ECLI:EU:C:2025:519•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2025.##Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione – Principio di inamovibilità dei giudici – Giudice militare riconosciuto inidoneo al servizio militare professionale – Normativa nazionale che impone il collocamento a riposo anticipato di tale giudice.#Causa C-646/23.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2025.##Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione – Principio di inamovibilità dei giudici – Giudice militare riconosciuto inidoneo al servizio militare professionale – Normativa nazionale che impone il collocamento a riposo anticipato di tale giudice.#Causa C-646/23.
ECLI:EU:C:2025:519Eu Chamb 04 C3 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 luglio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione – Principio di inamovibilità dei giudici – Giudice militare riconosciuto inidoneo al servizio militare professionale – Normativa nazionale che impone il collocamento a riposo anticipato di tale giudice»
Nelle cause riunite C‑646/23 [Lita] e C‑661/23 [Jeszek] ( i ),
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale militare di Varsavia, Polonia), con decisioni del 25 ottobre 2023 e del 9 novembre 2023, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 27 ottobre 2023 e il 9 novembre 2023 nei procedimenti penali a carico di
P.B. (C‑646/23),
R.S. (C‑661/23),
con l’intervento di:
Prokuratura Rejonowa w Lublinie (C‑646/23),
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C‑661/23),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Stancanelli e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 267 TFUE nonché dei principi del primato ed effettività del diritto dell’Unione e di separazione dei poteri. |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali avviati a carico di P.B., per furto di carburante (causa C‑646/23), e di R.S., per inadempimento al suo obbligo di presenza in seno alla sua unità militare (causa C‑661/23). |
Diritto polacco
Costituzione
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3 |
L’articolo 175, paragrafo 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione») prevede quanto segue: «Nella Repubblica di Polonia, la giustizia è resa dal Sąd Najwyższy [Corte suprema, Polonia], dagli organi giurisdizionali ordinari, dagli organi giurisdizionali amministrativi e dagli organi giurisdizionali militari. (...)». |
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4 |
Ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 2, della Costituzione: «L’organizzazione e le competenze degli organi giurisdizionali nonché la procedura giurisdizionale sono stabilite dalla legge». |
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5 |
L’articolo 179 della Costituzione prevede quanto segue: «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura, Polonia (in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato». |
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6 |
L’articolo 180 della Costituzione così dispone: «1. I giudici sono inamovibili. 2. Un giudice non può essere rimosso, sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà se non in applicazione di una decisione giudiziaria, e unicamente nei casi previsti dalla legge. 3. Un giudice può essere collocato a riposo a seguito di una malattia o di un’infermità che lo renda incapace di esercitare le sue funzioni. La procedura e le modalità di ricorso giurisdizionale sono stabilite dalla legge. (...)». |
Legge sull’ordinamento giudiziario
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7 |
L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’ordinamento giudiziario), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), nella versione applicabile nei procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sull’ordinamento giudiziario»), prevede quanto segue: «1. Un giudice è collocato a riposo su sua domanda o su domanda del collegio competente dell’organo giurisdizionale se, a seguito di malattia o infermità, è stato riconosciuto (...) definitivamente inidoneo a svolgere le sue funzioni di giudice. 2. La domanda di pensionamento e di esame dell’incapacità di un giudice ad adempiere le sue funzioni e a statuire può essere presentata dal giudice interessato o dal collegio competente dell’organo giurisdizionale. (...)». |
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8 |
L’articolo 71, paragrafi 2 e 3, di detta legge così dispone: «2. Un giudice può essere collocato a riposo se, senza un valido motivo, non si è sottoposto all’esame previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, se l’esame è stato richiesto dal collegio dell’organo giurisdizionale o dal Ministro della Giustizia. 3. Un giudice può anche essere collocato a riposo, su domanda del Ministro della Giustizia, in caso di modifica dell’organizzazione degli organi giurisdizionali o di modifica dei confini dei distretti giudiziari, se non è stato trasferito presso un’altra giurisdizione». |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 73, paragrafi da 1 a 3, della legge in questione: «1. Nei casi di pensionamento di un giudice previsti dagli articoli 70 e 71, la decisione è adottata dalla [KRS], su domanda del giudice, del collegio dell’organo giurisdizionale competente o del Ministro della Giustizia. 2. Le decisioni della [KRS], nei casi previsti dagli articoli 70 e 71, possono essere impugnate dinanzi al Sąd Najwyższy [Corte suprema]. 3. L’impugnazione dev’essere proposta tramite la [KRS] (...). Hanno facoltà di proporre l’impugnazione il giudice, il presidente dell’organo giurisdizionale competente e il Ministro della Giustizia (...)». |
Legge sui tribunali militari
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10 |
L’articolo 22, paragrafo 1, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów wojskowych (legge sull’ordinamento giudiziario militare), del 21 agosto 1997 (Dz. U. n. 117, posizione 753), nella versione applicabile nei procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sui tribunali militari»), così dispone: «Il giudice di un tribunale militare (...) può essere un ufficiale che presta servizio militare professionale (...)». |
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11 |
L’articolo 23, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue: «Un giudice di un tribunale militare è una persona nominata a tale posto dal presidente della Repubblica di Polonia e che ha prestato giuramento dinanzi a quest’ultimo. (...)». |
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12 |
L’articolo 35, paragrafi 1 e 4, di detta legge così dispone: «1. Un giudice non può essere liberato dagli obblighi di servizio militare professionale prima che sia posto termine ipso iure al suo rapporto di servizio o prima della perdita del suo posto o del suo collocamento a riposo. (...) 4. Quando un giudice è riconosciuto definitivamente inidoneo al servizio militare professionale con decisione della commissione medica militare, la [KRS], su iniziativa dell’interessato, propone al presidente della Repubblica di Polonia – senza consultare l’assemblea dei giudici competente – di nominare il giudice del tribunale militare alla carica di giudice di un organo giurisdizionale ordinario». |
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13 |
L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, della medesima legge dispone quanto segue: «1. Le disposizioni (...) degli articoli 70, 71 [e] 73 (...) della [legge sull’ordinamento giudiziario] si applicano, mutatis mutandis, ai tribunali militari (...). 2. Nelle materie non disciplinate dalla [presente] legge, i diritti e i doveri dei giudici dei tribunali militari sono stabiliti dalle disposizioni relative al servizio militare dei militari di carriera». |
Legge sulla difesa della patria
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14 |
Ai sensi dell’articolo 226, punto 3, dell’ustawa o obronie Ojczyzny (legge sulla difesa della patria), dell’11 marzo 2022 (Dz. U., posizione 655), nella versione entrata in vigore il 23 marzo 2022 (in prosieguo: la «legge sulla difesa della patria»): «Un militare di carriera è liberato dagli obblighi di servizio militare professionale a seguito: (...) di un accertamento di inidoneità al servizio da parte della commissione medica militare. (...)». |
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15 |
L’articolo 229, paragrafo 2, di tale legge prevede quanto segue: «L’esonero dagli obblighi di servizio militare professionale nel [caso previsto] dall’articolo 226, [punto 3,] ha effetto ipso iure dalla data in cui la sentenza pertinente è passata in giudicato o dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva, o dalla data in cui si sono verificate le circostanze alla base dell’esonero dal servizio militare professionale, salvo quanto disposto dall’articolo 233. (...)». |
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16 |
A termini dell’articolo 233 di tale legge: «Quando un giudice di un tribunale militare o un procuratore militare, che sia militare di carriera, è esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, egli continua ad occupare il suo posto di giudice o di procuratore militare presso l’ufficio interessato del tribunale o della procura, indipendentemente dal numero di posti esistente in tali uffici. (...)». |
Legge di modifica
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17 |
L’articolo 10 dell’ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica del codice civile e di talune altre leggi), del 28 luglio 2023 (Dz. U., posizione 1615; in prosieguo: la «legge di modifica»), ha modificato l’articolo 233 della legge sulla difesa della patria nel modo seguente: «Quando un procuratore militare, che sia militare di carriera, è esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, egli continua ad occupare il suo posto di procuratore militare presso l’ufficio interessato della procura, indipendentemente dal numero di posti esistente in tali uffici». |
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18 |
Ai sensi dell’articolo 13 di tale legge: «Un giudice di un tribunale militare esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, che continui ad occupare la carica di giudice alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato a riposo a decorrere da tale data». |
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19 |
In applicazione dell’articolo 14 di detta legge, i suoi articoli 10 e 13 sono entrati in vigore il 15 novembre 2023. |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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20 |
P.B. e R.S., militari di carriera, sono oggetto delle controversie penali di cui ai procedimenti principali, il primo, per aver rubato un certo quantitativo di carburante, il secondo, per essere venuto meno al suo obbligo di presenza in seno alla sua unità militare. Con due sentenze distinte, il Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (Tribunale militare di primo grado della città di Varsavia, Polonia) ha dichiarato P.B. e R.S. colpevoli di tali reati. Il primo è stato condannato a un determinato numero di «giorni-ammenda», mentre il secondo ha beneficiato della sospensione condizionale della pronuncia della condanna, accompagnata da un periodo di prova di un anno. |
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21 |
P.B. e R.S. hanno interposto appello avverso tali sentenze dinanzi al Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale militare regionale della città di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. Le due cause sono state assegnate a un collegio giudicante monocratico di tale organo giurisdizionale, composto dal giudice P.R., che ha tenuto un’udienza il 25 ottobre 2023, nella causa riguardante P.B., e il 9 novembre 2023, in quella riguardante R.S. |
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22 |
Nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio illustra che, nominato in seno a tale organo giurisdizionale il 29 gennaio 2013, il giudice P.R. è stato dichiarato inidoneo al servizio militare professionale nel mese di luglio 2017 a causa del suo stato di salute, pur essendo dichiarato idoneo a proseguire l’esercizio delle sue funzioni di giudice. Pertanto, conformemente all’articolo 35, paragrafo 4, della legge sui tribunali militari, egli ha chiesto di essere trasferito a un posto equivalente di giudice presso un organo giurisdizionale ordinario. |
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23 |
Il 25 luglio 2017 la KRS ha proposto al presidente della Repubblica di Polonia di accogliere tale domanda. Tuttavia il 27 dicembre 2021, ossia oltre quattro anni dopo, quest’ultimo ha rifiutato la nomina del giudice P.R. al posto richiesto. |
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24 |
Inoltre, nel dicembre 2019 il Ministro della Giustizia aveva presentato una proposta di collocamento a riposo del giudice P.R. alla KRS, la quale l’aveva respinta con la motivazione che quest’ultimo non era stato dichiarato inidoneo all’esercizio delle funzioni di giudice. Poiché una domanda analoga è stata presentata nel gennaio 2022 dal Ministro della Difesa la KRS, il 12 giugno 2023, si è rifiutata di pronunciare una siffatta misura a causa dell’entrata in vigore, il 24 aprile 2022, dell’articolo 233 della legge sulla difesa della patria, che autorizza qualsiasi magistrato militare, che sia stato esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, a proseguire l’esercizio delle sue funzioni. |
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25 |
Per la stessa ragione, il presidente del Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale militare regionale della città di Varsavia) ha esonerato il giudice P.R. dagli obblighi del suo servizio militare professionale, confermandolo nelle sue funzioni presso l’organo giurisdizionale del rinvio, dove ha nuovamente esercitato dette funzioni dal marzo 2023. |
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26 |
Tuttavia, con la legge di modifica la Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Parlamento della Repubblica di Polonia), da un lato, ha modificato l’articolo 233 della legge sulla difesa della patria nel senso che la possibilità, per un magistrato militare, di continuare ad occupare la sua carica dopo essere stato esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale si applica solo ai procuratori militari e, dall’altro, ha previsto che qualsiasi giudice esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, ma che sia stato mantenuto in servizio alla data di entrata in vigore della legge di modifica, sarebbe stato collocato d’ufficio a riposo a partire da tale data. |
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27 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che, a seguito di tale modifica legislativa, esso soddisfi i criteri di un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione. |
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28 |
A tal riguardo esso sostiene che la disposizione che ha soppresso la possibilità, per il giudice di un tribunale militare, di continuare ad occupare la sua carica una volta esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, pur mantenendola per i procuratori militari che pure si trovano in una situazione analoga, è stata adottata senza un interesse pubblico imperativo, senza la benché minima giustificazione e in violazione dell’articolo 180, paragrafo 3, della Costituzione, il quale prevede il collocamento a riposo anticipato di un giudice solo in caso di malattia o infermità che lo renda incapace di esercitare le sue funzioni. |
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29 |
Tale misura di collocamento a riposo anticipato, di cui il giudice P.R. è oggetto per effetto della legge di modifica, inciderebbe sull’indipendenza e sull’imparzialità del giudice del rinvio e, pertanto, sulla legittimità dell’azione penale avviata nei confronti di P.B. e R.S. nonché sul rispetto della presunzione di innocenza, che la direttiva 2016/343 mira a garantire. |
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30 |
Il giudice del rinvio precisa inoltre che le disposizioni degli articoli 10 e 13 della legge di modifica non hanno alcun nesso con ciò che costituiva l’oggetto iniziale di tale legge, che era estraneo all’organizzazione giudiziaria. |
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31 |
Esso aggiunge che non può essere effettuato nessun controllo di costituzionalità di tali disposizioni, tenuto conto della composizione e della giurisprudenza attuali del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), e che non è possibile nessun controllo giurisdizionale sulla misura di collocamento a riposo d’ufficio concernente il giudice P.R. |
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32 |
Infine, esso afferma che gli articoli 10 e 13 della legge di modifica sono in realtà disposizioni ad hominem che riguardano unicamente il giudice P.R. L’introduzione di tali disposizioni si spiegherebbe con la volontà del governo polacco di escludere tale giudice a causa delle sue prese di posizione pubbliche a favore dello Stato di diritto e delle sue precedenti attività in qualità di vicepresidente della KRS, nella sua precedente composizione. Il giudice P.R. sarebbe stato peraltro vittima di molestie da parte sia delle autorità pubbliche sia dei mezzi di informazione vicini a tale governo. False informazioni relative alla sua vita privata sarebbero state veicolate e nei suoi confronti sarebbe stato avviato un procedimento penale privo di fondamento. Inoltre, egli sarebbe stato rimosso senza ragione dalla sua funzione di presidente del Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie (Tribunale militare di primo grado della città di Varsavia) e avrebbe subito molteplici pressioni al fine di indurlo ad andare in pensione anticipatamente. |
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33 |
In tale contesto il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se il diritto dell’Unione osti alla misura di pensionamento prevista dalla legge di modifica sebbene, anzitutto, tale misura riguardi un solo giudice e non riguardi i procuratori militari, che pure si trovano in una situazione analoga a quella di tale giudice, e detta disposizione si inserisca in una legge che non verte sull’organizzazione degli organi giudiziari. Inoltre la misura in questione non sarebbe giustificata da nessun motivo di interesse pubblico e rivestirebbe, al contrario, un carattere punitivo nei confronti del giudice interessato che si troverebbe esposto, a causa delle sue attività volte a tutelare l’indipendenza dei giudici, alla vendetta del potere esecutivo. Infine, detto giudice non disporrebbe di nessun diritto di azione per impugnare il suo collocamento a riposo anticipato. |
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34 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione gli consenta di sospendere provvisoriamente l’applicazione degli articoli 10 e 13 della legge di modifica fino a quando la Corte non abbia risposto alle sue questioni pregiudiziali. A tal riguardo detto giudice, il quale espone che il diritto polacco non prevede una procedura che consenta la sospensione di tali disposizioni, ritiene che una siffatta misura, che consentirebbe al giudice P.R. di continuare ad esercitare le sue funzioni giurisdizionali in attesa della sentenza della Corte, sia l’unica che possa garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. |
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35 |
In terzo e ultimo luogo, il medesimo giudice chiede se, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti all’applicazione dell’articolo 13 della legge di modifica, esso sia allora tenuto a disapplicare tale disposizione e se, di conseguenza, ne consegua che il giudice P.R. non debba essere collocato a riposo. |
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36 |
In tali circostanze, il Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale militare regionale della città di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑646/23, le seguenti questioni pregiudiziali:
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37 |
Nella causa C‑661/23, detto giudice ha altresì deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
Sulla riunione dei procedimenti
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38 |
Con decisione del 6 dicembre 2023, il presidente della Corte ha riunito le cause C‑646/23 e C‑661/23 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. |
Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato
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39 |
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre i presenti rinvii pregiudiziali al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. |
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40 |
A sostegno di tali domande esso ha affermato, in sostanza, che le questioni pregiudiziali vertono sul diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge e che considerazioni tanto essenziali giustificano una risposta rapida della Corte. |
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41 |
Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del medesimo regolamento. |
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42 |
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, Lita (C‑646/23 e C‑661/23, EU:C:2024:107), il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocata generale, che le domande dirette a che i presenti rinvii pregiudiziali fossero sottoposti a procedimento accelerato dovevano essere respinte in quanto, da un lato, la normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo d’ufficio, il 15 novembre 2023, di un giudice di un tribunale militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale riguardava un solo giudice militare e non un numero significativo di magistrati, per cui l’applicazione di tale normativa non poteva rimettere in discussione il funzionamento dell’ordinamento giudiziario polacco in modo sistematico e, dall’altro, il ricorso a un procedimento accelerato non avrebbe consentito alla Corte di emettere una decisione entro un termine che avrebbe posto il giudice del rinvio in condizione di dirimere le controversie principali prima dell’entrata in vigore di detta normativa. |
Sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale
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43 |
Con lettera del 19 aprile 2024 il giudice del rinvio ha comunicato che il giudice P.R. aveva presentato, dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro-città, Polonia), una domanda diretta a far accertare l’esistenza del suo rapporto di lavoro e che, a seguito di misure cautelari adottate da tale giudice, egli era stato temporaneamente reintegrato nelle sue funzioni giurisdizionali dal presidente del Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale militare regionale della città di Varsavia). |
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44 |
In risposta a una domanda di informazioni della Corte il giudice del rinvio ha tuttavia precisato che, nell’ambito del procedimento vertente sulla valutazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al giudice P.R., il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro-città) non può né pronunciarsi sulla validità degli articoli 10 e 13 della legge di modifica, né rimettere in discussione gli effetti già prodotti da tali disposizioni. |
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45 |
Il 29 gennaio 2025 il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte un’ordinanza del 7 gennaio 2025, con la quale il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro-città) ha sospeso il procedimento dinanzi ad esso pendente in attesa della decisione della Corte. |
Sulla competenza della Corte
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46 |
In via preliminare occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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47 |
Le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 TUE nonché con la direttiva 2016/343, nonché sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta. |
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48 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione è destinata ad applicarsi, da un punto di vista sostanziale, a qualsiasi giudice o organo giurisdizionale nazionale che possa pronunciarsi su questioni vertenti sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione e rientranti quindi in settori disciplinati da tale diritto, ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da 32 a 40; del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34; e del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Orbene, dalle informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale, confermate dalle spiegazioni fornite dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, risulta che tale è il caso, nella presente fattispecie, del giudice del rinvio il quale può essere chiamato, nella sua qualità di giudice militare, a pronunciarsi su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. |
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50 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 47 della Carta, da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. |
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51 |
Orbene, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le sue disposizioni si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, disposizione che conferma la giurisprudenza costante secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutti i casi disciplinati dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di essi [sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. |
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52 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha fornito nessuna informazione che indichi che la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. Infatti, anche se la prima questione nella causa C‑646/23 si riferisce alla direttiva 2016/343, tale questione non è sollevata alla luce delle disposizioni della citata direttiva e il giudice del rinvio non fornisce nessuna spiegazione relativamente al nesso che sussisterebbe tra detta direttiva e tale procedimento [v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 39]. |
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53 |
Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile nelle dette cause. |
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54 |
Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione dev’essere presa in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 143, e del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 43 e giurisprudenza ivi citata]. |
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55 |
La Corte è dunque competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle due prime questioni nella causa C‑646/23 e sulla prima questione nella causa C‑661/23
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Con le sue due prime questioni nella causa C‑646/23 e con la prima questione nella causa C‑661/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio, a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa, di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale in circostanze in cui, anzitutto, detta normativa non spiega le ragioni che giustificano l’introduzione delle sue disposizioni né menziona nessun interesse pubblico al quale queste ultime risponderebbero; inoltre, la stessa normativa non si applica ai pubblici ministeri militari dichiarati inidonei al servizio militare professionale, laddove queste due categorie di magistrati erano in precedenza soggette alle stesse norme, e incide di fatto su un solo giudice, rientrando nel contempo in una serie di misure, adottate nei confronti di tale giudice, aventi carattere sanzionatorio; e, infine, detto giudice non dispone di nessun mezzo di impugnazione per contestare il provvedimento di pensionamento anticipato d’ufficio di cui è in tal modo oggetto. |
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Per rispondere a tali questioni occorre ricordare che, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai soggetti dell’ordinamento il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione. |
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Il principio di tutela giurisdizionale effettiva cui fa riferimento tale articolo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. |
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Peraltro, nei casi in cui la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta mira ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU. Di conseguenza, la Corte deve garantire che l’interpretazione da essa fornita nelle presenti cause assicuri un livello di tutela che non violi quello garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [v., per analogia, sentenze del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 47 e 77; dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punti 64 e giurisprudenza ivi citata]. |
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In secondo luogo, come risulta da una giurisprudenza costante, per garantire che un organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione sia in grado di garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la salvaguardia dell’indipendenza di quest’ultimo è di primaria importanza, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 41, e del 7 settembre 2023, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, C‑216/21, EU:C:2023:628, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). |
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Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti che le persone traggono dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati dall’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario),C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 48 e 63, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. |
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La Corte ha dichiarato pertanto che dette garanzie presuppongono l’esistenza di norme, relative, in particolare, alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le parti in causa possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 66, e del 13 gennaio 2022, Minister Sprawiedliwości, C‑55/20, EU:C:2022:6, punto 65 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Inoltre, come risulta da giurisprudenza costante, l’indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, quale l’inamovibilità [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 64, e del 13 gennaio 2022, Minister Sprawiedliwości, C‑55/20, EU:C:2022:6, punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. |
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64 |
Il principio di inamovibilità, del quale la Corte ha sottolineato più volte l’importanza capitale, esige segnatamente che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni fintantoché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il collocamento a riposo o fino alla scadenza del loro mandato, quando quest’ultimo ha una durata determinata. Pur non essendo assoluto questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In tal senso, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a continuare a svolgere le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 76; del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 113, e del 17 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 43 e giurisprudenza ivi citata]. |
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65 |
La garanzia di inamovibilità dei membri di un organo giurisdizionale esige che i casi di rimozione dei membri di tale organo siano determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2024, NADA e a., C‑155/22, EU:C:2024:384, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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In terzo luogo, in base alla giurisprudenza uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare un passo indietro nella tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. Gli Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 63 e 64, nonché del 7 settembre 2023, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, C‑216/21, EU:C:2023:628, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). |
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In tale contesto la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali rientranti nell’organizzazione della giustizia tali da costituire una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). |
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Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che disciplina la posizione di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale, ha subito diverse modifiche successive. |
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In un primo momento, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della legge sui tribunali militari, il giudice militare che si trovava in una situazione del genere poteva adire la KRS affinché quest’ultima proponesse al presidente della Repubblica di Polonia la sua nomina a una funzione equivalente in un organo giurisdizionale ordinario; detto presidente disponeva allora di un potere discrezionale per procedere a una siffatta nomina. |
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In un secondo momento, il legislatore polacco ha introdotto, nell’articolo 233 della legge sulla difesa della patria, entrata in vigore il 23 marzo 2022, la norma secondo la quale il giudice o il procuratore militare esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale continuava ipso iure a occupare la carica che ricopriva. |
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In un terzo momento, tale norma sul mantenimento in servizio è stata soppressa, per i giudici militari, dalla modifica apportata dall’articolo 10 della legge di modifica a detto articolo 233 della legge sulla difesa della patria. Dalle spiegazioni fornite dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte risulta che la modifica in questione ha comportato il ritorno alla normativa che vigeva anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla difesa della patria cosicché, in linea di principio, i giudici militari esonerati dagli obblighi del loro servizio militare professionale possono chiedere nuovamente di essere nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, su proposta della KRS, a una funzione equivalente presso un organo giurisdizionale ordinario sulla base dell’articolo 35, paragrafo 4, della legge sui tribunali militari. Tuttavia, in forza dell’articolo 13 della legge di modifica si fa eccezione a tale principio per i giudici militari che siano stati esonerati dagli obblighi del loro servizio militare professionale prima della data di entrata in vigore di detta legge, vale a dire il 15 novembre 2023, ma che abbiano continuato a occupare la loro carica di giudice militare, conformemente all’articolo 233 della legge sulla difesa della patria. In applicazione di tale articolo 13, i giudici interessati sono collocati a riposo d’ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica. |
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Spetta al giudice del rinvio valutare se tale normativa nazionale che ha istituito, nelle circostanze ricordate nel punto precedente, una misura di collocamento a riposo anticipato dei giudici militari esonerati dagli obblighi del loro servizio militare professionale violi i requisiti derivanti dal principio di indipendenza dei giudici, quale risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo a sua disposizione, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 17 ottobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
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In primo luogo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni del governo polacco risulta che non si può trovare nessun motivo, in particolare nei lavori preparatori della legge di modifica, per giustificare la normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio, al 15 novembre 2023, dei giudici militari che, pur essendo stati esonerati dagli obblighi del loro servizio militare professionale, abbiano continuato a svolgere le loro funzioni di giudice militare. Risulta inoltre che tale legge si applica ai soli giudici militari e non ai pubblici ministeri militari, mentre queste due categorie di magistrati erano in precedenza soggette alle stesse norme sul mantenimento in attività dopo essere state esonerate dagli obblighi del loro servizio militare professionale. Da ciò discende altresì che tale disparità di trattamento non è stata giustificata, dal legislatore polacco, alla luce dell’esistenza di una differenza di situazione oggettiva tra queste due categorie di magistrati, in relazione all’oggetto di detta normativa. In tali circostanze, e salvo le verifiche spettanti al giudice nazionale, risulta che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale viola la condizione, ricordata nel punto 64 della presente sentenza, secondo cui le eccezioni al principio di inamovibilità dei giudici devono essere giustificate da motivi legittimi e imperativi. |
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In secondo luogo, secondo le informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale e confermate dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, da un lato, la legge di modifica è il risultato di un emendamento parlamentare e nessunissimo nesso può essere stabilito tra tale modifica, riguardante i tribunali militari, e l’oggetto dell’iniziale progetto di legge. Dall’altro lato, l’articolo 13 di tale legge, di fatto, sarebbe stato applicabile solo al giudice P.R. Infatti, solo quest’ultimo si sarebbe trovato nella posizione di un giudice militare che, alla data del 15 novembre 2023, continuava a svolgere le sue funzioni presso un tribunale militare dopo essere stato esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale. Orbene, in tale ipotesi detta normativa, pur rivestendo la forma di una disposizione di portata generale, va considerata, di fatto, un provvedimento individuale. |
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A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, conformemente alla sua giurisprudenza costante, ha sottolineato, in particolare nei punti 59 e da 115 a 117 della sentenza del 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria (CE:ECHR:2016:0623JUD002026112), in sostanza, che un’ingerenza nell’esercizio di un diritto dev’essere fondata, in linea di principio, su un atto di applicazione generale. |
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In terzo luogo, sia dalle domande di pronuncia pregiudiziale sia dalle osservazioni scritte del governo polacco risulta che la misura di collocamento a riposo anticipato del giudice P.R. è stata adottata a causa non già dell’inidoneità di tale giudice a esercitare le sue funzioni, a seguito di un’incapacità o di una grave mancanza ai suoi doveri, bensì delle critiche espresse pubblicamente da detto giudice sulla riforma della giustizia in Polonia. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’evoluzione della carriera e dello status di questo stesso giudice, sintetizzata nei punti da 22 a 26 della presente sentenza, tendono del resto a confermare l’esistenza di un nesso di causalità tra, da un lato, l’esercizio, da parte di quest’ultimo, della sua libertà di espressione su questioni relative alle riforme del sistema giudiziario polacco e, dall’altro, la misura di collocamento a riposo anticipato di cui è stato oggetto in applicazione dell’articolo 13 della legge di modifica. Pertanto, salvo le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tale misura sembra rientrare in una serie di misure, adottate nei confronti di tale giudice, aventi carattere sanzionatorio. |
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In quarto luogo, dalle informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che, mentre l’articolo 73, paragrafi 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari prevede che un ricorso possa essere proposto avverso la decisione che pone d’ufficio a riposo anticipato un giudice a causa della sua inidoneità a svolgere le sue funzioni, la legge di modifica non ha previsto nessun mezzo di ricorso per il magistrato che sia oggetto di un provvedimento di collocamento a riposo anticipato in applicazione dell’articolo 13 di tale legge, giustificato non dalla sua inidoneità all’esercizio delle funzioni di giudice, bensì dalla sua inidoneità al servizio militare professionale. Salvo le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tale valutazione non sembra contraddetta dalla circostanza che il giudice P.R. abbia potuto esercitare un’azione dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro-città) al fine di far accertare l’esistenza del suo rapporto di lavoro. Infatti, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, in risposta alla domanda di informazioni rivoltagli dalla Corte, il giudice del rinvio ha precisato che una decisione che accerti la mancata cessazione del rapporto di lavoro del giudice P.R. avrebbe una portata limitata, in quanto non comporterebbe né l’annullamento retroattivo degli effetti già prodotti dal provvedimento di collocamento a riposo anticipato in applicazione dell’articolo 13 della legge di modifica, né la reintegrazione di tale giudice nelle sue funzioni giurisdizionali presso il tribunale in cui esercitava le medesime. |
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Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che i magistrati hanno diritto a una tutela contro l’arbitrio e che solo il controllo di legittimità di una decisione di revoca, da parte di un organo giudiziario indipendente, è in grado di rendere effettivo tale diritto (v., in tal senso, Corte EDU, 24 ottobre 2023, Pająk e altri c. Polonia, CE:ECHR:2023:1024JUD002522618, § 194 e giurisprudenza ivi citata). |
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In quinto luogo, sopprimendo il diritto del giudice militare, esonerato dagli obblighi del suo servizio militare professionale, di continuare a svolgere le sue funzioni presso il tribunale militare in cui era stato nominato e imponendo il collocamento a riposo anticipato, alla data del 15 novembre 2023, del giudice militare che era stato così prorogato nelle sue funzioni in forza di legge, le disposizioni degli articoli 10 e 13 della legge di modifica, salvo le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sono tali da comportare un passo indietro della normativa polacca in materia di organizzazione della giustizia, in violazione del principio di non regressione ricordato nei punti 66 e 67 della presente sentenza. |
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80 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle due prime questioni nella causa C‑646/23 e alla prima questione nella causa C‑661/23 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio, a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa, di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale in circostanze in cui, anzitutto, detta normativa non spiega le ragioni che giustificano l’introduzione delle sue disposizioni né menziona nessun interesse pubblico al quale queste ultime risponderebbero; inoltre, la stessa normativa non si applica ai pubblici ministeri militari dichiarati inidonei al servizio militare professionale, laddove queste due categorie di magistrati erano in precedenza soggette alle stesse norme, e incide di fatto su un solo giudice, rientrando nel contempo in una serie di misure, adottate nei confronti di tale giudice, aventi carattere sanzionatorio; e, infine, detto giudice non dispone di nessun mezzo di impugnazione per contestare il provvedimento di pensionamento anticipato d’ufficio di cui è in tal modo oggetto. |
Sulla seconda questione nella causa C‑661/23 e sulla quarta questione nella causa C‑646/23
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Con la sua seconda questione nella causa C‑661/23 e con la sua quarta questione nella causa C‑646/23 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi impongono a un giudice nazionale e a qualsiasi altra autorità dello Stato membro interessato di disapplicare una normativa nazionale, che imponga il collocamento a riposo anticipato di un giudice, quando tale normativa sia stata adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e se ne derivi che il giudice collocato a riposo in applicazione di detta normativa debba essere reintegrato nelle sue funzioni. |
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Per rispondere a tali questioni occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, posto che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 157 e 158, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Detto principio impone dunque, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24; del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 89 e giurisprudenza ivi citata]. |
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84 |
Orbene, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, non accompagnato da nessuna condizione, in particolare per quanto concerne l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, godono di una siffatta efficacia diretta che comporta la disapplicazione di qualsiasi disposizione, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 90 e giurisprudenza ivi citata]. |
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La Corte, nel contesto di un provvedimento di sospensione di un giudice dalle funzioni, adottato da un organo disciplinare in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ha dichiarato che il giudice nazionale, al fine di soddisfare, in particolare, gli obblighi ricordati nei punti da 82 a 84 della presente sentenza, deve disapplicare tale misura quando ciò è indispensabile alla luce della situazione processuale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 65 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Quest’interpretazione si applica anche nel contesto, paragonabile, dei procedimenti principali, contrassegnato dall’adozione di una normativa che impone il collocamento a riposo anticipato di un giudice in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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87 |
Poiché il giudizio finale sui fatti nonché l’applicazione e interpretazione del diritto nazionale, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà determinare le conseguenze concrete derivanti, nei procedimenti principali, dal principio ricordato nel punto precedente. Tuttavia, come ricordato nel punto 72 della presente sentenza, la Corte può fornire a tale giudice, sulla base degli elementi del fascicolo di cui dispone, gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che potrebbero essergli utili a tal fine. |
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88 |
A tal riguardo, dalla risposta alle due prime questioni nella causa C‑646/23 e alla prima questione nella causa C‑661/23 risulta che il primato nonché l’efficacia diretta dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implicano che il giudice del rinvio disapplichi una normativa nazionale che, in violazione di detta disposizione, impone il collocamento a riposo anticipato del giudice unico che lo compone. Tale organo giurisdizionale deve altresì poter proseguire, nella stessa composizione, l’esame dei procedimenti di cui era investito alla data del collocamento a riposo di tale giudice, che deve pertanto essere reintegrato nelle sue funzioni; gli organi giudiziari competenti in materia di determinazione e modifica dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale sono tenuti a garantire tale reintegrazione [v., per analogia, sentenze del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 72, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 95 e giurisprudenza ivi citata]. |
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89 |
Occorre pertanto rispondere alla seconda questione nella causa C‑661/23 e alla quarta questione nella causa C‑646/23 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un giudice nazionale e a qualsiasi altra autorità dello Stato membro interessato di disapplicare una normativa nazionale che imponga il collocamento a riposo anticipato di un giudice, quando tale normativa sia stata adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il che implica che il giudice collocato a riposo in applicazione di detta normativa dev’essere reintegrato nelle sue funzioni. Gli organi giudiziari competenti in materia di determinazione e modifica della composizione dei collegi giudicanti sono tenuti a garantire tale reintegrazione. |
Sulle terze questioni nelle cause C‑646/23 e C‑661/23
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90 |
Con le sue terze questioni nelle cause C‑646/23 e C‑661/23 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, che decide di sospendere il procedimento e di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, è legittimato a sospendere provvisoriamente l’applicazione di una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio del giudice unico che lo compone, e ciò fino alla pronuncia della sua decisione adottata a seguito della risposta della Corte, anche qualora, in forza del diritto nazionale, esso non abbia il potere di disporre una siffatta sospensione. Il giudice del rinvio chiede altresì se, eventualmente, una siffatta sospensione implichi che detto giudice debba essere autorizzato a proseguire l’esame delle altre cause di cui era investito alla data di entrata in vigore del provvedimento di collocamento a riposo anticipato d’ufficio di cui è stato oggetto. |
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91 |
Conformemente a una giurisprudenza costante, la piena efficacia del diritto dell’Unione esige che il giudice investito di una controversia disciplinata da tale diritto possa concedere i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena efficacia della futura decisione giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in base a tale ordinamento. Infatti, se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della risposta della Corte alla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino alla pronuncia della sua decisione a seguito della risposta della Corte, l’efficacia pratica del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE ne risulterebbe ridotta. L’efficacia di tale sistema sarebbe parimenti compromessa qualora l’autorità di cui sono dotati tali provvedimenti provvisori potesse essere ignorata, in particolare, da un’autorità pubblica appartenente allo Stato membro nel quale tali provvedimenti sono stati adottati [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 142 e giurisprudenza ivi citata]. |
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La Corte ha inoltre precisato che, se del caso, il giudice nazionale deve disapplicare le norme di diritto interno che ostino a tale potere di concedere provvedimenti provvisori (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 21, e ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2021:149, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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Ne consegue che il giudice del rinvio deve poter sospendere l’applicazione delle disposizioni della legge di modifica che hanno l’effetto di imporgli d’ufficio un provvedimento di collocamento a riposo, fino a quando esso non abbia statuito sulle controversie penali di cui ai procedimenti principali a seguito della risposta della Corte. Detta sospensione provvisoria dell’applicazione di tale normativa e, pertanto, del provvedimento di collocamento a riposo anticipato del giudice unico che compone tale organo giudicante implica altresì che quest’ultimo non può essere privato delle altre cause di cui era investito alla data di entrata in vigore di tale misura per motivi connessi all’applicazione di quest’ultima, cosicché esso deve poter proseguire l’esame di tali cause, quantomeno durante il periodo coperto da detta sospensione provvisoria. |
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Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle terze questioni nelle cause C‑646/23 e C‑661/23 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, che decide di sospendere il procedimento e di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, è legittimato a sospendere provvisoriamente l’applicazione di una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio del giudice unico che lo compone, e ciò fino alla pronuncia della sua decisione adottata a seguito della risposta della Corte, anche qualora, in forza del diritto nazionale, esso non abbia il potere di disporre una siffatta sospensione. Detta sospensione provvisoria implica che il giudice oggetto del provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio deve poter proseguire l’esame delle altre cause di cui era investito alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.
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