ECLI:EU:C:2024:853•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024.#Obshtina Svishtov contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Administrativen sad Veliko Tarnovo.#Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 36 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 143, paragrafo 2 – Pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di una spesa indebita – Determinazione del tasso di rettifica finanziaria applicabile – Scala di tassi di rettifica forfettari – Principio di proporzionalità.#Causa C-175/23.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2024.#Obshtina Svishtov contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Administrativen sad Veliko Tarnovo.#Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 36 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 143, paragrafo 2 – Pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di una spesa indebita – Determinazione del tasso di rettifica finanziaria applicabile – Scala di tassi di rettifica forfettari – Principio di proporzionalità.#Causa C-175/23.
ECLI:EU:C:2024:853Eu Chamb 08 C4 ott 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
4 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 36 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 143, paragrafo 2 – Pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di una spesa indebita – Determinazione del tasso di rettifica finanziaria applicabile – Scala di tassi di rettifica forfettari – Principio di proporzionalità»
Nella causa C‑175/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), con decisione dell’8 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2023, nel procedimento
Obshtina Svishtov
contro
Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da D. Drambozova e J. Hradil, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 36 e dell’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Obshtina Svishtov (comune di Svishtov, Bulgaria) e il Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (direttore dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020) (in prosieguo: l’«autorità di gestione») in merito alla decisione con cui quest’ultimo ha imposto una rettifica finanziaria a tale comune, a causa di una violazione delle regole di determinazione di un offerente in occasione dell’aggiudicazione di un appalto pubblico. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1303/2013
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3 |
Secondo il considerando 120 del regolamento n. 1303/2013, «[a]l fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione [europea] riguardanti i fondi (...) conformemente al principio di proporzionalità». |
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4 |
L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti 36 e 37 prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
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L’articolo 143 di detto regolamento, intitolato “Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri”, ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. 2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi (...) e apporta una rettifica proporzionale. (...)». |
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6 |
L’articolo 144 del medesimo regolamento, intitolato «Criteri per le rettifiche finanziarie», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell’Unione a un programma operativo a norma dell’articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: (...)
(...) La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un’irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l’importo di spesa irregolare addebitato ai fondi (...), la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. 2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell’irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo». |
Orientamenti della Commissione del 2019
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Conformemente al punto 1.4 della decisione C(2019) 3452 final della Commissione, del 14 maggio 2019, recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici (in prosieguo: gli «orientamenti della Commissione del 2019»), intitolato «Criteri da prendere in considerazione per stabilire un tasso di rettifica proporzionato», «qualora non sia possibile quantificare con esattezza l’incidenza finanziaria dell’irregolarità per via della sua natura, ma l’irregolarità possa di per sé avere implicazioni finanziarie per il bilancio, la Commissione può calcolare l’ammontare della rettifica da applicare tenendo conto di tre criteri, ossia la natura e la gravità delle irregolarità (...) e la perdita finanziaria derivante per i Fondi. Ciò implica che le rettifiche finanziarie applicate sulla base della scala di tassi forfettari di cui alla sezione 2 dei presenti orientamenti (5%, 10%, 25% e 100%) rispettano il principio della proporzionalità. Ciò non pregiudica il fatto che il calcolo dell’ammontare definitivo della rettifica da applicare dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche dell’irregolarità riscontrata in relazione agli elementi presi in considerazione per la definizione del relativo tasso forfettario (...)». |
Diritto bulgaro
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8 |
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, della Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente, DV n. 101 del 22 dicembre 2015, titolo modificato – DV n. 51, del 1o luglio 2022) nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (DV n. 52, del 9 giugno 2020) (in prosieguo: lo «ZUSEFSU»), «[i]l sostegno finanziario proveniente dai [Fondi strutturali e di investimento europei] può essere annullato, in tutto o in parte, mediante rettifica finanziaria, a causa di un’irregolarità integrante una violazione delle norme di determinazione di un aggiudicatario di cui al capitolo 4, derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio alle risorse dei [Fondi strutturali e di investimento europei]». L’articolo 70, paragrafo 2, dello ZUSEFSU stabilisce che «[i] casi di irregolarità che danno luogo a rettifiche finanziarie ai sensi del paragrafo 1, punto 9, sono indicati in un atto normativo del Consiglio dei ministri». |
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9 |
L’articolo 1, punto, della Naredba za posochvane na nerednosti, predstavlyavashti osnovania za izvarshvane na finansovi korektsii, i protsentnite pokazateli za opredelyane razmera na finansovite korektsii po reda na Zakona za upravlenie na sredstvata ot Evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (decreto di definizione delle irregolarità che giustificano rettifiche finanziarie, e dei tassi per la quantificazione delle rettifiche finanziarie ai sensi della legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente) (DV n. 27, del 31 marzo 2017), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: il «decreto»), prevede «i casi di irregolarità consistenti in violazioni delle norme sulla determinazione di un contraente ai sensi del capitolo quarto [dello ZUSEFSU], derivanti da un atto o da un’omissione del beneficiario, che abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio alle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (...) e che costituiscono motivo di rettifica finanziaria ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9 [dello ZUSEFSU]». |
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Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del decreto, le irregolarità di cui all’articolo 1, punto 1, e i tassi di rettifica finanziaria ad esse applicabili figurano nell’allegato n. 1 di tale decreto, comprese le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore della legge sugli appalti pubblici. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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11 |
In forza di una convenzione conclusa con l’autorità di gestione, il comune di Svishtov ha beneficiato di una sovvenzione per un progetto nell’ambito del programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020, finanziato in parte dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). |
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12 |
Ai fini della realizzazione di tale progetto, il comune di Svishtov, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in conformità alla legge nazionale sugli appalti pubblici, ha indetto una gara d’appalto con procedura aperta per due lotti. In esito a tale gara sono stati firmati due contratti con i due operatori economici dichiarati, ciascuno aggiudicatario di uno di tali lotti. |
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13 |
In occasione di un controllo effettuato a seguito di una segnalazione, l’autorità di gestione ha constatato un’irregolarità che inficiava detta gara. Con decisione del 18 febbraio 2022 tale autorità ha, di conseguenza, applicato nei confronti di detto comune una rettifica finanziaria pari al 10% dell’importo della sovvenzione concessa. |
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14 |
Con sentenza del 28 aprile 2022 l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), investito di un ricorso proposto dal comune di Svishtov, ha annullato tale decisione con la motivazione che nessuna disposizione della legge nazionale sugli appalti pubblici era stata violata e che la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori non era, per tale motivo, viziata da irregolarità. |
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15 |
L’autorità di gestione ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria), la quale, senza annullare la sentenza, ha ritenuto che i fatti in questione costituissero un’irregolarità di natura diversa, derivante da un’inosservanza delle disposizioni dell’allegato n. 1 del decreto, per la quale era previsto un tasso di rettifica finanziaria diverso. |
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16 |
A seguito di una nuova segnalazione, l’autorità di gestione ha proceduto ad un nuovo controllo della gestione del progetto, che l’ha condotta a constatare un’irregolarità risultante dalla violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Con decisione del 14 novembre 2022, essa ha applicato nei confronti del comune di Svishtov una rettifica finanziaria pari al 5% dei costi ammissibili dei due contratti conclusi con gli operatori economici. |
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17 |
Il comune di Svishtov ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo), giudice del rinvio. |
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18 |
Tale giudice osserva che l’autorità di gestione ha constatato l’esistenza di un’irregolarità, ai sensi dell’allegato n. 1 del decreto, senza esaminare se il bilancio dell’Unione avesse subito o rischiasse di subire una perdita e senza tenere conto della gravità dell’infrazione in questione, applicando il tasso di rettifica finanziaria corrispondente previsto in tale allegato. |
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19 |
Secondo il giudice del rinvio, pur se l’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, dello ZUSEFSU è conforme all’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013 per quanto riguarda la definizione della nozione di irregolarità, l’articolo 70, paragrafo 2, dello ZUSEFSU e l’articolo 2 del decreto «introducono, tuttavia, di fatto, una presunzione assoluta, secondo cui le violazioni della legislazione nazionale (compresa la legge che fissa le regole per l’aggiudicazione degli appalti pubblici) elencate [in tale decreto] sono considerate a priori quali irregolarità [ai sensi dell’articolo 2, punto 36, di tale regolamento], anche per quanto attiene alla presunzione dei danni effettivi o potenziali ad esse riconducibili e alla presunzione della sussistenza di un nesso causale tra la violazione e il danno o il pericolo di danno». |
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20 |
Poiché, secondo tale giudice, la normativa nazionale applicabile impone all’autorità di gestione di fissare l’importo della rettifica finanziaria dovuta sulla sola base del tasso forfettario previsto all’allegato summenzionato, tale giudice si chiede se una siffatta normativa garantisca pienamente l’applicazione del principio di proporzionalità, quale risulta dall’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013. |
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21 |
Date tali circostanze, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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22 |
Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale qualsiasi violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici costituisce una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, punto 36, di tale regolamento, che dà automaticamente luogo all’applicazione di una rettifica finanziaria il cui importo è determinato sulla base di una scala prestabilita di tassi di rettifica forfettari. |
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23 |
In primo luogo, la nozione di «irregolarità» è definita all’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013 come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relativa all’applicazione di tale disposizione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite a tale bilancio. L’esistenza di una tale irregolarità presuppone quindi che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire una violazione del diritto applicabile, un’azione o un’omissione di un operatore economico all’origine di tale violazione e un pregiudizio, attuale o potenziale, al bilancio dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 1o ottobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, punti 50 e 51, e dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punti 27 e 29). |
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24 |
La prima condizione riguarda le violazioni non solo delle disposizioni del diritto dell’Unione in quanto tali, ma anche delle disposizioni del diritto nazionale che sono applicabili alle operazioni sostenute dai fondi strutturali dell’Unione e che contribuiscono, in tal modo, a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione relativo alla gestione dei progetti finanziati da tali fondi (sentenze del 1o ottobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, punto 52, e dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punto 30). |
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25 |
Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia che l’irregolarità in questione abbia origine da un’azione o un’omissione di un operatore economico, l’articolo 2, punto 37, del regolamento n. 1303/2013 definisce «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi, a eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche. |
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26 |
La terza condizione richiede che la violazione del diritto applicabile da parte di un operatore economico «abbia o possa avere come conseguenza» un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione. Dalla formulazione stessa dell’articolo 2, punto 36, di tale regolamento, in particolare dall’espressione «possa avere come conseguenza» risulta che, sebbene l’«irregolarità», ai sensi di tale disposizione, non richieda la dimostrazione di un preciso effetto finanziario sul bilancio dell’Unione, una violazione delle norme applicabili costituisce un’«irregolarità» qualora non possa escludersi la possibilità che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del fondo interessato (sentenze del 6 dicembre 2017, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C‑408/16, EU:C:2017:940, punti 60 e 61, e dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punto 38). |
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27 |
Da quanto precede risulta che solo una violazione che «abbia o possa avere come conseguenza» un pregiudizio al bilancio dell’Unione può essere qualificata come «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. Pertanto, tale disposizione non consente di ritenere che qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile alle operazioni sostenute dai fondi strutturali dell’Unione arrechi automaticamente pregiudizio al bilancio dell’Unione o possa sempre arrecare pregiudizio a tale bilancio, indipendentemente dalle conseguenze di una siffatta violazione su quest’ultimo. |
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28 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione dell’importo della rettifica finanziaria, dall’articolo 143, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1303/2013 risulta che spetta in via prioritaria agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, sia individuali che sistemiche, e procedere alle rettifiche finanziarie proporzionate alle irregolarità rilevate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Tali rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo, in applicazione di criteri attinenti alla natura delle irregolarità, alla loro gravità e alla perdita finanziaria che ne risulta per il fondo interessato. |
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29 |
Deriva inoltre dall’articolo 144, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1303/2013 che, se la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 143 di tale regolamento, essa deve procedere a rettifiche finanziarie e sopprimere in tutto o in parte il contributo dell’Unione al programma operativo di cui trattasi, basandosi su singoli casi di irregolarità individuate e tenendo conto della natura sistemica o meno delle stesse. Se non è possibile quantificare con precisione l’importo di spese irregolari addebitato ai fondi, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto in particolare della natura e della gravità dell’irregolarità. A tal fine, la Commissione può stabilire una scala di tassi di rettifica forfettari applicabili a violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale che devono essere qualificate come «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, di detto regolamento. |
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30 |
Gli Stati membri possono stabilire una siffatta scala di tassi di rettifica forfettari anche sulla base dell’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, letto alla luce del considerando 120 di quest’ultimo, al fine di garantire, «conformemente al principio di proporzionalità», la certezza del diritto. |
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31 |
Al fine di concretizzare i criteri applicabili alle rettifiche finanziarie effettuate sulla base di una scala di tassi di rettifica forfettari, gli Stati membri possono tenere conto di un documento come quello rappresentato dagli orientamenti della Commissione del 2019, anche se questi ultimi non sono vincolanti. Al punto 1.1 di tali orientamenti si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri «di applicare i criteri e i tassi di rettifica finanziaria stabiliti nei presenti orientamenti per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi» (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punto 45). |
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32 |
Orbene, dal punto 1.4 di tali orientamenti risulta che, qualora non sia possibile quantificare con esattezza l’incidenza finanziaria sul mercato interessato, l’applicazione, prevista all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, di un tasso di rettifica finanziaria forfettario del 5%, 10%, 25% o 100% deve comunque tenere conto della natura e della gravità dell’irregolarità riscontrata e della conseguente perdita finanziaria per il fondo, di modo che l’applicazione di tale tasso rispetta il principio di proporzionalità (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punto 46). |
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33 |
Inoltre, anche se la Commissione e gli Stati membri possono basarsi su una scala di tassi di rettifica forfettari, resta il fatto che la determinazione dell’importo finale della rettifica da applicare comporta necessariamente lo svolgimento di un esame individualizzato e dettagliato, il quale tenga conto di tutte le particolarità che caratterizzano l’irregolarità constatata rispetto agli elementi presi in considerazione per la determinazione di tale parametro e che possono giustificare l’applicazione di una rettifica più ingente o, al contrario, ridotta (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, C‑406/14, EU:C:2016:562, punti 48 e 49). |
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34 |
Da quanto precede risulta che, in linea di principio, l’importo di una rettifica finanziaria non deve essere determinato, in modo automatico, sulla sola base di una scala prestabilita di tassi di rettifica forfettari. |
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35 |
In terzo luogo, nella misura in cui il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione della normativa nazionale in questione nel procedimento principale equivalga, in pratica, a considerare che qualsiasi violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici costituisca un’«irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, da sanzionare con l’applicazione automatica di una rettifica forfettaria prestabilita, occorre rammentare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione impone, in particolare, ai giudici nazionali di prendere in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicare i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 27, e dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14, EU:C:2015:742, punto 34). |
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36 |
Un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione di diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione sia stata costantemente interpretata in senso incompatibile con tale diritto, o sia applicata in tal modo da parte delle autorità nazionali competenti (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 34, e del 4 marzo 2020, Telecom Italia, C‑34/19, EU:C:2020:148, punto 61). |
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37 |
Tale obbligo di interpretazione conforme trova tuttavia un limite nei principi generali del diritto, ivi compreso il principio della certezza del diritto, e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in particolare, sentenze del 14 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 62). |
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38 |
Spetta quindi al giudice del rinvio, da un lato, esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata nel senso che solo le violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale che arrecano o possono arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione possono essere qualificate come «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. Dall’altro lato, esso è tenuto a determinare se tale normativa consenta di tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’irregolarità e di applicare una «rettifica proporzionale», ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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39 |
Qualora una tale interpretazione conforme risultasse impossibile, occorre inoltre ricordare che qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo, in conformità al principio di cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione direttamente applicabile, come le disposizioni di un regolamento, e di tutelare in tal modo i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 55, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punti 31 e 63). |
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40 |
Tenuto conto della motivazione che precede, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale qualsiasi violazione delle disposizioni sull’aggiudicazione degli appalti pubblici costituisce una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, punto 36, di tale regolamento, che dà automaticamente luogo all’applicazione di una rettifica finanziaria il cui importo è determinato sulla base di una scala prestabilita di tassi di rettifica forfettari. |
Sulle spese
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41 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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L’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, |
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dev’essere interpretato nel senso che: |
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osta a una normativa nazionale in base alla quale qualsiasi violazione delle disposizioni sull’aggiudicazione degli appalti pubblici costituisce una «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, di tale regolamento, che dà automaticamente luogo all’applicazione di una rettifica finanziaria il cui importo è determinato sulla base di una scala prestabilita di tassi di rettifica forfettari. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
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