ECLI:EU:C:2025:322•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2025.#K.P contro Prokurator Rejonowy we Włocławku.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Włocławku.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Garanzie procedurali per le persone vulnerabili – Determinazione della vulnerabilità di tali persone – Assenza di presunzione legale – Effetto diretto – Interrogatorio di un indagato in assenza di un difensore – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali.#Causa C-530/23.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2025.#K.P contro Prokurator Rejonowy we Włocławku.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Włocławku.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Garanzie procedurali per le persone vulnerabili – Determinazione della vulnerabilità di tali persone – Assenza di presunzione legale – Effetto diretto – Interrogatorio di un indagato in assenza di un difensore – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali.#Causa C-530/23.
ECLI:EU:C:2025:322Eu Chamb 02 C8 mag 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 maggio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Garanzie procedurali per le persone vulnerabili – Determinazione della vulnerabilità di tali persone – Assenza di presunzione legale – Effetto diretto – Interrogatorio di un indagato in assenza di un difensore – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali»
Nella causa C‑530/23 [Barało] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia), con decisione del 17 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 17 agosto 2023, nel procedimento penale a carico di
K.P.,
con l’intervento di:
Prokurator Rejonowy we Włocławku,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Prokurator Rejonowy we Włocławku, da T. Rutkowska-Szmydyńska; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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– |
per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da J. Hottiaux e M. Wasmeier, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di K.P. per, da un lato, detenzione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e, dall’altro, guida sotto l’effetto di stupefacenti. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
I punti 23 e 32 dei Principi e orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali, adottati il 20 dicembre 2012 con la risoluzione 67/187 dell’Assemblea generale, sono così formulati: «23. Spetta alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici garantire che le persone che compaiono dinanzi ad essi che non dispongono dei mezzi per retribuire un difensore e/o che sono vulnerabili ricevano assistenza legale. (...) 32. Devono essere adottate misure speciali affinché l’assistenza legale sia effettivamente accessibile alle donne, ai bambini e ai gruppi con esigenze particolari, soprattutto, ma non esclusivamente, (...) i malati mentali [e] i consumatori di droghe (...). Tali misure devono tener conto delle esigenze specifiche di tali gruppi e devono essere adattate al sesso e all’età». |
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/48
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4 |
Ai sensi dei considerando 50 e 51 della direttiva 2013/48:
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5 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». |
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6 |
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. 2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:
3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:
(...)». |
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7 |
L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. 2. Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/48: «Gli Stati membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili». |
Direttiva 2016/1919
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9 |
I considerando 1, 3, 4, 6, da 17 a 19, 23 e 24 della direttiva 2016/1919 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
(...)
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10 |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»: «1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per:
(...) 2. La presente direttiva integra le direttive [2013/48] e [2016/800]. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive». |
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11 |
L’articolo 2 della direttiva 2016/1919, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue: «1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva [2013/48] e che sono:
2. La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva [2013/48]». |
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12 |
L’articolo 4 della direttiva 2016/1919, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali», è così formulato: «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia. 2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1. (...) 5. Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). (...)». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso»: «Gli Stati membri garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva». |
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14 |
L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Persone vulnerabili», è così formulato: «Gli Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili». |
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15 |
Il successivo articolo 11, intitolato «Clausola di non regressione», prevede quanto segue: «Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato». |
Raccomandazione della Commissione
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16 |
I considerando 1, 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione della Commissione enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
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17 |
Il punto 4 di tale raccomandazione figura nella sezione 2 di quest’ultima, intitolata «Individuazione della persona vulnerabile». Il punto 4 prevede quanto segue: «La persona vulnerabile dovrebbe essere tempestivamente individuata e riconosciuta come tale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le autorità competenti possano ricorrere all’esame medico di un esperto indipendente per individuare le persone vulnerabili e determinarne il grado di vulnerabilità e le esigenze specifiche. L’esperto può formulare un parere motivato sull’adeguatezza delle misure adottate o previste nei confronti della persona vulnerabile». |
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18 |
La sezione 3 di detta raccomandazione, intitolata «Diritti della persona vulnerabile», comprende dieci parti, quattro delle quali sono intitolate «Non discriminazione», «Presunzione di vulnerabilità», «Diritto di avvalersi di un difensore» e «Registrazione dell’interrogatorio». Il punto 6 della medesima raccomandazione, che figura nella prima di queste quattro parti, è formulato nei seguenti termini: «I diritti procedurali conferiti alla persona vulnerabile dovrebbero essere rispettati durante tutto il procedimento penale, tenuto conto della natura e del grado della sua vulnerabilità». |
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19 |
Il punto 7 della raccomandazione della Commissione, che figura nella parte intitolata «Presunzione di vulnerabilità», dispone quanto segue: «Gli Stati membri dovrebbero prevedere una presunzione di vulnerabilità, in particolare per le persone affette da gravi menomazioni psicologiche, intellettuali, fisiche o sensoriali, malattie mentali o disturbi cognitivi che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento». |
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20 |
Ai sensi del punto 11 di tale raccomandazione, che figura nella parte intitolata «Diritto di avvalersi di un difensore»: «Se la persona vulnerabile non è in grado di capire e seguire il procedimento, non dovrebbe poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva [2013/48]». |
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21 |
Il punto 13 di detta raccomandazione, che figura nella parte intitolata «Registrazione dell’interrogatorio», prevede quanto segue: «Qualsiasi interrogatorio di una persona vulnerabile durante le indagini preliminari dovrebbe essere oggetto di registrazione audiovisiva». |
Diritto polacco
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22 |
Conformemente all’articolo 6 dell’ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale; in prosieguo: il «c.p.p.»), del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 2022, posizione 1375), nella versione applicabile alla controversia principale, un imputato gode dei diritti della difesa, in particolare del diritto ad avvalersi di un difensore, e deve essere informato di tale diritto. |
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23 |
L’articolo 79 c.p.p. prevede, al suo paragrafo 1, che, nell’ambito di un procedimento penale, la persona imputata deve essere difesa da un legale se sussiste un dubbio legittimo quanto all’assenza o all’alterazione sostanziale del suo discernimento o del controllo dei suoi atti al momento della commissione del reato (punto 3) e se sussiste un dubbio legittimo quanto alla capacità della sua salute mentale di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole (punto 4). L’articolo 79, paragrafo 3, c.p.p. dispone inoltre che nei casi previsti, in particolare, al paragrafo 1 di tale articolo 79 la presenza del difensore è obbligatoria in udienza e durante le sedute alle quali l’imputato è tenuto a partecipare. |
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24 |
Ai sensi dell’articolo 168a c.p.p., un elemento di prova non può essere dichiarato inammissibile per il solo motivo che sia stato ottenuto in violazione delle norme di procedura o mediante un reato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del codice penale, salvo che tale elemento di prova sia stato ottenuto da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, a seguito di omicidio, lesioni personali volontarie o privazione della libertà personale. |
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25 |
L’articolo 300 c.p.p. riguarda il diritto all’informazione di un indagato. A tale titolo, l’indagato deve, anteriormente al suo primo interrogatorio, essere informato dei suoi diritti di essere ascoltato, restare in silenzio o rifiutare di rispondere a domande, del contenuto dell’imputazione e delle sue modifiche, di presentare domande affinché si proceda alle dovute indagini preliminari o attività istruttorie, di essere assistito da un difensore, compresa la domanda di nomina d’ufficio di un difensore in talune ipotesi di cui deve essere informato, di prendere conoscenza degli elementi del fascicolo finale dell’indagine penale e dei diritti enunciati all’articolo 301 c.p.p., nonché degli obblighi e delle conseguenze enunciati all’articolo 74 c.p.p.. L’indagato deve ottenere tali informazioni per iscritto e confermare di averle ricevute firmando un avviso di ricevimento del documento informativo. |
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26 |
Conformemente all’articolo 301 c.p.p., su domanda dell’indagato, questi deve essere interrogato in presenza del difensore nominato. L’assenza di quest’ultimo non impedisce di procedere all’interrogatorio. |
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27 |
Ai sensi dell’articolo 344a c.p.p., il giudice adito rinvia la causa al pubblico ministero al fine di completare l’indagine qualora dal fascicolo emergano carenze sostanziali nel procedimento, in particolare la necessità di ricercare prove, e qualora tale giudice incontri notevoli difficoltà nell’effettuare gli atti necessari. Nel rinviare la causa al pubblico ministero, detto giudice precisa l’orientamento che deve assumere l’integrazione dell’istruttoria e, se necessario, le misure appropriate da adottare. Tale ordinanza può essere impugnata dalle parti. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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28 |
Il Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia), giudice del rinvio nella presente causa, è investito di un procedimento penale a carico di K.P. |
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29 |
Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, i procedimenti penali sono stati avviati nel seguente contesto. Il 22 luglio 2022, informati di un incidente che aveva coinvolto due veicoli, alcuni agenti di polizia hanno fermato K.P. Questi si trovava fuori dal proprio veicolo, in stato nervoso, e parlava in modo confuso e incoerente. |
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30 |
Gli agenti di polizia gli hanno richiesto di consegnare loro tutti gli oggetti in suo possesso che potessero essere potenzialmente probiti. K.P. ha prelevato da una borsa alcuni sacchetti di plastica contenenti polvere bianca e una sostanza essiccata verde. Tali sostanze sono state sequestrate e, successivamente, si sono rilevate idonee ad essere, rispettivamente, anfetamina e marijuana. |
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31 |
Dopo il suo fermo, K.P. è stato arrestato e condotto presso l’ospedale in cui è stato effettuato un prelievo di sangue per verificare se egli avesse consumato stupefacenti. Egli è stato accusato di aver detenuto sostanze stupefacenti e psicotrope. |
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32 |
K.P. è stato informato del suo diritto di essere assistito da un difensore di fiducia e della facoltà di chiedere il patrocinio a spese dello Stato qualora la sua situazione economica non gli permettesse di sceglierne uno. È stato inoltre informato del suo diritto di essere ascoltato, rimanere in silenzio e rifiutarsi di rendere dichiarazioni. Il verbale dell’interrogatorio contiene l’annotazione di un ufficiale di polizia in base alla quale, «secondo le sue dichiarazioni, [K.P.] è sano di mente, non segue o non ha seguito trattamenti psichiatrici, medici o neurologici». |
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33 |
K.P. non ha rinunciato al suo diritto di essere assistito da un difensore ma non ha chiesto che ne venisse nominato uno. Non ci sarebbe alcuna prova del fatto che l’agente di polizia abbia esaminato K.P. per verificare se, durante l’interrogatorio, questi fosse sotto l’effetto di prodotti o sostanze stupefacenti in grado di alterare il suo giudizio o la sua capacità di rammentare i fatti, o se fosse sotto l’effetto di stupefacenti. |
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34 |
Le sostanze che K.P. deteneva e che sono state sequestrate nonché i campioni del suo sangue prelevati in ospedale sono stati oggetto di perizia scientifica. Tenuto conto della concentrazione di anfetamina presente in tali campioni, si è concluso che K.P., al momento del prelievo di sangue, era «sotto l’influsso di droghe aventi un effetto simile a quello dell’alcol». Il 7 agosto 2022 egli veniva quindi accusato di aver guidato un’autovettura sotto l’influsso di una droga avente un effetto simile a quello dell’alcol. |
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35 |
L’atto di imputazione gli è stato consegnato, il 14 ottobre 2022, presso il servizio psichiatrico dell’ospedale in cui soggiornava. Egli è stato ascoltato, senza la presenza di un difensore, e il pubblico ministero non ha peraltro chiesto che fosse nominato un difensore d’ufficio per assisterlo. La sua audizione non è stata neppure oggetto di registrazione audiovisiva. |
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36 |
Prima di tale audizione, il 22 agosto 2022 uno psichiatra, che aveva precedentemente curato K.P., avrebbe dichiarato, nel corso della sua audizione, che lo stato psichico dell’interessato, vale a dire la gravità dei sintomi della sua malattia mentale, non gli consentiva di prendere parte ad atti processuali, poiché tale stato poteva perdurare per almeno diverse settimane. Risulterebbe, peraltro, dal fascicolo medico di K.P., trasmesso al pubblico ministero su sua domanda il 23 settembre 2022, che l’interessato avrebbe effettuato diversi soggiorni in ospedale psichiatrico tra il 30 giugno 2021 e il 22 luglio 2022 per curare una schizofrenia e disturbi schizo-affettivi e, altresì, che gli erano stati inizialmente diagnosticati un disturbo mentale e un disturbo causato dall’uso alternato di stupefacenti e sostanze psicoattive, nonché un disturbo mentale psicotico. |
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37 |
Il 15 dicembre 2022 il giudice del rinvio è stato investito dell’atto di imputazione. |
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38 |
Il 28 febbraio 2023, tale giudice ha deciso, sulla base dell’articolo 344a, paragrafo 1, c.p.p., di rinviare la causa al pubblico ministero per ulteriori indagini, affinché K.P. fosse interrogato in presenza di un difensore, e di raccogliere il parere di esperti psichiatri quanto allo stato di salute mentale di K.P. al momento del reato e durante il procedimento penale avviato a suo carico. |
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39 |
Tale decisione è stata tuttavia annullata dal Sąd Okręgowy we Włocławku (Tribunale regionale di Włocławek, Polonia) a seguito di un reclamo del pubblico ministero. La causa è stata rinviata al giudice del rinvio per il prosieguo del procedimento. |
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40 |
In tale contesto detto giudice afferma di aver constatato, in particolare, che nel corso del procedimento d’indagine non è stata effettuata alcuna valutazione individuale al fine di verificare se K.P. si trovasse in una situazione di vulnerabilità richiedente la nomina di un difensore d’ufficio. Non sarebbe stato neppure dimostrato se la sua salute mentale gli consentisse di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole. |
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41 |
Il giudice del rinvio deduce da tali constatazioni che K.P. sarebbe stato così privato, da un lato, della protezione minima alla quale avrebbe diritto, ai sensi della direttiva 2016/1919, in quanto indagato e persona potenzialmente vulnerabile, e, dall’altro, dei diritti che spetterebbero a tutti gli indagati, in forza delle direttive 2012/13 e 2013/48. Si tratterebbe, principalmente, della garanzia del diritto a un avvocato per le persone che si presumono vulnerabili, nonché del diritto di queste ultime di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non appena siano sospettate di aver commesso un reato. |
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42 |
Secondo il giudice del rinvio, tale situazione deriva dal mancato recepimento corretto e completo di tali direttive nonché dalla mancata attuazione della raccomandazione della Commissione nell’ordinamento giuridico polacco. Occorrerebbe quindi, in primo luogo, stabilire se le disposizioni pertinenti delle direttive citate soddisfino i criteri dell’efficacia diretta. |
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43 |
Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che le norme del diritto processuale in vigore non offrono soluzioni sufficientemente precise per garantire a chiunque rientri nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 la pienezza dei diritti previsti da tali direttive, quali il diritto di accesso in maniera immediata a un difensore, il diritto di beneficiare dell’assistenza di un difensore il più presto possibile durante la fase precedente al processo o, ancora, il diritto a che le sue esigenze siano accertate senza indugio prima di essere interrogato in qualità di indagato. Non potendo interpretare tali norme in modo conforme al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se non solo i giudici nazionali ma, più in generale, tutte le autorità nazionali incaricate di vigilare sull’applicazione della legge siano tenuti a disapplicare dette norme. |
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44 |
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio precisa, in terzo luogo, di cercare di «istituire un mezzo di ricorso effettivo» in grado di eliminare gli effetti della violazione dei diritti di cui l’indagato avrebbe dovuto beneficiare nelle fasi precedenti del procedimento ai sensi della direttiva 2016/1919. Questi fa riferimento, a tal fine, all’articolo 8 di tale direttiva e all’articolo 12 della direttiva 2013/48, nonché alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
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45 |
In quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla posizione di un indagato o imputato identificato come persona vulnerabile alla quale debba essere tempestivamente fornito il patrocinio a spese dello Stato conformemente alla direttiva 2016/1919. Tale giudice si chiede se le autorità nazionali, come il pubblico ministero, che partecipano alla fase che precede il processo penale e la dirigono, siano tenute a garantire una tutela giuridica effettiva ai sensi di tale direttiva qualora il reato di cui trattasi sia punibile con una pena privativa della libertà. L’applicazione effettiva del diritto dell’Unione richiederebbe, inoltre, l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, ma anche delle autorità incaricate dell’azione penale nelle cause che presentano un elemento di collegamento con il diritto dell’Unione. |
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46 |
In tale contesto, il Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sul procedimento dinanzi alla Corte
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47 |
Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza dell’8 novembre 2023, Barało (C‑530/23, EU:C:2023:927), il presidente della Corte ha deciso, sentite la giudice relatrice e l’avvocata generale, di respingere tale domanda. |
Sulle questioni pregiudiziali
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48 |
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono, essenzialmente, sull’interpretazione di varie disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919. Con tali questioni il giudice del rinvio cerca principalmente di determinare la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile. |
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49 |
Tuttavia, interrogativi relativi a diverse nozioni del diritto dell’Unione nonché a diversi aspetti procedurali, quali la determinazione dell’efficacia diretta di talune disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919 o l’eventuale obbligo di istituire mezzi di ricorso che tali direttive imporrebbero, si aggiungono all’oggetto principale della domanda di pronuncia pregiudiziale e si sovrappongono nel testo delle diverse questioni pregiudiziali. |
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50 |
Tenuto conto del modo in cui gli insiemi di tali questioni si articolano tra loro occorre esaminare congiuntamente, in primo luogo, le questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, nella parte in cui riguardano la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile, nonché le conseguenze di un’eventuale mancata conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919, in secondo luogo, le questioni seconda, decima e undicesima, nella parte in cui vertono sull’obbligo di un mezzo di ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti previsti da tali direttive e sull’ammissibilità delle prove, in terzo luogo, la dodicesima questione e, infine, in quarto luogo, la quindicesima questione. |
Sulle questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, nella parte in cui riguardano la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile, nonché sulle conseguenze di un eventuale difetto di conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919
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51 |
Con le questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e con l’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/48, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento. |
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52 |
Con tali questioni, il giudice del rinvio affronta diverse problematiche che occorre esaminare in successione. Si tratta, anzitutto, di determinare i rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 e il modo in cui esse si articolano tra loro. Occorre poi valutare la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile. Infine, per fornire una risposta completa a tale giudice, occorre prendere in considerazione le conseguenze di un’eventuale mancata conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919. |
Sui rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 nonché sulla loro articolazione
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53 |
Risulta espressamente dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919 che quest’ultima completa la direttiva 2013/48, in quanto il diritto al patrocinio a spese dello Stato è connesso all’esercizio del diritto di accesso a un difensore. L’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2016/1919 prevede inoltre che essa si applichi agli indagati e agli imputati nei procedimenti penali che beneficiano del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48 e che sono privati della libertà personale, o tenuti a essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, oppure tenuti o autorizzati ad assistere a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove. |
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54 |
Orbene, l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48 enuncia che gli indagati e imputati in un procedimento penale hanno, in ogni caso, accesso a un difensore in quattro ipotesi. Tale diritto deve quindi essere loro garantito, in primo luogo, prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, in secondo luogo, qualora si proceda a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove, in terzo luogo, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale o, in quarto luogo, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a un giudice competente. |
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55 |
Da tali diverse disposizioni risulta quindi che il verificarsi degli eventi elencati all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48 condiziona non solo l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, ma anche, al contempo, l’applicabilità della direttiva 2016/1919 e il diritto al patrocinio a spese dello Stato da essa istituito. |
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56 |
Tale concomitanza nella tutela offerta da queste due direttive deriva altresì dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919, il quale impone espressamente agli Stati membri di provvedere affinché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. |
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57 |
L’importanza di una tempestiva concessione del patrocinio a spese dello Stato è confermata dal considerando 24 di detta direttiva. Da quest’ultimo risulta che, in situazioni di urgenza, dovrebbe essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato. |
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58 |
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919 attua quindi l’obiettivo perseguito da tale direttiva che mira, come enunciato dal suo primo considerando, a garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48, rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali. |
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59 |
Infatti, il diritto di avvalersi di un difensore è un principio fondamentale che deve consentire agli indagati e agli imputati di esercitare i loro diritti della difesa in modo concreto ed effettivo. Per questo motivo detti indagati e imputati devono potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, a partire dal primo dei quattro momenti specifici enumerati all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48, tra i quali figura il fatto di essere interrogati dalla polizia (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev,C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punti 47 e 48). Ne consegue che, affinché tale assistenza sia effettiva, il patrocinio a spese dello Stato deve esso stesso intervenire in una fase iniziale del procedimento (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom,C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 50). |
Sulla portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile
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60 |
Per quanto riguarda la situazione delle persone vulnerabili, l’articolo 13 della direttiva 2013/48 e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 impongono agli Stati membri, in termini analoghi, di provvedere affinché, in sede di attuazione di tali direttive, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili. |
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61 |
In primo luogo, la Corte ha dichiarato a tal riguardo che le persone alienate rientrano nella categoria delle persone vulnerabili di cui a detto articolo 13 (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 48). Dal momento che, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, la direttiva 2016/1919 integra la direttiva 2013/48 e che queste due direttive perseguono l’obiettivo comune di garantire la tutela dei diritti delle persone indagate o imputate nell’ambito di un procedimento penale, i loro rispettivi ambiti di applicazione ratione personae non possono divergere. Ne consegue che anche le persone affette da disturbi mentali rientrano nella categoria delle persone vulnerabili, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919. |
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62 |
In secondo luogo, per quanto riguarda un asserito obbligo, per gli Stati membri, di introdurre una presunzione di vulnerabilità nell’ambito dei procedimenti penali, menzionato dal giudice del rinvio nella sua terza questione, si deve constatare che il legislatore dell’Unione non ha fornito precisazioni sulla portata dell’obbligo posto a carico degli Stati membri ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/48 o dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919. Pertanto, da queste due disposizioni non si può dedurre che gli Stati membri siano tenuti a stabilire, in determinate circostanze, una presunzione di vulnerabilità dell’indagato o dell’imputato. |
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63 |
È certamente vero che la raccomandazione della Commissione, menzionata dal giudice del rinvio a sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, incoraggia gli Stati membri a prevedere una siffatta presunzione, in particolare per quanto riguarda le persone che presentano disturbi psichici che impediscano loro di comprendere e partecipare effettivamente al procedimento. |
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64 |
Tuttavia, tale raccomandazione è un atto non vincolante che non può essere fonte di obblighi per gli Stati membri. Ciò vale a maggior ragione nel contesto di un’armonizzazione minima nel cui ambito il progetto di adozione di un testo vincolante relativo alle garanzie particolari per indagati o imputati vulnerabili, ricordato al considerando 9 della direttiva 2013/48 e al considerando 4 della direttiva 2016/1919, non è stato concretizzato dal legislatore dell’Unione. |
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65 |
Ciò premesso, il considerando 23 della direttiva 2016/1919 enuncia che gli Stati membri dovrebbero rispettare i Principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali. |
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Orbene, ai sensi del punto 23 di tali principi e orientamenti, spetta alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici garantire che le persone che compaiono dinanzi ad essi che non dispongono dei mezzi per retribuire un difensore e/o che sono vulnerabili ricevano assistenza legale. Il punto 32 di detti principi e orientamenti precisa inoltre che devono essere adottate misure speciali affinché l’assistenza legale sia effettivamente accessibile a gruppi con esigenze particolari, soprattutto i malati mentali e i consumatori di droghe. |
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67 |
Inoltre, il considerando 51 della direttiva 2013/48 enuncia che sia le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale, sia le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero agevolare le persone che si trovano in una situazione di potenziale debolezza nell’esercizio effettivo dei diritti previsti da tale direttiva. A tal fine essi dovrebbero, in particolare, come risulta da detto considerando 51, tener conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e adottare le misure necessarie per garantire i diritti in questione. |
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Ne consegue che le autorità inquirenti, o qualsiasi altra autorità incaricata dell’applicazione della legge, come i procuratori, devono assicurarsi che la vulnerabilità di un indagato o di un imputato sia individuata e riconosciuta prima che si proceda all’interrogatorio di tale indagato o imputato nell’ambito di un procedimento penale, o prima che siano state adottate misure specifiche di indagine o di raccolta di prove che li riguardino, al fine di consentire loro, come precisato al punto 59 della presente sentenza, di esercitare i propri diritti della difesa in modo concreto ed effettivo. |
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Inoltre, dal considerando 18 della direttiva 2016/1919 risulta che, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’indagato o dall’imputato non dovrebbe costituire una condizione essenziale per la concessione di tale assistenza. |
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70 |
Risulta quindi che, senza arrivare a introdurre una presunzione di vulnerabilità in capo agli indagati o imputati, il legislatore dell’Unione non ha inteso subordinare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a una domanda della persona in situazione di vulnerabilità. |
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71 |
In terzo luogo, la scelta di uno Stato membro di applicare, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919, un criterio relativo alle risorse per determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato non può ritardare la concessione di tale assistenza a una persona vulnerabile. Infatti, come enunciato dal considerando 19 di tale direttiva, le autorità competenti che non siano in grado di concedere detta assistenza all’interessato prima del suo interrogatorio da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, dovrebbero concedere il patrocinio a spese dello Stato come misura provvisoria o di emergenza prima che si svolga l’interrogatorio o prima dell’esecuzione di tali misure specifiche. |
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72 |
Ne consegue che a una persona vulnerabile, come una persona affetta da disturbi mentali, deve essere concesso l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta delle prove ai quali tale persona è tenuta, o autorizzata, a partecipare. |
Sulle conseguenze di un eventuale difetto di conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919
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73 |
Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in particolare l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, c.p.p., prevedono l’assistenza obbligatoria di un difensore se sussiste un dubbio legittimo quanto all’assenza o all’alterazione sostanziale del discernimento dell’imputato o del controllo dei suoi atti al momento della commissione del reato, o quanto alla capacità che la sua salute mentale gli consente di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole. Ai sensi dell’articolo 301 c.p.p., un indagato deve anche essere interrogato in presenza del difensore nominato su sua domanda; l’assenza di quest’ultimo non impedisce di procedere all’interrogatorio. |
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74 |
Il giudice del rinvio interroga la Corte sulla compatibilità di tali disposizioni con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48 nonché con l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919. Tale giudice si chiede, inoltre, se le autorità inquirenti, i giudici o qualsiasi altro organo dello Stato siano tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione e a sostituire a queste ultime le disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919 aventi efficacia diretta. |
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75 |
A tal riguardo, nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali che è alla base dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni del diritto nazionale o statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 25; del 21 gennaio 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, punto 27, e del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 53). |
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76 |
Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se le citate disposizioni del diritto nazionale siano compatibili con il diritto dell’Unione. Ciò premesso, spetta alla Corte fornire a tale giudice alcune indicazioni utili in considerazione degli elementi contenuti nella decisione di rinvio [sentenze del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 64, e del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 53]. |
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77 |
In tale contesto occorre ricordare, in primo luogo, che, al fine di garantire l’effettività del complesso delle disposizioni di tale diritto, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, il più possibile, il loro diritto interno alla luce della lettera e dello scopo dell’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi al fine di raggiungere una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 119; del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 31, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore), C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 116]. |
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78 |
L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, porsi a fondamento di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 33, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore), C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 117]. |
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79 |
Qualora non possa procedere a un’interpretazione del diritto nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone al giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito. A tal fine detto giudice deve all’occorrenza disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore), C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 118]. |
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80 |
Infatti, le autorità nazionali competenti sono tenute a garantire il rispetto dei diritti che le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate traggono da una disposizione del diritto dell’Unione che appaia, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa [v., per analogia, sentenze del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a., C‑197/18, EU:C:2019:824, punto 32, nonché del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 28]. |
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81 |
In tale prospettiva, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini o in caso di trasposizione scorretta di una direttiva, spetta ai giudici nazionali nonché a tutti gli organi dello Stato garantire tale rispetto. Infatti, al pari del giudice nazionale tali organi, tra i quali figurano le autorità incaricate dell’applicazione della legge, quali la polizia e il pubblico ministero, hanno l’obbligo, da un lato, di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale non conforme alle disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva e, dall’altro, di applicare tali disposizioni in quanto idonee a definire diritti che i soggetti dell’ordinamento possono far valere nei confronti dello Stato [v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1982, Becker,8/81, EU:C:1982:7, punto 25; del 22 giugno 1989, Costanzo,103/88, EU:C:1989:256, punti 30 e 31; del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 11, nonché del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 77]. |
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82 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’efficacia diretta delle disposizioni di diritto dell’Unione di cui al punto 74 della presente sentenza, da una giurisprudenza costante risulta che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata quando sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri diverso dall’atto che la recepisce nel diritto nazionale e, dall’altro, sufficientemente precisa per essere invocata da un soggetto di diritto ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili [v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, 28/67, EU:C:1968:17, pag. 205; dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto),C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18, e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 50]. |
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83 |
La Corte ha dichiarato inoltre che, anche qualora una direttiva lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso una volta che essa pone a carico degli Stati membri, in termini inequivocabili, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della norma da essa enunciata [v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 19, e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 51]. L’essenziale, a tal riguardo, è che il margine di discrezionalità conferito agli Stati membri dalla direttiva in questione non impedisca di determinare il contenuto della tutela minima o la garanzia minima della quale devono poter beneficiare le persone a cui si riferisce tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 17, e del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 65]. |
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84 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48, da un lato, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, al più tardi a partire dal verificarsi del primo in data di uno dei quattro eventi elencati successivamente alle lettere da a) a d) di tale disposizione. Quest’ultima ha quindi efficacia diretta in quanto impone agli Stati membri, in termini inequivocabili, di garantire l’accesso a un difensore sin dal verificarsi di eventi specifici, senza che tali Stati dispongano di alcun margine di discrezionalità o possano subordinare tale obbligo a una qualsiasi condizione e senza che sia necessario l’intervento di un atto dell’Unione o degli Stati membri. |
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Enunciando gli elementi costitutivi di tale diritto di avvalersi di un difensore, l’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva beneficia altresì di efficacia diretta dal momento che prescrive, in modo incondizionato e sufficientemente preciso, un contenuto di protezione minima a favore degli indagati o degli imputati. |
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In secondo luogo, anche l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919 enuncia un obbligo chiaramente individuato e il cui adempimento è definito in modo incondizionato. |
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87 |
Infatti, secondo la formulazione di tale disposizione l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere concessa agli indagati e agli imputati senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. |
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88 |
Ne consegue che, sebbene, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri possano prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato, tale margine di discrezionalità non può incidere sul momento in cui tale patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso, essendo quest’ultimo circoscritto dall’indicazione di un limite temporale preciso all’articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva. |
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In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, imponendo agli Stati membri di garantire che siano prese in considerazione le esigenze specifiche delle persone vulnerabili indagate o imputate, tale disposizione enuncia, a carico degli Stati membri, un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della norma da essa enunciata. |
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90 |
Infatti, il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri, nel definire il modo in cui devono essere prese in considerazione le esigenze specifiche degli indagati o imputati che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, trova i suoi limiti nell’obbligo di tali Stati membri, enunciato in modo generale e in termini inequivocabili dalla stessa disposizione, di garantire, in occasione di tale attuazione, una presa in considerazione specifica di tali persone. |
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Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che spetta al giudice del rinvio interpretare, il più possibile, le disposizioni nazionali, di cui in particolare al punto 73 della presente sentenza, in modo conforme al diritto dell’Unione al fine di garantirne la piena efficacia. Qualora non possa procedere a una siffatta interpretazione, spetterà ad esso disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiano incompatibili con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48 nonché con l’articolo 4, paragrafo 5, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 e applicare dette disposizioni di tali direttive, in quanto gli obblighi che esse enunciano si impongono a tutti gli organi degli Stati membri, tra i quali figurano le autorità incaricate dell’applicazione della legge, quali la polizia e il pubblico ministero. |
Conclusione sulle questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima
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92 |
Alla luce delle ragioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla decima, alla tredicesima e alla quattordicesima dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. |
Sulle questioni seconda, decima, undicesima e tredicesima, nella parte in cui vertono sull’obbligo di un mezzo di ricorso effettivo e sull’ammissibilità delle prove
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93 |
In via preliminare occorre rilevare che, nel testo della sua undicesima questione, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 8 della direttiva 2016/1919 e non all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48. Tale giudice fa tuttavia riferimento a quest’ultima disposizione nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, dato che i due articoli sono relativi ai mezzi di ricorso e redatti in termini analoghi. |
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94 |
In tali circostanze si deve intendere che, con le questioni seconda, decima, undicesima e tredicesima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Inoltre tale giudice chiede se queste disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919. |
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95 |
A tal riguardo, risulta anzitutto dalla formulazione stessa dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e dell’articolo 8 della direttiva 2016/1919 che gli indagati o imputati devono disporre di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti da dette direttive. |
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La Corte ha già dichiarato che la prima di tali disposizioni obbliga gli Stati membri a garantire il rispetto del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa, sanciti rispettivamente all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, prevedendo un mezzo di ricorso effettivo che consenta a qualsiasi indagato o imputato di adire un giudice incaricato di esaminare se i diritti che trae dalla direttiva 2013/48 non siano stati violati [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale), C‑209/22, EU:C:2023:634, punto 51]. |
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97 |
La stessa interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 8 della direttiva 2016/1919. Infatti, la concessione del patrocinio a spese dello Stato è un aspetto del diritto a un ricorso effettivo espressamente garantito dall’articolo 47, terzo comma, della Carta; obiettivo di tale direttiva è quello di garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla direttiva 2013/48. Con la loro azione combinata, queste due direttive contribuiscono quindi alla realizzazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta, dal momento che la concessione del patrocinio a spese dello Stato facilita il diritto di avvalersi di un difensore [v., in tal senso, sentenza del 22 juin 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 44]. |
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Ne consegue che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a qualsiasi misura nazionale che impedisca l’esercizio di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti che dette direttive attuano [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom,C‑467/18, EU:C:2019:765, punti 57 e 58, e del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 37]. |
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99 |
Occorre poi precisare che gli articoli 47 e 48 della Carta non impongono agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso autonomi che gli indagati o gli imputati possano attivare per tutelare i diritti loro conferiti da dette direttive. Infatti, per costante giurisprudenza il diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni della Carta, non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli contemplati dal diritto interno a meno che, tuttavia, dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 71; del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 62, e del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale), C‑209/22, EU:C:2023:634, punto 54]. |
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100 |
A tal riguardo occorre aggiungere che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 dispongono che il diritto di far constatare le eventuali violazioni dei diritti conferiti da tali direttive è concesso ai sensi «del diritto nazionale», mentre l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 precisa che l’ammissibilità delle prove resta di competenza dei sistemi e delle norme nazionali. |
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101 |
Dette disposizioni non determinano quindi le modalità secondo le quali le violazioni di tali diritti devono poter essere lamentate, lasciando così agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel determinare le procedure specifiche che siano applicabili al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale), C‑209/22, EU:C:2023:634, punto 52], fatto salvo, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, il rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore. |
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Pertanto, nulla in tali direttive obbliga il giudice nazionale a ignorare automaticamente tutti gli elementi di prova ottenuti in violazione dei diritti conferiti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919. Tuttavia, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui occorre tener conto, come sottolineato ai considerando 50 e 53 della prima di tali direttive nonché dai considerando 17 e 30 della seconda, quando viene accertato un vizio procedurale, spetta ai giudici nazionali verificare se tale vizio sia stato sanato nel corso del procedimento che ne è seguito (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 96). |
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103 |
Pertanto, nell’ipotesi in cui taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva si deve stabilire se, nonostante tale lacuna, al momento della decisione che dev’essere adottata dal giudice adito il procedimento penale nel suo complesso possa essere considerato equo, tenendo conto di una serie di fattori tra i quali figurano la questione se le dichiarazioni raccolte in assenza di un difensore siano parte integrante o rilevante delle prove a carico, nonché la forza degli altri elementi del fascicolo (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 97). |
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104 |
Ne consegue che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia, o da un’altra autorità incaricata dell’applicazione della legge, in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice possa verificare che detti diritti, interpretati alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, siano stati rispettati e possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni [v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore), C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 174]. |
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105 |
Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando gli Stati membri attuano le direttive 2013/48 e 2016/1919, essi sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi derivanti sia dal diritto a un ricorso effettivo e dal diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, sanciti all’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, sia dai diritti della difesa, sanciti all’articolo 48, paragrafo 2, di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 40]. |
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106 |
Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, la comunicazione dei motivi è un aspetto del diritto a un ricorso effettivo in quanto consente di garantire un controllo giurisdizionale efficace. Inoltre, affinché un indagato o un imputato possano difendere i diritti loro conferiti da tali direttive nelle migliori condizioni e decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro proporre un ricorso giurisdizionale, l’autorità nazionale competente è tenuta a comunicare loro la motivazione alla base del suo diniego (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15, nonché del 17 marzo 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 e C‑373/09, EU:C:2011:156, punto 63). |
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107 |
Alla luce dei motivi che precedono, l’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. |
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108 |
Per contro, tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice, da un lato, sia in grado di verificare che tali diritti, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, siano stati rispettati e, dall’altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni. |
Sulla dodicesima questione
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Con la sua dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’interrogatorio di un indagato, condotto nell’ospedale psichiatrico in cui tale indagato si trova, senza che quest’ultimo sia assistito da un difensore e senza tener conto dello stato di incertezza di detto indagato, in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitata e di fragilità psichica specifica, costituisca un trattamento inumano ai sensi, in particolare, dell’articolo 4 della Carta. |
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110 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice del rinvio esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che questi, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale giudice deve, inoltre, indicare le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6; dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 40, nonché del 29 luglio 2024, LivaNova,C‑713/22, EU:C:2024:642, punto 54). |
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111 |
Come enunciato all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, in particolare, un’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni, nonché un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. |
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112 |
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione relativa alle condizioni in cui sarebbe stato effettuato l’interrogatorio di K.P. in ambito ospedaliero. Tale domanda non consente neppure di comprendere in che modo una risposta alla dodicesima questione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. |
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113 |
Alla luce di ciò, la dodicesima questione è irricevibile. |
Sulla quindicesima questione
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114 |
Con la sua quindicesima questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che prevede che il pubblico ministero sia direttamente dipendente da un organo esecutivo e, in caso affermativo, se, nella fase che precede il processo penale, il pubblico ministero debba disapplicare le disposizioni di una siffatta normativa. |
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115 |
Nel caso di specie, dalle precisazioni del giudice del rinvio risulta che, nell’ambito del procedimento principale, la fase che precede il processo penale si è conclusa. In tali circostanze la questione se, nell’ambito di tale fase, il pubblico ministero abbia l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione, al fine di garantire l’effettività dei diritti di tali persone non mira quindi a che sia interpretato il diritto dell’Unione per le esigenze oggettive della soluzione del procedimento principale, ma riveste un carattere generale e teorico. |
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116 |
Ebbene, la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere, e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18; del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 33; del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di una persona minorenne), C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 75]. |
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117 |
Alla luce di ciò, la quindicesima questione è irricevibile. |
Sulle spese
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118 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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