ECLI:EU:C:2025:398•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2025.#Corner and Border SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).#Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Nozione di “privilegi” – Imposta di bollo sulle garanzie prestate ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario.#Causa C-685/23.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2025.#Corner and Border SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).#Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Nozione di “privilegi” – Imposta di bollo sulle garanzie prestate ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario.#Causa C-685/23.
ECLI:EU:C:2025:398Eu Chamb 05 C5 giu 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Nozione di “privilegi” – Imposta di bollo sulle garanzie prestate ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario»
Nella causa C‑685/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 10 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2023, nel procedimento
Corner and Border S.A.
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Corner and Border S.A., da A.P. Braga e M. Moreira, advogados; |
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per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, H. Magno e A. Rodrigues, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P. Caro de Sousa, A. Ferrand e W. Roels, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Corner and Border S.A. e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo) in merito all’imposizione di un’imposta di bollo sulle garanzie assunte ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 2, 3 e 9 della direttiva 2008/7 sono così formulati:
(...)
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4 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Società di capitali», al paragrafo 1, lettera a), così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:
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5 |
I punti 16 e 22 dell’allegato I di detta direttiva si riferiscono, in particolare e rispettivamente, alla società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese e alla società per azioni (sociedade anónima) di diritto portoghese. |
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6 |
L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Conferimenti di capitale», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 4, le operazioni seguenti sono considerate “conferimenti di capitale”: (...)
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7 |
L’articolo 5 della direttiva 2008/7, intitolato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», è così formulato: «1. Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:
(...) 2. Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:
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8 |
Ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Imposte e imposta sul valore aggiunto»: «1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti: (...)
(...)». |
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9 |
L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1o gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo “imposta sui conferimenti”, può continuare ad applicarla a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14». |
Diritto portoghese
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10 |
L’articolo 1, punto 1, del Código do Imposto do Selo (Codice delle imposte di bollo) prevede quanto segue: «L’imposta di bollo si applica a tutti gli atti, i contratti, i documenti, i titoli, le carte e gli altri fatti o situazioni giuridiche previste dalla Tabela Geral do Imposto do Selo [(Tariffa generale relativa all’imposta di bollo)], ivi comprese le cessioni di beni a titolo gratuito». |
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11 |
La tariffa generale relativa all’imposta di bollo comprende una voce 10, relativa alle garanzie delle obbligazioni, che è così formulata: «Le garanzie delle obbligazioni, qualunque sia la loro natura o forma, vale a dire le fideiussioni, i depositi di garanzia, le garanzie bancarie autonome, le garanzie autonome, le ipoteche, i pegni e le assicurazioni fideiussorie, a meno che non siano materialmente accessorie a contratti specificamente imposti nella presente tariffa e siano costituite contemporaneamente all’obbligazione garantita, sia pure in uno strumento o titolo diverso – sul rispettivo valore, in funzione della durata, sempre considerando la proroga della durata del contratto come una nuova operazione: (...) 10.3 Garanzie senza indicazione della durata o della durata di cinque anni o più dello 0,6%». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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12 |
La Corner and Border è una società per azioni di diritto portoghese il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Onex Renewables Sàrl (in prosieguo: la «Onex»), una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese. Il 21 luglio 2021 la Onex ha acquistato, presso la EDP Renewables SGPS S.A., società per azioni di diritto portoghese, l’intero capitale sociale della Éolica Do Sincelo S.A. (in prosieguo: la «ES») e della Éolica da Linha S.A. (in prosieguo: la «EL»), altre due società per azioni di diritto portoghese. Il 29 luglio 2021 la Onex ha ceduto alla Corner and Border la sua posizione contrattuale nel contratto di acquisto delle azioni di queste due società. |
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13 |
Il 27 gennaio 2022 la Corner and Border ha concluso un accordo di finanziamento (in prosieguo: l’«accordo di finanziamento») in forza del quale essa ha emesso un prestito con emissione di obbligazioni nominative per un importo totale di EUR 348900000 interamente sottoscritto dal Banco Santander Totta S.A. (in prosieguo: il «prestito obbligazionario»). Tale accordo di finanziamento è stato concluso allo scopo di finanziare il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni della ES e della EL nonché per rifinanziare il debito esistente di tali società. Secondo l’accordo di finanziamento, la Corner and Border poteva trasferire la posizione contrattuale di sottoscrittore assunta dal Banco Santander Totta dietro pagamento di penali o commissioni. |
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14 |
Al fine di garantire la corretta esecuzione dell’accordo di finanziamento, la Onex, la Corner and Border, la ES e la EL hanno fornito varie garanzie di natura reale e personale. Tali garanzie sono state fornite in forza di un contratto concluso tra queste società, in qualità di garanti, e il Banco Santander Totta, in qualità di beneficiario e «agente delle garanzie» (in prosieguo: il «contratto di concessione di garanzie»). |
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15 |
Nell’ambito del contratto di concessione di garanzie, la Onex ha fornito una serie di garanzie sotto forma, in primo luogo, di pegni sulle azioni della Corner and Border e sui crediti della Onex a titolo di prestiti degli azionisti concessi alla Corner and Border e, in secondo luogo, di promesse di pegno sulle azioni della Corner and Border che potrebbero essere emesse in futuro nonché sui futuri crediti della Onex a titolo di prestiti azionari concessi alla Corner and Border. |
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16 |
In applicazione di tale contratto, la Corner and Border ha altresì fornito una serie di garanzie, in tre forme. Si tratta, in primo luogo, di pegni sulle azioni della ES e della EL, sui crediti della Corner and Border a titolo, in particolare, di prestiti degli azionisti concessi a tali società e sul saldo dei conti bancari della Corner and Border, in secondo luogo, di promesse di pegno sulle azioni della ES e della EL che potrebbero essere emesse in futuro, su futuri crediti detenuti dalla Corner and Border su tali società e sul saldo dei futuri conti bancari della Corner and Border e, infine, in terzo luogo, di cessione di crediti. |
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17 |
In forza di detto contratto, anche la ES e la EL hanno fornito una serie di garanzie e promesse di garanzie sotto forma, in primo luogo, di pegni sul saldo dei loro conti bancari esistenti e sui crediti da esse detenuti, in secondo luogo, di promesse di pegno sul saldo dei loro conti bancari futuri e, in terzo luogo, di cessione di crediti. |
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18 |
Il giudice del rinvio precisa che la concessione di tali garanzie era necessaria ed essenziale per la conclusione dell’accordo di finanziamento e per l’emissione del prestito obbligazionario. |
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19 |
Il 27 gennaio 2022 il notaio che ha redatto e autenticato l’accordo di finanziamento e il contratto di concessione di garanzie ha fissato l’imposta di bollo, conformemente all’articolo 10.3 della tariffa generale relativa all’imposta di bollo, all’aliquota dello 0,6% applicata sull’importo di EUR 348900000, dando così luogo a un’imposta stimata in EUR 2093400. |
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20 |
La Corner and Border ha proposto un ricorso amministrativo contro l’imposizione dell’imposta di bollo sulle garanzie concesse. Poiché tale ricorso è stato respinto, la Corner and Border ha presentato una domanda di arbitrato dinanzi al Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], che è il giudice del rinvio. |
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21 |
A sostegno della sua domanda, la Corner and Border sostiene, in particolare, che l’atto impositivo a titolo dell’imposta di bollo viola l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7, in quanto le garanzie oggetto di tale imposizione erano strettamente essenziali per la conclusione del prestito obbligazionario, cosicché l’imposizione di cui trattasi equivale a colpire l’operazione di raccolta di capitali in questione nel procedimento principale nel suo complesso. Inoltre, l’eccezione stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva riguarderebbe solo le garanzie che gravano su beni immobili. |
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22 |
Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla questione se la costituzione di garanzie nell’ambito della realizzazione di operazioni di raccolta di capitali debba essere considerata parte integrante di tali operazioni o, ancora, una formalità ad esse relativa e se il divieto di assoggettare dette operazioni ad imposte indirette previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7 si estenda, di conseguenza, a tali garanzie. Il giudice del rinvio si chiede altresì se dette garanzie rientrino nella nozione di «privilegi», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. |
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23 |
In tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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24 |
Con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di un’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti risultanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessioni di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali. |
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25 |
In via preliminare, occorre osservare che la Onex, acquirente iniziale delle azioni il cui acquisto è stato finanziato con l’emissione del prestito obbligazionario, e la Corner and Border, società emittente delle obbligazioni di cui trattasi nel procedimento principale, sono, in quanto, rispettivamente, società a responsabilità limitata e società per azioni, «società di capitali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7, in combinato disposto con i punti 16 e 22 dell’allegato I di quest’ultima. Esse rientrano, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
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26 |
Come indicato dal suo considerando 9, detta direttiva ha lo scopo di escludere qualsiasi imposta indiretta sulla raccolta di capitali, oltre ai conferimenti a società di capitali, che possono essere gravati da un’imposta alle condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva. In particolare, dal medesimo considerando risulta che nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque sia la loro provenienza. |
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27 |
In tale contesto, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7 vieta l’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, dei prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e di tutte le formalità ad essi relative, nonché della creazione, dell’emissione, dell’ammissione in Borsa, della messa in circolazione o della negoziazione di tali obbligazioni o altri titoli negoziabili. |
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28 |
In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «formalità» relative ad un prestito sotto forma di emissione di obbligazioni, che devono essere esentate da qualsiasi imposizione indiretta, occorre rilevare che tale nozione riguarda le eventuali azioni che una società di capitali è tenuta, in forza della normativa nazionale, ad intraprendere al fine di procedere alla costituzione di un siffatto prestito nonché alla creazione, all’emissione, all’ammissione in Borsa, alla messa in circolazione o alla negoziazione dei titoli negoziabili di cui trattasi [v., in tal senso, ordinanza del 19 luglio 2023, EDP (Imposizione sulla commercializzazione di titoli), C‑416/22, EU:C:2023:604, punto 28 e giurisprudenza citata]. |
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29 |
Per quanto riguarda, in particolare, le garanzie come quelle oggetto del procedimento principale, occorre osservare, da un lato, che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il diritto portoghese non subordina la conclusione di un prestito obbligazionario alla fornitura di tali garanzie e, dall’altro, che esse si ricollegano alla sostanza dell’operazione di raccolta di capitali. Ne consegue che, anche quando il creditore erige la concessione di garanzie quale condizione per sottoscrivere il prestito obbligazionario, situazione evocata dal giudice del rinvio, tale concessione non rientra tra le «formalità» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7. |
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30 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il divieto di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta di capitali in quanto tali, occorre rilevare che, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/7, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere oggetto di un’ampia interpretazione, al fine di evitare che tale divieto sia privato di effetto utile. Pertanto, il divieto di assoggettare ad imposta dette operazioni si applica ugualmente ad operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, ove questa tassazione significhi assoggettare ad imposta un’operazione che è parte di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali (sentenza del 22 dicembre 2022, IM Gestão de Ativos e a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, punto 28 nonché giurisprudenza citata). |
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31 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, poiché un’emissione di titoli negoziabili acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti, un’imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione grava in realtà sull’emissione stessa di tale titolo in quanto costituisce parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali. L’obiettivo di preservare l’effetto utile dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7 implica quindi che l’«emissione», ai sensi di detta disposizione, include il primo acquisto di titoli effettuato nel quadro dell’emissione degli stessi (sentenza del 22 dicembre 2022, IM Gestão de Ativos e a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, punto 29 nonché giurisprudenza citata). |
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32 |
Analogamente, dato che le garanzie sono fornite ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario, esse presentano, per tale motivo, uno stretto collegamento con l’emissione di detto prestito, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7, cosicché esse devono essere considerate parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali, e ciò indipendentemente dalla questione se esse siano fornite in esecuzione di un’obbligazione legale o volontaria (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, IM Gestão de Ativos e a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, punti 31 e 35). In tale contesto, la possibilità di cui può godere il mutuatario di sostituire, in una fase successiva, un altro mutuante alla posizione del mutuante iniziale, situazione evocata dal giudice del rinvio, non influisce sul nesso tra tali garanzie e il prestito obbligazionario ed è, pertanto, irrilevante. |
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33 |
Ne consegue che, in linea di principio, la concessione di dette garanzie dovrebbe essere assoggettata al divieto di imposizione indiretta di una raccolta di capitali ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/7. |
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34 |
Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7 dispone che, nonostante i divieti d’imposizione di cui all’articolo 5 di quest’ultima, gli Stati membri possono riscuotere imposte sulla «costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche». |
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35 |
Poiché la direttiva 2008/7 non definisce il termine «privilegi» né rinvia al diritto degli Stati membri a tal fine, dalle esigenze dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e del principio di uguaglianza discende che il senso e la portata dei termini di una disposizione del diritto dell’Unione devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 20 marzo 2025, Lindenbaumer, C‑61/24, EU:C:2025:197, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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36 |
Al riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7 utilizza, nella grande maggioranza delle versioni linguistiche, l’espressione «di privilegi ed ipoteche». Orbene, poiché il legislatore si è avvalso di termini distinti per designare strumenti che creano diritti preferenziali costituiti sul patrimonio di una persona, non si deve ritenere a priori che tali termini riguardino unicamente un tipo di tali diritti, vale a dire quelli di natura immobiliare. |
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37 |
In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/7 determina i diritti e le imposte che gli Stati membri possono riscuotere «[i]n deroga alle disposizioni dell’articolo 5» di quest’ultima. Pertanto, per stabilire, per quanto concerne in particolare la conclusione di un prestito obbligazionario, il senso e la portata della nozione di «privilegi» prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, occorre tener conto, in quanto elementi di contesto, delle caratteristiche del divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima. |
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38 |
In particolare, quest’ultima disposizione non vieta agli Stati membri di assoggettare ad un’imposta indiretta qualsiasi prestito contratto da una società di capitali, ma unicamente quelli «contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili», vale a dire, come enunciato dal considerando 9 di tale direttiva, sotto forma di titoli rappresentativi di capitali di prestito. |
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39 |
Orbene, al pari delle operazioni di raccolta di capitali che danno luogo all’emissione di titoli rappresentativi del capitale proprio di una società, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, le operazioni di raccolta di capitali sotto forma di prestiti obbligazionari, esenti da qualsiasi imposizione indiretta conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, sono tali da indurre il mutuante a privilegiare, per valutare l’affidabilità della promessa di un certo rendimento sul suo investimento, il rendimento futuro dell’ente emittente piuttosto che il patrimonio di tale ente in quanto garanzia di rimborso. |
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40 |
Tale analisi è confermata dall’articolo 3, lettere i) e j), della direttiva 2008/7, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. Da tali disposizioni risulta che i conferimenti di capitale sotto forma di prestito sono esenti da qualsiasi forma di imposizione indiretta solo se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società o se tali prestiti hanno la stessa funzione di un aumento del capitale sociale. |
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41 |
Tali condizioni riflettono, peraltro, in terzo luogo, l’obiettivo della direttiva 2008/7 che, come risulta dai suoi considerando 2 e 3, è quello di eliminare, per quanto possibile, le discriminazioni, le doppie imposizioni e le disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza od ostacolare la libera circolazione dei capitali, che possono risultare dalle imposte indirette gravanti specificamente sulla raccolta di capitali e non dalle imposte indirette gravanti su qualsiasi forma di prestito concesso ad una società di capitali. |
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42 |
Se è vero che, adottando la direttiva 2008/7, il legislatore dell’Unione non ha affatto pregiudicato la possibilità delle parti contraenti di costituire diritti preferenziali su beni mobili o immobili per garantire il rimborso di un prestito rientrante nelle disposizioni di quest’ultima, resta il fatto che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva ha preservato la competenza fiscale degli Stati membri per quanto riguarda gli strumenti contrattuali costituiti dai privilegi e dalle ipoteche istituiti nell’ambito di un’operazione di raccolta di capitali di prestito. |
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43 |
Infatti, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, l’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7, il quale si applica «in deroga» ai divieti di imposizione previsti all’articolo 5 di quest’ultima, è in stretta correlazione con l’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva e dimostra che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere dalla competenza fiscale degli Stati membri una categoria di diritti, di natura immobiliare o mobiliare, diretti a garantire il rimborso di un prestito obbligazionario. In tali circostanze, come sostanzialmente considerato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’espressione «di privilegi e ipoteche», di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), comprende tutti gli strumenti contrattuali che costituiscono parte integrante di un’operazione di raccolta di capitali di prestito che consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento in via preferenziale o prioritaria di quest’ultimo nel caso in cui il debitore non adempia le proprie obbligazioni. |
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44 |
Spetta al giudice del rinvio esaminare, alla luce delle considerazioni esposte al punto 43 della presente sentenza, se i pegni, le promesse di pegno e le cessioni di crediti di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che non costituiscono ipoteche, possano essere qualificati come «privilegi» ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, lettera d). |
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45 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di un’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessioni di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali, purché tali garanzie, anche se fanno parte integrante di un siffatto prestito obbligazionario, costituiscano privilegi, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), in quanto consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest’ultimo nel caso in cui il debitore non adempia i suoi obblighi. |
Sulle spese
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46 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di un’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessioni di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali, purché tali garanzie, anche se fanno parte integrante di un siffatto prestito obbligazionario, costituiscano privilegi, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), in quanto consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest’ultimo nel caso in cui il debitore non adempia i suoi obblighi. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese
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