Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025.#Verbraucherzentrale Berlin eV contro Vodafone GmbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf.#Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Articolo 30, paragrafo 5 – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione.#Causa C-612/23.

ECLI:EU:C:2025:82Eu Chamb 05 C13 feb 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 febbraio 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Articolo 30, paragrafo 5 – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione»

Nella causa C‑612/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2023, nel procedimento

Verbraucherzentrale Berlin eV

contro

Vodafone GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Verbraucherzentrale Berlin eV, da S. Fitzner, Rechtsanwältin;

–

per la Vodafone GmbH, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;

–

per la Commissione europea, da O. Gariazzo, L. Malferrari e G. Meessen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11; in prosieguo: la «direttiva servizio universale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Verbraucherzentrale Berlin eV, un’associazione per la tutela dei consumatori (in prosieguo: l’«associazione per la tutela dei consumatori»), e la Vodafone GmbH, un fornitore di servizi di telecomunicazioni, anche nel settore della telefonia mobile, in merito ad una pratica commerciale posta in essere da tale fornitore nei confronti dei consumatori.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva servizio universale

3

I considerando 2, 30 e 49 della direttiva servizio universale così recitavano:

«(2)

Ai sensi dell’articolo 153 del trattato [CE], la [Comunità europea] contribuisce alla protezione dei consumatori.

(...)

(30)

Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. (...) Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori (...). I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. (...)

(...)

(49)

È opportuno che la presente direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. (...)».

4

L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Contratti», al suo paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi (...)».

5

L’articolo 30 di detta direttiva, intitolato «Agevolare il cambiamento di fornitore», al suo paragrafo 5 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi».

Direttiva 2009/136

6

Ai sensi del considerando 47 della direttiva 2009/136:

«Per trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell’ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l’utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell’utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durante l’operazione di trasferimento, anche con l’imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l’attrattiva di tale operazione per i consumatori».

Direttiva (UE) 2018/1972

7

La direttiva servizio universale è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36). Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII di quest’ultima, l’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale corrisponde all’articolo 105, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972. Tale articolo 105, intitolato «Durata dei contratti e relativa risoluzione», è così formulato:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.

(...)

3.   Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, gli Stati membri provvedono affinché, dopo tale proroga, l’utente finale abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, determinato dagli Stati membri e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tale informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

(...)».

8

Conformemente, rispettivamente, agli articoli 124 e 125 di tale direttiva, il termine per la sua trasposizione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri scadeva il 21 dicembre 2020 e la direttiva servizio universale è stata abrogata con effetto da questa stessa data.

Diritto tedesco

9

Ai sensi dell’articolo 43b del Telekommunikationsgesetz (legge sulle telecomunicazioni) del 22 giugno 2004 (BGBI. 2004 I, pag. 1190), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «TKG»):

«Il periodo di impegno iniziale di un contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico non può essere superiore a 24 mesi. (...)».

10

L’articolo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:

«(1)   Le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto sono invalide se, in violazione del principio della buona fede, svantaggiano in modo indebito la controparte contrattuale di chi le utilizza. Uno svantaggio indebito può risultare anche dal fatto che la disposizione non è chiara e comprensibile.

(2)   In caso di dubbio, si deve ammettere un indebito svantaggio qualora una disposizione

1.

non sia compatibile con i principi fondamentali della normativa di legge da cui essa si discosta, o

2.

limiti i diritti o gli obblighi essenziali risultanti dalla natura del contratto in maniera tale che la realizzazione dello scopo contrattuale sia minacciata.

(3)   I paragrafi 1 e 2 e gli articoli 308 e 309 si applicano solo per le disposizioni contemplate nelle condizioni generali di vendita con le quali vengano convenute discipline in deroga a disposizioni legislative o che le integrino. Disposizioni diverse possono essere invalide ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con il paragrafo 1, prima frase».

11

A sensi dell’articolo 309 del BGB:

«Anche nei limiti in cui sia consentito derogare alle disposizioni di legge, le disposizioni [seguenti] contenute nelle condizioni generali sono invalide [:]

(...)

9.

nel caso di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura regolare di merci o la prestazione regolare di servizi o di lavori da parte dell’utente,

a)

una durata del contratto che vincola l’altra parte del contratto per più di due anni,

b)

un tacito rinnovo del rapporto contrattuale che vincola l’altra parte del contratto, a meno che il rapporto contrattuale non sia rinnovato a tempo indeterminato e che all’altra parte del contratto sia concesso il diritto di recedere dal contratto rinnovato in qualsiasi momento con un preavviso massimo di un mese,

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

L’associazione per la tutela dei consumatori ha proposto un’azione inibitoria dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) nei confronti della Vodafone, fondata su un’asserita violazione, da parte di quest’ultima, della normativa nazionale in materia di tutela dei consumatori a danno di clienti già esistenti, quali i clienti nn. 1 e 2 menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

13

Ciascuno di questi ultimi clienti aveva stipulato con la Vodafone un primo contratto a tempo determinato. Nel corso del 2018, prima della scadenza dei loro contratti, ciascuno di questi due clienti ha inteso cambiare la formula del proprio abbonamento, al fine di accedere, mediante una tariffa mensile più elevata, all’acquisto, a prezzo ridotto, di un nuovo telefono cellulare.

14

A tal fine, il cliente n. 1 ha firmato un addendum al suo primo contratto nel quale era indicato che si trattava di un «nuovo contratto», concluso «prima della fine del periodo di impegno» e che un nuovo periodo di 24 mesi avrebbe iniziato a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di impegno del primo contratto. Tale cliente ha immediatamente ricevuto il telefono cellulare convenuto e la Vodafone ha immediatamente applicato la nuova tariffa prevista da tale addendum.

15

Dal canto suo, il cliente n. 2 ha firmato un documento intitolato «Proroga contrattuale» nel quale era fissato un periodo di impegno di 26 mesi. A tal riguardo, la Vodafone ha precisato a tale cliente che il periodo residuo del primo contratto che aveva firmato e che non aveva ancora raggiunto il suo termine avrebbe dovuto essere aggiunto al periodo contrattuale minimo di 24 mesi.

16

A sostegno della sua azione inibitoria, l’associazione per la tutela dei consumatori ha fatto valere che, a causa della pratica commerciale descritta ai punti 14 e 15 della presente sentenza, i clienti erano vincolati per un periodo superiore a 24 mesi, in violazione dell’articolo 43b, prima frase, del TKG e, in ogni caso, dell’articolo 309, punto 9, lettera a), del BGB. La Vodafone ha obiettato che tale pratica commerciale riguardava unicamente proroghe di contratti convenute di comune accordo e non rientranti in tali disposizioni.

17

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha accolto, in parte, tale azione dichiarando che, sebbene la pratica commerciale contestata non fosse contraria alle disposizioni summenzionate, poiché queste ultime riguardavano unicamente la durata dei primi contratti e non quella dei contratti successivi come quelli risultanti dalla sottoscrizione dell’addendum e del documento di cui rispettivamente ai punti 14 e 15 della presente sentenza, tuttavia gli accordi conclusi con i clienti nn. 1 e 2 contenevano condizioni generali che violavano l’articolo 307 del BGB.

18

Ciascuna delle parti nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), giudice del rinvio. Quest’ultimo ha accolto l’appello dell’associazione per la tutela dei consumatori e respinto quello della Vodafone, in quanto la pratica commerciale oggetto dell’azione inibitoria era effettivamente contraria alle suddette disposizioni nazionali, interpretate alla luce del diritto dell’Unione.

19

Tale sentenza è stata annullata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, ritenendo che vi fossero elementi di fatto della controversia che non erano stati accertati con sufficiente precisione.

20

Investito nuovamente di tale controversia, il giudice del rinvio ritiene che l’addendum e il documento firmati, rispettivamente, dai clienti n. 1 e n. 2 dovessero entrare in vigore ed essere eseguiti a partire dalla data della loro sottoscrizione.

21

Ebbene, tale giudice si interroga sull’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale» di cui all’articolo 43b, prima frase, del TKG, la cui portata sarebbe controversa in Germania.

22

Da un primo punto di vista, tale nozione riguarderebbe unicamente i primi contratti conclusi tra un cliente e un prestatore di servizi di comunicazione. Pertanto, la limitazione temporale prevista all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale non si applicherebbe alle proroghe di tali contratti, sia tacite sia risultanti da un nuovo accordo concluso tra le stesse parti, e ciò indipendentemente dalla questione se tali proroghe comportino modifiche delle condizioni contrattuali.

23

Da un secondo punto di vista, sostenuto dal giudice del rinvio, per «primo periodo di impegno iniziale» si dovrebbe intendere qualsiasi periodo di impegno, fermo restando che il consumatore deve in ogni caso avere la possibilità di porre fine al contratto alla scadenza del periodo contrattuale non superiore a 24 mesi previsto dalla direttiva servizio universale. A tal riguardo, in primo luogo, una siffatta interpretazione sarebbe coerente con l’obiettivo di cui al considerando 47 della direttiva 2009/136 e consistente nel dare al consumatore la possibilità di porre fine a un contratto alla scadenza di un periodo contrattuale minimo ragionevole «per trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale». In secondo luogo, un’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale» come quella enunciata al punto 22 della presente sentenza implicherebbe che non esisterebbero prescrizioni chiare per quanto riguarda la durata dei contratti successivi conclusi tra le parti dei primi contratti. In terzo luogo, quest’ultima interpretazione introdurrebbe una distinzione tra la mera proroga di un contratto e la conclusione di un nuovo contratto implicante la risoluzione del contratto precedente, il che farebbe dipendere l’applicazione della direttiva servizio universale da concetti nazionali.

24

Secondo il giudice del rinvio, l’omissione, all’articolo 105, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, del termine «iniziale» di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale si spiegherebbe con il fatto che la questione delle proroghe automatiche dei contratti a tempo determinato è ormai disciplinata dall’articolo 105, paragrafo 3, di tale direttiva.

25

In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare la seguente questione pregiudiziale:

«Se per “primo periodo di impegno iniziale” [ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale] si debba intendere unicamente la durata contrattuale del contratto iniziale oppure anche di un contratto di proroga fondato su dichiarazioni di volontà attuali, stipulato ed eseguito ben prima della scadenza del contratto iniziale, qualora esso, rispetto al contratto iniziale, contenga prestazioni modificate dell’imprenditore e del cliente».

Sulla questione pregiudiziale

26

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale debba essere interpretato nel senso che la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» contenuta in tale disposizione si riferisce sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto.

27

In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio ritiene che la direttiva servizio universale, ormai abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/1972, sia applicabile ratione temporis al procedimento principale. Esso indica in particolare, a tal riguardo, che, conformemente al diritto nazionale applicabile a tale controversia, un’azione come quella proposta dalla parte ricorrente nel procedimento principale può essere accolta solo se la pratica commerciale contestata era illegittima all’epoca dei fatti che sono alla base di una siffatta azione. Orbene, nel caso di specie, tali fatti avrebbero avuto luogo prima dell’entrata in vigore della direttiva 2018/1972, cosicché sarebbe alla luce della direttiva servizio universale che occorrerebbe valutare la pratica commerciale di cui trattasi nel procedimento principale.

28

A tal riguardo, è sufficiente ricordare che spetta ai soli giudici nazionali definire il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da essi sollevate [ordinanza del 25 marzo 2022, IP e a. (Accertamento della sussistenza dei fatti di cui al procedimento principale), C‑609/21, EU:C:2022:232, punto 21 e giurisprudenza ivi citata]. Per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni rientranti nell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni riportate nella decisione di rinvio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (sentenza del 5 dicembre 2023, Deutsche Wohnen, C‑807/21, EU:C:2023:950, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

29

Alla luce di tali considerazioni, occorre interpretare l’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale.

30

A tal riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il tenore letterale di tale disposizione, è giocoforza constatare che dalle versioni di quest’ultima nelle lingue spagnola, tedesca, greca, inglese e francese si può dedurre che l’aggettivo «iniziale», formulato in tali lingue al femminile, mira a qualificare non i «contratti» o l’«impegno», bensì il «periodo di impegno», il che significherebbe che il legislatore dell’Unione non ha avuto l’intenzione di operare una distinzione tra i primi contratti e i contratti successivi conclusi tra le stesse parti. Tuttavia, altre versioni linguistiche di tale disposizione, come quelle in lingua italiana e portoghese, possono essere interpretate nel senso che esse mirano ad imporre un requisito di periodo di impegno non eccedente 24 mesi solo per quanto riguarda l’«impegno iniziale», vale a dire, in sostanza, il primo contratto firmato dalle parti interessate.

31

Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione, C‑632/20 P, EU:C:2023:28, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

32

A tal riguardo, occorre rilevare, in secondo luogo, che un’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale secondo la quale non può esservi distinzione tra il primo contratto e il contratto successivo concluso tra le stesse parti è conforme all’obiettivo di tale direttiva.

33

Infatti, come risulta dal titolo stesso dell’articolo 30 della direttiva servizio universale e dal considerando 47 della direttiva 2019/136, l’obiettivo principale di tale articolo 30 è quello di facilitare ai consumatori il cambiamento consapevole di fornitore, ove ciò sia nel loro interesse, al fine di consentire a tali consumatori di trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale. Orbene, un’interpretazione di detto articolo 30 nel senso che l’espressione «primo periodo di impegno iniziale» riguarderebbe solo il periodo dei primi contratti conclusi tra le parti interessate e non quello dei contratti successivi conclusi tra le stesse parti avrebbe la conseguenza di rendere più difficile, potenzialmente per lunghi periodi, il cambiamento di fornitore da parte di detti consumatori e, quindi, eventualmente, di privarli della possibilità di trarre pienamente vantaggio dal gioco della concorrenza nel settore interessato.

34

In particolare, da un lato, se è vero che si può ritenere che, decidendo di impegnarsi nuovamente con lo stesso prestatore, il consumatore dia prova di fiducia nei confronti di quest’ultimo, ciò non dovrebbe tuttavia, alla luce di tale obiettivo, avere la conseguenza di impedire a tale consumatore di cambiare prestatore se gli si presenta un’offerta più interessante.

35

Dall’altro lato, risulta, in sostanza, dai considerando 2 e 30 della direttiva servizio universale che la tutela dei consumatori costituisce uno degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Orbene, se è vero che il consumatore, quando decide di impegnarsi nuovamente con lo stesso prestatore al termine di un primo periodo contrattuale, ha di sicuro una certa esperienza delle pratiche commerciali della sua controparte contrattuale, ciò non toglie che tale esperienza può risultare irrilevante se il nuovo impegno assunto implica, da un lato e dall’altro, prestazioni di natura diversa da quelle oggetto del primo contratto. Pertanto, il livello di tutela di cui deve beneficiare il consumatore non può essere meno elevato quando quest’ultimo acconsente a modifiche di un contratto che lo vincola ad un prestatore rispetto al momento in cui si impegna mediante un siffatto contratto per la prima volta con un nuovo prestatore.

36

Ciò vale a fortiori in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il successivo contratto concluso tra le parti interessate contiene modifiche riguardanti clausole essenziali rispetto al primo contratto concluso tra tali parti, come quelle vertenti sulla tariffazione, sul contenuto o sulla natura delle prestazioni di cui trattasi.

37

È vero che, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2009/136, l’eliminazione di qualsiasi ostacolo giuridico, tecnico o pratico che possa rendere difficile per i consumatori cambiare prestatore non si spinge fino ad impedire l’imposizione di periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti conclusi con questi ultimi. Tuttavia, un’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 che consenta a un prestatore di imporre, per un nuovo impegno assunto con uno dei suoi abbonati, una durata più lunga del periodo di impegno massimo imposta da tale disposizione non può essere considerata conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione che ha fissato, con tale disposizione, una limitazione temporale da non superare.

38

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale deve essere interpretato nel senso che la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» contenuta in tale disposizione si riferisce sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» contenuta in tale disposizione si riferisce sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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