Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2025.#SIA «A» contro C e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts).#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una remunerazione pari al 10% dei redditi percepiti da tale atleta nel corso dei quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti del minore.#Causa C-365/23.

ECLI:EU:C:2025:192Eu Chamb 05 C20 mar 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

20 marzo 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una remunerazione pari al 10% dei redditi percepiti da tale atleta nel corso dei quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti del minore»

Nella causa C‑365/23 [Arce] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 7 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2023, nel procedimento

SIA «A»

contro

C,

D,

E,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della quarta Sezione, facente funzione di presidente della quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Lamote, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la SIA «A», da A. Bitāns, advokāts;

–

per C, da I. Grunte, advokāts;

–

per D e E, da G. Madelis, jurists, e K. Salmgrieze, advokāte;

–

per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), dell’articolo 8 bis della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU 2011, L 304, pag. 64), nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SIA «A», una società a responsabilità limitata di diritto lettone, il cui oggetto è quello di garantire lo sviluppo degli atleti in Lettonia, e, dall’altro, C, D e E, in merito a una domanda di pagamento di una remunerazione in esecuzione di un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Carta

3

L’articolo 17 della Carta, rubricato «Diritto di proprietà», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

4

L’articolo 24 della Carta, rubricato «Diritti del minore», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

5

L’articolo 51 della Carta, relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, è così formulato:

«1.   Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

2.   La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

Direttiva 93/13

6

Ai sensi dei considerando decimo, tredicesimo e sedicesimo della direttiva 93/13:

«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

(...)

considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

(...)

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».

7

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

8

Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“clausole abusive”: le clausole di un contratto quali sono definite all’articolo 3;

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

9

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.   Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova».

10

L’articolo 4 della direttiva 93/13 così recita:

«1.   Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.   La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

11

L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

12

L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

13

L’articolo 8 della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

14

La direttiva 2011/83 ha modificato la direttiva 93/13, inserendo in quest’ultima un articolo 8 bis. Tale articolo, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

–

estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

–

contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive».

Direttiva 2005/29/CE

15

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), così dispone:

«Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera».

Diritto lettone

Codice Civile

16

L’articolo 186 del Civillikums (codice civile) prevede che i genitori rappresentano congiuntamente il figlio nei suoi rapporti personali e patrimoniali (rappresentanza congiunta).

17

Ai sensi dell’articolo 223 di tale codice:

«Il padre e la madre sono, in virtù del diritto di affidamento, i tutori naturali del figlio minore».

18

L’articolo 293 di detto codice è così formulato:

«Il tutore può, nei rapporti giuridico-economici del minore e nel suo interesse, stipulare qualsiasi tipo di contratto, nonché ricevere ed effettuare pagamenti. Ciascuno di tali atti è vincolante per il minore, a condizione che il tutore lo abbia compiuto in buona fede, restando al contempo nell’ambito della gestione economica e non vincolando il minore, senza particolari necessità, per un periodo superiore alla maggiore età».

19

A termini dell’articolo 1408 del medesimo codice:

«I minori sono privi di capacità di agire».

Legge sulla tutela dei diritti dei consumatori

20

L’articolo 1 del Patērētāju tiesību aizsardzības likums (legge sulla tutela dei diritti dei consumatori), del 1o aprile 1999 (Latvijas Vēstnesis, 1999, n. 104/105), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, intitolato «Definizioni utilizzate dalla legge», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente legge s’intende per:

(...)

3)

consumatore – qualsiasi persona fisica che intenda acquistare, acquisti o possa acquistare o utilizzare un bene o un servizio per fini non connessi alla propria attività economica o professionale;

4)

fornitore di servizi – qualsiasi soggetto che, nell’ambito della propria attività economica o professionale, fornisca un servizio a un consumatore;

(...)».

21

L’articolo 6 di tale legge, intitolato «Clausole contrattuali abusive», così dispone:

«(...)

(2)

Le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

(3)

Una clausola di un contratto che non sia stata negoziata individualmente è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, crea un significativo squilibrio, a danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi delle parti risultanti dal contratto.

(...)

(8)

Le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un produttore, un professionista o un fornitore di servizi e un consumatore restano prive di effetti dal momento della conclusione del contratto, ma il contratto rimane valido se può sussistere dopo l’esclusione delle clausole abusive.

(...)».

22

La legge del 24 aprile 2014 (Latvijas Vēstnesis, 2014, n. 92) ha inserito all’articolo 6 della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori un paragrafo 22 così formulato:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto del contratto e la perequazione tra il prezzo e il corrispettivo, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23

A offre agli atleti un insieme di servizi di supporto allo sviluppo delle loro capacità professionali e alla carriera.

24

Il 14 gennaio 2009, A ha concluso con C, un minore che all’epoca aveva 17 anni, rappresentato da D ed E, i suoi genitori, un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera di C, al fine di garantire a quest’ultimo, che non era ancora un atleta professionista, una carriera professionistica di successo nel settore della pallacanestro (in prosieguo: il «contratto del 14 gennaio 2009»). Detto contratto è stato stipulato per una durata di quindici anni, ossia fino al 14 gennaio 2024.

25

Il contratto del 14 gennaio 2009 prevedeva che A offrisse a C un’intera gamma di servizi, tra cui la formazione e l’allenamento, la medicina dello sport e l’accompagnamento da parte di uno psicologo dello sport, le misure di sostegno alla carriera, la conclusione di contratti tra l’atleta e le società sportive, il marketing, i servizi giuridici e la contabilità. A titolo di corrispettivo, in forza del punto 6.1 di tale contratto, C s’impegnava a versare ad A una remunerazione pari al 10% di tutti i redditi netti che avrebbe percepito durante la vigenza del contratto, oltre all’imposta sul valore aggiunto applicabile in Lettonia, a condizione che tali redditi ammontassero almeno a EUR 1500 mensili.

26

Il 29 giugno 2020, ritenendo che la remunerazione prevista dal contratto del 14 gennaio 2009 per i servizi resi a C non fosse stato versata, A ha proposto ricorso dinanzi ai giudici lettoni, chiedendo che i resistenti nel procedimento principale fossero condannati a pagarle la somma di EUR 1663777,99, corrispondente al 10% dell’importo dei redditi di C derivanti da contratti conclusi con società sportive.

27

Il giudice di primo grado e, successivamente, il giudice d’appello hanno respinto la domanda di A sulla base del rilievo che il contratto del 14 gennaio 2009 non era conforme alle disposizioni nazionali relative alla tutela dei diritti dei consumatori e che, in particolare, la clausola che imponeva a C di versare una remunerazione pari al 10% dei suoi redditi per tutta la durata di tale contratto era abusiva.

28

A ha proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), giudice del rinvio. Tale società ha sostenuto che le disposizioni nazionali relative alla tutela dei diritti dei consumatori non erano pertinenti nel caso di specie, poiché il contratto del 14 gennaio 2009 rientrava nella categoria dei contratti riguardanti atleti «giovani promesse», ai quali tali disposizioni non si applicano. A ha altresì chiesto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

29

Il giudice del rinvio rileva che, sebbene la Corte abbia già interpretato più volte la nozione di «consumatore», essa non ha finora chiarito se le disposizioni relative alla tutela dei diritti dei consumatori siano applicabili al settore dello sport. Se così fosse, il giudice del rinvio ritiene che la circostanza che, come nel caso di specie, l’attività di un giovane atleta acquisisca, successivamente alla conclusione del contratto di servizi di cui trattasi, carattere professionistico sia irrilevante e non possa impedire all’interessato di avvalersi della qualità di «consumatore» ai sensi della direttiva 93/13.

30

Tale giudice menziona anche le differenze esistenti nella giurisprudenza degli Stati membri, differenze che, a suo parere, renderebbero necessario proporre questioni pregiudiziali su tale punto.

31

Infatti, in una sentenza del 23 maggio 2019, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) avrebbe dichiarato che un giocatore di pallacanestro che, in qualità di futuro giocatore, aveva concluso un contratto di servizi con un’agenzia sportiva, ai sensi del quale tale agenzia s’impegnava, nell’interesse di detto giocatore, a negoziare con società sportive l’ingaggio di quest’ultimo, mentre lo stesso s’impegnava a versare alla citata agenzia una somma il cui importo dipendeva dai contratti conclusi nell’ambito di tale cooperazione, agiva come consumatore e non come professionista. Per contro, in una sentenza del 7 novembre 2002, l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), pronunciandosi su una controversia tra un giovane tennista e un’agenzia sportiva che riguardava un contratto di prestazione di servizi simile a quello di cui trattasi nel procedimento principale, non avrebbe applicato a tale rapporto giuridico le disposizioni relative alla tutela dei consumatori.

32

Il giudice del rinvio esprime anche altri dubbi, chiedendosi in particolare se una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerata redatta in modo chiaro e comprensibile e se essa crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5 e dell’articolo 3 della direttiva 93/13.

33

È in tale contesto che l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di uno sportivo, concluso tra un professionista che esercita la sua attività professionale nel campo dello sviluppo e dell’allenamento di sportivi, da un lato, e un minore rappresentato dai suoi genitori il quale, al momento della conclusione del contratto, non svolgeva un’attività da professionista nello sport di cui si tratta, rientri nell’ambito di applicazione della [direttiva 93/13].

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che interpreta le norme di trasposizione di detta direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale in modo tale che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori ivi contenute sono applicabili anche ai contratti in parola.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se un giudice nazionale possa sottoporre alla valutazione del carattere abusivo di cui all’articolo 3 della direttiva 93/13 una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10% delle entrate percepite nei successivi quindici anni, senza considerare che tale clausola rientri tra quelle sottratte alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se debba considerarsi redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13, una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10% delle entrate percepite nei successivi quindici anni, tenuto conto del fatto che, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo non disponeva di informazioni chiare sul valore del servizio fornito né sull’importo da pagare per tale servizio, che gli consentissero di valutare le ripercussioni economiche che ne potevano derivare.

5)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10% delle entrate percepite nei successivi quindici anni, debba essere considerata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, tenuto conto del fatto che tale paragrafo non mette in relazione il valore del servizio fornito con il costo di detto servizio per il consumatore.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se la decisione di un giudice nazionale che riduce l’importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all’entità dei costi effettivi sostenuti da quest’ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

7)

In caso di risposta negativa alla terza questione e qualora la clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, come specificati nel contratto, il consumatore si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10% delle entrate percepite nei successivi quindici anni, sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se il giudice nazionale, avendo constatato che l’importo della remunerazione è manifestamente sproporzionato rispetto al contributo fornito dal prestatore dei servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale.

8)

In caso di risposta affermativa alla settima questione, se, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore in un momento in cui l’articolo 8 bis della [direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83] non era ancora entrato in vigore, debbano essere prese in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro alla Commissione europea conformemente a detto articolo relativamente alle disposizioni adottate dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 8 [della direttiva 93/13] e, in caso di risposta affermativa, se la competenza dei giudici nazionali sia limitata da tali informazioni in base all’articolo 8 bis della [direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83], qualora lo Stato membro abbia comunicato che la propria normativa non va oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva in parola.

9)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, quale rilevanza occorra accordare, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta, ai fini dell’applicazione delle norme di trasposizione delle disposizioni della direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico nazionale, al fatto che, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui trattasi, della durata di quindici anni, il giovane sportivo fosse minorenne e che detto contratto fosse stato quindi concluso dai genitori in suo nome, prevedendo l’obbligo per il minore stesso di versare una remunerazione pari al 10% di tutte le entrate da lui percepite nei successivi quindici anni.

10)

In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, in considerazione del fatto che le attività sportive rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, se un contratto di prestazione di servizi della durata di quindici anni, stipulato con un giovane sportivo minorenne – concluso in suo nome dai suoi genitori – in cui è previsto l’obbligo per il minore di versare una remunerazione pari al 10% di tutte le entrate da questi percepite nei successivi quindici anni, violi i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

34

A eccepisce l’irricevibilità di talune delle questioni sollevate.

35

In primo luogo, le questioni dalla terza alla quinta sarebbero irricevibili in quanto, con esse, il giudice del rinvio chiederebbe alla Corte, in sostanza, non già d’interpretare il diritto dell’Unione, bensì di applicarlo a un caso concreto, in particolare determinando se la clausola di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e, in caso negativo, se essa sia contraria all’articolo 5 e all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

36

In secondo luogo, la settima questione solleverebbe un problema di natura puramente ipotetica, in assenza di una base giuridica, nel diritto lettone, per constatare il carattere eccessivo del rendimento degli investimenti.

37

In terzo luogo, le questioni nona e decima, che riguarderebbero l’applicabilità della Carta ai rapporti orizzontali, sarebbero irricevibili, sotto un primo profilo, perché troppo astratte e costitutive, in sostanza, di una domanda di parere consultivo e, sotto un secondo profilo, perché la Carta non sarebbe applicabile nella presente causa.

38

A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del procedimento principale, la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi Ne consegue che una questione pregiudiziale relativa al diritto dell’Unione gode di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una simile questione solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata].

39

Orbene, nel caso di specie non risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale oppure che il problema sia di natura ipotetica. Inoltre, la decisione di rinvio descrive in modo sufficientemente dettagliato il contesto di diritto e di fatto nel quale si colloca il procedimento principale, affinché la Corte sia in grado di fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte.

40

In particolare, da un lato, per quanto riguarda le questioni dalla terza alla quinta, nona e decima, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sul significato e sulla portata di varie disposizioni della direttiva 93/13, eventualmente in combinato disposto con talune disposizioni della Carta, al fine di stabilire se esso possa, in applicazione di tale direttiva, procedere alla verifica del carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi nel procedimento principale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tale giudice non chiede alla Corte né di applicare tali disposizioni della direttiva 93/13 ai fatti del procedimento principale, né di sostituire la propria valutazione alla sua.

41

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’asserito carattere ipotetico della settima questione, che risulterebbe, secondo A, dal fatto che non esisterebbe la possibilità, nel diritto lettone, di constatare il carattere eccessivo del rendimento degli investimenti, si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, le funzioni della Corte e quelle del giudice del rinvio sono chiaramente distinte ed è esclusivamente a quest’ultimo che spetta interpretare il proprio diritto nazionale (sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, l’interpretazione del diritto nazionale proposta da A quanto all’impossibilità di constatare il carattere eccessivo del rendimento degli investimenti non può essere sufficiente a superare la presunzione di rilevanza ricordata al punto 38 della presente sentenza.

42

Pertanto, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono ricevibili.

Nel merito

Sulla prima questione

43

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra, da un lato, un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e, dall’altro, un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non era impiegato nel settore dello sport, rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

44

A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 è definito al suo articolo 1, paragrafo 1. Ai sensi di tale definizione, tale direttiva è volta, dunque, a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Si tratta, pertanto, di una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punto 44).

45

Per quanto riguarda le nozioni di «consumatore» e di «professionista» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13, l’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva le definisce come designanti, rispettivamente, qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della medesima direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

46

Pertanto, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

47

Di conseguenza, la direttiva 93/13 è applicabile nel caso in cui sia stato concluso un contratto tra, da un lato, un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e, dall’altro, un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non praticava l’attività sportiva di cui trattasi a titolo professionistico.

48

Tale conclusione non può essere inficiata qualora, come nel procedimento principale, successivamente alla conclusione di tale contratto, il consumatore sia divenuto un atleta professionista.

49

Infatti, è stato dichiarato che la qualità di «consumatore» di una persona dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 73, e del 24 ottobre 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 32).

50

Di conseguenza, un minore che, alla data di conclusione di un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, non esercitava, a titolo professionistico, l’attività sportiva di cui trattasi non perde la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, per il fatto di essere divenuto un atleta professionista nel corso dell’esecuzione del contratto.

51

A questo proposito, occorre aggiungere che il solo fatto che tale consumatore sia considerato un giocatore «promessa» nella disciplina sportiva in cui è successivamente divenuto un giocatore professionista non è tale da modificare la qualità che possedeva alla data di conclusione del contratto di cui trattasi, né lo è la circostanza che l’oggetto di tale contratto fosse connesso all’eventuale futura carriera professionistica di detto atleta.

52

Parimenti, il fatto che il consumatore di cui trattasi potesse avere conoscenze o disporre di informazioni potenzialmente importanti nella disciplina sportiva in cui è successivamente divenuto un giocatore professionista è irrilevante per quanto riguarda la sua qualità alla data di conclusione del contratto di cui trattasi.

53

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, possiede carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone (sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21).

54

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che un contratto di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera di un atleta, concluso tra, da un lato, un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e, dall’altro, un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non era ancora impiegato nel settore dello sport e, pertanto, aveva la qualità di consumatore, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Sulla seconda questione

55

Non occorre rispondere alla seconda questione, in quanto essa è stata sollevata solo per l’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione.

Sulla terza questione

56

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale può valutare, alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale che prevede che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati nel contratto, il giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto.

57

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede che la valutazione del carattere abusivo non verte sulle clausole relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto, né su quelle riguardanti la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

58

Secondo la giurisprudenza della Corte, le clausole menzionate in tale articolo 4, paragrafo 2, pur rientrando nel settore disciplinato dalla direttiva 93/13, sono sottratte alla valutazione del loro carattere abusivo nei limiti in cui il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. Pertanto, tale disposizione è diretta unicamente a stabilire le modalità e la portata del controllo sostanziale delle clausole contrattuali, che non siano state oggetto di trattativa individuale, le quali descrivono le prestazioni essenziali dei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, punti 32 et 34). Inoltre, da detta disposizione si evince che la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle un carattere abusivo [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

59

Nel caso in cui, come nel procedimento principale, un contratto abbia a oggetto la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati in tale contratto, una clausola che preveda che, a fronte della prestazione di simili servizi, il giovane atleta contraente s’impegni a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di detto contratto è, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, rilevante ai fini della determinazione sia dell’oggetto principale del contratto sia della perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

60

Ne consegue che detta clausola rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 4, paragrafo 2, e che, di conseguenza, in linea di principio, un giudice nazionale può procedere alla valutazione del suo carattere abusivo solo se giunge alla conclusione che essa non sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

61

Nel caso di specie, tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, alla data di conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, ossia il 14 gennaio 2009, talune disposizioni della direttiva 93/13, e in particolare il suo articolo 4, paragrafo 2, non erano ancora state trasposte dalla Repubblica di Lettonia nel suo ordinamento giuridico e che la trasposizione di detta disposizione è divenuta effettiva solo il 1o luglio 2014.

62

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 8 della direttiva 93/13 prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di «adottare o mantenere, nel settore disciplinato [da tale] direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

63

La Corte ne ha dedotto che agli Stati membri non può essere impedito di mantenere o adottare, nel settore disciplinato dalla direttiva 93/13 nel suo complesso, in cui rientrano le clausole menzionate all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima, regole più severe di quelle previste dalla direttiva medesima, purché siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per i consumatori (sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, punti 35 e 40).

64

Pertanto, qualora il diritto nazionale lo consenta, un giudice nazionale può valutare, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il carattere abusivo di una clausola che non sia stata negoziata individualmente, la quale verta, in particolare, sull’oggetto principale di tale contratto, anche nelle ipotesi in cui tale clausola sia stata redatta preventivamente dal professionista in modo chiaro e comprensibile.

65

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, alla data di conclusione del contratto del 14 gennaio 2009, il diritto nazionale consentisse di valutare il carattere abusivo di una clausola rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e ciò anche nelle ipotesi in cui tale clausola fosse stata formulata in modo chiaro e comprensibile.

66

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che una clausola contrattuale che prevede che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati nel contratto, il giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, un giudice nazionale può, in linea di principio, valutare, alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva, il carattere abusivo di una simile clausola solo se giunge alla conclusione che essa non è formulata in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, le citate disposizioni non ostano a una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo di detta clausola anche qualora essa sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

Sulla quarta questione

67

Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto che si limita a prevedere, senza ulteriori precisazioni, che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un atleta s’impegna a versare al prestatore di servizi una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto dev’essere considerata redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di tale disposizione.

68

A tal proposito, l’articolo 5 della direttiva 93/13 prevede, da un lato, che, nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e, dall’altro, che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore.

69

Per quanto riguarda l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale previsto sia all’articolo 4, paragrafo 2, sia all’articolo 5 della direttiva 93/13, la Corte ha sottolineato che tale obbligo non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime, ma dev’essere interpretato in modo estensivo, tenuto conto della situazione di inferiorità in cui si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

70

Detto obbligo di trasparenza impone, quindi, non solo che una clausola sia comprensibile per il consumatore di cui trattasi sui piani formale e grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata].

71

Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutti i fatti pertinenti, se tale obbligo sia rispettato. Più in particolare, spetta a lui controllare, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto, se sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, che gli consentano di valutare le conseguenze finanziarie di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

72

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, nel contesto di una controversia che riguardava una clausola relativa al pagamento del compenso dell’avvocato, che, se è vero che non si può esigere che il professionista informi il consumatore riguardo alle conseguenze finanziarie finali del suo impegno, che dipendono da eventi futuri, imprevedibili e indipendenti dalla volontà di detto professionista, ciò non toglie che le informazioni che egli è tenuto a comunicare prima della conclusione del contratto debbano consentire al consumatore di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione, da un lato, della possibilità che siffatti eventi si verifichino e, dall’altro, delle conseguenze che essi potrebbero comportare per quanto riguarda la durata della prestazione di servizi legali di cui trattasi [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 43].

73

Nel caso di specie spetterà al giudice del rinvio valutare, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della clausola di cui trattasi nel procedimento principale e di tutte le pertinenti circostanze della conclusione del contratto del 14 gennaio 2009, se le informazioni comunicate dal professionista prima della conclusione di tale contratto abbiano consentito al consumatore di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione delle conseguenze finanziarie derivanti dalla conclusione di detto contratto [v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 44].

74

Per quanto riguarda le caratteristiche di una clausola, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisce l’importo della remunerazione del prestatore di servizi sulla base di una percentuale fissa dei redditi futuri della controparte contrattuale per un periodo determinato, occorre rilevare che una simile clausola può, di per sé, essere considerata idonea a consentire all’interessato di valutare le conseguenze economiche che possono derivare, per lui, da tale clausola, solo a condizione che essa descriva in modo preciso i redditi di cui trattasi. Spetterà al giudice del rinvio verificare se l’indicazione, contenuta nel contratto del 14 gennaio 2009, che la remunerazione del prestatore di servizi è calcolata sulla base di una percentuale fissa di tutti i redditi netti derivanti da eventi di gioco, pubblicitari, di marketing e mediatici connessi allo sport di cui trattasi può, di per sé, essere considerata rispondente a un tale grado di precisione. È altresì necessario che la natura dei servizi forniti a fronte della remunerazione prevista possa essere ragionevolmente compresa o dedotta a partire dal contratto considerato nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 43).

75

Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio verificare se, alla data di conclusione del contratto del 14 gennaio 2009, l’interessato disponesse, per quanto riguarda sia la natura dei servizi da fornire da parte del professionista sia la base di calcolo dell’importo della remunerazione da versare come corrispettivo, di tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno.

76

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che non è redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, una clausola di un contratto che si limita a prevedere che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un atleta s’impegna a versare al prestatore di servizi una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione di detto contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno.

Sulla quinta questione

77

Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto che prevede che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui tale clausola non stabilisca un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore.

78

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la competenza di quest’ultima in materia verte sull’interpretazione delle nozioni della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale sotto il profilo delle disposizioni di quest’ultima, fermo restando che spetta a detto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 50].

79

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.

80

Nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 63].

81

Al fine di precisare tali nozioni, occorre ricordare, da un lato, relativamente alla questione di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio è determinato «in contrasto con il requisito della buona fede», che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una clausola del genere nell’ambito di un negoziato individuale [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 64].

82

Dall’altro lato, al fine di determinare se una clausola crei, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 65].

83

Solo effettuando tale analisi comparativa il giudice nazionale potrà valutare se e, eventualmente, in che misura il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale.

84

Ciò posto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, anche altri fattori possono essere presi in considerazione per valutare la sussistenza di un significativo squilibrio, quali le pratiche di mercato leali ed eque alla data di conclusione del contratto di cui trattasi relative alla remunerazione nel settore sportivo in questione o gli obblighi a cui un consumatore ragionevolmente informato poteva prevedere di essere soggetto in considerazione di tali pratiche.

85

Infine, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale è tenuto a valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento in cui tale contratto è concluso, a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, nonché a tutte le altre clausole di detto contratto o di un altro contratto da cui esso dipende [v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva), C‑450/22, EU:C:2024:577, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

86

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio dovrà tener conto di diversi elementi propri al contratto del 14 gennaio 2009, come il fatto che, per sua stessa natura, tale contratto comportava un elemento di alea per A. Infatti, detto contratto prevedeva che la remunerazione dovuta ad A era esigibile solo a condizione che i redditi raggiungessero un importo pari ad almeno EUR 1500 mensili, che C poteva recedere unilateralmente da tale contratto senza versare alcuna indennità nel caso, in particolare, decidesse di non proseguire la sua carriera professionistica o, ancora, che i servizi prestati da A venivano forniti senza garanzia che C avrebbe conseguito il risultato auspicato, vale a dire diventare un professionista. (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 42).

87

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto che prevede che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, non determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che tale clausola non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore. Infatti, la sussistenza di un simile squilibrio dev’essere valutata alla luce, in particolare, delle norme applicabili nel diritto nazionale in mancanza di accordo tra le parti, delle pratiche di mercato leali ed eque alla data di conclusione del contratto relative alla remunerazione nel settore sportivo di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di detto contratto e di tutte le altre clausole di quest’ultimo o di un altro contratto da cui esso dipende.

Sulla sesta questione

88

Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale che abbia constatato che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore ha carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, riduca l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto.

89

A tal riguardo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce che gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

90

Tale disposizione costituisce una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 38).

91

In tali circostanze, detta disposizione dev’essere considerata una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 54), sicché una clausola abusiva dev’essere considerata mai esistita.

92

Per quanto riguarda la possibilità, per un giudice nazionale che abbia accertato che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore ha carattere abusivo, di rivedere il contenuto di tale clausola invece di escluderne semplicemente l’applicazione nei confronti del consumatore, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di ricorrere a una possibilità del genere (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 71).

93

Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 54).

94

Il contratto in questione può, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 39).

95

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale che abbia constatato che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore ha carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, riduca l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto.

Sulle questioni settima e ottava

96

Non occorre rispondere alle questioni settima e ottava, in quanto esse sono state sollevate solo per l’ipotesi di una risposta negativa alla terza questione.

Sulla nona questione

97

Con la sua nona questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui una clausola di un contratto preveda che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di detto contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a nome dello stesso è rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una simile clausola.

98

Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

99

Nel caso di specie, in risposta alla prima questione, la Corte ha accertato l’applicabilità della direttiva 93/13 a un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sicché il quadro normativo nazionale nel quale si colloca il procedimento principale costituisce un’attuazione di tale direttiva e, quindi, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

100

Di conseguenza, il giudice del rinvio, quando applica la direttiva 93/13, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra i quali figurano quelli previsti agli articoli 17 e 24 di quest’ultima, che riguardano, rispettivamente, il diritto di proprietà e i diritti del minore.

101

Per quanto riguarda, in particolare, i diritti del minore, garantiti all’articolo 24 della Carta, essi comportano, segnatamente, l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore in via preminente in tutti gli atti relativi ai minori.

102

Di conseguenza, sebbene la direttiva 93/13 non faccia riferimento ai consumatori minorenni, risulta tuttavia dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989, al quale si riferiscono espressamente le spiegazioni relative all’articolo 24 della Carta, che l’interesse superiore del minore deve non solo essere preso in considerazione nella valutazione del merito delle domande riguardanti minori, ma anche influire sul processo decisionale che conduce a tale valutazione, mediante garanzie procedurali particolari. Infatti, come rilevato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, l’espressione «interesse superiore del minorenne», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento, al contempo, a un diritto sostanziale, a un principio interpretativo e a una regola procedurale [sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21, EU:C:2024:487, punto 73].

103

Ciò posto, l’obbligo di tenere in conto l’interesse superiore del minore, che grava segnatamente sul giudice del rinvio, non esclude che tale giudice possa, nel caso di specie, prendere in considerazione la circostanza che i genitori di C, che lo rappresentavano al momento della conclusione del contratto del 14 gennaio 2009, avevano essi stessi conoscenza dell’ambiente sportivo professionistico o il fatto che C aveva 17 anni alla data di conclusione di tale contratto.

104

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla nona questione dichiarando che la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, dev’essere interpretata nel senso che, nel caso in cui una clausola di un contratto preveda che, a fronte di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di detto contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a suo nome è rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una simile clausola.

Sulla decima questione

105

Non occorre rispondere alla decima questione, in quanto essa è stata sollevata solo per l’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione.

Sulle spese

106

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

un contratto di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera di un atleta, concluso tra, da un lato, un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e, dall’altro, un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non era ancora impiegato nel settore dello sport e, pertanto, aveva la qualità di consumatore, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 8 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

una clausola contrattuale che prevede che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati nel contratto, il giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, un giudice nazionale può, in linea di principio, valutare, alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva, il carattere abusivo di una simile clausola solo se giunge alla conclusione che essa non è formulata in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, le citate disposizioni non ostano a una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo di detta clausola anche qualora essa sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

 

3)

L’articolo 5 della direttiva 93/13

dev’essere interpretato nel senso che:

non è redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, una clausola di un contratto che si limita a prevedere che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un atleta s’impegna a versare al prestatore di servizi una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione di detto contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno.

 

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13

dev’essere interpretato nel senso che:

una clausola di un contratto che prevede che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un giovane atleta s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, non determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che tale clausola non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore. Infatti, la sussistenza di un simile squilibrio dev’essere valutata alla luce, in particolare, delle norme applicabili nel diritto nazionale in mancanza di accordo tra le parti, delle pratiche di mercato leali ed eque alla data di conclusione del contratto relative alla remunerazione nel settore sportivo di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di detto contratto e di tutte le altre clausole di quest’ultimo o di un altro contratto da cui esso dipende.

 

5)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un giudice nazionale che abbia constatato che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore ha carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, riduca l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto.

 

6)

La direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretata nel senso che:

nel caso in cui una clausola di un contratto preveda che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di detto contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a suo nome è rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una simile clausola.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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