procedimenti per contraffazione, occorre a maggior ragione che la sua validità sia valutata concretamente e rigorosamente nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO e delle domande riconvenzionali dinanzi ai tribunali dei disegni o modelli comunitari previsti all’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, conformemente ai motivi di nullità enunciati all’articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento e alle loro condizioni di invocabilità stabilite all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento.

51

Del resto, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato deve essere rigoroso, in ciascun caso concreto, al fine di evitare che le registrazioni siano mantenute indebitamente. Infatti, il mantenimento della registrazione di un disegno o modello dipende da criteri oggettivi e specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il disegno o modello di cui trattasi non rientri in una causa di nullità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

52

Ne consegue che non esiste, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, un principio di interpretazione favorevole al titolare di tale disegno o modello.

53

Di conseguenza, nel caso di specie, la commissione di ricorso non doveva e neppure poteva tener conto di un siffatto principio di interpretazione favorevole alla ricorrente in quanto titolare del disegno o modello contestato.

54

La censura della ricorrente vertente, in sostanza, su un errore di diritto al riguardo deve quindi essere respinta.

55

Nel caso di specie, la ricorrente fa valere, in sostanza, che è chiaramente possibile identificare un disegno o modello unitario nelle prospettive del disegno o modello contestato, le quali sono coerenti. Le censure che seguono riguardano quindi errori di valutazione dei fatti in cui sarebbe incorsa la commissione di ricorso.

56

Occorre esaminare, di volta in volta, le due ipotesi di combinazioni tra le prospettive prese in considerazione dalla commissione di ricorso.

– Sull’ipotesi secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 mostrano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore del disegno o modello contestato

57

Ai punti da 34 a 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che l’ipotesi secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 mostravano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore corrispondeva a quella dell’interveniente e che tale ipotesi sembrava «logica di per sé e conforme all’esperienza generale». Pertanto, due prospettive, una dall’alto e una prospettica, rappresentavano ciascuna le parti anteriori e posteriori del disegno o modello.

58

È vero che la diversa rappresentazione della sfumatura poteva spiegarsi con la differenza degli angoli. Tuttavia, non era possibile spiegare il fatto che non vi erano linee di contorno nella prospettiva 1.1, sebbene queste ultime fossero ben visibili nella prospettiva 1.2.

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Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.1

Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.2

59

Lo stesso valeva per le prospettive 1.3 e 1.4. Mentre nella prospettiva 1.3, le linee erano appena visibili, queste ultime erano chiaramente visibili nella prospettiva 1.4. Esse erano anche così chiare da sembrare «linee tratteggiate».

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Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.3

Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.4

60

Per quanto riguarda questi due punti prospettici, la commissione di ricorso ha considerato che la differenza di sfumatura non si spiegava unicamente con la differenza di prospettiva. A suo avviso, a causa dell’assenza di una sorgente luminosa, tale differenza non poteva risultare dalla riflessione della luce sulla superficie.

61

La commissione di ricorso ha concluso che le prospettive 1.1 e 1.2, da un lato, e le prospettive 1.3 e 1.4, dall’altro, non potevano quindi rappresentare lo stesso disegno o modello, cosicché il disegno o modello contestato era stato iscritto nel registro in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

62

La ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione considerando che le prospettive 1.1 e 1.2 mostravano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore. A suo avviso, detta commissione interpreta le prospettive in un modo che «comporta imperativamente la nullità».

63

Anzitutto, occorre constatare, al pari della commissione di ricorso, che il fatto che le prospettive 1.1 e 1.2 mostrino la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore, ciascuna con una prospettiva dall’alto e una prospettica, sembra logico e plausibile alla luce dell’esperienza comune (v. punto 40 supra).

64

Occorre, poi, rilevare che, nelle prospettive 1.1 e 1.2, gli elementi dell’inquadramento della segnaletica orizzontale hanno colori scuri simili, mentre, nelle prospettive 1.3 e 1.4, gli elementi dell’inquadramento hanno invece colori più chiari. La scelta della prospettiva porta anche ad ipotizzare che le prospettive 1.1 e 1.2 dovrebbero mostrare la parte anteriore da due diverse angolazioni, da un lato, e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore da queste due angolazioni, dall’altro. L’ipotesi della ricorrente secondo cui le prospettive 1.2 e 1.4 mostrano entrambe la parte posteriore con una stessa prospettiva non è affatto logica né plausibile, poiché non riesce a spiegare perché una parte sarebbe rappresentata due volte con la stessa prospettiva e perché le prospettive 1.2 e 1.4 sono invece diverse.

65

Inoltre, la differenza di colore della «finestra» interna tra le prospettive 1.1 e 1.2 nonché tra le prospettive 1.3 e 1.4 potrebbe certamente spiegarsi eventualmente con il fatto che tale finestra interna della segnaletica orizzontale contiene una piastrella trasparente che è visibile solo grazie ad una vista prospettica laterale. Tuttavia, nell’ambito di questa prima ipotesi, è impossibile spiegare il fatto che la prospettiva 1.1 non presenta alcuna linea di contorno tra gli elementi dell’inquadramento. Tali linee di contorno sono tuttavia chiaramente visibili nella prospettiva 1.2. Le prospettive 1.1 e 1.2 presentano quindi un’incoerenza insolubile.

Prospettiva 1.1

Prospettiva 1.2

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66

Tale osservazione vale anche per le prospettive 1.3 e 1.4. Mentre, nella prospettiva 1.3, le linee di contorno sono appena visibili sul lato destro, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, nella prospettiva 1.4 esse sono chiaramente visibili e si prolungano su tutta la lunghezza degli elementi dell’inquadramento laterali, nonché nella parte interna degli elementi dell’inquadramento superiore e inferiore. Nella prospettiva 1.4, la finestra interna è chiaramente inquadrata da linee di contorno. Le prospettive 1.3 e 1.4 presentano quindi un’incoerenza insolubile.

Prospettiva 1.3

Prospettiva 1.4

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67

Inoltre, occorre constatare, al pari della commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, che, in assenza di una sorgente luminosa, la differenza di sfumatura tra le prospettive 1.3 e 1.4 non si spiega unicamente con la differenza di prospettiva tra una prospettiva laterale obliqua nella prospettiva 1.3 e una prospettiva piana nella prospettiva 1.4. Anche supponendo che l’illuminazione sia diversa, non è possibile spiegare la gradazione di colore differente della prospettiva 1.3, che passa da un grigio chiaro in basso a sinistra ad un grigio più scuro in alto a destra, e della prospettiva 1.4, che passa da un grigio chiaro in tutta la parte superiore a un grigio più scuro nella parte inferiore. La ricorrente non riesce a spiegare quale sarebbe la posizione della presunta sorgente luminosa virtuale. Le prospettive 1.3 e 1.4 presentano quindi un’incoerenza insolubile.

68

Infine, l’affermazione della ricorrente, in risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, secondo cui le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 avrebbero in comune sulla parte posteriore fogli rimovibili per l’adesivo della segnaletica orizzontale, non visibili sulla prospettiva 1.1, non risulta chiaramente dalle prospettive depositate al momento della domanda di registrazione, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 34, e, pertanto, non può essere accolta.

69

La commissione di ricorso ha quindi giustamente esaminato, ai punti da 34 a 38 della decisione impugnata, l’unicità delle rappresentazioni del disegno o modello contestato basandosi sull’ipotesi che le prospettive 1.1 e 1.2 mostrassero la parte anteriore di tale disegno o modello e le prospettive 1.3 e 1.4 la sua parte posteriore, e ha constatato che tali prospettive presentavano incoerenze insolubili.

70

Si deve concludere che le prospettive 1.1 e 1.2 nonché le prospettive 1.3 e 1.4 non mostrano un disegno o modello unitario, cosicché il disegno o modello contestato è stato iscritto nel registro dell’EUIPO in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

71

Per completezza, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anche le valutazioni della commissione di ricorso relative alla seconda ipotesi di combinazione tra le prospettive, poiché quest’ultima è invocata dalla ricorrente come più favorevole ad essa.

– Sull’ipotesi secondo cui la prospettiva 1.1 mostra la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore del disegno o modello contestato

72

Ai punti da 39 a 44 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di annullamento e la ricorrente partivano dal principio che la prospettiva 1.1 presentasse la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore. Essa ha quindi deciso di esaminare altresì il ricorso sulla base di tale premessa, anche se nulla consentiva di concludere in modo categorico che tale interpretazione del disegno o modello contestato fosse l’unica corretta.

73

Anzitutto, la commissione di ricorso ha constatato che le prospettive 1.2 e 1.4 erano immagini viste dall’alto (prospettive superiori) e ha osservato che era irrilevante sapere se si trattasse della parte anteriore o posteriore della segnaletica orizzontale. Contrariamente all’ipotesi della divisione di annullamento e della ricorrente, essa ha ritenuto che le diverse sfumature non potessero essere attribuite a condizioni di illuminazione diverse dovute all’angolo di ripresa, poiché le due fotografie erano state scattate dall’alto. A suo avviso, la prospettiva 1.3 riproduceva il disegno o modello in un’ulteriore sfumatura che non era necessariamente dovuta all’angolo.

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Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.2

Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.3

Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.4

74

In proposito, la commissione di ricorso ha osservato che non esisteva una sorgente luminosa che avrebbe impedito una diversa riproduzione di uno stesso colore. Ne conseguiva, a suo avviso, che in queste tre illustrazioni erano state utilizzate tre diverse sfumature.

75

La commissione di ricorso, poi, ha constatato che le linee delle prospettive 1.2 e 1.4 presentavano forme diverse. Mentre la linea era continua nella prospettiva 1.2, essa era tratteggiata nella prospettiva 1.4.

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Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.2

Prospettiva dettagliata dell’angolo superiore destro — Prospettiva 1.4

76

Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che, nelle prospettive 1.2 e 1.4, le linee avevano tutte la stessa profondità. Orbene, ciò non si verificava nella prospettiva 1.3, dove le linee negli angoli di sinistra erano più visibili di quelle degli angoli di destra.

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Prospettiva 1.3

77

Secondo la commissione di ricorso, se le linee o i contorni erano rappresentati in una vista prospettica, le linee o i contorni più distanti potevano essere meno visibili in talune circostanze. Pertanto, a suo avviso, anche in questo caso sussisteva un’incoerenza insolubile.

78

Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto inconcludenti le ragioni per le quali l’interno presentava sfumature scure nella prospettiva 1.3, mentre nelle prospettive 1.2 e 1.4, che rappresentavano anche il disegno o modello contestato visto da dietro, l’interno sembrava trasparente o bianco.

79

La commissione di ricorso ha concluso che le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 non potevano quindi rappresentare lo stesso disegno o modello, cosicché il disegno o modello contestato era stato iscritto nel registro in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

80

Al riguardo, anzitutto, è giocoforza constatare che la seconda ipotesi di combinazione delle prospettive, che la ricorrente invoca come più favorevole ad essa, non risulta né logica né plausibile alla luce dell’esperienza comune. Infatti, salvo circostanze particolari, non dimostrate e assenti nel caso di specie, appare illogico e non plausibile mostrare una sola prospettiva della parte anteriore e tre prospettive della parte posteriore.

81

Nella misura in cui la ricorrente fa valere, in sostanza, che un principio di interpretazione favorevole al depositante al momento della registrazione di un disegno o modello esige che gli organi dell’EUIPO, nell’esaminare le possibili combinazioni delle prospettive, presuppongano che tale depositante abbia voluto depositare una domanda valida e non priva di senso (v. punto 25 supra), occorre ricordare, anzitutto, che non esiste, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, alcun principio di interpretazione favorevole al titolare di tale disegno o modello (v. punto 52 supra) e, inoltre, che tali organi non sono tenuti a prendere in considerazione tutte le combinazioni possibili tra le prospettive fornite dal depositante al momento della domanda di registrazione, ma unicamente le combinazioni che sembrano logiche e plausibili alla luce dell’esperienza comune (v. punto 40 supra).

82

Nel caso di specie, gli organi dell’EUIPO non erano quindi tenuti a prendere in considerazione questa seconda ipotesi di combinazione delle prospettive.

83

In ogni caso, occorre sottolineare che anche questa seconda ipotesi conduce a incoerenze insolubili tra le prospettive e che anche le affermazioni della ricorrente devono essere respinte per i seguenti motivi.

84

In primo luogo, la ricorrente afferma che la seconda ipotesi della commissione di ricorso, secondo la quale la prospettiva 1.1 mostra la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore, è certamente corretta, ma non comporta un’incoerenza insolubile tra tali prospettive. Essa fa valere che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle sfumature (effetti d’ombra) nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4, né a causa di una presunta mancanza di sorgente luminosa, né a causa degli effetti luminosi. Essa ritiene, in sostanza, che vi fosse una sorgente luminosa virtuale.

85

Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che, in un ambiente virtuale, dovesse sempre esservi una sorgente luminosa in grado di produrre effetti corrispondenti. In mancanza di prova contraria, si deve riconoscere, al pari della commissione di ricorso, che non vi era una sorgente luminosa. Per questo motivo quest’ultima ha escluso che le differenze in termini di sfumatura e di luminosità dell’inquadramento (prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 nella seconda ipotesi) possano essere spiegate con un effetto luminoso o con posizioni e angoli di ripresa differenti.

86

Occorre poi constatare, al pari della commissione di ricorso, che le differenze di sfumature (effetti d’ombra) non possono essere attribuite a condizioni di illuminazione diverse dovute all’angolo di ripresa, poiché le prospettive 1.2 e 1.4 sono state entrambe prese dall’alto (stesso angolo di ripresa), mentre la prospettiva 1.3 rappresenta il disegno o modello in un’altra sfumatura, all’interno più scuro, che non può essere dovuta all’angolo di ripresa. Pertanto, nell’ipotesi in cui queste due prospettive mostrino entrambe la parte posteriore, le prospettive 1.2 e 1.4 rappresentano la stessa prospettiva (vista dall’alto), mentre la prospettiva 1.3 rappresenta il disegno o modello visto di lato, leggermente obliquo. Inoltre, la commissione di ricorso osserva giustamente, senza che la ricorrente lo contesti, che le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 presentano ciascuna configurazioni di colori diverse degli elementi dell’inquadramento.

Prospettiva 1.3

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Prospettiva 1.2

Prospettiva 1.4

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87

Inoltre, si deve osservare che, mentre gli elementi dell’inquadramento presentano sfumature (effetti d’ombra) o colori differenti nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4, tuttavia, nelle prospettive 1.2 e 1.4, la finestra interna trasparente è rappresentata in modo identico, vale a dire in bianco. La ricorrente non riesce a spiegare tale incoerenza. Secondo le sue spiegazioni, le diverse sfumature (effetti d’ombra) degli elementi dell’inquadramento derivano dalla diversa posizione di una presunta sorgente luminosa. Ciò avrebbe tuttavia come conseguenza che la finestra interna trasparente dovrebbe presentare anche sfumature (effetti d’ombra) diverse. In particolare, per quanto riguarda la prospettiva 1.4, un’illuminazione dall’alto dovrebbe condurre a un riflesso sulla piastrella interna trasparente che, tenuto conto della forma di rappresentazione scelta, realizzata per mezzo di un disegno al computer, dovrebbe tradursi in una sfumatura più scura di detta piastrella.

88

Pertanto, si deve constatare che sorgenti luminose diverse, ammesso che siano dimostrate, non consentirebbero di spiegare perché la piastrella trasparente all’interno del disegno o modello contestato sia rappresentata in modo identico in bianco nelle prospettive 1.2 e 1.4, né perché l’esistenza di una sorgente luminosa diversa non abbia alterato lo spessore delle linee di contorno, la cui visibilità è identica nelle prospettive 1.2 e 1.4.

89

Dalle valutazioni formulate ai punti 37 e 40 della decisione impugnata risulta (v. punti 60 e 74 supra) che la commissione di ricorso non avrebbe qualificato tali differenze come incoerenze insolubili o contraddizioni insormontabili se avesse avuto la minima indicazione che tali divergenze costituivano solo semplici effetti di luce. Ciò vale anche se lievi differenze tra le prospettive non impediscono di constatare l’unicità di un disegno o modello, nella stretta misura in cui tali prospettive possono tuttavia essere conciliate nel senso di un disegno o modello unitario (v. punto 40 supra). Orbene, nel caso di specie, una siffatta constatazione di unicità è esclusa da quella di detta commissione secondo cui non vi era alcuna sorgente luminosa.

90

Di conseguenza, occorre confermare la constatazione della commissione di ricorso secondo cui le differenze di sfumature (effetti d’ombra) delle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 non devono essere attribuite a una sorgente luminosa, se del caso virtuale, ma che in tali prospettive sono state utilizzate tre diverse sfumature di grigio.

91

Tale constatazione non può essere inficiata dalle altre affermazioni della ricorrente.

92

Occorre quindi rilevare che le stampanti che figurano nel ricorso non sono paragonabili alla segnaletica orizzontale piatta raffigurata nel disegno o modello contestato. Dette stampanti presentano una superficie fortemente strutturata, mentre la segnaletica al suolo ha solo un’altezza esigua, di modo che una variazione dell’angolo di illuminazione non potrebbe produrre l’effetto rappresentato nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4.

93

Parimenti, il confronto del disegno o modello contestato con le immagini fotografiche di uno schermo proposto dalla ricorrente è irrilevante. Infatti, per una fotografia, gli ambienti specializzati sanno che differenze come il riflesso della sorgente luminosa utilizzata derivano direttamente dalla scelta di tale modo di rappresentazione. Per un’immagine generata al computer, per contro, questi stessi ambienti sanno anche che non è necessaria alcuna sorgente luminosa per crearla e che, contrariamente ad una fotografia, una siffatta immagine generata al computer non richiede alcuna esposizione. In tale misura, l’affermazione della ricorrente secondo cui, in sostanza, le differenze di sfumatura nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 sarebbero attribuite a sorgenti luminose diverse è priva di fondamento.

94

Ne consegue che esiste un’incoerenza insolubile a causa delle differenze in termini di sfumature (effetti d’ombra) e di luminosità nelle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4.

95

In secondo luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4. e che un solo prodotto è identificabile.

96

In proposito, occorre constatare, al pari della commissione di ricorso, che, nelle prospettive 1.2 e 1.4, le linee di contorno presentano forme diverse. Infatti, mentre la linea è continua nella prospettiva 1.2, essa è tratteggiata nella prospettiva 1.4.

Prospettiva 1.2

Prospettiva 1.4

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97

Occorre altresì constatare, al pari della commissione di ricorso, che, nelle prospettive 1.2 e 1.4, le linee di contorno sono visibili con la stessa intensità. Per contro, ciò non si verifica nella prospettiva 1.3, in cui le linee di contorno degli angoli di sinistra sono più visibili di quelle degli angoli di destra.

Prospettiva 1.3

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98

Anche tenendo conto del fatto che le linee di contorno più distanti possono essere meno visibili a causa della distanza, ciò non coincide con le linee di contorno mostrate nella prospettiva 1.3. Infatti, la linea di contorno in basso a destra, la più vicina dal punto di vista dell’osservatore, è meno pronunciata della linea di contorno in alto a sinistra, la più distante dall’osservatore.

99

Occorre quindi constatare che le linee di contorno delle prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 presentano tra loro differenze che non possono spiegarsi né con una prospettiva diversa né con un angolo di illuminazione diverso.

100

Tali constatazioni non possono essere rimesse in discussione dall’argomento della ricorrente relativo alle fotografie del prodotto originale o effettivamente commercializzato presentate «a titolo illustrativo».

101

Al riguardo, oltre al fatto che i documenti di cui all’allegato A7 del ricorso sono irricevibili (v. punti da 19 a 22 supra), occorre ricordare che l’esame di un disegno o modello deve essere effettuato sulla base della rappresentazione iscritta nel registro, vale a dire delle prospettive depositate al momento della domanda di registrazione. Le osservazioni della ricorrente possono essere prese in considerazione solo se risultano dalla rappresentazione del disegno o modello (v. punto 34 supra).

102

Pertanto, nel caso di specie, l’affermazione della ricorrente secondo cui il disegno o modello contestato presenta strisce adesive trasparenti sugli elementi dell’inquadramento posteriore di una segnaletica orizzontale e la differenza di intensità delle linee di contorno sarebbe dovuta a tali strisce adesive trasparenti non può essere presa in considerazione, poiché una circostanza del genere non risulta dalla rappresentazione del disegno o modello contestato. Infatti, le asserite bande adesive non appaiono su nessuna delle quattro prospettive di tale disegno o modello. Non esiste neppure una descrizione che possa suffragare tale ipotesi. Il fatto che le linee di contorno siano dovute a strisce adesive sugli elementi dell’inquadramento di detto disegno o modello non è quindi affatto evidente e detta affermazione non può essere accolta.

103

Inoltre, se è certamente vero che i prodotti effettivamente commercializzati che corrispondono ad un disegno o modello possono essere presi in considerazione per valutare l’impressione complessiva, ciò non deve tuttavia servire da base per la valutazione dell’impressione d’insieme, ma unicamente a confermare una valutazione fondata sulle rappresentazioni iscritte nel registro. Infatti, il confronto con prodotti effettivamente commercializzati può essere utilizzato solo a titolo illustrativo per confermare le conclusioni già tratte (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 74).

104

Infine, nel caso di specie, non si tratta di valutare se due disegni o modelli in conflitto producano la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato tenendo conto dei prodotti effettivamente commercializzati, bensì di stabilire se un disegno o modello presenti un’unicità o un carattere unitario sulla base della rappresentazione iscritta nel registro. Pertanto, le incoerenze insolubili tra le prospettive depositate non possono essere superate mediante un confronto con prodotti asseritamente commercializzati.

105

Ne consegue che esiste un’incoerenza insolubile a causa delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4, da un lato, e nella prospettiva 1.3, dall’altro, nonché tra le prospettive 1.2 e 1.4 stesse.

106

In terzo luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile per quanto riguarda la «profondità» delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4 rispetto alla prospettiva 1.3. A suo avviso, la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere che la divergenza si spiegava facilmente con la presentazione in prospettiva.

107

In proposito, occorre constatare, al pari della commissione di ricorso, che, mentre, nelle prospettive 1.2 e 1.4, le linee hanno tutte la stessa profondità, ciò non avviene per la prospettiva 1.3. Negli angoli di sinistra di quest’ultima, le linee sono più visibili rispetto agli angoli di destra.

108

Per quanto riguarda la prospettiva 1.4 quanto meno, occorre rilevare che, a causa del punto di vista e dell’angolo di illuminazione, non è possibile osservare una profondità diversa delle linee di contorno, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. In questa prospettiva, le linee di contorno sono tutte identiche, il che non dovrebbe avvenire con un’illuminazione dall’alto. La ricorrente non riesce a spiegare tale incoerenza.

109

Ne consegue che esiste un’incoerenza insolubile per quanto riguarda la «profondità» delle linee di contorno nelle prospettive 1.2 e 1.4, da un lato, e nella prospettiva 1.3, dall’altro.

110

In quarto luogo, la ricorrente afferma che non vi è alcuna incoerenza insolubile a causa delle sfumature (effetti d’ombra) della «finestra» interna nelle prospettive 1.2 e 1.4 rispetto alla prospettiva 1.3. Tali differenze sarebbero dovute a effetti luminosi diversi e non avrebbero alcuna incidenza sulla forma e sulla configurazione del prodotto.

111

In proposito, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, che non sono concludenti le ragioni per le quali, nella prospettiva 1.3, la finestra interna presenta sfumature scure, mentre, nelle prospettive 1.2 e 1.4, che dovrebbero rappresentare anche la parte posteriore del disegno o modello, la finestra interna sembra trasparente o bianca. Le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 non possono quindi rappresentare lo stesso disegno o modello.

112

Ne consegue che esiste un’incoerenza insolubile a causa delle sfumature della finestra interna nelle prospettive 1.2 e 1.4, da un lato, e nella prospettiva 1.3, dall’altro.

113

Peraltro, la ricorrente non riesce nemmeno a spiegare perché l’inquadramento della finestra interna, che è delimitata verso l’esterno dalle linee di contorno, appaia più intensamente nella prospettiva 1.4 che nella prospettiva 1.2. Se la prospettiva è la stessa, ciò non può spiegarsi con un’illuminazione asseritamente diversa.

114

Ne consegue che esiste un’incoerenza insolubile a causa delle sfumature dell’inquadramento tra le prospettive 1.2 e 1.4.

115

La commissione di ricorso ha quindi giustamente considerato, ai punti da 39 a 44 della decisione impugnata, che, anche ammettendo l’ipotesi della ricorrente secondo cui la prospettiva 1.1 mostrava la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore del disegno o modello contestato, esistevano contraddizioni insormontabili o incoerenze insolubili tra le prospettive e, pertanto, queste ultime non rappresentavano un disegno o modello unitario.

116

Pertanto, anche nella seconda ipotesi, che la ricorrente invoca come più favorevole ad essa, è giocoforza constatare che non vi è coerenza delle prospettive né unicità del disegno o modello contestato.

117

Occorre quindi respingere le diverse censure relative ad errori di valutazione dei fatti.

Conclusioni sul ricorso

118

Ai punti 25, 45 e 46 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che dalle due ipotesi esaminate risultava che il disegno o modello contestato era stato iscritto nel registro in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. Essa ha osservato che erano ipotizzabili altre combinazioni tra parti anteriori e posteriori, ma che esse darebbero sempre luogo alle contraddizioni o incoerenze già esposte. Essa ha quindi considerato che le prospettive presentate non fossero concludenti e presentassero almeno due disegni o modelli diversi. In tale contesto, essa ha altresì osservato che il procedimento di dichiarazione di nullità mirava a porre rimedio ad eventuali errori commessi durante il procedimento di registrazione, cosicché la decisione adottata dall’esaminatore all’epoca era irrilevante per le ragioni summenzionate.

119

Ai punti 47 e 48 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, non fosse possibile esaminare se il disegno o modello contestato fosse parimenti privo di carattere individuale o di novità sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento. Essa ha concluso che il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo.

120

Alla luce delle valutazioni effettuate ai precedenti punti da 45 a 117, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha dedotto argomenti idonei a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata, in particolare delle conclusioni della commissione di ricorso.

121

Il motivo unico deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

122

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il ricorso.

Sulle spese

123

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

124

Nel caso di specie, l’interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. L’EUIPO ha altresì concluso in tal senso, ma solo in caso di organizzazione di un’udienza.

125

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente ed è stata organizzata un’udienza, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle loro conclusioni.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Orgatex GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

 

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2024.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sulla ricevibilità del ricorso

 

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

 

Sulla fondatezza del motivo unico

 

Quadro normativo e giurisprudenziale

 

Valutazione della coerenza delle prospettive nel caso di specie

 

– Sull’asserita esistenza di un principio di interpretazione favorevole al depositante e al titolare di un disegno o modello comunitario registrato

 

– Sull’ipotesi secondo cui le prospettive 1.1 e 1.2 mostrano la parte anteriore e le prospettive 1.3 e 1.4 la parte posteriore del disegno o modello contestato

 

– Sull’ipotesi secondo cui la prospettiva 1.1 mostra la parte anteriore e le prospettive 1.2, 1.3 e 1.4 la parte posteriore del disegno o modello contestato

 

Conclusioni sul ricorso

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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