Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2025.#Bundesrepublik Deutschland contro Mutua Madrileña Automovilista.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Nozione di “parte lesa” – Dipendente pubblico vittima di un incidente stradale – Retribuzione mantenuta durante il periodo della sua inabilità al lavoro – Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento di tale dipendente pubblico – Competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente.#Causa C-536/23.

ECLI:EU:C:2025:293Eu Chamb 04 C30 apr 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 aprile 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Nozione di “parte lesa” – Dipendente pubblico vittima di un incidente stradale – Retribuzione mantenuta durante il periodo della sua inabilità al lavoro – Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento di tale dipendente pubblico – Competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente»

Nella causa C‑536/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), con decisione del 18 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2023, nel procedimento

Bundesrepublik Deutschland

contro

Mutua Madrileña Automovilista,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore), A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Bundesrepublik Deutschland, da C. Strasser, Rechtsanwalt;

–

per la Mutua Madrileña Automovilista, da O. Riedmeyer, Rechtsanwalt;

–

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da S. Noë e S. Van den Bogaert, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 gennaio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) e la Mutua Madrileña Automovilista, una società di assicurazioni spagnola, in merito ad una domanda di indennizzo presentata da tale Stato membro a titolo della retribuzione versata dallo stesso a una sua dipendente per il periodo in cui essa era inabile al lavoro a seguito di un incidente in cui era coinvolto un veicolo assicurato presso tale società.

Contesto normativo

3

I considerando 15, 16, 18 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono del seguente tenore:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...)

(...)

(18)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

5

Il capo II del regolamento n. 1215/2012, dedicato alla «competenza», contiene una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», nella quale figurano gli articoli da 4 a 6 di tale regolamento.

6

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

7

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8

La sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», comprende gli articoli da 10 a 16 di quest’ultimo.

9

L’articolo 10 di tale regolamento è formulato come segue:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

10

L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento dispone:

«L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)

davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

b)

in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

(...)».

11

L’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento così prevede:

«Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

12

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a)

la sua sede statutaria;

b)

la sua amministrazione centrale; oppure

c)

il suo centro d’attività principale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

L’8 marzo 2020 una dipendente pubblica federale, assegnata all’ufficio di Monaco di Baviera (Germania) del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania) e domiciliata in tale città, è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in Spagna. Un veicolo coinvolto in tale incidente era assicurato per la responsabilità civile presso la società spagnola Mutua Madrileña Automovilista.

14

Durante il periodo in cui tale dipendente pubblica è stata inabile al lavoro, a causa delle lesioni, il suo datore di lavoro, la Repubblica federale di Germania, ha continuato a corrisponderle la retribuzione. Con lettera del 25 gennaio 2021, quest’ultimo ha chiesto il rimborso dell’importo così versato al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato dalla Mutua Madrileña Automovilista per la Germania, il quale ha negato tale indennizzo, sostenendo che l’incidente era stato causato dalla dipendente stessa.

15

La Repubblica federale di Germania, in qualità di datore di lavoro, ha adito l’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania) con un’azione civile diretta ad ottenere la condanna della Mutua Madrileña Automovilista a indennizzarla per il danno derivante dal versamento della retribuzione garantita alla dipendente pubblica coinvolta. Poiché tale società ha sede legale in Spagna, essa ha eccepito il difetto di competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale adita. Inoltre, ha contestato la fondatezza del ricorso.

16

Con sentenza del 16 febbraio 2022, tale autorità giurisdizionale ha declinato la propria competenza internazionale, con la motivazione che la Repubblica federale di Germania non poteva beneficiare delle norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. Infatti, dopo una valutazione delle esigenze di tutela per categorie di soggetti di diritto, detta autorità giurisdizionale ha considerato che un datore di lavoro avente la qualità di Stato, tanto più se assume anche il ruolo di organismo di previdenza sociale, non può avvalersi di tali norme, le quali, essendo derogatorie, dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

17

La Repubblica federale di Germania ha proposto appello avverso tale sentenza davanti al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), il giudice del rinvio, il quale si chiede se il giudice adito in primo grado abbia declinato la propria competenza a buon diritto, alla luce di tali disposizioni del regolamento n. 1215/2012.

18

A tal riguardo, la Repubblica federale di Germania sostiene di essere subentrata per effetto di cessione ex lege, avendo continuato a corrispondere la retribuzione alla dipendente pubblica ferita di cui è il datore di lavoro per il periodo della sua inabilità lavorativa, nei diritti al risarcimento che tale dipendente vanterebbe nei confronti dell’assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente di cui è stata vittima. In tale qualità, essa potrebbe, al pari del dipendente pubblico interessato, rivendicare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la parte lesa è domiciliata. Dalla giurisprudenza della Corte in tale settore deriverebbe che non occorre procedere ad una valutazione caso per caso e applicare il criterio della debolezza dell’attore. Al contrario, al fine di garantire la prevedibilità della competenza, ogni cessionario che agisca a titolo di una tale surrogazione legale, e non in quanto organismo di previdenza sociale o assicuratore, dovrebbe avere la facoltà di adire tali autorità giurisdizionali, in qualità di parte lesa.

19

Per contro, la Mutua Madrileña Automovilista sostiene che dall’obiettivo di tutela di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che solo un attore che si trovi in una posizione di debolezza rispetto all’assicuratore citato in giudizio può beneficiare di tali disposizioni in deroga alla competenza di principio delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. La Corte avrebbe, così, già negato tale beneficio sia a un organismo di previdenza sociale sia a professionisti del settore assicurativo. Lo stesso dovrebbe valere quando l’attore è uno Stato, soprattutto qualora quest’ultimo fornisca prestazioni per loro natura equivalenti a prestazioni di previdenza sociale, come nel caso della Repubblica federale di Germania.

20

Secondo il giudice del rinvio, non è in discussione tra le parti del procedimento principale che la Repubblica federale di Germania intende esercitare, conformemente alle disposizioni del diritto spagnolo applicabili, un’azione diretta contro la Mutua Madrileña Automovilista nella sua qualità di assicuratore del veicolo coinvolto nell’incidente in cui la dipendente pubblica interessata è rimasta ferita. È altresì pacifico che tale Stato membro ha agito in giudizio a titolo di una cessione legale di diritti, derivante dalle disposizioni del diritto tedesco in forza delle quali, quando un dipendente pubblico rimane ferito, il datore di lavoro che gli ha corrisposto la retribuzione per il periodo dell’inabilità al lavoro dovuta a tali lesioni si surroga nel diritto al risarcimento che la legge conferisce a tale dipendente nei confronti di un terzo.

21

Tenuto conto di elementi tratti dalla giurisprudenza della Corte e dalla giurisprudenza tedesca, il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro che, in qualità di datore di lavoro, propone un’azione diretta contro un assicuratore, sul fondamento di una surrogazione legale nei diritti al risarcimento di un dipendente pubblico ferito in un incidente, possa avvalersi delle norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni previste, a favore della «parte lesa», dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, letti alla luce dei considerando 15 e 18 di quest’ultimo. Tale giudice sottolinea il carattere derogatorio di tali norme speciali sulla competenza e il fatto che un tale attore sia un soggetto di diritto internazionale pubblico.

22

In tali circostanze, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che anche uno Stato membro dell’Unione europea stesso, quale datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio funzionario inabile (temporaneamente) al lavoro in conseguenza di un incidente stradale e sia surrogato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti della società stabilita in un altro Stato membro che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in tale incidente, possa, quale «parte lesa» ai sensi della [prima] summenzionata disposizione, citare in giudizio la società assicuratrice davanti all’autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, sempreché una siffatta azione diretta sia possibile».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico ferito in un incidente stradale, al quale ha continuato a corrispondere la retribuzione per il periodo della sua inabilità lavorativa, può, in qualità di «parte lesa» ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, convenire la società che assicura la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo coinvolto in tale incidente davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui tale dipendente è domiciliato, sempre che un’azione diretta sia possibile.

24

In via preliminare, occorre sottolineare che l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della convenzione di Bruxelles e a quelle del regolamento n. 44/2001 vale anche per quelle del regolamento n. 1215/2012, come risulta dal considerando 34 di quest’ultimo, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Nel caso di specie, è quanto avviene, da un lato, per l’articolo 8, primo comma, punto 2, della convenzione di Bruxelles, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e, dall’altro, per l’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione di Bruxelles, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 36, e del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punti da 20 a 24 e 30).

25

Per quanto riguarda la questione sollevata, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, letto alla luce dei considerando 15 e 16 di quest’ultimo, stabilisce una regola generale di competenza secondo la quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato, salvo in alcuni casi definiti dal regolamento stesso.

26

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede che, in deroga a tale regola generale, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possano essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II di detto regolamento. In particolare, la sezione 3 di tale capo II contiene norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni, presenti agli articoli da 10 a 16 di detto regolamento e che costituiscono un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in tale materia (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punti 44 e 45 e giurisprudenza citata).

27

Dal considerando 18 del regolamento n. 1215/2012 emerge che l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni della sezione 3 del capo II di tale regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Pertanto, tali disposizioni sono volte a garantire che tale parte possa agire in giudizio contro la parte più forte davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro facilmente accessibile [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione di un’imbarcazione da diporto), C‑352/21, EU:C:2023:344, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata].

28

In particolare, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 prevede che un assicuratore domiciliato in uno Stato membro possa essere convenuto davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento aggiunge che un tale assicuratore può anche essere convenuto in un altro Stato membro, più specificamente davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore, nei casi in cui l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento, le disposizioni dell’articolo 11 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che una tale azione sia possibile.

29

In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme sulla competenza che derogano alla regola generale della competenza del foro del domicilio del convenuto devono essere interpretate in modo restrittivo, il che esclude di andare oltre le ipotesi previste esplicitamente dal regolamento n. 1215/2012, in particolare per quanto riguarda la competenza del foro del domicilio dell’attore, come stabilita all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata).

30

La Corte ha altresì dichiarato che l’obiettivo di tutela perseguito dalle norme sulla competenza speciale di cui alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, così come da quelle presenti in precedenza nella sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, implica che l’applicazione di tali norme non venga estesa a favore di persone per le quali tale protezione è ingiustificata [v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punti 40 e 41, e del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, EU:C:2021:871, punto 32 e giurisprudenza citata].

31

Inoltre, la Corte ha dichiarato che tanto l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, quanto l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, dovevano essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni vanno a beneficio di coloro che hanno subito un danno, senza che la cerchia di tali soggetti sia limitata a quelli che l’abbiano subito direttamente (v., in tal senso, con riferimento al primo di tali regolamenti, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 33, e, con riferimento al secondo, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 37).

32

Pertanto, determinate categorie di soggetti surrogati nei diritti vantati dalla persona direttamente lesa da un danno possono avvalersi anch’esse delle norme sulla competenza previste dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 al fine di convenire un assicuratore davanti ad un’autorità giurisdizionale diversa da quella del luogo in cui quest’ultimo è domiciliato, qualora tali soggetti surrogati possano essere qualificati come «parti lese», ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2.

33

Tuttavia, la Corte ha precisato che non occorre valutare caso per caso se la persona che ha agito contro l’assicuratore interessato possa essere considerata una «parte più debole» per poter rientrare nella nozione di «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. Come la Corte ha infatti già sottolineato, una tale valutazione farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 1215/2012, enunciato al suo considerando 15, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un elevato grado di prevedibilità [v., in tal senso, sentenze del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 34, e del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, EU:C:2021:871, punto 40 e giurisprudenza citata].

34

Nell’ambito così definito, constatando che non è giustificata alcuna tutela speciale per quanto riguarda i rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali può essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro, la Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, nei casi in cui il cessionario dei diritti della persona direttamente lesa sia un professionista di questo tipo (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punti da 41 a 43 e 47 e giurisprudenza citata, e del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punti da 40 a 43).

35

Analogamente, la Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, che equivalgono a tali disposizioni del regolamento n. 1215/2012, nei casi in cui il cessionario dei diritti della persona direttamente lesa sia un organismo di previdenza sociale che agisce ai fini del rimborso delle prestazioni fornite al suo assicurato leso in un incidente stradale (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punti 33, 42, 43 e 47).

36

Per contro, la Corte ha dichiarato, con riferimento a tali disposizioni del regolamento n. 44/2001, che il datore di lavoro, surrogato nei diritti del proprio lavoratore dipendente per avergli corrisposto la retribuzione durante un periodo di inabilità al lavoro, che, in questa sola qualità, proponga un’azione facendo valere il pregiudizio subito da tale lavoratore, può essere considerato più debole dell’assicuratore che ha citato in giudizio (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 36).

37

Essa ha quindi considerato che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, i datori di lavoro surrogati nei diritti al risarcimento dei loro lavoratori dipendenti possono, in quanto soggetti che hanno subito un danno e indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica, avvalersi delle norme speciali in materia di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento (sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 35).

38

Nel caso di specie, il giudice del rinvio intende stabilire se da tale giurisprudenza risulti che anche a uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento di una dipendente pubblica direttamente lesa, in quanto quest’ultima è rimasta ferita in un incidente che ha coinvolto un veicolo assicurato, debba essere riconosciuta la qualità di «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, per il fatto che ha continuato a corrispondere la retribuzione a tale dipendente per il periodo della sua inabilità al lavoro, di modo che un tale Stato datore di lavoro beneficerebbe della facoltà di convenire l’assicuratore interessato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, sempre che un’azione diretta sia possibile.

39

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 50 a 55 delle sue conclusioni, la situazione esaminata dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD (C‑340/16, EU:C:2017:576), è analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, tale sentenza è stata pronunciata nel contesto di un’azione intentata da un ente di diritto pubblico che agiva in qualità di datore di lavoro, al pari dello Stato membro attore nella presente controversia principale. Inoltre, tale ente era surrogato nei diritti al risarcimento di uno dei suoi dipendenti in circostanze di fatto simili a quelle all’origine della presente controversia, in quanto si trattava parimenti di un’azione per indennizzo fondata sul mantenimento della retribuzione a un dipendente ferito in un incidente stradale, qui un dipendente pubblico. Pertanto, le considerazioni svolte dalla Corte in tale sentenza sono trasponibili alla presente causa.

40

Tale analogia si impone a maggior ragione in quanto uno Stato membro che agisce ai fini del risarcimento non come soggetto di diritto internazionale pubblico, bensì nella sua sola qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di uno dei suoi dipendenti, dipendente pubblico o meno, è soggetto alle stesse norme, sostanziali e procedurali, di un soggetto di diritto privato.

41

Inoltre, tenuto conto dell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1215/2012, come definito all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo, affinché uno Stato membro possa avvalersi delle norme sulla competenza previste da tale regolamento la controversia deve necessariamente riguardare la «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, il che esclude, in particolare, la manifestazione di prerogative di pubblici poteri e quindi l’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto ordinario (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mahá, C‑494/23, EU:C:2024:848, punti da 30 a 32).

42

Pertanto, occorre interpretare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nel senso che un datore di lavoro che abbia continuato a versare la retribuzione al dipendente assente a seguito di un incidente stradale e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore del veicolo coinvolto in tale incidente deve essere considerato una «parte lesa», ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, compreso nel caso in cui, come nella fattispecie, l’attore sia uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro.

43

In tale contesto, è irrilevante la circostanza, evocata dalla convenuta nel procedimento principale, che tale Stato membro eserciti anche le funzioni di un organismo di previdenza sociale, dato che l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio riguarda espressamente la sola ipotesi in cui lo Stato membro interessato propone la sua azione ai fini del risarcimento unicamente in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti al risarcimento del suo dipendente, e non in qualità di organismo di previdenza sociale.

44

In terzo luogo, occorre rilevare che, alla luce della formulazione della questione sollevata, il giudice del rinvio sembra ritenere che, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso in cui l’attore che ha citato in giudizio un assicuratore sia uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente direttamente leso, sia territorialmente competente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato tale lavoratore dipendente.

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Orbene, tale tesi non può essere accolta. Anzitutto, si deve ricordare che, designando «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore», l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 individua direttamente una determinata autorità giurisdizionale all’interno di uno Stato membro, senza operare un rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore in quest’ultimo, cosicché, quando tale disposizione è applicabile, essa determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale così designata (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punti 38 e 57).

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Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che un datore di lavoro surrogato nei diritti del dipendente, per il fatto di avergli corrisposto la retribuzione, ha subito un danno proprio ed è quindi egli stesso «parte lesa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, cosicché siffatto datore di lavoro può beneficiare della possibilità, prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, di proporre la sua azione contro un assicuratore davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 31, e del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punti da 35 a 37 e 39).

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Del resto, dal momento che tale datore di lavoro surrogato è l’unico a poter esercitare i diritti al risarcimento derivanti dalla surrogazione, non è necessario imporgli di adire l’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il proprio dipendente per evitare il rischio di una moltiplicazione dei fori. Conformemente alla constatazione effettuata al punto 42 della presente sentenza, tali considerazioni valgono parimenti nel caso in cui, come nella fattispecie, detto datore di lavoro surrogato sia uno Stato membro.

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Infine, per quanto riguarda specificamente l’individuazione del luogo in cui siffatto datore di lavoro surrogato è domiciliato quando quest’ultimo è uno Stato membro, occorre ricordare che dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 risulta che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, le persone giuridiche sono domiciliate nel luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro centro d’attività principale. In una situazione del genere, occorre definire il luogo in cui è domiciliato uno Stato membro datore di lavoro come il luogo della sede dell’ente amministrativo che impiega il dipendente pubblico di cui trattasi e che, in pratica, ha subito il danno connesso all’assenza di quest’ultimo durante il periodo della sua inabilità al lavoro. Tale interpretazione, assicurando uno stretto collegamento tra l’autorità giurisdizionale competente e la controversia, è conforme agli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza, di buona amministrazione della giustizia e di certezza del diritto, che emergono dai considerando 15 e 16 di detto regolamento.

49

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico rimasto ferito in un incidente stradale, al quale ha continuato a corrispondere la retribuzione durante la sua inabilità al lavoro, può, in qualità di «parte lesa», ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, convenire la società che assicura la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo coinvolto in tale incidente davanti all’autorità giurisdizionale non del luogo in cui tale dipendente pubblico è domiciliato, bensì del luogo in cui si trova la sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente, sempre che un’azione diretta sia possibile.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

uno Stato membro che agisce in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico rimasto ferito in un incidente stradale, al quale ha continuato a corrispondere la retribuzione durante la sua inabilità al lavoro, può, in qualità di «parte lesa», ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, convenire la società che assicura la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo coinvolto in tale incidente davanti all’autorità giurisdizionale non del luogo in cui tale dipendente pubblico è domiciliato, bensì del luogo in cui si trova la sede dell’ente amministrativo che impiega detto dipendente, sempre che un’azione diretta sia possibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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