ECLI:EU:C:2024:992•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024.#ENGIE Deutschland GmbH contro Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punti 28 e 29 – Nozione di “distribuzione” – Nozione di “gestore del sistema di distribuzione” – Nozione di “sistema di distribuzione” – Articoli da 30 a 39 – Gestione del sistema di distribuzione – Impresa che gestisce un impianto energetico comprendente una centrale di cogenerazione e un sistema di linee elettriche, che fornisce calore, acqua calda ed energia elettrica ai locatari di un complesso residenziale – Vendita concomitante dell’energia elettrica prodotta – Normativa nazionale che esenta il gestore di un simile impianto dagli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza di tale direttiva.#Causa C-293/23.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024.#ENGIE Deutschland GmbH contro Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punti 28 e 29 – Nozione di “distribuzione” – Nozione di “gestore del sistema di distribuzione” – Nozione di “sistema di distribuzione” – Articoli da 30 a 39 – Gestione del sistema di distribuzione – Impresa che gestisce un impianto energetico comprendente una centrale di cogenerazione e un sistema di linee elettriche, che fornisce calore, acqua calda ed energia elettrica ai locatari di un complesso residenziale – Vendita concomitante dell’energia elettrica prodotta – Normativa nazionale che esenta il gestore di un simile impianto dagli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza di tale direttiva.#Causa C-293/23.
ECLI:EU:C:2024:992Eu Chamb 05 C28 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punti 28 e 29 – Nozione di “distribuzione” – Nozione di “gestore del sistema di distribuzione” – Nozione di “sistema di distribuzione” – Articoli da 30 a 39 – Gestione del sistema di distribuzione – Impresa che gestisce un impianto energetico comprendente una centrale di cogenerazione e un sistema di linee elettriche, che fornisce calore, acqua calda ed energia elettrica ai locatari di un complesso residenziale – Vendita concomitante dell’energia elettrica prodotta – Normativa nazionale che esenta il gestore di un simile impianto dagli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza di tale direttiva»
Nella causa C‑293/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2023, nel procedimento
ENGIE Deutschland GmbH
contro
Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
con l’intervento di:
Zwickauer Energieversorgung GmbH,
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la ENGIE Deutschland GmbH, da D. Legler, Rechtsanwalt; |
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per la Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, da A. Hennersdorf, J. Leuschke e K. Meißner, in qualità di agenti; |
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– |
per la Zwickauer Energieversorgung GmbH, da K.M. Schwabe, Rechtsanwalt; |
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– |
per la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, da J. Kargel e C. Mögelin, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da O. Beynet e T. Scharf, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 28 e 29, nonché degli articoli 30 e seguenti della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’ENGIE Deutschland GmbH (in prosieguo: l’«ENGIE») e la Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (autorità di regolazione del Land presso il Ministero dell’Economia, del Lavoro e dei Trasporti della Sassonia, Germania) (in prosieguo: l’«autorità di regolazione del Land Sassonia») in merito al rifiuto della Zwickauer Energieversorgung GmbH (in prosieguo: la «ZEV»), un gestore di sistemi di distribuzione, di allacciare alla sua rete due impianti energetici dell’ENGIE come impianti di autoconsumo e di fornire i necessari punti di misurazione. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2012/27/UE
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3 |
L’articolo 2, punto 21, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1), definisce la nozione di «gestore del sistema di distribuzione», ai fini di detta direttiva, come riferita a un «gestore del sistema di distribuzione» a norma, segnatamente, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). |
Il regolamento (UE) 2019/943
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4 |
L’articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), definisce la nozione di «gestore del sistema di distribuzione» come riferita al «gestore del sistema di distribuzione» a norma dell’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944. |
La direttiva 2019/944
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5 |
I considerando 7, 8, 18, 65 e 68 della direttiva 2019/944 sono così formulati:
(...)
(...)
(...)
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6 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», nei suoi primi due commi dispone quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell’Unione europea mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l’accesso aperto al mercato integrato, l’accesso dei terzi all’infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull’indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri». |
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7 |
Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)». |
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8 |
L’articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Libertà di scelta del fornitore», è così formulato: «Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti». |
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9 |
L’articolo 12 della direttiva 2019/944, intitolato «Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri», ai paragrafi 1 e 4 precisa quanto segue: «1. Il cambio di fornitore (...) è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore (...), nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. (...) (...) 4. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore (...) sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. (…)». |
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10 |
L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Clienti attivi», così recita: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi, (...) 2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi: (...)
(...)». |
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11 |
L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Comunità energetiche dei cittadini», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che: (...)
(...) 4. Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini: (...)
(...)». |
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12 |
L’articolo 18 della medesima direttiva stabilisce le norme applicabili alle bollette e alle informazioni di fatturazione. |
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13 |
Il capo IV della direttiva 2019/944, intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», contiene gli articoli da 30 a 39 della stessa. |
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14 |
L’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione», prevede quanto segue: «Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico». |
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15 |
L’articolo 31 di detta direttiva, intitolato «Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione», è così redatto: «1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica. 2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate. 3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo. (...) 6. Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell’acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell’articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate. (...) 9. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento. (...) 10. Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento [2019/943], ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o [da detto regolamento], purché l’autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse da quelle elettriche, nel caso in cui lo Stato membro ovvero l’autorità competente designata abbia concesso tale diritto». |
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16 |
Gli articoli da 32 a 37 della direttiva 2019/944 riguardano, rispettivamente, gli incentivi per l’impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione (articolo 32), l’integrazione dell’elettromobilità nella rete elettrica (articolo 33), i compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati (articolo 34), la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata (articolo 35), le norme relative alla proprietà degli impianti di stoccaggio dell’energia dei gestori dei sistemi di distribuzione (articolo 36) e l’obbligo di riservatezza a carico di questi ultimi (articolo 37). |
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17 |
L’articolo 38 di tale direttiva, intitolato «Reti di distribuzione chiuse», precisa quanto segue: «1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
2. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso [dagli obblighi di cui alle lettere da a) a e) di tale paragrafo]. (...) 4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2». |
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18 |
L’articolo 39 di detta direttiva fornisce precisazioni sulle norme applicabili ai gestori di un sistema combinato. |
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19 |
Il capo VIII della medesima direttiva, intitolato «Disposizioni finali», contiene gli articoli da 65 a 74 della stessa. |
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20 |
A norma dell’articolo 66 della direttiva 2019/944, intitolato «Deroghe»: «1. Gli Stati membri che possono dimostrare l’esistenza di seri problemi nella gestione dei loro piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati possono chiedere alla Commissione [europea] di derogare alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI. I piccoli sistemi isolati, e la Francia ai fini della Corsica, possono anche chiedere deroghe agli articoli 4, 5 e 6. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. 2. Le deroghe concesse dalla Commissione di cui al paragrafo 1 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l’energia rinnovabile, l’aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda. Per le regioni ultraperiferiche nel senso dell’articolo 349 TFUE, che non possono essere interconnesse con i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, la deroga non è limitata nel tempo ed è subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile. La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3. L’articolo 43 non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. Inoltre, gli articoli 6 e 35 non si applicano a Malta e gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 52 non si applicano a Cipro. (...) 4. Fino al 1o gennaio 2025 o a una data successiva stabilita in una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 5 non si applica a Cipro e alla Corsica. 5. L’articolo 4 non si applica a Malta fino al 5 luglio 2027. (...)». |
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21 |
L’articolo 72 di tale direttiva, intitolato «Abrogazione», così prevede: «La direttiva [2009/72] è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva di cui all’allegato III. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV». |
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22 |
L’articolo 73 della direttiva 2019/944, intitolato «Entrata in vigore», al secondo comma precisa quanto segue: «L’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi da 2 a 5, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, l’articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l’articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l’articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 39, l’articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l’articolo 46, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l’articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l’articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021». |
Il diritto tedesco
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23 |
L’articolo 3 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sulla gestione dell’energia), del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pagg. 1970 e 3621), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EnWG»), dispone quanto segue: «Ai fini della presente legge s’intende per: (...)
(...)
(...)
(...)
(...)». |
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24 |
L’articolo 20, paragrafo 1d, dell’EnWG dispone quanto segue: «Il gestore del sistema di distribuzione di energia al quale è collegato un impianto di autoconsumo (...) deve mettere a disposizione sia il punto di misurazione che consente di rilevare il quantitativo di energia elettrica che l’impianto di autoconsumo preleva dal sistema di approvvigionamento generale nonché quello che esso immette in tale sistema (contatore totalizzatore), sia tutti i punti di misurazione necessari per i sottocontatori situati all’interno dell’impianto di autoconsumo per garantire l’accesso alla rete mediante trasmissione (sottocontatori rilevanti per la contabilizzazione). Nel caso di fornitura ai consumatori finali da parte di terzi, i valori di misurazione vengono compensati, nella misura necessaria, tramite sottocontatori. (...)». |
Il procedimento principale e la questione pregiudiziale
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25 |
L’ENGIE è un’impresa che fornisce energia. Essa gestisce in diversi siti, in particolare, impianti di cogenerazione, reti di riscaldamento locale e impianti per la fornitura di energia, con i quali fornisce calore ed energia elettrica ai consumatori finali. La ZEV gestisce la rete di distribuzione di energia elettrica di Zwickau (Germania). |
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26 |
In forza di un contratto di fornitura di calore concluso con la Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft (in prosieguo: la «ZWG»), una cooperativa di abitazione avente la proprietà del terreno interessato, l’ENGIE riforniva di calore e di acqua calda quattro immobili residenziali comprendenti 96 unità abitative su una superficie di 9000 m2 (in prosieguo: la «zona 1») nonché sei immobili residenziali comprendenti 160 unità abitative su una superficie di 25500 m2 (in prosieguo: la «zona 2»), per mezzo di una centrale energetica in ciascuna di tali zone e di una rete di riscaldamento locale collegata alla centrale. Le zone 1 e 2 sono contigue, ma le reti di riscaldamento locale non sono interconnesse. Tutti gli immobili residenziali situati nelle due zone erano collegati alla rete di distribuzione di cui la ZEV è il gestore. |
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27 |
Nel 2018, l’ENGIE ha avviato un progetto per la realizzazione e la gestione di due centrali di cogenerazione di potenza elettrica rispettivamente di 20 kW (zona 1) e 40 kW (zona 2) nonché di due sistemi di linee elettriche, separati da un isolamento galvanico, ai quali i consumatori finali, ossia i locatari, dovevano essere collegati. L’ENGIE si proponeva di vendere ai locatari, oltre al calore e all’acqua calda, l’energia elettrica generata negli impianti di cogenerazione, il cui volume di transito energetico annuale era stimato in 288 MWh (zona 1) e in 480 MWh (zona 2). Essa ha quindi dichiarato alla ZEV connessioni alla rete per due impianti distinti di autoconsumo con connessioni elettriche principali nelle zone 1 e 2 e le ha trasmesso una richiesta per la connessione di tali impianti alla sua rete nonché per la messa a disposizione dei punti di misurazione necessari a norma dell’articolo 20, paragrafo 1d, dell’EnWG. La ZEV ha respinto tale richiesta con la motivazione che non si trattava di impianti di autoconsumo ai sensi dell’articolo 3, punto 24a, dell’EnWG. |
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28 |
L’ENGIE ha quindi adito l’autorità di regolazione del Land Sassonia chiedendo di ingiungere alla ZEV di allacciare detti impianti alla sua rete in quanto impianti di autoconsumo e di consentire il computo e la fatturazione dei flussi di energia in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1d, dell’EnWG. Tali domande sono state respinte con decisione del 19 luglio 2019. Poiché il ricorso diretto all’annullamento di quest’ultima decisione proposto dall’ENGIE dinanzi all’Oberlandesgericht Dresden (Tribunale superiore del Land, Dresda, Germania) è stato a sua volta respinto con ordinanza del 16 settembre 2020, tale impresa ha proposto impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. |
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29 |
Il giudice del rinvio precisa, in via preliminare, che il 21 e il 27 aprile 2020, ossia nel corso del procedimento dinanzi all’Oberlandesgericht Dresden (Tribunale superiore del Land di Dresda), l’ENGIE e la ZWG hanno concluso un nuovo contratto per la fornitura di calore in base al quale, in linea di principio, le due centrali di cogenerazione dovevano essere completate entro il mese di dicembre 2020. |
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30 |
Per quanto riguarda l’impugnazione di cui è investito, il giudice del rinvio afferma che essa deve essere accolta qualora risulti che gli impianti di cui si discute dinanzi ad esso costituiscono impianti di autoconsumo ai sensi dell’articolo 3, punto 24a, dell’EnWG. Orbene, esso ritiene che sia così, dal momento che ricorrono tutte le condizioni stabilite da tale disposizione. Detto giudice precisa, in particolare, che tutti i fornitori di energia elettrica sono trattati allo stesso modo, inclusa l’ENGIE, in quanto utilizzano gratuitamente l’impianto, e al riguardo sottolinea che l’ENGIE non applica una tariffa per l’uso di tali impianti in funzione del consumo, ma un unico canone di base mensile, indipendente dal consumo. |
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31 |
Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, punto 24a, dell’EnWG agli impianti oggetto del procedimento principale sarebbe incompatibile con l’articolo 2, punti 28 e 29, nonché con gli articoli 30 e seguenti della direttiva 2019/944 ove dovesse risultare che tali impianti sono parte integrante del sistema di distribuzione ai sensi dei suddetti punti 28 e 29. A questo proposito esso afferma che, in forza dell’articolo 3, punto 16, dell’EnWG, gli impianti di autoconsumo non sono parte di un sistema di distribuzione di energia e i loro gestori non sono gestori dei sistemi di distribuzione, ai sensi dell’articolo 3, punto 3, di tale legge, e non sono quindi soggetti alla disciplina posta dagli articoli 11 e seguenti di detta legge, dato che il punto di connessione dell’impianto di autoconsumo con il sistema di distribuzione di energia segna la fine del sistema regolamentato e l’inizio dell’impianto di autoconsumo non regolamentato. |
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32 |
La Corte tuttavia non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se la nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi della direttiva 2019/944, si estenda anche a impianti di autoconsumo come quelli di cui all’articolo 3, punto 24a, dell’EnWG e la risposta al riguardo non sarebbe evidente. Sebbene dalla giurisprudenza della Corte risulti che il legislatore dell’Unione non abbia inteso escludere taluni sistemi di trasmissione o di distribuzione dall’ambito di applicazione di tale direttiva a causa delle loro dimensioni o del loro consumo di energia elettrica, la questione relativa a quali strutture debbano essere considerate sistemi di distribuzione e secondo quali criteri non sarebbe stata risolta. |
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33 |
In proposito, il giudice del rinvio ritiene indubbio che gli impianti di distribuzione domestici gestiti da un locatore all’interno di un edificio, indipendentemente dalle sue dimensioni, o gli impianti energetici di proprietà di un’associazione di comproprietari che fornisce energia a 20 abitazioni monofamiliari su un unico lotto di terreno non costituiscano sistemi di distribuzione. Tuttavia, nel caso di specie, considerate le dimensioni degli impianti oggetto del procedimento dinanzi ad esso pendente e il fatto che l’ENGIE è al contempo gestore degli impianti e fornitore di energia elettrica, non sarebbe certo che tali impianti non facciano parte del sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2019/944. |
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34 |
Inoltre, il collegamento di detti impianti al sistema di distribuzione in quanto impianti di autoconsumo produrrebbe taluni effetti sugli obiettivi dell’articolo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2019/944. È vero che tali effetti, tanto positivi quanto negativi, sarebbero trascurabili per un impianto isolatamente considerato. Tuttavia, tali effetti sarebbero amplificati dal moltiplicarsi delle connessioni di impianti comparabili al sistema di distribuzione in quanto impianti di autoconsumo. |
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35 |
Anzitutto, l’interconnessione di impianti per la fornitura di energia con simili impianti di generazione decentrati potrebbe agevolare la transizione a un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di CO2. Tuttavia, se al sistema di distribuzione venisse allacciato un numero elevato di impianti simili, la gestione del sistema diverrebbe in generale più onerosa e meno efficiente. Infatti, il gestore del sistema di distribuzione al quale tali impianti sono connessi resterebbe tenuto a conservare una capacità di rete sufficiente a mantenere l’approvvigionamento in caso di guasto degli impianti di produzione decentrati. Parallelamente, un numero sempre minore di consumatori finali sosterrebbe i costi complessivi di quest’ultimo, dato che non sarebbe dovuto alcun canone di rete ai sensi degli articoli 20 e seguenti dell’EnWG per l’energia elettrica prodotta da un impianto di generazione decentralizzata e consumata nell’impianto di autoconsumo che vi è collegato. Orbene, dall’articolo 15, paragrafo 2, lettera e), e dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2019/944 risulterebbe che anche i clienti attivi e le comunità energetiche devono contribuire in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema. |
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36 |
Inoltre, il fatto che i costi di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti in discorso siano sostenuti dalla ZWG e, in ultima analisi, dai consumatori finali locatari, in forza del contratto di fornitura di calore, comporterebbe una distorsione della concorrenza tra l’ENGIE e gli altri fornitori di energia elettrica, giacché l’ENGIE non dovrebbe sopportare i costi degli impianti energetici destinati alla fornitura di energia né pagare canoni di rete. Di conseguenza, quanto più l’ENGIE gestisce impianti energetici di tipo e dimensioni comparabili, tanto più sarebbero prevedibili effetti significativi sulla concorrenza. |
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37 |
Infine, sussisterebbe, rispetto ai consumatori finali, un conflitto di interessi inerente a tale sistema, in quanto nei confronti di questi l’ENGIE si pone sia come proprietaria e gestore dell’impianto di autoconsumo sia come fornitore di energia elettrica. In quanto fornitore di energia elettrica, essa avrebbe interesse a praticare prezzi dell’energia elettrica il più possibile elevati, ma sarebbe contrario a tale interesse se gli oneri da essa applicati per la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di cui trattasi fossero indicati in modo trasparente. Orbene, nel caso di specie, gli accordi conclusi nell’ambito del contratto di fornitura di calore non farebbero apparire separatamente il canone d’uso. I locatari non sarebbero quindi in grado di calcolare l’importo totale degli oneri che devono pagare per l’energia elettrica che consumano. |
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38 |
In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli 30 e segg. della direttiva 2019/944 ostino a una disposizione quale l’articolo 3, punto 24a, in combinato disposto con il punto 16, dell’[EnWG], secondo cui il gestore di un impianto energetico per l’erogazione di energia elettrica non è soggetto ad alcun obbligo incombente a gestori di un sistema di distribuzione, se al posto dell’attuale rete di distribuzione realizza e gestisce l’impianto energetico al fine di alimentare, con l’energia elettrica prodotta in una centrale di cogenerazione termoelettrica, diversi condomini comprendenti fino a 200 unità abitative date in locazione con un quantitativo annuo fino a 1000 MWh di energia elettrica, laddove i costi di realizzazione e gestione dell’impianto energetico sono posti a carico degli utenti finali (locatari), quale componente di una tariffa base unitaria da corrispondersi mensilmente per il riscaldamento fornito, mentre l’energia elettrica prodotta viene venduta dal gestore ai locatari medesimi». |
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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39 |
L’ENGIE contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale affermando, in sostanza, che il giudice del rinvio non ha sufficientemente precisato né i fatti né il diritto applicabile, per cui la Corte non sarebbe in grado di fornire una risposta utile alla soluzione del procedimento principale. Inoltre, le precisazioni fattuali e di diritto mancanti nella decisione di rinvio, e che l’ENGIE indica in dettaglio, dimostrerebbero che la questione sollevata non ha alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale e che i dubbi del giudice del rinvio circa gli eventuali effetti che gli impianti oggetto del procedimento principale, o il moltiplicarsi di simili impianti, potrebbero avere sugli obiettivi della direttiva 2019/944, su un aumento dei canoni di rete versati dai consumatori finali collegati esclusivamente alla rete pubblica o sulla concorrenza non hanno ragion d’essere. |
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40 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenze del 10 dicembre 2002, der Weduwe, C‑153/00, EU:C:2002:735, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 aprile 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C‑178/22, EU:C:2024:371, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione o alla valutazione della validità del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione posta da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia manifestamente che l’interpretazione o la valutazione della validità del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 aprile 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C‑178/22, EU:C:2024:371, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Nel caso di specie, come risulta dagli elementi menzionati ai punti da 25 a 38 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione relativa all’interpretazione di disposizioni della direttiva 2019/944 nell’ambito di una controversia tra un’impresa di approvvigionamento energetico che gestisce due impianti energetici e un’autorità di regolazione di un Land in merito, in sostanza, alla questione se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale in forza della quale la gestione di impianti come quelli oggetto del procedimento principale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non è considerata rientrare nella nozione di «gestione di un sistema di distribuzione», ai sensi della direttiva di cui trattasi. Come si evince altresì dai punti in questione, il giudice del rinvio al riguardo ha illustrato chiaramente, da un lato, gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia, la cui realtà effettiva non è d’altronde messa in dubbio, e, dall’altro, i motivi che lo inducono a interrogarsi sull’interpretazione delle citate disposizioni alla luce della normativa nazionale applicabile. |
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43 |
Ciò premesso, non risulta in modo manifesto che la questione sollevata sia priva di pertinenza o che rientri in una delle fattispecie, elencate al punto 41 della presente sentenza, nelle quali la Corte può rifiutare di statuire sulla questione sottopostale. |
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44 |
Inoltre, nell’ambito della procedura istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte è legittimata a pronunciarsi unicamente sull’interpretazione di un testo normativo dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenze del 5 dicembre 2013, Nordecon e Ramboll Eesti, C‑561/12, EU:C:2013:793, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e del16 marzo 2023, Colt Technology Services e a., C‑339/21, EU:C:2023:214, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, a prescindere dalle considerazioni formulate dall’ENGIE sulle valutazioni di fatto del giudice del rinvio, l’esame della questione pregiudiziale deve essere effettuato sulla base di queste ultime (v., per analogia, sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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45 |
Peraltro, le critiche mosse dall’ENGIE circa i dubbi espressi dal giudice del rinvio sui possibili effetti che potrebbero avere impianti come quelli oggetto del procedimento principale, o il moltiplicarsi di simili impianti, riguardano il merito della risposta da fornire alla questione sollevata e sono, di conseguenza, inidonei a dimostrare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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46 |
Tenuto conto di quanto precede, si deve affermare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. |
Sulla questione pregiudiziale
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47 |
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punti 28 e 29, nonché gli articoli da 30 a 39 della direttiva 2019/944 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale non è soggetta agli obblighi incombenti a un gestore del sistema di distribuzione l’impresa che realizza e gestisce, in sostituzione del precedente sistema di distribuzione, un impianto energetico destinato a fornire energia elettrica prodotta da una centrale di cogenerazione con un transito annuo di energia inferiore o pari a 1000 MWh a più immobili residenziali comprendenti fino a 200 unità abitative, laddove i costi di realizzazione e gestione dell’impianto energetico sono posti a carico dei consumatori finali, locatari di tali abitazioni, e l’impresa in questione vende l’energia elettrica prodotta a detti consumatori. |
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48 |
Al riguardo, secondo la motivazione fornita dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il fatto che l’impresa considerata non sia soggetta a tali obblighi dipende dalla circostanza che un siffatto impianto energetico non configura un «sistema di approvvigionamento energetico» ai sensi dell’articolo 3, punto 16, dell’EnWG, che quindi, conformemente all’articolo 3, punto 18, di quest’ultima legge, l’ente che gestisce un simile impianto non è considerato un’«impresa di approvvigionamento energetico» e che, di conseguenza, esso non rientra nella nozione di «gestore dei sistemi di distribuzione di energia elettrica» definita dall’articolo 3, punto 3, di detta legge. Occorre inoltre rilevare che quest’ultima disposizione riprende, in sostanza, la definizione della nozione di «gestore del sistema di distribuzione» contenuta all’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944, in quanto i compiti e gli obblighi incombenti ai «gestori dei sistemi distribuzione» sono in particolare precisati agli articoli da 30 a 39 di tale direttiva, che ne costituiscono il capo IV, relativo alla gestione dei sistemi di distribuzione di energia elettrica. |
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49 |
Per rispondere alla questione sollevata occorre quindi, in primo luogo, stabilire se un impianto energetico come quello descritto al punto 47 della presente sentenza sia riconducibile alla nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi della direttiva 2019/944. |
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50 |
Sebbene la direttiva 2019/944 non contenga alcuna definizione in quanto tale della nozione in questione, la nozione di «distribuzione» è invece definita all’articolo 2, punto 28, della direttiva come «il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura». Quanto alla nozione di«fornitura», ai sensi dell’articolo 2, punto 12, di detta direttiva essa designa la vendita di energia elettrica ai «clienti», laddove il termine «cliente» si riferisce, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della medesima direttiva, ai clienti grossisti e finali di energia elettrica. |
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51 |
Dal momento che le suddette definizioni non contengono alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini delle stesse siano interpretati in tutta l’Unione in modo autonomo e uniforme (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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52 |
Ebbene, dalle definizioni ricordate al punto 50 della presente sentenza emerge chiaramente che un sistema di distribuzione è un sistema che serve ad inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione, per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
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53 |
Pertanto, solo il livello della tensione dell’energia elettrica inoltrata, nella misura in cui essa deve quantomeno corrispondere alla bassa tensione, e la categoria dei clienti cui è destinata l’energia elettrica inoltrata costituiscono criteri pertinenti per determinare se un sistema costituisca un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2019/944 (v., per analogia, sentenze del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti 30 e 37, nonché del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punti 46, 48 e 49). |
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54 |
Per contro, né la data in cui un tale sistema è stato realizzato né il fatto che l’energia elettrica trasportata sia stata generata da un impianto di autoconsumo nel senso specifico attribuito a questa nozione dalla normativa nazionale né, ancora, la circostanza che un simile sistema sia gestito da un ente privato e che vi sia allacciato un numero limitato di unità di produzione e consumo né le sue dimensioni o il suo livello di consumo di energia elettrica costituiscono criteri pertinenti al riguardo, dal momento che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere taluni sistemi di distribuzione dall’ambito di applicazione della direttiva citata sul fondamento di criteri del genere (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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55 |
Allo stesso modo, neppure il fatto che l’energia elettrica inoltrata sia prodotta da una centrale di cogenerazione o il fatto che gli impianti utilizzati per la sua distribuzione siano posti gratuitamente a disposizione di ciascuno costituiscono criteri pertinenti al riguardo, in quanto il legislatore dell’Unione non ha adottato, quali criteri per l’identificazione un sistema di distribuzione, il metodo di produzione dell’energia elettrica inoltrata o la tariffa d’uso dell’infrastruttura interessata. |
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56 |
Certamente, la direttiva 2019/944, mirando a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell’energia elettrica, conformemente al suo considerando 8, non procede ad un’armonizzazione esaustiva delle norme relative, in particolare, alla distribuzione di energia elettrica. Inoltre, l’articolo 2, punto 28, della direttiva in parola, sebbene enunci i criteri che consentono di identificare un sistema di distribuzione, lascia agli Stati membri una certa discrezionalità per delimitare il sistema in tal modo identificato (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punti 50 e 51). |
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57 |
Pertanto, in assenza di una disposizione a questo riguardo nella direttiva 2019/944, gli Stati membri, purché rispettino i criteri indicati al suo articolo 2, punto 28, restano segnatamente competenti a determinare, nel rispetto delle definizioni contenute in tale direttiva, se i punti di interconnessione con altri sistemi appartengano o meno al sistema di distribuzione (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punti 52 e 53). |
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58 |
Per contro, pena pregiudicare l’interpretazione autonoma e uniforme dell’articolo 2, punto 28, della direttiva 2019/944, gli Stati membri non possono, per definire la nozione di «sistema di distribuzione», ricorrere a criteri supplementari diversi da quelli relativi al livello di tensione e alla categoria dei clienti verso i quali l’energia elettrica è trasferita (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 55). |
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59 |
Infatti, anche se la direttiva 2019/944 non procede ad un’armonizzazione esaustiva dei settori da essa disciplinati, la nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi di tale direttiva, riveste un carattere fondamentale nell’impianto di quest’ultima, dal momento che, per sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell’energia elettrica, detta direttiva, come emerge in particolare dalle disposizioni contenute nel suo capo IV, assoggetta i gestori di simili sistemi a norme specifiche (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 56). |
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60 |
In tali circostanze, gli Stati membri sono tenuti, per assicurare un’applicazione uniforme della direttiva 2019/944 che consenta di realizzare l’attuazione del mercato competitivo cui essa mira, a definire la nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi di tale direttiva, riferendosi unicamente ai due soli criteri previsti al suo articolo 2, punto 28, relativi, rispettivamente, al livello di tensione e alla categoria di clienti verso i quali l’energia elettrica viene trasferita (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 57). |
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61 |
Ne consegue che gli Stati membri non possono ritenere che un certo tipo di sistema debba essere escluso dalla nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi della direttiva 2019/944, fondandosi su un criterio ulteriore rispetto a quelli previsti all’articolo 2, punto 28, della stessa (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 58). |
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62 |
Dato che tale nozione deve trovare, in tutta l’Unione, tanto un’applicazione quanto un’interpretazione uniforme, gli Stati membri non possono quindi legittimamente escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2019/944, anche sulla base del principio di proporzionalità, impianti per i quali la funzione di inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti risulta pacifica (v., per analogia, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17, EU:C:2018:961, punti da 34 a 37). |
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63 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se un’impresa che gestisce un sistema di distribuzione, ai sensi della direttiva 2019/944, possa essere esclusa dalla nozione di «gestore del sistema di distribuzione» ai sensi di tale direttiva, occorre rilevare che l’articolo 2, punto 29, di quest’ultima definisce detta nozione nel senso che comprende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica. |
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64 |
Poiché anche tale definizione non contiene un rinvio espresso al diritto degli Stati membri, essa deve del pari trovare, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione. |
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65 |
Ebbene, dalla definizione di cui all’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944, letta in combinazione con le considerazioni svolte ai punti da 52 a 62 della presente sentenza, emerge chiaramente che un’impresa che gestisce un impianto energetico che serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per fornirla a clienti grossisti o a clienti finali rientra nella nozione di «gestore del sistema di distribuzione» ai sensi del citato articolo 2, punto 29. |
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66 |
A questo riguardo, è vero che l’articolo 30 della direttiva 2019/944 prevede che gli Stati membri designino, o impongano alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico. |
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67 |
Tuttavia, dallo stesso articolo non può dedursi che gli Stati membri possano escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva un ente che corrisponda alla nozione di «gestore del sistema di distribuzione», ai sensi dell’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944. Infatti, sebbene in base a quanto rilevato al punto 62 della presente sentenza gli Stati membri non possano legittimamente escludere dall’ambito di applicazione di detta direttiva impianti per i quali la funzione di inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti finali risulta pacifica, essi altresì non possono legittimamente escludere dalla nozione di «gestore del sistema di distribuzione», ai sensi di tale articolo 2, punto 29, l’ente responsabile, in particolare, della gestione e della manutenzione di un simile impianto, salvo consentire un’elusione dell’ambito di applicazione della direttiva 2019/944 e pregiudicare sia l’effetto utile delle nozioni di «distribuzione» e di «sistema di distribuzione», ai sensi di tale direttiva, sia l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. |
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68 |
Pertanto, gli Stati membri non possono escludere dalla nozione di «gestore del sistema di distribuzione», ai sensi dell’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944, un’impresa che gestisca un impianto energetico destinato a rifornire di energia elettrica immobili residenziali qualora tale impianto serva a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione ai fini della sua fornitura ai clienti finali residenti di tali immobili. |
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69 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se gli Stati membri possano non assoggettare i gestori dei sistema di distribuzione, ai sensi dell’articolo 2, punto 29, della direttiva 2019/944, agli obblighi che incombono a tali gestori in applicazione di quest’ultima, occorre rilevare che in forza della direttiva in parola gli Stati membri possono, in primo luogo, conformemente all’articolo 16 della stessa, stabilire un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini e prevedere che queste ultime, anche quando possiedono, istituiscono, o gestiscono autonomamente reti di distribuzione, beneficino delle esenzioni previste all’articolo 38, paragrafo 2, di detta direttiva a favore dei sistemi di distribuzione chiusi. |
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70 |
La nozione di «comunità energetica dei cittadini», ai fini della direttiva 2019/944, si limita tuttavia a ricomprendere, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di quest’ultima, un soggetto giuridico che, in particolare, è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali o piccole imprese, mentre la nozione di «piccola impresa» è definita all’articolo 2, punto 7, di tale direttiva come un’impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a EUR 10 milioni. |
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71 |
In secondo luogo, l’articolo 38 della direttiva 2019/944 dispone che gli Stati membri possano prevedere, nel rispetto delle condizioni stabilite da tale articolo, che le autorità nazionali competenti classifichino come «sistema di distribuzione chiuso» un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo, non rifornisce clienti civili, e che in tal caso dette autorità esentino il gestore di un siffatto sistema di distribuzione chiuso da taluni obblighi che devono essere imposti ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza della stessa direttiva, elencando al paragrafo 2, lettere da a) a e), dello stesso articolo gli obblighi di cui è possibile l’esenzione. Tuttavia, da detto paragrafo 4 risulta che solo l’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. |
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72 |
In terzo luogo, l’articolo 66 della direttiva 2019/944 prevede, al paragrafo 1, primo comma, che gli Stati membri che possono dimostrare l’esistenza di seri problemi nella gestione dei loro piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati possano chiedere alla Commissione di derogare alle disposizioni, in particolare, del capo IV della stessa. Tuttavia, da un lato, il medesimo articolo 66, al paragrafo 2, precisa in sostanza che la Commissione si pronuncia su una siffatta domanda mediante decisione che è oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 2, punto 43, di tale direttiva, la nozione di «piccolo sistema connesso» comprende ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove più del 5% del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi, mentre, ai sensi dell’articolo 2, punto 42, di detta direttiva, la nozione di «piccolo sistema isolato» include ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi. |
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73 |
In quarto luogo, l’articolo 66 della direttiva 2019/944 stabilisce, ai paragrafi da 3 a 5, talune deroghe a favore di Cipro, del Lussemburgo, di Malta e della regione francese Corsica. |
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74 |
In quinto luogo, talune disposizioni contenute nel capo IV della direttiva 2019/944, intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», prevedono in sostanza, in modo puntuale, che gli Stati membri possano decidere di non applicare alcuni obblighi previsti dalle disposizioni citate a talune imprese o in determinate circostanze. Ciò vale, in particolare, per l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 33, paragrafo 3, l’articolo 35, paragrafo 4, e l’articolo 36, paragrafo 2, di tale direttiva. |
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75 |
Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta che un impianto come quelli oggetto del procedimento principale o che il gestore di un impianto come quelli oggetto del procedimento principale soddisfino le condizioni che consentono di beneficiare di una delle deroghe o esenzioni ricordate ai punti da 69 a 74 della presente sentenza. In particolare non risulta, anzitutto, che un simile impianto possa rientrare nella nozione di «comunità energetica dei cittadini», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2019/944, dato che, segnatamente, il gestore che lo controlla non sembra essere una «piccola impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale direttiva. Inoltre, poiché un impianto come quelli oggetto del procedimento principale rifornisce di energia elettrica i clienti civili non in modo accessorio all’approvvigionamento di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, bensì in modo principale se non addirittura esclusivo, il gestore di un impianto del genere non può neppure, in ogni caso, beneficiare delle esenzioni che l’articolo 38 di detta direttiva consente agli Stati membri di concedere ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi. Infine, oltre al fatto che gli impianti oggetto del procedimento principale non sono situati in uno degli Stati membri o nella regione menzionati al punto 73 della presente sentenza, non risulta che un impianto come quelli oggetto del procedimento principale, qualora dovesse essere qualificato come sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2019/944 in applicazione dei criteri ricordati al punto 62 della presente sentenza, possa rientrare nella nozione di «piccolo sistema connesso» o di «piccolo sistema isolato» ai sensi di tale direttiva. Oltretutto, dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerge che alla Repubblica federale di Germania sia stata concessa, per impianti come quelli oggetto del procedimento principale, una deroga in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, di detta direttiva, come altresì non risulta che tale Stato membro abbia chiesto alla Commissione di beneficiare di una siffatta deroga per detti impianti. |
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76 |
In quarto e ultimo luogo, consentire agli Stati membri di escludere dalla categoria dei sistemi di distribuzione, ai sensi della direttiva 2019/944, impianti che servono a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per la vendita ai clienti e, di conseguenza, di non assoggettare enti che tuttavia gestiscono simili impianti agli obblighi che devono incombere, in forza di tale direttiva, ai «gestori dei sistemi di distribuzione» ai sensi di quest’ultima, in circostanze diverse da quelle per le quali una deroga o un’esenzione è espressamente prevista da detta direttiva, pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da questa, in considerazione del ruolo fondamentale di tali sistemi di distribuzione e dei loro gestori nell’impianto sistematico della medesima direttiva nonché inoltre, in via generale, nella regolamentazione del mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione. In questo contesto è altresì importante rilevare che detta nozione di «gestore dei sistemi di distribuzione» è utilizzata anche ai fini della direttiva 2012/27, conformemente all’articolo 2, punto 21, di questa, nonché ai fini del regolamento 2019/943, conformemente all’articolo 2, punto 48, del medesimo. |
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77 |
Occorre al riguardo sottolineare, in particolare, il ruolo essenziale assegnato dalla direttiva 2019/944 ai gestori di rete nel completamento dell’integrazione dei mercati nazionali, il quale presuppone segnatamente, come emerge in sostanza dai considerando 7 e 18 di tale direttiva, un grado elevato di cooperazione tra gestori dei sistemi, a livello dell’Unione e a livello regionale. Orbene, una normativa nazionale come quella descritta al punto 47 della presente sentenza può escludere dall’ambito di applicazione degli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione un numero non trascurabile di enti che sono, tuttavia, gestori di impianti per i quali la funzione di inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti risulta pacifica, contribuendo in tal modo al mantenimento di mercati frammentati in opposizione ai mercati effettivamente integrati che la direttiva 2019/944 mira a creare, conformemente al suo articolo 1. |
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Consentire una simile esclusione rischierebbe, inoltre, di compromettere l’obiettivo di creare nell’Unione mercati dell’energia elettrica non solo effettivamente integrati, ma anche competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti, in grado in particolare di garantire prezzi e costi energetici accessibili, in conformità dello stesso articolo 1, poiché gli obblighi cui sono soggetti i gestori dei sistemi di distribuzione sono destinati, tra l’altro, come emerge sostanzialmente dai considerando 65 e 68 di tale direttiva, ad assicurare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio a favore dei consumatori. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punti 28 e 29, nonché gli articoli da 30 a 39 della direttiva 2019/944 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale non è soggetta agli obblighi incombenti a un gestore del sistema di distribuzione l’impresa che realizza e gestisce, in sostituzione del precedente sistema di distribuzione, un impianto energetico destinato a fornire energia elettrica prodotta da una centrale di cogenerazione con un transito annuo di energia inferiore o pari a 1000 MWh a più immobili residenziali comprendenti fino a 200 unità abitative, laddove i costi di realizzazione e di gestione dell’impianto energetico sono posti a carico dei consumatori finali, locatari di tali abitazioni, e l’impresa di cui trattasi vende l’energia elettrica prodotta a detti consumatori, se tale impianto serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione ai fini della sua vendita ai clienti e se non è applicabile alcuna delle esenzioni o delle deroghe agli obblighi summenzionati, espressamente previste dalla citata direttiva. |
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Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che la direttiva 2019/944 sia applicabile ratione temporis al procedimento principale, fermo restando che, se tale giudice dovesse da ultimo ritenere che la direttiva 2009/72 sia applicabile al procedimento di cui trattasi, la risposta alla questione sollevata sarebbe trasponibile mutatis mutandis. Infatti, da un lato, le definizioni delle nozioni di «distribuzione» e di «gestore dei sistemi di distribuzione» di cui all’articolo 2, punti 28 e 29, della direttiva 2019/944 sono identiche a quelle delle stesse nozioni già contenute nella direttiva 2009/72. Dall’altro, è vero che gli obiettivi della direttiva 2019/944 sono più precisi e dettagliati di quelli della direttiva 2009/72 e che la direttiva 2019/944 impone nuovi compiti e obblighi ai gestori dei sistemi di distribuzione. Tuttavia, rimane il fatto che la nozione di «sistema di distribuzione» aveva già un carattere fondamentale nell’impianto della direttiva 2009/72 (v., in tale senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 56) e che tale direttiva già mirava a stabilire norme comuni, segnatamente, per la distribuzione dell’energia elettrica al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione e già mirava, in particolare, a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, al fine di completare il mercato interno dell’energia elettrica (v., in tale senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punti 38 e 39), prevedendo in proposito, segnatamente, un insieme di compiti e di obblighi a carico dei gestori di detti sistemi, senza autorizzare deroghe al di fuori dei casi espressamente previsti da detta direttiva. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 2, punti 28 e 29, nonché gli articoli da 30 a 39 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale non è soggetta agli obblighi incombenti a un gestore del sistema di distribuzione l’impresa che realizza e gestisce, in sostituzione del precedente sistema di distribuzione, un impianto energetico destinato a fornire energia elettrica prodotta da una centrale di cogenerazione con un transito annuo di energia inferiore o pari a 1000 MWh a più immobili residenziali comprendenti fino a 200 unità abitative, laddove i costi di realizzazione e di gestione dell’impianto energetico sono posti a carico dei consumatori finali, locatari di tali abitazioni, e l’impresa di cui trattasi vende l’energia elettrica prodotta a detti consumatori, se tale impianto serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione ai fini della sua vendita ai clienti e se non è applicabile alcuna delle esenzioni o delle deroghe agli obblighi summenzionati, espressamente previste dalla citata direttiva. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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