Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 ottobre 2023.#AL contro Princess Holdings.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam civili.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, articolo 94, lettere b) e c), e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Cambiali – Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale – Requisito relativo all’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Incompetenza del giudice dell’esecuzione investito di un’opposizione a valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e sul quale si fonda l’emissione delle cambiali il cui valore di titolo esecutivo è contestato.#Causa C-25/23.

ECLI:EU:C:2023:786Eu Chamb 09 C5 ott 2023

Testo completo

 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

5 ottobre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, articolo 94, lettere b) e c), e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Cambiali – Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale – Requisito relativo all’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Incompetenza del giudice dell’esecuzione investito di un’opposizione a valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e sul quale si fonda l’emissione delle cambiali il cui valore di titolo esecutivo è contestato»

Nella causa C – 25/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam ċivili (Tribunale inferiore in materia civile, Malta), con decisione del 14 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2023, nel procedimento

AL

contro

Princess Holdings Ltd,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), degli articoli 5 e 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), nonché degli articoli da 6 a 8 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AL e la Princess Holdings Ltd, in merito a un ricorso proposto da AL al fine di evitare che talune cambiali giunte a scadenza diventino esecutive.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

3

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2008/48

5

L’articolo 5 della direttiva 2008/48 ha ad oggetto le «[i]nformazioni precontrattuali».

6

L’articolo 10 della suddetta direttiva riguarda le «[i]nformazioni da inserire nei contratti di credito».

Direttiva 2019/771

7

L’articolo 6 della direttiva 2019/771 concerne i «[r]equisiti soggettivi di conformità» dei beni oggetto di contratti di vendita.

8

L’articolo 7 di tale direttiva riguarda i «[r]equisiti oggettivi di conformità» di tali beni.

9

L’articolo 8 di detta direttiva ha ad oggetto l’«[e]rrata installazione dei [suddetti] beni».

10

L’articolo 24, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede che le disposizioni di quest’ultima non si applichino ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.

Regolamento di procedura della Corte

11

L’articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

(...)

b)

il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

Diritto maltese

Codice di organizzazione e procedura civile

12

L’articolo 253, lettera e), del Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Codice di organizzazione e procedura civile), nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del principale (in prosieguo: il «codice di organizzazione e procedura civile»), dispone, in sostanza, che una cambiale emessa ai sensi del Kodiċi tal-Kummerċ (codice del commercio), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice del commercio»), che è giunta a scadenza, diventa titolo esecutivo allorché il creditore interessato presenta una lettera giudiziaria («judicial letter») che rende detta cambiale eseguibile e allorché il relativo debitore non propone opposizione entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla ricezione di tale lettera. Tale opposizione può essere fondata sul fatto che la firma riportata sulla suddetta cambiale non è quella di tale debitore o su altri «gravi e validi motivi». Se il giudice competente accoglie tale opposizione, il detentore della cambiale in esame deve presentare una domanda separata, conformemente al codice del commercio.

Codice del commercio

13

L’articolo 198 del codice del commercio dispone, in sostanza, che le opposizioni proposte contro il detentore di una cambiale non possono ritardare il pagamento di quest’ultima, a meno che tali opposizioni non possano essere «facilmente e prontamente» esaminate. Qualora le suddette opposizioni richiedano lo svolgimento di un’«esame prolungato», il relativo esame viene svolto nell’ambito di un procedimento distinto e, in attesa del risultato di tale esame, la condanna al pagamento della cambiale, eventualmente accompagnata dalla costituzione di una garanzia, non può essere sospesa.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Nell’ottobre 2019 AL ha stipulato con la No Deposit Cars Malta Ltd un contratto di vendita a rate avente a oggetto un’autovettura usata, per un prezzo stabilito di EUR 12000, pagabile in 60 rate mensili di importo pari a EUR 200 per un periodo di cinque anni. A tal fine, AL ha firmato 60 cambiali per un importo di EUR 200 ciascuna.

15

Il 1o giugno 2021 la Princess Holdings, società anch’essa di proprietà dell’azionista che detiene la totalità delle quote della No Deposit Cars Malta, alla quale tali cambiali sono state trasmesse, ha depositato una lettera giudiziaria dinanzi alla Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam ċivili (Tribunale inferiore in materia civile, Malta), volta all’esecuzione forzata di 8 di dette cambiali mediante l’emissione di un provvedimento esecutivo («mandat eżekuttiv»).

16

Il 28 giugno 2021 AL ha proposto un ricorso per opporsi a che tali otto cambiali fossero rese esecutive facendo valere, in particolare, che, nonostante egli avesse restituito l’autovettura di cui trattasi alla No Deposit Cars Malta, quest’ultima aveva conservato le medesime cambiali.

17

In tale contesto, la Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam ċivili (Tribunale inferiore in materia civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il fatto che, nell’ambito di un procedimento volto a rendere esecutiva una cambiale (...), al giudice [nazionale] è precluso l’esame del contratto che ha preceduto l’emissione di detta cambiale sia in contrasto con le disposizioni della direttiva [93/13], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa.

2)

Se il fatto che, nell’ambito di un procedimento volto a rendere esecutiva una cambiale (…), al giudice [nazionale] è precluso l’esame del contratto che ha preceduto l’emissione di detta cambiale sia in contrasto con le disposizioni della direttiva [2008/48], in particolare l’articolo 5 e 10 della stessa.

3)

Se il fatto che, nell’ambito di un procedimento volto a rendere esecutiva una cambiale (…), al giudice [nazionale] è preclusa l’analisi degli obblighi sottostanti che hanno preceduto l’emissione di detta cambiale sia in contrasto con la direttiva [2019/771], in particolare con il diritto del consumatore di ricevere dal venditore un bene che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 di tale direttiva e con il suo diritto di disporre di un ricorso qualora tali requisiti non siano soddisfatti».

Sulla ricevibilità

18

In virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

19

Si deve applicare detta disposizione alla presente causa, per quanto riguarda le questioni seconda e terza.

20

Con le questioni seconda e terza il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 5 e 10 della direttiva 2008/48 nonché gli articoli da 6 a 8 della direttiva 2019/771 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, e all’interpretazione che ne è data dai giudici nazionali, che prevede un procedimento di esecuzione di una cambiale nell’ambito del quale il giudice nazionale non sarebbe competente a esaminare il carattere abusivo di clausole del contratto sul quale si è basata l’emissione di tale cambiale, il cui valore di titolo esecutivo è contestato.

21

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).

22

Dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento a tale procedimento, il giudice nazionale deve chiarire, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e a fornire le necessarie spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Ispezione fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza citata].

23

Al riguardo, si deve altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di esercitare il diritto ad essi conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza citata).

24

Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

25

Nel caso di specie, la decisione di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura, per quanto riguarda le questioni seconda e terza.

26

Da un lato, la decisione di rinvio non contiene una descrizione sufficientemente precisa del quadro giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia di cui è investito il giudice nazionale. Infatti, sebbene gli articoli 166 A e 166 B del Codice di organizzazione e procedura civile appaiano essere elementi chiave per la comprensione della controversia principale, il giudice del rinvio non li espone nella domanda di pronuncia pregiudiziale e non spiega il collegamento che esisterebbe tra tali articoli e le direttive 2008/48 e 2019/771. Di conseguenza, non consente alla Corte di fornire una risposta utile a tali questioni.

27

Dall’altro, la decisione di rinvio non espone il collegamento che esisterebbe tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione nell’ambito di dette questioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta affatto in che modo l’interpretazione degli articoli 5 e 10 della direttiva 2008/48 e degli articoli da 6 a 8 della direttiva 2019/771 sia necessaria per decidere la controversia oggetto del procedimento principale. Il giudice del rinvio non spiega neppure il collegamento che intende stabilire tra tali disposizioni del diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, la Corte non può valutare in che misura la risposta a tali questioni sia necessaria per consentire a tale giudice di emettere la sua decisione.

28

Infine, per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2019/771 risulta che quest’ultima si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 1o gennaio 2022. Dato che il contratto controverso nel procedimento principale è stato concluso prima di tale data, detta direttiva non è, quindi, applicabile nel caso di specie.

29

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale è, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, manifestamente irricevibile nella parte in cui essa concerne le questioni seconda e terza.

Sulla prima questione

30

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

31

Si deve applicare tale disposizione nella presente causa, per quanto riguarda la prima questione.

32

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una disposizione del diritto nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, ai sensi della quale, nell’ambito di un procedimento di esecuzione di cambiali, il giudice investito di un’opposizione non è competente ad esaminare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e che costituisce il fondamento dell’emissione di cambiali, il cui valore di titolo esecutivo è contestato, qualora un siffatto esame non sia già stato effettuato e il giudice dell’esecuzione non possa sospenderne l’esecutorietà fino alla conclusione del procedimento di merito.

33

Se è vero che la Corte ha pertanto già inquadrato, in più occasioni e tenendo conto degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che tali procedure rientrano dunque nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli delle procedure che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 28 e del 26 giugno 2019Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, punti 45 e 46, nonché giurisprudenza citata).

34

Inoltre, la Corte ha chiarito che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per quanto riguarda i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che si applica, segnatamente, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 29, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza citata).

35

A tal riguardo, si deve rammentare che la tutela effettiva dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale preveda, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione di una siffatta ingiunzione, un controllo d’ufficio, da parte di un giudice, del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contenute nel contratto di cui trattasi (sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punto 45).

36

Pertanto, nel caso in cui non sia previsto nella fase del procedimento di esecuzione di tale ingiunzione alcun controllo d’ufficio, da parte di un giudice, del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in esame, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13, qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione della suddetta ingiunzione, o qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase del procedimento di opposizione contro l’ingiunzione emessa, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione dell’entità delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato o, ancora, perché tale normativa nazionale non prevede l’obbligo che a tale consumatore siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti (sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punto 46).

37

Per quanto riguarda i vaglia cambiari, la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida, che garantisce un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame del carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore interessato trae dalla direttiva in parola (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 71).

38

Più recentemente, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma di diritto nazionale in forza della quale un consumatore, che ha stipulato un contratto di mutuo presso un istituto di credito e contro il quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata, è decaduto, dopo un termine di quindici giorni a partire dalla notifica dei primi atti di tale procedimento, dall’invocare l’esistenza di clausole abusive per opporsi a detto procedimento, e ciò anche se tale consumatore abbia a disposizione, in applicazione del diritto nazionale, un’azione giudiziaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di clausole abusive, la cui proposizione non è sottoposta ad alcun termine, ma la cui soluzione non ha effetti sulla soluzione del procedimento di esecuzione forzata, la quale può imporsi al consumatore prima dell’esito dell’azione di accertamento dell’esistenza di clausole abusive (sentenza del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 31).

39

La Corte ha altresì dichiarato che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente a esaminare il carattere abusivo di tale clausola (sentenza del 17 maggio 2022, Impuls Leasing România, C‑725/19, EU:C:2022:396, punto 51 e giurisprudenza citata).

40

Nel caso di specie, è vero che il debitore interessato ha il diritto di proporre opposizioni contro il beneficiario di una cambiale, ma, in forza del codice di organizzazione e procedura civile, egli può proporre tali opposizioni basandosi esclusivamente sul fatto che la firma che compare su tale cambiale non è la sua oppure su «gravi e validi motivi», conformemente alla normativa nazionale di cui trattasi. Nelle altre ipotesi, tale debitore è tenuto a contestare nel merito la suddetta cambiale nell’ambito di un procedimento distinto, ai sensi del codice del commercio. Tuttavia, nella misura in cui tale contestazione non può determinare la sospensione dell’esecuzione della medesima cambiale, detto debitore non può, in linea di principio, contestarla prima che essa sia stata resa esecutiva da un giudice nazionale. Orbene, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non sembra prevedere, in tale specifica ipotesi, che il giudice dell’esecuzione possa adottare un provvedimento provvisorio quale la sospensione del procedimento di esecuzione fino al termine del procedimento di merito.

41

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il codice di organizzazione e procedura civile non consente al giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione, di verificare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere abusivo delle clausole del contratto su cui si basa il titolo esecutivo di cui trattasi, dal momento che tale controllo può essere effettuato dal giudice chiamato a pronunciarsi sul merito nell’ambito dell’esame di un ricorso di diritto comune, in cui tale giudice del merito non dispone, dal canto suo, del potere di ordinare la sospensione del procedimento di esecuzione.

42

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che il fatto che, in forza del diritto nazionale, il controllo del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore, possa essere effettuato non dal giudice investito della domanda di esecuzione forzata di tale contratto, bensì unicamente, in un momento successivo e a titolo eventuale, dal giudice di merito investito dal suddetto consumatore di un’azione volta a far dichiarare la nullità di tali clausole, è manifestamente insufficiente a garantire la piena effettività della tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13 (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 61).

43

Infatti, la Corte ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui il procedimento di esecuzione forzata si concluda prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all’origine di tale esecuzione forzata e, di conseguenza, la nullità di siffatto procedimento, la decisione in parola consentirebbe di fornire al consumatore di cui trattasi solo una protezione a posteriori, sotto forma di risarcimento, che si rivelerebbe incompleta e insufficiente e non costituirebbe un mezzo adeguato né efficace per porre fine all’uso di tale clausola contrattuale, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (ordinanza del 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti e Secapital, C‑75/19, EU:C:2019:950, punto 32 nonché giurisprudenza citata).

44

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione del diritto nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, ai sensi della quale, nell’ambito di un procedimento di esecuzione di cambiali, il giudice investito di un’opposizione non è competente ad esaminare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e che costituisce il fondamento dell’emissione delle cambiali, il cui valore di titolo esecutivo è contestato.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam ċivili (Tribunale inferiore in materia civile, Malta), del 14 dicembre 2022, è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda le questioni seconda e terza.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una disposizione del diritto nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, ai sensi della quale, nell’ambito di un procedimento di esecuzione di cambiali, il giudice investito di un’opposizione non è competente ad esaminare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e che costituisce il fondamento dell’emissione delle cambiali, il cui valore di titolo esecutivo è contestato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il maltese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.