ECLI:EU:C:2025:513•Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025.#„Ati-19“ EOOD contro Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – Sofia v Glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Blagoevgrad.#Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Misura amministrativa coercitiva di apposizione di sigilli ad un locale commerciale – Domanda di sospensione – Sindacato giurisdizionale limitato.#Causa C-605/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025.#„Ati-19“ EOOD contro Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – Sofia v Glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Blagoevgrad.#Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Misura amministrativa coercitiva di apposizione di sigilli ad un locale commerciale – Domanda di sospensione – Sindacato giurisdizionale limitato.#Causa C-605/23.
ECLI:EU:C:2025:513Eu Chamb 01 C3 lug 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
3 luglio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Misura amministrativa coercitiva di apposizione di sigilli ad un locale commerciale – Domanda di sospensione – Sindacato giurisdizionale limitato»
Nella causa C‑605/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria), con decisione del 21 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2023, nel procedimento
«Ati-19» EOOD
contro
Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, I. Ziemele e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per il governo bulgaro, da T. Mitova e T. Tsingileva, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da P. Carlin e D. Drambozova, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letto in combinato disposto con l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società di diritto bulgaro «ATI‑19» EOOD e il Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (Capo della divisione «Attività operative», città di Sofia, della Direzione generale «Sorveglianza tributaria» presso l’Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in merito ad un provvedimento di apposizione di sigilli ad un locale commerciale gestito da detta società. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Carta dei diritti fondamentali
|
3 |
L’articolo 47 della Carta dispone quanto segue: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (...)». |
Direttiva IVA
|
4 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. |
|
5 |
L’articolo 273 di detta direttiva recita: «Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3». |
Diritto bulgaro
Legge sull’IVA
|
6 |
L’articolo 118, paragrafo 1, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) (DV n. 63, del 4 agosto 2006), nella versione applicabile ai fatti in discussione nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), dispone quanto segue: «Ciascun soggetto registrato o non registrato ai sensi della presente legge è tenuto a registrare e annotare le cessioni/vendite effettuate in un locale commerciale emettendo un giustificativo fiscale di cassa mediante un apparecchio di registrazione fiscale (scontrino di cassa) o un giustificativo di cassa prodotto mediante un sistema automatico integrato di gestione dell’attività commerciale (scontrino di sistema), e ciò a prescindere dal fatto che sia richiesto o meno un altro documento giustificativo fiscale. Il destinatario deve ricevere lo scontrino di cassa o lo scontrino di sistema e conservarlo fino a quando non ha lasciato il locale». |
|
7 |
L’articolo 185, paragrafi 1 e 2, della legge summenzionata così dispone: «(1) Qualunque soggetto che non emetta un giustificativo ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, è punito, ove si tratti di una persona fisica che non è commerciante, con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 leva bulgari (BGN) [da EUR 50 a EUR 250 circa] e, ove si tratti di una persona giuridica o di un commerciante individuale, con una sanzione finanziaria da BGN 500 a BGN 2000 [da EUR 250 a EUR 1000 circa]. (2) Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 1, qualunque soggetto che commetta o consenta una violazione dell’articolo 118 o di una norma attuativa di quest’ultimo è punito, ove si tratti di una persona fisica che non è un commerciante, con una sanzione pecuniaria da BGN 300 a BGN 1000 [da EUR 150 a EUR 500 circa] e, ove si tratti di una persona giuridica o di un commerciante individuale, con una sanzione finanziaria da BGN 3000 a BGN 10000 [da EUR 1500 a EUR 5000 circa]. Qualora la violazione non comporti la mancata dichiarazione di entrate fiscali, si applicano le sanzioni di cui al paragrafo 1». |
|
8 |
L’articolo 186 della citata legge, nella versione applicabile ai fatti di cui alla controversia nel procedimento principale, è così formulato: «(1) Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie e dalle sanzioni finanziarie previste, viene inflitta la misura amministrativa coercitiva dell’apposizione dei sigilli a locali commerciali per un periodo fino a 30 giorni nei confronti di qualsiasi soggetto che: 1. ometta
(...) (3) La misura amministrativa coercitiva di cui al paragrafo 1 è applicata mediante un’ingiunzione motivata emessa dall’Ufficio delle entrate o da un funzionario abilitato da tale servizio. (4) L’ingiunzione di cui al paragrafo 3 è impugnabile secondo la procedura prevista dall’Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa) (DV n. 30, dell’11 aprile 2006), nella versione applicabile ai fatti della controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il “codice di procedura amministrativa”)». |
|
9 |
Ai sensi dell’articolo 187, paragrafi 1 e 4, della medesima legge: «(1) In caso di misura amministrativa coercitiva disposta ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, è vietato anche l’ingresso al locale o ai locali commerciali della persona e le merci presenti in tali locali e nei magazzini adiacenti dovranno essere rimosse dalla persona stessa o da un suo incaricato. La misura si applica al locale o ai locali in cui sono state accertate le infrazioni, anche in caso di gestione del locale o dei locali da parte di terzi al momento dell’apposizione dei sigilli, se il terzo sa che il locale sarà posto sotto sigilli. L’Agenzia nazionale delle entrate pubblica sulla sua pagina Internet gli elenchi dei locali commerciali che devono essere posti sotto sigilli e la loro ubicazione. Si ritiene che la persona sia a conoscenza dell’apposizione dei sigilli al locale in caso di affissione permanente di un avviso di apposizione di sigilli al locale o in caso di pubblicazione sulla pagina Internet dell’Ufficio delle entrate delle informazioni sul locale commerciale da porre sotto sigilli e sull’ubicazione di quest’ultimo. (...) (4) L’autorità che ha applicato la misura amministrativa coercitiva vi pone termine su richiesta del soggetto nei cui confronti la sanzione amministrativa è stata applicata e a condizione che questi fornisca la prova del pagamento dell’intera sanzione pecuniaria o sanzione finanziaria. La persona è tenuta a cooperare alla rimozione dei sigilli. In caso di recidiva, la rimozione dei sigilli non sarà autorizzata prima di un mese dall’apposizione dei sigilli». |
|
10 |
L’articolo 188 della legge sull’IVA così dispone: «(1) Per la misura amministrativa coercitiva prevista dall’articolo 186, paragrafo 1, è possibile disporre l’esecuzione provvisoria alle condizioni stabilite dall’articolo 60, paragrafi da 1 a 7, [del codice di procedura amministrativa]. (...)». |
|
11 |
L’articolo 193 di detta legge recita: «(1) Lo [Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sugli illeciti amministrativi e sulle relative sanzioni)] disciplina l’accertamento delle violazioni della presente legge e degli atti normativi che la attuano, l’adozione e l’esecuzione delle decisioni che infliggono sanzioni amministrative, nonché i ricorsi contro tali decisioni. (2) Gli accertamenti delle infrazioni sono effettuati dalle autorità tributarie e le decisioni che infliggono sanzioni amministrative sono adottate dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o dal funzionario da lui autorizzato a tal fine». |
Codice di procedura amministrativa
|
12 |
L’articolo 6, paragrafo 5, del codice di procedura amministrativa così dispone: «Le autorità amministrative devono astenersi dall’adottare atti e comportamenti che possono causare danni manifestamente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito». |
|
13 |
L’articolo 21, paragrafo 1, di detto codice recita: «Un atto amministrativo individuale è una manifestazione di volontà, a carattere esplicito oppure espressa mediante un’azione o un’omissione, da parte di un’autorità amministrativa o di un altro organo od organismo autorizzato dalla legge, di persone che svolgono funzioni pubbliche e di organizzazioni che erogano servizi pubblici, che crea diritti od obblighi o che incide direttamente su diritti, libertà o legittimi interessi di singoli cittadini o di determinate organizzazioni, nonché il rifiuto di adottare un atto siffatto». |
|
14 |
Ai sensi dell’articolo 60 di detto codice: «(1) L’atto amministrativo contiene un’ordinanza relativa alla sua provvisoria esecuzione quando l’esigenza di tutelare la vita o la salute dei cittadini lo richiedono, per salvaguardare interessi dello Stato o del pubblico particolarmente importanti, quando l’esecuzione della decisione rischia di essere vanificata o di essere gravemente ostacolata, o se il ritardo nell’esecuzione rischia di causare un danno grave o difficilmente riparabile, oppure su richiesta di una delle parti, per tutelare uno dei suoi interessi particolarmente importanti. In quest’ultima ipotesi, l’autorità amministrativa esige la garanzia corrispondente. (2) L’ordinanza di esecuzione provvisoria è motivata. (...) (5) L’ordinanza che autorizza o rifiuta l’esecuzione provvisoria può essere oggetto di ricorso tramite l’autorità amministrativa dinanzi al tribunale entro tre giorni dalla notifica dell’ordinanza, indipendentemente dal fatto che l’atto amministrativo sia stato impugnato o meno. (6) Il ricorso è esaminato quanto prima in camera di consiglio senza notifica di copie del ricorso alle parti. Il ricorso non sospende l’esecuzione provvisoria, ma il tribunale può sospendere l’esecuzione provvisoria fino alla decisione definitiva sul ricorso. (7) Quando annulla l’ordinanza impugnata, il tribunale statuisce nel merito. Se l’esecuzione provvisoria è annullata, l’autorità amministrativa ripristina la situazione esistente prima dell’esecuzione. (8) L’ordinanza del tribunale può essere impugnata». |
|
15 |
L’articolo 128, paragrafo 1, punto 1, del codice di procedura amministrativa enuncia che i giudici amministrativi sono competenti a conoscere delle cause dirette ad ottenere, in particolare, la riforma o l’annullamento di atti amministrativi. |
|
16 |
L’articolo 166 del medesimo codice, dal titolo «Sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo», così dispone: «(1) Il ricorso sospende l’esecuzione dell’atto amministrativo. (2) In ogni fase del processo fino al momento in cui la sentenza diventa definitiva, il Tribunale può, su istanza del ricorrente, sospendere l’esecuzione provvisoria, autorizzata con ordinanza definitiva dell’autorità autrice dell’atto di cui all’articolo 60, paragrafo 1, se l’esecuzione provvisoria può causare al ricorrente un danno grave o difficilmente riparabile. L’esecuzione può essere sospesa solo sulla base di nuove circostanze. (3) La richiesta di cui al paragrafo 2 è esaminata in camera di consiglio. Il Tribunale statuisce quanto prima con ordinanza impugnabile entro un termine di 7 giorni a decorrere dalla sua notifica. (...)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
|
17 |
Ati-19 è una società unipersonale a responsabilità limitata. |
|
18 |
Il 3 agosto 2023, alcuni ispettori dell’Agenzia nazionale delle entrate hanno effettuato un’ispezione in un locale commerciale gestito dalla Ati‑19, vale a dire un punto vendita di specialità alimentari da asporto, sito in Blagoevgrad (Bulgaria). In occasione di tale ispezione, gli ispettori di cui sopra, senza rivelare le loro identità, hanno acquistato delle merci (cibo e bevande) per un ammontare complessivo di BGN 14,80 (EUR 8 circa), pagato in contanti. Il pagamento è stato accettato da un dipendente della Ati‑19, ma non è stato emesso alcuno scontrino fiscale relativo a tale vendita. |
|
19 |
Dopo aver dichiarato la veste pubblica in cui agivano, gli ispettori hanno proceduto ad un controllo della corrispondenza tra le vendite registrate durante lo stesso giorno in un brogliaccio dei conti giornaliero e le liquidità che si trovavano nella cassa dell’esercizio. È stato constatato che le vendite erano state registrate per un ammontare complessivo di BGN 327,80 (EUR 167 circa) mentre le somme in contanti che si trovavano in questa cassa ammontavano a BGN 573,55 (EUR 293 circa). |
|
20 |
Sulla base di tali constatazioni, è stato redatto un verbale di infrazione amministrativa nei confronti della Ati‑19 in applicazione della normativa nazionale. |
|
21 |
Di conseguenza, il 29 agosto 2023, l’amministrazione tributaria ha inflitto a tale società una sanzione pecuniaria dell’ammontare di BGN 1000 (EUR 500 circa). |
|
22 |
Il 30 agosto 2023, detta amministrazione ha emesso un’ingiunzione in applicazione della normativa nazionale, con la quale ha imposto una misura amministrativa coercitiva di apposizione dei sigilli al locale commerciale in cui era stata commessa la violazione amministrativa, della durata di quattordici giorni. In aggiunta a detta ingiunzione, è stata ordinata l’esecuzione provvisoria di tale misura a partire dal 21 settembre 2023. |
|
23 |
L’ingiunzione è stata notificata alla Ati‑19 il 6 settembre 2023. |
|
24 |
Il 14 settembre 2023, detta società ha proposto un ricorso dinanzi all’Administrativen sad Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria), odierno giudice del rinvio, contro, da un lato, l’ingiunzione relativa alla misura amministrativa coercitiva e, dall’altro, l’ordinanza di esecuzione provvisoria di tale misura. |
|
25 |
Il 18 settembre 2023, il giudice del rinvio ha dichiarato irricevibile tale ricorso laddove era diretto contro l’ordinanza di esecuzione provvisoria della misura amministrativa coercitiva, a motivo del fatto che il termine di tre giorni previsto dal codice di procedura amministrativa per presentare un siffatto ricorso era scaduto. |
|
26 |
Il giorno seguente, ossia il 19 settembre 2023, la Ati‑19 ha proposto, nell’ambito del medesimo procedimento, una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria della misura amministrativa coercitiva a titolo del codice di procedura amministrativa. |
|
27 |
Il giudice del rinvio si chiede se tale mezzo di ricorso costituisca un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta. |
|
28 |
Detto giudice chiarisce infatti che, nell’ambito di tale procedimento, i fatti costitutivi dell’illecito contemplato dall’articolo 118, paragrafo 1, della legge sull’IVA si reputano dimostrati dal processo verbale relativo ai risultati della verifica effettuata dall’Agenzia nazionale delle entrate nel locale commerciale in questione e dall’atto che constata la violazione amministrativa. |
|
29 |
Il giudice del rinvio precisa inoltre che il controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura amministrativa non si estende ai presupposti per l’adozione di un’ingiunzione di «apposizione di sigilli» ad un locale commerciale ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’IVA. Il giudice adito non procederebbe dunque ad una «istruttoria» sui fatti che hanno servito da fondamento all’adozione di un tale provvedimento. Allo stesso modo, esso non procederebbe ad una valutazione del carattere verosimile della fondatezza del ricorso contro l’ingiunzione stessa alla luce dei motivi contemplati dall’articolo 146 del codice di procedura amministrativa. Nell’ambito del ricorso contemplato dall’articolo 166, paragrafi 2 e 3, di tale codice, il ricorrente potrebbe fondarsi soltanto sul «danno grave o difficilmente riparabile» che gli deriverebbe dall’esecuzione provvisoria dell’atto amministrativo adottato nei suoi confronti. |
|
30 |
Neppure i presupposti per l’adozione dell’ordinanza di esecuzione provvisoria contemplata dall’articolo 188, paragrafo 1, della legge sull’IVA potrebbero essere oggetto di un riesame. Dopo il decorso del termine per presentare un ricorso di annullamento di un’ordinanza siffatta, previsto dall’articolo 60, paragrafo 5, del codice di procedura amministrativa, tale ordinanza si considererebbe adottata nel rispetto della legge. |
|
31 |
Sebbene il giudice adito possa riesaminare la valutazione, operata dall’autorità amministrativa che ha adottato l’ordinanza in questione, riguardo al soddisfacimento dei presupposti previsti dall’articolo 60, paragrafo 1, del codice summenzionato, la portata della tutela contro un’ordinanza adottata ai sensi di quest’ultima disposizione sarebbe limitata alla valutazione dell’esistenza di un «danno grave o difficilmente riparabile» causato al destinatario dell’ordinanza stessa, il che corrisponderebbe alla portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito del procedimento di sospensione dell’esecuzione provvisoria a titolo dell’articolo 166, paragrafo 2, del codice summenzionato. |
|
32 |
In ogni caso, il procedimento previsto dall’articolo 166, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura amministrativa non permetterebbe al giudice adito di verificare se l’esecuzione provvisoria dell’ingiunzione miri a difendere un importante interesse dello Stato. In tale contesto, non sarebbe escluso che l’esecuzione provvisoria di un’ingiunzione decisa sulla base dell’articolo 186, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge sull’IVA produca effetti giuridici prima che l’ingiunzione stessa venga annullata. |
|
33 |
Alla luce di quanto sopra esposto, il giudice del rinvio, che evidenzia d’altronde il carattere penale di una misura di apposizione di sigilli, come quella sottoposta al suo esame, nutre dei dubbi riguardo alla possibilità che un controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un danno grave o difficilmente riparabile assicuri l’efficacia dei mezzi di protezione contro l’esecuzione provvisoria, ai sensi sia dell’articolo 47, primo comma, della Carta che dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. |
|
34 |
Alla luce di tali circostanze, l’Administrativen sad Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se occorra interpretare l’articolo 47, primo comma, della [Carta] nel senso che esso consente una normativa nazionale di tutela contro l’esecuzione provvisoria di misure introdotte dal legislatore nazionale per garantire l’interesse contemplato dall’articolo 273 della [direttiva IVA], malgrado che la portata del controllo del tribunale sia limitata alla verifica dell’esistenza di un danno subìto nell’ambito di tale normativa nazionale». |
Sulla questione pregiudiziale
|
35 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47, primo comma, della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, sulla scorta della facoltà prevista dall’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA, limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe. |
Sulla ricevibilità
|
36 |
Il governo bulgaro contesta la ricevibilità della questione per il fatto che questa sarebbe ipotetica, dal momento che, da un lato, l’ordinanza di esecuzione provvisoria sarebbe inesistente nel caso di specie, in quanto l’avviso di ricevimento dell’ingiunzione di apposizione di sigilli attesta unicamente la data di notifica di tale ingiunzione, e che, dall’altro, in assenza di esecuzione dell’apposizione di sigilli, la procedura per ottenere la sospensione di tale esecuzione sarebbe priva di oggetto. |
|
37 |
A questo proposito, indubbiamente, risulta tanto dalla formulazione quanto dall’economia generale dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone, segnatamente, che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi ai giudici nazionali, dato che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per permettere al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa sottoposta alla sua cognizione. Infatti, la giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni a carattere consultivo su questioni generiche o ipotetiche, bensì l’esigenza inerente alla soluzione effettiva di un contenzioso [sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 11, nonché del 27 febbraio 2025, Adjak, C‑277/24, EU:C:2025:130, punto 29 e giurisprudenza citata]. |
|
38 |
Tuttavia, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, la rilevanza della questione che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull’interpretazione o sulla validità di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che una questione pregiudiziale vertente sul diritto dell’Unione gode di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione siffatta è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 27 febbraio 2025, Adjak, C‑277/24, EU:C:2025:130, punto 30 e giurisprudenza citata]. |
|
39 |
Nel caso di specie, l’argomentazione addotta dal governo bulgaro relativa al carattere ipotetico della questione sollevata non è convincente. Da un lato, secondo i dati comunicati dal giudice del rinvio, la data fissata per l’esecuzione dell’ingiunzione di apposizione di sigilli è stata stabilita indipendentemente dall’acquisizione del carattere definitivo dell’ingiunzione stessa, conferendo così alla sua esecuzione un carattere provvisorio alla luce della normativa bulgara. Dall’altro lato, la mancata attuazione dell’esecuzione provvisoria appare inerente alla domanda di sospensione di tale esecuzione provvisoria presentata dinanzi al giudice del rinvio e permette alla Corte di fornire una risposta utile a quest’ultimo. |
|
40 |
Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che la questione sollevata non ha carattere ipotetico ed è, pertanto, ricevibile. |
Nel merito
|
41 |
In limine, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, eventuali misure amministrative coercitive inflitte dalle amministrazioni tributarie nazionali in materia di IVA, come un’apposizione di sigilli ad un locale commerciale nel quale siano state constatate delle violazioni della legge in materia di IVA, costituiscono un’attuazione degli articoli 2 e 273 della direttiva IVA e, pertanto, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, MV – 98, C‑97/21, EU:C:2023:371, punto 34). |
|
42 |
Inoltre, malgrado il carattere facoltativo dell’adozione di misure ai sensi del citato articolo 273, occorre ricordare che, ai fini dell’esecuzione effettiva di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione, le autorità nazionali possono vedersi obbligate ad ordinare l’esecuzione immediata dell’obbligo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1990, Commissione/Germania, C‑217/88, EU:C:1990:290, punto 25). |
|
43 |
Ne consegue che tanto l’inflizione quanto l’esecuzione immediata, seppur provvisoria, di una misura amministrativa coercitiva come l’apposizione di sigilli ad un locale commerciale devono rispettare il diritto fondamentale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta. |
|
44 |
A questo proposito, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere misure provvisorie al fine di garantire la piena efficacia della futura decisione giurisdizionale sull’esistenza e sulla portata dei diritti invocati sulla base del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél‑alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 297 nonché giurisprudenza citata). |
|
45 |
Per quanto riguarda, da un lato, i diritti che possono essere invocati in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, occorre ricordare che le misure adottate in virtù dell’articolo 273 della direttiva IVA non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi contemplati da tale articolo 273, e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’IVA o arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, tra i quali, segnatamente, la libertà d’impresa (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, BB construct, C‑534/16, EU:C:2017:820, punti 24 e 34). |
|
46 |
Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’effetto utile della decisione giurisdizionale che verrà emessa, occorre constatare che il rispetto effettivo del diritto dell’Unione può certo imporre, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente sentenza, l’esecuzione immediata, seppur provvisoria, di una misura adottata in applicazione di detto diritto. |
|
47 |
Tuttavia, ciò non toglie che occorre concedere misure provvisorie intese alla sospensione di un obbligo asseritamente illecito qualora esse siano necessarie per garantire la tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito)C‑287/22, EU:C:2023:491, punto 55]. |
|
48 |
Al fine di valutare la necessità suddetta nel contesto dell’esecuzione immediata di una misura amministrativa coercitiva come quella in discussione nel procedimento principale, occorre procedere non soltanto ad un bilanciamento concreto degli interessi pubblici e privati che militano, rispettivamente, a favore e contro l’esecuzione suddetta, ma anche ad un esame, almeno sommario, della legittimità della misura in questione. |
|
49 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, in assenza di qualsiasi possibilità, per il giudice adito, di valutare la legittimità della misura amministrativa coercitiva da eseguire, la tutela giurisdizionale provvisoria prevista dall’articolo 47 della Carta non sarebbe effettiva, in quanto la domanda di sospensione potrebbe essere respinta anche nell’ipotesi in cui essa fosse intesa ad ottenere la sospensione di una misura manifestamente illegittima. |
|
50 |
Quanto alla questione se la normativa in discussione nel procedimento principale rispetti i requisiti imposti dall’articolo 47 della Carta, risulta da una giurisprudenza consolidata che il principio dell’interpretazione del diritto nazionale in senso conforme al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, esercitino fino in fondo le loro attribuzioni, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della disposizione del diritto dell’Unione in questione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 118 e 119, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51 e giurisprudenza citata). |
|
51 |
L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi del diritto dell’Unione. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che non è compatibile con detto diritto (sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punti 33 e 34, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 52 e giurisprudenza citata). |
|
52 |
In virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, ove non possa procedere ad un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di tale diritto ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di assicurare la piena efficacia di queste ultime disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che sia provvista di effetto diretto nella controversia di cui esso è investito (sentenza del 12 dicembre 2024, Getin Holding e a., C‑118/23, EU:C:2024:1013, punto 76 nonché giurisprudenza citata). |
|
53 |
Orbene, le disposizioni dell’articolo 47 della Carta devono essere considerate dotate di effetto diretto (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 78, nonché del 12 dicembre 2024, Getin Holding e a., C‑118/23, EU:C:2024:1013, punto 77). |
|
54 |
Nel caso di specie, incombe dunque al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se, come sostenuto dal governo bulgaro, il sistema di tutela giurisdizionale provvisoria previsto da tale diritto offra una possibilità di far esaminare, sotto il profilo giuridico e fattuale, delle ordinanze relative all’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva adottata ai sensi dell’articolo 273 della direttiva IVA, come l’apposizione di sigilli ad un locale commerciale. |
|
55 |
Qualora un’interpretazione siffatta si riveli impossibile, detto giudice deve disapplicare le disposizioni del diritto processuale nazionale che gli vieterebbero di valutare se la domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura siffatta, sottoposta alla sua cognizione, sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione. |
|
56 |
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 47, primo comma, della Carta deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, sulla scorta della facoltà prevista dall’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA, limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione. |
Sulle spese
|
57 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
|
deve essere interpretato nel senso che: |
|
esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, sulla scorta della facoltà prevista dall’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione. |
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.