ECLI:EU:C:2025:85•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025.#Athenian Brewery SA e Heineken NV contro Macedonian Thrace Brewery SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Articolo 102 TFUE – Nozione di “impresa” – Società madre e società figlia Infrazione commessa dalla società figlia – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre – Responsabilità solidale – Decisioni di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno.#Causa C-393/23.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025.#Athenian Brewery SA e Heineken NV contro Macedonian Thrace Brewery SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Articolo 102 TFUE – Nozione di “impresa” – Società madre e società figlia Infrazione commessa dalla società figlia – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre – Responsabilità solidale – Decisioni di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno.#Causa C-393/23.
ECLI:EU:C:2025:85Eu Chamb 05 C13 feb 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 febbraio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Articolo 102 TFUE – Nozione di “impresa” – Società madre e società figlia – Infrazione commessa dalla società figlia – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre – Responsabilità solidale – Decisioni di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno»
Nella causa C‑393/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 23 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2023, nel procedimento
Athenian Brewery SA,
Heineken NV
contro
Macedonian Thrace Brewery SA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore) e E. Regan, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Athenian Brewery SA e la Heineken NV, da R. Dufour e E. Pijnacker Hordijk, advocaten; |
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per la Macedonian Thrace Brewery SA, da A.J.M.J. de Moncuit de Boiscuillé, avocat, J.W. Fanoy, P.A. Fruytier, T.S. Hoyer e M.H.J. van Maanen, advocaten; |
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per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Athenian Brewery SA (in prosieguo: la «AB») e la Heineken NV e, dall’altro, la Macedonian Thrace Brewery SA (in prosieguo: la «MTB») in merito a un’azione volta a far dichiarare la responsabilità solidale della AB e della Heineken per il risarcimento del danno subito dalla MTB a causa di un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 2 del Nomos 3959/2011 Prostasia tou eleutherou antagonismou (legge 3959 sulla tutela della concorrenza), del 20 aprile 2011 (FEK A’ 93), commessa dalla AB. |
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1/2003
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3 |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1),), intitolato «Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri», alla prima frase prevede quanto segue: «Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101] e [102 TFUE] in casi individuali. (...)». |
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4 |
L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 così dispone: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione [europea], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE. |
Regolamento n. 1215/2012
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6 |
I considerando 15, 16 e 21 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:
(...)
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7 |
L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che fa parte della sezione 1 del capo II del medesimo, intitolata «Disposizioni generali», così recita: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». |
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8 |
L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, che rientra nella medesima sezione, prevede quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». |
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9 |
L’articolo 8, punto 1, del medesimo regolamento, che rientra nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Competenze speciali», così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
(...)». |
Direttiva 2014/104/UE
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10 |
L’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), intitolato «Effetto delle decisioni nazionali», dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. 2) Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti. 3) Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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11 |
La AB e la MTB sono birrifici stabiliti in Grecia e attivi sul mercato greco della birra. AB fa parte del gruppo Heineken, la cui società madre, la Heineken, è stabilita ad Amsterdam (Paesi Bassi). La Heineken definisce la strategia e gli obiettivi del gruppo. Tuttavia, essa non svolge direttamente attività operative in Grecia. Tra il settembre 1998 e il 14 settembre 2014, la Heineken deteneva indirettamente circa il 98,8% delle quote del capitale della AB. |
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12 |
Con decisione del 19 settembre 2014, l’Epitropi Antagonismou (commissione per la concorrenza, Grecia) ha constatato che la AB aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato greco della birra durante il periodo menzionato al punto precedente e che occorreva qualificare tale comportamento come infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE nonché all’articolo 2 della legge 3959 sulla tutela della concorrenza. Sebbene la MTB avesse chiesto alla commissione per la concorrenza di includere la Heineken nell’indagine, tale commissione ha in particolare considerato, in detta decisione, che nulla dimostrava il coinvolgimento diretto della Heineken nelle infrazioni constatate e che le circostanze particolari non lasciavano presumere che la Heineken avesse esercitato un’influenza determinante sulla AB. Nella suddetta decisione, tale commissione non si è pronunciata sulla presunzione relativa, riconosciuta nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale, nel caso particolare in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della propria società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, tale società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di tale società figlia e può essere considerata responsabile dell’infrazione allo stesso titolo di detta società figlia (in prosieguo: la «presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre»). |
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13 |
La MTB ha proposto dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) una domanda volta a ottenere che la AB e la Heineken fossero dichiarate solidalmente responsabili dell’infrazione menzionata al punto precedente e, pertanto, condannate in solido a risarcire l’intero danno subito dalla MTB a causa di tale infrazione. Da parte loro, la AB e la Heineken hanno chiesto, in particolare, che il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si dichiari incompetente a conoscere dell’azione intentata nei confronti della AB. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si è dichiarato competente a conoscere delle domande rivolte contro la Heineken ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in quanto la sede di quest’ultima società si trova ad Amsterdam. Per contro, esso ha accolto la domanda di incompetenza presentata dalla AB e dalla Heineken e ha declinato la propria competenza nei confronti della AB a causa dell’assenza di un «collegamento così stretto», ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra l’azione intentata contro la Heineken e quella intentata contro la AB da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. |
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14 |
Adito in appello, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha annullato la decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), ha respinto la domanda incidentale della AB e della Heineken e ha rinviato la causa dinanzi a tale tribunale ai fini di un nuovo esame e di una decisione nel merito. La suddetta Corte d’appello ha ritenuto, in sostanza, che tali società si trovassero nella stessa situazione di fatto e che non si potesse escludere con sufficiente certezza che esse formassero un’unica impresa. |
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15 |
La AB e la Heineken hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio. |
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16 |
Tale giudice rileva che la causa di cui è investito si distingue da quella oggetto della sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), nella quale la Corte ha, in particolare, dichiarato che domande nei confronti di imprese che avevano partecipato in modo diverso, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione constatata da una decisione della Commissione erano tra loro legate da un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica. Orbene, nel caso di specie, l’infrazione alle regole di concorrenza sarebbe stata constatata da una decisione non della Commissione, bensì di un’autorità nazionale garante della concorrenza, vale a dire la commissione per la concorrenza. Inoltre, sarebbe pacifico che la Heineken non ha effettuato essa stessa operazioni sul mercato greco della birra e la domanda presentata nei suoi confronti dalla MTB si fonderebbe unicamente sull’influenza determinante che essa avrebbe esercitato sul comportamento della AB. In un caso in cui, come nella fattispecie, il convenuto contesti motivatamente di aver esercitato una simile influenza, si porrebbe la questione di stabilire se, conformemente al criterio stabilito dalla Corte nelle sentenze del28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37) e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449), sia possibile fondarsi sulla presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, nel qual caso il giudice adito dovrebbe riconoscere la propria competenza a statuire sulla causa, a meno che la società madre di cui trattasi non riesca, senza un’istruzione probatoria dettagliata, a confutare tale presunzione. |
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17 |
In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi-Bassi) ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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18 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte di tale società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi esclusivamente, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, qualora una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, essa eserciti un’influenza determinante su tale società figlia. |
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19 |
L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. |
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20 |
Lo scopo della norma sulla competenza di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, conformemente ai considerando 16 e 21 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare che decisioni tra loro incompatibili siano pronunciate in Stati membri diversi (sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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21 |
Tale norma sulla competenza speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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22 |
Ne risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre verificare se tra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 20 e giurisprudenza citata). |
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23 |
Tuttavia, la Corte ha statuito che la norma di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretata nel senso che essa può consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la norma sulla competenza contenuta in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 43 e giurisprudenza citata). |
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24 |
La Corte ha anche considerato che l’ipotesi che un ricorrente abbia proposto una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato in cui è domiciliato è esclusa laddove esiste uno stretto collegamento tra le domande formulate nei confronti di ciascuno dei convenuti, al momento della loro proposizione, vale a dire qualora vi sia un interesse a istruirle e a giudicarle insieme al fine di evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v. per analogia, sentenze dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 54; del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 28, nonché del 7 settembre 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, punto 44 e giurisprudenza citata). Essa ne ha dedotto che, in presenza di domande che, al momento del loro esperimento, sono connesse ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che corrisponde all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, il giudice adito può constatare un’eventuale elusione della norma sulla competenza contenuta in tale disposizione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 29). |
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25 |
Spetta, quindi, al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una medesima situazione di diritto e di fatto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui è investito, per quanto riguarda le domande rivolte contro convenuti diversi, e assicurarsi che le domande rivolte soltanto contro quello, tra i convenuti, il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito, non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, punti 42 e 45). La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che sono utili ai fini di tale valutazione. |
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26 |
In tale ottica, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che la condizione relativa all’esistenza di una stessa fattispecie di fatto e di diritto si deve considerare soddisfatta qualora più imprese che hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, constatata da una decisione della Commissione, siano coinvolte in quanto convenute da domande fondate sulla loro partecipazione a tale infrazione, e questo nonostante il fatto che le convenute nel procedimento principale abbiano partecipato in modo difforme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista temporale, all’attuazione dell’intesa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 21). |
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27 |
Come sostanzialmente rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la stessa constatazione si impone anche nel caso di domande fondate sulla partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione e proposte contro tale società nonché contro la sua società madre e in occasione delle quali si afferma che esse formavano insieme un’unica impresa. |
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28 |
Infatti, secondo costante giurisprudenza, il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese, di modo che, dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale, spetta all’impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione (sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punti 30 e 31 nonché giurisprudenza citata). |
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29 |
Pertanto, quando è accertato che una società e la sua società figlia fanno parte della stessa unità economica e formano quindi una sola impresa, ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, è l’esistenza stessa di tale unità economica che ha commesso l’infrazione a determinare in modo decisivo la responsabilità dell’una o dell’altra delle società che costituiscono l’impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima. A tal fine, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punti 43 e 44). |
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30 |
Al riguardo, il fatto che, come nel caso di specie, la responsabilità solidale della società madre e della sua società figlia per la violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sia stata constatata in una decisione definitiva della Commissione non osta all’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 a simili domande. |
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31 |
Al contrario, come indicato dall’avvocata generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, è proprio in un’ipotesi del genere che sussiste il rischio che decisioni incompatibili siano pronunciate nell’ambito di una stessa situazione di fatto e di diritto. Orbene, come risulta dal considerando 21 del regolamento n. 1215/2012, la disposizione dell’articolo 8, punto 1, di tale regolamento mira proprio a evitare un simile rischio. |
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32 |
Infatti, le decisioni definitive della Commissione che statuiscono su un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione vincolano, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, qualsiasi giudice di uno Stato membro che statuisca sulla stessa infrazione. Per contro, se è vero che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i loro giudici nazionali siano vincolati dalle sole decisioni definitive delle proprie autorità garanti della concorrenza che statuiscono su una simile infrazione, per quanto riguarda decisioni analoghe adottate da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, il paragrafo 2 di tale articolo 9 prevede soltanto un obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché tali decisioni possano essere presentate dinanzi ai loro giudici nazionali come prova prima facie dell’infrazione. |
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33 |
Tale interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, nel senso che detta disposizione trova applicazione anche nel caso di domande proposte sia contro una società madre sia contro la sua società figlia, con la quale la prima forma un’unità economica, e fondate sulla partecipazione della seconda a un’infrazione alle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, è conforme agli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e al principio della certezza del diritto, menzionati ai considerando 15 e 16 di tale regolamento. |
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34 |
Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto esige, in particolare, che le norme sulla competenza speciale siano interpretate in modo da consentire a un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza del 13 luglio 2006, Reisch Montage, C‑103/05, EU:C:2006:471, punto 25). |
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35 |
Orbene, ciò si verifica nel caso di una società madre e della sua società figlia, domiciliata in un altro Stato membro. Infatti, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 28 e 29 della presente sentenza, ciascuna di queste due società può ragionevolmente prevedere che, in caso di infrazione delle regole di concorrenza dell’Unione commessa da una di esse, essa possa essere convenuta dinanzi ai giudici dello Stato membro di domicilio dell’altra per rispondere a domande fondate su tale infrazione. |
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36 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga, più in particolare, sulle implicazioni, per l’eventuale applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, del fatto, da un lato, che un ricorrente invochi, a sostegno delle sue domande nei confronti di una società che ha partecipato a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione nonché contro la società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima, la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre e, dall’altro, che la seconda società contesti di aver esercitato un’influenza determinante sulla sua società figlia e di aver formato con quest’ultima un’unità economica. |
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37 |
Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, nella particolare ipotesi in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, esiste una presunzione confutabile, vale a dire la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, secondo cui detta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua società figlia (sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P, EU:C:2017:819, punto 84 nonché giurisprudenza citata). |
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38 |
Tale presunzione è stata sviluppata nell’ambito della contestazione, da parte delle imprese interessate, delle decisioni della Commissione che hanno constatato la loro partecipazione a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione e che hanno inflitto loro ammende a titolo dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In tale contesto, la Corte ha precisato che è sufficiente che la Commissione provi che la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia è detenuto dalla sua società madre per potersi presumere che quest’ultima esercita effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della società figlia medesima. La Commissione potrà poi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria società figlia, a meno che tale società madre, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria società figlia si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P, EU:C:2017:819, punto 84 nonché giurisprudenza citata). |
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39 |
Orbene, benché sviluppata nell’ambito della contestazione delle decisioni della Commissione adottate a titolo dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre può trovare applicazione anche nel caso di una domanda di una persona fisica o giuridica che affermi di aver subito un danno a causa della partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, presentata contro un’altra società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima. |
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40 |
Infatti, la Corte ha statuito che la nozione di «impresa», ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, che costituisce una nozione autonoma di tale diritto, non può avere una portata diversa nel contesto dell’imposizione, da parte della Commissione, di ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e in quello delle azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 38). |
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41 |
Occorre rilevare, in secondo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in sede di verifica della competenza internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza in forza dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. |
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42 |
Ciò premesso e se è vero che il regolamento n. 1215/2012 non precisa esplicitamente la portata degli obblighi di controllo incombenti ai giudici nazionali nell’accertamento della loro competenza internazionale, trattandosi di un aspetto del diritto processuale interno che tale regolamento non mira a unificare, la Corte ha nondimeno dichiarato che l’applicazione delle norme pertinenti del diritto processuale interno non deve pregiudicare l’effetto utile di detto regolamento. Orbene, anche se l’obiettivo della certezza del diritto richiede che il giudice nazionale adito possa facilmente pronunciarsi sulla propria competenza senza essere costretto a statuire nel merito, un obbligo di procedere, già in tale fase del procedimento, a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto pertinenti relativi sia alla competenza che al merito rischierebbe di pregiudicare l’esame della fondatezza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punti da 61 a 63 e giurisprudenza citata). |
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Inoltre, la Corte ha altresì precisato che tanto l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia quanto il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni esigono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, ivi comprese, se del caso, quelle fornite dal convenuto (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 64, e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 45). |
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Al riguardo, per quanto concerne l’esistenza di un vincolo di connessione, saranno quindi pertinenti le informazioni atte a dimostrare che il ricorso ha effettivamente ad oggetto una medesima situazione di fatto e, se del caso, di diritto. Pertanto, tale giudice può considerare dimostrate, al fine di stabilire un vincolo di connessione, le affermazioni pertinenti del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da illecito civile doloso o colposo formulati nelle sue domande (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 44 e giurisprudenza citata). |
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45 |
Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice adito può limitarsi a verificare che non sia escluso a priori che sia esistita un’influenza determinante della società madre nei confronti della società figlia affinché esso possa dichiararsi competente nei limiti consentiti dal diritto nazionale. |
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Ciò si verificherà se la ricorrente fa riferimento alla presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre. Tuttavia, la verifica dell’assenza di carattere artificioso della domanda rivolta contro la società madre, il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito, presuppone che i convenuti siano in grado di avvalersi di indizi probatori che suggeriscono o che la società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia, o che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata. |
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47 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un’influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione secondo cui, quando una società madre detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, essa esercita un’influenza determinante su tale società figlia, purché i convenuti non siano privati della possibilità di avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che tale società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di detta società figlia oppure che tale presunzione dovrebbe comunque essere confutata. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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