ECLI:EU:C:2024:826•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024.#Protéines France e a. contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.#Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l’uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali.#Causa C-438/23.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024.#Protéines France e a. contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.#Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l’uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali.#Causa C-438/23.
ECLI:EU:C:2024:826Eu Chamb 02 C4 ott 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l’uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali»
Nella causa C‑438/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione del 12 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2023, nel procedimento
Protéines Francia,
Unione vegetariana europea (EVU),
Association végétarienne de France (AVF),
Beyond Meat Inc.
contro
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
con l’intervento di:
77 Foods SAS,
Les Nouveaux Fermiers SAS,
Umiami SAS,
NxtFood SAS,
Nutrition et santé SAS,
Olga SAS,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Protéines France, la 77 Foods SAS, la Les Nouveaux Fermiers SAS, la Umiami SAS, la NxtFood SAS, la Nutrition e santé SAS e la Olga SAS, da G. Hannotin, avocat; |
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per la Unione vegetariana europea (EVU), da A. Aubert, avocate; |
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per la Beyond Meat Inc., da C. Dupeyron, avocate, M.R. Oyarzabal Arigita, abogada, e B. Van Vooren, advocaat; |
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per il governo ellenico, da V. Karra, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti; |
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per il governo francese, da G. Bain e B. Fodda, in qualità di agenti; |
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– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini e P. Gentili, avvocati dello Stato; |
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– |
per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B. Rous Demiri, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da una parte, la Protéines France, l’Unione Vegetariana Europea (EVU), l’Association végétarienne de France (AVF) e la Beyond Meat Inc. e, dall’altra, il Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale (Francia), in merito alla legalità del décret n. 2022-947, du 29 juin 2022, relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales (decreto n. 2022-947, del 29 giugno 2022, relativo all’utilizzo di alcune denominazioni per designare alimenti contenenti proteine vegetali) (JORF del 30 giugno 2022, testo n. 3). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 178/2002
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3 |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), intitolato «Definizione di “alimento”», prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. (...)». |
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4 |
L’articolo 3, punto 1, di tale regolamento definisce la nozione di «legislazione alimentare» nei seguenti termini: «Ai fini del presente regolamento si intende per:
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5 |
Ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento: «(...) La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:
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6 |
L’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento così dispone: «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. (...) Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». |
Regolamento (CE) n. 853/2004
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7 |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55), prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per 1. CARNI
(...)
(...) 3. PRODOTTI DELLA PESCA
(…) 7. PRODOTTI TRASFORMATI
(...)». |
Regolamento (CE) n. 1169/2011
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8 |
I considerando 1 e 3 del regolamento n. 1169/2011 così recitano:
(...)
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9 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento: «Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno». |
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10 |
L’articolo 2 di detto regolamento prevede quanto segue: «1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(...)
(...) 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (...)
(...)
(...)». |
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11 |
L’articolo 7 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. (...) 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
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12 |
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1169/2011: «1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (...) 2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. (...)». |
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13 |
L’articolo 9 di detto regolamento stabilisce, conformemente al suo titolo, l’«elenco delle indicazioni obbligatorie», che comprendono, al paragrafo 1, lettera a), «la denominazione dell’alimento» e, allo stesso paragrafo, lettera b), «l’elenco degli ingredienti». |
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14 |
Ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento: «1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. 2. È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento. (...) 5. L’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano». |
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15 |
L’articolo 38 di detto regolamento dispone quanto segue: «1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri. 2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento». |
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16 |
L’allegato VI del medesimo regolamento, intitolato «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che lo accompagnano», così prevede, al punto 4 della sua parte A, a sua volta intitolata «Indicazioni obbligatorie di cui è corredata la denominazione dell’alimento»: «Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca – oltre all’elenco degli ingredienti – una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:
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Diritto francese
Il codice del consumo
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17 |
L’articolo L. 412-10 del code de la consommation (codice del consumo), inserito dall’articolo 5 della legge n. 2020-699, del 10 giugno 2020, sulla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari (JORF dell’11 giugno 2020, testo n. 1), prevede quanto segue: «(...) [l]e denominazioni utilizzate per designare alimenti di origine animale non possono essere utilizzate per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Un decreto stabilisce la percentuale di proteine vegetali al di sopra della quale tale denominazione non è possibile. Il presente decreto stabilisce anche le modalità di applicazione di questo articolo e le sanzioni previste in caso di mancata osservanza». |
Decreto n. 2022-947
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18 |
Sulla base della disposizione di cui al punto precedente, le autorità francesi hanno adottato il decreto n. 2022-947. |
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19 |
Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, di detto decreto, quest’ultimo si applica «ai prodotti alimentari fabbricati sul territorio nazionale contenenti proteine vegetali». |
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20 |
Ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto: «È vietato utilizzare, per designare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali:
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21 |
L’articolo 3 di tale decreto prevede quanto segue: «In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, la denominazione di un alimento di origine animale può essere utilizzata:
(...)». |
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22 |
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto n. 2022/947: «I prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o legittimamente fabbricati in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo [, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, p. 3)], non sono soggetti ai requisiti del presente decreto». |
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23 |
L’articolo 6 di questo decreto così dispone: «È vietato detenere ai fini della vendita o della distribuzione gratuita, o mettere in vendita, vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite nel presente decreto». |
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24 |
L’articolo 7 di detto decreto dispone quanto segue: «Qualsiasi violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del presente decreto è punibile con un’ammenda amministrativa fino a EUR 1500 nel caso di una persona fisica e fino a EUR 7500 nel caso di una persona giuridica. (...)». |
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25 |
Ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto, quest’ultimo è entrato in vigore il 1o ottobre 2022. |
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26 |
L’allegato al decreto n. 2022-947 contiene un elenco di denominazioni di alimenti di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che gli alimenti per i quali sono utilizzate tali denominazioni possono contenere. |
Decreto n. 2024-144
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27 |
L’articolo 2 del decreto n. 2024-144, del 26 febbraio 2024, sull’uso di alcune denominazioni utilizzate per designare alimenti contenenti proteine vegetali (JORF del 27 febbraio 2024, testo n. 15) prevede quanto segue: «(...) È vietato utilizzare, per descrivere, commercializzare o promuovere un prodotto trasformato contenente proteine vegetali:
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28 |
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 2024-144, quest’ultimo è entrato in vigore il 1o maggio 2024. |
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29 |
Ai sensi dell’articolo 9 di tale decreto: «Il decreto n. 2022-947 (...) è abrogato». |
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30 |
L’elenco di cui all’allegato I del decreto n. 2024-144 contiene le seguenti denominazioni: «– Filetto;
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31 |
L’allegato II di tale decreto contiene un elenco dei termini autorizzati per la designazione degli alimenti di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che possono figurare negli alimenti per i quali tali termini sono utilizzati. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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32 |
Il 18 luglio 2022, la Protéines France, che rappresenta gli interessi delle imprese attive sul mercato francese delle proteine vegetali, ha proposto ricorso dinanzi al Conseil d’État (Francia), che è il giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento del decreto n. 2022-947. |
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33 |
Con ordinanza del 27 luglio 2022, detto giudice, statuendo in qualità di giudice del procedimento sommario, ha sospeso l’esecuzione di tale decreto per quanto riguarda le misure previste all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, di quest’ultimo. |
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34 |
Detto giudice ha ammesso varie istanze di intervento a sostegno delle conclusioni della Protéines France. |
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35 |
Il 30 agosto e il 21 ottobre 2022, rispettivamente, l’EVU e la AVF, che promuovono il vegetarismo, la prima nell’Unione e la seconda in Francia, nonché la Beyond Meat, che produce e commercializza prodotti a base di proteine vegetali, hanno presentato, da parte loro e allo stesso giudice, una domanda di annullamento del decreto n. 2022-947. |
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36 |
Il giudice del rinvio ha riunito le tre cause aventi ad oggetto una domanda di annullamento di tale decreto. |
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37 |
A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere, segnatamente, che il suddetto decreto, che vieterebbe, per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, l’uso di denominazioni come «bistecca» o «salsiccia», senza e persino con l’aggiunta di ulteriori indicazioni come «vegetale» o «di soia», viola diverse disposizioni del regolamento n. 1169/2011. |
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38 |
Il giudice del rinvio ritiene che i motivi così dedotti dinanzi ad esso sollevino questioni determinanti per la soluzione della controversia che esso deve risolvere e che presentano una seria difficoltà. |
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39 |
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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40 |
Come sottolineato dai ricorrenti principali, Protéines France e Beyond Meat, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, le autorità francesi hanno adottato il decreto n. 2024-144, il cui articolo 9 prevede l’abrogazione del decreto n. 2022-947. |
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41 |
Di conseguenza, con decisione del presidente della Corte del 1o marzo 2024, è stata rivolta una richiesta di informazioni al giudice del rinvio al fine di ottenere chiarimenti sulle possibili conseguenze dell’adozione del decreto n. 2024-144 sulla persistenza dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale e sul trattamento della domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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42 |
Tale giudice ha depositato, il 15 marzo 2024, la sua risposta a tale richiesta di informazioni nonché, il 7 maggio 2024, un’integrazione di tale risposta, che è stata ammessa con decisione del presidente della seconda sezione dell’8 maggio 2024. |
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43 |
Il giudice del rinvio ritiene che, nonostante l’adozione del decreto n. 2024-144, le questioni sollevate rimangano decisive per la risoluzione della controversia in corso. In particolare, in tale risposta, detto giudice sottolinea, da una parte, che l’attuazione del decreto n. 2022-947 è stata solo parzialmente sospesa dall’ordinanza di cui al punto 33 della presente sentenza. Pertanto, alcune disposizioni di quest’ultimo decreto sarebbero state effettivamente applicate tra il 1o ottobre 2022, data di entrata in vigore del decreto n. 2022-947, ai sensi dell’articolo 8 di tale decreto, e il 30 aprile 2024, data in cui tale decreto avrebbe dovuto essere abrogato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2024-144, entrato in vigore il 1o maggio 2024, ai sensi dell’articolo 8 di quest’ultimo decreto. D’altra parte, detto giudice sottolinea che anche diversi ricorrenti nel procedimento principale hanno espresso l’intenzione di impugnare il decreto n. 2024-144, sempre dinanzi ad esso, facendo valere gli stessi motivi già sollevati contro il decreto n. 2022-947, in quanto alcune disposizioni di questi due decreti sarebbero identiche. |
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44 |
Inoltre, il giudice del rinvio ha prodotto un’ordinanza del 10 aprile 2024, con la quale, adito da diverse società francesi in quanto giudice del procedimento sommario, ha sospeso l’esecuzione del decreto n. 2024-144. Detto giudice afferma che questa sospensione impedisce l’abrogazione del decreto n. 2022-947. |
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45 |
Dalle informazioni così fornite in risposta alla richiesta di informazioni della Corte, si evince che, nonostante l’adozione del decreto n. 2024-144, i ricorsi presentati al giudice del rinvio non hanno perso il loro oggetto. |
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46 |
Tenuto conto di tutto quanto sopra, si deve ritenere che il giudice del rinvio esponga con lo standard giuridico richiesto le ragioni per cui l’adozione, nel corso del procedimento, del decreto n. 2024-144 non rende ipotetica tale richiesta, che deve pertanto essere dichiarata ammissibile. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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47 |
In limine, occorre ricordare, da una parte, che dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni dell’articolo 17 e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 integrano quelle dell’articolo 7 di tale regolamento con prescrizioni speciali in materia di etichettatura, al fine di proteggere il consumatore dalle frodi commesse con informazioni inesatte (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, LSI – Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, punto 31). |
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48 |
D’altra parte, l’interpretazione di tali disposizioni deve essere effettuata alla luce delle definizioni di «denominazione legale», di «denominazione usuale» e di «denominazione descrittiva», che figurano rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), all’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), di detto regolamento, nonché dell’obbligo, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, di indicare sull’alimento di cui trattasi la denominazione di quest’ultimo. |
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49 |
Di conseguenza, si deve ritenere che con la prima e la seconda domanda, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7 e 17 nonché il punto 4 della parte A dell’allegato VI del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da n) a p), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria, della salumeria e della pescheria, per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e, in tal modo, ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che regolino o vietino l’uso di tali denominazioni. |
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50 |
Ai sensi della prima frase dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, «[q]uanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza». |
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51 |
Dalla giurisprudenza risulta che nessuna disposizione del regolamento n. 1169/2011 elenca le «materie espressamente armonizzate» da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di quest’ultimo, e che l’individuazione di tali materie deve essere effettuata nel rigoroso rispetto del testo di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis,C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 25). |
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52 |
Nella specie, è necessario stabilire se le altre disposizioni del regolamento n. 1169/2011 menzionate al punto 49 della presente sentenza armonizzino espressamente la questione che le autorità francesi hanno cercato di risolvere adottando il decreto n. 2022-947. |
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53 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore i consumatori e devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per loro. |
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54 |
A questo proposito, si evince in particolare dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d) di tale regolamento che gli errori da cui i consumatori devono essere protetti riguardano, da un lato, le caratteristiche dell’alimento in questione, in particolare la sua natura e la sua composizione, e, dall’altro, la possibilità che, mediante l’aspetto, la descrizione o una rappresentazione grafica, possa essere suggerita «la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente». |
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55 |
Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento risulta che gli obblighi imposti da tale articolo in materia di informazione dei consumatori si applicano anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. |
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56 |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, gli alimenti devono obbligatoriamente indicare la loro «denominazione». |
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57 |
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 stabilisce che la denominazione di un alimento è la sua «denominazione legale». In mancanza di una siffatta denominazione legale, la denominazione di tale alimento è la sua «denominazione usuale». In mancanza di una tale denominazione usuale o se questa non è utilizzata, occorre indicare una «denominazione descrittiva». |
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58 |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettere da n) a p), di tale regolamento fornisce le definizioni delle tre nozioni menzionate al punto precedente. Quindi, in primo luogo, la «denominazione legale» di un prodotto alimentare è quella «prescritta dalle disposizioni del diritto dell’Unione ad esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni (...) applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore (…)». In secondo luogo, la «denominazione usuale» di un alimento è quella riconosciuta dai consumatori nello Stato membro in cui tale alimento è venduto, senza che siano richieste ulteriori spiegazioni. In terzo luogo, la «denominazione descrittiva» di un alimento è quella che lo descrive e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori possano determinare quale sia la natura dello stesso e distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. |
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59 |
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1169/2011, l’allegato VI del regolamento medesimo stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano. |
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60 |
A tal riguardo, l’allegato VI, parte A, punto 4, di detto regolamento prevede che, nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente sia stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura rechi, oltre all’elenco degli ingredienti, un’indicazione precisa del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o totale, in prossimità immediata della «denominazione del prodotto», in caratteri di dimensioni sufficientemente importanti rispetto a quest’ultimo. |
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61 |
Pertanto, una lettura congiunta delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 17, paragrafi 1 e 5, nonché dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 può essere riassunta come segue. |
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62 |
In primo luogo, gli alimenti devono recare una denominazione. In secondo luogo, tale denominazione deve essere una denominazione legale o, in mancanza di tale denominazione, una denominazione usuale o, in mancanza, una denominazione descrittiva. In terzo luogo, detta denominazione deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per i consumatori. In quarto luogo, la stessa denominazione non deve indurre in errore i consumatori, in particolare, sulle caratteristiche dell’alimento in questione, tra le quali figurano la natura e la composizione di quest’ultimo, e sulla sostituzione di componenti presenti naturalmente o di ingredienti normalmente utilizzati con componenti o ingredienti diversi. In quinto luogo, tali requisiti devono essere rispettati al momento della commercializzazione e della promozione di qualsiasi alimento. |
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63 |
Per quanto riguarda le denominazioni legali, secondo la prima ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011, esse possono essere prescritte da disposizioni del diritto dell’Unione. Così, ad esempio, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), di tale regolamento fa riferimento all’allegato I del regolamento n. 853/2004 per quanto riguarda le definizioni di «carni», «carni separate meccanicamente», «preparazioni a base di carne», «prodotti a base di pesce» e «prodotti a base di carne». |
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64 |
Dal momento che le «carni» sono definite, al punto 1.1 di tale allegato I, come «le parti commestibili degli animali», un alimento che non contiene tali parti non può utilizzare la denominazione «carne», quand’anche essa sia accompagnata da precisazioni sulla sostituzione di componenti o ingredienti. |
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65 |
Secondo la seconda ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011, in assenza di una denominazione legale prescritta dal diritto dell’Unione, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali che prevedano tale denominazione. |
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66 |
Nel caso di specie, da una parte, non esiste alcuna disposizione del diritto dell’Unione che imponga l’utilizzo di talune denominazioni legali per i prodotti a base di proteine vegetali o che prescriva le denominazioni legali applicabili a prodotti per il solo fatto che essi sarebbero definiti come prodotti di origine animale, senza ulteriori precisazioni. |
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67 |
D’altra parte, certamente risulta dall’ordinanza citata al punto 33 della presente sentenza che, nel contesto della controversia nel procedimento principale, le autorità francesi hanno escluso la possibilità che il decreto n. 2022-947 stabilisca una denominazione legale. |
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68 |
Tuttavia, come ha sottolineato l’avvocata generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, la questione se tali autorità abbiano adottato una siffatta denominazione deve essere valutata in modo oggettivo. |
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69 |
Sebbene tale valutazione debba essere effettuata dal giudice nazionale, la Corte può tuttavia fornirgli gli elementi per interpretare il diritto dell’Unione necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, Baltic Media Alliance,C‑622/17, EU:C:2019:566, unto 47). |
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70 |
A questo proposito, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011 si evince che le denominazioni legali devono essere «prescritte» o «previste», ossia definite, da disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, al fine di designare un alimento. Pertanto, l’adozione di una denominazione legale consiste nell’associare un’espressione specifica ad un determinato alimento. |
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71 |
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare l’argomentazione avanzata dal Governo italiano nelle sue osservazioni scritte, secondo la quale, poiché gli Stati membri, in assenza di una denominazione legale prescritta dalle disposizioni del diritto dell’Unione, possono adottare misure per prevedere denominazioni legali per determinati alimenti, deve essere loro attribuita anche la facoltà di vietare l’uso di determinate denominazioni per determinati alimenti. Infatti, secondo tale governo, il divieto di utilizzare una data denominazione per taluni alimenti equivale all’imposizione di una denominazione legale per gli alimenti che presentano caratteristiche diverse da quelle oggetto del divieto di cui trattasi. A sostegno di tale argomentazione, detto governo richiama la sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), in cui la Corte avrebbe escluso che le denominazioni «latte» e «prodotti lattiero-caseari» possano essere utilizzate per designare alimenti non derivati dalla secrezione mammaria. |
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72 |
Orbene, si deve osservare che, ai fini del regolamento n. 1169/2011, l’adozione di misure che consistono nel prevedere che taluni alimenti debbano soddisfare determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda la loro composizione, per poter essere designati con termini considerati, in virtù di tali misure, come denominazione legale, non può essere considerata equivalente all’adozione di misure che vietano l’uso di determinati termini, non legalmente definiti da tali misure, per designare alimenti con determinate caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la loro composizione. |
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73 |
Infatti, le prime misure consentono di garantire la tutela del consumatore, il quale deve poter partire dal principio che un prodotto alimentare designato da termini specifici che costituiscono una data denominazione legale soddisfa le condizioni specificamente previste per l’uso di quest’ultima. Per contro, le seconde misure non riservano l’uso di termini definiti in modo preciso, come denominazione legale, da parte di un’autorità, alla designazione di prodotti alimentari aventi caratteristiche specifiche. |
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74 |
Questa mancanza di equivalenza non è messa in discussione dagli insegnamenti della sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458). |
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75 |
Infatti, dai punti 5, 8, da 20 a 22, 25 e da 28 a 30 di tale sentenza risulta che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), che la Corte era chiamata a interpretare nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, definiscono in modo preciso i requisiti che gli alimenti devono rispettare per poter utilizzare la denominazione «latte» e denominazioni proprie dei «prodotti lattiero-caseari». |
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76 |
In forza di tali disposizioni, da un lato, la denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale. D’altra parte, i «prodotti lattiero-caseari» sono quelli derivati esclusivamente dal latte e solo tali prodotti possono utilizzare le denominazioni di un elenco allegato al regolamento n. 1308/2013 e le denominazioni, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, effettivamente utilizzate per tali prodotti. |
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77 |
È alla luce di tale quadro giuridico specifico che, nel dispositivo della sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), la Corte ha statuito, in sostanza, che tali disposizioni impediscono che la denominazione «latte» e le denominazioni riservate ai soli «prodotti lattiero-caseari» siano utilizzate per designare, nella commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, anche se tali denominazioni sono integrate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, a meno che non sia prevista un’eccezione dal diritto dell’Unione. |
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78 |
Orbene, occorre rilevare che il diritto dell’Unione non prevede alcuna norma che riservi a determinati alimenti specificamente definiti come di origine animale l’uso di denominazioni legali contenenti termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria contemplati dal decreto n. 2022-947 o dai termini elencati nell’allegato I del decreto n. 2024-144. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che siffatte norme esistano nel diritto francese. |
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79 |
Ne consegue che gli insegnamenti della sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458) non possono essere trasposti ai fini dell’esame della prima e della seconda questione. |
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80 |
Pertanto, fatta salva la verifica che spetterà al giudice del rinvio effettuare, in conformità ai punti da 67 a 69 della presente sentenza, si deve ritenere che il decreto n. 2022-947 non contenga una «denominazione legale», ai sensi del regolamento n. 1169/2011, ma riguardi la questione di quali siano le «denominazioni comuni» o le «denominazioni descrittive» che non possono essere utilizzate per designare alimenti a base di proteine vegetali. Occorre altresì determinare se tali nozioni siano espressamente armonizzate da detto regolamento, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento medesimo. |
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81 |
A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), del regolamento n. 1169/2011, non prevede che gli Stati membri possano adottare misure che regolamentino le denominazioni comuni o le denominazioni descrittive di un determinato alimento, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), di tale regolamento. |
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82 |
Tale differenza si spiega con il fatto che, alla luce delle definizioni adottate dal legislatore dell’Unione per tali denominazioni usuali e descrittive, la portata di queste ultime non può essere circoscritta, in modo generale e astratto, da autorità nazionali. Infatti, come fanno valere, in sostanza, la Protéines France e l’EVU, da un lato, una denominazione può essere considerata come una denominazione usuale per un alimento solo se il linguaggio corrente, l’uso, l’abitudine, la tradizione e la consuetudine consentono di ritenere che i consumatori riconoscano tale denominazione nel senso che designa specificamente il prodotto al quale essa è accostata. Dall’altro lato, per essere qualificata come «denominazione descrittiva», una denominazione deve consentire, alla sua lettura, di comprendere quali siano le caratteristiche principali del prodotto così designato. |
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83 |
Pertanto, in assenza dell’adozione di una denominazione legale, dall’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 si evince che uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere all’obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti utilizzando denominazioni comuni o denominazioni descrittive. |
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84 |
Per quanto riguarda la questione se uno Stato membro possa adottare misure generali e astratte per prevenire il rischio che l’uso di determinate denominazioni usuali o descrittive possa indurre in errore i consumatori, in quanto essi non sarebbero correttamente informati del fatto che, negli alimenti designati con tali denominazioni, le proteine animali sono state sostituite da proteine vegetali, occorre ricordare che, come risulta dai punti 54 e 60 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e il punto 4 della parte A dell’allegato VI del regolamento n. 1169/2011 si riferiscono specificamente alla sostituzione di componenti o ingredienti di alimenti. Pertanto, tale questione è altresì espressamente armonizzata da detto regolamento, ai sensi del suo articolo 38, paragrafo 1. |
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85 |
Tuttavia, i governi che hanno depositato osservazioni scritte nonché la Commissione europea fanno valere, in sostanza, che tali disposizioni non riguardano la situazione che sarebbe pertinente nel caso di specie, in cui la composizione dell’alimento di cui trattasi diverrebbe completamente diversa. |
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86 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fa parte [sentenza del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Interpol Red Notice),C‑505/19 EU:C:2021:376, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). |
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87 |
Sotto il profilo testuale, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e del punto 4 della parte A dell’allegato VI al regolamento n. 1169/2011 si riferiscono alla sostituzione di un componente o ingrediente con un componente o ingrediente diverso. Orbene, il fatto che tali disposizioni facciano riferimento ad un componente o a un ingrediente non è sufficiente per considerarle inapplicabili quando il componente o l’ingrediente sostituito è il solo componente o ingrediente di un alimento. |
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88 |
Sul piano contestuale, occorre ricordare che tale regolamento contiene, al suo articolo 2, paragrafo 2, lettera f), la definizione del termine «ingrediente», il quale designa «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata». L’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), di detto regolamento dispone che, per «ingrediente primario» si intende «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». |
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89 |
Orbene, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l’allegato VI, parte A, punto 4, del medesimo regolamento utilizzano il termine «ingrediente» senza escludere gli «ingredienti primari». Pertanto, questi ultimi possono essere oggetto di una sostituzione, ai sensi di tali disposizioni. |
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90 |
Da un punto di vista teleologico, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, letto alla luce dei suoi considerando 1 e 3, si evince che tale regolamento mira a raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori in relazione alle informazioni sugli alimenti, nel rispetto delle diverse percezioni di tali consumatori e delle loro esigenze di informazione, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno, mediante l’adozione di disposizioni di base. |
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91 |
Orbene, tale livello di protezione elevato rischia di essere compromesso se le disposizioni relative alla sostituzione, in un alimento, di un componente o di un ingrediente con un componente o un ingrediente diverso non si applicano qualora tale sostituzione riguardi un componente o un ingrediente particolarmente importante all’interno di un alimento, o che ne costituisca l’unico componente o ingrediente. Paradossalmente, infatti, il risultato non sarebbe che la vendita e la promozione di tale prodotto sarebbe vietata dal diritto dell’Unione, ma che la tutela dei consumatori in tali casi non sarebbe armonizzata e quindi non sarebbe garantita, mentre lo sarebbe quando la sostituzione riguarda un componente o un ingrediente meno importanti. |
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92 |
Di conseguenza, si deve considerare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e il punto 4 della parte A dell’allegato VI al regolamento n. 1169/2011 ricomprendono anche la questione delle informazioni da fornire ai consumatori quando la composizione dell’alimento in questione diventa completamente diversa. |
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93 |
Inoltre, dalla giurisprudenza relativa, segnatamente, a tali disposizioni risulta che il fatto di indicare, nelle immediate vicinanze della denominazione dell’alimento, informazioni relative alla sostituzione di un componente o di un ingrediente è sufficiente a proteggere il consumatore dal rischio di essere indotto in errore (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, LSI – Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, punti 32 e 34). |
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94 |
Pertanto, come indica, in sostanza, la Beyond Meat, dette disposizioni istituiscono una presunzione relativa in forza della quale le informazioni fornite secondo le modalità da esse prescritte tutelano sufficientemente i consumatori, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono aspettarsi di trovare in un alimento designato da una denominazione usuale o da una denominazione descrittiva contenente determinati termini. |
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95 |
Tuttavia, se un’autorità nazionale ritiene che le modalità concrete con cui un alimento viene venduto o promosso inducano in errore il consumatore, può avviare un procedimento contro l’operatore del settore alimentare interessato, che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1169/2011, è responsabile delle informazioni che appaiono su tale prodotto alimentare e deve garantire la presenza e l’esattezza di tali informazioni, nonché dimostrare che la suddetta presunzione è confutata. |
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96 |
Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione affermando che gli articoli 7 e 17 nonché l’allegato VI, parte A, punto 4 del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, devono essere interpretati nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e quindi ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l’uso di tali denominazioni. |
Sulla terza questione
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97 |
Con la terza questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se, in caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l’armonizzazione espressa operata dalle disposizioni oggetto di tali questioni osti a che uno Stato membro emani una misura nazionale che, da un lato, da un lato, preveda l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei requisiti e dei divieti derivanti dalle disposizioni di tale regolamento e, dall’altro, determini tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali rimarrebbe autorizzato l’uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. |
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98 |
Per quanto riguarda la prima parte della terza questione, relativa ai divieti e alle sanzioni derivanti dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2022-947, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 178/2002, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili alle violazioni della legislazione alimentare, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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99 |
Ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di tale regolamento, da un lato, per «legislazione alimentare» si intendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano gli alimenti in generale e la loro sicurezza in particolare, nel diritto dell’Unione o nel diritto nazionale. D’altra parte, la legislazione alimentare copre tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti. |
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100 |
Dall’articolo 8 di detto regolamento risulta che la legislazione alimentare è intesa a tutelare gli interessi dei consumatori e a prevenire, segnatamente, le pratiche fraudolente o ingannevoli nonché qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. |
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101 |
Tali elementi, relativi al regolamento n. 178/2002 sono rilevanti anche con riguardo al regolamento n. 1169/2011. |
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102 |
Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, ai fini di tale regolamento, la definizione della nozione di «legislazione alimentare» è quella prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 178/2002. Il considerando 4 del regolamento n. 1169/2011 ricorda che, ai sensi del regolamento n. 178/2002, uno dei principi generali della legislazione alimentare è quello di fornire ai consumatori una base per effettuare una scelta informata sugli alimenti che consumano e di impedire qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore. |
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103 |
Poiché la legislazione alimentare comprende il regolamento n. 1169/2011 e tale regolamento consente, a determinate condizioni, l’adozione di misure nazionali, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni di tale regolamento o di tali misure. |
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104 |
Pertanto, l’armonizzazione espressa cui procedono le disposizioni di cui alla prima e alla seconda questione non osta a che uno Stato membro stabilisca sanzioni amministrative in caso di inadempimento delle prescrizioni e dei divieti risultanti da tali disposizioni o da misure nazionali conformi a dette disposizioni. |
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105 |
Per quanto riguarda la seconda parte della terza domanda, occorre rilevare che la fissazione delle percentuali massime consentite di proteine vegetali, come quella risultante dall’articolo 3, paragrafo 1, del decreto n. 2022-947, in modo che gli alimenti possano essere designati con determinate denominazioni comuni o descrittive, equivale a regolamentare l’uso di tali denominazioni senza, tuttavia, adottare una denominazione legale. Orbene, dato che le disposizioni oggetto della prima e della seconda questione armonizzano espressamente l’uso di dette denominazioni, uno Stato membro non può adottare misure al riguardo, senza mettere in pericolo l’uniformità del diritto dell’Unione. |
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106 |
Alla luce di tutto ciò, occorre rispondere alla terza questione affermando che l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l’armonizzazione espressa dichiarata nella risposta alla prima e alla seconda questione non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali conformi ad esso. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l’uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. |
Sulla quarta questione
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107 |
Poiché il giudice del rinvio precisa che la quarta questione è posta solo nell’ipotesi in cui le risposte alla prima e alla seconda questione fossero negative, non occorre rispondere alla quarta questione. |
Sulle spese
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108 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese
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