ECLI:EU:C:2025:6•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2025.#AK contro Ministère public.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Chambre criminelle.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato.#Causa C-583/23.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2025.#AK contro Ministère public.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Chambre criminelle.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato.#Causa C-583/23.
ECLI:EU:C:2025:6Eu Chamb 04 C9 gen 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 gennaio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato»
Nella causa C‑583/23 [Delda] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 19 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2023, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante
AK,
con l’intervento di:
Ministère public,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per AK, da I. Zribi, avocate; |
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per il governo francese, da R. Bénard, B. Dourthe e B. Fodda, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da F. Blanc, H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una richiesta di esecuzione, in Francia, di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità giudiziarie spagnole nei confronti di AK. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Convenzione del 29 maggio 2000
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3 |
L’articolo 5 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU 2000, C 197, pag. 3, in prosieguo: la «convenzione del 29 maggio 2000»), intitolato «Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento», al paragrafo 1 così dispone: «Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta». |
Direttiva 2014/41
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4 |
Il considerando 25 della direttiva 2014/41 così recita: «La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1)]». |
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5 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue: «L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva. L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione». |
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6 |
L’articolo 3 di detta direttiva così dispone: «L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra ai sensi dell’articolo 13 della convenzione [del 29 maggio 2000] e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU 2002, L 162, pag. 1)], eccetto ai fini dell’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 8, [di tale] convenzione e dell’articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro». |
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7 |
L’articolo 9 della direttiva 2014/41 prevede quanto segue: «1. L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva. 2. L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. (...) 6. L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l’efficace applicazione del presente articolo». |
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8 |
L’articolo 10 di tale direttiva, ai paragrafi 1 e 2, enuncia quanto segue: «1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:
2. Fatto salvo l’articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d’indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione: (...)
(...)». |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva: «1. L’autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all’esecuzione dell’OEI. Se richiesto nell’OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all’esecuzione dell’OEI conformemente all’articolo 9, paragrafo 4. (...) 4. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l’autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell’autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione». |
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10 |
L’articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede quanto segue: «Il riconoscimento o l’esecuzione dell’OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove: (...)
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11 |
L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 così recita: «Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d’indagine, nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest’ultimo stabilito». |
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12 |
L’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva è del seguente tenore: «Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva: «Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7. L’autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva». |
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14 |
Il modulo di ordine europeo di indagine, che figura nell’allegato A della medesima direttiva, contiene, in particolare, una rubrica intitolata «Atto o atti di indagine da compiere», che contiene diverse caselle da barrare, tra le quali la casella «audizione di persona sottoposta ad indagini o imputato», nonché una rubrica intitolata «Motivi dell’emissione dell’OEI», nella quale l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione è invitata ad esporre i motivi per cui tale ordine è emesso. |
Diritto francese
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15 |
L’articolo 694-16 del codice di procedura penale dispone quanto segue: «Un ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro, denominato Stato di emissione, che chiede ad un altro Stato membro, denominato Stato di esecuzione, utilizzando moduli comuni a tutti gli Stati, di compiere, entro un certo termine, nel suo territorio, indagini dirette all’acquisizione di elementi di prova relativi a un reato o alla comunicazione di elementi di prova già in suo possesso. L’ordine di indagine può anche avere lo scopo di impedire provvisoriamente, sul territorio dello Stato di esecuzione, la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi che possono essere usati come prove. Esso inoltre può essere emesso per il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di una persona detenuta nello Stato di esecuzione, al fine di consentire il compimento nello Stato di emissione di atti del procedimento che richiedano la sua presenza nel territorio, o il trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di una persona detenuta nello Stato di emissione al fine di partecipare in tale territorio alle indagini richieste. Le prove di cui ai primi due paragrafi possono altresì riguardare la violazione da parte di una persona degli obblighi derivanti da una condanna penale, anche se tale violazione non costituisce reato». |
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16 |
L’articolo 696-44 di tale codice prevede quanto segue: «In caso di azioni giudiziarie repressive condotte all’estero, allorché un governo straniero ritiene necessaria la notifica di un atto del procedimento o di una sentenza a una persona residente sul territorio francese, l’atto è trasmesso nelle forme previste dagli articoli 696-8 e 696-9, unitamente, se del caso, a una traduzione in francese. La notifica avviene a mani proprie, su richiesta del pubblico ministero. L’originale che attesta la notifica viene restituito attraverso lo stesso canale al governo richiedente». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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17 |
Il 1o marzo 2021 le autorità giudiziarie spagnole hanno emesso un ordine europeo di indagine indirizzato alle autorità giudiziarie francesi, affinché ad AK, detenuta in Francia, fosse notificata un’ordinanza di rinvio a giudizio emessa il 30 settembre 2009 dallo Juzgado Central de Instrucción n. 4 de la Audiencia Nacional (giudice istruttore n. 4 della Corte centrale, Spagna) e tale persona potesse, in presenza del suo avvocato, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi». Tale ordinanza era accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione di EUR 30.000. |
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18 |
Il 19 luglio 2021 un giudice istruttore del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), mediante verbale, ha notificato ad AK, in presenza del suo avvocato, l’ordinanza di rinvio a giudizio, ha consegnato all’interessata e al suo avvocato una copia di tale ordinanza in lingua spagnola, e ha raccolto le sue dichiarazioni. Il 20 luglio 2021 AK ha presentato una domanda di annullamento di tale audizione dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) con la motivazione che la richiesta delle autorità spagnole non costituiva un ordine europeo di indagine, come definito all’articolo 694‑16 del codice di procedura penale. |
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19 |
Il 20 aprile 2022 la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha respinto tale ricorso dichiarando, in particolare, che le autorità giudiziarie spagnole avevano chiesto non solo che fosse notificata l’ordinanza di rinvio a giudizio ad AK, ma anche che quest’ultima potesse «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi». Tale giudice ha altresì rilevato, da un lato, che la decisione delle autorità giudiziarie spagnole precisava, alla rubrica «Motivi dell’emissione dell’OEI», che gli atti richiesti si inserivano «nell’ambito della verifica della commissione dei fatti con tutte le circostanze che possono influire sulla sua qualificazione e sulla colpevolezza degli autori di reati» e, dall’altro, che, sebbene tali autorità non avessero barrato la casella «audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato» nella sezione «Atto o atti di indagine da compiere», esse avevano chiaramente chiesto che le dichiarazioni di AK sui fatti che era sospettata di aver commesso fossero raccolte mediante verbale. La cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ne ha concluso che, chiedendo che l’interessata precisi, in presenza del suo avvocato e nel rispetto dei diritti della difesa, la sua posizione sui fatti, le autorità giudiziarie spagnole avevano chiesto il compimento di indagini volte all’acquisizione di prove relative a un reato. |
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20 |
AK ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. Essa ha sostenuto che lo scopo dell’emissione di un ordine europeo di indagine non può essere quello di comunicare i capi di imputazione a carico di una persona e di notificarle l’adizione di un organo giurisdizionale giudicante, poiché una siffatta notifica rientra in altri strumenti di cooperazione giudiziaria, in particolare nell’articolo 696-44 del codice di procedura penale. |
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21 |
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), l’avvocato generale presso tale giudice ha considerato, per contro, che la decisione adottata dalle autorità giudiziarie spagnole conteneva atti di indagine vertenti, in maniera inscindibile, sulla notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio di AK e sulla raccolta delle sue osservazioni da parte di un magistrato in presenza del suo avvocato, al fine di rispettare i suoi diritti della difesa, e che tale decisione mirava, pertanto, al compimento di indagini dirette all’acquisizione di elementi di prova relativi a un reato. |
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22 |
Il giudice del rinvio, il quale sottolinea che la direttiva 2014/41 è stata recepita nell’ordinamento giuridico francese tramite gli articoli 694-15 e seguenti del codice di procedura penale, osserva che la Corte non si è mai pronunciata sull’ambito di applicazione ratione materiae dell’ordine europeo di indagine e, più specificamente, sulla questione se esso includa la notifica di un atto di rinvio a giudizio accompagnato da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione. |
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23 |
In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che consentono all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere o convalidare un ordine europeo di indagine diretto, da un lato, alla notifica all’indagato di un’ordinanza di rinvio a giudizio, contenente inoltre un ordine di carcerazione e di deposito di una cauzione, e, dall’altro, alla sua audizione finalizzata a consentirgli, in presenza del suo avvocato, di presentare qualsiasi osservazione utile sui fatti menzionati nella suddetta ordinanza». |
Procedimento dinanzi alla Corte
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24 |
In risposta a una richiesta di informazioni inviata dalla Corte il 27 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha indicato, il 23 novembre 2023, da un lato, che AK era stata consegnata alle autorità giudiziarie spagnole il 9 settembre 2022, in esecuzione di tre sentenze pronunciate dalla cour d’appel de Paris il 26 settembre 2018 e il 9 ottobre 2019 e, dall’altro, che il verbale di audizione del 19 luglio 2021 era stato trasmesso alle autorità giudiziarie spagnole. |
Sulla questione pregiudiziale
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25 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, da un lato, di notificare alla persona interessata un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda, accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione e, dall’altro, di consentire a tale persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati in tale ordinanza costituisce un atto di indagine, che può essere oggetto di un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva. |
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26 |
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/41, l’ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente dello Stato membro di emissione per compiere uno o più atti di indagine specifici nello Stato membro di esecuzione al fine di acquisire prove. Quanto all’articolo 3 di tale direttiva, esso precisa che l’ordine europeo di indagine si applica a qualsiasi atto di indagine, tranne, in linea di principio, all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra. |
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27 |
A tale riguardo, occorre rilevare, sotto un primo aspetto, che la direttiva 2014/41 non definisce ulteriormente cosa si debba intendere per «atto di indagine», ai sensi dei suoi articoli 1 e 3, né rinvia al diritto degli Stati membri per definire una tale nozione. Quest’ultima deve quindi essere oggetto di un’interpretazione autonoma nel diritto dell’Unione, che tenga conto non soltanto della formulazione di tali disposizioni, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat),C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 109]. |
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28 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale degli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41, la nozione di «atto di indagine» a fini repressivi rimanda, nel suo significato abituale, a qualsiasi atto di indagine destinato ad accertare l’esistenza di un fatto censurabile, le circostanze in cui è stato commesso nonché l’identità del suo autore. Una siffatta interpretazione è confermata dall’affermazione, contenuta segnatamente in tale articolo 1, secondo la quale l’atto di indagine deve essere diretto a che lo Stato membro di emissione acquisisca «prove». |
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29 |
In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 30 delle sue conclusioni, il contesto in cui si inseriscono gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 avvalora tale interpretazione. |
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30 |
Così, anzitutto, l’articolo 10, paragrafo 2, al pari degli articoli da 24 a 31 della direttiva 2014/41 elencano una serie di atti di indagine diretti, tutti, ad acquisire elementi destinati ad accertare i fatti o l’identità del loro autore. |
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31 |
Inoltre, sebbene dagli articoli 22 e 23 di tale direttiva risulti che un ordine europeo di indagine possa anche avere ad oggetto il trasferimento di una persona detenuta, tali articoli precisano tuttavia che un siffatto trasferimento può aver luogo solo ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la presenza di tale persona nel territorio dello Stato membro verso il quale è richiesto il suo trasferimento. Per contro, dal considerando 25 di detta direttiva risulta che, qualora la persona interessata debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale giudicante, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, senza che possa essere sostituito da un ordine europeo di indagine. |
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32 |
Infine, dagli articoli 13 e 15 della direttiva 2014/41 risulta che la finalità dell’emissione di un ordine europeo di indagine consiste nel trasferire le prove acquisite o già in possesso delle autorità dello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster,C‑66/20, EU:C:2021:670, punto 41). L’atto di indagine deve quindi mirare, in definitiva, a che lo Stato membro di esecuzione trasmetta determinati elementi di prova allo Stato membro di emissione, e tali elementi di prova sono identificati, al paragrafo 4 di tale articolo 13, e al paragrafo 1, lettera b), di tale all’articolo 15, come oggetti, documenti o dati. |
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33 |
In terzo luogo, lo scopo perseguito dalla direttiva 2014/41 conferma parimenti una siffatta interpretazione della nozione di «atti di indagine». |
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34 |
Infatti, da un lato, tale direttiva ha per oggetto di sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l’istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento denominato «ordine europeo di indagine», a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria [sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat),C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 86]. Ne consegue che, adottando detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha inteso migliorare la cooperazione giudiziaria in materia di acquisizione di prove nelle cause penali transfrontaliere. |
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35 |
Dall’altro lato, l’obiettivo di semplificazione e di efficacia della cooperazione giudiziaria perseguito dalla direttiva 2014/41 richiede un’identificazione semplice e inequivocabile degli elementi chiave del meccanismo dell’ordine europeo di indagine [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf), C‑16/22, EU:C:2023:148, punto 43]. Orbene, la nozione stessa di «atto di indagine» figura tra tali elementi chiave, cosicché detto obiettivo depone parimenti a favore di una definizione semplice e comune di tale nozione, come quella esposta al punto 28 della presente sentenza. |
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36 |
Sotto un secondo aspetto, occorre esaminare se gli atti richiesti da una decisione come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano atti di indagine, ai sensi della direttiva 2014/41. |
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37 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la richiesta presentata dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro di notificare alla persona di cui trattasi l’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda, occorre rilevare che una siffatta notifica non può costituire, in quanto tale, un atto di indagine ai sensi di tale direttiva. Infatti, una simile notifica non ha lo scopo di acquisire elementi di prova, ma costituisce un obbligo procedurale destinato a far evolvere l’azione pubblica avviata nei confronti della persona che ne è oggetto. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la notifica di un tale atto in un altro Stato membro è, in linea di principio, disciplinata non già da detta direttiva, bensì dall’articolo 5 della convenzione del 29 maggio 2000. |
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38 |
In secondo luogo, la circostanza che, come nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio a giudizio sia accompagnata da un ordine di deposito di una cauzione pecuniaria non modifica in alcun modo tale constatazione, dato che neppure l’obbligo di versare una siffatta cauzione costituisce un atto di indagine, ai sensi della direttiva 2014/41, come risulta dai punti da 27 a 35 della presente sentenza. |
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39 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’ordine di custodia cautelare che può anch’esso accompagnare l’ordinanza di rinvio a giudizio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, salvi i casi di trasferimento di persone già detenute ai fini del compimento di un atto di indagine, di cui agli articoli 22 e 23 della direttiva 2014/41, l’ordine europeo di indagine non è atto a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati),C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 73]. |
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40 |
Ne consegue che, fatti salvi i casi di cui a tali articoli 22 e 23 e che non appaiono pertinenti nel caso di specie, un ordine europeo di indagine non può contenere una richiesta diretta a collocare o a trattenere in custodia la persona oggetto di tale richiesta. |
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41 |
Per quanto riguarda, in quarto luogo, la richiesta di audizione della persona oggetto dell’ordinanza di rinvio a giudizio, è vero che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/41 menzionano espressamente l’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato tra gli atti che possono essere oggetto di un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva. |
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42 |
Ciò posto, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41, una siffatta richiesta di audizione deve avere ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova, ai sensi di tale direttiva. Viceversa, un’audizione che mirasse unicamente a consentire all’imputato di far valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti non potrebbe essere considerata un atto di indagine, ai sensi di detta direttiva. Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio determinare l’oggetto esatto della richiesta di audizione di AK formulata dalle autorità giudiziarie spagnole. |
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43 |
Al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre ancora precisare, anzitutto, che, qualora tale richiesta di audizione non avesse ad oggetto la raccolta di prove, le autorità francesi non avrebbero potuto legittimamente dar seguito, sulla base della direttiva 2014/41, alla decisione adottata dalle autorità giudiziarie spagnole. |
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44 |
Per contro, qualora detta richiesta di audizione avesse ad oggetto la raccolta di prove e le autorità giudiziarie spagnole avessero indicato, nella decisione di cui trattasi nel procedimento principale, che, in forza del loro diritto nazionale, l’audizione di AK avrebbe potuto aver luogo solo dopo la notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio, si dovrebbe ritenere che, in deroga a quanto indicato al punto 37 della presente sentenza, una siffatta notifica potesse essere richiesta mediante un ordine europeo di indagine. Infatti, dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 risulta che l’autorità di esecuzione è tenuta, in linea di principio, ad attenersi alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione. |
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45 |
Pertanto, in quest’ultimo caso, le autorità giudiziarie francesi, fatti salvi i motivi di non riconoscimento, di non esecuzione e di rinvio previsti dalla direttiva 2014/41, sarebbero state tenute, in linea di principio, ad eseguire la decisione di cui trattasi nel procedimento principale nella misura in cui essa verteva tanto sulla notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio di AK quanto sull’audizione di quest’ultima, ad esclusione dell’ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione che accompagnavano tale ordinanza. |
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46 |
Tuttavia, una siffatta esecuzione parziale della decisione di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe potuto aver luogo solo dopo che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2014/41, le autorità francesi avessero verificato presso le autorità spagnole che queste ultime non si sarebbero opposte a che detta richiesta fosse eseguita solo parzialmente. |
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47 |
Infatti, dall’obbligo di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, risulta che, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, le autorità di emissione e di esecuzione di un ordine europeo di indagine devono utilizzare appieno gli strumenti previsti dalla direttiva 2014/41 in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia),C‑699/21, EU:C:2023:295, punti 45 e 46]. |
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48 |
Infine, qualora la richiesta di audizione di AK avesse ad oggetto la raccolta di prove e la decisione delle autorità spagnole di cui trattasi nel procedimento principale non contenesse alcuna indicazione come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, si dovrebbe ritenere che, fatti salvi i motivi di non riconoscimento, di non esecuzione e di rinvio previsti dalla direttiva 2014/41, le autorità francesi sarebbero state tenute, in linea di principio, ad accogliere soltanto tale richiesta di audizione, dopo aver verificato presso le autorità giudiziarie spagnole che queste ultime non si sarebbero opposte a che tale richiesta fosse eseguita solo parzialmente. |
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49 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che:
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Sulle spese
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50 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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