Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 ottobre 2025.#KI e FA contro Mercedes-Benz Bank AG e Volkswagen Bank GmbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2, lettera l) – Obblighi relativi alle informazioni che devono essere inserite nel contratto – Obbligo di specificare il tasso d’interesse di mora – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Inizio del periodo di recesso in caso di mancata indicazione relativa al tasso d’interesse di mora – Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo – Obblighi del consumatore nei confronti del creditore – Metodo di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore della merce finanziata – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi a seguito del recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci.#Causa C-143/23.

ECLI:EU:C:2025:837Eu Chamb 04 C30 ott 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

30 ottobre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2, lettera l) – Obblighi relativi alle informazioni che devono essere inserite nel contratto – Obbligo di specificare il tasso d’interesse di mora – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Inizio del periodo di recesso in caso di mancata indicazione relativa al tasso d’interesse di mora – Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo – Obblighi del consumatore nei confronti del creditore – Metodo di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore della merce finanziata – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi a seguito del recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci»

Nella causa C‑143/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), con decisione del 1o marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2023, e integrata con decisione del 9 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 10 aprile 2024, nel procedimento

KI,

FA

contro

Mercedes-Benz Bank AG,

Volkswagen Bank GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Mercedes-Benz Bank AG, da L. Normann, Rechtsanwältin;

–

per la Volkswagen Bank GmbH, da I. Heigl e L. Normann, Rechtsanwältinnen;

–

per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e dell’articolo 14, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie, rispettivamente, tra KI e la Mercedes-Benz Bank AG e tra FA e la Volkswagen Bank GmbH, relativamente alla validità del recesso operato da KI e da FA nei confronti dei contratti di credito che questi ultimi hanno concluso, in qualità di consumatori, con tali banche.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 97/7/CE

3

Il considerando 14 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), enunciava quanto segue:

«(...) [S]petta agli Stati membri determinare le (…) condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto di recesso (…)».

Direttiva 2008/48

4

Ai sensi dei considerando da 7 a 10, 31, 34 e 35 della direttiva 2008/48:

«(7)

Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

(8)

È opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell’offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri.

(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, (...) [u]n altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello del mantenimento o dell’introduzione di disposizioni nazionali sull’annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. (...)

(10)

Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori dell’ambito di applicazione della presente direttiva (...). Inoltre, gli Stati membri potrebbero (…) applicare le disposizioni della presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di accordo sui contratti di credito collegati contenuta nella presente direttiva. Pertanto le disposizioni relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.

(...)

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.

(...)

(34)

Per ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori [e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16)].

(35)

Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata».

5

L’articolo 1 della direttiva 2008/48, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».

6

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

n)

“contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i)

il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

ii)

i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.

(...)».

7

L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», al paragrafo 2, è così formulato:

«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(...)

l)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(...)».

8

Ai sensi dell’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso»:

«1.   Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a)

il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b)

il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.

(...)

3.   Se il consumatore esercita il diritto di recesso:

(...)

b)

paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione.

(...)».

9

L’articolo 15 della direttiva 2008/48, intitolato «Contratti di credito collegati», al paragrafo 1, così prevede:

«Il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato».

10

L’articolo 22 di tale direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

Diritto tedesco

Il BGB

11

Ai sensi dell’articolo 355 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) (in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Diritto di recesso nei contratti conclusi con i consumatori»:

«(1)   Nel caso in cui la legge conferisca al consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente disposizione, il consumatore e il professionista cessano di essere vincolati alle proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto qualora il consumatore abbia revocato la sua dichiarazione in tal senso entro il termine previsto. (...)

(2)   Il diritto di recesso può essere esercitato entro un termine di 14 giorni. Salvo disposizioni contrarie, tale termine decorre dal momento della conclusione del contratto.

(...)».

12

L’articolo 356b del BGB, intitolato «Diritto di recesso nei contratti di credito al consumo», al paragrafo 2, così dispone:

«Laddove, nel caso di un contratto generale di credito al consumo, il documento fornito al mutuatario ai sensi del paragrafo 1 non contenga le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 492, paragrafo 2, il termine non inizierà a decorrere finché il vizio non sarà sanato ai sensi dell’articolo 492, paragrafo 6. (...)».

13

L’articolo 357 del BGB, intitolato «Conseguenze giuridiche del recesso da contratti conclusi fuori dai locali commerciali e contratti a distanza diversi dai contratti di servizi finanziari», nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali, era così formulato:

«(...)

(7)   Il consumatore è tenuto a versare un’indennità compensativa per il deprezzamento della merce quando:

1.

il deprezzamento è dovuto a una manipolazione delle merci che non era necessaria per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, e

2.

il professionista ha informato il consumatore del suo diritto di recesso conformemente all’articolo 246a, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, punto 1, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch [(disposizioni preliminari al codice civile tedesco), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettifica BGBl. 1997 I, pag. 1061; in prosieguo: l’“EGBGB”)].

(...)».

14

L’articolo 357a del BGB, intitolato «Conseguenze giuridiche del recesso da contratti relativi a servizi finanziari», nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali, così prevedeva:

«(1)   Le prestazioni ricevute devono essere restituite entro 30 giorni.

(...)

(3)   Quando un mutuatario recede da un contratto di credito al consumo, deve pagare l’interesse debitorio pattuito per il periodo compreso tra l’erogazione e il rimborso del prestito. (...)».

15

L’articolo 358 del BGB, intitolato «Contratto collegato al contratto dal quale il consumatore ha receduto», nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali, era così formulato:

«(1)   Il consumatore, qualora abbia validamente revocato la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto avente ad oggetto la consegna di una merce o la fornitura di un un’altra prestazione da parte di un professionista, cessa altresì di essere vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di credito collegato a tale contratto.

(2)   Il consumatore, qualora abbia validamente revocato la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di credito al consumo sulla base dell’articolo 495, paragrafo 1, o dell’articolo 514, paragrafo 2, prima frase, cessa altresì di essere vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto collegato a tale contratto di credito al consumo, avente ad oggetto la consegna di una merce o la fornitura di un’altra prestazione.

(3)   Un contratto avente ad oggetto la consegna di una merce o la fornitura di un’altra prestazione e un contratto di credito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono collegati se il credito è volto a finanziare in tutto o in parte l’altro contratto e se i due contratti formano un’unica operazione economica. Si ritiene che esista un’unità economica, in particolare, qualora il professionista stesso finanzi la controprestazione del consumatore oppure, nel caso in cui il credito sia finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra a un professionista ai fini della predisposizione o della conclusione del contratto di credito.

(4)   Il ripristino dello status quo ante relativo al contratto collegato è disciplinato, mutatis mutandis, (...) [negli articoli dal 357 al 357b]. (...) Il mutuante assume, nei rapporti con il consumatore, i diritti e gli obblighi del professionista derivanti dal contratto collegato quanto alle conseguenze giuridiche del recesso o della restituzione qualora, al momento in cui il recesso o la restituzione prende effetto, la somma mutuata sia già stata versata al professionista».

16

L’articolo 492 del BGB, intitolato «Forma scritta, contenuto del contratto», così prevede:

«(...)

(2)   Il contratto deve contenere le indicazioni prescritte per qualsiasi contratto di prestito al consumo, conformemente all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell’EGBGB.

(...)

(6)   Se il contratto non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, o se non le contiene integralmente, tali informazioni possono essere fornite su un supporto durevole dopo che il contratto è stato effettivamente concluso o, nei casi di cui all’articolo 494, paragrafo 2, prima frase, dopo che il contratto ha preso effetto.

(...)».

L’EGBGB

17

L’articolo 247 dell’EGBGB, rubricato «Prescrizioni in materia d’informazione per i contratti di prestito al consumo, agevolazioni finanziarie a titolo oneroso e contratti di intermediazione del credito», dispone quanto segue:

«(...)

§ 3 Contenuto delle informazioni precontrattuali in caso di contratti di credito al consumo generali

(1) Le informazioni fornite anteriormente alla conclusione del contratto devono includere:

(...)

11.

il tasso d’interesse di mora e le modalità del suo eventuale adeguamento nonché, se del caso, le penali per inadempimento,

(...)

§ 6 Contenuto del contratto

(1) Nel contratto di credito al consumo devono figurare, in termini chiari e comprensibili, le seguenti informazioni:

1.

le informazioni indicate al paragrafo 3, primo comma, punti da 1 a 14, e quarto comma;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Conformemente alle domande datate 1o marzo 2019 e 30 novembre 2017, KI e FA hanno concluso, rispettivamente con la Mercedes-Benz Bank e con la Volkswagen Bank, contratti di credito destinati all’acquisto di un’autovettura per uso privato. Gli importi dei crediti concessi ammontavano a EUR 29500 per KI e a EUR 35300 per FA.

19

Al momento della conclusione dei contratti di credito, i concessionari automobilistici presso i quali i veicoli sono stati acquistati hanno agito in qualità di intermediari del credito della Mercedes-Benz Bank e della Volkswagen Bank, cosicché gli importi dei crediti sono stati versati direttamente a tali concessionari.

20

In nessuno dei contratti di credito era indicato, con quantificazione percentuale, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto.

21

KI e FA hanno versato acconti e pagato rate mensili del credito per un importo totale, rispettivamente, di EUR 8924,48 e di EUR 24800 a titolo dei loro contratti.

22

Con lettere del 31 ottobre 2019 e del 20 luglio 2020, KI e FA hanno dichiarato di esercitare il loro diritto di recesso in relazione ai contratti di credito. Essi ritengono che i loro recessi siano validi per il motivo che il periodo di recesso di quattordici giorni previsto dal diritto tedesco non sarebbe iniziato a decorrere a causa delle irregolarità relative alle indicazioni obbligatorie del loro contratto.

23

Tali consumatori, ciascuno per quanto lo riguarda, hanno adito il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso contro, rispettivamente, la Mercedes-Benz Bank e la Volkswagen Bank.

24

KI chiede, in sostanza, il rimborso delle rate mensili del prestito versate fino al suo recesso e dell’acconto consegnato al concessionario, ossia un importo di EUR 8924,48, nonché la constatazione della mancata esecuzione da parte della Mercedes-Benz Bank del suo obbligo di accettazione del veicolo. Chiede altresì che sia accertato che egli non deve alcuna indennità per il deprezzamento del veicolo e che, a causa del suo recesso, non è più debitore di alcuna somma a titolo del contratto di credito, che si tratti del capitale preso in prestito o degli interessi.

25

FA chiede, in sostanza, il rimborso delle rate mensili del mutuo versate fino al suo recesso e dell’acconto versato al concessionario, ossia un importo di EUR 24800, diminuito di un’indennità di EUR 24550 a titolo di deprezzamento del veicolo e maggiorato degli interessi. Chiede altresì che sia accertato che, a decorrere dal suo recesso, egli non è più debitore di alcuna somma a titolo del contratto di credito, che si tratti del capitale preso in prestito o degli interessi e che la Volkswagen Bank non ha adempiuto al suo obbligo di accettazione del veicolo.

26

La Mercedes-Benz Bank conclude, in via principale, per il rigetto del ricorso di KI e invoca, in particolare, la decadenza dal diritto di recesso e un’eccezione basata sull’esercizio abusivo di tale diritto. In subordine, nell’ipotesi in cui KI avesse validamente esercitato il suo diritto di recesso e avesse quindi diritto al rimborso delle somme versate, essa chiede che sia accertato che quest’ultimo le deve un’indennità per la perdita di valore del veicolo. Inoltre, tale banca chiede che KI sia condannato a versarle un’indennità di utilizzo del 3,92% per anno sul saldo del prestito residuo dovuto per il periodo compreso tra il versamento dei fondi del prestito al venditore e la restituzione del veicolo.

27

La Volkswagen Bank chiede altresì il rigetto del ricorso di FA e fa valere, in particolare, la decadenza del diritto di recesso.

28

In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se, in caso di esercizio da parte del mutuatario del suo diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito connesso a un contratto di acquisto di un veicolo, il creditore possa richiedere un’indennità compensativa per la perdita di valore di tale veicolo e, se del caso, fino a concorrenza di quale importo.

29

Tale giudice osserva che, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il mutuatario, dopo aver esercitato il suo diritto di recesso, è tenuto a versare un’indennità compensativa corrispondente alla perdita di valore del veicolo verificatasi durante il periodo in cui ne ha avuto il possesso, anche qualora il consumatore sia stato informato in modo incompleto quanto al suo diritto di recesso. Esso aggiunge che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha altresì dichiarato che l’importo di tale indennità compensativa è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte del consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della sua restituzione.

30

Il giudice del rinvio ritiene che tale metodo di calcolo, fondato su valori di mercato distinti, risultati di transazioni effettuate su mercati diversi, vale a dire quello sul quale i concessionari vendono e quello sul quale acquistano, faccia gravare sul consumatore non solo la compensazione del deprezzamento risultante dall’uso del veicolo, ma anche i costi di rivendita, un margine di profitto, nonché l’imposta sul valore aggiunto. Orbene, si tratterebbe di fattori di aumento del prezzo dovuti unicamente all’esercizio del diritto di recesso, dato che tali oneri sono indipendenti da qualsiasi utilizzo del veicolo da parte del consumatore. Inoltre, l’importo della compensazione potrebbe risultare elevato, anche nel caso in cui il veicolo non sia mai stato immatricolato né utilizzato prima dell’esercizio del diritto di recesso. Tale metodo consentirebbe così al mutuante di realizzare un profitto rivendendo il veicolo ad un prezzo superiore al prezzo di acquisto del concessionario.

31

Pertanto, tale giudice è del parere che detta giurisprudenza nazionale potrebbe pregiudicare l’effettività del diritto di recesso previsto dalla direttiva 2008/48 e il principio del divieto di arricchimento senza causa.

32

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se con l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, la direttiva 2008/48 abbia proceduto a un’armonizzazione completa dell’obbligo in capo al mutuatario di pagare gli interessi sul capitale, anche qualora il credito finanziato sia collegato a un contratto di acquisto di merci.

33

Tale giudice rileva che la direttiva 2008/48 non precisa né gli effetti dell’esercizio del recesso nei confronti del contratto di credito collegato né le prestazioni che le parti del contratto finanziato, nel caso di specie l’acquirente e il venditore, devono restituire. Spetterebbe unicamente al legislatore nazionale precisare le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nei confronti di un siffatto contratto di credito. Si dovrebbe quindi ammettere che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per decidere, anche discostandosi dall’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48, sulle modalità di ripristino dello status quo ante nel caso di contratti collegati.

34

Nell’ipotesi in cui la direttiva 2008/48 non avesse proceduto a un’armonizzazione completa per i contratti di credito collegati a un contratto di fornitura di merci o di prestazione di servizi, detto giudice si chiede se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, il fatto che il mutuatario, dopo l’esercizio del suo diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito ai consumatori connesso a un contratto di acquisto di un veicolo, sia tenuto a pagare gli interessi debitori previsti da tale primo contratto per il periodo compreso tra il versamento al venditore del veicolo dei fondi a titolo del prestito e la data di restituzione di tale veicolo al creditore o al venditore. Esso sottolinea che la giurisprudenza nazionale diverge su tale questione.

35

Dal momento che, da un lato, il consumatore non trarrebbe alcun arricchimento dall’utilizzo dell’importo del credito, poiché quest’ultimo è stato direttamente versato dal creditore al venditore come pagamento del prezzo di acquisto del veicolo e, dall’altro, tale consumatore non potrebbe esercitare il suo diritto di recesso senza timore di subire danni finanziari, il giudice del rinvio ritiene che un obbligo, per detto consumatore, di pagare gli interessi debitori potrebbe violare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il requisito dell’effetto utile del diritto di recesso, nonché il principio del divieto di arricchimento senza causa.

36

In terzo luogo, tale giudice si interroga sulla validità dei recessi in questione nei procedimenti principali.

37

A tal riguardo, esso ritiene che dalla sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736) risulti che il periodo di recesso inizi a decorrere solo se il tasso d’interesse di mora è stato indicato sotto forma di una percentuale concreta e afferma che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si è conformato a tale sentenza.

38

Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la soluzione accolta in detta sentenza non sia stata messa in discussione dalla sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014). Tuttavia, esso rileva che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ne dà una lettura diversa, considerando ormai che la mancata indicazione sotto forma di percentuale concreta del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito non impedisce l’avvio del periodo di recesso. Tale lettura l’avrebbe condotto a dubitare della validità del recesso nei procedimenti principali.

39

In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di qualificare come abusivo l’esercizio del diritto di recesso previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

40

Tale giudice rileva che, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), l’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso può essere considerato abusivo qualora tale consumatore continui ad utilizzare il veicolo fino a quando i giudici nazionali non si siano pronunciati sulla validità del recesso e detto consumatore si rifiuti di versare un’indennità compensativa per la perdita di valore del veicolo risultante dal suo utilizzo.

41

Orbene, secondo detto giudice, tale giurisprudenza nazionale sembra in contraddizione con le sentenze del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736), e del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014), ai sensi delle quali la Corte avrebbe dichiarato che l’esercizio da parte del consumatore del suo diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non può essere considerato abusivo qualora il tasso d’interesse di mora non sia stato indicato sotto forma di percentuale concreta nel contratto di credito.

42

In tali circostanze, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in caso di recesso da un contratto di credito ai consumatori, collegato con un contratto di acquisto di un autoveicolo concluso in un punto vendita fisico, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], quantificare l’ammontare dell’indennità per l’uso che il consumatore è tenuto a corrispondere al creditore all’atto della restituzione del veicolo finanziato per la perdita di valore di detto veicolo detraendo dal prezzo di vendita applicato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte del consumatore il prezzo di riacquisto da parte del concessionario al momento della restituzione del veicolo.

2)

Se la disposizione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva [2008/48] comporti, per i contratti di credito ai consumatori collegati con contratto di vendita di un veicolo, una piena armonizzazione e abbia, quindi, carattere vincolante per gli Stati membri.

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale:

3)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], prevedere che il mutuatario debba, a seguito del recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato con un contratto di vendita di un veicolo, corrispondere per il periodo compreso tra la liquidazione dell’importo del prestito al venditore del veicolo finanziato e il momento della restituzione del veicolo al creditore (o al venditore) il tasso debitore contrattualmente pattuito.

4)

a)

Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), [della direttiva 2008/48] debbano essere interpretate in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), [di quest’ultima] nel senso che il termine di recesso non decorra se il contratto di credito non menziona espressamente, con quantificazione percentuale, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto.

In caso di soluzione negativa della questione:

b)

Se l’assenza di tale menzione possa incidere sulla capacità del consumatore medio di valutare la portata dei propri diritti e obblighi ai sensi di tale direttiva o sulla sua decisione di concludere il contratto e se, in caso affermativo, ciò possa privarlo della possibilità di esercitare i suoi diritti alle stesse condizioni che, essenzialmente, si sarebbero prodotte se l’informazione fosse stata fornita in modo completo ed esatto.

5)

a)

Se l’assenza di espressa menzione nel contratto di credito, con quantificazione percentuale, del tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto escluda la possibilità, per il creditore, di eccepire un abuso del diritto di recesso da parte del consumatore a causa del comportamento tenuto da quest’ultimo nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e l’esercizio del diritto di recesso, o anche nel periodo successivo al recesso.

In caso di soluzione negativa della questione:

b)

Se l’abuso del diritto possa considerarsi integrato in presenza, in particolare, delle seguenti circostanze:

–

il consumatore continua a utilizzare il veicolo finanziato fino a quando i giudici non si siano pronunciati sulla validità del recesso;

–

il consumatore si rifiuta di pagare un’indennità per la perdita di valore del veicolo derivante dal suo utilizzo».

Procedimento dinanzi alla Corte

43

Con decisione del presidente della Corte del 18 aprile 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della pronuncia definitiva nelle cause riunite BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21).

44

Conformemente alla decisione del presidente della Corte del 17 dicembre 2023, la cancelleria ha notificato al giudice del rinvio la sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014), invitandolo a comunicarle se, tenuto conto di tale sentenza, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

45

Il 10 aprile 2024 tale giudice ha risposto che manteneva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale e che riteneva necessario aggiungere nuove questioni.

46

A seguito di un’integrazione della domanda di pronuncia pregiudiziale in pari data, con la quale detto giudice ha sollevato due questioni supplementari, vale a dire la quarta e la quinta questione, il procedimento è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 16 aprile 2024.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

47

In primo luogo, la Volkswagen Bank eccepisce l’irricevibilità della prima questione per il motivo che il diritto dell’Unione non è applicabile alle circostanze di cui ai procedimenti principali. Infatti, le disposizioni della direttiva 2008/48 non disciplinerebbero le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi. Tali conseguenze, in particolare per quanto riguarda l’obbligo per l’acquirente di una merce così finanziata di versare un’indennità compensativa a titolo di deprezzamento di quest’ultima, nonché le modalità di calcolo di tale indennità, rientrerebbero esclusivamente nel diritto nazionale.

48

Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond,83/78, EU:C:1978:214, punto 25, e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj,C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 17 nonché giurisprudenza citata).

49

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 18 nonché giurisprudenza citata).

50

Ciò tuttavia non avviene nella presente causa.

51

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, infatti, che i procedimenti principali, la cui realtà effettiva non è contestata, vertono, da un lato, sulla determinazione delle conseguenze giuridiche dell’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori interessati nell’ambito di contratti di credito connessi a un contratto di acquisto di un veicolo. Dall’altro lato, tali procedimenti riguardano le modalità di avvio del periodo di recesso, alla luce della mancanza di indicazione, sotto forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora nel contratto di credito, nonché l’esercizio eventualmente abusivo del diritto di recesso.

52

In tale contesto, con la prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 del metodo di calcolo di un’indennità compensativa per perdita di valore di una merce dovuta dal consumatore quando esercita tale diritto di recesso, quale previsto dalla giurisprudenza tedesca. Orbene, tale disposizione, sulla cui interpretazione verte la prima questione, disciplina il suddetto diritto di recesso concesso ai consumatori.

53

Pertanto, non risulta manifestamente che l’interpretazione della direttiva 2008/48 richiesta con tale questione non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto dei procedimenti principali o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. Pertanto, nel caso di specie, l’obiezione vertente sull’inapplicabilità di tale disposizione ai procedimenti principali non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici), C‑389/20, EU:C:2022:120, punto 31 e giurisprudenza citata].

54

Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

55

In secondo luogo, la Mercedes-Benz Bank contesta la ricevibilità della quarta e della quinta questione. Essa sostiene, da un lato, che la sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014) vi ha già fornito una risposta e, dall’altro, che il giudice del rinvio intende mettere in discussione la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) fondata sulle disposizioni della direttiva 2008/48, come interpretate da tale sentenza. A quest’ultimo riguardo, la Mercedes-Benz Bank sostiene che il giudice del rinvio intende così contestare le valutazioni della Corte contenute in detta sentenza, basandosi sulla propria interpretazione di tali disposizioni.

56

Nel caso di specie, con la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, concernente il requisito dell’indicazione del tasso d’interesse di mora nel contratto di credito, e dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo alla determinazione del dies a quo del periodo di recesso di quattordici giorni. Queste due questioni vertono, rispettivamente, sulle modalità di avvio del periodo di recesso e sulla possibilità di qualificare come abusivo l’esercizio del diritto di recesso.

57

Orbene, occorre anzitutto ricordare che, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, i giudici nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 37 e giurisprudenza citata).

58

La presunzione di rilevanza evocata al punto 49 della presente sentenza, poi, non può essere rovesciata dalla mera circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione adottata dal giudice del rinvio, anche qualora queste ultime siano già state interpretate dalla Corte (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 41).

59

Infine, il giudice che non decide in ultima istanza dev’essere libero, in particolare se ritiene che la valutazione in diritto formulata dall’istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte le questioni che si trova a dover affrontare (v. sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf,166/73, EU:C:1974:3, punto 4, e del18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 133 nonché giurisprudenza citata).

60

Di conseguenza, anche la quarta e la quinta questione sono ricevibili.

Nel merito

61

Occorre esaminare, in un primo momento, la quarta e la quinta questione, nella parte in cui riguardano, rispettivamente, il dies a quo del periodo di recesso quando si tratta di contratti di credito collegati a un contratto di acquisto di un veicolo e la possibilità di qualificare come abusivo l’esercizio del diritto di recesso. La prima, la seconda e la terza questione, vertenti, in sostanza, sulle conseguenze del recesso, saranno esaminate in un secondo momento.

Sulla quarta questione

62

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che il periodo di recesso, previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, inizi a decorrere soltanto qualora nel contratto di credito sia inserito, sotto forma di percentuale concreta, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione di detto contratto. In caso di risposta negativa, tale giudice chiede se la mancanza di tale indicazione possa incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei suoi diritti ed obblighi ai sensi di tale direttiva o sulla sua decisione di concludere il contratto e di privarlo, se del caso, della possibilità di esercitare i suoi diritti, in sostanza, alle stesse condizioni di quelle che si sarebbero prodotte se detta informazione fosse stata fornita in modo completo ed esatto.

63

Dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48 emerge che il periodo di recesso di quattordici giorni inizia a decorrere unicamente il giorno in cui, in particolare, le informazioni previste all’articolo 10 di tale direttiva sono state ricevute dal consumatore, se tale giorno è posteriore a quello della conclusione del contratto di credito.

64

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, nel contratto di credito devono figurare, in modo chiaro e conciso, il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento.

65

Occorre rammentare che il sistema di tutela stabilito dalla direttiva 2008/48 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative commerciali sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 259 nonché giurisprudenza citata).

66

Le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 260 nonché giurisprudenza citata).

67

A tal riguardo, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, che consiste, come emerge dai suoi considerando 7 e 9, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 262 nonché giurisprudenza citata).

68

Infatti, dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, emerge che il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione de qua, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi. La conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve obbligatoriamente contenere sono necessarie per la corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, per l’esercizio dei suoi diritti (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 263 nonché giurisprudenza citata).

69

Pertanto, qualora le informazioni fornite dal creditore al consumatore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 si rivelino incomplete o errate, il periodo di recesso inizia a decorrere solo se il carattere incompleto o errato di tali informazioni non sia idoneo ad influire sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei suoi diritti e obblighi ai sensi di tale direttiva né sulla sua decisione di stipulare il contratto, e a privarlo, se del caso, della possibilità di esercitare i suoi diritti, in sostanza, alle stesse condizioni che sarebbero esistite se tali informazioni fossero state fornite in modo completo e accurato (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 265 nonché giurisprudenza citata).

70

Una situazione caratterizzata dal fatto di fornire un’informazione incompleta o errata deve tuttavia essere distinta da una situazione in cui l’informazione richiesta manca (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 264).

71

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che nessuno dei contratti di credito di cui trattasi nei procedimenti principali indicava, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tali contratti. Dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta neppure che tale informazione sia stata comunicata ai consumatori interessati successivamente alla conclusione di tali contratti.

72

A tal riguardo, occorre sottolineare che l’obbligo di indicare, nel contratto di credito, il tasso d’interesse di mora concreto, espresso in percentuale, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, consente al consumatore di conoscere le conseguenze del suo eventuale ritardo di pagamento. Pertanto, la Corte ha dichiarato che un contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica di tale tasso (sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punti 92 e 95).

73

Infatti, l’indicazione, nell’ambito del contratto di credito, del tasso d’interesse applicabile in caso di ritardo di pagamento, espresso sotto forma di percentuale concreta, appare indispensabile affinché il consumatore possa valutare la portata del suo impegno contrattuale, in particolare per quanto riguarda le conseguenze finanziarie che possono derivare da un inadempimento del suo obbligo di pagamento o di ritardo nell’esecuzione di quest’ultimo. Questa informazione è, a tale titolo, idonea a influire non solo sulla decisione del consumatore di concludere il contratto, ma anche sulla sua capacità di organizzare la gestione del rimborso del prestito sottoscritto.

74

Ne consegue che, qualora il contratto di credito non indichi, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, il periodo di recesso previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non inizia a decorrere prima che tale informazione sia stata trasmessa al consumatore (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punto 117).

75

In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che il periodo di recesso, previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, non inizia a decorrere qualora il contratto di credito non indichi, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, e ciò fintantoché tale informazione non sia stata debitamente comunicata al consumatore.

Sulla quinta questione

76

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore possa validamente eccepire l’esercizio abusivo, da parte del consumatore, del diritto di recesso previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, a causa del comportamento di quest’ultimo intervenuto tra la conclusione del contratto e l’esercizio del diritto di recesso, o addirittura successivamente a tale esercizio, qualora il contratto di credito, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), di tale direttiva, non indichi, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto. In caso di risposta negativa, tale giudice chiede se la qualificazione come abuso del diritto possa fondarsi sulle circostanze che tale consumatore continua ad utilizzare il veicolo fino a quando i giudici nazionali non si siano pronunciati sulla validità del recesso e che detto consumatore si rifiuta di versare un’indennità compensativa per perdita di valore di detto veicolo.

77

A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che la direttiva 2008/48 non contiene disposizioni che disciplinino la questione dell’abuso, da parte del consumatore, dei diritti che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 280 nonché giurisprudenza citata).

78

Tuttavia, conformemente a costante giurisprudenza, nel diritto dell’Unione esiste un principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a, C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 281 nonché giurisprudenza citata).

79

Il rispetto di tale principio generale è obbligatorio per i singoli. Infatti, l’applicazione delle norme dell’Unione non può essere estesa sino a comprendere operazioni effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a, C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 282 nonché giurisprudenza e citata).

80

Da tale principio discende infatti che uno Stato membro deve negare, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano tale diniego, il beneficio di disposizioni di diritto dell’Unione laddove queste vengano invocate da una persona non già al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio concesso a tale persona dal diritto dell’Unione sebbene le condizioni oggettive richieste per poterne godere, previste dal diritto dell’Unione, siano rispettate solo formalmente (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 283 nonché giurisprudenza citata).

81

In secondo luogo, dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 285 nonché giurisprudenza citata).

82

Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio verificare la sussistenza di una pratica abusiva nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, inclusi quelli successivi all’operazione di cui si lamenta l’abusività (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 286 nonché giurisprudenza citata). La Corte può tuttavia guidare il giudice nazionale nella sua valutazione.

83

A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il creditore non può validamente ritenere che, a causa del lasso di tempo considerevole intercorso tra la stipula del contratto e l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, il consumatore abbia abusato di tale diritto, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui al suo articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso (sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punto 127).

84

Pertanto, un creditore non può eccepire il carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso, in caso di mancanza nel contratto di credito dell’indicazione, sotto forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della sua conclusione, che figura tra tali indicazioni obbligatorie. Infatti, come risulta dal punto 75 della presente sentenza, il periodo di recesso, in un caso del genere, non è iniziato a decorrere.

85

In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima parte della quinta questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore possa validamente eccepire l’esercizio abusivo, da parte del consumatore, del diritto di recesso previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, a causa del comportamento di quest’ultimo intervenuto tra la conclusione del contratto e l’esercizio del diritto di recesso, o addirittura successivamente a tale esercizio, qualora l’indicazione, sotto forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto, richiesta dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), di tale direttiva, non figurasse nel contratto di credito e non sia stata neppure debitamente comunicata successivamente.

Sulla prima questione

86

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, l’importo dell’indennità compensativa per perdita di valore dovuta da tale consumatore al creditore al momento della restituzione del veicolo è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte di detto consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione di tale veicolo.

87

In forza dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48, un «contratto di credito collegato» è definito come un contratto di credito in forza del quale il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo, in particolare, alla fornitura di merci, a condizione che questi due contratti costituiscano oggettivamente un’unica operazione commerciale.

88

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i contratti di credito di cui trattasi nei procedimenti principali sono serviti all’acquisto di autovetture per uso privato. Ne risulta altresì che gli importi dei crediti sono stati versati direttamente ai concessionari automobilistici presso i quali i veicoli sono stati acquistati. Di conseguenza, tali contratti rientrano nella nozione di «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48.

89

Quanto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, esso prevede che il consumatore disponga di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. La direttiva 2008/48 non contiene tuttavia disposizioni che disciplinino le conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del diritto del recesso nei confronti di un contratto di credito collegato sul contratto di fornitura di beni. Peraltro, il considerando 35 di tale direttiva enuncia che essa dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni degli Stati membri che disciplinano le questioni relative alla restituzione del bene finanziato mediante il credito o qualsiasi altra questione connessa (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 302).

90

Orbene, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista da detta direttiva rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 303 nonché giurisprudenza citata).

91

Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico in discussione nella presente causa, dalla giurisprudenza risulta che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 304 nonché giurisprudenza citata).

92

Pertanto, le disposizioni nazionali e la giurisprudenza nazionale che le attua se del caso, disciplinando le conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci non possono pregiudicare l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

93

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 357, paragrafo 7, del BGB, il consumatore è tenuto a versare un’indennità compensativa per il deprezzamento della merce qualora esso sia dovuto a una manipolazione delle merci che non era necessaria per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, a condizione che il professionista abbia informato il consumatore del suo diritto di recesso. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), l’importo di tale indennità compensativa, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte del consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione del veicolo.

94

Orbene, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, tale metodo di calcolo si basa su valori di mercato distinti, risultati di transazioni effettuate su mercati diversi, vale a dire, da un lato, quello sul quale i concessionari vendono e, dall’altro, quello sul quale acquistano. Secondo le stesse indicazioni, detto metodo fa gravare sul consumatore non solo la compensazione del deprezzamento risultante dall’uso del veicolo, ma anche i costi di rivendita, un margine di profitto, nonché l’imposta sul valore aggiunto. Si tratterebbe, infatti, di oneri inerenti all’esercizio del diritto di recesso, che sono indipendenti da qualsiasi uso del veicolo da parte del consumatore. Ciò equivarrebbe ad imporre al consumatore di versare un’indennità per il semplice esercizio del diritto di recesso. Ne conseguirebbe che l’importo di detta indennità può risultare elevato, anche nell’ipotesi in cui il veicolo non sia mai stato immatricolato né utilizzato prima dell’esercizio del diritto di recesso.

95

A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato, in merito al diritto di recesso previsto dalla direttiva 97/7 in caso di conclusione di un contratto a distanza, che la competenza riconosciuta agli Stati membri per determinare le condizioni e le modalità conseguenti all’esercizio di tale diritto deve essere esercitata nel rispetto della finalità di tale direttiva e non può pregiudicare l’efficacia e l’effettività di tale diritto. Orbene, ciò si verificherebbe se l’importo di un indennizzo compensativo per perdita di valore di un bene, dovuto dal consumatore al creditore al momento della restituzione del bene, risultasse sproporzionato rispetto al prezzo di acquisto di tale bene (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Messner,C‑489/07, EU:C:2009:502, punto 27).

96

Tale interpretazione vale anche per la direttiva 2008/48. Infatti, al pari di quanto prevedeva la direttiva 97/7, il cui quattordicesimo considerando enunciava che spettava agli Stati membri determinare le condizioni e modalità relative all’esercizio del diritto di recesso, la direttiva 2008/48 concede un margine di discrezionalità agli Stati membri poiché, come già rilevato al punto 89 della presente sentenza, lascia loro il compito di disciplinare le questioni relative alla restituzione della merce finanziata mediante il credito o qualsiasi altra questione connessa. Inoltre, come risulta dal punto 92 della presente sentenza, il principio di effettività esige che le disposizioni nazionali che disciplinano le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso non pregiudichino l’efficacia e l’effettività di tale diritto, al punto da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di detto diritto.

97

La valutazione della proporzionalità dell’indennità compensativa che può essere richiesta al consumatore a seguito dell’esercizio del suo diritto di recesso deve essere effettuata al termine di un’analisi circostanziata, tenendo conto delle modalità proprie dell’uso del bene di cui trattasi e dello stato del veicolo al momento della sua restituzione, in particolare per quanto riguarda un eventuale deterioramento meccanico o alterazione estetica derivante da tale uso. Il solo fatto che l’indennità compensativa così determinata possa essere di importo elevato rispetto al prezzo di acquisto del veicolo da parte del consumatore non può, di per sé, dimostrare che tale indennità sia sproporzionata e che il metodo di calcolo di detta indennità renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso, purché l’importo della medesima indennità rifletta oggettivamente il deprezzamento effettivo di tale veicolo, risultante dal suo uso da parte del consumatore e dal suo stato al momento della restituzione.

98

Per contro, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, si deve ritenere che un metodo di calcolo fondato unicamente su una differenza di prezzo constatata tra l’acquisto e la rivendita del veicolo, che include elementi estrinseci all’uso di tale veicolo, quali i margini commerciali e le spese di rivendita – determinati unilateralmente dal concessionario automobilistico – nonché l’imposta sul valore aggiunto, non consente di valutare il deprezzamento di detto veicolo risultante dal suo uso da parte del consumatore. Inoltre, come indicato dal giudice del rinvio, tali elementi intervengono anche nell’ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato né utilizzato prima dell’esercizio del diritto di recesso. Tale metodo sembra quindi imporre a tale consumatore un onere che deriva esclusivamente dall’esercizio del suo diritto di recesso.

99

In tali circostanze, un metodo di calcolo di un’indennità compensativa per perdita di valore di un bene come quello di cui trattasi nei procedimenti principali può comportare un importo di indennità sproporzionato rispetto al prezzo di acquisto di tale bene e rendere l’esercizio del diritto di recesso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

100

Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, l’importo dell’indennità compensativa per perdita di valore dovuta da tale consumatore al creditore al momento della restituzione del veicolo è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte di detto consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione di tale veicolo, purché tale metodo di calcolo includa elementi estrinseci all’uso di detto veicolo da parte del consumatore.

Sulla seconda questione

101

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48, tale direttiva debba essere interpretata nel senso che essa procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo.

102

A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce dei considerando 9 e 10 di tale direttiva, risulta che, per quanto riguarda i contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, detta direttiva prevede un’armonizzazione completa e, come risulta dal titolo di tale articolo 22, è obbligatoria. Ne consegue che, nelle materie specificamente contemplate da tale armonizzazione, gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere né a introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva in parola (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 295 nonché giurisprudenza citata).

103

Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prevede che quest’ultima si applichi ai contratti di credito e, come risulta dall’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, la cui formulazione è ricordata al punto 87 della presente sentenza, i «contratti di credito collegati» rientrano nella categoria dei «contratti di credito». Ne consegue che i contratti di credito collegati, ai sensi di tale articolo 3, lettera n), non sono esclusi, per il loro solo oggetto, dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

104

Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/48 si limita a prevedere che, se il consumatore esercita il diritto di recesso, deve rimborsare al creditore il capitale preso in prestito, nonché gli interessi dovuti su tale capitale, dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito.

105

In secondo luogo, occorre sottolineare, anzitutto, come affermato al punto 89 della presente sentenza, che la direttiva 2008/48 non contiene disposizioni che disciplinino le conseguenze dell’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato sul contratto di fornitura di beni. Peraltro, il considerando 35 di tale direttiva enuncia che essa dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni degli Stati membri che disciplinano le questioni relative alla restituzione del bene finanziato mediante il credito o qualsiasi altra questione connessa (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 302).

106

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 37 delle sue conclusioni, poi, l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 non precisa la sorte della merce finanziata né le eventuali interazioni tra il contratto di credito collegato e il contratto di acquisto del veicolo. L’unica disposizione di tale direttiva che si riferisce alle conseguenze dell’esercizio di un diritto di recesso in caso di contratto di credito collegato, ossia il suo articolo 15, paragrafo 1, riguarda la situazione in cui un consumatore esercita un siffatto diritto, previsto dal diritto dell’Unione, nei confronti di un contratto avente ad oggetto la fornitura di una merce o la prestazione di un servizio. Per contro, nessuna disposizione della direttiva 2008/48 tratta della situazione in cui il diritto di recesso esercitato dal consumatore riguardi il contratto di credito collegato stesso.

107

Infine, come già ricordato al punto 90 della presente sentenza, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori previste dalla direttiva 2008/48 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

108

Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire che l’esercizio del diritto di recesso sia effettivo, pur concedendo un margine di discrezionalità agli Stati membri quanto all’attuazione di tale recesso nell’ambito specifico del contratto di credito collegato. Pertanto, la direttiva 2008/48 non procede ad un’armonizzazione completa di tutte le conseguenze giuridiche che possono derivare dal recesso da un siffatto contratto.

109

Pertanto, spetta agli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, precisare gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito di un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci, anche per quanto riguarda, se del caso, l’obbligo di pagare gli interessi cumulati sul capitale preso in prestito, nonché le modalità di tale obbligo.

110

In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa non procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo.

Sulla terza questione

111

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore, dopo il recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, è tenuto a pagare gli interessi debitori previsti da tale primo contratto per il periodo compreso tra il versamento delle somme provenienti dal prestito al venditore del veicolo finanziato e la data della restituzione del veicolo al creditore o al venditore.

112

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prevede un diritto di recesso a favore del consumatore senza che questi debba motivare la sua decisione. Dall’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, di tale direttiva risulta inoltre che, se il consumatore esercita il diritto di recesso, è tenuto a rimborsare il capitale nonché gli interessi debitori al tasso convenuto per il periodo compreso tra la messa a disposizione dei fondi e il loro rimborso integrale.

113

Dalla risposta alla seconda questione risulta che l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 non procede a un’armonizzazione completa delle norme relative alle conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci, quale l’acquisto di un veicolo.

114

Tuttavia, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2008/48, tale disposizione mira a garantire un equilibrio tra la tutela dei consumatori e la libera circolazione delle offerte di credito. Pertanto, occorre ritenere che il diritto dell’Unione non osta a che una normativa nazionale preveda che i consumatori, quando recedono nell’ambito di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, siano tenuti a versare gli interessi debitori per il periodo compreso tra la messa a disposizione effettiva dei fondi e la restituzione del bene.

115

Tale valutazione è corroborata, da un lato, dal fatto che il creditore si è spossessato temporaneamente dell’importo del credito versato al venditore del veicolo a favore del consumatore, il che rappresenta per lui un’immobilizzazione di fondi e un’assunzione di rischio finanziario. Dall’altro lato, gli interessi maturati sul capitale preso in prestito non rappresentano una penalità, bensì la contropartita dell’accesso al credito, il quale costituisce, in linea di principio, un’operazione a pagamento, indipendentemente dall’esercizio del diritto di recesso.

116

Inoltre, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l’obbligo eventualmente imposto al consumatore di corrispondere gli interessi debitori calcolati tenendo conto della durata effettiva di messa a disposizione dei fondi consente di mantenere l’equilibrio contrattuale. Tale obbligo impedisce che una parte, esercitando il proprio diritto di recesso, realizzi un profitto indebito a danno dell’altra e garantisce un’equa ripartizione degli oneri e dei benefici derivanti dall’esecuzione, ancorché parziale e temporanea, del contratto di credito.

117

Occorre tuttavia ricordare che, come sottolineato ai punti 90 e 91 della presente sentenza, in mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 2008/48 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri e che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

118

Peraltro, le risposte fornite dalla Corte alla prima e alla presente questione sono idonee a chiarire al giudice del rinvio i suoi interrogativi quanto all’esistenza di un eventuale arricchimento senza causa, che sia a vantaggio del consumatore o del creditore.

119

In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore, dopo il recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, è tenuto a pagare gli interessi debitori previsti da tale primo contratto per il periodo compreso tra il versamento dei fondi provenienti dal prestito al venditore del veicolo finanziato e la data della restituzione del veicolo al creditore o al venditore.

Sulle spese

120

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,

devono essere interpretati nel senso che:

il periodo di recesso, previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, non inizia a decorrere qualora il contratto di credito non indichi, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, e ciò fintantoché tale informazione non sia stata debitamente comunicata al consumatore.

 

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il creditore possa validamente eccepire l’esercizio abusivo, da parte del consumatore, del diritto di recesso previsto a tale articolo 14, paragrafo 1, a causa del comportamento di quest’ultimo intervenuto tra la conclusione del contratto e l’esercizio del diritto di recesso, o addirittura successivamente a tale esercizio, qualora l’indicazione, sotto forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto, richiesta dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), di tale direttiva, non figurasse nel contratto di credito e non sia stata neppure debitamente comunicata successivamente.

 

3)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del principio di effettività,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, in caso di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso nei confronti di un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, l’importo dell’indennità compensativa per perdita di valore dovuta da tale consumatore al creditore al momento della restituzione del veicolo è calcolato deducendo dal prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte di detto consumatore il prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della restituzione di tale veicolo, purché tale metodo di calcolo includa elementi estrinseci all’uso di detto veicolo da parte del consumatore.

 

4)

La direttiva 2008/48

deve essere interpretata nel senso che:

essa non procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle conseguenze dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo.

 

5)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore, dopo il recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato a un contratto di acquisto di un veicolo, è tenuto a pagare gli interessi debitori previsti da tale primo contratto per il periodo compreso tra il versamento dei fondi provenienti dal prestito al venditore del veicolo finanziato e la data della restituzione del veicolo al creditore o al venditore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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