ECLI:EU:C:2025:991•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025.#Electrabel SA e a. contro Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni o inconfutabili o confutabili mediante altre presunzioni – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Applicazione di un tetto sui ricavi per un periodo anteriore a quello previsto da tale regolamento, in forza di una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento – Principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione.#Causa C-633/23.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025.#Electrabel SA e a. contro Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni o inconfutabili o confutabili mediante altre presunzioni – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Applicazione di un tetto sui ricavi per un periodo anteriore a quello previsto da tale regolamento, in forza di una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento – Principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione.#Causa C-633/23.
ECLI:EU:C:2025:991Eu Chamb 04 C18 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni o inconfutabili o confutabili mediante altre presunzioni – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Applicazione di un tetto sui ricavi per un periodo anteriore a quello previsto da tale regolamento, in forza di una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento – Principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione»
Nella causa C‑633/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 18 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2023, nel procedimento
Electrabel SA,
Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières ASBL,
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL,
Wind4Wallonia 2 SA,
Luminus SA,
EDF Belgium SA,
ActiVent Wallonie SCRL,
Eol’Wapi SA,
Lumiwind SC,
Luminus Wind Together SC
contro
Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG),
con l’intervento di:
État belge (Stato belga),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Condinanzi e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Electrabel SA, da X. Taton, avocat, e H. Vanhulle, advocaat; |
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per la Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières ASBL, la Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL e la Wind4Wallonia 2 SA, da D. Verhoeven, avocat; |
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– |
per la Luminus SA, la EDF Belgium SA, la ActiVent Wallonie SCRL, la Eol’Wapi SA, la Lumiwind SC e la Luminus Wind Together SC, da D. Verhoeven, avocat; |
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per la Commission de Régulation de l’Électricité e du Gaz (CREG), da G. Block, M. Vandersmissen e K. Wauters, advocaten; |
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per il governo belga, da P. Cottin, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da K. Decroix e B. Martel, advocaten; |
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per il governo ellenico, da K. Boskovits e C. Kokkosi, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da O. Beynet e T. Scharf, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 6 a 8 e 22 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, di tale regolamento, con l’articolo 6 TUE, con l’articolo 6 TFUE e con i principi della proporzionalità, del primato, dell’effettività e della leale cooperazione. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre ricorsi proposti, il primo, dalla Electrabel SA, il secondo, dalla Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières ASBL, dalla Organizatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL e dalla Wind4Wallonia 2 SA (in prosieguo, congiuntamente: la «FEBEG e a.»), e, il terzo, dalla Luminus SA, dalla EDF Belgium SA, dalla ActiVent Wallonie SCRL, dalla Eol’Wapi SA, dalla Lumiwind SC nonché dalla Luminus Wind Together SC (in prosieguo, congiuntamente: la «Luminus e a.») (in prosieguo, tutte insieme: le «ricorrenti nel procedimento principale») nei confronti della Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas, Belgio; in prosieguo: la «CREG») in merito alla legittimità della decisione adottata da quest’ultima il 28 febbraio 2023 riguardo al modello della dichiarazione che devono presentare i debitori del prelievo introdotto nel quadro del tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2023»). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato UE
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3 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE: «In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione [europea] e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione». |
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4 |
L’articolo 6 TUE così dispone: «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». |
Trattato FUE
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5 |
L’articolo 288, secondo comma, TFUE è così formulato: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». |
Regolamento 2022/1854
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6 |
I considerando 1, 5, 28, 30 e 37 del regolamento 2022/1854 enunciavano quanto segue:
(…)
(…)
(…)
(…)
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7 |
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», recitava: «Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, (…)». |
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8 |
L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», era così formulato: «Ai fini del presente regolamento, si applicano (…) le definizioni seguenti: (…)
(…)
(…)». |
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9 |
L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», stabiliva quanto segue: «1. I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 [euro] per MWh di energia elettrica prodotta. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato. 3. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l’elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata. 4. Gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo. 5. La Commissione [europea] fornisce orientamenti agli Stati membri per l’attuazione del presente articolo». |
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10 |
L’articolo 7 del regolamento 2022/1854, intitolato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», disponeva quanto segue: «1. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:
2. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali o pubbliche non adottate a norma dell’articolo 8. 3. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. (…) (…) 6. I produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l’applicazione dell’articolo 6, compresi dati riguardanti l’energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all’interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato». |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Misure nazionali di crisi»: «1. Gli Stati membri possono:
(…)
(…) 2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:
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12 |
L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», prevedeva quanto segue: «1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Fatto salvo l’obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell’articolo 10 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell’articolo 17, nonché fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti: (…)
(…)». |
Diritto belga
Legge sull’energia elettrica
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13 |
L’articolo 22 ter della loi relative à l’organisation du marché de l’électricité (legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica), del 29 aprile 1999 (Moniteur belge dell’11 maggio 1999, pag. 16264), nella versione risultante dalla loi modifiant la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité (legge che modifica la legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica e introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica), del 16 dicembre 2022 (Moniteur belge del 22 dicembre 2022, pag. 98819), applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica»), prevede quanto segue: «§1. Il presente articolo stabilisce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica mediante un prelievo a favore dello Stato sui ricavi eccedenti realizzati tra il 1o agosto 2022 e il 30 giugno 2023 dai debitori di cui al paragrafo 2. §2. Il prelievo si applica a:
In deroga al primo comma, il prelievo non si applica alle comunità energetiche civiche e alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità ad esse equivalenti contemplate dalla legislazione regionale, a condizione che i ricavi eccedenti siano distribuiti direttamente ai consumatori appartenenti a tali comunità. §3. Il prelievo applicato al debitore di cui al paragrafo 2 è pari al 100% dei ricavi eccedenti. I ricavi eccedenti sono costituiti dalla differenza positiva tra i ricavi di mercato e il tetto sui ricavi di mercato stabilito conformemente al paragrafo 4, calcolati per ogni operazione di vendita di energia elettrica in MWh fornita nel corso del periodo di cui al paragrafo 1 e per impianto di produzione di energia elettrica situato in Belgio rientrante in una delle tecnologie di cui all’articolo 7 [paragrafo 1] del regolamento [2022/1854], con una capacità installata minima di 1 MW. I ricavi eccedenti si presumono nulli se l’energia elettrica venduta sul mercato è stata prodotta da un impianto di produzione di energia elettrica che beneficia di un meccanismo di sostegno alla produzione nel quale i ricavi di mercato sono limitati dalla competente autorità. §4. Il tetto sui ricavi di mercato è di EUR 130 per MWh di energia elettrica. (…) §5. I ricavi di mercato sono i redditi realizzati, per ciascuna operazione, dal debitore di cui al paragrafo 2 in cambio della vendita e della fornitura di energia elettrica nel periodo di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica ed escluso qualsiasi aiuto o sovvenzione concesso da un’autorità pubblica. Ai fini della determinazione dei ricavi di mercato di cui al primo comma, si applicano le seguenti presunzioni:
§6. Per il prelievo dovuto per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 compreso, i debitori di cui al paragrafo 2 presentano una dichiarazione alla [CREG] entro e non oltre il 30 aprile 2023. Per il prelievo dovuto (…) per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023 compreso, i debitori di cui al paragrafo 2 presentano una dichiarazione alla [CREG] entro e non oltre il 7 settembre 2023. La dichiarazione comprende almeno i seguenti elementi:
La [CREG] determina il modello della dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere: (…)». |
Decisione del 28 febbraio 2023
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14 |
La decisione del 28 febbraio 2023 è stata adottata dalla CREG in applicazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 6, quarto comma, della legge sull’energia elettrica. Tale decisione determina il modello della dichiarazione e il formato dei documenti che devono essere trasmessi dai debitori del prelievo istituito dall’articolo 22 ter, paragrafo 1, di tale legge. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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15 |
Le ricorrenti nel procedimento principale sono persone giuridiche di diritto privato che producono e/o forniscono energia elettrica a partire dalle fonti di energia elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 e che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione del 28 febbraio 2023, dato che sono soggette al prelievo istituito dall’articolo 22 ter, paragrafo 2, della legge sull’energia elettrica, o persone giuridiche di diritto privato diverse dai produttori o dai fornitori di energia elettrica, ma che rientrano parimenti in tale ambito di applicazione in quanto soggette a tale prelievo, o federazioni di imprese del settore dell’energia che agiscono a beneficio dei loro membri. |
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16 |
Il 29 marzo 2023 la Electrabel, da un lato, e la FEBEG e a., dall’altro, nonché, il 30 marzo 2023, la Luminus e a., hanno adito la cour d’appel de Bruxelles (section cour des marchés) (Corte d’appello di Bruxelles, sezione Corte dei mercati, Belgio), che è il giudice del rinvio, con tre ricorsi diretti all’annullamento della decisione del 28 febbraio 2023. Tale giudice ha riunito questi tre ricorsi tenuto conto delle loro somiglianze. |
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17 |
A sostegno di questi ultimi, le ricorrenti nel procedimento principale deducono, in primo luogo, motivi di annullamento relativi al carattere esclusivo delle presunzioni istituite dalla decisione del 28 febbraio 2023. Tali parti deducono, essenzialmente, che detta decisione viola l’articolo 2, punto 5, nonché gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 in quanto le obbliga a dichiarare redditi che non hanno effettivamente realizzato, mentre tale regolamento imporrebbe la dichiarazione dei ricavi che sono stati effettivamente ottenuti. La FEBEG e a. nonché la Luminus e a. lamentano una violazione di detto regolamento, in particolare dei suoi articoli 6 e 7, dell’articolo 288 TFUE e dei principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, in quanto la suddetta decisione applica presunzioni legali al fine di stabilire i ricavi ai quali è applicato il tetto istituito dall’articolo 22 ter della legge sull’energia elettrica. A tal riguardo, esse sottolineano che tali presunzioni sono, a seconda della fonte di energia di cui trattasi, o assolute o relative, ma che, in quest’ultimo caso, esse possono essere confutate solo a determinate condizioni e facendo ricorso ad altre presunzioni. Orbene, a loro avviso, lo stesso regolamento prevede solo un tetto sui redditi di mercato realizzati, cosicché dovrebbe essere quantomeno possibile dichiarare i redditi reali. |
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18 |
Pertanto, dette ricorrenti contestano alla CREG di aver ripreso nella decisione impugnata il sistema delle sei presunzioni stabilite dall’articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti da 1o a 6°, della legge sull’energia elettrica. Un siffatto sistema, fondato esclusivamente su presunzioni, sfocerebbe nella tassazione al 100% di ricavi fittizi, mentre, secondo il regolamento 2022/1854, il tetto si applicherebbe ai «ricavi di mercato», vale a dire ai ricavi effettivamente ottenuti dai produttori di energia elettrica. Inoltre, tale regolamento prevede che il tetto si applichi «per operazione», laddove, secondo l’insieme di presunzioni oggetto del procedimento principale, l’energia elettrica è considerata oggetto di una vendita giorno per giorno al prezzo dell’energia elettrica di ciascuno di tali giorni su una borsa dell’energia elettrica, se questa è venduta a termine, e di una vendita ora per ora, se essa è venduta sul mercato del giorno prima. Le presunzioni darebbero così luogo a un prelievo in caso di superamento del tetto in un determinato giorno o a una determinata ora del periodo, benché il prezzo realmente percepito sia un prezzo medio inferiore al tetto o un prezzo fisso inferiore al tetto. L’utilizzo di un sistema basato esclusivamente su presunzioni non sarebbe in alcun modo giustificato e perseguirebbe, in realtà, lo scopo di aumentare gli importi del prelievo. |
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19 |
La CREG e lo Stato belga contestano tale argomento richiamando, in particolare, il considerando 37 del regolamento 2022/1854, secondo il quale gli Stati membri possono utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato. Tale regolamento non avrebbe fissato regole specifiche per calcolare l’ammontare dei ricavi eccedenti né la Commissione avrebbe fornito indicazioni al riguardo, contrariamente a quanto previsto da detto regolamento al suo articolo 6, paragrafo 5. Il ricorso alle presunzioni previste dalla legge sull’energia elettrica non porterebbe a tassare ricavi fittizi e consentirebbe, inoltre, di ovviare alle difficoltà tecniche connesse alla determinazione precisa del prezzo per ogni MWh di elettricità venduta e fornita nel corso del periodo di applicazione del prelievo. Inoltre, il carattere assoluto delle presunzioni di cui ai punti 1o e 2° dell’articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, della legge sull’energia elettrica sarebbe giustificato nella misura in cui il sistema si basa su strategie di vendita stabilite prima, di concerto con i gestori delle centrali nucleari interessate. |
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20 |
In limine, il giudice del rinvio ricorda che il fatto che le illegittimità contestate nel caso di specie derivino dall’applicazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti da 1o a 6°, della legge sull’energia elettrica non incide sulla sua competenza a conoscere della legittimità della decisione del 28 febbraio 2023. Nel merito, esso constata che le presunzioni stabilite in tali disposizioni e sulle quali tale decisione fonda il suo modello di dichiarazione dei ricavi, che costituisce la fase preliminare alla fissazione del prelievo dovuto da ciascun debitore, si basano su un insieme o su una catena di presunzioni alle quali il debitore non può mai sottrarsi completamente, con la conseguenza che quest’ultimo non può dichiarare i ricavi effettivamente ottenuti. |
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21 |
Tale giudice precisa, al riguardo, di non cogliere una ragione tecnica sufficiente per definire presunzioni che dovrebbero riflettere le strategie di vendita proprie di ciascuna tecnologia o particolarità, e non consentire invece ai debitori di documentare le loro strategie di vendita effettive e i loro ricavi effettivi, almeno quando ciò sia possibile. Infatti, il tetto istituito dal regolamento 2022/1854 e, di conseguenza, dal legislatore belga si applicherebbe solo all’energia elettrica proveniente da talune tecnologie e il sistema di dichiarazione si baserebbe sulla tracciabilità di taluni dati con un impianto particolare. Pertanto, a suo avviso, le difficoltà tecniche possono giustificare il ricorso a presunzioni, ma non la loro irreversibilità. |
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22 |
Inoltre, dagli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, di quest’ultimo, risulterebbe che il calcolo dei ricavi eccedenti debba essere effettuato a partire dai ricavi di mercato realmente ottenuti dai produttori. Ciò sarebbe confermato dall’economia del sistema istituito, che, a prima vista, imporrebbe di fare riferimento a ricavi effettivamente realizzati. Il considerando 30 di tale regolamento conforterebbe tale valutazione. Se è vero che il successivo considerando 37 indica che gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a stime ragionevoli per calcolare il tetto sui ricavi di mercato, tale considerando non potrebbe tuttavia eludere le disposizioni di detto regolamento. Il giudice del rinvio aggiunge di non essere, del resto, convinto che la possibilità per gli Stati membri di ricorrere eventualmente a stime li autorizzi a prevedere un sistema fondato unicamente su presunzioni inconfutabili, o su presunzioni in parte sì confutabili, ma sempre con elementi teoricamente predeterminati dallo Stato membro, senza tener conto dei ricavi realmente ottenuti. |
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23 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo coperto dalla decisione controversa, la Electrabel nonché la FEBEG e a. fanno valere, in sostanza, che, in quanto fissa un modello di dichiarazione per il periodo compreso tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2022, mentre, in forza del regolamento 2022/1854, il periodo di applicazione del tetto inizia il 1o dicembre 2022, la decisione del 28 febbraio 2023 viola in particolare gli articoli da 6 a 8, 20 e 22 di tale regolamento, l’articolo 288 TFUE, i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché il principio di leale cooperazione. Esse rilevano che la proposta della Commissione europea, del 14 settembre 2022, relativa a un regolamento del Consiglio su un intervento di emergenza per far fronte agli elevati prezzi dell’energia [COM (2022) 473 final], che ha portato all’adozione del regolamento 2022/1854, prevedeva di lasciare agli Stati membri la possibilità di decidere di un’applicazione anticipata del tetto, ma tale possibilità non è stata mantenuta nella versione del regolamento che è stata infine adottata. Inoltre, detto regolamento non autorizzerebbe gli Stati membri ad applicare retroattivamente prelievi sui ricavi eccedenti. |
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24 |
La CREG e lo Stato belga rispondono, in sostanza, che, primo, il legislatore belga poteva agire come ha fatto per il periodo compreso tra il 1o agosto e il 30 novembre 2022 in forza della sua competenza fiscale generale, secondo, lo stesso articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 prevede che gli Stati membri possano «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato» e, terzo, il fatto che la possibilità di applicazione anticipata volontaria di tale regolamento prevista nella proposta di regolamento menzionata al punto precedente della presente sentenza non sia stata ripresa nel testo infine adottato si spiega con l’inutilità di una siffatta disposizione. |
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25 |
Il giudice del rinvio osserva che il legislatore belga non ha spiegato perché ha fissato la data di entrata in vigore del prelievo di cui trattasi ad una data diversa da quella prevista dal regolamento 2022/1854 e si è invece limitato ad indicare che il sistema istituito non è contrario al principio di irretroattività in materia fiscale. Dai lavori preparatori della legge sull’energia elettrica non emergerebbe neppure che il prelievo di cui trattasi sia di natura ibrida, vale a dire misura nazionale indipendente dal diritto dell’Unione per il periodo compreso tra il 1o agosto 2022 e il 30 novembre 2022 e attuazione del regolamento 2022/1854 per il periodo che decorre dal 1o dicembre 2022. Pertanto, detto giudice ritiene che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento potrebbe ostare a misure nazionali che sanciscono l’attuazione del regime a partire da una data anteriore rispetto a quella fissata da detta disposizione, avuto riguardo ai principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché al principio di leale cooperazione. A tale proposito, esso ritiene che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento non chiarisca se la possibilità offerta da tale disposizione agli Stati membri di «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato» comprenda quella di attuare un regime di limitazione prima dell’entrata in vigore del medesimo regolamento. |
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26 |
In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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27 |
Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. |
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28 |
Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 10 gennaio 2024, Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2024:41). |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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29 |
In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che, secondo la formulazione della prima e della seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga sulle modalità di determinazione dei ricavi di mercato cui si applica il «tetto previsto all’articolo 6» del regolamento 2022/1854. Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, il tetto sui ricavi di mercato, in forza dell’articolo 22 ter, paragrafo 4, della legge sull’energia elettrica, è fissato in EUR 130 per MWh di energia elettrica prodotta, mentre detto articolo 6 stabilisce, al suo paragrafo 1, che i ricavi di mercato cui si applica detto articolo sono plafonati a EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento prevede tuttavia, in sostanza, che gli Stati membri possano anche introdurre misure che limitino ulteriormente tali ricavi. |
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30 |
Si deve quindi constatare che il tetto previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è quello «previsto all’articolo 6» del regolamento 2022/1854, bensì un tetto nazionale fissato in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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31 |
Dall’altro lato, sebbene con la prima e con la seconda questione chieda anche l’interpretazione dell’articolo 6 TUE, il giudice del rinvio non spiega in che modo tale interpretazione sia necessaria ai fini della soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali. Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale non espone in alcun punto la ragione per cui tale giudice si interroga sull’interpretazione di tale articolo né espone il collegamento che esso stabilirebbe tra quest’ultimo e la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali. Pertanto, l’interpretazione dell’articolo 6 TUE non appare necessaria ai fini della soluzione di tali controversie. |
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32 |
Sulla base di tali considerazioni, occorre intendere che, con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, di quest’ultimo, con l’articolo 288 TFUE nonché con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’importo dei ricavi a cui si applica un tetto sui ricavi di mercato previsto in applicazione di tale articolo 8 è determinato, a seconda degli impianti di produzione di energia elettrica considerati, o a partire da presunzioni assolute o a partire da presunzioni relative, che possono tuttavia essere confutate solo, da un lato, giustificando i ricavi reali realizzati dall’insieme degli impianti dell’operatore interessato e, dall’altro, mediante altre presunzioni. |
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33 |
A tal riguardo occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 prevede che i ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta. Il paragrafo 2 di tale articolo 6 aggiunge che gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato. Inoltre, il paragrafo 3 del medesimo articolo dispone che gli Stati membri mettano in atto misure efficaci per impedire l’elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma di tale paragrafo 2 e provvedano, in particolare, a che il tetto sui ricavi di mercato sia applicato in modo efficace quando i produttori sono controllati, o parzialmente detenuti, da altre imprese, in particolare quando essi fanno parte di un’impresa verticalmente integrata. Quanto al paragrafo 4 dell’articolo 6 del regolamento 2022/1854, esso precisa che gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo. |
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34 |
Peraltro, sebbene il paragrafo 5 di tale articolo 6 enunci che la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri per l’attuazione di detto articolo, è pacifico che nessun orientamento è stato presentato al riguardo da tale istituzione. |
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35 |
Per quanto riguarda l’articolo 7 del regolamento 2022/1854, esso indica, al suo paragrafo 1, che il tetto sui ricavi di mercato previsto all’articolo 6 di tale regolamento si applica ai ricavi di mercato derivanti dalla vendita di elettricità prodotta dalle fonti energetiche che tale disposizione elenca. Al paragrafo 6, esso precisa che i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l’applicazione dell’articolo 6, compresi dati riguardanti l’energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all’interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato. |
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36 |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 prevede, dal canto suo, che gli Stati membri possono adottare altre misure elencate alle lettere da a) a e) di tale paragrafo. In particolare, secondo tale lettera a), essi possono mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato. Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 8 precisa che le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate e non discriminatorie, non compromettono i segnali di investimento, assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, e sono compatibili con il diritto dell’Unione. |
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37 |
Peraltro, l’articolo 2 precisa, al punto 5, che ai fini del regolamento i «ricavi di mercato» sono i redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri. Il medesimo articolo 2 precisa, inoltre, al punto 9, che i «ricavi eccedenti» sono la differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di EUR 180 per MWh di energia elettrica di cui all’articolo 6, paragrafo 1. |
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38 |
Si deve quindi necessariamente constatare che, sebbene nessuna delle disposizioni pertinenti del regolamento 2022/1854 precisi la metodologia secondo la quale devono essere determinati i ricavi di mercato ai quali deve applicarsi la misura di limitazione dei ricavi di cui tale regolamento impone l’attuazione, dalla formulazione di queste ultime risulta tuttavia che, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 38 e 39 delle sue conclusioni, tale misura di limitazione dei ricavi non può essere applicata a redditi teorici non corrispondenti alla realtà del mercato, ma deve essere applicata a importi che riflettano la realtà dei redditi percepiti dagli operatori interessati. |
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39 |
Il considerando 30 di tale regolamento enuncia, del resto, che il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato «sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione» e che, indipendentemente dalla forma contrattuale in cui avvengono gli scambi di energia elettrica, il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi «unicamente» ai ricavi di mercato «realizzati». |
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40 |
Ciò posto, poiché nessuna disposizione del regolamento 2022/1854 precisa le modalità secondo le quali sono determinati i ricavi di mercato ai quali deve applicarsi la misura del tetto sui ricavi, spetta agli Stati membri determinarle. Tuttavia, nella misura in cui, così facendo, gli Stati membri attuano tale regolamento, e quindi il diritto dell’Unione, essi devono esercitare le loro competenze nel rispetto di tale diritto e, pertanto, nel caso di specie, in un modo che salvaguardi, in particolare, l’effetto utile delle disposizioni di detto regolamento [v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2023, Commissione/Danimarca (Durata massima di parcheggio), C‑167/22, EU:C:2023:1020, punto 43 e giurisprudenza citata, e del 30 aprile 2025, Alenopik, C‑745/23, EU:C:2025:294, punto 28]. |
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41 |
Resta quindi da valutare se, nell’ambito di tale esercizio, sia consentito agli Stati membri ricorrere a presunzioni al fine di determinare con precisione l’importo dei ricavi di mercato al quale essi applicano la misura di limitazione dei ricavi imposta dal regolamento 2022/1854. |
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42 |
A tal riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che, secondo il considerando 37 di tale regolamento, al fine di garantire un’effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati. In considerazione dell’elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli Stati membri devono garantire l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare «stime ragionevoli» per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato. |
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43 |
Orbene, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, una stima è per sua natura un’approssimazione di un dato valore e non corrisponde sempre ad un valore esatto. Pertanto, un’eventuale differenza tra i ricavi reali e i ricavi presunti può essere ammessa senza che ciò renda il ricorso a presunzioni necessariamente incompatibile con il regolamento 2022/1854, a condizione che tale differenza, che può peraltro essere tanto negativa quanto positiva, resti ragionevole, ossia moderata, e che le stime adottate in applicazione di tali presunzioni siano rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. |
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44 |
Poi, come risulta dal suo articolo 1, il regolamento 2022/1854 ha segnatamente lo scopo di istituire un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, e tali misure intendono, in particolare, introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevano dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica. |
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45 |
Orbene, in un siffatto contesto di emergenza e tenuto conto di tale obiettivo di tutela dei clienti finali di energia elettrica, il ricorso a stime ragionevoli, anche sotto forma di presunzioni, per attuare rapidamente misure di breve durata, può costituire un mezzo appropriato, se non addirittura necessario, al fine di garantire l’efficacia della misura di limitazione dei ricavi che il regolamento 2022/1854 impone e di raggiungere così tale obiettivo. |
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46 |
Dopodiché, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto misure efficaci per garantire l’effettiva applicazione del tetto e prevenirne l’elusione. Così, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, nonché dall’articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento, le cui formulazioni sono ricordate rispettivamente ai punti 33 e 35 della presente sentenza, può essere necessario dover garantire la raccolta e il controllo di una grande quantità di dati. Tale circostanza consente quindi anche di ammettere che, a seconda delle particolarità del mercato nazionale considerato o delle difficoltà tecniche che possono esistere quanto alla possibilità di isolare i ricavi che devono effettivamente essere assoggettati alla misura di limitazione imposta dal medesimo regolamento, il ricorso a presunzioni può rivelarsi necessario. |
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47 |
Il peso significativo dell’onere amministrativo che può risultare dall’attuazione di tale misura di limitazione è peraltro riconosciuto dal legislatore dell’Unione, in quanto, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2022/1854, esso offre agli Stati membri segnatamente la facoltà di decidere, in particolare nei casi in cui l’applicazione del tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento comporti un onere amministrativo significativo, che tale tetto non si applichi ai produttori che producono energia elettrica mediante impianti di generazione con una capacità installata massima di 1 MW. |
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48 |
Da tali elementi discende che il regolamento 2022/1854 non osta a che uno Stato membro ricorra a presunzioni al fine di determinare l’importo dei ricavi di mercato da assoggettare alla misura di limitazione dei ricavi imposta da tale regolamento, purché tali presunzioni consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. |
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49 |
A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che il fatto che uno Stato membro abbia eventualmente scelto di istituire, sulla base di elementi distintivi oggettivi, presunzioni variabili a seconda degli operatori, degli impianti o della tecnologia interessati, o una catena di presunzioni, non è idoneo a dimostrare che la condizione enunciata al punto precedente della presente sentenza non sia soddisfatta, purché, per ciascuna categoria di operatori, di impianti o di tecnologia eventualmente interessata, la presunzione istituita consenta di ottenere una stima ragionevole dei ricavi propri di tale categoria, dato che la possibilità di distinguere tra le tecnologie è, per di più, espressamente autorizzata dal regolamento 2022/1854, in particolare dal suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Dall’altro lato, anche il ricorso a presunzioni assolute può soddisfare tale condizione, in particolare quando esse riguardano una categoria limitata e particolare di produttori i cui ricavi, a causa di circostanze loro proprie o delle peculiarità del mercato nazionale considerato, sono stati previamente fissati d’accordo con le autorità pubbliche o sono disciplinati dalla normativa nazionale, di modo che i produttori interessati non possono facilmente discostarsene. |
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50 |
Da tali constatazioni discende altresì che il ricorso a siffatte presunzioni, finché esse soddisfano detta condizione, non può essere considerato contrario al principio di proporzionalità. A tal riguardo, occorre ricordare che tale principio, che fa parte dei principi generali del diritto e il cui rispetto è quindi vincolante per gli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza, esige che gli strumenti istituiti siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt, C‑271/06, EU:C:2008:105, punto 19 e giurisprudenza citata, e dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑620/18, EU:C:2020:1001, punto 111). |
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51 |
Orbene, tenuto conto dell’urgenza di attuare la misura del tetto sui ricavi imposta dal regolamento 2022/1854, e ciò nell’obiettivo di tutela dei clienti finali di energia elettrica, nonché del carattere eccezionale e limitato nel tempo di tale misura, il ricorso a presunzioni, anche, se del caso, assolute, al fine di determinare con precisione l’importo dei ricavi ai quali deve essere applicata detta misura, risulta proporzionato, purché, come menzionato al punto 48 della presente sentenza, queste ultime consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, che siano rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. |
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52 |
Poiché la valutazione concreta della questione se una determinata presunzione soddisfi tale condizione è di natura fattuale, essa rientra nella competenza delle autorità nazionali, che agiscono sotto il controllo dei giudici nazionali, nel caso di specie il giudice del rinvio. Tuttavia, conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte, nel pronunciarsi su una domanda pregiudiziale, può fornire a quest’ultimo precisazioni dirette a guidarlo nella sua valutazione (v., per analogia, sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 77, e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 42). |
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53 |
Pertanto, ai fini di tale valutazione, occorre tener conto di tutti gli elementi fattuali e tecnici che caratterizzano non solo la situazione degli operatori e degli impianti interessati, ma anche il mercato nazionale dell’energia elettrica. Possono quindi, in particolare, essere pertinenti al riguardo l’entità, tenuto conto di tali particolarità, degli ostacoli alla raccolta e al controllo dei dati che consentirebbero di determinare, in un lasso di tempo compatibile con l’urgenza intrinseca all’obiettivo di tutela dei clienti finali di energia elettrica, i ricavi esatti degli impianti o degli operatori soggetti alla misura di limitazione di cui trattasi, nonché la questione se le presunzioni poste in essere siano sufficientemente precise per evitare di condurre a una sopravvalutazione o a una sottovalutazione significativa dei ricavi realizzati dagli operatori interessati, nonché la questione se esista un meccanismo correttivo che consenta, se del caso, agli operatori o alle autorità nazionali di far valere i ricavi reali al fine di rettificare il risultato di tali presunzioni qualora esse non conducano a stime ragionevoli, rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato. |
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54 |
Peraltro, tenuto conto di quanto constatato al punto 40 della presente sentenza, non è necessario che la Corte si pronunci sull’interpretazione dell’articolo 288 TFUE richiesta dal giudice del rinvio. |
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55 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, di quest’ultimo nonché con il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’importo dei ricavi a cui si applica un tetto sui ricavi di mercato previsto in applicazione di tale articolo 8 è determinato, a seconda degli impianti di produzione di energia elettrica considerati, o a partire da presunzioni assolute o a partire da presunzioni relative, che possono tuttavia essere confutate solo, da un lato, giustificando i ricavi realmente realizzati dall’insieme degli impianti dell’operatore interessato e, dall’altro, mediante altre presunzioni, purché tali presunzioni consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, che siano rappresentative della realtà del mercato nel periodo considerato. |
Sulla terza questione
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56 |
Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE nonché con i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché di leale cooperazione, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale adottata successivamente all’entrata in vigore di tale regolamento che prevede l’applicazione di una misura di limitazione dei ricavi di mercato simile a quella di cui detto regolamento impone l’attuazione, ma per un periodo anteriore a quello fissato dal medesimo regolamento. |
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57 |
Nella fattispecie, si deve rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, il regolamento impugnato è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta l’8 ottobre 2022. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, gli articoli 6, 7 e 8 di quest’ultimo si sono applicati dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023. |
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58 |
Orbene, non risulta da alcuna disposizione del regolamento 2022/1854 che quest’ultimo si applichi a una misura di limitazione dei ricavi istituita da una normativa nazionale per un periodo anteriore all’entrata in vigore di quest’ultimo né, a fortiori, che una siffatta normativa debba rispettare le condizioni previste da tale regolamento. Pertanto, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, applicabile ratione temporis, non si può ritenere che gli Stati membri siano privati della facoltà di esercitare le loro competenze, nel caso di specie adottando una misura di limitazione dei ricavi di mercato simile a quella di cui il regolamento 2022/1854 impone l’attuazione, ma con un ambito di applicazione temporale diverso da quello previsto da tale regolamento, o che possano esercitare una siffatta facoltà solo previa autorizzazione espressa in tal senso del legislatore dell’Unione. |
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59 |
Il fatto che una tale normativa nazionale sia stata adottata mentre detto regolamento era già in vigore è irrilevante al riguardo. Infatti, nessuna delle disposizioni del medesimo regolamento indica che, con l’adozione di quest’ultimo, il legislatore dell’Unione abbia inteso privare gli Stati membri di tale facoltà o subordinarne l’esercizio a una siffatta autorizzazione. Al contrario, come risulta dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto la possibilità per gli Stati membri di introdurre o di mantenere misure di limitazione dei ricavi di mercato più rigorose del tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. Sempre in tal senso, il considerando 1 di detto regolamento sottolinea che erano stati registrati prezzi molto elevati sui mercati dell’energia elettrica dal mese di settembre 2021 e che la guerra di aggressione perpetrata dalla Federazione russa nei confronti dell’Ucraina aveva comportato sostanziali aumenti supplementari nonché una maggiore volatilità del prezzo dell’energia elettrica. Inoltre, il legislatore dell’Unione ha rilevato, al considerando 5 del medesimo regolamento, che tutti gli Stati membri sono stati colpiti da tale crisi energetica, sebbene in misura diversa, e dal considerando 28 di quest’ultimo risulta che un aumento drastico e duraturo dei prezzi era stato osservato dal mese di febbraio 2022. |
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60 |
Tali elementi indicano che è in piena conoscenza della facoltà degli Stati membri di agire nell’ambito delle loro competenze, tenuto conto delle peculiarità dei loro mercati nazionali, che il legislatore dell’Unione ha deciso di non disciplinare, a livello dell’Unione, il tetto sui ricavi di mercato al di là dell’ambito di applicazione temporale da esso previsto nel regolamento 2022/1854, né, a fortiori, di privare gli Stati membri della loro competenza a disciplinare tale questione per un periodo anteriore al periodo di applicazione previsto in tale regolamento. |
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61 |
A tal riguardo, è vero che, come già ricordato al punto 40 della presente sentenza, gli Stati membri devono esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione. Tuttavia, nel caso di specie, a parte gli interrogativi che il giudice del rinvio ha esposto nelle sue questioni prima e seconda, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che tale giudice dubiti della compatibilità nel merito della normativa nazionale all’origine delle controversie principali con altre disposizioni del diritto dell’Unione che, dal canto loro, sarebbero applicabili ratione temporis. |
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62 |
Né l’articolo 288 TFUE né i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione o di leale cooperazione sono idonei, nel caso di specie, a giustificare una diversa valutazione. |
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63 |
Da un lato, né l’articolo 288 TFUE né i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione possono modificare l’ambito di applicazione di un regolamento quale deciso dal legislatore dell’Unione. |
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64 |
Dall’altro, è vero che, in virtù del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri si astengono, segnatamente, da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. Tuttavia, alla luce, in particolare, di quanto constatato al punto 60 della presente sentenza nonché del fatto che l’attuazione di una misura di limitazione dei ricavi simile a quella prevista dal regolamento 2022/1854 persegue necessariamente, per sua natura, obiettivi compatibili con quelli di tale regolamento, non si può ritenere che, applicando, a livello nazionale, una siffatta misura prima che essa si imponga a livello dell’Unione, uno Stato membro contravverrebbe a tale principio. |
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65 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli da 6 a 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE e con i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione nonché di leale cooperazione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore di tale regolamento che prevede l’applicazione di una misura di limitazione dei ricavi di mercato simile a quella che detto regolamento impone di attuare, ma per un periodo anteriore a quello fissato dal medesimo regolamento. |
Sulle spese
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66 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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