ECLI:EU:C:2025:481•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025.#eins energie in sachsen GmbH & Co. KG contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire.#Causa C-469/23 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025.#eins energie in sachsen GmbH & Co. KG contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire.#Causa C-469/23 P.
ECLI:EU:C:2025:481Eu Chamb 05 C26 giu 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
26 giugno 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire»
Nella causa C‑469/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 luglio 2023,
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, con sede in Chemnitz (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e I. Zaloguin, in qualità di agenti, assistiti da T.G. Funke, Rechtsanwalt,
convenuta in primo grado,
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,
E.ON SE, con sede in Essen, rappresentata inizialmente da C. Barth, C. Grave, D.-J. dos Santos Goncalves e R. Seifert, Rechtsanwälte, successivamente da C. Barth, A. Fuchs, C. Grave e D.-J. dos Santos Goncalves, Rechtsanwälte,
RWE AG, con sede in Essen (Germania), rappresentata inizialmente da U. Scholz, J. Siegmund e J. Ziebarth, Rechtsanwälte, successivamente da U. Scholz, J. Siegmund e M. von Armansperg, Rechtsanwälte,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la eins energie in sachsen GmbH & Co. KG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2023, eins energie in sachsen/Commissione (T‑318/20; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:262), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2020, C 111, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Fatti
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2 |
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue. |
Contesto della concentrazione
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3 |
La RWE AG è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica della prevista operazione di concentrazione, era operante nell’intera catena di fornitura di energia, segnatamente nei settori della produzione, della fornitura all’ingrosso, del trasporto, della distribuzione, del commercio al dettaglio di energia, nonché nel settore dei servizi energetici ai consumatori. La RWE e le sue società figlie, compresa l’innogy SE, operano in diversi Stati membri. |
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4 |
L’E.ON SE è una società di diritto tedesco che, nello stesso momento, svolgeva le proprie attività nell’intera catena di fornitura di energia elettrica, tanto nei settori della produzione e della vendita all’ingrosso, quanto nei settori della distribuzione e del commercio al dettaglio di energia elettrica. L’E.ON possiede e gestisce impianti di produzione di energia elettrica in vari Stati membri. |
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5 |
La ricorrente è un’impresa municipale di diritto tedesco che produce energia elettrica sia a partire da fonti energetiche convenzionali, grazie alla sua centrale di cogenerazione, sia a partire da fonti di energia rinnovabili, attraverso il suo parco eolico e i suoi parchi fotovoltaici. I suoi impianti di produzione sono situati in Germania. |
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6 |
La concentrazione di cui trattasi nel caso di specie si inserisce nell’ambito di un complesso scambio di attivi tra la RWE e l’E.ON, annunciato l’11 e il 12 marzo 2018 dalle due imprese interessate (in prosieguo: l’«operazione complessiva»). Così, mediante la prima operazione di concentrazione, ossia la concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, la RWE intende acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON. La seconda operazione di concentrazione consiste nell’acquisizione, da parte dell’E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio nonché di taluni impianti di produzione dell’innogy, società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione di concentrazione, essa prevede che la RWE acquisisca il 16,67% delle quote dell’E.ON. |
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7 |
La seconda operazione di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione M.8870») è stata notificata alla Commissione europea il 31 gennaio 2019. La Commissione ha adottato la decisione C(2019) 6530 final, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16). |
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8 |
La terza operazione di concentrazione è stata notificata al Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) che l’ha autorizzata con decisione del 26 febbraio 2019 (caso B8-28/19). |
Procedimento amministrativo
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9 |
Il 22 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento CE sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), con cui la RWE intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON. |
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10 |
Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la notificazione preventiva di tale concentrazione (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2019, C 38, pag. 22; in prosieguo: l’«operazione M.8871»), conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. |
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11 |
Nell’ambito del suo esame dell’operazione M.8871, la Commissione ha realizzato un’indagine di mercato e ha quindi trasmesso un questionario a talune imprese, ma la ricorrente non ha partecipato a tale indagine. |
Decisione controversa
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12 |
Il 26 febbraio 2019 la Commissione ha adottato la decisione controversa con la quale l’operazione M.8871 è stata dichiarata compatibile con il mercato interno nella fase di esame prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3). |
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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13 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
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14 |
La ricorrente ha dedotto sei motivi di annullamento, vertenti, il primo, su un’erronea scissione dell’analisi dell’operazione complessiva, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, su una violazione del diritto di essere ascoltata, il quarto, su una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il quinto, su errori manifesti di valutazione e, il sesto, sulla violazione dell’obbligo di diligenza. |
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15 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, di conseguenza, non era legittimata ad agire. |
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16 |
A tal riguardo, ai punti da 24 a 31 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
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Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
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17 |
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 21 luglio 2023, la ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame. |
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18 |
In pari data la ricorrente, che aveva peraltro proposto, nel corso del 2021, un ricorso di annullamento della decisione C(2019) 6530 final (causa T‑59/21), che il 21 luglio 2023 era ancora pendente dinanzi al Tribunale, ha chiesto la sospensione dell’esame della presente impugnazione fino alla pronuncia dell’emananda sentenza del Tribunale in detto ricorso di annullamento. |
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19 |
Con decisione del 19 settembre 2023, il presidente della Corte, dopo aver sentito le parti su tale domanda di sospensione nonché su un’eventuale riunione di nove impugnazioni – tra cui la presente impugnazione – nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑466/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P, C‑469/23 P, C‑470/23 P, C‑484/23 P e C‑485/23 P, proposte avverso le sentenze del Tribunale nelle cause T‑312/20, T‑313/20, T‑314/20, T‑315/20, T‑317/20, T‑318/20, T‑319/20, T‑320/20 e T‑321/20, ha respinto detta domanda di sospensione e ha disposto la riunione delle sole impugnazioni nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P, relative a talune sentenze di merito del Tribunale, ad esclusione delle altre quattro impugnazioni, tra cui la presente, proposte avverso talune sentenze del Tribunale che dichiaravano i ricorsi irricevibili. |
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20 |
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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21 |
La Commissione e le altre parti chiedono che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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22 |
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione, sullo snaturamento dei fatti e sulla violazione dei suoi diritti procedurali (primo motivo), sull’erronea applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (secondo motivo), sull’erronea mancata applicazione dell’articolo 101 TFUE (terzo motivo), sull’erronea applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 (quarto motivo), sull’erronea applicazione dell’articolo 2 del medesimo regolamento (quinto motivo) e sulla violazione dei principi di ripartizione dell’onere della prova (sesto motivo). |
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23 |
Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo di impugnazione e, successivamente, il primo motivo di impugnazione. |
Sul secondo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
Sulla prima parte
– Argomenti delle parti
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24 |
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che, nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, non è necessario, affinché un’impresa terza sia considerata individualmente interessata da tale decisione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che essa abbia formalmente partecipato al procedimento amministrativo. Sarebbe sufficiente, da un punto di vista procedurale, che a tale soggetto siano stati concessi diritti di partecipazione, di informazione e di consultazione in caso di potenziale pregiudizio ai suoi interessi materiali. |
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25 |
Orbene, ai punti da 27 a 31 della sentenza impugnata il Tribunale si sarebbe basato unicamente sull’assenza di partecipazione formale della ricorrente al procedimento relativo all’operazione M.8871. Sebbene la partecipazione a un procedimento possa essere considerata un indizio al fine di determinare se un soggetto sia individualmente interessato da un atto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tale partecipazione non può costituire una condizione imperativa nel caso di un’operazione complessa e realizzata in più fasi, come l’operazione complessiva. Sarebbe decisivo il fatto che, mediante uno studio predisposto da un’impresa di consulenza economica sul Residual Supply Index (indice di fornitura residuale), da essa cofinanziato, la ricorrente avrebbe influenzato il contenuto della decisione controversa, il che sarebbe attestato dal testo di detta decisione. Peraltro, il procedimento relativo all’operazione M.8871 sarebbe stato artificiosamente disgiunto, ad opera della Commissione, dal procedimento relativo all’operazione M.8870. |
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26 |
La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente. |
– Giudizio della Corte
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27 |
Occorre ricordare anzitutto che, in conformità all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione assunta nei confronti di un’altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. |
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28 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizza in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 77 e giurisprudenza citata). |
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29 |
Nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, e nel caso di un’impresa terza, è in funzione di un insieme di indizi concordanti o di fatti che possono vertere tanto sulla partecipazione di tale impresa al procedimento amministrativo quanto sull’incidenza sulla sua posizione sul mercato che occorre determinare se essa sia individualmente interessata. Se è vero che la semplice partecipazione al procedimento non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione, specie nell’ambito delle concentrazioni, il cui dettagliato esame richiede contatti regolari con numerose imprese, la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce tuttavia un elemento regolarmente preso in considerazione dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico del controllo delle concentrazioni, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del suo ricorso. Inoltre, la posizione attuale e futura di un’impresa terza rispetto a un’operazione di concentrazione su un mercato che può essere influenzato da tale operazione deve risultare pregiudicata in modo sostanziale affinché tale impresa possa essere individualmente interessata dalla decisione che dichiara la compatibilità di detta operazione con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punti da 54 a 56 e giurisprudenza citata). |
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30 |
Ne consegue che, nelle valutazioni svolte ai punti 24 e 25 della sentenza impugnata e che riprendono in sostanza tale giurisprudenza – da cui risulta che la mera partecipazione al procedimento amministrativo non è sufficiente al fine di considerare un’impresa terza individualmente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. |
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31 |
Il Tribunale ha poi constatato, al punto 29 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva partecipato al procedimento relativo all’operazione M.8871 e ha aggiunto, al punto 30 di tale sentenza, che essa non aveva dedotto, in udienza, alcun argomento diretto a dimostrare di essersi rivolta alla Commissione al fine di partecipare a tale procedimento. Orbene, la ricorrente non contesta tali constatazioni del Tribunale. |
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32 |
Quanto all’argomento della ricorrente, secondo cui sarebbe decisiva non già la questione della sua partecipazione formale al procedimento relativo all’operazione M.8871, bensì la sua concreta influenza, attraverso lo studio menzionato al punto 25 della presente sentenza, sul contenuto della decisione controversa, occorre osservare che, ai punti da 59 a 65 della decisione stessa, la Commissione ha certamente esaminato diversi studi vertenti sul Residual Supply Index che le sono stati sottoposti tanto dalle parti della concentrazione quanto da terzi. Tuttavia, il semplice fatto che la ricorrente abbia cofinanziato uno di tali studi non è sufficiente per ritenere che essa abbia partecipato attivamente al procedimento amministrativo, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza. |
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33 |
Del resto, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il procedimento relativo all’operazione M.8871 è stato artificiosamente dissociato dal procedimento relativo all’operazione M.8870, occorre rilevare che la ricorrente non deduce, al riguardo, alcun elemento atto a dimostrare un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretare le condizioni di ricevibilità previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, con tale argomento la ricorrente mira, in realtà, a criticare non già punti specifici della sentenza impugnata, bensì la decisione, adottata nel merito dalla Commissione, di approvare individualmente ciascuna di tali due operazioni. Detto argomento dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile. |
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34 |
Tanto premesso, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione. |
Sulla seconda parte
– Argomenti delle parti
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35 |
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione la ricorrente afferma, in primo luogo, che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la condizione secondo cui una persona deve essere individualmente interessata dall’atto di cui chiede l’annullamento può essere dimostrata da «altre circostanze specifiche». In particolare, il Tribunale si sarebbe astenuto dall’esaminare gli elementi dedotti nel suo ricorso, quali le particolarità del mercato, l’importo considerevole degli investimenti da essa effettuati, la sua posizione di concorrente diretta della RWE o ancora le conseguenze della concentrazione sulla sua posizione concorrenziale. |
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36 |
In secondo luogo la ricorrente sostiene che, in caso di pluralità di ricorrenti, la ricevibilità di un ricorso nel suo insieme è ammessa quando uno solo dei ricorrenti è individualmente interessato e aggiunge che lo stesso vale in caso di ricorsi proposti separatamente da più ricorrenti. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore, alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non avendo pronunciato la riunione del suo ricorso con altri ricorsi paralleli dichiarati ricevibili. |
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37 |
La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente. |
– Giudizio della Corte
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38 |
Per quanto riguarda il primo argomento della ricorrente, occorre rilevare che con il medesimo essa contesta al Tribunale, in sostanza, il fatto di non aver esaminato gli elementi da essa dedotti nel suo ricorso al fine di dimostrare l’esistenza, nel caso di specie, di circostanze specifiche tali da dimostrare che essa era individualmente interessata dalla decisione controversa. |
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39 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che, nell’ambito di un’impugnazione, il sindacato della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione (sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 93 e giurisprudenza citata). |
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40 |
Questo primo argomento attiene quindi all’obbligo di motivazione del Tribunale, che costituisce l’oggetto del primo motivo e sarà quindi esaminato nell’ambito del medesimo. |
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41 |
Quanto al secondo argomento, secondo il quale la decisione del Tribunale di non riunire il suo ricorso con altri ricorsi parimenti diretti avverso la decisione controversa, ma dichiarati ricevibili, avrebbe rappresentato un errore alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tale da vanificare l’ammissione della ricevibilità, che l’economia processuale avrebbe tuttavia richiesto, occorre osservare che una decisione in merito alla riunione o alla separazione di cause costituisce una misura di organizzazione interna del Tribunale, che non rientra nel sindacato della Corte (v., in tal senso, ordinanza del 14 dicembre 1995, Hogan/Corte di giustizia,C‑173/95 P, EU:C:1995:461, punto 15). |
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42 |
Del resto, poiché un’ordinanza di riunione non incide sull’indipendenza e sulla natura autonoma delle cause oggetto della stessa (sentenza del 21 giugno 2001, Moccia Irme e a./Commissione, da C‑280/99 P a C‑282/99 P, EU:C:2001:348, punto 66), un ricorso proposto da un ricorrente che non soddisfi le condizioni di ricevibilità richieste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE è irricevibile a prescindere da un’eventuale riunione, in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, con un altro ricorso dichiarato ricevibile dal Tribunale. |
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43 |
Tanto premesso, e fatta salva la riserva espressa al punto 40 della presente sentenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo complesso. |
Sul primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sullo snaturamento dei fatti e sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente
Argomenti delle parti
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44 |
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha respinto il suo ricorso con la motivazione che essa non ha partecipato al procedimento amministrativo relativo all’operazione M.8871. La sentenza impugnata non preciserebbe se il pregiudizio materiale alla sua posizione sul mercato, lamentato dalla ricorrente, sia privo di pertinenza, né per quale ragione esso lo sarebbe, ma si limiterebbe a menzionare, al suo punto 31, un’«assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla sua posizione sul mercato». Da tale punto 31 non risulterebbe che il Tribunale abbia verificato se, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una parte possa essere individualmente interessata anche in assenza di partecipazione formale al procedimento. La ricorrente avrebbe fatto valere la sua posizione di concorrente diretta della RWE nonché il pregiudizio concreto arrecato ai suoi interessi. Orbene, una motivazione che si astenga dal rispondere ad argomenti di tale natura sarebbe viziata da errore. |
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45 |
Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il ricorso di primo grado, integrato, in particolare, dalle sue osservazioni scritte del 7 luglio 2021 sulla memoria di intervento della RWE e dalle sue osservazioni orali in udienza, conteneva un’esposizione completa dei suoi investimenti e della loro portata, delle sue attività in concorrenza con la RWE nella produzione di energia elettrica, del modo in cui essa è specificamente interessata nonché del pregiudizio arrecato alla sua posizione sul mercato. Orbene, mediante la sua constatazione contenuta al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe suggerito che essa non aveva invocato alcuna circostanza particolare, snaturando così i suoi argomenti. |
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46 |
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il diritto a un ricorso effettivo e all’imparzialità nell’ambito di un processo equo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, implica che il Tribunale prenda conoscenza delle osservazioni delle parti e ne tenga conto nell’adottare la sua decisione, benché non sia vincolato dal contenuto di dette osservazioni. Da tale diritto discenderebbe altresì che il Tribunale deve indicare i punti della motivazione pertinenti nell’ambito della sua decisione e rispondere alle obiezioni. Quanto più una circostanza o un’argomentazione giuridica sono significative, tanto più sarebbe importante che la motivazione risponda agli argomenti delle parti. Orbene, l’incidenza sul piano sostanziale costituirebbe un aspetto centrale della ricevibilità, sul quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nell’ambito del suo esame d’ufficio. |
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47 |
La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, afferma che il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali la posizione della ricorrente sul mercato non risultava pregiudicata, soddisfacendo i requisiti stabiliti dalla Corte in materia di motivazione delle sentenze. Il Tribunale avrebbe precisato di non aver individuato circostanze particolari relative all’incidenza su tale posizione e, così facendo, avrebbe constatato che nulla caratterizzava la ricorrente rispetto agli altri concorrenti. |
Giudizio della Corte
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48 |
Con le tre parti del primo motivo di impugnazione nonché con l’argomento menzionato al punto 38 della presente sentenza, formulato nell’ambito della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente deduce, in realtà, una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale con riferimento alla sua legittimazione ad agire. |
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49 |
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale (sentenza dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione, C‑100/14 P, EU:C:2015:382, punto 67 e giurisprudenza citata), mentre l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. Sebbene la motivazione possa quindi essere implicita, essa deve tuttavia consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 61 e giurisprudenza citata). |
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50 |
Nel caso di specie, dopo aver ricordato, al punto 21 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione adottata nei confronti di un’altra persona soltanto se detta decisione la riguarda direttamente e individualmente, il Tribunale ha esposto, ai punti da 24 a 31 di tale sentenza, le motivazioni sulle quali si è basato per concludere che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi di tale disposizione. |
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51 |
In particolare, al punto 24 di detta sentenza, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza costante menzionata al punto 28 della presente sentenza. |
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52 |
Al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, e trattandosi di un’impresa terza, è in funzione, da un lato, della sua partecipazione al procedimento amministrativo e, dall’altro, dell’incidenza sulla sua posizione sul mercato che occorre determinare se essa sia individualmente interessata. Al medesimo punto 25 esso ha aggiunto che, se è vero che la semplice partecipazione al procedimento non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione, specie nell’ambito delle concentrazioni, il cui dettagliato esame richiede contatti regolari con numerose imprese, è altresì vero che la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce un elemento regolarmente preso in considerazione dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico del controllo delle concentrazioni, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del suo ricorso. |
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53 |
Inoltre, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 27 a 30 della sentenza impugnata, la questione se si potesse ritenere che la ricorrente avesse partecipato al procedimento relativo all’operazione M.8871 e ha concluso che essa non aveva partecipato attivamente a tale procedimento. |
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54 |
Infine, al punto 31 della medesima sentenza, il Tribunale ha chiarito che, poiché la ricorrente non aveva partecipato attivamente a detto procedimento, si doveva ritenere, tenuto conto, peraltro, dell’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla sua posizione sul mercato, che la decisione controversa non la riguardasse individualmente. |
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55 |
Orbene, come esposto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, quest’ultima aveva invocato, tanto nel ricorso quanto nelle osservazioni sulla memoria di intervento della RWE, un certo numero di elementi vertenti sul pregiudizio, asseritamente sostanziale, arrecato alla sua posizione sul mercato a seguito dell’operazione M.8871, che, a suo avviso, erano atti a dimostrare che la decisione controversa la riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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56 |
È giocoforza rilevare che, limitandosi a constatare l’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato, il Tribunale non ha fornito alcun elemento di motivazione, neppure succinto, tale, per un verso, da consentire alla ricorrente di comprendere se gli argomenti da essa dedotti per comprovare un’incidenza sostanziale sulla sua posizione sul mercato fossero stati esaminati e, in tal caso, per quali ragioni essi siano stati considerati inidonei a dimostrare una siffatta incidenza, e tale, per altro verso, da consentire alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 49 della presente sentenza. |
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57 |
In simili circostanze, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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58 |
Ne consegue che il primo motivo di impugnazione, nonché l’argomento menzionato al punto 38 della presente sentenza, formulato nell’ambito della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, devono essere accolti. |
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59 |
Di conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha constatato, al punto 31 di tale sentenza, l’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato e ha concluso, al punto 32 della stessa, basandosi, segnatamente, sul citato punto della motivazione, che la decisione controversa non riguarda individualmente la ricorrente, cosicché il suo ricorso doveva essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
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60 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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61 |
Ciò si verifica nel caso di specie. |
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62 |
Si deve rammentare, come emerge al punto 29 della presente sentenza, che, ai fini della valutazione della legittimazione ad agire della ricorrente, la posizione attuale e futura di un’impresa terza rispetto a un’operazione di concentrazione su un mercato che può essere influenzato da tale operazione deve essere pregiudicata in modo sostanziale affinché tale impresa possa essere individualmente interessata dalla decisione che dichiara la compatibilità di detta operazione con il mercato interno. A quest’ultimo riguardo, la semplice circostanza che un atto quale la decisione controversa possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali esistenti nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 32). |
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63 |
Orbene, è giocoforza constatare che le considerazioni svolte dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale per quanto riguarda la sua posizione sul mercato consistono, essenzialmente, nel menzionare la sua partecipazione azionaria, il suo numero di dipendenti, le sue attività sul mercato o le particolarità di quest’ultimo, senza tuttavia dimostrare in che modo dette circostanze e attività, svolte in quanto concorrente o investitore, siano tali da individualizzarla alla stessa stregua dei destinatari della decisione controversa. Infatti, dette circostanze e attività possono caratterizzare qualsiasi altro produttore di energia e non consentono di distinguere la ricorrente in modo specifico rispetto ai suoi altri concorrenti sul mercato. |
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64 |
Questa stessa constatazione dev’essere effettuata con riferimento agli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso, relativi, in primo luogo, al fatto che essa deve acquistare energia elettrica dalla rete a monte al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei suoi clienti, che devono subire l’aumento dei relativi canoni, osservato negli ultimi anni e, in secondo luogo, al rafforzamento del ruolo della RWE quale partner dei fornitori di energia, nonché al suo argomento, formulato nell’ambito delle sue osservazioni del 7 luglio 2021 sulla memoria di intervento della RWE e vertente sulla creazione di un «gigante nel settore della produzione che nuoce alla concorrenza». |
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65 |
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione sul mercato sia pregiudicata in modo sostanziale dall’operazione di cui trattasi. Peraltro, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, anche una partecipazione attiva al procedimento amministrativo riguardante un’operazione di concentrazione, del resto non dimostrata nel caso di specie, come risulta dai punti 31 e 32 della presente sentenza, non può essere considerata sufficiente a dimostrare che una decisione che dichiari tale operazione compatibile con il mercato interno riguardi individualmente un’impresa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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66 |
Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché le condizioni di incidenza diretta e individuale previste da tale disposizione sono cumulative, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, occorre respingere il suo ricorso di annullamento in quanto irricevibile. |
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67 |
In tali circostanze, non occorre statuire sui motivi d’impugnazione dal terzo al sesto, i quali contengono argomenti di merito basati sull’erronea premessa della ricevibilità del ricorso di primo grado. |
Sulle spese
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68 |
In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. |
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69 |
Nel caso di specie, poiché il primo motivo di impugnazione della ricorrente, nonché l’argomento menzionato al punto 38 della presente sentenza sono stati accolti e il suo ricorso di annullamento è stato respinto, occorre decidere che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese. |
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70 |
L’articolo 140, paragrafo 1, del citato regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione, dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa si facciano carico delle proprie spese. La Repubblica federale di Germania si farà quindi carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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