ECLI:EU:C:2024:393•Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 maggio 2024.#Hauser Weinimport GmbH contro Freistaat Bayern.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Agricoltura – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Regolamento (UE) n. 251/2014 – Articolo 3, paragrafo 4 – Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli – Definizione – Nozioni di “alcole” e di “prodotto alimentare sapido”.#Causa C-216/23.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 maggio 2024.#Hauser Weinimport GmbH contro Freistaat Bayern.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Agricoltura – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Regolamento (UE) n. 251/2014 – Articolo 3, paragrafo 4 – Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli – Definizione – Nozioni di “alcole” e di “prodotto alimentare sapido”.#Causa C-216/23.
ECLI:EU:C:2024:393Eu Chamb 09 C8 mag 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
8 maggio 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Agricoltura – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Regolamento (UE) n. 251/2014 – Articolo 3, paragrafo 4 – Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli – Definizione – Nozioni di “alcole” e di “prodotto alimentare sapido”»
Nella causa C‑216/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera, Germania), con decisione del 23 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2023, nel procedimento
Hauser Weinimport GmbH
contro
Freistaat Bayern,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Hauser Weinimport GmbH, da A. Reinhart, Rechtsanwalt; |
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per il Freistaat Bayern, da C. Diroll e J. Vogel, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da B. Hofstötter e B. Rechena, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU 2014, L 84, pag. 14), come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 (GU 2021, L 435, pag. 262) (in prosieguo: il «regolamento n. 251/2014»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hauser Weinimport GmbH e il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania) in merito all’immissione sul mercato di una bevanda, costituita essenzialmente da una miscela di vino e birra, designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», ai sensi del regolamento n. 251/2014. |
Contesto normativo
Regolamento n. 251/2014
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3 |
I considerando 1, 4, 7, 9 e 11 del regolamento n. 251/2014 sono così formulati:
(…)
(…)
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 1 del regolamento n. 251/2014 enuncia quanto segue: «1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. (...) 3. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione». |
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5 |
L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati», così dispone: «1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671),] e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:
2. Il vino aromatizzato è una bevanda:
3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:
4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:
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6 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 251/2014 stabilisce quanto segue: «I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II». |
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7 |
L’allegato I del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni tecniche, requisiti e restrizioni», così dispone: «1) Aromatizzazione (...)
L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato. (...) 5) Aggiunta di acqua Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose necessaria per:
(...)». |
Fatti e questioni pregiudiziali
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8 |
La Hauser Weinimport produce e commercializza una bevanda costituita da una miscela alcolica composta per il 55% da vino e per il 10% da birra. Tale bevanda presenta un titolo alcolometrico volumico di 5,5% ed è aromatizzata al fiore di sambuco. La ricorrente l’ha immessa sul mercato come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli». |
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9 |
Il Freistaat Bayern (Land Baviera, Germania) ha contestato tale designazione adducendo che la birra presente in detta bevanda costituisce «alcole», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014, che è vietato aggiungere a qualsiasi bevanda designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli». Di conseguenza, il Land Baviera ha vietato alla Hauser Weinimport di commercializzare detta bevanda con tale denominazione. |
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10 |
Secondo la Hauser Weinimport, solo i prodotti elencati nell’allegato I, punto 3, del regolamento n. 251/2014 devono essere considerati «alcole», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento, in quanto l’aggiunta di alcole, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, deve comportare un aumento e non una riduzione del titolo alcolometrico. Orbene, nel caso di specie, l’aggiunta di una piccola quantità di birra, corrispondente al 10% della bevanda di cui trattasi e con un basso titolo alcolometrico, non aumenterebbe il titolo alcolometrico di tale bevanda. In ogni caso, la birra sarebbe un prodotto alimentare sapido, ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii), del medesimo regolamento, la cui aggiunta sarebbe autorizzata. |
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11 |
Con sentenza del 21 settembre 2020, il Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Augusta, Germania) ha respinto il ricorso della Hauser Weinimport con la motivazione che ad una bevanda recante la denominazione di «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» non poteva essere aggiunto alcole diverso da un prodotto vitivinicolo. |
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12 |
Investito dell’appello avverso tale sentenza, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera, Germania), giudice del rinvio, si interroga sull’interpretazione di diverse disposizioni del regolamento n. 251/2014. Sebbene tale giudice sia propenso ad accogliere l’appello convalidando l’argomentazione della Hauser Weinimport, sintetizzata al punto 10 della presente sentenza, esso ammette di non essere in grado di ricavare con sufficiente certezza l’interpretazione del diritto dell’Unione da cui dipende la soluzione della controversia al suo esame. |
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13 |
Il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera) ha deciso pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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14 |
Con la sua prima e seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «alcole», ai sensi di tale disposizione, che non può essere aggiunto a una bevanda designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», comprende una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, ma la cui aggiunta porta ad un aumento del titolo alcolometrico di tale cocktail rispetto a quello del prodotto o dei prodotti vitivinicoli cui si riferisce quest’ultima disposizione. |
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15 |
Occorre constatare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafi 1 e 3, il regolamento n. 251/2014 stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei «prodotti vitivinicoli aromatizzati» e si applica a tutti questi prodotti immessi sul mercato dell’Unione. Tali norme, come sottolineano i considerando 4 e 9 di detto regolamento, devono contribuire a un livello elevato di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda l’informazione di questi ultimi, la prevenzione delle pratiche ingannevoli e la garanzia che le aspettative dei consumatori in relazione alla qualità e ai metodi di produzione siano soddisfatte. Inoltre, come evidenziato dal considerando 7 del medesimo regolamento, la chiarezza e la trasparenza rendono necessario definire chiaramente i prodotti vitivinicoli aromatizzati e i loro criteri di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, e in particolare i criteri connessi alla denominazione di vendita di tali prodotti. |
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16 |
È alla luce di tali obiettivi che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 251/2014, intitolato «Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati», raggruppa tali prodotti, provenienti dal settore vitivinicolo, in tre categorie, vale a dire, alla lettera a), i «vini aromatizzati», alla lettera b), le «bevande aromatizzate a base di vino» e, alla lettera c), «i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli». |
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17 |
L’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 251/2014 elenca le caratteristiche alle quali devono rispondere le bevande che rientrano in ciascuna di tali categorie. |
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18 |
Così, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale regolamento, un «vino aromatizzato» deve essere ottenuto da uno o più prodotti vitivinicoli, di cui a tale disposizione, che rappresentino almeno il 75% del volume totale di tale bevanda, e «con eventuale aggiunta di alcole». |
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19 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a c), di detto regolamento, una «bevanda aromatizzata a base di vino» deve essere ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli, di cui a tale disposizione, che rappresentino almeno il 50% del volume totale di tale bevanda, «alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II». |
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20 |
Per quanto riguarda la denominazione «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», che costituisce l’oggetto del procedimento principale, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 251/2014 dispone che un tale cocktail sia ottenuto da uno o più prodotti vitivinicoli, di cui alla lettera a) di tale disposizione, rappresentanti almeno il 50% del volume totale di tale bevanda alla quale, conformemente alla lettera c) di detta disposizione, non sia stato «aggiunto alcole». La lettera f) della medesima disposizione precisa che il titolo alcolometrico volumico effettivo è superiore a 1,2% vol. e inferiore a 10% vol. |
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21 |
Ne consegue che un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» può essere validamente composto da vino, ma non può includere, al di fuori dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 251/2014, un’«aggiunta di alcole». |
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22 |
Occorre rilevare che il regolamento n. 251/2014 non contiene una definizione dell’espressione «aggiunta di alcole». |
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23 |
È vero che, come indicato dalla Hauser Weinimport, l’allegato I del regolamento n. 251/2014 elenca, al suo punto 3, intitolato «Aggiunta di alcole», sette prodotti autorizzati «nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino», tra i quali non figura la birra. |
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24 |
Tuttavia, tale constatazione non può significare che la nozione di «alcole», ai sensi di tale regolamento, comprenda unicamente i sette prodotti elencati all’allegato I, punto 3, di detto regolamento e che, di conseguenza, la categoria delle bevande recanti la denominazione di «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» possa essere parzialmente composta da bevande alcoliche che non figurano in tale elenco, come la birra. |
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25 |
Infatti, come risulta dal suo tenore letterale, l’allegato I, punto 3, del regolamento n. 251/2014 si limita ad autorizzare un elenco tassativo di sette tipi di alcole, vale a dire l’alcole etilico di origine agricola, compresa l’origine viticola, l’alcole di vino o di uva passa, il distillato di vino o di uva passa, il distillato di origine agricola, l’acquavite di vino o di vinaccia e le bevande spiritose distillate da uva passa fermentata, affinché tali prodotti siano incorporati nella preparazione di taluni «vini aromatizzati» o di talune «bevande aromatizzate a base di vino», senza menzionare la categoria dei «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento. |
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26 |
Pertanto, non solo gli alcoli elencati all’allegato I, punto 3, del regolamento n. 251/2014 non possono essere aggiunti ad una bevanda rientrante nella categoria dei «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», ma tale disposizione non può essere interpretata nel senso che autorizza implicitamente, per questa stessa categoria, l’aggiunta di un alcole diverso da un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, che non figuri nell’elenco tassativo da essa stabilito. |
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27 |
Tale interpretazione è corroborata dalla finalità perseguita dal regolamento n. 251/2014, che consiste nel definire, in modo uniforme, tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione, al fine di garantire che le aspettative dei consumatori siano soddisfatte, prevenendo le pratiche ingannevoli. |
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28 |
Per contro, l’interpretazione dell’allegato I, punto 3, di tale regolamento sostenuta dalla Hauser Weinimport condurrebbe alla situazione paradossale, contraria alla summenzionata finalità del regolamento, secondo cui bevande alcoliche, come il whisky, la vodka o la birra, la cui aggiunta è esclusa per le categorie dei «vini aromatizzati» e delle «bevande aromatizzate a base di vino», potrebbero essere implicitamente autorizzate per i «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli». In particolare, una situazione del genere sarebbe manifestamente tale da indurre in errore i consumatori sulla definizione e sull’ambito di applicazione della denominazione «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli», nella misura in cui l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 vieta che sia «aggiunto alcole» nelle bevande così designate. |
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29 |
Lo stesso vale per l’argomento della Hauser Weinimport secondo il quale, per stabilire se esista o meno «aggiunta di alcole», andrebbe applicato il criterio del titolo alcolometrico ottenuto da un tale cocktail dopo l’incorporazione di alcole. |
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30 |
Infatti, ammettere la pertinenza di un tale criterio porterebbe a far variare l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 251/2014 nell’Unione in funzione di elementi circostanziali, vale a dire il titolo alcolometrico dell’alcole da incorporare nella bevanda designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» nonché la quota di tale alcole in quest’ultima. Ne deriverebbe un’incertezza quanto all’ambito di applicazione di tale denominazione nonché il rischio che i consumatori possano fraintendere il suo uso. |
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31 |
Inoltre, non può essere accolta neppure l’interpretazione sostenuta dalla Hauser Weinimport secondo la quale l’utilizzo del termine «aggiunta» all’allegato I, punto 3, del regolamento n. 251/2014 dovrebbe unicamente significare un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finale, nella fattispecie un cocktail, con conseguente esclusione dell’aggiunta di un piccolo quantitativo di birra, con un basso titolo alcolometrico. Al riguardo è sufficiente constatare che, all’allegato I, punto 5, del regolamento n. 251/2014, questo stesso termine «aggiunta» viene utilizzato a proposito dell’autorizzazione a usare acqua in tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati, benché sia pacifico che tale aggiunta diminuisce il titolo alcolometrico del prodotto finale. |
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32 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «alcole», ai sensi di tale disposizione, che non può essere aggiunto a una bevanda designata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», comprende una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, quand’anche l’aggiunta di tale bevanda alcolica non porti ad un aumento del titolo alcolometrico di tale cocktail rispetto a quello del prodotto o dei prodotti vitivinicoli cui si riferisce quest’ultima disposizione. |
Sulla terza questione
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33 |
Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 debba essere interpretato nel senso che il divieto di aggiungere alcole a un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», previsto da tale disposizione, osti a che una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo ai sensi di detta disposizione possa essere incorporata in un tale cocktail in quanto «prodotto alimentare sapido», ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii), di tale regolamento. |
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34 |
Occorre sottolineare che l’allegato I, punto 1, del regolamento n. 251/2014 elenca gli ingredienti autorizzati per l’«aromatizzazione» delle tre categorie di prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all’articolo 3 di tale regolamento. Tra tali ingredienti figurano, per ciascuna di tali categorie, conformemente all’allegato I, punto 1, lettere a) e b), di detto regolamento, «erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi». |
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35 |
Poiché il regolamento n. 251/2014 non fornisce alcuna definizione di «prodotto alimentare sapido», non si può escludere, come ammette la Commissione, che una bevanda alcolica possa costituire un alimento sapido. |
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36 |
Tuttavia, sarebbe contrario alla lettera, all’economia e agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 251/2014 che l’incorporazione di una bevanda alcolica, come la birra, in un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», vietata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento, possa, in ultima analisi, essere autorizzata, in forza dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii), di detto regolamento, in ragione del fatto che tale bevanda alcolica può costituire un prodotto alimentare sapido. |
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37 |
Interpretare diversamente le disposizioni del regolamento n. 251/2014 priverebbe il divieto enunciato al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera c), di qualsiasi effetto utile e nuocerebbe all’obiettivo perseguito da tale regolamento, ricordato al punto 15 della presente sentenza, consistente nel garantire ai consumatori un elevato livello di protezione, in particolare mediante un’informazione adeguata e la prevenzione di pratiche ingannevoli. |
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38 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 deve essere interpretato nel senso che il divieto di aggiungere alcole a un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», previsto da tale disposizione, osta a che una bevanda alcolica che, come la birra, non è un prodotto vitivinicolo ai sensi di detta disposizione possa essere incorporata in un tale cocktail in quanto «prodotto alimentare sapido», ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii), di tale regolamento. |
Sulle spese
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39 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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