ECLI:EU:C:2024:934•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2024.#Agencia Estatal de la Administración Tributaria e S.E.I contro A e Agencia Estatal de la Administración Tributaria.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante e dallo Juzgado de lo Mercantil n. 10 de Barcelona.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 1, paragrafo 4 – Oggetto e ambito di applicazione – Estensione delle procedure a persone fisiche insolventi che non sono imprenditori – Articolo 20 – Possibilità di esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4 – Deroghe – Esclusione di categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Persona fisica divenuta insolvente – Buona fede del debitore – Condizioni di accesso all’esdebitazione – Esclusione dei crediti pubblici.#Cause riunite C-289/23 e C-305/23.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2024.#Agencia Estatal de la Administración Tributaria e S.E.I contro A e Agencia Estatal de la Administración Tributaria.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante e dallo Juzgado de lo Mercantil n. 10 de Barcelona.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 1, paragrafo 4 – Oggetto e ambito di applicazione – Estensione delle procedure a persone fisiche insolventi che non sono imprenditori – Articolo 20 – Possibilità di esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4 – Deroghe – Esclusione di categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Persona fisica divenuta insolvente – Buona fede del debitore – Condizioni di accesso all’esdebitazione – Esclusione dei crediti pubblici.#Cause riunite C-289/23 e C-305/23.
ECLI:EU:C:2024:934Eu Chamb 02 C7 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 1, paragrafo 4 – Oggetto e ambito di applicazione – Estensione delle procedure a persone fisiche insolventi che non sono imprenditori – Articolo 20 – Possibilità di esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4 – Deroghe – Esclusione di categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Persona fisica divenuta insolvente – Buona fede del debitore – Condizioni di accesso all’esdebitazione – Esclusione dei crediti pubblici»
Nelle cause riunite C‑289/23, [Corván] i e C‑305/23 [Bacigán] ( i ),
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil no1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna) (C‑289/23) e dallo Juzgado de lo Mercantil no10 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 10 di Barcellona, Spagna) (C‑305/23), con decisioni del 25 aprile 2023 e del 2 maggio 2023, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 25 aprile 2023 e il 15 maggio 2023, nei procedimenti
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
contro
A (C‑289/23),
e
S.E.I.
contro
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (C‑305/23),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e. J. Passer, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da J.L. Buendía Sierra, L. Malferrari e G. von Rintelen, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18). |
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2 |
Le domande in parola sono state presentate nell’ambito di due controversie fra, da un lato, A (C‑289/22) e S.E.I. (C‑305/23) e, dall’altro, l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«AEAT»), relativamente a domande di esdebitazione presentate da A e S.E.I. nel corso delle rispettive procedure d’insolvenza. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
Ai sensi dei considerando 21 e da 78 a 81 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza:
(...)
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4 |
L’articolo 1 della direttiva in parola così prevede: «1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di: (...)
(...) 2. La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: (...)
(...) 4. Gli Stati membri possono estendere l’applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori. (...)». |
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5 |
Il titolo III di suddetta direttiva, intitolato «Esdebitazioni e interdizioni», comprende gli articoli da 20 a 24 della medesima. |
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6 |
L’articolo 20 della direttiva in parola, intitolato «Accesso all’esdebitazione», enuncia quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente. 2. Gli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori. 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri». |
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7 |
L’articolo 23 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, intitolato «Deroghe», così recita: «1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova. 2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:
(...) 4. Gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:
(...)». |
Diritto spagnolo
Il TRLC
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8 |
La legge applicabile ratione temporis ai procedimenti principali è il Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (regio decreto legislativo 1/2020, recante approvazione del testo rifuso della legge fallimentare), del 5 maggio 2020 (BOE n. 127, del 7 maggio 2020, pag. 31518), come modificato dalla Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [legge 16/2022, sulla modifica del testo rifuso della legge fallimentare, approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2019/1023], del 5 settembre 2022 (BOE n. 214, del 6 settembre 2022, pag. 123682) (in prosieguo: il «TRLC»). |
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9 |
Ai sensi del preambolo della legge 16/2022: «(...) (...) Quando il debitore insolvente è una persona fisica, la procedura di insolvenza mira a individuare i debitori in buona fede e a offrire loro un’esdebitazione parziale, consentendo loro di beneficiare di una seconda possibilità e impedendo loro di ricadere nell’economia sommersa o nella marginalità. (...) La [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] obbliga tutti gli Stati membri a istituire un meccanismo di seconda opportunità per evitare che i debitori siano tentati di trasferirsi in altri paesi che già prevedano tali meccanismi, con il costo che ciò comporterebbe tanto per il debitore quanto per i suoi creditori. Allo stesso tempo, l’omogeneizzazione su questo punto è considerata essenziale per il funzionamento del mercato unico europeo. Uno dei mutamenti più radicali della nuova normativa è che, invece di subordinare l’esdebitazione al soddisfacimento di un certo tipo di debiti (come previsto dall’articolo 487, paragrafo 2, del testo rifuso della legge fallimentare), viene adottato un sistema di esdebitazione per merito in cui qualsiasi debitore, sia esso imprenditore o meno, purché soddisfi il requisito della buona fede su cui si basa tale istituto, può accedere all’esdebitazione di tutti i suoi debiti, ad eccezione di quelli che, in via eccezionale e a causa della loro natura speciale, sono considerati non legalmente ammissibili all’esdebitazione. È confermata l’opzione, già accettata dal legislatore spagnolo nel 2015, di concedere l’esdebitazione a qualsiasi debitore persona fisica in buona fede, sia esso imprenditore o meno. (...) La buona fede del debitore rimane il fondamento dell’esdebitazione. Conformemente alle raccomandazioni degli organismi internazionali, è stabilita una delimitazione normativa della buona fede, con riferimento a determinati comportamenti obiettivi enumerati in modo tassativo (elenco chiuso), senza ricorrere a modelli di comportamento vaghi o insufficientemente specifici, o la cui prova imponga al debitore un onere impossibile (...) (...) L’esdebitazione è estesa all’insieme dei crediti nel contesto della procedura di insolvenza e dei crediti nei confronti della massa fallimentare. Le eccezioni si basano, in taluni casi, sulla particolare importanza del loro soddisfacimento per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto (come nel caso dei debiti alimentari, dei debiti derivanti da crediti di diritto pubblico, dei debiti derivanti da reati o anche dei debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale). Pertanto, l’esdebitazione relativa ai crediti di diritto pubblico è soggetta a determinati limiti e può aver luogo solo al momento della prima esdebitazione dalle passività, e non di quelle successive. In altri casi, l’eccezione trova giustificazione nelle sinergie o le esternalità negative che potrebbero risultare dall’esdebitazione di alcuni tipi di debito: l’esdebitazione di debiti derivanti dall’obbligo di pagare i costi dello svolgimento della procedura dell’esdebitazione stessa potrebbe dissuadere taluni terzi dal collaborare con il debitore a tale scopo (ad esempio gli avvocati), il che impedirebbe al fallito di accedere al suo fascicolo. Analogamente, l’esdebitazione relativamente a crediti muniti di garanzie reali pregiudicherebbe, senza alcun fondamento, uno degli elementi essenziali dell’accesso al credito e, pertanto, il buon funzionamento delle economie moderne, vale a dire l’immunità del creditore che gode di una solida garanzia reale rispetto alle vicissitudini dell’insolvenza o all’inadempimento del debitore. Infine, in via eccezionale, il giudice è autorizzato a pronunciare la mancata esdebitazione integrale o parziale di taluni debiti qualora ciò sia necessario per evitare l’insolvenza del creditore. (...)». |
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10 |
L’articolo 486 del TRLC prevede quanto segue: «Il debitore persona fisica, che sia imprenditore o meno, può chiedere l’esdebitazione dei debiti non assolti secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla presente legge, purché sia un debitore in buona fede:
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11 |
L’articolo 487 del TRLC è così formulato: «1. Il debitore che si trovi in una delle seguenti situazioni non potrà ottenere l’esdebitazione dei debiti non assolti:
(...) 2. Nei casi di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo precedente, se la qualificazione non è ancora definitiva, il giudice sospende la decisione di esdebitazione fino a quando la qualificazione non sia definitiva. (...)». |
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12 |
L’articolo 489 del TRLC prevede quanto segue: «1. L’esdebitazione si estende a tutti i debiti non soddisfatti, con le seguenti eccezioni: (...) 2 I debiti di responsabilità civile derivanti da un reato. (...) 5° I debiti derivanti da crediti di diritto pubblico. Tuttavia, i debiti il cui recupero rientra nella competenza dell’[AEAT] possono essere oggetto di esdebitazione fino a concorrenza dell’importo massimo di EUR 10000 per debitore; per i primi EUR 5000 di debito, l’esdebitazione sarà integrale e, a partire da tale importo, l’esdebitazione arriverà al 50% del debito fino al massimo indicato. Parimenti, i debiti sociali possono essere oggetto di esdebitazione per il medesimo importo e alle medesime condizioni. L’importo oggetto di esdebitazione, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui sopra, è applicato nell’ordine inverso a quello di prelazione stabilito dalla presente legge e, all’interno di ciascuna categoria, in funzione di quanto sia risalente. 6 I debiti per sanzioni pecuniarie alle quali il debitore è stato condannato nell’ambito di un procedimento penale e per sanzioni amministrative molto gravi. 7 I debiti relativi alle spese legali e alle spese connesse al trattamento della domanda di esdebitazione. (...) 3. Un credito di diritto pubblico può essere oggetto di esdebitazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 1, punto 5, seconda frase, ma solo al momento della prima esdebitazione, nessun importo potrà beneficiare di un’esdebitazione al momento di esdebitazioni ulteriori che lo stesso debitore potrebbe ottenere». |
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13 |
L’articolo 493 del TRLC prevede quanto segue: «1. Ogni creditore interessato dall’esdebitazione ha il diritto di chiedere al giudice fallimentare la revoca dell’esdebitazione nei seguenti casi: (...)
2. La revoca non può essere richiesta dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dall’esdebitazione con liquidazione della massa attiva o dell’esdebitazione provvisoria in caso di piano di rimborso». |
Codice tributario
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14 |
L’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della Ley 58/2003 General Tributaria (legge 58/2003, recante il codice tributario), del 17 dicembre 2003 (BOE n. 302, del 18 dicembre 2003, pag. 44987), nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: il «codice tributario»), così dispone: «Le seguenti persone o entità sono responsabili in solido del debito tributario: (...)
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15 |
L’articolo 191 del codice tributario prevede quanto segue: «1. Costituisce illecito tributario il mancato pagamento, entro il termine stabilito dalla normativa relativa a ciascuna imposta, della totalità o di una parte del debito tributario che dovrebbe risultare dalla corretta inversione contabile dell’imposta, a meno che esso non sia regolarizzato conformemente all’articolo 27 o che l’articolo 161, paragrafo 1, lettera b), non sia applicabile, entrambi della presente legge. (...) L’illecito tributario di cui al presente articolo è minore, grave o molto grave conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. La base della sanzione è l’importo che non figura nell’inversione contabile, come conseguenza della commissione dell’illecito. (...) 4. L’illecito è molto grave quando sono stati utilizzati mezzi fraudolenti. L’illecito è altresì molto grave, anche se nessun mezzo fraudolento è stato utilizzato, in mancanza di versamento di somme trattenute o che avrebbero dovuto essere trattenute, oppure [in mancanza di versamento] di acconti, purché le ritenute effettuate e non versate, nonché gli acconti imputati e non versati, rappresentino una percentuale superiore al 50% dell’importo della base della sanzione (...)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑289/23, Corván
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16 |
Il 7 luglio 2022, A ha chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti e ha dichiarato debiti per un importo pari a EUR 537787,69. Atteso che il 26 luglio 2022 il giudice del rinvio ha dichiarato l’insolvenza di tale debitore e ha chiuso il procedimento di cui si tratta per insufficienza della massa degli attivi, detto debitore ha presentato domanda di esdebitazione integrale il 28 settembre 2022. Il 19 ottobre 2022 tale giudice ha dichiarato ricevibile l’opposizione proposta dall’AEAT nei confronti dell’esdebitazione in parola, a causa dell’esistenza di diversi crediti di diritto pubblico. |
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17 |
Dinanzi al giudice del rinvio, l’AEAT afferma, da un lato, che tale opposizione è motivata dall’esistenza, da meno di dieci anni, di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, fondata sull’articolo 43 del codice tributario, per un importo di EUR 114408,09 di debiti tributari e di penalità dovuti dalla società di cui A era amministratore, e che, di conseguenza, il debitore in parola non è in buona fede. Detto giudice aggiunge, d’altra parte, che alcuni dei crediti di cui si tratta sono pubblici e sono quindi esclusi dall’esdebitazione. |
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18 |
Il giudice del rinvio osserva, in particolare, da un lato, che con la sentenza n. 381/2019 del 2 luglio 2019 (ES:TS:2019:2253), il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato che, in sede di trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza nell’ordinamento giuridico spagnolo, il legislatore spagnolo ha optato per un modello normativo della «buona fede», cosicché la malafede deriva dalla constatazione di una serie di circostanze previste dalla legge. I giudici non avrebbero quindi il potere di valutare le circostanze che impediscono di avere accesso all’esdebitazione e la loro funzione si limiterebbe a determinare se ricorrano le circostanze previste dalla legge. Pertanto, la nozione di «buona fede» si ricollegherebbe non alla nozione generale prevista dal codice civile, bensì al rispetto di talune condizioni. Orbene, nella normativa in vigore immediatamente prima di tale trasposizione, un debitore era considerato in buona fede qualora ricorressero due condizioni, vale a dire, da un lato, che non vi fosse stata insolvenza fraudolenta e, dall’altro, che non fosse stato condannato per determinati reati con sentenza definitiva. Di conseguenza, il paradosso di detta trasposizione consisterebbe nel fatto che essa ha introdotto un regime di accesso all’esdebitazione più restrittivo del regime anteriore alla stessa trasposizione, il che solleverebbe seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il diritto dell’Unione. |
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19 |
Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, la trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza possa essere servita ad istituire un sistema di incentivi al pagamento dei crediti che sarebbero stati difficilmente recuperati dalla amministrazione pubblica in caso di insolvenza e che tale sistema non è fondato sulla nozione di «buona fede» del debitore. Il giudice in parola si chiede se una siffatta trasposizione sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva e nutre altresì un certo numero di dubbi quanto all’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 4, di detta direttiva. |
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20 |
In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑305/23, Bacigán
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21 |
S.E.I., una persona fisica divenuta insolvente, ha chiesto l’esdebitazione nell’ambito di un procedimento d’insolvenza. S.E.I., che in precedenza aveva svolto un’attività economica autonoma, non era più imprenditore al momento dell’avvio del procedimento d’insolvenza. |
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22 |
Nell’ambito di detto procedimento d’insolvenza e dopo la liquidazione totale del suo patrimonio, compresa la sua abitazione, S.E.I. ha presentato, il 18 ottobre 2022, una domanda di esdebitazione integrale dei debiti ancora dovuti a tale data. L’AEAT si è opposta alla domanda in parola per i motivi che S.E.I. non poteva essere considerato un debitore «in buona fede», dal momento che, nei dieci anni precedenti detta domanda, era stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva che gli infliggeva una sanzione pecuniaria di EUR 504,99 per «illeciti tributari gravi», ai sensi dell’articolo 191 del codice tributario, e che tale sanzione non era stata pagata al momento della medesima domanda di esdebitazione integrale. |
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23 |
Investito della controversia, il giudice del rinvio, in primo luogo, rileva che il legislatore spagnolo si è avvalso della facoltà offerta dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza e ha esteso, nel TRLC, l’applicazione delle procedure che consentono l’esdebitazione dei debiti previsti da tale direttiva alle persone fisiche insolventi che non siano imprenditori. In secondo luogo, esso si chiede anzitutto se, in un caso del genere, detta direttiva debba essere interpretata nel senso che impone al legislatore nazionale di adottare un regime applicabile alle persone fisiche che rispetti le disposizioni degli articoli da 20 a 24 della direttiva stessa. Tale giudice si chiede, poi, se l’articolo 23 di quest’ultima, e più in particolare il suo paragrafo 1, possa essere interpretato nel senso che la nozione di condotta «disonest[a] o in malafede» comprenda anche condotte negligenti o imprudenti di un debitore. Il giudice in parola, infine, nutre dubbi quanto alla corretta interpretazione del menzionato articolo 23, paragrafo 2, segnatamente quanto al carattere tassativo o meno delle circostanze elencate al medesimo articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f). |
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24 |
In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 10 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
In caso di risposta negativa alla seconda questione,
Qualora la risposta alla terza questione fosse nel senso che gli Stati [membri] possono introdurre altre circostanze ben definite e giustificate diverse dalle ipotesi di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 23, paragrafo 2 della direttiva [sulla ristrutturazione e sull’insolvenza],
Qualora le risposte alla [terza e quarta] questione fossero nel senso che gli Stati [membri] non possono introdurre circostanze diverse da quelle elencate alle lettere da a) a f) dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [sulla ristrutturazione e sull’insolvenza], o che se introducono altre condotte, diverse, ben definite, devono essere giustificati da comportamenti disonesti o in malafede del debitore,
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, lettera a), nella causa C‑289/23 e sulla terza questione nella causa C‑305/23
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25 |
Con la prima questione, lettera a), nella causa C‑289/23 e con la terza questione nella causa C‑305/23, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che l’elenco di circostanze ivi contenuto ha carattere tassativo o meno e, in caso di risposta in senso negativo, se gli Stati membri, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva nel loro diritto nazionale, abbiano la facoltà di adottare disposizioni che limitano l’accesso al diritto all’esdebitazione in misura maggiore rispetto alla normativa nazionale precedente, negando o limitando l’accesso all’esdebitazione, revocando il beneficio dell’esdebitazione o prevedendo termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in circostanze diverse da quelle elencate al suddetto articolo 23, paragrafo 2. |
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26 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’aspetto se l’elenco di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva abbia o meno carattere tassativo, occorre constatare che tale elenco è introdotto dai termini «ad esempio» e che termini aventi lo stesso significato sono utilizzati nelle altre versioni linguistiche della disposizione di cui si tratta. Risulta quindi dal tenore letterale di detta disposizione che le diverse circostanze ivi elencate non lo sono in modo tassativo, bensì a titolo illustrativo. |
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27 |
Tale interpretazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza è corroborata dal considerando 80 della direttiva in parola, il quale enuncia che il legislatore dell’Unione ha considerato che agli Stati membri «non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati». |
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28 |
Ne consegue che il summenzionato articolo 23, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che l’elenco di circostanze ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che consente loro di adottare disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in circostanze diverse da quelle elencate alla disposizione di cui si tratta, purché, come risulta dal tenore letterale di detta disposizione, tali circostanze siano ben definite e che siffatte deroghe siano debitamente giustificate. |
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29 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’aspetto se gli Stati membri possano, in occasione della trasposizione della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione nel loro diritto nazionale, introdurre una deroga all’esdebitazione che non era prevista dalla normativa nazionale anteriore a tale trasposizione, in modo da limitare maggiormente all’accesso al diritto all’esdebitazione, occorre constatare che né la direttiva in parola né i lavori preparatori della stessa contengono elementi che consentano di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono al riguardo impedendo a questi ultimi di introdurre nel loro diritto nazionale deroghe siffatte. |
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30 |
Al contrario, prevedendo, all’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva, che gli Stati membri possano, a determinate condizioni, «mantenere o introdurre» disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi, il legislatore dell’Unione ha espressamente concesso agli Stati membri la facoltà di adottare, qualora tali condizioni siano soddisfatte, disposizioni siffatte che non esistevano in precedenza. |
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31 |
Per quanto riguarda dette condizioni, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione subordina espressamente l’esercizio della facoltà così accordata agli Stati membri a tale articolo 23, paragrafo 2, alle condizioni che le deroghe da essi introdotte riguardino «determinate circostanze ben definite» e siano «debitamente giustificate». Ne consegue che, quando il legislatore nazionale adotta disposizioni che prevedono simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dalla procedura che ha condotto a queste ultime e che tali motivi devono perseguire un interesse pubblico legittimo [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 42]. |
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32 |
Al riguardo, tanto il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», quanto il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto sufficiente che le modalità previste a tal fine nelle diverse normative nazionali siano rispettate. |
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33 |
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere prima questione, lettera a), nella causa C‑289/23 e alla terza questione nella causa C‑305/23 dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco di circostanze ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva nel loro diritto nazionale, hanno la facoltà di introdurre disposizioni che limitano l’accesso al diritto all’esdebitazione in misura maggiore rispetto alla normativa nazionale precedente, negando o limitando l’accesso all’esdebitazione, revocando il beneficio dell’esdebitazione o prevedendo termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in circostanze diverse da quelle elencate al suddetto articolo 23, paragrafo 2, purché tali circostanze siano ben definite e siffatte deroghe siano debitamente giustificate. |
Sulla prima questione, lettere b), c) e d), nella causa C‑289/23 nonché sulla seconda e sulla quarta questione nella causa C‑305/23
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34 |
Con la prima questione, lettere b), c) e d), nella causa C‑289/23 nonché con la seconda e la quarta questione nella causa C‑305/23, che occorre trattare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva, modifica l’ordine di classificazione dei crediti dell’insolvenza applicabile prima dell’adozione di tale normativa in quanto impone il pagamento di crediti pubblici non privilegiati a seguito di un procedimento d’insolvenza per poter beneficiare dell’esdebitazione, esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente o imprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, ed esclude tale accesso quando, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria o per un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, oppure quando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che detto debitore, alla data di presentazione di detta domanda, non abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali. |
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35 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’aspetto se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, nell’ambito della trasposizione della direttiva in parola, modifica l’ordine di classificazione dei crediti dell’insolvenza applicabile prima dell’adozione di tale normativa in quanto impone il pagamento di crediti pubblici non privilegiati per poter beneficiare dell’esdebitazione, occorre osservare, da un lato, che una procedura di insolvenza e una procedura di esdebitazione costituiscono due procedure distinte che perseguono obiettivi propri. Il fatto di subordinare la concessione dell’esdebitazione al pagamento di crediti pubblici non incide sulla qualificazione di tali crediti come «privilegiati», «non garantiti» o «subordinati» a seguito di una dichiarazione di insolvenza. Di conseguenza, non risulta che l’obbligo di pagamento di crediti pubblici non privilegiati al fine di poter beneficiare di esdebitazione comporti una modifica dell’ordine di classificazione dei crediti a seguito di un procedimento di insolvenza. |
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36 |
D’altro lato, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, l’elenco contenuto in tale disposizione non ha carattere tassativo e gli Stati membri, nell’ambito della trasposizione di detta direttiva nel loro diritto nazionale, hanno la facoltà di adottare disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in circostanze ben definite diverse da quelle elencate nella disposizione in parola, quand’anche tali disposizioni limitino l’accesso al diritto all’esdebitazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale precedente. Nell’esercizio di tale facoltà, uno Stato membro può imporre il pagamento di crediti pubblici non privilegiati a seguito di un procedimento di insolvenza per poter beneficiare di esdebitazione. |
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37 |
Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio di detta facoltà alle condizioni che le deroghe previste da tale disposizione si riferiscano a «determinate circostanze ben definite» e siano «debitamente giustificate». Ne consegue che, quando il legislatore nazionale adotta disposizioni che prevedono simili deroghe, le motivazioni di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e che tali motivazioni devono perseguire un interesse pubblico legittimo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
L’imposizione, nel caso di specie, dell’obbligo di pagamento di crediti pubblici non privilegiati al fine di poter beneficiare dell’esdebitazione riguarda circostanze ben definite. Inoltre, il fatto che detto obbligo consenta di ottenere il pagamento di crediti che, in caso di dichiarazione di insolvenza, sarebbero stati difficilmente recuperati dall’amministrazione pubblica, non osta a che siffatta deroga all’esdebitazione possa essere debitamente giustificata. Infatti, esigendo il pagamento di tali crediti pubblici non privilegiati, il legislatore può perseguire un interesse pubblico legittimo, circostanza che il giudice del rinvio deve tuttavia verificare. |
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39 |
Ne consegue che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva, impone il pagamento di crediti pubblici non privilegiati a seguito di un procedimento di insolvenza per poter beneficiare di un’esdebitazione, purché l’imposizione in parola sia debitamente giustificata. |
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40 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’aspetto se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione osti a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente o imprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, si deve constatare che, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva riguarda espressamente gli imprenditori insolventi che abbiano agito «in modo disonesto o in malafede», una siffatta menzione manca al paragrafo 2 dell’articolo in parola. |
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41 |
Infatti, detto articolo 23, paragrafo 2, si limita a prevedere che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi «in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate», senza tuttavia esigere l’esistenza di un comportamento «disonesto» o «in malafede» da parte degli imprenditori interessati. |
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42 |
Inoltre, le circostanze, elencate a titolo illustrativo al medesimo articolo 23, paragrafo 2, nelle quali possono essere previste deroghe all’esdebitazione, non sono caratterizzate dall’esistenza di una condotta «disonest[a]» o «in malafede» da parte degli imprenditori interessati. |
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43 |
Occorre aggiungere che tali circostanze corrispondono, in sostanza, a quelle menzionate ai considerando 79 e 80 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza e che da detti considerando non risulta neppure che il legislatore dell’Unione abbia inteso circoscrivere le «circostanze ben definite» di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva in parola a fattispecie in cui gli imprenditori interessati avevano agito in modo disonesto o in malafede. |
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44 |
Ne consegue che tale articolo 23, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze ben definite in cui il debitore non ha agito in modo disonesto o in malafede. |
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45 |
Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l’aspetto se detto articolo 23, paragrafo 2, osti a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione quando, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore sia stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria, per un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, o quando sia stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che il debitore di cui si tratta abbia, alla data di presentazione di tale domanda, interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, occorre ricordare che, come risulta dai punti da 28 a 33 della presente sentenza, la disposizione in parola attribuisce un margine di discrezionalità agli Stati membri prevedendo espressamente che essi possono mantenere o introdurre disposizioni «che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate». Inoltre, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, né la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza né i lavori preparatori alla sua adozione contengono elementi i quali consentano di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare tale margine di discrezionalità. |
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46 |
Ciò posto, come risulta dai punti 31 e 37 della presente sentenza, quando il legislatore nazionale introduce disposizioni che prevedono deroghe siffatte, le motivazioni di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e dette motivazioni devono perseguire un legittimo interesse pubblico. |
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47 |
Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione non osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in determinate circostanze ben definite, come quelle in cui, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria, o per un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, o quando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che tale debitore, alla data di presentazione di detta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, purché dal diritto nazionale risulti che siffatta esclusione è giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il diritto nazionale deve quindi consentire di individuare il motivo di interesse pubblico legittimo che giustifica, in tali circostanze ben definite, l’esclusione di un’esdebitazione. |
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48 |
Nel caso di specie, come risulta dal punto 9 della presente sentenza, il legislatore spagnolo, nel preambolo della legge 16/2022, volta a garantire la trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza nel diritto spagnolo, ha esposto i motivi che l’hanno indotto a prevedere deroghe all’esdebitazione. Detto legislatore vi indica, in particolare, che un debitore che soddisfi il requisito della buona fede può avere accesso ad un’esdebitazione di tutti i suoi debiti, ad eccezione di quelli per i quali, eccezionalmente e a causa della loro natura speciale, si ritiene che non possano essere legalmente oggetto di un’esdebitazione. Tali eccezioni si basano segnatamente sull’importanza particolare del soddisfacimento di taluni crediti per una società giusta e solidale fondata sullo Stato di diritto. Fra siffatti crediti figurano quelli di diritto pubblico. L’esdebitazione per questi ultimi crediti è quindi soggetta a taluni limiti e può avvenire solo al momento della prima esdebitazione e non in occasione delle seguenti. |
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49 |
Spetta al giudice del rinvio valutare, da un lato, se tali motivi costituiscano motivi di interesse pubblico legittimo e, dall’altro, se dalla normativa nazionale risulti che detti motivi hanno giustificato l’esclusione di un’esdebitazione in circostanze ben definite come quelle enunciate all’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC. |
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50 |
Per quanto riguarda la valutazione di cui si tratta, occorre ricordare che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ne consegue che la misura nazionale in discussione non deve eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti da tale misura (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata). Essa non può quindi incidere sull’obbligo per gli Stati membri, stabilito all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva sull’insolvenza e sulla ristrutturazione, di provvedere affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale. |
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51 |
Pertanto, nei limiti in cui il giudice del rinvio ritiene che l’esclusione di un’esdebitazione in circostanze come quelle definite all’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC sia giustificata dal legislatore nazionale in nome di un interesse pubblico legittimo, spetta ad esso valutare, alla luce di detto principio, se l’interesse di cui si tratta giustifichi, in particolare, che il requisito in parola si applichi a tali debiti nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione e che non possa tenersi conto di un eventuale ritardo nell’adozione della decisione di estensione della responsabilità. |
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52 |
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione, lettere b), c) e d), nella causa C‑289/23 nonché alla seconda e alla quarta questione nella causa C‑305/23, dichiarando che l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ambito della trasposizione della direttiva in parola, impone il pagamento di crediti pubblici non privilegiati a seguito di un procedimento d’insolvenza per poter beneficiare di un’esdebitazione, esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente o imprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, ed esclude tale accesso quando, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria o per un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, oppure quando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che detto debitore, alla data di presentazione di detta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, purché deroghe siffatte siano debitamente giustificate in forza del diritto nazionale. |
Sulla prima questione, lettera e), nella causa C‑289/23
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53 |
Con la sua prima questione, lettera e), nella causa C‑289/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in un caso particolare, senza che tale esclusione sia stata debitamente giustificata dal legislatore nazionale. |
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54 |
Al riguardo, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà concessa agli Stati membri a tale disposizione alla condizione che le deroghe adottate sul fondamento di quest’ultima siano «debitamente giustificate». |
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55 |
Dalla direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza risulta che la giustificazione che deve essere fornita da uno Stato membro a sostegno di una deroga come quella di cui si tratta nel procedimento principale deve risultare vuoi dal procedimento che ha condotto a quest’ultima, vuoi dal diritto nazionale. Pertanto, per quanto riguarda la prima ipotesi, qualora, in forza del diritto nazionale, i lavori preparatori, i preamboli e le esposizioni delle motivazioni degli atti legislativi o regolamentari costituiscano parte integrante di questi ultimi o siano pertinenti al fine di interpretarli e contengano una giustificazione della deroga mantenuta o introdotta nell’esercizio della facoltà prevista all’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva, occorre considerare che tale giustificazione sia conforme ai requisiti della disposizione in parola. Inoltre, per quanto riguarda la seconda ipotesi, detta giustificazione può risultare anche da altre disposizioni del diritto nazionale diverse da quella contenente tale esclusione, come una disposizione costituzionale, legislativa o regolamentare nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 37). |
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56 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettera e), nella causa C‑289/23 dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in un caso particolare, senza che tale esclusione sia stata debitamente giustificata dal legislatore nazionale. |
Sulla seconda questione, lettera a), nella causa C‑289/23
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57 |
Con la seconda questione, lettera a), nella causa C‑289/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto ha carattere tassativo o meno e se, in caso di risposta in senso negativo, gli Stati membri abbiano la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, purché una siffatta esclusione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
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58 |
Va osservato che tale questione è sostanzialmente identica alla terza questione sollevata nella causa decisa con la sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione) (C‑687/22, EU:C:2024:287, punti 25 e 36). |
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59 |
Pertanto, come risulta dal punto 44 e dal punto 2 del dispositivo della menzionata sentenza, occorre rispondere alla seconda questione, lettera a), nella causa C‑289/23, dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati alla disposizione in parola, purché un’esclusione siffatta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
Sulla seconda questione, lettere b) ed e), nella causa C‑289/23
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60 |
Con la sua seconda questione, lettere b) ed e), nella causa C‑289/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale di trasposizione che prevede un’esclusione generale dall’esdebitazione di crediti di diritto pubblico, per il motivo che il soddisfacimento di tali crediti riveste un’importanza particolare per una società giusta e solidale, fondata sullo Stato di diritto, salvo che in circostanze e limiti quantitativi molto ristretti, indipendentemente dalla natura dei crediti in parola e dalle circostanze in cui essi sono sorti, e che, di conseguenza, limita la portata delle disposizioni nazionali relative all’esdebitazione applicabili a tale categoria di crediti prima dell’adozione di detta normativa. |
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61 |
Al riguardo, occorre, da un lato, ricordare che, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati alla disposizione in parola, purché un’esclusione siffatta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
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62 |
Per quanto riguarda, d’altro lato, l’aspetto se gli Stati membri possano, in occasione della trasposizione della menzionata direttiva nel loro diritto nazionale, escludere dall’esdebitazione categorie di debiti la cui esclusione non era prevista dalla normativa nazionale anteriore a tale trasposizione, occorre constatare che né la direttiva in parola né i lavori preparatori all’adozione di quest’ultima contengono elementi che consentano di ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse limitare il margine di discrezionalità degli Stati membri impedendo a questi ultimi di introdurre disposizioni che escludessero dall’esdebitazione categorie di debiti che non ne erano escluse prima di detta trasposizione. |
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63 |
Al contrario, prevedendo, all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che, a determinate condizioni, gli Stati membri «possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione», il legislatore dell’Unione ha espressamente concesso agli Stati membri la facoltà di introdurre, qualora tali condizioni siano soddisfatte, disposizioni che escludano dall’esdebitazione categorie di debiti che non ne erano escluse in precedenza. |
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64 |
Ciò posto, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà così concessa agli Stati membri in detto articolo 23, paragrafo 4, alla condizione che simili esclusioni siano debitamente giustificate. Ne consegue che, quando il legislatore nazionale introduce disposizioni che prevedono simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e che detti motivi devono perseguire un interesse pubblico legittimo [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 42]. |
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65 |
In proposito, tanto il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», quanto il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», permettono di considerare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto sufficiente che fossero rispettate le modalità previste a tal fine nelle diverse normative nazionali [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 43]. |
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66 |
Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio valutare se il motivo attinente all’importanza particolare di soddisfare crediti di diritto pubblico per una società giusta e solidale, fondata sullo Stato di diritto, contemplato nel preambolo della legge 16/2022, giustifichi debitamente l’esclusione generale, prevista dall’articolo 489, paragrafo 1, punto 5), di detta legge, dall’esdebitazione di tali crediti, salvo in circostanze e limiti quantitativi molto ristretti, indipendentemente dalla natura di detti crediti e dalle circostanze in cui essi sono sorti. In occasione di tale valutazione, esso dovrà tener conto dell’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, come enunciato al punto 50 della presente sentenza. |
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67 |
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione, lettere b) ed e), nella causa C‑289/23, dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale di trasposizione che prevede un’esclusione generale dall’esdebitazione di crediti di diritto pubblico, per il motivo che il soddisfacimento di tali crediti riveste un’importanza particolare per una società giusta e solidale, fondata sullo Stato di diritto, salvo che in circostanze e limiti quantitativi molto ristretti, indipendentemente dalla natura dei crediti in parola e dalle circostanze in cui essi sono sorti, e che, di conseguenza, limita la portata delle disposizioni nazionali relative all’esdebitazione applicabili a tale categoria di crediti prima dell’adozione di detta normativa, purché l’esclusione di cui si tratta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
Sulla seconda questione, lettera c), nella causa C‑289/23
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68 |
Con la sua seconda questione, lettera c), nella causa C‑289/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che stabilisce una norma generale di esclusione dall’esdebitazione dei crediti di diritto pubblico, in quanto concede un trattamento privilegiato ai creditori pubblici rispetto agli altri creditori. |
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69 |
Al riguardo, da un lato, dalla giurisprudenza ricordata ai punti 59 e 61 della presente sentenza risulta che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati alla disposizione in parola, purché un’esclusione siffatta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
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70 |
D’altro lato, né la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza né i lavori preparatori all’adozione di quest’ultima contengono elementi tali da corroborare la tesi secondo cui, alla luce della coerenza interna delle categorie di debiti espressamente contemplate all’articolo 23, paragrafo 4, di detta direttiva, il legislatore dell’Unione intendeva limitare il margine di discrezionalità degli Stati membri in ordine all’esclusione dall’esdebitazione di categorie di debiti diverse da quelle elencate in detta disposizione, come i debiti tributari e i debiti previdenziali. Al contrario, risulta più in particolare dai citati lavori preparatori che detto legislatore era fermamente intenzionato a lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità affinché essi potessero, all’atto della trasposizione della direttiva in parola nel loro diritto nazionale, tener conto della situazione economica e delle strutture giuridiche nazionali (sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 42 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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71 |
Inoltre, la Corte ha dichiarato che un’esclusione dall’esdebitazione di crediti di diritto pubblico, quali i crediti tributari e previdenziali, può essere debitamente giustificata. Infatti, i crediti non hanno tutti la medesima natura, i creditori non hanno la medesima qualità e la riscossione dei crediti in parola può rispondere a obiettivi particolari. Quindi, alla luce della natura dei crediti tributari e dei crediti previdenziali, nonché dell’obiettivo della riscossione dell’imposta e degli oneri sociali, gli Stati membri possono legittimamente considerare che i creditori istituzionali pubblici non si trovano, dal punto di vista della riscossione dei crediti in parola, in una situazione paragonabile a quella dei creditori del settore commerciale o privato. In tali circostanze, la possibilità di escludere dall’esdebitazione debiti per crediti tributari e crediti previdenziali non si traduce nel privilegiare indebitamente i creditori istituzionali pubblici rispetto agli altri creditori che non beneficiano di un’esclusione siffatta (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 43). |
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72 |
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione determinate categorie specifiche di debiti, quali quelli per i crediti tributari e i crediti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato, purché un’esclusione siffatta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 45). |
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73 |
Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione, lettera c), nella causa C‑289/23 dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che stabilisce una norma generale di esclusione dall’esdebitazione dei crediti di diritto pubblico, in quanto concede un trattamento privilegiato ai creditori pubblici rispetto agli altri creditori, purché un’esclusione siffatta sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
Sulla seconda questione, lettera d), nella causa C‑289/23
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74 |
Con la sua seconda questione, lettera d), nella causa C‑289/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede una limitazione dell’esdebitazione per una categoria specifica di debiti mediante l’introduzione di un massimale oltre il quale tale esdebitazione è esclusa, senza che detto massimale sia fissato in funzione dell’importo del debito di cui si tratta. |
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In proposito, occorre constatare che, a differenza dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva in parola, che impone agli Stati membri i quali subordinino un’esdebitazione integrale ad un rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore di provvedere affinché detto obbligo di rimborso «si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori», l’articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva non prevede espressamente che gli Stati membri debbano, quando prevedono una limitazione all’esdebitazione, fissare un massimale determinato in funzione dell’importo reale del debito di cui si tratta, né contiene alcun elemento che possa corroborare la tesi secondo cui il legislatore dell’Unione ha inteso limitare il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quando prevedono siffatte limitazioni. |
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Per quanto riguarda precisamente il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri in applicazione di quest’ultima disposizione, la Corte ha già dichiarato che esso deve essere interpretato nel senso che non limita il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono quanto alla scelta delle categorie di debiti diverse da quelle elencate in tale disposizione che intendono escludere dall’esdebitazione [sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione), C‑687/22, EU:C:2024:287, punto 41]. |
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77 |
Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, sarebbe stato paradossale da parte del legislatore dell’Unione restringere maggiormente il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quando limitano la possibilità di esdebitazione rispetto a quello di cui dispongono quando escludono dall’esdebitazione una categoria specifica di debiti. |
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78 |
A titolo intermedio, si deve pertanto concludere che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che esso non limita il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto alle limitazioni della possibilità di esdebitazione che intendono configurare. |
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79 |
Ciò posto, da un lato, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà così concessa agli Stati membri a tale articolo 23, paragrafo 4, alla condizione che siffatte limitazioni della possibilità di esdebitazione siano debitamente giustificate. Ne consegue che, quando il legislatore nazionale introduce disposizioni che prevedono simili deroghe, i motivi di dette deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e che tali motivi devono perseguire un interesse pubblico legittimo. |
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80 |
Al riguardo, dalla giurisprudenza ricordata al punto 65 della presente sentenza risulta che tanto il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», quanto il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto sufficiente che le modalità previste a tal fine nelle diverse normative nazionali siano rispettate. |
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81 |
D’altro lato, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, quando gli Stati membri esercitano il potere discrezionale relativo alle deroghe che possono introdurre in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, essi devono rispettare il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono non devono quindi eccedere i limiti di quanto è idoneo e necessario alla realizzazione dell’obiettivo da essi perseguito e non devono mettere in discussione gli obiettivi perseguiti da tale direttiva, vale a dire, nel caso di specie, quello di garantire che gli imprenditori insolventi abbiano accesso ad almeno una procedura che possa condurre ad un’esdebitazione integrale. |
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82 |
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione, lettera d), nella causa C‑289/23 dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede una limitazione dell’esdebitazione per una categoria specifica di debiti mediante l’introduzione di un massimale oltre il quale tale esdebitazione è esclusa, senza che detto massimale sia fissato in funzione dell’importo del debito di cui si tratta, purché tale limitazione sia debitamente giustificata in forza del diritto nazionale. |
Sulla prima questione nella causa C‑305/23
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83 |
Con la sua prima questione nella causa C‑305/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di esercitare la facoltà prevista all’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva ed estende l’applicazione delle procedure che consentono l’esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le norme rese applicabili a tali persone fisiche in forza di una siffatta estensione devono essere conformi alle disposizioni del titolo III della direttiva in parola. |
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84 |
Tanto il governo spagnolo quanto la Commissione contestano la ricevibilità di tale questione sulla base del rilievo che essa non sarebbe pertinente. A sostegno di detta contestazione, la Commissione afferma che sarebbe manifesto che l’imprenditore di cui si tratta, se non svolge attività imprenditoriale attualmente, svolgeva una tale attività all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale e che sarebbe ciò ad essere determinante ai fini dell’applicabilità della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza. Il governo spagnolo sostiene, dal canto suo, che la questione in discussione non sarebbe necessaria per dirimere il procedimento principale, dal momento che le disposizioni nazionali relative all’esdebitazione sono applicabili al debitore che sia imprenditore o meno. |
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85 |
Occorre rammentare, in proposito, che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di pertinenza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH,C‑67/23, EU:C:2024:680, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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86 |
Nel caso di specie, l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non appare manifestamente priva di rapporto con l’oggetto del procedimento principale. Infatti, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la prima questione nella causa di cui si tratta appare pertinente poiché, come esposto al punto 21 della presente sentenza, le procedure di insolvenza e di esdebitazione riguardano S.E.I. in quanto persona fisica e non in quanto imprenditore. Peraltro, il fatto che il diritto spagnolo preveda un’esdebitazione per il debitore che sia imprenditore o meno non incide sulla rilevanza della questione in discussione, con cui il giudice del rinvio s’interroga sul punto se, quando norme relative all’esdebitazione si applicano a persone fisiche, tali norme debbano essere conformi alle disposizioni del titolo III della direttiva in parola. |
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87 |
Quanto alla risposta a detta questione, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza dispone che gli Stati membri «possono estendere l’applicazione delle procedure di cui [a tale articolo 1, paragrafo 1, lettera b)] alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori». |
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88 |
Orbene, va constatato che la formulazione di detto articolo 1, paragrafo 4, è univoca in quanto si limita a prevedere un’estensione pura e semplice «delle procedure di cui» al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ossia quelle che consentono un’esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori. Tale formulazione non fa alcun riferimento ad un’estensione parziale delle procedure di cui si tratta. |
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89 |
Questa interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza è corroborata dal considerando 21 di tale direttiva, il quale enuncia, in particolare, che, sebbene detta direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento dei consumatori, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto «le disposizioni» della medesima direttiva sull’esdebitazione anche ai consumatori. |
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90 |
Occorre aggiungere che la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non contiene peraltro alcun elemento che possa corroborare la tesi secondo cui il legislatore dell’Unione ha inteso conferire un margine di discrezionalità agli Stati membri quanto all’ampiezza dell’applicazione, alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, delle procedure menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola. Al contrario, tanto dal considerando 21 quanto dall’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva emerge chiaramente che tale legislatore aveva la volontà di non lasciare agli Stati membri la scelta di optare per un’estensione «parziale» o «alla carta» delle procedure in parola alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori. |
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91 |
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑305/23 dichiarando che la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di esercitare la facoltà prevista all’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva ed estende l’applicazione delle procedure che consentono un’esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le norme rese applicabili a tali persone fisiche in forza di una siffatta estensione devono essere conformi alle disposizioni del titolo III della direttiva in parola. |
Sulla quinta questione nella causa C‑305/23
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92 |
Poiché, come risulta dai punti da 40 a 44 della presente sentenza, occorre, in sostanza, rispondere in senso negativo alla quarta questione nella causa C‑305/23, non occorre rispondere alla quinta questione in detta causa. |
Sulle spese
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93 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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