ECLI:EU:C:2025:405•Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2025.#innogy Energie, s.r.o. contro QS.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Teplicích.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 3, 5, 7 e punto 1, lettera e), dell’allegato – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato – Clausola che impone una penale contrattuale in caso di mancato pagamento – Proporzionalità dell’importo della penale – Chiarezza e comprensibilità delle clausole – Direttiva (UE) 2019/944 – Inapplicabilità.#Causa C-749/23.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2025.#innogy Energie, s.r.o. contro QS.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Teplicích.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 3, 5, 7 e punto 1, lettera e), dell’allegato – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato – Clausola che impone una penale contrattuale in caso di mancato pagamento – Proporzionalità dell’importo della penale – Chiarezza e comprensibilità delle clausole – Direttiva (UE) 2019/944 – Inapplicabilità.#Causa C-749/23.
ECLI:EU:C:2025:405Eu Chamb 09 C5 giu 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
5 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 3, 5, 7 e punto 1, lettera e), dell’allegato – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato – Clausola che impone una penale contrattuale in caso di mancato pagamento – Proporzionalità dell’importo della penale – Chiarezza e comprensibilità delle clausole – Direttiva (UE) 2019/944 – Inapplicabilità»
Nella causa C‑749/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresní soud v Teplicích (Tribunale circoscrizionale di Teplice, Repubblica ceca), con decisione del 14 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2023, nel procedimento
innogy Energie s.r.o.
contro
QS,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la innogy Energie s.r.o., da P. Dub, advokát; |
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per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da P. Kienapfel e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché del punto 1, lettera e), dell’allegato di tale direttiva e, dall’altro, dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la innogy Energie s.r.o., una società di fornitura di energia, e QS, un consumatore, in merito a una domanda di tale società diretta al pagamento di una penale sulla base di una clausola del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con quest’ultimo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
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3 |
L’articolo 3 della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova. 3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». |
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4 |
L’articolo 4 di tale direttiva, al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». |
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6 |
L’articolo 7 della medesima direttiva, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
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7 |
L’allegato della direttiva 93/13 è rubricato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3». Il punto 1, lettera e), di tale allegato è redatto nei seguenti termini: «Clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (...)
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Direttiva 2019/944
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8 |
L’articolo 12 della direttiva 2019/944, intitolato «Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri», così dispone: «1. Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell’aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Non oltre il 1o gennaio 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all’altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. 2. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell’aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell’ambito del contratto. L’onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell’autorità di regolazione o di un’altra autorità nazionale competente». |
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9 |
L’articolo 71 della direttiva 2019/944, rubricato «Recepimento», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi (...) agli articoli da 11 a 24, (...) entro il 31 dicembre 2020 (...)». |
Diritto ceco
Legge n. 89/2012 recante il codice civile
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10 |
L’articolo 1811 dello zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012 recante il codice civile), al paragrafo 1, così dispone: «Tutte le comunicazioni al consumatore devono essere effettuate dal professionista in modo chiaro e comprensibile nella lingua in cui viene concluso il contratto». |
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11 |
L’articolo 2048 di tale legge, al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Se le parti hanno concordato una penale contrattuale di un determinato importo o le modalità di determinazione dell’importo di una penale per l’inadempimento dell’obbligo pattuito, il creditore può esigere la penale contrattuale anche qualora non abbia subito un danno a causa dell’inadempimento dell’obbligo pattuito. La penale contrattuale può essere concordata anche in una forma diversa da quella monetaria». |
Legge n. 458/2000 sull’energia
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12 |
L’articolo 28 dello zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (legge n. 458/2000 sull’energia), ai paragrafi 1, lettera e), e 2, lettera l), prevede quanto segue: «1. Il cliente ha il diritto: (...)
(...) 2. Il cliente è tenuto: (...)
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13 |
Il 24 gennaio 2020, QS e la innogy Energie hanno stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato per esigenze domestiche che prevedeva un prezzo dell’energia elettrica, garantito per tutta la durata del contratto, inferiore a quello praticato nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato. |
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14 |
Tale contratto di adesione, corrispondente a un modulo prestabilito elettronico comprendente due pagine, prevedeva il versamento di acconti mensili per un importo di 1200 corone ceche (CZK) (circa EUR 48) per un consumo previsto di 1,8 MWh/anno. Nella prima pagina del contratto, nella parte intitolata «Conclusione e durata del contratto», si menzionava che quest’ultimo era stipulato per una durata determinata di 30 mesi, corrispondente alla «[d]urata di base», e che non poteva essere risolto anticipatamente nel corso di tale periodo. |
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15 |
Inoltre, tale contratto prevedeva, nella parte intitolata «Altre clausole» figurante alla prima pagina, che il cliente era tenuto a fornire, senza indebito ritardo, alla innogy Energie la sua cooperazione per l’attuazione del contratto e, in particolare, a non assumere comportamenti giuridici o di altro tipo che ostacolassero l’esecuzione di siffatta obbligazione, ad eccezione di quelli per i quali egli era autorizzato dalla legge. In caso di violazione di tale obbligo, detto contratto prevedeva una clausola secondo cui il cliente era tenuto a pagare alla innogy Energie una penale di CZK 3000 (circa EUR 120). Del pari, in caso, in particolare, di violazione ripetuta dell’obbligo di pagamento del prezzo dell’energia elettrica, poteva essere applicata nei confronti del cliente una penale contrattuale comprendente un eventuale risarcimento del danno subito dalla innogy Energie per il mancato prelievo dell’energia elettrica concordata. Tale penale corrispondeva a un importo di CZK 400 (circa EUR 16) per ogni mese civile successivo al giorno della risoluzione del contratto o della sospensione della fornitura di energia elettrica, fino alla scadenza della durata di quest’ultimo. |
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16 |
Il contratto concluso tra QS e la innogy Energie è stato compilato dai dipendenti di tale società per via elettronica. QS ha avuto la possibilità di visualizzare detto contratto sullo schermo di un computer prima di firmarlo mediante un tablet. Il contratto finale firmato è stato inviato per posta elettronica al cliente che poteva chiederne una versione cartacea in qualsiasi fase della negoziazione. |
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17 |
Con lettera del 21 luglio 2020, la innogy Energie ha invitato QS a pagare gli acconti di CZK 1200 (circa EUR 48) per i mesi di giugno e luglio 2020. A causa dell’inadempimento dell’obbligo di QS di pagare debitamente il prezzo dell’energia elettrica, tale società, l’11 settembre 2020, ha posto fine, conformemente alla legge nazionale applicabile, alla fornitura di energia elettrica nei confronti di QS e successivamente, con lettera del 13 settembre 2020, ha chiesto a quest’ultimo, a titolo di penale contrattuale, il pagamento entro il 23 settembre 2020 di una somma di CZK 8800 (circa EUR 360), ossia CZK 400 (circa EUR 16) per ciascuno dei 22 mesi restanti fino alla scadenza inizialmente prevista del contratto. QS ha effettuato un pagamento parziale per un importo di CZK 2190,34 (circa EUR 90). Con lettera del 23 settembre 2020, la innogy Energie ha risolto il contratto stipulato con quest’ultimo per il motivo che, nonostante ripetute costituzioni in mora, egli non aveva saldato le somme dovute a titolo di tale contratto. Tale società ha altresì redatto un rendiconto finale attestante un’eccedenza, per il periodo compreso tra il 4 febbraio 2020 e l’11 settembre 2020, per un importo di CZK 316,36 (circa EUR 12). |
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18 |
In tale contesto, la innogy Energie ha proposto un ricorso dinanzi all’Okresní soud v Teplicích (Tribunale circoscrizionale di Teplice, Repubblica ceca), giudice del rinvio, al fine di ottenere la condanna di QS, sulla base della clausola che prevede tale penale, al pagamento della somma di CZK 6609,66 (circa EUR 270), ossia l’importo restante dovuto a titolo di detta penale. |
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19 |
Il giudice del rinvio ricorda, anzitutto, che, in vigenza della normativa nazionale concernente le clausole abusive in vigore anteriormente al 1o gennaio 2014, l’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca) ha dichiarato che, affinché una clausola che stabilisce una penale contrattuale non sia considerata abusiva, essa deve far parte del testo stesso del contratto stipulato con un consumatore, essere sufficientemente leggibile, chiara e presentata in maniera logica di modo che il consumatore medio possa comprenderla nonché con caratteri di grandezza sufficiente e non deve essere inserita in una sezione del contratto che possa dare l’impressione al consumatore che si tratti di una clausola accessoria. |
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20 |
Esso rileva, poi, che la innogy Energie ha utilizzato una modalità di inserimento delle clausole penali nel contratto tale da indurlo a chiedersi se siano soddisfatti i requisiti di trasparenza previsti all’articolo 5 della direttiva 93/13. Esso fa riferimento, in particolare, alla collocazione della clausola di cui si tratta nel procedimento principale nella prima pagina del contratto, nella sezione intitolata «Altre clausole», vale a dire nella parte del contratto che non contiene alcuna clausola che è stata oggetto di negoziato individuale, contrariamente a quelle che figurano nella seconda pagina di tale contratto. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità di tale clausola con le norme del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori nella misura in cui essa figura in una pagina di un contratto di adesione che non necessita di essere compilata, cosa che la rende meno visibile per il cliente. |
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21 |
Tale giudice osserva che, nel caso in cui si ponga fine al contratto a causa del mancato rispetto da parte del cliente dei suoi obblighi pecuniari, la innogy Energie applica una penale contrattuale per un importo di CZK 400 (circa EUR 16) al mese, per tutti i mesi nel corso dei quali non ha avuto luogo il prelievo previsto dal contratto a tempo determinato, senza che sussista un obbligo per tale società di dover dimostrare l’importo della reale perdita economica diretta subita. Per contro, qualora il contratto sia risolto dal consumatore a causa di un cambiamento di fornitore durante il periodo di validità dell’obbligazione, il fornitore avrebbe diritto ad un risarcimento, previsto dalla penale contrattuale, pari alla perdita economica subita che il fornitore deve dimostrare. |
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22 |
Infine, esso sottolinea che, nel procedimento principale, non vi sono arretrati del prezzo da pagare per la fornitura di energia, ma, al contrario, esiste un’eccedenza nei confronti della innogy Energie sebbene QS non abbia pagato almeno due acconti mensili per un importo di CZK 1200 (circa EUR 48). |
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23 |
Date tali circostanze, l’Okresní soud v Teplicích (Tribunale circoscrizionale di Teplice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità della seconda questione
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24 |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato di quest’ultima «e/o» con l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, debba essere interpretato nel senso che, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato da parte di un fornitore a causa dell’inadempimento del consumatore dei suoi obblighi contrattuali nonché di applicazione di una penale contrattuale che copra la perdita economica diretta subita da tale fornitore a seguito di detta risoluzione, quest’ultimo sia tenuto a dimostrare la realtà effettiva di tale perdita. |
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25 |
La innogy Energie esprime dubbi quanto alla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale nella parte in cui fa riferimento all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, nei limiti in cui tale disposizione non era stata ancora pienamente recepita nel diritto ceco al momento della conclusione e della risoluzione del contratto di cui si tratta nel procedimento principale e, pertanto, sarebbe del tutto irrilevante nella presente causa. |
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26 |
Occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale),C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 37 e giurisprudenza citata]. |
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27 |
Pertanto, per quanto riguarda più in particolare le direttive, in linea generale, soltanto le situazioni giuridiche acquisite posteriormente alla scadenza del termine di recepimento di una direttiva rientrano, ratione temporis, nell’ambito di applicazione di quest’ultima [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale),C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 38 e giurisprudenza citata]. |
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28 |
A norma dell’articolo 71 della direttiva 2019/944, gli Stati membri dovevano aver adottato e pubblicato entro il 31 dicembre 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi, in particolare, all’articolo 12 di tale direttiva. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la normativa ceca di recepimento di detta direttiva, ossia la versione modificata della legge n. 458/2000 sull’energia, è entrata in vigore il 1o gennaio 2022. Ebbene, da tale fascicolo risulta altresì che il contratto di fornitura di energia elettrica di cui si tratta nel procedimento principale è stato concluso il 24 gennaio 2020 e risolto dalla innogy Energie il 23 settembre 2020, dieci giorni dopo la sua richiesta di pagamento della penale contrattuale, ossia prima della scadenza del termine di recepimento dell’articolo 12 della direttiva 2019/944. |
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29 |
Ne consegue che la direttiva 2019/944 non era applicabile né alla data di conclusione né a quella di risoluzione del contratto di cui si tratta nel procedimento principale. |
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30 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 non ha alcuna relazione con la soluzione della controversia del procedimento principale, per cui la seconda questione pregiudiziale è irricevibile nella parte in cui verte sull’interpretazione di tale disposizione. |
Nel merito
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31 |
Con le due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato di quest’ultima e con l’articolo 7 di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che una clausola di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso che consente al fornitore che l’ha risolto, prima della sua scadenza, per il motivo di un mancato pagamento del consumatore, di infliggere automaticamente a quest’ultimo una penale forfettaria, indipendentemente dalla perdita economica diretta effettivamente subita da tale fornitore, può avere carattere abusivo, e, dall’altro, se tale clausola, per la sua struttura e collocazione in tale contratto nonché per le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di quest’ultimo, per via elettronica, soddisfi i requisiti di trasparenza enunciati all’articolo 5 della direttiva 93/13. |
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32 |
In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. |
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33 |
Come enuncia l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, l’allegato di tale direttiva contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. Tra le clausole elencate in tale allegato rientrano, in particolare, come risulta dal punto 1, lettera e), dello stesso, quelle che hanno per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato». |
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34 |
Se è vero che il contenuto di detto allegato non può stabilire automaticamente e di per sé il carattere abusivo di una clausola controversa, esso costituisce tuttavia un elemento essenziale sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di tale clausola (sentenza del 26 aprile 2012, Invitel,C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 26 e giurisprudenza citata). |
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35 |
Ne consegue che spetta al giudice nazionale valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Nell’ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 49 e giurisprudenza citata). |
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36 |
Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare se la clausola di cui si tratta nel procedimento principale, da un lato, rispetti il requisito della buona fede richiesta e, dall’altro, se sussista un significativo squilibrio a danno del consumatore e, più precisamente, se l’indennizzo forfettario previsto da tale clausola sia sproporzionatamente elevato ai sensi del punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva 93/13. |
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37 |
Per quanto riguarda la questione di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio è determinato «in contrasto con il requisito della buona fede», occorre ricordare che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una clausola del genere nell’ambito di un negoziato individuale (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus,C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 60, e giurisprudenza citata). |
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38 |
Nell’ambito di tale esame, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso, potendo così il giudice nazionale essere indotto a valutare, nell’ambito di un’analisi comparatistica, se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus,C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 59 e giurisprudenza citata). |
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39 |
Il giudice del rinvio dovrà altresì verificare che l’importo della penale contrattuale di cui si tratta nel procedimento principale sia idoneo a garantire il conseguimento delle finalità che essa persegue e non ecceda quanto necessario per realizzarle (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz,C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 74). |
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40 |
Occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 precisa che il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. |
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41 |
La Corte ha dichiarato che le clausole del contratto che sembrano stabilire sanzioni automatiche e sproporzionate rispetto alla natura dell’eventuale inadempimento del consumatore dovrebbero poter essere dichiarate abusive, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato di quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2019, Topaz,C‑211/17, EU:C:2019:906, punto 59). |
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42 |
Ebbene, dalla decisione di rinvio risulta che la penale contrattuale di CZK 400 (circa EUR 16) è stata applicata a QS a causa del mancato pagamento di due acconti mensili per un importo di CZK 1200 (circa EUR 48), e ciò per ciascun mese successivo alla cessazione della fornitura di energia elettrica e per tutta la durata restante del contratto inizialmente fissata in 30 mesi. Tale penale può quindi costituire una sanzione automatica e «sproporzionatamente elevata» ai sensi del punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva 93/13 e della giurisprudenza della Corte di cui al punto 41 della presente sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. |
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43 |
Tale giudice dovrà altresì verificare, in occasione di tale esame, se l’importo di detta penale sia idoneo a garantire il conseguimento delle finalità che essa persegue e non ecceda quanto necessario per realizzarle ai sensi della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza. In particolare, occorre rilevare, da un lato, che la penale di cui si tratta nel procedimento principale risulta da una clausola inserita in un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato per esigenze domestiche che prevede un prezzo dell’energia elettrica, garantito per tutta la durata del contratto, inferiore a quello praticato nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato. Tale clausola sembra quindi avere lo scopo di rimediare agli eventuali danni causati al fornitore risultanti dal mancato prelievo dell’energia concordata per il cliente, acquistata in anticipo dal fornitore per il cliente sui mercati all’ingrosso volatili, nell’ambito dei contratti a tempo determinato, per tutta la durata stabilita nel contratto. Dall’altro lato, il giudice del rinvio dovrebbe tener conto del fatto che il rendiconto finale redatto dal fornitore attesta un’eccedenza, e ciò sebbene QS non abbia pagato due acconti mensili. |
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44 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito di trasparenza, di cui all’articolo 5 della direttiva 93/13, che prevede che le clausole contrattuali scritte debbano «sempre» essere redatte in modo chiaro e comprensibile, occorre ricordare che tale requisito costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola. Tuttavia, dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola si evince che la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle carattere abusivo [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale),C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 66]. |
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45 |
Detto requisito non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Infatti, nei limiti in cui il sistema di tutela istituito da tale direttiva poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, sancito da detta direttiva, deve essere inteso in maniera estensiva [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo),C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 30]. |
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46 |
Pertanto, il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile deve essere inteso nel senso che impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 45 nonché giurisprudenza citata). |
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47 |
Tale questione deve essere esaminata dal giudice del rinvio, considerato l’insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra cui la pubblicità e le informazioni fornite dal fornitore nell’ambito della negoziazione del contratto di cui si tratta (v. in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 46 nonché giurisprudenza citata). |
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48 |
Più precisamente, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza, poiché è segnatamente in base a tali informazioni che il consumatore deciderà se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 48 nonché giurisprudenza citata). |
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49 |
Per stabilire se una clausola contrattuale sia chiara e comprensibile, occorre altresì tener conto del livello di attenzione che ci si può aspettare, nei confronti di una siffatta clausola, da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo),C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 44]. |
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50 |
Occorre inoltre rilevare che la collocazione e la struttura di una clausola contrattuale quale quella di cui si tratta nel procedimento principale consentono di stabilire se quest’ultima costituisca un elemento importante del contratto, in quanto tali elementi consentono al consumatore la possibilità di valutare le conseguenze economiche che gli derivano da tale clausola [v. in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo),C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 46]. |
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51 |
È alla luce delle considerazioni menzionate ai punti da 44 a 50 della presente sentenza che spetterà al giudice del rinvio valutare se la clausola che prevede la penale contrattuale soddisfi i requisiti di trasparenza enunciati all’articolo 5 della direttiva 93/13. |
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52 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tale contratto corrisponde a un modulo prestabilito in forma elettronica e che QS ha avuto la possibilità di chiederne una stampa in qualsiasi fase della negoziazione. Ebbene, occorre rilevare, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, che detto contratto è stato compilato non dal consumatore, bensì dai dipendenti della società contraente che ne hanno controllato la formalizzazione durante tutta la fase di negoziazione. Ne risulta altresì che QS sembra aver consultato il contratto di cui si tratta solo tramite lo schermo di un computer prima di firmarlo mediante un tablet. Date tali circostanze, fatte salve le valutazioni che spetta al giudice del rinvio effettuare, occorre rilevare che non risulta certo che il consumatore abbia avuto la possibilità di prendere sufficientemente conoscenza del contenuto e del funzionamento della clausola di cui si tratta nel procedimento principale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza. |
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53 |
In secondo luogo, occorre rilevare che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene precisazioni quanto alle informazioni fornite dalla innogy Energie prima della conclusione del contratto sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione. |
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54 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collocazione particolare e la struttura della clausola di cui si tratta nel procedimento principale, che non è stata oggetto di nessun negoziato individuale, dalla decisione di rinvio risulta che essa figura nella prima pagina di un contratto di adesione corrispondente a un modulo prestabilito di due pagine. Ebbene, poiché il contratto è stato concluso per via elettronica, mediante un computer, e poiché la navigazione nel testo di tale contratto è stata garantita dai dipendenti della società innogy Energie, sembra che QS disponesse solo di una possibilità limitata di accedere all’intero documento. Pertanto, pare che tale clausola, pur collocata in prima pagina, potesse passare inosservata o non richiamare l’attenzione di QS al pari delle informazioni sotto cui figura la sua firma. Infatti, la seconda pagina di tale contratto, che è l’unica ad essere stata oggetto della compilazione, da parte di tali dipendenti, e ad essere stata firmata da QS, si limita a menzionare tutte le clausole individuali. Occorre altresì rilevare che la clausola di cui si tratta nel procedimento principale è stata inserita nella sezione di detto contratto intitolata «Altre clausole», cosa che potrebbe lasciar intendere che si tratti di una disposizione di minore importanza. |
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55 |
Date tali circostanze, spetta al giudice del rinvio esaminare se il contratto di cui si tratta nel procedimento principale sia sufficientemente leggibile, chiaro e presentato in modo logico affinché il consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto possa prendere conoscenza delle clausole contrattuali e, in particolare, se l’inserimento della clausola che prevede la penale in una sezione specifica di detto contratto sia tale da far credere al consumatore che si tratti di una clausola accessoria. |
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56 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato a quest’ultima e con l’articolo 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che una clausola di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso che consente al fornitore che l’ha risolto, prima della sua scadenza, per il motivo di un mancato pagamento del consumatore, di infliggere automaticamente a quest’ultimo una penale forfettaria, indipendentemente dalla perdita economica diretta effettivamente subita da tale fornitore, può avere carattere abusivo. Tale clausola soddisfa i requisiti di trasparenza enunciati all’articolo 5 della direttiva 93/13 se la struttura e la collocazione di detta clausola nel contratto nonché le circostanze che accompagnano la conclusione per via elettronica di quest’ultimo, ivi comprese le informazioni che il professionista ha fornito al consumatore, sono tali da consentire a un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di prendere conoscenza del contenuto e del funzionamento della clausola che gli impone il pagamento di una penale forfettaria e di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano. |
Sulle spese
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57 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
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L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato di quest’ultima e con l’articolo 7 di tale direttiva, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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una clausola di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso che consente al fornitore che l’ha risolto, prima della sua scadenza, per il motivo di un mancato pagamento del consumatore, di infliggere automaticamente a quest’ultimo una penale forfettaria, indipendentemente dalla perdita economica diretta effettivamente subita da tale fornitore, può avere carattere abusivo. Tale clausola soddisfa i requisiti di trasparenza enunciati all’articolo 5 della direttiva 93/13 se la struttura e la collocazione di detta clausola nel contratto nonché le circostanze che accompagnano la conclusione per via elettronica di quest’ultimo, ivi comprese le informazioni che il professionista ha fornito al consumatore, sono tali da consentire a un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di prendere conoscenza del contenuto e del funzionamento della clausola che gli impone il pagamento di una penale forfettaria e di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
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