Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2025.#Κ.Α.Μ. contro Repubblica di Cipro.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante – Comportamento e fatti precedenti all’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa allo status dei rifugiati (“Convenzione di Ginevra”).#Causa C-454/23.

ECLI:EU:C:2025:114Eu Chamb 05 C27 feb 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 febbraio 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante – Comportamento e fatti precedenti all’ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa allo status dei rifugiati (“Convenzione di Ginevra”)»

Nella causa C‑454/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, Cipro), con decisione del 19 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2023, nel procedimento

Κ.Α.Μ.

contro

Repubblica di Cipro,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M. L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per Κ.Α.Μ., da N. Charalambidou, dikigoros;

–

per la Repubblica di Cipro, da F. Sotiriou e E. Symeonidou, in qualità di agenti;

–

per la Repubblica federale di Germania, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–

per il Parlamento europeo, da I. Anagnostopoulou e R. van de Westelaken, in qualità di agenti;

–

per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Balta, M. Moore e K. Pleśniak, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da T. Adamopoulos, A. Azéma, F. Blanc, J. Hottiaux e A. Katsimerou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’articolo 12 e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9, e rettifica in GU 2017, L 167, pag. 58), nonché dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall’altro, sulla validità di tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K.A.M. e la Repubblica di Cipro, rappresentata dall’Ypiresia Asylou (Servizio per l’asilo, Cipro), in merito al rigetto, da parte di tale servizio, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per il motivo che egli costituiva un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), intitolato «Definizione del termine “rifugiato”», è formulato come segue:

«Le disposizioni della [Convenzione di Ginevra] non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a)

hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b)

hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c)

si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite».

4

L’articolo 33 di detta convenzione, intitolato «Divieto di espulsione e di rinvio al confine», prevede quanto segue:

«1.   Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2.   La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese».

Diritto dell’Unione

5

I considerando 21, 31 e 37 della direttiva 2011/95 enunciano quanto segue:

«(21)

Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo.

(...)

(31)

Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l’altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che “atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite” e che “chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.

(...)

(37)

Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione».

6

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d)

“rifugiato” cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

(...)».

7

Il capo II di detta direttiva, intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale» e che contiene gli articoli da 4 a 8 di quest’ultima, prevede gli elementi rilevanti per stabilire la necessità di protezione internazionale del richiedente. Il capo III della medesima direttiva, intitolato «Requisiti per essere considerato rifugiato» e che contiene gli articoli da 9 a 12 di quest’ultima, elenca i criteri relativi alla qualità di rifugiato.

8

L’articolo 12 della direttiva 2011/95, rubricato «Esclusione», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)

abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)

abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c)

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite».

9

Ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Riconoscimento dello status di rifugiato»:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III».

10

L’articolo 14 di tale direttiva, rubricato «Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato», ai paragrafi da 4 a 6 è così formulato:

«4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a)

vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b)

la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5.   Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6.   Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31[,] 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro».

11

L’articolo 21 della medesima direttiva, rubricato «Protezione dal respingimento», così dispone:

«1.   Gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali.

2.   Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:

a)

quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b)

quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2».

12

L’articolo 24 della direttiva 2011/95, intitolato «Permesso di soggiorno», al paragrafo 1 è così formulato:

«Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 3».

Diritto cipriota

13

L’articolo 5 del Peri Prosfygon Nómos del 2000 (legge del 2000, in materia di rifugiati) [EE, allegato 6 (I), n. 3383, 28.1.2000, pag. 1], come modificato (in prosieguo: la «legge in materia di rifugiati»), intitolato «Esclusione del richiedente», così dispone:

«1)   Il richiedente è escluso dallo status di rifugiato:

(...)

c)

qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che:

i)

abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, ai sensi delle convenzioni internazionali relative a tali crimini; o

ii)

abbia commesso un reato grave di diritto ordinario in un altro paese prima del rilascio di un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; ai fini del presente punto, la nozione di reato grave di diritto ordinario include atti particolarmente crudeli, anche se commessi per un dichiarato scopo politico; o

iii)

si sia reso colpevole di atti contrari agli obiettivi e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite; o

iv)

sia l’istigatore dei crimini o degli atti previsti ai punti da i) a iii) o vi partecipi in altro modo.

(...)».

14

L’articolo 6A della legge in materia di rifugiati prevede quanto segue:

«1)   La qualità di rifugiato è revocata quando il funzionario capo del [Servizio per l’asilo]:

(...)

c)

ritiene che l’interessato costituisca, per ragionevoli motivi, un pericolo per la sicurezza della Repubblica; o

d)

ritiene che l’interessato costituisca un pericolo per la comunità cipriota, essendo stato condannato in via definitiva per un reato di particolare gravità.

1A)   Quando la domanda è presentata da una persona che rientra in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), il funzionario capo del [Servizio per l’asilo] respinge, mediante decisione, la domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

2)   Se, dopo aver istruito il fascicolo applicando per analogia la procedura ordinaria di esame delle domande prevista all’articolo 13, il funzionario capo del [Servizio per l’asilo] constata che uno dei requisiti di cui al paragrafo 1 è soddisfatto, egli revoca la qualità di rifugiato dell’interessato con decisione scritta e motivata, nella quale precisa i motivi di fatto e di diritto sui quali tale decisione è fondata; egli informa altresì l’interessato del suo diritto di proporre ricorso contro tale decisione (...)

(...)

5)   Le persone cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 1A beneficiano, fintantoché si trovano nei territori controllati dal governo della Repubblica, dei diritti previsti agli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della [Convenzione di Ginevra]».

15

Ai sensi dell’articolo 29 della legge in materia di rifugiati, intitolato «Espulsione dei beneficiari di protezione internazionale»:

«1)   Il direttore [del Tmima Archeiou Plithysmou kai Metanastefsis (Dipartimento dell’anagrafe della popolazione e dell’immigrazione)] ha il potere di decidere in merito all’espulsione di un beneficiario di protezione internazionale:

a)

se sussistono ragionevoli motivi per considerare che l’interessato costituisca un pericolo per la sicurezza della Repubblica; (...)

(...)

4)   È vietato adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di un rifugiato (...) verso un paese in cui la sua vita o la sua libertà siano in pericolo o tale persona rischi di essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti degradanti o inumani o a persecuzioni a causa del suo sesso, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a una comunità particolare, delle sue opinioni politiche, di un conflitto armato o di una catastrofe ecologica.

(...)

6)   Le persone cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 beneficiano, fintantoché si trovano nei territori controllati dal governo della Repubblica, dei diritti previsti agli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della [Convenzione di Ginevra]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il ricorrente nel procedimento principale, K.A.M., cittadino marocchino entrato irregolarmente nel territorio della Repubblica di Cipro il 29 dicembre 2018, in data 10 gennaio 2019 ha presentato una domanda di protezione internazionale presso il Servizio per l’asilo.

17

Il 28 gennaio 2019 il Grafeio Katapolemisis tis Tromokratias (Ufficio antiterrorismo, Cipro) ha inviato al Servizio per l’asilo una lettera riservata nella quale faceva menzione della pericolosità del ricorrente nel procedimento principale.

18

Secondo gli elementi che sarebbero stati portati a conoscenza del ricorrente nel procedimento principale e di cui egli fa menzione nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, tale lettera preciserebbe, in primo luogo, che le informazioni ottenute dalle autorità della Repubblica di Cipro identificavano l’interessato come persona che operava a favore di un gruppo terroristico, in secondo luogo, che egli si era contraddetto in particolare sui suoi viaggi precedenti al suo ingresso nel territorio nazionale e, in terzo luogo, che il ricorrente nel procedimento principale aveva avuto a che fare con le autorità di polizia belghe, spagnole e francesi per diversi reati ed aveva minacciato di attaccare con una bomba l’ambasciata del Belgio in Marocco.

19

Il 16 aprile 2019 il Servizio per l’asilo ha notificato al ricorrente nel procedimento principale il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. A tal riguardo detto servizio ha «constat[ato] che sussist[evano] ragionevoli motivi per ritenere che, se [K.A.M.] [fosse] ritorna[to] in Marocco, egli [sarebbe stato] oggetto di una persecuzione grave sia da parte delle autorità del paese che da parte della comunità» a causa delle sue opinioni, e ne ha concluso che «sembra[va] emergere dalle summenzionate affermazioni di [K.A.M.] che sussist[essero], nei suoi confronti, gli elementi soggettivi e oggettivi idonei a dimostrare che egli [fosse] fuggito dal suo paese d’origine e che non vole[sse] farvi ritorno, a causa di un fondato timore di persecuzione per uno dei motivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, delle leggi del 2000 e del 2018, in materia di rifugiati». Tuttavia, rilevando che le autorità competenti si riferivano all’interessato in quanto persona pericolosa per la comunità cipriota e per la sicurezza della Repubblica di Cipro, detto servizio ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti all’articolo 6A, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 6A, paragrafo 1A, della legge in materia di rifugiati ed ha, di conseguenza, rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato.

20

Poiché il ricorrente nel procedimento principale ha proposto, lo stesso giorno, un ricorso amministrativo contro tale decisione dinanzi all’Anatheoritiki Archi Prosfygon (Autorità per il controllo dei rifugiati, Cipro; in prosieguo: l’«Autorità per il controllo»), tale autorità, il 30 luglio 2019, ha confermato detta decisione. Infatti, per motivi analoghi a quest’ultima, essa ha ritenuto che «[fosse] necessario revocare il suo status di rifugiato in conformità all’articolo 6A, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 6A, paragrafo 1A, delle leggi del 2000 e del 2018, in materia di rifugiati».

21

Il 14 ottobre 2019 il ricorrente ha adito il Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, Cipro), giudice del rinvio, con un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’Autorità per il controllo, del 30 luglio 2019.

22

Nell’ambito di tale ricorso il ricorrente nel procedimento principale afferma, in sostanza, che il giudice del rinvio dovrebbe adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di stabilire se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 possa essere interpretato nel senso che tale disposizione consente la revoca dello status di rifugiato per un comportamento passato o per atti asseritamente commessi dal rifugiato prima del suo ingresso nel paese di protezione e al di fuori di quest’ultimo, i quali non figurano tra gli atti che costituiscono motivi di esclusione dallo status di rifugiato e che non possano neppure rientrare nell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, in quanto comportamenti passati precedenti all’ingresso dell’interessato nel paese di protezione, e, in caso di risposta in senso affermativo a tale questione, se una siffatta interpretazione di detta disposizione ampli l’elenco tassativo dei casi in cui l’esclusione dallo status di rifugiato è consentita in forza della Convenzione di Ginevra.

23

Dal canto suo, la Repubblica di Cipro contesta dinanzi al giudice del rinvio la rilevanza delle questioni proposte dal ricorrente nel procedimento principale ai fini della soluzione della controversia principale e sostiene, inoltre, che la nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato» sarebbe già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte e che le questioni di sicurezza nazionale rientrerebbero nella competenza esclusiva degli Stati membri.

24

Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che i fatti sui quali si fonda il rifiuto di riconoscere al ricorrente nel procedimento principale lo status di rifugiato sono correlati a un comportamento o ad atti passati di quest’ultimo, precedenti al suo ingresso nel territorio nazionale.

25

Inoltre, detto giudice del rinvio osserva che, sebbene la Corte sia già stata investita di questioni analoghe a quelle sollevate nell’ambito della presente causa, essa non ha ancora risposto specificamente a queste ultime.

26

A tal riguardo, da un lato, il giudice del rinvio rileva che, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403), alla Corte era sottoposta la questione se le disposizioni della direttiva 2011/95, in particolare l’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di quest’ultima, che consentono agli Stati membri di revocare o rifiutare di riconoscere lo status di rifugiato, costituissero una clausola di revoca o esclusione non contenuta nella Convenzione di Ginevra, e se tali disposizioni fossero valide alla luce delle norme della Carta e del Trattato FUE in forza delle quali la politica di asilo dell’Unione europea deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra.

27

Inoltre, il giudice del rinvio osserva che in tale sentenza la Corte ha dichiarato che dette disposizioni erano valide e che essa ha sottolineato, più in particolare, che la revoca e il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato non avevano l’effetto di privare una persona, che abbia il timore fondato di essere perseguitato nel suo paese d’origine, della qualità di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale qualità, operando così una distinzione tra la nozione di «qualità di rifugiato», ai sensi della Convenzione di Ginevra, e la nozione di «status di rifugiato», quale definita nella direttiva 2011/95.

28

Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, ai punti da 100 a 105 della sentenza del 9 novembre 2010, B e D (C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661), la Corte ha ritenuto che i motivi di esclusione enunciati dall’articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), di cui la direttiva 2011/95 ha operato la rifusione, mirano a sanzionare atti commessi in passato, ma ha precisato che qualsiasi pericolo attuale che un rifugiato può eventualmente rappresentare per lo Stato membro in questione può essere preso in considerazione non nell’ambito di tale disposizione bensì nell’ambito dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), o dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva.

29

In tale contesto il Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva [2011/95], che prevedono che lo status di rifugiato possa essere revocato qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che egli costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato di protezione, alla luce delle disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e della [Convenzione di Ginevra], e dell’articolo 18 della [Carta], sul diritto di asilo, possano essere interpretate nel senso che consentono la revoca dello status di rifugiato in relazione a comportamenti passati o a presunti atti commessi dal rifugiato prima del suo ingresso nel paese di protezione, avvenuti al di fuori del paese di protezione e che non rientrano nella condotta che costituisce motivo di esclusione dallo status di rifugiato, alla luce delle disposizioni dell’articolo 1F della [Convenzione di Ginevra] e dell’articolo 12 della direttiva 2011/95 sull’esclusione, che definiscono tassativamente i motivi per i quali una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato.

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla [prima questione]: se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), [della direttiva 2011/95,] così interpretato, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta e con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, i quali prevedono, tra l’altro, la conformità del diritto derivato [dell’Unione] con la Convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista dall’articolo 1F [di quest’ultima], è formulata in modo tassativo e va interpretata in modo restrittivo.

3)

Quale sia l’interpretazione della nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva [2011/95], alla luce dello standard straordinariamente elevato della stessa nozione, previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, e delle gravi conseguenze per il rifugiato il cui status è revocato, e in particolare se tale articolo possa includere una valutazione del pericolo in relazione a presunti atti o comportamenti precedenti all’ingresso nel paese di protezione. Se il concetto di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera [a], della direttiva [2011/95], possa includere atti o comportamenti del rifugiato che non sono stati tenuti in tale Stato».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

30

Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice di rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito e, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 5 dicembre 2023, Nordic Info,C‑128/22, EU:C:2023:951, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

31

In via preliminare occorre ricordare che, in forza di quanto imposto tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio d’uguaglianza, i termini di disposizioni di diritto dell’Unione che, al pari dell’articolo14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/95, non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del loro senso e della loro portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme [v., per analogia, sentenza del 6 luglio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità),C‑402/22, EU:C:2023:543, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

32

A tal riguardo, dai termini dell’articolo 14, paragrafo 4, di detta direttiva risulta espressamente che la revoca dello status di rifugiato implica che tale status sia stato previamente «riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario». Per contro, la possibilità di non riconoscere lo status di rifugiato, prevista dal paragrafo 5 di tale articolo, presuppone che una decisione sul riconoscimento di tale status «non è ancora stata presa».

33

Nel caso di specie il giudice del rinvio chiede unicamente, con le sue questioni pregiudiziali, l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 concernente la revoca dello status di rifugiato.

34

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua decisione notificata il 16 aprile 2019, il Servizio per l’asilo ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente nel procedimento principale il 10 gennaio 2019. Come confermato dal giudice del rinvio in risposta a una domanda di informazioni della Corte, tale decisione non è stata preceduta da alcuna decisione precedente con la quale lo status di rifugiato fosse stato riconosciuto al ricorrente nel procedimento principale da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario della Repubblica di Cipro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95.

35

È vero che, nella sua risposta alla domanda di informazioni della Corte, il giudice del rinvio sostiene che il Servizio per l’asilo ha infine respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente nel procedimento principale dopo aver concluso che sussistevano gli elementi idonei a dimostrare un fondato timore, da parte di tale persona, di persecuzione nel suo paese d’origine e quindi dopo essere giunto a una decisione di riconoscimento del suo status di rifugiato e, pertanto, di accettazione della sua domanda di riconoscimento di tale status. Ne conseguirebbe che il rigetto finale di tale domanda dovrebbe essere qualificato come «revoca». Inoltre, esso rileva che la decisione dell’Autorità per il controllo avrebbe espressamente revocato tale status.

36

Tuttavia occorre ricordare che, come stabilito dalla Corte, l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/95 non può essere interpretato nel senso che, nel contesto del sistema istituito da tale direttiva, la revoca dello status di rifugiato o il diniego di riconoscimento abbia come effetto che il cittadino di un paese terzo o l’apolide interessato, che soddisfi i requisiti contenuti nell’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III di quest’ultima, perda la qualità di rifugiato, ai sensi di detto articolo 2, lettera d), e dell’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra. Infatti, la circostanza che l’interessato rientri in una delle ipotesi previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/95 non significa, per ciò solo, che quest’ultimo cessi di rispondere ai requisiti materiali da cui dipende la qualità di rifugiato, relativi all’esistenza di un fondato timore di persecuzioni nel suo paese d’origine [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punti 97 e 98].

37

Pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, il fatto che, nella motivazione di una decisione che rifiuta di riconoscere lo «status» di rifugiato, l’autorità competente abbia constatato che il richiedente protezione internazionale interessato soddisfaceva i requisiti materiali di tale direttiva da cui dipende la «qualità» di rifugiato, non significa necessariamente che tale decisione debba essere considerata come una «revoca» di tale «status». Infatti, nonostante tale constatazione, qualora gli Stati membri non abbiano già riconosciuto detto status, essi hanno proprio la facoltà di rifiutarne il riconoscimento, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, di detta direttiva, in particolare in presenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di quest’ultima.

38

In tali circostanze si deve ritenere che, con le sue questioni, il giudice del rinvio si riferisca tanto all’ipotesi della revoca dello status di rifugiato quanto a quella del rifiuto del riconoscimento di tale status nella situazione descritta all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 e che, di conseguenza, esso chieda non solo l’interpretazione di tale disposizione, ma anche quella dell’articolo 14, paragrafo 5, di tale direttiva. Spetterà al giudice del rinvio verificare, sulla base delle indicazioni fornite ai punti da 32 a 37 della presente sentenza, se la decisione iniziale del Servizio per l’asilo e la decisione dell’Autorità per il controllo di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere qualificate come decisioni di revoca di detto status o come decisioni di rifiuto del riconoscimento di quest’ultimo.

Sulla prima e sulla terza questione

39

Con la sua prima e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 18 della Carta, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro, tenuto conto, da un lato, del fatto che tali atti e comportamenti non costituiscono motivi di esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e all’articolo 12 di tale direttiva e, dall’altro, dei requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, nonché delle gravi conseguenze che ne derivano per il rifugiato.

40

In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la formulazione «fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, possa fare riferimento ad atti o comportamenti di tale rifugiato precedenti al suo ingresso nel territorio dello Stato membro in questione, occorre rilevare che nessuna disposizione di tale direttiva definisce il senso e la portata di tale formulazione. Questi devono essere quindi interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte [v., per analogia, sentenza del 6 luglio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità),C‑402/22, EU:C:2023:543, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

41

Per quanto riguarda, anzitutto, il senso abituale nel linguaggio corrente della formulazione «fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova», occorre rilevare che, tenuto conto del loro carattere generale, tale espressione non sembra riferirsi a una qualsivoglia limitazione di siffatti «fondati motivi» né in modo geografico o temporale né sotto il profilo della natura dei fatti sui quali si fondano tali motivi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 89 nonché giurisprudenza ivi citata).

42

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui è utilizzata tale formulazione, occorre sottolineare che, a differenza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95, che fa riferimento a due elementi cumulativi vertenti sulla sussistenza, da un lato, di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e, dall’altro, di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva consente di revocare lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo che costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro indipendentemente dall’esistenza di una siffatta condanna [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punti 30 e 40].

43

Per quanto riguarda, infine, l’obiettivo dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, occorre constatare che, facendo riferimento a «un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova», tale disposizione mira a prevenire il rischio di pregiudizio a tale sicurezza che può prodursi a causa della presenza dell’interessato nel territorio di tale Stato membro, nel momento in cui l’autorità competente decide o in un momento successivo.

44

Inoltre, è vero che detta disposizione costituisce una deroga alla norma, enunciata all’articolo 13 di tale direttiva, secondo cui gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo avente titolo al riconoscimento dello status di rifugiato e deve, quindi, essere interpretata restrittivamente [v., per analogia, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punti 32 e giurisprudenza ivi citata].

45

Tuttavia, fatti o comportamenti passati imputabili a tale persona possono costituire circostanze pertinenti al fine di verificare la sua tendenza a mantenere, in futuro, un siffatto comportamento o a reiterare fatti simili, tenuto conto, in particolare, della gravità di tali comportamenti o di tali fatti, del lasso di tempo trascorso dal loro verificarsi e degli eventuali sviluppi successivi [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punti 63 e 64 nonché giurisprudenza ivi citata].

46

Pertanto, l’autorità competente non può essere tenuta ad escludere la presa in considerazione di fatti o comportamenti passati imputabili al rifugiato, per il solo motivo che questi ultimi sarebbero intervenuti prima del suo ingresso nel territorio dello Stato membro in cui si trova.

47

Come sottolineato dal governo tedesco, la necessità di prendere in considerazione tali fatti o comportamenti sembra imporsi a maggior ragione quando l’autorità competente deve statuire, per la prima volta, su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, presentata da un richiedente protezione internazionale entrato nel territorio poco tempo prima. Infatti, se così non fosse la valutazione dell’eventuale pericolo rappresentato dal rifugiato per la sicurezza dello Stato membro in questione, in tale situazione, potrebbe rivelarsi, in pratica, eccessivamente difficile. L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, che autorizza proprio gli Stati membri a rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato in una siffatta situazione, sarebbe quindi privato di una parte della sua efficacia pratica.

48

In secondo luogo, per quanto riguarda la natura degli atti o dei comportamenti precedenti all’ingresso del rifugiato nel territorio dello Stato membro in questione che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione di un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, occorre sottolineare che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 si riferisce a un tipo di pericolo diverso rispetto a quello cui fa riferimento l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva, che riguarda un pericolo per la comunità di tale Stato membro [sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punto 41].

49

Più precisamente, la nozione di «sicurezza dello Stato membro in cui si trova [il rifugiato]», di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, corrisponde a quella di «sicurezza nazionale», di cui all’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. A tal riguardo, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo la quale la nozione di «pubblica sicurezza» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2014, L 305, pag. 116), comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché alla sopravvivenza della popolazione, così come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, T.,C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

50

In particolare, come emerge dal considerando 37 della direttiva 2011/95, nella nozione di «sicurezza nazionale» rientrano anche i casi in cui il cittadino di un paese terzo faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

51

Spetterà quindi al giudice del rinvio stabilire se le informazioni trasmesse dall’Ufficio antiterrorismo al Servizio per l’asilo, facendo riferimento al comportamento adottato dal ricorrente nel procedimento principale e a fatti che lo riguardano verificatisi in una data anteriore al suo ingresso nel territorio nazionale, siano tali da far temere un rischio di pregiudizio alla sicurezza interna o esterna dello Stato membro in questione, quale definito dalla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza.

52

Inoltre, il fatto che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 faccia riferimento a «fondati motivi per ritenere che» il richiedente protezione internazionale costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione, mentre l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima riguarda il caso in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, tale richiedente «costituisce» un pericolo per la comunità di tale Stato membro, tende a indicare che la prima di tali disposizioni può coprire non solo un pericolo reale e attuale, ma anche un pericolo potenziale [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17,EU:C:2020:257, punto 157 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punti 52 e 53].

53

Spetta tuttavia all’autorità competente in sede di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 procedere, per ciascun caso individuale, a una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui trattasi [sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punto 61 e giurisprudenza ivi citata], tenuto conto, in particolare, degli elementi di cui al punto 45 della presente sentenza.

54

Risulta infatti dai termini di tali disposizioni che detta autorità deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi debbano, o no, dar luogo alla revoca dello status di rifugiato o al rifiuto del riconoscimento di quest’ultimo, ciò che esclude che la constatazione dell’esistenza di un pericolo per tale sicurezza implichi automaticamente tale decisione. Inoltre, la portata delle informazioni fornite dagli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale e la loro rilevanza ai fini di tale decisione devono essere valutate liberamente da detta autorità (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punti 81 e 83).

55

In terzo luogo, la presa in considerazione dei fatti o comportamenti passati imputabili al rifugiato, o al richiedente protezione internazionale, non può essere limitata dalla circostanza che tali fatti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e all’articolo 12 di tale direttiva.

56

A tal riguardo occorre ricordare che, benché l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Ginevra, l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 18 della Carta le impongono nondimeno il rispetto delle norme di tale convenzione. L’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve pertanto essere effettuata nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti contemplati dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dei diritti riconosciuti dalla Carta, e in particolare dall’articolo 18 di quest’ultima [v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 74].

57

Tuttavia la distinzione esistente tra, da un lato, le cause di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, inserito nel capo III di quest’ultima, in forza delle quali il cittadino di uno Stato terzo «è escluso dallo status di rifugiato» e, dall’altro, i motivi di revoca o di rifiuto del riconoscimento di tale status, previsti all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di quest’ultima, riflette, in sostanza, quella esistente tra l’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e l’articolo 33, paragrafo 2, di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave),C‑8/22, EU:C:2023:542, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata].

58

In particolare, dalla formulazione di tale articolo 12, paragrafo 2, emerge che, ove ricorrano le condizioni in esso fissate, la persona di cui trattasi «è esclus[a]» dallo status di rifugiato. Inoltre, nell’economia della direttiva 2011/95, l’articolo 2, lettera d), di quest’ultima subordina espressamente la qualità di «rifugiato» alla circostanza che all’interessato non si applichi l’articolo 12 di tale direttiva (v., per analogia, per quanto riguarda la direttiva 2004/83, sentenza del9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 107). Per contro, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscerlo, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, o dell’articolo 14, paragrafo 5, di quest’ultima, non ha come effetto che il cittadino di un paese terzo interessato perda la qualità di rifugiato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 e dell’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra.

59

In quarto luogo, occorre rilevare che, certamente, le ipotesi previste nell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, in presenza delle quali gli Stati membri possono procedere alla revoca dello status di rifugiato, o, in forza del paragrafo 5 di tale articolo 14, decidere di non riconoscere tale status, corrispondono, in sostanza, a quelle nelle quali gli Stati membri possono procedere al respingimento di un rifugiato in forza dell’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva e dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 93].

60

Tuttavia, quando il respingimento di un rifugiato che rientri in una delle ipotesi previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, nonché dall’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 farebbe correre a quest’ultimo il rischio che siano violati i suoi diritti fondamentali sanciti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, i quali vietano in termini perentori la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti del genere, lo Stato membro in questione non può derogare al principio del non respingimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra [v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punti 94 e 95].

61

Alla luce di ciò, nella misura in cui l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva prevede, nelle ipotesi in esso previste, la possibilità per gli Stati membri di revocare lo status di rifugiato o di negare il riconoscimento di tale status, mentre l’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra consente, per parte sua, il respingimento di un rifugiato che si trovi in una di tali ipotesi verso un paese in cui la sua vita o la sua libertà sia minacciata, il diritto dell’Unione prevede una protezione internazionale dei rifugiati interessati più ampia di quella garantita da detta convenzione [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 96].

62

Non si può quindi ritenere che la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, o dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, implichi una presa di posizione riguardo alla diversa questione se tale persona possa essere allontanata verso il suo paese d’origine [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

63

Pertanto, nell’ambito del bilanciamento tra, da un lato, la valutazione del pericolo rappresentato dal rifugiato per la sicurezza dello Stato membro in cui risiede, al fine di determinare se detto pericolo giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscergli tale status, e, dall’altro, le conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla sua situazione, non occorre fare riferimento a un livello di gravità del pericolo idoneo a giustificare il respingimento dell’interessato verso il suo paese d’origine, alle condizioni definite all’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra.

64

Più in particolare, talune circostanze che non presentano il livello di gravità che giustifichi il respingimento di tale richiedente possono tuttavia essere considerate «fondati motivi» tali da giustificare il rifiuto di riconoscergli un permesso di soggiorno (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, T.,C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 75).

65

Infatti, il riferimento a «fondati motivi» per considerare che il richiedente protezione internazionale o il rifugiato rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante lascia chiaramente un margine di discrezionalità ampio a quest’ultimo [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 156].

66

Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima e terza questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 18 della Carta, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della citata direttiva, sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. È irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e all’articolo 12 di detta direttiva. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento ai requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, né alle gravi conseguenze che ne derivano per detto rifugiato.

Sulla seconda questione

67

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta in senso affermativo alla prima e alla terza questione, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 sia valido alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta, nella parte in cui queste disposizioni impongono il rispetto della Convenzione di Ginevra e, in particolare, dell’articolo 1, sezione F, di quest’ultima.

68

In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta, la direttiva 2011/95 deve rispettare le norme della Convenzione di Ginevra [v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 74 nonché giurisprudenza ivi citata].

69

Tuttavia, come ricordato al punto 57 della presente sentenza, occorre tener conto della distinzione esistente tra, da un lato, le cause di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, inserito nel capo III di quest’ultima, in forza delle quali il cittadino di uno Stato terzo «è escluso dallo status di rifugiato», e, dall’altro, i motivi di revoca o rifiuto del riconoscimento di tale status, previsti all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di quest’ultima, distinzione che riflette, in sostanza, quella esistente tra l’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e l’articolo 33, paragrafo 2, di quest’ultima.

70

Pertanto posto che, come chiarito al punto 36 della presente sentenza, nella sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 97), la Corte ha dichiarato che la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscerlo, sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, o dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, non ha come effetto che il cittadino di un paese terzo interessato perda la qualità di rifugiato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di quest’ultima, e dell’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, tale articolo 14, paragrafi 4 e 5, non può essere interpretato nel senso che esso aggiunga nuovi motivi di esclusione dalla qualità di rifugiato a quelli enunciati all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva e all’articolo 1, sezione F, di tale convenzione.

71

Del resto occorre rilevare che, in detta sentenza, la Corte ha concluso che dall’esame dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 112]. Orbene, da quanto precede risulta che dall’esame dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, di tale direttiva, nell’ambito della presente causa, non risultano elementi nuovi idonei a mettere in discussione tale conclusione, nella parte in cui riguarda queste ultime disposizioni.

72

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre concludere che dall’esame dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della citata direttiva, sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. È irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, e all’articolo 12 di detta direttiva. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento ai requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, né alle gravi conseguenze che ne derivano per detto rifugiato.

 

2)

Dall’esame dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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