Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 4 ottobre 2024.#Commissione europea e a. contro Carpatair SA.#Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Misure attuate dall’aeroporto internazionale di Timișoara (Romania) a favore della Wizz Air e di altre compagnie aeree che ne fanno uso – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere direttamente e individualmente interessato – Obbligo di motivazione – Snaturamento degli elementi di prova.#Cause riunite da C-244/23 P a C-246/23 P.

ECLI:EU:C:2024:867Eu Cjeu4 ott 2024

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 4 ottobre 2024 ( 1 )

Cause riunite da C‑244/23 P a C‑246/23 P

Commissione europea

contro

Carpatair SA (C‑244/23 P)

e

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (C‑245/23 P)

Societatea Națională «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» SA (AITTV) (C‑246/23 P)

contro

Carpatair SA,

Commissione europea (C‑245/23 P e C‑246/23 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Misure cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara – Misure attuate dall’aeroporto di Timișoara in favore della Wizz Air e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Decisione che constata in parte l’assenza di aiuti di Stato in favore dell’aeroporto di Timișoara e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato»

I. Introduzione

1.

Con le rispettive impugnazioni nelle presenti cause, la Commissione europea (causa C‑244/23 P), la Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (in prosieguo: la «Wizz Air») (causa C‑245/23 P) e la Societatea Națională «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» SA (AITTV) (in prosieguo: la «AITTV») (causa C‑246/23 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023, Carpatair/Commissione (T‑522/20; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:51), con la quale è stato disposto l’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1428 ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui conclude che i diritti aeroportuali previsti nella pubblicazione di informazione aeronautica del 2010 e gli accordi stipulati tra l’AITTV e la Wizz Air nel 2008 (compresi gli accordi di modifica del 2010 ( 3 )) non costituiscono aiuti di Stato.

2.

A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce, in particolare, del principio dell’operatore in economia di mercato e dell’acquisizione della relativa prova.

3.

Le presenti cause offrono alla Corte l’opportunità di fornire alcune precisazioni in merito alle norme che disciplinano la prova della conformità a tale principio di una misura attuata da uno Stato.

II. Fatti e decisione controversa

4.

I fatti all’origine della controversia sono illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 16 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

5.

L’AITTV, una società per azioni di cui lo Stato rumeno detiene l’80% delle azioni, gestisce l’aeroporto internazionale di Timișoara (Romania) (in prosieguo: l’«aeroporto di Timișoara»).

6.

Nel corso del 2008, nell’ambito di una strategia intesa ad attirare compagnie aeree low cost e ad aumentare la redditività complessiva dell’aeroporto, l’AITTV ha firmato con la Wizz Air, una compagnia aerea ungherese low cost, accordi che definivano i principi della loro cooperazione nonché le condizioni generali di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali da parte della Wizz Air (in prosieguo: gli «accordi del 2008»). Due di tali accordi sono stati modificati il 25 giugno 2010 mediante un nuovo regime concordato tra la Wizz Air e l’AITTV, che copriva il periodo fino al 6 febbraio 2011 (in prosieguo: gli «accordi di modifica del 2010»). La Wizz Air ha iniziato a operare voli dall’aeroporto di Timișoara nel mese di ottobre 2008.

7.

Il 30 settembre 2010 la Carpatair, una compagnia aerea regionale rumena, ha presentato una denuncia alla Commissione relativa a un presunto aiuto di Stato illegale in favore della Wizz Air.

8.

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha informato la Romania della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione, in particolare, agli sconti e alle riduzioni sui diritti aeroportuali concessi conformemente alle pubblicazioni di informazione aeronautica (Aeronautical Information Publications; in prosieguo: le «AIP») del 2007, del 2008 e del 2010, nonché agli accordi del 2008.

9.

A partire dal 2014, la Carpatair ha cessato le proprie attività presso l’aeroporto di Timișoara ed è stata oggetto di una riorganizzazione giudiziale. La sua principale base operativa si trova ora presso l’aeroporto di Arad (Romania), dal quale offre segnatamente voli charter. Essa non opera più voli di linea.

10.

Il 24 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

11.

Per quanto concerne i diritti aeroportuali nelle AIP del 2007, del 2008 e del 2010, la Commissione ha concluso che l’aliquota di base, gli sconti e le riduzioni su tali diritti previsti da dette AIP non erano selettivi e pertanto non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

12.

In merito agli accordi del 2008 e agli accordi di modifica del 2010 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2008 e del 2010»), la Commissione ha osservato, tenendo conto delle valutazioni economiche che un operatore privato che si trovi in una situazione simile, in base agli elementi disponibili e prevedibili, avrebbe effettuato, che tali accordi dovevano comportare una redditività incrementale per l’AITTV. Di conseguenza, essa ha ritenuto che un operatore in economia di mercato avveduto avrebbe stipulato siffatti accordi. Inoltre, tali accordi avrebbero fatto parte di una strategia globale e di uno sforzo a lungo termine teso ad assicurare la redditività globale dell’aeroporto di Timișoara. La Commissione ha quindi concluso che detti accordi non avevano conferito alla Wizz Air un vantaggio economico che tale compagnia non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e che essi non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2020, la Carpatair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

14.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disposto l’annullamento dell’articolo 2 della decisione controversa, nel quale la Commissione ha considerato che né i diritti aeroportuali previsti nelle AIP del 2007, del 2008 e del 2010, né gli accordi del 2008 e del 2010 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

15.

In particolare, il Tribunale ha statuito che, da un lato, la Commissione era incorsa in un errore di diritto omettendo di esaminare se lo sconto sui diritti aeroportuali previsto al punto 7.3 dell’AIP del 2010, considerato singolarmente, avesse carattere selettivo e, dall’altro, che la conclusione secondo cui gli accordi del 2008 e del 2010 non avevano conferito alla Wizz Air un vantaggio economico che tale compagnia non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato non era giuridicamente fondata.

IV. Conclusioni formulate dalle parti e procedimento dinanzi alla Corte

16.

Nella causa C‑244/23 P, la Commissione, con la sua impugnazione, chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso della Carpatair;

–

respingere tale motivo, e

–

condannare la Carpatair a farsi carico delle spese relative ai due gradi di giudizio.

La Carpatair chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione, e

–

condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

17.

Nella causa C‑245/23 P, la Wizz Air chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Carpatair, e

–

condannare la Carpatair a farsi carico delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata, e

–

condannare la Carpatair alle spese.

La Carpatair chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione, e

–

condannare la Wizz Air a farsi carico delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

18.

Nella causa C‑246/23 P, l’AITTV chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Carpatair o rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–

condannare la Carpatair a farsi carico delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio o riservare la questione delle spese.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata, e

–

condannare la Carpatair alle spese.

La Carpatair chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione, e

–

condannare l’AITTV alle spese relative ai due gradi di giudizio.

V. Analisi

19.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi delle censure formulate nell’ambito del motivo unico dell’impugnazione della Commissione nella causa C‑244/23 P, del quarto motivo dell’impugnazione della Wizz Air nella causa C‑245/23 P e del terzo e quarto motivo dell’impugnazione dell’AITTV nella causa C‑246/23 P, relative a errori di diritto commessi dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della nozione di «vantaggio» ai sensi di detta disposizione, per quanto riguarda gli accordi del 2008 e del 2010.

20.

Tali censure sono tutte articolate intorno alla questione dell’acquisizione della prova di conformità al principio dell’operatore in economia di mercato di una misura concessa a favore di un’impresa per mezzo di risorse statali, al fine di determinare se tale misura è suscettibile di accordare un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE all’impresa beneficiaria. In particolare, si pone la questione della possibilità per la Commissione, in sede di applicazione di tale principio, di fondarsi su analisi economiche realizzate dopo l’adozione della misura di cui trattasi e che ne dimostrano la redditività, ma basate esclusivamente su elementi disponibili al momento dell’adozione della misura stessa, nei limiti in cui non sia stata condotta alcuna analisi simile prima della sua adozione.

21.

In tali circostanze, mi sembra utile richiamare alcuni elementi di carattere generale in merito al principio dell’operatore in economia di mercato e ai mezzi di prova del suo rispetto. Affronterò poi la questione della presa in considerazione di elementi successivi a un intervento statale al fine di dimostrare che un simile intervento è pienamente conforme a tale principio, prima di procedere all’esame dei motivi d’impugnazione sollevati dalla Commissione, dalla Wizz Air e dall’AITTV.

A.   Sul principio dell’operatore in economia di mercato

22.

Il principio dell’operatore in economia di mercato ( 4 ) è uno strumento che consente di determinare se una misura statale possa costituire un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, nella misura in cui le altre condizioni della nozione di «aiuto» sono soddisfatte, un aiuto di Stato.

23.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, la nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può riguardare una misura concessa in favore di un’impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato, ove la valutazione delle condizioni nelle quali un simile vantaggio è stato concesso si effettua, in linea di principio, applicando il principio dell’operatore in economia di mercato ( 5 ).

24.

Inoltre, emerge chiaramente dalla giurisprudenza che il principio dell’operatore in economia di mercato si annovera tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per accertare l’esistenza di un aiuto, e non costituisce quindi un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro, qualora sia stato constatato che ricorrono gli elementi costitutivi della nozione di «aiuto di Stato», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 6 ).

25.

In altre parole, la determinazione dell’esistenza di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone l’esame della misura in oggetto, da parte della Commissione, alla luce del principio dell’operatore in economia di mercato.

26.

Tale esame si effettua in due tempi. Occorre verificare, in primo luogo, che il principio dell’operatore in economia di mercato sia applicabile, per poi stabilire, in secondo luogo, che le condizioni per la sua applicazione siano soddisfatte.

1. Sull’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato

27.

Per quanto concerne l’applicabilità del criterio dell’operatore in economia di mercato, secondo la giurisprudenza essa dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, nella sua qualità di operatore, e non in qualità di potere pubblico, un vantaggio economico ad un’impresa ( 7 ). In altre parole, è la qualità con la quale lo Stato membro agisce a determinare l’applicabilità di tale principio, con la precisazione che si tratta di stabilire se lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, a un investimento ( 8 ).

28.

A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte elenca un certo numero di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di accertare che lo Stato membro agisca, ai fini dell’attuazione di una misura statale, in qualità di operatore. Sono menzionati, in particolare, la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa è soggetta ( 9 ). La Corte ha anche sottolineato che possono risultare necessari, segnatamente, elementi da cui emerga che la decisione di procedere a un investimento è fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un operatore privato razionale che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, avrebbe effettuato, prima di procedere con tale misura, al fine di determinare la sua redditività futura ( 10 ).

29.

Per contro, la Corte ha escluso che valutazioni economiche operate successivamente alla concessione del beneficio, la constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività della misura realizzata dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato possano essere sufficienti per dimostrare che lo Stato membro abbia adottato tale decisione nella sua qualità di operatore ( 11 ).

30.

Rilevo tuttavia che, in numerose situazioni ( 12 ), e come nella presente fattispecie, l’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato non è oggetto di discussione. Al contrario, essa viene generalmente presunta, dato che la misura è manifestamente riconducibile alla qualità di operatore dello Stato membro. Quindi, la Commissione non procede sistematicamente al suo esame in modo espresso. Infatti, come ha sottolineato la Corte, è quando sussistono dubbi in merito all’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato che spetta allo Stato membro dimostrare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata è riconducibile alla sua qualità di operatore ( 13 ).

31.

L’esame da parte della Commissione del rispetto del principio dell’operatore in economia di mercato può quindi concentrarsi, in numerose ipotesi, sull’analisi delle condizioni di applicazione di tale principio.

2. Sull’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato

32.

In merito, precisamente, all’applicazione del criterio dell’operatore in economia di mercato, rammento che essa è volta a determinare se il vantaggio economico concesso a un’impresa, sotto qualsivoglia forma, per mezzo di risorse statali sia tale, in considerazione dei suoi effetti, da falsare o rischiare di falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ( 14 ).

33.

L’applicazione di tale principio implica, secondo la giurisprudenza, di verificare non se un operatore privato avrebbe agito esattamente allo stesso modo dell’operatore pubblico, ma se avrebbe conferito, in condizioni analoghe, un importo di entità pari a quello conferito dall’operatore pubblico ( 15 ).

34.

Spetta alla Commissione effettuare tale analisi. Infatti, come ho indicato, il principio dell’operatore in economia di mercato fa parte degli elementi che detta istituzione è tenuta a prendere in considerazione per accertare l’esistenza di un aiuto. La Corte ha sottolineato che grava dunque sulla Commissione l’onere di provare, tenendo conto, segnatamente, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, che le condizioni di applicazione del principio dell’operatore privato non sono soddisfatte, cosicché l’intervento statale in questione comporta un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 16 ).

35.

In altre parole, nella sua analisi dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato, la Commissione deve dimostrare in modo positivo che un operatore privato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro non avrebbe attuato la misura in questione. La Corte ha precisato al riguardo che la Commissione non può stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio ( 17 ).

36.

Secondo la Corte, la Commissione deve quindi effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto operatore privato ( 18 ), con la precisazione che deve considerarsi pertinente qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un operatore privato normalmente prudente e diligente ( 19 ).

37.

Sono quindi particolarmente pertinenti al riguardo gli elementi da cui emergano la redditività e la razionalità economica dell’intervento statale.

38.

Tuttavia, la Corte ha limitato gli elementi che possono essere presi in considerazione nell’ambito di tale valutazione globale. Da un lato, la Corte ha precisato che, per valutare se la stessa misura sarebbe stata adottata, in condizioni normali di mercato, da un operatore privato posto in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro, devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione di quest’ultimo nella sua qualità di operatore privato, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico ( 20 ). In altri termini, poco importa che lo Stato membro tragga vantaggio in quanto potere pubblico da una misura statale in quanto, ad esempio, essa contribuirebbe alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale. L’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato si fonda unicamente sull’analisi della razionalità economica della misura per lo Stato membro che agisce in qualità di operatore, da un punto di vista strettamente economico.

39.

D’altro lato, la Corte ha sottolineato che, ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato membro e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva ( 21 ). In tale contesto, essa ha dichiarato che elementi successivi al momento dell’adozione della misura di cui trattasi non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore privato e che, al riguardo, sono soltanto rilevanti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi ( 22 ).

40.

Procederò a un’analisi dettagliata di tale affermazione.

B.   Sulla presa in considerazione di elementi costituiti successivamente all’adozione di una misura statale nell’ambito del suo esame alla luce del principio dell’operatore in economia di mercato

41.

Le parti controvertono sulla questione se la giurisprudenza della Corte in materia di acquisizione della prova relativa al principio dell’operatore in economia di mercato consenta di tener conto, nell’ambito dell’esame della sua applicazione, di analisi economiche realizzate dopo l’adozione di una misura da parte di uno Stato membro, esclusivamente sulla base di elementi disponibili prima di tale adozione.

42.

È vero che la lettura della giurisprudenza può sollevare dubbi in merito alla risposta da fornire a tale questione.

43.

Da un lato, la Corte ha rilevato che la valutazione economica effettuata dalla Commissione interviene necessariamente, in caso di aiuti concessi in violazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dopo l’adozione della misura in questione. Ne consegue che analisi economiche effettuate dopo l’adozione di tale misura possono essere pertinenti, purché si fondino sui soli elementi disponibili e sulle evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi ( 23 ).

44.

Dall’altro, la Corte ha escluso in modo costante che elementi successivi al momento dell’adozione della misura statale di cui trattasi possano essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato ( 24 ). Inoltre, essa ha sottolineato che l’assenza di qualsiasi valutazione preliminare appropriata della redditività o della razionalità economica di una misura può costituire un elemento essenziale volto a dimostrare che un operatore privato non avrebbe apportato, a condizioni simili, un importo pari a quello apportato dall’investitore pubblico ( 25 ).

45.

In altre parole, si potrebbe dedurre dalla giurisprudenza che, sebbene sia possibile prendere in considerazione un’analisi economica, finalizzata a dimostrare la razionalità di una misura statale, redatta successivamente all’adozione di quest’ultima sulla base di elementi disponibili al momento di tale adozione, una siffatta analisi non può tuttavia essere sufficiente a supplire all’assenza di un’analisi economica anteriore a detta misura, che costituisce l’elemento centrale dell’analisi ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato.

46.

Del resto, è in tal senso che il Tribunale ha interpretato, al punto 191 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte.

47.

A mio parere, tuttavia, tale soluzione deriva da una certa confusione tra gli elementi pertinenti al fine di accertare l’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato e quelli volti a dimostrare la sua applicazione, mentre l’esame dell’applicabilità del principio stesso deve essere tenuto distinto da quello relativo all’applicazione di siffatto principio ( 26 ).

48.

Pertanto, rammento che l’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato dipende dalla qualità nella quale agisce lo Stato membro e presuppone che si determini se quest’ultimo abbia adottato la decisione di procedere, con la misura statale posta in essere, a un investimento ( 27 ).

49.

In tali condizioni, mi sembra indispensabile, nella fase di determinazione dell’applicabilità del criterio dell’operatore in economia di mercato, collocarsi al momento in cui è stata presa la decisione in questione e adottare un approccio rigoroso ammettendo unicamente elementi di prova contemporanei all’adozione della decisione. Occorre pertanto escludere da tale analisi qualsiasi elemento successivo a tale momento e fondarsi esclusivamente sugli elementi che hanno guidato lo Stato membro nel suo processo decisionale.

50.

In tale contesto risulta dunque particolarmente pertinente il ricorso a un’analisi economica precedente all’adozione della misura statale, diretta a valutare la razionalità economica di detta misura. Allo stesso modo, l’assenza di qualsiasi valutazione economica preliminare mi sembra un indizio piuttosto eloquente del fatto che lo Stato membro non agisce in qualità di operatore, e che la sua decisione non è stata guidata da un imperativo di razionalità economica.

51.

Tuttavia, a mio giudizio, un simile approccio è troppo radicale quando si tratta di verificare le condizioni di applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato. L’assenza di qualsiasi valutazione economica preliminare non può avere, nella fase di applicazione del principio, la stessa portata che ha nel quadro dell’esame della sua applicabilità.

52.

Rilevo che, per quanto riguarda il principio dell’operatore in economia di mercato, secondo costante giurisprudenza esso mira a determinare se la misura statale in discussione sia tale, in considerazione dei suoi effetti, da falsare o rischiare di falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Più in generale, la Corte ha statuito che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in generale, definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti ( 28 ).

53.

In quest’ottica, un’analisi economica effettuata dopo l’adozione di tale misura esclusivamente sul fondamento degli elementi disponibili in quel momento, nella misura in cui mira ad accertare la razionalità economica di una misura statale e, quindi, a dimostrare che essa non produce effetti deleteri per la concorrenza e gli scambi tra Stati membri, costituisce, a mio parere, un elemento di prova pertinente del fatto che il comportamento dello Stato membro è conforme al principio dell’operatore in economia di mercato.

54.

Più nello specifico, ritengo che, una volta accertata l’applicabilità del principio dell’operatore in economia di mercato, nonostante l’assenza di valutazioni economiche ex ante, l’applicazione di tale principio possa sempre essere dimostrata da valutazioni economiche successive fondate su elementi disponibili al momento dell’adozione della misura statale. A mio giudizio, l’assenza di una valutazione economica preliminare costituisce, nella fase di applicazione di detto principio, uno degli elementi di prova, tra gli altri, del fatto che il comportamento dello Stato membro non è conforme al principio stesso. Senza essere priva di pertinenza, una tale assenza non può dunque portare a ignorare un’analisi economica che dimostra la razionalità economica di una misura statale quando l’analisi in questione è fondata esclusivamente su elementi disponibili al momento dell’adozione di detta misura.

55.

Una concezione restrittiva degli elementi di prova relativi al principio dell’operatore in economia di mercato che devono essere presi in considerazione nella fase dell’applicazione di tale principio sarebbe a mio parere contraria all’oggetto stesso del principio, secondo cui vengono presi in considerazione innanzi tutto gli effetti di una misura statale al fine di stabilire se tale misura comporti un vantaggio in capo al beneficiario e costituisca, quindi, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

56.

Alla luce delle considerazioni che precedono effettuerò l’analisi dei motivi d’impugnazione vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della nozione di «vantaggio», ai sensi di tale disposizione, per quanto riguarda gli accordi del 2008 e del 2010.

C.   Sulle censure vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della nozione di «vantaggio», ai sensi di tale disposizione, per quanto riguarda gli accordi del 2008 e del 2010

57.

La Commissione, la Wizz Air e l’AITTV fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, da una parte, nel concludere per l’esistenza di un obbligo per lo Stato membro di effettuare una valutazione economica preliminare alla conclusione degli accordi del 2008 e del 2010 e, dall’altra, respingendo come elemento non pertinente un’analisi della redditività della misura di cui trattasi realizzata dopo la sua adozione, ma fondata esclusivamente su elementi disponibili prima della sua adozione.

58.

Il Tribunale ha constatato, ai punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva concluso che gli accordi del 2008 erano redditizi basandosi su un’analisi ex ante della redditività, ricostituita ex post sulla base dei dati disponibili prima della conclusione degli accordi del 2008. Tuttavia il Tribunale ha dichiarato che una siffatta analisi era in realtà priva di pertinenza ai fini della valutazione del rispetto del principio dell’operatore in economia di mercato.

59.

Infatti, secondo il Tribunale, tale analisi non sarebbe altro che una constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività della misura in discussione. Orbene, secondo la giurisprudenza, elementi successivi al momento dell’adozione della misura statale non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del criterio dell’operatore in economia di mercato.

60.

Inoltre, pur avendo il Tribunale ammesso che possono essere pertinenti elementi di prova complementari, successivi all’adozione della misura in discussione, esso ha tuttavia dichiarato che questi ultimi non possono in alcun caso portare a esonerare l’organo che attua detta misura dall’obbligo di procedere a una valutazione economica preventiva appropriata e adeguata alla natura, alla complessità, all’importanza e al contesto dell’operazione.

61.

In tal modo, il Tribunale ha ritenuto che la conclusione della Commissione secondo cui gli accordi del 2008 e del 2010 non avevano conferito alla Wizz Air un vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato non fosse giuridicamente fondata e ha statuito che l’articolo 2 della decisione controversa, in base al quale gli accordi del 2008 e del 2010 non costituiscono aiuti di Stato, doveva essere annullato.

62.

Il ragionamento del Tribunale mi sembra tuttavia derivare da un’interpretazione erronea dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, più precisamente, del principio dell’operatore in economia di mercato.

63.

Infatti, anzitutto, emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che analisi successive all’adozione della misura statale sono pertinenti ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato nei limiti in cui si fondano sui soli elementi disponibili e sulle evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi ( 29 ).

64.

Sebbene il Tribunale potesse, a giusto titolo, dichiarare che non si può ritenere che una tale analisi equivalga a un’analisi ex ante, esso non poteva per contro qualificare tale analisi come «semplice constatazione retrospettiva» dell’effettiva redditività degli accordi, salvo escludere completamente, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, la presa in considerazione delle analisi economiche effettuate successivamente all’adozione della misura in discussione e fondate esclusivamente sui soli elementi disponibili e sulle evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi.

65.

Inoltre, come ho illustrato ( 30 ), sono del parere che, nella fase di applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato, come analizzata nella presente fattispecie, l’assenza di valutazione preventiva appropriata della redditività e della razionalità economica della misura in discussione non consente, da sola, di considerare che tale misura non è conforme a detto principio.

66.

A mio giudizio, il Tribunale non poteva, quindi, senza incorrere in un errore di diritto, concludere che lo Stato membro era tenuto a effettuare una valutazione economica preventiva adeguata.

67.

Infine, dichiarando che l’analisi in discussione non era atta a supplire all’assenza di un’analisi economica precedente alla misura interessata, il Tribunale ha fatto di tale assenza l’elemento determinante nell’ambito della prova dell’applicazione del principio dell’operatore in economia di mercato. Orbene, come ho indicato, tale assenza è solo uno degli elementi di prova, tra gli altri, che può essere ponderato con analisi che, pur se successive, siano fondate esclusivamente sui soli elementi disponibili e sulle evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi.

68.

In tal modo, la conclusione del Tribunale secondo cui l’analisi in questione era priva di pertinenza ai fini della valutazione del rispetto del principio dell’operatore in economia di mercato mi sembra quindi viziata da un errore di diritto.

69.

Ne consegue, a mio parere, che i motivi d’impugnazione vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della nozione di «vantaggio», ai sensi di tale disposizione, per quanto riguarda gli accordi del 2008 e del 2010, dovrebbero essere accolti.

70.

Rilevo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato solo parzialmente il secondo motivo del ricorso della Carpatair. In particolare, come emerge dal punto 200 della sentenza impugnata, la seconda parte di tale motivo non è stata esaminata.

71.

Poiché lo stato degli atti non consente di definire la controversia per quanto riguarda tale parte di motivo, nella misura in cui il suo esame necessita di analisi fattuali della valutazione effettuata dalla Commissione degli accordi del 2008 e del 2010 che esulano dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione, ritengo che occorra rinviare al Tribunale la causa in oggetto.

VI. Conclusione

72.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:

–

accogliere il motivo unico d’impugnazione nella causa C‑244/23 P,

–

accogliere il quarto motivo d’impugnazione nella causa C‑245/23 P,

–

accogliere il terzo e il quarto motivo d’impugnazione nella causa C‑246/23 P e,

–

di conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2023, Carpatair/Commissione (T‑522/20, EU:T:2023:51) nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso in tale causa, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Decisione della Commissione del 24 febbraio 2020 relativa all’aiuto di Stato SA. 31662 – C/2011 (ex NN/2011) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto internazionale di Timișoara – Wizz Air (GU 2021, L 308, pag. 1).

( 3 ) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.

( 4 ) A tal proposito rilevo che, a seconda delle situazioni, si fa riferimento, segnatamente, al principio dell’«operatore privato», dell’«investitore privato» o ancora del «creditore privato». Tuttavia, mi sembra che l’impiego di tali termini dipenda dalla natura della misura prevista e che si tratti solo di varianti di uno stesso principio. Nelle presenti conclusioni farò pertanto riferimento al «principio dell’operatore in economia di mercato», formula che ricomprende tali diverse nozioni.

( 5 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 103).

( 6 ) Sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank (C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 46).

( 7 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 81).

( 8 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 83).

( 9 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 86).

( 10 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 84).

( 11 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 85).

( 12 ) V., in particolare, sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 108).

( 13 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 63).

( 14 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 105).

( 15 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 105).

( 16 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 110).

( 17 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 111).

( 18 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 29).

( 19 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 30).

( 20 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 79).

( 21 ) Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 71).

( 22 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti 31 e 32).

( 23 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 124).

( 24 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 32).

( 25 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 117).

( 26 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 62).

( 27 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.

( 28 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 77).

( 29 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 124).

( 30 ) Paragrafo 54 delle presenti conclusioni.

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