ECLI:EU:C:2024:995•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 novembre 2024.#BG Technik cs a.s. contro Generální ředitelství cel.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nejvyšší správní soud e Krajský soud v Ostravě.#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voce tariffaria 8703 – Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone – Voce tariffaria 8713 – Carrozzelle e altri veicoli per invalidi – Regolamento (CE) n. 718/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 – Veicolo SELVO 4800 – Nozione di persone “invalide”.#Cause riunite C-129/23 e C-567/23.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 novembre 2024.#BG Technik cs a.s. contro Generální ředitelství cel.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nejvyšší správní soud e Krajský soud v Ostravě.#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voce tariffaria 8703 – Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone – Voce tariffaria 8713 – Carrozzelle e altri veicoli per invalidi – Regolamento (CE) n. 718/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 – Veicolo SELVO 4800 – Nozione di persone “invalide”.#Cause riunite C-129/23 e C-567/23.
ECLI:EU:C:2024:995Eu Chamb 08 C28 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
28 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voce tariffaria 8703 – Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone – Voce tariffaria 8713 – Carrozzelle e altri veicoli per invalidi – Regolamento (CE) n. 718/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 – Veicolo SELVO 4800 – Nozione di persone “invalide”»
Nelle cause riunite C‑129/23 e C‑567/23,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale presentate, a norma dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) (C‑129/23) e dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale d’Ostrava, Repubblica ceca) (C‑567/23), con decisioni del 19 gennaio 2023 e del 31 agosto 2023, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 3 marzo 2023 e il 13 settembre 2023, nei procedimenti
BG Technik cs a.s.
contro
Generální ředitelství cel,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la BG Technik cs a.s., da Z. Urban, daňový poradce (C‑129/23), e da V. Vodičková, advokátka (C‑567/23); |
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per il governo ceco, da L. Langrová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da J. Hradil e M. Salyková, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare le cause senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle voci tariffarie 8703 e 8713 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU 2020, L 361, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑129/23 verte altresì sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione, del 4 agosto 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2009, L 205, pag. 7), e quella nella causa C‑567/23 sull’interpretazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 294, pag. 1). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposta la BG Technik cs a.s. (in prosieguo: la «BG Technik») al Generální ředitelství cel (direzione generale delle dogane, Repubblica Ceca) riguardo alla classificazione doganale dei veicoli SELVO 4800, importati dalla BG Technik tra l’anno 2013 e l’anno 2015 (C‑129/23) nonché nel corso dell’anno 2021 (C‑567/23). |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
L’articolo 20 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35) (in prosieguo: la «convenzione dell’ONU»), intitolato «Mobilità personale», stabilisce quanto segue: «Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
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Diritto dell’Unione
La NC
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4 |
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1; in prosieguo: il «SA»). La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura. |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1). |
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6 |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
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7 |
La prima parte della NC comprende il titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)
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8 |
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», è suddivisa in 21 sezioni. La seconda parte della NC comprende una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», il cui capitolo 87 è intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori». |
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9 |
Il suddetto capitolo include, in particolare, le voci e le sottovoci seguenti:
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10 |
Le note esplicative della NC, redatte dalla Commissione in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1), il 4 marzo 2015 (GU 2015, C 76, pag. 1) e il 29 marzo 2019 (GU 2019, C 119, pag. 1), stabiliscono, con riferimento alla sottovoce 87139000 della NC, quanto segue: «I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno:
Questi veicoli possono essere muniti di:
(...)». |
Regolamento n. 718/2009
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11 |
Conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 718/2009, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato di questo regolamento sono classificate nella NC nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. |
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12 |
La tabella riportata nell’allegato di tale regolamento si presenta come segue:
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Regolamento di esecuzione 2021/1367
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13 |
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2021/1367, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella NC nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. |
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14 |
La tabella riportata nell’allegato di tale regolamento si presenta come segue:
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Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
La merce di cui trattasi nei procedimenti principali
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La BG Technik è l’importatore della Repubblica ceca del veicolo «SELVO 4800» (in prosieguo: il «veicolo SELVO»), che viene descritto come veicolo a quattro ruote dotato di un motore elettrico della potenza di 800 W. Esso misura approssimativamente 120 cm d’altezza, 60 cm di larghezza e 125 cm di lunghezza, dispone di un’autonomia massima di 45 km e può raggiungere una velocità massima superiore a 10 km/h, ma che non eccede i 16 km/h. Il veicolo è monoposto, ha un sedile reclinabile e girevole con braccioli, è munito, segnatamente, di una colonna dello sterzo separata, di un freno automatico elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori e di due treni di pneumatici, dei quali quelli posteriori sono progettati per impedire il ribaltamento. Si aziona attraverso un manubrio di forma ovale chiusa montato sul piantone dello sterzo. La sua velocità e la sua direzione possono essere controllate con una sola mano. Le parti anteriore e posteriore del veicolo sono collegate da una piattaforma orizzontale su cui l’utente può appoggiare i piedi. |
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16 |
In concreto, il veicolo SELVO si presenta come segue: |
Causa C‑129/23
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17 |
La BG Technik ha classificato i veicoli SELVO, importati tra il mese di luglio 2013 e il mese di settembre 2015, nella sottovoce 87139000 della NC, come «carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione; altri», che sono esentati dai dazi doganali. |
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18 |
Nel mese di maggio del 2016, il Celní úřad pro hlavní město Prahu (Ufficio delle dogane per Praga Capitale, Repubblica ceca) ha imposto alla BG Technik una rettifica dei dazi doganali relativi a tali importazioni. Esso ha considerato che i veicoli SELVO rientrano nella sottovoce 87031018 della NC, come «autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili; altri», soggetti ad un’aliquota del dazio doganale del 10%. |
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19 |
In seguito alla contestazione infruttuosa di tale decisione presso la direzione generale delle dogane, la BG Technik ha proposto un ricorso contro la decisione di tale autorità dinanzi al Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga, Repubblica ceca), che è stato accolto. Detto giudice si è basato sulla giurisprudenza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) vertente sulle importazioni del veicolo SELVO effettuate in un periodo diverso da quello di cui trattasi nella causa C‑129/23, per considerare che questo veicolo rientra nella voce 8713 della NC, poiché presenta le caratteristiche di un veicolo per invalidi. Il Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga) ha ritenuto che la mancanza di talune caratteristiche previste dalle note esplicative della NC e la presenza di una colonna dello sterzo separata non modificassero la funzione di tale veicolo di sostegno alle persone che hanno una capacità di camminare limitata. Tale giudice ha altresì considerato che il regolamento n. 718/2009, in forza del quale i veicoli muniti di una colonna dello sterzo separata sono esclusi dalla voce 8713 della NC, non era applicabile ai veicoli SELVO, in quanto questi ultimi sono progettati per gli invalidi. |
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20 |
La direzione generale delle dogane ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), che è il giudice del rinvio nella causa C‑129/23, facendo valere che il Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga) aveva omesso di considerare che, in conformità alle note esplicative della NC, al regolamento n. 718/2009, alla sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile (C‑12/10, EU:C:2010:823), e a taluni pareri del comitato del codice doganale contemplato all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, i veicoli muniti di una colonna dello sterzo separata sono esclusi dalla voce 8713 della NC. |
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21 |
Per parte sua, la BG Technik sottolinea che devono essere prese in considerazione, ai fini della classificazione doganale delle merci, soltanto le caratteristiche e le proprietà oggettive come descritte nelle voci e nelle sottovoci della NC, che sono vincolanti, a differenza delle note esplicative ad esse relative. |
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22 |
Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) precisa che deve decidere se il veicolo SELVO possa rientrare nella voce 8713 della NC pur superando la velocità massima prevista dalle note esplicative della NC relative a tale voce e avendo un piantone dello sterzo separato. |
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23 |
Tale giudice rileva, in primo luogo, divergenze tra la sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), che avrebbe esteso l’ambito d’applicazione della voce 8713 della NC, e la sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile (C‑12/10, EU:C:2010:823), da cui risulterebbe che tale ambito è più ristretto. A suo avviso, la designazione delle merci rientrante nella voce 8713, utilizzando il termine «invalidi», che viene interpretato al punto 34 della prima sentenza nel senso che designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, enuncia in realtà soltanto la destinazione di tali merci. Rimarrebbe da chiarire se le note esplicative della NC, che escludono da tale voce tariffaria segnatamente i veicoli muniti di una colonna dello sterzo separata, modifichino o meno il senso e la portata di tale voce. Il giudice del rinvio precisa che, in seguito alla pronuncia della sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), taluni giudici nazionali «tacciono riguardo» alle note esplicative della NC, classificando veicoli analoghi al veicolo SELVO nella voce 8713 della NC, mentre le autorità doganali di diversi Stati membri continuano a classificare veicoli siffatti nella voce 8703 di tale nomenclatura. |
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24 |
In secondo luogo, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ritiene che sia necessario chiarire quale sia l’impatto del regolamento n. 718/2009, che si applica al periodo durante il quale hanno avuto luogo le importazioni di merci di cui trattasi nel procedimento principale della causa C‑129/23, sulla classificazione doganale del veicolo SELVO. Detto giudice fa osservare che tale regolamento descrive due veicoli analoghi al veicolo SELVO e li classifica nella voce 8703. Tale giudice considera che detto veicolo dovrebbe rientrare nella voce summenzionata anche sulla base del punto 35 della sentenza del 4 marzo 2004, Krings (C‑130/02, EU:C:2004:122). |
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25 |
In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑567/23
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26 |
Il 1o novembre 2021, la BG Technik ha presentato una dichiarazione doganale riguardante 79 veicoli SELVO, che essa ha classificato nella sottovoce 87139000 della NC, come «carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione; altri», i quali sono esentati dai dazi doganali. |
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27 |
L’Ufficio doganale competente ha considerato che la classificazione doganale proposta dalla BG Technik non era corretta, in quanto il veicolo SELVO rientrava nella sottovoce 87031018 della NC. Tale autorità ha così avviato un procedimento di rettifica dei dazi all’importazione per l’importo di 155785 corone ceche (CZK) (circa EUR 6200) ed ha emesso un avviso di rettifica contro il quale la BG Technik ha proposto un reclamo presso la direzione generale delle dogane. |
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28 |
Quest’ultima autorità ha respinto il reclamo e ha confermato l’avviso di rettifica contestato con una decisione dell’11 maggio 2022, contro la quale la BG Technik ha proposto un ricorso dinanzi al Krajský soud v Ostravě (Corte regionale d’Ostrava, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio nella causa C‑567/23. |
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29 |
La BG Technik afferma che il regolamento di esecuzione 2021/1367, che ha classificato il veicolo SELVO nella sottovoce 87031018 della NC, «non è obbligatorio e applicabile» a tale merce. Gli uffici doganali degli Stati membri «avrebbero promosso essi stessi l’iniziativa dell’adozione di [tale regolamento di esecuzione]» e avrebbero «letteralmente determinato una situazione in cui [la BG Technik] non dispone più di alcun margine per indicare qualsiasi dispositivo e caratteristica che consenta l’uso di [tale veicolo] da parte di persone disabili». |
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30 |
Secondo la BG Technik, il veicolo SELVO è stato classificato, attraverso una decisione di omologazione tecnica del Ministerstvo dopravy České republiky (Ministero dei trasporti della Repubblica ceca), nella categoria «Altri veicoli, carrozzelle per invalidi» e costituisce un dispositivo medico, conformemente a una decisione rilasciata il 22 novembre 2021 dallo Státní ústav pro kontrolu léčiv (Istituto nazionale di controllo dei medicinali, Repubblica ceca). L’esclusione della classificazione del veicolo SELVO dalla sottovoce 87139000 della NC e la sua classificazione nella sottovoce 87031018 di tale nomenclatura traviserebbe quindi le specificità tecniche e la funzione dello stesso veicolo, cioè il fatto che esso è munito di dispositivi speciali per il trasporto degli invalidi e che esso è utilizzato da persone invalide e disabili. |
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31 |
Per parte sua, la direzione generale delle dogane sostiene che il veicolo SELVO corrisponde pienamente, con le sue proprietà, i suoi parametri e le sue caratteristiche, al prodotto descritto nella prima colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/1367, che l’ha classificato nella sottovoce 87031018 della NC. La classificazione di tale veicolo nella sottovoce 87139000 di tale nomenclatura sarebbe esclusa poiché esso non sarebbe dotato di elementi speciali per il trasporto di disabili. Inoltre, tale regolamento di esecuzione escluderebbe dalla sottovoce 87139000 della NC i veicoli muniti di un piantone dello sterzo separato e regolabile, nonché quelli che raggiungono una velocità massima superiore a 10 km/h. |
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32 |
Il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale d’Ostrava) fa osservare che, anteriormente all’adozione del regolamento di esecuzione 2021/1367, applicabile ratione temporis alle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑567/23, la Repubblica ceca aveva indicato che, secondo la giurisprudenza nazionale, le autorità doganali erano tenute a classificare il veicolo SELVO nella voce 8713 della NC. Secondo tale giudice, un veicolo siffatto presenta elementi che lo rendono idoneo ad essere utilizzato dai «disabili», in conformità all’interpretazione estensiva di tale nozione che risulta dalla sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a. (C‑198/15, EU:C:2016:362). Peraltro, il fatto che il veicolo SELVO possa essere utilizzato anche da persone che non sono disabili non avrebbe alcun impatto sulla sua classificazione doganale in tale voce. |
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33 |
Pertanto, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale d’Ostrava) nutre dubbi quanto all’applicabilità del regolamento di esecuzione 2021/1367 al veicolo SELVO, «poiché, adottando tale regolamento [di esecuzione], il Comitato del codice doganale ha reagito molto formalmente alla giurisprudenza attuale che ha valutato [tale veicolo] in funzione della sua destinazione». Secondo tale giudice, detto regolamento di esecuzione «elenca direttamente le caratteristiche delle merci che non possono essere considerate come caratteristiche che alleviano la disabilità ai sensi della (…) voce 8713 della NC della tariffa doganale, il che è contrario alla valutazione delle merci in funzione [de]lla loro destinazione». |
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34 |
Il Krajský soud v Ostravč (Corte regionale d’Ostrava) ritiene, infine, che l’applicazione del regolamento di esecuzione 2021/1367 sia contraria all’articolo 20 della convenzione dell’ONU e limiti non soltanto i diritti delle persone con disabilità aumentando il prezzo del veicolo SELVO, ma anche, in pratica, la progettazione e la produzione di componenti innovativi per carrozzelle o veicoli per persone con disabilità. |
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35 |
In tale contesto, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Una carrozzella elettrica, che presenta le seguenti caratteristiche:
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Procedimento dinanzi alla Corte
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36 |
Con decisione del 25 giugno 2024, le cause C‑129/23 e C‑567/23 sono state riunite ai fini della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
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37 |
Con le due questioni nella causa C‑129/23 e con la questione unica nella causa C‑567/23, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se la voce 8713 della NC debba essere interpretata nel senso che si applica ad un prodotto quale un veicolo a quattro ruote che è munito di un motore elettrico, è dotato di un solo posto, dispone di un sedile reclinabile e girevole con braccioli, di una colonna dello sterzo separata e di un freno automatico elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori, progettate per impedirne il ribaltamento, che viene azionato mediante un manubrio di forma ovale chiusa, situato sul piantone dello sterzo, e la cui velocità massima è superiore a 10 km/h, ma non supera i 16 km/h. |
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38 |
Occorre ricordare preliminarmente che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti in discussione nel procedimento principale, piuttosto che nel procedere essa stessa alla classificazione. Infatti, la qualificazione delle merci di cui trattasi risulta da una constatazione meramente fattuale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 10 marzo 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Inoltre, onde garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note di sezioni o di capitoli (sentenza del 10 marzo 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
In primo luogo, la voce 8713 della NC riguarda le «carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione». |
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41 |
La Corte ha già interpretato tale nozione di «invalidi» nel senso che essa designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altri limitazioni di capacità sono irrilevanti. Inoltre l’espressione «per invalidi» è stata interpretata nel senso che il veicolo di cui trattasi è destinato unicamente agli invalidi. A tale riguardo, è stato precisato che la circostanza che un veicolo siffatto possa essere eventualmente utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tale veicolo nella voce 8713 della NC, poiché tale veicolo, in ragione della sua destinazione iniziale, non è adatto a persone che non soffrono di invalidità (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punti 26, 27 e 34). |
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42 |
La classificazione doganale deve quindi tener conto non già dell’uso possibile, ma solo dell’uso previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 24). |
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43 |
Peraltro, la Corte ha constatato che risulta chiaramente dalla nota esplicativa della NC relativa alla voce 8713 che il criterio decisivo per la classificazione in detta voce è quello delle caratteristiche speciali del veicolo per alleviare la disabilità e che, pertanto, rientrano in tale voce i veicoli specificamente progettati per il trasporto degli invalidi. La medesima nota esplicativa precisa nel suo ultimo paragrafo che, per contro, sono esclusi da questa voce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato e regolabile, i quali sono classificati alla voce 8703 della NC (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punti 19 e 20). |
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44 |
Nel caso di specie, è pacifico che i veicoli SELVO dispongono di una colonna dello sterzo separata su cui sono situati il manubrio e gli elementi di controllo per la guida, che la loro velocità massima supera i 10 km/h e che essi sono dotati di una piattaforma su cui il conducente può appoggiare i piedi nonché di un sistema antiribaltamento. Peraltro, come osservato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte presentate nell’ambito delle cause C‑129/23 e C‑567/23, risulta, alla luce della descrizione del veicolo SELVO che figura nelle decisioni di rinvio nei procedimenti suddetti, che quest’ultimo è stato progettato segnatamente per le persone anziane che soffrono di problemi di salute leggeri, la cui capacità di camminare è limitata in modo marginale. Tale veicolo non è pertanto concepito unicamente per il trasporto degli invalidi, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, fatta salva la circostanza che esso può, eventualmente, essere utilizzato da quest’ultima categoria di persone. |
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45 |
Da quanto precede deriva che la voce 8713 della NC non può essere interpretata nel senso che essa si riferisce, come veicolo destinato unicamente agli invalidi, a una merce come quella descritta al punto 37 della presente sentenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale merce. |
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46 |
In secondo luogo, occorre osservare, da una parte, che il regolamento n. 718/2009, applicabile durante il periodo nel corso del quale le importazioni di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑129/23 hanno avuto luogo, classifica nella sottovoce 87031018 della NC due veicoli analoghi al veicolo SELVO. D’altra parte, riferendosi espressamente alla sentenza del26 maggio 2016, Invamed Group e a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), il regolamento di esecuzione 2021/1367, applicabile alle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑567/23, classifica nella stessa sottovoce un veicolo identico al veicolo SELVO. |
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47 |
Un regolamento di classificazione delle merci, del genere di quelli menzionati al punto precedente, è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella NC può porre difficoltà o essere oggetto di controversia. Un regolamento siffatto ha tuttavia una portata generale, in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (sentenza del 26 aprile 2017, causa Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). |
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48 |
Come la Corte ha già constatato, risulta dalle rubriche della voce 8703 e della voce 8713 della NC che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasporto per gli invalidi (sentenze del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 18, e del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 21). |
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49 |
La circostanza che prodotti come il veicolo SELVO possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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50 |
Poiché la voce 8703 della NC è stata già interpretata dalla Corte nel senso che essa si applica, in quanto veicoli per il trasporto di persone, a prodotti che presentano, come i veicoli SELVO, caratteristiche del genere di quelle menzionate al punto 37 della presente sentenza (sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 24), e poiché, come osservato dal giudice del rinvio nella causa C‑129/23, tali veicoli non sono identici ai veicoli oggetto del regolamento n. 718/2009, ma soltanto analoghi ad essi, non è necessario applicare, per analogia, tale regolamento ai veicoli SELVO ai fini della loro classificazione in tale voce tariffaria (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punto 59). |
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51 |
Per quanto riguarda gli argomenti proposti dal giudice del rinvio nella causa C‑567/23 nonché dalla BG Technik al fine di escludere l’applicazione del regolamento di esecuzione 2021/1367 al veicolo SELVO, si deve osservare quanto segue. |
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52 |
In primo luogo, riguardo all’argomento vertente sul fatto che tale regolamento è stato adottato per il caso specifico della BG Technik, il che, da una parte, impedirebbe a quest’ultima di indicare gli elementi e le caratteristiche che consentono l’uso dei suoi veicoli da parte degli invalidi, e dall’altra, traviserebbe il requisito attinente al carattere generale di un tale regolamento, è sufficiente osservare, come fa il governo ceco nelle sue osservazioni scritte presentate nella causa C‑567/23, che la finalità di un regolamento di classificazione è quella di descrivere in modo concreto la merce che è diretto a classificare nella NC, senza lasciare alcun margine di valutazione soggettiva della merce, pena essere sprovvisto di effetto utile. |
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53 |
In secondo luogo, riguardo all’argomento secondo cui il veicolo SELVO dovrebbe rientrare nella voce 8713 della NC, in conformità ai documenti rilasciati dalle autorità ceche, quali la decisione di omologazione tecnica del ministero dei trasporti della Repubblica ceca, si deve ricordare che il modo in cui una merce è trattata in forza di una normativa nazionale che persegue obiettivi diversi da quelli della NC non è determinante ai fini della classificazione nell’ambito di quest’ultima. Infatti, tale classificazione deve in particolare preservare la coerenza tra l’interpretazione della NC e quella del SA, che è istituito da una convenzione internazionale di cui l’Unione è parte contraente (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 36). |
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54 |
In terzo luogo, per quanto la giurisprudenza dei giudici cechi, sviluppata in seguito alla sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), conduca a classificare il veicolo SELVO nella voce 8713 della NC, tale giurisprudenza, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑567/23, si basava, segnatamente, sui documenti delle autorità nazionali menzionati al punto precedente, i quali, come indicato dal governo ceco nelle sue osservazioni scritte presentate in tale causa, si basano sulla designazione della merce effettuata dall’importatore o dal fabbricante stessi. Orbene, la classificazione doganale deve tener conto, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, della destinazione inerente al prodotto di cui trattasi. Tale inerenza dev’essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo. |
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55 |
In quarto luogo, dato che la BG Technik nelle sue osservazioni scritte presentate nella causa C‑567/23, contesta alla Commissione di aver violato, prima dell’adozione del regolamento di esecuzione 2021/1367, il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non prendendo in sufficiente considerazione la giurisprudenza nazionale di cui al punto precedente, è sufficiente osservare che la Commissione non è vincolata dalla giurisprudenza di uno Stato membro quando adotta un regolamento di classificazione. Infatti, un regolamento siffatto è diretto a rimediare ad una situazione di incertezza del diritto che può segnatamente sussistere in caso di divergenze giurisprudenziali o amministrative tra gli Stati membri relativamente alla classificazione doganale di una stessa merce (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 58). |
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56 |
In quinto luogo, riguardo all’argomento secondo cui l’applicazione del regolamento di esecuzione 2021/1367 al veicolo SELVO sarebbe contraria alla convenzione dell’ONU, è sufficiente rilevare che, in quanto detto veicolo non è destinato unicamente agli invalidi, non si può sostenere che l’imposizione dei dazi doganali a tale veicolo violi i diritti di tali persone. Peraltro, detta convenzione e, segnatamente, il suo articolo 20, non richiede che i veicoli il cui scopo è agevolare la mobilità siano esentati dai dazi doganali. |
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57 |
Alla luce dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate nella causa C‑129/23 e alla questione unica presentata nella causa C‑567/23 dichiarando che la voce 8713 della NC dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica ad un prodotto quale un veicolo a quattro ruote, che è munito di un motore elettrico, è dotato di un solo posto, dispone di un sedile reclinabile e girevole con braccioli, di una colonna dello sterzo separata, nonché di un freno automatico elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori, progettate per impedirne il ribaltamento, che viene azionato mediante un manubrio di forma ovale chiusa, situato sul piantone dello sterzo, la cui velocità massima è superiore a 10 km/h, ma non eccede i 16 km/h. |
Sulle spese
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58 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono incidenti sollevati dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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La voce 8713 della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, |
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dev’essere interpretata nel senso che: |
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essa non si applica ad un prodotto quale un veicolo a quattro ruote, che è munito di un motore elettrico, è dotato di un solo posto, dispone di un sedile reclinabile e girevole con braccioli, di una colonna dello sterzo separata, nonché di un freno automatico elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori, progettate per impedirne il ribaltamento, che viene azionato mediante un manubrio di forma ovale chiusa, situato sul piantone dello sterzo, la cui velocità massima è superiore a 10 km/h, ma non eccede i 16 km/h. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
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