ECLI:EU:C:2024:979•Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024.#HP - Hrvatska pošta d.d. contro Povjerenik za informiranje.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Nozione di “riutilizzo” di documenti – Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico.#Causa C-336/23.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024.#HP - Hrvatska pošta d.d. contro Povjerenik za informiranje.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Nozione di “riutilizzo” di documenti – Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico.#Causa C-336/23.
ECLI:EU:C:2024:979Eu Chamb 10 C21 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
21 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Nozione di “riutilizzo” di documenti – Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico»
Nella causa C‑336/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello, Croazia), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2023, nel procedimento
HP – Hrvatska pošta d.d.
contro
Povjerenik za informiranje,
con l’intervento di:
STAS d.o.o.,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi, giudice,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Povjerenik za informiranje, da Z. Pičuljan, in qualità di agente; |
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per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente; |
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per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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– |
per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da U. Małecka, M. Mataija e G. Meessen, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2019, L 172, pag. 56). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la HP – Hrvatska pošta d.d. (in prosieguo: la «HP») e il Povjerenik za informiranje (delegato all’informazione, Croazia) in relazione a una richiesta di informazioni con cui è stata adita la HP, diretta in particolare ad ottenere la comunicazione di contratti di costruzione, di situazioni di lavori e di verbali di consegna di opere. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 9, 13, 23 e 70 della direttiva 2019/1024 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone: «1. Al fine di promuovere l’utilizzo di dati aperti e di incentivare l’innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo:
2. La presente direttiva non si applica: (...)
(...)
(...)
(...) 3. La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell’Unione e nazionali. (...) 7. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri (...)». |
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5 |
L’articolo 2 della direttiva 2019/1024, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
(...)
(...)». |
Diritto croato
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6 |
L’articolo 5 dello zakon o pravu na pristup informacijama (legge relativa al diritto di accesso all’informazione) (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 e 69/22; in prosieguo: la «legge sull’accesso all’informazione») così dispone: «Ai fini della presente legge, si intende per: (...)
(...)
(...)». |
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7 |
L’articolo 15 di tale legge, contenuto nel capo IV di quest’ultima, intitolato «Limitazioni del diritto di accesso all’informazione», prevede quanto segue: «(...) (2) Le autorità pubbliche possono limitare l’accesso all’informazione: (...)
(...) (4) Le autorità pubbliche possono limitare l’accesso all’informazione se:
(...)
(...)». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 27 di detta legge, che fa parte del capo VI di quest’ultima, intitolato «Riutilizzo di informazioni»: «(...)
(...)
(...)». |
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9 |
L’articolo 29 della legge sull’accesso all’informazione, intitolato «Richiesta di riutilizzo di informazioni e tutela dei diritti degli utenti», così dispone: «(1) Nella richiesta di riutilizzo di informazioni, il richiedente deve indicare, oltre ai dati di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della presente legge, le informazioni che intende riutilizzare, la forma e le modalità con le quali vuole ricevere il contenuto delle informazioni richieste, nonché lo scopo dell’utilizzo delle informazioni (fini commerciali o non commerciali). (2) I seguenti soggetti non sono obbligati ad agire in conformità con una richiesta di riutilizzo delle informazioni: (...)
(...) (7) La decisione sul riutilizzo delle informazioni può essere impugnata dinanzi al delegato [all’informazione] nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso contro la decisione del delegato [all’informazione] è inammissibile, ma può essere instaurato un procedimento giudiziario amministrativo presso il Visoki upravni sud [(Corte amministrativa d’appello, Croazia)]. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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10 |
La HP, che è una società detenuta al 100% dalla Repubblica di Croazia, è il fornitore del servizio postale universale in tale Stato membro. Essa esercita inoltre attività commerciali. |
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11 |
La HP è stata adita con una richiesta di informazioni avente ad oggetto, in particolare, contratti di costruzione, situazioni di lavori e verbali di consegna di opere. |
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12 |
Poiché tale richiesta è stata respinta dalla HP, è stato proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al delegato all’informazione, che ha ordinato alla HP di dar seguito a detta richiesta. |
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13 |
Investito di un ricorso proposto dalla HP avverso tale ordinanza del delegato all’informazione, il Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo ai fini del riesame della stessa con la motivazione che, alla data in cui tale delegato aveva emesso detta ordinanza, il termine previsto per la trasposizione della direttiva 2019/1024 era scaduto e che l’obbligo di comunicazione imposto alla HP da detto delegato doveva essere esaminato alla luce delle nuove definizioni ed eccezioni previste da tale direttiva. |
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14 |
Statuendo su rinvio, il delegato all’informazione ha nuovamente ordinato alla HP di comunicare le informazioni richieste. |
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15 |
La HP ha proposto ricorso avverso tale ordinanza dinanzi al Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello), che è il giudice del rinvio. |
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16 |
A sostegno del suo ricorso, la HP sostiene, in particolare, che la direttiva 2019/1024 è stata trasposta in modo errato nel diritto croato, in quanto la nozione di «autorità pubblica», ai sensi della legge sull’accesso all’informazione, non avrebbe la stessa portata della nozione di «impresa pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. Inoltre, la definizione di quest’ultima nozione contenuta in detta direttiva sarebbe applicabile sia al riutilizzo di informazioni sia al diritto di accesso all’informazione. La HP fa valere, infine, che le informazioni che le è stato ordinato di produrre sono connesse alla sua attività settoriale e che esse costituiscono segreti commerciali. |
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17 |
Il delegato all’informazione sostiene, dal canto suo, che la controversia di cui al procedimento principale verte non già sull’esercizio del diritto di riutilizzo di informazioni, bensì sull’esercizio del diritto di accesso all’informazione. Orbene, la direttiva 2019/1024 disciplinerebbe i dati aperti e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e non già il diritto di accesso all’informazione. |
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18 |
Il giudice del rinvio, al fine di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, ritiene di dover chiarire la questione se la HP fosse tenuta a comunicare, nell’ambito del procedimento principale, informazioni che non si riferiscono direttamente alla prestazione di servizi di interesse generale, il che implicherebbe, in particolare, di determinare la portata della nozione di «riutilizzo» di informazioni, ai sensi della direttiva 2019/1024. |
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19 |
In tali circostanze, il Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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20 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 27 luglio 2023, HP – Hrvatska pošta (C‑336/23, EU:C:2023:617), la domanda del Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) volta ad ottenere che la presente causa fosse sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta. |
Sulle questioni pregiudiziali
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21 |
In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che dalla decisione di rinvio risulta che la richiesta all’origine della controversia principale, di cui al punto 11 della presente sentenza, verteva unicamente sull’accesso a documenti in possesso di un ente pubblico, senza avere ad oggetto il riutilizzo degli stessi. |
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22 |
Dall’altro lato, da tale decisione risulta che, secondo il giudice del rinvio, la data pertinente per determinare il diritto applicabile ratione temporis alla controversia principale è quella dell’adozione, da parte del delegato all’informazione, dell’ordinanza che ingiunge alla HP di accogliere tale richiesta, data in cui era scaduto il termine previsto per la trasposizione della direttiva 2019/1024. |
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23 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sono sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza [sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 55 e giurisprudenza ivi citata]. |
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24 |
Pertanto, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2019/1024 debba essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico rientra nel suo ambito di applicazione. |
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25 |
A tale riguardo, occorre rilevare che, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2019/1024, letto alla luce dei suoi considerando 9, 13 e 70, la stessa mira a promuovere l’utilizzo dei dati aperti e a creare le condizioni propizie allo sviluppo, all’interno dell’Unione e degli Stati membri, di prodotti e di servizi imperniati sui contenuti digitali basati su documenti del settore pubblico al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. |
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26 |
A tal fine, detta direttiva stabilisce un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo dei documenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri e di talune imprese pubbliche nonché il riutilizzo dei dati della ricerca. |
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27 |
Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detta direttiva, per «riutilizzo» si deve intendere l’uso di siffatti documenti da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico o da quello di fornire i servizi di interesse generale per il quale tali documenti sono stati prodotti. |
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28 |
Se è vero che il «riutilizzo», ai sensi della direttiva 2019/1024, presuppone l’accesso ai documenti di cui trattasi, ciò non toglie che si tratta di due operazioni manifestamente distinte (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia, C‑362/10, EU:C:2011:703, punto 54). |
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29 |
Orbene, tale direttiva disciplina, come enuncia il suo articolo 1, paragrafo 7, il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, senza tuttavia prevedere alcun obbligo in materia di accesso ai documenti. |
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30 |
Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2019/1024, letto alla luce del considerando 23 della stessa, tale direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso esistenti dell’Unione e nazionali. L’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e f), di detta direttiva dispone, inoltre, che essa non si applica ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri. |
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31 |
Pertanto, la direttiva 2019/1024 non sancisce un diritto di accesso ai documenti del settore pubblico, ma presuppone l’esistenza di un siffatto diritto nella normativa degli Stati membri o nel diritto dell’Unione, cosicché le condizioni di accesso a tali documenti non rientrano nel suo ambito di applicazione (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2018, NKBM, C‑215/17, EU:C:2018:901, punto 32). |
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32 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2019/1024 deve essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione. |
Sulle spese
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33 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, |
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deve essere interpretata nel senso che: |
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una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il croato.
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