Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 febbraio 2026.#Carles Puigdemont i Casamajó e a. contro Parlamento europeo.#Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare di membri del Parlamento – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Commissione giuridica del Parlamento – Requisito d’imparzialità del relatore.#Causa C-572/23 P.

ECLI:EU:C:2026:70Eu Cjeu5 feb 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 febbraio 2026 (*)

« Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare di membri del Parlamento – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Commissione giuridica del Parlamento – Requisito d’imparzialità del relatore »

Nella causa C‑572/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 settembre 2023,

Carles Puigdemont i Casamajó, residente a Waterloo (Belgio),

Antoni Comín i Oliveres, residente a Waterloo,

Clara Ponsatí i Obiols, residente a Waterloo,

rappresentati da P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz, N. Lorenz e J.-C. Puffer, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, il sig. Carles Puigdemont i Casamajó, il sig. Antoni Comín i Oliveres e la sig.ra Clara Ponsatí i Obiols (in prosieguo: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2023, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (T‑272/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:373), con la quale quest’ultimo ha respinto la loro istanza volta all’annullamento delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2021, sulla richiesta di revoca della loro immunità (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Protocollo (n. 7)

2        L’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo n. 7») così dispone:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)      sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)      sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

 Regolamento interno

3        Il regolamento interno del Parlamento europeo, applicabile alla nona legislatura (2019-2024), nella sua versione anteriore alla sua modifica mediante la decisione del Parlamento del 17 gennaio 2023 (in prosieguo: il «regolamento interno»), al suo articolo 5, intitolato «Privilegi e immunità», prevedeva quanto segue:

«1.      I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal protocollo n. 7 (…).

2.      Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri

(…)».

4        L’articolo 6 del regolamento interno, intitolato «Revoca dell’immunità», così prevedeva:

«1.      Ogni richiesta di revoca dell’immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 (…) nonché dei principi richiamati nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

(…)».

5        L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità», disponeva quanto segue:

«1.      Ogni richiesta diretta al presidente [del Parlamento] da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

(…)

«13.      La commissione elabora i principi per l’applicazione del presente articolo.

(…)».

 Comunicazione n. 11/2019

6        Il punto 6 della comunicazione ai membri sui principi applicabili alle richieste di revoca dell’immunità, datata 19 novembre 2019 (in prosieguo: la «comunicazione n. 11/2019»), adottata dalla commissione giuridica del Parlamento europeo (in prosieguo: la «commissione JURI»), prevede quanto segue:

«La commissione [JURI] nomina un relatore per ciascun caso di immunità».

7        Il punto 7 della comunicazione n. 11/2019 prevede quanto segue:

«A tale fine, ciascun gruppo politico designa un proprio deputato quale relatore permanente per i casi immunità, che dovrebbe fungere da coordinatore, al fine di garantire che tali casi siano trattati da deputati con esperienza. I gruppi politici provvedono a nominare relatori permanenti di assoluta probità».

8        Ai sensi del punto 8 della comunicazione n. 11/2019:

«La funzione di relatore sui singoli casi di immunità è affidata a rotazione ai vari gruppi politici, su un piede di parità. Tuttavia, il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico o essere eletto nello stesso Stato membro del deputato di cui si sta esaminando l’immunità».

9        Ai sensi del punto 43 della comunicazione n. 11/2019:

«Qualora il procedimento non riguardi opinioni o voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, l’immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l’intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l’attività politica di un deputato e di conseguenza l’indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis)».

 Fatti

10      I fatti della controversia figurano ai punti da 2 a 19 della sentenza impugnata e, ai fini della presente sentenza, possono essere riassunti nella maniera seguente.

11      Il sig. Puigdemont i Casamajó era presidente della Generalitat de Cataluña (organo di governo della Comunità Autonoma di Catalogna, Spagna) e il sig. Comín i Oliveres così come la sig.ra Ponsatí i Obiols erano membri del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità Autonoma di Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge n. 19/2017 del Parlamento della Catalogna, recante disciplina del referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge n. 20/2017 del Parlamento della Catalogna, sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1º ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione previsto dalla prima delle leggi succitate, le cui disposizioni, nel frattempo, erano state sospese in forza di una decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna).

12      A seguito dell’adozione delle suddette leggi e dello svolgimento di tale referendum, il Ministerio Fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il partito politico VOX hanno avviato un procedimento penale a carico di varie persone, tra le quali i ricorrenti, ritenendo che questi avessero commesso atti che, a seconda delle persone interessate, erano riconducibili segnatamente a reati di ribellione, di sedizione e di indebita destinazione di fondi pubblici (in prosieguo: il «procedimento penale in discussione»).

13      Il 21 marzo 2018 il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha emesso un’ordinanza che accusava i ricorrenti di presunti reati di ribellione e di indebita destinazione di fondi pubblici. Con ordinanza del 9 luglio 2018, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha dichiarato che i ricorrenti avevano rifiutato di comparire, a seguito della loro fuga dalla Spagna, e ha sospeso il procedimento penale in discussione fino al momento in cui fossero stati rintracciati.

14      I ricorrenti hanno presentato la loro candidatura alle elezioni dei membri del Parlamento europeo che si sono svolte in Spagna il 26 maggio 2019.

15      Il 14 ottobre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del sig. Puigdemont i Casamajó, affinché potesse essere giudicato nell’ambito procedimento penale in discussione. Il 4 novembre 2019 lo stesso giudice ha emesso mandati d’arresto analoghi nei confronti del sig. Comín i Oliveres e della sig.ra Ponsatí i Obiols.

16      In occasione della sessione plenaria del 13 gennaio 2020, il Parlamento ha preso atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), dell’elezione al Palamento dei sigg. Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres, con effetto dal 2 luglio 2019.

17      Sempre il 13 gennaio 2020, il presidente del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha comunicato al Parlamento una domanda recante data del 10 gennaio 2020, trasmessa a cura del presidente della sezione penale di tale Corte, derivante da un’ordinanza dello stesso giorno del giudice istruttore di detta sezione, avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare dei sigg. Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres.

18      Il 10 febbraio 2020, il Parlamento, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della sig.ra Ponsatí i Obiols con effetto dal 1° febbraio 2020.

19      Sempre il 10 febbraio 2020, il presidente del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha comunicato al Parlamento la richiesta datata 4 febbraio 2020, trasmessa a cura del presidente della sezione penale di tale Corte, derivante da un’ordinanza dello stesso giorno del giudice istruttore di detta sezione, avente ad oggetto la revoca dell’immunità parlamentare della sig.ra Ponsatí i Obiols.

20      Il vicepresidente del Parlamento ha comunicato in seduta plenaria le richieste di revoca dell’immunità menzionate ai punti 17 e 19 della presente sentenza e le ha rinviate alla commissione JURI.

21      Il 23 febbraio 2021 la commissione JURI ha adottato le relazioni A 9-0020/2021, A 9-0021/2021, e A 9-0022/2021, relative alle richieste di revoca di cui si tratta.

22      Con le decisioni controverse, il Parlamento ha accolto tali richieste.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle decisioni controverse.

24      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2021, i ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse.

25      Con ordinanza del 2 giugno 2021, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (T‑272/21 R), il vicepresidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse fino alla data dell’ordinanza che pone termine al procedimento sommario. Con ordinanza del 30 luglio 2021, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento (T‑272/21 R, EU:T:2021:497), il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori menzionata al punto precedente e ha revocato l’ordinanza del 2 giugno 2021.

26      Con ordinanza del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna [C‑629/21 P (R), EU:C:2022:413], il vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del 30 luglio 2021, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (T‑272/21 R, EU:T:2021:497), ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse e ha riservato le spese dei ricorrenti relative al procedimento di primo grado.

27      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno dedotto otto motivi di annullamento.

28      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso dopo aver escluso:

–        in primo luogo, il primo motivo di ricorso, vertente sull’insufficiente motivazione delle decisioni controverse;

–        in secondo luogo, il secondo motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza dell’autorità nazionale che ha emesso e trasmesso al Parlamento le richieste di revoca dell’immunità dei ricorrenti;

–        in terzo luogo, il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa a causa della mancanza di chiarezza delle decisioni controverse;

–        in quarto luogo, il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui verteva sulla violazione dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 9 del protocollo n. 7 e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno nonché di taluni diritti fondamentali dei ricorrenti;

–        in quinto luogo, il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui verteva su errori di fatto e di diritto che viziavano l’esame, da parte del Parlamento, del fumus persecutionis, e il settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento e su errori manifesti commessi dal Parlamento nella sua valutazione del fumus persecutionis;

–        in sesto luogo, l’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento in quanto il Parlamento aveva rifiutato di applicare le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento interno;

–        in settimo luogo, il quarto motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del diritto di essere ascoltato e,

–        in ottavo luogo, il terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di imparzialità.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

29      Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare il Parlamento e il Regno di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.

30      Il Parlamento e il Regno di Spagna chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

31      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono dieci motivi, vertenti:

–        il primo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha respinto il primo motivo di annullamento con la motivazione che le decisioni controverse non avevano violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

–        il secondo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha respinto il secondo motivo di annullamento dichiarando che non gli spettava, così come non spettava al Parlamento, controllare la legittimità della richiesta di revoca dell’immunità, in particolare la sua ricevibilità, conformemente alla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023);

–        il terzo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha ritenuto che il loro diritto a che le loro questioni fossero trattate in modo imparziale ed equo dal Parlamento non fosse stato violato;

–        il quarto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha dichiarato che il Parlamento non aveva violato il loro diritto di essere ascoltati sancito all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta;

–        il quinto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha respinto il quinto motivo di annullamento, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla mancanza di chiarezza delle decisioni controverse;

–        il sesto, su errori di diritto commessi dal Tribunale in quanto ha respinto il sesto motivo di annullamento, vertente sulla violazione delle immunità previste all’articolo 343 TFUE e all’articolo 9 del protocollo n. 7, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 45 della Carta nonché con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno, e in quanto ha respinto il settimo motivo di annullamento, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento;

–        il settimo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto ha snaturato elementi di prova, respingendo l’ottavo motivo di annullamento, riguardante decisioni precedenti del Parlamento da cui risulta che tale istituzione non revoca l’immunità dei suoi membri nel caso in cui vi sia un rischio di arresto di questi ultimi senza condanna e nell’ambito della sua valutazione dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento interno;

–        l’ottavo, sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 47 della Carta, letto alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto non motivando la sentenza impugnata in modo sufficiente e adeguato;

–        il nono, sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 47 della Carta, interpretato alla luce degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto tale giudice ha rifiutato di adottare le misure di organizzazione del procedimento e le misure istruttorie da essi richieste, e

–        il decimo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto non ha esaminato d’ufficio se occorresse ancora statuire sul ricorso di annullamento, tenuto conto in particolare dell’ordinanza emessa il 12 gennaio 2023 dal giudice istruttore del Tribunal Supremo (Corte suprema), e vertente su una violazione del principio della certezza del diritto.

32      Occorre rilevare che il terzo motivo d’impugnazione è suddiviso in quattro parti.

33      Con la prima parte del terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 234 a 238 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha ritenuto che la nomina di un relatore unico per i tre casi di revoca dell’immunità parlamentare non fosse contraria né all’articolo 41, paragrafo 1, e all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, né ai punti 6 e 8 della comunicazione n. 11/2019.

34      Con la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 239 a 257 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e snaturato gli elementi di prova in quanto ha affermato che il loro argomento vertente sul difetto di imparzialità del relatore era infondato, e ha violato l’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, nonché i principi derivanti dal punto 8 della comunicazione n. 11/2019.

35      Con la terza parte del terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 258 a 262 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e snaturato gli elementi di prova in quanto ha affermato che il loro argomento vertente sulla mancanza di imparzialità del presidente della commissione JURI era infondato.

36      Con la quarta parte del terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che, interpretando erroneamente la quarta parte del terzo motivo del ricorso di annullamento e respingendola, il Tribunale, ai punti 219 e 262 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nonché un errore di ragionamento, una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa e ha disatteso il suo obbligo di motivazione.

37      Ad avviso della Corte è opportuno esaminare la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione.

 Argomenti delle parti

38      Nella parte introduttiva del loro terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti osservano che la natura «politica» delle decisioni controverse, come l’ha qualificata il Tribunale, può essere intesa solo come derivante dalla «natura politica» del Parlamento, la quale in nulla differisce da quella del Consiglio dell’Unione europea o della Commissione europea, che sono istituzioni politiche. Secondo i ricorrenti, il Parlamento era quindi pienamente tenuto a rispettare l’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta.

39      La seconda parte del terzo motivo d’impugnazione è suddivisa in cinque censure.

40      Con la prima censura, i ricorrenti fanno valere che, ai punti da 244 a 246 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che non era contrario all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, letto alla luce del punto 8 della comunicazione n. 11/2019, l’appartenenza del relatore, incaricato dell’esame delle richieste di revoca dell’immunità, allo stesso gruppo politico al quale appartengono i deputati del partito politico nazionale che, avendo esercitato l’azione popolare nel procedimento penale in discussione, è all’origine dell’azione penale in tale procedimento (in prosieguo: il «partito politico all’origine del procedimento penale in discussione»).

41      Al riguardo, i ricorrenti ricordano che il requisito di imparzialità imposto dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta comprende l’imparzialità soggettiva e l’imparzialità oggettiva.

42      Essi adducono che, in considerazione del tenore letterale del punto 8 della comunicazione n. 11/2019 e contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 244 della sentenza impugnata, il Parlamento stesso ha ritenuto che la semplice appartenenza a un gruppo politico all’interno di detta istituzione incida sulla valutazione dell’imparzialità del relatore. Infatti, dal richiamato punto 8 risulterebbe chiaramente che il Parlamento reputa che l’appartenenza di un relatore al medesimo gruppo politico al quale appartiene il deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità sollevi oggettivamente dubbi legittimi quanto all’imparzialità di tale relatore. Secondo i ricorrenti, lo stesso vale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ai punti 245 e 246 della sentenza impugnata, quando il relatore è membro del gruppo politico al quale appartengono i deputati del partito politico all’origine del procedimento penale in discussione.

43      Inoltre, al punto 246 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe mal interpretato le osservazioni dei ricorrenti, ritenendo che essi avessero affermato che l’unico motivo per negare la possibilità di essere relatore ad un membro del gruppo politico al quale appartengono i deputati di tale partito sarebbe le sue affinità politiche. Secondo i ricorrenti, membri di gruppi politici diversi possono condividere siffatte affinità. Di conseguenza, non possono essere posti sullo stesso piano l’argomento secondo cui il relatore non può essere membro del medesimo gruppo politico al quale appartengono i deputati del detto partito e l’argomento secondo cui una persona non può essere relatore per il solo motivo che condivide affinità politiche con tale gruppo.

44      Con la seconda censura, i ricorrenti asseriscono che, ai punti da 247 a 251 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rifiutato di riconoscere che la circostanza che il relatore abbia organizzato un evento tenutosi il 6 marzo 2019 all’interno del Parlamento (in prosieguo: l’«evento del 6 marzo 2019») e nel corso del quale è stato proferito da un interveniente lo slogan «Puigdemont in carcere!» dimostrava la sua parzialità o, quanto meno, suscitava dubbi legittimi circa la sua imparzialità. Secondo i ricorrenti, è al riguardo irrilevante che tale relatore abbia espresso il suo sostegno non già oralmente, come sottolineato dal Tribunale al punto 250 della sentenza impugnata, bensì applaudendo l’intervento in parola.

45      In primo luogo, essi deducono che, ai punti 249 e 250 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato taluni elementi di prova e, pertanto, ha commesso un errore di diritto, non tenendo conto del fatto che il relatore non solo ha organizzato tale evento, ma vi era presente al tavolo degli oratori e ha esplicitamente sostenuto l’intervento menzionato al punto precedente, applaudendolo.

46      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che, al punto 251 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì snaturato gli elementi di prova affermando che detto evento aveva come unico tema, tenuto conto del suo titolo, «la situazione politica della Catalogna», mentre più della metà del discorso dell’oratore ha riguardato i procedimenti penali avviati in Spagna, in particolare, a loro carico.

47      In terzo luogo, essi sostengono che, in detto punto 251, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha lasciato intendere che la mancanza di imparzialità del relatore sarebbe stata pertinente solo nel caso in cui il Parlamento fosse stato tenuto a determinare se i fatti contestati fossero stati dimostrati.

48      Con la terza censura, i ricorrenti sostengono che, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato, da un lato, l’articolo 85, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa, in considerazione dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, il suo obbligo di motivazione, in quanto ha respinto in quanto irricevibile un elemento di prova costituito da un’intervista del relatore pubblicata su un giornale bulgaro, con la motivazione che i ricorrenti non avevano giustificato la produzione tardiva di tale intervista.

49      Con la quarta censura, essi lamentano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato che gli elementi menzionati al punto 255 della sentenza impugnata, che sono stati snaturati da tale giudice, nonché gli altri elementi precedentemente dedotti non consentivano di dimostrare la mancanza di imparzialità del relatore.

50      Con la quinta censura, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, al punto 256 della sentenza impugnata, in quanto ha affermato che essi non avevano dedotto alcun interesse personale del relatore tale da pregiudicare la sua imparzialità. In ogni caso, l’assenza di imparzialità oggettiva sarebbe sufficiente ai fini della constatazione di una violazione, nel caso di specie, dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 2, della Carta.

51      Nella loro replica, i ricorrenti insistono sul fatto che il loro argomento vertente sulla mancanza di imparzialità del relatore non era fondato sull’esistenza di una semplice opposizione politica nei loro confronti, bensì sulla situazione del tutto particolare derivante dal coinvolgimento diretto nel procedimento penale in discussione di un partito politico i cui membri del Parlamento erano affiliati allo stesso gruppo politico del relatore.

52      Oltre a costituire una situazione oggettivamente paragonabile a quella prevista al punto 8 della comunicazione n. 11/2019, sarebbe evidente che il conflitto di interessi risultante dall’appartenenza del relatore al medesimo gruppo politico di deputati di tale partito politico ha privato detto relatore di qualsiasi parvenza di imparzialità.

53      Peraltro, per quanto riguarda l’evento del 6 marzo 2019, la presentazione edulcorata dei fatti da parte del Tribunale, spintosi fino ad omettere il vero tema e la natura di tale evento, avrebbe inteso far apparire neutro quest’ultimo.

54      Il Parlamento contesta l’argomentazione dei ricorrenti esposta nella seconda parte del terzo motivo.

55      Nella sua comparsa di risposta, il Parlamento, in primo luogo, contesta gli argomenti dei ricorrenti che mettono in discussione le considerazioni del Tribunale relative alla natura politica delle decisioni controverse, contenute ai punti da 243 a 246 della sentenza impugnata.

56      Da un lato, esso ritiene che l’argomento dei ricorrenti relativo al punto 244 della sentenza impugnata sia infondato. Infatti, la situazione di cui al punto 8 della comunicazione n. 11/2019 non potrebbe essere paragonata a quella in cui il relatore appartiene a un gruppo che si oppone sul piano politico al deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità. Il Parlamento sostiene che, come ricordato dal Tribunale ai punti 225 e 226 della sentenza impugnata, le decisioni relative alle richieste di revoca dell’immunità sono di natura politica e i deputati, che sono membri della commissione JURI, non sono, per definizione, politicamente neutri. Nell’ipotesi in cui solo membri di tale commissione neutri dal punto di vista politico potessero essere designati come relatori, detta commissione diverrebbe inoperante. Infatti, poiché i ricorrenti hanno attirato l’attenzione del pubblico sulla loro causa, si potrebbe ritenere che tutti i membri di tale commissione si siano posizionati politicamente, positivamente o negativamente, nei loro confronti e nei confronti della loro causa.

57      D’altro lato, il Parlamento ritiene irricevibile l’argomento impreciso dei ricorrenti relativo al punto 246 della sentenza impugnata, con il quale essi sostengono che la loro censura si fondava non solo sulle affinità politiche, ma del pari sugli interessi economici, finanziari e strategici che condividono i membri di un gruppo politico. Tale argomento sarebbe, in ogni caso, infondato, poiché, in primo grado, i ricorrenti si sarebbero limitati a menzionare che il relatore era membro del gruppo politico al quale appartengono i membri del partito politico VOX.

58      In secondo luogo, il Parlamento contesta gli argomenti che mettono in discussione le considerazioni del Tribunale relative all’evento del 6 marzo 2019, esposte ai punti da 247 a 251 della sentenza impugnata.

59      In via preliminare, esso sottolinea che tale evento ha avuto luogo nel corso di un’altra legislatura, ancor prima che il relatore potesse sapere che sarebbe stato eletto al Parlamento in occasione delle elezioni del 2019 e, in ogni caso, ben prima che fosse nominato relatore per le richieste di revoca dell’immunità di cui si tratta.

60      Sotto un primo profilo, esso adduce che è irricevibile l’argomento dei ricorrenti vertente sui punti 249 e 250 della sentenza impugnata, con cui essi sostengono che il Tribunale ha snaturato elementi di prova, poiché, in sostanza, i ricorrenti chiedono una nuova valutazione dei fatti. In ogni caso, l’argomento in parola sarebbe infondato, giacché il segretario generale del partito politico VOX, come rilevato dal Tribunale, ha chiuso il suo discorso con la formula «Viva la Spagna, viva l’Europa e Puigdemont in carcere» e nulla nella registrazione dell’evento del 6 marzo 2019 indicherebbe che il relatore abbia approvato specificamente queste ultime tre parole di tale discorso. La registrazione di cui si tratta mostrerebbe piuttosto un gesto di cortesia abituale nei confronti di un oratore dopo la conclusione di un intervento.

61      Sotto un secondo profilo, il Parlamento sostiene che la considerazione del Tribunale, contenuta al punto 250 della sentenza impugnata, secondo cui il relatore non aveva preso la parola in occasione di detto evento, non è priva di pertinenza.

62      Sotto un terzo profilo, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, al punto 251 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova affermando che il tema dell’evento del 6 marzo 2019 era semplicemente «la situazione politica in Catalogna» si fonderebbe su una lettura erronea di tale sentenza, dal momento che il Tribunale non avrebbe per nulla escluso che suddetto tema riguardasse parimenti il procedimento penale in discussione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe travisato la registrazione dell’evento in parola presentando in modo sintetico il tema dello stesso. In ogni caso, detto argomento sarebbe irricevibile, giacché i ricorrenti chiederebbero una nuova valutazione dei fatti.

63      Sotto un quarto profilo, esso asserisce che gli argomenti dei ricorrenti che mettono in discussione la terza e la quarta frase del punto 251 della sentenza impugnata sono inconferenti, poiché le considerazioni ivi esposte sono state presentate in subordine. In ogni caso, tali argomenti dovrebbero essere respinti. Anzitutto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha ignorato criteri pertinenti ai fini della valutazione del fumus persecutionis si fonderebbe su una lettura erronea della sentenza impugnata. Il Tribunale, poi, non avrebbe commesso errori di diritto sottolineando, in sostanza, alla terza e alla quarta frase richiamate, che le questioni discusse in occasione dell’evento del 6 marzo 2019 non riguardavano quelle che dovevano essere decise dal Parlamento nell’ambito di un procedimento di revoca dell’immunità. Infine, il Parlamento sostiene che, nella misura in cui i ricorrenti sostengono che il relatore ha approvato, con i suoi applausi, il messaggio secondo cui le decisioni controverse, i mandati d’arresto europei e le segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen, considerati nel loro insieme, li esponevano a un rischio elevato di arresto, tale argomento sarebbe irricevibile, poiché i ricorrenti chiederebbero alla Corte, in sostanza, di procedere a una constatazione di fatto. Questo argomento sarebbe, in ogni caso, infondato, dal momento che il relatore non avrebbe applaudito il messaggio di cui si tratta.

64      In terzo luogo, il Parlamento si oppone agli argomenti dei ricorrenti che mettono in discussione le considerazioni del Tribunale su altri eventi, esposte ai punti da 252 a 255 della sentenza impugnata. Da un lato, esso si oppone all’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha violato l’articolo 85, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura e l’obbligo di motivazione ad esso incombente, respingendo in quanto irricevibili i loro argomenti fondati su un’intervista del relatore pubblicata su un giornale bulgaro. Dall’altro, esso contesta l’argomento dei ricorrenti, i quali adducono che, constatando che le reazioni del partito politico VOX all’adozione delle decisioni controverse non dimostravano la mancanza di imparzialità del relatore, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato taluni elementi di prova.

65      In quarto luogo, il Parlamento contesta gli argomenti dei ricorrenti che mettono in discussione le considerazioni del Tribunale sull’assenza di un conflitto di interessi riguardante il relatore, esposte al punto 256 della sentenza impugnata. Da un lato, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha ritenuto che la parzialità possa esprimersi solo mediante dichiarazioni si fonderebbe su una lettura erronea di tale punto 256. D’altro lato, l’argomento dei ricorrenti relativo all’esistenza di un interesse personale del relatore tale da pregiudicare la sua imparzialità, non essendo suffragato, sarebbe irricevibile. Il medesimo sarebbe, in ogni caso, infondato.

66      Nella sua controreplica, il Parlamento afferma, in primo luogo, che, sebbene i ricorrenti menzionino l’azione del partito politico VOX esercitata nei loro confronti dinanzi ai giudici spagnoli, essi non indicano minimamente come il comportamento di detto partito possa essere addebitato al gruppo politico al quale appartiene il relatore. Dato che vi erano all’interno di tale gruppo deputati che sostenevano la causa dei ricorrenti e altri che vi si opponevano, il semplice fatto dell’appartenenza del relatore a detto gruppo non suffragherebbe l’affermazione secondo cui il relatore in parola non sarebbe stato imparziale.

67      In secondo luogo, il Parlamento sostiene che il Tribunale non ha snaturato il tema dell’evento del 6 marzo 2019. Esso sottolinea che, sebbene il titolo della registrazione di quest’ultimo cui i ricorrenti rinviano negli allegati al loro ricorso in primo grado fosse «La Catalogna è la Spagna», il tema della riunione, nell’ambito della quale è intervenuto il segretario generale del partito politico VOX, era «Il ruolo degli Stati-nazione nell’Unione europea e la difesa delle libertà civili». Il Parlamento precisa che i mandati d’arresto europei menzionati dal segretario generale di tale partito nel corso del suo intervento non erano quelli che erano stati emessi dopo che i ricorrenti erano stati eletti deputati.

68      Il Regno di Spagna contesta l’argomento dei ricorrenti sviluppato nella seconda parte del terzo motivo.

69      In via preliminare, il Regno di Spagna sottolinea che, nell’ambito della procedura di trattamento di una richiesta di revoca dell’immunità, il Parlamento deve rispettare l’articolo 39 e l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, come è avvenuto al momento dell’adozione delle decisioni controverse.

70      In primo luogo, il Regno di Spagna sostiene che gli argomenti dei ricorrenti riguardanti un asserito errore di diritto nell’interpretazione del punto 8 della comunicazione n. 11/2019, in combinato disposto con l’articolo 41 della Carta, non sono tali da mettere in discussione i motivi di cui ai punti 245 e 246 della sentenza impugnata, che consistono in una conclusione tratta sulla base dei punti da 242 a 244 di detta sentenza che non sono contestati. In detti punti da 242 a 244, il Tribunale avrebbe spiegato che la semplice appartenenza ad un gruppo politico non incide sull’imparzialità dell’individuo che ne fa parte.

71      In secondo luogo, il Regno di Spagna rileva che, sebbene i ricorrenti invochino uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale ai punti da 249 a 251 della sentenza impugnata, i loro argomenti non sono tali da dimostrare un errore manifesto commesso dal Tribunale nella sua valutazione dei fatti in parola.

72      In terzo luogo, l’argomento dei ricorrenti relativo ad un asserito errore di diritto commesso dal Tribunale alla fine del punto 251 della sentenza impugnata riguarderebbe una considerazione formulata ad abundantiam.

73      In quarto luogo, l’argomento dei ricorrenti con cui essi contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare irricevibile un documento prodotto nell’ambito della loro replica non sarebbe sufficientemente preciso e dovrebbe essere respinto.

 Giudizio della Corte

 Osservazioni preliminari

74      Come risulta dall’articolo 343, prima frase, TFUE, l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite nel protocollo n. 7.

75      Detto protocollo mira ad assicurare alle istituzioni dell’Unione una tutela completa ed effettiva contro gli ostacoli o i rischi per il loro buon funzionamento e la loro indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C 502/19, EU:C:2019:1115, punto 82).

76      Nel caso del Parlamento, tale obiettivo comporta non solo che, conformemente al principio della democrazia rappresentativa, il quale concretizza il valore di democrazia menzionato all’articolo 2 TUE ed è attuato all’articolo 14, paragrafo 3, TUE, la composizione dell’istituzione in parola rifletta in modo fedele e completo la libera espressione delle scelte operate dai cittadini dell’Unione quanto alle persone da cui intendono essere rappresentati durante una determinata legislatura, ma anche che il Parlamento, conformemente al principio della separazione dei poteri, sia tutelato, nell’esercizio delle sue attività, da ostacoli o rischi per il suo buon funzionamento. È a questo duplice titolo che le immunità previste a favore dei membri del Parlamento sono volte a garantire l’indipendenza di tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C ‑502/19, EU:C:2019:1115, punti 63, 83 e 84).

77      Tale obiettivo delle immunità previste a favore dei membri del Parlamento è anche menzionato all’articolo 5 del regolamento interno. Dopo aver precisato, al suo paragrafo 1, che i deputati godono dei privilegi e delle immunità previsti dal protocollo n. 7, detto articolo dispone, al suo paragrafo 2, che, nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni e che l’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

78      Ai sensi dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, il Parlamento ha il diritto di revocare l’immunità di uno dei suoi membri. Il procedimento di revoca dell’immunità si svolge quindi all’interno del Parlamento. Sebbene tale procedimento sia condotto da responsabili politici, il medesimo e la decisione con cui il Parlamento decide di revocare l’immunità non hanno natura politica, come affermato dal Tribunale ai punti 112, 225 e 242 della sentenza impugnata, bensì natura giuridica.

79      È vero che, tenuto conto del fatto che la decisione di revoca dell’immunità rientra nella competenza del Parlamento, l’istituzione in parola dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le norme applicabili al momento del trattamento delle richieste di revoca dell’immunità. Tali norme sono pertanto adottate e applicate da membri del Parlamento, che appartengono a gruppi politici costituiti all’interno di quest’ultimo.

80      Tuttavia, conformemente ai valori dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo enunciati all’articolo 2 TUE, il Parlamento è tenuto a rispettare, in sede di esame di una richiesta di revoca dell’immunità, le norme e i principi giuridici che si applicano a tale immunità nonché la Carta, le cui disposizioni si applicano al Parlamento in quanto una delle istituzioni dell’Unione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima. L’esercizio, da parte del deputato interessato, del suo mandato, che costituisce il principale attributo dello status di membro del Parlamento e deriva dal fatto di essere eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto previsto dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 65), può essere ostacolato da una decisione di revoca dell’immunità. Ne consegue che le richieste di revoca dell’immunità, che possono pregiudicare tanto il mandato del deputato interessato quanto, come ricordato al punto 76 della presente sentenza, il buon funzionamento del Parlamento nel suo complesso, devono essere esaminate alla luce dei diritti dell’individuo interessato e dei principi di democrazia rappresentativa e di separazione dei poteri, e non in funzione di orientamenti politici.

81      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la prima e la seconda censura dei ricorrenti con le quali essi addebitano, in sostanza, al Tribunale di aver violato l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, rispettivamente, ai punti da 244 a 246 della sentenza impugnata e ai punti da 247 a 251 di tale sentenza, dichiarando che era infondato il loro argomento vertente sulla mancanza di imparzialità del relatore incaricato, all’interno della commissione JURI, dell’esame delle richieste di revoca dell’immunità che li riguardavano.

 Sulla prima censura

82      Al punto 244 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che l’imparzialità di un relatore, che interviene nella fase istruttoria della richiesta di revoca dell’immunità condotta da una commissione parlamentare, non possa, in linea di principio, essere valutata alla luce della sua ideologia politica né alla luce di un confronto tra la sua ideologia politica e quella del deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità. Ha innanzitutto precisato che l’appartenenza di detto relatore a un partito politico nazionale o a un gruppo politico costituito all’interno del Parlamento, a prescindere dai valori e dalle idee di questi ultimi, e quand’anche questi potessero rivelare sensibilità a priori sfavorevoli alla situazione del deputato in parola era, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione dell’imparzialità del relatore. Basandosi sulla sua giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato che la differenza di ideologia politica tra detto relatore e detto deputato non era tale, di per sé, da mettere in discussione la regolarità della procedura di adozione delle decisioni controverse.

83      Inoltre, al punto 245 della sentenza in parola, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l’appartenenza del relatore al gruppo politico europeo dei conservatori e riformisti europei fosse, in linea di principio, ininfluente sulla valutazione della sua imparzialità.

84      Infine, al punto 246 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che tale gruppo politico comprendeva effettivamente i deputati del partito politico VOX, che si trovava in una situazione del tutto particolare nei confronti dei ricorrenti, poiché era all’origine del procedimento penale in discussione. Secondo il Tribunale, siffatta situazione particolare riguardava tuttavia i deputati membri del partito politico VOX e non può estendersi, per principio, al complesso dei membri del detto gruppo politico per il solo motivo che essi condividevano, dal momento che appartenevano ad uno stesso gruppo, affinità politiche.

85      Come sottolineato dal Tribunale ai punti 225 e 226 della sentenza impugnata, il procedimento che può condurre all’adozione di una decisione di revoca dell’immunità deve essere compatibile con il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

86      La richiamata disposizione della Carta prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione. Tale diritto, che è conferito a chiunque, lo è, pertanto, anche a qualsiasi membro del Parlamento interessato da una richiesta di revoca dell’immunità.

87      Il requisito di imparzialità si articola in due profili, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva, in conformità della quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio, C‑521/15, EU:C:2017:982, punto 91).

88      Nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, menzionato al punto 79 della presente sentenza, il Parlamento può adottare norme che concretizzino la tutela contro il rischio di parzialità che si impone in forza dell’articolo 41 della Carta.

89      Esso ha così previsto, all’articolo 6 del regolamento interno, che ogni richiesta di revoca dell’immunità sia valutata in conformità del protocollo n. 7 nonché dei principi richiamati nell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

90      L’articolo 9 di detto regolamento precisa, rispettivamente ai paragrafi 1 e 13, che ogni richiesta diretta al presidente del Parlamento da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente, la quale elabora i principi per l’applicazione dell’articolo 9 in parola.

91      Di conseguenza, la commissione JURI, che è stata designata per trattare le richieste di revoca dell’immunità, ha adottato la comunicazione n. 11/2019, applicabile all’epoca dei fatti del caso di specie, che stabilisce norme applicabili alle richieste di cui si tratta.

92      In tale comunicazione sono state stabilite, da un lato, norme relative all’esame nel merito di una richiesta di revoca dell’immunità. Al punto 43 della comunicazione in parola, è stato così previsto, in sostanza, che, qualora la richiesta riguardi la revoca dell’immunità prevista all’articolo 9 di tale protocollo, occorre revocare l’immunità a meno che non risulti che l’intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l’attività politica di un deputato e di conseguenza l’indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis).

93      D’altro lato, sono state stabilite norme procedurali per il trattamento delle richieste di revoca dell’immunità.

94      Anzitutto, secondo il punto 6 della comunicazione n. 11/2019, la commissione JURI nomina un relatore per ciascun caso di immunità.

95      Poi, secondo il punto 7 della comunicazione in parola, a tale fine, ciascun gruppo politico designa un proprio deputato quale relatore permanente per i casi immunità, di assoluta probità.

96      Infine, in forza del punto 8 di detta comunicazione, la funzione di relatore sui singoli casi di immunità è affidata a rotazione ai vari gruppi politici, su un piede di parità, tuttavia, il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico o essere eletto nello stesso Stato membro del deputato di cui si sta esaminando l’immunità.

97      Dal punto 8 della comunicazione n. 11/2019 risulta che il Parlamento ha ritenuto che un relatore proveniente dallo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione non potesse istruire la richiesta di revoca di tale immunità. Siffatto approccio è quindi fondato sulla considerazione che, a causa della loro appartenenza ad uno stesso gruppo politico, tale relatore e tale deputato potrebbero condividere talune affinità, segnatamente politiche, cosicché non potrebbero essere esclusi dubbi legittimi quanto ad un eventuale pregiudizio, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 87 della presente sentenza, di detto relatore a favore di detto deputato. Il Parlamento, pertanto, avvalendosi del suo ampio potere discrezionale, ha ritenuto necessario, al fine di garantire l’imparzialità del relatore, come richiesto dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, prevedere una norma che impedisca l’appartenenza di tale relatore a un determinato gruppo politico.

98      Il rispetto dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta richiede un’applicazione coerente delle garanzie istituite dall’istituzione interessata per evitare qualsiasi legittimo dubbio di parzialità e per consentire un trattamento equo delle richieste di revoca dell’immunità.

99      Ai fini di una siffatta applicazione, il requisito di imparzialità concretizzato dal punto 8 della comunicazione n. 11/2019 deve essere parimenti attuato in modo tale che il relatore appartenente a un gruppo politico diverso da quello del deputato la cui immunità è in discussione appaia oggettivamente imparziale.

100    Infatti, tenuto conto degli obiettivi delle immunità previste a favore dei membri del Parlamento, ricordati ai punti da 75 a 77 della presente sentenza, tale requisito di imparzialità del relatore significa che il deputato di cui si tratta non deve poter nutrire dubbi legittimi sul fatto che il relatore chiamato a istruire detta richiesta non è guidato da considerazioni che gli impedirebbero di svolgere in modo obiettivo le sue funzioni di preparazione della decisione del Parlamento relativa all’eventuale esistenza di un fumus persecutionis, come indicato al punto 92 della presente sentenza.

101    Orbene, se è vero che l’opposizione di un siffatto relatore alle idee politiche del deputato la cui immunità è in discussione non può, di per sé, implicare la mancanza di imparzialità di tale relatore, lo stesso non vale per l’appartenenza del relatore al gruppo politico di cui fanno parte anche membri di un partito politico che è all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento della richiesta di revoca dell’immunità, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento.

102    Come indicato al punto 97 della presente sentenza, secondo la regola enunciata al punto 8 della comunicazione n. 11/2019, l’appartenenza di un relatore a un determinato gruppo politico può avere conseguenze sulla possibilità di nominarlo come relatore per istruire una richiesta di revoca dell’immunità in particolare. Non si può ritenere che il requisito di imparzialità attuato da detta regola valga solo nell’ipotesi dell’appartenenza del relatore al gruppo politico da cui proviene il deputato interessato da una siffatta richiesta, ad esclusione di qualsiasi situazione di appartenenza di tale relatore a un altro gruppo politico.

103    Ne consegue che, poiché il Parlamento ha istituito, al punto 8 della comunicazione n. 11/2019, la regola secondo la quale, nel sistema di rotazione applicato per la nomina del relatore, è escluso ogni relatore membro del gruppo politico al quale appartiene il deputato interessato da una richiesta di revoca dell’immunità, detta istituzione deve parimenti escludere, al fine di rispettare l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, un relatore membro di un gruppo politico al quale appartengono deputati del partito politico all’origine del procedimento penale a carico del deputato in parola che costituisce il fondamento di tale richiesta, partito che ha un interesse particolare nell’esito di tale procedimento. Infatti, un relatore del genere potrebbe essere percepito come non imparziale ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 87 della presente sentenza.

104    A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento del Parlamento secondo cui i legami tra i suoi membri, provenienti da diversi partiti politici nazionali, che si riuniscono per costituire un gruppo politico al suo interno, non sarebbero sufficientemente stretti da poter incidere sull’imparzialità oggettiva di un membro di tale gruppo politico chiamato ad esercitare le funzioni di relatore incaricato di istruire una richiesta di revoca dell’immunità riguardante un altro membro di detto gruppo. Questo argomento è infatti contraddetto dalla circostanza che lo stesso Parlamento ha reputato, adottando il punto 8 della comunicazione n. 11/2019, che l’appartenenza del relatore allo stesso gruppo politico al quale appartiene il deputato la cui immunità è in discussione sia incompatibile con l’imparzialità oggettiva di tale relatore.

105    Di conseguenza, quando è nominato relatore per istruire una richiesta di revoca dell’immunità, all’interno della commissione JURI, un membro appartenente a un gruppo politico al quale appartengano membri provenienti da un partito politico all’origine del procedimento penale a carico di tale deputato che costituisce il fondamento di detta richiesta in una situazione come quella indicata ai punti 101 e 103 della presente sentenza, un siffatto relatore non offre garanzie sufficienti che consentano di escludere qualsiasi legittimo dubbio da parte del deputato interessato da detta richiesta quanto a un eventuale pregiudizio nei suoi confronti e non può, pertanto, essere considerato imparziale, secondo lo standard stabilito dallo stesso Parlamento facendo uso del suo ampio potere, come ricordato al punto 97 della presente sentenza. Una nomina siffatta deve ritenersi essere stata effettuata in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

106    Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che i punti 245 e 246 della sentenza impugnata siano viziati da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha dichiarato che l’appartenenza del relatore, nominato per istruire una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato, allo stesso gruppo politico al quale appartengono membri provenienti da un partito politico all’origine del procedimento penale a carico di tale deputato che costituisce il fondamento di detta richiesta era ininfluente sulla valutazione dell’imparzialità del relatore di cui si tratta e, in sostanza, che poteva quindi essere nominato relatore un membro di tale gruppo politico.

107    Pertanto, la prima censura della seconda parte del terzo motivo d’impugnazione dev’essere accolta.

 Sulla seconda censura

108    Al punto 249 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che era pacifico che, nell’ambito delle sue funzioni di membro del Parlamento, il relatore aveva organizzato l’evento del 6 marzo 2019, consistente in un intervento del segretario generale del partito politico VOX sul tema «La Catalogna è la Spagna», il quale aveva chiuso il suo discorso con la formula «Viva la Spagna, viva l’Europa e Puigdemont in carcere».

109    Al punto 250 di tale sentenza, il Tribunale ha osservato che dalla registrazione dell’evento in parola risultava che il relatore era presente al tavolo degli oratori, a fianco di altri due membri del Parlamento e del suddetto segretario generale, il quale era l’unico ad essere intervenuto oralmente.

110    Al punto 251 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che l’organizzazione di un simile evento potesse essere considerata una manifestazione del sostegno del relatore alle idee caldeggiate dal partito politico VOX riguardanti, in particolare, tenuto conto del tema dell’evento, la situazione politica della Catalogna, nonché la sua opposizione alle idee politiche propugnate dai ricorrenti.

111    Inoltre, al punto 251 della sentenza impugnata, il Tribunale ha reputato che, se è vero che i fatti contestati ai ricorrenti nell’ambito del procedimento penale in discussione riguardano la situazione politica in Catalogna in quanto si riferiscono all’adozione delle leggi menzionate al punto 11 della presente sentenza e allo svolgimento del referendum di autodeterminazione menzionato allo stesso punto, la manifestazione, da parte del deputato, futuro relatore dei casi di immunità dei ricorrenti, della sua posizione riguardo a tale situazione non può, per i motivi esposti ai punti 244 e 246 della sentenza impugnata, essere sufficiente a configurare una violazione del principio di imparzialità.

112    Orbene, i fatti constatati dal Tribunale, ai punti 249 e 250 della sentenza impugnata, erano pertinenti per valutare se, nel caso di specie, il comportamento del relatore nominato per istruire le richieste di revoca dell’immunità nei confronti dei ricorrenti fosse tale da violare il requisito di imparzialità, poiché essi potrebbero essere percepiti come espressione di un partito preso e ciò, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, benché tali fatti si siano verificati prima che il relatore in parola potesse sapere che sarebbe stato eletto in occasione delle elezioni del 2019, prima che il Parlamento fosse investito di tali richieste e prima che il membro interessato fosse nominato, nell’ambito della rotazione su un piede di parità tra i gruppi politici, come relatore per istruire dette richieste. Infatti, occorreva tener conto dell’esistenza dei fatti menzionati per valutare la possibilità di nominarlo come relatore per istruire queste stesse richieste.

113    In proposito, occorre rilevare che, al punto 251 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che era irrilevante che il relatore si fosse manifestato a favore della posizione del partito politico VOX sulla situazione in Catalogna rinviando, per motivare la sua conclusione quanto all’assenza di violazione del principio di imparzialità a causa dell’organizzazione dell’evento del 6 marzo 2019, ai punti 244 e 246 della sentenza impugnata. Orbene, da un lato, quest’ultimo punto è viziato da un errore di diritto come dichiarato al punto 106 della presente sentenza. D’altro lato, l’affermazione del Tribunale, che rinvia al punto 244 della sentenza in parola, secondo cui era irrilevante che il relatore si fosse manifestato a favore di siffatta posizione non rispondeva all’argomento dei ricorrenti, che riguardava non già l’opinione del futuro relatore sulla situazione in Catalogna, bensì il sostegno attivo che quest’ultimo ha fornito a tale partito politico all’origine del procedimento penale in discussione.

114    Come risulta dalla cronologia dei fatti della controversia rilevati dal Tribunale nell’ambito della sentenza impugnata, in particolare quelli riassunti ai punti da 11 a 13 della presente sentenza, tale partito politico era già all’origine, al momento dell’organizzazione dell’evento del 6 marzo 2019, del procedimento penale in discussione. L’organizzazione, da parte della persona successivamente nominata come relatore, dell’evento in parola poteva quindi costituire un indizio non soltanto di un sostegno alle idee politiche di detto partito sulla situazione in Catalogna, ma parimenti di una posizione favorevole all’azione penale nei confronti dei ricorrenti. Escludendo tale aspetto dalla sua analisi, il Tribunale ha omesso di tener conto di un elemento che era particolarmente pertinente per valutare se l’organizzatore dell’evento in parola potesse successivamente, senza violare il requisito di imparzialità, essere nominato relatore nel procedimento di esame delle richieste di revoca dell’immunità fondate su tale procedimento penale.

115    Dalle considerazioni che precedono risulta che la qualificazione giuridica dei fatti operata al punto 251 della sentenza impugnata è errata, in quanto il Tribunale ha ritenuto, sulla base, in particolare, del punto 246 di detta sentenza, punto esso stesso viziato da un errore di diritto, e senza tenere debitamente conto della cronologia dei fatti della controversia, che l’organizzazione, da parte della persona successivamente nominata come relatore, dell’evento del 6 marzo 2019 non rendeva tale persona inidonea ad essere nominata relatore e non poteva quindi configurare una violazione del requisito di imparzialità ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

116    In tali circostanze, occorre accogliere anche la seconda censura della seconda parte del terzo motivo d’impugnazione.

117    Poiché gli errori di diritto constatati ai punti 106 e 115 della presente sentenza sono tali da comportare l’annullamento della sentenza impugnata, occorre accogliere l’impugnazione senza che sia necessario esaminare le altre censure della seconda parte del terzo motivo di impugnazione e gli altri motivi di quest’ultima.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

118    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

119    Nel caso di specie, la Corte stabilisce che occorre statuire definitivamente sulla presente controversia. Lo stato degli atti lo consente, dal momento che il ricorso di annullamento dei ricorrenti dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130).

120    Come rilevato al punto 28 della presente sentenza, i ricorrenti hanno dedotto otto motivi di annullamento a sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale.

121    Il terzo motivo di tale ricorso, suddiviso in tre parti, verte sulla violazione del diritto dei ricorrenti a che i loro casi siano trattati in modo imparziale ed equo conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE e con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.

122    Con la seconda parte del terzo motivo del loro ricorso, i ricorrenti sostengono che il Parlamento ha violato l’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta e ha violato una formalità sostanziale designando un relatore parziale.

123    Con la prima censura, essi deducono che la mancanza di imparzialità del suddetto relatore risulta dalla sua appartenenza a un gruppo politico di cui facevano parte membri del Parlamento appartenenti al partito politico VOX, contrario ai ricorrenti e all’origine del procedimento penale in discussione.

124    Con la seconda censura, essi asseriscono che tale mancanza di imparzialità risulta dal fatto che il relatore in parola ha organizzato con detto partito politico l’evento del 6 marzo 2019, nell’ambito del quale ha fornito il suo sostegno allo slogan «Puigdemont in carcere», applaudendo questo intervento.

125    Il Parlamento, sostenuto dal Regno di Spagna, contesta l’argomento dei ricorrenti. Da un lato, esso deduce che nessuna norma né alcun principio ostano a che il relatore appartenga a un gruppo politico di cui fanno parte anche deputati di un partito nazionale con obiettivi politici contrari a quelli perseguiti dal deputato interessato da una richiesta di revoca dell’immunità. Esso rileva che siffatta appartenenza risulta dalla natura politica del Parlamento e dalle decisioni su una richiesta del genere e sottolinea l’eterogeneità dei gruppi politici costituiti al suo interno. D’altro lato, esso sostiene che, quand’anche gli argomenti dei ricorrenti relativi al comportamento del relatore interessato siano ricevibili, tali argomenti non sono sufficienti, in ogni caso, a mettere in discussione l’imparzialità di detto relatore.

126    Al riguardo, come ricordato ai punti 86 e 87 della presente sentenza, il diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Tale requisito di imparzialità riguarda l’imparzialità soggettiva e l’imparzialità oggettiva.

127    Come esposto al punto 79 della presente sentenza, il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il trattamento delle richieste di revoca dell’immunità, il quale comporta il potere di determinare le norme procedurali applicabili quando il Parlamento deve pronunciarsi su richieste del genere.

128    Nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, il Parlamento, nel quadro dei lavori della commissione JURI, ha adottato la comunicazione n. 11/2019 che definisce i principi applicabili al momento del trattamento di una richiesta di revoca dell’immunità da parte di tale commissione, tra cui quelli enunciati al punto 8 di detta comunicazione che disciplina la nomina, nell’ambito della rotazione su un piede di parità tra i gruppi politici, del relatore chiamato a istruire una siffatta richiesta in particolare.

129    Nel caso di specie, è pacifico che il relatore incaricato di istruire le domande di revoca dell’immunità riguardanti i ricorrenti era membro del gruppo politico al quale appartenevano membri provenienti dal partito politico all’origine del procedimento penale in discussione.

130    Per i motivi esposti ai punti da 97 a 105 e 114 della presente sentenza, si deve constatare che tale relatore non offriva garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio da parte dei ricorrenti quanto a un eventuale pregiudizio sfavorevole di quest’ultimo nei loro confronti e non si poteva, pertanto, ritenere che soddisfacesse il requisito di imparzialità. La nomina del relatore di cui si tratta deve pertanto ritenersi essere stata effettuata in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

131    Ne consegue che tale nomina costituisce un vizio che ha inficiato la procedura di adozione delle relazioni all’interno della commissione JURI. Di conseguenza, i procedimenti di adozione delle decisioni controverse sono essi stessi inficiati da un vizio formale.

132    A tal riguardo, è consolidata la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, cosicché se il giudice dell’Unione, nell’esaminare l’atto di cui trattasi, accerti che quest’ultimo non è stato regolarmente adottato, deve trarre le conseguenze derivanti dalla violazione di una forma sostanziale e, quindi, annullare l’atto affetto da tale vizio (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/Commissione e EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, punto 158 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, poiché le decisioni controverse sono state adottate sulla base di relazioni della commissione JURI che avrebbero dovuto essere considerate nulle, tali decisioni sono esse stesse nulle.

133    Di conseguenza, occorre dichiarare fondata la seconda parte del terzo motivo di ricorso e annullare le decisioni controverse, conformemente alle conclusioni in tal senso presentate dai ricorrenti dinanzi al Tribunale, senza che sia necessario esaminare le altre parti del terzo motivo e gli altri motivi di ricorso.

 Sulle spese

134    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

135    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

136    Nel caso di specie, poiché il Parlamento è rimasto soccombente tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale quanto nel procedimento di impugnazione, occorre condannarlo, conformemente alle conclusioni dei ricorrenti, a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai ricorrenti relative a tali procedimenti.

137    Peraltro, conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, la Corte può decidere che, qualora una parte, interveniente in primo grado, che abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento di impugnazione, non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, le spese da essa sostenute restino a suo carico. Nel caso di specie, occorre decidere che il Regno di Spagna, interveniente in primo grado che ha partecipato alla fase scritta del procedimento nell’ambito dell’impugnazione, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2023, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento (T‑272/21, EU:T:2023:373), è annullata.

2)      Le decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2021, sono annullate.

3)      Il Parlamento europeo si fa carico, oltre che delle proprie spese, riguardanti tanto il procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto quello d’impugnazione, delle spese sostenute dai sigg. Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres e dalla sig.ra Clara Ponsatí i Obiols nell’ambito di tali due procedimenti.

4)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese relative tanto al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto all’impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.

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