Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2026.#Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” e Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă contro HK e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Direttiva 2006/116/CE – Articolo 5 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Articolo 2 – Edizione critica di un’opera preesistente avente lo scopo di ricostruire un manoscritto in latino – Creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo – Oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività.#Causa C-649/23.

ECLI:EU:C:2026:213Eu Chamb 01 C19 mar 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 marzo 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Direttiva 2006/116/CE – Articolo 5 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Articolo 2 – Edizione critica di un’opera preesistente avente lo scopo di ricostruire un manoscritto in latino – Creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo – Oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività»

Nella causa C‑649/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 6 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2023, nel procedimento

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă

contro

HK, in qualità di erede di TB,

VP,

GR,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per l’Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, da P. Buta, avocat;

–

per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiță e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

–

per il governo francese, da T. Lechevallier e B. Travard, in qualità di agenti;

–

per il governo italiano, da S. Fiorentino e G. Palmieri, in qualità di agenti, assistiti da D.G. Pintus, avvocato dello Stato;

–

per la Commissione europea, da A. Biolan e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (Istituto di storia e teoria letteraria «G. Călinescu», in prosieguo: l’«Istituto Călinescu») e la Fundația Națională pentru Știință și Artă (Fondazione nazionale per la scienza e l’arte; in prosieguo: la «FNSA»), e, dall’altro, HK, in qualità di erede di TB, nonché VP e GR, in ordine alla qualità di opera protetta dal diritto d’autore dell’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione di Berna

3

L’articolo 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), così recita:

«I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche».

4

L’articolo 2 di tale convenzione prevede quanto segue:

«1)

L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.

2)

È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non [siano] protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3)

Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica».

5

L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione è del seguente tenore:

«Gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma».

6

L’articolo 12 della medesima convenzione così dispone:

«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».

Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

7

Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, firmato il 20 dicembre 1996 a Ginevra, è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).

8

L’articolo 1 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna».

Accordo TRIPS (ADPIC)

9

L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), del 15 aprile 1994 (GU 1994, L 336, pag. 214; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). Sono parti dell’accordo TRIPS i membri dell’OMC, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea nonché la stessa Unione.

10

L’articolo 9 dell’accordo TRIPS dispone quanto segue:

«1)

I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (…) e al suo annesso. (…)

2)

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/98/CEE

11

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9), prevedeva che l’opera letteraria e artistica fosse protetta dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna, per tutta la vita dell’autore di tale opera e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

12

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Edizioni critiche e scientifiche», stabiliva quanto segue:

«Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti sarà di trent’anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l’opera è stata lecitamente pubblicata».

13

La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12), la quale procede alla codificazione della direttiva 93/98 e contiene, sostanzialmente, le stesse disposizioni di quest’ultima. La direttiva 2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.

Direttiva 2001/29

14

L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

Direttiva 2006/116

15

Il considerando 19 della direttiva 2006/116 così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d’autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione [europea]».

16

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Edizioni critiche e scientifiche», stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent’anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l’opera è stata lecitamente pubblicata».

Diritto rumeno

17

L’articolo 16 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 60 del 26 marzo 1996), nella versione in vigore nel 2001, prevedeva quanto segue:

«L’autore di un’opera ha il diritto patrimoniale esclusivo di autorizzare la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l’adattamento nonché ogni altra trasformazione della sua opera mediante la quale si ottenga un’opera derivata».

18

L’articolo 8 della legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nella versione in vigore nel 2015 e nella versione attualmente in vigore (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 489, del 14 giugno 2018), così dispone:

«Fatti salvi i diritti degli autori dell’opera originale, sono oggetto del diritto d’autore anche le opere derivate create sulla base di una o più opere preesistenti, vale a dire:

a)

le traduzioni, gli adattamenti, le annotazioni, le opere documentarie, gli arrangiamenti musicali e qualsiasi altra trasformazione di un’opera letteraria, artistica o scientifica che costituisca un’opera intellettuale creativa;

b)

le compilazioni di opere letterarie, artistiche o scientifiche, quali le enciclopedie e antologie, le raccolte o compilazioni di materiali o di dati, protetti o meno, comprese le banche dati, che, a causa della selezione o della disposizione del materiale, costituiscono creazioni intellettuali».

19

Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nella versione in vigore nel 2015 e nella versione attualmente in vigore:

«Per “realizzazione di opere derivate”, ai sensi della presente legge, si intende la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l’adattamento nonché qualsiasi altra trasformazione di un’opera preesistente, se ciò costituisce creazione intellettuale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20

Il professor Dan Slușanschi è l’autore dell’edizione critica di un’opera scritta in latino dal principe Dimitrie Cantemir all’inizio del XVIII secolo, intitolata «Incrementorum et decrementorum Aulae Othman[n]icae siue Aliothma[n]icae historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres» (Storia dell’ascesa e del declino dell’Impero ottomano dalle origini ai giorni nostri, in tre volumi), oggi diventata di dominio pubblico (in prosieguo: l’«edizione critica Slușanschi»). Tale edizione critica è stata pubblicata per la prima volta nel 2001 dalla casa editrice Amarcord con sede a Timișoara (Romania). Una seconda edizione critica, rivista e corretta dal professor Slușanschi, è stata pubblicata nel 2008 dalla casa editrice Paideia con sede a Bucarest (Romania) e ripubblicata nel 2010 e nel 2012.

21

L’edizione critica Slușanschi è stata realizzata sulla base del manoscritto in latino di Dimitrie Cantemir, scoperto nel 1984 all’Università di Harvard (Stati Uniti), la quale è proprietaria di detto manoscritto dal 1901.

22

In particolare, il professor Slușanschi ha utilizzato, per la prima edizione dell’edizione critica Slușanschi, il facsimile di tale manoscritto, pubblicato in Romania nel 1999 e, per la seconda edizione di quest’ultima, le copie fotografiche di detto manoscritto, messe a sua disposizione dal proprietario dell’opera di Dimitrie Cantemir.

23

Nel 2013, a seguito del decesso del professor Slușanschi, TB e VP, in qualità di eredi di quest’ultimo, hanno concluso con l’Istituto Călinescu un accordo che concedeva a quest’ultimo il diritto di utilizzare le trascrizioni e le traduzioni del professor Slușanschi relative a diversi testi dell’opera di Dimitrie Cantemir, tra cui l’edizione critica Slușanschi, in vista della realizzazione di un’edizione completa di tale opera. Tale istituto ha messo a disposizione della FNSA i lavori del professor Slușanschi.

24

Nel 2015 la FNSSA ha pubblicato, in versione bilingue latino-rumeno, in due volumi, l’opera intitolata Dimitrie Cantemir – Istoria măririi și decăderii Curții othomane (Dimitrie Cantemir – Storia dell’ascesa e del declino della Corte ottomana), che includeva il testo latino di quest’ultima accompagnato dalle note critiche elaborate dagli autori della FNSA (in prosieguo: l’«edizione della FNSA»). Tale opera conteneva il testo dell’edizione critica Slușanschi, quale pubblicata nel 2001.

25

L’8 dicembre 2015 TB e VP hanno presentato dinanzi al Tribunalul București (Tribunale di primo grado di Bucarest, Romania) un ricorso per violazione del diritto d’autore in relazione all’edizione critica Slușanschi.

26

Con sentenza del 21 dicembre 2017 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha constatato che l’edizione critica Slușanschi era stata riprodotta integralmente nell’edizione della FNSA e che quest’ultima aveva anche utilizzato le integrazioni e le correzioni, non pubblicate all’epoca, che il professor Slușanschi aveva apportato alla propria edizione e che intendeva utilizzare in futuro. Orbene, si faceva riferimento al professor Slușanschi solo nelle note a piè di pagina dell’edizione della FNSA. In tali circostanze, detto giudice ha accertato la violazione da parte dell’Istituto Călinescu e della FNSA del diritto morale del professor Slușanschi di essere riconosciuto come autore dell’edizione critica Slușanschi, nonché dei diritti patrimoniali d’autore appartenenti ai suoi eredi, TB e VP, e ha condannato i convenuti al risarcimento di tali danni morali e materiali.

27

L’Istituto Călinescu e la FNSA hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania).

28

Con sentenza del 7 aprile 2021, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha considerato, tra l’altro, che l’edizione critica Slușanschi costituiva un’opera derivata, ai sensi della legge n. 8/1996, poiché essa aveva richiesto uno sforzo creativo ed era il frutto dell’attività intellettuale del suo autore. Detto giudice d’appello ha quindi confermato la violazione del diritto d’autore constatata dal giudice di primo grado, riducendo al contempo l’importo del risarcimento dei danni morali dovuto in solido dall’Istituto Călinescu e dalla FNSA.

29

L’Istituto Călinescu e la FNSA hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi all’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio.

30

Essi contestano, in sostanza, la constatazione della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) relativa alla qualità di opera di un’edizione critica come l’edizione critica Slușanschi, lamentando che tale giudice non aveva applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte al fine di valutare la tutela in forza del diritto d’autore di una siffatta edizione critica.

31

Secondo l’Istituto Călinescu e la FNSA, il grado di libertà dell’autore di un’edizione critica è estremamente limitato, se non addirittura inesistente, nel caso di un’opera di carattere scientifico scritta in una lingua antica, come il latino, con precise regole di sintassi e di costruzione delle frasi.

32

Essi ritengono al riguardo che nel caso di un’edizione critica siano escluse le scelte libere e creative dell’autore, dato che l’unico obiettivo di quest’ultimo è quello di utilizzare le proprie competenze professionali per individuare, laddove l’intenzione dell’autore dell’opera originale non emerga chiaramente dai manoscritti utilizzati, le versioni di testo più vicine all’intenzione dell’autore dell’opera originale, ma mai di sostituirla con quella dell’autore dell’edizione critica.

33

Il fatto che sia possibile scegliere tra diverse traduzioni relative alle parole o alle formulazioni utilizzate non significherebbe che l’autore dell’edizione critica abbia dato un contributo creativo e originale, cosicché non si può sostenere, nel caso di specie, che l’edizione critica Slușanschi rifletta la personalità del suo autore.

34

In tale contesto, il giudice del rinvio solleva la questione se l’edizione critica di un’opera possa essere qualificata come «opera» protetta dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.

35

Esso ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale nozione di «opera» presuppone la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire, da un lato, l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che è al contempo necessario e sufficiente che tale oggetto rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, e, dall’altro, l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

36

Orbene, per quanto riguarda il primo criterio, il giudice del rinvio si interroga sulla reale esistenza di una scelta libera e creativa da parte dell’autore di un’edizione critica che stabilisce il contenuto di un testo preesistente in una forma intelligibile e il più possibile vicina all’intenzione dell’autore dell’opera originale, nel rispetto dello stile e dell’espressione linguistica di quest’ultimo, accompagnando al contempo il testo di note critiche, commenti e spiegazioni per le eventuali correzioni, sostituzioni di parole o integrazioni necessarie per la comprensibilità del testo manoscritto.

37

Quanto al secondo criterio, il giudice del rinvio si chiede altresì se esso sia soddisfatto, poiché resta aperta la questione se un’edizione critica debba essere considerata un’opera distinta dall’opera originale o se, invece, essa si confonda con quest’ultima, dal momento che il suo obiettivo è proprio quello di stabilire il testo dell’opera preesistente.

38

Tale giudice fa valere che, nel caso di un’edizione critica, lo scopo perseguito dal suo autore è effettivamente di ripristinare l’opera originale nella forma più vicina possibile a quella elaborata dall’autore di tale opera originale. L’autore di un’edizione critica consulterebbe il manoscritto dell’opera originale e, se del caso, apporterebbe correzioni o integrazioni al fine di garantire che conservi il suo senso, corredandolo di commenti e spiegazioni volti a giustificare la scelta dei termini appropriati. Del pari, l’apparato critico che vi figura implicherebbe uno sforzo intellettuale che riflette un’attività di ricerca spesso estremamente laboriosa e lunga.

39

Pertanto, da questo punto di vista, la creazione dell’autore di un’edizione critica non può essere equiparata alla riproduzione o alla trascrizione di un facsimile del manoscritto dell’opera originale in questione. Per lo meno, solo le note critiche, i commenti e le spiegazioni allegate al testo potrebbero costituire un oggetto identificabile in modo preciso e obiettivo, cosicché, in tal caso, la qualità di opera che può essere protetta dal diritto d’autore sarebbe riconosciuta unicamente a queste sole parti dell’edizione critica il cui oggetto è identificabile.

40

Inoltre, detto giudice ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione di Berna, «[s]i proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica».

41

A tal riguardo, lo stesso giudice rileva che, nel procedimento principale, l’opera originale in latino è indiscutibilmente un’«opera letteraria», ai sensi della Convenzione di Berna, poiché tale convenzione include, negli esempi di «opere letterarie ed artistiche» che fornisce al suo articolo 2, paragrafo 1, le produzioni nel campo scientifico.

42

Per contro, affinché un’edizione critica come l’edizione critica Slușanschi possa essere protetta come un’opera originale, deve trattarsi, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale convenzione, della «trasformazione» di un’opera letteraria.

43

Orbene, secondo il giudice del rinvio, l’Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è nondimeno tenuta, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, di cui è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 di tale convenzione.

44

Infine, il giudice del rinvio osserva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se e a quale condizione l’edizione critica di un’opera originale possa essa stessa essere qualificata come «opera», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 o, eventualmente, di un’altra disposizione di un atto di diritto dell’Unione, il che giustificherebbe la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

45

In tale contesto, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [2001/29] debbano essere interpretate nel senso che un’edizione critica di un’opera il cui scopo è quello di stabilire il testo di un’opera originale, mediante consultazione del manoscritto, corredato da commenti e dal necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera tutelata dal diritto d’autore».

Sulla questione pregiudiziale

46

Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ripristinare il testo di quest’ultima corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera protetta dal diritto d’autore, ai sensi di tale disposizione.

47

Occorre ricordare che la direttiva 2001/29 stabilisce, agli articoli da 2 a 4, che gli Stati membri prevedono una serie di diritti esclusivi vertenti, per gli autori, sulle loro «opere» ed enuncia, al suo articolo 5, una serie di eccezioni e limitazioni a tali diritti. Orbene, detta direttiva non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «opera». Di conseguenza, e viste le esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 33 e giurisprudenza citata).

48

Ne consegue che l’edizione critica di un’opera preesistente, come l’edizione critica Slușanschi, può essere protetta dal diritto d’autore in forza della direttiva 2001/29 solo se una siffatta edizione può essere qualificata come «opera», ai sensi di tale direttiva.

49

A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «opera» presuppone la compresenza di due elementi cumulativi. Da una parte, essa implica che esista un oggetto originale, nel senso che esso rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altra, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 29 e giurisprudenza citata).

50

Per quanto riguarda, in primo luogo, il criterio dell’originalità, dalla giurisprudenza risulta che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punti 30 e 31, nonché giurisprudenza citata).

51

Pertanto, il fatto che l’oggetto in questione rifletta la personalità del suo autore, attraverso la manifestazione di scelte libere e creative di quest’ultimo, costituisce un elemento determinante della nozione di «originalità» e, di conseguenza, della protezione di tale oggetto offerta dal diritto d’autore nel diritto dell’Unione.

52

A tal riguardo, la Corte ha già considerato che gli articoli di giornale possono costituire «opere» protette dal diritto d’autore, per i quali la creazione intellettuale del loro autore risulta dalla modalità con cui è presentato il soggetto nonché dall’espressione linguistica di tale autore (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 44).

53

Per contro, la Corte ha dichiarato che non possono costituire «opere» né le parole in quanto tali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 46), né i rapporti militari, il cui contenuto è essenzialmente determinato dalle informazioni in essi riportate, di modo che tali informazioni e la loro espressione in tali rapporti si confondono e che questi ultimi sono quindi caratterizzati dalla loro mera funzione tecnica, che esclude qualsiasi originalità (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 24 e giurisprudenza citata).

54

Al fine di stabilire se un oggetto letterario come l’edizione critica Slușanschi presenti un carattere originale, occorre verificare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, se, nell’elaborazione della stessa, l’autore abbia potuto effettuare scelte libere e creative tali da conferire alla sua creazione un’originalità, originalità che deriva non dalle parole in sé, considerate isolatamente, bensì dalla scelta di queste ultime, dalla loro disposizione e dalla loro combinazione, tramite le quali l’autore ha espresso la sua creatività in modo originale ed è giunto a un risultato che costituisce una creazione intellettuale, mentre il bagaglio di conoscenze dedicato a tale creazione è al riguardo privo di pertinenza (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 45 e 46, nonché del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW,C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 23).

55

In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, le scelte grammaticali, lessicali, letterarie e stilistiche effettuate dall’autore di un’edizione critica possono essere verosimilmente dettate, o quanto meno influenzate, dai suoi anni di esperienza, dalla sua competenza filologica, dalle sue conoscenze e dalla sua comprensione del periodo in cui l’opera originale di riferimento è stata redatta e del periodo storico coperto da tale opera originale, dalla sua conoscenza dell’autore di detta opera originale, del suo stile e della sua espressione linguistica, nonché dalla sua interpretazione di ciò che egli percepisce essere l’intenzione di tale autore.

56

Infine, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il requisito dell’originalità può essere valutato anche alla luce della composizione dell’edizione critica, della struttura conferita all’opera di cui trattasi, della sua formattazione nonché della disposizione del testo originale in relazione ai commenti e all’apparato critico.

57

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’edizione critica Slușanschi non costituisce una mera trascrizione del manoscritto in latino dell’opera di Dimitrie Cantemir, né del facsimile di tale manoscritto. Infatti, l’obiettivo dell’edizione critica Slușanschi era di ripristinare, procedendo a correzioni e integrazioni, il testo dell’opera originale in una forma completa, comprensibile e il più possibile vicina all’intenzione del suo autore, Dimitrie Cantemir.

58

Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che i commenti e l’apparato critico contenuti nell’edizione critica Slușanschi, relativi alle correzioni, alle sostituzioni di parole e alle integrazioni eventualmente necessarie alla comprensione del manoscritto dell’opera di Dimitrie Cantemir, nonché alle diverse versioni linguistiche o varianti di parole o di espressioni che sarebbero state omesse, derivano anch’essi da una creazione intellettuale del professor Slușanschi.

59

Di conseguenza, a meno che la redazione dell’edizione critica Slușanschi non sia stata dettata da considerazioni puramente tecniche, da regole o da vincoli privi di qualsiasi libertà creativa, sembra che tale edizione critica soddisfi il criterio dell’originalità, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio valutare.

60

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il criterio relativo al carattere identificabile dell’oggetto di cui trattasi, la Corte ha precisato che la nozione di «opera» implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività. Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i terzi nei confronti dei quali si può far valere la tutela rivendicata dall’autore di detto oggetto. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione di detto oggetto implica che quest’ultimo sia stato espresso in modo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punti 32 e 33, nonché giurisprudenza citata).

61

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non esclude che si possa ritenere che l’edizione critica Slușanschi si confonda con il manoscritto dell’opera di Dimitrie Cantemir, in quanto il suo obiettivo è stato quello di ripristinare il testo di tale opera preesistente. Tuttavia, tale giudice riconosce che l’autore di un’edizione critica può apportare adattamenti o integrazioni a un’opera, al fine di ripristinare il significato originario del manoscritto della stessa, cosicché tale edizione critica potrebbe soddisfare il secondo criterio.

62

A tal riguardo, come ricordato al punto 60 della presente sentenza, la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l’esistenza di un’espressione che la renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo,C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40), rispetto alle parti corrispondenti all’opera originale.

63

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l’edizione critica di un’opera originale può presentarsi, nel suo insieme, come un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

64

Infatti, non è necessariamente opportuno operare una distinzione tra le parti corrispondenti all’opera originale, che possono aver subìto modifiche testuali, e i commenti, le note critiche o le spiegazioni a corredo della stessa, al fine di individuare, se del caso, quelle parti che possono rientrare nella protezione in forza del diritto d’autore. Un tale approccio presenterebbe il rischio di smembrare un’opera che ha senso solo se considerata nella sua interezza, in particolare quando siffatti commenti, note o spiegazioni completano o si riferiscono a una parte specifica del testo dell’opera originale che commentano o ripristinano.

65

Pertanto, nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, tenendo conto della specificità dell’edizione critica Slușanschi, il cui obiettivo è ripristinare il testo in parte perso dell’opera originale corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, tale edizione critica può essere considerata un’«opera», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, a condizione che essa sia una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, e che possa essere identificata con sufficiente precisione e obiettività.

66

In terzo luogo, per quanto riguarda la portata della protezione dell’opera, occorre ricordare che, quando un’edizione critica presenta le caratteristiche ricordate al punto 49 della presente sentenza e costituisce pertanto un’opera, essa deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela in forza del diritto d’autore, conformemente alla direttiva 2001/29, ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel,C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35 e giurisprudenza citata).

67

Occorre aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, che la violazione del diritto d’autore non implica necessariamente la riproduzione integrale dell’opera, ma può consistere in una riproduzione parziale. Infatti, anche le diverse parti di un’opera beneficiano di una tutela ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International,C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 39), il che potrebbe verificarsi quando un autore cerca di ripristinare un’opera letteraria in parte persa nella forma che ritiene essere la più vicina possibile a quella elaborata dall’autore dell’opera originale.

68

Infine, e indipendentemente dalle considerazioni sin qui svolte, il riconoscimento del diritto d’autore sull’edizione critica di un’opera letteraria diventata di dominio pubblico non fa rientrare quest’ultima nel dominio privato e non può conferire all’autore di tale edizione critica un diritto esclusivo su tale opera preesistente.

69

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui obiettivo è ripristinare il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, può essere considerata un’opera protetta dal diritto d’autore, ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, e che possa essere identificata con sufficiente precisione e obiettività.

Sulle spese

70

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui obiettivo è ripristinare il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, può essere considerata un’opera protetta dal diritto d’autore, ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, e che possa essere identificata con sufficiente precisione e obiettività.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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