Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 12 settembre 2024.#APS Beta Bulgaria EOOD e Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD.#Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sofiyski rayonen sad.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Punto 1, lettere i), j) e m), dell’allegato della direttiva 93/13 – Contratti di credito al consumo – Clausola che impone al consumatore la conclusione di un contratto di fideiussione – Fideiussore scelto dal creditore – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Contratto accessorio a un contratto di credito – Poteri del giudice nazionale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articoli 5 e 8 – Allegato I – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettere g), i) e n), articolo 10, paragrafo 2, articolo 15, paragrafo 2, e articolo 23 – Contratto di credito collegato – Nozione – Costo totale del credito per il consumatore – Tasso annuo effettivo globale – Mancata indicazione dei costi pertinenti – Sanzione.#Causa C-337/23.

ECLI:EU:C:2024:753Eu Cjeu12 set 2024

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 12 settembre 2024 ( 1 )

Causa C‑337/23

APS beta Bulgaria EOOD,

Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Direttiva 2008/48/CE – Garanzia a titolo oneroso prestata da un fideiussore professionale scelto dal creditore – Contratti di credito collegati – Rimborso del credito da parte del fideiussore – Surroga nei diritti del creditore»

I. Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) mira a ottenere orientamenti della Corte su una serie di questioni relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune clausole contenute nei contratti di credito al consumo, nel caso in cui i cessionari di garanzie sui prestiti cerchino di recuperare dai consumatori mutuatari le somme prestate sulla base di tali contratti.

II. Quadro normativo

A.   Diritto dell’Unione

2.

L’articolo 3 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( 2 ) così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

c)

“contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria analoga (...)

(...)

n)

“contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i)

il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

ii)

i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

3.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48:

«Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi».

4.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/48:

«In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione».

5.

L’articolo 22 della direttiva 2008/48 così dispone:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. (...)

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.

(...)».

B.   Diritto bulgaro

6.

In forza dell’articolo 147, paragrafo 1, dello Zakon za zadalzheniyata i dogovorite ( 3 ) (legge sulle obbligazioni e sui contratti, come modificata; in prosieguo: lo «ZZD»):

«Il fideiussore resta responsabile anche dopo che l’obbligazione principale è divenuta esigibile, se il creditore ha promosso un’azione contro il debitore entro un termine di sei mesi. Tale disposizione si applica anche quando il fideiussore ha espressamente limitato la sua garanzia fino alla durata dell’obbligazione principale.

La proroga del termine concessa dal creditore al debitore non ha effetto nei confronti del fideiussore se questi non vi ha acconsentito».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

7.

Sulla base di singoli contratti di credito al consumo, la Easy Asset Management AD e la Credisimo AD, persone giuridiche di diritto bulgaro, hanno prestato a consumatori mutuatari somme comprese tra 300 lev bulgari (BGN) (circa EUR 150) e BGN 1 700 (circa EUR 870) ( 4 ), a tassi di interesse compresi tra il 40% e il 50% circa, da rimborsare entro periodi compresi tra tre e diciotto mesi. In forza di ciascuno di detti contratti di credito, il consumatore mutuatario era tenuto a fornire una fideiussione a titolo di garanzia ( 5 ). La garanzia poteva essere fornita da due persone fisiche che rispettassero determinati criteri creditizi ( 6 ), una banca o una società designata dal creditore ( 7 ). In ciascuna delle cause sottoposte al giudice del rinvio, il consumatore mutuatario ha offerto una fideiussione tramite una società designata dal creditore, la Financial Bulgaria EOOD, una società controllata della Easy Asset Management AD, oppure la I Trust EOOD. A seguito del mancato rimborso di un prestito da parte del consumatore mutuatario, il fideiussore ha pagato il creditore in base alla garanzia. I garanti hanno poi ceduto i loro rispettivi interessi all’APS Beta Bulgaria EOOD (la prima ricorrente; in prosieguo: l’«APS Beta Bulgaria») o all’Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD (la seconda ricorrente; in prosieguo: l’«Agentsia»).

8.

I procedimenti dinanzi al giudice di rinvio consistono in sette ricorsi inaudita altera parte dell’APS Beta Bulgaria e dell’Agentsia ( 8 ) diretti a ottenere decreti ingiuntivi nei confronti di consumatori mutuatari per escutere gli importi che i fideiussori avevano versato ai creditori in forza dei contratti di credito ( 9 ). Tali importi includevano remunerazioni per il costo della garanzia, pari a più del 75% dell’importo complessivo da rimborsare in forza dei contratti di credito.

9.

Il giudice a quo rileva che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) interpreta l’articolo 147, paragrafo 1, dello ZZD nel senso che, allorché un creditore non abbia avviato un’azione nei confronti di un debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, le garanzie di rimborso di tale credito si estinguono ex lege a seguito di un esame d’ufficio ( 10 ). Taluni giudici nazionali ritengono che solo un fideiussore possa invocare l’articolo 147, paragrafo 1, dello ZZD nei confronti di un creditore. Benché le obbligazioni del fideiussore nei confronti del creditore si siano estinte per il fatto che quest’ultimo non ha avviato in tempo utile un’azione nei confronti del debitore, un fideiussore può recuperare presso un debitore inadempiente le somme che ha versato sulla base della garanzia ( 11 ). Nelle cause prima, seconda e terza sottoposte al giudice del rinvio, la Financial Bulgaria EOOD e la I Trust EOOD hanno pagato il creditore più di sei mesi dopo la data di scadenza dell’ultima rata e hanno ceduto i loro diritti discendenti dalle fideiussioni all’APS Beta Bulgaria. Nelle cause quarta, settima e ottava, la Financial Bulgaria EOOD ha saldato il debito più di sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata e ha ceduto i propri diritti in forza del contratto di garanzia all’Agentsia. Nella quinta causa, la Financial Bulgaria EOOD ha saldato il debito entro il termine di sei mesi e ha ceduto i propri diritti in forza del contratto di garanzia all’Agentsia.

10.

In tale contesto, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE [ ( 12 )] del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (...) debbano essere interpretati nel senso che, laddove un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore, il contenuto del contratto di fideiussione non costituisca l’“oggetto principale” del contratto con tale terzo, bensì costituisca parte integrante del contenuto del contratto di credito. Se rilevi la circostanza che il creditore e il garante siano soggetti collegati.

2)

Se il punto 1, lettera i), dell’allegato alla [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui il consumatore sia tenuto a fornire un fideiussore nell’ambito di un contratto di credito già stipulato – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore –, il contenuto dell’obbligo del consumatore nell’ambito del contratto di fideiussione concluso successivamente, il giorno della stipulazione del contratto di credito, debba essere considerato incerto, non essendo stato possibile per il consumatore stesso scegliere o proporre il soggetto che sarà nominato dal creditore come futuro fideiussore.

3)

Nel caso in cui la questione precedente debba essere risolta nel senso che l’oggetto del contratto di fideiussione sia certo: se il punto 1, lettere i), j) e m), dell’allegato alla [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il consumatore si sia impegnato a fornire un fideiussore nell’ambito di un contratto di credito già concluso – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore –, il contenuto degli obblighi del consumatore nell’ambito del contratto di credito debba essere considerato incerto e ciò possa determinare la nullità del contratto di credito o di singole clausole del medesimo.

4)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], nel combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2005/29/CE [ ( 13 )], relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui un soggetto, nella concessione di un credito, imponga al consumatore la conclusione di un contratto con una persona nominata dal creditore medesimo, diretto a garantire i diritti del creditore nei confronti del consumatore, si tratti sempre di uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore e, quindi, di una pratica commerciale aggressiva.

5)

In caso di risposta negativa alla quarta questione: se gli articoli 4, paragrafo 1, e 7 della [direttiva 93/13], nel combinato disposto con l’articolo 8 della [direttiva 2005/29] relativa alle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che in un procedimento giudiziario unilaterale quale il procedimento ingiuntivo, in cui il consumatore non è parte, il giudice possa fondare il dubbio che una clausola contrattuale sia abusiva sul solo sospetto che la clausola sia stata accettata dal consumatore per effetto di una pratica commerciale sleale, o se la sussistenza di quest’ultima debba essere acclarata con certezza.

6)

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della [direttiva 2008/48] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione debba trovare applicazione nel caso in cui il contratto di credito sia collegato ad un servizio accessorio, vale a dire la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo, aprendo al consumatore la possibilità di far valere non solo i propri diritti in caso di violazione, da parte del fideiussore, dei propri obblighi, come il pagamento successivamente alla scadenza di un termine di legge, bensì anche eccezioni procedurali che escludano l’obbligo nei confronti del fideiussore.

7)

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della [direttiva 2008/48], alla luce del principio di effettività, consenta, ovvero – nell’assunto che il contratto di credito e il contratto di fideiussione costituiscano operazioni collegate – se l’articolo 5 e l’articolo 7 della [direttiva 93/13], nel combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell’allegato alla direttiva medesima, consentano una giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore di un contratto collegato a un contratto di credito al consumo, che abbia percepito un corrispettivo dal consumatore per la garanzia del contratto di credito e, in base ad una clausola contrattuale, abbia effettuato il pagamento al creditore principale, nonostante la scadenza del termine previsto dall’articolo 147 dell[o] [ZZD] – il che, secondo la giurisprudenza, estingue interamente la garanzia – possa tuttavia invocare la surroga nei diritti del creditore originario e, fondandosi su una giurisprudenza contrastante relativa all’applicabilità della legge, esigere il pagamento dal debitore principale.

8)

Se l’articolo 3, lettera g), della [direttiva 2008/48], nel combinato disposto con l’articolo 5 della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui il contratto di credito preveda l’obbligo di conclusione di un contratto di fideiussione collegato, con conseguente aumento dell’importo complessivo del debito derivante dal contratto di credito, il tasso di interesse annuo effettivo globale debba essere calcolato anche in base al maggior importo delle rate conseguente alla remunerazione del garante. Se rilevi chi abbia scelto il fideiussore e la circostanza che questi sia un soggetto collegato al creditore principale.

9)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della [direttiva 2008/48] debba essere interpretato nel senso che l’errata indicazione del tasso di interesse annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di mutuatario debba essere considerata quale mancata indicazione del tasso medesimo nel contratto di credito e il giudice nazionale debba applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la sua mancata indicazione in un contratto di credito al consumo. Se tali conseguenze debbano essere ritenute necessariamente vincolanti anche per il fideiussore, che abbia provveduto al pagamento, nei confronti del consumatore.

10)

Se l’articolo 23, seconda frase, della [direttiva 2008/48] debba essere interpretato nel senso che la sanzione prevista dal diritto nazionale rappresentata dalla nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l’importo del capitale erogato, debba ritenersi proporzionata nel caso in cui, nel contratto medesimo, il tasso d’interesse annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso, non essendo esposto il costo di un fideiussore professionista scelto dal creditore (sebbene il tasso d’interesse annuo effettivo globale sia indicato in termini numerici nel testo del contratto di credito).

11)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE [ ( 14 )], in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [...], nel combinato disposto con l’allegato 1, parte A, n. 14, della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che l’esercizio professionale di attività retribuita di fideiussore, in base alla quale la società garante provvede, in tutti i casi di inadempimento, al versamento della somma complessiva del credito utilizzato da un consumatore in qualità di debitore principale e la remunerazione della fideiussione venga corrisposta unitamente alle singole rate del credito, indipendentemente dall’inadempimento del consumatore, costituisca un’“attività di assicurazione” ai sensi della direttiva medesima.

12)

In caso di risposta affermativa all’undicesima questione: se l’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2009/138] debba essere interpretato nel senso che un soggetto che svolga l’attività di cui all’undicesima questione sia sottoposto all’obbligo dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli assicuratori».

11.

L’Agentsia, il governo ceco ( 15 ) e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

IV. Valutazione

12.

La Corte chiede il mio parere in merito alla risposta alle questioni pregiudiziali sesta e settima. L’Agentsia e la Commissione propongono che la Corte esamini congiuntamente tali questioni, proposta che accolgo.

13.

Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte ( 16 ). Con le questioni sesta e settima, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 si applichi ai contratti di credito collegati alla prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo e, in secondo luogo, se gli articoli 5 e 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell’allegato alla direttiva medesima, si applichino alla giurisprudenza nazionale secondo la quale un fideiussore che abbia effettuato il pagamento al creditore principale di un contratto di credito ai consumatori può pretendere il pagamento dal debitore principale nonostante l’estinzione di detta garanzia.

A.   Sulla ricevibilità delle questioni sesta e settima

Osservazioni delle parti

14.

Secondo l’Agentsia, il contratto di garanzia fornisce al creditore una garanzia aggiuntiva per il debito e ne assicura il pieno e tempestivo adempimento. Tale contratto di garanzia è separato dal contratto di credito tra il creditore e il consumatore mutuatario, cosicché i due contratti non possono essere trattati come un’unica operazione commerciale. Il contratto di garanzia, inoltre, non finanzia il contratto di credito. Il contratto di credito e il contratto di garanzia non costituiscono pertanto «contratti di credito collegati», come definiti dall’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48. Dal momento che l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 si applica solo ai contratti di credito collegati, esso non disciplina le operazioni a cui fa riferimento la decisione di rinvio. Le questioni sesta e settima non si riferiscono ai fatti di causa, sono di natura ipotetica e, pertanto, irricevibili.

15.

La Commissione non solleva alcun problema in merito alla ricevibilità delle questioni sesta e settima.

Analisi

16.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi a essi pendenti. Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa dinanzi a esso pendente, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a detta questione ( 17 ).

17.

Con le questioni sesta e settima si chiede se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 si applichi ai contratti di credito collegati alla prestazione di una fideiussione da parte di terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del debitore e, in particolare, se tali contratti costituiscano «contratti di credito collegati» ai fini della direttiva 2008/48. Con le due questioni suddette si chiede alla Corte se talune disposizioni di diritto derivato dell’Unione possano trovare applicazione alla situazione di fatto descritta nella decisione di rinvio, di cui le parti del procedimento non contestano l’esistenza. Siffatte circostanze rientrano chiaramente nell’ambito della giurisprudenza richiamata al paragrafo 16 delle presenti conclusioni. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di dichiarare ricevibili le questioni sesta e settima.

B.   Sul merito

Osservazioni delle parti

18.

Per le ragioni esposte al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, l’Agentsia sostiene che l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non si applichi nel caso in cui un contratto di credito sia collegato alla prestazione di un servizio accessorio, nella fattispecie una fideiussione da parte di un terzo a fronte del pagamento di un corrispettivo. Essa ritiene che la settima questione sollevi temi di diritto nazionale che riguardano la scadenza di una garanzia, non i crediti vantati nei confronti di un creditore derivanti dalla cessione di beni o la prestazione di servizi. L’Agentsia osserva inoltre che il fatto che il fideiussore non abbia invocato l’articolo 147 dello ZZD nei confronti del creditore, nonostante fossero trascorsi sei mesi dalla scadenza del debito principale, non ha conseguenze per il consumatore mutuatario. Un debito è dovuto, indipendentemente dall’identità del soggetto a cui è dovuto.

19.

La Commissione concorda sul fatto che i contratti di credito oggetto dei procedimenti principali non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 e non costituiscono, quindi, contratti di credito collegati, disciplinati dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Il credito concesso non finanziava, esclusivamente o in parte, un contratto di cessione di beni identificabili o di prestazione di un servizio identificabile. I contratti di garanzia sono pertanto accessori al contratto di credito e non procurano un credito per l’acquisto di beni o servizi. La Commissione osserva che la settima questione sembra essere diretta all’applicazione e all’interpretazione del diritto nazionale, piuttosto che a una clausola di un contratto stipulato con un consumatore, cosicché non trovano applicazione le disposizioni della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

20.

La Commissione suggerisce tuttavia che, nelle sue risposte alle questioni sesta e settima, la Corte tenga conto delle circostanze particolari in cui è stata emessa la decisione di rinvio. Il rapporto tra il creditore e il fideiussore sembra essere tale ( 18 ) da rappresentare per quest’ultimo un disincentivo a far valere l’articolo 147, paragrafo 1, dello ZZD, al fine di estinguere la garanzia. Se al consumatore mutuatario fosse consentito di far valere tale disposizione nei confronti del creditore, egli sarebbe in grado di evitare il rimborso della somma presa in prestito. Queste considerazioni sono di particolare rilevanza nelle circostanze in cui l’accesso al contratto di credito è subordinato all’ottenimento da parte del consumatore mutuatario di una garanzia prestata da un soggetto nominato dal creditore.

21.

La Commissione sostiene altresì che l’articolo 17 della direttiva 2008/48 viene eluso allorché un fideiussore possa fare affidamento su un contratto di garanzia per assicurare il rimborso del credito da parte di un consumatore mutuatario e non su una cessione del diritto di recuperare tale credito. Secondo la Commissione, l’articolo 17 della direttiva 2008/48 opera sulla presunzione che il cessionario di un credito sia un terzo indipendente dal creditore. La protezione offerta da detto articolo dovrebbe applicarsi a maggior ragione quando il fideiussore è una società controllata del creditore originario. Un accordo in base al quale un creditore e un fideiussore, operando come in un’unica operazione commerciale, concordano l’estinzione dei diritti di un consumatore mutuatario nei confronti di un creditore, elude la direttiva 2008/48, in contrasto con l’articolo 22, paragrafo 3, della medesima.

Analisi

– Articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.

22.

In forza dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48, un «contratto di credito collegato» richiede la presenza di due condizioni cumulative: che il credito in questione serva esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi; e che i due contratti costituiscano, oggettivamente, un’unica operazione commerciale ( 19 ). Dalla decisione di rinvio risulta chiaro che i contratti di credito di cui trattasi nei casi sottoposti al giudice del rinvio non finanziano l’acquisto di beni o servizi identificabili. Inoltre, i contratti di garanzia non forniscono un servizio pagato mediante i contratti di credito. Come osserva giustamente la Commissione, il contratto di garanzia è accessorio al contratto di credito. Detti due contratti non soddisfano quindi la prima delle condizioni cumulative richieste per l’esistenza di un «contratto di credito collegato» ai sensi della direttiva 2004/48. Dal momento che l’articolo 15, paragrafo 2, si applica ai «contratti di credito collegati» come così definiti, tale disposizione non può applicarsi ai contratti che non rientrano nell’ambito di tale definizione.

– Articoli 5 e 7 della direttiva 93/13

23.

Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale interpreta l’articolo 147 dello ZZD in modo da consentire a un fideiussore che ha pagato un creditore principale di richiedere il pagamento al debitore, nonostante la garanzia sia considerata estinta per legge ( 20 ). La direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. L’articolo 5 della direttiva 93/13 prescrive che le clausole scritte nei contratti siano redatte in modo chiaro e comprensibile e che, caso di dubbio sul senso di una clausola, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore. L’articolo 7 della direttiva 93/13 disciplina la cessazione dell’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Come rilevato dalla Commissione, laddove la settima questione si riferisce agli articoli 5 e 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell’allegato alla medesima, ciò si verifica nel contesto dell’applicazione di una normativa nazionale, piuttosto che dell’interpretazione di una clausola di un contratto stipulato con consumatori. Poiché si definiscono come applicabili all’interpretazione e all’uso di clausole abusive nei contratti con i consumatori, tali disposizioni del diritto dell’Unione non disciplinano l’applicazione di disposizioni di diritto nazionale, quali l’articolo 147 dello ZZD ( 21 ).

– Elusione delle disposizioni della direttiva 2008/48

24.

L’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a interpretare il diritto dell’Unione nell’ambito della risposta alle questioni che un giudice nazionale le sottopone ( 22 ). Sebbene, al fine di fornire una risposta utile, la Corte possa prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione a cui le questioni del giudice nazionale non fanno riferimento ( 23 ), la sua competenza ad agire in tal senso è limitata dalla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, che l’articolo 267 TFUE prescrive ( 24 ), e in base alla quale i giudici nazionali decidono le questioni di diritto dell’Unione sulle quali essi chiedono una risposta ( 25 ). Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali decidere in merito alla forma e al contenuto delle questioni che intendono sottoporre, il cui tenore non può essere modificato dalle parti in causa nel procedimento principale ( 26 ). Tale stato di cose è in linea con la giurisprudenza che richiede alla Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sulle questioni sottoposte alla Corte ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 27 ).

25.

Il presente procedimento fornisce un buon esempio di almeno alcune delle ragioni per imporre limiti alla competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 del TFUE. Dal momento che il giudice del rinvio non ha chiesto l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, non vi è stato alcun dibattito sul fondamento giuridico della deduzione della Commissione, secondo cui tale disposizione è fondata sul presupposto che il cessionario a cui essa si riferisce debba essere un terzo indipendente da un creditore originario. Risulta altresì dal testo dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 che essa impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l’attuazione di tale direttiva non siano eluse ( 28 ). Poiché il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48, non può essere contestato alla Corte medesima di non aver individuato se le disposizioni che la Commissione sostiene possano essere eluse siano state adottate a tal fine. La Corte non dispone quindi degli elementi di cui ha bisogno per fornire al giudice del rinvio un’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48, di cui esso può avvalersi per la risoluzione della controversia di cui è investito. Esiti di siffatta natura sono incompatibili con il corretto funzionamento della procedura di cui all’articolo 267 TFUE.

V. Conclusione

26.

Propongo pertanto alla Corte di rispondere nel seguente modo alle questioni sesta e settima proposte dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria):

1)

L’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, non si applica ai contratti di credito collegati a un servizio accessorio, ossia la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo, qualora tali contratti di credito non servano esclusivamente a finanziare un contratto per la fornitura di beni identificabili o la prestazione di un servizio identificabile.

2)

Gli articoli 5 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell’allegato alla medesima direttiva, non si applicano alla giurisprudenza nazionale secondo la quale un fideiussore che ha pagato il creditore di un contratto di credito al consumo può esigere il pagamento dal debitore nonostante detta garanzia sia estinta.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU 2008, L 133, pag. 66, come modificata dalla direttiva 2011/90/CE del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 296, pag. 35), dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU 2014, L 60, pag. 34), dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU 2016, L 171, pag. 1), dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 198, pag. 241) e dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 (GU 2021, L 438, pag. 1).

( 3 ) Gazzetta Ufficiale n. 275 del 22 novembre 1950, in vigore dal 1o gennaio 1951, come modificata dalla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 27 aprile 2021.

( 4 ) La direttiva 2008/48/CE non si applica ai contratti di credito di importo inferiore a EUR 200: v. articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

( 5 ) In una causa non era richiesta la garanzia: tuttavia, in assenza di garanzia, il mutuatario doveva attendere 14 giorni per l’approvazione del prestito. Qualora un consumatore mutuatario avesse concluso un contratto di garanzia con una persona scelta dal creditore entro 48 ore dalla conclusione del contratto di credito o avesse fornito una garanzia bancaria incondizionata entro 10 giorni, il credito sarebbe stato approvato entro 24 ore. La Commissione ha rilevato che tali condizioni inducevano il consumatore mutuatario ad accettare il fideiussore scelto dal creditore.

( 6 ) Secondo il giudice del rinvio, tale opzione era disponibile in alcune delle cause che sono oggetto del rinvio pregiudiziale.

( 7 ) La seconda ricorrente, l’Agentsia, sostiene di non aver scelto o designato il fideiussore professionale proposto, ma di avervi piuttosto acconsentito.

( 8 ) Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha informato la Corte che l’oggetto della decisione di rinvio era stato revocato per quanto riguarda il sesto degli otto ricorsi.

( 9 ) Il giudice del rinvio osserva che i consumatori mutuatari, che non sono parti del procedimento, possono contestare i fatti in esso descritti.

( 10 ) Decisione interpretativa n. 4/2013 del 18 giugno 2014 delle Sezioni unite civili e commerciali del Varhoven kasatsionen sad (Corte Suprema di Cassazione).

( 11 ) V., ad esempio, decisione n. 5389 del 1o marzo 2019 del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria), sezione d’appello II‑B, nella causa civile in appello n. 2165/2019.

( 12 ) GU 1993, L 95, pag. 29, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU 2011, L 304, pag. 64) e dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7).

( 13 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

( 14 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1).

( 15 ) Il governo ceco ha limitato le sue osservazioni scritte a una risposta all’undicesima questione nella decisione di rinvio.

( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Termine di prescrizione) (C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 33).

( 17 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a. (C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punti da 26 a 28 e giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) La Commissione evidenzia che la Financial Bulgaria EOOD è una società controllata della Easy Asset Management AD. Per quanto riguarda il rapporto tra la Credisimo AD e la I Trust EOOD, essa osserva innanzitutto che il creditore ha scelto il fideiussore per il contratto di credito al consumo. In secondo luogo, il fideiussore non ha invocato l’estinzione della garanzia nei confronti del creditore, in circostanze in cui un fideiussore, consapevole della possibilità che un consumatore mutuatario possa trovarsi in difficoltà finanziarie, sarebbe propenso a farlo piuttosto che correre il rischio dell’inadempimento di quest’ultimo.

( 19 ) V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 301), relativa ai contratti di credito per la fornitura di autoveicoli.

( 20 ) Non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale né stabilire circa la correttezza dell’interpretazione datane dal giudice del rinvio nel contesto del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE: v., ad esempio, sentenze del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 15) e del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 32).

( 21 ) Ai punti 104 e 157 della decisione di rinvio si osserva che uno dei contratti di credito contiene una clausola che prevede che il fideiussore continui ad essere responsabile, secondo le clausole del contratto di garanzia, dopo la scadenza degli obblighi del consumatore ai sensi del contratto di credito al consumo, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia avviato un procedimento contro il consumatore mutuatario e/o il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligo. L’Agentsia sostiene che una clausola siffatta avvantaggia i consumatori in quanto i loro obblighi sono garantiti da un altro debitore al quale il creditore può chiedere il rimborso del debito.

( 22 ) V., ad esempio, sentenza del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

( 23 ) V., ad esempio, sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12 (C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V., ad esempio, sentenze del 20 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Distacco di lavoratori di paesi terzi) (C‑540/22, EU:C:2024:530, punto 105), e del 27 giugno 2024, Ministero della Giustizia (C‑41/23, EU:C:2024:554, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V., ad esempio, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 46). Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, se il giudice del rinvio espressamente indica nella sua decisione di rinvio che non ha ritenuto necessario sottoporre una questione o se implicitamente rifiuta d’interpellare la Corte su una questione sollevata da una delle parti, la Corte non può rispondere a tale questione né prenderla in considerazione nell’ambito della sua risposta al rinvio: v., ad esempio. sentenza del 13 dicembre 2018, Touring Tours und Travel e Sociedad de Transportes (C‑412/17 e C‑474/17, EU:C:2018:1005, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

( 26 ) V., ad esempio, sentenze del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, (C‑136/12, EU:C:2013:489, punti 29 e 30) e del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018, punti da 82 a 84 e giurisprudenza ivi citata).

( 27 ) V., ad esempio, sentenze del 16 ottobre 2014, Welmory (C‑605/12, EU:C:2014:2298, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), e del 17 dicembre 2020, BAKATI PLUS (C‑656/19, EU:C:2020:1045, punto 33).

( 28 ) V. sentenza del 21 marzo 2024, Profi Credit Bulgaria (Servizi accessori al contratto di credito) (C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

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