ECLI:EU:C:2025:273•Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 10 aprile 2025.#Gennady Nikolayevich Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea.#Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d) – Inserimento del nome del ricorrente a causa del sostegno fornito alle azioni o alle politiche della Federazione russa contro l’Ucraina e del sostegno materiale o finanziario fornito ai decisori russi – Incidenza della mancata dissociazione pubblica e dell'atteggiamento passivo del ricorrente.#Causa C-702/23 P.
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 10 aprile 2025.#Gennady Nikolayevich Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea.#Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d) – Inserimento del nome del ricorrente a causa del sostegno fornito alle azioni o alle politiche della Federazione russa contro l’Ucraina e del sostegno materiale o finanziario fornito ai decisori russi – Incidenza della mancata dissociazione pubblica e dell'atteggiamento passivo del ricorrente.#Causa C-702/23 P.
ECLI:EU:C:2025:273Eu Cjeu10 apr 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 10 aprile 2025 ( 1 )
Causa C‑702/23 P
Gennady Nikolayevich Timchenko
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Divieto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Articolo 2, paragrafo 1 – Criteri di cui alle lettere a) e d) – Nozione di “sostegno materiale o finanziario” ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina – Responsabilità tramite una società di cui il ricorrente è azionista – Assenza di pubblica presa di distanza e atteggiamento passivo»
I. Introduzione
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1. |
Le presenti conclusioni riguardano un’impugnazione presentata dal sig. Gennady Nikolayevich Timchenko, ricorrente nella presente causa, diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, Timchenko/Consiglio (T‑252/22; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:496). |
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2. |
Con la sua sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE:
nella misura in cui tali atti ( 4 ) riguardano il ricorrente. In virtù di detti atti, il Consiglio dell’Unione europea ha, in particolare, imposto al ricorrente un divieto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri e ha congelato tutti i suoi fondi e le sue risorse economiche in tale medesimo territorio. Il Tribunale ha inoltre respinto il ricorso del ricorrente nella parte in cui mirava a ottenere, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che quest’ultimo avrebbe subito a causa dell’adozione di questi stessi atti. |
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3. |
Il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non aveva commesso un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente rispondesse ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed a), della decisione 2014/145, come modificata ( 5 ). Secondo il Tribunale, in qualità di azionista influente in seno alla Bank Rossiya, il ricorrente poteva essere considerato dal Consiglio come responsabile di aver fornito, tramite tale banca, sostegno finanziario ai decisori responsabili della destabilizzazione dell’Ucraina, tra cui il sig. Vladimir Putin, presidente della Federazione russa. Inoltre, secondo il Tribunale, il Consiglio era legittimato a ritenere che il ricorrente avesse sostenuto azioni o politiche che hanno compromesso l’integrità territoriale dell’Ucraina, in considerazione delle varie azioni messe in atto dalla Bank Rossiya per costituire filiali in Crimea e per finanziare infrastrutture pubbliche in tale regione. |
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4. |
Il ricorrente censura il ragionamento del Tribunale e gli contesta un errore di diritto nell’interpretazione dei criteri di iscrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed a), della decisione 2014/145 modificata. Più precisamente, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al fine di iscriverlo negli atti controversi, si è erroneamente basato sul fatto che egli non avesse preso pubblicamente le distanze dalle azioni della Bank Rossiya, mentre, a suo avviso, tale elemento non figurava tra i motivi dedotti dal Consiglio per giustificare tale iscrizione. Egli contesta inoltre al Tribunale di non aver verificato se i motivi della sua iscrizione da parte del Consiglio avessero una base fattuale sufficientemente solida. |
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5. |
La presente causa verte su una delle prime impugnazioni presentate dinanzi alla Corte relativamente alle misure restrittive adottate dal Consiglio nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione Russa ( 6 ). Essa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sull’interpretazione dei criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed a), della decisione 2014/145 modificata, che riguardano, da un lato, le persone che forniscono un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e, dall’altro, le persone responsabili, in sostanza, di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale di tale paese. |
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6. |
Occorre aggiungere che tale causa presenta un collegamento con la causa C‑703/23 P, che risulta dall’impugnazione presentata dalla sig.ra Elena Petrovna Timchenko, moglie del ricorrente. Con tale impugnazione, la sig.ra Timchenko chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, Timchenko/Consiglio (T-361/22,EU:T:2023:502), con cui il Tribunale ha confermato il suo inserimento negli elenchi delle misure restrittive a causa della sua associazione con il marito, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, in fine, e dell’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145 modificata. Anche le conclusioni in tale causa sono rese in data odierna. |
II. Fatti all’origine della controversia, procedimento e conclusioni delle parti
A. Fatti della controversia
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7. |
I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata e possono essere così riassunti, ai fini delle presenti conclusioni. |
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8. |
Il 17 marzo 2014, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC ( 7 ). Alla stessa data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014 ( 8 ). |
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9. |
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), nonché il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), al fine, in particolare, di adeguare i criteri in base ai quali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi potevano essere oggetto delle misure restrittive in questione. |
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10. |
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, nella sua versione modificata dalla decisione 2022/329 ( 9 ), vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che rispondono ai criteri previsti segnatamente alle lettere a) e b) di tale paragrafo 1. L’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione prevede invece il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che rispondono segnatamente ai criteri di cui alle lettere a) e d) di tale paragrafo 1. Tali criteri sono, in sostanza, identici a quelli previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione ( 10 ). |
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11. |
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 modificata recita come segue: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
(...)
(...) e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato». |
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12. |
Il 28 febbraio 2022, in considerazione della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Con tali atti, il nome del ricorrente è stato aggiunto, con il numero 694, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 modificata e, con lo stesso numero, all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 modificato, per i seguenti motivi: «[Il sig.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa [sig.] Vladimir Putin ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del Volga Group, un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell’economia russa. Il Volga Group contribuisce in modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo. È inoltre azionista del[la] Bank Rossiya, che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall’annessione illegale della Crimea, [la] Bank Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, [la] Bank Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National Media Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell’Ucraina condotte dal governo russo. È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. È altresì responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina e di trarre vantaggio dagli stessi». |
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13. |
Il 1o marzo 2022, un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145 modificata e dal regolamento n. 269/2014 modificato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2022, C 101, pag. 4). |
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14. |
Con lettera del 25 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di dargli accesso all’intero fascicolo ad esso relativo, cosa che è avvenuta il 13 aprile 2022. Inoltre, a seguito di una richiesta di comunicazione di documenti aggiuntivi presentata dal ricorrente il 15 aprile 2022, il Consiglio gli ha fornito tali documenti il 28 aprile 2022. |
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15. |
Con lettera del 6 maggio 2022, il ricorrente ha inviato al Consiglio una richiesta di riesame, che è stata integrata da una lettera del 31 maggio 2022. |
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16. |
Il 14 settembre 2022, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi, che hanno conservato l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi in questione sulla base di una motivazione identica a quella contestata contenuta negli atti iniziali controversi. |
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17. |
Il 15 settembre 2022, il Consiglio ha notificato al ricorrente gli atti di mantenimento controversi, rinviando al suo controricorso e indicandogli, in sostanza, che, in quanto amico di lunga data del sig. Putin e a capo di un «impero economico» coinvolto in settori dell’economia russa, il Consiglio riteneva che egli traesse vantaggio dal presidente della Federazione russa e che sostenesse le azioni e le politiche condotte nei confronti dell’Ucraina tramite la Bank Rossiya, la quale aveva costituito filiali in Crimea ed era associata al National Media Group, un gruppo mediatico che sosteneva la politica condotta dal presidente della Federazione Russa. |
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18. |
Il 31 ottobre 2022, il ricorrente ha presentato dinanzi al Consiglio una richiesta di riesame. |
B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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19. |
Con atto introduttivo del 9 maggio 2022, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti iniziali controversi nella parte in cui inserivano il suo nome nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive. Egli ha inoltre chiesto al Tribunale di accordargli un risarcimento per il danno morale che asseriva di aver subito a causa dell’adozione di tali atti. Inoltre, il 25 novembre 2022, il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento al fine di modificare il dispositivo del suo ricorso, includendovi una domanda di annullamento degli atti di mantenimento controversi. |
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20. |
Nell’ambito del suo ricorso di annullamento, il ricorrente ha, in particolare, contestato al Consiglio di aver commesso un errore di valutazione nel ritenere che egli rispondesse al criterio relativo al sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, nonché al criterio relativo al sostegno alle azioni o alle politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione. |
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21. |
Il 6 settembre 2023, dopo aver respinto tutte le richieste del ricorrente, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. |
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22. |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito errore di valutazione relativo al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata ( 11 ), il Tribunale ha giudicato, da un lato, alla luce di un complesso di indizi a suo avviso sufficientemente concreti, precisi e concordanti, che la Bank Rossiya era la banca degli alti funzionari della Federazione russa, tra cui il suo presidente, il sig. Putin, e che, di conseguenza, la banca gli forniva sostegno finanziario ( 12 ). Dall’altro lato, il Tribunale ha stabilito che una persona fisica può essere oggetto di misure restrittive per gli atti commessi da una società di cui è azionista nel caso in cui eserciti un’influenza molto significativa, o addirittura decisiva, su tale società ( 13 ). Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che il ricorrente, amico del sig. Putin e secondo maggiore azionista di detta banca, costituiva, insieme ad altri tre amici di quest’ultimo, il gruppo stabile degli azionisti di maggioranza della Bank Rossiya, all’interno della quale il ricorrente era un azionista molto influente. Su tale base, il Tribunale ha concluso che il Consiglio poteva giustamente ritenere che il ricorrente fosse egli stesso responsabile del sostegno finanziario fornito dalla Bank Rossiya al sig. Putin e che, in tali circostanze, egli potesse essere oggetto di misure restrittive ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata ( 14 ). Nel suo ragionamento, il Tribunale ha altresì sottolineato che il ricorrente avrebbe potuto prendere pubblicamente le distanze dal finanziamento del sig. Putin o che avrebbe potuto vendere la propria partecipazione nella banca, cosa che non ha fatto nemmeno dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ( 15 ). |
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23. |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito errore di valutazione relativo al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata ( 16 ), il Tribunale ha precisato che tale criterio si riferisce a qualsiasi persona che, con il suo comportamento, si sia resa responsabile di azioni o politiche che compromettano o minaccino l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 17 ). Nel caso di specie, gli elementi di prova esaminati dal Tribunale nella sentenza impugnata lo hanno portato a constatare che la Bank Rossiya, stabilendosi nella regione appena conquistata della Crimea e finanziando le infrastrutture pubbliche di tale regione, aveva sostenuto la politica di annessione delle autorità della Federazione russa. Più precisamente, secondo il Tribunale, tale presenza era dimostrata dall’apertura delle filiali della Bank Rossiya in Crimea, dalla gestione di un aeroporto in Crimea affidata a tale banca e dalla concessione di un prestito da parte di tale banca alla compagnia ferroviaria di Crimea ( 18 ). Poiché il ricorrente, per le ragioni menzionate nell’ambito dell’analisi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, poteva essere ritenuto personalmente responsabile delle azioni commesse dalla Bank Rossiya, e tenuto conto del fatto che egli non aveva adottato alcuna misura positiva per far sì che tale banca cessasse la sua politica di integrazione in Crimea, il Tribunale ha concluso che il Consiglio non aveva commesso alcun errore di valutazione applicando al ricorrente il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata ( 19 ). |
C. Conclusioni delle parti
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24. |
Con la sua impugnazione, presentata il 16 novembre 2023, il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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25. |
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
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III. Analisi giuridica
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26. |
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo relativo a un errore di diritto nell’interpretazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, e il secondo relativo a un errore di diritto nell’interpretazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione ( 20 ). |
A. Sul primo motivo, relativo a un errore di diritto nell’interpretazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata
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27. |
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando la nozione di «sostegno materiale o finanziario» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata in modo troppo ampio e contrario alla giurisprudenza. Tale motivo si articola sostanzialmente in due parti. |
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28. |
Ai sensi della prima parte, il ricorrente contesta la posizione del Tribunale secondo cui il sostegno materiale o finanziario previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata può essere dimostrato da una mancata opposizione, da parte dell’interessato, alle decisioni adottate dall’entità considerata direttamente responsabile di tale sostegno ai decisori russi. In particolare, egli contesta che il fatto di non aver preso le distanze dalla Bank Rossiya costituisca un’approvazione, quanto meno tacita, della politica di sostegno finanziario esercitata da tale banca. A tal proposito, il ricorrente rileva che il Consiglio non ha adottato un simile ragionamento né nell’esposizione della motivazione degli atti controversi né nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. In tali circostanze, egli ritiene che il Tribunale abbia sostituito la propria valutazione alla motivazione del Consiglio negli atti controversi, così andando oltre le proprie funzioni giurisdizionali e violando pertanto i suoi diritti della difesa. |
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29. |
Nell’ambito della seconda parte, il ricorrente sostiene che l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata non è conforme ai principi applicabili in materia di interpretazione del diritto dell’Unione ed è, inoltre, contraria alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione. Egli rileva che, secondo tale giurisprudenza, il sostegno materiale o finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata deve essere di una certa rilevanza quantitativa o qualitativa per constatare un contributo effettivo al proseguimento delle attività militari russe in Ucraina, conformemente agli obiettivi di tale decisione. Orbene, tale criterio non può essere applicato alla sua persona, considerato che il sostegno contestatogli si limita a un sostegno indiretto, tramite la Bank Rossiya, e si basa non su atti da lui compiuti, ma sul fatto che egli si sarebbe astenuto dal prendere le distanze dalle decisioni adottate da tale banca. Il ricorrente contesta al Tribunale di aver ragionato per presunzioni, non verificando se le decisioni del Consiglio poggiassero su una base fattuale sufficientemente solida. |
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30. |
Il Consiglio, pur sostenendo che il presente motivo debba essere dichiarato parzialmente irricevibile, in quanto mirerebbe in parte a mettere in discussione le valutazioni fattuali del Tribunale, contesta gli argomenti formulati dal ricorrente, basandosi essenzialmente sul ragionamento della sentenza impugnata. |
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31. |
In via preliminare, vorrei rilevare che, nella misura in cui il Consiglio sostiene che il primo motivo è irricevibile, in quanto il ricorrente cercherebbe di mettere in discussione la valutazione del Tribunale degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata, un tale argomento dovrebbe essere respinto. |
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32. |
Infatti, è giocoforza constatare, alla luce degli argomenti specifici formulati nell’impugnazione, che il ricorrente non intende contestare le constatazioni di fatto alla base, secondo il Tribunale, del sostegno finanziario da lui fornito ai decisori russi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. Al contrario, il ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui l’assenza di una pubblica presa di distanza da parte sua, in relazione alle azioni di sostegno attuate dalla Bank Rossiya, costituisce un elemento che può essere preso in considerazione ai fini dell’accertamento della sua responsabilità ai sensi di tale disposizione. Egli nega inoltre che la sua posizione di secondo maggiore azionista della Bank Rossiya, nel contesto dell’assetto azionario constatato dal Consiglio, gli consenta, di per sé, di esercitare un’influenza tale da renderlo responsabile, senza ulteriori prove aggiuntive, della politica di sostegno finanziario condotta da tale banca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. |
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33. |
Si deve pertanto ritenere che gli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito del presente motivo non vertano sui fatti previamente considerati dal Tribunale come correttamente dimostrati, alla luce degli elementi di prova forniti dal Consiglio, bensì sulla qualificazione giuridica di tali fatti – in particolare quella della mancata presa di distanza pubblica da parte del ricorrente – e sulle conseguenze giuridiche da trarne, il che rientra nella competenza della Corte in materia di impugnazione. |
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34. |
A tal proposito, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, mentre la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo in caso di loro snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, questa è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a controllare la qualificazione giuridica di tali fatti e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte dal Tribunale ( 21 ). |
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35. |
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il primo motivo dedotto dal ricorrente dovrebbe essere considerato ricevibile. |
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36. |
Nel merito, per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia tenuto conto dell’assenza di qualsiasi sua presa di distanza pubblica dalla politica di sostegno finanziario della Bank Rossiya ai decisori russi, nonché della mancata cessione della sua partecipazione in tale banca, al fine di valutare se egli dovesse essere ritenuto responsabile di tale sostegno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. |
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37. |
Al riguardo, occorre ricordare, innanzitutto, che, ai punti da 106 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato il Consiglio come legittimato a ritenere che esistesse un complesso di indizi, esaminati ai punti da 98 a 102 di tale sentenza, che dimostravano che la Bank Rossiya era la banca degli alti funzionari della Federazione russa, tra cui il suo presidente, il sig. Putin, il quale beneficiava quindi del sostegno finanziario di tale banca. Inoltre, al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente, amico del sig. Putin e secondo maggiore azionista di detta banca, faceva parte del gruppo stabile degli azionisti di maggioranza della Bank Rossiya, all’interno della quale era quindi in grado di esercitare un’influenza molto importante, in particolare per quanto riguarda le decisioni prese da tale banca. Su tale base, il Tribunale ha concluso che il Consiglio poteva giustamente ritenere che il ricorrente fosse egli stesso responsabile del sostegno finanziario fornito dalla Bank Rossiya al sig. Putin, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. Infine, il Tribunale ha aggiunto, al punto 112 della sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe potuto prendere pubblicamente le distanze dal finanziamento del sig. Putin da parte della Bank Rossiya, o addirittura vendere la propria partecipazione in tale banca, cosa che non ha fatto nemmeno dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. |
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38. |
Da quanto precede risulta che, come sostiene il ricorrente, il Tribunale ha fatto riferimento, nel suo ragionamento, all’assenza di qualsiasi sua presa di distanza dalla politica condotta dalla Bank Rossiya e persino alla mancata cessione della sua partecipazione in tale banca, al fine di stabilire la sua responsabilità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. Tuttavia, un tale riferimento costituisce solo uno degli elementi utilizzati dal Tribunale a fondamento della conclusione esposta al punto 114 della sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, il Consiglio ha giustamente ritenuto che il ricorrente fornisse, tramite la Bank Rossiya, un sostegno finanziario ai decisori russi responsabili della destabilizzazione dell’Ucraina. |
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39. |
Ne consegue che, anche ammettendo, come argomenta il ricorrente, che l’assenza di qualsiasi presa di distanza pubblica da parte sua o la mancata cessione della sua partecipazione in tale banca non debbano essere considerate come elementi costitutivi del sostegno finanziario previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, il riferimento del Tribunale a tali elementi per avallare la responsabilità del ricorrente non sarebbe in grado di mettere in discussione la conclusione finale del Tribunale, poiché tale conclusione si basa su ulteriori elementi, tra cui, in particolare, quelli indicati ai punti da 106 a 111 della sentenza impugnata. Su tale punto, e alla stregua del Consiglio, vorrei richiamare l’attenzione della Corte sul fatto che, nelle sue memorie, lo stesso ricorrente qualifica come «elementi di conferma» del sostegno finanziario constatato dal Consiglio tanto l’assenza di qualsiasi pubblica presa di distanza dalla Bank Rossiya quanto la mancata cessione della sua partecipazione in tale banca. |
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40. |
La prima parte del primo motivo sollevata dal ricorrente dovrebbe pertanto essere respinta in quanto inoperante. |
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41. |
Ad abundantiam, e in ogni caso, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nel considerare, sia al punto 112 che al punto 115 della sentenza impugnata, che la pubblica presa di distanza del ricorrente dalla politica condotta dalla Bank Rossiya, o addirittura la cessione della sua partecipazione in tale banca, sarebbero stati elementi in grado di escludere la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. |
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42. |
Infatti, nella misura in cui, alla luce delle prove esaminate dal Tribunale, il ricorrente è stato considerato personalmente responsabile del sostegno finanziario fornito dalla Bank Rossiya al sig. Putin, principalmente in ragione della sua qualità di azionista influente in seno a tale banca, la dimostrazione di un’opposizione diretta e inequivocabile alla politica condotta dalla stessa avrebbe reso chiaro che il ricorrente non approvava né sosteneva le decisioni attribuitegli dal Consiglio. In tale contesto, la sua responsabilità per il sostegno finanziario fornito al sig. Putin avrebbe potuto essere dissociata da quella della banca e il suo inserimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata avrebbe potuto essere evitato. |
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43. |
Inoltre, la constatazione del Tribunale, lungi dal costituire un motivo autonomo e aggiuntivo sviluppato di sua sola iniziativa, come sostiene il ricorrente, mi sembra essere la logica conseguenza del ragionamento esposto nella sentenza impugnata. A tal proposito, è sufficiente rilevare che, poiché, al punto 111 di tale sentenza, il Tribunale ha avallato la valutazione del Consiglio secondo la quale il ricorrente non poteva ignorare che la Bank Rossiya fornisse un sostegno finanziario al sig. Putin e aveva il potere di influenzare le decisioni di tale banca, la dimostrazione da parte del ricorrente di un disaccordo rispetto a tali decisioni avrebbe potuto, per definizione, costituire un elemento a discarico a suo favore ( 22 ). La Corte ha adottato il medesimo approccio nella sua giurisprudenza, come dimostrato dalla sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione (C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 84), in cui ha dichiarato, in sostanza, per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, che le persone che occupavano posti di alto livello nel governo di tale paese dovevano essere considerate come pienamente associate ad esso, «salvo un’azione concreta che dimostrasse il rifiuto delle pratiche di tale governo» ( 23 ). |
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44. |
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ritengo che il Tribunale non sia andato oltre i suoi compiti interpretativi e che il suo ragionamento sia rimasto nell’ambito dei motivi indicati dal Consiglio negli atti controversi. In tali circostanze, non si può neppure ammettere che il ragionamento del Tribunale abbia violato i diritti processuali del ricorrente, come da questi sostenuto. |
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45. |
Ne consegue che, qualora la Corte non dovesse considerare inoperante la prima parte del primo motivo, come ho proposto nel precedente paragrafo 40, ritengo che esso debba comunque essere respinto in quanto infondato. |
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46. |
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, essa mette in discussione il ragionamento del Tribunale quanto al potere di influenza che il ricorrente, secondo la sentenza impugnata, era in grado di esercitare sulle decisioni adottate dalla Bank Rossiya e, in particolare, sulla politica di sostegno finanziario al sig. Putin condotta da tale banca. In sostanza, il ricorrente sostiene che, in mancanza di prove ulteriori, la sua qualità di secondo maggiore azionista della Bank Rossiya non era sufficiente a renderlo responsabile di un sostegno finanziario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. |
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47. |
Secondo la giurisprudenza della Corte, giustamente richiamata dal ricorrente nelle sue memorie, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona in un elenco di misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a detta decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si debba limitare alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma debba consistere invece nell’accertare se tali motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati ( 24 ). |
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48. |
Nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che nessuno degli argomenti formulati nell’ambito dell’impugnazione mira a contestare il metodo di analisi raccomandato dal Tribunale, ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, per determinare se il ricorrente potesse essere dichiarato personalmente responsabile del sostegno finanziario fornito dalla Bank Rossiya al sig. Putin, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. È invece il Consiglio a chiedere alla Corte di sostituire la motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe interpretato la nozione di «sostegno finanziario» ai sensi di tale articolo in modo troppo restrittivo, limitandola ai soli azionisti in grado di esercitare un’influenza sulla società in cui detengono una partecipazione. |
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49. |
Si ricorda che, ai punti citati della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, poiché le misure restrittive non sono sanzioni penali, una persona fisica può essere oggetto di tali misure per atti commessi da una società di cui è azionista, qualora eserciti un’influenza molto significativa, o addirittura decisiva, su tale società. Secondo il Tribunale, lo stesso potrebbe valere nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze specifiche della causa, relative, in particolare, alla composizione dell’azionariato nonché all’importanza della capitalizzazione della società in questione, l’azionista di tale società disponesse di un potere tale da consentire alle posizioni da esso assunte in qualità di azionista di influenzare l’orientamento delle decisioni prese da detta società. |
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50. |
A mio avviso, ancorché, come sostiene il Consiglio, la formulazione utilizzata dal Tribunale per determinare la responsabilità di una persona fisica in relazione al sostegno finanziario da essa fornito tramite una società rischi di non includere tutte le possibili forme di sostegno ai decisori russi responsabili della destabilizzazione dell’Ucraina, la sentenza impugnata non necessita di una sostituzione dei motivi poiché, in base alla mia lettura, una tale formulazione non vuole essere esaustiva. |
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51. |
A tal proposito, osservo, come il Consiglio, che se la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata dovesse essere intesa come riferita ai soli azionisti in grado di esercitare un’influenza all’interno di una società, il criterio di iscrizione previsto da tale disposizione non potrebbe essere applicato, ad esempio, agli azionisti di minoranza che, senza alcuna influenza reale sul processo decisionale di tale società, sono tuttavia in grado di sostenerne la politica attraverso i loro investimenti finanziari. Orbene, non si può escludere di poter constatare un sostegno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, da parte di un azionista di minoranza di varie imprese, senza alcuna reale influenza al loro interno, qualora tali imprese conducano tutte una politica a favore delle azioni della Federazione russa in Ucraina. |
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52. |
Gli obiettivi della decisione 2014/145 modificata, volti a massimizzare la pressione sulle autorità e sull’economia della Federazione russa, al fine di indebolire dal punto di vista finanziario la sua capacità destabilizzante nel territorio dell’Ucraina e l’aggressione militare subita da tale paese ( 25 ), mi sembrano deporre a favore di tale interpretazione. Inoltre, tale interpretazione può facilmente basarsi sugli insegnamenti tratti dalla sentenza del 1o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio (C-440/14 P, EU:C:2016:128), in cui un criterio di iscrizione nell’elenco simile a quello in questione nella presente causa è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte. In sostanza, in tale sentenza, la Corte ha stabilito che l’aspetto da prendere in considerazione al fine di determinare l’esistenza di un sostegno, di tipo materiale o finanziario, è la sua importanza quantitativa o qualitativa, anche se detto sostegno non presenta alcun nesso diretto o indiretto con il fine ultimo perseguito dalle misure restrittive ( 26 ). È giocoforza constatare che la ratio decidendi di tale giurisprudenza, che a mio avviso è applicabile negli stessi termini al regime delle misure restrittive nella presente causa, è di porre fine alle azioni oggetto di tali misure, riducendo le risorse finanziarie disponibili a tal fine, indipendentemente dalla loro provenienza e, in particolare, dalla capacità di un azionista di influenzare le società in cui detiene una partecipazione. |
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53. |
Ne consegue che la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata non può limitarsi ai casi in cui l’azionista interessato sia in grado di esercitare un’influenza molto significativa, o addirittura decisiva, sulla società, o ai casi in cui le posizioni assunte dall’azionista siano in grado di influenzare l’orientamento delle decisioni adottate da tale società. Tuttavia, poiché nella sentenza impugnata non vi è alcuna considerazione che limiti la portata dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata a queste due sole ipotesi, ritengo, fatte salve le eventuali precisazioni che la Corte voglia eventualmente apportare nella sentenza che emanerà, che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di interpretazione che richieda una rettifica attraverso la sostituzione dei motivi richiesta dal Consiglio. |
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54. |
Per quanto riguarda il ricorrente, i suoi argomenti invitano la Corte a considerare che il Consiglio era tenuto a presentare, al fine di stabilire la sua responsabilità per le azioni della Bank Rossiya, elementi di prova aggiuntivi rispetto alle semplici constatazioni sull’assetto azionario di tale banca. Tali ulteriori elementi di prova avrebbero dovuto essere in grado di dimostrare decisioni positive e concrete da parte del ricorrente a favore del sostegno finanziario ai decisori russi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata. |
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55. |
Orbene, innanzitutto, se e nella misura in cui, conformemente alle considerazioni esposte ai precedenti paragrafi da 51 a 53, l’elemento decisivo per stabilire l’esistenza di un sostegno finanziario sia l’importanza quantitativa o qualitativa di tale sostegno per far perdurare azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina, l’investimento del ricorrente nella Bank Rossiya, considerato in combinazione con l’importanza di tale banca in termini di capitalizzazione, come risulta dai punti 98 e 105 della sentenza impugnata, mi sembra sufficiente a convalidare la valutazione del Consiglio negli atti controversi, nonché quella del Tribunale nella sentenza impugnata. |
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56. |
Inoltre, e in ogni caso, ritengo che il fatto che il ricorrente sia il secondo maggiore azionista della Bank Rossiya, nell’ambito di un nucleo stabile di azionisti di maggioranza noti per la loro vicinanza al sig. Putin, fosse altresì sufficiente, come ha correttamente considerato il Tribunale nella sentenza impugnata, per ritenere che il ricorrente fosse in grado di esercitare un’influenza molto significativa sulle decisioni della Bank Rossiya, senza la necessità di ulteriori elementi di prova da parte del Consiglio. Tale ragionamento non si basa, come sostiene il ricorrente, su una presunzione giuridica, ma sull’applicazione dei più elementari principi di governance sociale delle imprese e sulla capacità di influenza di cui un azionista quale il ricorrente dispone in base a detti principi. |
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57. |
In tali circostanze, occorre concludere che tutti i fatti e tutti gli elementi di prova alla base del ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata sono stati da quest’ultimo correttamente valutati e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le valutazioni del Consiglio e del Tribunale poggiavano su una base fattuale sufficientemente solida. |
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58. |
La seconda parte sollevata dal ricorrente nell’ambito del primo motivo dovrebbe pertanto essere respinta. |
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59. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, e in particolare alla luce dei paragrafi 45 e 48 delle presenti conclusioni, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nell’interpretare il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, come asserito dal ricorrente. |
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60. |
Il primo motivo dovrebbe pertanto essere respinto. |
B. Sul secondo motivo, relativo a un errore di diritto nell’interpretazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata
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61. |
Il ricorrente sostiene che, desumendo un suo sostegno alle azioni o alle politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina unicamente dal suo atteggiamento passivo nei confronti della politica condotta dalla Bank Rossiya in Crimea, il Tribunale ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata in modo incompatibile con i suoi obiettivi e in maniera contraria alla giurisprudenza applicabile. A suo avviso, anche supponendo che si possa addebitare alla Bank Rossiya un comportamento che l’avrebbe resa responsabile delle azioni o delle politiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata, tale responsabilità non può essere trasposta in quanto tale al ricorrente. Infatti, da un lato, la sua inclusione nell’ambito di applicazione del criterio previsto in tale articolo richiederebbe atti di sostegno positivi e concreti da parte sua. Dall’altro lato, la nozione di «azione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione non potrebbe comprendere un atteggiamento passivo o un’astensione come quelli presi in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata. |
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62. |
Il Consiglio contesta tali argomenti. |
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63. |
In via preliminare, occorre rilevare che, se e nella misura in cui la Corte concludesse, come proposto al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, che il Tribunale non ha commesso alcun errore nel confermare la decisione di inserire il ricorrente negli atti controversi sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, il secondo motivo dedotto dal ricorrente dovrebbe essere esaminato solo ad abundantiam ( 27 ). |
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64. |
Inoltre, occorre ricordare che, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, nell’ambito della presente causa e per le ragioni menzionate nel contesto della sua analisi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, il Consiglio ha ritenuto, senza commettere alcun errore di valutazione, che il ricorrente, adottando un atteggiamento passivo relativamente al sostegno della Bank Rossiya alla politica di annessione della Crimea, fosse egli stesso responsabile del sostegno alle azioni e alle politiche che compromettevano la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
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65. |
È quindi giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha fondato la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata, sulla sola circostanza del suo atteggiamento passivo relativamente al sostegno fornito dalla Bank Rossiya alla politica di annessione della Crimea. Al contrario, il Tribunale fa espressamente riferimento, per fondare tale responsabilità, non solo al contesto della presente causa, ma soprattutto alle ragioni esposte ai punti da 109 a 115 della sentenza impugnata. |
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66. |
Ne consegue che, analogamente al ragionamento sviluppato in relazione all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 modificata, il Tribunale ha considerato che il Consiglio aveva validamente fondato le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione sul fatto, da un lato, che egli era un azionista molto influente all’interno della Bank Rossiya e, dall’altro, che egli non poteva non essere a conoscenza delle azioni e delle politiche condotte da tale banca che compromettono o minacciano l’integrità territoriale dell’Ucraina. |
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67. |
Si deve pertanto ritenere, per ragioni analoghe a quelle esposte nell’ambito dell’analisi del primo motivo, che, tenuto conto del fatto che il Tribunale si è basato su ulteriori elementi per stabilire la responsabilità del ricorrente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata, gli argomenti elaborati dal ricorrente in merito alla presa in considerazione del suo atteggiamento passivo come unico elemento in grado di giustificare l’applicazione nei suoi confronti del criterio previsto da tale articolo dovrebbero essere respinti in quanto inoperanti. |
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68. |
In ogni caso, occorre rilevare che, per le ragioni esposte al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, l’atteggiamento passivo o la mancata presa di distanza del ricorrente dal sostegno fornito dalla Bank Rossiya alla politica di annessione della Crimea, come rilevato ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, sono elementi che hanno consentito al Tribunale, nell’ambito del suo controllo giurisdizionale, di stabilire che tale sostegno da parte della banca poteva essere addebitato al ricorrente. Ancora una volta, si deve ritenere che, benché tale atteggiamento passivo non sia un elemento figurante formalmente negli atti controversi, esso facesse necessariamente parte del ragionamento di questi ultimi. |
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69. |
Da quanto precede risulta che il ragionamento del Tribunale riflette correttamente e sufficientemente i motivi addotti dal Consiglio negli atti controversi per giustificare l’adozione di misure restrittive nei confronti del ricorrente sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata. |
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70. |
Alla luce di quanto precede, concludo che non si possa contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione del criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata, come sostiene il ricorrente. |
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71. |
Il secondo motivo dovrebbe pertanto essere respinto. |
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72. |
Poiché nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, il ricorso dovrebbe essere respinto nella sua interezza. |
IV. Sulle spese
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73. |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. |
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74. |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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75. |
Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. |
V. Conclusione
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76. |
Tenuto conto dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni e alla luce delle proposte illustrate nei paragrafi 72 e 75 delle presenti conclusioni, propongo alla Corte di:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi».
( 3 ) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi».
( 4 ) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi».
( 5 ) V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni. Il riferimento ai criteri di iscrizione applicati al ricorrente viene invertito in conformità all'ordine dell'esame effettuato dal Tribunale.
( 6 ) V., al riguardo, anche sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180).
( 7 ) Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).
( 8 ) Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
( 9 ) In prosieguo: la «decisione 2014/145 modificata».
( 10 ) Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche risulta, in termini analoghi, anche dalla lettura combinata dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014 modificato»).
( 11 ) Sentenza impugnata, punti da 97 a 116.
( 12 ) Sentenza impugnata, punti da 106 a 108.
( 13 ) Sentenza impugnata, punto 109.
( 14 ) Sentenza impugnata, punti 110 e 111.
( 15 ) Sentenza impugnata, punto 112.
( 16 ) Sentenza impugnata, punti da 117 a 124.
( 17 ) Sentenza impugnata, punto 117.
( 18 ) Sentenza impugnata, punto 118.
( 19 ) Sentenza impugnata, punti 119, 120 e 124.
( 20 ) Nel formulare tali due motivi, il ricorrente fa riferimento anche all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed a), della decisione 2014/145 modificata. Orbene, poiché, come indicato al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed a), della decisione 2014/145 modificata corrisponde a quello dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed a), di tale decisione, l’analisi può limitarsi ai motivi formulati dal ricorrente nella misura in cui si riferiscono a quest’ultima disposizione. Occorre inoltre ricordare che criteri di iscrizione analoghi sono previsti dal regolamento n. 269/2014 modificato.
( 21 ) V., inter alia, sentenza del 12 dicembre 2024, Euranimi/Commissione (C‑772/23 P, EU:C:2024:1025, punto 35 e giurisprudenza citata).
( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 123).
( 23 ) La considerazione dell’assenza di una pubblica presa di distanza da parte del ricorrente come possibile elemento a discarico a suo favore rafforza la conclusione di cui al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, in quanto, con la prima parte del presente motivo, il ricorrente non ha contestato gli elementi a carico utilizzati dal Consiglio a sostegno della sua iscrizione, quali confermati dal Tribunale.
( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119).
( 25 ) V., in tal senso, sentenze del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio (C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 59), e del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 123). V. anche sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio (T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 144), in cui il Tribunale descrive gli obiettivi della decisione 2014/145 modificata in un modo che la Corte potrebbe facilmente approvare.
( 26 ) V. sentenza del 1 o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio (C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 85 a 87).
( 27 ) V., a tal proposito, giurisprudenza citata nella nota 21 delle presenti conclusioni.
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