Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2026.#C. Limited contro M. S.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Najwyższy.#Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione.#Causa C-748/23.

ECLI:EU:C:2026:594Eu Chamb 04 C16 lug 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 luglio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑748/23 [Gekus] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 20 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2023, nel procedimento

C. Limited

contro

M.S.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: E. Sartori, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la C. Limited, da M. Kotowicz e M. Radwan-Röhrenschef, adwokaci;

–

per M.S., da J. Baniewska e M. Gutowski, adwokaci, nonché da R. Rogala, radca prawny;

–

per il governo polacco, da B. Majczyna, D. Mazur, M. Rzotkiewicz e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–

per il governo belga, da C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Stancanelli e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o agosto 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la C. Limited, una società di diritto irlandese, e M.S., un cittadino irlandese, in merito a una domanda di pagamento derivante da atti giuridici compiuti in Polonia.

Contesto normativo

3

L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz. U. del 2022, posizione 1259) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue:

«(…)

2.   Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione degli [organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

3.   Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina.

4.   Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità.

5.   È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua nomina e del suo comportamento dopo la nomina, su domanda del singolo di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di una determinata causa, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incida sull’esito della causa, tenendo conto della situazione del singolo e della natura della causa.

6.   Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 5 [(in prosieguo: il “test di indipendenza e di imparzialità”)] può essere presentata nei confronti di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a tale Corte, assegnato a un collegio giudicante che esamina:

1)

un ricorso;

(…)

7.   Qualsiasi parte del procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha diritto di presentare una tale domanda.

(…)

9.   La domanda deve soddisfare i requisiti previsti per un atto processuale e contenere inoltre:

1)

una domanda di accertamento del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni previste al paragrafo 5;

2)

le circostanze che giustificano la domanda, nonché gli elementi di prova a sostegno delle stesse.

10.   Una domanda che non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 29, paragrafo 9, della legge sulla Corte Suprema è respinta in quanto irricevibile, senza che venga richiesta la regolarizzazione dei vizi di forma. Una domanda presentata oltre il termine o irricevibile per altro motivo è parimenti respinta in quanto irricevibile.

(…)

15.   Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in un collegio di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver ascoltato il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione sia impossibile o molto difficile. Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto. Il giudice interessato è escluso dal sorteggio.

(…)

18.   In caso di accoglimento della domanda, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ricusa il giudice nella causa. La ricusazione di un giudice in una causa non può costituire un motivo di ricusazione di tale giudice in altre cause esaminate con la sua partecipazione.

(…)

21.   L’ordinanza emessa a seguito dell’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in un collegio giudicante composto da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

4

La controversia di cui al procedimento principale oppone la C. Limited, una società irlandese, a M.S., un cittadino irlandese, e riguarda i loro rispettivi diritti e obblighi in relazione ad atti giuridici conclusi in Polonia.

5

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, con sentenza del 10 giugno 2021, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) ha condannato M.S. a pagare alla C. Limited una somma pari all’importo del credito di quest’ultima.

6

Il 29 luglio 2021 M.S. ha chiesto alla High Court (Alta Corte, Irlanda), in forza del combinato disposto dell’articolo 46 e dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), di negare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza pronunciata dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), con la motivazione che il suo diritto a un giudice precostituito per legge era stato violato a causa della presenza, nel collegio giudicante che aveva pronunciato tale sentenza, di un giudice delegato a tempo indeterminato dal Ministro della Giustizia polacco.

7

In parallelo, M.S. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso tale sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia). Un collegio composto da tre giudici, comprendente il giudice JG, è stato designato per conoscere di tale ricorso.

8

La C. Limited ha presentato una domanda di test di indipendenza e di imparzialità relativamente al giudice JG, in conformità al procedimento di cui all’articolo 29 della legge sulla Corte suprema.

9

Al fine di dimostrare il mancato soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte del giudice JG, la C. Limited ha dedotto diverse circostanze, e in particolare quelle relative alla sua nomina.

10

In primo luogo, la C. Limited ha sostenuto che il giudice JG è stato nominato giudice presso la Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il 10 ottobre 2018 sulla base della risoluzione n. 330/2018 della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»), sebbene l’esecuzione di quest’ultima fosse stata sospesa il 27 settembre 2018 con ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). Con sentenza del 6 maggio 2021, quest’ultimo organo giurisdizionale ha annullato tale risoluzione.

11

In secondo luogo, la C. Limited ha fatto valere il comportamento del giudice JG dopo la sua nomina presso la Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, a tal riguardo, ha fatto riferimento a una dichiarazione del 28 novembre 2019, firmata da taluni giudici di tale Sezione, tra cui JG, secondo la quale la sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a.(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), non si applica ai giudici di detta sezione nominati sulla base di una risoluzione adottata dalla KRS nella sua nuova composizione.

12

In terzo luogo, la C. Limited ha fatto riferimento al fatto che M.S. cerca di ottenere dai giudici irlandesi il diniego della dichiarazione di esecutività della sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), deducendo, a tal fine, una violazione del suo diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. In tali circostanze, il procedimento dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) deve svolgersi, secondo la C. Limited, dinanzi a giudici le cui indipendenza e imparzialità non suscitino alcun dubbio.

13

Conformemente al procedimento previsto all’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono stati estratti a sorte per comporre il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla domanda di test di indipendenza e di imparzialità. Tale collegio comprende due giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati prima del 2018 e tre giudici nominati su proposta del CNM nella sua nuova composizione.

14

Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di tale domanda della C. Limited, il giudice del rinvio, in composizione monocratica in persona del giudice relatore, che è anche il presidente di tale collegio giudicante composto da cinque giudici, nutre dubbi quanto all’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, alla luce del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

15

A tal riguardo, detto giudice fa riferimento alle due interpretazioni di tale disposizione di diritto nazionale riguardante l’applicazione del test di indipendenza e di imparzialità che risultano dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

16

Secondo la prima interpretazione cosiddetta «restrittiva», le domande fondate sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema sono respinte in fase di esame della loro ricevibilità se si basano unicamente sulle circostanze relative alla nomina del giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) di cui trattasi. Infatti, secondo tale interpretazione, la domanda di test deve precisare, da un lato, tali circostanze nonché il comportamento di tale giudice successivo alla nomina in parola, che consentano di ritenere che i requisiti di indipendenza e di imparzialità non siano soddisfatti per quanto lo riguarda, e, dall’altro, l’incidenza della violazione di tali requisiti sull’esito della causa nell’ambito della quale è stata presentata detta domanda, tenuto conto della natura della stessa.

17

In base alla seconda interpretazione, le domande presentate ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema devono essere esaminate in modo più ampio, sul fondamento della risoluzione congiunta adottata dalle Sezioni civile e penale nonché dalla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il 23 gennaio 2020, con la quale si è ritenuto che la KRS, essendo direttamente soggetta alle autorità politiche a partire dall’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017, non sia un organo indipendente. Secondo tale risoluzione, un collegio giudicante che comprende tra i suoi membri una persona nominata quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione costituisce un organo giurisdizionale composto irregolarmente, sicché il relativo procedimento giurisdizionale è invalido.

18

Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sia soddisfatto sebbene tre membri del collegio di cinque giudici estratti a sorte per esaminare la domanda di test di indipendenza e di imparzialità presentata dalla C. Limited siano oggetto della risoluzione delle tre sezioni menzionata al punto precedente della presente sentenza. A parere del giudice del rinvio, i giudici nominati presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione non dovrebbero partecipare all’esame di questo tipo di domande, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto all’equo processo. In tale contesto, detto giudice si interroga sul modo in cui tali domande devono essere trattate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

19

In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, qualora conducano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto di un singolo a un giudice [indipendente e imparziale, precostituito per legge], o, in subordine, nel senso che il mancato rispetto di tali requisiti può essere determinato dall’accettazione passiva da parte del giudice (consistente nell’esercizio della funzione giudicante) di irregolarità che hanno viziato la procedura di nomina alla funzione di giudice, le quali portano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto del singolo a un [tale] giudice.

2)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che in una causa relativa alla cosiddetta verifica dell’[indipendenza e dell’]imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non possono pronunciarsi i giudici la cui partecipazione viola il diritto del singolo a un giudice, a causa della loro nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della [KRS nella sua nuova composizione] (…).

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è tenuto a determinare la composizione del collegio giudicante, nelle cause relative alla cosiddetta verifica dell’[indipendenza e dell’]imparzialità, senza la partecipazione dei suddetti giudici, e, in ultima istanza, a disapplicare la disposizione nazionale che prevede, in tali cause, un collegio di cinque giudici e a far esaminare la domanda ad un altro collegio previsto dal diritto nazionale senza la partecipazione dei suddetti giudici».

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

20

La C. Limited sostiene, in sostanza, che la prima questione è irricevibile in quanto la risposta della Corte non è necessaria ai fini dell’esame della sua domanda di test di indipendenza e di imparzialità. Secondo la C. Limited, quest’ultima è fondata non solo sulle circostanze relative alla nomina del giudice di cui trattasi, ma anche su altri elementi, come il comportamento di tale giudice dopo la sua nomina. Tale domanda sarebbe quindi conforme ai requisiti di cui all’articolo 29 della legge sulla Corte suprema e dovrebbe, pertanto, essere oggetto di un esame nel merito, indipendentemente dalla risposta della Corte a tale questione.

21

A tal riguardo, occorre rilevare che, indubbiamente, la domanda di test di indipendenza e di imparzialità nel procedimento principale si basa su diversi elementi, alcuni dei quali sono estranei alle circostanze relative alla nomina del giudice di cui trattasi. Tuttavia, tale situazione non può essere sufficiente a rendere la prima questione irrilevante ai fini della decisione sulla controversia.

22

Infatti, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, far sì che quest’ultimo non soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità previsti da tali disposizioni. Qualora la Corte dovesse rispondere a tale questione in senso affermativo e qualora le condizioni di nomina del giudice di cui trattasi, indicate dall’attrice nel procedimento principale, fossero accertate nel caso di specie, il giudice del rinvio potrebbe constatare il mancato rispetto di tali requisiti, senza dover esaminare gli altri elementi dedotti a sostegno della domanda di test di indipendenza e di imparzialità. La risposta alla prima questione può quindi determinare, di per sé, l’esito del procedimento principale.

23

In udienza, le parti hanno altresì discusso in merito alla ricevibilità delle questioni seconda e terza. A tal riguardo, è stato sostenuto, in sostanza, che il giudice del rinvio potrebbe non essere in grado di tener conto delle risposte fornite dalla Corte. Infatti, nel presente procedimento principale, il giudice del rinvio decide in composizione monocratica, in persona del giudice relatore, il quale è anche il presidente del collegio giudicante di cinque giudici incaricato di esaminare la domanda di test di indipendenza e di imparzialità presentata dall’attrice nel procedimento principale. Una siffatta circostanza sarebbe idonea a suscitare dubbi relativamente alla possibilità, per tale giudice, di fare effettiva applicazione dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte. Inoltre, è stato rilevato che la legge sulla Corte suprema non contiene norme specifiche relative alla ricusazione dei giudici che, a seguito di estrazione a sorte, sono designati per far parte del collegio chiamato a pronunciarsi sulla domanda di test di indipendenza e di imparzialità riguardante uno di tali giudici. In tali circostanze, sussisterebbe incertezza quanto alla possibilità, per il giudice del rinvio, di rimediare a ogni difficoltà che la Corte potrebbe individuare nel rispondere alle questioni seconda e terza.

24

A tal riguardo, occorre constatare che il giudice del rinvio è composto dal presidente del collegio giudicante di cinque giudici investito della domanda di test di indipendenza e di imparzialità, il quale è, appunto, l’autore del rinvio pregiudiziale. Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, il governo polacco ha confermato in udienza che, nel diritto polacco, il presidente del collegio giudicante può adottare diverse misure al fine di evitare una composizione irregolare di quest’ultimo. Le obiezioni sollevate in ordine alla ricevibilità delle questioni seconda e terza devono, di conseguenza, essere respinte.

25

Le tre questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni.

27

In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenze dell’ 11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 28].

28

A tal riguardo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), a cui corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 42].

29

Le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. La verifica della questione se, per la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al singolo [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 69 e giurisprudenza citata].

30

Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo di cui trattasi, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 109, nonché del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 70].

31

La Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che, sebbene il diritto a un «giudice precostituito per legge» costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha nondimeno legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e«imparzialità». In particolare, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere garantita segnatamente nei confronti del potere legislativo e di quello esecutivo [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 72 e giurisprudenza citata].

32

A tal riguardo, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il valore del rispetto dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata; del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 129, e del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 73].

33

È dunque necessario che le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di decisioni di nomina di giudici siano tali da non poter far sorgere, nella mente dei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta che gli interessati siano stati nominati. A questo scopo è importante, in particolare, che tali condizioni e modalità siano concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 74 e giurisprudenza citata].

34

Per quanto riguarda, più specificamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che tale processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico contrassegnato dal primato del diritto, un siffatto processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con la precisazione che l’indipendenza di un giudice, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 75 e giurisprudenza citata].

35

Ciò posto, non un qualsiasi errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante al quale detto giudice appartenga [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 76 e giurisprudenza citata].

36

Secondo costante giurisprudenza, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici all’interno del sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito che un giudice sia costituito per legge, in particolare qualora tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, facendo così sorgere un dubbio legittimo, nella mente dei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati, il che avviene laddove vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C 543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 75, nonché del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 77 e giurisprudenza citata].

37

Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un «giudice precostituito per legge» e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta a una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei singoli, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 78 e giurisprudenza citata].

38

Applicando la giurisprudenza ricordata ai punti da 29 a 31 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, al punto 77 della sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), per quanto riguarda la valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, della Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che, considerati congiuntamente, dagli elementi sia sistemici che circostanziali che hanno caratterizzato la nomina, in seno a tale organo, di diversi giudici consegue che quest’ultimo non ha la qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW T, C‑225/22, EU:C:2025:649, punti 49 e 50).

39

Analogamente, ai punti 35 e 37 della sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), la Corte ha constatato che le carenze che hanno inficiato il processo di nomina del giudice monocratico che componeva l’organo di rinvio, nominato membro della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sono identiche a quelle che hanno inficiato il processo di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, e sono sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli singoli dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e sull’imparzialità di tale giudice, sicché quest’ultimo non costituisce una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

40

Pertanto, come osservato dall’avvocato generale al punto 52 delle sue conclusioni, talune carenze nel processo di nomina dei giudici possono, di per sé, indicare che i giudici in questione non soddisfano i requisiti di indipendenza e di imparzialità. In casi del genere, non si può esigere che una parte del procedimento, che sollevi la questione del rispetto di tali requisiti, fornisca elementi supplementari al fine di corroborare la loro asserita violazione.

41

Per quanto riguarda la domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice facente parte di un collegio giudicante, volta a determinare se quest’ultimo soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, la parte che presenta una tale domanda dovrebbe quindi potersi limitare a dedurre argomenti fondati sulle sole circostanze relative alla nomina del giudice di cui trattasi e che dimostrino che è stata commessa, in tale occasione, un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere, nei singoli, dubbi sulla sua indipendenza e sulla sua imparzialità nei confronti del potere esecutivo o legislativo, senza che sia necessario avvalersi di altri elementi.

42

Nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’articolo 29, paragrafi 5 e 9, della legge sulla Corte suprema fossero applicate dai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nel senso di imporre alla parte che chiede un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice di dedurre, conformemente a quanto menzionato al punto 16 della presente sentenza, elementi supplementari relativi al comportamento di tale giudice successivamente alla sua nomina e idonei a configurare una violazione dei requisiti di indipendenza e di imparzialità che lo riguardano, dovendo tale parte precisare altresì l’incidenza di tale violazione sull’esito di una determinata causa, una simile applicazione sarebbe contraria alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

43

Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice.

Sulla seconda questione

44

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica.

45

A tal riguardo, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

46

Inoltre, nei casi in cui la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza citata).

47

Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza citata).

48

A tal proposito, si deve ricordare che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza citata).

49

Secondo giurisprudenza costante, tale requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a.(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 121, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 50].

50

Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi sotto il profilo dell’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella decisione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 122, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 51].

51

Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole relative, in particolare, alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 52].

52

Per quanto riguarda, più specificamente, il principio di imparzialità, tale principio esige che i giudici non abbiano alcun interesse, preconcetto o pregiudizio nelle controversie su cui devono pronunciarsi e che trattino tutte le parti in modo uguale ed equo.

53

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che per imparzialità si intende normalmente l’assenza di pregiudizi o di preconcetti, che può essere verificata in vari modi. Secondo tale Corte, l’imparzialità deve essere valutata sulla base di un approccio soggettivo, consistente nel prendere in considerazione il convincimento personale e il comportamento di un determinato giudice al fine di verificare se lo stesso abbia dato prova di un qualsivoglia pregiudizio o preconcetto nella causa a lui sottoposta, ma anche sulla base di un approccio oggettivo, consistente nel valutare se l’organo giurisdizionale stesso e, tra gli altri aspetti, la sua composizione offrano garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo quanto alla sua imparzialità (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, § 93).

54

Nell’ambito della valutazione oggettiva dell’imparzialità, occorre chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, taluni fatti verificabili autorizzino a mettere in dubbio l’imparzialità di questi ultimi. Sotto questo profilo, anche le apparenze possono avere importanza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per pronunciarsi sull’esistenza di motivi di temere che tali requisiti di indipendenza o di imparzialità oggettiva non siano soddisfatti in una determinata causa, il punto di vista di una parte va preso in considerazione, ma non riveste un ruolo decisivo. L’elemento determinante consiste nello stabilire se i timori di cui trattasi possano essere considerati oggettivamente giustificati (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, §§ 96 e 98, nonché sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 33 e giurisprudenza citata).

55

A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì dichiarato, in sostanza, che la partecipazione di giudici a una decisione riguardante la ricusazione di uno dei loro colleghi, membro dello stesso collegio giudicante, può fondare la censura vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, qualora essi stessi siano soggetti a una simile domanda di ricusazione (v., in tal senso, Corte EDU, 22 settembre 1994, Debled c. Belgio, CE:ECHR:1994:0922JUD002681891, § 37).

56

Pertanto, i membri di un collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla questione se la partecipazione di un giudice a un determinato organo sia idonea violare il requisito di un giudice precostituito per legge non possono trovarsi, essi stessi, in una situazione identica a quella di tale giudice. Infatti, l’identità tra le circostanze relative alla loro propria nomina a giudici e quelle riguardanti quest’ultimo può far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, sulla neutralità di tale collegio rispetto agli interessi contrapposti. Ne consegue che i membri di detto collegio non possono esaminare la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto giudice qualora si trovino in situazioni identiche.

57

Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le disposizioni relative al procedimento promosso dall’attrice nel procedimento principale sono entrate in vigore, a seguito di una modifica della legge sulla Corte suprema, nel corso del 2022, al fine di garantire il diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Tale procedimento consente alle parti di un procedimento dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) di chiedere un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale incaricato di pronunciarsi nella causa che le riguarda, volto a stabilire se un giudice designato per statuire nella causa che le riguarda soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità; l’esame di tale domanda è attribuito a un collegio speciale composto da cinque giudici estratti a sorte tra i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ad esclusione del giudice nei cui confronti è rivolta detta domanda.

58

Pertanto, il collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare, sulla base dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

59

Il giudice del rinvio si chiede, più specificamente, se un giudice nominato nell’ambito del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione possa far parte del collegio di cinque giudici chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità presentata ai sensi dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, qualora le condizioni della sua propria nomina siano identiche a quelle del giudice nei cui confronti è rivolta tale domanda.

60

A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) incaricato di esaminare la domanda di test di indipendenza e di imparzialità nel procedimento principale, tre giudici sono stati nominati, in particolare, su proposta della KRS nella sua nuova composizione e che uno di tali tre giudici è stato già ricusato in un’altra causa all’esito di un procedimento identico a quello di cui chiede l’applicazione l’attrice nel procedimento principale.

61

Pertanto, come indicato al punto 56 della presente sentenza, qualora un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia stato nominato in circostanze identiche a quelle relative alla nomina del giudice nei cui confronti è rivolta una domanda di test di indipendenza e di imparzialità e su cui si fonda, appunto, quest’ultima, non si può ammettere che tale primo giudice possa far parte del collegio di tale organo giurisdizionale incaricato di statuire su tale domanda.

62

Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica.

Sulla terza questione

63

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione.

64

Pertanto, risulta da tale questione che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a controllare l’indipendenza e l’imparzialità di taluni giudici è tenuto a garantire che il collegio giudicante dello stesso che effettua tale esame non comprenda giudici che non soddisfino tali requisiti e, in caso affermativo, quali siano le misure che tale organo giurisdizionale deve adottare a questo scopo.

65

In forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 61 e giurisprudenza citata].

66

Detto principio impone dunque, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. L’osservanza di detto obbligo è in particolare necessaria per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 62 e giurisprudenza citata].

67

Ebbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, gode di un tale effetto diretto che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 63 e giurisprudenza citata].

68

Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine a un inadempimento constatato dalla Corte, spetta ai giudici nazionali adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento. Peraltro detti giudici, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 38 e 63 nonché giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 64].

69

Al fine di adempiere agli obblighi ricordati ai punti da 65 a 68 della presente sentenza, un organo giurisdizionale nazionale deve, quanto più possibile, interpretare la normativa nazionale pertinente in modo conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione. Tuttavia, qualora una simile interpretazione non consenta di evitare una violazione del diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tale organo giurisdizionale è tenuto, al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, in particolare quando queste ultime farebbero sì che una causa sia esaminata da giudici che potrebbero essere, o apparire, privi della necessaria imparzialità [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 159 e 161, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 65].

70

Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non impone agli Stati membri un modello unico per garantire una tutela giurisdizionale effettiva né per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario che il pubblico abbia perso a causa di irregolarità sistemiche nella nomina ai posti di giudice [sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 64].

71

Spetta, pertanto, all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di un organo giurisdizionale sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

72

Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta. Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Sulle spese

73

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice.

 

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica.

 

3)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta. Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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