Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025.#WS e a. contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.#Impugnazione – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Regolamento (UE) 2016/1624 – Gestione europea integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea – Guardia di frontiera e costiera europea – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) – Obblighi di Frontex in materia di protezione dei diritti fondamentali – Operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex – Responsabilità extracontrattuale di Frontex – Nesso di causalità tra la violazione di simili obblighi e il danno subito.#Causa C-679/23 P.

ECLI:EU:C:2025:976Eu Chamb Gd C18 dic 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 dicembre 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Regolamento (UE) 2016/1624 – Gestione europea integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea – Guardia di frontiera e costiera europea – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) – Obblighi di Frontex in materia di protezione dei diritti fondamentali – Operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex – Responsabilità extracontrattuale di Frontex – Nesso di causalità tra la violazione di simili obblighi e il danno subito»

Nella causa C‑679/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2023,

WS,

WT,

WY,

WZ,

YA,

YB,

rappresentati da L.-M. Komp, A.M. van Eik, advocaten, e E. Sharpston, BL,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata inizialmente da H. Caniard, R.-A. Popa e C. Rueger, in qualità di agenti, successivamente da H. Caniard, C. Carroll e R.-A. Popa, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu-Matei (relatrice), presidenti di sezione, S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi e B. Smulders, giudici,

avvocata generale: T. Ćapeta

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2025,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, WS e a. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, WS e a./Frontex (T‑600/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:492), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito a seguito del mancato rispetto da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) degli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1), in secondo luogo, delle fasi da 1 a 5 della procedura operativa standard di Frontex volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni congiunte e dei progetti pilota condotti da tale agenzia (in prosieguo: la «procedura operativa standard»), e, in terzo luogo, dell’articolo 4 del codice di condotta per le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex (in prosieguo: il «codice di condotta di Frontex»).

I. Contesto normativo

A.   Regolamento 2016/1624

2

Il regolamento 2016/1624 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag. 1), con effetto dal 3 dicembre 2019, ad eccezione degli articoli 20, 30 e 31 del regolamento 2016/1624, che sono stati abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, tenuto conto delle date dei fatti della controversia, quest’ultimo regolamento resta applicabile ratione temporis alla presente controversia.

3

Il regolamento 2016/1624 conteneva, in particolare, i seguenti considerando:

«(…)

(6)

La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere attuata quale responsabilità condivisa [di Frontex] e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di vigilanza delle frontiere marittime e altri compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle proprie frontiere esterne, nel loro interesse e nell’interesse di tutti gli Stati membri, [Frontex] dovrebbe sostenere l’applicazione delle misure dell’Unione [europea] relative alla gestione delle frontiere esterne rafforzando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure.

(…)

(14)

I compiti e le competenze più ampi affidati a [Frontex] dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali e da una responsabilità accresciuta.

(…)

(16)

Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, [Frontex] conta sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che [Frontex] e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni precise in modo tempestivo. (…)

(…)

(32)

Il 15 ottobre 2015 il Consiglio europeo ha chiesto un ampliamento del mandato di Frontex in materia di rimpatri per includervi il diritto di organizzare di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio (…).

(33)

È opportuno che [Frontex] intensifichi l’assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, in funzione della politica di rimpatrio dell’Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98)]. In particolare, è opportuno che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i propri obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in conformità della suddetta direttiva.

(34)

[Frontex] dovrebbe, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, prestare agli Stati membri la necessaria assistenza nell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio dei rimpatriandi. [Frontex] non dovrebbe entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri. (…)

(…)

(36)

L’eventuale esistenza di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo non esime [Frontex] o gli Stati membri dagli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione o dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento.

(37)

È opportuno che [Frontex] istituisca gruppi di osservatori e di scorte per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio impiegati dagli Stati membri, che devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di intervento per il rimpatrio dispiegate specificamente per gli interventi di rimpatrio. I gruppi di cui sopra dovrebbero includere personale dotato di competenze specifiche in materia di protezione dei minori. È opportuno che [Frontex] fornisca loro la formazione necessaria.

(…)

(39)

È opportuno predisporre misure speciali per il personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, per precisarne i compiti, le competenze e le responsabilità. (…)

(…)

(47)

La guardia di frontiera e costiera europea, che include [Frontex] e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, dovrebbero svolgere le loro funzioni nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”), della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] del diritto internazionale pertinente, comprese la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo [adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, pag. 3) ed entrata in vigore il 2 settembre 1990], la convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1249, n. I‑20378, pag. 13) ed entrata in vigore il 3 settembre 1981], la convenzione relativa allo status di rifugiati (firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967) e [gli] obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento (…).

(48)

Considerato il maggior numero dei compiti conferiti a [Frontex], quest’ultima dovrebbe sviluppare ulteriormente e attuare una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, dovrebbe dotare il proprio responsabile dei diritti fondamentali di risorse e di personale adeguati, che corrispondano al proprio mandato e alle proprie dimensioni. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti. [Frontex] dovrebbe usare il proprio ruolo per promuovere attivamente l’applicazione dell’acquis dell’Unione per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla protezione internazionale.

(…)

(50)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per [Frontex], in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività di [Frontex]. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell’ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute da [Frontex] in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia registrata al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza e registrare il seguito assicurato da [Frontex] o da detto Stato membro. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Il meccanismo di denuncia dovrebbe far salvo l’accesso ai mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari e non costituire un requisito per avvalersi di tali mezzi. (…)

(…).»

4

L’articolo 2 di tale regolamento così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

4)

“squadre della guardia di frontiera e costiera europea”: squadre di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, compresi guardie di frontiera e altro personale competente distaccati in qualità di esperti nazionali dagli Stati membri presso [Frontex], da impiegare nelle operazioni congiunte e negli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell’ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

5)

“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un’operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un’operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, o nel quale è dispiegata una squadra di sostegno per la gestione della migrazione;

6)

“Stato membro di appartenenza”: lo Stato membro al quale un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti appartiene;

(…)

8)

“membri delle squadre”: membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, che partecipano a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio;

(…)

11)

“rimpatrio”: il rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

12)

“decisione di rimpatrio” una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l’illegalità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva 2008/115/CE;

13)

“rimpatriando”: un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è soggetto a una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro;

14)

“operazione di rimpatrio”: un’operazione coordinata da [Frontex] che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o su base volontaria;

15)

“intervento di rimpatrio”, un’attività di [Frontex] che fornisce agli Stati membri un’assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante il dispiegamento negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l’organizzazione di operazioni di rimpatrio;

(…)».

5

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Guardia di frontiera e costiera europea», enunciava, al paragrafo 1, quanto segue:

«[Frontex] e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea».

6

L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Gestione europea integrata delle frontiere», prevedeva quanto segue:

«La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:

(…)

h)

rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro;

(…)».

7

L’articolo 5 del regolamento 2016/1624, intitolato «Responsabilità condivisa», ai paragrafi 1 e 3 disponeva quanto segue:

«1.   La guardia di frontiera e costiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra [Frontex] e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere (…).

(…)

3.   [Frontex] sostiene l’applicazione delle misure dell’Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell’attuazione di tali misure, nonché nel rimpatrio».

8

Ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Dovere di leale collaborazione»:

«[Frontex] e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri (…) hanno il dovere di collaborare lealmente e l’obbligo di scambiarsi informazioni».

9

L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Azioni di [Frontex] alle frontiere esterne», così prevedeva:

«1.   Uno Stato membro può chiedere a [Frontex] assistenza nell’adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. [Frontex] attua anche misure conformemente all’articolo 19.

2.   [Frontex] organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, ai sensi del pertinente diritto dell’Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure:

a)

coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea;

(…)».

10

L’articolo 22 del medesimo regolamento così disponeva:

«1.   [Frontex] garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte, dei progetti pilota e degli interventi rapidi alle frontiere, compresa la presenza di membri del suo personale.

(…)

3.   Il funzionario di coordinamento agisce a nome e per conto [di Frontex] per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea. Il ruolo del funzionario di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, [il funzionario] di coordinamento:

(…)

b)

monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, e riferisce a [Frontex] in merito;

(…)».

11

L’articolo 25 del regolamento 2016/1624, rubricato «Sospensione e cessazione delle attività», ai paragrafi 1, 3 e 4 prevedeva quanto segue:

«1.   Il direttore esecutivo cessa le attività [di Frontex] se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività. Il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato prima di tale cessazione.

(…)

3.   Il direttore esecutivo può revocare, dopo averne informato lo Stato membro interessato, il finanziamento di un’attività, oppure sospendere o cessare tale attività, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

4.   Il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di un’operazione congiunta, o un intervento rapido alle frontiere, un progetto pilota, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un’operazione di rimpatrio, un intervento o un accordo operativo di rimpatrio, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, tali attività se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale decisione».

12

L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Valutazione delle attività», così recitava:

«Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere, dei progetti pilota, della squadra di sostegno per la gestione della migrazione e l’impiego della cooperazione operativa con i paesi terzi. Il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un’analisi completa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle attività future, inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività [di Frontex]».

13

L’articolo 27 di tale regolamento, intitolato «Rimpatrio», così prevedeva:

«1.   [Frontex], per quanto riguarda i rimpatri e nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e i diritti dei minori, assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a)

coordina a livello tecnico e operativo le attività degli Stati membri relative ai rimpatri, comprese le partenze volontarie, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altre pertinenti parti interessate;

b)

fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a sfide particolari;

(…)

2.   L’assistenza tecnica e operativa di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende attività intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

a)

servizi d’interpretazione;

(…)

c)

consulenza sull’attuazione e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE;

d)

consulenza e assistenza relative alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale.

(…)».

14

L’articolo 28 di detto regolamento, intitolato «Operazioni di rimpatrio», così recitava:

«1.   Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio e in conformità della direttiva 2008/115/CE, [Frontex] fornisce l’assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l’organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. [Frontex] può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare o organizzare operazioni di rimpatrio.

2.   Gli Stati membri informano [Frontex], con cadenza mensile, della loro previsione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio relativamente alle pertinenti operazioni di rimpatrio su scala nazionale, e delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte [di Frontex]. [Frontex] predispone un piano operativo dinamico inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzatura tecnica. (…)

(…)

8.   Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio. Ogni sei mesi il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un’analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle future operazioni di rimpatrio. Il direttore esecutivo inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività [di Frontex].

(…)».

15

L’articolo 34 del medesimo regolamento, intitolato «Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali», era così formulato:

«1.   La guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell’Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

A tal fine, [Frontex] elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

2.   Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

3.   Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

(…).

16

L’articolo 35 del regolamento 2016/1624, intitolato «Codici di condotta», prevedeva quanto segue:

«(…)

2.   [Frontex], in cooperazione con il forum consultivo, elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei rimpatriandi, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati [da Frontex]. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l’organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

3.   Il codice di condotta [di Frontex] per i rimpatri terrà conto in particolare dell’obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, e della strategia in materia di diritti fondamentali».

17

L’articolo 42 di tale regolamento, rubricato «Responsabilità civile», ai paragrafi 1 e 2 disponeva come segue:

«1.   Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di appartenenza per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto».

18

L’articolo 60 di detto regolamento, intitolato «Responsabilità», al paragrafo 3, prevedeva quanto segue:

«In materia di responsabilità extracontrattuale [Frontex] risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni».

19

Ai sensi dell’articolo 71 del medesimo regolamento, rubricato «Responsabile dei diritti fondamentali»:

«1.   Un responsabile dei diritti fondamentali è nominato dal consiglio di amministrazione. È incaricato di contribuire alla strategia [di Frontex] in materia di diritti fondamentali, di monitorarne la conformità a tali diritti e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte [di Frontex]. (…)

(…)

3.   Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 16, 17 e 28 e dell’articolo 33, paragrafo 4. Ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività [di Frontex]».

20

L’articolo 72 del regolamento 2016/1624, intitolato «Meccanismo di denuncia», prevedeva quanto segue:

«1.   [Frontex], in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività [di Frontex],

2.   Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un’operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido alle frontiere, al dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a un’operazione di rimpatrio o a un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o la parte che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto a [Frontex].

(…)

4.   Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute da [Frontex] in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità delle denunce, registra le denunce ricevibili, inoltra le denunce ricevute al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza, informa l’autorità o l’organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro nonché registra e assicura il seguito dato alla denuncia da [Frontex] o da detto Stato membro.

(…)

10.   (…)

[Frontex] provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile sul sito web [di Frontex] e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell’Agenzia, nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

(…)».

B.   Direttiva 2008/115

21

L’articolo 6 della direttiva 2008/115, intitolato «Decisione di rimpatrio», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

22

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Allontanamento», al paragrafo 6 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati».

23

L’articolo 12 della suddetta direttiva, intitolato «Forma», prevede al paragrafo 1:

«Le decisioni di rimpatrio (…) sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili».

C.   Regolamento di procedura del Tribunale

24

Ai sensi dell’articolo 76, lettera f), del regolamento di procedura del Tribunale, «[i]l ricorso (…) contiene (…) se del caso, le prove e le offerte di prova».

25

L’articolo 85 di tale regolamento così dispone:

«1.   Le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie.

2.   Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

3.   In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

4.   Il presidente pone le altre parti in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza dei paragrafi 2 e 3, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse».

II. Fatti

26

I fatti della controversia sono stati esposti ai punti da 2 a 16 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

27

I ricorrenti sono una famiglia di cittadini siriani, giunti nell’isola di Milos (Grecia) il 9 ottobre 2016 tra un gruppo di rifugiati. Il 14 ottobre successivo sono stati trasferiti in un centro di accoglienza e identificazione situato in Grecia, dove hanno dichiarato di voler presentare una domanda di protezione internazionale.

28

Il 20 ottobre successivo, a seguito di un’operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex, i ricorrenti sono stati trasferiti in Turchia, in un centro di accoglienza temporaneo situato nel sud-est di tale paese.

29

Il 2 novembre 2016 le autorità turche hanno rilasciato ai ricorrenti documenti di protezione temporanea e un permesso di viaggio temporaneo per recarsi a Sanliurfa (Turchia). I ricorrenti si sono temporaneamente stabiliti a Saruj (Turchia), prima di stabilirsi a Erbil (Iraq).

30

Il 4 gennaio 2017 i ricorrenti hanno depositato una prima denuncia al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, con la quale sostenevano di essere stati respinti dalla Grecia in Turchia a seguito dell’operazione di rimpatrio condotta da Frontex. Al contempo, i ricorrenti hanno presentato ricorso contro la Repubblica ellenica dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

31

Il 15 febbraio 2017 tale denuncia è stata dichiarata ricevibile ed è stata trasmessa al direttore esecutivo di Frontex e al mediatore greco, che l’ha inoltrata alla polizia greca, circostanza di cui i ricorrenti sono stati informati il 7 giugno successivo.

32

Il 17 luglio 2018 i ricorrenti hanno depositato una seconda denuncia al responsabile dei diritti fondamentali riguardante il trattamento della loro prima denuncia, in merito alla quale sono state loro comunicate informazioni il 25 dello stesso mese. Il 9 agosto successivo la loro seconda denuncia è stata dichiarata ricevibile ed è stata allegata alla prima.

33

Il 29 novembre 2018 il responsabile dei diritti fondamentali ha informato i ricorrenti che Frontex era ancora in attesa dei risultati dell’indagine interna delle autorità di polizia greche sulla prima denuncia. Il 25 novembre 2019 li ha informati della chiusura di tale indagine da parte di tali autorità e della decisione di queste ultime di non trasmettere la relazione relativa a detta indagine in considerazione del suo carattere riservato. Il 6 ottobre 2020 ha trasmesso ai ricorrenti la sua relazione finale sulle denunce e ha chiuso la procedura relativa al loro trattamento.

34

Con un messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre successivo indirizzato al responsabile dei diritti fondamentali, i ricorrenti hanno sostenuto che tale relazione finale non affrontava né il ruolo di Frontex nell’operazione di rimpatrio né la seconda denuncia. Nella risposta del 13 dello stesso mese, il responsabile dei diritti fondamentali ha dichiarato che Frontex aveva rispettato i propri obblighi relativamente al trattamento delle loro denunce.

35

Nell’atto di impugnazione, i ricorrenti, che sono una famiglia composta da due genitori e quattro figli di etnia curda, hanno segnalato di aver esposto dinanzi al Tribunale che il 19 febbraio 2023 era stata approvata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi ad essa contro la Repubblica ellenica, una dichiarazione di composizione amichevole, firmata dalle parti. All’udienza dinanzi alla Corte, hanno precisato che, in esecuzione di tale dichiarazione, la Repubblica ellenica aveva accettato di pagare la somma di EUR 12500 per ricorrente a titolo di danno materiale e morale, ossia un importo di EUR 75000 in totale, nonché EUR 1500 a titolo di spese processuali.

III. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

36

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso per il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbero subito a causa dell’asserito comportamento illecito di Frontex prima, durante e dopo l’operazione di rimpatrio controversa, che essi valutano in EUR 96212,55 per quanto riguarda i danni materiali e in EUR 40000 per quanto riguarda i danni morali, da maggiorare degli interessi.

37

Nella sentenza impugnata, per quanto riguarda la ricevibilità di taluni documenti prodotti dai ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, ai punti da 43 a 46 di tale sentenza, che gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della replica fossero irricevibili, a causa della loro presentazione tardiva ingiustificata. In secondo luogo, e per la stessa ragione, ai punti da 49 a 51 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto il documento E.1, depositato dai ricorrenti il 7 marzo 2023, ossia l’antivigilia dell’udienza.

38

Per quanto riguarda il merito, dopo aver rilevato, al punto 53 della sentenza impugnata, che le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE sono cumulative, il Tribunale ha deciso, al punto 55 di tale sentenza, di esaminare innanzitutto la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i danni lamentati.

39

A tal riguardo, al punto 56 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che il danno lamentato dovesse derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del danno, e che non sussistesse l’obbligo di risarcire ogni conseguenza dannosa, anche remota, di una situazione illegittima.

40

Anzitutto, esso ha dichiarato, al punto 61 della sentenza impugnata, che le spese sostenute dai ricorrenti per recarsi in Grecia non potevano derivare direttamente dal comportamento contestato a Frontex, essendo anteriori all’operazione di rimpatrio controversa.

41

Al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi ritenuto che l’argomento dei ricorrenti relativo all’esistenza di un nesso causale tra gli inadempimenti contestati a Frontex relativi ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali nell’ambito di tale operazione e le altre voci di danno dedotte si basasse su una premessa errata, vale a dire che, senza tali inadempimenti, i ricorrenti non sarebbero stati allontanati verso la Turchia e avrebbero ottenuto in Grecia la protezione internazionale, e quindi l’assistenza materiale alla quale avrebbero avuto diritto, per cui essi non avrebbero dovuto subire i danni in questione.

42

A tal riguardo, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 e all’articolo 2, lettera f), nonché agli articoli 4, 6, 8 e 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), Frontex aveva il solo compito, nell’ambito dell’operazione di rimpatrio controversa, di fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e non di esaminare il merito delle decisioni di rimpatrio delle persone incluse in tale operazione, poiché tali decisioni, così come quelle relative al riconoscimento di una protezione internazionale, derivavano da una valutazione che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri.

43

Di conseguenza, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non era dimostrato un nesso di causalità diretto, né riguardo al danno materiale connesso alle spese sostenute dai ricorrenti in Turchia e in Iraq, né riguardo al danno morale consistente in particolare in un senso di angoscia legato al volo di rimpatrio in Turchia, volo che, peraltro, ha ritenuto essere, in linea di principio, di esclusiva responsabilità dello Stato membro ospitante, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1624.

44

Inoltre, ai punti da 67 a 69 della sentenza impugnata, ritenendo che il danno lamentato dovesse derivare direttamente dall’illegittimità dedotta, e non da una scelta della parte ricorrente circa il modo di reagire al presunto atto illegittimo, il Tribunale ha dichiarato che i danni materiali e morali asseriti relativi alle spese di affitto e di mobilia a Saruj, alle spese sostenute per andare in Iraq, alle varie spese sostenute dal momento in cui si sono stabiliti in tale paese così come al senso di paura e di sofferenza connesso al loro difficile viaggio verso tale paese risultavano dalle scelte personali dei ricorrenti.

45

A tal riguardo, al punto 68 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto, in sostanza, che risultasse, da un lato, dal fascicolo che lo stabilirsi dei ricorrenti a Saruj derivava dalla loro scelta di non conformarsi alle istruzioni contenute nel permesso di viaggio temporaneo rilasciato dalle autorità turche e, dall’altro, dalle memorie dei ricorrenti che la loro fuga in Iraq era dovuta al timore di essere rinviati in Siria da tali autorità per non aver rispettato tali istruzioni.

46

Infine, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, quando la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente nell’ambito di un procedimento precontenzioso non è obbligatoria, non sussista un nesso di causalità tra le spese di siffatta rappresentanza e il comportamento eventualmente addebitabile all’istituzione o all’organo coinvolti. Date tali circostanze, esso ha dichiarato che l’asserito danno materiale relativo alle spese di assistenza legale sostenute dai ricorrenti nell’ambito delle denunce presentate a Frontex non poteva essere direttamente imputato a quest’ultima.

47

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti non avevano fornito la prova di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i fatti addebitati a Frontex e i danni lamentati e, di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso per risarcimento danni.

IV. Domande delle parti in sede di impugnazione

48

Con l’impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata e, in via principale, rinviare la causa al Tribunale;

–

in subordine, dichiarare fondati i loro motivi di ricorso in primo grado;

–

condannare Frontex alle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, maggiorate degli interessi.

49

Frontex chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione e

–

condannare i ricorrenti alle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

V. Sull’impugnazione

50

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi.

51

Il primo motivo di impugnazione, che riguarda essenzialmente i punti da 62 a 66 della sentenza impugnata, verte, in sostanza, su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel constatare l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i danni lamentati per il fatto che i ricorrenti sono stati inclusi nell’operazione di rimpatrio controversa. Tale motivo si articola, in sostanza, in tre parti.

52

Il secondo motivo di impugnazione, che riguarda parimenti i punti da 62 a 66 della sentenza impugnata, verte, in sostanza, su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel constatare l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di Frontex e il danno morale lamentato a causa di violazioni di diritti fondamentali che sarebbero state commesse in occasione del volo di rimpatrio verso la Turchia. Tale motivo si articola, in sostanza, in due parti.

53

Il terzo motivo di impugnazione, che si articola in due parti riguardanti i punti da 67 a 71 della sentenza impugnata, verte su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che il nesso di causalità richiesto tra le azioni o omissioni addebitate a Frontex e alcuni presunti danni fosse stato interrotto dalle scelte personali dei ricorrenti.

54

Infine, il quarto motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, verte su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere irricevibili vari documenti depositati dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso per risarcimento danni.

A.   Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

55

Con la seconda e la terza parte del primo motivo d’impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di pronunciarsi, prima di esaminare l’esistenza di un nesso di causalità, sugli otto motivi di ricorso con i quali i ricorrenti intendevano dimostrare l’esistenza di irregolarità commesse da Frontex, in particolare sull’ottavo di tali motivi, riguardante l’esame da parte di tale agenzia delle loro denunce. I ricorrenti sostengono che tale omissione ha inciso sul dispositivo della sentenza impugnata, poiché, se il Tribunale avesse esaminato detti motivi di ricorso, avrebbe necessariamente valutato le azioni e le omissioni di Frontex oggetto degli stessi e ne avrebbe concluso che sussistevano i presupposti per la responsabilità extracontrattuale di tale agenzia.

56

Frontex ritiene che il primo motivo d’impugnazione sia irricevibile nel suo complesso, perché i ricorrenti non individuerebbero con sufficiente precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata cui si fa riferimento. Inoltre, la seconda e la terza parte di tale motivo sarebbero inoperanti e, in ogni caso, infondate, poiché il Tribunale, nell’ipotesi in cui accerti che una delle tre condizioni per l’attribuzione della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta, non è tenuto a valutare le altre due condizioni.

2. Giudizio della Corte

57

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’irricevibilità del primo motivo di impugnazione dedotto da Frontex, in quanto i ricorrenti non avrebbero individuato con sufficiente precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata oggetto delle diverse parti di tale motivo, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve individuare con precisione i punti della motivazione contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento e indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (v. ordinanza del 26 aprile 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, punti 8 e 9, nonché sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 53 e giurisprudenza citata, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 95).

58

Nel caso di specie, è sufficiente osservare che l’argomento sviluppato dai ricorrenti nell’ambito della seconda e della terza parte del primo motivo di impugnazione appare, nel suo insieme, sufficientemente chiaro per poter individuare con la necessaria precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti giuridici dedotti a sostegno di tale censura e consente, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità.

59

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esame nel merito della seconda e della terza parte del primo motivo di impugnazione, occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento 2016/1624 prevede – al pari dell’articolo 340, secondo comma, TFUE di cui costituisce una concretizzazione – che, in materia di responsabilità extracontrattuale, Frontex risarcisca, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte relativa a tale disposizione del Trattato FUE è pertinente nel caso di specie.

60

Secondo costante giurisprudenza della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dalle persone lese (sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51, nonché del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata).

61

Da tale giurisprudenza risulta altresì che, quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, e che il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (sentenza del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 61 e giurisprudenza citata).

62

Di conseguenza, è, in linea di principio, senza commettere errori che, da un lato, il Tribunale ha deciso di esaminare in primo luogo la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità, senza aver previamente esaminato gli otto motivi di ricorso con i quali i ricorrenti miravano a dimostrare l’esistenza di irregolarità commesse da Frontex. Dall’altro lato, avendo concluso da tale esame che tale condizione non era soddisfatta, esso non era tenuto ad esaminare anche le altre due condizioni per la responsabilità extracontrattuale di Frontex, in particolare quella relativa all’asserita illegittimità del comportamento di quest’ultima, che costituiva l’oggetto degli otto motivi di ricorso che i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver esaminato.

63

La seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono, pertanto, infondate.

B.   Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione e sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

64

La prima parte del primo motivo di impugnazione verte, in sostanza, sulla violazione, da un lato, dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’articolo 28, paragrafo 1, nonché dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, del regolamento 2016/1624 e, dall’altro, dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento allorché il Tribunale ha rilevato l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i danni asseriti a causa dell’inclusione dei ricorrenti nell’operazione di rimpatrio controversa, inclusione che essi affermano irregolare in assenza di decisioni di rimpatrio adottate nei loro confronti.

65

La prima parte del secondo motivo di impugnazione è fondata sulla violazione delle stesse disposizioni oggetto della prima parte del primo motivo di impugnazione, allorché il Tribunale ha rilevato l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i danni lamentati a causa di violazioni dei loro diritti fondamentali che sarebbero state commesse in occasione del volo di rimpatrio in Turchia nell’ambito dell’operazione di rimpatrio controversa. Inoltre, tale parte del secondo motivo di impugnazione reitera la censura formulata nella prima parte del primo motivo di impugnazione.

66

Poiché la prima parte del primo motivo di impugnazione e la prima parte del secondo motivo di impugnazione vertono, in sostanza, sulla violazione delle stesse disposizioni e riguardano la stessa valutazione del Tribunale, vale a dire quella di cui ai punti da 62 a 66 della sentenza impugnata, occorre esaminarle congiuntamente.

1. Argomenti delle parti

67

La prima parte del primo motivo di impugnazione, nell’ambito della quale i ricorrenti sostengono l’illegittimità del loro allontanamento in Turchia per il fatto che nessuna decisione di rimpatrio sarebbe stata adottata nei loro confronti dalle autorità greche, contiene due censure.

68

Con la prima censura, i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver implicitamente dichiarato che Frontex non aveva l’obbligo di verificare l’esistenza di una decisione del genere.

69

Essi sostengono che, da un lato, dall’articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento 2016/1624 discende che le autorità nazionali sono tenute ad adottare una decisione scritta di rimpatrio prima che un cittadino di un paese terzo possa essere legittimamente allontanato dal loro territorio nell’ambito di un’operazione di rimpatrio e, dall’altro, dall’articolo 14, paragrafo 2, dall’articolo 27, paragrafo 1, e dall’articolo 34, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento risulta che Frontex deve assicurarsi che delle persone non siano incluse in un’operazione di rimpatrio che essa coordina se non sono state soggette a una decisione del genere.

70

Di conseguenza, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sul divieto per Frontex di valutare il merito di una decisione di rimpatrio, previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, per esonerarla da qualsiasi obbligo al riguardo.

71

Con la seconda censura, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha violato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, che istituirebbe una responsabilità solidale di Frontex e dello Stato membro interessato per i danni subiti da persone incluse in un’operazione di rimpatrio congiunta a causa di violazioni di diritti fondamentali commesse nell’ambito di tale operazione.

72

Infine, con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono, in sostanza che il Tribunale, se avesse tenuto conto dell’obbligo di Frontex di verificare che essi fossero stati effettivamente soggetti a una decisione di rimpatrio, avrebbe dovuto constatare l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i trattamenti illeciti che essi affermano di aver subito durante il volo di rimpatrio, dal momento che il rispetto di tale obbligo avrebbe imposto a Frontex di impedire il loro allontanamento irregolare. Inoltre, essi ribadiscono il loro argomento relativo all’esistenza di una responsabilità solidale.

73

In via principale, Frontex sostiene che la prima parte del primo motivo di impugnazione e la prima parte del secondo motivo di impugnazione sono irricevibili. Infatti, in primo luogo, esse rimetterebbero in discussione la constatazione, da parte del Tribunale, dell’esistenza di una decisione di rimpatrio. In secondo luogo, la censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, presentata nell’ambito di queste due parti, sarebbe nuova, poiché l’esistenza di una simile responsabilità non sarebbe stata dedotta dinanzi al Tribunale. In terzo luogo, i ricorrenti non individuerebbero in modo sufficientemente preciso i punti della motivazione della sentenza impugnata che sono oggetto di dette parti.

74

In subordine, Frontex contesta la fondatezza di tali parti.

75

Oltre al fatto che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe erroneamente qualificato il loro ricorso come diretto contro le decisioni delle autorità greche che hanno rifiutato di concedere loro una protezione internazionale e ordinato il loro rimpatrio, Frontex ritiene, anzitutto, che i ricorrenti si basino su un’interpretazione erronea delle disposizioni del regolamento 2016/1624 da essi richiamate, la quale sarebbe contraria al principio di leale cooperazione e al principio di attribuzione, enunciati, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE.

76

Infatti, da un lato, il principio di leale cooperazione implicherebbe che Frontex debba poter presumere con piena fiducia che i documenti forniti dalle autorità nazionali, nella fattispecie un elenco delle persone soggette all’operazione di rimpatrio controversa, siano esatti, il che comporterebbe una presunzione di legittimità avente come corollario l’obbligo di riconoscere tali documenti come giuridicamente validi. Frontex potrebbe mettere in discussione tale presunzione solo in situazioni in cui tale agenzia sia a conoscenza di circostanze di fatto sufficientemente oggettive ed esplicite che indicano la possibilità che i documenti forniti dalle autorità nazionali siano errati, con conseguente obbligo di verifica. Ebbene, i ricorrenti non avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale che circostanze di fatto di tale tipo sussistevano nel caso di specie.

77

Dall’altro lato, Frontex sostiene, in sostanza, che il principio di attribuzione le impone di rispettare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di eventuale riconoscimento di una protezione internazionale e adozione di decisioni di rimpatrio.

78

Frontex sostiene poi che le disposizioni della Carta non possono conferirle alcuna competenza di cui essa non disponga in forza di altre disposizioni del diritto dell’Unione.

79

Infine, per quanto riguarda l’esistenza di una responsabilità solidale in materia di risarcimento, Frontex ritiene, da un lato, che l’esistenza di una responsabilità di tale tipo non dispenserebbe i ricorrenti dal provare, in particolare, l’esistenza di un nesso di causalità diretto, cosa che essi non avrebbero fatto. Dall’altro, l’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex presupporrebbe l’esistenza di una responsabilità delle autorità greche ai sensi del diritto greco, il che implicherebbe che il Tribunale effettui una valutazione che rientra nel diritto nazionale e che non sarebbe di sua competenza. Pertanto, il fatto di non aver effettuato alcuna valutazione al riguardo non potrebbe costituire una violazione del diritto dell’Unione.

2. Giudizio della Corte

a) Sulla ricevibilità della prima e della seconda censura della prima parte del primo motivo di impugnazione e della prima parte del secondo motivo di impugnazione

80

In primo luogo, Frontex eccepisce l’irricevibilità della prima parte del primo motivo, nel suo complesso, e della prima parte del secondo motivo, in quanto, con tali parti, i ricorrenti metterebbero in discussione una constatazione di fatto del Tribunale, vale a dire l’esistenza di una decisione di rimpatrio adottata dalle autorità greche nei loro confronti.

81

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che tale argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, in quest’ultima, il Tribunale ha limitato la sua valutazione della responsabilità extracontrattuale di Frontex all’esame della sola condizione dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno asserito, senza pronunciarsi sulla questione se i ricorrenti siano stati soggetti a una decisione di rimpatrio.

82

In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda censura della prima parte del primo motivo di impugnazione, che è peraltro reiterata in particolare nell’ambito della prima parte del secondo motivo di impugnazione e che riguarda l’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, Frontex ne contesta la ricevibilità asserendone la novità. I ricorrenti affermano tuttavia di aver presentato dinanzi al Tribunale un motivo di ricorso relativo a tale responsabilità solidale e rinviano al riguardo ai punti 5 e 13 del ricorso in primo grado. Essi aggiungono, quanto al merito, che il fatto che più di un attore sia coinvolto nel verificarsi di un danno non esonera l’una o l’altra parte dalla responsabilità dei suoi atti e che non è necessario sapere se la Repubblica ellenica abbia rispettato i propri obblighi.

83

Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi presentare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 38 e giurisprudenza citata).

84

Nel caso di specie, occorre notare che, nei due punti del ricorso di primo grado ai quali rinviano i ricorrenti, questi ultimi hanno sostenuto la possibilità che sorgesse la responsabilità di Frontex per i fatti dei propri agenti, parallelamente alla responsabilità degli Stati membri per i fatti dei loro propri agenti.

85

A tal riguardo, occorre ricordare che, in linea di principio, la responsabilità solidale implica che, quando un danno è causato a un terzo dal comportamento colposo congiunto di più persone, ciascuna di esse è tenuta a risarcire il danno nella sua interezza, fermo restando che il terzo leso ha il diritto di esigere da ciascuna di esse il risarcimento integrale del danno fino al completo risarcimento, fatto salvo il diritto di regresso che il responsabile che ha integralmente risarcito il danno subito può esercitare contro qualsiasi altro corresponsabile tenuto conto della sua responsabilità relativa nel danno. Un tale regime di responsabilità solidale è derogatorio rispetto ai principi generali della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punti 62 e 64).

86

Ebbene, da un lato, si deve constatare che, nei punti del loro ricorso dinanzi al Tribunale ai quali essi rinviano per contestare la novità della censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, i ricorrenti non hanno dedotto l’esistenza di una responsabilità del genere, che comporterebbe l’obbligo per Frontex di risarcirli integralmente per le conseguenze dannose di comportamenti illeciti congiunti dei suoi agenti e di quelli della Repubblica ellenica, indipendentemente dalle conseguenze concrete dei loro rispettivi illeciti. Infatti, i ricorrenti si sono limitati a sostenere che Frontex era responsabile per i danni causati dalle condotte illecite dei suoi servizi o dei suoi agenti, parallelamente alla responsabilità di tale Stato membro per i danni causati dalle condotte illecite dei propri agenti, e che, di conseguenza, era importante distinguere i doveri e gli obblighi di Frontex da quelli dello Stato membro, sottolineando, come fanno anche nell’ambito dell’impugnazione, che la responsabilità di Frontex poteva sorgere indipendentemente dalla questione se la Repubblica ellenica avesse o meno rispettato gli obblighi ad essa incombenti.

87

Dall’altro lato, se è vero che un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi volti a censurare, in diritto, la fondatezza di considerazioni di natura giuridica sorte dalla sentenza impugnata medesima, nel senso che esse costituiscono la motivazione su cui il Tribunale ha fondato alcune delle sue valutazioni, indipendentemente dall’argomento sviluppato dinanzi ad esso dalle parti (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, EU:C:2007:730, punto 17, nonché del 3 luglio 2025, Parlamento/TC, C‑529/23 P, EU:C:2025:521, punto 82), occorre osservare che, nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcun passaggio relativo all’esistenza di un’eventuale responsabilità solidale di Frontex. Inoltre, è escluso che il Tribunale abbia implicitamente affrontato tale questione. Infatti, quest’ultima riguarda la determinazione del danno risarcibile a carico di una persona che è stata previamente riconosciuta coautrice di tale danno. Tale questione è quindi estranea all’esame della condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito contestato e il danno lamentato, al quale il Tribunale si è limitato nella sentenza impugnata.

88

Di conseguenza, la seconda censura della prima parte del primo motivo di impugnazione, relativa all’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, peraltro reiterata in particolare nell’ambito della prima parte del secondo motivo, è irricevibile.

89

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’irricevibilità di dette parti, sollevata da Frontex in considerazione della mancata identificazione sufficientemente precisa dei punti della motivazione della sentenza impugnata cui tale parte si riferisce, essa deve essere respinta per le stesse ragioni esposte al punto 58 della presente sentenza.

b) Sulla fondatezza della prima censura della prima parte del primo motivo di impugnazione e della prima parte del secondo motivo di impugnazione

90

Con la prima censura della prima parte del primo motivo di impugnazione e con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non aver riconosciuto l’obbligo imposto a Frontex dal regolamento 2016/1624 di assicurarsi che qualsiasi persona inclusa in un’operazione di rimpatrio da essa coordinata sia stata soggetta a una decisione di rimpatrio scritta, nonostante avessero affermato che una decisione del genere non era stata adottata nei loro confronti. Essi ne deducono che, se non avesse commesso tale errore, il Tribunale avrebbe dovuto constatare l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di Frontex e i danni che essi affermano di aver subito, in particolare per come si è svolto il volo di rimpatrio in Turchia.

91

Dinanzi al Tribunale, i ricorrenti contestavano a Frontex di aver coordinato un’operazione congiunta di rimpatrio nell’ambito della quale avrebbero subito la violazione di vari diritti fondamentali, causando diversi danni di natura materiale e morale di cui chiedevano il risarcimento a tale agenzia.

92

Per quanto riguarda l’inclusione dei ricorrenti in tale operazione, il Tribunale ha rilevato, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, che, da un lato, l’articolo 2, lettera f), così come gli articoli 4, 6, 8 e 31 della direttiva 2013/32 nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 conferiscono agli Stati membri una competenza esclusiva per la valutazione, rispettivamente, delle domande di protezione internazionale e della fondatezza delle decisioni di rimpatrio, e, dall’altro, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, Frontex ha soltanto il compito di fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio. Esso ne ha concluso, al punto 66 della sentenza impugnata, che, poiché la competenza per quanto riguarda sia l’esame delle domande di protezione internazionale sia la valutazione della fondatezza delle decisioni di rimpatrio era attribuita agli Stati membri, e non a Frontex, non poteva essere dimostrato un nesso di causalità diretto tra il comportamento contestato a tale agenzia e gli asseriti danni materiali relativi alle spese sostenute dai ricorrenti in Turchia e in Iraq nonché il danno morale asserito consistente in particolare in un sentimento di angoscia connesso al volo di rimpatrio in Turchia.

93

Con tali considerazioni, il Tribunale ha quindi escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato a Frontex e i danni di cui trattasi, senza aver preliminarmente statuito sulla questione se fosse stata adottata nei confronti dei ricorrenti una decisione di rimpatrio, ritenendo che la questione non fosse pertinente in assenza di una competenza di Frontex a valutare la fondatezza di una decisione di tale tipo.

94

Ebbene, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che dette considerazioni sono viziate da un errore di diritto in quanto non tengono conto degli obblighi propri di Frontex in materia di tutela dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento, in virtù dei quali tale agenzia sarebbe tenuta ad assicurarsi che le persone incluse in un’operazione di rimpatrio congiunta coordinata da Frontex siano soggette a una decisione di rimpatrio.

95

A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, in modo da rispettare i diritti, osservare i principi e promuoverne l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

96

I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 34 del regolamento 2016/1624 riflettono tali obblighi nei confronti di Frontex e delle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della gestione delle frontiere, che, conformemente all’articolo 3 di tale regolamento, compongono congiuntamente la guardia di frontiera e costiera europea, imponendo a quest’ultima di garantire la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti ai sensi di detto regolamento, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, il secondo comma di detto paragrafo 1 prevede che Frontex debba elaborare, sviluppare e attuare una strategia in materia di diritti fondamentali che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

97

Tale obbligo di garantire la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei compiti della guardia di frontiera e costiera europea ai sensi del regolamento 2016/1624, che incombe quindi in particolare a Frontex, si concretizza anche nei confronti di tale agenzia in varie disposizioni di tale regolamento.

98

In tal senso, l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1624 prevede che, per ogni operazione congiunta alle frontiere esterne, il direttore esecutivo di Frontex predisponga un piano operativo, concordato con lo Stato membro ospitante in consultazione con gli Stati membri partecipanti, che è vincolante per tutte le parti coinvolte in tale operazione. Tale piano specifica gli aspetti organizzativi e procedurali di quest’ultima ritenuti necessari per la sua esecuzione, compresa una descrizione dei compiti e delle responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali. Conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, lettera b), di tale regolamento, Frontex garantisce la corretta attuazione del piano operativo, in particolare tramite i funzionari di coordinamento nominati dal suo direttore esecutivo, i quali intervengono in tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare monitorando la corretta attuazione del piano operativo per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali.

99

Per quanto riguarda, in particolare, i rimpatri, l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1624 prevede, tra l’altro, che, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e i diritti dei minori, Frontex coordini a livello tecnico e operativo le attività degli Stati membri relative ai rimpatri, e fornisca assistenza tecnica e operativa agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a «sfide» particolari per quanto riguarda i loro sistemi di rimpatrio, compresa consulenza sull’attuazione e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115.

100

Per quanto riguarda, più in particolare, le operazioni di rimpatrio, le quali, conformemente all’articolo 2, punti 12 e 14, del regolamento 2016/1624, sono operazioni coordinate da Frontex riguardanti il rimpatrio di persone soggette a una decisione di rimpatrio che rispetti la direttiva 2008/115, l’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che Frontex, conformemente a tale direttiva, fornisca l’assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicuri il coordinamento o l’organizzazione di operazioni di rimpatrio.

101

Come constatato dall’avvocata generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, dall’insieme delle disposizioni di cui ai punti 96 e da 98 a 100 della presente sentenza risulta che le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex possono coinvolgere solo persone che siano soggette a decisioni di rimpatrio individuali esecutive, che ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, devono essere adottate in forma scritta.

102

Pertanto, alla luce degli obblighi specifici che il regolamento 2016/1624 impone a Frontex nell’ambito del coordinamento delle operazioni congiunte di rimpatrio, tale agenzia è tenuta a verificare che decisioni di tale tipo esistano per tutte le persone che uno Stato membro intende includere in tali operazioni, al fine di garantire che esse rispettino i requisiti derivanti da tale regolamento nonché i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare il principio di non respingimento.

103

Erroneamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che su Frontex non incombesse alcun obbligo per quanto riguarda le decisioni di rimpatrio che devono essere adottate nei confronti delle persone soggette a un’operazione congiunta di rimpatrio coordinata da tale agenzia, sulla base del motivo che la missione di quest’ultima consisterebbe unicamente nel fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, senza poter affrontare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio. Infatti, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, la verifica dell’esistenza di siffatte decisioni è estranea a un qualsivoglia esame della loro fondatezza e non interferisce pertanto sulla competenza esclusiva di cui gli Stati membri dispongono in tale materia in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

104

Inoltre, gli argomenti dedotti da Frontex per sostenere la tesi secondo cui, in sostanza, su di essa non incomberebbe alcun obbligo al riguardo non sono pertinenti.

105

Da un lato, il principio di attribuzione enunciato all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, in forza del quale l’Unione agisce soltanto nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati membri nei Trattati per conseguire gli obiettivi da essi stabiliti, non è affatto violato dall’obbligo per Frontex di verificare l’esistenza di decisioni di rimpatrio, dal momento che tale obbligo le è imposto dal regolamento 2016/1624 nel rispetto delle competenze degli Stati membri.

106

Dall’altro lato, il principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e specificamente ricordato, nell’ambito del regolamento 2016/1624, all’articolo 9 di quest’ultimo, relativo al dovere di leale cooperazione cui sono soggette Frontex e le autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e dei rimpatri, riveste certamente un’importanza considerevole nell’ambito delle relazioni tra tale agenzia e tali autorità nazionali in seno alla guardia di frontiera e costiera europea.

107

Tuttavia, il principio di leale cooperazione non può essere interpretato nel senso che consente a Frontex di sottrarsi agli obblighi specifici ad essa imposti dal regolamento 2016/1624 nell’ambito del coordinamento delle operazioni congiunte di rimpatrio, e in particolare quello di verificare che per tutte le persone che uno Stato membro intende includere in tali operazioni esistano decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive, al fine di garantire che tali operazioni rispettino i requisiti derivanti da tale regolamento nonché i diritti fondamentali delle persone interessate, e in particolare il principio di non respingimento.

108

Al contrario, il dovere di leale cooperazione, in quanto grava anche su Frontex, è idoneo a rafforzare tali obblighi, e in particolare a incoraggiarla a sostenere gli Stati membri in modo che questi ultimi svolgano i compiti loro incombenti nell’ambito di operazioni del genere in modo pienamente rispettoso del diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali.

109

Inoltre, la questione se, come sostiene Frontex, il principio di leale cooperazione comporti una presunzione di legittimità che, in assenza di circostanze particolari, si applica ai documenti forniti dagli Stati membri, non è pertinente nel caso di specie. Infatti, come confermato da tale agenzia all’udienza dinanzi alla Corte, le autorità greche non le avevano fornito, prima dell’operazione congiunta di rimpatrio di cui trattasi, un elenco di persone che erano state soggette a decisioni di rimpatrio, ma le avevano soltanto trasmesso un elenco di persone che non avevano presentato domanda di asilo. Ebbene, quest’ultimo elenco è, in sé, altra cosa rispetto all’esistenza di decisioni di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, cosicché, anche supponendo che un siffatto documento possa beneficiare di una presunzione di legittimità, esso non consentiva a Frontex di presumere che i ricorrenti fossero stati soggetti a decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive.

110

Da quanto precede risulta che la valutazione del Tribunale contenuta al punto 66 della sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, non può esistere alcun nesso di causalità tra il comportamento di Frontex e i danni asseriti di cui a tale punto della sentenza impugnata, è fondata sull’erronea considerazione secondo cui non incombe su Frontex alcun obbligo quanto alla questione se tutte le persone interessate da un’operazione di rimpatrio congiunta coordinata da tale agenzia siano state o meno soggette a una decisione di rimpatrio.

111

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nell’ambito della prima parte del secondo motivo di impugnazione, il fatto che Frontex sia tenuta a un obbligo di verifica al riguardo non significa che esista necessariamente un nesso di causalità tra un’eventuale violazione di tale obbligo e, in tutto o in parte, i danni che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

112

È vero che l’esistenza di un siffatto nesso di causalità deve essere esaminata tenendo conto di tale obbligo di verifica e, più in generale, degli obblighi imposti a Frontex al fine di garantire che le operazioni congiunte di rimpatrio rispettino i requisiti derivanti dal regolamento 2016/1624 nonché i diritti fondamentali degli interessati. Tuttavia, tale esame deve essere effettuato tenendo conto di tutti i fatti pertinenti, il cui accertamento spetta al Tribunale, e delle valutazioni in diritto richieste.

113

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la prima censura della prima parte del primo motivo di impugnazione è fondata e che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

C.   Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

1. Argomenti delle parti

114

Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, secondo la quale la responsabilità di eventuali violazioni dei loro diritti fondamentali commesse in occasione del volo di rimpatrio in Turchia graverebbe unicamente sulla Repubblica ellenica.

115

Essi sostengono che tale valutazione, fondata sull’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1624, è errata, in quanto tali disposizioni riguarderebbero esclusivamente la responsabilità del personale dello Stato membro ospitante «al livello esecutivo inferiore», e non la responsabilità di Frontex per il mancato rispetto, da parte del suo personale, degli obblighi derivanti per quest’ultima da tale regolamento. La disposizione pertinente al riguardo sarebbe l’articolo 60, paragrafo 3, di detto regolamento, relativo alla responsabilità extracontrattuale di Frontex per i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

116

Secondo i ricorrenti, l’interpretazione adottata dal Tribunale dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1624 svuota di contenuto gli articoli 16, 22, 25, 26, 28 e 34 di tale regolamento, l’articolo 4 del codice di condotta di Frontex e le fasi da 1 a 5 della procedura operativa standard, che costituirebbero un insieme di disposizioni che impongono a Frontex doveri propri al fine di garantire un controllo efficace del rispetto dei diritti fondamentali. Tale interpretazione comprometterebbe altresì la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale gli Stati membri prevedono un sistema efficace di controllo del rimpatrio forzato.

117

I ricorrenti ribadiscono, inoltre, la censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, quale formulata nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione.

118

Frontex ritiene, anzitutto, che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sia inoperante, in quanto la motivazione contenuta al punto 66 della sentenza impugnata riguardo all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1624 sarebbe svolta ad abundantiam.

119

Inoltre, la censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale sarebbe irricevibile in quanto nuova.

120

Infine, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, nell’ambito della quale i ricorrenti reitererebbero argomenti da essi esposti in primo grado, relativi a presunte competenze di Frontex in particolare per verificare che le persone incluse in un’operazione congiunta di rimpatrio siano state soggette a una decisione di rimpatrio, sarebbe infondata, in quanto il legislatore dell’Unione non le avrebbe conferito siffatte competenze.

2. Giudizio della Corte

121

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento ai sensi del quale la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe inoperante, risulta dal punto 110 della presente sentenza che è viziata da un errore di diritto la valutazione del Tribunale secondo cui dovrebbe essere escluso qualsiasi nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e i danni lamentati dai ricorrenti, perché su tale agenzia non incomberebbe alcun obbligo quanto alla verifica dell’esistenza di una decisione di rimpatrio riguardante le persone incluse in un’operazione congiunta di rimpatrio coordinata da tale agenzia. Pertanto, tale parte, che riguarda un errore di diritto complementare che il Tribunale avrebbe commesso considerando, in sostanza, che la responsabilità per eventuali violazioni di diritti fondamentali commesse in occasione di un volo di rimpatrio incomba esclusivamente allo Stato membro ospitante, non è inoperante.

122

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la reiterazione della censura vertente sull’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, essa è irricevibile, per i motivi esposti ai punti da 83 a 87 della presente sentenza.

123

Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la fondatezza della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, come risulta dall’ultima parte della seconda frase del punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, il volo di rimpatrio in Turchia rientrasse, in linea di principio, nella responsabilità dello Stato membro ospitante, fatto salvo l’eventuale ricorso di quest’ultimo, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, contro lo Stato membro di origine del membro di una squadra per i danni causati da sua negligenza grave o dal suo comportamento doloso.

124

Così facendo, il Tribunale ha implicitamente dichiarato che Frontex non si assume essa stessa alcun obbligo in relazione ad eventuali violazioni di diritti fondamentali commesse in occasione di un volo di rimpatrio nell’ambito di un’operazione di rimpatrio congiunta. Di conseguenza, il verificarsi di siffatte violazioni non potrebbe in alcun caso esserle imputato e, pertanto, non potrebbe esistere alcun nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex e il danno morale derivante da violazioni dei diritti fondamentali dei ricorrenti che questi ultimi avrebbero subito in occasione del volo di rimpatrio in Turchia.

125

A tal riguardo, occorre osservare che il Tribunale ha correttamente considerato che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624 sancisce il principio secondo cui, quando le squadre della guardia di frontiera e costiera europea operano in uno Stato membro ospitante, quest’ultimo è ritenuto responsabile di qualsiasi danno causato da membri di tali squadre. Tale responsabilità è coerente con la regola enunciata all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 40, paragrafo 3, di tale regolamento, secondo la quale i membri delle squadre ricevono istruzioni dallo Stato membro ospitante e possono svolgere compiti ed esercitare competenze solo su istruzioni e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale dello Stato membro ospitante coinvolti nei compiti connessi al rimpatrio.

126

Tuttavia, l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624 non può essere interpretato nel senso che la responsabilità dello Stato membro ospitante escluda, in modo assoluto, qualsiasi responsabilità di Frontex in relazione ad eventuali violazioni di diritti fondamentali commesse in occasione di un’operazione di rimpatrio.

127

Infatti, in forza dell’articolo 60, paragrafo 3, di tale regolamento, Frontex deve assumersi la responsabilità extracontrattuale di tutti i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente agli stessi principi che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Di conseguenza, la possibilità di un concorso di responsabilità non può essere esclusa a priori.

128

In circostanze come quelle del caso di specie, la responsabilità di Frontex potrebbe essere esclusa solo nell’ipotesi in cui fosse dimostrato che le irregolarità lamentate sono necessariamente aliene a qualsiasi azione o omissione illecita dei servizi o degli agenti di Frontex, o che le violazioni di tale agenzia lamentate sono in ogni caso prive di nesso con i danni allegati.

129

Ebbene, tale ipotesi non ricorre nella specie.

130

Infatti, come risulta dai punti da 96 a 102 della presente sentenza, il regolamento 2016/1624 impone obblighi a Frontex al fine di garantire il rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni di rimpatrio da essa coordinate, derivanti, da un lato, dall’obbligo generale della guardia di frontiera e costiera europea, di cui Frontex fa parte, di garantire la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei compiti di tale guardia ai sensi di tale regolamento e, dall’altro, dall’obbligo di Frontex di controllare in modo efficace il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività. In particolare, l’insieme di tali obblighi deve essere attuato, segnatamente, attraverso il piano operativo previsto all’articolo 16 di detto regolamento, che Frontex deve elaborare per ciascuna operazione congiunta di rimpatrio e che è vincolante per tutte le parti coinvolte in tale operazione, ove l’articolo 21, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento precisa che lo Stato membro ospitante è tenuto a conformarvisi per le istruzioni che esso impartisce alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea durante il loro dispiegamento, sotto il controllo del funzionario di coordinamento di Frontex.

131

Inoltre, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2016/1624, tramite tale funzionario, Frontex può comunicare allo Stato membro ospitante la sua posizione riguardo alle istruzioni impartite da quest’ultimo. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento consente a Frontex di inviare esperti provenienti dal proprio personale durante le operazioni congiunte di rimpatrio oltre ai funzionari di coordinamento.

132

Da tali considerazioni risulta che su Frontex grava, in forza del regolamento 2016/1624, un insieme di obblighi volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni congiunte di rimpatrio. Pertanto, non si può escludere a priori che una violazione di tali obblighi da parte dei suoi servizi o dei suoi agenti, nell’ambito di una determinata operazione, possa aver concorso al verificarsi di violazioni di diritti fondamentali in occasione di un volo di rimpatrio a danno di persone allontanate. È irrilevante, a tal riguardo, che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115, e come ricordato all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento 2016/1624, il controllo dei rimpatri forzati spetti agli Stati membri. Infatti, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, l’assistenza fornita da Frontex o il coordinamento o l’organizzazione da essa garantiti per le operazioni congiunte di rimpatrio devono essere forniti conformemente a tale direttiva e, in forza di detto regolamento, su Frontex incombono obblighi di controllo complementari a quelli degli Stati membri.

133

Inoltre, nella misura in cui agenti di Frontex partecipano o possono partecipare essi stessi a siffatte operazioni, sia in qualità di funzionario di coordinamento sia in qualità di esperti impiegati nell’ambito di tali operazioni, non si può neppure escludere a priori che azioni od omissioni colpevoli di tali agenti possano essere in relazione causale con il verificarsi di siffatte violazioni di diritti fondamentali.

134

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è fondata.

D.   Sul terzo motivo di impugnazione

135

Il terzo motivo di impugnazione, che riguarda, in sostanza, i punti da 67 a 71 della sentenza impugnata, si articola in due parti. La prima riguarda la valutazione del Tribunale secondo cui gli asseriti danni materiali e morali connessi all’insediamento temporaneo dei ricorrenti in Turchia e alla loro fuga in Iraq, poi al loro insediamento in quest’ultimo paese, non presentano un nesso di causalità diretto con i comportamenti addebitati a Frontex. La seconda verte sull’analoga valutazione del Tribunale relativa al danno materiale asserito dai ricorrenti in merito alle spese di assistenza legale relative alle denunce da essi presentate a tale agenzia.

1. Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

a) Argomenti delle parti

136

Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, che contiene quattro censure, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto per aver statuito, ai punti da 67 a 69 della sentenza impugnata, che i danni materiale e morale connessi al loro insediamento temporaneo in Turchia e alla loro fuga in Iraq erano la conseguenza delle loro scelte personali e non del comportamento addebitato a Frontex, per cui i ricorrenti non avevano dimostrato a tal riguardo l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i danni asseriti e il comportamento contestato a Frontex.

137

In primo luogo, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte relativa al nesso di causalità nell’ipotesi di un comportamento negligente o della scelta personale della persona lesa. Infatti, il contributo della persona lesa alla realizzazione del danno potrebbe unicamente comportare una limitazione del risarcimento a carico dell’Unione e non potrebbe quindi essere considerato una causa di interruzione del nesso di causalità.

138

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, in sostanza, omettendo di tener conto dello stato di vulnerabilità dei ricorrenti in quanto richiedenti asilo, come richiederebbero l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’articolo 4 della Carta, mentre da tale stato di vulnerabilità sarebbe risultato che essi non hanno avuto una reale libertà di scelta quanto alla loro decisione di fuggire in Iraq.

139

In terzo luogo, i ricorrenti affermano che, nell’ambito della sua valutazione relativa all’esistenza di una loro scelta personale, il Tribunale ha effettuato diverse constatazioni e valutazioni erronee in fatto.

140

Infine, in quarto luogo, essi ribadiscono la censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, quale formulata nell’ambito del primo motivo di impugnazione e menzionata ai punti 71 e 72 della presente sentenza.

141

Frontex sostiene anzitutto, in sostanza, che l’argomento sviluppato dai ricorrenti nell’ambito, in particolare, della prima parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto conterrebbe varie affermazioni con le quali essi cercherebbero di mettere in discussione constatazioni di fatto del Tribunale, sostenendo che i danni di cui trattasi non sono la conseguenza delle loro scelte personali.

142

Anche la censura relativa all’esistenza di una responsabilità solidale sarebbe, poi, irricevibile in quanto nuova.

143

Infine, in ogni caso, Frontex contesta la fondatezza della prima parte del terzo motivo di impugnazione, sostenendo che i ricorrenti richiamano una giurisprudenza che non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto riguarda situazioni in cui sia l’Unione sia la parte che ha subito un danno hanno contribuito alla realizzazione del danno, mentre, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che i danni di cui trattasi fossero stati causati esclusivamente dalle scelte dei ricorrenti.

b) Giudizio della Corte

144

In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della terza censura della prima parte del terzo motivo di impugnazione, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti. Pertanto, la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punti 103 e 104 nonché giurisprudenza citata).

145

Ebbene, con tale censura, i ricorrenti contestano le valutazioni del Tribunale relative all’inosservanza delle istruzioni contenute nel permesso di viaggio temporaneo loro rilasciato dalle autorità turche e al loro timore di essere allontanati verso la Siria da tali autorità a causa di tale inosservanza. In tal modo, essi tentano di mettere in discussione talune constatazioni di natura fattuale contenute nella sentenza impugnata, senza lamentare uno snaturamento. La terza censura è, pertanto, irricevibile.

146

D’altra parte, la quarta censura, vertente sull’esistenza di una responsabilità solidale di Frontex e della Repubblica ellenica, è anch’essa irricevibile, per i motivi esposti ai punti da 83 a 87 della presente sentenza.

147

In secondo luogo, per quanto riguarda il merito delle prime due censure della prima parte del terzo motivo di impugnazione, occorre ricordare che, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, dopo aver sottolineato che il danno asserito doveva risultare direttamente dal comportamento addebitato, il Tribunale ha dichiarato che i danni connessi all’insediamento temporaneo dei ricorrenti in Turchia e alla loro fuga in Iraq erano derivati da loro scelte personali. A sostegno di tale valutazione, esso ha constatato, da un lato, che il loro insediamento a Saruj era derivato dalla loro scelta di non conformarsi alle istruzioni delle autorità turche e, dall’altro, che la loro fuga in Iraq era derivata dal loro timore di essere rimpatriati in Siria da tali autorità a causa del mancato rispetto di tali istruzioni.

148

Occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte menzionata al punto 60 della presente sentenza, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento addebitato e il danno lamentato.

149

A tal riguardo, la Corte ha già avuto occasione di precisare che né l’articolo 340, secondo comma, TFUE né i principi comuni ai diritti degli Stati membri ai quali tale articolo rinvia possono giustificare un obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza lesiva, anche remota, dell’atto illegittimo (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21).

150

Infatti, il carattere diretto del nesso di causalità deve intendersi non in modo restrittivo, ma nel senso che il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento illegittimo delle istituzioni (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21, nonché del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 61). Pertanto, la condizione relativa al nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato verte sull’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa-effetto, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno lamentato (sentenze del 13 dicembre 2018, Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, C‑138/17 P e C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, punto 22, e del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 32).

151

Inoltre, tale nesso può essere interrotto, in particolare, da un atto del soggetto leso che si interpone tra il comportamento addebitato e il danno lamentato, qualora tale atto costituisca la causa determinante di tale danno (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 61).

152

Un atto del genere può consistere, tra l’altro, in una decisione della persona lesa, purché, tuttavia, tale decisione non fosse inevitabile (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 205, e del 13 dicembre 2018, Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, C‑138/17 P e C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, punto 31).

153

Pertanto, dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 148 a 152 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto, da un lato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il fatto che il comportamento addebitato abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi di un danno, nel senso che quest’ultimo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non sia sufficiente a dimostrare un nesso di causalità e, dall’altro, per aver esaminato, nel caso di specie, la possibilità che il nesso di causalità tra il comportamento addebitato a Frontex e i danni di cui trattasi sia stato interrotto da taluni atti dei ricorrenti.

154

Tuttavia, un esame del genere deve necessariamente essere effettuato in concreto, prendendo in considerazione l’insieme delle circostanze pertinenti che caratterizzano la situazione della persona lesa.

155

In tal senso, se è vero che da operatori economici esperti nella gestione dei rischi connessi all’esercizio delle loro attività abituali ci si può aspettare un processo decisionale del tutto razionale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punti da 200 a 206, e del 13 dicembre 2018, Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, C‑138/17 P e C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, punti da 23 a 31), un comportamento del genere non può essere elevato al rango di criterio generale, in particolare quando si tratta di persone fisiche.

156

Ciò vale in particolare per i membri di una famiglia che sono fuggiti dal loro paese d’origine in cerca di protezione internazionale e che si trovano ad affrontare circostanze eccezionali e rischi imprevedibili. Infatti, i richiedenti asilo possono essere particolarmente vulnerabili a causa del loro percorso migratorio e delle esperienze traumatiche che possono aver vissuto a monte in tale percorso (Corte EDU, 18 novembre 2021, M.H e altri c. Croazia, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 207), e tale vulnerabilità può incidere sul loro giudizio.

157

Pertanto, in una situazione eccezionale del genere, il nesso causale tra il comportamento addebitato e il danno asserito può sussistere nonostante una decisione della parte lesa che si è interposta tra tale comportamento e tale danno qualora detta decisione, pur non costituendo l’unica reazione possibile, possa essere considerata una reazione ragionevole tenuto conto di tutte le circostanze che hanno caratterizzato tale situazione.

158

Tale conclusione s’impone tanto più in una situazione in cui i richiedenti asilo sono stati condotti in un paese in cui esiste un rischio concreto di violazione del principio di non respingimento.

159

A tal riguardo, occorre rilevare che i ricorrenti hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che la loro decisione di recarsi a Erbil era stata motivata dal timore di essere rimpatriati in Siria dalle autorità turche, perché la legge e la prassi turche, per come essi le intendevano, consistevano nel rinviare i cittadini siriani in cerca di protezione internazionale in Siria, in violazione del principio di non respingimento, circostanza che essi hanno cercato di dimostrare mediante una perizia citata nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, che spetta esclusivamente a quest’ultimo valutare.

160

Ebbene, occorre rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato le decisioni adottate dai ricorrenti dopo essere stati allontanati in Turchia come «scelta personale» di questi ultimi senza aver effettuato un esame in concreto del contesto in cui tale scelta è avvenuta – in particolare della loro situazione familiare, del loro stato di vulnerabilità e di un eventuale rischio di espulsione in Siria –, al fine di stabilire se, alla luce di tale contesto, tali decisioni potessero essere considerate ragionevoli.

161

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 69 della sentenza impugnata, che i danni di cui trattasi non potevano essere ritenuti derivanti direttamente dal comportamento addebitato a Frontex per effetto delle scelte operate dai ricorrenti dopo l’operazione di rimpatrio controversa, senza aver valutato in concreto la ragionevolezza di tali scelte alla luce di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il contesto in cui esse sono intervenute.

162

Pertanto, la prima parte del terzo motivo di impugnazione è fondata quanto alla seconda censura e deve essere respinta in quanto irricevibile o infondata quanto al resto.

2. Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

a) Argomenti delle parti

163

Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, al punto 70 della sentenza impugnata, che rientrasse nella loro scelta personale il farsi assistere da avvocati per le denunce depositate presso Frontex, per cui non esisteva alcun nesso di causalità tra il comportamento addebitato a Frontex e le spese relative a tale assistenza. Infatti, nelle circostanze del caso di specie, detta assistenza sarebbe stata necessaria, dal momento che i ricorrenti non sono cittadini dell’Unione, non possono comunicare in nessuna delle sue lingue ufficiali e si trovavano in una situazione particolarmente vulnerabile.

164

I ricorrenti aggiungono che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che dette spese di assistenza legale erano state causate, almeno in gran parte, dal trattamento negligente che Frontex avrebbe riservato alle loro denunce a causa della lentezza nell’esaminarle e dell’inefficacia del meccanismo di denuncia, in violazione del principio di buona amministrazione e del loro diritto a un ricorso effettivo nonché dell’articolo 72 del regolamento 2016/1624.

165

Frontex ritiene che tale parte sia irricevibile, in quanto la questione se una rappresentanza legale nell’ambito delle denunce depositate presso Frontex fosse necessaria o meno rientrerebbe in una valutazione di fatto, che non può essere esaminata nell’ambito di un’impugnazione.

b) Giudizio della Corte

166

Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver erroneamente valutato la loro necessità di farsi assistere da avvocati per le denunce che essi hanno depositato presso Frontex, nell’ambito del meccanismo di denuncia previsto all’articolo 72 del regolamento 2016/1624, e, pertanto, il nesso di causalità tra il comportamento contestato a Frontex in merito a asserite violazioni dei loro diritti fondamentali imputabili a tale agenzia e il danno derivante dai costi di tale assistenza.

167

Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, quando la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente nell’ambito di un procedimento precontenzioso non è obbligatoria, non sussiste un nesso di causalità tra l’asserito danno, vale a dire le spese di detta rappresentanza, e il comportamento eventualmente censurabile dell’istituzione o dell’organo interessato. Il ricorso alla consulenza di un avvocato, poiché rientrerebbe, in tale contesto, nella scelta personale dell’interessato, non potrebbe essere imputato all’istituzione o all’organo in questione.

168

A tal riguardo, la Corte ha statuito che le spese di consulenza legale, rispettivamente, nella fase di un reclamo amministrativo o nell’ambito dell’adizione del mediatore europeo, devono essere distinte dagli onorari di avvocato sostenuti in occasione del procedimento contenzioso (sentenze del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione, 54/77, EU:C:1978:45, punto 45, e del 28 giugno 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑331/05 P, EU:C:2007:390, punto 25).

169

Tuttavia, se è vero che la Corte ha ritenuto, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al punto precedente, che l’assistenza di un avvocato derivasse dalla «loro scelta» (sentenza del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione, 54/77, EU:C:1978:45, punto 48) o dalla «libera scelta» degli interessati (sentenza del 28 giugno 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑331/05 P, EU:C:2007:390, punto 27), ciò è avvenuto in considerazione delle caratteristiche di ciascuno di tali procedimenti e non sulla base di una comprensione di principio dei reclami amministrativi o delle modalità alternative di risoluzione delle controversie.

170

Ebbene, nel caso di specie, occorre notare, in primo luogo, che il meccanismo di denuncia previsto all’articolo 72 del regolamento 2016/1624 non è un diritto dei cittadini dell’Unione volto ad eliminare i casi di cattiva amministrazione in nome dell’interesse generale. Al contrario, ai sensi dell’articolo 72, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, esso è accessibile unicamente alle persone direttamente lese dalle azioni del personale che partecipa, tra l’altro, a un’operazione di rimpatrio, le quali ritengano che tali azioni abbiano pregiudicato concretamente i loro diritti fondamentali.

171

In secondo luogo, il responsabile dei diritti fondamentali, sebbene svolga i propri compiti in modo indipendente, lo fa nell’ambito dell’organizzazione di Frontex. Inoltre, come indicato al punto 156 della presente sentenza, egli è adito da una persona che si trova in una situazione di particolare vulnerabilità, in circostanze come quelle del caso di specie, al fine di denunciare una violazione concreta di un diritto fondamentale causata dall’azione del personale stesso di Frontex.

172

In terzo luogo, il meccanismo di denuncia istituito dall’articolo 72 del regolamento 2016/1624 non garantisce che il denunciante benefici, in un determinato momento, delle garanzie associate al diritto a un ricorso effettivo, compreso il diritto di essere assistito, difeso e rappresentato garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Diversamente dal procedimento di reclamo amministrativo di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione (54/77, EU:C:1978:45), il meccanismo di trattamento delle denunce non è, come risulta dal considerando 50 di tale regolamento, una condizione preliminare per l’esercizio di un mezzo di ricorso giurisdizionale.

173

Dalle considerazioni esposte ai punti da 167 a 172 della presente sentenza risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 70 della sentenza impugnata, nel ritenere che, per principio, quando la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente legale in un procedimento precontenzioso non è obbligatoria, non sussista alcun nesso di causalità tra le spese di siffatta rappresentanza e il comportamento eventualmente addebitabile all’istituzione o all’organo interessato.

174

Pertanto, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è fondata.

E.   Sul quarto motivo di impugnazione

1. Argomenti delle parti

175

Con il quarto motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che, respingendo in quanto irricevibili taluni documenti da essi prodotti in primo grado, vale a dire gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della replica nonché il documento E.1, il Tribunale ha violato l’articolo 85, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura e il principio del contraddittorio.

176

Essi sostengono che detto articolo 85, paragrafo 2, non riguarda le prove nuove e l’ampliamento delle offerte di prova, quando esse sono presentate in risposta ad argomenti dedotti dalla controparte nel suo controricorso. Ciò varrebbe a maggior ragione quando si tratta di un documento accessibile al pubblico su cui i ricorrenti hanno basato la loro argomentazione e la cui forza probatoria sarebbe stata messa in discussione da Frontex nel suo controricorso. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che gli allegati C.1 e da C.4 a C.6 della replica fossero «prove contrarie» e che l’allegato C.3 della replica fosse un «ampliamento» delle offerte di prova. Quanto al documento E.1, sebbene esso sia stato depositato dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la sua produzione non poteva ledere i diritti della difesa di Frontex, trattandosi di un documento proveniente da tale agenzia.

177

Frontex sostiene, da un lato, che il quarto motivo di impugnazione è inoperante, poiché i ricorrenti affermano in tale contesto che il fatto che i documenti di cui trattasi siano stati o meno versati al fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale non ha avuto alcuna incidenza sull’esito del loro ricorso per risarcimento danni.

178

Dall’altro, Frontex ritiene che tali documenti non costituissero prove contrarie e sottolinea che il Tribunale ha constatato che i ricorrenti non avevano giustificato la presentazione di detti documenti in fase di replica.

2. Giudizio della Corte

179

Per quanto riguarda, in primo luogo, il preteso carattere inoperante del quarto motivo di impugnazione, occorre rilevare che l’opinione dei ricorrenti secondo cui i documenti di cui trattasi non erano determinanti per l’esito del loro ricorso per risarcimento danni è ininfluente sul loro diritto di produrli dinanzi al Tribunale, fatta salva la loro ricevibilità. Infatti, tale diritto non è legato alla loro necessità oggettiva per la discussione, dato che ciascuna parte è libera di valutare l’utilità dei documenti che intende depositare al fine di suffragare la propria posizione o di fornire delucidazioni al Tribunale. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene Frontex, il presente motivo di impugnazione non è inoperante.

180

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fondatezza di tale motivo di impugnazione, occorre rilevare che l’articolo 76, lettera f), e l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale stabiliscono la regola secondo cui le parti devono costituire il fascicolo di prova o formulare le loro offerte di prova nella fase del primo scambio di memorie, vale a dire nella fase del ricorso e del controricorso. Si tratta di una norma di decadenza (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 41, nonché del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 43).

181

Tali disposizioni tengono conto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi nonché del diritto a un processo equo. Esse impongono infatti di informare le altre parti degli elementi di prova prodotti a suffragio delle tesi sostenute e mirano a consentire loro di predisporre una difesa o una replica utili, nel rispetto di detti principi e detto diritto. Inoltre, il requisito della presentazione delle prove e delle offerte di prova nella prima fase del procedimento è altresì giustificato da un obiettivo di buona amministrazione della giustizia, in quanto consente, attraverso una rapida istruzione dei casi, la trattazione delle cause entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 30, nonché del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 41).

182

In deroga alla regola di principio stabilita all’articolo 76, lettera f), e all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il paragrafo 2 di tale articolo 85 autorizza tuttavia le parti a presentare prove od offerte di prova in occasione del secondo scambio di memorie, a condizione che il ritardo nella presentazione di tali prove o di tali offerte di prova sia giustificato.

183

Detto paragrafo 2 traduce quindi l’esigenza di un procedimento equo e, più in particolare, di una tutela dei diritti della difesa della parte che intende presentare talune prove o offerte di prova in tale fase, presentazione che può essere giustificata, in particolare, dal fatto che tale parte non poteva disporre in precedenza delle prove in questione o dalla necessità di integrare il fascicolo in caso di produzione tardiva di documenti ad opera della controparte, in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 33, nonché del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punti 42 e 43).

184

Poiché il ritardo nella presentazione di prove o di offerte di prova deve essere giustificato, il Tribunale ha il potere di controllare la fondatezza del motivo di tale ritardo nonché, a seconda dei casi, il contenuto di tali prove o di tali offerte di prova e, se del caso, di escluderle qualora la loro presentazione tardiva non sia sufficientemente giustificata o fondata (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 33, nonché del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 43).

185

In via eccezionale rispetto sia alla regola di principio sancita all’articolo 76, lettera f), e all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sia alla deroga quale circoscritta al paragrafo 2 di tale articolo 85, il paragrafo 3 di detto articolo 85 autorizza le parti a presentare ancora prove od offerte di prova in una fase successiva, vale a dire prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, sempre a condizione che il ritardo in tale presentazione sia giustificato. Le considerazioni esposte ai punti 183 e 184 della presente sentenza valgono a fortiori per le prove prodotte e le offerte di prova dedotte in tale fase successiva, la cui ammissione presuppone che sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 33, nonché del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 44).

186

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che è proprio l’applicazione delle norme enunciate all’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale che consente di garantire il rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi nonché il diritto a un processo equo (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 45).

187

Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della replica, dal punto 42 della sentenza impugnata risulta che essi consistevano in documenti pubblici anteriori al deposito del ricorso, ad eccezione della traduzione di una dichiarazione non datata di uno dei ricorrenti e di un «parere peritale», che è, di fatto, una consulenza legale espressamente redatta nell’ambito della causa pendente dinanzi al Tribunale.

188

Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha motivato l’irricevibilità di tali allegati dichiarando, in sostanza, che la scoperta in corso di causa della presunta pertinenza di documenti non costituisce un motivo valido per giustificare la loro produzione tardiva, dal momento che tali documenti sono destinati a dimostrare fatti allegati nel ricorso e che la maggior parte di essi è anteriore a quest’ultimo.

189

Così facendo, il Tribunale ha applicato correttamente l’articolo 85, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. Infatti, qualora la tardività del deposito di un documento effettuato sulla base di tale disposizione sia motivata dalla presentazione, ad opera di una controparte, di un elemento di prova o di un’allegazione, la giustificazione di un siffatto ritardo, richiesta da detta disposizione per poter beneficiare della deroga da essa prevista, implica che la parte che procede a tale deposito determini quale sia tale elemento di prova o tale allegazione la cui presentazione ad opera di una parte avversa dovrebbe rendere necessario il deposito tardivo di tale documento, e ciò con sufficiente precisione, al fine di consentire al Tribunale di procedere al controllo di tale giustificazione, come è tenuto a fare.

190

Ebbene, nel caso di specie, dal punto 41 della sentenza impugnata risulta che, per giustificare la produzione tardiva degli allegati in questione, i ricorrenti avevano sostenuto, in udienza, che la pertinenza di questi ultimi era apparsa loro solo dopo aver preso conoscenza dell’argomento sviluppato da Frontex nel controricorso. Tuttavia, dall’esame della replica in primo grado dei ricorrenti risulta che questi ultimi non hanno fornito precisazioni quanto alle allegazioni di Frontex che avrebbero giustificato il deposito di detti documenti.

191

Pertanto, alla luce delle considerazioni e della giurisprudenza menzionate ai punti da 180 a 186 della presente sentenza, il Tribunale non ha violato né il principio del contraddittorio né i diritti della difesa dei ricorrenti escludendo gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della loro replica per il motivo che il ritardo nella loro produzione non era stato sufficientemente giustificato.

192

Dall’altro lato, per quanto riguarda il documento E.1, prodotto l’antivigilia dell’udienza dinanzi al Tribunale, dai punti 47 e 50 della sentenza impugnata risulta che si trattava un documento che Frontex aveva trasmesso ai ricorrenti prima della presentazione del loro ricorso, e questi avevano esposto che la mancata produzione di tale documento in fase di ricorso derivava da una disattenzione, circostanza che il Tribunale ha ritenuto non costituire un motivo valido per giustificarne la produzione tardiva.

193

Ebbene, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 185 della presente sentenza, un siffatto motivo non soddisfa i requisiti di una motivazione che giustifichi il deposito di un documento ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, quest’ultimo ha applicato correttamente tale disposizione escludendo il documento E.1.

194

L’argomento dei ricorrenti secondo cui il deposito di tale documento non era tale da ledere i diritti della difesa di Frontex, dal momento che detto documento proveniva da tale agenzia, è irrilevante al riguardo.

195

Infatti, da un lato, non si può dedurre dall’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale che quest’ultimo sia, per principio, tenuto ad accettare i documenti prodotti tardivamente, a meno che non constati che il rigetto degli stessi è necessario al fine di garantire il rispetto di determinati diritti o principi generali, in particolare i diritti della difesa della controparte. (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 46), in quanto il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce una regola di decadenza fondata sul principio inverso, secondo il quale i documenti devono essere prodotti nella fase del primo scambio di memorie. Dall’altro lato, come risulta dal punto 181 della presente sentenza, l’articolo 85, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura non mira soltanto a consentire alla parte avversa di preparare una difesa o una replica utili, ma persegue altresì un obiettivo di buona amministrazione della giustizia.

196

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

197

Tenuto conto della fondatezza della prima censura della prima parte del primo motivo di impugnazione, della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, della seconda censura della prima parte del terzo motivo di impugnazione e della seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni dei ricorrenti in considerazione dell’assenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento addebitato a Frontex e i danni asseriti, ad eccezione del danno relativo alle spese sostenute dai ricorrenti per recarsi in Grecia, adducendo in sostanza i seguenti motivi:

–

in primo luogo, che, nell’ambito delle missioni della guardia di frontiera e costiera europea, il regolamento 2016/1624 non imporrebbe alcun obbligo a Frontex per quanto riguarda le decisioni di rimpatrio cui devono essere state soggette le persone incluse in un’operazione congiunta di rimpatrio,

–

in secondo luogo, che, nello stesso contesto, eventuali violazioni di diritti fondamentali verificatesi nel corso di un volo di rimpatrio rientrerebbero nella sola responsabilità dello Stato membro ospitante, ad esclusione di qualsiasi responsabilità di Frontex,

–

in terzo luogo, che le scelte personali dei ricorrenti, relativamente al loro insediamento temporaneo in Turchia, alla loro fuga in Iraq e al loro insediamento in quest’ultimo paese, avevano interrotto qualsiasi nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento contestato a Frontex e i danni lamentati, senza aver proceduto a una valutazione in concreto della ragionevolezza di tali scelte alla luce dell’insieme delle circostanze che hanno caratterizzato il contesto concreto in cui tale scelta è avvenuta, e,

–

in quarto luogo, che, qualora la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente nell’ambito di un procedimento precontenzioso non sia obbligatoria, manca, per principio, un nesso di causalità tra le spese di una siffatta rappresentanza e il comportamento eventualmente censurabile dell’istituzione o dell’organo.

VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

198

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

199

Nel caso di specie, poiché il Tribunale non ha statuito sulla maggior parte dei motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti, la Corte ritiene di non essere in grado di statuire nel merito.

200

Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

VII. Sulle spese

201

Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale occorre riservare la decisione sulle spese relative alla presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, WS e a./Frontex (T‑600/21, EU:T:2023:492), è annullata, salvo nella parte in cui, da un lato, esclude in quanto irricevibili gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della replica nonché il documento E.1 depositato da WS, WT, WY, WZ, YA e YB, e, dall’altro, constata l’assenza di nesso causale tra il comportamento addebitato all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e i danni lamentati da WS, WT, WY, WZ, YA e YB per quanto riguarda le spese sostenute per recarsi in Grecia.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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