ECLI:EU:C:2026:597•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026.#FT e RRC Sports GmbH contro Fédération internationale de football association (FIFA).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Regolamentazione della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai “contatti” e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di “incrementi di efficienza” – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti.#Causa C-209/23.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026.#FT e RRC Sports GmbH contro Fédération internationale de football association (FIFA).#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz.#Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Regolamentazione della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai “contatti” e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di “incrementi di efficienza” – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti.#Causa C-209/23.
ECLI:EU:C:2026:597Eu Chamb 05 C16 lug 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 luglio 2026 (*)
Indice
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Trattato FUE
2. Il RGPD
B. Regolamentazione della FIFA
1. Regolamento della FIFA sugli agenti
2. Il RSTG
3. Statuto della FIFA
4. Codice disciplinare della FIFA
5. Codice etico della FIFA
II. Procedimento principale e questione pregiudiziale
III. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
IV. Nel merito
A. Sull’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE sul diritto della concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi
1. Osservazioni preliminari
2. Sull’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza
a) Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE
1) Sull’esistenza di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata
2) Sul pregiudizio per il commercio fra Stati membri
3) Sul fatto che il comportamento controverso deve avere per «oggetto» o per «effetto» di arrecare pregiudizio alla concorrenza
i) Sulla nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto»
ii) Sulla possibilità di qualificare come restrizione della concorrenza per «oggetto» norme come quelle considerate dal giudice del rinvio nella sua questione
– Sulle norme che limitano la rappresentanza multipla
– Sulle norme relative al compenso che un agente è autorizzato a richiedere per l’ingaggio di un giocatore o di un allenatore
– Sulle norme relative alla licenza per agente
– Sulle norme relative ai «contatti»
– Sulle norme sull’organizzazione della raccolta di determinate informazioni su una piattaforma digitale gestita dalla FIFA e sulla comunicazione di parte di esse
– Conclusione intermedia
iii) Sugli elementi che caratterizzano un comportamento avente per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza
iv) Sulla possibilità di giustificare un’eventuale restrizione della concorrenza per «oggetto» o per «effetto»
– Sulla possibilità di considerare determinati comportamenti come non rientranti nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, poiché perseguono un obiettivo di interesse generale
– Sulla possibilità per taluni comportamenti di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE
b) Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE
1) Sull’imputabilità del comportamento di cui trattasi a una o più imprese
2) Sulla detenzione di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo
3) Sulla nozione di «pregiudizio per il commercio tra Stati membri»
4) Sull’esistenza di un abuso
5) Sulla possibilità di giustificare un comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE
3. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE
a) Sull’esistenza di un ostacolo
b) Sull’esistenza di giustificazioni
B. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del RGPD
1. Sui trattamenti di dati personali previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF
a) Sul rispetto del primo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
b) Sul rispetto del secondo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
c) Sul rispetto del terzo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
2. Sul trattamento dei dati personali previsto all’articolo 19 del RAF
a) Sul rispetto del primo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
b) Sul rispetto del secondo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
c) Sul rispetto del terzo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
Sulle spese
« Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Regolamentazione della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai “contatti” e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di “incrementi di efficienza” – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti »
Nella causa C‑209/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Mainz (Tribunale del Land, Magonza, Germania), con decisione del 30 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2023, nel procedimento
FT,
RRC Sports GmbH
contro
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per FT e la RRC Sports GmbH, da T. Bernhard, A. Fritzsche, S. Kirchgeßner e C. von Köckritz, Rechtsanwälte;
– per la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), da M.B. Keane, D. Slater e D. Waelbroeck, avocats, S. Milde e M.N. Nohlen, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il governo greco, da K. Boskovits, in qualità di agente;
– per il governo francese, da R. Bénard e T. Lechevallier, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S. Baches Opi, A. Bouchagiar, M. Mataija e G. Meeßen, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56, 101 e 102 TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone FT, un agente di calciatori, e la RRC Sports GmbH, una società a responsabilità limitata di diritto tedesco che esercita essa stessa un’attività di intermediazione di giocatori, alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con riferimento alla legittimità della normativa adottata da quest’ultima in materia di servizi forniti nell’ambito del sistema internazionale detto di «trasferimento» dei giocatori e degli allenatori.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Trattato FUE
3 L’articolo 56 TFUE così dispone:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione [europea] sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione».
4 L’articolo 101 TFUE prevede quanto segue:
«1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».
5 L’articolo 102 TFUE è formulato come segue:
«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».
2. Il RGPD
6 Il considerando 47 del RGPD così recita:
«I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l’esistenza di legittimi interessi richiede un’attenta valutazione anche in merito all’eventualità che l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto».
7 L’articolo 1 del RGPD, intitolato «Oggetto e finalità», al paragrafo 1 così dispone:
«Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati».
8 L’articolo 2 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione materiale», al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi».
9 L’articolo 3 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione territoriale», al paragrafo 2 così dispone:
«Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione».
10 L’articolo 4, del RGPD, intitolato «Definizioni», ai suoi punti 2 e 6, è formulato come segue:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
2) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o [a] insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(…)
6) “archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».
11 L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», al paragrafo 1 così prevede:
«I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);
(…)
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);
(…)».
12 L’articolo 6 del RGPD, intitolato «Liceità del trattamento», dispone, al suo paragrafo 1, primo comma, quanto segue:
«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(…)
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore».
13 L’articolo 10 del RGPD, intitolato «Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati», enuncia quanto segue:
«Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica».
14 L’articolo 23 del RGPD, intitolato «Limitazioni», così dispone:
«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa».
B. Regolamentazione della FIFA
1. Regolamento della FIFA sugli agenti
15 In occasione della sua riunione del 16 dicembre 2022, il consiglio della FIFA ha adottato il regolamento agenti FIFA (in prosieguo: il «RAF»), che è stato pubblicato il 6 gennaio 2023. Gli articoli da 1 a 10 e da 22 a 27 del RAF sono entrati in vigore il 9 gennaio 2023. Le altre disposizioni di detto regolamento sono entrate in vigore il 1º ottobre 2023.
16 Il RAF contiene le seguenti definizioni:
«Agente collegato: un agente è collegato a un altro agente se (i) essi sono alle dipendenze o contrattualmente legati alla medesima agenzia attraverso la quale erogano i loro servizi di intermediazione; (ii) sono entrambi dirigenti, azionisti o soci della medesima agenzia attraverso la quale forniscono i loro servizi di intermediazione; (iii) sono coniugati, convivono o hanno un legame di parentela (fratello, sorella, padre, madre, figlio, figlia, genero o nuora), o (iv) hanno stipulato un contratto o una diversa tipologia di accordo, formale o informale, nell’ottica di collaborare in più di un’occasione nell’ambito della prestazione di servizi o di condividere, in tutto o in parte, i ricavi o gli utili dei loro servizi di intermediazione.
Approccio: (i) contatto personale stabilito fisicamente o mediante mezzi di comunicazione elettronica con un cliente; (ii) contatto diretto o indiretto con una persona o con un’organizzazione collegata a un cliente (familiare, amico, ecc.), o (iii) qualsiasi atto con cui un agente, per il tramite di un’altra persona o organizzazione, contatta un cliente a proprio nome con le modalità descritte ai punti (i) e (ii) che precedono o incarica detta persona o organizzazione di farlo.
(…)
Cliente: associazione affiliata, club, giocatore, allenatore o lega centralizzata che può ricorrere a un agente per fornire servizi di intermediazione.
Club acquirente: club, associazione affiliata o lega centralizzata che può ingaggiare un giocatore o un allenatore.
Club venditore: club, associazione affiliata o lega centralizzata che un giocatore o un allenatore lascia per essere ingaggiato e/o registrato in un club acquirente.
Individuo: giocatore o allenatore.
(…)
Lega centralizzata: entità economica unitaria affiliata a un’associazione membro che organizza uno o più campionati e che rappresenta gli interessi comuni dei suoi club, ad esempio, quale datore di lavoro di tutti i giocatori di detti club.
(…)
Piattaforma: piattaforma digitale gestita dalla FIFA su cui devono essere gestite le procedure di rilascio delle licenze, di risoluzione delle controversie, di formazione professionale continua (FPC) e di rendicontazione.
(…)
Servizi di intermediazione: servizi forniti in ambito calcistico per oppure a nome di un cliente, ivi compresa la negoziazione, la comunicazione inerente alla negoziazione o ad essa preparatoria o ogni altra attività ad essa relativa con l’obiettivo e/o l’intenzione di concludere una transazione».
17 Il titolo I del RAF, rubricato «Regole generali», contiene gli articoli da 1 a 3.
18 L’articolo 1 del RAF, intitolato «Obiettivi», indica quanto segue:
«1. La FIFA ha l’obbligo statutario di disciplinare tutti gli aspetti del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio. Gli obiettivi principali di tale sistema sono:
a) preservare la stabilità contrattuale tra i club e i giocatori professionisti;
b) incoraggiare la formazione dei giovani;
c) promuovere uno spirito di solidarietà tra il calcio d’élite e il calcio di base;
d) proteggere i minori;
e) mantenere un equilibrio competitivo; e
f) vigilare sulla regolarità delle competizioni.
2. La disciplina della funzione dell’agente mira a garantire la conformità delle sue attività ai principali obiettivi del sistema dei trasferimenti del settore del calcio e ai seguenti obiettivi:
a) migliorare gli standard della funzione di agente e definire norme professionali ed etiche minime;
b) garantire la qualità dei servizi forniti dagli agenti ai loro clienti oltre a tariffe giuste e ragionevoli applicabili in maniera uniforme;
c) limitare i conflitti di interessi al fine di tutelare i clienti da ogni comportamento contrario all’etica;
d) migliorare la trasparenza finanziaria e amministrativa;
e) proteggere i giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio;
f) rafforzare la stabilità dei contratti tra i club e i giocatori o gli allenatori;
g) contrastare tutte le pratiche abusive, eccessive o speculative».
19 L’articolo 2 del RAF, dal titolo «Campo di applicazione», indica, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. Il presente regolamento disciplina la funzione dell’agente nell’ambito del sistema internazionale dei trasferimenti e si applica:
a) a tutti gli accordi di rappresentanza di dimensione internazionale; o
b) a tutte le attività collegate a un trasferimento internazionale o a una transazione internazionale.
2. Un accordo di rappresentanza è considerato di dimensione internazionale quando:
a) riguarda servizi di intermediazione collegati a una transazione specificata nell’ambito di un trasferimento internazionale (o del passaggio di un allenatore verso un club affiliato a un’associazione affiliata diversa da quella del suo precedente datore di lavoro o verso un’associazione affiliata diversa da quella del suo precedente datore di lavoro); oppure
b) riguarda servizi di intermediazione collegati a più transazioni specificate, di cui almeno una ricade nell’ambito di un trasferimento internazionale (o del passaggio di un allenatore verso un club affiliato a un’associazione affiliata diversa da quella del suo precedente datore di lavoro o verso un’associazione affiliata diversa da quella del suo precedente datore di lavoro)».
20 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del RAF, dal titolo «Regolamento nazionale sugli agenti», così dispone:
«1. Le federazioni affiliate devono attuare e far applicare un regolamento nazionale sugli agenti entro il 30 settembre 2023.
2. Il regolamento nazionale sugli agenti disciplina la funzione dell’agente nel paese o nel territorio rientrante nella competenza dell’associazione affiliata interessata e si applica a tutti gli accordi di rappresentanza privi di dimensione internazionale. Esso deve, inoltre, essere conforme al presente regolamento. Esso deve, in particolare:
a) incorporare gli articoli da 11 a 21 del presente regolamento procedendo per rinvio a detti articoli;
b) incorporare i riferimenti a tutte le disposizioni vincolanti del diritto nazionale;
c) attribuire la competenza a un organo di livello nazionale per la risoluzione delle controversie, come previsto nel presente regolamento;
d) attribuire la competenza a un organo di livello nazionale per l’adozione di misure disciplinari, come previsto nel presente regolamento».
21 Il titolo II del RAF, intitolato «Agente», contiene gli articoli da 4 a 10.
22 L’articolo 4 del RAF, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:
«1. Una persona fisica può diventare un agente dopo aver:
a) presentato una domanda completa di licenza tramite la piattaforma;
b) soddisfatto i criteri di idoneità;
c) superato l’esame della FIFA;
d) versato una quota annuale alla FIFA.
2. Nel richiedere una licenza il candidato si impegna a rispettare il presente regolamento e lo statuto della FIFA, il codice etico della FIFA, il codice disciplinare della FIFA e il [regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei giocatori (“RSTG”)], disponibile all’indirizzo www.fifa.com».
23 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, intitolato «Criteri di idoneità», così dispone:
«1. Un candidato deve:
a) all’atto della presentazione della sua domanda di licenza (e successivamente alla sua domanda, anche dopo aver ottenuto una licenza, se del caso):
(…)
ii. non essere mai stato dichiarato colpevole nell’ambito di un procedimento penale (o di un accordo ad esso relativo) in materia di criminalità organizzata, traffico di droga, corruzione, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, truffa, manipolazione di partite, sviamento di fondi, malversazione, violazione di obblighi fiduciari, contraffazione, negligenza professionale, violenza sessuale, crimini violenti, molestie, sfruttamento o traffico di minori o di adulti vulnerabili;
iii. non essere mai stato destinatario di un provvedimento di sospensione di almeno due anni o di un provvedimento di esclusione o di radiazione pronunciato da un’autorità di regolamentazione o da un organo direttivo dello sport in ragione di una violazione delle norme etiche o deontologiche professionali».
24 Il titolo III del RAF, intitolato «Esercizio della funzione di agente», contiene gli articoli da 11 a 17.
25 L’articolo 11 del RAF, intitolato «Disposizioni generali», prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3, quanto segue:
«1. Solo un agente può erogare servizi di intermediazione.
2. Un agente deve sempre soddisfare i criteri di idoneità enunciati all’articolo 5 del presente regolamento.
3. Un agente può esercitare le sue attività attraverso un’agenzia. Salvo che sia egli stesso un agente, un dipendente o [un] prestatore di servizi alle dipendenze dell’agenzia non può fornire servizi di intermediazione, né contattare un potenziale cliente ai fini della conclusione di un accordo di rappresentanza. L’agente resta pienamente responsabile delle attività della sua agenzia, dei suoi dipendenti, dei prestatori di servizi e degli altri rappresentanti in caso di violazione, da parte loro, del presente regolamento».
26 L’articolo 12 del RAF, intitolato «Rappresentanza», così dispone:
«(…)
3. L’accordo di rappresentanza concluso tra un individuo e un agente non può superare la durata di due anni. Tale durata può essere prolungata unicamente mediante la conclusione di un nuovo accordo di rappresentanza. Ogni clausola di rinnovo automatico o disposizione diretta a prorogare la validità dell’accordo di rappresentanza oltre la durata massima autorizzata si considera nulla.
(…)
5. Un accordo di rappresentanza concluso tra un club acquirente o un club venditore e un agente non è soggetto ad alcuna durata massima di validità.
(…)
7. Ai fini della sua validità, un accordo di rappresentanza deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:
a) il nome delle parti;
b) la durata (se del caso);
c) l’ammontare della provvigione dovuta all’agente per i suoi servizi;
d) la natura dei servizi di intermediazione che devono essere forniti;
e) la firma delle parti.
8. Un agente può fornire servizi di intermediazione o servizi di altra natura per una soltanto delle parti di una transazione, fatta eccezione per il caso di seguito indicato:
a) doppia rappresentanza autorizzata: un agente può fornire servizi di intermediazione o altri servizi per un individuo e per un club acquirente nell’ambito della medesima transazione a condizione che entrambi i clienti abbiano preventivamente prestato il loro consenso per iscritto.
9. Un agente non può fornire servizi di intermediazione o altri servizi nell’ambito di una medesima transazione per:
a) un club venditore e un individuo;
b) un club venditore e un club acquirente; oppure
c) tutte le parti coinvolte in una medesima transazione.
10. Un agente e un agente collegato non possono fornire servizi di intermediazione o altri servizi per clienti diversi nell’ambito di una medesima transazione, fatta eccezione per il caso menzionato al comma 8 del presente articolo.
(…)
13. Sono nulle tutte le clausole di un accordo di rappresentanza che:
a) limitano la capacità di un individuo di negoziare e concludere autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente; e/o
b) penalizzano un individuo se negozia e/o conclude autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente.
(…)».
27 Ai sensi dell’articolo 14 del RAF, intitolato «Provvigione – Principi generali»:
«1. Nell’ambito di un accordo di rappresentanza, un agente può prevedere il pagamento da parte del cliente di una provvigione.
2. Il pagamento della provvigione dovuta in forza dell’accordo di rappresentanza deve essere effettuato esclusivamente dal cliente all’agente. Il cliente non può ricorrere ai servizi di un terzo per detto pagamento o autorizzare terzi a farlo.
3. La sola eccezione al principio enunciato al comma 2 del presente articolo riguarda un agente che rappresenta un individuo il cui compenso annuo negoziato è inferiore o uguale a [200 000 dollari USA (USD)] (o equivalente), senza considerare eventuali pagamenti soggetti a condizione. Se del caso, un club acquirente può concordare con un individuo il pagamento della provvigione dovuta da detto individuo all’agente per la transazione di cui trattasi in conformità delle disposizioni dell’accordo di rappresentanza. Si applicano, se del caso, le seguenti condizioni:
a) Il pagamento della provvigione effettuato a nome dell’individuo dal club acquirente non incide sull’obbligo fiduciario dell’agente nei confronti dell’individuo. Tale pagamento non comporta neppure una situazione di dipendenza o un legame di subordinazione tra l’agente e il club acquirente.
b) L’importo della provvigione a nome dell’individuo dal club acquirente non può superare l’importo concordato in forza dell’accordo di rappresentanza che lega l’individuo all’agente.
c) Il club acquirente non può dedurre dal compenso dell’individuo la somma versata a titolo di provvigione in forza del presente comma 3.
(…)
6. Il pagamento di una provvigione deve essere effettuato dopo la conclusione del periodo di registrazione rilevante, mediante versamenti scaglionati ogni tre mesi per la durata del contratto di lavoro negoziato.
7. Soltanto la remunerazione effettivamente percepita da un individuo è presa in considerazione ai fini del pagamento della provvigione, calcolata proporzionalmente.
(…)
10. Quando un agente rappresenta un club acquirente e un individuo in una medesima transazione in forza dell’articolo 12, comma 8a, del presente regolamento (caso di doppia rappresentanza autorizzata), il club acquirente può pagare fino alla metà dell’importo totale dovuto a titolo di provvigione.
(…)
12. Un agente non può pretendere il pagamento di una provvigione non ancora dovuta in relazione a un contratto di lavoro negoziato quando:
a) l’individuo è trasferito verso un altro club acquirente prima della scadenza del contratto di lavoro negoziato; oppure
b) l’individuo recede anticipatamente dal suo contratto di lavoro negoziato senza giusta causa e l’agente rappresenta ancora l’individuo all’atto del recesso.
(…)».
28 L’articolo 15 del RAF, dal titolo «Tetto alla provvigione», prevede quanto segue:
«1. L’importo della provvigione dovuta a un agente per i servizi di intermediazione è calcolato come segue:
a) Quando l’agente rappresenta un individuo o un club acquirente: sulla base del compenso riconosciuto all’individuo.
b) Quando l’agente rappresenta un club venditore: sulla base dell’indennità di trasferimento per la transazione di cui trattasi.
2. L’importo massimo della provvigione che può essere versata per servizi di intermediazione nell’ambito di una transazione è quello di seguito indicato, a prescindere dal numero di agenti che erogano servizi di intermediazione a un determinato cliente:
|
|
Massimale della provvigione | ||
|
Cliente |
Remunerazione annuale dell’individuo inferiore o uguale a [USD 200 000] (o equivalente) |
Remunerazione annuale dell’individuo superiore a [USD 200 000] (o equivalente) |
|
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Individuo |
5% della remunerazione dell’individuo |
3% della remunerazione dell’individuo |
|
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Club acquirente |
5% della remunerazione dell’individuo |
3% della remunerazione dell’individuo |
|
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Club d’ingaggio e Individuo (caso di doppia rappresentanza consentita) |
10% della remunerazione dell’individuo |
6% della remunerazione dell’individuo |
|
|
Club cedente (indennità di trasferimento) |
10% dell’indennità di trasferimento | ||
A scanso di equivoci, trovano applicazione le seguenti norme:
a) Nel determinare il tetto alla provvigione il calcolo del compenso riconosciuto all’individuo non può tener conto di alcun pagamento soggetto a condizione.
b) Se il compenso riconosciuto a un individuo è superiore a [USD 200 000] (o equivalente), l’importo che eccede annualmente detto limite è soggetto a un tetto alla provvigione del 3% se l’agente rappresenta un individuo o un club acquirente, o del 6% se rappresenta sia un club acquirente che un individuo (caso [di] doppia rappresentanza autorizzata).
c) Il calcolo dell’indennità di trasferimento non può comprendere:
i. alcun importo versato a titolo di risarcimento per risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 17 o dell’allegato 2 del RSTG; né
ii. alcun premio di rivendita.
3. Quando, nei 24 mesi che precedono o seguono una transazione, un agente o un agente collegato fornisce altri servizi a un cliente coinvolto in detta transazione, si presume, fino a prova contraria, che tali altri servizi siano parte dei servizi di intermediazione forniti nell’ambito di detta transazione.
4. Quando un agente e/o cliente non riesce a confutare la presunzione di cui al comma 3 del presente articolo, le provvigioni versate per gli altri servizi si considerano parte della provvigione versata per i servizi di intermediazione forniti nell’ambito della transazione di cui trattasi».
29 L’articolo 16 del RAF, intitolato «Diritti e obblighi», dispone quanto segue:
«1. Un agente può:
(…)
b) contattare un potenziale cliente legato a un altro agente da un accordo di rappresentanza esclusiva unicamente negli ultimi due mesi dell’accordo di cui trattasi;
c) concludere un accordo di rappresentanza con un cliente legato a un altro agente da un accordo di rappresentanza esclusiva unicamente negli ultimi due mesi dell’accordo di cui trattasi.
2. Un agente deve:
(…)
b) rispettare lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle federazioni affiliate;
(…)
f) versare una quota annuale alla FIFA entro il termine precisato sulla piattaforma, come indicato agli articoli 7 e 17 del presente regolamento;
(…)
j) caricare sulla piattaforma:
i. entro i 14 giorni successivi alla conclusione, alla modifica o alla risoluzione di un accordo di rappresentanza: il relativo accordo di rappresentanza e le informazioni richieste sulla piattaforma;
ii. entro i 14 giorni successivi alla conclusione: tutti gli accordi diversi da un accordo di rappresentanza concluso con un cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accordi relativi ad altri servizi, oltre alle informazioni richieste sulla piattaforma;
iii. nei 14 giorni successivi al pagamento di una provvigione: le informazioni richieste sulla piattaforma;
iv. nei 14 giorni successivi al pagamento di una provvigione collegata a un accordo diverso da un accordo di rappresentanza concluso con un cliente: le informazioni richieste sulla piattaforma;
v. nei 14 giorni successivi al verificarsi dell’evento: ogni accordo contrattuale o di altra natura intercorso tra agenti al fine di collaborare nell’ambito della prestazione di servizi o della ripartizione dei ricavi o degli utili tratti da tutti o da parte dei loro servizi di intermediazione;
vi. nei 14 giorni successivi al verificarsi dell’evento: tutte le informazioni che possono incidere sull’obbligo di soddisfare i criteri di idoneità;
vii. nei 14 giorni successivi al verificarsi dell’evento: ogni accordo di composizione amichevole raggiunto con un cliente o con un altro agente;
k) laddove svolga le sue attività attraverso un’agenzia, caricare sulla piattaforma:
i. entro i 14 giorni successivi alla prima transazione che coinvolge l’agenzia: la struttura proprietaria, l’identità degli azionisti, la quota di capitale da lui detenuta e/o l’identità dei beneficiari effettivi;
ii. entro i 14 giorni successivi alla prima transazione che coinvolge l’agenzia: il nome degli agenti che si servono della stessa agenzia per svolgere le loro attività e il nome di tutti i suoi dipendenti;
iii. nei 30 giorni successivi al verificarsi dell’evento: ogni variazione rispetto alle informazioni sull’agenzia fornite in precedenza.
3. Un agente non può compiere, né tentare di compiere le seguenti azioni:
(…)
e) Accettare il pagamento di qualsiasi indennità di trasferimento o indennità di formazione dovuta in collegamento con il trasferimento di un giocatore di un club a un altro. [Ciò] comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti descritti all’articolo 18 ter del RSTG.
(…)
4. In materia di divulgazione e di rendicontazione, un agente deve:
a) informare immediatamente il cliente di ogni offerta scritta (qualsiasi sia il mezzo di comunicazione utilizzato) ricevuta per detto cliente;
b) fornire al cliente, su richiesta, una copia dell’accordo di rappresentanza concluso o di ogni altro accordo scritto collegato ad altri servizi, una copia del contratto di lavoro o di ogni altro documento scritto ottenuto nell’ambito dei servizi di intermediazione, nonché uno scadenziario indicante in dettagli i pagamenti di qualsiasi natura effettuati a favore dell’agente nell’ambito di una transazione in cui egli è coinvolto;
c) collaborare, su richiesta, con l’organo competente di un’associazione affiliata, di una confederazione e/o della FIFA con riferimento a tutte le richieste di informazioni a prescindere dalla loro tipologia e dalla loro forma».
30 Il titolo IV del RAF, intitolato «Diritti e obblighi dei clienti», contiene soltanto l’articolo 18. Quest’ultimo, dal titolo «Ricorso a un agente», prevede quanto segue:
«1. Un cliente:
(…)
c) deve verificare che l’agente sia effettivamente titolare di una licenza rilasciata dalla FIFA prima di sottoscrivere con lui un accordo di rappresentanza;
(…)
f) [se si tratta di un club] deve fornire nel sistema di regolazione dei trasferimenti della FIFA (TMS) entro i 14 giorni successivi al verificarsi dell’evento:
i. le informazioni richieste nel TMS al momento della realizzazione di ciascuna transazione che si concretizza in un trasferimento internazionale che coinvolge il club;
ii. ogni modifica a un accordo di rappresentanza pertinente o alla sua risoluzione;
iii. ogni accordo diverso da un accordo di rappresentanza concluso con un cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accordi relativi ad altri servizi, oltre alle informazioni richieste nel TMS;
iv. le informazioni richieste nel TMS dopo il pagamento di una provvigione collegata a un qualsiasi accordo concluso con un agente diverso da un accordo di rappresentanza; e
g) deve segnalare immediatamente alla FIFA, alle confederazioni o alle federazioni affiliate ogni violazione del presente regolamento.
2. Un cliente (o, se del caso, i suoi dirigenti) non è autorizzato a compiere o a tentare di compiere le seguenti azioni:
(…)
e) Partecipare o contribuire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi attività volta ad aggirare il tetto alla provvigione previsto nel presente regolamento.
(…)».
31 Il titolo V del RAF, intitolato «Divulgazione e pubblicazione», contiene unicamente l’articolo 19, rubricato come detto titolo V, che prevede quanto segue:
«La FIFA mette a disposizione:
a) i nomi e i dati di contatto di tutti gli agenti;
b) i clienti rappresentati dagli agenti, ivi compresi il carattere esclusivo o meno della rappresentanza e la data di scadenza dell’accordo di rappresentanza di cui trattasi;
c) i servizi di intermediazione forniti a ciascun cliente;
d) ogni sanzione irrogata a [carico] degli agenti e dei clienti;
e) i dettagli di tutte le transazioni che coinvolgono agenti, ivi compresi gli importi delle provvigioni loro versate».
32 Il titolo VI del RAF, dal titolo «Controversia», contiene unicamente l’articolo 20. Detto articolo, rubricato «Competenza», è formulato come segue:
«1. Fatto salvo il diritto dell’agente o del cliente di chiedere il risarcimento dinanzi a un giudice ordinario, la Camera degli agenti del Tribunale del Calcio della FIFA è competente a conoscere di una controversia quando:
a) detta controversia trae origine da un accordo di rappresentanza di portata internazionale o in collegamento ad esso (v. articolo 2, comma 2, del presente regolamento);
b) un ricorso in tal senso è depositato in conformità delle disposizioni delle regole di procedura del Tribunale del Calcio;
c) sono passati meno di due anni dal verificarsi dell’evento all’origine della controversia, fermo restando che il rispetto di detto termine è esaminato d’ufficio nell’ambito di ciascuna causa.
2. La procedura di risoluzione delle controversie è illustrata, in dettaglio, nelle regole di procedura del Tribunale del Calcio.
3. Fatto salvo il diritto dell’agente o del cliente di chiedere il risarcimento dinanzi a un giudice ordinario, l’organo decisionale identificato nel regolamento nazionale sugli agenti dell’associazione affiliata di cui trattasi è competente a pronunciarsi sulle controversie risultanti da un accordo di rappresentanza privo di portata internazionale o in collegamento ad esso (v. articolo 2, comma 3, del presente regolamento)».
2. Il RSTG
33 L’articolo 18 bis del RSTG, dal titolo «Influenza di terzi sui club» prevede, nella sua versione applicabile alla controversia principale, quanto segue:
«1. Nessuna società può sottoscrivere contratti che consentano alla(e) società concorrente(i) e viceversa, o a terzi, di acquistare, nel quadro dell’attività o dei trasferimenti, la capacità di influire sull’indipendenza o sulla politica delle società o, ancora, sulle performance delle sue squadre.
2. La [c]ommissione [d]isciplinare della FIFA può imporre sanzioni alle società che non rispettano gli obblighi previsti nel presente articolo».
34 L’articolo 18 ter del RSTG, intitolato «Proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi», al paragrafo 1 così dispone:
«Nessuna società o giocatore può sottoscrivere accordi con un terzo che consentano a quest’ultimo di pretendere, in tutto o in parte, un’indennità dovuta in relazione al futuro trasferimento di un giocatore da una società verso un’altra o di vedersi riconoscere l’attribuzione di diritti in relazione a un trasferimento o a una futura indennità di trasferimento».
3. Statuto della FIFA
35 L’articolo 8, paragrafo 3, dello statuto della FIFA, dal titolo «Condotta degli organi, dei dirigenti e di altri» stabilisce, nella sua versione applicabile alla controversia principale, quanto segue:
«Tutte le persone o organizzazioni coinvolte nel settore del calcio sono tenute a rispettare lo statuto e i regolamenti della FIFA e i principi del fair play».
36 L’articolo 14 dello statuto della FIFA, intitolato «Obblighi delle federazioni affiliate», così dispone:
«1. Le federazioni affiliate hanno i seguenti obblighi:
a) osservare sempre lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA oltre a quelli del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) adottate in appello sulla base dell’articolo 56, primo comma, dello statuto della FIFA;
b) partecipare alle competizioni organizzate dalla FIFA;
c) pagare i contributi a loro carico;
d) far sì che i rispettivi membri rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA;
e) riunire i loro organi legislativi e di suprema istanza a intervalli regolari, almeno ogni due anni;
f) approvare statuti conformi ai requisiti dello statuto standard della FIFA;
g) creare una commissione di arbitri direttamente subordinata alla federazione affiliata interessata;
h) rispettare le leggi del gioco;
i) gestire le proprie attività in piena indipendenza e controllare che non vi sia alcuna intromissione da parte di terzi, conformemente all’articolo 19 del presente statuto;
j) rispettare tutti gli altri obblighi risultanti dal presente statuto e da altri regolamenti.
2. La violazione dei suoi obblighi da parte di una federazione affiliata comporta le sanzioni previste nel presente statuto.
3. La violazione del comma 1[, lettera i)], comporta parimenti l’applicazione di sanzioni, anche se l’intromissione del terzo non è imputabile alla federazione affiliata interessata. Le federazioni affiliate sono responsabili nei confronti della FIFA di qualsiasi negligenza grave o violazione intenzionale imputabile ai membri dei loro organi».
37 L’articolo 57, paragrafo 1, dello statuto della FIFA, intitolato «Competenza del TAS», prevede quanto segue:
«Ogni ricorso avverso decisioni adottate in ultimo grado dalla FIFA, in particolare dalle istanze giurisdizionali, e avverso le decisioni adottate dalle confederazioni, dalle federazioni affiliate o dalle leghe deve essere depositato dinanzi al TAS entro un termine di ventun giorni dal ricevimento della decisione».
38 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1 e 2, dello statuto della FIFA, rubricato «Obblighi in materia di risoluzione delle controversie»:
«1. Le confederazioni, le federazioni affiliate e le leghe si impegnano a riconoscere il TAS come organo giurisdizionale indipendente. Esse si impegnano ad adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i loro affiliati e i loro giocatori e dirigenti si sottopongano all’arbitrato del TAS. Le stesse disposizioni si applicano agli agenti e agli organizzatori di incontri autorizzati dalla FIFA.
2. Il ricorso agli organi giurisdizionali ordinari è vietato, salvo ove previsto espressamente dal regolamento della FIFA. È altresì vietato il ricorso agli organi giurisdizionali ordinari per tutti i tipi di provvedimenti provvisori».
4. Codice disciplinare della FIFA
39 La versione 2019 del codice disciplinare della FIFA è stata adottata dal consiglio della FIFA in occasione della riunione del 3 giugno 2019 a Parigi ed è entrata in vigore il 15 luglio 2019 (in prosieguo: il «codice disciplinare della FIFA»). Essa è stata sostituita dalla versione 2023 di detto codice a partire dal 1º febbraio 2023.
40 L’articolo 53 del codice disciplinare della FIFA, intitolato «Competenze», enuncia quanto segue:
«1. La [c]ommissione [d]isciplinare è competente a sanzionare tutte le violazioni del regolamento FIFA che non ricadono nella responsabilità di altre istanze.
2. La [c]ommissione [d]isciplinare ha, segnatamente, competenza per:
a) sanzionare le infrazioni gravi che sono sfuggite all’attenzione dei direttori di gara;
b) rettificare errori palesi nelle decisioni disciplinari dell’arbitro;
c) prolungare la durata di una sospensione degli incontri concretizzatasi automaticamente a seguito di un’espulsione;
d) emettere sanzioni ulteriori».
5. Codice etico della FIFA
41 L’articolo 4 del codice etico della FIFA, dal titolo «Portata del codice, casi non previsti, prassi, dottrina e giurisprudenza», nella sua versione applicabile alla controversia principale, prevede quanto segue:
«1. Il presente codice disciplina tutte le materie cui si riferiscono il testo o la ratio delle sue disposizioni.
2. Per i casi non previsti nel presente codice in termini di regole procedurali e in caso di dubbio quanto all’interpretazione del presente codice, la commissione etica si pronuncia in conformità della prassi della FIFA.
3. Per tutte le sue attività, la commissione etica può riferirsi a casi precedenti e a principi già sanciti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di sport».
42 L’articolo 84 del codice etico della FIFA, intitolato «Tribunale arbitrale dello sport», così dispone:
«1. Le decisioni della camera giudicante sono definitive, fatto salvo il ricorso depositato dinanzi al [TAS] in conformità delle pertinenti disposizioni dello [s]tatuto della FIFA.
2. Anche la parte incaricata dell’istruttoria può impugnare detta decisione dinanzi al TAS».
II. Procedimento principale e questione pregiudiziale
43 I ricorrenti nel procedimento principale sono FT, un agente di calciatori nonché vicepresidente dell’associazione degli agenti di giocatori denominata «The Football Forum», e la RRC Sports, una società con sede in Germania che opera anch’essa come agente di calciatori e della quale FT è l’amministratore delegato.
44 La FIFA, parte resistente nel procedimento principale, è un’organizzazione centrale che raggruppa numerose federazioni internazionali e nazionali. Essa conta tra i suoi membri 211 federazioni nazionali tra cui il Deutscher Fußball-Bund, la federazione calcistica tedesca (in prosieguo: il «DFB»). Conformemente all’articolo 14 dello statuto della FIFA, le federazioni affiliate sono tenute a impegnarsi, nei propri statuti, a rispettare le regole previste da detta federazione e a riconoscere le decisioni da essa adottate.
45 La FIFA è dotata di numerose istituzioni e commissioni. Tra queste, il consiglio è l’organo incaricato della strategia e della vigilanza, competente ad adottare i regolamenti di portata generale.
46 Il 16 dicembre 2022 il consiglio della FIFA ha così adottato il RAF, pubblicato il 6 gennaio 2023, che stabilisce le condizioni quadro applicabili ai soggetti che forniscono servizi di intermediazione nell’ambito del sistema internazionale dei trasferimenti dei giocatori e degli allenatori attuato da detta federazione. In particolare, detto regolamento introduce norme che disciplinano l’offerta e la fornitura di servizi di intermediazione a favore di giocatori, allenatori, club e leghe centralizzate, oltre al compenso riconosciuto per tali servizi.
47 I ricorrenti nel procedimento principale hanno promosso dinanzi al Landgericht Mainz (Tribunale del Land, Magonza, Germania), giudice del rinvio, un’azione inibitoria affinché venga inibita alla FIFA l’applicazione di numerose disposizioni, tra cui, in particolare, disposizioni del RSTG e del RAF, in quanto lesive degli articoli 56, 101 e 102 TFUE e del RGPD.
48 A tal proposito, il giudice del rinvio nutre dubbi per quanto attiene, in particolare, alla questione se l’eccezione riconosciuta, nel quadro dell’articolo 101 TFUE, nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), si applichi a norme che, come quelle oggetto del procedimento principale, non hanno carattere puramente sportivo o se essa si applichi anche a norme che, pur avendo carattere economico, influenzano, in maniera quantomeno indiretta, la composizione delle squadre dei club.
49 Esso osserva, in particolare, che non emerge in maniera evidente, da un lato, che gli obiettivi invocati dalla FIFA a supporto delle regole di cui trattasi possano essere considerati come legittimi, poiché non riguarderebbero direttamente il funzionamento delle competizioni sportive in quanto tali e, dall’altro, che dette regole siano necessarie ai fini della realizzazione di tali obiettivi.
50 In termini più generali, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con gli articoli 56, 101 e 102 TFUE di tredici tra le norme contenute nel RAF.
51 Infine, il giudice del rinvio si chiede se, tra dette norme, quelle che prevedono il trattamento di dati personali possano perseguire legittimi interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD, e se soddisfino i requisiti risultanti dal principio di proporzionalità, condizione necessaria ai fini della liceità di un siffatto trattamento.
52 In tali circostanze, il Landgericht Mainz (Tribunale del Land, Magonza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 101 [TFUE] (divieto di intese), l’articolo 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante sul mercato) e l’articolo 56 TFUE (libertà di prestazione dei servizi), nonché l’articolo 6 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che ostano a [talune disposizioni di] una regolamentazione adottata da una federazione sportiva mondiale (nella specie: la FIFA) cui appartengono 211 federazioni sportive nazionali della pratica sportiva interessata (nella specie: il calcio) e le cui norme sono quindi vincolanti, in ogni caso, per la maggior parte dei soggetti attivi nelle rispettive leghe professionistiche della pratica sportiva interessata [nella specie: club (fermo restando che con essi si intendono anche le squadre di calcio organizzate sotto forma di società di capitali), giocatori (che ne sono membri) e agenti dei giocatori] [e che mirano a disciplinare l’attività degli agenti di giocatori e di allenatori]».
III. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
53 In via preliminare, occorre ricordare che spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 29 e giurisprudenza citata).
54 Secondo una giurisprudenza costante, ora recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 59 e giurisprudenza citata).
55 Orbene, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfa tutti i suddetti requisiti poiché dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che l’interpretazione richiesta ha una relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, che il problema sollevato non è di natura ipotetica e che detto fascicolo contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di fornire una soluzione utile alla questione sottoposta.
56 Certamente, come osservato dal governo greco, detti elementi non contengono una definizione precisa del mercato pertinente, né, a fortiori, un’analisi del suo funzionamento.
57 Tuttavia, il fatto che la Corte non disponga di una presentazione esaustiva del contesto economico e giuridico in cui si inserisce la controversia principale non esclude che essa possa, comunque, sulla base delle informazioni che le sono state trasmesse dal giudice del rinvio, fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione utile a quest’ultimo.
58 Orbene, dal fascicolo a disposizione della Corte emerge che il RAF può influire sul funzionamento del mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti oltre che sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, dal momento che quest’ultimo si caratterizza per essere un mercato con più parti, in quanto esso implica un’interazione tra più soggetti che perseguono interessi distinti, quali gli enti che hanno alle proprie dipendenze gli individui interessati, quelli che vorrebbero ingaggiarli, gli individui interessati stessi e infine, se del caso, i loro agenti.
59 Date le circostanze, la Corte ritiene che non sia necessario, ai fini della risposta che occorre dare alla questione posta dal giudice del rinvio, precisare ulteriormente i contorni materiali o geografici dei mercati potenzialmente interessati dal RAF.
60 Quanto alla circostanza, menzionata dal governo greco, che gli elementi contenuti nella decisione di rinvio non consentirebbero, in mancanza di un’analisi approfondita, di comprovare l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, va ricordato che compete esclusivamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi dedotti da una delle parti nel procedimento principale.
61 Per contro, va osservato che il giudice del rinvio richiama, nella sua questione, l’articolo 53, paragrafo 3, del codice disciplinare della FIFA. Orbene, nel riportare tale disposizione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento alla versione del 2019 del codice, in cui la suddetta disposizione si compone solo di due paragrafi. Del resto, nel riprodurre tale medesima disposizione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona esso stesso unicamente tali due paragrafi.
62 La questione sollevata da detto giudice deve pertanto essere considerata ricevibile, salvo nella parte in cui verte sull’interpretazione degli articoli 56, 101 e 102 TFUE e dell’articolo 6 del RGPD alla luce di una norma come quella enunciata all’articolo 53, paragrafo 3, del codice disciplinare della FIFA.
IV. Nel merito
63 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare gli articoli 56, 101 e 102 TFUE e l’articolo 6 del RGPD al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con detti quattro articoli di un insieme di norme adottate dalla FIFA per disciplinare l’esercizio dell’attività degli agenti dei giocatori e degli allenatori di calcio.
64 In particolare, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se gli articoli 56, 101 e 102 TFUE e l’articolo 6 del RGPD ostino a norme adottate da una federazione sportiva internazionale, come quelle contenute nel RAF, che possono essere raggruppate, in base al loro oggetto e alla loro finalità, in cinque categorie, vale a dire:
– quelle volte a limitare la rappresentanza multipla, vale a dire la rappresentanza, da parte di un medesimo agente, sia del giocatore o dell’allenatore, sia dei club o delle leghe centralizzate acquirenti o venditori;
– quelle volte a disciplinare il compenso degli agenti;
– quelle sulle condizioni di ottenimento e di revoca di una licenza FIFA;
– quelle volte a disciplinare la possibilità per gli agenti di procacciarsi nuovi giocatori o allenatori da rappresentare, e
– quelle che organizzano la comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club, alle leghe centralizzate, ai giocatori e agli allenatori.
65 Date le circostanze, la Corte ritiene che occorra procedere, per ciascuna di queste categorie di norme, all’interpretazione, in primo luogo, delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi e, in secondo luogo, dell’articolo 6 del RGPD.
A. Sull’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE sul diritto della concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi
1. Osservazioni preliminari
66 L’articolo 165 TFUE, stabilisce, al suo paragrafo 1, secondo comma, che l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Inoltre, il paragrafo 2, ultimo trattino, di detto articolo 165 precisa che l’azione dell’Unione in detto settore è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. Ne consegue che le istituzioni competenti dell’Unione devono tenere conto di tali obiettivi quando adottano, sulla base di tale disposizione e nel rispetto delle condizioni da essa previste, azioni di incentivazione o raccomandazioni nel settore dello sport.
67 Per contro, l’articolo 165 TFUE non può essere considerato una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 101, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 75).
68 Pertanto, in sede di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza o di libera prestazione dei servizi, devono essere prese in considerazione le specificità dell’attività sportiva, ma unicamente e a condizione di risultare pertinenti, nel quadro e nel rispetto delle condizioni di applicazione previste in ciascuna di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 84 e giurisprudenza citata).
69 Così, quando comportamenti o regole perseguono finalità economiche o riguardano la dimensione economica di uno sport, essi possono ricadere nelle disposizioni di diritto dell’Unione applicabili in presenza di un’attività economica, tra cui rientrano gli articoli 56, 101 e 102 TFUE, benché detti comportamenti o regole siano stati adottati da una federazione sportiva (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 75 e giurisprudenza citata).
70 Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. È il caso, in particolare, di quelle relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 76, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 22 e giurisprudenza citata).
71 Fatta eccezione per queste norme molto specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare la prestazione di servizi da parte di operatori che esercitano un’attività economica collegata alla pratica di uno sport a livello professionistico o semiprofessionistico o che incidono direttamente su tali prestazioni di servizi possono ricadere nell’ambito di applicazione delle disposizioni di diritto dell’Unione pertinenti in presenza di una siffatta attività, come gli articoli 56, 101 e 102 TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 77 e giurisprudenza citata).
72 Nel caso di specie, il RAF è volto a disciplinare talune attività degli agenti, consistenti, essenzialmente, nel mettere in contatto, a fronte di un corrispettivo, un giocatore o un allenatore con un soggetto stabilito in un altro Stato nell’ottica di un passaggio, definitivo o temporaneo, di detto giocatore o di detto allenatore da un club verso un altro, passaggio che la disciplina della FIFA qualifica quindi come «trasferimento». Orbene, posto che dette attività costituiscono una prestazione di servizi, forniti a titolo oneroso e relativi alla collocazione di calciatori o allenatori di calcio, esse devono essere considerate come aventi natura economica.
73 Il giudice del rinvio osserva, inoltre, che l’attività degli agenti può influenzare in maniera decisiva la composizione delle squadre, il loro mantenimento nel tempo e la loro forza atletica. Orbene, posto che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e che dette competizioni generano un’attività economica, occorre considerare che la disciplina controversa nel procedimento principale incide sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 81).
74 Le norme enunciate nel RAF non ricadono, quindi, tra quelle cui può essere applicata l’eccezione di cui al punto 70 della presente sentenza, che, secondo quanto ripetutamente ricordato dalla Corte, deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito d’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 79, e sentenza del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 24 e giurisprudenza citata).
75 Tali norme possono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 56, 101 e 102 TFUE.
76 Orbene, da un lato, per quanto attiene agli articoli 101 e 102 TFUE, questi ultimi, pur perseguendo obiettivi distinti e pur avendo un ambito di applicazione distinto, possono applicarsi simultaneamente quando ne sono soddisfatte le rispettive condizioni di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 119).
77 Dall’altro, nella misura in cui le norme del RAF considerate dal giudice del rinvio nella sua questione sono, quanto alla loro applicazione, indipendenti le une dalle altre, l’eventuale incompatibilità di una di esse con il diritto dell’Unione, come accertata, se del caso, da detto giudice, non potrebbe di per sé comportare necessariamente l’incompatibilità delle altre.
78 Occorre pertanto esaminare la questione pregiudiziale alla luce, in primo luogo, dell’articolo 101 TFUE; in secondo luogo, dell’articolo 102 TFUE e, in terzo luogo, dell’articolo 56 TFUE.
2. Sull’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza
79 Occorre fin da subito osservare che il calcio si caratterizza, tra le altre sue specificità, per il fatto di dar luogo a numerose competizioni a livello sia internazionale, sia europeo o nazionale a cui sono chiamati a partecipare un numero molto ampio di club e di giocatori. Inoltre, in linea con taluni altri sport, esso è caratterizzato dal fatto che la partecipazione a dette competizioni è riservata a squadre che hanno ottenuto determinati risultati sportivi, fermo restando che lo svolgimento di dette competizioni si fonda sullo scontro e la progressiva eliminazione delle squadre partecipanti. Esso si fonda, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo, che può essere garantito unicamente se tutte le squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, idonee ad assicurare in una certa misura pari opportunità (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 143).
80 Queste diverse specificità consentono di ritenere che sia legittimo assoggettare l’organizzazione e lo svolgimento di tali competizioni, a livello sia internazionale, sia europeo e nazionale, a regole comuni volte a garantirne l’omogeneità e il coordinamento all’interno di un calendario complessivo e, più in generale, a promuovere, in maniera adeguata ed efficace, l’organizzazione di competizioni sportive fondate sulla parità di opportunità e sul merito sportivo (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 144, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punti da 62 a 64).
81 Orbene, posto che l’organizzazione e lo svolgimento di tali competizioni possono comportare l’esercizio di attività economiche accessorie che possono, esse stesse, influenzare tali competizioni, non si può ritenere come necessariamente illegittimo il fatto che un’associazione come la FIFA adotti norme volte a disciplinare i rapporti tra, da un lato, i propri membri e i loro affiliati, e dall’altro, le imprese che possono avere un interesse economico rispetto all’organizzazione di dette competizioni.
82 Ciò detto, il fatto che una confederazione o una federazione sportiva possa adottate legittimamente tali norme non implica tuttavia che ciascuna delle norme così adottate vada considerata come compatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, è altresì necessario che le scelte compiute in sede di adozione di ciascuna di dette norme rispettino i presupposti risultanti da tale diritto.
a) Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE
83 In via preliminare, occorre ricordare che l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE presuppone l’esistenza di una condotta proveniente da numerose «imprese» o, in mancanza, da un’«associazione di imprese».
84 Secondo una giurisprudenza constante, occorre ritenere che agisca come «impresa», ai sensi, in particolare, di detto articolo 101, paragrafo 1, TFUE, qualsiasi ente che esercita un’attività economica consistente nell’offrire prodotti o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 76), mentre rientra nella nozione di «associazione di imprese» un raggruppamento di più entità che esercitano una siffatta attività.
85 Nel caso di specie, benché il RAF sia stato adottato unicamente dalla FIFA, occorre ricordare che detta federazione conta tra i suoi affiliati federazioni calcistiche nazionali che raggruppano, a loro volta, club o leghe centralizzate che esercitano attività economiche, consistenti nell’offrire prodotti o servizi su diversi mercati, come la biglietteria sportiva, le attività di sponsorizzazione o, ancora, il merchandising.
86 Si può pertanto riconoscere alla FIFA lo status di associazione di imprese su detti mercati e sui mercati posti a monte dei medesimi, come quelli dell’ingaggio dei giocatori o degli allenatori o, ancora, dei servizi di intermediazione in vista di un trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti da un club a un altro.
87 Quindi, in un caso come quello affrontato dal giudice del rinvio nella sua questione, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere considerato come applicabile alla FIFA, poiché quest’ultima può essere qualificata come «associazione di imprese», ai sensi di detta disposizione.
88 Ciò precisato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
89 Così, come risulta dalla formulazione di detta disposizione, la sua applicazione, in un determinato caso, è subordinata al soddisfacimento di numerose condizioni cumulative, vale a dire, anzitutto, che esista un accordo tra imprese, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata; in secondo luogo, che detto accordo, detta decisione o detta pratica possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e, in terzo luogo, che detto comportamento abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
1) Sull’esistenza di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata
90 Conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il comportamento controverso deve consistere in un «accordo», in una «pratica concordata» o in una «decisione di associazione di imprese», nozioni che comprendono azioni che possono avere nature diverse e presentarsi sotto forme diverse.
91 In particolare, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che una decisione di un’associazione di imprese consistente nell’adottare o nell’applicare una regolamentazione che incide direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese che ne sono direttamente o indirettamente membri può costituire una siffatta «decisione di associazione di imprese», ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 118).
92 Orbene, come emerge dalla formulazione stessa della questione sollevata dal giudice del rinvio, quest’ultimo chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE proprio con riferimento a una siffatta decisione in una situazione in cui una confederazione o una federazione sportiva internazionale ha adottato e applicato un insieme di norme volte a determinare il regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e allenatori che intendono rappresentare club, leghe centralizzate, giocatori o allenatori che rientrano nell’ecosistema creato da detta federazione.
93 Ne consegue che, in una situazione siffatta, il RAF e, quindi, ciascuna delle norme contenute in detto regolamento, possono essere considerati come integranti una «decisione di associazione di imprese», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
2) Sul pregiudizio per il commercio fra Stati membri
94 L’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE impone, tra l’altro, di stabilire, con un sufficiente grado di probabilità, che un accordo tra imprese, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata possono pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra gli Stati membri esercitando un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi, col rischio di nuocere al conseguimento o al funzionamento del mercato interno, fermo restando che detta condizione può essere considerata soddisfatta in presenza di comportamenti che coprono tutto il territorio di uno Stato membro (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 43 e giurisprudenza citata).
95 Orbene, nel procedimento principale, tale condizione deve essere considerata soddisfatta poiché la disciplina oggetto della questione pregiudiziale vincola, almeno per la maggior parte di essi, club, leghe centralizzate, giocatori, allenatori e agenti di giocatori attivi negli Stati membri ogniqualvolta esiste un accordo di rappresentanza di dimensione internazionale o un’attività collegata a un trasferimento internazionale o a un’operazione internazionale, a norma dell’articolo 2 del RAF.
3) Sul fatto che il comportamento controverso deve avere per «oggetto» o per «effetto» di arrecare pregiudizio alla concorrenza
96 Per poter considerare, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientra nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che detto comportamento ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 47).
97 A tal fine, occorre procedere, in un primo momento, all’esame dell’oggetto del comportamento di cui trattasi. Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all’esame di tale effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 159 e giurisprudenza citata, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 37).
98 A tal riguardo, l’esame che si rende necessario compiere differisce a seconda che si tratti di stabilire se dette medesime norme abbiano per «oggetto» o per «effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, posto che ciascuna di dette due nozioni è soggetta a un regime giuridico e probatorio distinto (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C333/21, EU:C:2023:1011, punto 160).
99 Posto che un determinato comportamento può avere solo in parte per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, detto esame non deve necessariamente essere effettuato alla luce dell’accordo, della decisione di associazione di imprese o della pratica concordata nel loro insieme. Nei limiti in cui una o più disposizioni, una o più misure o uno o più aspetti di detto accordo, di detta decisione o di detta pratica concordata possano esserne separati in quanto sono i soli a poter comportare una restrizione della concorrenza sul mercato di cui trattasi, il suddetto esame può essere effettuato con riferimento a tale disposizione, misura o aspetto.
i) Sulla nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto»
100 La nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, pur non costituendo un’eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, deve tuttavia essere interpretata restrittivamente (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 161 e giurisprudenza citata, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 38).
101 Detta nozione deve, pertanto, essere intesa nel senso che rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Infatti, talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 162 e giurisprudenza citata, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 39).
102 Al fine di stabilire, in un determinato caso, se talune regole introdotte mediante un accordo tra imprese, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata costituiscano una forma di coordinamento che, per sua natura, deve essere considerata dannosa per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza, è necessario esaminare, primo, il tenore di dette regole; secondo, il contesto economico e giuridico in cui esse si collocano e, terzo, gli obiettivi da esse perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 165, e del 26 febbraio 2026, Cargolux Airlines/Commissione, C‑401/22 P, EU:C:2026:132, punto 172).
103 A tal riguardo, anzitutto, l’esame dei termini delle regole introdotte con l’accordo, la decisione o la pratica di cui trattasi richiede di esaminarne i diversi aspetti, al fine di individuare la tipologia di coordinamento da esse instaurato e, quindi, di determinare se dette regole presentino caratteristiche che permettono di collegarle a una forma di coordinamento tra imprese che deve essere considerata, per sua stessa natura, sufficientemente dannosa per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza, il che si verifica in particolare se un coordinamento con tali caratteristiche è, proprio a causa di queste ultime, suscettibile di sfociare in condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 45 e giurisprudenza citata).
104 Per quanto attiene poi al contesto economico e giuridico in cui si inseriscono le regole di cui trattasi, posto che la nozione di restrizione della concorrenza per «oggetto» indica unicamente gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che integrano una forma di coordinamento che deve essere considerata, per sua stessa natura, dannosa per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di dette regole sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 166 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 131).
105 Per contro, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 166 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 131).
106 Infatti, è possibile che solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni particolari si possa presumere che talune forme di coordinamento e, pertanto, gli accordi, le decisioni di associazioni e le pratiche concordate che vi rientrano, siano dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Pertanto, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono tali forme di coordinamento deve consentire di verificare che, qualora una forma di accordo, di decisione di un’associazione di imprese o di pratica concordata sia, per sua stessa natura, dannosa per la concorrenza unicamente in talune circostanze relative, segnatamente, alla natura dei beni o dei servizi di cui trattasi, alle condizioni reali di funzionamento del mercato e alla sua struttura, tali circostanze siano presenti (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 48, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 52).
107 Infine, per quanto attiene agli obiettivi perseguiti con il coordinamento di cui trattasi, il cui esame si limita a quanto necessario per stabilire l’esistenza di una restrizione della concorrenza per «oggetto», occorre, conformemente a una giurisprudenza costante, stabilire gli «obiettivi» che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 132).
108 Tali «obiettivi» corrispondono, dal punto di vista della concorrenza, alla finalità intrinseca della pratica di cui trattasi.
109 Per contro, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere, dal punto di vista soggettivo, l’intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 50).
110 In ogni caso, dall’esame compiuto a tal fine devono emergere le ragioni precise che consentono di ritenere che l’accordo tra imprese, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata abbiano, in tutto o in parte, per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, punto 108; del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 168, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 51).
111 Per quanto attiene alla controversia principale, va ricordato che nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, di cui peraltro ha una conoscenza limitata agli elementi risultanti dal fascicolo di cui essa dispone, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione di dette regole (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 e giurisprudenza citata).
112 Compete pertanto esclusivamente al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui dispone, se talune disposizioni del RAF possano comportare, sul mercato interessato, una restrizione della concorrenza per «oggetto».
113 Tuttavia, al fine di fornire a tale giudice una risposta utile, la Corte può prendere in considerazione taluni elementi tratti dal fascicolo del procedimento principale di cui essa dispone e dalle osservazioni scritte che le sono state sottoposte, nell’ottica di fornire talune precisazioni sull’interpretazione che deve essere data dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE alla luce di detti elementi e di dette osservazioni (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 124).
ii) Sulla possibilità di qualificare come restrizione della concorrenza per «oggetto» norme come quelle considerate dal giudice del rinvio nella sua questione
– Sulle norme che limitano la rappresentanza multipla
114 Nella sua questione, il giudice del rinvio richiama norme come quelle enunciate all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, che prevedono che uno stesso agente o più agenti «collegati», vale a dire dirigenti, soci, azionisti o dipendenti della medesima agenzia oppure, ancora, persone legate da un vincolo di parentela o che hanno concluso un accordo di collaborazione, non possano rappresentare contemporaneamente due o tre delle parti interessate dal trasferimento di un giocatore o di un allenatore da un soggetto a un altro, vale a dire il giocatore o l’allenatore, il club acquirente e quello venditore. Tuttavia, l’articolo 12, paragrafo 8, del RAF prevede un’eccezione che consente la rappresentanza congiunta del giocatore o dell’allenatore e del club acquirente a condizione che le due parti abbiano espressamente acconsentito a una siffatta rappresentanza congiunta.
115 A tal riguardo, da un lato, va osservato che norme come quelle enunciate all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, sono, indubbiamente, idonee a ridurre l’intensità della concorrenza sui diversi segmenti del mercato dei servizi di intermediazione forniti dagli agenti che intervengono nei trasferimenti internazionali di giocatori o di allenatori professionisti da un soggetto a un altro, in quanto vietano agli agenti già incaricati da una parte di fornire i loro servizi a vantaggio di una delle altre parti di una medesima transazione, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del RAF. Tuttavia, tale caratteristica può, da sola, portare a ritenere che un comportamento rientrante in una siffatta forma di coordinamento presenti, per sua stessa natura, un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza solo se, sulla base del contesto in cui una tale forma di coordinamento si inserisce, il mercato interessato è caratterizzato da un livello elevato di concentrazione, aspetto, questo, che compete al giudice del rinvio verificare.
116 Dall’altro, benché norme, come quelle previste all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, che impongono agli agenti di rappresentare una sola delle parti interessate e, eccezionalmente, i giocatori o gli allenatori e il club acquirente, siano tali da restringere la libertà di azione economica degli agenti, una siffatta circostanza non implica necessariamente che dette norme rientrino in una forma di coordinamento che deve essere considerata, per sua natura stessa, dannosa per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza.
117 Occorre, infatti, ricordare che le regole dell’Unione in materia di pratiche anticoncorrenziali non hanno direttamente per oggetto di garantire agli operatori economici il libero esercizio della loro attività commerciale. Esse mirano, per contro, a garantire, in primis, che su un determinato mercato le imprese non alterino il gioco della concorrenza a danno sia delle imprese sia dei consumatori e, in senso più ampio, a garantire il benessere all’interno dell’Unione, conformemente agli obiettivi perseguiti dall’Unione, come enunciati all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, TUE (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 41).
118 Nella misura in cui quindi non appare – circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare – che norme adottate da un’associazione di imprese, come quelle enunciate all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, presentino esse stesse un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza, occorre considerare che dette norme non sembrano integrare una restrizione della concorrenza per «oggetto».
– Sulle norme relative al compenso che un agente è autorizzato a richiedere per l’ingaggio di un giocatore o di un allenatore
119 Nella sua questione, il giudice del rinvio affronta sette norme distinte introdotte dal RAF con riferimento al compenso degli agenti che è opportuno, quindi, esaminare in successione.
120 Per quanto concerne, in primo luogo, una norma, come quella prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del RAF, che fissa un tetto al compenso per gli agenti calcolato in percentuale dell’importo del trasferimento o del compenso annuo riconosciuto al giocatore o all’allenatore, dalla giurisprudenza della Corte si evince, indubbiamente, che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi, sono, per loro stessa natura, dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza sul mercato interessato e, più in particolare, per la libera determinazione del prezzo, della quantità e della qualità dei prodotti e dei servizi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punti 93 e 94).
121 Ciò detto, come sottolineato sostanzialmente dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che si debba ritenere che la fissazione di un prezzo massimo come quello di cui trattasi nel procedimento principale possa, di per sé, necessariamente falsare il gioco della concorrenza.
122 Inoltre, alla luce del fascicolo a disposizione della Corte e fatto salvo l’esame approfondito che compete al giudice del rinvio compiere, una norma che, come quella di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del RAF, prevede un tetto ai compensi non appare, considerato il suo impatto sulla propensione delle imprese interessate a fornire i servizi in questione, o sulla qualità di questi ultimi, sufficientemente dannosa da esimere da un esame dei suoi effetti. Infatti, posto che una siffatta norma non prevede un tetto fisso al compenso, bensì un limite relativo, in quanto fissato in proporzione, a seconda dei casi, del compenso che sarà riconosciuto al giocatore o all’allenatore, quando l’agente rappresenta detto individuo o il club acquirente, o dell’indennità versata dal club acquirente a quello venditore quando l’agente rappresenta quest’ultimo, non risulta che tale norma possa impedire agli agenti di compensare gli sforzi che essi compiono al fine, in particolare, di migliorare la qualità dei servizi che forniscono ottenendo un compenso più elevato, né che essa sia di natura tale da dissuaderli dal proporre i loro servizi sul mercato interessato.
123 Occorre inoltre precisare che una norma, come quella enunciata all’articolo 15, paragrafo 2, del RAF, non può essere qualificata come restrizione della concorrenza per «oggetto», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, con riferimento agli agenti che rappresentano i club acquirenti o venditori, per il solo fatto che il tetto al compenso da essa previsto è calcolato, per detti agenti, in percentuale dell’indennità detta di «trasferimento».
124 Per quanto concerne, in secondo luogo, una norma che vieta ai terzi di versare i compensi dovuti in ragione dell’accordo di rappresentanza per conto delle controparti contrattuali dell’agente di giocatori e di allenatori e che non si applica agli agenti che rappresentano un individuo il cui compenso annuo negoziato è inferiore o pari a USD 200 000 (EUR 188 341,65 alla data di adozione del RAF) o equivalente, come previsto all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del RAF, risulta che tale norma sia intesa solo a limitare il ricorso a taluni artifici finanziari per remunerare un agente, senza tuttavia impedire agli agenti o ai loro clienti di farsi concorrenza secondo uno dei parametri determinanti ai fini dell’accertamento della concorrenza, quali il prezzo o la qualità dei servizi offerti. Una siffatta norma non sembra quindi presentare, sotto il profilo della concorrenza, un livello di dannosità sufficiente per essere qualificata come una restrizione della concorrenza per «oggetto», aspetto questo che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare.
125 Lo stesso vale, in terzo luogo, con riferimento a una norma, come quella prevista all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RAF, che introduce una presunzione secondo cui gli altri servizi che un agente, o un altro agente collegato al primo, fornisce nei 24 mesi che precedono o seguono una prestazione dei suoi servizi di intermediazione devono essere considerati come parte di detti servizi di intermediazione, con la conseguenza che, quando un agente e/o un cliente non è in grado di confutare detta presunzione, i compensi versati per detti altri servizi sono considerati come parte del compenso relativo al servizio di intermediazione. Infatti, una siffatta norma non può, al pari di quella menzionata al precedente punto della presente sentenza, essere considerata come avente per oggetto di restringere la concorrenza sul mercato di cui trattasi.
126 Per quanto attiene, in quarto luogo, a una norma, come quella di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del RAF, che vieta agli agenti di concordare il loro compenso con modalità diverse rispetto all’esclusivo riferimento al compenso riconosciuto all’individuo trasferito o al valore di trasferimento e, in quinto luogo, a una norma, come quella enunciata all’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, letta in combinato disposto con l’articolo 18 ter del RSTG, che vieta agli agenti di percepire, per il trasferimento di un individuo, compensi o parti di compenso o di corrispondere loro compensi o parti di compenso calcolati sulla base della futura indennità di trasferimento che il club acquirente percepirà in caso di successivo trasferimento di un calciatore o di un allenatore, occorre osservare che dette norme incidono non già sull’ammontare di detto compenso, ma unicamente sulle modalità di calcolo o di pagamento.
127 Orbene, benché tali regole possano limitare la possibilità, per gli agenti interessati, di farsi concorrenza proponendo ai loro clienti modalità alternative di calcolo o di pagamento del loro compenso, non risulta tuttavia che esse impediscano loro di farsi concorrenza sui prezzi. Inoltre, essendo a priori indistintamente applicabili, tali norme non sembrano nemmeno, di primo acchito, tali da favorire determinati agenti o i loro clienti.
128 Pertanto, non può ritenersi giustificato classificare norme che presentano tali caratteristiche tra le forme di coordinamento tra imprese che devono essere considerate, per loro stessa natura, come aventi un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza, cosa che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
129 Per quanto attiene, in sesto luogo, a una norma, come quella prevista all’articolo 14, paragrafo 10, del RAF, che impedisce ai club o alle leghe centralizzate, quando un agente di giocatori e di allenatori interviene sia per il club acquirente sia per un individuo, di versare più del 50% del compenso totale dovuto da detto individuo e da detto club per i servizi dell’agente, va ricordato che tale norma, che riguarda non già il calcolo della provvigione da versare a un agente, ma la determinazione del soggetto potenzialmente debitore di detta provvigione, si applica unicamente nel caso della deroga, menzionata all’articolo 12, paragrafo 8, del RAF, quando il club acquirente e l’individuo hanno acconsentito espressamente a detta doppia rappresentanza, il che ne limita la potenziale dannosità per concorrenza.
130 Inoltre, una siffatta norma può prevenire il sorgere di condotte collusive idonee a falsare il gioco dell’offerta e della domanda e può, quindi, produrre effetti proconcorrenziali così da non poter essere considerata, di per sé, caratterizzata da un grado di dannosità della concorrenza sufficiente da rendere superfluo un esame dei suoi effetti.
131 Parimenti, per quanto riguarda, in settimo luogo, una norma, come quella di cui all’articolo 14, paragrafo 7, del RAF, secondo cui l’ammontare della provvigione, calcolato in percentuale, deve essere determinato sulla base della retribuzione effettivamente versata all’individuo, calcolata pro rata, occorre osservare che una siffatta norma, oltre a non impedire la concorrenza sui prezzi o secondo uno degli altri parametri determinanti ai fini dell’accertamento della concorrenza, non risulta sufficientemente dannosa per la concorrenza sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti da un club a un altro. Tale norma sembra, al contrario, idonea a favorire la concorrenza sul mercato del lavoro di tali individui, nella misura in cui spinge gli agenti ad adoperarsi per garantire ai loro clienti l’effettivo versamento del compenso loro spettante.
132 Ciò detto, va osservato che, per quanto attiene a quest’ultima norma, il giudice del rinvio richiama anche l’articolo 14, paragrafo 12, del RAF, il quale enuncia in realtà una norma distinta, ai sensi della quale un agente di giocatori o di allenatori di calcio non può pretendere di percepire una provvigione che non è ancora «dovuta» ai sensi di un contratto di lavoro come negoziato quando il soggetto è trasferito verso un altro club acquirente prima della scadenza di detto contratto o quando il soggetto risolve anticipatamente il suo contratto di lavoro senza giusta causa se l’agente rappresenta ancora detto soggetto all’atto di tale risoluzione.
133 Orbene, se il termine «dovuta», di cui all’articolo 14, paragrafo 12, del RAF, dovesse essere interpretato, in base al contesto in cui è impiegato, nel senso di «scaduta» oppure «esigibile», aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare, ne risulterebbe che l’espressione «che non è ancora dovuta» dovrebbe essere intesa come riferita alla provvigione cui l’agente ha diritto in ragione del precedente trasferimento dell’individuo di cui trattasi verso il club con cui aveva concluso un contratto prima che esso fosse risolto.
134 Una siffatta interpretazione del termine «dovuta» comporterebbe che un agente coinvolto in un primo trasferimento perderebbe una parte del compenso che gli era dovuto in ragione di detto trasferimento se, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 12, lettera a), di detto regolamento, il soggetto trasferito venisse nuovamente trasferito prima della scadenza del suo nuovo contratto o se, in forza dell’articolo 14, paragrafo 12, lettera b), di detto regolamento, tale individuo risolvesse senza giusta causa anticipatamente il suo contratto di lavoro negoziato mentre l’agente ancora lo rappresenta.
135 Così facendo, una siffatta norma potrebbe, di certo, evitare che gli agenti che hanno rappresentato un individuo nell’ambito di una prima transazione possano avere interesse a incoraggiare i propri clienti a risolvere quanto più rapidamente possibile il loro contratto al fine di incassare una nuova provvigione, o, addirittura, a spingerli a concludere contratti di durata relativamente breve per percepire provvigioni con quanta maggior frequenza possibile, il che potrebbe contribuire a rafforzare la concorrenza sul mercato del lavoro di detti individui.
136 Tuttavia, nella misura in cui l’articolo 14, paragrafo 12, lettera a), del RAF prevede, per la situazione da esso contemplata, quale unica condizione di applicazione che l’individuo sia stato trasferito verso un altro club acquirente prima della scadenza del contratto di lavoro negoziato, una siffatta norma comporterebbe che gli agenti coinvolti nel primo trasferimento dell’individuo, ma che hanno cessato, da allora, di rappresentarlo, si troverebbero automaticamente privati di una parte del loro compenso in caso di trasferimento di detto individuo verso un altro club, e ciò benché non abbiano svolto alcun ruolo nell’ambito di detto nuovo trasferimento.
137 Posto che una tale perdita del compenso avrebbe così natura arbitraria, in linea con l’approccio adottato dalla Corte nella sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824) una siffatta norma deve essere considerata come integrante una forma di coordinamento che, per sua stessa natura, è dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.
138 Tenuto conto di quanto precede, per quanto concerne le norme relative al compenso degli agenti contenute nel RAF richiamate dal giudice del rinvio, occorre concludere che, fatta eccezione per una norma che, come quella che può essere dedotta dall’articolo 14, paragrafo 12, lettera a), di detto regolamento, priverebbe, in caso di trasferimento di un individuo verso un nuovo club, gli agenti che avevano partecipato al suo precedente trasferimento, ma che hanno da allora smesso di rappresentarlo, del compenso che sarebbe stato loro dovuto in forza di detto trasferimento, tali norme non integrano forme di coordinamento tra imprese che, per loro stessa natura, siano dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, cosicché resta necessario esaminarne gli effetti.
– Sulle norme relative alla licenza per agente
139 In via preliminare, va osservato che gli interrogativi posti dal giudice del rinvio non vertono sul requisito, considerato di per sé, del possesso di una licenza rilasciata dalla FIFA per esercitare l’attività di agente di giocatori, di allenatori, di club o di leghe centralizzate nell’ambito dell’ingaggio dei giocatori o degli allenatori, ma riguardano talune modalità relative all’ottenimento e al mantenimento di una siffatta licenza.
140 Per stabilire se dette norme integrino una restrizione della concorrenza per «oggetto», occorre esaminare se esse possano essere ricondotte a una forma di coordinamento che, per sua stessa natura, presenta un livello di dannosità per la concorrenza sufficiente a rendere superfluo un esame dei loro effetti.
141 Nel caso di specie, tra le diverse norme previste dal RAF o da altri testi della FIFA che disciplinano le condizioni per ottenere o mantenere la licenza FIFA, il giudice del rinvio considera solo due gruppi di norme.
142 Il primo gruppo comprende norme, come quelle enunciate all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 20 del RAF, letti in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della FIFA, e all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 84 del codice etico della FIFA, che subordinano l’ottenimento e il mantenimento di una licenza FIFA alla condizione che i candidati e i titolari di una siffatta licenza si assoggettino, da un lato, alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero, e dall’altro, alla competenza di detta federazione, delle federazioni affiliate e al TAS, la cui sede è in Svizzera.
143 A tal riguardo, basti osservare che il solo fatto di imporre a tutti gli operatori economici che intendono intervenire in trasferimenti rientranti nell’ecosistema della FIFA di assoggettarsi alle norme di detta federazione sportiva internazionale o, in subordine, al diritto del paese terzo in cui detta federazione ha la sede, oltre che alla competenza di quest’ultima, delle confederazioni e delle federazioni affiliate o, ancora, di un particolare organismo arbitrale, non può, in quanto tale, essere considerato come idoneo a caratterizzare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per «oggetto».
144 Infatti, solo ove si stabilisca che le norme sostanziali della FIFA o quelle previste dal diritto svizzero rese in tal modo applicabili risultano, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, norme come quelle enunciate all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 20 del RAF, letti in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 58, paragrafi 1 e 2, dello statuto della FIFA, nonché all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 84 del codice etico della FIFA, potrebbero essere qualificate, in quanto tali, come restrizioni della concorrenza per «oggetto».
145 Nella causa oggetto del procedimento principale, compete al giudice del rinvio verificare tale circostanza, a condizione che i ricorrenti nel procedimento principale abbiano sollevato una censura in tal senso.
146 Il secondo gruppo di norme considerate dal giudice del rinvio nella sua questione comprende quelle previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, le quali richiedono che, ai fini dell’ottenimento di una licenza FIFA, i candidati non siano già stati riconosciuti colpevoli, al termine di un procedimento penale, di una delle infrazioni ivi elencate e non siano mai stati destinatari di un provvedimento di sospensione di almeno due anni, di esclusione o di radiazione pronunciato da un’autorità di regolamentazione o da un organo direttivo dello sport in ragione di una violazione delle norme etiche o deontologiche professionali.
147 A tal riguardo, è vero che un siffatto gruppo di norme subordina l’accesso all’attività di cui trattasi a considerazioni estranee a qualsiasi sforzo che il candidato interessato può compiere e alle risorse che questi può investire.
148 Ciononostante, non si può ritenere che le norme previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF comportino una restrizione della concorrenza per «oggetto». Infatti, come ricordato al punto 101 della presente sentenza, solo gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che integrano una forma di coordinamento sufficientemente dannosa per il corretto funzionamento del mercato interessato possono essere considerati come integranti una siffatta restrizione.
149 Orbene, il fatto di esigere da tutti i candidati di non essere mai stati riconosciuti colpevoli al termine di un procedimento penale e di non essere mai stati destinatari, in sostanza, di una sanzione professionale o sportiva non risulta tale da impedire a un numero significativo di persone di accedere al mercato dei servizi di intermediazione nel quadro di un trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti da un club a un altro.
150 Tanto più che, fatte salve le verifiche che compete al giudice del rinvio compiere, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF possono essere applicati in maniera trasparente, oggettiva e non discriminatoria (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 177).
151 Pertanto, una norma come quella prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, che subordina il rilascio di una licenza FIFA alla condizione che il candidato non sia stato destinatario di determinate condanne penali o sanzioni sportive non può essere considerata come integrante una restrizione della concorrenza per «oggetto».
– Sulle norme relative ai «contatti»
152 Occorre anzitutto osservare che, benché il giudice del rinvio si riferisca a norme come quelle enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF, nella misura in cui vietano agli agenti di giocatori di contattare un potenziale cliente già legato da un accordo di rappresentanza in esclusiva con un altro agente e di concludere con lui un accordo di rappresentanza, dalla formulazione di dette disposizioni emerge che esse non vietano in termini assoluti di contattare un tale cliente o di concludere un siffatto contratto. Infatti, da un lato, esse limitano il periodo in cui detti agenti possono contattare un potenziale cliente vincolato da un siffatto accordo ai due mesi che precedono la scadenza dell’accordo di rappresentanza esclusiva e, dall’altro, esse vietano loro di concludere un contratto con tale cliente al di fuori di detto periodo bimestrale.
153 Orbene, a tal riguardo non si può escludere che l’obbligo imposto a tutti gli agenti che intendono concludere un contratto di rappresentanza esclusiva con un club, una lega centralizzata, un allenatore o un giocatore di negoziare la conclusione di un siffatto contratto nel corso di un medesimo periodo possa favorire una migliore comparabilità delle offerte e, quindi, possa portare alla fissazione di un prezzo che rispecchia più fedelmente il gioco dell’offerta e della domanda sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti.
154 Certo, allo stesso tempo, norme come quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF, sono idonee a rafforzare la stabilità dei contratti, vale a dire l’effettiva durata degli accordi di rappresentanza esclusiva già conclusi. Tuttavia, a condizione che la durata di un accordo di rappresentanza esclusiva non sia manifestamente eccessiva, tali norme non possono, da sole, essere considerate come integranti una forma di coordinamento tra imprese che presenta, per sua stessa natura, un sufficiente livello di dannosità per la concorrenza.
155 Infatti, benché qualsiasi contratto di una certa durata possa ostacolare un adeguamento ottimale dell’offerta e della domanda, tale circostanza deve essere bilanciata con la necessità, per qualsiasi operatore economico, di disporre di una certa prevedibilità al fine di organizzare il proprio lavoro.
156 Nel caso di specie, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del RAF emerge che un accordo di rappresentanza concluso da un individuo e un agente non può superare i due anni, mentre l’articolo 12, paragrafo 5, di detto regolamento non prevede alcuna durata massima di validità per gli accordi di rappresentanza conclusi tra un club acquirente o un club venditore e un agente.
157 Ciò detto, nella misura in cui tali disposizioni non impongono, per contro, che detti accordi abbiano una durata minima, si deve osservare che l’impatto sulla concorrenza di norme che, come quelle considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, limitano il periodo nel corso del quale gli agenti possono contattare un cliente e concludere con quest’ultimo un nuovo contratto dipende dalla prassi consolidatasi sul mercato interessato quanto alla durata di detti accordi e alle caratteristiche specifiche di detto mercato. Pertanto, la valutazione dell’impatto di norme di tale natura presuppone, in linea di principio, un esame dei loro effetti.
158 Per contro, va osservato che le norme enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e c), del RAF si applicano unicamente agli agenti con cui il giocatore, l’allenatore, la lega centralizzata o il club interessato non sono già legati da un accordo di rappresentanza. Gli agenti già legati da un accordo di rappresentanza esclusiva non sono tenuti ad attendere il periodo di due mesi anteriori alla fine di detto accordo per rinegoziarne i termini o concluderne uno nuovo. Si deve constatare che, così facendo, tali norme conferiscono un vantaggio ai secondi rispetto ai primi, vantaggio che è idoneo a falsare il gioco dell’offerta e della domanda sul mercato interessato. Appare pertanto giustificato classificare dette norme, nei limiti in cui non trovano applicazione agli agenti già legati da un accordo di rappresentanza esclusiva, tra le forme di coordinamento tra imprese che presentano, esse stesse, un livello sufficiente di dannosità per la concorrenza, cosicché non si rende necessario esaminarne gli effetti.
– Sulle norme sull’organizzazione della raccolta di determinate informazioni su una piattaforma digitale gestita dalla FIFA e sulla comunicazione di parte di esse
159 Nella sua questione il giudice del rinvio si riferisce, da un lato, alla norma enunciata all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, che impone agli agenti di caricare determinate informazioni su una piattaforma digitale gestita dalla FIFA e, dall’altro, alla norma prevista all’articolo 19 di detto regolamento, ai sensi della quale i nomi e i dati di contatto degli agenti, dei clienti da essi rappresentati, dei servizi di intermediazione forniti a ciascun cliente individuale, tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei clienti e le informazioni dettagliate su tutte le operazioni cui partecipano gli agenti, ivi compreso l’ammontare del compenso loro riconosciuto, sono messi a disposizione dei club, delle leghe centralizzate, dei giocatori, degli allenatori e degli agenti.
160 Per quanto attiene a una norma come quella contemplata all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, va osservato che il mero fatto che dette disposizioni prevedano una raccolta di informazioni a beneficio della FIFA, al fine di consentire a quest’ultima di verificare il rispetto delle disposizioni sostanziali contemplate in detta disciplina, non può essere considerato, prima facie, come integrante, di per sé, una restrizione della concorrenza. Infatti, posto che la FIFA non opera su nessuno dei mercati di cui trattasi, un siffatto meccanismo di raccolta delle informazioni non ha, di per sé e fatta salva l’eventuale diffusione o l’eventuale utilizzo di tali informazioni, alcun impatto sulla concorrenza.
161 Per quanto concerne una norma come quella prevista all’articolo 19 del RAF, si deve osservare che essa organizza la divulgazione e la pubblicazione, tra le informazioni raccolte dalla FIFA, di dati relativi, in particolare, ai servizi forniti da ciascun agente a ciascuno dei suoi clienti e di informazioni dettagliate su tutte le operazioni cui detti agenti partecipano, ivi compreso l’ammontare del compenso loro versato. Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tali informazioni sono a priori accessibili alle persone cui è riconosciuto un diritto di accesso alla piattaforma gestita dalla FIFA, tra cui rientrano, in linea di principio, i club, le leghe centralizzate, i giocatori, gli allenatori e gli agenti titolari di una licenza FIFA, che costituiscono le diverse persone fisiche e giuridiche attive sui mercati di cui trattasi.
162 Orbene, benché, in linea di principio, la trasparenza tra gli operatori economici, almeno in un mercato non oligopolistico, possa contribuire a intensificare la concorrenza tra i fornitori, affinché un mercato funzioni efficacemente, gli operatori devono determinare autonomamente la loro condotta, il che presuppone che essi siano incerti, almeno, quanto alla data, alla misura e alle modalità della futura modifica del comportamento dei concorrenti su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punti 53, 54 e 61).
163 Così, secondo la giurisprudenza della Corte, uno scambio di informazioni può essere considerato rientrante, di per sé, in una forma di coordinamento tra imprese la quale, per sua stessa natura, è dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, vuoi quando, nel contesto di detto scambio, le informazioni condivise possono solo indurre i partecipanti, che siano ragionevolmente attivi ed economicamente razionali, a seguire tacitamente una stessa linea di condotta per quanto riguarda uno dei parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza sul mercato di cui trattasi, vuoi quando detto scambio consente, di per sé, di ridurre tale incertezza per quanto attiene a informazioni, da un lato, riservate e, dall’altro, strategiche (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 62).
164 Devono essere considerate «informazioni riservate» tutte le informazioni non ancora note a qualsiasi operatore economico attivo sul mercato interessato, mentre per «informazioni strategiche» devono intendersi le informazioni che possono rivelare, se del caso dopo essere state combinate con altre informazioni già note ai partecipanti a uno scambio di informazioni, la strategia che alcuni di questi partecipanti intendono attuare in relazione a ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza sul mercato in parola (sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 63).
165 Nel caso di specie, da un lato, le informazioni di cui l’articolo 19 del RAF organizza la divulgazione e la pubblicazione vanno a vantaggio di diverse persone fisiche e giuridiche attive sui mercati di cui trattasi, vale a dire il mercato dei servizi di intermediazione in vista di un trasferimento internazionale di giocatori o allenatori professionisti e il mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, cosicché esse non possono essere considerate, a priori, come riservate su detti mercati. Dall’altro, posto che tali informazioni vertono su transazioni già realizzate, esse non possono, in linea di principio, rivelare la strategia che dette persone intendono attuare in relazione a ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza su detti mercati, cosicché esse non possono nemmeno essere considerate come strategiche ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 162 a 164 della presente sentenza, salvo che appaia possibile, in ragione di talune specificità di detti mercati o del settore di attività interessato, desumerne il futuro comportamento di dette persone su tali stessi mercati, aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare.
166 Per quanto attiene alla possibilità di ritenere che, nel contesto di cui trattasi nel procedimento principale, la messa a disposizione di tali informazioni sia tale da indurre tutte le persone ragionevolmente attive ed economicamente razionali che vi hanno accesso ad adottare una stessa linea di condotta per quanto riguarda uno dei parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza sul mercato di cui trattasi, occorre ricordare che una siffatta possibilità dipende non soltanto dalla natura delle informazioni così divulgate, ma anche dalle caratteristiche specifiche del mercato e, in particolare, dal numero di imprese che vi operano.
167 In particolare, benché in effetti su un mercato fortemente concentrato uno scambio di informazioni relative ai prezzi praticati possa favorire comportamenti collusivi, resta il fatto che, su un mercato caratterizzato da una dispersione degli attori, la divulgazione e la pubblicazione di dette informazioni possono, per converso, contribuire a stimolare la concorrenza.
168 Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio non sembra ritenere che i mercati di cui trattasi siano fortemente concentrati, aspetto che compete ad esso verificare.
169 Pertanto, benché una norma, come quella prevista all’articolo 19, lettera e), del RAF, preveda che la FIFA mette a disposizione le informazioni dettagliate vertenti su tutte le transazioni che coinvolgono agenti, ivi compresi l’ammontare dei compensi loro versati per il servizio erogato, resta il fatto che, nei limiti in cui, da un lato, tali informazioni riguardano unicamente transazioni passate e, dall’altro, i mercati interessati non sembrano essere fortemente concentrati, aspetto questo che compete comunque al giudice del rinvio verificare, un siffatto obbligo non sembra poter essere considerato come integrante una forma di coordinamento tra imprese qualificabile, per sua stessa natura, come dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.
– Conclusione intermedia
170 Dall’insieme delle considerazioni che precedono, si evince che, tra le diverse categorie di norme individuate dal giudice del rinvio nella sua questione, solo due possono essere considerate ‑ alla luce degli elementi a disposizione della Corte e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio ‑ come integranti restrizioni della concorrenza per «oggetto», vale a dire:
– un norma come quella contenuta all’articolo 14, paragrafo 12, lettera a), del RAF, nei limiti in cui vada intesa nel senso che un agente di giocatori o di allenatori di calcio non può richiedere il pagamento della parte non ancora esigibile della provvigione a lui altrimenti dovuta in ragione del trasferimento di un soggetto, quando quest’ultimo sia nuovamente trasferito verso un altro club prima della scadenza del contratto di lavoro relativo al primo trasferimento, anche se l’agente ha, da allora, smesso di rappresentare detto soggetto e non ha svolto alcun ruolo nell’ambito del nuovo trasferimento, e
– norme, come quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF, che, da un lato, limitano ai due mesi anteriori alla scadenza del contratto di rappresentanza esclusiva il periodo nel corso del quale un agente di giocatori o di allenatori può contattare un potenziale cliente che ha già stipulato un siffatto contratto con un altro agente e, dall’altro, gli vietano di stipulare un contratto con detto cliente al di fuori di tale periodo, nei limiti in cui tali norme non si applicano agli agenti già legati da un accordo di rappresentanza esclusiva, posto che questi ultimi non sono tenuti ad attendere i due mesi prima della scadenza di detto accordo per rinegoziarne i termini oppure stipularne uno nuovo.
iii) Sugli elementi che caratterizzano un comportamento avente per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza
171 La nozione di comportamento avente un «effetto» anticoncorrenziale comprende ogni comportamento collettivo che non può essere considerato come avente un «oggetto» anticoncorrenziale, a condizione che si dimostri che detto comportamento abbia per effetto attuale o potenziale di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in maniera sensibile (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 99 e giurisprudenza citata).
172 A tal fine, è necessario considerare il gioco della concorrenza nel concreto quadro in cui si svolgerebbe in assenza dell’accordo, della decisione di associazione di imprese o della pratica concordata di cui trattasi, definendo il mercato o i mercati su cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti, procedendo poi a definire le caratteristiche di tali effetti, reali o potenziali che siano. Questo esame impone, di per sé, di tener conto di tutte le circostanze pertinenti (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 100 e giurisprudenza citata).
173 Ciò detto, la Corte non può, nell’ambito del procedimento di rinvio previsto all’articolo 267 TFUE, stabilire se la concorrenza sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti da un club a un altro o sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori sarebbe più intensa in mancanza delle norme di cui trattasi, in quanto una siffatta valutazione richiede necessariamente di prendere in considerazione elementi di fatto che esulano dalla sua competenza.
174 Compete pertanto al giudice del rinvio stabilire se, nell’ambito del procedimento principale, le norme al centro della sua questione, che esso abbia considerato come inidonee ad essere qualificate come restrizioni della concorrenza per «oggetto», possano tuttavia integrare una restrizione della concorrenza per «effetto».
iv) Sulla possibilità di giustificare un’eventuale restrizione della concorrenza per «oggetto» o per «effetto»
175 Quando è accertato che una misura contenuta in un accordo tra imprese, in una decisione di associazione di imprese o in una pratica concordata ha, in tutto o in parte, per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza oppure comporta un tale effetto, detta misura può tuttavia sfuggire al principio del divieto di restrizioni della concorrenza per oggetto o per effetto, sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, se rientra nell’eccezione sancita dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o, con riferimento a un coordinamento che ha per effetto di restringere la concorrenza, se persegue un obiettivo di interesse generale e risponde ai requisiti enunciati dalla giurisprudenza della Corte.
– Sulla possibilità di considerare determinati comportamenti come non rientranti nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, poiché perseguono un obiettivo di interesse generale
176 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che non ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata che restringa la libertà delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di detti accordi e talune di dette decisioni può portare a riconoscere, primo, che essi sono, in tutto o in parte, giustificati alla luce del perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; secondo, che i mezzi concreti cui è fatto ricorso per perseguire detti obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, terzo, che anche laddove risultasse che detti mezzi hanno per effetto inerente di restringere o di falsare, quantomeno potenzialmente, la concorrenza, detto effetto inerente non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando ogni forma di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 36).
177 Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» inerente di restringere, quantomeno potenzialmente, la concorrenza limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, rispetto a detta concorrenza, un grado di nocività che consente di ritenere che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, restringerla o falsarne il gioco (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 37).
178 Infatti, il grado di dannosità di tali comportamenti in termini di concorrenza e quindi il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori intermedi o finali sui diversi settori o mercati interessati, è troppo rilevante per consentire di considerarli giustificati e proporzionati (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 92).
179 Inoltre, tenuto conto del carattere necessario e proporzionato in senso stretto che devono presentare detti comportamenti, occorre rilevare che il loro esame implica, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 176 della presente sentenza, anzitutto, di stabilire se i mezzi concreti ai quali si è fatto ricorso, in un determinato caso di specie, per perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale siano atti a garantire la realizzazione di tale obiettivo, poi, valutare se il ricorso ai mezzi di cui si tratta sia necessario per raggiungere detto obiettivo, il che implica che non esistano altre misure altrettanto efficaci a tal fine essendo al contempo meno restrittive per la concorrenza, e, infine, verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a siffatto obiettivo, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza sul mercato interessato (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 98, e del 9 luglio 2026, ROGON e a., C‑428/23, EU:C:2026:563, punto 38).
180 Pur competendo al giudice del rinvio valutare se gli obiettivi invocati dalla FIFA a sostegno delle norme controverse possano soddisfare tali condizioni, la Corte ritiene tuttavia necessario formulare le considerazioni di seguito illustrate al fine di fornire a detto giudice una risposta utile.
181 Nel caso di specie, dal punto 170 della presente sentenza emerge che, fatta eccezione per le due norme specificatamente menzionate in detto punto, le altre norme considerate dal giudice del rinvio nella sua questione non possono, in linea di principio, essere considerate come integranti una restrizione della concorrenza per «oggetto», cosicché la giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza è potenzialmente loro applicabile.
182 Inoltre, laddove, nelle sue memorie, la FIFA sostiene, in via principale, che talune delle norme controverse sarebbero finalizzate a porre rimedio a determinate anomalie del mercato, in particolare all’asimmetria informativa tra gli agenti dei giocatori e i loro clienti, all’esistenza di una «finestra» di trattativa di durata limitata che può spingere ad adottare strategie di «hold-up», all’esistenza di rapporti di esclusiva tra gli agenti e i loro clienti che sfociano in situazione di «gate keeper» e alla mancanza di trasparenza in merito ai compensi degli agenti, occorre sottolineare che tali obiettivi non possono essere qualificati come di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza.
183 Infatti, così come i motivi di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 251 e giurisprudenza citata), gli obiettivi invocabili da un’associazione di imprese sulla base della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza non possono nemmeno avere natura puramente economica.
184 Ciò detto, se un obiettivo di natura puramente economica non può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, né essere invocato sulla base della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza, il fatto che una normativa sia dettata da uno o più motivi di ordine economico non esclude che essa possa essere giustificata se risulta che, attraverso tali motivi, essa persegue, in definitiva, uno o più obiettivi legittimi di interesse generale di natura non economica (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2013, Essent e a. (da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punti 51, 52 e 57, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 123).
185 Ove venga dedotta l’esistenza di una siffatta situazione, compete al giudice nazionale verificare che, per il tramite dei motivi di natura economica da cui è dettata, la normativa di cui trattasi persegue effettivamente gli obiettivi legittimi di interesse generale invocati a sua giustificazione (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2013, Essent e a., da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punti 57 e 66, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 123). In tale contesto, detto giudice deve verificare, inoltre, che tali obiettivi non siano distolti dalla loro propria funzione per essere utilizzati, in realtà, al perseguimento di fini puramente economici (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2000, Église de scientologie, C‑54/99, EU:C:2000:124, punto 17, e del 13 luglio 2023, Xella Magyarország, C‑106/22, EU:C:2023:568, punto 66).
186 Occorre inoltre ricordare che, al pari dell’insieme delle condizioni richieste per beneficiare della giurisprudenza richiamata al punto 176 della presente sentenza, spetta alla parte che invoca l’esistenza di tali obiettivi legittimi di interesse generale dimostrarne l’esistenza mediante argomenti ed elementi di prova convincenti (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 94 e giurisprudenza citata).
187 Nel caso di specie, la FIFA sostiene altresì che il RAF persegue, come emerge peraltro dall’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, numerosi obiettivi che non presentano un carattere puramente economico, quali, in particolare, la definizione di norme professionali ed etiche minime, la protezione dei clienti da comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività, la tutela dei giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio, o ancora, il rafforzamento della stabilità contrattuale tra i club e i giocatori e gli allenatori.
188 Orbene, i primi tre obiettivi menzionati al punto precedente della presente sentenza costituiscono obiettivi legittimi di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 174 della presente sentenza, che, alla luce di quanto emerge dal punto 81 della medesima, possono essere perseguiti da un’associazione sportiva (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, punto 31, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183). Lo stesso vale per l’ultimo di detti obiettivi, finalizzato al rafforzamento della stabilità contrattuale, nella misura in cui esso verte sulla necessità di garantire la stabilità delle squadre nel corso di una medesima stagione sportiva (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti da 100 a 102, e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 96).
189 Certamente, come sottolinea il giudice del rinvio, tali obiettivi non sono direttamente collegati all’organizzazione delle competizioni sportive. Tuttavia, tale circostanza non è pertinente ai fini dell’applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza, non essendo quest’ultima del resto specifica per lo sport (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punti da 97 a 110).
190 Compete tuttavia al giudice del rinvio stabilire se la disciplina controversa nel procedimento principale persegua effettivamente gli obiettivi menzionati al punto 187 della presente sentenza e verificare che essi non siano sviati dalla loro propria funzione per perseguire, in realtà, fini puramente economici.
191 Se così fosse, spetterebbe al giudice del rinvio valutare, per ciascuna delle norme controverse nel procedimento principale, se essa sia idonea a perseguire uno di detti obiettivi e se sia necessaria a tal fine. Tuttavia, la Corte reputa utile fornire a detto giudice alcune indicazioni ai fini di tale valutazione.
192 A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che norme intese a limitare la rappresentanza multipla, come quelle enunciate all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, appaiono idonee a realizzare l’obiettivo legittimo di interesse generale invocato dalla FIFA e volto a tutelare i clienti degli agenti da eventuali comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività. Infatti, limitando i casi in cui un agente può trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, tali regole riducono il rischio che detti comportamenti si verifichino.
193 Inoltre, è sì vero che la FIFA avrebbe potuto adottare misure meno restrittive della concorrenza per perseguire un siffatto obiettivo, quali l’imposizione di obblighi di trasparenza o di informazione a carico degli agenti o il requisito dell’ottenimento del consenso scritto delle parti interessate; tuttavia, si deve constatare che gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non consentono di stabilire se dette misure sarebbero state altrettanto efficaci nel tutelare i clienti degli agenti dal rischio di conflitto di interessi. Compete, quindi, al giudice del rinvio verificare se la FIFA avrebbe potuto ricorrere ad altre misure che, pur essendo meno restrittive della concorrenza, avrebbero consentito di raggiungere altrettanto efficacemente il suddetto obiettivo.
194 Le norme che limitano la rappresentanza multipla prese in considerazione dal giudice del rinvio nella sua questione non appaiono, infine, idonee a generare effetti restrittivi della concorrenza sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, come menzionato al punto 192 della presente sentenza. Infatti, l’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF si limita a esigere un consenso informato nei casi in cui i potenziali conflitti di interesse presentano una gravità minima, in particolare tra, da un lato, i giocatori o gli allenatori e, dall’altro, i club acquirenti, e vieta la doppia rappresentanza solo nei casi in cui l’esistenza di un conflitto di interessi è manifesta, come quelli di doppia rappresentanza di un giocatore o di un allenatore e del club venditore, del club venditore e di quello acquirente o, ancora, quando l’agente intende rappresentare tutte le parti di una medesima transazione.
195 Di conseguenza, laddove il giudice del rinvio constati che non esistevano altri strumenti meno dannosi per la concorrenza idonei a conseguire in maniera altrettanto efficace l’obiettivo della tutela dei clienti degli agenti da eventuali conflitti di interessi in capo a questi ultimi, norme che, come quelle enunciate all’articolo 12, paragrafi da 8 a 10, del RAF, mirano a limitare la rappresentanza multipla appaiono poter rientrare nella giurisprudenza considerata al punto 176 della presente sentenza.
196 Per quanto concerne, in secondo luogo, le norme vertenti sul compenso che un agente è autorizzato a richiedere per l’ingaggio di un giocatore o di un allenatore e, in particolare, la norma che fissa un tetto variabile al compenso, prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del RAF, la FIFA sostiene, in via principale, che esse mirano a porre rimedio a determinate anomalie del mercato, tra cui rientrano, in particolare, quelle illustrate al punto 182 della presente sentenza. Orbene, formulato in questi termini, un siffatto obiettivo sembra presentare un carattere meramente economico, cosicché esso non può, di per sé solo, giustificare l’applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 176 della presente sentenza.
197 Ciò detto, dalle osservazioni della FIFA emerge che quest’ultima sostiene altresì che dette norme perseguono taluni degli obiettivi enunciati all’articolo 1, paragrafo 2, del RAF, tra cui rientrano, in particolare, quelli concernenti la tutela dei clienti da comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività e la protezione dei giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio. Orbene, come osservato al punto 188 della presente sentenza, tali obiettivi costituiscono obiettivi legittimi di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza, che possono essere perseguiti da una federazione sportiva.
198 Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio compiere, vale a dire, che dette norme perseguano effettivamente, in definitiva, gli obiettivi menzionati al precedente punto della presente sentenza e che questi non siano distolti dalla loro propria funzione per perseguire, in realtà, fini puramente economici, occorre formulare le seguenti osservazioni vertenti sulle diverse norme controverse.
199 Per quanto attiene, sotto un primo profilo, alla norma che prevede un tetto variabile al compenso, prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del RAF, sotto un secondo profilo, alla norma che impone agli agenti che rappresentano un individuo di quantificare il proprio compenso esclusivamente sulla base del compenso riconosciuto all’individuo trasferito e agli agenti che rappresentano un club venditore di quantificarlo sulla base dell’indennità di trasferimento, enunciata all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, e, sotto un terzo profilo, alla norma che dispone che l’ammontare della provvigione deve essere determinato esclusivamente sulla base del compenso effettivamente versato all’individuo, prevista all’articolo 14, paragrafo 7, di detto regolamento, esse sembrano idonee a realizzare, in ogni caso, l’obiettivo legittimo di interesse generale di tutelare i clienti da comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività. Infatti, tali norme sono idonee a prevenire le situazioni in cui gli agenti sarebbero indotti ad agire per un interesse diverso da quello dei loro clienti e, quindi, a ridurre il rischio che essi si trovino in una situazione di conflitto di interessi.
200 Lo stesso vale per la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 10, del RAF, che vieta a un club acquirente, quando un agente interviene sia per detto club che per un individuo, di versare più del 50% del compenso complessivo dovuto, per quella enunciata all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, che vieta a terzi di versare i compensi dovuti, e per quella di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento, letta in combinato disposto con l’articolo 18 del RSTG, che vieta agli agenti di percepire, per il trasferimento di un individuo, compensi la cui base di calcolo dipenda dalla futura indennità di trasferimento che il club acquirente riceverà a fronte di un successivo trasferimento di detto individuo.
201 Per quanto concerne la norma sancita all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RAF, che stabilisce una presunzione secondo cui gli altri servizi che un agente o un altro agente legato al primo fornisce nei 24 mesi che precedono o seguono una prestazione dei suoi servizi di intermediazione devono essere considerati come parte di detti servizi di intermediazione, essa mira a prevenire l’elusione della norma che fissa un tetto dinamico al compenso. Occorre pertanto ritenere che una norma che introduce una siffatta presunzione persegue i medesimi obiettivi della norma che fissa un tetto variabile al compenso, segnatamente quello di proteggere i clienti da comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività e che tale norma è idonea a perseguire, quantomeno, quest’ultimo obiettivo.
202 Qualora il giudice del rinvio constati che dette diverse norme relative al compenso degli agenti perseguono effettivamente gli obiettivi menzionati al punto 197 della presente sentenza e che esse non sono sviate dalla loro funzione propria per essere utilizzate, in realtà, per perseguire fini puramente economici, competerà quindi a detto giudice stabilire se era possibile ricorrere ad altre misure meno restrittive della concorrenza che avrebbero consentito di contribuire in modo altrettanto efficace al raggiungimento di detti obiettivi.
203 Competerà, infine, al giudice del rinvio valutare se dette norme possano comportare effetti restrittivi della concorrenza sproporzionati.
204 In particolare, per quanto riguarda la previsione di un tetto variabile che, tra le norme sul compenso degli agenti considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, risulta essere quella potenzialmente più dannosa per la concorrenza, occorre osservare, da un lato, che tale tetto è determinato in proporzione o al compenso percepito dal giocatore o dall’allenatore quando l’agente rappresenta un individuo o un club acquirente, o al corrispettivo versato dal club acquirente al club venditore, quando l’agente rappresenta quest’ultima parte e, in tal modo, gli operatori interessati mantengono la facoltà di farsi concorrenza sia sui prezzi che su ogni altro parametro pertinente, come la qualità dei servizi forniti o l’innovazione. Dall’altro, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non risulta che sia prevista una limitazione quanto agli onorari che gli agenti possono percepire per servizi diversi da quelli legati al trasferimento, fatta salva l’applicazione della presunzione relativa di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RAF.
205 Quanto alla norma che vieta a terzi di versare il compenso dovuto in forza di un contratto di intermediazione di giocatori o di allenatori, prevista all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del RAF, il fatto, dedotto dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che tale norma priva i giocatori e gli allenatori interessati del vantaggio di non dover corrispondere essi stessi detto compenso, non risulta idoneo a far ritenere che detta norma produca un effetto sproporzionato sulla concorrenza tenuto conto dell’obiettivo perseguito, consistente, secondo FIFA, nel tutelare i clienti degli agenti da eventuali condotte di questi ultimi contrarie ai requisiti etici applicabili a tale attività, poiché la medesima norma può parimenti evitare che gli agenti di giocatori o di allenatori siano incentivati ad agire nell’interesse della persona che versa il compenso a danno dell’interesse dei loro clienti. Orbene, un siffatto potenziale conflitto di interessi può altrimenti comportare, per questi ultimi, conseguenze più gravi dell’obbligo di sostenere essi stessi il versamento di tale compenso.
206 Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le norme menzionate ai punti 204 e 205 della presente sentenza al pari delle altre norme relative al compenso che un agente è autorizzato a richiedere, soddisfino tutte le condizioni ricordate al punto 176 della presente sentenza.
207 In terzo luogo, per quanto concerne le norme relative alla licenza per agente, considerate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, nella misura in cui esse subordinano l’ottenimento di detta licenza all’assenza di provvedimenti di natura penale o disciplinare adottati contro gli agenti, dalla decisione di rinvio emerge che esse mirano a definire standard etici minimi e a tutelare i giocatori e gli allenatori, in particolare quelli a inizio carriera, dalle pratiche abusive degli agenti. Orbene, norme siffatte appaiono idonee a realizzare tali obiettivi legittimi di interesse generale.
208 Ciò detto, compete al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se un livello equivalente di protezione di detto obiettivo potesse essere raggiunto con misure meno restrittive della concorrenza ma parimenti efficaci e verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a siffatto obiettivo in particolare perché eliminano qualsiasi concorrenza sul mercato interessato.
209 Per quanto attiene alle norme, considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, relative alla licenza per agenti e che subordinano l’ottenimento e il mantenimento di detta licenza alla condizione che i candidati e i titolari di una licenza per agenti si assoggettino, da un lato, alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero e, dall’altro, alla competenza di detta federazione, delle federazioni affiliate e del TAS, esse possono essere considerate giustificate dall’obiettivo, invocato dalla FIFA, consistente nell’assicurare un miglior livello di protezione ai clienti degli agenti e agli agenti stessi, segnatamente fornendo loro, a livello mondiale, un quadro giuridico uniforme, corredato da un meccanismo di controllo da parte di un organo decisionale unico.
210 Inoltre, nella misura in cui impongono ai candidati e ai titolari di una licenza per agenti di assoggettarsi alle norme della FIFA, dette norme possono essere considerate volte a garantire l’integrità del sistema dei trasferimenti e, in termini più ampi, delle competizioni sportive. Orbene, un tale obiettivo può essere considerato un obiettivo legittimo di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza.
211 Compete al giudice del rinvio stabilire se l’applicazione delle norme della FIFA e del diritto svizzero agli agenti e il loro assoggettamento alla competenza degli organi all’uopo previsti sia tale da produrre effetti restrittivi della concorrenza sproporzionati rispetto a tale obiettivo.
212 Per quanto attiene, in quarto luogo, alle norme relative ai «contatti», enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) del RAF, esse non appaiono, per contro, giustificate alla luce dell’obiettivo dedotto dalla FIFA. Infatti, nelle sue osservazioni scritte, quest’ultima si limita a far valere, quale obiettivo che non presenta un carattere esclusivamente economico, che dette norme consentirebbero di stabilire con chiarezza il periodo nel corso del quale gli agenti possono contattare un giocatore nell’ottica di concludere un accordo di rappresentanza e nel corso del quale i giocatori possono scegliere i loro agenti. Tuttavia, anche ammettendo che un siffatto obiettivo possa equivalere a un obiettivo legittimo di interesse generale, non si può ritenere che esso sia stato perseguito in maniera coerente poiché, come osservato al punto 158 della presente sentenza, tali norme non si applicano ad agenti già vincolati da un accordo di rappresentanza esclusiva.
213 In quinto luogo, per quanto attiene alle norme di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), e di quelle considerate all’articolo 19, lettere da a) a d), del RAF, che disciplinano la comunicazione di talune informazioni alla FIFA e ad altre persone tenute ad applicare il RAF, posto che il regolamento di cui trattasi persegue esso stesso taluni obiettivi di interesse generale esse possono essere considerate come inserite nel quadro dell’attuazione dei mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi considerati al punto 187 della presente sentenza.
214 Orbene, nella misura in cui dette norme impongono la comunicazione di informazioni destinate a consentire, da un lato, alla FIFA di verificare il rispetto di detto regolamento e, dall’altro, alle persone cui esso si rivolge di conformarvisi, esse sembrano idonee a realizzare tali obiettivi.
215 Inoltre, sempre per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), nonché a quelle considerate all’articolo 19, lettere da a) a d), del RAF, dal fascicolo a disposizione della Corte non sembra emergere che esistano altre misure che consentano di raggiungere con altrettanta efficacia gli obiettivi perseguiti. Peraltro, il fatto di mettere a disposizione dette informazioni non sembra poter essere considerato idoneo, di per sé, a generare effetti restrittivi della concorrenza sproporzionati. Compete, tuttavia, al giudice del rinvio valutare questi due aspetti alla luce di tutti gli elementi pertinenti presentati dalle parti nel procedimento principale.
216 Per contro, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 19, lettera e), del RAF, va osservato che la formulazione particolarmente ampia di detta disposizione, nella misura in cui parla di «informazioni dettagliate su tutte le operazioni cui partecipano gli agenti», sembra lasciare aperta la possibilità che la messa a disposizione delle informazioni così operata non sia necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo consistente nell’assicurare la corretta applicazione di detto regolamento.
217 In particolare, l’applicazione di una disposizione siffatta appare idonea a consentire ai concorrenti di conoscere l’ammontare delle provvigioni versate agli agenti. Orbene, benché una certa trasparenza tariffaria sia necessaria per consentire agli agenti che intendono contattare nuovi clienti di presentare offerte competitive in termini di prezzo, va osservato che l’accesso a dati anonimizzati, quali la diffusione dei prezzi praticati da tutti gli agenti rispetto alla media dei prezzi, potrebbe risultare sufficiente ai fini della realizzazione di detto obiettivo.
218 Di conseguenza, la giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza sembra poter trovare applicazione unicamente a norme come quelle enunciate all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF e all’articolo 19, lettere da a) a d), di detto regolamento, mentre non può estendersi a quella prevista all’articolo 19, lettera e), del medesimo.
– Sulla possibilità per taluni comportamenti di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE
219 A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o pratica concordata che risulti contrario dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale può beneficiare di un’esenzione se tale accordo, decisione o pratica soddisfa le quattro condizioni cumulative previste da detta disposizione.
220 Come emerge dalla formulazione stessa di detta disposizione, le condizioni previste all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE per beneficiare di un’esenzione sono, in primo luogo, che l’accordo tra imprese, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o servizi in esame, oppure a promuovere il progresso tecnico o economico; in secondo luogo, che una congrua parte dell’utile che deriva da detti incrementi di efficienza sia riservata agli utilizzatori; in terzo luogo, che l’accordo, la decisione o la pratica non imponga alle imprese partecipanti restrizioni non indispensabili per realizzare tali incrementi e, in quarto luogo, che tale accordo, decisione o pratica non dia alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi in questione.
221 Per quanto attiene alla prima di dette quattro condizioni, essa impone di stabilire, con un sufficiente grado di probabilità, che l’accordo tra imprese, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 154).
222 A tal riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che gli incrementi di efficienza che l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consentono di realizzare non corrispondono a tutti i benefici che le imprese partecipanti traggono da tale accordo, decisione o pratica nell’ambito della loro attività economica, bensì soltanto ai vantaggi oggettivi significativi che detto accordo, decisione o pratica consentono di realizzare nel settore o nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, affinché questa prima condizione possa essere considerata soddisfatta, occorre non soltanto dimostrare l’effettività e la portata di detti incrementi di efficienza, ma anche dimostrare che essi sono tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall’accordo, dalla decisione o dalla pratica sul piano della concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 192 e giurisprudenza citata).
223 Tali incrementi devono essere quantificabili (v. sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 196), nel senso che deve essere possibile operare, attraverso un modello di valutazione, un bilanciamento con il danno che la forma di coordinamento tra imprese cui può essere collegato l’accordo, la decisione o la pratica concordata comporta, nel contesto di cui trattasi, in ragione delle sue caratteristiche o, ancora, con gli effetti restrittivi della concorrenza, concreti o potenziali, prodotti da detto accordo, decisione o pratica.
224 Nel procedimento principale, il fatto che le norme di cui trattasi limitino la possibilità per gli agenti di trarre profitto da talune anomalie del mercato potrebbe comportare l’esistenza di incrementi di efficienza sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti da un club a un altro o sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori. La correzione di un malfunzionamento del mercato può, infatti, in linea di principio, comportare tali incrementi di efficienza economica, aspetto che spetta tuttavia al giudice verificare tenendo conto di tutti i requisiti ricordati ai punti da 219 a 223 della presente sentenza.
225 Per quanto concerne la seconda condizione ricordata al punto 220 della presente sentenza, essa implica di dimostrare che gli incrementi di efficienza che l’accordo, la decisione o la pratica di cui trattasi devono consentire di realizzare hanno effetti favorevoli sull’insieme degli utenti, che si tratti di professionisti, di consumatori intermedi o di consumatori finali, nei diversi settori o mercati interessati (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 193).
226 A tal riguardo, occorre osservare che, nella misura in cui la nozione di «insieme degli utenti» impone di valutare l’esistenza di tali incrementi, detta seconda condizione deve essere intesa nel senso che non impone necessariamente che ciascun utente potenziale dei beni o dei servizi di cui trattasi benefici allo stesso modo di detti incrementi, o addirittura, che ne benefici individualmente, a condizione che una congrua parte dell’utile derivante da detti incrementi vada a beneficio di tutti detti utenti, considerati globalmente.
227 Per quanto attiene alla terza condizione, vertente sul carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi, essa implica di valutare e di confrontare il rispettivo impatto, da un lato, dell’accordo, della decisione o della pratica di cui trattasi, e, dall’altro, delle misure alternative realmente ipotizzabili, nell’ottica di stabilire se gli incrementi di efficienza attesi dal suddetto comportamento possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 197, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 156).
228 Quanto alla quarta condizione, la verifica del suo rispetto in un determinato caso implica di procedere a un esame degli elementi di natura quantitativa e qualitativa che caratterizzano il funzionamento della concorrenza nei settori o nei mercati interessati, al fine di stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi dia alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 198).
229 Il mancato rispetto di una di queste quattro condizioni cumulative è sufficiente per escludere che il comportamento di cui trattasi possa beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 208, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 155).
230 Incombe all’impresa o all’associazione di imprese che invoca il beneficio di detta disposizione dimostrare, sulla base di argomenti ed elementi di prova convincenti, la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare di un’esenzione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 82).
231 Ove detti argomenti ed elementi di prova siano tali da obbligare la controparte a confutarli in maniera convincente, è consentito, in mancanza di una siffatta confutazione, ritenere che l’onere della prova gravante sulla parte che si avvale dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE sia stato soddisfatto (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 191).
232 Ne consegue che, nel procedimento principale, al fine di beneficiare dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, incombe alla FIFA dimostrare dinanzi al giudice del rinvio, sulla base di argomenti ed elementi di prova convincenti, che l’adozione del RAF ha generato incrementi di efficienza, qualitativi o quantitativi, che possono prodursi sui mercati interessati dai servizi di intermediazione e che detti incrementi sono idonei a compensare, per i consumatori, l’insieme degli effetti negativi risultanti dalle norme controverse di detto regolamento, benché dette norme integrino restrizioni della concorrenza per «oggetto» o per «effetto».
233 Ciò detto, per quanto concerne una norma come quella prevista all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF, occorre ricordare che dal punto 158 della presente sentenza si evince che il divieto per gli agenti di contattare o di concludere un accordo di rappresentanza con un potenziale cliente già legato da un accordo di rappresentanza esclusiva non si applica agli agenti che sono già legati da un accordo di rappresentanza esclusiva, cosicché tale norma conferisce a questi ultimi un indebito vantaggio. Tale norma non appare, pertanto, idonea a soddisfare la prima delle condizioni enunciate all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non potendosi ritenere che essa generi un qualche incremento di efficacia.
234 Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva, quindi, che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui, da un lato, i requisiti introdotti da detta regolamentazione comportano restrizioni della concorrenza, a prescindere che esse siano qualificate come restrizioni per «oggetto» o come restrizioni per «effetto», e, dall’altro, dette restrizioni non sono idonee a soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE che consentono di usufruire di un’esenzione dal divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o, se si tratta di requisiti che hanno l’effetto di restringere la concorrenza, dette restrizioni non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale esse appaiano adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto.
b) Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE
235 Occorre anzitutto ricordare che gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati e applicati in maniera coerente nel rispetto, tuttavia, delle specificità che caratterizzano l’uno e l’altro di questi stessi articoli (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 119).
236 Orbene, conformemente all’articolo 102 TFUE, è incompatibile con il mercato interno e, quindi, vietato, ogni comportamento imputabile a una o più imprese che occupano una posizione dominante sul mercato interno o in una parte sostanziale di questo, idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri e consistente nello sfruttamento abusivo di una siffatta posizione.
1) Sull’imputabilità del comportamento di cui trattasi a una o più imprese
237 Nel caso di specie, è pacifico che il RAF è stato adottato unicamente dalla FIFA. Detto ente è stato in effetti considerato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come integrante un’associazione di imprese. Tuttavia, questa circostanza non esclude che tale federazione possa essere qualificata come «impresa» ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE.
238 Infatti, posto che la FIFA persegue anche obiettivi propri e che, a tal fine, essa è attiva su una serie di mercati, quali quello dell’organizzazione delle competizioni sportive e quello della biglietteria sportiva, della cessione di diritti televisivi, della vendita di parternariati con i media o ancora della commercializzazione di licenze di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale, detta federazione può essere considerata come rispondente alla qualifica di «impresa» ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 115).
2) Sulla detenzione di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo
239 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «posizione dominante» rinvia a una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, o da più imprese, che le consente di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su uno o più mercati pertinenti, che possono essere diversi da quelli su cui essa trae detto potere, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti significativamente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, punto 175).
240 Orbene, una tale potenza economica su un determinato mercato può, in particolare, risultare dal fatto che un’impresa esercita un potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio nei confronti di una parte significativa di detto mercato o di detti mercati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 137).
241 Nel caso di specie, è pacifico che la FIFA, quale organizzazione ombrello che raggruppa le diverse confederazioni e federazioni internazionali e nazionali di calcio, può, in ragione del potere di regolamentazione che le riconosce detto status, esercitare, in pratica, tale potere su una parte essenziale delle attività economiche legate al calcio e, quindi, sui mercati di cui trattasi, e, in tale contesto, ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su detti mercati.
242 Diversamente rispetto ai fatti alla base delle sentenze del 1º luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011), la FIFA non è di certo, essa stessa, un operatore attivo su detti mercati e, in particolare, su quelli che possono essere principalmente interessati dal RAF, vale a dire il mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti e il mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori professionisti.
243 Tuttavia, come osservato sostanzialmente dall’avvocato generale al paragrafo 137 delle sue conclusioni, tale circostanza non osta a che la FIFA disponga del potere di determinare le condizioni a cui le imprese possono accedere al mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o allenatori professionisti e del mercato del lavoro di questi ultimi.
244 Occorre pertanto constatare che la FIFA dispone di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, sui diversi mercati su cui essa esercita un potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio, in particolare, su quelli che possono essere interessati dall’applicazione del RAF.
3) Sulla nozione di «pregiudizio per il commercio tra Stati membri»
245 Posto che la nozione di «pregiudizio per il commercio tra Stati membri» è comune agli articoli 101 e 102 TFUE ed essendosi constatato, al punto 95 della presente sentenza, che, nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, lo stesso vale anche con riferimento all’applicazione dell’articolo 102 TFUE.
4) Sull’esistenza di un abuso
246 Come risulta da una giurisprudenza consolidata, l’articolo 102 TFUE mira ad evitare una compromissione della concorrenza a danno dell’interesse generale, delle imprese individuali e dei consumatori, sanzionando i comportamenti delle imprese in posizione dominante che restringono la concorrenza basata sui meriti e possono così arrecare un danno diretto a questi ultimi o che impediscono o falsano detta concorrenza e possono così causare loro un danno indiretto (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 124 e giurisprudenza citata).
247 Infatti, alle imprese in posizione dominante incombe, indipendentemente dalle cause di una simile posizione, la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il loro comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 74).
248 Costituiscono siffatti abusi i comportamenti che ostacolino, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza tra imprese basata sui meriti, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 125 e giurisprudenza citata).
249 Per contro, l’articolo 102 TFUE non ha lo scopo di impedire alle imprese di conquistare, grazie ai loro meriti, una posizione dominante su uno o più mercati, né di garantire che rimangano sul mercato imprese concorrenti meno efficienti di quelle che detengono una siffatta posizione (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 126 e giurisprudenza citata).
250 Al contrario, la concorrenza basata sui meriti può, per definizione, portare alla scomparsa o all’emarginazione di imprese concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente, dal punto di vista dei prezzi, della produzione, della scelta, della qualità o dell’innovazione (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 127 e giurisprudenza citata).
251 A maggior ragione, ponendo a carico delle imprese in posizione dominante la particolare responsabilità di non compromettere, con il loro comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, l’articolo 102 TFUE non censura l’esistenza stessa di una posizione dominante, ma soltanto il suo sfruttamento abusivo (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 128 e giurisprudenza citata).
252 La dimostrazione che un comportamento deve essere qualificato come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», che può richiedere il ricorso a modelli di analisi differenti in funzione della tipologia di comportamento considerato in un determinato caso, deve essere sempre compiuta valutando tutte le pertinenti circostanze fattuali (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 130 e giurisprudenza citata).
253 Tra le tipologie di comportamenti che possono integrare un abuso di posizione dominante rientrano non soltanto quelli qualificati come «abuso preclusivo», vale a dire idonei a escludere i concorrenti da uno o più mercati interessati ricorrendo a mezzi che non rientrano in una concorrenza basata sui meriti (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 129), ma anche quelli, qualificati come «abusi di sfruttamento», consistenti, per una siffatta impresa, nel trarre abusivamente vantaggio dalla sua posizione dominante su un mercato a danno dei suoi clienti o dei suoi fornitori e, in definitiva, dei consumatori, imponendo loro condizioni commerciali, tariffarie o non tariffarie che non sarebbero state applicate in caso di concorrenza normale e sufficientemente attiva (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 249, e del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 35).
254 Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che le norme del RAF considerate dal giudice del rinvio producono sia effetti preclusivi che effetti di sfruttamento sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti e su quello del lavoro dei giocatori e degli allenatori.
255 Infatti, da un lato, dette norme avrebbero l’effetto di limitare, sia per gli agenti, che per i giocatori, per gli allenatori, i club o le leghe centralizzate, l’accesso al primo di detti mercati e, per gli agenti ivi già attivi, la possibilità di competere in una situazione di libera effettiva concorrenza, limitando parimenti per i club gli strumenti per farsi concorrenza sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori. Dall’altro, tali norme produrrebbero l’effetto di imporre agli agenti condizioni di transazione distinte da quelle che si sarebbero applicate in una situazione di normale concorrenza.
256 Per quanto attiene, in primo luogo, all’esistenza di eventuali abusi preclusivi, occorre ricordare che, come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 253 della presente sentenza, affinché il comportamento adottato da un’impresa dominante ricada in detto modello di analisi, l’impresa di cui si tratta deve essere in concorrenza attuale o potenziale con le imprese toccate dal comportamento controverso.
257 Infatti, il modello di analisi specifico per l’abuso preclusivo si fonda sulla verifica, da un lato, che il comportamento di cui trattasi si discosta dalla concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che detto comportamento può produrre effetti concreti o potenziali idonei a restringere la concorrenza, escludendo imprese concorrenti altrettanto efficaci dal mercato o dai mercati interessati o impedendo il loro sviluppo su tali mercati, fermo restando che questi ultimi possono essere sia quelli in cui è detenuta la posizione dominante, sia quelli, collegati o vicini, in cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti concreti o potenziali [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 129, e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, punto 165].
258 Secondo la giurisprudenza della Corte, la prima condizione da valutare nell’ambito di detto esame può essere soddisfatta, in particolare, dimostrando che il comportamento non poteva essere replicato da un ipotetico concorrente, altrettanto efficiente ma non dominante (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 82), mentre la seconda condizione richiede che il comportamento di cui trattasi abbia per effetto di estromettere dal mercato o dai mercati interessati un ipotetico concorrente o di impedire il suo sviluppo su detto mercato (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 129 e giurisprudenza citata).
259 Tanto premesso, la constatazione di una violazione dell’articolo 102 TFUE in ragione di un abuso preclusivo non è subordinata alla dimostrazione che il comportamento di cui trattasi è idoneo a estromettere un concorrente con tali caratteristiche [v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, punti 263 e 264].
260 Infatti, il riferimento a un concorrente parimenti efficiente, nei casi in cui è pertinente, serve anche a ricordare che, per soddisfare la seconda condizione menzionata al punto 257 della presente sentenza, gli effetti restrittivi attuali o potenziali generati dal comportamento di cui trattasi non devono riguardare unicamente imprese meno efficienti, posto che è pacifico che l’articolo 102 TFUE non mira né ad impedire alle imprese di conquistare, grazie ai loro meriti, una posizione dominante su uno o più mercati, né a garantire che rimangano sul mercato imprese concorrenti meno efficienti di quelle che detengono una siffatta posizione. Al contrario, la concorrenza basata sui meriti può, per definizione, portare alla scomparsa o all’emarginazione di imprese concorrenti meno efficaci e dunque meno interessanti per i consumatori in termini, segnatamente, di prezzo, produzione, scelta, qualità o innovazione [sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, punto 164 e giurisprudenza citata].
261 Nel procedimento principale, va osservato che la FIFA può essere considerata come detentrice di una posizione dominante sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o allenatori professionisti, oltre che sul mercato del lavoro di giocatori o allenatori, traendo origine detta posizione dal potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio che essa esercita rispetto a detti mercati, come menzionato al punto 244 della presente sentenza.
262 È sì vero che dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che la FIFA operi, in veste di impresa, sull’uno o sull’altro di detti mercati, né che essa sia intenzionata a esercitarvi un’attività economica a breve o a medio termine.
263 Tuttavia, la FIFA ha tra i suoi membri federazioni calcistiche nazionali che raggruppano, a loro volta, imprese, come le leghe centralizzate e i club, che esercitano diverse attività economiche, tra le quali rientrano principalmente l’organizzazione di competizioni calcistiche e la partecipazione ad esse. L’esercizio di quest’ultima attività implica che dette leghe e detti club intervengono sul mercato dell’assunzione di giocatori e allenatori professionisti e su quello dei servizi di intermediazione in vista del loro trasferimento internazionale.
264 Orbene, benché le leghe centralizzate e i club calcistici, da un lato, e gli agenti operanti su detto mercato, dall’altro, non debbano essere considerati come concorrenti, questi perseguono comunque interessi economici, commerciali e finanziari tra loro contrapposti, in particolare, per quanto riguarda la ripartizione degli utili potenzialmente ricavabili in occasione dei trasferimenti internazionali di giocatori o allenatori professionisti cui possono trovarsi a partecipare.
265 Pertanto, ove la FIFA si servisse dei suoi poteri di regolamentazione e, quindi, della posizione dominante che essa detiene, per limitare, orientare o disciplinare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi di intermediazione in funzione degli interessi economici o concorrenziali delle leghe centralizzate e dei club membri di federazioni nazionali ad essa affiliate, un tale comportamento potrebbe essere qualificato come abuso di posizione dominante, e più nello specifico, come abuso preclusivo, anche se gli effetti di detto comportamento si manifestassero su mercati collegati o vicini a quelli su cui la FIFA esercita le proprie attività economiche. Lo stesso varrebbe nel caso in cui detta federazione mobilitasse i poteri di cui dispone per limitare, orientare o disciplinare lo sviluppo della concorrenza su detto mercato in funzione dei suoi specifici interessi economici o concorrenziali, ivi compresi quelli che si manifestano su altri mercati, come quello dell’organizzazione di determinate competizioni tra club su cui essa dispone di una posizione dominante.
266 Per stabilire se ciò si verifichi in un caso come quello oggetto del procedimento principale, occorre tuttavia compiere un’analisi dettagliata, completa e globale del comportamento di cui trattasi, il che presuppone l’esame della natura, del contenuto e degli effetti, concreti o potenziali, sui mercati interessati, delle regole adottate da una siffatta federazione per disciplinare, controllare o sanzionare i diversi aspetti delle attività economiche interessate.
267 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio procedere a una siffatta analisi.
268 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’esistenza di un eventuale abuso di sfruttamento, va osservato che l’applicazione del modello di analisi inerente a detta qualifica presuppone che, con il suo comportamento, un’impresa in posizione dominante abbia tratto o cercato di trarre abusivamente vantaggio da detta posizione su un determinato mercato, a danno dei suoi clienti, dei suoi fornitori o di altri partner commerciali.
269 In particolare, configurano un siffatto abuso i comportamenti di un’impresa in posizione dominante consistenti nell’imporre ai propri clienti o ai propri fornitori condizioni commerciali prive di ogni ragionevole rapporto con la natura dell’operazione o con il valore del prodotto o del servizio proposto sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 35, e del 18 dicembre 2025, OSA, C‑161/24, EU:C:2025:985, punto 29).
270 Nel caso di specie, pur essendo pacifico che gli agenti non forniscono alcun bene o servizio alla FIFA, resta il fatto che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del RAF, gli agenti che intendono esercitare la loro attività sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti sono tenuti a versare a detta federazione contributi annuali per il mantenimento della loro licenza, cui si possono aggiungere, in particolare, i costi relativi al superamento dell’esame richiesto ai fini dell’ottenimento di detta licenza.
271 Inoltre, in termini più generali, detto mercato dei servizi di intermediazione finalizzati al trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti è esso stesso intrinsecamente collegato al mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, due mercati su cui operano, quali imprese, le leghe centralizzate e i club, che sono affiliati alle federazioni calcistiche nazionali, raggruppate a loro volta all’interno della FIFA e nei cui confronti si esercitano i poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori di cui detta federazione dispone. Date le circostanze, gli agenti sono soggetti ai poteri detenuti dalla FIFA e dipendono, ai fini dell’esercizio della loro attività, da partner commerciali che sono, a loro volta, indirettamente affiliati a detta federazione. Essi possono pertanto essere esposti a un eventuale abuso di sfruttamento risultante dall’utilizzo, da parte di quest’ultima, dei poteri di cui essa dispone.
272 Ciò detto, come osserva, sostanzialmente, l’avvocato generale ai paragrafi 127 e 128 delle sue conclusioni, per accertare, attraverso detto modello di analisi, l’esistenza di un siffatto abuso nelle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, è necessario dimostrare che l’impresa in posizione dominante ha imposto, nel proprio interesse, ai suoi clienti, ai suoi fornitori o ad altri partner commerciali condizioni di esercizio della loro attività prive di un’oggettiva giustificazione economica, tecnica o giuridica.
273 Nel procedimento principale, l’esistenza di un abuso di sfruttamento potrebbe quindi essere accertata dimostrando che una federazione sportiva ragionevolmente efficiente, posta in una situazione analoga, sarebbe stata portata ad adottare norme diverse da quelle controverse che, pur essendo idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti, avrebbero leso in misura significativamente inferiore gli interessi specifici degli agenti.
274 Compete, in ogni caso, al giudice del rinvio valutare, per ciascuna di dette norme, se esse possano essere esaminate attraverso il modello di analisi applicabile all’abuso di sfruttamento e stabilire se le diverse norme considerate dal giudice del rinvio possano integrare abusi di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
5) Sulla possibilità di giustificare un comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE
275 Qualora i ricorrenti nel procedimento principale fornissero la prova che alcune delle norme controverse possono essere qualificate come «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», in quanto integrano uno sfruttamento, da parte della FIFA, della posizione dominante da essa detenuta, ad esempio, sul mercato dei servizi di intermediazione finalizzati al trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti o sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, detta federazione potrebbe cercare di giustificare un siffatto comportamento. A tal fine, la FIFA potrebbe sostenere che il suo comportamento ricade nella giurisprudenza citata al punto 176 della presente sentenza, o che esso è oggettivamente necessario in ragione di obblighi specifici e legittimi, segnatamente, di carattere giuridico, industriale o commerciale (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 60, e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punti 71 e 74), o, ancora, dimostrare che gli effetti negativi che possono risultare da detto comportamento per i consumatori sono controbilanciati, se non addirittura superati, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche di questi ultimi (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 202).
276 Per quanto attiene, in primo luogo, alla giurisprudenza citata al punto 176 della presente sentenza, va osservato che la sua applicazione è soggetta, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, alle medesime condizioni ricordate ai punti da 176 a 179 della medesima con riferimento all’applicazione dell’articolo 101 TFUE.
277 In particolare, detta giurisprudenza non può trovare applicazione a comportamenti che, a prescindere dagli obiettivi legittimi di interesse generale che possono essere invocati per spiegarli, violano per loro natura stessa l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 185).
278 Per quanto concerne, in secondo luogo, la facoltà, per un’impresa, di far valere il carattere oggettivamente necessario del suo comportamento in ragione di obblighi specifici e legittimi, occorre ricordare che, tra le situazioni che la giurisprudenza ha già riconosciuto come idonee a caratterizzare l’esistenza di tali obblighi, figura, in particolare, l’esistenza di requisiti legittimi, quali la necessità di far fronte a vincoli commerciali o tecnici particolari (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 3 ottobre 1985, CBEM, 311/84, EU:C:1985:394, punto 26, e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 73).
279 Nel caso di specie, compete al giudice del rinvio stabilire se l’esistenza di una siffatta situazione sia stata dimostrata dai ricorrenti nel procedimento principale.
280 Se così fosse, detto giudice dovrà altresì verificare che il comportamento dell’impresa di cui trattasi, nella specie, la FIFA, è ancora proporzionato, il che presuppone, in maniera analoga a quanto richiede l’applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 179 della presente sentenza, che detto comportamento sia stato, anzitutto, idoneo a rispondere a detti vincoli, nonché, altresì, necessario a tal fine e, infine, che esso non abbia comportato una violazione della concorrenza smisurata rispetto alle conseguenze che sarebbero derivate dal mancato rispetto di detti vincoli, segnatamente, eliminando qualsiasi forma di concorrenza sul mercato interessato.
281 Per quanto concerne, in terzo luogo, la possibilità di giustificare eventuali abusi di posizione dominante adducendo che gli effetti negativi risultanti per i consumatori dal comportamento di cui trattasi sono controbilanciati, se non addirittura superati, da incrementi di efficienza che vanno a beneficio anche di questi ultimi, va ricordato che essa è soggetta alle medesime condizioni previste per l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, come illustrate ai punti da 176 a 179 della presente sentenza.
282 Nel caso di specie, ove risultasse accertato che i ricorrenti nel procedimento principale hanno adempiuto l’onere della prova su di loro gravante quanto alla dimostrazione dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, competerà poi al giudice del rinvio valutare la fondatezza delle argomentazioni dedotte dalla FIFA per giustificare dette norme sulla base della giurisprudenza ricordata al punto 176 della presente sentenza, dell’esistenza di incrementi di efficienza o del loro carattere obiettivamente necessario alla luce di vincoli specifici.
283 Dall’insieme delle considerazioni che precedono, risulta che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi laddove, da un lato, detta federazione dispone di un potere normativo vincolante nei confronti di una parte significativa del mercato interessato e i requisiti imposti da detta normativa possono integrare un abuso di posizione dominante, ai sensi di detto articolo 102, e, dall’altro, tali requisiti non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale essi appaiono adeguati, necessari e proporzionati in senso stretto, non sono oggettivamente necessari in ragione di vincoli specifici e legittimi, in particolare, di carattere giuridico, industriale o commerciale, e non comportano incrementi di efficienza a beneficio dei consumatori idonei a compensare gli effetti negativi che essi implicano per questi ultimi.
3. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE
284 Ai sensi dell’articolo 56 TFUE, sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
285 Detta disposizione, pur rivolgendosi, in prima battuta, agli Stati membri, può tuttavia trovare applicazione quando un gruppo o un’organizzazione che esercita un certo potere sui privati è in grado di imporre loro condizioni equivalenti a quelle che uno Stato membro potrebbe esso stesso imporre (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 17; dell’11 aprile 2000, Deliège, C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 47, e del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 39).
286 L’articolo 56 TFUE può quindi ostare a qualsiasi regolamentazione adottata da un ente sportivo internazionale idonea ad ostacolare l’esercizio di detta libertà vietando, ostacolando o rendendo meno attraente, per tutti i prestatori stabiliti in uno Stato membro, l’esercizio delle loro attività in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 33, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 247 e giurisprudenza citata), salvo che detta regolamentazione sia giustificata.
a) Sull’esistenza di un ostacolo
287 Nel caso di specie, è pacifico che il RAF si applica in tutti gli Stati membri.
288 Tuttavia, resta il fatto che, a seguito dell’adozione delle norme di cui trattasi da parte della FIFA, gli agenti stabiliti in determinati Stati membri possono vedersi ormai preclusa la possibilità di prestare i loro servizi a clienti, attuali o potenziali, stabiliti sul territorio di altri Stati membri in cui, in precedenza, l’esercizio di detta attività non era regolamentato o era soggetto a requisiti meno stringenti. È il caso delle norme che limitano la rappresentanza multipla, delle norme sulla licenza per agente e di quelle che subordinano la concessione di una tale licenza alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari dei provvedimenti penali o disciplinari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, e delle norme relative ai «contatti», enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF.
289 Per contro, per quanto attiene alle norme relative al compenso esigibile da un agente, prese in considerazione dal giudice del rinvio nella sua questione, va ricordato che, secondo una giurisprudenza constante, una normativa non costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE per il solo fatto che, ove detta normativa non fosse stata adottata, si sarebbero potute applicare regole meno severe o economicamente più vantaggiose [v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2011, Commissione/Italia, C‑565/08, EU:C:2011:188, punto 49, e dell’8 giugno 2023, Fastweb e a. (Cadenza di fatturazione), C‑468/20, EU:C:2023:447, punto 85 e giurisprudenza citata].
290 Le norme relative al compenso menzionate dal giudice del rinvio nella sua questione non possono pertanto essere considerate come integranti una restrizione a detta libera prestazione dei servizi per il solo fatto che esse disciplinano il compenso degli agenti e degli allenatori o le modalità di calcolo o di versamento di detto compenso. Compete al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto degli argomenti addotti dai ricorrenti nel procedimento principale, tali norme possano integrare una siffatta restrizione per un altro motivo.
291 Per quanto concerne le norme, prese in considerazione dal giudice del rinvio nella sua questione, che disciplinano la raccolta di talune informazioni su una piattaforma digitale gestita dalla FIFA e la comunicazione di una parte di esse agli altri agenti, club, leghe centralizzate, allenatori e giocatori, esse non appaiono idonee a integrare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui l’effetto che esse possono spiegare sull’esercizio, da parte degli agenti, della loro attività in un altro Stato membro presenta un carattere eccessivamente aleatorio e troppo indiretto per poter essere considerato idoneo a ostacolare tale libertà.
292 Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che una normativa opponibile a tutti gli operatori che esercitano determinate attività sul territorio nazionale, che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui eventuali effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa considerarsi idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (sentenza del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, punto 45).
293 Orbene, va osservato, anzitutto, che le norme che disciplinano la raccolta di determinate informazioni su una piattaforma digitale, considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, non sembrano né avere per oggetto la disciplina delle condizioni di esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi delle imprese stabilite in uno Stato membro, né essere idonee a vietare, ostacolare o rendere meno interessante l’esercizio di detta libertà da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri in maniera sufficientemente certa e diretta, salvo che le informazioni richieste siano di difficile reperimento o in numero eccessivo [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Distacco di lavoratori di paesi terzi), C‑540/22, EU:C:2024:530, punto 116], aspetto questo che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare.
294 Inoltre, le norme considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, relative alla licenza per agente che ne subordinano l’ottenimento e il mantenimento alla condizione che gli agenti si assoggettino alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero, possono integrare una restrizione alla libera prestazione dei servizi solo se le norme di cui è così prevista l’applicazione sono, esse stesse, idonee a dissuaderli dall’esercizio della loro attività in un altro Stato membro.
295 Infine, per quanto concerne le norme relative alla licenza per agente che subordinano il suo ottenimento e il suo mantenimento alla condizione che gli agenti si assoggettino alla competenza di detta federazione, delle federazioni affiliate e del TAS, va ricordato che il giudice del rinvio non spiega a sufficienza in che modo tali norme siano, in quanto tali, idonee a vietare, ostacolare o rendere meno interessante l’esercizio, da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di uno Stato membro, cosicché la Corte non è in grado di prendere posizione al riguardo.
b) Sull’esistenza di giustificazioni
296 Nella misura in cui, come constatato al punto 288 della presente sentenza, talune delle norme considerate dal giudice del rinvio nella sua questione integrano degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi sancita all’articolo 56 TFUE, va ricordato che misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se è dimostrato, primo, che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale, di natura non puramente economica e, secondo, che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 251 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 95).
297 Per quanto attiene alla condizione relativa all’idoneità di dette misure, va parimenti ricordato che esse possono essere considerate come idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se rispondono realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 251 e giurisprudenza citata, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 95). Quanto al requisito della necessità di dette misure, esso impone di verificare se esisteva una misura alternativa che, pur essendo meno restrittiva, avrebbe consentito di raggiungere altrettanto efficacemente l’obiettivo perseguito [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 824, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 208].
298 Infine, alla stessa stregua delle misure di origine statale, quando la parte o le parti ricorrenti dimostrano che misure di origine non statale integrano un ostacolo ai sensi del Trattato FUE, è l’autore di dette misure a dover dimostrare che esse soddisfano le condizioni cumulative ricordate al punto 296 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 252 e giurisprudenza citata).
299 Nel caso di specie, per quanto concerne, in primo luogo, le norme che limitano la rappresentanza multipla considerate dal giudice del rinvio nella sua questione, va osservato che queste ultime mirano a evitare i conflitti di interessi e, quindi, a tutelare i clienti dai comportamenti degli agenti contrari ai requisiti etici applicabili a detta attività. Orbene, allo stesso modo in cui, come sottolineato al punto 188 della presente sentenza, la giurisprudenza considerata al punto 176 della medesima può trovare applicazione in presenza di accordi o di decisioni che assumono la forma di norme finalizzate a perseguire obiettivi di ordine etico o deontologico (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183), l’obiettivo consistente nell’evitare i conflitti di interesse deve essere considerato un obiettivo legittimo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
300 Inoltre, norme siffatte appaiono idonee a realizzare un tale obiettivo, poiché limitano la possibilità che uno stesso agente – o più agenti tra loro «collegati» in ragione del loro status di dirigenti, soci, azionisti o dipendenti di una medesima agenzia, oppure in ragione dell’esistenza di un vincolo di parentela tra di loro o della conclusione di un accordo di collaborazione – rappresenti contemporaneamente un giocatore e club acquirenti e venditori nell’ambito di una stessa transazione.
301 In aggiunta, benché fossero ipotizzabili altre misure, quali l’imposizione di obblighi di trasparenza e di informazione gravanti sugli agenti o il requisito dell’ottenimento del consenso scritto delle parti interessate, tali misure non sembrano consentire di ottenere il risultato perseguito in maniera altrettanto efficace, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
302 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle norme relative alla licenza per agente nella parte in cui subordinano la concessione di detta licenza alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari di alcun provvedimento penale o disciplinare considerato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), del RAF, dal punto 207 della presente sentenza si evince che essi perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale volto alla fissazione di standard etici minimi e alla protezione dei giocatori e degli allenatori, in particolare, all’inizio della loro carriera, contro le pratiche abusive degli agenti.
303 Per quanto concerne le norme relative alla licenza per agente nella parte in cui subordinano l’ottenimento e il mantenimento di detta licenza alla condizione che i candidati e i titolari di una siffatta licenza si assoggettino, da un lato, alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero, e, dall’altro, alla competenza di detta federazione, delle federazioni affiliate e del TAS, anche ammettendo che esse comportino una restrizione alla libera prestazione dei servizi, dal punto 209 della presente sentenza si evince che dette norme possono essere considerate volte ad assicurare un miglior livello di protezione ai clienti degli agenti e agli agenti stessi, segnatamente, fornendo un quadro giuridico uniforme, accompagnato da un meccanismo di controllo da parte di un organo decisionale unico. Orbene, in linea con quanto osservato al punto 299 di questa sentenza, un tale obiettivo può essere considerato un obiettivo legittimo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
304 Inoltre, nella misura in cui esse impongono ai candidati e ai titolari di una licenza per agenti di assoggettarsi alle norme della FIFA, le norme relative a tale licenza possono essere considerate volte, in definitiva, a garantire l’integrità del sistema dei trasferimenti e, in termini più ampi, delle competizioni sportive, nonché al miglioramento degli standard professionali applicabili a detta attività. Orbene, tali obiettivi possono anche essere considerati obiettivi legittimi di interesse generale idonei a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
305 Compete, tuttavia, al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se, subordinando l’ottenimento e il mantenimento di una licenza a determinate condizioni, come quelle menzionate ai punti 302 e 303 della presente sentenza, le norme relative alla licenza per agente siano idonee a perseguire gli obiettivi considerati ai punti 302 e 304 di questa sentenza e se tali obiettivi non possano essere raggiunti ricorrendo a misure meno restrittive della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE.
306 Per quanto attiene, in terzo luogo, alle norme sui «contatti», che vietano agli agenti di contattare un potenziale cliente e di concludere con lui un contratto al di fuori di determinati periodi, va osservato che, dinanzi al giudice del rinvio, la FIFA ha giustificato dette norme alla luce della necessità di garantire la stabilità dei contratti tra gli agenti di giocatori e i loro clienti. Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, il perseguimento di un siffatto obiettivo, che è diverso da quello consistente nel garantire la continuità dei contratti tra i giocatori e i club nell’interesse del corretto svolgimento delle competizioni sportive, risulta avere carattere puramente economico ed essere, quindi, inidoneo a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
307 Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, la FIFA ha sì sostenuto anche che tali norme «vanno a vantaggio dei giocatori, che dispongono ora di un termine chiaro durante il quale possono valutare diverse opzioni». Un tale argomento può essere collegato all’obiettivo legittimo di interesse generale, menzionato all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del RAF, consistente nel tutelare i giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio.
308 Tuttavia, ciò non toglie che, nel caso di specie, le norme di cui trattasi proteggono indistintamente i giocatori e i club, benché un siffatto obiettivo possa riguardare solo i giocatori. Inoltre, come emerge dal punto 212 della presente sentenza, tali norme non perseguono detto obiettivo in maniera coerente, poiché non trovano applicazione agli agenti già legati da un accordo di rappresentanza.
309 Pertanto, qualora, nel procedimento principale, i ricorrenti riuscissero a dimostrare che le norme sui «contatti», seppur all’apparenza neutrali, integrano tuttavia un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, un tale ostacolo non sarebbe giustificato da nessuno degli obiettivi menzionati ai punti 306 e 307 della presente sentenza. Competerebbe, quindi, al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto di altri obiettivi eventualmente dedotti dalla FIFA, tali norme possano comunque essere giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non presenti un carattere puramente economico e se esse perseguano un siffatto obiettivo nel rispetto dei requisiti risultanti dal principio di proporzionalità.
310 Ne consegue che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi attraverso norme che, in primo luogo, limitano la rappresentanza multipla da parte di detti agenti; in secondo luogo, subordinano l’ottenimento della licenza necessaria ai fini della conclusione di talune transazioni alla condizione che detti agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; in terzo luogo, subordinano il rilascio di detta licenza al rispetto di disposizioni materiali idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di uno Stato membro oppure, in quarto luogo, disciplinano la facoltà, per alcuni agenti di giocatori, di contattare nuovi giocatori ai fini di una loro rappresentanza, laddove dette diverse categorie di norme non siano né giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, né proporzionate a un siffatto obiettivo.
B. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del RGPD
311 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD, detto regolamento si applica, dal punto di vista materiale, al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
312 Ciò detto, come si evince dal suo articolo 1, paragrafo 1, detto regolamento disciplina unicamente il trattamento dei dati relativi a persone fisiche.
313 L’articolo 6 del RGPD può pertanto ostare all’adozione di norme che prevedono il trattamento di dati personali solo nella misura in cui sono interessati dati di persone fisiche come, segnatamente, gli agenti, i giocatori o gli allenatori, e non i dati relativi a enti, quali i club o le leghe centralizzate.
314 Per quanto concerne l’ambito di applicazione territoriale del RGPD, il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), prevede che esso si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento.
315 Nel caso di specie, il RAF mira a disciplinare l’attività professionale degli agenti. Pertanto, nei limiti in cui riguardano le attività economiche o sportive svolte da persone fisiche, quali gli agenti, i giocatori o gli allenatori, all’interno dell’Unione, i trattamenti di dati personali previsti dal RAF rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD.
316 Orbene, qualsiasi trattamento di dati personali, fatte salve le deroghe ammesse al suo articolo 23, deve rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali nonché i diritti dell’interessato enunciati rispettivamente ai capi II e III di tale regolamento. In particolare, qualsiasi trattamento di dati personali, da un lato, deve essere conforme ai principi enunciati all’articolo 5 di tale regolamento e, dall’altro, deve soddisfare almeno una delle condizioni alternative di liceità elencate all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Norra Stockholm Bygg, C‑268/21, EU:C:2023:145, punto 43).
317 Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 159 delle sue conclusioni, sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato quali tra le condizioni alternative di liceità considerate da detta disposizione siano pertinenti per la controversia di cui al procedimento principale, dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalla natura delle norme di cui trattasi risulta che detta condizione è quella enunciata all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.
318 Tale disposizione prevede che un trattamento dei dati personali è lecito se «è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali».
319 Secondo una giurisprudenza costante, detta disposizione prevede tre condizioni cumulative, vale a dire, primo, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; secondo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e, terzo, la condizione che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato dalla tutela dei dati non prevalgano sul legittimo interesse del responsabile del trattamento o di terzi [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2023, Meta Platforms e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network), C‑252/21, EU:C:2023:537, punto 106, e del 9 gennaio 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 45].
320 Per quanto attiene, in primo luogo, al requisito relativo al perseguimento, da parte del titolare del trattamento, di uno o più «legittimi interessi», ai sensi del RGPD, la Corte ha ritenuto che, in assenza di definizione della nozione di «legittimo interesse» all’interno di detto regolamento, è pacifico che un’ampia gamma di interessi può essere considerata legittima. In particolare, tale nozione non è limitata agli interessi sanciti e determinati da una legge (v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 46), bensì, come emerge dal considerando 47 del RGPD, essa può, ad esempio, applicarsi nel caso di una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In termini generali, detta nozione è distinta da quella di «obiettivo legittimo d’interesse generale» cui si riferisce la giurisprudenza considerata, in particolare, ai punti 176 e 296 della presente sentenza, e come emerge dalla loro rispettiva formulazione.
321 Per quanto concerne, in secondo luogo, il requisito relativo alla necessità del trattamento dei dati personali ai fini della realizzazione del legittimo interesse perseguito, esso impone di verificare se detto legittimo interesse non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), atteso che le deroghe e le restrizioni al principio della protezione di tali dati devono avere luogo nei limiti dello stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, punti 28 e 48).
322 In tale contesto, occorre altresì ricordare che la condizione attinente alla necessità del trattamento deve essere esaminata unitamente al principio della «minimizzazione dei dati», sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio e Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 e C‑18/22, EU:C:2024:738, punto 52, e del 9 gennaio 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 49).
323 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la condizione secondo cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato dalla tutela dei dati non prevalgono sul legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ciò implica una ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco che dipende, in linea di principio, dalle circostanze del caso concreto (sentenza del 12 settembre 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio e Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 e C‑18/22, EU:C:2024:738, punto 53).
324 In particolare, come emerge dal considerando 47 del RGPD, gli interessi e i diritti fondamentali degli interessati possono, segnatamente, prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un trattamento siffatto dei loro dati.
325 Inoltre, benché la circostanza che i dati personali di cui trattasi si riferivano ad attività professionali non possa, di per sé, escludere né la protezione conferita dal diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, né la protezione conferita dal diritto alla protezione dei dati, garantita all’articolo 8 della Carta e concretizzata dal RGPD (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 38), una siffatta circostanza può, tuttavia, essere presa in considerazione per valutare se gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali della persona interessata prevalgano sul legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento o da terzi, in particolare quando il legittimo interesse addotto si riferisce al fatto che la persona interessata è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento.
326 Compete, in definitiva, al giudice del rinvio valutare se le norme previste dal RAF, come contemplate all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), nonché all’articolo 19 di detto regolamento, siano conformi ai tre requisiti ricordati al punto 319 della presente sentenza, fermo restando, ancora una volta che, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire delle precisazioni intese a guidare detto giudice in tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 51).
327 Pertanto, posto che il giudice del rinvio prende in considerazione, nella sua questione, le norme menzionate al precedente punto della presente sentenza, occorre fornirgli gli elementi interpretativi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD necessari ai fini della valutazione che detto giudice è chiamato a compiere sulla compatibilità con tale disposizione dei trattamenti di dati personali previsti dalle disposizioni del RAF citate al precedente punto della presente sentenza.
1. Sui trattamenti di dati personali previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF
328 L’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF prevede che gli agenti siano tenuti a comunicare alla FIFA diverse informazioni che possono contenere dati personali, vale a dire, in primo luogo, ogni accordo diverso da un accordo di rappresentanza concluso con cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accordi relativi ad altri servizi, oltre alle informazioni richieste sulla piattaforma digitale gestita dalla FIFA; in secondo luogo, le informazioni richieste su detta piattaforma relative al pagamento di una provvigione; in terzo luogo, le informazioni richieste su detta piattaforma relative al pagamento di una provvigione collegata a un accordo diverso da un accordo di rappresentanza concluso con un cliente, in quarto luogo, ogni accordo contrattuale o di altra natura tra agenti che intendono collaborare nell’ambito della prestazioni di servizi o condividere, in tutto o in parte, i ricavi o gli utili delle loro attività di agenti e, in quinto luogo, il nome degli agenti che si avvalgono della medesima agenzia e l’identità di tutti i suoi dipendenti.
329 Posto che il funzionamento di una piattaforma digitale come quella gestita dalla FIFA presuppone, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il ricorso a «trattamenti automatizzati» e ad «archivi», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD, letto, per quanto attiene a detta seconda nozione, in combinato disposto con l’articolo 4, punto 6, di detto regolamento, quando tali procedure di raccolta riguardano dati personali esse devono essere considerate come integranti trattamenti di dati personali ai sensi del RGPD, cosicché sono soggette ai requisiti enunciati al punto 319 della presente sentenza.
a) Sul rispetto del primo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
330 Per quanto concerne il rispetto, nel contesto dei trattamenti previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, del primo requisito ricordato al punto 319 della presente sentenza, vertente sull’esigenza che il responsabile del trattamento o un terzo persegua un interesse legittimo, occorre osservare che, per giustificare tali trattamenti, la FIFA ne invoca in particolare la necessità per garantire che le persone interessate, vale a dire gli agenti e i loro clienti, che si tratti di club, di giocatori, di allenatori o di leghe centralizzate, si adeguino al quadro normativo previsto da detta federazione.
331 Occorre osservare che poiché le persone fisiche, i cui dati possono essere trasmessi dagli agenti alla FIFA sulla base di detta disposizione, sono tutte parti interessate alle competizioni organizzate da detta federazione o dalle confederazioni o dalle federazioni ad essa affiliate e i dati che possono essere così trasmessi si riferiscono alle attività professionali di dette persone fisiche esercitate in collegamento con dette competizioni sportive, si può ritenere che esista una relazione pertinente e appropriata, ai sensi del considerando 47 del RGPD, tra, da un lato, dette parti interessate e, dall’altro, la FIFA.
332 Si può quindi ritenere che il requisito imposto dalla FIFA agli agenti di comunicarle le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF per garantire che detti agenti e i loro clienti si adeguino agli obblighi gravanti su di loro in forza di detto regolamento, persegua un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD, a condizione che gli obblighi che giustificano la comunicazione di tali informazioni siano essi stessi conformi al diritto nazionale applicabile e al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, C‑621/22, EU:C:2024:858, punto 49), aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare.
b) Sul rispetto del secondo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
333 Per quanto attiene al secondo requisito considerato al punto 319 della presente sentenza, vertente sulla necessità del trattamento e sul rispetto del principio della minimizzazione dei dati interessati, va osservato che i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, pur essendo relativamente numerosi sembrano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per realizzare il legittimo interesse perseguito dai trattamenti di cui trattasi, vale a dire assicurarsi che non solo gli agenti, ma anche le altre parti interessate, quali i club, le leghe centralizzate, i giocatori e gli allenatori, si conformino al quadro normativo introdotto dal RAF.
334 Occorre infatti osservare, anzitutto, che la comunicazione di ogni accordo diverso da un contratto di rappresentanza concluso con un cliente, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli accordi relativi ad altri servizi previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii), del RAF, consente di assicurare che i diversi requisiti relativi al contenuto del contratto di rappresentanza previsti da detto regolamento, come quelli di cui all’articolo 12, paragrafi 8 e 9, di detto regolamento, o ancora all’articolo 15 del medesimo, non siano aggirati mediante clausole inserite nei contratti conclusi tra un agente e i suoi clienti diversi da quelli relativi ai servizi di intermediazione e che avrebbero in realtà per oggetto la disciplina del loro rapporto giuridico nell’ottica di fornire tali servizi.
335 Compete tuttavia al giudice del rinvio stabilire se altre misure, meno lesive dei diritti degli interessati, consentirebbero un controllo altrettanto efficace.
336 Occorre, inoltre, sottolineare che i dati personali che possono essere interessati dalla comunicazione di informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), v), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera k), ii), del RAF appaiono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per consentire alla FIFA di assicurarsi che gli agenti si conformino agli obblighi risultanti, da un lato, dall’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RAF, e dall’articolo 12, paragrafo 10, del medesimo, e, dall’altro, dall’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento. Compete tuttavia al giudice del rinvio stabilire se altre misure, meno lesive dei diritti degli interessati, consentirebbero un controllo altrettanto efficace.
337 Infine, per quanto concerne i trattamenti considerati sia al punto iii) che al punto iv) dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), iii) e iv), del RAF, va osservato che dette due disposizioni non precisano quali informazioni debbono essere comunicate dagli agenti, limitandosi a rinviare a tal riguardo a quelle richieste sulla piattaforma digitale gestita dalla FIFA. Pertanto, esse non possono essere considerate contrarie al RGPD, poiché non impongono, di per sé, alcun trattamento preciso e rinviano all’adozione, da parte di detta federazione, di altre disposizioni. Lo stesso vale per l’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), ii), del RAF, nella parte in cui rinvia alle «informazioni richieste sulla piattaforma».
c) Sul rispetto del terzo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
338 Per quanto attiene al terzo requisito menzionato al punto 319 della presente sentenza, consistente nel bilanciare i diversi interessi, diritti fondamentali e libertà coinvolti, occorre osservare che, benché i dati personali degli agenti titolari di una licenza FIFA e dei giocatori e degli allenatori rappresentati da detti agenti, dei rappresentanti legali dei club e delle leghe centralizzate interessate e dei dipendenti delle agenzie attraverso le quali detti stessi agenti esercitano la propria attività possano fare oggetto dei trattamenti previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, il numero di interessati da detti trattamenti resta relativamente limitato.
339 Inoltre, i dati personali così considerati riguardano non già la vita familiare o privata degli interessati, bensì le attività professionali da loro esercitate nell’ambito del quadro normativo stabilito dalla FIFA e di cui si può ritenere che essi siano a conoscenza quali professionisti. Orbene, date le circostanze, dette persone possono legittimamente attendersi che detta federazione sia chiamata a trattare taluni dei loro dati personali.
340 L’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF mira altresì a garantire la corretta applicazione del RAF.
341 Orbene, si può ritenere che un siffatto obiettivo abbia una certa importanza per la FIFA.
342 Pertanto, fatta salva la valutazione che, come emerge dal punto 326 della presente sentenza, compete al giudice del rinvio, quest’ultimo potrebbe ritenere che i trattamenti dei dati personali previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF si fondino su un bilanciamento equilibrato tra, da un lato, gli interessi, le libertà e i diritti fondamentali degli interessati e, dall’altro, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento.
343 Pertanto, purché il giudice del rinvio accerti altresì che le norme di cui trattasi non violano alcuna disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile, detta disposizione potrebbe essere considerata come compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.
344 Occorre, tuttavia, sottolineare che tale considerazione non impedisce al giudice del rinvio di accertare la conformità al RGPD di taluni trattamenti di dati personali il cui esatto tenore non è precisato all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, come quelli relativi alle informazioni richieste sulla piattaforma digitale gestita dalla FIFA diverse da quelle menzionate dalla disposizione di cui trattasi, posto che la valutazione di detta conformità impone di tener conto della natura e della portata di detti trattamenti.
2. Sul trattamento dei dati personali previsto all’articolo 19 del RAF
345 Conformemente all’articolo 19 del RAF, la FIFA garantisce la messa a disposizione di informazioni relative a tutti gli agenti, inclusi i loro nomi e dati di contatto, oltre a quelle dei clienti da loro rappresentati, precisando il carattere esclusivo o meno della rappresentanza e la data di scadenza del relativo accordo di rappresentanza, i servizi di agenzia forniti a ciascun cliente, tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti e le informazioni dettagliate su tutte le transazioni in cui gli agenti sono coinvolti, ivi compresi gli importi delle provvigioni versate a questi ultimi.
346 Tali atti di messa a disposizione possono essere qualificati come operazioni di diffusione di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD, cosicché essi sono soggetti ai requisiti ricordati al punto 319 della presente sentenza.
347 Per quanto attiene all’articolo 19, lettera d), del RAF, che richiede la messa a disposizione di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti, occorre ricordare che, quando un trattamento verte su dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, tale trattamento può essere compiuto, a norma dell’articolo 10 del RGPD, solo sotto il controllo di un’autorità pubblica, salvo che il trattamento sia «autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati».
348 In tal modo, detto articolo 10 mira a garantire una maggiore protezione contro trattamenti che, a causa della natura particolarmente sensibile dei dati in questione, possono costituire un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta [sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 74].
349 Infatti, dal momento che i dati ai quali si riferisce l’articolo 10 del RGPD riguardano condotte che suscitano la disapprovazione della società, la concessione di un accesso a simili dati può comportare la stigmatizzazione dell’interessato e costituire, in tal modo, una grave ingerenza nella sua vita privata o professionale [sentenza del 22 giugno 2021 Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 75], anche se una siffatta conseguenza non rientra nella sanzione prevista per tali condotte.
350 Orbene, al fine di assicurare la maggiore protezione prevista da detto articolo 10, riservata tuttavia al solo ambito penale [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 78], quando un trattamento di dati personali verte sulle condanne penali, sui reati o sulle misure di sicurezza adottate nei confronti dell’interessato e detto trattamento non è stato autorizzato dal diritto dell’Unione o da quello di uno Stato membro, è necessario che l’autorità pubblica sotto il cui controllo è effettuato il trattamento sia essa stessa tenuta ad applicare il RGPD e possa, se del caso, essere chiamata a risponderne, il che presuppone che essa appartenga a uno Stato membro.
351 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte non emerge che i trattamenti di cui all’articolo 19, lettera d), del RAF siano autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro che prevede garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, qualora dovesse emergere che, nell’ambito del procedimento principale le sanzioni considerate in detta disposizione ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del RGPD, la FIFA non potrebbe, in nessun caso, procedere a siffatti trattamenti di dati, dal momento che essi non sarebbero effettuati sotto il controllo di un’autorità pubblica di uno Stato membro.
352 È, pertanto, fatto salvo un tale caso, su cui il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, che occorre esaminare se i diversi trattamenti considerati in detto articolo 19 soddisfino i requisiti ricordati al punto 319 della presente sentenza.
a) Sul rispetto del primo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
353 Per quanto concerne il rispetto, da parte di tutti i diversi trattamenti di dati personali previsti all’articolo 19 del RAF, del primo requisito ricordato al punto 319 della presente sentenza, va osservato che la FIFA sostiene, in particolare, che detti trattamenti mirano a consentire alle diverse persone cui il RAF impone obblighi di verifica di conformarsi a tali obblighi.
354 Orbene, in linea con l’obiettivo perseguito dai trattamenti di dati personali previsti all’articolo 16, paragrafo 2, lettera j), da ii) a v), e lettera k), ii), del RAF, come menzionato al punto 330 della presente sentenza, l’obiettivo illustrato al precedente punto della presente sentenza può essere considerato come integrante un legittimo interesse, a condizione che gli obblighi di cui trattasi siano, a loro volta, conformi al diritto dell’Unione e al diritto dello Stato membro interessato, aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare.
b) Sul rispetto del secondo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
355 Per quanto attiene al secondo requisito ricordato al punto 319 della presente sentenza, vale a dire che il trattamento operato sia necessario ai fini della realizzazione del legittimo interesse perseguito e che i dati oggetto di detto trattamento siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario tenuto conto delle finalità perseguite, va osservato che, dato che l’interesse legittimo invocato dalla FIFA consiste nel consentire alle diverse persone cui il RAF impone obblighi di verifica di conformarvisi, la divulgazione e la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 19 di detto regolamento devono essere riservate alle sole persone fisiche o giuridiche soggette a tali obblighi, il che può imporre l’attuazione di modalità di accesso differenziate a seconda delle categorie delle persone o degli enti interessati.
356 Nel caso di specie, è sì vero che il regolamento di cui trattasi non precisa quale categoria di persone possa venire a conoscenza di ciascuna delle informazioni menzionale all’articolo 19 del medesimo. Tuttavia, tale imprecisione non implica, di per sé, la contrarietà di detto articolo all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD, se e a condizione che il giudice del rinvio accerti che detta imprecisione non comporta che tutte le suddette categorie di persone possano accedere indifferenziatamente a tutte le informazioni.
357 Inoltre, detta imprecisione non impedisce alla Corte di formulare osservazioni in merito alle categorie di persone nei cui confronti ciascuno dei trattamenti dei dati personali previsti dall’articolo 19 del RAF può ritenersi giustificato tenuto conto degli obblighi imposti da detto regolamento.
358 A tale riguardo, va osservato, in primo luogo, che, per quanto concerne i nomi e i dati di contatto degli agenti, considerati all’articolo 19, lettera a), di detto regolamento, la messa a disposizione di tali dati personali a vantaggio di altri agenti può essere considerata adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario per consentire loro di adeguarsi agli obblighi loro imposti da detto regolamento, poiché tali dati sono, in ogni caso, richiesti quando essi intendono contattare l’agente che rappresenta un giocatore o un allenatore nell’ottica di un eventuale ingaggio.
359 Lo stesso vale per la divulgazione e la pubblicazione di detti dati a favore dei club, delle leghe centralizzate, dei giocatori e degli allenatori, poiché dal fascicolo a disposizione della Corte non si evince che esistano misure alternative che consentano, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del RAF, alle persone fisiche e giuridiche che intendono essere rappresentate da un agente di verificare che il professionista con cui esse intendono concludere un accordo di rappresentanza è effettivamente titolare di una licenza FIFA.
360 Per quanto attiene all’identità dei clienti rappresentati da ciascun agente, al carattere esclusivo o meno dell’accordo di rappresentanza e alla durata di detto accordo, la cui divulgazione è imposta dall’articolo 19, lettera b), di detto regolamento, occorre sottolineare che, per quanto attiene ai club e alle leghe centralizzate, una tale messa a disposizione potrebbe consentire loro di adeguarsi all’articolo 18 bis del RSTG.
361 Infatti, in forza di quest’ultimo articolo, nessun club può concludere un contratto che consenta, in particolare, a terzi, di acquistare, nel quadro dell’attività o dei trasferimenti, la capacità di influire sull’indipendenza o sulla politica del club o, ancora, sulle performance delle sue squadre. Orbene, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che un agente debba essere considerato come un terzo ai fini dell’applicazione di detto articolo.
362 Per quanto concerne il carattere esclusivo o meno del contratto di rappresentanza in essere tra ciascun agente e i suoi clienti, e la durata di detto contratto, la messa a disposizione di tale informazione agli altri agenti potrebbe soddisfare la medesima esigenza, posto che tali dati sono necessari per consentire a questi ultimi di rispettare le norme previste all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del RAF, che disciplinano la possibilità per un agente di contattare clienti che hanno stipulato un contratto di rappresentanza esclusiva.
363 Orbene, per ciascuna di dette informazioni, non risulta che esistano misure alternative, meno lesive del diritto al rispetto della vita privata, garantito all’articolo 7 della Carta, e del diritto alla protezione dei dati, garantito all’articolo 8 della Carta, che consentirebbero di soddisfare detti requisiti in maniera altrettanto efficace, circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare.
364 In secondo luogo, occorre per contro osservare, da un lato, che dal testo del RAF non si evince che esso sancisce obblighi il cui rispetto richiede la divulgazione e la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 19 di detto regolamento a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dagli agenti, dai giocatori, dagli allenatori, dai club e dalle leghe centralizzate. Dall’altro, a prescindere dall’identità del destinatario di dette informazioni, la messa a disposizione dei dati sui servizi di intermediazione forniti a ciascun cliente, ai sensi di detto articolo 19, lettera c), sulle sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei clienti, ai sensi di detto articolo 19, lettera d), e sulle informazioni dettagliate relative a tutte le transazioni realizzate da ciascun agente, a norma di detto stesso articolo 19, lettera e), non può essere considerata come necessaria per adempiere a un qualche obbligo risultante da detto regolamento.
365 L’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del RAF impone sì agli agenti di astenersi da ogni partecipazione o contributo, diretto o indiretto, ad attività volte ad aggirare il tetto al compenso introdotto dal regolamento di cui trattasi. Tuttavia, per vigilare sul rispetto di un siffatto obbligo, non è necessario che gli altri agenti siano a conoscenza dei servizi forniti dai loro concorrenti ai clienti, né, tanto meno, di informazioni dettagliate su tutte le transazioni cui essi hanno preso parte.
366 Parimenti, benché, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del RAF, i clienti degli agenti siano tenuti a segnalare tempestivamente alla FIFA, alle confederazioni o alle federazioni affiliate ogni infrazione a detto regolamento, un tale obbligo non richiede che, a tal fine, siano messe previamente a loro disposizione informazioni specifiche.
367 Ne consegue che, fatta salva l’esistenza di altre norme pertinenti previste all’interno di strumenti diversi dal RAF, l’obiettivo invocato dalla FIFA e menzionato al punto 353 della presente sentenza non può, di per sé solo, giustificare tutti i trattamenti di dati personali previsti all’articolo 19 di detto regolamento.
368 Tanto premesso, dall’articolo 1 di detto regolamento si evince che esso persegue altresì interessi consistenti nel definire norme professionali ed etiche minime, tutelare i clienti da comportamenti non etici e proteggere i giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio. Orbene, da un lato, la realizzazione di detti interessi da parte di una federazione sportiva potrebbe essere considerata legittima.
369 Dall’altro, la messa a disposizione delle informazioni previste all’articolo 19, lettere da a) a c), del RAF e, quindi, i trattamenti di dati personali risultanti da tale messa a disposizione potrebbero essere considerati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per realizzare tali interessi legittimi.
370 Tuttavia, quand’anche il RAF mirasse a realizzare tali interessi legittimi, la previsione, all’articolo 19, lettera e), di detto regolamento, della divulgazione e della pubblicazione di tutte le transazioni che coinvolgono gli agenti resta, in linea di principio, contraria al principio della minimizzazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, poiché la portata di un siffatto trattamento non è sufficientemente definita da garantire il rispetto di tale principio.
371 Infine, per quanto attiene al trattamento previsto all’articolo 19, lettera d), del RAF, consistente nella divulgazione e nella pubblicazione di tutte le sanzioni irrogate a carico di un agente o di un cliente, va osservato che un siffatto trattamento può risultare necessario in quanto può costituire una sanzione più efficace e deterrente dell’inflizione di un’ammenda, dal momento che le conseguenze collegate a una siffatta messa a disposizione sono difficilmente prevedibili, rendendo in tal modo poco attendibile ogni valutazione in termini di costi e benefici di una violazione della norma considerata. Inoltre, un tale trattamento può risultare necessario per consentire alle persone potenzialmente lese dalla violazione del RAF che giustifica la sanzione di venirne a conoscenza.
372 Orbene, non risulta che una misura meno lesiva del diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, e del diritto alla protezione dei dati personali, garantito all’articolo 8 della Carta, consentirebbe di realizzare il legittimo interesse perseguito in maniera altrettanto efficace. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se tali misure siano ipotizzabili, sotto forma, ad esempio, di una pubblicazione dei dati personali più limitata nel contenuto o nella sua diffusione.
c) Sul rispetto del terzo requisito enunciato all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD
373 Per quanto concerne il rispetto, da parte dei trattamenti di cui all’articolo 19, lettera da a) a c), del RAF, del terzo requisito ricordato al punto 319 della presente sentenza, consistente nel bilanciare i diversi interessi, diritti fondamentali e libertà coinvolti, va osservato che questi trattamenti riguardano un numero ristretto di persone e vertono esclusivamente sulle attività professionali che dette persone esercitano nel contesto normativo fissato dalla FIFA, di cui si presume che essi, essendo professionisti, siano a conoscenza.
374 In tale contesto, per quanto attiene, in primo luogo, ai trattamenti di dati personali previsti all’articolo 19, lettera da a) a c), del RAF, consistenti nel mettere a disposizione, primo, i nomi e i dati di contatto di tutti gli agenti; secondo, l’identità dei clienti rappresentati da detti agenti, compreso il carattere esclusivo o meno dell’accordo di rappresentanza e la data di scadenza di detto accordo e, terzo, i servizi di intermediazione forniti a ciascun cliente, si può ritenere che essi rispondano a un bilanciamento adeguato tra l’interesse legittimo perseguito e i diritti delle persone i cui dati personali sono oggetto di detti trattamenti.
375 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la divulgazione e la pubblicazione delle sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei clienti, previste all’articolo 19, lettera d), del RAF, è vero che tali dati possono esporre l’interessato a una certa forma di esclusione.
376 Tuttavia, tale circostanza non esclude, di per sé sola, che il legittimo interesse del titolare del trattamento e quello dei terzi possano prevalere sugli interessi, i diritti fondamentali e le libertà degli agenti interessati e dei loro clienti.
377 È sì vero che, al punto 92 della sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504), la Corte ha sottolineato il rischio di stigmatizzazione cui possono essere esposti, a determinate condizioni, i conducenti di veicoli che hanno commesso un’infrazione stradale e ai quali è stata applicata una sanzione pecuniaria o di altra natura, in caso di pubblicazione dei punti di penalità loro inflitti. Tuttavia, le sanzioni oggetto della causa sfociata in detta sentenza riguardavano non già l’attività professionale, bensì la vita quotidiana degli interessati, cosicché la loro pubblicazione non poteva contribuire alla ricostituzione della fiducia in un determinato mercato, né consentire alle persone eventualmente lese di venire a conoscenza dei fatti contestati all’interessato.
378 Orbene, nel caso di specie, i trattamenti di cui trattasi sembrano poter essere considerati come integranti un elemento della sanzione stessa, nonché idonei a ripristinare la fiducia nei mercati interessati e ad agevolare l’esercizio, da parte delle persone potenzialmente lese, dei loro diritti al risarcimento del danno. Un siffatto obiettivo può essere considerato come integrante un interesse superiore a quelli degli agenti che hanno violato il RAF, a condizione che le norme la cui violazione è sfociata nella sanzione non ledano il diritto dell’Unione.
379 Pertanto, malgrado il rischio di esclusione che essi possono comportare, trattamenti siffatti possono, a determinate condizioni, rispondere a un bilanciamento adeguato tra l’interesse legittimo perseguito e gli interessi, i diritti fondamentali e le libertà delle persone oggetto di detti trattamenti.
380 Tuttavia, benché non si possa escludere che la messa a disposizione di informazioni relative a sanzioni che presentano un certo livello di gravità possa, tenuto conto delle circostanze specifiche dei fatti che hanno dato luogo a dette sanzioni, rispondere a un bilanciamento adeguato degli interessi, dei diritti fondamentali e delle libertà coinvolte, così non è, per contro, per le conseguenze riconducibili, in tale contesto, all’obbligo previsto all’articolo 19, lettera d), del RAF, di divulgare tutte le sanzioni pronunciate nei confronti degli agenti e dei clienti.
381 Infatti, quest’ultimo obbligo pare implicare l’obbligo di divulgazione e pubblicazione di tutte le sanzioni irrogate, a prescindere dalla loro gravità, dalla lesione alla fiducia nei mercati interessati che i fatti alla base di dette sanzioni possono aver comportato, dall’esistenza di un eventuale danno subito dai terzi o, ancora, dal tempo trascorso a decorrere dalla commissione della violazione di cui trattasi.
382 Orbene, nell’ambito del procedimento principale, dall’articolo 19 del RAF non emerge alcuna distinzione tra le sanzioni pronunciate nei confronti di un agente o dei suoi clienti in ragione della loro gravità, né risulta che le informazioni relative a dette sanzioni cessino di essere messe a disposizione decorso un certo periodo dalla commissione dei fatti.
383 Dall’insieme delle considerazioni che precedono, risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del RGPD deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui prevede la divulgazione e la pubblicazione, da parte di detta federazione, da un lato, di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti o dei loro clienti e, dall’altro, di informazioni dettagliate su tutte le transazioni che coinvolgono gli agenti, aspetto, questo, che compete al giudice del rinvio verificare.
384 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che:
– l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui, da un lato, i requisiti introdotti da detta regolamentazione comportano restrizioni della concorrenza, a prescindere che esse siano qualificate come restrizioni per «oggetto» o come restrizioni per «effetto», e, dall’altro, dette restrizioni non sono idonee a soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE che consentono di usufruire di un’esenzione dal divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o, se si tratta di requisiti che hanno l’effetto di restringere la concorrenza, dette restrizioni non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale esse appaiano adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto;
– l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi laddove, da un lato, detta federazione dispone di un potere normativo vincolante nei confronti di una parte significativa del mercato interessato e i requisiti imposti da detta normativa possono integrare un abuso di posizione dominante, ai sensi di detto articolo 102, e, dall’altro, tali requisiti non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale essi appaiano adeguati, necessari e proporzionati in senso stretto, non sono oggettivamente necessari in ragione di vincoli specifici e legittimi, in particolare, di carattere giuridico, industriale o commerciale, e non comportano incrementi di efficienza a beneficio dei consumatori idonei a compensare gli effetti negativi che essi implicano per questi ultimi;
– l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi attraverso norme che, in primo luogo, limitano la rappresentanza multipla da parte di detti agenti; in secondo luogo, subordinano l’ottenimento della licenza necessaria ai fini della conclusione di talune transazioni alla condizione che detti agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; in terzo luogo, subordinano il rilascio di detta licenza al rispetto di disposizioni materiali idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di uno Stato membro oppure, in quarto luogo, disciplinano la facoltà, per alcuni agenti di giocatori, di contattare nuovi giocatori ai fini di una loro rappresentanza, laddove dette diverse categorie di norme non siano né giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, né proporzionate a un siffatto obiettivo;
– l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui prevede la divulgazione e la pubblicazione, da parte di detta federazione, da un lato, di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti o dei loro clienti e, dall’altro, di informazioni dettagliate su tutte le transazioni che coinvolgono detti agenti.
Sulle spese
385 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui, da un lato, i requisiti introdotti da detta regolamentazione comportano restrizioni della concorrenza, a prescindere che esse siano qualificate come restrizioni per «oggetto» o come restrizioni per «effetto», e, dall’altro, dette restrizioni non sono idonee a soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE che consentono di usufruire di un’esenzione dal divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o, se si tratta di requisiti che hanno l’effetto di restringere la concorrenza, dette restrizioni non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale esse appaiano adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto.
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi laddove, da un lato, detta federazione dispone di un potere normativo vincolante nei confronti di una parte significativa del mercato interessato e i requisiti imposti da detta normativa possono integrare un abuso di posizione dominante, ai sensi di detto articolo 102, e, dall’altro, tali requisiti non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale essi appaiano adeguati, necessari e proporzionati in senso stretto, non sono oggettivamente necessari in ragione di vincoli specifici e legittimi, in particolare, di carattere giuridico, industriale o commerciale, e non comportano incrementi di efficienza a beneficio dei consumatori idonei a compensare gli effetti negativi che essi comportano per questi ultimi.
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi attraverso norme che, in primo luogo, limitano la rappresentanza multipla da parte di detti agenti; in secondo luogo, subordinano l’ottenimento della licenza necessaria ai fini della conclusione di talune transazioni alla condizione che detti agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; in terzo luogo, subordinano, il rilascio di detta licenza al rispetto di disposizioni materiali idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di uno Stato membro oppure, in quarto luogo, disciplinano la facoltà, per alcuni agenti di giocatori, di contattare nuovi giocatori ai fini di una loro rappresentanza, laddove dette diverse categorie di norme non siano né giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, né proporzionate a un siffatto obiettivo.
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l’attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui prevede la divulgazione e la pubblicazione, da parte di detta federazione, da un lato, di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti o dei loro clienti e, dall’altro, di informazioni dettagliate su tutte le transazioni che coinvolgono detti agenti.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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