ECLI:EU:C:2026:3•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026.#YM.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo.#Causa C-641/23.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026.#YM.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo.#Causa C-641/23.
ECLI:EU:C:2026:3Eu Chamb 05 C15 gen 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 gennaio 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 7, paragrafi 3 e 4 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Articolo 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo»
Nella causa C‑641/23 [Dubers] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 26 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2023, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso contro
YM,
con l’intervento di:
Openbaar Ministerie,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per YM, da S.J. Linck e R. Malewicz, advocaten; |
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per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e A.L. Wagenaar, officiers van justitie; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e P.P. Huurnink, in qualità di agenti; |
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– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da H. Leupold, F. van Schaik, J. Vondung e F. Wilman, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punto 1, e dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (Tribunale regionale di Jelenia Góra, terza sezione penale, Polonia) nei confronti di YM, un cittadino polacco, ai fini dell’esercizio di un’azione penale. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584/GAI
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3 |
Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 enuncia quanto segue: «Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». |
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4 |
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue: «1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». |
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5 |
L’articolo 2, paragrafi 2 e 4, di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», è formulato nel seguente modo: «2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
(…) 4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso». |
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6 |
Tale decisione quadro enuncia, all’articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo e, agli articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa di quest’ultimo. |
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7 |
L’articolo 4, punti 1 e 6, di tale decisione quadro 2002/584 stabilisce i seguenti motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo: «L’autorità giudiziaria d’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(…)
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8 |
L’articolo 5 di tale decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», così dispone: «L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni: (…)
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Decisione quadro 2008/909/GAI
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9 |
I considerando 9 e 12 della decisione quadro 2008/909 sono del seguente tenore:
(…)
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L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena». |
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11 |
Gli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro prevedono i criteri e la procedura applicabili alla trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro. |
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12 |
L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Doppia incriminabilità», ai paragrafi 1, 3 e 4 prevede quanto segue: «1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena irrogata:
(…) 3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. 4. Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena»: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9». |
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14 |
L’articolo 9 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», al paragrafo 1, lettera d), dispone quanto segue: «1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi: (…)
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15 |
L’articolo 25 della medesima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo», è così formulato: «Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione». |
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16 |
Con dichiarazione del 20 settembre 2012 notificata al segretariato generale del Consiglio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato che non avrebbe applicato l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione quadro. |
Diritto dei Paesi Bassi
Normativa relativa al mandato d’arresto europeo
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17 |
La Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) (legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, no 195), volta a recepire nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OLW»), all’articolo 6, dispone quanto segue: «1. La consegna di un cittadino dei Paesi Bassi può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta contro di lui e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a [una pena o a una misura di sicurezza privative] della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro emittente per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi. (…) 3. Il paragrafo 1 si applica anche ad un cittadino straniero che, nel corso dell’audizione da parte del rechtbank [Tribunale, Paesi Bassi], dimostri di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 8, parte iniziale e lettere da a) a e) nonché lettera l), della [Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000, (Stb. 2000, no 495),] sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi per i fatti all’origine del mandato di arresto europeo e sempre che si possa presumere che questi non perderà il suo diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegna. Gli eventuali documenti giustificativi devono essere depositati in tempo utile prima dell’audizione da parte del rechtbank [(tribunale)]». |
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18 |
L’articolo 7 dell’OLW così prevede: «1. «La consegna può essere concessa ai fini:
(…)». |
Legislazione relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle pene
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19 |
La Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione), del 12 luglio 2012 (Stb. 2012, no 333), volta a recepire nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2008/909, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «WETS»), all’articolo 1:1, dispone quanto segue: «Ai fini della presente legge e delle disposizioni basate su di essa, si intende per:
(…)». |
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20 |
Ai sensi dell’articolo 2:11 della WETS: «1. Il nostro Ministro trasmette la decisione giudiziaria e il certificato all’advocaat-generaal bij het ressortsparket (avvocato generale della procura presso la Corte d’appello), a meno che egli ritenga a priori che sussistano motivi per rifiutare il riconoscimento di tale decisione giudiziaria. 2. L’avvocato generale presenta immediatamente la decisione giudiziaria e il certificato alla sezione specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi] di cui all’articolo 67 della Wet op de rechterlijke organisatie (legge sull’ordinamento giudiziario), del 18 aprile 1827 (Stb. 1827, no 20)]. Egli deposita dinanzi ad essa le sue eventuali osservazioni sui documenti summenzionati entro quattordici giorni dalla data in cui le ha presentato i documenti. 3. La sezione specializzata della Corte d’appello valuta:
(…) 7. Entro un termine di sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la decisione giudiziaria e il certificato, la sezione specializzata della Corte d’appello trasmette al nostro Ministro la valutazione scritta e motivata da essa effettuata ai sensi del paragrafo 3». |
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21 |
L’articolo 2:12 della WETS è formulato come segue: «1. Il nostro Ministro decide in merito al riconoscimento della decisione giudiziaria tenendo conto della valutazione della sezione specializzata della Corte d’appello. (…)». |
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22 |
L’articolo 2:13 di tale legge così dispone: «1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato quando: (…)
(…)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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23 |
Il Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (Tribunale regionale di Jelenia Góra, terza sezione penale) ha emesso due mandati d’arresto europei nei confronti di YM ai fini dell’esercizio di un’azione penale, uno il 9 novembre 2020 e l’altro il 9 maggio 2023. |
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24 |
Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tali due mandati d’arresto europei in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione. |
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25 |
Tale giudice precisa, tuttavia, che il suo rinvio pregiudiziale riguarda solo il secondo di detti mandati. Quest’ultimo è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona interessata per un solo fatto, e precisamente il mancato rispetto del suo obbligo alimentare nei confronti di suo figlio minorenne, conformemente alle decisioni pronunciate dai giudici polacchi. |
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26 |
L’autorità giudiziaria di emissione non ha qualificato tale fatto come un reato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, idoneo a dar luogo alla consegna della persona interessata indipendentemente dalla doppia incriminabilità. A tale riguardo, sebbene il giudice del rinvio abbia constatato che tale fatto non costituiva reato secondo il diritto dei Paesi Bassi, esso prende in considerazione la possibilità di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa fondato su tale constatazione, che è previsto all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro. |
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27 |
Infatti, detto giudice ritiene che, poiché la persona interessata, di nazionalità polacca, ha soggiornato legalmente e ininterrottamente nei Paesi Bassi da più di cinque anni, si debba considerare che tale persona sia un «residente» del Regno dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. |
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28 |
Inoltre, lo stesso giudice del rinvio constata che la persona interessata ha stretti legami con il Regno dei Paesi Bassi, ragion per cui l’esecuzione in tale Stato membro della pena o della misura di sicurezza privative della libertà eventualmente irrogate in Polonia a seguito della consegna contribuirebbe ad accrescere le sue opportunità di reinserimento sociale. Il giudice del rinvio rileva, a questo proposito, che tale persona risiede nei Paesi Bassi da circa dodici anni, ha beneficiato in questi ultimi anni di redditi sostanziali, parla bene il neerlandese e, sebbene sia attualmente disoccupata, ha intenzione di seguire un corso di istruttore di fitness. |
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29 |
Mentre, nell’ambito della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva inizialmente sottoposto tre questioni pregiudiziali, esso ha adottato, il 13 febbraio 2024, una decisione di ritiro della prima e della seconda questione, depositata presso la Corte il 26 febbraio 2024. Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decisione di ritiro parziale fa seguito al deposito, il 21 dicembre 2023, da parte del governo dei Paesi Bassi, del progetto di legge della «Wet herimplementatie Europees strafrecht» (legge di nuova trasposizione del diritto penale dell’Unione), la cui adozione consentirebbe di risolvere i problemi di recepimento della decisione quadro 2002/584 che costituivano l’oggetto delle prime due questioni. |
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30 |
Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, che è ormai l’unica alla quale la Corte è invitata a rispondere, il giudice del rinvio espone che essa riguarda la fattispecie in cui un mandato d’arresto europeo è emesso per un fatto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 e che non costituisce reato secondo la legge dello Stato membro di esecuzione. Come indicato al punto 26 della presente sentenza, nella misura in cui quest’ultimo giudice prende in considerazione la possibilità di non far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, esso menziona la facoltà offerta dall’articolo 5, punto 3, di detta decisione quadro che gli consentirebbe di subordinare la consegna della persona interessata alla condizione che ella sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente. |
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31 |
A tale proposito, detto giudice precisa che, in forza della normativa dei Paesi Bassi applicabile alla data della decisione di rinvio, il riconoscimento di una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi è automaticamente rifiutato nel caso in cui il fatto per il quale è stata irrogata la pena o la misura di sicurezza privative della libertà non costituirebbe reato secondo il diritto dei Paesi Bassi se fosse commesso nel territorio di tale Stato. |
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32 |
Di conseguenza, qualora un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale per fatti non punibili secondo il diritto dei Paesi Bassi e tale mandato d’arresto sia eseguito subordinando la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, detta persona non potrebbe, nonostante quanto previsto da tale disposizione, scontare nei Paesi Bassi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente irrogate nello Stato membro emittente. |
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33 |
Orbene, il giudice del rinvio ritiene che siffatta situazione sia contraria al diritto dell’Unione. Esso considera, a tale riguardo, che, nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 prevede un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della condanna, gli Stati membri sarebbero tenuti, nell’ambito del recepimento di tale disposizione nel loro ordinamento giuridico, a concedere un margine di discrezionalità alle autorità competenti, senza conferire a tale motivo di rifiuto carattere obbligatorio. Tale giudice aggiunge che detto motivo di rifiuto dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, conformemente all’obiettivo di agevolare il reinserimento sociale della persona interessata, quale perseguito da detta decisione quadro. |
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34 |
Peraltro, nell’ipotesi dell’attuazione di una garanzia di rinvio per un fatto che non sia punibile secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, detto giudice nutre dubbi sulla compatibilità di un siffatto margine di discrezionalità con il diritto dell’Unione. Infatti, in una situazione del genere, l’impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà nel territorio del Regno dei Paesi Bassi sembra in contrasto con l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909. |
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35 |
A tale proposito, il medesimo giudice ritiene che, ai sensi di tale articolo 25, le disposizioni della decisione quadro 2002/584 prevalgano su quelle della decisione quadro 2008/909. Inoltre, dal punto 41 della sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo –Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191), risulterebbe che l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 consente, in situazioni specifiche, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere che una pena inflitta nello Stato membro di emissione debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. |
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36 |
In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rinunciato a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa fondato sulla doppia incriminabilità, quale previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, ma abbia subordinato la consegna della persona in questione a una garanzia di rinvio per accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona interessata, conformemente all’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro, il diritto dell’Unione osti a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione rifiuti successivamente il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate nello Stato membro emittente invocando il motivo di rifiuto fondato sulla doppia incriminabilità, quale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909. |
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37 |
Secondo detto giudice, in un tale caso di specie, il rifiuto di esecuzione della pena o della misura privative della libertà irrogate nello Stato membro di emissione contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, vale a dire accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata, e priverebbe tale disposizione di qualsiasi effetto utile. |
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38 |
Inoltre, detto giudice precisa che la risposta a tale questione influenzerà la sua decisione di consegnare o no la persona interessata alle autorità dello Stato membro emittente. In particolare, nell’ipotesi in cui la Corte concludesse che il diritto dell’Unione non osta all’applicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi, tale giudice afferma che esso potrebbe riconsiderare la sua intenzione di consegnare la suddetta persona alle autorità polacche previa garanzia di rinvio. In tal caso, infatti, non sarebbe garantito che detta persona possa scontare nei Paesi Bassi, al fine di accrescere le sue opportunità di reinserimento sociale, la pena o la misura privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti in Polonia. |
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39 |
Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede se, nella fase di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, il riconoscimento e l’esecuzione nei Paesi Bassi della pena o misura privative della libertà eventualmente irrogate in Polonia possano essere impediti dall’assenza di punibilità del fatto ai sensi del diritto dei Paesi Bassi. |
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40 |
Nella sua decisione di ritiro parziale, citata al punto 29 della presente sentenza, tale giudice espone in modo più preciso le ragioni per cui esso ritiene che una modifica della normativa dei Paesi Bassi che rende facoltativo il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della pena di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 non eliminerebbe il problema che è alla base della terza questione pregiudiziale. |
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41 |
Infatti, secondo tale giudice, anche in una situazione del genere, il Ministro manterrebbe il potere di rifiutare a priori il riconoscimento di una condanna proveniente da autorità dello Stato membro emittente, e quindi il rinvio nei Paesi Bassi della persona di cui trattasi, a causa della non punibilità del fatto secondo il diritto dei Paesi Bassi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2:11, paragrafo 1 e dall’articolo 2:13, paragrafo 1, lettera f), della WETS. Inoltre, anche supponendo che il Ministro non eserciti tale potere, lo stesso giudice indica che la sezione specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden) disporrebbe sempre della facoltà di rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e, quindi, il rinvio nei Paesi Bassi della persona interessata, in ragione della non punibilità del fatto secondo il diritto dei Paesi Bassi, precisando al contempo che, ai sensi dell’articolo 2:12, paragrafo 1, della WETS, il Ministro sarebbe vincolato da un siffatto rifiuto. |
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42 |
In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 9, paragrafo 1, [lettera d)], della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con l’articolo 25 della stessa decisione nonché con l’articolo 4, punto 1, e con l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], osti a che uno Stato membro che ha dato applicazione all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909] trasponga la prima disposizione in modo tale che, dopo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha autorizzato [la] consegna [della persona di cui trattasi] allo Stato membro emittente per l’esercizio dell’azione penale [subordinando tale consegna a] una garanzia di rinvio per un fatto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro [2002/584], che non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, ma riguardo al quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si è esplicitamente astenuta dal rifiutare la consegna per detto motivo, autorità diverse dello Stato membro dell’esecuzione (quale Stato di esecuzione) debbano o possano successivamente rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della pena e della misura privativa della libertà inflitta nello Stato membro emittente per quel fatto a causa della non perseguibilità secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione (quale Stato di esecuzione) e debbano o possano dunque rifiutare di far valere la garanzia di rinvio». |
Sulla questione pregiudiziale
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43 |
In via preliminare, occorre osservare che, tra le varie disposizioni del diritto dell’Unione citate nella questione sollevata, il giudice del rinvio evoca l’ipotesi di uno Stato membro che ha applicato l’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909. Conformemente a tale disposizione, ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione di tale decisione quadro o successivamente, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1 di tale articolo, il quale prevede che i reati ivi menzionati diano luogo al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena irrogata ai sensi di detta decisione quadro senza verifica della doppia incriminabilità. |
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44 |
Tuttavia, nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, quali menzionate al punto 25 della presente sentenza, risulta che il mandato d’arresto europeo di cui si tratta nel procedimento principale è stato emesso nei confronti della persona interessata ai fini dell’esercizio di un’azione penale riguardante l’inosservanza, da parte di quest’ultima, del suo obbligo alimentare nei confronti del figlio minore. Pertanto, è giocoforza constatare che il reato oggetto di detto mandato d’arresto europeo non figura tra i reati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, cosicché il fatto che, come risulta dal punto 16 della presente sentenza, con una dichiarazione del 20 settembre 2012 notificata al segretariato generale del Consiglio conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, il Regno dei Paesi Bassi abbia indicato che non avrebbe applicato l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non incide sulla soluzione da fornire al procedimento principale. |
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45 |
Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che esse riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale Stato membro abbia precedentemente deciso di eseguire il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna,
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46 |
A tale riguardo, tenuto conto delle spiegazioni fornite da tale giudice per quanto riguarda la normativa dei Paesi Bassi applicabile al procedimento principale, riassunte ai punti 31 e 32 della presente sentenza, occorre valutare, in un primo momento, se il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della pena, quale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, possa essere recepito nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, in modo da obbligare l’autorità competente dello Stato di esecuzione a rifiutare automaticamente il riconoscimento di qualsiasi sentenza di condanna per fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto nazionale di tale Stato. In funzione di tale valutazione, si dovrebbe esaminare, in un secondo tempo, l’eventuale margine di discrezionalità di cui dispone quest’ultima autorità nell’applicazione di tale motivo di rifiuto a un caso individuale, a seguito della consegna della persona interessata, subordinata a una garanzia di rinvio, conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. |
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47 |
Al fine di rispondere a tale questione, occorre sottolineare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 30 ottobre 2025, Tomann, C‑134/24, EU:C:2025:839, punto 55 e giurisprudenza citata). |
Sulla possibilità di recepire l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 in modo da stabilire un motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione obbligatorio fondato sulla condizione della doppia incriminabilità
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48 |
Per quanto riguarda, innanzitutto, l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, quest’ultimo prevede che, «[p]er quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati [all’articolo 7,] paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso». |
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Dal canto suo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro, prevede, segnatamente, che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della medesima decisione quadro. |
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50 |
Dalla formulazione di queste due disposizioni, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», risulta quindi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se occorra o meno rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena per i motivi di cui a tale articolo 9 [v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 43]. |
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51 |
Di conseguenza, quando optano per il recepimento di uno o più dei motivi di non esecuzione facoltativa previsti da detto articolo 9, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione siano tenute a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena che rientri formalmente nell’ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie. [v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 44]. |
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52 |
Occorre poi rilevare che tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909. |
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A tale proposito, si deve ricordare che il principio del reciproco riconoscimento implica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che, in linea di principio, l’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosca una sentenza trasmessa e adotti immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena (sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza, C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 42). |
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Ne deriva che la condizione della doppia incriminabilità costituisce un’eccezione alla regola del principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena. Il campo d’applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, derivante dall’assenza di doppia incriminabilità, definito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione quadro, deve essere interpretato quindi in maniera restrittiva, per limitare i casi di non riconoscimento e di non esecuzione (sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza, C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 46). |
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Orbene, poiché un margine di discrezionalità deve essere riservato all’autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente all’interpretazione accolta al punto 50 della presente sentenza, tale autorità, qualora i fatti di cui trattasi non costituiscano reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, deve poter decidere nondimeno, in taluni casi, di non far valere tale motivo di rifiuto, al fine di garantire il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena. |
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Infine, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, lo scopo di quest’ultima decisione è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena (sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza, C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 50). |
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L’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della medesima decisione quadro accolta al punto 50 della presente sentenza contribuisce proprio alla realizzazione di tale obiettivo, dal momento che, avvalendosi del suo margine di discrezionalità, l’autorità competente dello Stato di esecuzione potrebbe scegliere di non invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione fondato sulla condizione della doppia incriminabilità per il motivo che l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione contribuirebbe a favorire il reinserimento sociale della persona condannata. |
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58 |
Stando alle considerazioni esposte ai punti da 48 a 57 della presente sentenza, si deve ritenere che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’autorità competente di uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena irrogate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, senza riconoscere all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione un qualsivoglia margine di discrezionalità al riguardo. |
Sulla possibilità di far valere il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della pena, quale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 in seguito alla consegna della persona interessata, subordinata a una garanzia di rinvio conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584
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59 |
Vista l’interpretazione accolta al punto precedente, occorre esaminare, in un secondo momento, come indicato al punto 46 della presente sentenza, la questione se le disposizioni della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, l’articolo 4, punto 1, nonché l’articolo 5, punto 3, di quest’ultima, in combinato disposto con l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, ostino a che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione abbia la possibilità di rifiutare, in applicazione del motivo previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima decisione quadro, di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena qualora, in precedenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione del medesimo Stato membro, da un lato, abbia rinunciato a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, vertente sull’assenza di doppia incrimnabilità, e, dall’altro, abbia subordinato la consegna della persona interessata a una garanzia di rinvio, conformemente a tale articolo 5, punto 3. |
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60 |
A tale proposito, si deve ricordare, innanzitutto, che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza dell’4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 39 e giurisprudenza citata]. |
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61 |
Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri devono dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 40 e giurisprudenza citata]. |
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62 |
Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro lato, mentre l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di quest’ultimo è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 41 e giurisprudenza citata]. |
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63 |
Per quanto riguarda tali motivi, detta decisione quadro prevede, all’articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d’arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa di quest’ultimo. |
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64 |
Dal canto suo, l’articolo 5 di detta decisione quadro prevede le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari. Infatti, conformemente all’articolo 5, punto 3, della medesima decisione quadro se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, l’esecuzione del mandato d’arreesto europeo d aparte dell’autorità giudiziaria di esecuzione può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente. |
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65 |
Quanto all’incidenza di una tale garanzia di rinvio, nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna, sull’attuazione del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 9, punto 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco che impongono, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto. Quest’ultima decisione quadro rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 45 e giurisprudenza citata]. |
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66 |
Peraltro, come già dichiarato dalla Corte, nulla consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso prevedere due regimi giuridici distinti per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali, in funzione dell’esistenza o meno di un mandato d’arresto europeo [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 48]. |
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67 |
Dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima, risulta che tale decisione quadro si applica, mutatis mutandis, nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene, segnatamente quando, in virtù dell’articolo 5, punto 3, di quest’ultima decisione quadro, uno Stato membro abbia posto quale condizione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’azione penale nello Stato di emissione che la persona in questione sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nello Stato di emissione [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 49]. |
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68 |
Peraltro, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto, in tale articolo 5, punto 3, particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del cittadino o del residente dello Stato membro di esecuzione, consentendogli di scontare, nel territorio di quest’ultimo, la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che, a seguito della sua consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, siano eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione [v., in tal senso, sentenza dell’ 11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 48). |
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69 |
Pertanto, tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito, da un lato, dalla possibilità di subordinare a una garanzia la consegna della persona interessata ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, si deve ritenere che, qualora un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione intenda applicare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima decisione quadro, deve tener conto di dette norme [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 47]. |
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70 |
Allo stesso modo, dalla parte f) del modello di certificato di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909 si deduce che, nella fase del riconoscimento della sentenza di condanna nell’ambito di tale decisione quadro, l’autorità competente deve tener conto della garanzia di rinvio, in quanto tale certificato deve fare riferimento a detta garanzia qualora la consegna sia stata subordinata a quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 58]. |
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71 |
Inoltre, nell’ambito della decisione di attuare il meccanismo di consegna della persona interessata, subordinata a una garanzia di rinvio, quale previsto dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale persona, idonei a indicare se esistano, tra quest’ultima e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che ella è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che la persona ricercata intrattiene con lo Stato membro di esecuzione nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro [v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2023, PY (Cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione), C‑636/22, EU:C:2023:899, punti 42 e 43 e giurisprudenza citata]. |
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72 |
Di conseguenza, spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione valutare, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, se i legami della persona interessata con lo Stato membro di esecuzione siano sufficienti affinché l’obiettivo del reinserimento sociale perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 possa essere meglio raggiunto ove detta persona sconti in tale Stato membro la pena che potrebbe esserle inflitta [v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2023, PY (Cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione), C‑636/22, EU:C:2023:899, punto 39]. |
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73 |
Nell’ambito di tale valutazione, come rilevato dall’Avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, l’autorità giudiziaria di esecuzione è chiamata a bilanciare vari interessi, come quelli connessi al reinserimento sociale della persona interessata a seguito della sua eventuale condanna, alla necessità di evitare l’impunità di detta persona e all’assenza di doppia incriminabilità. Di conseguenza, se tale autorità decide di attuare il meccanismo di consegna subordinata a una garanzia di rinvio, quale previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, se ne deve dedurre che essa ritiene che gli interessi connessi a alla lotta contro l’impunità di tale persona e al suo reinserimento sociale prevalgano sulla constatazione secondo cui il fatto di cui trattasi non è punibile secondo il suo diritto nazionale. Orbene, l’adozione di una siffatta decisione implica necessariamente la presa in considerazione di tutte le disposizioni pertinenti al riguardo tanto di detta decisione quadro quanto della decisione quadro 2008/909. |
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74 |
Deriva da quanto precede e, in particolare, dalla logica inerente al meccanismo di consegna della persona interessata, subordinata a una garanzia di rinvio, previsto all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, che l’attuazione di tale meccanismo si basa, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, sull’impegno implicito dello Stato membro di esecuzione di eseguire, in linea di principio, la pena o la misura privative della libertà che sarà eventualmente irrogata nello Stato membro emittente a seguito di tale consegna. |
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75 |
Pertanto, al fine di garantire nel miglior modo possibile che tale impegno sia rispettato nonché seguito da effetto – e, di conseguenza, garantire, da un lato, il rispetto del principio della fiducia reciproca che, come risulta dal punto 65 della presente sentenza, è sotteso alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 nonché, dall’altro, il buon funzionamento dei sistemi di riconoscimento reciproco istituiti da queste ultime –, si deve ritenere che la facoltà per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di invocare il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 dovrebbe essere strettamente limitata in sede di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. |
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76 |
L’obiettivo perseguito da tale articolo 5, punto 3, nonché quelli perseguiti, più in generale, dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 militano anch’essi a favore dell’interpretazione esposta al punto precedente della presente sentenza. |
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77 |
A tale riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata, occorre rilevare che, nel caso in cui la facoltà offerta all’autorità competente dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena non sia strettamente limitata, la garanzia di rinvio che è stata richiesta nella fase della consegna di tale persona, in forza dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, rischierebbe di essere privata di effetto utile, cosicché detto obiettivo, che giustifica l’attivazione del meccanismo di consegna di detta persona, subordinata a tale garanzia di rinvio, potrebbe essere compromesso nella fase del riconoscimento, da parte di tale autorità, della sentenza di condanna. |
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78 |
Inoltre, come la Corte ha già dichiarato, l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Del resto, un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione europea in generale [sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 51 e giurisprudenza citata]. |
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79 |
Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, un siffatto approccio rafforza la necessità di interpretare restrittivamente il motivo di rifiuto menzionato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 qualora il meccanismo di consegna della persona interessata, subordinata a una garanzia di rinvio, sia attuato conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. |
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80 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo consistente nell’evitare l’impunità della persona interessata, occorre ricordare, a tale riguardo, che, come rilevato al punto 60 della presente sentenza, la decisione quadro 2002/584 è diretta ad instaurare un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale. Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti [sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 47 e giurisprudenza citata]. |
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81 |
Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, in caso di esecuzione di pene a seguito di un mandato d’arresto europeo e fatta salva la decisione quadro 2002/584, le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, in modo da evitare l’impunità della persona in questione. Ne consegue, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, che, nel caso dell’esecuzione di una pena a seguito della consegna di tale persona, subordinata a una garanzia di rinvio, attuata conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, l’adeguata articolazione delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 deve, in ciascun caso, essere determinata tenendo conto non solo dell’obiettivo diretto a facilitare il reinserimento sociale di detta persona, ma anche dell’obiettivo di lotta contro l’impunità di quest’ultima. |
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82 |
Orbene, se l’autorità competente dello Stato di esecuzione potesse rimettere in discussione, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena, la garanzia di rinvio attuata conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, rivalutando le circostanze che sono già state valutate dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella fase dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, quest’ultima autorità potrebbe essere dissuasa dall’attivare il meccanismo di consegna della persona interessata, subordinata a detta garanzia di rinvio, quale previsto da tale disposizione, o addirittura dall’eseguire il mandato d’arresto europeo, il che sarebbe suscettibile di pregiudicare l’obiettivo della lotta contro l’impunità di tale persona. |
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83 |
Inoltre, il principio di riconoscimento reciproco, quale enunciato al punto 65 della presente sentenza, sul quale si fonda la decisione quadro 2008/909 implica, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima, che, in linea di principio, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, da un lato, è tenuta ad accogliere la domanda, intesa al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena o ad una misura privative della libertà personale irrogate in un altro Stato membro, la quale le è stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro e, dall’altro, può rifiutare di dare seguito a una tale domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 di detta decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 20). |
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Dalle considerazioni esposte ai punti da 60 a 83 della presente sentenza risulta quindi che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può far valere il motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, quale figura all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, in sede di attuazione della garanzia di rinvio prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, nella misura in cui il ricorso a tale motivo implicherebbe una nuova valutazione delle circostanze già prese in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai fini della sua decisione di subordinare la consegna della persona interessata a tale garanzia. |
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85 |
Tuttavia, come sostenuto, in sostanza, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea in udienza, la situazione è diversa qualora un mutamento di circostanze nella situazione giuridica o di fatto di tale persona, quale l’attenuazione o la scomparsa dei suoi legami con lo Stato membro di esecuzione, abbia come conseguenza che, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena ai sensi della decisione quadro 2008/909, non prevale più l’interesse a che la pena o la misura privative della libertà sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. |
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86 |
Infatti, nella fase del riconoscimento di tale sentenza ai sensi della decisione quadro 2008/909, occorre garantire che tale riconoscimento risponda ancora, in questa fase, all’obiettivo perseguito da tale decisione quadro di favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Infatti, qualora si verifichi un mutamento di circostanze che giustifichi il riesame della valutazione iniziale dell’autorità giudiziaria di esecuzione che ha indotto quest’ultima a far prevalere l’interesse connesso al reinserimento sociale della persona interessata su quello connesso all’assenza di doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può decidere, nella fase del riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione della pena, di far prevalere quest’ultimo interesse invocando il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della condanna, quale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della suddetta decisione quadro. |
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87 |
Pertanto, il riconoscimento della facoltà, delineata ai punti 85 e 86 della presente sentenza, dell’autorità competente dello Stato di esecuzione di invocare tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), qualora, in ragione di un mutamento di circostanze, l’attuazione della garanzia di rinvio inizialmente richiesta sulla base di circostanze diverse non sia più giustificata, consente di garantire al meglio il rispetto dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito dalla medesima decisione quadro, dal momento che, se tale disposizione non potesse in alcun caso essere fatta valere nell’ambito dell’attuazione della garanzia di rinvio, la persona interessata rischierebbe di essere automaticamente rinviata verso lo Stato membro di esecuzione, anche se la garanzia di rinvio avesse perso la sua ragion d’essere. In un’ipotesi del genere, l’esercizio della facoltà offerta da detta disposizione non pregiudica il meccanismo della consegna di tale persona, subordinata a una garanzia di rinvio, quale prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. |
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88 |
Inoltre, in tale ipotesi, neppure l’obiettivo della lotta contro l’impunità della persona in questione è compromesso, dal momento che, da un lato, la possibilità per l’autorità competente dello Stato di esecuzione di far valere l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 è disciplinata restrittivamente e, dall’altro, se del caso, tale persona sconterà la propria pena nello Stato membro emittente. |
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89 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, mentre,
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Sulle spese
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90 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, mentre, |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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