Ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2023.#WhatsApp Ireland Ltd contro Comitato europeo per la protezione dei dati.#Impugnazione – Domanda d’intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Domanda presentata dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) – Rigetto.#Causa C-97/23 P.

ECLI:EU:C:2023:609Eu Chamb Gd C21 lug 2023

Testo completo

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

21 luglio 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Domanda d’intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Domanda presentata dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) – Rigetto»

Nella causa C‑97/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2023,

WhatsApp Ireland Ltd., con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, F. Louis e A. Vallery, avocats, B. Johnston, C. Monaghan, P. Nolan, solicitors, D. McGrath, SC, P. Sreenan, SC, E. Egan McGrath, BL, e C. Geoghegan, BL,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Comitato europeo per la protezione dei dati, rappresentato da C. Foglia, M. Gufflet, G. Le Grand e I. Vereecken, in qualità di agenti, assistiti da G. Haumont, E. de Lophem, G. Ryelandt e P. Vernet, avocats,

convenuto in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta del giudice relatore, T. von Danwitz,

sentito l’avvocato generale, T. Ćapeta,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la WhatsApp Ireland Ltd., ricorrente, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati (T‑709/21; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2022:783), con cui esso ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati, del 28 luglio 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), adottata sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»), in seguito ad un’indagine condotta dalla Data Protection Commission (Autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, Irlanda), in forza dell’articolo 56 di tale regolamento riguardo al trattamento transfrontaliero della WhatsApp Ireland nell’ambito della fornitura dei suoi servizi nell’Unione europea.

2

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 aprile 2023, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, e dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), di essere ammesso all’intervento nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Comitato europeo per la protezione dei dati.

3

A sostegno della sua domanda, il GEPD afferma, in primo luogo, che l’esito della presente controversia inciderà sullo svolgimento dei suoi compiti consistenti nel sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del regolamento 2018/1725 e di qualunque altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione, e nel fornire alle istituzioni e agli organi dell’Unione pareri su tutte le questioni relative al trattamento di tali dati. A tal riguardo, il GEPD sottolinea, anzitutto, che esso deve, come risulterebbe in particolare dai considerando 4 e 5 del regolamento 2018/1725, garantire un’interpretazione e un’applicazione omogenee delle disposizioni derivanti dal RGPD e di quelle derivanti da detto regolamento. Il GEPD osserva, inoltre, che l’esito della presente controversia può incidere sul suo potere consultivo, previsto all’articolo 42 del regolamento 2018/1725. Esso avrebbe pertanto contribuito all’iniziativa della Commissione europea intesa a razionalizzare la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati all’atto dell’applicazione del RGPD nei procedimenti transfrontalieri e potrebbe, in futuro, dover fornire il suo parere sul funzionamento dei meccanismi di cooperazione previsti dal RGPD nonché sugli emendamenti futuri delle norme relative a tali meccanismi.

4

In secondo luogo, il GEPD osserva che la decisione controversa riguarda principi e norme applicabili alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione che corrispondono, in sostanza, a quelli enunciati nel RGPD, e che esso, in conformità all’articolo 68, paragrafo 6, del RGPD, ha esercitato il proprio diritto di voto in seno al Comitato europeo per la protezione dei dati nell’ambito dell’adozione di tale decisione. Inoltre, esso sarebbe stato il relatore principale nell’ambito dell’adozione degli Orientamenti 3/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati, del 13 aprile 2021, sull’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, su cui si baserebbe, a suo avviso, la decisione controversa.

5

In seguito alla notifica alle parti della domanda di intervento proposta dal GEPD da parte del cancelliere della Corte, in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo, la WhatsApp Ireland e il Comitato europeo per la protezione dei dati hanno depositato osservazioni su tale domanda nel termine assegnato.

6

Mentre il Comitato europeo per la protezione dei dati sostiene la domanda di intervento del GEPD, la WhatsApp Ireland, per parte sua, ha chiesto il rigetto di tale domanda.

Sulla domanda d’intervento

7

L’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dispone che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Ai sensi della prima frase del secondo comma dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia.

8

Per quanto riguarda più in particolare il GEPD, la sua capacità di stare in giudizio dinanzi ai giudici dell’Unione è esplicitamente sancita all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento 2018/1725, il quale dispone che il GEPD «ha il potere di adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati e di intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia».

9

Tuttavia, tale diritto di intervento non può essere assoluto in quanto il GEPD non figura tra gli intervenienti «privilegiati» di cui all’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Peraltro, la Corte ha già dichiarato che il diritto d’intervento del GEPD è circoscritto entro i limiti che discendono dai compiti ad esso conferiti (v., per analogia, ordinanza del 17 marzo 2005, Parlamento/Consiglio, C‑317/04, EU:C:2005:189, punto 16; v. altresì, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 2008, Commissione/Germania, C‑518/07, EU:C:2008:563, punti 12, 17 e 18).

10

Ne consegue che il GEPD, il cui diritto di intervento deriva dall’articolo 40, secondo comma, di detto Statuto, deve dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una particolare controversia per potervi esercitare tale diritto.

11

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita alla luce dell’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come interesse diretto e attuale riguardo all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come interesse nei confronti dei motivi sollevati o degli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» si riferiscono alla decisione finale richiesta, come sarebbe racchiusa nel dispositivo della sentenza o dell’ordinanza da emanare (ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

12

Occorre tuttavia constatare che gli organi e gli organismi dell’Unione, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono chiedere di intervenire in una controversia proposta alla Corte non per difendere interessi privati, bensì, quando l’atto all’origine della controversia è stato adottato in esito ad un procedimento al quale l’organo o l’organismo di cui trattasi è stato chiamato a partecipare, per sostenere il parere che esso avrebbe emesso o le valutazioni che esso avrebbe effettuato nell’ambito di tale procedimento. Pertanto, riguardo alle domande di intervento degli organi e degli organismi dell’Unione, la Corte applica la condizione attinente all’esistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in un modo che riflette tale specificità (ordinanza del presidente della Corte del 22 settembre 2022, Mylan IRE Healthcare/Commissione, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, punti 15 e 16 e giurisprudenza ivi citata).

13

Quindi, riguardo alle domande d’intervento in una controversia diretta all’annullamento di un atto dell’Unione, ovvero di una decisione del Tribunale che respinge un ricorso di annullamento di un atto di tal genere, presentate da organi e organismi dell’Unione, si deve considerare che il requisito di un interesse diretto e attuale alla soluzione di una controversia siffatta in capo a tale organo o a tale organismo è soddisfatto, in particolare, se tale organo o organismo è in grado di dimostrare che l’atto dell’Unione di cui trattasi è stato adottato in esito ad un procedimento in cui, conformemente al diritto dell’Unione, è prevista la sua partecipazione eventualmente attraverso l’adozione di pareri o la realizzazione di valutazioni (ordinanza del presidente della Corte del 22 settembre 2022, Mylan IRE Healthcare/Commissione, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

14

Nel caso di specie, riguardo al primo argomento dedotto dal GEPD a sostegno della sua domanda d’intervento, vertente sull’incidenza della presente causa sul suo ruolo di garantire l’applicazione omogenea delle disposizioni del regolamento 2018/1725 e di quelle del RGPD nonché di emettere pareri sul funzionamento dei meccanismi di cooperazione previsti dal RGPD, va rilevato che la decisione controversa, adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati, è basata sull’articolo 65 del RGPD e che il regolamento 2018/1725 non contiene una disposizione analoga ad esso, di modo che la questione di un’applicazione omogenea di questi due regolamenti alla luce dell’articolo 65 suddetto non sembra porsi nella specie.

15

Ad ogni modo, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è pronunciato soltanto sulla ricevibilità del ricorso di annullamento ad esso sottoposto, cosicché, nella presente controversia, si pone soltanto la questione se la decisione controversa possa essere direttamente impugnata dinanzi al giudice dell’Unione da parte della WhatsApp Ireland. Di conseguenza, la decisione della Corte che conclude la presente istanza verterà unicamente sulla ricevibilità del ricorso di annullamento, e non sulla questione se la domanda di annullamento della decisione controversa sia fondata. Nell’ipotesi in cui l’ordinanza impugnata fosse annullata dalla Corte, non si può ritenere che lo stato degli atti consenta di statuire nel merito, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché il Tribunale ha statuito a norma dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura senza esaminare il merito della controversia.

16

Al ricorrere di tali circostanze, risulta che il GEPD, in particolare in quanto invoca il proprio ruolo di consulenza nei riguardi delle istituzioni e degli organi dell’Unione per tutte le questioni concernenti il trattamento dei dati personali, nonché il proprio potere consultivo, previsto all’articolo 42 del regolamento 2018/1725, potrebbe dimostrare di avere un interesse non riguardo alla soluzione della controversia proposta alla Corte nell’ambito della presente impugnazione, cioè quello relativo alla ricevibilità del ricorso di annullamento della decisione controversa alla luce del sistema dei mezzi di impugnazione previsto dal Trattato FUE, ma alla luce della soluzione che verrebbe accolta eventualmente dal Tribunale qualora esso fosse adito in seguito all’annullamento da parte della Corte dell’ordinanza impugnata (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 28 gennaio 2020, VodafoneZiggo Group/Commissione, C‑689/19 P, EU:C:2020:50, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

17

Il secondo argomento del GEPD, vertente sul fatto che esso ha esercitato il proprio diritto di voto nell’ambito dell’adozione della decisione controversa e che esso, per giunta, è stato il relatore principale nell’ambito dell’adozione degli Orientamenti menzionati al punto 4 della presente ordinanza, non consente neanch’esso di dimostrare un interesse alla soluzione della controversia. Infatti, il GEPD non può avvalersi di tale interesse per dimostrare un diritto di intervento, dato che l’interesse invocato non è proprio al GEPD e si confonde del tutto, peraltro, con quello del Comitato europeo per la protezione dei dati che è già parte in causa e a sostegno del quale esso intende intervenire (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, punto 12).

18

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il GEPD non ha dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, pertanto, la domanda di intervento da esso proposta dev’essere respinta.

Sulle spese

19

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il GEPD è rimasto soccombente nella sua domanda d’intervento, ma né la WhatsApp Ireland né il Comitato europeo per la protezione dei dati hanno chiesto la sua condanna alle spese, il GEPD, la WhatsApp Ireland e il Comitato europeo per la protezione dei dati devono essere condannati a farsi carico delle proprie spese relative alla domanda d’intervento del GEPD.

 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

 

1)

La domanda di intervento presentata dal Garante europeo della protezione dei dati è respinta.

 

2)

Il Garante europeo della protezione dei dati, la WhatsApp Ireland Ltd. e il Comitato europeo per la protezione dei dati si fanno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.