ECLI:EU:C:2024:832•Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.#Cunsorziu di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articoli 7 e 8 – Articolo 49, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 1 – Portata del controllo della Commissione europea sulle domande di registrazione di un nome come indicazione geografica – Ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione – Condizioni per la registrazione di un nome.#Causa C-579/23 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.#Cunsorziu di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articoli 7 e 8 – Articolo 49, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 1 – Portata del controllo della Commissione europea sulle domande di registrazione di un nome come indicazione geografica – Ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione – Condizioni per la registrazione di un nome.#Causa C-579/23 P.
ECLI:EU:C:2024:832Eu Chamb 01 C4 ott 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 ottobre 2024 ( *1 )
«Impugnazione – Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articoli 7 e 8 – Articolo 49, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 1 – Portata del controllo della Commissione europea sulle domande di registrazione di un nome come indicazione geografica – Ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione – Condizioni per la registrazione di un nome»
Nella causa C‑579/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 settembre 2023,
Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses, con sede in Borgo (Francia),
Charcuterie Fontana, con sede in Borgo,
Costa et Fils, con sede in Urtaca (Francia),
L’Aziana, con sede in Bastelica (Francia),
Charcuterie Passoni, con sede in Venzolasca (Francia),
Orezza – Charcuterie la Castagniccia, con sede in San-Giuliano (Francia),
Salaisons Réunies, con sede in Penta-di-Casinca (Francia),
Salaisons Joseph Pantaloni, con sede in Sarrola-Carcopino (Francia),
Antoine Semidei, con sede in Castellare-di-Casinca (Francia),
L’Atelu Corsu, con sede in Ajaccio (Francia),
rappresentati da T. de Haan e V. Le Meur-Baudry, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis, C. Perrin e B. Rechena, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la loro impugnazione i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e a./Commissione (T‑34/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:386), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che respinge tre domande di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP) e «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP)] (GU 2021, L 383, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
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2 |
I considerando 19, 58 e 61 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), sono così formulati:
(...)
(...)
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3 |
Il titolo II del regolamento n. 1151/2012, intitolato «Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette», contiene l’articolo 6, a sua volta intitolato «Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi», il quale, al paragrafo 3, primo comma, prevede quanto segue: «Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore». |
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4 |
L’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Capitolato d’oneri del prodotto», così dispone: «Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:
(...)». |
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5 |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento prevede, segnatamente, che una domanda di registrazione di una indicazione geografica comprenda almeno il disciplinare del prodotto di cui all’articolo 7. |
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6 |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «La Commissione adotta atti di esecuzione (...) che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell’ambito del presente regime». |
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7 |
L’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, dal titolo «Protezione», così recita: «1. I nomi registrati sono protetti contro: (...)
(...) 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni». |
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8 |
L’articolo 49 del regolamento in parola, intitolato «Domanda di registrazione di nomi», precisa quanto segue: «(...) 2. Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. 3. Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. (...) 4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3. (...)». |
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9 |
L’articolo 50 di detto regolamento, intitolato «Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione», così dispone: «1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. (...) 2. Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
(...)». |
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10 |
L’articolo 52 dello stesso regolamento, intitolato «Decisione sulla registrazione», prevede quanto segue al suo paragrafo 1: «Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda (...)». |
Fatti
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11 |
I fatti all’origine della controversia sono stati riassunti, ai punti da 4 a 10 della sentenza impugnata, come segue:
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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12 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2022, i ricorrenti hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione controversa. |
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13 |
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno dedotto due motivi vertenti, per un verso, sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto i limiti delle proprie competenze e, per altro verso, sul fatto che le autorità nazionali e il Conseil d’État (Consiglio di Stato) avrebbero sufficientemente dimostrato la conformità agli articoli 7 e 13 del regolamento n.1151/2012 delle tre domande di registrazione respinte dalla decisione controversa. |
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14 |
In primo luogo, dopo aver esposto, anzitutto, ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata, i principi sottesi al regime di protezione delle DOP e delle IGP, istituito dal regolamento n. 1151/2012, il Tribunale ha ricordato, al punto 38 di tale sentenza, che spetta alla Commissione, in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento, rifiutare una registrazione laddove consideri illecito l’uso del nome candidato alla registrazione nel commercio. |
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15 |
Successivamente, ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione disponeva di un margine di valutazione autonoma nell’ambito dell’esame delle domande di registrazione. Il Tribunale ha constatato, al punto 49 di tale sentenza, che la Commissione aveva effettivamente proceduto ad un esame approfondito delle domande di registrazione. |
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16 |
Infine, per le ragioni esposte ai punti da 51 a 60 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto gli argomenti secondo cui, ad avviso dei ricorrenti, la Commissione dispone soltanto di un margine di discrezionalità limitato, se non addirittura inesistente, in sede di esame di una domanda di registrazione di un nome come DOP o IGP. |
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17 |
In secondo luogo, dopo aver respinto gli argomenti dei ricorrenti diretti a dimostrare che la Commissione sarebbe vincolata dalle valutazioni delle autorità nazionali per quanto attiene al rischio di evocazione indotto dai nomi candidati alla registrazione, il Tribunale ha proceduto, ai punti da 78 a 108 della sentenza impugnata, all’esame degli elementi sulla cui base la Commissione ha respinto le domande di cui trattasi. Esso ne ha concluso che la Commissione non era incorsa in errori di valutazione a tal riguardo. |
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18 |
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. |
Conclusioni delle parti
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19 |
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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20 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sulla domanda di rimessione alla Grande Sezione
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21 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 23 gennaio 2024, i ricorrenti hanno chiesto che la presente causa fosse attribuita ad una sezione ampliata della Corte, o addirittura alla Grande Sezione. |
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22 |
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che nessuna disposizione dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o del regolamento di procedura della Corte prevede l’esame di tale tipo di domanda, proposta da una parte nel procedimento diversa da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 19). |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il collegio giudicante al quale è stata attribuita una causa può, certamente, chiedere alla Corte, in qualunque fase del procedimento, di riattribuire detta causa a un collegio più ampio, ma si tratta di un provvedimento che il collegio al quale la causa è stata rimessa decide, in linea di principio, liberamente e d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 20). |
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24 |
Nel caso di specie, la Prima Sezione della Corte considera di non dover rinviare la presente causa alla Grande Sezione. |
Sull’impugnazione
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25 |
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012, in quanto il Tribunale avrebbe consentito alla Commissione di respingere una domanda di registrazione sulla base dell’articolo 13 del regolamento stesso. Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 49, 50 e 52 di detto regolamento, in quanto il Tribunale avrebbe autorizzato la Commissione a eccedere i limiti delle proprie competenze. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’articolo 50 del medesimo regolamento, nonché del principio generale di buona amministrazione, in quanto il Tribunale ha statuito che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione le valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali. Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012, nonché dell’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze. |
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26 |
Poiché, con il loro secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione, da parte del Tribunale, delle norme sulla ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali, da un lato, e la Commissione, dall’altro, nell’ambito dell’esame delle domande di registrazione di nomi come IGP, occorre esaminare anzitutto tale motivo prima di statuire sul primo, sul terzo e sul quarto motivo, relativi all’applicazione delle condizioni richieste per una siffatta registrazione. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
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27 |
Con il loro secondo motivo i ricorrenti sostengono che nel dichiarare, al punto 44 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva ecceduto i limiti della propria competenza ai sensi del regolamento n. 1151/2012, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Secondo i ricorrenti, alla luce delle regole di ripartizione delle competenze tra tale istituzione e le autorità nazionali, quali introdotte all’articolo 49, paragrafo 2, e all’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento, la competenza della Commissione sarebbe limitata, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 50 a 61 della sentenza impugnata, a verificare che le autorità nazionali le abbiano trasmesso fascicoli completi senza commettere errori manifesti di valutazione in ordine alle condizioni di ammissibilità dei nomi che sono oggetto di tali domande. Orbene, la decisione controversa non sarebbe fondata su motivazioni siffatte. |
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28 |
In ogni caso, non spetterebbe alla Commissione sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali, a maggior ragione qualora il motivo di diniego invocato da tale istituzione sia già stato respinto da un giudice nazionale in forza di una decisione passata in giudicato. |
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29 |
La Commissione contesta tale argomento. |
Giudizio della Corte
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30 |
In primo luogo, in base al tenore letterale dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, se una domanda di registrazione di nomi come IGP riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro, il quale la esamina con i «mezzi appropriati» per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni per la registrazione previste da detto regolamento. A norma dell’articolo 49, paragrafo 3, del medesimo regolamento, detto Stato membro deve avviare una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. |
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31 |
Dopo aver esaminato la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute, se lo Stato membro ritiene che la domanda sia conforme ai requisiti del regolamento n. 1151/2012, esso può, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento stesso, adottare una decisione favorevole, assicurandosi che essa sia resa pubblica e che ogni persona avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Al termine di tale fase nazionale, detto Stato membro presenta alla Commissione un fascicolo di domanda, informandola delle opposizioni ricevibili. |
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32 |
In forza dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, la Commissione esamina con «mezzi appropriati» la domanda che riceve a norma dell’articolo 49 del regolamento in parola, per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni per la registrazione del nome richiesta. |
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33 |
Ne consegue che le disposizioni del regolamento n. 1151/2012 istituiscono un sistema di ripartizione delle competenze, nell’ambito del quale la Commissione può adottare la decisione di registrare un nome come DOP o come IGP solo se le autorità dello Stato membro interessato le hanno presentato una domanda a tal fine; tali autorità sono tenute a verificare che la domanda stessa sia giustificata e che soddisfi le condizioni di registrazione previste dal citato regolamento (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 53). È in tale prospettiva che la Corte ha rilevato, al punto 36 della sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46), che la decisione di registrazione della Commissione è condizionata dalla decisione preliminare adottata dalle autorità nazionali competenti in merito alla domanda di registrazione. |
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34 |
Inoltre, se è vero che la Corte ha già statuito che la Commissione può basare la sua valutazione su quella preventivamente effettuata dalle autorità nazionali qualora quest’ultima non sia viziata da un errore manifesto (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a., C‑269/99, EU:C:2001:659, punto 60, nonché del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, punti 90, 93 e 99), essa non ha dichiarato che tale istituzione sarebbe vincolata alla valutazione di tali autorità per quanto riguarda, in particolare, la compatibilità del nome di cui trattasi con il diritto dell’Unione. |
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35 |
Al riguardo, nell’ambito di tale ripartizione delle competenze, occorre rilevare, da un lato, che tanto la formulazione dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 quanto quella dell’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento precisano che si deve procedere all’esame delle domande di registrazione, tanto da parte delle autorità nazionali quanto da parte della Commissione, con «mezzi appropriati». Come constatato dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata con riferimento all’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento, tale disposizione non definisce la nozione di «mezzi appropriati», lasciando alla Commissione il compito di valutare la natura e la portata di tali mezzi, cosicché i ricorrenti non possono sostenere che l’esame effettuato dalle autorità nazionali, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sia vincolante per la Commissione. |
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36 |
D’altro lato, l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 precisa che la Commissione esamina se le domande di registrazione siano giustificate e se soddisfino le condizioni previste da regolamento stesso. |
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37 |
Orbene, da tale disposizione non risulta affatto che l’esame delle condizioni di registrazione ad opera della Commissione sia limitato, in qualsiasi modo, dall’esame iniziale condotto dalle autorità nazionali. |
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38 |
Il Tribunale ha quindi potuto legittimamente stabilire, al punto 44 della sentenza impugnata, che la Commissione non è vincolata dalla valutazione delle autorità nazionali e che essa dispone, per quanto riguarda la sua decisione di registrare un nome come IGP, di un margine di valutazione autonoma. Infatti, come risulta dal punto 59 della sentenza stessa, il margine di discrezionalità di tale istituzione è «limitato o inesistente» solo per quanto riguarda la valutazione della legittimità dei documenti che compongono il fascicolo della domanda di registrazione raccolti dalle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18, EU:C:2020:46, punti 25, 26 e 36). |
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39 |
In secondo luogo, tale potere autonomo di valutazione della Commissione è corroborato, da un lato, dalla lettura del considerando 19 del regolamento n. 1151/2012, il quale enuncia che la garanzia del rispetto uniforme nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione. Invero, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la Commissione è investita, nell’ambito della realizzazione di tale obiettivo, del potere di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni di registrazione, di modo che, in mancanza di un potere autonomo di decisione al riguardo, tale istituzione non sarebbe in grado di impedire che tali condizioni di registrazione ricevano un’applicazione differenziata all’interno degli Stati membri. |
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40 |
D’altro lato, il considerando 58 del regolamento n. 1151/2012 precisa che le domande sono esaminate dalle autorità nazionali, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. Secondo questo stesso considerando, la Commissione procede successivamente «all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda». |
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41 |
Orbene, se l’esame delle domande di registrazione ad opera della Commissione dovesse essere limitato, come sostengono i ricorrenti, alla verifica della completezza dei fascicoli e dell’assenza di errori manifesti, tale istituzione non sarebbe in grado di procedere all’«esame» previsto dal considerando 58 del regolamento n. 1151/2012. Nell’ambito di tale esame, non si può impedire alla Commissione di verificare la conformità di tale domanda alle condizioni di registrazione stabilite da detto regolamento, come richiesto dall’articolo 50, paragrafo 1, del medesimo. Ciò è corroborato dall’importanza che i termini di tale considerando attribuiscono al rispetto, sia da parte della domanda di registrazione sia da parte delle autorità nazionali, delle condizioni comuni minime risultanti, in particolare, da detto regolamento. |
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42 |
Occorre inoltre rilevare che, in forza del considerando 61 di tale regolamento, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’adozione delle decisioni relative alla registrazione. Orbene, detta istituzione può assumere la responsabilità finale dell’adozione della decisione relativa alla registrazione solo a condizione di disporre di un potere autonomo di valutazione, senza essere vincolata dal risultato cui è giunto il previo esame delle condizioni di registrazione effettuato dalle autorità nazionali. |
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43 |
Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 44 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha oltrepassato i limiti della sua competenza nel verificare, in applicazione dell’articolo 50 del regolamento n. 1151/2012, se le condizioni per la registrazione di un nome fossero soddisfatte. |
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44 |
Esso ha inoltre giustamente stabilito, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, che, poiché la Commissione dispone di un potere autonomo di valutazione, una decisione di un organo giurisdizionale nazionale passata in giudicato non può essere invocata per mettere in discussione la valutazione della Commissione. |
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45 |
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
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46 |
Con il loro primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 poteva servire da fondamento per una decisione di rigetto della domanda di registrazione da parte della Commissione. |
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47 |
In primo luogo, al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione è competente a verificare l’esistenza di una violazione della protezione dei nomi registrati contro qualsiasi evocazione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, sebbene l’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento riservi tale competenza agli Stati membri. |
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48 |
In secondo luogo, procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe ampliato il numero delle condizioni di ammissibilità alla registrazione previsti all’articolo 7 di detto regolamento, includendovi erroneamente l’esame del requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, vale a dire che il nome di cui è chiesta la registrazione come IGP non violi la protezione contro l’evocazione. |
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49 |
In terzo luogo, il Tribunale si sarebbe limitato, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, a confermare l’erronea affermazione della Commissione, secondo cui l’utilizzo nel commercio dei nomi oggetto delle domande di registrazione era illegittimo, sebbene tale istituzione non disponesse degli elementi che le consentono di valutare le condizioni in cui sono commercializzati i prodotti interessati da tali nomi. L’errore di diritto così commesso dal Tribunale porterebbe inoltre a vietare qualsiasi coesistenza tra una DOP e una IGP. |
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50 |
La Commissione contesta tale argomento. |
Giudizio della Corte
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51 |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali stile, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili. |
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52 |
Dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento risulta che l’elaborazione del disciplinare, che una IGP deve rispettare, costituisce una fase necessaria della procedura di registrazione. In particolare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento, il disciplinare deve contenere il nome da proteggere, quale «utilizzat[o] nel commercio o nel linguaggio comune». |
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53 |
Come dichiarato dal Tribunale, in sostanza, al punto 36 della sentenza impugnata, un nome non può beneficiare della registrazione come IGP se si dovesse constatare che esso evoca un nome già registrato come DOP. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, una siffatta registrazione priverebbe necessariamente di effetto utile la protezione concessa al nome precedentemente registrato. |
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54 |
È vero che l’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento precisa che gli Stati membri prevengono e fanno cessare l’uso di nomi che evocano un nome registrato come DOP o IGP, prodotti o commercializzati nel loro territorio. Ne consegue che l’evocazione può essere accertata solo mediante una valutazione globale delle autorità nazionali che comprenda l’insieme degli elementi rilevanti della causa (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 60). |
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55 |
Tuttavia, come ricordato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 esige che la Commissione esamini se la domanda di registrazione soddisfi le condizioni di tale regolamento. |
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56 |
Orbene, dal momento che un nome evocativo di un nome già registrato non è conforme all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, esso non può beneficiare della protezione prevista da detto regolamento. Infatti, il requisito derivante dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale, per essere ammissibile alla registrazione, il nome deve essere menzionato nel disciplinare contenuto in tale domanda quale «utilizzat[o] nel commercio o nel linguaggio comune», implica necessariamente un utilizzo che esuli da qualsiasi violazione delle disposizioni del regolamento stesso. |
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57 |
Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 prevede espressamente che un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 del regolamento in parola non possa essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro. In base a tale disposizione, il rispetto della protezione concessa a un nome precedentemente registrato figura tra le condizioni di registrazione che la Commissione è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento medesimo. |
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58 |
Pertanto, prima di adottare una decisione di registrazione, la Commissione è tenuta a verificare che il nome di cui si chiede la registrazione non pregiudichi la protezione di cui beneficia, in tutta l’Unione, un altro nome già registrato. |
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59 |
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che spettava, nel caso di specie, alla Commissione verificare che l’utilizzo dei nomi candidati alla registrazione non violasse la protezione contro l’evocazione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 di cui beneficia un nome registrato come DOP. |
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60 |
Tale conclusione non è smentita dall’argomento dei ricorrenti secondo cui tale valutazione del Tribunale equivarrebbe a mettere in discussione il principio di una coesistenza tra un nome registrato come DOP e un nome registrato come IGP. |
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61 |
Infatti, da un lato, è pacifico che la Corte riconosce ai principi elaborati nell’ambito di ciascun regime di protezione un’applicazione trasversale, in modo da garantire un’applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 32). |
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62 |
D’altro lato, può sussistere un rischio di evocazione indipendentemente dal regime di cui beneficiano i nomi già registrati e quello per il quale i nomi sono candidati alla registrazione. È infatti pacifico che la nozione di «evocazione» si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione stessa (sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). |
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63 |
In tali circostanze, sempre senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha potuto constatare, al punto 39 della sentenza impugnata, che sussisteva un rischio di evocazione tra un nome protetto come DOP e i nomi candidati alla registrazione come IGP. |
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64 |
Dal momento che i ricorrenti contestano le valutazioni del Tribunale, svolte ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, relative al confronto tra i nomi registrati come DOP e i nomi candidati, occorre ricordare che tali valutazioni di natura fattuale non possono essere messe in discussione, salvo il caso di snaturamento dei fatti, in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C‑56/16 P, EU:C:2017:693, punto 126). Poiché i ricorrenti non hanno dedotto un siffatto snaturamento, i loro argomenti al riguardo devono essere respinti in quanto irricevibili. |
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65 |
Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile. |
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
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66 |
Con il loro terzo motivo, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 nonché il principio di buona amministrazione rifiutando di riconoscere, al punto 76 della sentenza impugnata, che, in sede di esame delle domande di registrazione, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione le valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali. |
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67 |
La Commissione chiede il rigetto di tale motivo. |
Giudizio della Corte
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68 |
In primo luogo, come dichiarato al punto 43 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente statuito che la Commissione dispone di un potere autonomo di valutazione in sede di esame delle domande di registrazione. |
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69 |
Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 si evince che la Commissione, quando adotta atti di esecuzione che respingono una domanda di registrazione, si basa non solo sull’esame effettuato conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento, ma anche «[sulle] informazioni di cui dispone», laddove quest’ultima precisazione include necessariamente gli elementi trasmessi dallo Stato membro. |
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70 |
Orbene, è giocoforza constatare che i ricorrenti, con il pretesto di sostenere che la Commissione non aveva preso in considerazione le valutazioni delle autorità nazionali al momento dell’adozione della decisione controversa, contravvenendo al principio di buona amministrazione, sostengono in realtà che la Commissione era vincolata da tali valutazioni e doveva, di conseguenza, concedere la registrazione dei nomi richiesti. Orbene, tale argomento si confonde con quello dedotto a sostegno del secondo motivo, che non è stato accolto. |
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71 |
In secondo luogo, i ricorrenti contestano le valutazioni attinenti al rischio di evocazione effettuate dal Tribunale per confermare il rigetto delle domande di registrazione da parte della Commissione, senza tuttavia dimostrare che, così facendo, detto giudice abbia snaturato gli elementi di prova e i fatti. |
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72 |
Orbene, come ricordato al punto 64 della presente sentenza, tali valutazioni di natura fattuale non possono essere messe in discussione in sede di impugnazione. |
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73 |
Di conseguenza, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile. |
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
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74 |
Con il loro quarto motivo i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 88, 89 e 94 della sentenza impugnata, che una sinonimia tra due denominazioni comporta necessariamente un’evocazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. In tal senso, la sinonimia delle denominazioni non sarebbe di per sé sufficiente a comportare un rischio di evocazione, dato che una siffatta constatazione sarebbe possibile solo sulla base di una valutazione globale dei fatti risultanti dal fascicolo. |
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75 |
In secondo luogo, ai punti 78 e 81 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la valutazione della Commissione secondo cui solo un pubblico particolarmente accorto conoscerebbe le differenze qualitative tra i prodotti i cui nomi sono protetti come DOP e quelli i cui nomi sono oggetto di una domanda di registrazione come IGP. Infatti, la differenza di prezzo tra i prodotti interessati consentirebbe ai consumatori di distinguerli. |
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76 |
La Commissione contesta tale argomento. |
Giudizio della Corte
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77 |
Per quanto attiene alla prima censura, occorre rilevare che, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, ai fini della valutazione di un rischio di evocazione, occorre prendere in considerazione l’interezza del nome così come registrato e l’interezza del nome candidato alla registrazione. |
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78 |
Poiché i ricorrenti hanno sostenuto, in primo grado, che l’esame dell’evocazione verteva unicamente sui termini geografici dei nomi in conflitto, il Tribunale si è limitato a constatare, al punto 94 di tale sentenza, che, tenuto conto della sinonimia degli elementi geografici dei nomi interessati, accogliere tale argomento avrebbe condotto necessariamente alla constatazione di un’evocazione e avrebbe sfavorito la posizione difesa dai ricorrenti. Ne consegue che la prima censura trae origine da una lettura erronea del punto 94 di detta sentenza. |
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79 |
Quanto alla seconda censura, i ricorrenti criticano il Tribunale per aver confermato, ai punti 78 e 81 della sentenza impugnata, che solo un pubblico particolarmente accorto conosce le differenze qualitative tra i nomi protetti come DOP e i nomi candidati a una registrazione come IGP, mentre la differenza di prezzo tra i prodotti di cui trattasi sarebbe un’indicazione della differenza di qualità. |
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80 |
Occorre ricordare che il rischio di evocazione si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. A tal proposito, l’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, vale a dire, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione. Nell’ambito della valutazione effettuata dalla Commissione, occorre che essa tenga conto dell’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano l’uso della denominazione di cui trattasi (sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 66). |
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81 |
Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare, al punto 83 della sentenza impugnata, che la differenza di prezzo tra i prodotti protetti come DOP e i prodotti per i quali è chiesta la registrazione di un nome quale IGP non è di per sé determinante per escludere l’evocazione che può risultare dalla valutazione degli elementi richiamati al punto precedente della presente sentenza. |
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82 |
In ogni caso, affermando che il Tribunale non ha correttamente identificato il pubblico di cui occorrerebbe tener conto per escludere qualsiasi rischio di evocazione, i ricorrenti tentano, in sostanza, di mettere in discussione le constatazioni svolte dal Tribunale in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento. Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che siffatte constatazioni rientrano nell’ambito delle valutazioni di natura fattuale per le quali il Tribunale è il solo competente (ordinanza del 29 ottobre 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO, C‑305/20 P, EU:C:2020:882, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). |
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83 |
Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto in quanto in parte inoperante e in parte irricevibile. |
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84 |
Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta. |
Sulle spese
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85 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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86 |
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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